Il diritto di libertà religiosa in Italia
Prima dell’Unità
Libera Chiesa in libero Stato
La presa di Roma (1870)
La Conciliazione - 1929
La Città del Vaticano
Verso la guerra
25 Aprile 1945
La liberazione di Milano
2 Giugno 1946- Nasce la Repubblica
1 Gennaio 1948
Entra in vigore la Costituzione
I principi fondamentali
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Articoli 19 e 20
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale
o associata, di farne propaganda e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di
riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d'una associazione od istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività
Il ruolo della Chiesa cattolica
Articolo 7
“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti
accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale”.
Il “nuovo” Concordato - 1984
I principali contenuti del Concordato
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Piena libertà Chiesa cattolica
Tutela edifici di culto Chiesa cattolica
Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Assistenza religiosa
Riconoscimento effetti civili matrimonio canonico
(celebrazione e giurisdizione ecclesiastica);
Otto per mille e agevolazioni tributarie;
Riconoscimento enti ecclesiastici
Riconoscimento titoli di studio: ad es. teologia
Diffusa bilateralità
Art. 8
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
Principali contenuti delle intese
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Piena libertà
Tutela edifici di culto
Insegnamento della religione (attenuato);
Assistenza religiosa (attenuata);
Riconoscimento effetti civili matrimonio canonico
(celebrazione MA NON giurisdizione ecclesiastica);
Otto per mille e agevolazioni tributarie;
Riconoscimento enti confessionali;
Riconoscimento titoli di studio
Benefici “a cascata”
Confessioni con intesa
• Tavola valdese: Legge 449/1984 (e successive
modifiche);
• Assemblee di Dio in Italia (ADI) Legge 517/1988;
• Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno:
Legge 516/1988 (e successive modifiche);
• Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI) Legge
101/1989 (modificata);
• Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI):
Legge 116/1995;
• Chiesa Evangelica Luterana in Italia: Legge 520/1995;
Confessioni con intesa firmata …
… ma non ancora approvata
• Chiesa Apostolica in Italia: 4 aprile 2007;
• Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni :
4 aprile 2007
• Congregazione cristiana dei testimoni di Geova: 4
aprile 2007
• Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa
meridionale: 4 aprile 2007;
• Unione Buddista italiana (UBI) 4 aprile 2007;
• Unione Induista Italiana4 aprile 2007
I relativi disegni di legge sono stati approvati dal Consiglio dei
Ministri il 13 maggio 2010
E le altre ? Legge 1159/1929 e r. d. attuativo
Un sistema piramidale
1°
Confessioni che hanno accordi specifici
Diritto speciale (concordati, intese, accordi)
Accordo di Stato 2°
Confessioni che fruiscono di esenzioni fiscali e
sussidi / confessioni “riconosciute”
3°
Diritto speciale generale (Italia: “leggi su culti
ammessi”)
Confessioni con limitatissimi rapporti con lo Stato
Diritto comune (associazioni ex codice civile)
Rimedi
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge (art. 8. 1 Cost.)
L'intervento dei pubblici poteri volto a rendere in
concreto possibili o comunque a facilitare le attività di
culto - quali estrinsecazioni della fondamentale e
inviolabile libertà religiosa enunciata dall'art. 19 Cost. deve uniformarsi al principio supremo della laicità dello
Stato, il quale implica non già indifferenza dinanzi alle
religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia
della libertà di religione, in regime di pluralismo
confessionale e culturale (Corte Cost. 195/1993)
La laicità italiana
“il principio supremo della laicità dello Stato, che
è uno dei profili della forma di Stato delineata
nella Carta costituzionale della repubblica. Il
principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3,
7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non
indifferenza dello Stato dinanzi alle
religioni, ma garanzia dello Stato per la
salvaguardia della libertà di religione, in
regime di pluralismo confessionale e
culturale” (Corte Cost. 203/1989).
I contenuti della laicità
• 1) Salvaguardia della libertà religiosa in un “regime” di pluralismo
religioso e culturale (203/1989);
• 2) obbligo di rispettare l’autonomia confessionale con divieto di
intervenire nella vita interna delle confessioni religiose
(259/1990);
• 3) Obbligo di equidistanza e imparzialità verso tutte le
confessioni religiose ma con possibilità di stipulare concordati o
intese quando le specifiche identità confessionali rendano
ragionevole la diversità di trattamento (508/2000);
• 4) Obbligo di proteggere la coscienza di ciascuna persona, senza
riguardo degli specifici contenuti della loro fede o ideologia
(440/1995);
• 5) Obbligo di distinguere materie civili e religiose con divieto di
fare uso politico della religione e viceversa (334/1996).
Le sfide della laicità del diritto
• Laicità del diritto vs. orientamenti antireligiosi
• Laicità del diritto vs. anticlericalismo
• Laicità del diritto vs. discriminazioni religiose e
culturali
= Laicità come difficile arte del bilanciamento
nella gestione delle società pluraliste
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Varese 29 maggio 2010 - Lezione sulla evoluzione dei rapporti stato