Il principio di laicità Lezione del Prof. Rivetti slides a cura della Dott.ssa Moroni • Laos (Ellenismo) – usato per distinguere il popolo dai suoi capi “laico” è colui che non esercita alcun ufficio • Medioevo: laico è il semplice fedele, colui che non fa parte del clero (differenza) • Settecento: laico = civile in opposizione ad ecclesiastico: estraneo alle cose sacre. Attribuito allo Stato indica la reciproca autonomia della struttura di potere politico e della struttura di potere religioso La laicità dello Stato • Origina dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione francese – affermazione dello Stato liberale e separatista rispetto alle istituzioni religiose E’ caratterizata da: 1)Autonomia dello Stato rispetto a qualsiasi sistema religioso/apparato ecclesiastico (Stato autocefalo) 2)Aconfessionalità e neutralità dell’ordinamento – autonomia del cittadino in materia religiosa 3)Temporalità: è relativa alla organizzazione istituzionale, alla storia, alla cultura di ciascuno Stato La laicità francese • -separazione assoluta dello Stato dalla religione (indifferenza) • La religione è un fatto privato, di coscienza -legge 9/12/1905 “Separazione delle Chiese dallo Stato” – art. 1 “La Repubblica assicura la libertà di coscienza.” -art. 1 Costituzione “La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale” -legge 228 del 2004 sui simboli religiosi “E’ vietato nelle scuole, nei collèges e nei licei pubblici portare segni o abiti mediante i quali gli allievi manifestino in modo ostensibile un’appartenenza religiosa” Il principio di laicità in Italia • Non è contenuto in un preciso articolo della Costituzione • E’ stato ricavato in via ermeneutica dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost. • Rappresenta uno dei profili della forma di Stato • E’ principio supremo dell’ordinamento costituzionale: è parametro per vagliare la legittimità delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale Rassegna giurisprudenziale • Corte Cost. 12/04/1983 n. 203 (insegnamento della religione cattolica) -il il principio supremo della laicità dello Stato, é uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica. • -Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. • Corte Cost. 18/10/1995 n. 440 (reato della bestemmia ex art. 724 c.p.) -lo Stato deve garantire la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza. -è inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basi soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose (abbandono del criterio quantitativo) –piena attuazione art. 8, I comma Cost. Articolo 724. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila • Corte Cost. 30/09/1996 n. 334 (giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 238 cpc) • La distinzione di ordini distinti connota il principio supremo di laicità dello Stato • Ciò comporta che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato • Divieto per lo Stato di ricorrere ad obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei suoi precetti Art. 238 cpc Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore Questi ammonisce il giurante sull'importanza [religiosa e] morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo [davanti a Dio e agli uomini,] giuro …», e continua ripetendo le parole della formula su cui giura. Inammissibile commistione: un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel relativo ambito sono imposti per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato. (Cfr. C. cost. 117/79 e 149/95 sull’art. 251 cpc “Giuramento dei testimoni”) • Corte Cost. 13/11/2000 n. 508 (Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale recante “Vilipendio della religione dello Stato”) • In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione),l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa • …imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza • Art. 402 Cod. Pen. Vilipendio della religione dello Stato. Chiunque pubblicamente vilipende [c.p. 266] la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno. • Resta ferma naturalmente la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (art. 8). Attuazione della eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) LAICITA’ APERTA/POSITIVA (all’italiana) -distinzione tra ordini -non esclude il ruolo pubblico delle Chiese (sana cooperazione senza confusione di competenze) -libertà religiosa in negativo: immunità da coercizioni esterne in materia di coscienza -libertà religiosa in senso positivo: impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l’esercizio - piena libertà religiosa che si riflette sul piano dell’eguaglianza, evitando discriminazioni dovute alla credenza Laicità negativa alla francese/ laicismo • Indifferenza rispetto alla religione • La libertà religiosa è un diritto individuale (emarginazione della religione nell’ambito privato) • Separazione (non distinzione) tra ordini che reciprocamente si ignorano