Il principio di laicità
Lezione del Prof. Rivetti
slides a cura della Dott.ssa Moroni
• Laos (Ellenismo) – usato per distinguere il popolo
dai suoi capi
“laico” è colui che non esercita
alcun ufficio
• Medioevo: laico è il semplice fedele, colui che non
fa parte del clero (differenza)
• Settecento: laico = civile in opposizione ad
ecclesiastico: estraneo alle cose sacre.
Attribuito allo Stato indica la reciproca autonomia
della struttura di potere politico e della struttura di
potere religioso
La laicità dello Stato
• Origina dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione francese
– affermazione dello Stato liberale e separatista
rispetto alle istituzioni religiose
E’ caratterizata da:
1)Autonomia dello Stato rispetto a qualsiasi sistema
religioso/apparato ecclesiastico (Stato autocefalo)
2)Aconfessionalità e neutralità dell’ordinamento –
autonomia del cittadino in materia religiosa
3)Temporalità: è relativa alla organizzazione istituzionale,
alla storia, alla cultura di ciascuno Stato
La laicità francese
• -separazione assoluta dello Stato dalla religione
(indifferenza)
• La religione è un fatto privato, di coscienza
-legge 9/12/1905 “Separazione delle Chiese dallo Stato” – art.
1 “La Repubblica assicura la libertà di coscienza.”
-art. 1 Costituzione “La Francia è una Repubblica
indivisibile, laica, democratica e sociale”
-legge 228 del 2004 sui simboli religiosi “E’ vietato nelle
scuole, nei collèges e nei licei pubblici portare segni o abiti
mediante i quali gli allievi manifestino in modo ostensibile
un’appartenenza religiosa”
Il principio di laicità in Italia
• Non è contenuto in un preciso articolo della
Costituzione
• E’ stato ricavato in via ermeneutica dagli artt. 2, 3, 7, 8,
19, 20 Cost.
• Rappresenta uno dei profili della forma di Stato
• E’ principio supremo dell’ordinamento costituzionale:
è parametro per vagliare la legittimità delle leggi
costituzionali e di revisione costituzionale
Rassegna giurisprudenziale
• Corte Cost. 12/04/1983 n. 203 (insegnamento
della religione cattolica)
-il il principio supremo della laicità dello Stato, é uno dei profili
della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della
Repubblica.
• -Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20
della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi
alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della
libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e
culturale.
• Corte Cost. 18/10/1995 n. 440 (reato della
bestemmia ex art. 724 c.p.)
-lo Stato deve garantire la pari protezione della coscienza
di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale
che sia la confessione religiosa di appartenenza.
-è inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basi
soltanto sul maggiore o minore numero degli
appartenenti alle varie confessioni religiose
(abbandono del criterio quantitativo) –piena attuazione
art. 8, I comma Cost.
Articolo 724. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o
parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone
venerati nella religione dello Stato, è punito con l’ammenda da
lire ventimila a seicentomila
• Corte Cost. 30/09/1996 n. 334 (giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 238 cpc)
• La distinzione di ordini distinti connota il
principio supremo di laicità dello Stato
• Ciò comporta che la religione e gli obblighi
morali che ne derivano non possono essere
imposti come mezzo al fine dello Stato
• Divieto per lo Stato di ricorrere ad obbligazioni
di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei
suoi precetti
Art. 238 cpc
Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è
ricevuto dal giudice istruttore
Questi ammonisce il giurante sull'importanza [religiosa e] morale
dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi
lo invita a giurare
Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole
della responsabilità che col giuramento assumo [davanti a Dio e agli
uomini,] giuro …», e continua ripetendo le parole della formula su
cui giura.
Inammissibile commistione: un'obbligazione di natura religiosa e il
vincolo che ne deriva nel relativo ambito sono imposti per un
fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello
Stato.
(Cfr. C. cost. 117/79 e 149/95 sull’art. 251 cpc “Giuramento dei
testimoni”)
• Corte Cost. 13/11/2000 n. 508 (Dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale recante
“Vilipendio della religione dello Stato”)
• In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i
cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione)
e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni
religiose (art. 8 della Costituzione),l'atteggiamento dello Stato
non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti
di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato
quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella
confessione religiosa
• …imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna
persona che si riconosce in una fede quale che sia la
confessione di appartenenza
• Art. 402 Cod. Pen.
Vilipendio della religione dello Stato.
Chiunque pubblicamente vilipende [c.p. 266] la
religione dello Stato è punito con la reclusione
fino a un anno.
• Resta ferma naturalmente la possibilità di regolare
bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella
loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa
cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7
della Costituzione) e con le confessioni religiose
diverse da quella cattolica tramite intese (art. 8).
Attuazione della eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.)
LAICITA’ APERTA/POSITIVA
(all’italiana)
-distinzione tra ordini
-non esclude il ruolo pubblico delle Chiese (sana
cooperazione senza confusione di competenze)
-libertà religiosa in negativo: immunità da coercizioni
esterne in materia di coscienza
-libertà religiosa in senso positivo: impegno dello Stato a
rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l’esercizio
- piena libertà religiosa che si riflette sul piano
dell’eguaglianza, evitando discriminazioni dovute alla
credenza
Laicità negativa alla francese/ laicismo
• Indifferenza rispetto alla religione
• La libertà religiosa è un diritto individuale
(emarginazione della religione nell’ambito
privato)
• Separazione (non distinzione) tra ordini che
reciprocamente si ignorano
Scarica

Il principio di laicità