FLESSIBILITA’ del rapporto di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali Tav. 2 - LA FLESSIBILITÀ: polivalenza del significato “Luoghi lavoristici” di rilevanza della flessibilità: il mercato interno all’impresa il mercato esterno all’impresa Il rapporto di lavoro Tempo di lavoro. Mobilità funzionale. Mobilità geografica. Organizzazione del lavoro. Retribuzione. La carriera. La c.d. “flessibilità in uscita”. I contratto atipici. Outsourcing/appalti Nuove tipologie di lavoro non subordinato (co.co.co., autoimprenditorialità). Servizi alle imprese e formazione. Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Tav. 8 – Tipologie contrattuali: quali motivazioni? • Contratto a tempo determinato: fronteggiare la variabilità del mercato. • Contratto di formazione-lavoro: ridurre i costi e provare il personale in vista di nuove assunzioni. • Professionisti iscritti al fondo INPS: soddisfare esigenze di specifiche figure professionali. Fonte: Ires, 2001 – La flessibilità del lavoro: cosa dicono veramente gli imprenditori (Accornero, Altieri, Oteri) Campione di 500 aziende Segue tav. 8 – Tipologie contrattuali: quali motivazioni? • Lavoro interinale: fronteggiare la variabilità del mercato, soddisfare l’esigenza di specifiche figure professionali e provare il personale in vista di nuove assunzioni. • Collaborazioni coordinate e continuative: soddisfare l’esigenza di specifiche figure professionali, ridurre i costi del personale, fronteggiare le oscillazioni del mercato. • Collaborazioni occasionali: soddisfare l’esigenza di specifiche figure professionali, ridurre i costi del personale, fronteggiare la variabilità del mercato; la motivazione meno frequente è provare il personale in vista di nuove assunzioni. Fonte: Ires, 2001 – La flessibilità del lavoro: cosa dicono veramente gli imprenditori (Accornero, Altieri, Oteri) Campione di 500 aziende La premessa al Titolo 1° del CCNL del 14.9.2000 In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di lavoro introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tale strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalità, offrono ampi margini di gestione diretta dei servizi, permettendo altresì il superamento del ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate nell’espletamento delle attività istituzionali MANSIONI EQUIVALENTI L’equivalenza non coincide necessariamente con la parità di trattamento economico o con la collocazione nella stessa “area” professionale La collocazione delle nuove mansioni in un livello contrattuale inferiore costituisce elemento certo di non equivalenza delle mansioni (C. 3340/96) E’ necessario che le ultime mansioni consentano l’utilizzo e il conseguente perfezionamento (o accrescimento) del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto; è illegittimo l’uso dello ius variandi quando, in relazione al tipo di specializzazione conseguito, le nuove mansioni determinano l’impossibilità di utilizzare la professionalità acquisita (C. 5162/97). La tutela qualitativa delle mansioni, non coinvolge anche gli aspetti quantitativi e il conseguente trattamento economico; se il mutamento delle mansioni comporta anche la riduzione dell’orario di lavoro, si può anche convenire una proporzionale riduzione della retribuzione (C. 1175/96) La tutela del trattamento economico non si estende alle indennità erogate in ragione di particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (disagi, rischi, ecc) che possono essere soppresse quando vengano meno le speciali situazioni che le hanno generate (C. 8704/97) Indagine del giudice di merito per accertare la equivalenza delle mansioni C.C. 2428/1999 • Accertamento delle mansioni previste nell’atto di assunzione e del relativo inquadramento nella categoria corrispondente; • rigorosa individuazione delle nuove mansioni attribuite al lavoratore, inquadrate secondo la contrattazione collettiva; • equivalenza o meno rispetto all’inquadramento astratto e formale secondo il ccnl • accertamento comparativo in concreto della equivalenza, in relazione alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunti, alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito; • applicazione del principio secondo il quale il lavoratore deve essere adibito a funzioni confacenti alle proprie qualità, nell’ottica di un costante affinamento e di una progressiva evoluzione delle stesse Criteri o indici utilizzati dalla giurisprudenza ai fini della verifica della sussistenza della equivalenza • • • • • • • • • Posizione gerarchica nella organizzazione aziendale Autonomia gestionale Responsabilità operativa Grado di discrezionalità Potere autoritativo e controllo su altri Varietà delle mansioni Misura del rischio Idoneità fisica Medesima area professionale, insieme di mansioni che comportano medesime conoscenze teoriche e capacità pratiche il cui svolgimento permette la conservazione del patrimonio acquisito • Assimilabilità di contenuti professionali Tribunale di Cassino – Sentenza 1.2.2001 L’art. 56 del dlgs. 29/1993 impone di attribuire al pubblico dipendente le mansioni per cui è stato assunto, o quelle comunque considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale …., allineandosi, nella sostanza, a quanto già previsto, per il settore privato dall’art, 2103 cc. Pur non riproducendo detto art. 56 l’inciso “ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte”, invece presente nell’art.2103, non vi è ragione di escludere per il pubblico impiego, la valutazione di equivalenza rispetto alle ultime mansioni svolte. La differenza sostanziale tra l’art. 2103 cc. e l’art. 56 dlgs 29 sta nel fatto che il primo consente sempre il giudizio di equivalenza in concreto rispetto alle ultime mansioni svolte dal dipendente privato, mentre il secondo non pone il divieto in assoluto che il giudizio di equivalenza sia effettuato rispetto alle ultime mansioni svolte dal pubblico dipendente, impedendo soltanto che tale valutazione sia fatta rispetto alle pregresse mansioni che non siano corrispondenti alla categoria di appartenenza prevista nei contratti collettivi Dispositivo della decisione del Tribunale “dichiara illegittima l’assegnazione di … alle mansioni di mero referente per il poliambulatorio, CUP e cassa ticket per l’area di Cassino, in quanto concretamente risultate non confacenti al suo profilo professionale di collaboratore amministrativo (ex VII livello), inquadrato nella categoria D secondo il CCNL del comparto Sanità e conseguentemente ordina alla ……. di riadibirlo alle mansioni di Responsabile della Segreteria del Direttore del Distretto D o a mansioni equivalenti, comunque confacenti al suo inquadramento contrattuale Rigetta la domanda di risarcimento di danno biologico Condanna la … resistente a corrispondere al ricorrente la somma di L. 60.000.000 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità patito per demansionamento, oltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo …” Rapporto di lavoro a tempo parziale Segue tav. 1 - L’EXCURSUS NORMATIVO Direttiva 97/81/CE del 15.12.1997 - Direttiva del Consiglio relativa all’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (in vigore dal 20.01.1998 e da recepirsi entro il 20.01.2000). “…contribuire allo sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale su basi che siano accettabili sia per i datori di lavoro, sia per i lavoratori”. D.Lgs. 25.02.2000 n.61, come modificato dal D.Lgs. 26.02.2001 n.100. Albini-Crespi-Di Seri Basic 1 Master Di.p 2002 Tav. 4 - LA NUOVA DISCIPLINA: premessa e definizione PREMESSA: Ø Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. DEFINIZIONE: Ø Il contratto di lavoro a tempo parziale è quello contenente un orario di lavoro comunque inferiore a quello normale (40 ore settimanali o minore orario fissato dai contratti collettivi). Ø Può essere stipulato anche per le assunzioni a termine. Albini-Crespi-Di Seri Basic 1 Master Di.p 2002 Tav. 6 - LA NUOVA DISCIPLINA: la forma del contratto Ø Forma scritta solo ai fini della prova. Ø Sanzione: se non si prova l’esistenza di un contratto a tempo parziale, può essere dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno; retribuzione corrispondente, dall’accertamento giudiziale; retribuzione per prestazioni effettivamente rese per il periodo antecedente. Albini-Crespi-Di Seri Basic 1 Master Di.p 2002 FONTI La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere ricondotta alle previsioni degli artt. 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000 (e art.15 ccnl 5/10/01), che hanno ridisciplinato compiutamente l’intera materia, confermando, sostituendo o disapplicando anche le previgenti fonti legali o contrattuali Tempo parziale: esclusioni • Le posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti; vi sono indubbiamente ricomprese le posizioni organizzative ed altre eventuali • il lavoratore può ottenere la trasformazione del rapporto con espressa rinuncia all’incarico; si risolve il problema della riduzione della retribuzione di posizione Il CCNL non prevede altre esclusioni; si deve ritenere disapplicata la esclusione nei confronti degli enti con meno di cinque dipendenti o in condizione di dissesto Tipologia del rapporto part.time • Orizzontale: prestazione ridotta in tutti i giorni lavorativi • verticale: prestazione a tempo pieno ma per alcuni giorni della settimana, alcune settimane del mese o alcuni mesi dell’anno; può sostituire il t.d. stagionale • misto: combinazione delle due modalità: alternanza di periodi a tempo pieno con periodi a tempo parziale o di non lavoro La articolazione della prestazione e la sua distribuzione temporale: • è scelta dall’Ente, ed resa nota ai dipendenti, per i posti espressamente istituiti in organico; (comma 3) • è concordata con il dipendente, nel caso di trasformazione a domanda (comma 4); non può più prevalere la proposta del dipendente. (vedi art. 5, comma 3) Part-time: comma 3, primo percorso: Attraverso la modifica della dotazione organica • Programmazione fabbisogni ex art. 39 legge 449/97 • Informazione alle OO.SS. con incontro • Individuazione dei posti a tempo parziale anche per profilo professionale e modifica della dotazione organica • Definizione per ogni posto della articolazione della prestazione e della sua distribuzione temporale • Comunicazione al personale e prioritaria copertura dei posti a domanda; i posti residui vanno a selezione pubblica o interna L’ente è in grado di governare il processo di trasformazione dei posti senza subire gli automatismi delle domande Utilizzo del part-time verticale per i lavori stagionali a t.d. Part-time: comma 4, secondo percorso Per effetto della domanda del dipendente, in assenza della preventiva modifica dell’organico • Richiesta libera da parte del soggetto interessato • Trasformazione entro 60 giorni, se ……. • Possibilità di rinvio per sei mesi per gravi pregiudizi alla funzionalità dei servizi • La articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono oggetto di accordo con l’ente; non può prevalere la volontà di una parte (art.5, c.3) In questo caso l’ente non controlla la trasformazione che si può realizzare anche in strutture o per profili incompatibili con una prestazione ridotta Estinzione del part time Trasformazione a tempo pieno • mediante esercizio del diritto alla trasformazione anche in soprannumero dopo due anni dalla trasformazione a tempo parziale. • anche prima dei due anni, con il consenso delle parti e il posto vacante • I dipendenti assunti a tempo parziale possono chiedere la trasformazione dopo tre anni in presenza di posti disponibili in organico • si può anticipare con il consenso delle parti e il posto vacante Trattamento economico part-time: prestazioni aggiuntive o straordinarie • Nel tempo parziale orizzontale sono consentite prestazioni aggiuntive, da ripartire in più di una settimana, sino ad un massimo del 10% della prestazione mensile, per ogni mese lavorato • Il compenso corrisponde alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata del 15% • Nel tempo parziale verticale sono consentite prestazioni straordinarie con gli stessi criteri quantitativi • Il compenso è pari alla retribuzione oraria ex art. 52, lett. b) con 13^, maggiorata del 15%; (art. 16, c.1, ccnl 5.10.2001) • La percentuale di maggiorazione sale al 50% in entrambi i casi, per le ore eccedenti il 10% • E’ possibile il “consolidamento” del plus orario ASSENZE E TRATTAMENTO ECONOMICO nel tempo parziale orizzontale • Ferie e festività sono identiche • Resta confermata la durata di tutte le altre assenze previste da fonti legali o contrattuali (malattia, maternità, matrimonio, ecc.) • Il trattamento economico è commisurato alla prestazione lavorativa per tutte le competenze fisse e periodiche (vedi elenco TFR) • Gli assegni familiari sono corrisposti per intero • I permessi per diritto allo studio sono riproporzionati ASSENZE E TRATTAMENTO ECONOMICO NEL TEMPO PARZIALE VERTICALE • Le ferie e le festività sono riproporzionate • Le aspettative e le altre assenze sono riproporzionate • Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità sono fruiti senza decurtazioni per il periodo coincidente con la prestazione lavorativa • L’astensione obbligatoria spetta per intero ed è retribuita anche per il tempo eccedente il periodo lavorativo • • • Il trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa; la mensilità è intera se lavora l’intero mese, sarà dimezzata se lavora a settimane alterne, ecc. Le ferie maturate nel tempo pieno si conservano anche in termini economici Gli assegni familiari sono sempre corrisposti per intero PART-TIME ORIZZONTALE E VERTICALE Compensi per indennità • L’indennità di turno spetta in misura intera sia nel tempo parziale orizzontale che verticale; si tratta infatti di un compenso orario che viene corrisposto per le sole ore lavorate; • L’indennità di reperibilità spetta in misura intera in entrambi i casi, per gli stessi motivi; • Le indennità maneggio valori, di rischio, di disagio, di responsabilità, spettano in misura riproporzionata, nel tempo parziale orizzontale, (sono compensi a giornata o mensili), e in misura intera nel tempo parziale verticale TEMPO PARZIALE Vincoli formali Art. 4 • È obbligatoria la stipula di un contratto individuale in forma scritta, a pena di nullità (comma 13 e art. 5, comma 1 d.lgs. 61) • il contratto deve specificare la articolazione e la collocazione dell’orario • nel citato art. 5, comma 1 è anche prescritta l’assistenza sindacale o la convalida della Direzione provinciale del lavoro • dubbi sulla applicabilità anche alla P. A. Contratto di fornitura di lavoro temporaneo Legge 24 giugno 1997 n. 196 CCNLQ del 9 agosto 2000 Art. 2 CCNL del 14.9.2000 Segue tav. 13 - Il concetto SCOMPOSIZIONE/DUPLICAZIONE DEI “POTERI/OBBLIGHI” DATORIALI Poteri/obblighi “esclusivi” dell’impresa fornitrice: Poteri/obblighi “esclusivi” dell’impresa utilizzatrice: disciplinare; di recesso; amministr. – contabili (per costituzione, svolgimento, estinzione rapporto); direttivo; organizzativo; controllo; ius variandi. Obblighi “in coabitazione”: - Obblighi retributivo/contributivo; Obblighi di sicurezza; Obblighi relativi al diritto alla riservatezza del lavoratore; Osservanza diritti sindacali. Tav. 20 - IL CONTRATTO PER PRESTAZIONI: tipologie contrattuali SOGGETTI CONTRAENTI Impresa fornitrice Vs. lavoratore interinale FORMA Scritta, con copia al lavoratore entro 5 gg. dalla data di inizio dell’attività presso l’utilizzatrice TIPOLOGIA A TERMINE: A TEMPO INDETERMINATO: durata pari al lavoro presso l’impresa utilizzatrice (è possibile la proroga) negli intervalli, a disposizione di fornitrice con indenn. di dispon. stabilita da ccnl imprese fornitrici Tav. 21 - IL CONTRATTO PER PRESTAZIONI : natura giuridica del rapporto di lavoro Finzione giuridica: il vero e unico titolare del contratto di lavoro è l’imprenditore utilizzatore. L’impresa fornitrice esercita una mera attività di intermediazione Mero espediente finalizzato ad introdurre surrettiziamente elementi di flessibilità prima esclusi. Deroga circoscritta al divieto di interposizione del 1960, che rimane la regola. Nuova forma giuridica rispetto al tipo legale ex art. 2094 cc. Contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 cc. Tav. 25 - LE SANZIONI IMPRESA UTILIZZATRICE 1) Stipula contratti di fornitura: con soggetti diversi da quelli legittimati in ipotesi non consentite Applicazione delle sanzioni previste dalla l. n. 1369/1960 (intermediazione di manodopera) 2) Viola le disposizioni relative al contratto con l’impresa fornitrice 3) Prosecuzione del lavoro temporaneo, oltre il termine originario, entro il 10° giorno Maggiorazione della retribuzione del 20% a carico dell’utilizzatrice (della fornitrice, se pattuito nel contratto di fornitura) 4) Prosecuzione del lavoro temporaneo, oltre il termine originario, oltre il 10° giorno Il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato, presso l’utilizzatrice. Segue tav. 25 - LE SANZIONI IMPRESA FORNITRICE 1) Non è iscritta all’Albo 2) Mancanza di forma scritta del contratto di lavoro; mancata indicazione della data di inizio o conclusione del rapporto Applicazione delle sanzioni previste dalla l. n. 1369/1960 (intermediazione di manodopera) Il lavoratore si considera assunto a tempo determinato, presso l’impresa fornitrice. IMPRESA FORNITRICE E IMPRESA UTILIZZATRICE Mancanza della forma scritta del contratto di fornitura Il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato, presso l’impresa utilizzatrice. QUALUNQUE SOGGETTO Esigere o percepire compensi dal lavoratore per avviarlo al lavoro temporaneo Arresto non superiore a un anno o ammenda da 2.582 a 6197 euro. Cancellazione dall’albo in ogni caso. Definizione contratto per fornitura di lavoro temporaneo E’ lo strumento attraverso il quale • una Agenzia espressamente autorizzata (impresa fornitrice) • può assumere lavoratori per metterli a disposizione di un terzo soggetto (P.A. utilizzatrice) • che utilizza di fatto la prestazione lavorativa senza acquisire la posizione di datore di lavoro • Rapporto triangolare: Agenzia e PA stipulano un contratto di fornitura; l’Agenzia assume il lavoratore; il lavoratore è destinato alla PA. • Il lavoratore temporaneo dipende funzionalmente dalla P.A. utilizzatrice, che ne può disporre come un normale dipendente (incarichi, anche di posizioni organizzative, reperibilità, turni, ecc.) Lavoro temporaneo Casi consentiti dalla legge 196, art. 2 • Per utilizzazione temporanea di qualifiche non previste dai normali assetti produttivi • Per sostituzione di lavoratori assenti, per qualunque motivo anche per ferie Vincolo generale: • per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/ a cadenza periodica o collegate a situazioni di urgenza • non fronteggiabili con personale in servizio o con ordinarie procedure di reclutamento Lavoro temporaneo Casi consentiti dal CCNL • a) Temporanea utilizzazione di professionalità non previste nella dotazione dell’Ente; • b) per la copertura di posti vacanti per gg. 60 o 180 per profili non facilmente reperibili a condizione di avvio procedure di assunzione, in presenza di eventi eccezionali • c) punte di attività o esigenze straordinarie derivanti da innovazioni legislative non sostenibili con solo personale in servizio; • d) particolari fabbisogni professionali per sistemi informativi, o di controllo di gestione; • e) specifiche esigenze di supporto tecnico in materia di prevenzione, sicurezza, ambiente di lavoro e servizi alla persona Lavoro temporaneo: divieti e limiti • Limite quantitativo non superiore al 7% dei rapporti a tempo indeterminato, calcolato su base mensile e arrotondabile all’unità superiore Sono esclusi: • I profili della categoria A • I profili dell’area di vigilanza • I profili del personale educativo e docente degli asili nido, delle scuole materne, elementari, medie e superiori • Posizioni di lavoro con esercizio funzioni Sindaco come Ufficiale di Governo Altre esclusioni: per sostituire lavoratori in sciopero, enti privi di valutazione dei rischi, lavori pericolosi individuati da M. Lavoro Lavoro temporaneo: procedimento • Non è legittima la richiesta diretta di fornitura alla Agenzia; la scelta del contraente nella P.A. non è libera • Sono necessarie procedure ad evidenza pubblica per la individuazione dell’Agenzia fornitrice • Procedura unica per un determinato periodo temporale e non per ogni singola fornitura • Per la scelta della procedura si deve tener conto del massimo di spesa correlato alla percentuale del 7% • Si può ipotizzare una “gara aperta”; le richieste di fornitura vengono formulate secondo le necessità entro il tetto • Per la gara occorre: capitolato, avviso, contratto; l’importanza dell’importo a base d’asta; le caratteristiche della migliore offerta CLAUSOLE ACCESSORIE del contratto di fornitura • Clausola di gradimento, per inadeguatezza delle prestazioni, con oneri per l’impresa fornitrice • Clausola di priorità per i lavoratori con esperienze in pubbliche amministrazioni? • Obbligo di sostituzione del lavoratore in caso di eventi sospensivi o interruttivi della prestazione (ferie, malattia, maternità, dimissioni, ecc.) con un minimo di durata? • Eventuali penali economiche per gli inadempimenti della impresa fornitrice Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 in vigore dal 24 ottobre 2001 Attuazione della direttiva 99/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato …. Il d. lgs. n. 368/2001: caratteristiche essenziali 1. Passaggio da ipotesi tipizzate (causali specifiche) a ragioni oggettive non predeterminate. 2. Viene privilegiata la contrattazione individuale a scapito del criterio della flessibilità contrattata. 3. Capovolgimento della logica di fondo: dal “tutto è vietato, tranne eccezioni”, al “tutto è permesso tranne eccezioni, purché motivato”. 4. Disciplina (relativamente) esaustiva dell’istituto. Infatti, risultano abrogate: • Legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni. • Legge 25 marzo 1983 n. 79, art. 8 bis. • Legge 28 febbraio 1987 n. 56, art. 23. • Tutte le disposizioni di legge che siano comunque incompatibili e non siano espressamente richiamate dal d. lgs. n. 368/2001. Altre fattispecie di contratto a termine: le ipotesi che sopravvivono Le norme che rimangono espressamente in vigore: Art. 8, comma 2, L. n. 223/1991: assunzione a termine di lavoratori iscritti nella lista di mobilità. Art. 4, D. lgs. n. 151/2001: assunzione a termine sostitutiva di lavoratrici e lavoratori in congedo parentale. Art. 11 l. n. 68/1999: assunzione a termine di lavoratori disabili nell’ambito di una convenzione Art. 75, L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001): stipulazione di contratto a termine con lavoratori che posticipano di almeno due anni l’accesso al pensionamento di anzianità pur avendone i requisiti. Art. 12, D. lgs. n. 375/1993: lavoro a termine in agricoltura. Altre fattispecie di contratto a termine: le ipotesi “transitorie” Solo fino alla data di scadenza dei relativi ccnl - fatte salve, comunque, eventuali nuove intese - continuano a rimanere in vigore le clausole dei ccnl stipulate ai sensi della L. n. 56/1987, art. 23. Sono ipotesi aggiuntive e non sostitutive della legge Il regime transitorio vale anche per i c.d. tetti! No clausola di prorogatio il nuovo decreto legislativo n. 368/2001: l’apposizione del termine: le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; i divieti all’assunzione a termine. L’apposizione del termine: dalle “rigorose” causali, alle più “blande” ragioni Quando è possibile assumere a tempo determinato? Non più in base a “causali specifiche” tipizzate, preconfezionate, tassative, quindi limitate, bensì qualora ricorrano “ragioni” di carattere: • • • • tecnico; produttivo; organizzativo; sostitutivo. PERTANTO: la nuova disciplina introduce una facoltà più ampia di ricorso all’istituto del contratto a termine, non più legato a situazioni predeterminate dal legislatore. Le ragioni tecniche, organizzative, produttive, sostitutive: qualche esempio • Ragioni tecniche: esigenza, a fronte di situazioni contingenti, di disporre di personale con qualifiche e specializzazioni diverse da quelle normalmente possedute dall’organico dell’azienda; necessità di procedere ad operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria. • Ragioni produttive/organizzative: acquisizione di specifiche commesse; necessità di accelerare i ritmi di produzione in vista del lancio di un nuovo prodotto ovvero per esaurire le scorte; punte di più intensa attività a seguito di un incremento dimostrabile della domanda; esigenze aziendali sorte a seguito del distacco di un dipendente; necessità di riordinare un archivio; compimento dell’inventario di fine anno; avvio di una nuova produzione. • Ragioni sostitutive: necessità di ristabilire le posizioni in organico, a fronte di fattispecie di assenza non necessariamente riconducibili a quelle legali. Le ragioni tecniche, organizzative, produttive, sostitutive: i precedenti Art. 2097 cc “Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto. In quest’ultimo caso l’applicazione del termine è priva di effetto se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato. Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volontà delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato”. Le ragioni tecniche, organizzative, produttive, sostitutive secondo il Ministero del lavoro (Circ. 42/2002) • Le “ragioni” devono essere oggettive e verificabili, comunque rimesse all’apprezzamento del datore di lavoro, dunque insindacabili • Le “ragioni” non devono necessariamente fare riferimento ad occasioni meramente temporanee di lavoro, né devono avere il carattere della straordinarietà, imprevedibilità ed eccezionalità “La temporaneità della prestazione è semplicemente la dimensione in cui deve essere misurata la ragionevolezza delle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive” segue • “Il contratto a termine è pertanto lecito in tutte le circostanze, individuate dal datore di lavoro sulla base di criteri di normalità tecnico-organizzativa, nelle quali non si può esigere necessariamente una assunzione a tempo indeterminato o, il che è lo stesso, l’assunzione a termine non assuma una finalità chiaramente fraudolenta sulla base di criteri di ragionevolezza desumibili dalla combinazione tra durata del rapporto e attività lavorativa dedotta in contratto” • La ragione “illegittima” determina ex tunc la conversione a tempo indeterminato del contratto Altra tesi Nullità dell’intero contratto ex art. 1419, comma primo, cc. I divieti all’assunzione Esiste una elencazione tassativa dei casi in cui è vietata la stipulazione del contratto a termine: 1) per sostituire lavoratori in sciopero; 2) per far svolgere le stesse mansioni cui erano adibiti lavoratori licenziati collettivamente, ex artt. 4 e 24 L. n. 223/1991, nell’arco dei 6 mesi precedenti (esistono eccezioni); 3) per far svolgere le stesse mansioni cui sono adibiti lavoratori che risultino sospesi o ad orario ridotto, con diritto al trattamento di integrazione salariale; 4) da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ex art. 4, D. lgs. n. 626/1994. La prosecuzione del rapporto E se si continua a lavorare dopo la scadenza? La prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine, inizialmente fissato o successivamente prorogato, è ammessa, ma solo per un periodo di tempo definito: se il rapporto è già durato per almeno 6 mesi: se il rapporto è durato meno di 6 mesi: 30 gg. 20 gg. La prosecuzione ha un costo aggiuntivo. La retribuzione giornaliera deve essere infatti maggiorata di un 20% (per i primi 10 giorni) e di un 40% (dall’undicesimo al ventesimo/trentesimo giorno). Dopo i 20/30 giorni di continuazione del rapporto, scatta la sanzione della conversione a tempo indeterminato dallo scadere dei termini stessi. Il rinnovo del contratto Si può essere riassunti dallo stesso datore di lavoro, nella stessa azienda? Sì, purché siano trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza del contratto precedente (20 gg., in caso di contratto originario di durata superiore a 6 mesi) Attenzione però: devono sempre sussistere le condizioni di legittimità previste dalla legge. Se la riassunzione avviene non rispettando gli intervalli di legge, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. segue Ø Se gli intervalli di tempo sono rispettati, la norma non pone espressi limiti circa il numero di rinnovi possibile. Ø Quando non c’è soluzione di continuità fra due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. LE MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO Risoluzione consensuale. Scadenza del termine. Dimissioni/licenziamento per giusta causa ex art. 2119 cc. Esclusioni Sono esclusi dal campo di applicazione del d. lgs. n. 368/2001: • • • • • i contratti di lavoro temporaneo; i contratti di formazione e lavoro; i rapporti di apprendistato; i rapporti formativi a termine, non integranti un contratto di lavoro (stage, etc.); i contratti a termine con datori di lavoro agricoli; • i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nei settori del turismo e dei pubblici servizi; • i contratti a termine instaurati con le aziende che esercitano “il commercio di esportazione, importazione ed all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli”; • i rapporti conclusi con i dirigenti. La disciplina transitoria I contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, producono effetti fino alla loro naturale scadenza. Ma: Ø in caso di proroga, Ø ai fini della computabilità ex art. 35 Statuto, etc.. nuova disciplina Art. 1 – Apposizione del termine . E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Vengono meno le ipotesi della legge 230/1962: • Attività stagionali • Sostituzione lavoratori assenti • Esecuzione opera o servizio definiti nel tempo aventi carattere straordinario Dal gennaio 2002 vengono meno anche le ipotesi indicate nell’art. 7 del CCNL del 14.9.2000 Art. 3 - Divieti La apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: a) Per sostituzione lavoratori in sciopero; b) Salva diversa disciplina contrattuale, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ….di lavoratori adibiti alle stesse mansioni …., salvi i casi di sostituzione di assenti ovvero per una durata non superiore a tre mesi; c) Nei casi di sospensione dei rapporti o di riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale d) Da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi • I divieti sono simili a quelli previsti per il lavoro temporaneo • Nella legge 230 non c’erano divieti, ma erano limitati i casi consentiti. Art. 4 – Disciplina della proroga Il termine iniziale del contratto a tempo determinato può essere prorogato: - con il consenso del lavoratore; - solo quando la durata iniziale è inferiore a tre anni; - a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive; - e si riferisca alla stessa attività oggetto del contratto iniziale; - con la proroga la durata complessiva non potrà essere superiore a tre anni Sono venute meno le più rigide condizioni prescritte dall’art. 2 della legge 230: • Per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale • Solo se richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili Art. 10 – Esclusioni e discipline specifiche • Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge, in quanto già disciplinati da specifiche normative: a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 196 del 1997 e successive modificazioni; b) I contratti di formazione e lavoro; c) i rapporti di apprendistato nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso lavoro (tirocini, stage, ecc.) che, pur caratterizzate dall’apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro. Art. 10, comma 7 –Limiti quantitativi La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art.1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro Sono esclusi comunque da limitazioni quantitative i contratti a termine stipulati: a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi di lavoro …. b) per ragioni di carattere sostitutivo c) o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al DPR n. 1525 del 1963 … d) per intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno …… e) con lavoratori di età superiore a 55 anni; f) per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale Art. 10, comma 4 Dirigenti E’ consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purchè di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti (amministrativi e tecnici) i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell’art. 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 (principio di non discriminazione) e 8 (criteri di computo). Art. 11 – Abrogazioni e disciplina transitoria 1. Con l’entrata in vigore del presente provvedimento legislativo sono abrogate: la legge 18.4.1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni; l’art. 8 bis della legge 25.3.1993, n. 79; l’art. 23 della legge 28.2.1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che siano comunque incompatibili e non siano espressamente richiamate negli articoli che precedono. 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni sopra richiamate, le clausole dei contratti collettivi di lavoro stipulati ai sensi del citato art. 23 e vigenti all’atto della entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, manterranno – in via transitoria e salvo diverse intese – la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stessi. CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO CRITERI E PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE Art. 3, comma 3, CCNL del 14.9.2000 3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate. CARATTERISTICHE PECULIARI DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO Il contratto di formazione e lavoro realizza, di fatto, una tipologia speciale del rapporto di lavoro a termine. Possono essere individuate due tipologie di rapporto di durata pari a 12 o 24 mesi I lavoratori interessati devono essere ricompresi nella fascia di età tra i 16 e i 32 anni A conclusione del contratto formativo è possibile la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato TIPOLOGIA DELLE SELEZIONI per i C.F.L. • I contenuti delle selezioni possono essere analoghi a quelli descritti per le assunzioni a tempo determinato • Sembra necessaria la utilizzazione di una specifica procedura selettiva destinata espressamente alle assunzioni con c.f.l. • Non sembra praticabile la utilizzazione di idonei in precedenti selezioni pubbliche anche a tempo indeterminato. • Sono diversi i requisiti di partecipazione correlati alla età • Sono diversi i contenuti dei rapporti di lavoro • Sono diverse anche le prospettive di stabilizzazione Contratti di formazione e lavoro Disciplina del REGOLAMENTO • L’ente può attivare, secondo le previsioni del programma dei fabbisogni contratti a tempo determinato di formazione e lavoro, per una durata massima di 24 mesi, non rinnovabili, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente disciplina legislativa come integrata dai contratti collettivi di lavoro. • Il contratto individuale può essere trasformato, alla scadenza, in contratto a tempo indeterminato, previa verifica del percorso formativo, nonché della valutazione da parte del dirigente sull’attività prestata dal lavoratore e limitatamente alle previsioni quantitative della programmazione dei fabbisogni. LA PARASUBORDINAZIONE... Proprio nella zona di confine fra il lavoro subordinato e lavoro autonomo si colloca la fattispecie del lavoro autonomo cd. parasubordinato che non trova una definizione nel codice civile ma in altre disposizioni di legge. Art. 2 legge n. 741/1959 Art. 409, comma 3 cod. proc. Civile Art. 47, comma 1 lett.c bis, dpr 917/1986 Art. 2, comma 26, legge 335/1995 Una definizione Una collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione caratterizzata da una prevalente prestazione di carattere personale distinta dai caratteri d’impresa. Alcuni elementi distintivi Gli elementi distintivi possono anche non emergere dal contratto ma dalle concrete modalità di svolgimento (Cass. 26.10.90, n.10382) La debolezza socio economica e contrattuale del lavoratore autonomo parasubordinato è irrilevante (Cass. 19.5.1994, n.4918) La prevalenza e non esclusività, dell’attività personale è compatibile con l’utilizzazione di mezzi e collaboratori (Cass. 21.2.1995, n.1580) L’unicità del committente è indicativa della debolezza contrattuale ma estranea alla fattispecie legale (Contra Cass. 5.12.1997, n.12368 Le fonti normative/1 Art. 409, n. 3, c.p.c.: “Altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. Tratti distintivi Continuità Prestazioni non meramente occasionali od istantanee, bensì inserite in un rapporto di durata (Cass. 4.11.1982 n. 5801) Coordinazione Collegamento funzionale tra le attività del prestatore e del committente (Cass. 5.12.1987 n. 9092) Tratti distintivi/2 Prevalenza personale Prevalenza del valore “lavoro” sul “capitale” e dell’opera del prestatore su quella dei collaboratori (Cass. 20.8.97 n. 7785) In sostanza il committente ha solo un potere di controllo ed indirizzo “sui generis” sul prestatore, ma non anche un potere direttivo vero e proprio. La parasubordinazione secondo la Corte di Cassazione/1 “Il rapporto di lavoro parasubordinato resta soggetto alla disciplina sostanziale dettata per il lavoro autonomo, essendo la parasubordinazione rilevante esclusivamente ai fini processuali ex art. 409 n. 3 c.p.c., onde debbono ritenersi eccezione ai principi generali eventuali leggi estensive delle garanzie tipiche del lavoro subordinato a quello parasubordinato” (Cass. 18.12.1997 n. 1459). La parasubordinazione secondo la Corte di Cassazione/3 Domanda: Una signora che ha prestato dal 1985 al 1991 attività di assistenza diurna e notturna ad una donna anziana, ha diritto ad essere considerata lavoratrice subordinata o parasubordinata e, quindi, al pagamento della retribuzione/corrispettivo per l’attività svolta ? Risposta: No, perché l’attività di assistenza svolta in maniera continuativa e prevalentemente personale, era carente dell’elemento della coordinazione, che esiste solo quando il preponente sia titolare di una stabile organizzazione di beni e servizi. Né poteva essere lavoro subordinato, perché mancava l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi nell’emanazione di ordini specifici e nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo sulla prestazione del lavoratore (Cass. 11/12/1995 n. 12962). Albini-Crespi-Di Seri Master Dip 2002 Conseguenze/3 La parasubordinazione rileva solo ai fini processuali (409, comma 3, CPC) Negazione estensione di una serie di tutele sostanziali previste per il lavoro subordinato (Corte Cost. 24/7/1995 n. 365; Cass. 18/2/1997 n. 1459; Cass. 21/3/1996 n. 2420) Fanno eccezione Cass. 29/1/1999 n. 818, Cass. 21/1/1994 n. 568 e Pret. Bolzano 20/3/1996, nonche’ parte minoritaria della dottrina CARATTERISTICHE DEL LAVORO PARASUBORDINATO (Co.Co.Co.) • • • • • È svolto senza vincolo di subordinazione a favore di un soggetto determinato; Nel quadro di un rapporto unitario e continuativo Senza impiego di mezzi Con retribuzione periodica prestabilita Non rientra nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente oppure nell’oggetto dell’arte o della professione Il lavoratore parasubordinato non può agire o decidere in nome e per conto del datore di lavoro, non può firmare atti o impegnare l’ente verso l’esterno, non può avere incarichi di direzione CARATTERISTICHE DEL LAVORO SUBORDINATO • La prestazione deve essere continuativa • Il lavoratore è inserito nell’organizzazione aziendale • Il datore di lavoro formula le direttive tecniche e organizzative ed esercita i poteri di controllo e disciplinari • Il lavoro viene eseguito con materiali e attrezzature del datore di lavoro • Si deve osservare un orario di lavoro • Il rischio di impresa è assunto dal solo datore di lavoro Il contratto di lavoro “a chiamata” o “lavoro intermittente” (alias, “job on call”). Il contratto coordinato e continuativo o “lavoro a progetto”. Il “job sharing”. Tav. 4 – IL JOB SHARING: la definizione Secondo la legge delega in materia di mercato del lavoro si tratta “di prestazioni ripartite tra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l’esecuzione di un’unica prestazione lavorativa”. E’ DUNQUE IL “contratto di lavoro subordinato con il quale due o più lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa” (cosiddetto “lavoro a coppia”).