CLC Studio Legale
Corso Italia, 43 – 20122 MILANO
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Avv. Cristina Carati
I contratti a tempo determinato
dopo il Jobs Act
Durata massima del contratto
• La durata massima prevista è di 36 mesi: per qualsiasi mansione e a
prescindere da interruzioni tra i contratti ed incluse le missioni
nell’ambito di somministrazione a termine
• Eccezioni: - contrattazione collettiva
- attività stagionali
• Ipotesi di superamento del limite: trasformazione in contratto a
tempo indeterminato da tale data
Nuovo contratto in DTL
• Successivamente allo scadere dei 36 mesi: è possibile un nuovo contratto a
termine della durata massima di 12 mesi a condizione che sia stipulato
presso la DTL competente per territorio
• Conseguenze dell’inottemperanza: trasformazione in contratto a tempo
indeterminato dal momento della stipula
Forma del contratto
• E’ richiesta la forma scritta, in difetto del quale il termine si considera non
apposto
• Copia del contratto: da consegnare al lavoratore entro 5 giorni
• Eccezioni alla forma scritta:
- contratti di durata non superiore a 12 giorni
• Il datore di lavoro informa i lavoratori e le OOSS circa i posti vacanti con le
modalità previste dalla contrattazione collettiva
Divieti di apposizione del termine
• Non può essere apposto un termine al contratto di lavoro nelle seguenti ipotesi:
 Sostituzione di dipendenti in sciopero
 Presso unità produttive in cui si sia stato fatto ricorso nei 6 mesi precedenti alla mobilità (per le
stesse mansioni) e con eccezione: (i) dei casi di sostituzione di lavoratori assenti; (ii) di assunzione
di lavoratori dalle liste di mobilità; (iii) di durata del contratto fino a 3 mesi
Dove si sia proceduto a CIG, CIGS o contratti di solidarietà
Laddove non sia stata effettuata la valutazione rischi
• Conseguenze: trasformazione in contratto a tempo indeterminato
Proroga del contratto
• Il contratto può essere prorogato alle seguenti condizioni:
 consenso del lavoratore
 durata iniziale inferiore a 36 mesi
 non più di 5 proroghe entro i 36 mesi (è irrilevante il numero dei contratti
stipulati), a pena di trasformazione in contratto a tempo indeterminato a far tempo
dalla 6^ proroga
Rinnovo del contratto
• Il contratto può essere rinnovato alle seguenti condizioni:
 decorsi 10 giorni dalla scadenza di contratto a termine di durata fino a 6 mesi
 decorsi 20 giorni dalla scadenza di contratto a termine di durata superiore a 6
mesi
• Conseguenze in caso di inottemperanza: trasformazione in contratto a tempo
indeterminato a far tempo dal secondo contratto
Eccezioni all’ambito di applicazione della
norma in tema di rinnovo
• La normativa sul rinnovo del contratto non si applica ai seguenti
ambiti:
 attività stagionali
 ipotesi individuate dai ccnl
 start up innovative (D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012)
Prosecuzione del rapporto oltre la scadenza
del termine: conseguenze
A) Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore le seguenti
maggiorazioni della retribuzione:
 Fino al 10° giorno successivo al termine: 20% del trattamento retributivo
 Dall’ 11° giorno: 40% del trattamento retributivo
B) Il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato:
 se prosegue oltre il 30° giorno, nell’ipotesi di contratto di durata inferiore a 6
mesi
 se prosegue oltre il 50° giorno, nell’ipotesi contratto di durata superiore
Limiti percentuali alla stipulazione di contratti
a termine in azienda
• Fatte salve diverse previsioni dei ccnl, non possono superare il 20% del personale
a tempo indeterminato al 1 gennaio (o al momento dell’assunzione per nuove
attività)
• Ambiti di esclusione dai limiti:
 datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti
 avvio di nuove attività
 start up innovative
 attività stagionali
 programmi radiofonici e televisivi
 sostituzione di lavoratori assenti
 lavoratori di età superiore a 50 anni
Segue: Limiti percentuali alla stipulazione di
contratti a termine in azienda
• Ulteriori ambiti di esclusione dai limiti anzidetti:
 contratti stipulati da università, istituti di ricerca per attività di insegnamento o ricerca, istituti di cultura
statali o enti vigilati dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo per mostre ed eventi culturali (la durata dei
contratti per la ricerca scientifica può essere equivalente alla durata del progetto di ricerca)
• Conseguenze della violazione dei limiti percentuali:
 è esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
 il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione di riferimento per il TFR per i mesi di
durata del rapporto
• I ccnl individuano le informazioni da rendere a RSA e RSU circa l’utilizzo del
contratto a termine
Diritto di precedenza
• Salvo diversa previsione dei ccnl o della contrattazione di secondo livello, il lavoratore
che ha lavorato con contratto/i a termine per un’azienda per un periodo superiore a 6
mesi ha diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato per le
medesime mansioni effettuate nei successivi 12 mesi (se ha manifestato per iscritto tale
volontà entro 6 mesi dalla cessazione del contratto)
• Il congedo di maternità di cui la lavoratrice a termine abbia usufruito in vigenza del
contratto concorre ai fini del calcolo del semestre utile per acquisire il diritto di
precedenza (se ha manifestato per iscritto tale volontà entro 6 mesi dalla cessazione del
contratto)
• La lavoratrice che abbia usufruito di tale congedo ha diritto di precedenza anche in
relazione alle assunzioni a termine entro i successivi 12 mesi per le medesime mansioni
Segue: diritto di precedenza
• Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza rispetto a nuovi
contratti a termine per lo svolgimento delle stesse attività (se ha
manifestato per iscritto tale volontà entro 3 mesi dalla cessazione del
contratto)
• E’ indispensabile che nel contratto a termine vi sia un espresso
richiamo al diritto di precedenza
• Il diritto di precedenza si estingue decorso 1 anno dalla cessazione del
rapporto
Trattamento economico normativo del
lavoratore a termine
• Il lavoratore ha diritto al medesimo trattamento applicato ai lavoratori a tempo
indeterminato di pari livello contrattuale
• Conseguenze dell’inadempimento datoriale:
 sanzione amministrativa di entità compresa tra € 25,82 ed € 154,94
 sanzione amministrativa di entità compresa tra € 154,94 ed € 1.032,91 se l’inosservanza riguarda più di 5 lavoratori
• La contrattazione collettiva può prevedere strumenti di formazione per i lavoratori a termine
Criteri di computo dei lavoratori a termine
• Ai fini del computo dei dipendenti di un’impresa per l’applicazione di
qualsiasi disciplina legale o contrattuale si considerano i contratti a
tempo determinato – inclusi i dirigenti – occupati negli ultimi 2 anni
Impugnazione del contratto e tutele giudiziali per il
lavoratore a tempo determinato
• Deve essere effettuata con atto scritto entro 120 giorni dalla cessazione, a pena di decadenza
• L’impugnazione è inefficace se non è seguita entro 180 giorni dal deposito del ricorso giudiziale
• Nei casi di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, vi è altresì condanna del datore di
lavoro al pagamento di un’indennità omnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità (ultima
retribuzione utile per il calcolo del TFR)
• Tale indennità nella misura massima (12 mesi) è ridotta al 50% nell’ ipotesi in cui il ccnl preveda l’ assunzione
di lavoratori con contratto a termine nell’ambito si specifiche graduatorie
Ambiti di esclusione
• Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in esame:
 i rapporti di lavoro instaurati a norma della L. 223/1991 (i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto a termine di durata
non superiore a 12 mesi)
 i rapporti di lavoro con gli operai nel settore agricolo
 i richiami in servizio dei volontari nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 i rapporti di lavoro a termine con i dirigenti: non possono avere durata superiore a 5 anni e dopo 3 anni il dirigente possono recedere ai
sensi dell’art. 2118 CC
 i rapporti di lavoro per l’esecuzione di servizi speciali di durata non superiore a 3 giorni nel turismo e nei pubblici servizi nelle ipotesi
previste dai ccnl (con obbligo di comunicazione dell’inizio del rapporto entro il giorno precedente)
 i rapporti di lavoro con il personale docente ed ATA per l’esecuzione di supplenze
 i rapporti di lavoro a termine con il personale sanitario, anche dirigente del SSN
• Al personale delle fondazioni di produzione musicale non si applicano le norme in tema di durata massima del contratto a termine (art. 19)
e di proroghe e rinnovi (art. 21)
• La Pubblica Amministrazione rimane regolata dalla normativa specifica (D.lgs. 165/2001)
Grazie per la cortese attenzione
avv. Cristina Carati
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