IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO RETRIBUTIVO
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI
- AGRITAL/AGCI
- LEGACOOP/AGROALIMENTARE
- FEDAGRI/CONFCOOPERATIVE
e
- FAI/CISL
- FLAI/CGIL
- UILA/UIL
in relazione al rinnovo retributivo di cui all’art. 2, CCNL 28.6.06
concordano, per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, quanto
segue:
1) Con decorrenza dall’1.6.08 verrà erogato un incremento dei minimi contrattuali conglobati mensili nelle
seguenti entità:
IMPIEGATI-OPERAI
livello
parametro
euro
1
2
3
4
5
6
7
151,70
136,38
125,53
116,72
111,00
107,78
100,00
56,30
50,61
46,59
43,32
41,19
40,00
37,11
OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI
35,00
Pertanto, per effetto di tali incrementi con decorrenza dall’1.6.08 i minimi contrattuali conglobati mensili
saranno i seguenti:
IMPIEGATI-OPERAI
livello
parametro
euro
1
2
3
4
5
6
7
151,70
136,38
125,53
116,72
111,00
107,78
100,00
1.603,53
1.441,57
1.326,91
1.233,79
1.173,28
1.139,29
1.057,03
OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI
890,61
2) A decorrere dall’1.1.09 verrà erogato un ulteriore incremento dei minimi contrattuali conglobati mensili
nelle seguenti entità:
IMPIEGATI-OPERAI
livello
parametro
euro
1
2
3
4
5
6
7
151,70
136,38
125,53
116,72
111,00
107,78
100,00
52,08
46,82
43,09
40,07
38,10
37,00
34,33
OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI
30,00
Pertanto, per effetto di tali incrementi con decorrenza dall’1.1.09 i minimi contrattuali conglobati mensili
saranno i seguenti:
IMPIEGATI-OPERAI
livello
parametro
euro
1
2
3
4
5
6
7
151,70
136,38
125,53
116,72
111,00
107,78
100,00
1.655,61
1.488,39
1.370,00
1.273,86
1.211,38
1.176,29
1.091,35
OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI
920,61
Roma, 19 giugno 2008
AGRITAL-AGCI
FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE
LEGACOOP-AGROALIMENTARE
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI
1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005
Il giorno 16 luglio 2002, presso la sede di CONFCOOPERATIVE,
Spirito 78, in Roma
Borgo
S.
tra
- AGICA/AGCI rappresentata dal Presidente Giorgio Brunelli e da una
delegazione composta da Mauro Vagni, Roberto Minguzzi e Randolfo Natali,
assistita dal Responsabile dell'Ufficio Relazioni sindacali AGCI Filippo
Turi;
- ANCA/LEGACOOP rappresentata
dal
Presidente
Sergio
Nasi e
dal
Responsabile della
contrattazione
collettiva ANCA-LEGACOOP Sergio
Caselli, assistiti
da
Carlo Marignani, Responsabile dell'Ufficio
Relazioni sindacali di LEGACOOP e da una delegazione composta da Laura
Bertoni, Stefano Cecchi, Roberto Calari, Nicola Comunello, Cristian
Maretti, Giorgio Monti, Emer Silingardi e Daniela Zannoni;
- la Federazione
nazionale
cooperative
agricole
e agroalimentari
(Confederazione Cooperative
Italiane) rappresentata dal Presidente
Giovenale Gerbaudo e da una delegazione composta da Maurizio Ottolini,
Fabiola Di Loreto, Paolo Abballe, Guido Maccaferri, Alessandro Monzani,
Pier Lorenzo Rossi, assistita dal Servizio Relazioni sindacali di
CONFCOOPERATIVE nelle persone di Ferruccio Pelos e Sabina Valentini
e
- FLAI/CGIL rappresentata dal Segretario generale Francesco Chiriaco, dai
Segretari nazionali Giancarlo Battistelli, Patrizia Consiglio, Vincenzo
La Corte, Giorgio Scirpa, da Vincenzo Sgalla, Idilio Galeotti, Gino
Rotella, Giovanni Mininni, Aldo Dessì, Felice Mazza e Claudio Sala dei
Dipartimenti nazionali,
dai
Segretari
generali regionali e dai
componenti la delegazione trattante Susanna Camuso, Ivano Comotti,
Franco D'Angelo, Lo Balbo Salvatore, Giuseppe
Giavatto, Fabrizio
Maritan, Roberto Bardi, Rossi Lidio, Giordano Giovannini, Roberto
Massari, Zannoni Wilma, Mazzotti Stefano, Gabriele Marchi, Lucchi
Riccardo, Mauro Menozzi, Hel Hazai Mohammed, assistiti dal Segretario
generale confederale Sergio Cofferati e dal Vicesegretario Guglielmo
Epifani;
- FAI/CISL rappresentata dal Segretario generale Albino Gorini, dal
Segretario generale aggiunto, Uliano
Stendardi
e
dai Segretari
nazionali: Augusto Cianfoni, Giovanni Pastrello, Pietro Massini, Carmelo
Mazzotta, Sergio Retini e Armando Zanotti; assistiti da Giovanni
Mattoccia e dai Segretari regionali: Claudio Risso, Paolo Carozzino,
Giorgio Galbusera, Salvatore Gioacchino, Tiziano Faes, Paul Mulser,
Stefano Faiotto, Maurizio Ori, Giampiero Giampieri, Silvano Giangiacomi,
Angelo Manzotti, Alvaro Pedemonti, Aurelio Di Salvo, Vincenzo Niro,
Paolo Frascella, Carlo Colarusso, Antonio Lapadula, Fabrizio Scatà,
Graziano Meloni, nonché dai componenti la delegazione trattante sigg.:
Ermanno Bonaldo, Ferdinando Firenze, Fabrizio Pedroni, Francesco Piras,
Daniele Saporetti, Emilio Sbarzagli;
- UILA/UIL rappresentata dal Segretario generale Stefano Mantegazza, dai
Segretari nazionali
Tiziani
Bocchi,
Pasquale
Papiccio,
Pietro
Pellegrini, Giampiero Sambucini ed Enrico Tonghini, e dai componenti la
delegazione trattante: Guido Majrone, Fabrizio Rovatti, Alessandro
Scarponi, Aldo Scanferlato e Cinzia Tartagni
si è convenuto di rinnovare il CCNL per i lavoratori dipendenti delle
cooperative e consorzi agricoli scaduto il 31.12.01, alle condizioni di
seguito allegate.
PREMESSA
PROTOCOLLO PRELIMINARE D'INTESA SUL CCNL
PER LE IMPRESE COOPERATIVE
AGICA-AGCI, ANCA-LEGA, Federazione nazionale Cooperative Agricole
e
Agroalimentari-CONFCOOPERATIVE e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, premesso
il comune interesse a sviluppare in modo ordinato le relazioni sindacali
ai vari livelli, uniformandosi ai principi ispiratori e ai contenuti del
"Protocollo sulla politica dei redditi e sull'occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo" del 23.7.93, nonché a regolamentare su tutto il territorio
nazionale il rapporto di lavoro tra imprese cooperative agricole e i
lavoratori da esse dipendenti, ivi compresa la figura
del
socio
lavoratore, concordano sulla necessità di dotarsi di uno strumento
contrattuale di livello nazionale, unico per quadri, impiegati ed operai
che sarà integrato dalla contrattazione territoriale, tendendo a un
contratto nazionale autonomo con inquadramento unico per i lavoratori
delle
cooperative
agricole. A tal fine le parti
concordano
di
regolamentare a livello nazionale il rapporto di lavoro dei dipendenti da
cooperative agricole in un testo unico che ne adegui, integri e unifichi
le normative rispetto alla peculiarità della impresa cooperativa, ivi
comprese le materie oggetto di contrattazione territoriale integrativa,
ove verranno comunque mantenuti contratto unico o inquadramento unico
operai impiegati in atto alla data della presente intesa.
Su questa base le parti convengono pertanto che l'accordo contrattuale
nazionale definirà il quadro normativo ed economico riferito anche al
socio lavoratore secondo i contenuti dello specifico protocollo.
Le parti si danno atto che l'accordo contrattuale autonomo di cui al
presente protocollo, in attesa di un diverso accordo sulla sfera di
applicazione, che può intervenire anche durante la vigenza contrattuale,
vincola le imprese cooperative che di fatto o per pattuizione hanno
adottato un contratto collettivo del settore agricolo e che i contratti
collettivi
autonomamente fin qui stipulati a livello
territoriale
assumeranno la veste di contratti integrativi.
Le parti decidono di costituire pertanto una Commissione paritetica
nazionale con il compito di definire la sfera di applicazione del CCNL al
fine di garantirne certezza di applicazione.
PROTOCOLLO PER IL "SOCIO LAVORATORE"
Nel
comune riconoscimento che la gestione cooperativa dell'impresa
costituisce una forma avanzata di democrazia industriale che consente al
lavoratore socio di realizzare un'aspirazione comune a tutta la classe
lavoratrice,
diventare cioè essa stessa soggetto dell'impresa,
le
associazioni nazionali delle cooperative agricole e le
federazioni
sindacali dei lavoratori agricoli, firmatarie del presente contratto,
confermano il loro impegno a promuovere e assumere concrete iniziative
atte ad allargare la base produttiva, particolarmente nel Mezzogiorno,
soprattutto con la costituzione e il potenziamento di imprese cooperative,
nonché ad intervenire per un sempre corretto funzionamento degli organi
democratici di gestione delle cooperative medesime.
Le parti riconoscono infatti che l'impresa cooperativa si pone in una
diversa condizione rispetto a quella privata. Essa non persegue fini
speculativi, ma ha come obiettivo primario il conseguimento, attraverso le
gestione in forma associata da parte dei soci lavoratori, della continuità
di occupazione per i lavoratori e delle migliori condizioni economiche,
sociali e professionali consentite dalla situazione di mercato.
L'adesione alla cooperativa stabilisce un rapporto in forza del quale il
socio dispone collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione,
partecipa alla elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e
di sviluppo della sua azienda, partecipa responsabilmente al rischio
d'impresa, ai risultati economici e alla loro distribuzione, contribuisce
economicamente alla formazione del capitale sociale, mette a disposizione
il proprio lavoro e le proprie capacità professionali.
Fermo restando quanto sopra, nonché le prerogative statutarie delle
cooperative e in tal ambito le delibere assembleari, le associazioni
cooperative e le federazioni sindacali dei lavoratori agricoli convengono
che per il trattamento economico minimo complessivo della prestazione
d'opera del socio lavoratore della cooperativa si prenda a riferimento
quello del presente CCNL e della contrattazione integrativa.
Le parti s'impegnano ad assumere ogni iniziativa atta ad assicurare una
corretta applicazione dei principi che ispirano il presente protocollo.
PARTE GENERALE
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Il presente contratto, fermo restando quanto in materia previsto dal
protocollo preliminare di intesa, si applica ai rapporti di lavoro tra
impiegati,
tecnici, operai agricoli o florovivaisti e le
imprese
cooperative che alla data del presente accordo applicano, di fatto o per
pattuizione, un contratto collettivo del settore agricolo.
Ciascuna delle parti s'impegna a non promuovere e a non favorire,
nell'arco
di vigenza del presente CCNL, azioni intese a
portare
all'applicazione di altro CCNL di riferimento, anche nell'ambito di
singole cooperative.
Al fine di risolvere comunque ogni contenzioso che dovesse verificarsi
relativamente alla sfera di applicazione del CCNL convengono che la
Commissione prevista nel protocollo preliminare di intesa s'incontrerà con
analoga Commissione paritetica all'uopo definita dalle parti stipulanti
l'altro contratto esistente nel settore della cooperazione agro-alimentare
su richiesta anche di una sola delle parti stesse.
Art. 2 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza
contrattuale.
a) Decorrenza e durata.
Il presente contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 1°
gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2005 salvo le norme per le quali è
prevista apposita decorrenza e durata.
I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente
decorrenza dal 1° luglio 2002 e dal 1° gennaio 2003 e scadenza il 31
dicembre 2003.
b) Procedure di rinnovo.
Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:
- disdetta: almeno 8 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a/r;
- invio piattaforma: almeno 5 mesi prima della
scadenza
a mezzo
raccomandata a/r;
- inizio trattativa: almeno 3 mesi prima della scadenza.
Nel corso dei 3 mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ove il negoziato si
apra entro i termini previsti al comma precedente e per il mese successivo
alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui
al comma 3 del presente articolo, la norma di cui sopra avrà efficacia
limitatamente ai 4 mesi successivi alla presentazione della piattaforma
medesima.
Ove tale condizione venga
(IVC) di cui alla lett. c)
mesi se della violazione è
di 3 mesi rispetto alla
organizzazioni sindacali dei
violata, l'indennità di vacanza contrattuale
del presente articolo verrà anticipata di 3
responsabile la parte datoriale e posticipata
normale decorrenza se responsabili sono le
lavoratori.
Per il rinnovo biennale intermedio della parte retributiva del CCNL, la
trattativa avrà inizio almeno entro 30 giorni antecedenti la sua scadenza.
In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso s'intende prorogato
di 1 anno e così di anno in anno.
c) Indennità di vacanza contrattuale (IVC).
A decorrere dal 1° giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia
intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei
termini di cui al comma 3, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo,
sarà erogata a tutti i lavoratori dipendenti una IVC pari al 30% del tasso
annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sui minimi contrattuali
nazionali conglobati vigenti.
Dall'inizio del 7° mese di vacanza contrattuale, detto importo
al 50% del tasso d'inflazione annuo programmato.
sarà
pari
Nel caso in cui la piattaforma rivendicativa venga presentata in data
successiva alla scadenza del CCNL, la IVC decorrerà dall'inizio del 4°
mese successivo alla data di presentazione della piattaforma stessa.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL, la IVC cessa di
essere erogata.
Le norme del presente articolo tengono conto dello spirito e della lettera
dell'Accordo interconfederale 23.7.93.
Impegno delle parti.
In caso di modifica della durata e delle articolazioni biennali del CCNL,
così come definiti dal Protocollo 23.7.93, le parti firmatarie del
presente CCNL procederanno alla conseguente armonizzazione entro e non
oltre 60 giorni dalle intese interconfederali sulle modifiche.
Art. 3 - Struttura e assetto del contratto.
La struttura della contrattazione è articolata su 2 livelli: nazionale
integrativo decentrato.
e
a) Il contratto nazionale.
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle
relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che
normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative
che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle
materie
rinviate
alla
competenza del livello
di
contrattazione
integrativa.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è
coerente con i tassi d'inflazione programmati assunti come obiettivo
comune nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi.
Nel determinare tali effetti, si tiene conto dell'obiettivo mirato alla
salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze
economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle
prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene
inoltre conto della comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferi
menti economici di cui al precedente comma.
b) Contrattazione decentrata di 2° livello.
La contrattazione territoriale (regionale, interprovinciale, provinciale)
terrà
conto
della
situazione e delle prospettive
economiche
e
occupazionali del settore, dei margini di produttività media che potrà
essere impegnata, eccedente quella eventualmente già utilizzata a livello
nazionale, salvaguardando la competitività delle imprese cooperative nel
settore medesimo.
La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da
accordi, ad essa alternativi, per settore merceologico territoriale, anche
regionale, interprovinciale o provinciale o, limitatamente alle materie
previste dal successivo punto c) del presente articolo, per singola
impresa cooperativa o consorzio.
Le realtà produttive interessate da tali accordi alternativi verranno
pertanto escluse dall'ambito della valutazione di cui al comma 1.
c) Contrattazione di settore merceologico o aziendale.
L'erogazione di retribuzione derivante da accordi a livello di settore
merceologico o aziendale o consortile è esclusivamente e strettamente
correlata
ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività,
di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano
compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo
tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per gli
aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento
economico delle imprese cooperative.
Tali erogazioni integrative avranno pertanto la caratteristica di
variabilità e non determinabilità a priori.
totale
Con le succitate connotazioni, pertanto, le stesse erogazioni avranno i
requisiti per l'applicazione del particolare regime contributivo previsto
dal Protocollo 23.7.93 e in particolare dall'art. 2, legge 23.5.97 n. 135.
Le parti si danno atto, inoltre, che le medesime erogazioni non sono
computabili agli effetti legali e dei vari istituti contrattuali, ivi
compreso il TFR e le mensilità aggiuntive.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la
definizione degli obiettivi della contrattazione di 2° livello, reperibili
anche attraverso l'esercizio del sistema di informazione previsto dal
presente CCNL, le parti valuteranno le condizioni del settore merceologico
o
dell'impresa,
del lavoro e le prospettive di
sviluppo
anche
occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della
competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
Gli
accordi per settore merceologico territoriale prevedranno, tra
l'altro,
parametri,
criteri e quantità delle predette
erogazioni
demandando al livello aziendale la verifica tra le parti dei risultati
raggiunti ai fini della conseguente effettiva erogazione dei premi nelle
singole imprese.
d) Procedure, tempi e durata della contrattazione di 2° livello.
La contrattazione di 2° livello (territoriale, di settore merceologico,
aziendale o consortile) ha durata quadriennale, si svolge una sola volta
in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL e i suoi effetti per
il presente CCNL non potranno decorrere prima dell'1.1.04.
Entro e non oltre il 30.6.03 o non oltre 6 mesi dalla scadenza del
contratto integrativo se successiva al 30.6.03 le parti a livello
territoriale
competente concorderanno le aree di competenza
della
contrattazione di 2° livello (territoriale o di settore merceologico).
Entro
la
stessa data le parti a livello aziendale concorderanno
l'esercizio della contrattazione a livello di impresa cooperativa o di
consorzio. In caso di mancato accordo sarà applicata la contrattazione di
2° livello territoriale o di settore merceologico.
Le piattaforme sindacali, in coerenza con le intese intervenute tra le
parti, saranno presentate entro il 30.9.03 o non oltre 3 mesi prima della
scadenza del contratto integrativo applicato, se successiva al 31.12.03.
Sono fatti salvi i tempi e le procedure previste dagli accordi di 2° livel
lo preesistenti a livello di settore merceologico, aziendale o consortile.
e) Materie rinviate alla contrattazione di 2° livello.
Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di 2°
livello le materie definite nel CCNL e confermata l'alternatività di un
livello integrativo rispetto ad altro anche per singole materie, quelle
rinviate alla contrattazione di 2° livello dal presente CCNL, in coerenza
con le norme del presente articolo, sono esclusivamente le seguenti:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
individuazione a
livello
territoriale
della
tipologia delle
cooperative e consorzi tenuti ad attuare un sistema di informazione a
livello aziendale in quanto impegnate a svolgere a quel livello la
contrattazione di 2° livello - confronto preventivo in caso di
ristrutturazione, riconversione o fusione (art. 4);
individuazione nel
contratto di 2° livello territoriale della
tipologia di cooperativa o consorzio ove promuovere la costituzione
della Commissione aziendale di pari opportunità (art. 5);
esame a livello territoriale o aziendale di programmi di assunzione convenzioni - organici aziendali anche degli OTD (art. 6);
a livello territoriale o aziendale indicazioni per la predisposizione
di iniziative di cui all'art. 7;
definizione a livello territoriale o aziendale di modalità per lo
svolgimento delle attività dei patronati sindacali nelle aziende
(art. 8b);
esame e definizione a livello territoriale o aziendale di nuove forme
di organizzazione produttiva e del lavoro, di mobilità territoriale e
flessibilità degli orari al fine di consolidare e ampliare i livelli
occupazionali (art. 10);
individuazione nel contratto di 2° livello di casi nei quali
corrispondere ai
lavoratori
un'indennità di trasporto per il
raggiungimento del posto di lavoro e fissazione delle relative misure
e modalità (art. 14);
definizione nel contratto di 2° livello territoriale di eventuali
modalità di rimborso spese vitto, alloggio e viaggio nonché di spese
non documentabili; indennità per compenso tempo eccedente l'orario di
lavoro durante la trasferta (art. 15);
verifica a livello territoriale o aziendale di possibilità, modalità
e condizioni in ordine alla istituzione di mense aziendali o
interaziendali
nelle
realtà produttive e territoriali che lo
giustifichino (art. 18);
individuazione nella contrattazione territoriale di
figure non
comprese nella classificazione di cui all'art. 19 del CCNL e loro
inserimento nell'inquadramento contrattuale (orario lavori pesanti o
nocivi e relative maggiorazioni salariali maggiorazione per
incarico di capo);
individuazione a livello territoriale o aziendale dei casi di
lavoratori non appartenenti alla qualifica di "Quadro", i quali per
le funzioni svolte e per l'alta professionalità richiesta abbiano
diritto alla relativa indennità e misura della stessa (art. 20);
definizione a livello aziendale o di consorzio del calendario di
lavoro annuo, di nuove forme di organizzazione produttiva e del
lavoro, di flessibilità degli orari anche ai fini di cui al comma 3,
art. 22 - modalità utilizzo permessi;
costituzione Commissioni consultive regionali o provinciali per la
formazione professionale (art. 9) e modalità godimento permessi per
corsi formazione professionale (art. 31) e per recupero scolastico
(art. 32);
individuazione di modalità per assicurare l'effettivo godimento dei
riposi in caso di continuità dell'attività produttiva (art. 33);
esame delle
posizioni
di
lavoro
a
livello
aziendale per
l'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di
Quadro ed eventuale incremento dell'indennità di funzione (art. 45);
definizione nel contratto di 2° livello di modalità di applicazione
della legge n. 108/90 in materia di licenziamenti individuali;
indennità sostitutiva straordinario impiegati (art. 46);
individuazione nel contratto di 2° livello delle fasi lavorative
(art. 56);
determinazione dei minimi di retribuzione integrativa a livello
territoriale o di settore - accordi di salario variabile a livello di
settore merceologico o di consorzio (artt. 49 e 63);
disciplina a livello territoriale dell'indennità di cassa ove tale
istituto
non
sia
presente
nella
contrattazione integrativa
preesistente (art. 50);
(21) omogeneizzazione
nel
contratto
di
2°
livello territoriale
dell'istituto degli scatti di anzianità alla disciplina del CCNL ove
preesista una diversa disciplina nella contrattazione integrativa
(artt. 51/64);
(22) promozione a livello territoriale di Casse 'extra
legem' per
integrazione trattamento economico malattia e infortunio sul lavoro
(art. 12);
(23) definizione a livello territoriale di criteri di precedenza per
riassunzione di manodopera e gestione normativa sulla riassunzione
(art. 59);
(24) disciplina mediante norme del contratto di 2° livello o accordi
aziendali del recupero ore non lavorate per causa di forza maggiore
(art. 61);
(25) definizione nel contratto di 2° livello delle modalità e del periodo
di pagamento delle retribuzioni (art. 63);
(26) definizione al 2° livello
contrattuale
della
possibilità di
istituzione del monte ore individuale di
cui all'ultimo comma
dell'art. 22 e le relative modalità di utilizzazione.
Impegno delle parti.
In caso di modifica degli assetti contrattuali definiti dal Protocollo
23.7.93,
le parti firmatarie del presente CCNL procederanno
alla
conseguente armonizzazione entro e non oltre 60 giorni dall'intesa
interconfederale sulle modifiche.
Art. 4 - Relazioni sindacali.
Premessa.
Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei
rapporti tra Movimento cooperativo e organizzazioni sindacali, le parti
convengono di stabilire nuove procedure di relazioni sindacali integrando
il
sistema informativo come previsto dal presente contratto anche
attraverso nuovi strumenti operativi.
Ferme
restando le rispettive autonomie e responsabilità, le parti
intendono in tal modo sviluppare un nuovo sistema di confronto-consultazio
ne sulle strategie settoriali nonché sulle politiche di impresa al fine di
favorire lo sviluppo di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei
problemi
posti
dalla
trasformazione
e
innovazione
tecnologicoorganizzativa e dal completamento del mercato unico europeo.
Diritti di informazione.
Le associazioni cooperative stipulanti si impegnano a fornire alle
organizzazioni sindacali informazioni preventive sui programmi e sugli
investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica
e/o l'evoluzione organizzativa del sistema delle imprese cooperative,
sull'andamento
quantitativo
e qualitativo
dell'occupazione,
sulle
modifiche della organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela
della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.
In questo ambito e nei termini più generali l'informazione riguarderà
anche, ove ciò abbia rilevanza nazionale, la costituzione di nuove
aziende, le concentrazioni, le fusioni, i processi di sviluppo e di
ristrutturazione, con particolare riferimento ai programmi che comportano
nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.
Le informazioni suddette saranno fornite, salvaguardando il segreto
industriale (art. 623 CP), con la necessaria tempestività ai fini
dell'utilità del confronto stesso.
Tali informazioni saranno comunque fornite periodicamente, e almeno 1
volta l'anno entro il 31 dicembre, a livello nazionale nelle dimensioni di
comparto e/o di grandi settori, a livello regionale per gli aspetti
riguardanti tale dimensione territoriale.
È
demandato ai contratti integrativi territoriali il
compito
di
individuare la tipologia di aziende in cui il sistema delle informazioni
debba essere praticato a livello di azienda o di consorzio, e di
stabilirne le relative procedure.
Nei casi di ristrutturazione, riconversione, accorpamenti e/o fusioni, si
svolgeranno specifici confronti preventivi tra le parti in sede aziendale
o territoriale.
Osservatorio.
Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza
necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse
reciproco sotto indicati, le parti si impegnano a realizzare, nell'ambito
dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al punto
5,
Protocollo interconfederale 5.4.90, una sezione apposita riguardante la
cooperazione del settore con lo scopo precipuo di promuovere e organizzare
analisi,
informazioni e ricerche, anche articolate per settori
e
territori, sui problemi di sviluppo dell'agricoltura e della cooperazione
del settore in una visione integrata con i problemi della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, degli investimenti e della
spesa
pubblica,
dell'innovazione
tecnologica,
della
evoluzione
organizzativa del sistema delle imprese cooperative, del mercato del
lavoro e in particolare dell'andamento quantitativo e qualitativo della
occupazione femminile e dell'immigrazione da Paesi extracomunitari, di
sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro.
Le
parti s'incontreranno entro 3 mesi per definire uno specifico
regolamento
per
il
funzionamento della sezione
dell'Osservatorio
coordinandolo
con
quello
stabilito
dall'Osservatorio
nazionale
interconfederale. In tale sede saranno valutati, sulla base delle intese
intercorse in sede di rinnovo del presente CCNL, i modi più efficaci per
supportare l'attività della sezione dell'Osservatorio con le necessarie
risorse tecniche e finanziarie.
I finanziamenti delle iniziative di studio e di ricerca adottate, qualora
queste non siano esaudibili dalle normali strutture associative delle
parti, saranno ripartiti fra le stesse in modo paritetico.
Commissione territoriale dell'Osservatorio nazionale.
Entro i termini di tempo previsti per la costituzione della sezione
dell'Osservatorio nazionale, nelle Regioni nelle quali la densità delle
cooperative del settore è particolarmente significativa potranno essere
costituite Commissioni paritetiche con il compito di collegarsi con
l'Osservatorio
nazionale per richiedere o collaborare
a
ricerche
interessanti, nell'ambito del territorio, la cooperazione del settore.
Impegno a verbale.
Le parti convengono sulla necessità e sull'obiettivo di rendere stabile,
continuo e sistematico il sistema di relazioni sindacali.
In tale contesto, in ragione anche dei contenuti del Protocollo 23.7.93,
si assume l'impegno fra le parti contraenti il CCNL di dare piena e ampia
applicazione al livello di contrattazione integrativa, realizzando il
pieno esercizio contrattuale, attraverso il ventaglio di opportunità fra
esse alternative.
Si intende sviluppare il 2° livello di contrattazione, in ragione anche
della realtà socio/economica e occupazionale presente nel territorio e
nelle aziende cooperative.
In sede locale - pertanto - si amplieranno e consolideranno gli spazi e le
opportunità di confronto fra le parti, in ragione anche delle opzioni
strategiche dell'impresa e dei processi avviati nelle aziende cooperative
agricole.
In ragione di ciò, in presenza delle prassi negoziali in essere e delle
nuove opportunità che s'intendono realizzare, allo scopo di promuovere ed
estendere il 2° livello di contrattazione, le parti convengono - nel
quadriennio di vigenza del presente accordo - di produrre congiuntamente
un quadro di riferimento, in sede provinciale, al fine di dare organicità
e necessaria tempistica all'avvio e allo svolgersi della contrattazione
integrativa.
Dichiarazione a verbale.
Appalti.
Le associazioni cooperative s'impegnano ad intervenire nei confronti delle
imprese associate affinché nel caso di appalto di opere inseriscano nel
capitolato l'obbligo per l'appaltante del rispetto delle leggi sociali e
delle norme contrattuali.
Dichiarazione a verbale.
A livello locale le parti valuteranno la possibilità di introdurre forme
di
"buone pratiche" per favorire la partecipazione al lavoro dei
lavoratori immigrati, in considerazione delle loro principali esigenze di
carattere culturale e religioso e in relazione ad iniziative in materia,
in particolare, di fruizione di ferie e/o permessi, e di informazione.
Impegno a verbale.
Le parti firmatarie, in considerazione dell'oggettiva sussistenza di
elementi che rendono il presente CCNL contiguo a quelli per le cooperative
di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e per il settore
forestale, di cui le stesse parti sono, seppure non esclusivamente,
firmatarie,
e
ritenendo
opportuno
promuovere
un'azione
di
razionalizzazione
e semplificazione degli strumenti
relazionali
e
bilaterali, di cui al presente articolo, con analoghe strumentazioni
previste negli altri due citati CCNL, con l'obiettivo quindi di rendere
maggiormente praticato il sistema di relazioni sindacali, s'impegnano a
proporre questa ipotesi di lavoro agli altri due tavoli contrattuali e
alle parti ivi presenti e, a seguito di analogo impegno contrattuale, a
definire specifiche intese per dare seguito al presente impegno.
In attesa dell'attuazione
vigenza dell'art. 4.
di quanto sopra dichiarato,
si
conferma
la
Art. 5 - Pari opportunità.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, nel quadro dei
programmi dell'Osservatorio previsto dall'art. 4 del presente CCNL, in
armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/84 e dalle
disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna (legge n.
125/91), attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di
azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non
consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò l'Osservatorio di cui all'art. 4 avvalendosi anche del
contributo di esperti, svolgerà i seguenti compiti:
(a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore sulla
base dei dati qualitativi forniti dalle aziende e dalle associazioni
cooperative;
(b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria e delle
iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei Paesi
CEE in applicazione della citata Raccomandazione n. 635/94, Direttiva
n. 73/02 e dei programmi di azione nn. 82/85 e 86/90 della Comunità
Europea;
(c) proporre,
sulla
base
di
una analisi
della
situazione, e
compatibilmente con
le
esigenze
tecnico-produttive, specifiche
sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva
parità di opportunità per quanto concerne l'accesso al lavoro, la
collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i
processi formativi e di sviluppo della carriera, utilizzando per
questo ultimo aspetto anche corsi di 150 ore e il Fondo Sociale
Europeo.
L'Osservatorio, in relazione all'attività svolta, invierà annualmente alle
parti stipulanti apposito rapporto.
A) COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
Le parti concordano di istituire Commissioni di pari opportunità a livello
territoriale, nonché a livello aziendale per le imprese la cui tipologia
sarà individuata territorialmente e finalizzate a:
- formazione di programmi e progetti mirati a rimuovere le cause che
pregiudicano di fatto la realizzazione di pari opportunità e la
individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile;
- promozione
dell'assunzione
di
personale
femminile
in attività
professionali non tradizionali, al fine di agevolare la collocazione
delle lavoratrici in un più ampio arco di posizioni di lavoro.
B) DIFESA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
Le parti convengono sull'esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la
dignità della persona da ogni forma di discriminazione e di ricatto,
adottando tutte le misure utili in tal senso e pertanto assumono ad
orientamento generale la risoluzione del Consiglio della CEE del 20.5.90 e
la Direttiva n. 73/02.
Le Commissioni di pari opportunità potranno organizzare iniziative
sensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle aziende del settore
necessarie indicazioni.
di
le
Art. 6 - Convenzioni.
Preso atto che, sulla base dell'art. 17, legge 28.2.87 n. 56, le imprese
possono proporre programmi di assunzioni di lavoratori, le aziende
cooperative si impegnano ad esaminare preventivamente tali programmi in
sede territoriale con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto o in sede aziendale con le RSU.
Tali programmi saranno definiti e formalizzati con le modalità
dalla legge citata.
previste
Le parti concordano infatti che la "convenzione" è uno strumento per
salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali esistenti e, al suo
interno, garantire gli organici aziendali, in particolare di tipo operaio,
nonché le priorità di avviamento sancite dalla vigente legislazione e dal
CCNL (art. 8 bis, legge n. 79/85 e art. 9 bis, legge n. 236/93).
Le parti ritengono utile, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma precedente, la stipula di convenzioni tra più imprese e in
particolare tra cooperative e imprese socie delle stesse.
Le convenzioni medesime dovranno prevedere gli obiettivi occupazionali e
professionali nonché i tempi di realizzazione delle stesse. A tal fine le
parti potranno prevedere verifiche periodiche.
Oltre lo strumento delle convenzioni e/o a completamento delle stesse, si
concorda di attivare nelle realtà aziendali, attraverso accordi tra le
parti, la costituzione di organici aziendali di lavoratori a tempo
determinato.
Gli organici aziendali di OTD, da valere per le qualifiche ad alto
contenuto professionale, devono prevedere rapporti di lavoro con calendari
annui di almeno 102 giornate di lavoro.
I calendari annui devono essere inviati
collocamento e da essi ratificati.
agli
uffici
competenti
del
Alle aziende va garantita la possibilità dell'assunzione del lavoratore
la disponibilità dello stesso alla chiamata dell'impresa.
e
Art. 7 - Ambiente e salute.
Le parti si danno atto che la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della
salute dei lavoratori e dei cittadini consumatori rappresentano comuni
obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione
della persona umana e del suo ambiente di vita.
Poiché l'attività produttiva delle cooperative e consorzi agricoli implica
sostanzialmente 3 ordini di rischi (rischi sul lavoro per gli addetti,
siano essi dipendenti o soci lavoratori, rischi ambientali, per l'impatto
delle attività sul territorio, e rischi per i consumatori, in merito alla
sicurezza e igiene degli alimenti), l'azione di tutela da adottare,
attuata a livello aziendale e/o territoriale, è informata alle normative
vigenti, anche di derivazione europea, e si fonda sul concetto di
prevenzione.
A livello aziendale essa è realizzata attraverso una organizzazione del
lavoro attenta a programmi di miglioramento continuo, basati sull'analisi
dei rischi, sull'individuazione delle misure di prevenzione da adottare,
sulla programmazione dell'applicazione di tali misure
annuale dei loro effetti.
e
sulla
verifica
Ciò comporta l'individuazione e la pratica, sia a livello nazionale che
aziendale/territoriale (cfr. revisione degli Osservatori) di procedure per
la
partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla
realizzazione di programmi di miglioramento e comporta l'esigenza di una
adeguata formazione sia dei lavoratori e delle loro rappresentanze che dei
gruppi dirigenti delle aziende.
A livello territoriale, va connessa ai programmi istituzionali di tutela
del territorio e alle problematiche di sicurezza alimentare, a loro volta
connesse alla qualità degli alimenti.
A tal fine le Parti s'impegnano a sviluppare, per quanto possibile,
l'attuazione di programmi di rintracciabilità degli alimenti e
di
certificazione ambientale VISION 2000, anche in relazione alle condizioni
ambientali territoriali, finalizzate a raggiungere l'iscrizione dei siti
alla rubrica della certificazione EMAS, e s'impegnano altresì a favorire
l'applicazione dell'accordo volontario siglato presso il CNEL in materia
di sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti.
A tal fine le parti convengono quanto segue:
1) a livello territoriale
- concorderanno, coinvolgendo anche i competenti istituti pubblici di
ricerca e
le
strutture del SSN, contenuti, tempi, modalità di
realizzazione di programmi mirati a ridurre progressivamente i fattori
di nocività che incidono sull'equilibrio ecologico, sulla qualità delle
produzioni, sulla salute dei consumatori e dei lavoratori;
- stabiliranno le modalità per l'effettuazione di corsi di formazione sui
problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, con
particolare riguardo al problema dello sviluppo di produzioni agricole
"biologiche". I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto ad
usufruire di 60 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di
cui all'art. 31 del presente CCNL, nell'arco del biennio, con facoltà di
cumularle anche in un solo anno;
- individueranno i lavori che comportano movimentazione manuale dei
carichi, disagiati e/o imbrattanti e/o nocivi, definendo in occasione
della stipula dei contratti di 2° livello i lavori a rischio biologico e
chimico, anche alla luce delle specifiche norme introdotte in modifica
del D.lgs. n. 626/94, e in rapporto alla realtà produttiva delle aziende
cooperative nel territorio;
2) in sede aziendale:
- per dare attuazione concreta alle indicazioni dei programmi di cui al
punto 1 e al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione dei
lavoratori in materia di salute e sicurezza, le cooperative potranno
dotarsi di un registro dei dati ambientali, riguardante la frequenza di
utilizzo di sostanze chimiche nei cicli produttivi, nonché di quelli
relativi all'umidità e alla temperatura nei reparti di lavorazione. Tale
registro sarà tenuto a disposizione delle RSU e delle competenti
strutture del SSN per far fronte ad eventuali richieste;
- adotteranno le misure idonee a migliorare l'ambiente di lavoro e a
prevenire le malattie e/o infortuni;
- definiranno le modalità per l'avvio di processi di rotazione e per la
riduzione dell'orario e dei carichi individuali di
lavoro nelle
lavorazioni pesanti, disagiate e/o nocive.
Le parti convengono, inoltre, che ai lavoratori esposti a fattori di
nocività si applica una riduzione di orario corrispondente almeno a 2 ore
e 20 minuti giornaliere e che agli stessi è riconosciuto il diritto di
almeno 2 visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario.
Le
parti
concordano, infine, di
individuale secondo i modelli in uso.
istituire
il
libretto
sanitario
Al
fine di consentirne la tutela in ogni istanza è ammessa
la
consultazione da parte delle RSU dei registri degli infortuni di cui
all'art. 403, DPR 27.4.55 n. 547, per accertare gli infortuni di ciascun
lavoratore.
Art. 8 - Diritti sindacali.
a) Rappresentanze sindacali d'azienda (RSA).
Nelle aziende che occupino almeno 5 operai e/o impiegati agricoli sarà
eletto un delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna delle organizzazioni
dei lavoratori firmatarie del presente CCNL; nelle aziende che occupano da
50 a 75 operai e/o impiegati agricoli sarà eletto un secondo delegato per
ogni organizzazione sindacale dei lavoratori contraente il presente CCNL;
nelle aziende con oltre 75 dipendenti saranno eletti 3 delegati per ogni
organizzazione sindacale.
I nominativi dei delegati che costituiscono le RSA saranno comunicati con
lettera all'azienda, alla organizzazione provinciale delle cooperative a
cui
l'azienda aderisce e alle rispettive organizzazioni
sindacali
territoriali.
Tali componenti non possono essere licenziati, trasferiti o colpiti
misure disciplinari per motivi attinenti l'attività sindacale svolta.
da
In ogni caso i provvedimenti disciplinari nei loro confronti non possono
essere resi esecutivi se non dopo l'esame, e l'intesa delle organizzazioni
sindacali di appartenenza dei lavoratori e delle cooperative.
b) Permessi sindacali.
Ai lavoratori componenti di Organismi direttivi nazionali, regionali o subregionali, ai delegati aziendali, nonché ai componenti delle RSA debbono
essere corrisposti permessi retribuiti per l'espletamento delle attività
inerenti le loro funzioni.
Tali permessi saranno rispettivamente pari a:
(1) 8 ore mensili per i delegati aziendali sindacali e per i componenti
delle RSA;
(2) 11 ore mensili per i lavoratori membri di Organismi direttivi
nazionali, regionali o sub-regionali.
I permessi sono cumulabili nell'arco dell'anno e sono dovuti ai lavoratori
in forza alle aziende.
S'intendono in forza anche i lavoratori avventizi abitualmente
nell'azienda per il normale avviamento al lavoro in turni.
occupati
I dirigenti di cui sopra hanno altresì diritto a permessi non retribuiti
per la partecipazione a trattative sindacali o congressi o convegni di
natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.
I
lavoratori
che
intendono usufruire dei permessi di cui
sopra
devono
darne comunicazione scritta alla cooperativa almeno 24 ore prima quando
trattasi di permessi retribuiti e 3 giorni prima quando trattasi di
permessi non retribuiti.
Il
godimento dei permessi sindacali viene
dell'orario normale giornaliero di lavoro.
retribuito
nel
limite
È demandato alla contrattazione integrativa stabilire le modalità per
svolgimento dell'attività dei patronati sindacali.
lo
c) Riunioni in azienda.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui pre
stano la loro opera fuori dell'orario e durante l'orario stesso di lavoro.
Le riunioni dei lavoratori in forza all'azienda, intesi come sopra, svolte
durante l'orario di lavoro vengono regolarmente retribuite, fino ad un
massimo di 15 ore annue.
Le riunioni sono indette, o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali
aziendali o da quelle esterne di categoria su materie di interesse
sindacale e del lavoro, anche con la partecipazione di dirigenti sindacali
esterni.
La data, l'orario e l'ordine del giorno delle riunioni in azienda dovranno
essere comunicati per iscritto alla Direzione dell'impresa di norma almeno
24 ore prima dello svolgimento.
L'azienda metterà a disposizione idonei locali per le riunioni stesse.
È prevista la possibilità di assemblee di gruppo aziendale.
In presenza di lavoro in turni, per l'effettuazione delle sopracitate
assemblee le parti terranno conto della particolare organizzazione del
lavoro e dei programmi produttivi.
d) Contributi sindacali dei lavoratori.
L'azienda provvederà a trattenere la quota di contribuzione sindacale da
versare alle organizzazioni sindacali per conto dei lavoratori che lo
richiedano o l'autorizzino a tale scopo, o mediante delega debitamente
sottoscritta o in applicazione degli accordi in essere.
La predetta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore, indicare
l'entità
della
trattenuta da effettuare al lavoratore
stesso
e
l'organizzazione sindacale beneficiaria.
Tale delega resterà valida e operante fino a quando
abbia a revocarla o sostituirla con altra.
il
lavoratore
non
È inteso che il possesso della predetta delega autorizza ed impegna
l'azienda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore con le
modalità che le organizzazioni sindacali interessate indicheranno e a dare
comunicazione alle organizzazioni stesse dei versamenti effettuati.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che ai fini della regolamentazione delle RSU fanno
testo l'Accordo interconfederale 13.9.94 tra Centrali cooperative e CGIL,
CISL e UIL, nonché l'apposito Accordo di settore del 16.1.97 allegato al
presente contratto (allegato 2).
Art. 9 - Formazione professionale.
Le parti condividono e riaffermano indirizzi, orientamenti ed impegni
assunti dalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL, UIL nel Protocollo
d'intesa del 1994 in materia di formazione professionale affinché essa
possa svolgere il ruolo di primo piano che le spetta nella modernizzazione
del Paese considerando la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo
della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie da un lato al
miglioramento della competitività delle imprese, dall'altro alla tutela e
alla promozione del lavoro.
Sia per quanto concerne formazione in alternanza che formazione continua,
saranno costituite sia a livello nazionale che a livello regionale e
provinciale apposite Commissioni consultive per una valutazione dei
fabbisogni e degli indirizzi formativi per il settore della cooperazione
agricola ed agroalimentare.
Le
indicazioni che emergeranno dalle predette Commissioni
saranno
presentate per un approfondimento e per le conseguenti decisioni di
iniziative formative all'Ente bilaterale nazionale e/o ai
comitati
bilaterali costituiti a livello regionale, come previsti dal succitato
protocollo d'intesa interconfederale.
Con riferimento al settore agricolo, per l'analisi dei bisogni formativi e
del mercato del lavoro, tali soggetti dovranno raccordarsi con gli enti
e/o gli Organismi bilaterali presenti nella cooperazione.
Le assunzioni di giovani con contratto di formazione e lavoro
regolate da quanto disposto dall'Accordo interconfederale 5.10.95
allegato al presente contratto, ne è parte integrante.
Eventuali modifiche al predetto accordo saranno automaticamente
dalle cooperative che applicano il presente contratto.
sono
che,
recepite
Art. 10 - Occupazione.
Al fine di ricercare tutte le forme utili per consolidare ed estendere i
livelli occupazionali e allargare la base produttiva, a fronte di
specifici progetti che vengano verificati e definiti congiuntamente, le
parti convengono che a livello territoriale o aziendale sia possibile
pervenire alla stipula di accordi specifici, che colgano le nuove forme di
sperimentazione nella organizzazione produttiva e del lavoro e utilizzino
la mobilità territoriale e la flessibilità dell'orario.
Art. 11 - Contributo assistenza contrattuale.
Le aziende cooperative e i lavoratori sono tenuti a versare a favore delle
organizzazioni stipulanti il CCNL un contributo a titolo di assistenza
contrattuale.
L'entità di tale contributo viene fissata nello 0,35% del
minimo
contrattuale nazionale conglobato, di cui lo 0,21% a carico dei datori di
lavoro e lo 0,14% a carico del lavoratore.
Le
modalità
di
esazione e di versamento del contributo
sono
stabilite
dalla Commissione paritetica di cui all'art. 12 e sono oggetto di apposito
regolamento (allegato 9) che è parte integrante del presente contratto.
INTEGRAZIONE SOCIALE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
IMPEGNO DELLE PARTI
Le parti convengono sulla necessità di un'azione tesa a risolvere i
problemi di integrazione sociale (casa, trasporti, ecc.) dei lavoratori
extracomunitari in regola con le norme di legge sull'immigrazione. A tal
fine s'impegnano ad intervenire nei confronti delle proprie strutture
organizzative territoriali per coordinare i contributi, anche da parte di
imprese cooperative del settore, ad ogni iniziativa degli Enti pubblici
preposti.
Parte COMUNE
Art. 12 - Previdenza complementare e Fondi integrativi.
A) Previdenza complementare.
È istituita una forma pensionistica complementare a contribuzione definita
e a capitalizzazione individuale mediante la costituzione di un Fondo
Pensione Nazionale denominato FILCOOP.
Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui
rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL sottoscritto il 2.7.98 e sue
successive modificazioni e integrazioni che siano stati assunti e abbiano
superato - ove previsto - il relativo periodo di prova nelle seguenti
tipologie di contratto individuale:
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato ad occupazione piena pari o superiore a 4
mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato.
Destinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori assunti in
una delle tipologie di contratto sopra richiamate dei settori affini i cui
CCNL siano sottoscritti da almeno 2 delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori stipulanti il CCNL 2.7.98.
Per settori affini s'intendono pertanto quelli di seguito indicati:
- cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- lavoratori addetti ad attività idraulico-forestali e idraulico-agrarie;
- dipendenti da cooperative della pesca
marittima,
acquacoltura e
maricoltura.
L'associazione al Fondo di tali settori deve comunque essere disciplinata
con apposito accordo tra le organizzazioni sindacali stipulanti i CCNL dei
settori affini e le rispettive associazioni o federazioni delle imprese di
settore.
L'adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria.
Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e
datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:
del
- l'1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile
per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il
calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del
TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già
occupati al 28.4.93;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori
qualificabili come di 1a occupazione successiva al 28.4.93 e per tutti i
lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al
Fondo.
Tale contribuzione avrà
dell'attività del Fondo.
decorrenza dalla data
di
effettivo
esercizio
Per gli impiegati l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto col
versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.
Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata
anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia,
nell'ambito del periodo di comporto, infortunio e assenza obbligatoria per
maternità.
È fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari
aggiuntivi fino al massimo di deduzione fiscale consentito dalla legge.
Le parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e
di avvio del Fondo la somma di E 2,58 a carico dei datori di lavoro quale
contributo una tantum per ciascun dipendente in forza al 2.7.98. Tali
somme
devono essere versate entro 60 giorni dalla data dell'atto
costitutivo
del Fondo, secondo modalità da definirsi
nell'accordo
attuativo.
Norma transitoria.
Fino all'entrata in esercizio del nuovo Fondo pensionistico, esteso anche
agli operai, restano ferme le norme in materia di previdenza complementare
per gli impiegati dipendenti da cooperative e consorzi agricoli.
Resta pertanto ferma la contribuzione di E 433,82 annui per prestazioni
pensionistiche complementari di cui metà a carico delle imprese e metà a
carico dell'impiegato che aderisce al Fondo.
B) Fondi integrativi sanitari.
1) Sanitario degli impiegati agricoli
Le parti decidono di costituire un Fondo integrativo sanitario per gli
impiegati, finanziato da una contribuzione paritetica a carico del datore
di lavoro e dell'impiegato a decorrere dall'1.7.92, pari complessivamente
a:
- E 186,00 annui per le prestazioni integrative sanitarie.
Le modalità di adesione dei lavoratori, la costituzione del Fondo,
l'individuazione delle prestazioni e le modalità di esazione e di
versamento dei contributi saranno definite dalla Commissione paritetica di
cui al punto D) del presente articolo.
2) Sanitario degli operai.
Sono iscritti al FILCOOP sanitario, salvo rinuncia, tutti gli
tempo indeterminato ai quali si applica il presente contratto.
operai
a
La contribuzione al Fondo è determinata nella misura di E 52,00 annua di
cui il 50% a carico dell'azienda e il restante 50% a carico del
lavoratore.
Gli operai a tempo indeterminato in forza alla data di firma del presente
accordo, non iscritti al Fondo, saranno iscritti al FILCOOP sanitario
qualora non manifestino per iscritto diversa intenzione entro il 31.12.02.
Per gli operai a tempo indeterminato assunti posteriormente alla data del
31.12.02 l'iscrizione decorre dalla data di assunzione, salvo disdetta
scritta da presentarsi nei termini di 15 giorni dalla stessa data di
assunzione.
L'azienda invierà al FILCOOP sanitario la copia della
recesso del lavoratore.
comunicazione
di
C) Casse integrazioni 'extra legem'.
Le parti convengono sulla opportunità che a livello territoriale le
organizzazioni
firmatarie
del presente
CCNL
costituiscano
Casse
integrazioni 'extra legem' o rinvengano comunque soluzioni atte ad
assicurare agli operai una integrazione salariale in caso di malattia e di
infortunio aggiuntiva a quella liquidata dall'INPS e dall'INAIL.
Le parti convengono altresì che la costituzione delle Casse 'extra legem'
potrà aver luogo solo dopo la conclusione dei lavori della Commissione
paritetica sull'argomento in oggetto e nei limiti e con le modalità che la
Commissione stessa avrà individuato.
D) Commissioni per fondi, CAC, 'extra legem'.
Le parti decidono di costituire una Commissione paritetica con il compito
di definire le modalità per l'applicazione e la gestione di quanto
previsto dall'art. 11 e dal presente articolo relativamente al contributo
di assistenza contrattuale, ai Fondi integrativi sanitari e previdenziali
e alla costituzione delle Casse 'extra legem'.
La Commissione è delegata a decidere l'estensione del Fondo integrativo
sanitario agli operai avventizi e a stabilire le misure del contributo.
Art. 13 - Lavoratori svantaggiati.
I lavoratori a tempo indeterminato di cui viene accertato, con idonea
documentazione, lo stato di tossicodipendenza o di etilismo e che
intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso
strutture
del
Servizio
sanitario nazionale
o
presso
strutture
specialistiche riconosciute dalle competenti istituzioni o ancora presso
sedi di comunità terapeutiche individuate dalla legge 26.6.90 n. 162,
hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui
la sospensione delle prestazioni di lavoro è dovuta all'esecuzione del
trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 2
anni.
Tale periodo, considerato di aspettativa non retribuita, non è computabile
come anzianità utile agli effetti del TFR e degli scatti di anzianità.
I lavoratori a tempo indeterminato familiari di tossicodipendente o
etilista possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita
per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo, qualora il
relativo servizio ne attesti la necessità, per un periodo massimo di 3
mesi non frazionabile e non ripetibile.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro per
iscritto e corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari
o dalle altre strutture sopra indicate.
I lavoratori a tempo indeterminato genitori di portatori di handicap
grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che
richiedano il passaggio a tempo parziale (ove consentito dalla legge)
hanno diritto di precedenza rispetto ad altri lavoratori.
Ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni ai lavoratori a
tempo indeterminato che abbiano a carico familiari portatori di handicap
bisognosi di assistenza, di cui sia documentata la necessità dalle
competenti strutture sanitarie pubbliche, possono essere concessi, compati
bilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi non retribuiti, la
cui richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo.
Il datore di lavoro può assumere, con richiesta nominativa, personale con
contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori in aspettativa
come previsto dal presente articolo, indicando nel contratto di assunzione
il motivo della sostituzione e il nome del lavoratore sostituito (legge n.
230 del 18.4.62), fatte salve le normative vigenti.
Art. 14 - Mezzi di trasporto.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo
di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni
affidategli.
Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore ma dallo stesso
lavoratore, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso
che dovrà essere determinato dai contratti integrativi.
I contratti integrativi, fatta salva ogni pattuizione preesistente, indivi
dueranno situazioni e casi in cui corrispondere al lavoratore un'indennità
di trasporto per il raggiungimento del posto del lavoro e stabiliranno
misure e modalità di corresponsione.
L'indennità non è dovuta nel caso l'azienda
proprio mezzo di trasporto.
metta
a
disposizione
un
Art. 15 - Rimborso spese.
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal lavoratore
per
ragioni inerenti al servizio devono essere rimborsate
previa
documentazione entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio
che le ha determinate ha avuto luogo.
I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso
spese per vitto, alloggio e viaggio, nonché il rimborso delle piccole
spese non documentabili.
Il
tempo
impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a
tutti
gli
effetti.
L'eventuale tempo eccedente il normale orario contrattuale potrà essere
remunerato
o attraverso il riconoscimento delle maggiorazioni
per
straordinario o attraverso un'indennità di trasferta da stabilire nella
contrattazione di 2° livello.
Art. 16 - Servizio militare.
Per il servizio militare si applicano ai lavoratori le
vigenti in materia.
norme
di
legge
Art. 17 - Cooperazione internazionale.
Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'art. 33,
legge n. 49/87 (sulla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di
sviluppo), la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto
alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni
del
DLCPS 13.9.46 n. 303 e successive norme integrative, qualora
beneficino del rinvio del servizio militare.
Art. 18 - Mense.
In ordine all'istituzione di mense aziendali o interaziendali, tenuto
conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una
regolamentazione generale, le cooperative e le organizzazioni sindacali
verificheranno a livello territoriale e/o aziendale le possibilità,
modalità, e condizioni di istituzione del servizio mensa ovviamente nelle
realtà produttive e territoriali che lo giustifichino.
In tale ipotesi le aziende cooperative concorreranno al pagamento
pasto nella misura da concordare nella contrattazione di 2° livello.
del
Art. 19 - Classificazione dei lavoratori.
Premessa.
In relazione all'evoluzione della organizzazione del lavoro e delle
professionalità dei lavoratori che il settore delle imprese cooperative
agricole sta evidenziando, le parti concordano sulla necessità
di
approfondire l'analisi delle esigenze connesse a tale stato di cose con
l'intento di addivenire con il prossimo CCNL a soluzioni adeguate in
materia.
A tale fine le parti convengono di costituire entro 6 mesi dalla stipula
del presente accordo di rinnovo contrattuale una Commissione paritetica
con il compito di studiare un sistema di classificazione dei lavoratori
idoneo
a
meglio
rappresentare le
esigenze
di
sviluppo
della
professionalità in rapporto alla domanda in tal senso espressa dalle
imprese cooperative del settore. Il sistema dovrà essere tale
da
assicurare un quadro di riferimento certo per le imprese.
La Commissione potrà esaminare uno schema di inquadramento anche di
carattere
unificato fra operai ed impiegati, tenendo conto
delle
evoluzioni del collocamento e della previdenza nel settore, e anche per
aree professionali.
La Commissione si riunirà con cadenze periodiche da concordare, sarà
presieduta a turno da un componente di parte cooperativa o sindacale,
s'incontrerà 1 volta all'anno con le parti stipulanti il presente CCNL per
riferire sull'attività svolta ed esaurirà il proprio compito 6 mesi prima
della scadenza del CCNL, indicando alle parti stipulanti le proposte per
lo schema d'inquadramento.
Nel frattempo, al fine di favorire l'applicazione del presente CCNL
nell'intero ambito nazionale, la Commissione definirà per ogni livello
d'inquadramento le declaratorie e i relativi profili
professionali
esemplificativi.
La classificazione è suddivisa in 3 aree: area impiegati e
operai, area dei lavoratori non professionalizzati.
quadri,
area
A) Area IMPIEGATI E QUADRI
Gli impiegati agricoli si classificano in 6 livelli, comprendenti gli
impiegati di concetto e d'ordine. Mentre per i primi, nello svolgimento
delle mansioni loro affidate, vi è più o meno presente autonomia di
concezione e potere d'iniziativa, per i secondi non vi è alcuna autonomia
di concezione ed apporto d'iniziativa.
I requisiti di
dall'art. 45.
appartenenza alla qualifica di
"Quadri"
sono
definiti
Livello 1.
Declaratoria.
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, non investiti
dei
poteri
e delle incombenze propri del dirigente,
collaborano
direttamente
con
il datore di lavoro e con il
dirigente
alla
organizzazione
e
gestione
generale,
tecnica
e/o
amministrativa
dell'azienda, con autonomia di concezione e potere d'iniziativa.
Profili:
- direttori tecnici, amministrativi,
analoghe caratteristiche e funzioni.
commerciali
e
altre
figure
con
Nelle aziende di servizi rientra in tale livello 1 il Direttore del Centro
elaborazioni dati.
Rientrano nel livello 1 gli "Agenti" che pur assunti con tale qualifica,
collaborano direttamente con il datore di lavoro o con il dirigente nell'i
potesi di aziende prive di direttore ed ai quali siano affidati dal
medesimo datore di lavoro poteri ed incombenze propri di detto livello 1 e
che provvedono quindi, con autonomia di concezione e potere di iniziativa,
alla
organizzazione e gestione generale tecnica e/o amministrativa
dell'azienda.
Analogamente nelle aziende vitivinicole rientrano nel livello 1 quegli
"Enologi" che collaborano direttamente con il datore di lavoro o con il
dirigente, nell'ipotesi di aziende prive di direttore, e che provvedono,
quindi, con autonomia di concezione e relativa responsabilità, a tutte le
operazioni concernenti la produzione di vino o di altre bevande alcoliche.
Livello 2.
Declaratoria.
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, alle dirette
dipendenze del datore di lavoro, o del dirigente o del direttore, senza
autonomia di concezione, provvedono con relativo potere di iniziativa,
alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa
con corrispondente responsabilità tecnica e/o amministrativa.
Profili:
- capo reparto e capo ufficio tecnico, commerciale, amministrativo;
- agente: l'impiegato che dispone, in riferimento al piano di coltivazione
prestabilito, l'esecuzione dei relativi lavori da parte del personale
dipendente; provvede, su autorizzazione del datore di lavoro o di chi
per lui, agli acquisti dei concimi, mangimi, sementi, ecc., alle vendite
dei prodotti, alla compravendita del bestiame; provvede, altresì, su
autorizzazione del datore di lavoro e di chi per lui, all'assunzione e
ai licenziamenti del personale operaio o dei coloni; è incaricato della
tenuta dei primi libri contabili e dei libretti colonici;
- enologo: provvede a tutte le operazioni concernenti la produzione di
vini o bevande alcoliche. Dispone e controlla le
operazioni di
pigiatura, fermentazione, chiarificazione e correzione delle uve, dei
mosti e delle vinacce stabilendo modalità e tempi della effettuazione
dei travasi. Accerta, anche attraverso analisi
di
campioni, le
caratteristiche relative alla gradazione alcolica, gusto, odore e colore
di un dato vino o di una bevanda alcolica;
- progettista: responsabile della elaborazione e realizzazione di progetti
di parchi e giardini;
- analista CED: l'impiegato che effettua le analisi e gli studi per
individuare e proporre soluzioni ai problemi dei vari comparti aziendali
attraverso l'uso dell'elaborazione. Programma le risorse necessarie per
le varie fasi, raccoglie dati circa le procedure e le prassi esistenti
nelle aziende. Valuta le esigenze delle unità interessate e definisce,
insieme con i responsabili delle singole funzioni, gli "input" e gli
"output" del sistema informatico, nonché la forma, la periodicità e i
supporti relativi.
Livello 3.
Declaratoria.
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, in esecuzione
delle disposizioni loro impartite e, quindi, senza autonomia di concezione
e potere d'iniziativa, esplicano mansioni del ramo tecnico, amministrativo
o commerciale in relazione alla loro specifica competenza professionale e
che rispondono ai superiori, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei
compiti loro affidati.
Profili:
-
sottoagenti
contabili
impiegati amministrativi o commerciali
aiuto enologo
corrispondente in lingue estere
Livello 4.
Declaratoria.
Appartengono a questo livello gli impiegati d'ordine che, sotto la guida
del datore di lavoro o degli impiegati superiori, eseguono le istruzioni
per il disbrigo di operazioni inerenti la contabilità, amministrazione e
simili e le istruzioni per il disbrigo delle operazioni colturali e di
lavorazione o di commercializzazione dei prodotti.
Profili:
-
addetti ai servizi amministrativi, commerciali o ai reparti;
assistenti;
operatori CED;
disegnatori tecnici;
magazzinieri, anche di aziende vitivinicole, cioè gli impiegati cui è
affidata la responsabilità del magazzino, con la tenuta dei libri di
carico e scarico, e che rispondono della buona conservazione di merci,
prodotti, macchine, utensili, e di quant'altro occorrente ai bisogni
dell'azienda; su disposizioni impartite direttamente dal datore di
lavoro o da impiegati gerarchicamente superiori, provvedono alla
ripartizione, distribuzione e spedizione di quanto loro affidato e alla
relativa registrazione contabile-amministrativa.
Livello 5.
Declaratoria.
Appartengono a questo livello
mansioni
non richiedenti una
amministrativa.
gli impiegati d'ordine che esplicano
particolare preparazione tecnica
e/o
Profili:
-
stenografi
dattilografi
addetti a semplici mansioni di segreteria
addetti alle spedizioni
terminalista CED addetto all'acquisizione dei dati
Livello 6.
Declaratoria.
Appartiene a questo livello il personale d'ordine che
proprie della loro qualifica.
svolge
mansioni
Profili:
- uscieri
- fattorini
- commessi
B) Area OPERAI
1) Operai agricoli.
Gli operai agricoli si classificano come segue:
(a) specializzati "super":
sono operai specializzati "super" i lavoratori in possesso di specifiche
superiori
capacità
professionali,
qualitativamente
più
elevate
dell'operaio "specializzato";
(b) specializzati:
sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e
complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per
titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di maggiore
complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati "super";
(c) qualificati "super":
sono operai qualificati "super" i lavoratori in possesso delle conoscenze
e capacità professionali dell'operaio qualificato, che siano in grado di
svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli
processi produttivi e/o di lavorazione;
(d) qualificati:
sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze
e
capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che
consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di
preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa;
(e) comuni:
sono operai comuni i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche
non richiedenti specifici requisiti professionali.
Corrispondentemente
classificano in:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
lavori
lavori
lavori
lavori
lavori
propri
propri
propri
propri
propri
i
dei
dei
dei
dei
dei
lavori che ricorrono
lavoratori
lavoratori
lavoratori
lavoratori
lavoratori
nelle
aziende
agricole
si
specializzati "super"
specializzati
qualificati "super"
qualificati
comuni
In sede di stipulazione dei contratti di 2° livello saranno individuate le
figure degli operai esistenti per ciascuno dei 5 livelli di specializzati
"super", di specializzati, di qualificati "super", di qualificati, di
comuni e le mansioni che ciascuna figura deve essere in grado di assolvere
secondo i criteri previsti dal comma 3.
Nell'ambito
fissati:
di ciascuno dei livelli su indicati, i salari possono
essere
(1) per ogni singola figura
(2) per gruppi di figure
(3) per livello
Analogamente devono essere stabiliti i lavori da considerarsi pesanti o
nocivi, le eventuali limitazioni di orario per l'esecuzione dei lavori
pesanti e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai
agricoli per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.
Ai lavoratori specializzati o non ai quali il datore di lavoro conferisce
l'incarico
di capo, verrà riconosciuta la corresponsione
di
una
maggiorazione salariale da stabilirsi dai contratti integrativi.
Norma transitoria.
Per
i
lavoratori qualificati "super", si concorda
di
demandare
l'introduzione di tale qualifica ai prossimi rinnovi contrattuali di 2°
livello.
All'atto
dei rinnovi contrattuali di 2° livello, e sulla base di
profili
definiti in tale sede, potranno essere inseriti nella nuova qualifica non
più del 10% dei lavoratori attualmente classificati come qualificati. Nel
caso sussistano indennità di funzione o di livello o in altro modo
denominate, comunque concesse a titolo di riconoscimento professionale e
derivanti da contrattazione collettiva, queste verranno assorbite fino a
concorrenza al momento dell'acquisizione della nuova qualifica.
Ove le entità delle indennità sopra richiamate siano uguali o superiori
all'80% della differenza tra le retribuzioni contrattuali della qualifica
dell'operaio qualificato e della qualifica dell'operaio
qualificato
"super", e siano corrisposte da almeno 12 mesi, si procederà, sempre in
occasione dei rinnovi contrattuali di 2° livello, all'inquadramento dei
lavoratori con detto requisito al livello qualificato "super", con
relativo assorbimento dell'indennità fino a concorrenza.
Le Parti concordano inoltre che, in quelle realtà, territoriali o
aziendali
che
abbiano
già sistemi classificatori
che
prevedano
l'inquadramento dei lavoratori a livelli analoghi al qualificato "super",
verrà confermato il sistema classificatorio ivi vigente, e quindi non si
procederà ad alcun reinquadramento dei suddetti lavoratori nel nuovo
livello di operaio qualificato "super".
2) Operai florovivaisti.
Gli operai florovivaisti si classificano come segue:
(a) specializzati "super":
sono operai specializzati "super" i lavoratori in
possesso di
specifiche e superiori capacità professionali, qualitativamente più
elevate dell'operaio specializzato, quali:
- ibridatore-selezionatore:
l'operaio che,
con
autonomia
esecutiva
ed
elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci
varietali per ottenere ibridi di 1a generazione selezionati,
assi
curando
un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con
responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;
- conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse:
l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ad
elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo,
oltre alla guida e all'uso anche su strada di macchine agricole
operatrici complesse
che
svolgono più operazioni, provvede alla
manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolgendo
un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico);
- conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati:
l'operaio che,
con
autonomia
esecutiva
ed
elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di
autotreni, autoarticolati od automezzi di portata superiore a q. 75
provvede alla
loro
manutenzione
e
alle
riparazioni ordinarie
effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda,
svolgendo un'attività lavorativa polivalente;
- aiutante di laboratorio:
l'operaio che,
con
autonomia
esecutiva
ed
elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle
prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi
dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante;
- potatore "artistico" di piante:
l'operaio che,
con
autonomia
esecutiva
ed
elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura
artistico-figurativa di piante ornamentali o alberi di alto fusto;
- giardiniere:
l'operaio che,
con
autonomia
esecutiva
ed
elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione
di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le
concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e l'eventuale cura
delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la
direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese
di acqua nonché i relativi tempi nell'esecuzione. Inoltre, predispone ed
esegue i lavori di cui sopra assumendone la responsabilità;
- conduttore di caldaie a vapore:
colui che in possesso di apposito certificato di abilitazione di 1° e 2°
grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale,
manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle
caldaie a vapore, provvede alla manutenzione
e
alle necessarie
riparazioni ordinarie, svolgendo un'attività lavorativa polivalente;
(b) specializzati:
sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e
complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o
per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di
maggiore complessità rispetto a
quelle proprie dei qualificati
"super", quali: i vivaisti, i potatori, gli innestatori e ibridatori,
i preparatori di miscele semplici e
composte
per trattamenti
antiparassitari, i selezionatori di piante innestate, i conduttori
patentati di autotreni, di automezzi e trattori, i conduttori di
caldaie con patente diversa dal 1° e 2° grado, i meccanici, gli
elettricisti, gli spedizionieri, i costruttori di serre. Per i
lavoratori specializzati ai quali il datore di lavoro conferisce
l'incarico di capo, verrà riconosciuta la corresponsione di una
maggiorazione salariale da stabilirsi nei contratti di 2° livello;
(c) qualificati "super":
sono operai qualificati "super" i lavoratori in possesso delle
conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato, che
siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere
loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione, quali:
aiuto innestatori in
grado
di
provvedere
autonomamente alla
preparazione delle marze, addetti agli impianti termici;
(d) qualificati:
sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche
conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per
titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di
preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa,
quali tutti gli aiuti degli specializzati di cui al comma b) e i
preparatori di acqua da irrorazioni, gli irroratori portatori di
lancia per trattamenti antiparassitari, gli imballatori, gli addetti
agli impianti termici, i conduttori di piccoli trattori e mezzi
meccanici semoventi, i trapiantatori di piante ornamentali adulte con
zolla;
(e) comuni:
sono operai comuni i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni
generiche non richiedenti specifici requisiti professionali.
Nei
contratti di 2° livello saranno incluse le eventuali
figure
professionali non previste dai commi a), b), c), d) e saranno classificati
nell'uno o nell'altro livello a seconda delle mansioni che svolgono.
Negli stessi contratti dovranno essere precisate le mansioni proprie dei
vivaisti e l'inquadramento dei "giardinieri" il cui profilo professionale
non corrisponde a quello individuato per il giardiniere specializzato
"super".
Analogamente devono essere stabiliti i lavori da considerarsi pesanti o
nocivi, le eventuali limitazioni di orario per la esecuzione dei lavori
pesanti e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il
periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.
Norma transitoria.
Per i lavoratori qualificati "super", si concorda di effettuare il
relativo inquadramento in occasione della definizione dei prossimi rinnovi
contrattuali di 2° livello.
Nel caso si verifichi che tale inquadramento coinvolga oltre il 10% degli
operai
qualificati, le parti titolari del 2° livello contrattuale
individueranno le opportune fasi di applicazione graduale del nuovo
livello contrattuale.
C) Area LAVORATORI NON PROFESSIONALIZZATI
Appartengono a questa area
precedente hanno lavorato nel
complessive inferiori a 51,
alcuna professionalità, non
inquadrabili nei livelli 1, 2,
gli operai agricoli che nell'anno solare
settore agricolo per un numero di giornate
che svolgono mansioni che non richiedono
avendo nessuna qualifica che li
renda
3, 4 dell'area Operai.
Art. 20 - Indennità di alta professionalità.
Nei confronti dei lavoratori, operai e impiegati, ad alta professionalità
da individuare a livello territoriale o aziendale, che ricoprono funzioni
di particolare rilevanza sul piano specialistico o di coordinamento e per
i quali si richiedono specifiche conoscenze, autonomia e capacità a
progredire nell'apprendimento professionale, in presenza di
precisi
incarichi organizzativi, potrà essere concordata in tali sedi un'indennità
di professionalità da corrispondere, per tutte le mensilità previste
contrattualmente e da conteggiare ai fini del TFR.
Art. 21 - Mansioni
e cambiamenti di qualifica.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di
assunzione
e
retribuito
con il trattamento
economico
ad
essa
corrispondente.
Il lavoratore che per esigenze dell'azienda, sia adibito temporaneamente
ed eccezionalmente a mansioni di qualifica inferiore conserva i diritti e
il trattamento economico del livello cui appartiene.
Qualora
il lavoratore sia adibito, invece, a mansioni di qualità
superiore, acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge detta
mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
Il
lavoratore
acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore
dopo
aver svolto con carattere continuativo le mansioni proprie di detta
qualifica, per un periodo di 2 mesi se impiegato e, se operaio, quando sia
stato adibito continuativamente a detta nuova attività per un periodo di
20 giorni lavorativi, oppure saltuariamente per almeno 2 volte per un
periodo complessivo non inferiore a 40 giorni lavorativi nel corso di 1
anno.
La temporanea sostituzione di un dipendente appartenente alla qualifica
superiore, assente con diritto alla conservazione del posto, non fa
acquisire al sostituto il passaggio alla qualifica superiore ma gli dà
solo diritto, sin dall'inizio della sostituzione e per tutta la durata di
essa, al trattamento economico corrispondente a detta qualifica superiore.
Ai fini del passaggio di qualifica dell'operaio pertanto non vengono
conteggiate le giornate prestate nei casi di sostituzione di altri operai
assenti per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto del
l'assente.
In ogni caso il lavoro prestato nella qualifica superiore
registrato sulla documentazione di lavoro dell'operaio.
deve
essere
Art. 22 - Orario di lavoro e flessibilità.
L'orario di lavoro contrattuale ordinario è stabilito in
39
ore
settimanali, distribuito di norma su 5 giorni lavorativi, salvo diversa
distribuzione sancita dalla contrattazione di 2° livello.
Si
considera
lavoro straordinario
contrattuale ordinario di lavoro.
quello
eseguito
oltre
l'orario
Allo scopo di far fronte a particolari esigenze produttive e/o di mercato,
è istituito un monte-ore di eccedenza dell'orario contrattuale pari ad un
massimo di 65 ore per anno solare, da utilizzare per prestazioni
lavorative settimanali con orari superiori a quello contrattuale e in ogni
caso
nei limiti di legge, a cui devono corrispondere prestazioni
lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti.
Nell'ambito degli accordi in materia di calendario di lavoro annuo, le
parti potranno convenire il superamento del limite massimo di 65 ore di
flessibilità di cui al comma precedente, e regolamentare le modalità
dell'eventuale recupero in luogo della maggiorazione.
Per i rapporti di lavoro di breve durata si darà luogo a riposi
compensativi del maggior orario svolto ed al conseguente prolungamento del
rapporto di lavoro.
La
retribuzione
da corrispondere ai lavoratori
interessati
sarà
commisurata all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi
di
superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario o di
riconoscimento di riposo compensativo, anche agli effetti degli istituti
contrattuali.
I calendari di orario, di cui al precedente comma, saranno concordati tra
le parti in sede aziendale.
Le prestazioni lavorative eventualmente eccedenti i regimi di orario come
sopra concordati saranno retribuite con le maggiorazioni contrattuali;
quelle rientranti nei suddetti regimi di orario, ma superiori all'orario
settimanale contrattuale saranno invece retribuite con una maggiorazione,
la cui misura sarà stabilita dalla contrattazione di 2° livello, da
liquidarsi nei periodi di superamento.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione della flessibilità
non prevede prestazioni lavorative domenicali.
A decorrere dall'1.1.92 i lavoratori usufruiscono di un aumento di
permessi retribuiti annui pari a 4 ore; a decorrere dall'1.1.93 tali
permessi aumenteranno di 8 ore annue.
Le modalità di godimento di tali permessi saranno concordate tra le parti
in sede aziendale.
Agli impiegati con rapporto di lavoro a tempo
prestazione ridotta, il numero di ore di permessi
rapportato all'effettiva prestazione lavorativa.
determinato e
di cui sopra
Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto
dall'art. 63.
con
sarà
stabilito
Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze
aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore
cumulativo
individuale, rinunciando conseguentemente alle
ulteriori
retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste,
a fronte di:
- prestazioni lavorative di cui al comma 8 del presente articolo;
- prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale di
cui all'art. 27;
- prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi di cui all'art. 28
(in relazione alle norme ivi previste).
Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di usufruire della facoltà di
cui al comma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuati in
sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all'impresa della
collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo.
Comunque la possibilità di istituzione del monte ore individuale e di
fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione
in sede decentrata così come le specifiche modalità di utilizzazione.
Art. 23 - Lavoro a tempo parziale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 7, legge 24.6.97 n. 196, la possibilità
stipulare contratti a tempo parziale, come regolato dall'art. 5, legge
863/84, è estesa agli operai agricoli delle imprese che applicano
presente CCNL a decorrere dalla data di stipula del CCNL medesimo.
ritiene pertanto superato il disposto del comma 15, art. 5, legge
863/84.
di
n.
il
Si
n.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai deve
avvenire con atto scritto contenente l'articolazione dell'orario di lavoro
e le mansioni.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore
parziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni.
a
tempo
La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale
o ciclico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL
sono rapportati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a
tempo pieno.
In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno
calcolati secondo i criteri stabiliti all'art. 29 del presente CCNL.
È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata
da eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione
alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare,
nell'anno solare, la misura del 25% rispetto all'orario o ai periodi di
lavoro concordati.
Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il
computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL.
Il lavoro supplementare e il lavoro straordinario per i lavoratori con
contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 22, 46 e
60 del presente CCNL.
I rapporti di lavoro part-time non possono superare il 12% dei lavoratori
a tempo indeterminato o giornate equivalenti (divisore 270) e comunque con
un
minimo di 2. I limiti predetti potranno essere elevati dalla
contrattazione di 2° livello.
Art. 24 - Apprendistato.
Ai sensi dell'art. 16, legge n. 196/97, le cooperative agricole
applicano il presente CCNL hanno facoltà di assumere lavoratori
contratto di apprendistato.
che
con
Il rapporto di apprendistato è regolato dalla vigente legislazione nonché
da quanto previsto dal presente articolo.
L'assunzione con contratto di apprendistato è
livelli e per la durata massima sotto indicati:
ammessa
soltanto
per
i
- impiegati di livello 5 e 4, operai di livello 4, 3 e 2: mesi 24
- impiegati di livello 3, operai di livello 1:
mesi 36
Gli apprendisti sono inquadrati al livello corrispondente alle mansioni di
assunzione.
La retribuzione degli apprendisti è determinata come segue:
- 70% della retribuzione
nazionale vigente) per la
- 90% della retribuzione
nazionale vigente) per la
di livello (minimo contrattuale conglobato
prima metà del periodo di apprendistato;
di livello (minimo contrattuale conglobato
2a metà del periodo di apprendistato.
In sede di contrattazione di 2° livello, le parti verificheranno la
possibilità di inserire il salario definito a tale livello nell'ambito
della retribuzione degli apprendisti, fatte salve le percentuali di cui
sopra anche ai fini di tale salario.
Indipendentemente dalla modalità di pagamento dei contributi, e pur
essendo
il
contratto di apprendistato a tempo determinato,
agli
apprendisti devono essere applicate le norme proprie degli operai a tempo
indeterminato in materia di 13a, 14a, festività e ferie. Ad essi non viene
pertanto corrisposto il "3° elemento" di cui all'art. 63 del presente
CCNL.
Agli apprendisti operai non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3
e 4, art. 58 del presente CCNL.
Art. 25 - Collocamento.
Le parti, entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL, costituiranno una
Commissione di studio e di indirizzo al fine di valutare la possibilità di
creare Organismi e/o strumenti per l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro ai sensi dell'art. 10, D.lgs. n. 469/97, nonché per la gestione
bilaterale di attività contrattualmente previste. La Commissione dovrà
verificare:
- il piano organizzativo che tenga conto dei vincoli posti dalla legge;
- i potenziali bacini di utenza;
- la possibilità di operare in raccordo con le altre associazioni operanti
nel settore agricolo e con gli enti
bilaterali
presenti nella
cooperazione.
Art. 26 - Lavoro temporaneo.
Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché
nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge n. 196/97
anche nei seguenti:
- esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione,
stoccaggio, gestione amministrativa e vendita dei prodotti aventi
carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali di cui
alle disposizioni di legge;
- sostituzione di lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei, da
struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate;
- sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA;
- sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni di
cui all'art. 47 del presente CCNL;
- sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario
di lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni
di legge o di provvedimenti amministrativi quali ad esempio: legge n.
104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza n. 1675/89 (Volontariato
di protezione civile), DPR n. 309/90 (Lavoratori tossico-dipendenti),
legge n. 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico);
- attività straordinarie connesse al lancio di nuovi prodotti o a campagne
promozionali;
- sostituzione delle lavoratrici o dei lavoratori che usufruiscono dei
riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali
riposi.
La fornitura
comprese nei
CFL.
di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche
livelli esclusi dall'Accordo interconfederale 5.10.95 sul
Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per
un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno
giustificato.
I
lavoratori
temporanei
utilizzatrice non possono
indeterminato dell'impresa
occupati presso la stessa
percentuale dia luogo a un
occupare contemporaneamente
occupati
contemporaneamente
nell'impresa
superare il 15% dei lavoratori a
tempo
stessa o giornate equivalenti (divisore 270)
su base annua. Nei casi in cui tale rapporto
numero inferiore a 2 resta la possibilità di
un massimo di 2 lavoratori temporanei.
Dal ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione
alle RSU, RSA o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali territoriali
stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le
qualifiche e le motivazioni.
L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica
annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle
disposizioni contenute nella legge n. 196/97 e successive modificazioni.
Art. 27 - Riposo settimanale.
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale di
possibilmente in coincidenza con la domenica.
24
ore
consecutive,
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella
domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in un
altro giorno della settimana.
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di
almeno 2 giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Per
comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo il periodo minimo di
riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore
consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella
giornata.
Per i lavoratori addetti al
mansioni, fermo rimanendo il
regolamentazione di tale riposo
applicazione dell'art. 8, legge
bestiame e per quelli aventi particolari
loro diritto al riposo settimanale, la
è demandata ai contratti di 2° livello, in
22.2.34 n. 370.
Art. 28 - Giorni festivi.
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
1° dell'anno
6 gennaio (Epifania del Signore)
25 aprile (anniversario della Liberazione)
lunedì dopo Pasqua
1° maggio (festa del Lavoro)
2 giugno (anniversario della fondazione della Repubblica)
15 agosto (Assunzione della B.V. Maria)
1° novembre (Ognissanti)
4 novembre (Unità Nazionale) (*)
8 dicembre (Immacolata Concezione)
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (S. Stefano)
S. Patrono del luogo (**)
(*)
La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla
domenica successiva dalla legge 5.3.77 n. 54.
(**) Per il comune di Roma la festa del S. Patrono è il 29 giugno (SS.
Pietro e Paolo).
Quando la festa del S. Patrono del luogo cade di domenica o in un giorno
festivo
infrasettimanale, si considera festivo il
giorno
feriale
susseguente.
Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività
nazionali e infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi
27.5.49 n. 260 e 31.3.54 n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle
festività nazionali e infrasettimanali di cui al presente articolo anche
se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento:
(a) se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga
compreso ogni accessorio;
(b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente
punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente
prestato, maggiorata dalla percentuale per il lavoro festivo.
Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a), previsto
dalle leggi sopracitate è dovuto ai lavoratori di cui all'art. 58 del
presente contratto, anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro,
mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal
lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono
entro le prime 2 settimane della sospensione.
Per i lavoratori operai a tempo determinato il trattamento economico per
tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento
prevista dall'art. 63 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di
prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione perle ore di lavoro
effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui
all'art. 60.
A seguito della legge 5.3.77 n. 54, con disposizioni in materia di giorni
festivi, nonché a seguito del DPR 28.12.85 n. 792 e fermo restando per gli
operai a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente,
per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le
festività soppresse sarà il seguente:
a)
per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata
spostata alla 1a domenica di novembre, si applicherà il trattamento
previsto dalla legge 31.3.54 n. 90, per il caso di festività nazionali
coincidenti con la domenica.
Pertanto, il 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti;
b)
per le 4 festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS.
Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre
alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria,
eccezione
fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione
lavorativa.
Le parti individuali direttamente interessate possono altresì convenire:
a)
che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività
soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di stipendio
o di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui
godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle
esigenze aziendali;
b)
che
sia
preventivamente concordata tra le stesse parti
la
non
effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività
soppresse, nel quale caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la
retribuzione giornaliera normalmente dovuta.
Art. 29 - Ferie.
Ai lavoratori con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di
servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito
pari a 26 giornate lavorative (22 nel caso di settimana corta, sabato
escluso).
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno,
nonché nel caso di contratto a termine per gli impiegati, ai lavoratori
spettano tanti 12simi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio
prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata,
effetti, come mese intero.
a
questi
Per i giovani dai 14 ai 16 anni vale l'art. 23, legge n. 977 del 17.10.67.
Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute di regola nel periodo
concordato con l'azienda, sentite le esigenze del lavoratore. Comunque, il
lavoratore può scegliere la data in cui effettuarle fino alla metà,
compatibilmente con l'organizzazione del lavoro.
Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto
dall'art. 63.
stabilito
Nota a verbale.
Le parti si danno atto che la riduzione di 4 giornate di ferie per
impiegati avvenuta con il 1° CCNL per cooperative e consorzi agricoli nel
1988 è compensata con l'aumento di 4 giornate di permesso retribuito di
cui all'art. 30.
Art. 30 - Congedo matrimoniale e permessi straordinari.
Il
lavoratore che contrae matrimonio ha diritto
straordinario di 15 giorni con retribuzione normale.
ad
un
permesso
L'impiegato ha, altresì, diritto a permessi retribuiti fino a 5 giorni nel
l'anno e, nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso
dell'anno, nonché nel caso di contratto a termine, agli impiegati spettano
tanti 12simi dei permessi per quanti sono i mesi di servizio prestati
presso
l'azienda.
Inoltre
tali
permessi
non
sono
usufruibili
cumulativamente a periodi di ferie, salvo comprovati casi eccezionali.
Ai sensi dell'art. 4, legge n. 53/00, il lavoratore, sia a tempo
indeterminato che determinato, ha diritto ad un permesso retribuito di 3
giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del coniuge o di un parente
entro il 2° grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti
da certificazione anagrafica.
Durante tali permessi il lavoratore è considerato
attività di servizio.
ad
ogni
effetto
in
I congedi o i permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie per
gli impiegati e gli operai a tempo indeterminato.
Nel caso di OTD il permesso straordinario di cui al comma 1 sarà di:
- 15 giorni per lavoratori con contratto per più di 150 giornate
lavorative;
- 10 giorni per lavoratori con contratto da 101 a 150 giornate lavorative;
- 5 giorni per lavoratori con contratto da 51 a 100 giornate lavorative.
Art. 31 - Permessi per formazione professionale.
Al lavoratore a tempo indeterminato che frequenta corsi di formazione e
aggiornamento professionale di interesse agricolo, ivi compresa
la
formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/00, istituiti in
applicazione delle intese intervenute tra le parti firmatarie del CCNL e/o
istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso
retribuito
per
il periodo di tempo strettamente necessario
alla
partecipazione al corso.
Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 200 ore nell'arco
del triennio con facoltà di utilizzarle in un solo anno. Il numero dei
lavoratori a tempo indeterminato di ogni singola azienda che
può
beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà
superare nello stesso momento il numero di 1 per quelle aziende che hanno
da 4 a 10 lavoratori a tempo indeterminato e il 10% per quelle che hanno
più di 10 lavoratori a tempo indeterminato. I permessi di cui sopra non
sono conteggiabili nelle ferie.
Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di
addestramento professionale di cui sopra è esteso ad ogni effetto anche ai
lavoratori a tempo determinato. Le modalità pratiche per il godimento di
tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del
rapporto, sono demandate alla contrattazione di 2° livello.
Ai sensi e agli effetti dell'art. 5, legge 8.3.00 n. 53, i lavoratori a
tempo indeterminato, con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la
stessa azienda, possono presentare domanda al datore di lavoro per
usufruire del congedo per la formazione, così come disciplinato al citato
art. 5, legge n. 53.
In particolare, i lavoratori che vogliono usufruire del congedo formativo
da 5 mesi a 11 mesi continuativi, devono presentare domanda al datore di
lavoro con almeno 3 mesi di anticipo sull'inizio del periodo di congedo.
Per le domande di periodi inferiori ai 5 mesi, la domanda andrà presentata
2 mesi prima dell'inizio del periodo di congedo.
In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a rispondere al lavoratore
entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, sia in caso di accoglimento
della stessa, sia in caso di differimento o di diniego.
Il numero di lavoratori a tempo indeterminato di ogni singola azienda che
può fruire del congedo formativo, non può superare 1 unità nel caso di
aziende da 4 a 50 lavoratori, ed il 2% dei lavoratori nel caso di aziende
con più di 50 unità.
La possibilità di fruire del congedo formativo è estesa anche ai
lavoratori a tempo determinato che abbiano almeno 7 anni di anzianità con
la stessa azienda, determinata su 150 giornate lavorative medie.
Nel caso di lavoratori a tempo determinato il numero dei lavoratori di
ogni singola azienda che può fruire del congedo formativo, è pari ad 1
ogni 100 unità o frazione.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che la normativa di cui all'art. 7, legge n. 53/00,
non è coordinata con quanto stabilito dal Codice civile in materia di
ammissibilità all'anticipazione del TFR.
Pertanto,
in attesa di un coordinamento normativo da
parte
del
legislatore, al fine di agevolare i lavoratori in congedo formativo, si
ritiene di attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero del lavoro
con la Circolare n. 85/00.
Art. 32 - Permessi per recupero scolastico.
Al lavoratore a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero
scolastico è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell'arco di un
triennio con facoltà di utilizzarle anche in un solo anno.
Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato di ogni singola azienda che
può beneficiare dei permessi per partecipare ai detti corsi non potrà
superare nello stesso momento il numero di 1 per quelle aziende che hanno
da 4 a 10 lavoratori a tempo indeterminato e il 10% per quelle aziende che
hanno più di 10 lavoratori a tempo indeterminato.
Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di
recupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche ai lavoratori a tempo
determinato. Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in
quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate
alla contrattazione di 2° livello.
Tale diritto è esteso anche ai lavoratori extracomunitari per
la
partecipazione a corsi specifici istituiti da enti pubblici o legalmente
riconosciuti per la scolarizzazione e per l'apprendimento della lingua
italiana.
Art. 33 - Organizzazione del lavoro.
È demandato ai contratti di 2° livello il compito di individuare soluzioni
atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo
godimento dei riposi, delle ferie e delle festività e alle aziende la
continuità dell'attività produttiva. A tal fine saranno considerate le
realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro,
squadre di sostituti e ogni altra possibile misura allo scopo, compresa
quella dell'integrazione, ove necessario e possibile, del carico di
manodopera aziendale.
Art. 34 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a mensilità,
pari rispettivamente alla retribuzione percepita a dicembre e agosto.
Salvo diversa pattuizione collettiva preesistente, la 13a mensilità deve
essere corrisposta entro il 15 dicembre, mentre la 14a mensilità entro il
10 agosto: dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in 12simi nell'ipo
tesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno.
In quest'ultimo caso, il calcolo dei 12simi delle anzidette mensilità
aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di
cessazione del rapporto stesso.
La corresponsione dei 12simi di tali mensilità compete anche nel caso
recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
La frazione
intero.
di
mese superiore a 15 giorni viene considerata
come
di
mese
Per i lavoratori operai con rapporto a tempo determinato si fa riferimento
a quanto stabilito dall'art. 63 (3° elemento).
Art. 35 - Cessione, trasformazione e successione di azienda.
La cessione, la successione e la trasformazione in qualsiasi modo
dell'azienda cooperativa non risolve di diritto il rapporto di lavoro.
In tal caso il personale mantiene nei confronti della nuova cooperativa i
diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL e dalla
contrattazione di 2° livello.
Eventuali liquidazioni che dovessero avvenire saranno
acconti della liquidazione finale.
considerate
quali
In caso di fallimento e successiva cessazione dell'attività da parte
dell'azienda e di licenziamento del lavoratore, questi conserva nei
confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e al TFR,
nonché alle spettanze e agli emolumenti previsti dal presente CCNL e dalla
contrattazione di 2° livello.
Art. 36 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto (TFR).
A termine delle disposizioni di cui alla legge 29.5.82 n. 297, e con
particolare riferimento alla facoltà prevista nell'ultimo comma della
stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo
stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro,
una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto
nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi
titolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei
dipendenti.
La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di:
(a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture sanitarie;
(b) acquisto della 1a casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto idoneo;
(c) costruzione
della
1a casa di abitazione per il dipendente che
risulti
nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche
congiunta con il proprio coniuge o titolare congiuntamente con il
proprio coniuge del diritto di superficie;
(d) ristrutturazione della
casa di proprietà del richiedente o in
proprietà comune col proprio coniuge.
(e) congedo formativo ai sensi dell'art. 31 del presente CCNL.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del
di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal TFR.
rapporto
La richiesta per le finalità di cui alla lett. a) del presente articolo
deve
essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle
competenti strutture pubbliche.
Ai fini della determinazione e del pagamento dell'anticipazione, dovranno
essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai
presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento, comprensivi
delle eventuali spese complementari essenziali.
La richiesta di anticipazione per l'acquisto della 1a casa deve essere
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale
risulti che il compratore o promittente compratore non sia proprietario o
comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di
riscatto di una casa economico popolare, nonché dell'eventuale preliminare
di vendita con firma autenticata.
L'importo dell'anticipazione verrà erogato all'atto della presentazione
dell'atto notarile il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi
dall'accettazione della domanda.
La domanda di anticipazione per la costruzione della 1a casa dovrà essere
corredata da:
- da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti che il
richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di
abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico
popolare;
- copia autenticata della licenza edilizia;
- dal progetto, comprensivo dei costi
dell'opera,
firmato
da un
professionista tecnico iscritto all'Ordine professionale.
La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di
abitazione, secondo la previsione di cui alla lett. d) del presente
articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma
precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo.
Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al
presente
articolo,
agli
aventi
titolo,
nei
limiti
massimi
dall'accantonamento accertato all'atto della domanda, compete:
(1) il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della
domanda e dei documenti e da impiegare entro 1 anno dall'erogazione
stessa;
(2) il 30% entro il mese successivo
alla
presentazione
di
una
dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante
l'effettivo e
integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la
stessa è stata erogata;
(3) l'ulteriore 30% entro il mese successivo alla
presentazione di una
perizia giurata
redatta
da un professionista tecnico iscritto
all'Ordine professionale, che attesti l'ultimazione dei lavori e la
conformità dell'opera al progetto e i costi della stessa.
La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita
da un certificato di abitabilità.
Le opere di cui alle lett. c) e d) dovranno essere ultimate entro 2
dalla data della 1a anticipazione.
anni
Tutte
le
istanze di anticipazione devono essere
presentate
con
raccomandata a/r entro febbraio di ogni anno e l'eventuale graduatoria
sarà redatta entro i 2 mesi successivi.
In tutti i casi di anticipazione, che comunque non potrà superare il costo
della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturare,
qualora non venga esibita entro i tempi necessari la documentazione
definitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno
dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano
stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà
restituire
integralmente le somme ricevute
con
la
maggiorazione
dell'interesse legale.
L'eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi
effettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno.
diritto
Ai
fini della formazione dell'eventuale
nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
seguiranno,
graduatoria
si
si
- interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità;
- acquisto della casa di abitazione con priorità, nell'ordine, ai casi di
sfratto non per morosità, al numero dei componenti il nucleo familiare
con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti handicappati,
acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di
condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del
nucleo familiare determinato ai fini IRPEF.
I criteri di priorità validi per l'acquisto della 1a casa, in quanto appli
cabili e salvo che per la morosità, sono estesi alle ipotesi di
ristrutturazione.
Qualora tutti i suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire
l'ordine di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico delle
domande.
Nei casi più urgenti l'anticipazione per terapia e interventi straordinari
potrà essere concessa in qualsiasi epoca senza la formazione di alcuna
graduatoria.
Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire
con il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, con le
dimissioni per giusta causa o ragioni personali, secondo le disposizioni
delle leggi nn. 604 del 15.7.66 e 300 del 20.5.70 che vengono estese ed
applicate in tutte le aziende a prescindere dal numero dei dipendenti
occupati in conformità alla legge 11.5.90 n. 108.
Rappresentano giustificati motivi di licenziamento ai sensi
legge 15.7.66 n. 604, i seguenti fatti:
dell'art.
3,
(1) maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia salvo che il
lavoratore non si sia avvalso della facoltà di cui alla legge n.
54/82;
(2) cessazione dell'attività aziendale e cessazione dell'attività per fine
contratto di locazione;
(3) sostanziale riduzione della superficie e/o attività aziendale che
impedisca alla residua azienda e/o attività il mantenimento del
precedente personale con rapporto a tempo indeterminato.
Per i lavoratori a tempo determinato rientranti nel cosiddetto organico
aziendale si applicano le norme sui diritti e doveri contrattuali
stabiliti nel presente articolo calate nel particolare rapporto.
Esse devono pertanto intendersi come motivi di risoluzione del rapporto di
lavoro anticipata rispetto alla data di normale conclusione della fase
lavorativa.
A tali giustificati motivi si aggiungono i seguenti:
- modificazione del piano di attività
a
fronte
di
processi di
ristrutturazione o conversione aziendale;
- riduzione dell'attività a seguito di eccezionali
e/o particolari
avversità atmosferiche;
- modificazioni dell'ordinamento colturale sul quale era
basata la
costituzione dell'organico di operai a tempo determinato;
- modificazione dell'assegnazione di lavorazione di prodotti soggetti a
contingentamento.
Nelle predette fattispecie il rapporto si risolve a semplice comunicazione
aziendale e senza che dalle stesse derivi alcuna indennità sostitutiva per
le giornate non effettuate.
A richiesta una verifica di tale evento potrà essere
vamente a livello territoriale o aziendale.
attuata
tempesti
Nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga in assenza di una
delle causali richiamate nel presente articolo, all'operaio a tempo
determinato incluso negli organici degli OTD compete un'indennità pari
alla retribuzione di 6 giornate di lavoro.
Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nei casi e
con le procedure previste dalle 3 citate leggi saranno comunicati e
discussi preventivamente anche con le rappresentanze sindacali, prima
della fase esecutiva.
In ogni caso le aziende sono tenute a ricercare le fonti di occupazione
alternativa anche attraverso meccanismi di mobilità da ricercarsi con le
OOSS.
Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza preavviso
i seguenti fatti:
(a) violenza e vie di fatto;
(b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della
stessa per oltre 3 mesi;
(c) modifica unilaterale di eventuali condizioni e trattamenti individuali
pattuiti.
Art. 38 - Disciplina aziendale.
A) DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE
Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende
dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e
di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad
osservare.
In
armonia con la dignità personale del lavoratore, i
superiori
impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di
urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare
possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore
diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad ubbidire e a rivolgersi in caso di
necessità.
Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
(1) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte
dall'azienda per il controllo delle presenze;
(2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché
le istruzioni impartite dai superiori;
(3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non
trarre profitto, con danno della cooperativa, da quanto forma oggetto
delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contrarie agli
interessi della produzione aziendale, non abusare, in forma di
concorrenza sleale, dopo la risoluzione del contratto di impiego,
delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto
disposto dall'art. 2125 CC;
(4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a
lui affidati.
B) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda
gravità e della loro recidività con:
(a)
(b)
(c)
(d)
ammonizione verbale;
ammonizione scritta;
multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un
superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
(e) licenziamento senza preavviso ma con TFR.
della
loro
periodo non
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a), b),
d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7,
20.5.70 n. 300.
c) e
legge
Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con
le leggi 15.7.66 n. 604 e 11.5.90 n. 108.
Ferme restando le garanzie procedurali previste dall'art. 7,
legge n.
300/70, le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari devono
essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l'attività istruttoria
necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti.
I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il
giorno dal ricevimento delle giustificazioni e comunque dallo scadere
5° giorno successivo alla formale contestazione.
30°
del
1) Ammonizione - multa - sospensione.
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei
casi di 1a mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei
casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi
precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore
gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la
multa o la sospensione anche in caso di 1a mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della
multa o della sospensione il lavoratore:
(1)
che non
si
presenti
al
lavoro
senza
giustificare
il
motivo
o
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza
autorizzazione, salvo
il
caso
di materiale impossibilità di
richiederla;
che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo
esegua con negligenza;
che arrechi per disattenzione danni alle macchine, anche lievi, agli
impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire
tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al
macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento
del macchinario stesso;
che sia trovato addormentato;
che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
che introduca, senza autorizzazione,
bevande
alcoliche nello
stabilimento;
che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal
caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto,
sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello
stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per
proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o
di costruzione di lieve rilevanza;
che occulti scarti di lavorazione;
che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza
dell'azienda;
che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente
contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta
qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla
disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con
punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla
abituale recidività dell'infrazione.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è
devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di
carattere aziendale
o,
in
mancanza
di queste, all'istituto
assicuratore;
ripetute violazioni delle disposizioni relative all'uso dei mezzi di
protezione antinfortunistica.
2) Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la
perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze
più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
rissa o vie di fatto nell'azienda;
assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi o per 3 volte
all'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
gravi offese verso i compagni di lavoro;
lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza
autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per
conto terzi allorché si tratti di lavorazione o costruzione di
rilevanza;
movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di
schede;
recidiva nella mancanza di cui al punto 12) della norma 1 del
presente articolo;
recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni
nei 12 mesi antecedenti;
furto in azienda;
abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o
del custode dell'azienda;
(10) danneggiamento volontario di impianti, di macchinari o di materiali;
(11) trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o
riproduzioni degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari
di lavorazione;
(12) danneggiamento volontario o
messa
fuori
uso
di dispositivi
antinfortunistici;
(13) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;
(14) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
(15) concorrenza sleale;
(16) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa
provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
(17) insubordinazione grave verso i superiori.
Art. 39 - Preavviso.
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di
licenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa
deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall'una all'altra
parte a mezzo di raccomandata a/r.
I termini di preavviso, che decorrono dalla data di
comunicazione, sono così stabiliti:
ricevimento
della
- 6 mesi in caso di licenziamento e 3 mesi in caso di dimissioni per gli
impiegati di livello 1 e 2;
- 4 mesi in caso di licenziamento e 2 mesi in caso di dimissioni per gli
impiegati di livello 3 e 4 e per gli operai di livello 1 e 2;
- 2 mesi in caso di licenziamento e 1 mese in caso di dimissioni per tutti
gli altri lavoratori.
In caso di mancato preavviso in tutto o in parte nei termini suddetti, è
dovuta dall'una all'altra parte un'indennità sostitutiva equivalente
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione
del rapporto per la morte del lavoratore.
Durante il periodo di preavviso il lavoratore potrà fruire
permessi per la ricerca di un'altra occupazione.
di
adeguati
Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa, al lavoratore è dovuta
l'indennità di mancato preavviso.
Art. 40 - Controversie individuali.
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente
dall'applicazione di leggi, contratto collettivo
o,
comunque,
in
dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano
l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata
alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15
giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di
composizione della vertenza. Le parti potranno concordare a livello
territoriale modalità di applicazione della legge n. 108/90.
Se la controversia discende dal riconoscimento della qualifica in rapporto
alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata od
erronea applicazione dell'art. 21 del presente contratto, il tentativo di
amichevole componimento sarà espletato con l'assistenza di 2 esperti,
nominati dalle organizzazioni sindacali cui aderiscono e abbiano conferito
mandato il datore di lavoro e il lavoratore.
Art. 41 - Controversie collettive.
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le organizzazioni
contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie
collettive insorte per l'applicazione o la interpretazione di norme di
legge, del CCNL e dei contratti integrativi.
Art. 42 - Condizioni di miglior favore.
Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di
miglior favore per i lavoratori, già previste dai contratti preesistenti
ivi compresi quelli in vigore per le imprese private non cooperative.
Impegno delle parti in relazione al mercato del lavoro.
Considerato che all'atto del rinnovo del presente CCNL risultano presenti
in Parlamento, ma non ancora approvati, disegni di legge per un'organica
riforma del mercato del lavoro, le Parti s'impegnano ad incontrarsi, anche
su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall'emanazione dei suddetti
provvedimenti
di legge per concordare gli aspetti demandati
alla
contrattazione collettiva e per apportare alle norme contrattuali le
modifiche e/o integrazioni necessarie.
Parte IMPIEGATI E QUADRI
Art. 43 - Assunzione.
Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno e,
salvo che non sia diversamente stabilito dalle parti, s'intende a tempo
indeterminato.
L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo
di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data
d'inizio del rapporto d'impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di
prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto
previsto dal presente CCNL e dai contratti integrativi.
Il contratto con prefissione di termine, ai sensi dell'art. 23, legge n.
56/87, deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver
luogo nei soli casi di:
- stagionalità o saltuarietà del lavoro;
- sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto
a norma di legge e di contratto;
- assunzione per un'opera definita;
- sostituzione di lavoratori in ferie e in aspettativa prevista dal
presente CCNL;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le
mansioni
assegnate
per
motivi
fisici
certificati
da idonea
documentazione.
L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto
scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio
e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei
suoi vari elementi costitutivi.
L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata
e/o ai soggetti preposti nelle forme di legge.
all'ENPAIA,
all'INPS
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel
presente contratto e non possono essere, nella loro portata, ad esse
inferiori.
Ogni modifica
scritto.
delle
condizioni di assunzione
deve
risultare
da
atto
L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui,
anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto
effettivamente esecuzione.
Art. 44 - Periodo di prova.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto; in mancanza di questo
l'impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal
presente contratto e dai contratti integrativi per il livello cui
l'impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a
svolgere.
Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati di livello 1,
e 3 e in mesi 2 per gli impiegati di livello 4, 5 e 6.
2
L'impiegato acquista il diritto all'assistenza e alla previdenza a
decorrere dalla data d'inizio del servizio anche se sottoposto a periodo
di prova.
I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
contratto senza l'obbligo di preavviso; in tal caso l'impiegato deve,
entro 30 giorni, rilasciare l'abitazione eventualmente fornitagli.
Superato il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva senza
necessità di conferma ed il servizio prestato deve computarsi agli effetti
dell'anzianità dell'impiegato.
In caso di recesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso,
l'impiegato ha diritto allo stipendio per l'intero mese nel quale è avvenu
to il recesso, nonché ai 12simi relativi alle ferie, alle mensilità aggiun
tive e al TFR di cui agli artt. 29, 34 e 55 del presente contratto.
Qualora il recesso venga intimato dal datore di lavoro, l'impiegato ha
diritto per sé e per i propri familiari al rimborso delle spese di viaggio
necessarie a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle
spese di trasporto di mobilio, sempreché il trasferimento in azienda della
famiglia sia stato concordato con il datore di lavoro.
Art. 45 - Quadri.
In esplicita applicazione contrattuale della legge n. 190 del 13.5.85
(Riconoscimento dei Quadri) le parti concordano di individuare l'area dei
Quadri aziendali e di definire adeguati strumenti normativi.
Declaratoria.
Sono individuati Quadri aziendali quei lavoratori che, senza rivestire i
poteri o svolgere le funzioni tipiche dei dirigenti, svolgono ruoli di
rilevante importanza ai fini dello sviluppo e del perseguimento degli
obiettivi dell'impresa, con autonomia nella gestione delle risorse,
gestendo o coordinando significative unità organizzative (uomini e/o
mezzi,
e/o servizi), oppure esplicando funzioni specialistiche
di
particolare
rilievo
e
valenza, funzioni
con
responsabilità
di
rappresentanza, progettualità e ricerca.
I Quadri aziendali sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione
di responsabilità, autonomia, capacità innovative e attitudine a lavorare
per obiettivi globali e integrati.
Le parti concordano che i profili sopra riportati vadano individuati di
norma nell'ambito del livello 1 e 2 impiegati di cui al precedente art.
19, fermo restando tuttavia, in particolare per il livello 2, la non
automaticità
fra l'appartenenza al livello e l'attribuzione
della
qualifica di Quadro. Si concorda di definire un sistema retributivo per i
Quadri che abbia natura flessibile e che sia riferito ai seguenti criteri:
1) Criterio oggettivo (ruolo):
-
complessità e difficoltà del contesto in cui il Quadro deve operare
competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo
ampiezza dell'autonomia e delle deleghe di potere ricevute
grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo economico
2) Criterio soggettivo (prestazione):
-
competenze tecnico-professionali e attitudine all'aggiornamento
capacità gestionali in riferimento alla programmazione e al controllo
capacità di sovrintendenza e coordinamento delle risorse affidategli
capacità di promuovere e gestire l'innovazione
rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti
In sede aziendale, tramite confronto tra le parti, verranno esaminate le
diverse posizioni di lavoro al fine di individuare l'esistenza dei
requisiti necessari per l'attribuzione della qualifica di Quadro.
Indennità di funzione.
Viene istituita per i Quadri un'indennità di professionalità articolata
sui livelli in cui è stata definita la figura professionale del Quadro e
in relazione agli specifici contenuti professionali e sulla scorta di una
valutazione operante tramite i criteri suesposti.
Tale indennità, legata allo svolgimento delle
partire dall'1.5.91 sarà pari ad un minimo di E
per i Quadri di livello 1 e ad un minimo di E
quadri di livello 2. A decorrere dall'1.7.02
elevati rispettivamente ad E 155,00 mensili e ad
Le
medesime
indennità potranno essere
contrattazione integrativa aziendale.
Sono fatte
vigore.
salve
le
funzioni di Quadro, a
77,50 (£ 150.000) mensili
51,65 (£ 100.000) per i
i predetti minimi sono
E 103,00 mensili.
incrementate
condizioni di miglior
favore
in
sede
precedentemente
di
in
Si concorda inoltre che dette indennità saranno corrisposte per tutte le
mensilità previste contrattualmente e saranno conteggiate ai fini del TFR.
Responsabilità civile e penale legata alla prestazione.
L'azienda è tenuta a tutelare, anche tramite apposita polizza, il Quadro
contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa
nello svolgimento delle proprie funzioni. Sono fatti salvi i diritti per
l'attestazione normativa di brevetti e/o pubblicazioni.
Al Quadro viene riconosciuta la copertura delle spese di assistenza legale
in procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa grave o
dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle
funzioni svolte.
Nota a verbale.
Le parti convengono sul possibile riassorbimento di indennità individuali
erogate allo stesso titolo di indennità di funzione al 30.4.91 nel limite
massimo di E 25,82 per il livello 1 e di E 15,49 per il livello 2.
Art. 46 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
(a) lavoro straordinario, quello definito all'art. 22, comma 2;
(b) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino
successivo;
(c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 28;
(d) lavoro supplementare quello svolto oltre l'orario normale individuale
per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell'orario
contrattuale ordinario di lavoro di cui al comma 1, art. 22.
Il lavoro straordinario non può superare le 2 ore giornaliere
settimanali, ai sensi delle leggi vigenti.
e
le
12
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari
esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed
autorizzazione da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi
lo rappresenta, deve essere registrato in contabilità e pagato all'atto
della corresponsione della retribuzione nello stesso mese nel quale è
stato eseguito.
Le percentuali di maggiorazione, da applicare sugli elementi
retribuzione indicati al comma 1, art. 49, sono le seguenti:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro
straordinario:
notturno:
festivo:
straordinario festivo:
festivo notturno:
supplementare:
della
30%
50%
50%
60%
65%
10%
Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, considerato tuttavia
che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione
lavorativa,
specie in determinati periodi dell'anno, non
consente
l'osservanza dell'orario di lavoro nei termini e modi previsti dall'art.
22 del presente contratto, è demandata alla contrattazione integrativa la
possibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una
particolare
indennità
a tali figure impiegatizie,
a
titolo
di
corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di
svolgimento della prestazione lavorativa stessa, da erogare nel mese di
aprile o al termine degli anzidetti periodi dell'anno.
Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è comunque stabilito
in 230 ore annue.
Art. 47 - Aspettativa.
Nelle aziende con oltre 5 impiegati può essere concessa all'impiegato, non
in periodo di prova, che ne faccia motivata richiesta e sempre che ciò non
porti nocumento al normale andamento del servizio, un periodo
di
aspettativa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 6 mesi.
Durante tale periodo non è dovuta retribuzione né decorre l'anzianità agli
effetti dell'art. 51 del presente contratto.
Nello stesso momento, nell'ambito della stessa azienda, può
dell'aspettativa un solo impiegato.
beneficiare
Il datore di lavoro darà comunicazione scritta all'impiegato sia in
di accoglimento che di rigetto della richiesta.
caso
Nell'arco di un quinquennio non può essere richiesto dallo stesso
impiegato un periodo di aspettativa che complessivamente superi i 6 mesi.
Art. 48 - Trasferimenti.
Nel caso di trasferimento dell'impiegato, in via definitiva, da un'azienda
all'altra dello stesso datore di lavoro, l'impiegato ha diritto al
rimborso,
previa
documentazione, delle
spese
sostenute
per
il
trasferimento della sua famiglia e del mobilio, maggiorato del 15%. La
comunicazione del trasferimento deve essere fatta all'impiegato con il
massimo anticipo di tempo possibile rispetto alla data del trasferimento
medesimo.
L'impiegato che non accetti il trasferimento e risolva il rapporto di lavo
ro ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del periodo di
preavviso e del TFR.
Art. 49 - Retribuzione.
A decorrere dall'1.7.98 i seguenti elementi della retribuzione,
dal CCNL 2.3.95
previsti
- minimo nazionale di stipendio base mensile;
- indennità di contingenza come da legge 26.2.86 n. 38 e leggi o accordi
successivi;
- EDR di cui all'Accordo interconfederale 31.7.92
decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato
"minimo contrattuale conglobato" rispettivamente mensile o giornaliero od
orario.
Le
entità
di
tale
minimo
contrattuale
conglobato
sono
indicate
nell'allegata tabella (allegato 1).
La retribuzione degli impiegati agricoli è pertanto così composta:
- minimo nazionale contrattuale conglobato
- minimo di stipendio integrativo
- aumenti periodici di anzianità
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la quota
di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26,
mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo
mensile per 169. L'articolazione delle voci riguardanti i minimi di
stipendio
di
cui al comma 3 dovrà essere effettuato
attraverso
l'indicazione dei minimi distinti per livello, in misura comprensiva di
entrambe le voci (minimi nazionali contrattuali conglobati e minimi di
stipendio integrativi).
Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le
mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, ecc., si dovrà effettuare
sugli elementi della retribuzione indicati al comma 3 del presente
articolo
I minimi nazionali contrattuali conglobati sono quelli di cui alla tabella
"Area impiegati e quadri" con le decorrenze in essa indicate.
Norma transitoria.
Le parti si danno atto che il conglobamento dell'importo economico
relativo al titolo di studio è avvenuto in sede di contrattazione
integrativa del precedente CCNL con le seguenti modalità:
- livelli 1 e 2: conglobamento dell'importo economico relativo alla
laurea;
- livelli 3 e 4: conglobamento dell'importo economico relativo al diploma
di scuola media superiore;
- livelli 5 e 6: conglobamento dell'importo economico relativo al diploma
di scuola media inferiore.
Gli impiegati agricoli dei livelli 3, 4, 5 e 6 con titolo di studio
superiore a quello il cui importo economico è stato conglobato, hanno
mantenuto la differenza come assegno 'ad personam' non riassorbibile.
Il valore dell'importo economico per i vari titoli di studio in cifra
fissa è quello determinato dai contratti integrativi stipulati con le
imprese private a partire dal 31.12.84.
Art. 50 - Indennità di cassa.
Ai lavoratori cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità
del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale
rischio contabile-amministrativo e per il maggiore impegno professionale
richiesto, un'indennità mensile nella misura di E 20,67.
Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in
via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre
mansione purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione
occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro.
L'indennità è corrisposta per 12 mensilità, salvo casi di assenza
periodi superiori al mese, e, in deroga all'art. 49, comma 4, la
per
sua
misura mensile non è frazionabile.
Nota a verbale.
Nei casi in cui la contrattazione preesistente non preveda l'indennità di
cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la
relativa disciplina.
Art. 51 - Scatti di anzianità.
L'impiegato per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda
ha diritto, per ogni biennio di anzianità, a un aumento retributivo in
cifra fissa.
A partire dall'1.1.87, l'importo degli aumenti periodici per anzianità è
fissato per ogni livello di impiegati e valevole per tutto il territorio
nazionale, nelle seguenti misure:
liv.
E
1
2
3
4
5
6
33,05
29,44
26,86
24,79
23,76
22,21
La misura di tali aumenti periodici si applicherà, sempre con decorrenza
1.1.87, per gli aumenti periodici che matureranno successivamente a tale
data.
L'importo degli aumenti periodici per anzianità corrisposti in periodi
precedenti il presente contratto resta valido per gli aumenti periodici
maturati al 31.12.86.
Gli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo
12 e decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui
compie il biennio di anzianità.
di
si
L'impiegato, nel caso di passaggio ad un livello superiore, conserverà il
numero degli aumenti periodici già maturati e avrà diritto alla loro riva
lutazione.
Tale rivalutazione per gli aumenti periodici maturati sino
sarà
effettuata sulla base dell'importo stabilito
da
precedenti.
al 31.12.86
pattuizioni
Per gli aumenti periodici maturati successivamente a tale data
e
limitatamente ad essi, la rivalutazione sarà effettuata sulla base del
nuovo importo fissato dal presente contratto.
In tale ipotesi, l'impiegato avrà altresì diritto agli ulteriori aumenti
periodici di anzianità, sino a raggiungere il numero massimo maturabile
sopra stabilito.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà
utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico per
anzianità.
Nota a verbale.
Il presente articolo non si applica nelle situazioni in cui è in vigore
una diversa disciplina derivante dalla contrattazione preesistente. Per
tali realtà è demandata alla contrattazione di 2° livello il compito di
individuare tempi e modalità per la omogeneizzazione dell'istituto alla
normativa del CCNL.
Art. 52 - Malattia e infortunio.
Nei
casi d'infortunio o di malattia l'impiegato ha diritto
alla
conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi. Qualora
trattasi d'infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia
professionale riconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si
protrae di altri 12 mesi.
Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di
procedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l'impiegato ha
diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del periodo di
preavviso, salvi restando tutti gli altri diritti acquisiti
dagli
impiegati in dipendenza del presente contratto.
Tenuto conto delle esigenze di produzione e della conseguente necessità
del continuo funzionamento dell'attività aziendale, qualora all'impiegato
sia derivata dall'infortunio una invalidità totale permanente al lavoro,
allo stesso sarà conservato il posto.
In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l'impiegato
infortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo
stato d'invalidità permanente.
L'impiegato
avrà
però
diritto al trattamento
economico,
nonché
all'alloggio, per i periodi previsti dal presente articolo in relazione
alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva
del periodo di preavviso e al TFR, nella misura prevista rispettivamente
dagli artt. 39 e 55.
L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata al datore di
lavoro
entro 3 giorni; in mancanza di tale comunicazione,
salvo
giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
In ogni caso, l'impiegato è tenuto a produrre il certificato medico.
A) Malattia.
L'impiegato
economico:
in
stato
di malattia avrà diritto al
seguente
trattamento
anni di anzianità
presso l'azienda
corresponsione
corresponsione
stipendio mensile mezzo stipendio mensile
fino a mesi
fino a mesi
inferiore a 5 anni
da 5 a 10 anni
oltre i 10 anni
3
5
6
3
5
6
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente,
i periodi di sospensione per malattia si sommano quando si verificano
nell'arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i
periodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi
considerati.
B) Infortunio.
L'impiegato
economico:
in
stato
d'infortunio avrà diritto al seguente
trattamento
anni di anzianità
presso l'azienda
corresponsione
stipendio mensile
fino a mesi
corresponsione
mezzo stipendio mensile
fino a mesi
inferiore a 5 anni
da 5 a 10
oltre i 10 anni
3
5
6
3
5
6
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente,
i periodi di sospensione per infortunio si sommano quando si verificano
nell'arco di tempo di 12 mesi, mentre non si calcolano nella sommatoria i
periodi di assenza per infortunio verificatisi anteriormente ai 12 mesi
considerati.
A
seguito di quanto stabilito dal nuovo regolamento ENPAIA delle
prestazioni
dell'assicurazione contro gli
infortuni,
a
decorrere
dall'1.1.85, il trattamento economico spettante all'impiegato in stato di
infortunio previsto dal precedente punto B), è sostituito dal seguente:
(1) dal 1° al 3° giorno di assenza, l'onere dell'indennità giornaliera è
interamente a carico del datore di lavoro;
(2) dal 4° al 90° giorno di assenza, l'indennità giornaliera è per l'80% a
carico del Fondo ENPAIA e per il restante 20% a carico del datore di
lavoro;
(3) dal 91° giorno di assenza sino alla data di cessazione del diritto
alla conservazione del posto, l'indennità è interamente a carico del
Fondo ENPAIA.
In base all'art. 8 del nuovo regolamento infortuni ENPAIA, la misura
dell'indennità giornaliera si determina in ragione di un 26simo della
retribuzione del mese in cui si è verificato l'evento, con l'esclusione
degli eventuali emolumenti corrisposti a titolo di straordinario e
l'aggiunta dei ratei delle mensilità aggiuntive, nonché di ogni aumento
automatico derivante dall'applicazione della contrattazione collettiva.
Nelle ipotesi di cui ai punti 2 e 3, il trattamento economico spettante
all'impiegato per la parte dovuta dal Fondo ENPAIA è anticipato dal datore
di lavoro.
L'impiegato, però, non appena ottenuta l'indennità dal Fondo ENPAIA, è
obbligato a restituire tempestivamente al datore di lavoro l'importo da
questi anticipato.
Art. 53 - Previdenza e assistenza.
A) ENPAIA
I datori di lavoro di cui all'art. 1 del presente contratto sono tenuti,
ai sensi della legge 29.11.62 n. 1655, ad iscrivere gli impiegati
dipendenti all'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli
Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA) che ha sede in Roma, viale Beethoven
48, per le seguenti forme di assicurazione e di previdenza:
(1) assicurazione
contro
professionali;
(2) fondo di previdenza:
gli
infortuni
professionali
ed
extra
(a) rischio morte
(b) quota a risparmio
(3) fondo di accantonamento del TFR
La denuncia di assunzione, anche nel caso di assunzione con periodo di
prova, deve essere inviata all'ENPAIA entro 15 giorni dalla data di inizio
del
rapporto
di lavoro e deve contenere le generalità
complete
dell'impiegato, la descrizione dettagliata delle mansioni affidate, la
qualifica attribuita, nonché la retribuzione lorda di cui all'art. 49 del
presente contratto.
Le variazioni che intervengono nella qualifica e nella retribuzione devono
essere denunciate dal datore di lavoro entro un mese dal loro verificarsi.
I datori di lavoro sono tenuti a versare all'ENPAIA i contributi stabiliti
dalla legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico
degli impiegati.
La parte di contributi a carico degli impiegati è trattenuta dal datore di
lavoro sulla retribuzione degli stessi impiegati.
I contributi sono calcolati dall'Ente in base alla retribuzione lorda anzi
detta e, comunque, in base a una retribuzione non inferiore a quella
minima contrattuale e devono essere versati all'Ente nei modi e nei
termini di cui alla legge sopra menzionata.
B) INPS
I datori di lavoro - in base alla legislazione vigente - debbono altresì
procedere all'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) - sede provinciale - degli impiegati dipendenti per le seguenti
forme di assicurazione o di previdenza sociale:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti
assicurazione contro la tubercolosi
assicurazione contro la disoccupazione
assicurazione di malattia
tutela lavoratrici madri
assistenza orfani lavoratori
Cassa unica assegni familiari
I datori di lavoro devono, previa domanda
apposito modulo, provvedere:
da
inoltrare
all'INPS
su
- a versare i contributi base e percentuali per l'assicurazione invalidità
e vecchiaia e superstiti, e per altre forme assicurative e previdenziali
sopra indicate, commisurate alla retribuzione globale effettivamente
corrisposta e, comunque, nel rispetto dei minimali di retribuzione
imponibile stabiliti per legge. Il versamento di tali contributi deve
essere effettuato nei termini di legge, mediante i moduli DM 10/M3 e
attraverso gli istituti di credito indicati dall'INPS;
- ad effettuare, al momento del versamento dei contributi sopra indicati,
le operazioni di conguaglio previste, portando in detrazione agli
importi dei contributi stessi le somme anticipate agli aventi diritto
per assegni familiari e per le prestazioni economiche di maternità;
- a presentare all'INPS entro i termini di legge la denuncia nominativa
dell'impiegato occupato nell'anno precedente, contenente l'indicazione
della retribuzione individuale corrisposta nonché i dati anagrafici
distintivi da redigere su modulo predisposto dall'INPS allo scopo
(modello 01/M) e a rilasciare copia della predetta
denuncia al
dipendente interessato.
Art. 54 - Previdenza e assistenza per il part-time.
Gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale debbono essere
iscritti a ENPAIA e INPS a cura dei datori di lavoro dai quali dipendono.
La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei
contributi previdenziali dovuti è pari a 1/6 del minimo giornaliero di cui
all'art. 7, DL 12.9.83 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge
11.11.83 n. 638.
Per gli assegni familiari valgono le disposizioni di cui ai commi 6, 7
8, art. 5, legge 19.12.84 n. 863.
e
La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali è uguale alla retribuzione
tabellare prevista dal contratto nazionale e dai contratti integrativi per
il corrispondente livello impiegatizio del rapporto di lavoro a tempo
pieno.
Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
effettuato nei modi e termini di legge.
deve
essere
Art. 55 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
All'impiegato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
TFR previsto dalla legge 29.5.82 n. 297.
spetta
L'anzidetta disciplina si applica a partire dall'1.6.82, data di
in vigore della legge 29.5.82 n. 297, le cui norme in materia
s'intendono qui integralmente richiamate.
il
entrata
di TFR
Per il servizio prestato anteriormente all'1.6.82 si applicano
le
disposizioni previste in merito all'indennità di anzianità dagli artt. 31,
32 e 33 del CCNL stipulato con le imprese private il 26.1.82.
Alla corresponsione del TFR provvede l'ENPAIA con le modalità e i
stabiliti dal "Regolamento del Fondo per il TFR".
limiti
Indennità in caso di morte.
In caso di morte dell'impiegato, le indennità e il trattamento dovuto per
la risoluzione del rapporto di lavoro, compresa l'indennità sostitutiva
del preavviso di cui all'art. 2118 CC, devono essere corrisposte a norma
dell'art. 2122 CC al coniuge, ai figli e, se viventi
a
carico
dell'impiegato, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2°
grado.
Parte OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
Art. 56 - Assunzione.
L'assunzione degli operai deve avvenire secondo le norme di legge vigenti.
L'assunzione degli operai a tempo determinato per l'effettuazione delle
operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale
delle principali colture agrarie (es. aratura, potatura, raccolta e prima
manipolazione dei prodotti) deve avvenire per fase lavorativa, o in base
alle norme vigenti, nonché ai sensi dell'art. 23, legge n. 56/87 in caso
di:
- sostituzione di lavoratori
presente CCNL;
- sostituzione di lavoratori
mansioni
assegnate
per
documentazione.
La individuazione delle
contratti di 2° livello.
in
ferie
o
in
temporaneamente
motivi
fisici
aspettativa prevista dal
inidonei a svolgere le
certificati
da idonea
fasi lavorative più rilevanti
è
demandata
ai
Per le fasi lavorative individuate in detti contratti l'assunzione degli
operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di occupazione
per tutta la durata della stessa "fase lavorativa".
I contratti di 2° livello individueranno le eccezioni alla
occupazione dell'operaio assunto per fase lavorativa.
garanzia
di
Tra il datore di lavoro e l'operaio a tempo indeterminato dovrà essere
redatto, firmato e scambiato, all'atto dell'assunzione o del passaggio a
tempo indeterminato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti
gli effetti di legge.
In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data d'inizio
del rapporto, la qualifica, le mansioni, il periodo di prova ed il
trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva.
Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella
stipula del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive
organizzazioni sindacali.
Art. 57 - Periodo di prova.
L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è
a un periodo di prova che non potrà essere superiore a:
soggetto
- 26 giorni lavorativi per gli operai specializzati super o specializzati
- 14 giorni lavorativi per gli operai qualificati super o qualificati
- 8 giorni lavorativi per gli operai comuni
L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore
30 giorni è soggetto a un periodo di prova di 2 giorni lavorativi.
a
Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il
contratto,
in
qualsiasi momento e senza preavviso,
con
diritto
dell'operaio a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro
prestato.
Superato il periodo di prova l'assunzione diviene
condizioni previste dalla contrattazione collettiva
individuale.
Art. 58 - Operai a tempo indeterminato e determinato.
definitiva
alle
e dal contratto
Gli operai agricoli, a seconda della natura del rapporto, si distinguono
in operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.
Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con
lavoro senza prefissione di termine.
rapporto
di
Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa
azienda - nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione - 180 giornate di
effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto a
tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai
assunti originariamente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, previa
accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli uffici
competenti
l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro
a
tempo
indeterminato.
Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la
durata del rapporto con esclusione delle sole giornate non lavorate per
assenze volontarie, malattia o infortunio e per le giornate di sospensione
dal lavoro per le quali è stato chiesto e ottenuto dal datore di lavoro
l'intervento della Cassa integrazione salari di cui alla legge n. 457/72.
Per i particolari trattamenti economici relativi a malattia, infortunio e
interventi della Cassa integrazione salari operai agricoli, vale quanto
disposto dagli artt. 65, 66, 67.
Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i salariati
fissi che all'1.9.72 si trovavano in servizio presso aziende agricole in
virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge n. 533/49 e dai
contratti collettivi provinciali stipulati per le imprese private. Questi
operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato il trattamento già acquisito in base alla
predetta contrattazione collettiva provinciale.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato
istituti e le indennità annue.
spettano
per
intero
gli
Nell'ambito del quadro legislativo vigente sono operai a tempo determinato
gli operai che in base alle norme di legge sono assunti con tale tipo di
rapporto, per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a
carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di
operai assensi per i quali sussista il diritto alla conservazione del
posto e comunque per quelli individuati come tali dalla contrattazione
collettiva.
Art. 59 - Riassunzione.
Le disposizioni, di cui all'art. 8/bis, legge n. 79/83 e successive
modifiche e integrazioni, si applicano a tutte le attività produttive a
carattere stagionale svolte dalle aziende cooperative rientranti nella
sfera di applicazione del presente contratto.
È demandato alla contrattazione integrativa il compito di stabilire i
criteri di precedenza tra la manodopera avente diritto sulla base della
disponibilità, della professionalità, dell'anzianità di iscrizione al
collocamento, del carico familiare; nonché le modalità di applicazione
della riassunzione stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge
vigenti. È demandata inoltre alla contrattazione integrativa territoriale
la gestione della normativa sulla riassunzione (art. 8/bis) che potrà
essere applicata per più fasi lavorative in 1 anno e solo 1 volta
all'anno.
Il diritto di precedenza può essere fatto valere anche dai lavoratori che
nell'anno
immediatamente precedente a quello in
cui
avviene
la
riassunzione non abbiano prestato attività nella cooperativa per cause
indipendenti dalla volontà delle parti quali ad esempio carenza di lavoro
per calamità, assenze per malattia, infortunio e maternità.
Onere della riserva.
Ai sensi del comma 2, art. 25, legge 23.7.91 n. 223, non sono computabili
ai fini della determinazione della riserva le assunzioni effettuate per i
livelli 1, 2, 3 e 4 impiegati e specializzato super e specializzato
operai.
Sono, inoltre, esclusi dal computo tutti i lavoratori assunti
attuazione delle convenzioni previste dall'art. 6 del presente CCNL.
in
Art. 60 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Operai agricoli.
Si considera:
(a) lavoro straordinario, quello definito all'art. 22, comma 2;
(b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni
festivi riconosciuti dallo Stato, di cui all'art. 28;
(c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino
successivo;
(d) lavoro supplementare quello svolto oltre l'orario normale individuale
per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell'orario
contrattuale ordinario di lavoro di cui al comma 1, art. 22.
Ai sensi delle leggi vigenti, il lavoro straordinario non potrà superare
le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal
datore di lavoro in caso di evidente necessità, la cui mancata esecuzione
pregiudichi le colture e/o la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro
straordinario nell'anno non potrà superare le 230 ore. Le percentuali di
maggiorazione sono le seguenti:
-
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro
straordinario:
festivo:
notturno:
straordinario festivo:
festivo notturno:
supplementare:
25%
35%
50%
50%
65%
10%
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno
contrattuale nazionale conglobato).
sulla
retribuzione
(minimo
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3° elemento, questo
viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma
nella misura in atto per le ore ordinarie.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e
riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del
lavoratore, si farà luogo soltanto a una maggiorazione del 10%.
Per speciali lavori da eseguirsi di notte e per i quali i contratti
integrativi abbiano stabilito un'adeguata particolare tariffa, non si farà
luogo alle maggiorazioni per il lavoro notturno.
Operai florovivaisti.
Si considera:
(a) lavoro straordinario, quello definito all'art. 22, comma 2;
(b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi
riconosciuti dallo Stato, di cui all'art. 28;
(c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino
successivo;
(d) lavoro supplementare quello svolto oltre l'orario normale individuale
per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell'orario
contrattuale ordinario di lavoro di cui al comma 1, art. 22.
Ai sensi delle leggi vigenti, il lavoro straordinario non potrà superare
le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal
datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione
pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale
straordinario nell'anno non potrà superare le 230 ore.
Le
percentuali
di maggiorazione
contrattuali sono le seguenti:
-
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro
straordinario:
festivo:
notturno:
straordinario festivo:
festivo notturno:
supplementare:
da
applicarsi
sulle
di
lavoro
retribuzioni
25%
40%
50%
50%
65%
10%
Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardanti
mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore,
mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi
anche di notte, si farà luogo a una maggiorazione del 15%.
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno
contrattuale nazionale conglobato).
sulla
retribuzione
(minimo
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3° elemento, questo
viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma
nella misura in atto per le ore ordinarie.
Art. 61 - Interruzioni e recuperi.
A) Operai agricoli.
L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di
effettivamente prestate nella giornata.
lavoro
Nel caso di interruzione dovuta a causa di forza maggiore, le ore di
lavoro non prestate saranno retribuite solo e in quanto il datore di
lavoro
abbia
disposto che l'operaio rimanga nell'azienda
a
sua
disposizione.
Per l'operaio a tempo indeterminato i contratti integrativi potranno
disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel
rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro 15
giorni dal verificarsi dell'evento,
giornaliere e 12 settimanali.
nel
limite
massimo
di
2
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione
norma dell'art. 8, legge 8.8.72 n. 457.
ore
la
B) Operai florovivaisti.
Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno considerate ai
fini del recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz'ora
di lavoro complessivamente in 1 giorno.
Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di
forza maggiore eseguire durante la giornata l'orario normale di lavoro, il
datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo
perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino
per detti recuperi le ore 2 giornaliere e le ore 12 settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione
norma dell'art. 8, legge 8.8.72 n. 457.
la
Art. 62 - Trasferimenti.
Operai florovivaisti.
Il lavoratore definitivamente trasferito avrà diritto al rimborso, da
parte dell'azienda, di tutte le spese di viaggio e di trasporto per le
persone e le masserizie della propria famiglia. Inoltre avrà diritto a
un'indennità straordinaria pari al corrispettivo di 7 giornate
di
retribuzione.
Nel caso che il lavoratore non accetti il trasferimento, il rapporto di
lavoro potrà essere risolto con la corresponsione di tutte le competenze
maturate.
Art. 63 - Retribuzione.
A decorrere dall'1.7.98 i seguenti elementi della retribuzione,
dal CCNL 2.3.95
(1) paga base, distinta per livello;
(2) indennità di contingenza, come da legge 26.2.86
accordi successivi;
(3) EDR di cui all'Accordo interconfederale 31.7.92
previsti
n. 38 e leggi o
decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato
"minimo contrattuale conglobato" rispettivamente mensile o giornaliero o
orario.
Le
entità
di
tale minimo contrattuale
nell'allegata tabella (allegato 1).
conglobato
sono
indicate
Operai agricoli.
Per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli
elementi che costituiscono la retribuzione sono:
A) salario nazionale costituito da:
- minimo contrattuale conglobato (v. tabella)
B) salario integrativo:
- salario integrativo fissato in sede di contratto di 2° livello;
- generi in natura o il corrispettivo in contanti
quando
corrisposti per contratto o consuetudine.
vengano
Ove il contratto integrativo faccia obbligo della concessione agli operai
a tempo indeterminato dell'alloggio e degli annessi (orto, porcile,
pollaio) il contratto stesso deve stabilirne il valore sostitutivo per il
caso di mancata concessione.
Tale valore deve essere computato ai fini del calcolo della
mensilità e del TFR.
13a
e
14a
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la paga
giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si
ottiene dividendo la paga mensile per 169.
Per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato,
elementi che costituiscono la retribuzione sono:
gli
A) salario nazionale costituito da:
- minimo contrattuale conglobato giornaliero od orario (vedi tabella).
All'operaio a tempo determinato compete inoltre un'indennità (3° elemento)
pari al corrispettivo in percentuale dei seguenti istituti riconosciuti
agli operai a tempo indeterminato e calcolata su 312 giorni lavorativi:
-
festività:
ferie:
13a mensilità:
14a mensilità:
totale:
5,45%
8,33%
8,33%
8,33%
30,44%
Tale misura del 3° elemento, espressa in percentuale, e in vigore
dall'1.5.91, è calcolata sul minimo contrattuale nazionale e sul salario
integrativo. Tale decorrenza si applica anche alla percentuale del TFR di
cui all'art. 69.
B) Salario integrativo.
- Salario integrativo fissato in sede di contratto di 2° livello.
Sul salario integrativo si applica il 3° elemento, nella
prevista al punto precedente per il salario nazionale.
stessa
misura
Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato, di cui all'art. 58, gli operai agricoli acquisiscono
il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente
contratto per gli operai a tempo indeterminato. Pertanto, dallo stesso
momento non è più dovuto ai predetti operai il 3° elemento.
Struttura salariale.
Le 2 voci salariali, salario nazionale e salario integrativo, dovranno
restare disgiunte, secondo lo schema delle tabelle salariali di seguito
allegate, mentre il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali
ad esempio 13a e 14a mensilità, 3° elemento, lavoro straordinario, ecc.,
dovrà essere effettuato su entrambe le voci salariali.
Operai florovivaisti.
Per gli operai florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:
A) Salario nazionale costituito da:
- minimo contrattuale conglobato (vedi tabella)
B) Salario integrativo
- Salario integrativo fissato in sede di contratto integrativo.
Per gli operai florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo determinato,
gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:
A) Salario nazionale costituito da:
- minimo contrattuale conglobato giornaliero o orario (vedi tabella).
All'operaio a tempo determinato compete inoltre un'indennità (3° elemento)
pari al corrispettivo in percentuale dei seguenti istituti riconosciuti
agli operai a tempo indeterminato e calcolata su 312 giorni lavorativi:
-
festività:
ferie:
13a mensilità:
14a mensilità:
totale:
5,45%
8,33%
8,33%
8,33%
30,44%
Tale misura del 3° elemento, espressa in percentuale, e in vigore
dall'1.5.91, è calcolata sul minimo contrattuale conglobato e sul salario
integrativo
territoriale. Tale decorrenza si
applica
anche
alla
percentuale del TFR di cui all'art. 69.
B) Salario integrativo.
- Salario integrativo fissato in sede di contratto di 2° livello.
Sul salario integrativo si applica il 3° elemento, nella
prevista al punto precedente per il salario nazionale.
stessa
misura
Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a
tempo
indeterminato, di cui all'art. 58, gli operai florovivaisti
acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal
presente contratto per gli operai a tempo indeterminato. Pertanto, dallo
stesso momento non è più dovuto ai predetti operai il 3° elemento.
I contratti integrativi fisseranno altresì, in relazione alle consuetudini
locali, le modalità e il periodo di pagamento dei salari: a giornata, a
settimana, a quindicina, a mese, fermo restando il concetto che il salario
è riferito alla paga oraria.
La paga mensile si ottiene moltiplicando quella oraria per 169.
La paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.
Struttura salariale.
Le 2 voci salariali, salario nazionale e salario integrativo, dovranno
restare disgiunte, secondo lo schema delle tabelle salariali di seguito
allegate, mentre il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali
ad esempio 13a e 14a mensilità, 3° elemento, lavoro straordinario, ecc.,
dovrà essere effettuato su entrambe le voci salariali.
Operai non professionalizzati.
Agli operai non professionalizzati si applica la normativa
del vigente CCNL.
contrattuale
Le parti convengono che il minimo contrattuale conglobato di cui alle
tabella allegate non subirà integrazioni nell'arco di vigenza contrattuale
per il rinnovo della contrattazione territoriale.
Ai lavoratori che ne hanno precedentemente usufruito
condizioni di miglior favore contrattate.
si
applicano
le
Le parti si danno atto che tali retribuzioni, riferendosi ad operai
avventizi occupati per brevi periodi, non influiscono sulla determinazione
dei salari medi convenzionali.
Art. 64 - Scatti di anzianità.
Con decorrenza dall'1.2.83, gli operai a tempo indeterminato, per ciascun
biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto,
a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una
somma in cifra fissa pari ad E 8,99 mensili se operai comuni, ad E 10,33
mensili, se operai qualificati, a E 11,36 mensili se operai specializzati
e ad E 11,62 mensili se operai specializzati "super".
Gli operai a tempo indeterminato, che saranno classificati qualificati
"super" in applicazione del presente accordo, per ciascun biennio di
anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di
aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra
fissa pari ad E 10,85.
Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata
norme sulla retribuzione previste dal presente contratto.
secondo
le
Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 5 e maturano dal
1° giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il
biennio di servizio.
In caso di passaggio alla qualifica superiore, l'operaio conserverà il
numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro riva
lutazione secondo l'importo previsto per la nuova qualifica. In tal caso
lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici
di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 5.
L'importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all'operaio
dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità e
istituti contrattuali.
Resta ferma la decorrenza dell'11.11.69, stabilita da precedenti contratti
nazionali di lavoro, quale data relativa alla introduzione dell'istituto
degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato.
Nota a verbale.
Il presente articolo non si applica nelle situazioni in cui è in vigore
una diversa disciplina derivante dalla contrattazione preesistente. Per
tali realtà è demandato alla contrattazione integrativa il compito di
individuare tempi e modalità per la omogeneizzazione dell'istituto alla
normativa del CCNL.
Art. 65 - Malattia e infortunio.
Operai agricoli.
L'operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di
infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180
giorni.
Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'INAIL,
conservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino
guarigione clinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di
mesi dall'infortunio.
la
a
12
Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di
risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del TFR, della 13a
mensilità, della 14a mensilità, nonché dell'indennità sostitutiva delle
ferie, maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di conservazione del posto, l'operaio a
tempo
indeterminato continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto,
del pollaio, del porcile, eventualmente goduti all'atto dell'insorgere
della malattia o dell'infortunio. Se l'operaio coltiva un appezzamento di
terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio ha diritto a
continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in corso
al momento in cui è caduto malato o infortunato.
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero
l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
Operai florovivaisti.
L'operaio a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia che di
infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180
giorni.
Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'INAIL,
conservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino
guarigione clinica, e in ogni caso non potrà superare il periodo di
mesi dall'infortunio.
la
a
12
Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di
risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del TFR, della 13a
e 14a mensilità, nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate
sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
In
caso
di
necessità
di
pronto soccorso
o
di
ricovero
ospedaliero
l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
In caso di malattia l'operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avrà
diritto, per un periodo massimo di 90 giorni in un anno, all'erogazione da
parte del datore di lavoro, di un'indennità giornaliera, nella misura del
25%
della
somma dei salari giornalieri tabellari,
nazionale
ed
integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza in vigore dal 1°
febbraio dell'anno in corso.
Tale indennità sarà corrisposta dal giorno in cui si è verificata la malat
tia se questa si protrae oltre il 3° giorno, e subordinatamente al rico
noscimento della malattia stessa da parte dell'INPS.
In caso d'infortunio sul lavoro, l'operaio a tempo indeterminato, fermo
rimanendo quanto previsto dalla legge per i primi 3 giorni (art. 213 del
T.U. sugli infortuni approvato con DPR 30.6.65 n. 1124), a partire dal 4°
giorno in cui si è verificato l'infortunio e sino ad un massimo di 180
giornate, avrà diritto alla erogazione, da parte del datore di lavoro, di
un'indennità giornaliera pari alla differenza tra indennità di legge e la
somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo, relativi
alla qualifica di appartenenza, in vigore dal 1° febbraio dell'anno in
corso.
La corresponsione della suddetta indennità giornaliera è
riconoscimento dell'infortunio da parte dell'INAIL.
subordinata
al
Il trattamento, per malattia e infortunio, integrativo a quello di legge,
di cui ai precedenti commi, non spetta agli operai a tempo determinato che
non abbiano raggiunto presso la stessa azienda 30 giornate di lavoro
continuative.
Qualora, invece, l'operaio a tempo determinato abbia effettuato presso la
stessa azienda il periodo lavorativo sopra indicato, avrà diritto, nel
caso di malattia od infortunio, rispettivamente riconosciuti dall'INPS e
dall'INAIL, a partire dal 31° giorno dalla data di assunzione e per la
durata di 45 giornate in un anno, alla medesima indennità giornaliera,
rispettivamente prevista ai commi 5 e 7 precedenti.
La
presente regolamentazione verrà riesaminata dalle parti qualora
intervengano modifiche alle attuali disposizioni di legge in materia.
Art. 66 - Integrazione malattia e infortunio.
Malattia.
La integrazione salariale, corrisposta dalla Cassa integrazione 'extra
legem' agli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia,
dovrà assicurare a detti operai, tra indennità di legge e integrazione, un
trattamento
minimo nella misura dell'80% della somma
dei
salari
giornalieri tabellari, nazionale e integrativo, relativi alla qualifica di
appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso.
Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse 'extra legem', sempre nel
caso di infortunio sul lavoro a partire dal 15° giorno del periodo di
inabilità riconosciuta all'INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra
indennità di legge e la somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale
e integrativo, relativi alla categoria di appartenenza, in vigore dal 1°
febbraio dell'anno in corso.
Per gli operai a tempo determinato, resta confermato che la integrazione
salariale da parte delle Casse 'extra legem' medesime dovrà assicurare un
trattamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e
integrazione, pari all'80% del salario medio convenzionale
decreti ministeriali.
regionale) e
previsto dai
Infortuni sul lavoro.
L'integrazione salariale corrisposta dalle Casse 'extra legem' agli operai
agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo
quanto previsto dalla legge per i primi 3 giorni (art. 213 T.U. sugli
infortuni approvato con DPR 30.6.85 n. 1124), dovrà assicurare un
trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione nella misura
dell'80% della somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale e
integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza, in vigore dal 1°
febbraio dell'anno in corso.
Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse 'extra legem', sempre nel
caso di infortunio sul lavoro a partire dal 15° giorno del periodo di
inabilità riconosciuta dall'INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra
indennità di legge e la somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale
e integrativo, relativi al livello di appartenenza, in vigore dal 1°
febbraio dell'anno in corso.
Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro, le
Casse 'extra legem' dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di
legge e integrazione, un trattamento minimo pari all'80% del salario
convenzionale previsto dai decreti ministeriali.
Art. 67 - Cassa integrazione salari.
Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salariale
ad opera della Cassa istituita dalla legge 8.8.72 n. 457, nei casi
previsti dalla legge stessa e successive.
Agli operai che beneficeranno del suddetto trattamento della Cassa
integrazione,
il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere
una
integrazione all'indennità di legge, nella misura del 10% della somma dei
salari giornalieri tabellari, nazionale e integrativo, relativi alla
qualifica di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso.
Art. 68 - Previdenza - Assegni per il nucleo familiare.
Le aziende anticiperanno agli operai a tempo indeterminato gli acconti
sugli assegni per il nucleo familiare spettanti per legge, a condizione
che l'INPS provveda a ripristinare la erogazione degli acconti trimestrali
ai lavoratori aventi diritto e previa esibizione, da parte degli stessi
lavoratori, del cedolino INPS concernente gli acconti corrisposti nel
trimestre precedente (ved. dichiarazione del lavoratore allegata).
Art. 69 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio a tempo
indeterminato ha diritto a un TFR che si calcola sommando, per ciascun
anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all'importo
della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese
intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Tale disciplina
si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dall'1.6.82, a partire,
cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.82 n. 297, le cui
disposizioni che regolano la materia del TFR s'intendono qui integralmente
richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente all'1.6.82, si applicano le
disposizioni previste in merito all'indennità di anzianità dai contratti
collettivi nazionali e provinciali preesistenti, stipulati per le imprese
private (per ultimo ved. art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti
stipulato per le imprese private il 25.6.79, la cui tabella relativa ai
diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si
riporta in allegato).
In caso di morte dell'operaio, le indennità spettanti e il TFR sono dovute
agli aventi diritto indicati nell'art. 2122 CC.
Ove l'operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua
famiglia continuerà nell'uso di essa o di altra corrispondente come degli
eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da
fissarsi nei contratti integrativi. Quando lo stesso operaio avesse avuto
in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo
pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione
sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.
Per gli operai a tempo determinato il TFR è pari all'8,63% calcolato
sull'insieme del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario
integrativo.
Tale trattamento sarà liquidato al lavoratore al termine del rapporto
lavoro.
Le tabelle salariali devono espressamente prevedere una apposita
con gli importi orari e giornalieri relativi al tale istituto.
di
colonna
Dichiarazione a verbale.
Per gli operai a tempo determinato il TFR è stabilito convenzionalmente
nella percentuale di cui all'art. 69.
Tale percentuale tiene conto sia della non incidenza sulle quote di
retribuzione oraria per festività, ferie e mensilità aggiuntive (3°
elemento) che della mancata suddivisione della retribuzione complessiva
annua per 13,5 nonché del diritto alla maturazione di quote di TFR anche
per frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
Le ore di lavoro straordinario sono utili ai fini del calcolo di quote ora
rie di TFR ove il ricorso al lavoro straordinario non sia occasionale ma
abbia effettivo carattere di costanza e continuità.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che lo scorporo del TFR dal 3° elemento, così come
la norma interpretativa dell'incidenza del TFR sullo straordinario, non
danno luogo a ricalcoli pregressi per il periodo 1.5.91-31.1.92 nel caso
in cui tali conteggi siano stati effettuati secondo la precedente
normativa.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCNL 2.7.98
"ACCORDI DI RIALLINEAMENTO"
Le parti a livello territoriale, al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali e le condizioni di competitività delle imprese nonché di
estendere l'area di applicazione del presente CCNL, definiscono programmi
di graduale riallineamento dei trattamenti economici in atto per i
lavoratori a quelli previsti dagli artt. 49 e 63 del presente contratto.
Detti programmi possono essere definiti per l'intero territorio regionale
e/o provinciale, e/o per territori sub-provinciali, e/o per comparti
produttivi e devono essere depositati presso gli Uffici provinciali del
lavoro e presso le sedi territoriali dell'INPS.
I programmi di riallineamento, compresi quelli già stipulati, possono
essere modificati nei tempi e nelle percentuali fissati dagli accordi
provinciali, attraverso una intesa di revisione sottoscritta dalle stesse
parti che hanno stipulato il primitivo accordo.
Per gli accordi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente
contratto, le parti si danno reciprocamente atto che la presenza di
difficoltà oggettive intervenute nell'agricoltura della provincia nel
corso dell'ultimo anno e che incidono sulle valutazioni effettuate al
momento
della stipula, costituisce fondato motivo ai
fini
della
variazione,
per
una sola volta, dei programmi di
riallineamento
retributivo ai sensi dell'art. 5, comma 5, legge n. 608/96 come modificato
dall'art. 23, legge n. 196/97.
Le
aziende interessate aderiscono a detti programmi attraverso la
sottoscrizione di apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse
parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Il suddetto verbale verrà
depositato presso gli Uffici provinciali del lavoro e presso le sedi
territoriali dell'INPS.
L'adesione dell'impresa ai programmi concordati garantisce i benefici di
legge previsti dalle norme vigenti in materia di fiscalizzazione e
contribuzione.
ALLEGATI
Allegato n. 1
TABELLA MINIMI CONTRATTUALI CONGLOBATI MENSILI (in euro)
liv.
dal
1.7.02
dal
1.1.03
area impiegati e quadri
1
2
3
4
5
6
1.360,95
1.223,49
1.123,54
1.044,87
965,20
897,11
1.387,69
1.247,53
1.145,62
1.065,40
984,17
914,74
area operai
operai agricoli
a tempo indeterminato
super
spec.
qual. super
1.126,17
1.047,14
995,79
1.148,30
1.067,72
1.015,36
qual.
com.
966,94
897,11
985,94
914,74
operai florovivaisti
a tempo determinato
super
spec.
qual. super
qual.
com.
1.139,64
1.059,79
995,79
978,24
897,11
1.162,03
1.080,61
1.015,36
997,46
914,74
area operai
non professionalizzati
752,59
767,38
Allegato n. 1/a
CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI
Tabella retribuzioni giornaliere dal 1° luglio 2002 (importi in euro)
operai agricoli a tempo determinato
liv.
1
spec. sup.
2
spec.
3
qualif.sup
4
qualif.
5
comune
A
B
C
D
E
F
G
min.
retrib.
naz.
congl.
30,44%
su A
totale
naz.le
salario
integr.
30,44%
su D
totale
generale
8,63%
su A-D
43,32
13,19
56,51
3,74
40,28
12,26
52,54
3,48
38,30
11,66
49,96
3,31
37,19
11,32
48,51
3,21
34,51
10,51
45,02
2,98
operai florovivaisti a tempo determinato
1
spec. sup.
2
spec.
3
qualif.sup
4
qualif.
5
comune
43,83
13,34
57,17
3,78
40,76
12,41
53,17
3,52
38,30
11,66
49,96
3,31
37,63
11,46
49,09
3,25
34,51
10,51
45,02
2,98
area operai non professionalizzati
28,95
8,81
37,76
2,50
Allegato n. 1/b
CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI
Tabella retribuzioni orarie dal 1° luglio 2002 (importi in euro)
operai agricoli a tempo determinato
liv.
1
spec.sup.
2
spec.
3
qualif.sup
4
qualif.
5
comune
A
B
C
D
E
F
G
min.
retrib.
naz.
congl.
30,44%
su A
totale
naz.le
salario
integr.
30,44%
su D
totale
generale
8,63%
su A-D
6,66
2,03
8,69
0,58
6,20
1,89
8,09
0,54
5,89
1,79
7,68
0,51
5,72
1,74
7,46
0,49
5,31
1,62
6,93
0,46
operai florovivaisti a tempo determinato
1
spec. sup.
2
spec.
3
qualif.
sup.
4
qualif.
5
comune
6,74
2,05
8,79
0,58
6,27
1,91
8,18
0,54
5,89
1,79
7,68
0,51
5,79
1,76
7,55
0,50
5,31
1,62
6,93
0,46
area operai non professionalizzati
4,45
1,36
5,81
0,39
Allegato n. 1/c
CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI
Tabella retribuzioni giornaliere dal 1° gennaio 2003 (importi in euro)
operai agricoli a tempo determinato
liv.
1
A
B
C
D
E
F
G
min.
retrib.
naz.
congl.
30,44%
su A
totale
naz.le
salario
integr.
30,44%
su D
totale
generale
8,63%
su A-D
spec. sup.
2
spec.
3
qualif.sup
4
qualif.
5
comune
44,17
13,45
57,62
3,81
41,07
12,50
53,57
3,55
39,05
11,89
50,94
3,37
37,92
11,54
49,46
3,27
35,18
10,71
45,89
3,04
operai florovivaisti a tempo determinato
1
spec. sup.
2
spec.
3
qualif.sup
4
qualif.
5
comune
44,69
13,60
58,29
3,86
41,56
12,65
54,21
3,59
39,05
11,89
50,94
3,37
38,36
11,68
50,04
3,31
35,18
10,71
45,89
3,04
area operai non professionalizzati
29,52
8,99
38,51
2,55
Allegato n. 1/d
CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI
Tabella retribuzioni orarie dal 1° gennaio 2003 (importi in euro)
operai agricoli a tempo determinato
liv.
1
spec. sup.
2
spec.
3
qualif.sup
4
qualif.
5
comune
A
B
C
D
E
F
G
min.
retrib.
naz.
congl.
30,44%
su A
totale
naz.le
salario
integr.
30,44%
su D
totale
generale
8,63%
su A-D
6,80
2,07
8,87
0,59
6,32
1,92
8,24
0,55
6,01
1,83
7,84
0,52
5,83
1,78
7,61
0,50
5,41
1,65
7,06
0,47
operai florovivaisti a tempo determinato
1
spec. sup.
2
spec.
3
qualif.sup
6,88
2,10
8,98
0,59
6,40
1,95
8,35
0,55
6,01
1,83
7,84
0,52
4
qualif.
5
comune
5,90
1,80
7,70
0,51
5,41
1,65
7,06
0,47
area operai non professionalizzati
4,54
1,38
5,92
0,39
Allegato n. 2
Il giorno 16.1.97 in Roma presso la sede della Confederazione Cooperative
italiane - Borgo S. Spirito 78
tra
- AGICA/AGCI
- ANCA/LEGACOOP
- Federazione
Nazionale
Cooperative
e FEDERLAVORO e Servizi (CCI)
Agricole
e
Agroalimentari
e
- FLAI/CGIL
- FISBA/CISL
- UILA/UIL
in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, CCNL 2.3.95, si è stipulato
il seguente accordo per l'elezione delle RSU nelle cooperative e consorzi
agricoli.
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU
Modalità di costituzione e di funzionamento.
1) Ambito e iniziativa per la costituzione.
Le RSU vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l'impresa
cooperativa occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni
sindacali firmatarie del Protocollo 23.7.93 e che siano firmatarie del
CCNL applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali
abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4,
parte 2, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al
contenuto del presente accordo e sottoscritto il CCNL applicato.
In ogni caso le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o
che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando
alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15
dipendenti, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA.
Nelle imprese
applicarsi le
sindacale.
Per i
RSU.
che occupano meno di 15 dipendenti, continueranno ad
normative previste dai CCNL in materia di rappresentanza
successivi rinnovi, l'iniziativa potrà essere assunta anche
dalla
La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste
presentate da tutte le associazioni sindacali richiamate al
punto
precedente, mentre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate
dalle sole FISBA, FLAI e UILA, firmatarie del CCNL e del presente accordo.
La ripartizione dei posti nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti
ottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono
sia per quella riservata a FISBA, FLAI e UILA.
Il 67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base
al quoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi
residui, in base ai resti inutilizzati più alti. In ogni lista saranno
eletti i candidati che avranno riportato il maggiore numero di voti di
preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il
candidato che viene prima nell'ordine di presentazione della lista.
Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto da FISBA,
FLAI e UILA, in proporzione ai voti ottenuti. FISBA, FLAI e UILA
s'impegnano a rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione
paritetica di questa quota. Qualora una Organizzazione non superi il 10%
dei consensi espressi dagli/dalle elettori/rici non avrà diritto alla desi
gnazione o elezione del proprio componente.
Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di genere,
attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri.
La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà
effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli
addetti.
Qualora per gli operai o per gli impiegati e quadri, non vi siano
candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno
assegnati all'altra categoria giuridica.
Per gli impiegati va prevista una specifica area elettorale.
Numero dei componenti.
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa 23.7.93, sotto il
titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi
per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi
collettivi di lavoro, regionali, territoriali, aziendali, la composizione
numerica della RSU è così definita:
- 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 16 a
dipendenti;
- 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 81 a
dipendenti;
- 5 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 121 a
dipendenti
- 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 201 a
dipendenti;
- 9 rappresentanti n elle unità produttive che occupino da 301 a
dipendenti;
- 10 rappresentanti nelle unità produttive che occupino oltre i
dipendenti.
80
120
200
300
450
450
Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità
dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per
effetto delle disposizioni legislative e contrattuali: sono fatti salvi,
in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali
stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
- diritto di indire singolarmente o congiuntamente
l'assemblea dei
lavoratori durante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue
retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni
legislative contrattuali;
- diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.
Sono comunque fatti salvi, per le organizzazioni sindacali stipulanti
CCNL, i diritti previsti dagli artt. 20 e 24, legge n. 300/70 (Diritto
assemblea, permessi non retribuiti).
il
di
Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste
accordi collettivi di diverso livello del CCNL.
da
Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA ed ai/alle loro dirigenti nella titolarità dei
poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle
disposizioni di legge contrattuali.
Le
RSU e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente accordo esercitano i poteri di contrattazione
collettiva secondo modalità stabilite dal contratto.
Durata e sostituzione nell'incarico.
La RSU resta in carica 3 anni. Trascorso tale termine i suoi poteri sono
prorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti possono
essere rieletti.
In caso di mancato rinnovo della scadenza prevista, le associazioni
sindacali intervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle
modalità stabilite dal presente accordo.
La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto:
- alla scadenza prevista;
- in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte
dei/delle lavoratori/rici aventi diritto al voto, pari o superiore al
50%. Le firme dovranno essere opportunamente certificate.
In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito
dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito
dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario che sia stato nominato, per elezione o
designazione, da FISBA, FLAI e UILA, sarà sostituito mediante nuova
designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al
50% degli stessi pena la decadenza della RSU e l'obbligo a procedere al
suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Funzionamento della RSU.
Le riunioni della RSU sono convocate dalla stessa o su richiesta di una o
più associazioni sindacali firmatarie del presente accordo o, qualora lo
richieda il 20% dei delegati, con avviso affisso contenente l'ordine del
giorno, fatti salvi i casi di eccezionale urgenza.
La riunione è valida se presente il 50% + 1 dei suoi componenti.
La RSU di norma delibera a maggioranza semplice, salvo richiesta di 1/3
dei delegati presenti: tale richiesta deve essere avanzata all'inizio
della riunione.
Elettorato attivo e passivo.
Sono elettori ed eleggibili tutti i lavoratori, operai, impiegati e quadri
non in prova che al momento della convocazione delle elezioni lavorano
nell'unità produttiva.
Delegati sindacali.
I rappresentanti sindacali eletti nelle aziende a norma del vigente CCNL
per le imprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare
i diritti e i doveri previsti dalle norme contrattuali e di legge vigenti.
Rinvio all'Accordo quadro.
Le regole dell'Accordo interconfederale tra Centrali cooperative e CGIL,
CISL, UIL 13.9.94 e del Protocollo 23.7.93, non modificate dal presente
accordo, sono applicabili anche se non espressamente richiamate.
Clausola finale.
L'applicazione del presente patto è vincolante per tutte le parti
sottoscrivono.
che
lo
Esso comporta per FISBA, FLAI e UILA, e per coloro che comunque aderiscano
alla disciplina in esso contenuta, a non richiedere l'applicazione degli
articoli di legge attinenti le RSA, in tutte le aziende dove tale patto è
applicabile.
Per le aziende al di sotto dei 15 dipendenti restano in vigore le
contrattuali o di legge.
norme
In caso di inadempienza le associazioni firmatarie svolgeranno i necessari
interventi per garantire l'applicazione del presente accordo unitario.
Parte II - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU
1) Modalità per indire le elezioni.
Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni
sindacali di cui al punto 1 dell'accordo per la costituzione della RSU,
congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire
le elezioni mediante comunicazioni da affiggere nell'apposito albo che
l'azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione
aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni
dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza
s'intende fissata alla mezzanotte del 15° giorno.
2) Quorum per la validità delle elezioni.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo
favoriranno la più ampia partecipazione dei/delle lavoratori/rici alle ope
razioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della
dei/delle lavoratori/rici aventi diritto al voto.
metà
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione
elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione
in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione
venutasi a determinare nell'unità produttiva e stabiliranno le modalità
per una nuova eventuale consultazione.
3) Elettorato attivo e passivo.
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non
prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
in
4) Presentazione delle liste.
All'elezione
dalle:
della
RSU
possono concorrere liste
elettorali
presentate
(a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del CCNL
applicato nell'unità produttiva;
(b) associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto e
atto costitutivo a condizione che:
(1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
(2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti
dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati/e coloro che abbiano presentato la lista e
componenti della Commissione elettorale.
i
Ciascun/a candidato/a può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante
il divieto di cui al precedente comma, un/a candidato/a risulti compreso/a
in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere
alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il/la
lavoratore/rice interessato/a ad optare per una delle liste.
Il numero dei/delle candidati/e per ciascuna lista non può superare
oltre 1/3 il numero dei/delle componenti della RSU del Collegio.
di
5) Commissione elettorale.
Al
fine
di assicurare un
consultazione, nelle singole
Commissione elettorale.
ordinato e corretto svolgimento
della
unità produttive viene costituita
una
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla
presentazione di liste potrà designare un/a lavoratore/rice dall'unità
produttiva, non candidato/a.
6) Compiti della Commissione.
La Commissione elettorale ha il compito di:
(a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente
dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla
rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente
accordo;
(b) verificare la valida presentazione delle liste;
(c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che
dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento della
attività aziendale;
(d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
(e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui
al presente accordo;
(f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti
i soggetti interessati, ivi comprese le
associazioni sindacali
presentatrici delle liste.
7) Affissioni.
Le liste dei/delle candidati/e dovranno essere portate a conoscenza
dei/delle lavoratori/rici, a cura della Commissione elettorale, mediante
affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno 8 giorni prima della data
fissata per le elezioni.
8) Scrutatori/rici.
È in facoltà dei/delle presentatori/rici di ciascuna lista di
uno/a scrutatore/rice per ciascun seggio elettorale, scelto/a
lavoratori/rici non candidati/e.
designare
fra i/le
9) Segretezza del voto.
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere per lettera né
per interposta persona.
10) Schede elettorali.
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà
estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro
preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la
segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun/a elettore/rice all'atto della
votazione dal/la Presidente del seggio.
Il
voto di lista sarà
intestazione della lista.
espresso
mediante
crocetta
tracciata
sulla
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce
di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11) Preferenze.
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un/a candidato/a
lista da lui votata.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista
come votazione della lista.
vale
della
unicamente
Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date
a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenze date a candidati di
liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i
voti di preferenza.
12) Modalità della votazione.
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione
elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da
permettere a tutti/e gli/le aventi diritto l'esercizio del voto, nel
rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli
impianti e il numero dei/le votanti lo dovessero richiedere, potranno
essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi
frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del
voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma
contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di
tutti/e i/le lavoratori/rici mediante comunicazioni nell'albo esistente
presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le
votazioni.
13) Composizione del seggio elettorale.
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente
accordo e da un/a Presidente, nominato/a dalla Commissione elettorale.
14) Attrezzatura del seggio elettorale.
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una
elettorale, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino
apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
urna
alla
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli/lle elet
tori/rici aventi diritto al voto presso di esso.
15) Riconoscimento degli/lle elettori/rici.
Gli/le elettori/rici per essere ammessi/e al voto, dovranno esibire al
Presidente del seggio un documento personale; essi/e dovranno essere
riconosciuti/e da almeno 2 degli/lle scrutatori/rici del seggio; di tale
circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni
elettorali.
16) Compiti del/la Presidente.
Il/la Presidente farà apporre all'elettore/rice,
all'art. 14, la firma accanto al suo nominativo.
nell'elenco
di
cui
17) Operazioni di scrutinio.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura
operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
delle
Al termine dello scrutinio, a cura del/la Presidente del seggio, il
verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle
eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della
votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in
caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo
dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma
precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale
(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la
definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la
Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la
integrità e ciò almeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla
presenza di un/a delegato/a della Commissione elettorale e di un/a
delegato/a della Direzione.
18) Ricorsi alla Commissione elettorale.
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede
alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle
operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti
i/le
componenti della Commissione stessa.
19) Comitato dei/le garanti.
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro
10 giorni ad apposito Comitato dei/lle garanti. Tale Comitato è composto,
a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso,
da un rappresentante della associazione datoriale locale di appartenenza,
ed
è presieduto dal/la Direttore/rice dell'UPLMO o da un/a suo/a
delegato/a.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
20) Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU,
una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto
alla direzione aziendale (Coop, Comunità montane, ecc.) a cura delle
organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
21) Adempimenti dell'impresa.
L'impresa metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco
dei/le dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e
quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni
elettorali.
22) Clausola finale.
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera
parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
delle
Allegato n. 3
ACCORDO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE (IVC)
Premesso
1)
che la presente intesa non costituisce precedente rispetto la definitiva
regolamentazione della materia in sede di rinnovo del CCNL per i
lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli;
2)
che nel determinare la soluzione di cui al presente accordo le parti hanno
inteso esprimere a pieno la loro autonomia contrattuale;
considerata la mancata applicazione delle procedure di
all'art. 2, CCNL 17.7.91;
viste le norme dell'Accordo interconfederale
procedure di rinnovo del CCNL e di IVC;
23.3.93
rinnovo
in
di
materia
cui
di
concordano la decorrenza della IVC dall'1.6.94 nella misura dell'1,05%
(30% del tasso annuo d'inflazione 1994) sui minimi retributivi nazionali
ed ex indennità di contingenza del settore.
L'indennità sarà
rinnovo del CCNL.
operante
fino all'entrata in
vigore
dell'accordo
La predetta IVC sarà computata sugli istituti di legge (13a
TFR, festività godute, indennità di preavviso).
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 6 giugno 1994
ANCA-LEGA
Federazione Cooperative Agricole e Agroalimentari
AGICA-AGCI
FLAI-CGIL
FISBA-CISL
UILA-UIL
Indennità di vacanza contrattuale (IVC)
(valori in lire)
impiegati
(liv.)
valori mensili
dal 1.6.94
1
2
3
4
5
6
21.685
19.707
18.230
16.732
15.964
15.012
di
mensilità,
operai
specializzato super
specializzato
qualificato
comune
valori mensili
dal 1.6.94
18.230
17.108
15.964
14.826
Accordo di aggiornamento dell'indennità di vacanza contrattuale.
Con riferimento e a prosecuzione dell'Accordo 6.6.94 per l'erogazione
della IVC nel settore, le parti concordano che, con decorrenza 1.9.94, le
entità della citata IVC saranno le seguenti (passano dal precedente 1,05%
al 1,75% della base di calcolo e, cioè, dal 30% al 50% del tasso
d'inflazione programmato per il 1994):
Impiegati
1
2
3
4
5
6
36.142
32.845
30.383
27.887
26.606
25.020
Operai
specializzato super
specializzato
qualificato
comune
30.384
28.513
26.606
24.709
Nota a verbale delle associazioni cooperative.
Le
associazioni cooperative del settore agricolo e
agroalimentare
sottolineano come la firma dell'accordo di erogazione della IVC sia
dimostrazione della volontà concreta di rispettare e consolidare l'intero
impianto dei Protocolli interconfederali 31.7.92 e 23.7.93. Tali intese,
necessarie ad un rilancio complessivo dell'economia del Paese e ad una
moderna organizzazione delle relazioni sindacali e industriali italiane,
hanno, come è noto, costituito precedenti accordi e sistemi retributivi
(ad esempio l'indennità di contingenza) ed è, quindi, fin troppo evidente
come sia destabilizzante la perdurante presenza nel settore agricolo di un
atteggiamento
di non adesione ad intese tra loro interdipendenti,
congiunto, tra l'altro, con la clamorosa elusione di istituti di oneri
preesistenti.
Sollecitano, pertanto, gli attori negoziali dei citati protocolli con
possibilità di intervento diretto affinché venga prontamente risolto un
simile stato di cose e ristabilito il necessario equilibrio di condizioni
concorrenziali anche nel settore agricolo.
Roma, 6 giugno 1994
ACCORDO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE
Le
parti stipulanti il CCNL per i lavoratori dipendenti da cooperative
e
consorzi agricoli, viste le norme in materia di procedure di rinnovo del
CCNL e di IVC di cui all'art. 2, CCNL 2.7.98 con le quali si è data
concreta
attuazione
a
quanto al riguardo
previsto
dall'Accordo
interconfederale 23.7.93
concordano
la decorrenza della IVC dall'1.4.02 nella misura dello 0,51% (30% del
tasso annuo d'inflazione 2002) e, qualora il CCNL non sia rinnovato dopo
ulteriori mesi 3 da tale data una IVC decorrente dall'1.7.02 commisurata
allo 0,85% (50% del tasso programmato d'inflazione 2002) sulla paga
conglobata nazionale (minimi retributivi ed ex indennità di contingenza).
La
predetta
indennità sarà operante
dell'accordo di rinnovo del CCNL.
fino
all'entrata
La predetta IVC sarà computata sugli istituti di legge (13a
TFR, festività godute, indennità di preavviso).
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 13 maggio 2002
AGICA-AGCI
ANCA-LEGACOOP
FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
CCNL LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE
Impiegati e operai agricoli
dal
1.4.02
dal
1.7.02
mensile
imp. 1a
imp. 2a
imp. 3a
imp. 4a
imp. 5a
imp. 6a
op. spec. sup.
op. spec.
op. qual.
op. com.
6,74
6,06
5,56
5,17
4,78
4,44
5,57
5,18
4,79
4,44
11,23
10,09
9,27
8,62
7,96
7,40
9,29
8,64
7,98
7,40
giornaliera
op.
op.
op.
op.
spec. sup.
spec.
qual.
com.
0,21
0,20
0,18
0,17
0,36
0,33
0,31
0,28
oraria
in
vigore
mensilità,
op.
op.
op.
op.
spec. sup.
spec.
qual.
com.
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,05
0,05
0,04
Operai florovivaisti
dal
1.4.02
dal
1.7.02
mensile
op.
op.
op.
op.
spec. sup.
spec.
qual.
com.
5,64
5,25
4,84
4,44
9,40
8,74
8,07
7,40
giornaliera
op.
op.
op.
op.
spec. sup.
spec.
qual.
com.
0,22
0,20
0,19
0,17
0,36
0,34
0,31
0,28
oraria
op.
op.
op.
op.
spec. sup.
spec.
qual.
com.
0,03
0,03
0,03
0,03
0,06
0,05
0,05
0,04
Operai non professionalizzati
mensile
3,73
6,21
giornaliera
0,14
0,24
oraria
0,02
0,04
Allegato n. 4
Tabella "indennità di anzianità", patti e contratti collettivi
previgenti legge n. 297/82.
Disposizioni previste dai Patti collettivi nazionali di lavoro per i
salariati fissi e operai agricoli, precedenti al 16.8.76, da applicarsi in
mancanza di disposizioni previste in merito dai contratti collettivi
provinciali e regionali preesistenti.
patti collettivi
n. giornate
decorrenza
PCNL 31.7.51
(artt. 27 e 31)
- 5
PCNL 23.3.60
(artt. 27 e 31)
- 7
PCNL 8.3.63
(artt. 29-36
e norma transitoria
punto 3)
PCNL 5.7.67
(artt. 31 e 39)
PCNL 29.1.70
(artt. 34-48
e norma transitoria)
dall'inizio
dell'annata agraria
in corso
al 31.7.51
dall'inizio
dell'annata agraria
in corso
al 26.3.60
dall'inizio
dell'annata agraria
in corso all'8.3.63
- 10
- 12
di
- 14
di
- 16
di
gg. sino a 3 anni
anzianità;
gg. da 3 a 6 anni
anzianità;
gg. da 6 anni
anzianità in poi
- 14
di
- 16
di
- 18
di
- 20
di
gg. sino a 3 anni
anzianità;
gg. da 3 a 6 anni
anzianità;
gg. da 6 a 10 anni
anzianità;
gg. oltre i 10 anni
anzianità
dall'11.11.67
dall'11.11.69
o dall'1.6.70
PCNL 26.4.73
(art. 38
e norma transitoria C)
- 18
dal 9.8.72
PCNL 11.10.74
(art. 41
e norma transitoria C)
- 25
dal 12.7.74
CCNL 20.1.77
(art. 41
e norma transitoria D)
- 26
dal 16.8.76
Allegato n. 5
DICHIARAZIONE DELL'OPERAIO
AGRICOLO
O FLOROVIVAISTA
PER LA RESTITUZIONE DEGLI ACCONTI SUGLI ASSEGNI FAMILIARI
ANTICIPATI DALL'AZIENDA
Il Sig. ________________ nato a ________________ il _______ operaio
agricolo dipendente dall'azienda _________________________ con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, considerata l'anticipazione effettuata dalla
medesima azienda in favore del sottoscritto degli acconti sugli assegni
familiari di cui alle relative buste paga, con la presente si obbliga a
restituire all'azienda le somme anticipate a tale titolo entro e non oltre
5 giorni dalla ricezione da parte dell'INPS dell'assegno relativo agli
acconti liquidati per ogni trimestre.
Farà
fede
della
ricezione dell'assegno dell'INPS, la
data
del
timbro
postale di ricevimento apposto sulla busta raccomandata spedita dall'INPS.
L'inadempimento dei termini di cui sopra di tale obbligo di restituzione,
determina
automaticamente la sospensione,
da
parte
dell'azienda,
dell'erogazione delle predette somme salva la trattenuta legale dalla
retribuzione, sin d'ora dal sottoscritto autorizzata, delle somme già
riscosse e non restituite.
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della
restituzione
degli
acconti
sugli
assegni
familiari
anticipati
dall'azienda, il sottoscritto autorizza espressamente la stessa azienda a
trattenere l'importo relativo dalla somma spettante per il TFR.
Il
sottoscritto
s'impegna,
infine,
a
comunicare
all'azienda,
tempestivamente e comunque non oltre 1 mese dalla data in cui l'evento si
sia verificato, ogni variazione del proprio nucleo familiare che abbia
rilevanza ai fini della determinazione dei soggetti per i quali il
sottoscritto ha diritto alla percezione degli assegni familiari. In caso
di mancato adempimento di tale comunicazione nei termini, l'azienda è
autorizzata a sospendere automaticamente l'erogazione diretta
degli
assegni
familiari
e a trattenere dalla retribuzione
mensile
il
corrispondente importo indebitamente erogato.
Allegato n. 6
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO (CFL)
1) Contrattazione.
1.1)
Avendo presenti gli orientamenti, gli impegni e gli strumenti definiti con
l'accordo interconfederale tra Centrali cooperative e CGIL, CISL, UIL in
materia di formazione professionale, le parti stipulanti, ciascuna per la
propria competenza, convengono di attivare gli strumenti contrattuali e
legislativi atti a favorire l'inserimento dei giovani nelle aziende
cooperative.
1.2)
Concordando pienamente sulla centralità della formazione professionale sia
ai fini dello sviluppo dell'impresa che al fine di assicurare occupazione,
con il coordinamento dell'Organismo nazionale costituito tra Centrali
cooperative e CGIL, CISL, UIL sulla base dell'Accordo interconfederale
1994
nell'ambito
dei
comitati bilaterali
regionali,
AGICA-AGCI,
Federazione Nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari CCI e ANCALEGA discuteranno annualmente il quadro delle esigenze formative del
settore e i programmi di formazione teorica presentati da attivare per i
lavoratori in forza con CFL, di cui alla legge n. 863/84 e successive.
Le iniziative formative, per le quali programmi e strutture saranno, ove
necessario, concordati con la Regione, potranno riguardare progetti
aziendali o territoriali interessanti più unità produttive cooperative del
settore agricolo ed agroalimentare.
1.3)
A norma della legge n. 451/94, fermo restando il diritto delle imprese
cooperative di presentare i progetti di formazione e lavoro
alla
Commissione regionale per l'impiego territorialmente competente, secondo
le procedure indicate dal Ministero del lavoro, le aziende associate a AGI
CA-AGCI, ANCA-LEGA, Federazione Cooperative agricole e agroalimentari CCI,
tramite le proprie associazioni presenteranno i progetti di formazione e
lavoro
alle 3 organizzazioni sindacali di settore (provinciali
o
regionali) le quali esprimeranno su di essi il proprio parere di
conformità entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui hanno
ricevuto i progetti.
Le parti stipulanti s'incontreranno a livello provinciale o regionale per
concordare le modalità di attuazione di quanto sopra convenuto.
Si concorda inoltre che i progetti interessanti più regioni saranno
presentati ed esaminati, con le stesse procedure e modalità di cui sopra,
dalle organizzazioni nazionali di settore.
I progetti concordati tra le imprese aderenti alle Centrali cooperative e
le organizzazioni sindacali, che saranno predisposti in attuazione del
presente accordo sulla base della modulistica allegata, non devono essere
sottoposti (art. 3, comma 3, legge n. 863/84) alla preventiva approvazione
della Commissione regionale per l'impiego e del Ministro del lavoro nel
caso di progetto interregionale, qualora vi sia esplicita rinuncia ai
finanziamenti pubblici.
In tal caso le aziende sono tenute a notificare all'ispettorato del lavoro
competente per territorio le assunzioni avvenute.
1.4)
Le aziende aderenti alle Centrali cooperative s'impegnano a tenere in
particolare considerazione gli iscritti da almeno un anno alle liste di
collocamento, nonché l'inserimento lavorativo di invalidi e portatori di
handicap.
Nei progetti di formazione e lavoro le aziende terranno conto dei livelli
di disoccupazione femminile nel territorio.
1.5)
Le parti confermano l'intendimento di finalizzare i CFL sia all'assunzione
a tempo indeterminato di giovani d'età compresa tra i 16 e i 32 anni (in
quanto tali contratti non rappresentano una surroga di quanto previsto
dalla legge n. 230/62), sia alla creazione di forme di lavoro associato.
Le organizzazioni cooperative del settore pubblicizzeranno con modalità
idonee le opportunità di introduzione dei giovani nel mondo del lavoro
tramite il CFL.
Le parti convengono, altresì, che le aziende, entro 1 mese dalla scadenza,
comunichino, tramite le associazioni cooperative cui aderiscono, al
Comitato
bilaterale regionale o, in mancanza, alle
organizzazioni
sindacali stipulanti, il numero dei CFL trasformati a tempo indeterminato.
Della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato o della cessazione
l'azienda deve darne comunicazione alla Sezione circoscrizionale per
l'impiego.
1.6)
Ai
fini
della verifica dell'attuazione del presente
accordo
le
organizzazioni stipulanti convengono di esaminare l'andamento globale
delle assunzioni e l'impiego dei giovani in appositi incontri a livello
nazionale e/o territoriale che si terranno a richiesta di una delle parti,
dopo 12 mesi dal presente accordo e successivamente ogni 6 mesi.
1.7)
Il presente accordo, a valere per le aziende aderenti alle associazioni
cooperative stipulanti, scade il 31.12.97. Qualora non disdettato 3 mesi
prima di tale termine, esso s'intende prorogato di anno in anno.
Le parti s'incontreranno comunque entro tale termine per verificarne
comunque l'attuazione e le eventuali modifiche da apportare.
Il presente accordo sarà notificato a cura delle parti al Ministero del
lavoro, ai competenti Uffici provinciali e regionali del lavoro, alle Agen
zie regionali per l'impiego, alla Commissione centrale e alle Commissioni
regionali per l'impiego.
2) Progetto di formazione e lavoro.
2.1)
Il progetto, a cura dell'azienda, deve essere compilato in base al
facsimile allegato al presente accordo e deve comunque indicare l'iter
professionale dei lavoratori interessati, la durata del contratto, i
contenuti e le finalità del programma formativo.
2.2)
La qualifica di ingresso sarà al massimo di un livello inferiore a quella
finale.
2.3)
Il CFL coi quale possono essere assunti soggetti in età compresa tra 16
32 anni è definito secondo le seguenti tipologie:
e
(a) CFL di durata non superiore a 24 mesi, mirato alla:
(1) acquisizione di professionalità intermedie;
(2) acquisizione di professionalità elevate (impiegati: livelli 1, 2 e 3 operai: specializzati super e specializzati);
(b) CFL di durata non superiore a 12 mesi,
mirato
ad agevolare
l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che
consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto
produttivo e organizzativo.
Il CFL dovrà comunque prevedere una durata corrispondente alle effettive
esigenze formative e non potrà essere inferiore a 6 mesi.
Per la parte formativa teorica, i contratti di cui alla lett. a), n. 1 e
2, comma 1 del presente punto dovranno comunque prevedere rispettivamente
almeno 80 e 130 ore.
I contratti di cui alla lett. b) dello stesso comma dovranno prevedere una
formazione teorica minima, da effettuarsi in un luogo della prestazione
lavorativa non inferiore a 20 ore.
Eventuali ore aggiuntive che si rendessero necessarie oltre quelle
indicate al precedente comma potranno essere svolte fuori dall'orario di
lavoro e pertanto non retribuite.
Alla scadenza dei CFL di cui alle lett. a) e b), il datore di lavoro deve
inviare
alla
circoscrizione
territoriale
per
l'impiego
idonea
certificazione circa i risultati conseguiti dal lavoratore interessato.
Alla scadenza di quello di cui alla lett. b), il datore di lavoro rilascia
al lavoratore un attestato sulla esperienza svolta.
2.4)
La
formazione
teorica
potrà essere
realizzata
esternamente
ed
eventualmente nei corsi e nelle strutture concordate con la Regione (come
previsto dal punto 1.2).
L'azienda contribuirà alla formazione con personale qualificato che
fornirà le conoscenze tecnico-pratiche necessarie alla comprensione dei
processi produttivi e alle mansioni alle quali il giovane viene avviato,
nonché alla conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e di igiene
e sicurezza del lavoro, coerentemente con il progetto presentato e il
programma di formazione.
In ogni caso, sarà assicurato, da parte delle aziende, l'inserimento di
moduli concernenti la conoscenza della realtà cooperativa e dei diritti e
del ruolo del sindacato, di concerto con i Centri di formazione delle asso
ciazioni stipulanti.
3) Altre disposizioni.
Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e
lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e del CCNL vigente
per il settore agricolo.
Le disposizioni del citato contratto collettivo nazionale di lavoro si
applicano ai CFL salvo quanto esplicitamente previsto nella presente
regolamentazione.
In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti
CFL trovano applicazione i criteri concordati al successivo punto 5.
con
4) Periodo di prova.
La durata del periodo di prova sarà pari a:
- 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 12
mesi;
- 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 24
mesi.
5) Inquadramento e trattamento retributivo.
Ai giovani assunti con CFL verrà riconosciuto un trattamento retributivo
corrispondente
ai minimi tabellari e ai valori dell'indennità
di
contingenza stabiliti dal CCNL per il livello d'inquadramento indicato nel
progetto di formazione e lavoro. Il livello d'inquadramento non potrà
essere inferiore, per più di un livello, a quello spettante,
in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
con contratto di lavoro subordinato che svolgono mansioni e funzioni
corrispondenti a quelle assegnate, con carattere di prevalenza, al giovane
assunto con CFL.
Fermo restando il versamento della contribuzione a carico dell'azienda e
le trattenute a carico del lavoratore effettuate secondo le modalità
previste per gli operai a tempo determinato, gli istituti differenti (13a,
14a, ferie, permessi, festività) sono goduti e retribuiti con le stesse
modalità previste per gli operai a tempo indeterminato.
Qualora il CFL non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di
nuove opportunità di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta
alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma:
- dalle aziende fino a 20 dipendenti: 1 mensilità retributiva composta da
minimo tabellare e contingenza riferiti al livello d'inquadramento di
cui al precedente comma del presente punto per contratti di durata di 24
mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è
proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di 1/24 di mese
per ogni mese di durata del contratto;
- dalle aziende oltre 20 dipendenti: 2 mensilità retributive composte da
minimo tabellare e contingenza riferiti al livello d'inquadramento di
cui al precedente comma del presente punto, per contratti di durata di
24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è
proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di 1/12 di mese
per ogni mese di durata del contratto.
6) Malattie e infortunio non sul lavoro.
Il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro viene disciplinato
come segue.
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortu
nio
non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto
alla
conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 giorni di
calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e
lavoro.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di
calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto nei seguenti casi:
(a) unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro
il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla
cessazione della malattia stessa;
(b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120
giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di
calendario decorrenti dalla cessazione dell'ultima di tali malattie e
di cui la ricaduta costituisce continuazione.
I periodi di conservazione del posto previsti nei commi 2 e 3 del presente
punto s'intendono riferiti a CFL di 24 mesi e vengono proporzionalmente
ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.
L'azienda erogherà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica
di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del
posto, un trattamento economico pari al 40% della retribuzione prevista al
punto 5 per i CFL.
Tale
trattamento è assorbito fino a concorrenza dalle prestazioni
economiche
di malattia corrisposte dagli Istituti assicuratori
ai
lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo di conservazione del
posto di cui al presente punto..
Sarà operata la sospensione e il relativo prolungamento del CFL per il
corrispondente periodo di malattia di lunga durata, ferma restando la non
obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato
alla scadenza della proroga.
7) Assenze.
Tenuto conto che il verificarsi di assenze prolungate - quali, ad esempio,
quelle determinate dal servizio militare, dalla gravidanza
e
dal
puerperio, dalle malattie, dagli infortuni sul lavoro - può pregiudicare
il conseguimento dei risultati programmati nel CFL, le parti interverranno
congiuntamente nei confronti del Ministero del lavoro per promuovere
l'emanazione di disposizioni amministrative o, ove del caso, la revisione
legislativa delle norme vigenti, allo scopo di stabilire che, nei casi in
cui le assenze giustificate superino il 50% della durata complessiva del
rapporto pattuito del contratto individuale, la scadenza del termine venga
prorogata, su richiesta del datore di lavoro, per un periodo di durata
equivalente a quella delle assenze, ferma restando la non obbligatorietà
della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza
della proroga.
8) Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.
Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere
utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il
periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio,
oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto
previsto dall'art. 3, comma 5, legge n. 863, ai fini di tutti gli istituti
introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal CCNL, con
esclusione, degli aumenti periodici di anzianità e della
mobilità
professionale.
Allegato n. 7
PROTOCOLLO RELAZIONI INDUSTRIALI CGIL-CISL-UIL E CENTRALI COOPERATIVE
L'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), la Confederazione
Cooperative Italiane (CCI), la Lega Nazionale Cooperative e Mutue (LNCeM)
e CGIL-CISL-UIL, condividono l'obiettivo di consolidare e sviluppare il
sistema delle imprese cooperative di fronte alla prospettiva del Mercato
unico europeo, alle trasformazioni dello stato sociale e infine ai
mutamenti in atto nelle tecnologie, nella organizzazione del lavoro.
Nel Mercato unico europeo dei prodotti e del lavoro l'impresa cooperativa
potrà contribuire con la sua esperienza storica e istituzionale alla
costruzione di un modello di maggiore democrazia economica, che lo stesso
statuto
dell'impresa
europea attualmente
in
discussione
intende
promuovere.
A fronte della crisi di funzionamento e della necessità di riforma dello
stato
sociale
matura
la
convinzione
dell'opportunità
di
una
riorganizzazione dei servizi sociali e collettivi. In tale direzione le
parti ritengono che l'impresa cooperativa può offrire, oltre ad efficienza
e funzionalità dei servizi, forme adeguate di partecipazione e di
coinvolgimento dei cittadini utenti, anche dal lato della loro gestione.
L'impresa cooperativa può dare una risposta significativa sia alla
richiesta quantitativa e qualitativa di occupazione, anche con la promozio
ne di nuova imprenditorialità soprattutto nel mezzogiorno. La cooperazio
ne, infatti, per realizzare i suoi obiettivi sociali e di sviluppo deve
promuovere il coinvolgimento attivo ed intelligente dei lavoratori nei
processi aziendali e nella organizzazione del lavoro.
La partecipazione professionale ai diversi livelli se coniugata con
l'organizzazione efficiente ed efficace dei diversi ruoli aziendali è
condizione per l'impresa di competitività sui mercati, così come per i
lavoratori è condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni
rapide dei sistemi organizzativi e professionali.
Le parti riconoscono che la democrazia economica è un valore connaturato
all'impresa cooperativa che ha nell'autogestione dei soci e
nella
partecipazione dei lavoratori i perni essenziali del suo esercizio.
Il sistema di relazioni sindacali, definito nel presente Protocollo si pro
pone di rendere più compiuta la democrazia economica attraverso rapporti
più partecipativi.
A tale proposito le relazioni sindacali fra le parti si
seguenti criteri:
ispireranno
ai
(1) il reciproco riconoscimento delle parti
e
il
relativo ruolo
contrattuale,
(2) l'instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità
e sistematicità il confronto fra le parti su temi di interesse comune;
(3) la definizione di un sistema di informazioni e di consultazione
preventiva che preveda adeguati strumenti di partecipazione dei
lavoratori, anche al fine di rendere fisiologica la dialettica fra le
parti sociali;
(4) la riorganizzazione
degli
assetti
contrattuali
estendendo la
contrattazione autonoma ai settori scoperti e assicurando certezza
circa lo svolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti,
nei tempi e ai livelli concordati;
(5) la definizione di nuove regole e procedure di ricorso volte a
prevenire e raffreddare il conflitto;
(6) la definizione di un quadro di impegni congiunti - oggetto di un
documento specifico - per lo sviluppo e la promozione specie nel
Mezzogiorno di nuove imprese cooperative sia nei settori a maggiore
tradizione cooperativa, sia nei settori nuovi quali i servizi sociali,
i servizi
alle
imprese, il terziario avanzato, che rivestono
particolare interesse per il Paese e nei quali la forma cooperativa
offre soluzioni efficienti e razionali.
1) Rapporti tra le Centrali cooperative e CGIL, CISL, UIL.
A) Livello interconfederale nazionale.
Le parti convengono di confrontarsi annualmente e comunque ogni qualvolta
una delle parti ne faccia richiesta, a livello confederale nazionale, sui
temi di interesse comune, quali:
-
le problematiche connesse al mercato del lavoro;
le politiche di formazione professionale;
le pari opportunità;
le politiche occupazionali;
lo sviluppo della cooperazione e la relativa legislazione di sostegno;
le strategie imprenditoriali e sociali della cooperazione;
i processi di ristrutturazione, innovazione e riorganizzazione;
la competitività del settore cooperativo nei mercati nazionali e
internazionali;
l'andamento delle relazioni sindacali e le linee di riforma degli
assetti contrattuali;
l'analisi delle dinamiche retributive e del costo del lavoro;
lo sviluppo del Mezzogiorno;
la tutela dell'ambiente.
A) Conferenza Nazionale sulla Cooperazione.
Le parti concordano di realizzare con periodicità biennale la Conferenza
nazionale sullo stato e lo sviluppo della cooperazione in Italia.
La Conferenza sarà organizzata dalle parti avvalendosi del contributo
dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al successivo punto
5 nonché con l'apporto di autorevoli esperti della cooperazione, delle
relazioni sindacali e delle politiche economiche e produttive.
La
Conferenza dovrà richiamare un'attenzione maggiore sui problemi della
cooperazione e del lavoro, nella prospettiva del Mercato unico europeo. In
tale sede saranno posti in risalto i problemi propri del mondo della
cooperazione
(legislazione,
investimenti,
innovazione
tecnologica,
mercato,
ecc.)
e gli aspetti salienti delle relazioni
sindacali
(occupazione
e
problematiche del mercato del
lavoro,
formazione
professionale, costo del lavoro, contrattazione collettiva).
B) Livello territoriale.
Di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, a livello
regionale, verranno attivate consultazioni tra le organizzazioni regionali
delle Centrali cooperative e delle Confederazioni sindacali sulle materie
di
cui al precedente punto A, riferite allo specifico territorio
regionale, secondo metodologie e strumenti definiti a tale livello.
C) Livello settoriale.
Le parti si danno atto che sistemi di consultazione e di informazione che
regolano i rapporti sindacali sono previsti dai CCNL stipulati dalle
associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di
categoria.
La sede di rinnovo contrattuale sarà occasione di verifica di tali sistemi
anche alla luce della presente intesa.
2) Democrazia d'impresa e partecipazione dei lavoratori.
A)
Le parti ribadiscono l'importanza e la validità delle procedure di
informazione e consultazione preventiva basate sul principio
della
richiesta di un parere formale obbligatorio non vincolante, così come
previsto dai CCNL stipulati dalle associazioni cooperative di settore e
dalle federazioni sindacali di categoria.
La stipula dei prossimi CCNL costituirà occasione per una verifica di tali
procedure al fine di estenderne e favorirne l'applicazione.
B)
Le parti, fermo restando le loro specifiche autonomie e responsabilità
nonché la peculiarità delle imprese cooperative si sentono impegnate a
favorire nelle imprese stesse la ricerca di forme di partecipazione dei la
voratori ai processi di sviluppo aziendale nel quadro di una comune
concezione di valori di democrazia industriale.
Inoltre le parti convengono sulla utilità di pervenire ad intese aziendali
che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di
corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso
nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori medesimi ai microprocessi produttivi.
3) Formazione professionale.
Le parti, ritenendo che la valorizzazione delle risorse umane riveste
importanza strategica ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese coo
perative e dell'occupazione, convengono che la formazione professionale
permanente indirizzata all'acquisizione di una cultura adeguata alla
diffusione delle nuove tecnologie è uno strumento utile, negli attuali
processi di innovazione tecnologica, per contribuire a riqualificare il
lavoro e sviluppare le professionalità, nonché per facilitare la mobilità
dei lavoratori.
Le parti condividono la necessità di un impegno per contribuire a dare una
nuova identità all'attuale sistema di formazione professionale
per
renderlo più adeguato alle esigenze espresse dal mondo del lavoro e della
cooperazione.
Ciò premesso le parti s'impegnano a definire entro
paritetici a cui demandare i seguenti compiti:
3
mesi
Organismi
(a) promuovere e stimolare la realizzazione, da
parte
degli Enti
competenti, di
strumenti funzionali all'adeguamento dell'offerta
formativa ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del
lavoro, nonché il miglioramento della qualità e dell'efficienza
dell'offerta formativa;
(b) promuovere la
domanda
di formazione permanente dei lavoratori
progettando la tipologia dei corsi;
(c) individuare e proporre modelli base di formazione teorica per i
giovani assunti con CFL e per giovani apprendisti e per le fasce
deboli del mercato del lavoro;
(d) progettare e promuovere iniziative volte alla intensificazione e al
miglioramento
dell'orientamento
professionale
anche attraverso
iniziative-pilota.
Le parti definiranno le forme più opportune di intervento comune a livello
territoriale sulle problematiche sopra citate.
Quanto sopra concordato fa salvi il ruolo e le competenze delle rispettive
strutture formative esistenti.
4) Pari opportunità.
a) Specificità femminile.
Le parti riconoscono la necessità di assumere la specificità femminile e
di garantire il superamento di ogni eventuale forma di discriminazione nel
lavoro e nello sviluppo professionale.
b) Fasce deboli del mercato del lavoro.
Nel quadro di iniziative per la
valorizzazione delle risorse umane le parti si danno atto della necessità
di sviluppare interventi specifici di promozione dell'occupazione e dello
sviluppo professionale delle fasce deboli del mercato del lavoro (cassa
integrati,
handicappati, ultraventinovenni,
extra-comunitari)
anche
eliminando gli eventuali ostacoli che precludono il pieno dispiegarsi
delle professionalità in rapporto agli avanzamenti di responsabilità e di
carriera. Nei settori della cooperazione, si opererà per
favorire
l'inserimento di lavoratori extracomunitari in coerenza con
quanto
disposto dalla legge n. 39 del 28.2.90.
5) Osservatorio nazionale sulla cooperazione.
Le
parti convengono
Cooperazione.
di
costituire
un
Osservatorio
nazionale
sulla
L'Osservatorio
nazionale è l'Organismo paritetico di
consultazione
permanente fra le parti a livello orizzontale sui temi delle relazioni
sindacali e dello sviluppo della cooperazione. Esso progetterà iniziative
di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune
interesse scelti di volta in volta dalle parti.
Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, l'Osservatorio si
avvarrà dell'apporto di qualificate strutture esistenti all'interno delle
associazioni firmatarie e anche esterne individuando le
fonti
di
finanziamento di ogni singola iniziativa.
L'Osservatorio sarà costituito da un Consiglio paritetico di 12 componenti
designati entro 3 mesi dalle parti contraenti. Il Consiglio ha il compito
di elaborare entro i successivi 3 mesi un regolamento per il funzionamento
dell'Osservatorio, il programma di attività e di individuare le fonti di
finanziamento.
Il progetto complessivo sarà sottoposto all'approvazione delle parti.
6) Linee per la contrattazione collettiva.
Le parti convengono sulla opportunità di affermare un nuovo sistema di
relazioni sindacali in grado di conferire certezza e programmabilità ai
loro rapporti e di favorire forme di partecipazione alla vita e alle
scelte di impresa.
6.1)
In questo quadro le parti individuano le linee di riordino degli
assetti
contrattuali che guideranno le rispettive associazioni di settore e le
federazioni di categoria nello svolgimento della contrattazione collettiva
ai vari livelli. Tali linee riguardano:
- comportamenti contrattuali coerenti con la necessità di non concorrere a
determinare tensioni inflazionistiche, al fine anche di diminuire il
differenziale rispetto
agli
altri
Paesi
industrializzati e di
salvaguardare la competitività delle imprese cooperative rispetto alle
imprese concorrenti;
- il riconoscimento di 2 livelli negoziali: quello nazionale di categoria
(o di comparto per grandi settori della cooperazione)
e quello
integrativo;
- l'impegno a non riproporre allo stesso titolo, nelle piattaforme
integrative, le materie che hanno già ottenuto soluzioni negoziali nei
CCNL, purché non espressamente rinviati al livello integrativo;
- l'impegno a disporre di un intervallo di tempo per lo svolgimento della
contrattazione integrativa che dovrà realizzarsi in tempi intermedi tra
un rinnovo e l'altro del CCNL onde evitare sovrapposizioni anche
prevedendo l'allungamento della durata degli stessi CCNL.
6.2)
Le materie e il livello della contrattazione integrativa nonché le
relative modalità e tempi di svolgimento saranno individuati dalle
rispettive associazioni di settore e federazioni sindacali di categoria
nell'ambito del rinnovo o della stipula del CCNL. Gli
incrementi
retributivi
al livello aziendale verranno commisurati a
parametri
oggettivi e verificabili di produttività, redditività delle singole
imprese
e
saranno
utilizzati anche al fine di
valorizzare
la
professionalità.
6.3)
Le parti convengono sulla opportunità che tutti i settori ove sono
presenti imprese cooperative siano coperti da contrattazione collettiva
nazionale. Pertanto, per i settori non coperti da CCNL autonomi della
Cooperazione,
le parti definiranno congiuntamente
alle
rispettive
associazioni di settore e federazioni di categoria le modalità per
pervenire ad idonee soluzioni negoziali.
7) Socio lavoratore.
Premesso che l'adesione alla cooperativa pone il socio lavoratore nel
diritto-dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di di
rezione, di partecipare alla elaborazione e alla realizzazione dei proces
si produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di
impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi
conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale
sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le
proprie capacità professionali, le Centrali cooperative e CGIL-CISL-UIL,
riaffermando il loro comune impegno per una sempre più ampia diffusione di
cultura cooperativa e di democrazia nella gestione di tale impresa,
convengono sulla necessità che, all'atto della stipula di nuovi contratti
collettivi autonomi interessanti comparti o settori caratterizzati da
presenza di cooperative di produzione-lavoro e di lavoro vengano disposte
norme ispirate ai principi di cui sopra e - ferme restando le prerogative
statutarie e le delibere delle assemblee sociali - riferite, per quanto
attiene al trattamento economico complessivo dei soci lavoratori delle
cooperative, a quanto previsto dai CCNL.
8) Procedure per la prevenzione del conflitto.
In
coerenza
con lo spirito del presente accordo, volto a
migliorare
le
relazioni reciproche ai vari livelli, Centrali cooperative e CGIL-CISL-UIL
convengono
le
seguenti procedure per una rapida soluzione
delle
controversie:
a) Controversie economiche collettive.
Alle richieste dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative,
presentate dalle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL, UIL a livello
della contrattazione nazionale di settore e a livello integrativo, sarà
dato riscontro dalle controparti entro 20 giorni dalla formulazione delle
richieste medesime, attraverso un incontro fra le delegazioni delle parti.
Allo scopo di favorire il buon esito del negoziato, durante tale periodo
di tempo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno
ad azioni dirette.
b) Controversie relative all'applicazione del presente accordo.
Le eventuali controversie riguardanti la interpretazione e applicazione
delle norme del presente accordo verranno sottoposte per iscritto alle
organizzazioni confederali firmatarie le quali, tramite
un'apposita
Commissione paritetica, sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il
proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Qualora il parere sia espresso concordemente avrà valore vincolante per le
parti in causa.
c) Controversie relative alle parti obbligatorie dei contratti.
Per le eventuali controversie relative alle parti obbligatorie del CCNL,
si adirà ad un primo tentativo di conciliazione tra le parti, al livello
in cui insorge la controversia, da concludèrsi entro 15 giorni dalla data
di notifica scritta. In caso di esito negativo si esperirà un 2° tentativo
di conciliazione fra le parti, ai livelli immediatamente superiori delle
rispettive organizzazioni, entro i successivi 15 giorni. Per tutta la
durata delle procedure di conciliazione entrambe le parti si asterranno da
azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in
esame.
d) Controversie individuali e plurime.
Le controversie individuali e plurime sorte a seguito di discordanti
interpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le
parti firmatarie del presente Protocollo e le organizzazioni ad esse
aderenti, saranno esaminate e possibilmente risolte secondo la procedura
che segue:
- un primo tentativo di conciliazione diretto tra le parti a livello
aziendale da
effettuarsi
entro
15
giorni dall'insorgere della
controversia;
- qualora le parti constatino l'impossibilità di comporre la controversia,
il tentativo di conciliazione passa ad una Commissione paritetica
istituita dalle parti preferibilmente a livello regionale;
- in caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette
Commissioni saranno integrate da un componente con le funzioni di
arbitro. La decisione dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'inizio
del provvedimento arbitrale.
A tale fine, insorta la controversia, le parti richiederanno ai soggetti
interessati il mandato a conciliare e a transigere, così da porre in
essere una conciliazione o una transazione non impugnabile ex artt. 2113
CC e 410 e 411 CPC.
L'esaurimento della procedura di conciliazione costituisce condizione
procedibilità dell'azione giudiziaria.
Durante lo svolgimento delle procedure concordate,
suddetti, le parti si asterranno da azioni dirette.
I CCNL armonizzeranno
presente intesa.
le loro normative ai principi
entro
i
convenuti
di
termini
con
la
Oneri sociali.
AGCI, CCI, LNCeM e CGIL, CISL, UIL convengono sulla necessità di ridurre
il divario, oggi eccessivo, tra l'ammontare del costo del lavoro e il
livello delle retribuzioni, constatando che ciò determina difficoltà nella
definizione delle dinamiche retributive e costituisce un elemento di
riduzione della competitività che si aggiunge ad altri, quali
la
inefficienza dei servizi, nella penalizzazione delle imprese italiane.
Rilevando inoltre le negative conseguenze che determinano le ricorrenti
incertezze e la variabilità nell'adozione di misure di fiscalizzazione
degli
oneri
sociali,
concordano sulla urgenza
dell'adozione
di
provvedimenti che prevedano il passaggio, anche graduale, alla fiscalità
generale di oneri oggi gravanti sul costo del lavoro ma destinati a
finanziare forme di assistenza a disposizione di tutti i cittadini
(assistenza sanitaria, assicurazione tbc, asili nido, assistenza malattia
pensionati, ENAOLI).
Considerato inoltre che il sistema degli oneri sociali, totalmente
gravante sulle retribuzioni lorde, tende a penalizzare le imprese a più
alta densità del fattore lavoro e pertanto la stragrande maggioranza delle
imprese cooperative, valutano con interesse ed attenzione l'ipotesi di
assumere a parziale riferimento per la contribuzione previdenziale altri
indicatori economici in misura tale da non scoraggiare né l'innovazione di
processo né l'occupazione e la valorizzazione delle professionalità.
Le parti assumono l'impegno a condurre verso tali obiettivi un'azione
concertata nei confronti dei pubblici poteri, nonché per un comune
intervento nelle sedi competenti al fine di rimuovere le cause del
costante appesantimento della contribuzione previdenziale che
rende
particolarmente difficile la situazione economica delle cooperative di
produzione e lavoro. Concordano altresì di incontrarsi per analizzare le
particolari problematiche di vari settori della cooperazione in materia di
normative previdenziali.
In
relazione a quanto previsto dalla lett. B), punto 1 "Livello
territoriale" del Protocollo di nuove relazioni industriali del 5.4.90, le
Centrali cooperative confermano che il testo convenuto non preclude la
possibilità di consultazioni tra le parti anche al livello di singoli
territori
provinciali, in quanto demanda al livello regionale
la
definizione delle modalità e degli strumenti della consultazione.
Allegato n. 8
DAL PROTOCOLLO DEL 23.7.93 SOTTOSCRITTO DAL GOVERNO E DALLE PARTI SOCIALI
SU POLITICA DEI REDDITI, ASSETTI CONTRATTUALI, POLITICHE DEL LAVORO
E DELL'OCCUPAZIONE, SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO
1) Politica dei redditi e dell'occupazione.
La politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politica
economica,
finalizzato
a conseguire una
crescente
equità
nella
distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e dei
redditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita
occupazionale mediante l'allargamento della base produttiva e una maggiore
competitività del sistema delle imprese.
In particolare il Governo, d'intesa con le parti sociali, opererà con poli
tiche di bilancio tese:
(a) all'ottenimento di un tasso d'inflazione allineato alla media dei
Paesi comunitari economicamente più virtuosi;
(b) alla riduzione del debito e del deficit dello Stato e alla stabilità
valutaria.
L'attuale fase d'inserimento nell'Unione Europea sottolinea la centralità
degli obiettivi indicati e la necessità di pervenire all'ampliamento delle
opportunità di lavoro attraverso il rafforzamento dell'efficienza e della
competitività delle imprese, con particolare riferimento ai settori non
esposti alla concorrenza internazionale, e della Pubblica Amministrazione.
Una politica dei redditi così definita, unitamente all'azione di riduzione
dell'inflazione, consente di mantenere l'obiettivo della difesa del potere
d'acquisto delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.
Le parti ritengono che azioni coerenti di politica di bilancio e
politica dei redditi, quali quelle sopraindicate, concorreranno
allineare il costo del denaro in Italia con quello del resto d'Europa.
di
ad
Il Governo dichiara di voler collocare le sessioni di confronto con le
parti sociali sulla politica dei redditi in tempi coerenti con i processi
decisionali in materia di politica economica, in modo da tener conto
dell'esito del confronto nell'esercizio dei propri poteri e delle proprie
responsabilità.
Sessione di maggio-giugno.
Saranno
indicati,
prima
della
presentazione
del
documento
programmazione economico-finanziaria, gli obiettivi della politica
bilancio per il successivo triennio.
di
di
La sessione punterà a definire, previa una fase istruttoria che selezioni
e
qualifichi
gli elementi di informazione necessari comunicandoli
preventivamente alle parti, con riferimento anche alla dinamica della
spesa pubblica, obiettivi comuni sui tassi d'inflazione programmati, sulla
crescita del PIL e sull'occupazione.
Sessione di settembre.
Nell'ambito degli aspetti attuativi della politica di bilancio, da
trasporre
nella
legge finanziaria, saranno definitive
le
misure
applicative degli strumenti di attuazione della politica dei redditi,
individuando le coerenze dei comportamenti delle parti
nell'ambito
dell'autonomo esercizio delle rispettive responsabilità.
Impegni delle parti.
A partire dagli obiettivi comuni sui tassi di inflazione programmati, il
Governo e le parti sociali individueranno i comportamenti da assumere per
conseguire i risultati previsti.
I titolari d'impresa, tra cui lo Stato e i soggetti pubblici gestori di
imprese, perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo
delle proprie attività che, nelle compatibilità di mercato, siano tali da
poter contenere i prezzi entro livelli necessari alla politica dei
redditi.
Il Governo come datore di lavoro terrà un coerente comportamento
nella contrattazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e
dinamiche salariali non soggette alla contrattazione.
anche
nelle
Le parti perseguiranno comportamenti, politiche contrattuali e politiche
salariali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata.
Nell'ambito delle suddette sessioni il Governo definirà i modi e i tempi
di attivazione di interventi tempestivi di correzione di comportamenti
difformi dalla politica dei redditi. Il Governo opererà in primo luogo nel
l'ambito della politica della concorrenza attivando tutte le misure neces
sarie a una maggiore apertura al mercato. Il Governo dovrà altresì
disporre di strumenti fiscali e parafiscali, con particolare riferimento
agli oneri componenti il costo del lavoro, atti a dissuadere comportamenti
difformi.
Si ribadisce l'opportunità di creare idonei strumenti per l'accertamento
delle reali dinamiche dell'intero processo di formazione dei prezzi. È
perciò necessaria la costituzione di uno specifico Osservatorio dei
prezzi, che verifichi le dinamiche sulla base di appositi studi economici
di settore.
Rapporto annuale sull'occupazione.
Nella sessione di maggio il Governo predisporrà un rapporto annuale
sull'occupazione, corredato di dati aggiornati per settori e aree geografi
che, nel quale saranno identificati gli effetti sull'occupazione del com
plesso delle politiche di bilancio, dei redditi e monetarie, nonché dei
comportamenti dei soggetti privati.
Sulla base di tali dati, il Governo sottoporrà alle parti le misure,
rientranti nelle sue responsabilità, capaci di consolidare o allargare la
base occupazionale. Tra esse, con particolare riguardo alle aree di crisi
occupazionale e con specifica attenzione alla necessità di accrescere
l'occupazione femminile così come previsto dalla legge n. 125/91:
(a) la programmazione e,
quando
necessaria,
l'accelerazione degli
investimenti pubblici, anche di concerto con le Amministrazioni
regionali;
(b) la programmazione coordinata del Fondo per l'occupazione e degli altri
Fondi aventi rilievo per l'occupazione, compresa la definizione e
finalizzazione delle risorse destinate all'attivazione
di nuove
iniziative produttive economicamente valide;
(c) la definizione di programmi di interesse collettivo, predisposti dallo
Stato d'intesa con le Regioni, nei quali avvalersi di giovani
disoccupati di lunga durata e di lavoratori in CIGS o in mobilità,
affidando la realizzazione di tali programmi a soggetti qualificati e
verificandone costantemente l'efficacia e gli effetti occupazionali
attraverso gli organi preposti;
(d) la programmazione del Fondo per la formazione
professionale e
dell'utilizzo dei Fondi comunitari, d'intesa con le Regioni.
2) Assetti contrattuali.
1)
Gli assetti contrattuali prevedono:
- un CCNL di categoria;
- un 2° livello
di
contrattazione,
aziendale
o alternativamente
territoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di
specifici settori.
2)
Il CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la
materia retributiva.
La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i
tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune.
Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche
concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell'occupazione,
dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d'acquisto delle
retribuzioni, delle tendenze generali dell'economia e del mercato del
lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore.
In sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali, ulteriori punti di ri
ferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione tra l'infla
zione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio,
da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di
scambio del Paese, nonché dall'andamento delle retribuzioni.
3)
La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni
del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le
parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e
altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i
margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le
parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli
aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legati
all'andamento economico dell'impresa.
Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed
innovativa degli istituti della contrattazione aziendale e dei vantaggi
che da essi possono derivare all'intero sistema produttivo attraverso il
miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne
saranno definite le caratteristiche e il regime contributivo-previdenziale
mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo,
tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della
prestazione previdenziale dei lavoratori.
La contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le modalità
e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto
nazionale di categoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale con
particolare riguardo alle piccole imprese. Il contratto nazionale di
categoria
stabilisce
anche la tempistica,
secondo
il
principio
dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa
si articola.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la
definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti
valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di
sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e
delle
prospettive
della competitività e delle condizioni
essenziali
di
redditività.
L'accordo di 2° livello ha durata quadriennale, nel corso della sua
vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno
procedure
di informazioni, consultazioni, verifica o contrattazione
previste dalle leggi, dai CCNL, dagli accordi collettivi e dalla prassi
negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle
trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative
e i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di
sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alla legge sulle
pari opportunità.
4)
Il CCNL di categoria definisce le procedure per la prestazione delle
piattaforme contrattuali nazionali, aziendali o territoriali, nonché i
tempi di apertura dei negoziati al fine di minimizzare i costi connessi ai
rinnovi contrattuali ed evitare periodi di vacanze contrattuali.
Le piattaforme contrattuali per il rinnovo del CCNL saranno presentate in
tempo utile per consentire l'apertura della trattativa 3 mesi prima della
scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo
alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali
né
procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo
di
raffreddamento comporterà come conseguenza a carico delle parti che vi
avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a
partire dal quale decorre la IVC.
5)
Il Governo si impegna a promuovere, entro la fine del 1997, un incontro di
verifica
tra
le parti finalizzato alla valutazione
del
sistema
contrattuale previsto dal presente protocollo al fine di apportare, ove
necessario, gli eventuali correttivi.
Indennità di vacanza contrattuale.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di
scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il
contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal
mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove
successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione
programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa
la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al
dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo
contratto la IVC cessa di essere erogata.
50%
del
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Rappresentanze sindacali.
Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema
relazioni industriali e contrattuali, concordano quanto segue:
di
a)
le organizzazioni sindacali (dei lavoratori) stipulanti il presente
protocollo riconoscono come rappresentanza sindacale aziendale unitaria
nelle singole unità produttive quella disciplinata dall'intesa quadro tra
CGIL, CISL, UIL sulle RSU, sottoscritta l'1.3.91.
Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizzazioni
stipulanti i contratti nazionali e le rappresentanze aziendali titolate
delle deleghe assegnate dei contratti medesimi, la composizione delle
rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e
per
1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni
stipulanti il CCNL, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti
ottenuti;
b)
il passaggio dalla disciplina della RSA a quello delle RSU deve avvenire a
parità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché a parità di costi
per l'azienda in riferimento a tutti gli istituti;
c)
la comunicazione all'azienda e alla organizzazione imprenditoriale di
appartenenza dei rappresentanti sindacali componenti le RSU ai sensi del
punto a) sarà effettuata per iscritto a cura delle organizzazioni
sindacali;
d)
le imprese, secondo modalità previste nei CCNL, metteranno a disposizione
delle organizzazioni sindacali quanto è necessario per lo svolgimento
delle attività strumentali all'elezione delle predette RSU, come, in
particolare, l'elenco dei dipendenti e gli spazi per l'effettuazione delle
operazioni di voto e di scrutinio;
e)
la legittimazione a negoziare al 2° livello le materie oggetto di rinvio
da parte del CCNL è riconosciuta alle RSU e alle organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il
medesimo CCNL secondo le modalità determinate dal CCNL;
f)
le parti auspicano un intervento legislativo finalizzato, tra l'altro, ad
una generalizzazione dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi
aziendali che siano espressione della maggioranza dei lavoratori, nonché
alla eliminazione delle norme legislative in contrasto con tali principi.
Il Governo si impegna ad emanare un apposito provvedimento legislativo
inteso a garantire l'efficacia 'erga omnes' nei settori produttivi dove es
sa appaia necessaria al fine di normalizzare le condizioni concorrenziali
delle aziende.
Allegato n. 9
REGOLAMENTO CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE (art. 11 CCNL)
1)
Le Imprese cooperative e i Consorzi agricoli, dopo averne dato preavviso e
ove non intervenga revoca scritta (vedi modello allegato), provvederanno
per ogni periodo di paga alla trattenuta, sulle competenze nette dei
lavoratori, del contributo nazionale di assistenza contrattuale calcolato
nella percentuale di cui all'art. 11 (0,14%) su minimo retributivo
nazionale e indennità di contingenza lordi.
Tale importo va evidenziato nelle tabelle retributive degli operai e
comunque nella busta paga.
2)
Le imprese cooperative provvederanno inoltre ad assoggettare il monte
salari lordo di ciascun periodo di paga (costituito da minimo retributivo
nazionale e indennità di contingenza) alla percentuale dello 0,21%, quale
quota di servizio contrattuale a loro carico a favore delle associazioni
nazionali cooperative stipulanti.
3)
Le somme computate come ai punti 1) e 2) saranno dalle imprese cooperative
versate semestralmente su apposito conto corrente postale indicato dal
Comitato intersindacale per il CAC precisando, nell'apposita causale,
l'entità della somma del contributo trattenuta ai lavoratori e quella a
carico dell'impresa medesima.
Il versamento del CAC avverrà con lo stesso modulo di c/c postale n.
84041003 utilizzato per la contribuzione dovuta al FILCOOP per le
integrazioni previdenziali e sanitarie impiegati e operai di cui
12 del presente CCNL.
all'art.
4)
Il
contributo di assistenza contrattuale è operante
a
decorrere
dall'1.1.92.
Come da apposita convenzione i versamenti saranno richiesti dal FILCOOP
con cadenza semestrale.
Roma 1° aprile 1992
Allegato n. 10
ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS)
AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. n. 626/94
Il giorno
Spirito 78
16.1.97 in Roma, presso la sede di CONFCOOPERATIVE,
Borgo
S.
tra
- AGICA/AGCI
- ANCA/LEGACOOP
Federazione Nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari e FEDERLAVORO
e Servizi-CCI
e
- FLAI/CGIL
- FISBA/CISL
- UILA/UIL
in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, CCNL 2.3.95, si è stipulato
il seguente accordo per la determinazione del RLS ai sensi dell'art. 18,
D.lgs. 19.9.94 n. 626, in materia di salute e sicurezza sul posto di
lavoro.
Considerato che in base al comma 1, art. 18 del succitato Decreto "in
tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante
per la sicurezza" le parti convengono quanto segue:
Art. 1 - Realtà lavorative.
Le parti convengono che il RLS viene designato o eletto
ciascuna impresa o unità produttiva della stessa.
Per unità produttiva s'intende la sede o stabilimento
operativa e amministrativa.
all'interno
avente
di
autonomia
Art. 2 - Modalità di elezione.
La riunione dei lavoratori
funzione elettiva.
deve essere
esclusivamente
dedicata
Tale riunione può svolgersi nell'ambito di ciascuna impresa o
produttiva e coinvolgere tutti i lavoratori dipendenti interessati.
alla
unità
La
riunione
è
convocata dalle RSA o dalle RSU ove
esistenti,
congiuntamente alle organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Alla riunione possono partecipare dirigenti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente accordo.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggiore numero di voti.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori non in prova, in servizio al
momento dell'elezione, ivi compresi i dipendenti assunti a termine solo se
inclusi nell'organigramma della cooperativa (o dell'unità produttiva della
stessa) necessario ad assicurarne la normale attività per l'intera annata
agraria o, quantomeno per un rilevante periodo di essa. Ai
fini
dell'applicazione dell'art. 10, D.lgs. n. 626/94, il computo dei dipenden
ti va effettuato con riferimento ai soli assunti a tempo indeterminato.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il Segretario, il
quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il
verbale dell'elezione. Tale verbale verrà trasmesso al datore di lavoro e
alle organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni
nazionali firmatarie il presente accordo.
L'elezione dei RLS avverrà possibilmente entro il 31.3.97.
Nelle realtà produttive nelle quali sia stata eletta la RSU, il RLS viene
nominato all'interno delle stesse. In caso, di elezione della RSU
successiva alla firma del presente accordo, il RLS verrà espressamente
indicato nelle liste per la elezione medesima.
Art. 3 - Permessi retribuiti.
Ai RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti
D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a:
dall'art.
19,
- 12 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano fino a 5 dipendenti
- 30 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano dipendenti da 6 a 15
- 40 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano oltre 15 dipendenti
Ai rappresentanti territoriali o di area per la sicurezza, ove vengano
nominati, spettano permessi retribuiti in misura da definire a livello
regionale o territoriale; in tal caso le singole unità produttive
concorreranno alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale
secondo modalità da concordare dalle parti regionali o territoriali delle
organizzazioni firmatarie il presente accordo.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett.
b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel
presente articolo.
I permessi retributivi definiti nel presente articolo sono, a tutti gli
effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA o alle RSU, ove esistenti.
Le ore di permesso già riconosciute in azienda a questo titolo ai RLS sono
assorbibili da quelle previste dal presente accordo.
Art. 4 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è
contenuta all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, si concordano le seguenti
procedure e indicazioni:
a)
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto
delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste
dalla legge. Tali visite si possono svolgere anche congiuntamente al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da
questi incaricato.
b)
Nei casi in cui il D.lgs. n. 626/94 preveda, a carico del datore di
lavoro, la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da
garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro,
pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina
legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il RLS ha
facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto
di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della
consultazione,
di cui l'azienda deve dotarsi, deve
riportare
le
osservazioni e le proposte formulate dal RLS. Lo stesso
conferma
l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale.
c)
Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione
aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94.
Lo
stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di
valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso
l'azienda nei casi previsti dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche.
Il
datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del RLS, le
informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla
legge.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a
farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto
aziendale.
Le parti regionali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo
definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro,
di informazione e documentazione dei rappresentanti territoriali per la
sicurezza.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro
s'intendono quelle riferite alla singola unità produttiva.
Art. 5 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1,
g), D.lgs. n. 626/94.
lett.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico delle aziende, si
svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a
quelli
previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20
ore. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli
obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di
sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle
relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione
del rischio. Le parti regionali delle organizzazioni firmatarie il
presente
accordo
definiranno le modalità per la
formazione
dei
rappresentanti territoriali alla sicurezza nonché gli oneri relativi al
sostegno
dell'attività
formativa stessa, servendosi
dell'Organismo
bilaterale COOP-FORM.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni
abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza
lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
che
dei
Art. 6 - Riunioni periodiche.
In applicazione dell'art. 11, D.lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche
previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di
preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione
presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
variazioni delle condizioni di prevenzione.
periodica al
significative
Della riunione viene redatto verbale.
Art. 7 - Comitati tecnici.
Nell'ambito del Comitato tecnico nazionale costituito e di
quelli
regionali
o
territoriali del COOP-FORM,
i
rappresentanti
delle
organizzazioni sindacali e cooperative firmatarie del presente accordo
possono promuovere la costituzione di appositi comitati per l'assunzione
di iniziative riguardanti il settore della cooperazione agricola e
agroalimentare, in particolare:
- ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la
formazione;
- elaborazione dati e analisi di problematiche rilevanti nelle aziende in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle
normative di cui al D.lgs. n. 626/94;
- proposte alle parti sociali di linee guida, valutazioni e pareri sulle
normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre
nelle sedi parlamentari e amministrative;
- iniziative di sostegno nei confronti delle associazioni e dei lavoratori
ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di
apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori e
imprenditori;
- indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza
sia per i RLS che per i lavoratori;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei RLS;
- eventuali altre attività concordate tra le parti regionali delle
organizzazioni firmatarie il presente accordo.
Il comitato regionale o territoriale avrà inoltre il compito di esaminare
in prima istanza tutti i casi di insorgenza di controversie relative
all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza,
informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
Art. 8 - Uso di attrezzature munite di videoterminale.
Per quanto riguarda la tutela del lavoratore che utilizza attrezzature
munite di videoterminale in modo sistematico e abituale, si fa espresso
riferimento alla normativa vigente.
Art. 9 - Norme di rinvio.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto
riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche
e integrazioni e all'Accordo interconfederale Centrali cooperative - CGIL,
CISL, UIL del 5.10.95.
Allegato n. 11
VERBALE DI ACCORDO SULLE MODALITÀ
DI
FRUIZIONE
DELLE FERIE
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI AGRICOLI
Il seguente verbale di accordo è stato siglato il 16.7.02 dalle Segreterie
nazionali di FAI, FLAI e UILA e dalle associazioni cooperative AGICA-AGCI,
ANCA-LEGACOOP, FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE
VERBALE DI ACCORDO
Le parti
considerate
- le disposizioni contrattuali e legislative in materia di ferie;
- la
posizione
espressa
dall'INPS in merito
alla individuazione
del momento per l'assolvimento degli obblighi contributivi;
- l'opportunità di evitare l'accumulo di ferie residue
verificato
che il CCNL 16.7.02 non prevede un termine ultimo per il godimento
ferie
delle
convengono quanto segue:
- il termine entro il quale le ferie devono essere fruite è stabilito nel
30° mese successivo al termine dell'anno di maturazione delle stesse;
- le ferie maturate nel corso del 2001 possono essere legittimamente
fruite entro il 30.6.05;
- eventuali residui di ferie relativi a periodi antecedenti il 2001
possono essere legittimamente fruiti entro il 30.6.03.
AGICA-AGCI
ANCA-LEGACOOP
FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
.OMISSIS. da
legislativi:
pag. 191 a pag. 230. Sono riportati i seguenti
riferimenti
- legge 20.5.70 n. 300, pubblicata sulla GU n. 131 del 27.5.70: "Norme
sulla tutela della libertà dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
- legge 29.5.82 n. 297, pubblicata sulla
GU
n. 147
del 31.5.82:
"Disciplina
del
trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica";
- legge 11.5.90 n. 108, pubblicata sulla GU, dell'11.5.90: "Disciplina dei
licenziamenti individuali";
- legge 11.11.83 n. 638, pubblicata sulla GU n. 310 dell'11.11.83: "Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della
spesa pubblica,
disposizioni
per
vari
settori
della Pubblica
Amministrazione e proroga di taluni termini".
Il giorno 2 luglio 2004, in Roma
tra
- SNEBI rappresentato dal Presidente prof. Giuseppe Lo Manto, dal vice
Presidente dott. Gianfranco Poncemi, dal Segretario nazionale avv. Anna
Maria Martuccelli e dai componenti la Commissione trattative: sig. Fabio
Bellacchi, dott. Guido Bettini, cav. Marino Bianchi, cav. Francesco
Paolo Capaccio, cav. Giuseppe Dellai, sig.ra Ada Giorgi, avv. Santo
Alfonso Martorano, sig. Rodolfo Milanesi, sig. Corrado Pocaterra,
assistiti dal dott. Antonio Pocci, dal dott. Giuseppe Manzari e dal
dott. Riccardo Fornelli;
- FLAI/CGIL rappresentata dal Segretario nazionale Patrizia Consiglio;
- FAI/CISL rappresentata dal Segretario nazionale Pietro Massini;
- FILBI/UIL rappresentata dal Segretario generale Giuseppe Vito, dal
Segretario generale
aggiunto Francesco Possenti e dal Segretario
nazionale Guido Majrone
premesso
che le parti, come sopra costituite, riconoscono
che la bonifica con le sue azioni contribuisce alla sicurezza
territoriale, alimentare e ambientale in quanto in essa rientrano azioni
per la difesa e conservazione del suolo, di provvista, regolazione e
utilizzazione delle acque a usi prevalentemente irrigui e di salvaguardia
dell'ambiente;
- che, pertanto, la bonifica è oggi caratterizzata da una
multifunzionalità;
significativa
- che per uno sviluppo economico sostenibile occorre in via prioritaria
garantire
protezione e salvaguardia alle risorse suolo
e
acqua,
costituenti fattori essenziali per la vita civile, economica e sociale;
- che nel nostro Paese tali problemi sono fortemente avvertiti in ragione
delle peculiari caratteristiche naturali del territorio, in prevalenza
collinare e montano; della complessa ed articolata rete idrografica a
diversi
livelli; della grave situazione di dissesto idro-geologico
esistente e di vulnerabilità del territorio costantemente a rischio; della
estrema variabilità del clima nel tempo e nello spazio; della ridotta
disponibilità di risorse idriche utilizzabili;
- che in tale scenario occorre che sia lo Stato che le Regioni,
nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzino e potenzino l'azione
della bonifica i cui interventi nel settore del suolo e delle acque
offrono un contributo importante allo sviluppo sostenibile;
- che nel rispetto del principio di sussidiarietà la gestione della
bonifica nelle distinte fasi di realizzazione, manutenzione, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti va attribuita ai Consorzi di
bonifica e di irrigazione quali enti pubblici di autogoverno, presenti
diffusamente
funzionali;
nel
territorio,
rientranti
nell'ambito
delle
autonomie
- che i Consorzi per il loro funzionamento e per la gestione delle opere e
degli impianti sono titolari di specifico potere impositivo sugli immobili
agricoli
ed
extra-agricoli
che traggono
beneficio
dall'attività
consortile;
che
le
funzioni
dei Consorzi caratterizzate
da
una
forte
intersettorialità, e la rappresentatività di collettività settoriali,
impongono all'istituto consortile la ricerca di tutte quelle forme di
collaborazione e concertazione con le altre istituzioni che operano per il
territorio e per le risorse idriche (Autorità di bacino, Regioni,
Province, Comuni, Comunità montane e Autorità d'ambito per i servizi
idrici integrati, Agenzie regionali per l'ambiente, Enti parco);
- che, secondo le norme di cui al Titolo V, Parte II della Costituzione,
la materia della bonifica e dei Consorzi rientra nell'ambito della
legislazione concorrente Stato-Regioni.
Conseguentemente auspicano
che sia lo Stato che le Regioni, nell'ambito delle rispettive
competenze, riconoscano espressamente la multifunzionalità della bonifica
nel senso sopraindicato, la natura dei Consorzi quali enti di autogoverno
rientranti
nell'ambito delle autonomie funzionali, cui compete
la
realizzazione e la gestione di tutte le opere pubbliche di bonifica e di
irrigazione
finalizzate alla sicurezza territoriale,
alimentare
e
ambientale.
Inoltre riconoscono
- con riferimento al conseguimento delle finalità istituzionali e allo
scopo di perseguire l'obiettivo di una migliore efficacia operativa dei
Consorzi,
nel
piano
di
organizzazione variabile,
lo
strumento
organizzativo idoneo a garantire la migliore funzionalità degli uffici e
l'efficienza dei servizi consortili.
Sottolineando che
- agli effetti dell'assolvimento delle finalità istituzionali, sono
determinanti l'apporto e la collaborazione dei lavoratori dipendenti. A
tal fine le parti opereranno per affermare buone e costruttive relazioni
sindacali che consentano, oltre il pieno e costante rispetto delle
disposizioni contenute nel presente contratto, piena valorizzazione e
riconoscimento dei reciproci ruoli e competenze.
Considerato
- che, per quanto riguarda la trattativa condotta per la stipulazione del
presente accordo, ha avuto luogo un approfondito e articolato dibattito
che ha tenuto conto della eccezionalità della situazione in atto con
riferimento sia al potere di acquisto delle retribuzioni, sia all'obbligo
del recupero dell'inflazione reale rispetto a quanto già erogato, nonché
alle difficoltà operative e istituzionali dei Consorzi nelle diverse
realtà regionali;
- che, in una considerazione complessiva delle proposte avanzate dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle esigenze organizzative e
funzionali dei Consorzi, della necessità di adeguamento delle norme
contrattuali collettive alle nuove disposizioni legislative nel frattempo
intervenute, della sostenibilità degli oneri, si sono individuate le
modifiche
normative di seguito definite nonché
si
è
concordata
l'erogazione graduale in 4 tranches (1.1.04, 1.7.04, 1.1.05, 1.7.05) di un
complessivo aumento determinato in via eccezionale, per le ragioni
suesposte, nel 6,5% su ogni livello di ciascuna fascia funzionale, di cui
il 2,2% per recupero inflazione reale anni 2002, 2003 sulla base
dell'indice NIC;
tutto ciò premesso e considerato
le parti, come sopra costituite, stipulano la presente ipotesi di accordo
collettivo nazionale:
1)
le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo;
2)
le norme contenute nel CCNL 17.4.02 sono sostituite o modificate dai testi
delle norme di seguito trascritte.
Articolo 5 bis.
1)
Nell'ipotesi
in cui 2 o più Consorzi decidano
di
procedere
a
raggruppamento di uffici o servizi sarà data informazione preventiva alle
RSA/RSU.
2)
Ai lavoratori eventualmente coinvolti in detti
quanto disposto dall'art. 153 CCNL.
processi
va
garantito
Il punto 4, art. 13, CCNL 17.4.02, è modificato come segue:
4)
allo scopo di realizzare il maggiore consenso possibile sul piani di
organizzazione variabile, esaminare con l'Amministrazione consortile,
prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei piani
di organizzazione da questa predisposti ed esprimere un parere su tali
schemi. I predetti schemi devono essere consegnati alle RSA/RSU di norma
almeno 40 giorni prima che siano adottati i relativi provvedimenti.
Nel caso di variazioni parziali dei piani di organizzazione variabile gli
schemi dei provvedimenti di variazione devono essere consegnati alle
RSA/RSU, di norma, almeno 30 giorni prima.
All'inizio di ogni anno il Consorzio informerà le RSA/RSU sul prevedibile
utilizzo del personale che sarà improntato al miglior funzionamento degli
uffici nel rispetto di una equa ripartizione dei carichi di lavoro.
Art. 23 - Formazione professionale e continua.
1)
SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente
contratto concordano di aderire al Fondo interprofessionale per la
formazione continua in agricoltura di cui all'art. 118, legge 23.12.00 n.
388 e successive modificazioni, fermo rimanendo che la partecipazione
finanziaria di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 118, si
limita alla quota relativa ai dipendenti per i quali i Consorzi siano
tenuti a versare la contribuzione per la disoccupazione involontaria.
Rimane altresì fermo che i corsi di formazione debbono riguardare le
materie relative alle attività e funzioni svolte dai Consorzi di bonifica.
2)
SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente
contratto,
riconoscendo
nella formazione continua
dei
lavoratori
dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento della efficacia,
della efficienza e della qualità complessiva delle attività consortili,
sostengono e promuovono, anche indirettamente, percorsi formativi.
3)
Al fine di incentivare l'attività di formazione professionale le parti
s'impegnano, a tutti i livelli, ad esercitare un attivo ruolo di
promozione e d'indirizzo, diretto anche ad acquisire al settore consortile
la quantità di risorse pubbliche adeguate a garantire l'attuazione di
programmi di formazione.
4)
I criteri d'individuazione dei lavoratori e le modalità d'orario connesse
alla partecipazione agli interventi formativi saranno oggetto di confronto
tra le Amministrazioni e le RSA/RSU in sede aziendale.
Art. 26 - Ambiente di lavoro e nocività.
1)
SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori individuano come valori
condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il
rispetto
dell'ambiente e concordano sulla necessità di promuovere,
diffondere e consolidare prassi tecniche, tecnologie e comportamenti
consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge.
2)
I lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione o la presenza di
agenti chimici o biologici pericolosi o sostanze nocive sono quelli
previsti dalla legge e sono sottoposti alle procedure previste dalla
specifica vigente legislazione.
3)
I Consorzi attuano le procedure e gli interventi necessari al fine di
eliminare i rischi legati ai lavori di cui al comma 2; laddove ciò non
fosse possibile, i Consorzi s'impegnano a definire, d'intesa con le
RSA/RSU, le condizioni di sicurezza da attuare nello svolgimento del
lavoro.
4)
I Consorzi, d'intesa con le RSA/RSU, stabiliscono criteri di rotazione
degli addetti allo svolgimento dei lavori di cui al precedente comma 2 al
fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.
5)
Le Amministrazioni, d'intesa con le RSA/RSU, provvedono inoltre ad
individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le
mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto
il proprio turno nelle attività di cui al precedente comma 2.
6)
I Consorzi sono tenuti a dotare gli addetti di cui al precedente comma dei
dispositivi di protezione individuale e/o collettiva necessari per la
tutela della loro salute e integrità fisica (come maschere, occhiali,
ecc.).
7)
I
mezzi
protettivi
di
uso
personale
sono
assegnati
in
dotazione
possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere
tenuti con cura da parte del dipendente. In caso di deterioramento per
l'uso dovranno essere sostituiti dal Consorzio.
8)
Ai lavoratori addetti ai lavori di cui al comma 2 viene concessa una
giornata di permesso retribuito all'anno per l'effettuazione di visite
mediche, mirate all'accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio
specifico lavorativo.
9)
I lavoratori eventualmente esposti al rischio amianto devono essere
sottoposti a tutte le misure di prevenzione e di sorveglianza previste
dalle norme vigenti e devono disporre di mezzi di prevenzione e protezione
individuale che garantiscano la necessaria sicurezza.
Art. 37 - Diritti di precedenza.
1)
I Consorzi, nelle assunzioni di operai con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, daranno la precedenza a quegli operai avventizi che, negli
anni precedenti, abbiano lavorato alle dipendenze dello stesso Consorzio
con qualifica d'assunzione uguale a quella per la quale occorre procedere
alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2)
Ai fini del diritto di precedenza previsto al precedente comma i Consorzi
formeranno, tra gli operai avventizi con qualifica d'assunzione uguale a
quella per la quale occorre costituire un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, un'apposita graduatoria che terrà conto:
- della valutazione del lavoro svolto, compiuta dalla Amministrazione
sentito il parere del Direttore dell'Area nell'ambito della quale hanno
lavorato gli operai avventizi;
- della assenza di provvedimenti disciplinari;
- della assiduità al lavoro (a tali effetti non vanno considerate le
assenze obbligatorie previste per le donne in caso di gravidanza e
parto, la malattia o l'infortunio per causa di servizio, i ricoveri
ospedalieri, i permessi per motivi sindacali e per lo svolgimento delle
funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 17 del presente contratto);
- del numero di giornate di lavoro svolte alle dipendenze del Consorzio
nel quinquennio precedente all'assunzione a tempo indeterminato;
- dei carichi di famiglia.
3)
A ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati è attribuito un
punteggio massimo di 20 punti. I criteri per l'attribuzione dei punti
relativi a ciascun elemento di valutazione sono definiti nel piano
d'organizzazione variabile.
Art. 39 - Promozione.
1)
La promozione e l'assegnazione di mansioni superiori vengono disposte dal
Consorzio, in base a giudizio per merito comparativo e tenendo conto delle
attitudini a disimpegnare le superiori mansioni, tra i dipendenti che
abbiano prestato lodevole servizio per almeno 1 anno nella fascia
funzionale immediatamente inferiore a quella propria delle mansioni
superiori, purché siano in possesso del prescritto titolo di studio.
2)
In deroga a quanto previsto al comma 1 può altresì disporsi, in base agli
stessi criteri, la promozione al livello più basso della fascia funzionale
5 dei dipendenti che risultino inquadrati nella f.f. 3.
3)
Nella ipotesi di promozione la valutazione del merito comparativo
essere effettuata sulla base dei criteri nell'ordine sottoindicati:
deve
(1) attitudine alle mansioni da svolgere e valutazione del lavoro svolto;
(2) assiduità: a tali effetti
non
vanno
considerate
le assenze
obbligatorie previste per le donne in caso di gravidanza e parto,
malattia o infortunio per causa di servizio, ricoveri ospedalieri,
permessi per motivi sindacali e per lo svolgimento delle funzioni
pubbliche elettive di cui all'art. 17 del contratto;
(3) assenza di provvedimenti disciplinari;
(4) titoli posseduti in aggiunta a quelli eventualmente previsti dal piano
di organizzazione variabile per la qualifica da assegnare e attinenti
alle nuove mansioni;
(5) frequenza a corsi di formazione che abbiano dato luogo ad attestati di
esito positivo.
4)
I punti da attribuire a ciascun criterio sopraindicato, entro un punteggio
complessivo massimo di 100 punti, saranno determinati per ogni fascia
funzionale dal piano di organizzazione variabile.
5)
A nessuno dei criteri può essere attribuito un punteggio superiore ad 1/3
dei punti complessivi.
6)
Al momento della promozione, sulla base dei predetti criteri e della
corrispondente
attribuzione dei punti previsti, viene
formata
la
graduatoria dei dipendenti secondo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo conseguito dagli stessi.
7)
Tale graduatoria spiega la sua validità ed efficacia limitatamente alla
promozione alla qualifica per la quale è stata formulata e non può
spiegare alcun altro effetto immediato o futuro.
8)
Ai fini della idoneità occorre conseguire almeno il 60% dei punti
complessivi e comunque non meno del 20% dei punti complessivi nella nota
di merito relativa alle attitudini a disimpegnare mansioni inerenti la
qualifica da assegnare e alla valutazione del lavoro svolto presso il
Consorzio.
9)
A parità di punteggio, costituiscono titolo di precedenza, nell'ordine:
l'anzianità nella fascia inferiore, l'età.
10)
I requisiti per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo
devono essere posseduti alla data in cui si delibera di procedere
all'assegnazione della qualifica superiore mediante promozione.
11)
La promozione deve essere stabilita con delibera dei competenti
pubblicata secondo quanto disposto dallo Statuto.
Organi,
Art. 45 - Orario di lavoro.
1)
La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per
il
personale appartenente alle f.f. 7, 6 e 5, limitatamente per
quest'ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordine, di
segreteria
e collaborazione amministrativa, amministrativo-contabile,
tecnica e agraria, nonché per il personale della f.f. 3 addetto a compiti
di videoscrittura e di gestione di programmi informatici.
2)
Per il restante personale inquadrato nelle f.f. 2, 3 e 5 non rientrante
tra
quello indicato ai precedenti commi, nonché per il personale
inquadrato nelle f.f. 1 e 4, l'orario ordinario contrattuale di lavoro
resta fissato in 38 ore settimanali di media annua.
3)
La durata media dell'orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per
ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro
straordinario.
4)
Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media
dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento all'anno per
i
lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo
delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la
durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento al
quadrimestre.
5)
L'orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà
ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato.
essere
6)
Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevedrà,
d'intesa fra il Consorzio e le RSA/RSU, la distribuzione dell'orario
settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l'istituzione
di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di
quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di
sabato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva.
7)
La ripartizione dell'orario di cui al comma 5 del presente articolo nei
vari mesi dell'anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista,
viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU.
8)
Nell'effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per 4 mesi
l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua,
dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell'anno, con un massimo,
in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.
9)
Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del RDL 15.3.23 n.
692 e tabelle annesse ai RD 6.12.23 n. 2657 e 10.9.23 n. 1957, richiedono
un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata del
lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata
giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10.
10)
L'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è
ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane all'anno, da 50 a 43 ore.
11)
Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l'arco dell'anno, per
alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per
altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato
pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui
o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di
svolgimento di lavoro continuo.
12)
Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui
al
precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata
complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.
13)
L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei
due orari indicati al comma 12, saranno determinati d'intesa tra le
Amministrazioni consortili e le RSA/RSU.
14)
I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che
abbiano l'alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono
esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché
abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da
una o più persone designate d'accordo con l'Amministrazione consortile. La
stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla
sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie,
riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato
a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea
sussistenza dell'obbligo di custodia.
15)
La durata, la distribuzione e l'ora iniziale e finale dell'orario
ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel
presente
articolo, vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni
consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo
funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle
esigenze degli utenti.
16)
Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma, le parti
azioneranno il tentativo di conciliazione davanti l'Ufficio provinciale
del lavoro.
17)
Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati
nocivi ai sensi del precedente art. 26, gli stessi hanno diritto alla
riduzione di 2 ore sull'orario giornaliero ordinario, fermo restando
l'importo della retribuzione.
18)
Gli operai
per non più
45 minuti
ora e 45
giornaliero
possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati
di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo 1 ora e
di lavoro e un'altra pausa di altri 15 minuti dopo 1 ulteriore
minuti di lavoro. Per il completamento dell'orario ordinario
dovranno essere adibiti ad altre attività.
19)
Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati
lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell'acqua;
sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei
materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli
impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo.
Chiarimento a verbale.
La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite
secondo le intese di cui al comma 13, deve intendersi riferita alle ore
per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a
disposizione del Consorzio per l'espletamento dell'attività di cui al
comma
9, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro
svolto.
Ugualmente dicasi per l'ipotesi contemplata al comma 11.
Art. 45 bis - Riposo settimanale.
1)
Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24
ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con
le ore di riposo giornaliero previste dalla legge.
2)
Fanno eccezione alla disposizione di cui al precedente comma:
- le attività di lavoro svolte a turni, ogniqualvolta il lavoratore cambi
squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e
l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo
giornaliero o settimanale;
- le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata.
3)
Nel caso di cui all'alinea 1 del precedente comma del presente articolo il
riposo compensativo del mancato riposo settimanale sarà goduto entro i 3
giorni successivi alla fine del 2° turno.
4)
Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in giorno diverso dalla
domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato
a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto
ad
attività il cui svolgimento domenicale corrisponde ad esigenze
tecniche, soddisfa interessi rilevanti della collettività ed è di pubblica
utilità.
5)
Ai lavoratori, siano essi quadri, impiegati od operai, adibiti alle
attività di cui ai precedenti commi 2, alinea 2, e 4, nei confronti dei
quali non sia possibile, garantire il diritto al riposo di almeno 24 ore
consecutive ogni 7 giorni, da cumulare con le 11 ore di
riposo
giornaliero, devono essere riconosciuti periodi equivalenti di riposo
compensativo entro 3 giorni dal mancato riposo.
Art. 45 ter - Lavoro notturno.
1)
Nelle 24 è individuato un periodo "notturno", che è il periodo
tra le ore 22 e le 6.
2)
È definito "lavoratore notturno":
compreso
(1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in modo
normale, almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
(2) qualsiasi lavoratore che svolga il proprio orario giornaliero di
notte, per almeno 4 ore, per un minimo di 60 notti all'anno.
3)
Dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno
d'età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22 alle
6.
4)
Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno:
(a) la lavoratrice madre di un figlio d'età inferiore a 3 anni o, in
alternativa il lavoratore padre convivente con la stessa;
(b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di
un figlio convivente d'età inferiore ai 12 anni;
(c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico una persona
disabile, ai sensi
della
legge
5.2.92
n. 104 e successive
modificazioni;
(d) i lavoratori rientranti nella sfera d'applicazione delle leggi 5.6.90
n. 135 e 26.6.90 n. 162.
5)
Nella ipotesi d'introduzione del lavoro notturno o di modificazione della
disciplina del lavoro notturno in essere, il Consorzio effettuerà una
consultazione preventiva delle RSA/RSU, convocandole con un preavviso di
almeno 3 giorni. La consultazione deve concludersi entro 7 giorni
dall'inizio.
6)
Qualora non risultino costituite le RSA/RSU la consultazione va effettuata
con
le
Organizzazioni territoriali dei lavoratori
aderenti
alle
Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
7)
L'orario giornaliero di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le
8 ore in media nelle 24 ore, salvo i casi di esigenze connesse ad eventi
eccezionali ed emergenze.
8)
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti a lavoro
notturno
deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici
adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto. Gli accertamenti
diagnostici ritenuti necessari e non forniti dal SSN saranno a carico del
Consorzio, che assumerà, altresì, a proprio carico anche i ticket delle
prestazioni del predetto SSN. Saranno, inoltre, a carico del Consorzio gli
eventuali accertamenti diagnostici che, per il loro carattere d'urgenza,
riconosciuto dal medico competente in materia di tutela della salute e
della sicurezza non potrebbero essere utilmente svolti attraverso il SSN.
9)
Ai lavoratori notturni, adibiti a lavorazioni, che comportano rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, comprese nell'elenco
approvato con l'emanando decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche
sociali,
sono garantite, previa
consultazione
con
il
responsabile dei lavoratori per la sicurezza o, in mancanza, con le
RSA/RSU, appropriate misure di prevenzione e di protezione personale e
collettiva.
10)
Qualora
sopraggiungano
condizioni di salute che comportino
l'inidoneità
alle prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o
dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al
lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
11)
Nella ipotesi in cui mansioni equivalenti diurne non siano esistenti o
disponibili, il Consorzio potrà adibire il lavoratore divenuto inidoneo al
lavoro notturno, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento
economico in godimento.
Art. 47 - Reperibilità.
1)
I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibili
fuori dell'orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne
faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi
indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi
reperibili fuori dal normale orario di lavoro.
2)
Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi
informeranno preventivamente le RSA/RSU dei turni di reperibilità.
3)
I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un
recapito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano
prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria.
4)
La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non
più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio
irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori.
5)
Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta,
durante il periodo di reperibilità, un'indennità giornaliera del seguente
importo:
- reperibilità richiesta nei giorni feriali: E 15,00
- reperibilità richiesta in giorni festivi: E 20,00
6)
Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro
dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con
il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne,
festive, festive notturne).
Nota a verbale.
Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti
specifici continuano ad essere conservati.
con
accordi
Art. 78 - Banca delle ore.
1)
I
Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti,
alla
trasformazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro
straordinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo
compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno
unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del
straordinario.
pagate
lavoro
2)
La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordinario
in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai
lavoratori al Consorzio entro gennaio di ciascun anno.
3)
I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di 15 giorni dalla
data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno
dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comunque non oltre il
1° semestre dell'anno solare successivo.
4)
Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro
straordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i
permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre
necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo
motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai
lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali
degli uffici e degli impianti consortili.
5)
Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensativo
non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straordinario
effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel
corso dell'anno.
Art. 120 - Rapporti di lavoro a tempo parziale.
1)
I Consorzi, ove ritengano di avvalersi della facoltà di ricorrere a
rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.lgs. 25.2.00 n. 61,
così come modificato dall'art. 46, D.lgs 10.9.03 n. 276, con esclusione
dei dipendenti con qualifica di Quadro, si attengono alle seguenti
modalità.
2)
Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale prevede un
orario di lavoro ridotto, non inferiore a 1/3 né superiore ai 2/3 di
quello normale, considerato nella sua consistenza settimanale,
con
distribuzione giornaliera antimeridiana o pomeridiana, di regola uniforme.
In casi particolari, qualora la tipologia del rapporto a tempo parziale lo
richieda (es. servizi di pulizia), la percentuale del 33% può essere
ridotta fino al 30%.
3)
Le frazioni di ora risultanti dall'applicazione delle percentuali di cui
al precedente comma si arrotondano per eccesso o per difetto all'ora
intera.
4)
Per esigenze connesse alla funzionalità dei servizi i Consorzi possono
costituire rapporti di lavoro 'part-time' di tipo verticale, quando sia
previsto che l'attività lavorativa sia svolta ad orario normale ma
limitatamente a giorni predeterminati nell'arco della settimana e per
tutte
le
settimane dell'anno ovvero che sia
svolta
a
periodi
predeterminati nell'arco dell'anno, con copertura dell'intero orario
normale giornaliero e settimanale.
5)
Presso ciascun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale
non potrà superare il 15% del personale fisso con rapporto di lavoro a
tempo pieno.
6)
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale vale il principio
della parità di trattamento per cui tutti gli istituti del presente
contratto applicabili ai lavoratori a tempo pieno devono essere applicati
al personale a tempo parziale in misura proporzionale alla minor durata
dell'attività svolta, sempreché siano compatibili con la speciale natura
del rapporto.
7)
In particolare:
(a) gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in
misura proporzionale alla durata della prestazione;
(b) in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in
rapporto di lavoro a tempo pieno l'anzianità di servizio maturata ai
fini degli aumenti periodici di anzianità durante il rapporto di
lavoro a tempo parziale viene valutata nella stessa misura percentuale
in cui è stato prestato il lavoro a tempo parziale;
(c) ai lavoratori, con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori
a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro
giornaliere effettuate);
(d) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale che preveda lo svolgimento dell'attività lavorativa a giorni
predeterminati della settimana lungo tutto l'arco dell'anno spettano,
per ciascun anno di servizio, tanti giorni lavorativi di ferie quanti
sono i giorni lavorativi settimanali previsti nel contratto a tempo
parziale, moltiplicato 4,33;
(e) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale che
preveda
lo
svolgimento
di
attività
lavorativa
in periodi
predeterminati nell'arco dell'anno per l'intero orario di lavoro
giornaliero e settimanale spettano, per ciascun anno di servizio,
tanti giorni lavorativi di ferie quanti ne risultano dal rapporto tra
il numero delle settimane lavorate e le 52 settimane annue;
(f) l'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata con riferimento
alla retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro.
8)
I rapporti di lavoro a tempo parziale di cui ai commi 2 e 4 del presente
articolo possono essere costituiti anche a tempo determinato, ai sensi e
nei limiti del D.lgs. 6.9.01 n. 368. Il datore di lavoro ha facoltà di
richiedere,
nel caso di part-time orizzontale, lo svolgimento
di
prestazioni di lavoro supplementari rispetto a quelle concordate nel
contratto individuale. Il numero massimo di ore di lavoro supplementari
effettuabili nella singola giornata lavorativa è di 1.
9)
Il lavoro supplementare può essere richiesto nei periodi di accentuata
operatività degli impianti idrovori e/o irrigui e ogniqualvolta sia
necessario all'ente compiere un'opera o un servizio collegati a termini di
scadenza improrogabili.
10)
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie.
11)
In
caso
di superamento del limite massimo delle ore di
lavoro
supplementare, richiedibili nell'arco della settimana, è dovuta, sul
compenso relativo a ogni ora di lavoro supplementare eccedente, una
maggiorazione del 25%.
12)
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo
svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario in relazione alla
giornata di attività lavorativa. Le prestazioni di lavoro straordinario
rese dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono
compensate così come previsto all'art. 77 del presente contratto.
13)
L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie è
consentita anche nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale
sia stipulato a tempo determinato nelle ipotesi previste dal D.lgs. 6.9.01
n. 368.
14)
I limiti alle prestazioni di lavoro straordinario rispettivamente di 225
ore e di 250 ore all'anno, previsti per i lavoratori a tempo pieno
dall'art. 77 e per gli operai avventizi dall'art. 135 del presente
contratto, sono riproporzionati in relazione al minore orario di lavoro
pattuito con il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale.
15)
Su accordo scritto tra lavoratore, assistito da un componente della
RSA/RSU da lui designato e Consorzio potrà essere prevista l'inserzione
nel contratto a tempo parziale di:
- clausole flessibili, relative
alla
collocazione
temporale della
prestazione lavorativa;
- clausole elastiche, esclusivamente per il part-time di tipo verticale,
relative alla variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa.
16)
La
variazione della durata e/o della collocazione temporale della
prestazione lavorativa del lavoratore a tempo parziale potrà avvenire
soltanto in caso di comprovate ragioni tecniche e organizzative.
17)
La
variazione della durata e/o della collocazione temporale della
prestazione lavorativa potrà essere richiesta al lavoratore a tempo
parziale con un preavviso scritto, non inferiore a 3 giorni, recante
l'indicazione
delle ragioni tecniche e organizzative
che
rendono
necessarie la variazioni medesime.
18)
La durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita potrà essere
variata in aumento fino al 20%, arrotondandosi per eccesso o per difetto
le frazioni di ora.
19)
La
variazione della durata e/o della collocazione temporale della
prestazione
lavorativa
comporta, in favore
del
lavoratore,
una
maggiorazione della retribuzione del 10%, comprensiva della incidenza
degli istituti retributivi, contrattuali e legali indiretti e differiti.
20)
Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con le modalità
elastiche o flessibili senza il rispetto delle condizioni previste nei
precedenti commi, comporta, a favore del lavoratore, il diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento, a titolo di risarcimento del danno, pari al 25% della
retribuzione dovuta per il periodo di violazione delle norme contrattuali
collettive concernenti le modalità elastiche o flessibili di svolgimento
del rapporto di lavoro a tempo parziale, stabilite nei commi 14, 15, 16, e
17 del presente articolo.
21)
Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto che consente la
variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa
inizialmente concordata non costituisce infrazione disciplinare né può
integrare
in alcun caso gli estremi del giustificato
motivo
di
licenziamento.
22)
Il rifiuto di un lavoratore di trasformare
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
di lavoro a tempo parziale in rapporto
costituisce infrazione disciplinare né
giustificato motivo di licenziamento.
il proprio rapporto di lavoro a
parziale o il proprio rapporto
di lavoro a tempo pieno non
può integrare in alcun caso
23)
Il
lavoratore può negare la propria disponibilità alla variazione
dell'orario qualora sopravvengano le seguenti documentate ragioni:
(a) necessità di assistere i genitori o il coniuge o il convivente, i
figli o
altri
familiari
conviventi
senza alcuna possibilità
alternativa di assistenza nell'ambito familiare, affetti da gravi
malattie o portatori di handicap o che
accedono
a programmi
terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
(b) precedente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale, attuato ai sensi dell'art. 46,
comma 1, lett. T), D.lgs. 10.9.03 n. 276, a favore di lavoratori
affetti da malattie oncologiche.
24)
Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla
Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro
a tempo parziale.
25)
Nella ipotesi in cui il Consorzio intenda procedere ad assunzioni di
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il Consorzio medesimo è
tenuto a darne preventiva informazione al personale già in servizio con
rapporto di lavoro a tempo pieno, anche mediante comunicazione scritta,
esposta in luogo accessibile a tutti presso la sede consortile e a
prendere in considerazione eventuali domande di trasformazione a tempo
parziale del rapporto di lavoro a tempo pieno, inoltrate dai dipendenti in
servizio. Qualora il Consorzio ravvisi l'opportunità di accogliere le
domande dei dipendenti in servizio, di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, darà la
precedenza alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri che devono
accudire bambini d'età inferiore ai 6 anni e ai lavoratori che prestano
assistenza a familiari portatori di handicap in situazione di gravità, non
ricoverati a tempo pieno, o che prestano assistenza al coniuge o ad un
parente entro il 2° grado o al convivente, ammalati in condizioni di
gravità, accertata dal SSN e stabilmente conviventi con il lavoratore.
26)
I Consorzi informeranno annualmente le RSA/RSU, mediante consegna del
modulo allegato B al presente contratto, sull'andamento delle assunzioni a
tempo parziale, sulla loro tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare
richiesto nell'anno precedente.
27)
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le
disposizioni contenute nel D.lgs. 21.1.00 n. 61, così come modificato dal
D.lgs. 10.9.03 n. 276.
Allegato B
Spett.li
RSA/RSU
- sede Oggetto: informazioni sull'andamento delle assunzioni con rapporto di
lavoro a tempo parziale nell'anno ___ (inserire il riferimento
l'anno di competenza), sulla loro tipologia e sul ricorso a
prestazioni di
lavoro supplementare richieste nell'anno ___
(inserire il riferimento all'anno trascorso).
Si comunica a codeste Spett.li RSA/RSU che lo scrivente Consorzio
nell'anno
___
ha
fatto ricorso,
per
le
seguenti
funzioni,
_______________________________________ a numero ___
lavoratori
con
rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale e numero ___ lavoratori
con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale. Lo scrivente Consorzio,
nello stesso anno, ha fatto ricorso a prestazioni di lavoro supplementari,
dei lavoratori in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, nella
misura complessiva di ____ ore annue.
Distinti saluti.
Il Presidente
Art. __ - Contratto di inserimento.
1)
È in facoltà del Consorzio stipulare contratti di inserimento, ai sensi
degli articoli da 54 a 59, D.lgs. 10.9.03 n. 276, diretti a realizzare,
mediante
un
progetto individuale di adattamento delle
competenze
professionali del lavoratore alle attività svolte dal Consorzio e alla
organizzazione delle stesse sul territorio, l'inserimento ovvero il
reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
(a) lavoratori d'età compresa tra i 18 e i 29 anni;
(b) disoccupati d'età compresa tra i 29 e i 32 anni, che siano alla
ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi;
(c) lavoratori con più di 50 anni d'età che siano privi di un posto di
lavoro;
(d) lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non
abbiano lavorato da almeno 2 anni;
(e) donne, di qualsiasi età, residenti in un'area geografica svantaggiata
dal punto di vista occupazionale secondo quanto previsto alla lett.
(e), art. 54, D.lgs. 10.9.03 n. 276;
(f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un
grave handicap fisico, mentale o psichico.
2)
Il Consorzio che intende avvalersi della facoltà di stipulare i contratti
d'inserimento di cui al precedente comma, deve definire, all'interno del
contratto, un progetto individuale d'inserimento, finalizzato a garantire
l'adeguamento al contesto lavorativo delle competenze professionali del
lavoratore con il quale stipula il contratto.
3)
Le modalità di definizione dei progetti individuali di inserimento e la
qualità e l'entità della eventuale attività formativa da svolgere per
realizzare
l'inserimento, sono quelle indicate
nel
facsimile
di
contratto/progetto, allegato O al presente CCNL. Il progetto
deve
prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra
l'apprendimento
di nozioni di prevenzione antinfortunistica
e
di
disciplina
del
rapporto di lavoro e organizzazione
aziendale
e
accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche
con modalità di istruzione informatica, in funzione dell'adeguamento delle
capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica
dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
La formazione pratica effettuata durante lo svolgimento del rapporto di
lavoro è affidata ad un tutore aziendale che, se dipendente aziendale,
dovrà possedere quale requisito minimo quello di essere inquadrato in
categoria non inferiore a quella di sbocco del lavoratore titolare del
contratto d'inserimento. La formazione impartita dovrà essere registrata
nel libretto formativo del cittadino previsto dall'art. 2, lett. I), D.lgs
10.9.03 n. 276. Nelle more della approvazione del citato libretto la
formazione
sarà
annotata dal Consorzio su libretti
eventualmente
predisposti da istituzioni pubbliche regionali o provinciali.
4)
Il contratto d'inserimento è stipulato in forma scritta e deve contenere
il progetto individuale d'inserimento di cui ai precedenti commi. In
mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore s'intende
assunto a tempo indeterminato.
5)
La durata del contratto d'inserimento è la seguente:
(A) non superiore ad 11 mesi per il conseguimento delle qualifiche
inquadrate nelle f.f. 2 e 3;
(B) non superiore a 14 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate
nelle f.f. 4 e 5;
(C) non superiore a 18 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate
nelle f.f. superiori alla 5.
6)
In caso di assunzione di lavoratori affetti da grave handicap fisico,
mentale o psichico, la durata del contratto può essere estesa a 36 mesi.
Nel computo del limite massimo di durata del contratto d'inserimento non
si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del
servizio militare o del servizio civile nonché dei periodi di astensione
per maternità.
7)
Il contratto d'inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di
durata previsto nei precedenti commi 5 e 6.
8)
Il contratto d'inserimento è un contratto a tempo determinato al quale si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.lgs 6.9.01 n.
368.
9)
Il lavoratore assunto con contratto d'inserimento è soggetto ad un periodo
di prova di durata pari a quella prevista dal contratto collettivo per la
fascia funzionale corrispondente alla qualifica per il conseguimento della
quale è stipulato il contratto d'inserimento. Durante il periodo di prova
entrambe le parti possono liberamente recedere dal contratto.
10)
Durante il rapporto di inserimento il Consorzio assegnerà al lavoratore,
ai
fini
del trattamento economico, tenuto conto delle esperienze
lavorative e del grado di professionalità posseduti, una fascia funzionale
inferiore non più di 2 rispetto a quella spettante, ai sensi del CCNL, ai
lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle per le quali il
contratto d'inserimento è stato costituito.
11)
I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti dalla legge o dal presente CCNL per
l'applicazione di particolari normative o istituti.
12)
Per poter assumere mediante contratto d'inserimento i Consorzi dovranno
avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto
di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non
si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per
giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del
periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro
a tempo indeterminato in misura pari a 4 contratti. Si considerano
mantenuti in servizio ai fini di legge i lavoratori il cui rapporto di
lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
13)
La disposizione di cui al 1° periodo del comma precedente non trova
applicazione quando nei 18 mesi precedenti alla assunzione del lavoratore,
sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
Allegato O
CONTRATTO DI INSERIMENTO
L'anno ___ il giorno ___ del mese di ________ presso la sede del Consorzio
(indicare se di bonifica o di miglioramento fondiario) di seguito, per
brevità denominato "Consorzio" _______________________ in ______________
via _______________________;
tra
il _______________________________ nato a ___________________ il _______
che agisce in qualità di presidente (1) e legale rappresentante del
Consorzio ______________________ C.F. _________________ con sede
in
____________________ e in quanto autorizzato al presente
atto
di
deliberazione
n.
_________
del
____________
della
Deputazione
amministrativa;
e
il Sig. ____________________ nato a _______________ il _______ e residente
a __________________________ C.F. _____________________
premesso che il Consorzio:
- ritiene di stipulare un contratto di inserimento, ai sensi del Titolo
VI, Capo II, D.lgs. 10.9.03 n. 276 e dell'art. ___ del CCNL al quale è
allegato il presente schema di contratto, con un giovane d'età compresa
tra 18 e 29 anni (se la persona da assumere non è un giovane occorre
indicare quale degli altri soggetti rientranti nelle categorie elencate
nell'art. __ del CCNL al quale è allegato il presente schema;
- ha individuato nel Sig. _______________________ nato a ______________
e residente a _______________ (se il contratto è stipulato con un
soggetto diverso da un giovane occorre indicare la qualità. Es.
disoccupato in cerca d'occupazione da almeno 12 mesi, etc.) la persona
con la quale stipulare il predetto contratto d'inserimento;
- che il testé indicato Sig. ____________________ si
è dichiarato
disponibile alla stipula di tale contratto d'inserimento;
tutto ciò premesso
tra il Consorzio e il sig. _______________________________ si conviene
si stipula quanto segue.
(1) Oppure Commissario. In tal
delibera di autorizzazione
caso
non
è
ovviamente
e
necessaria la
Articolo 1.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2.
Il Consorzio come sopra rappresentato, assume alle proprie dipendenze il
Sig. __________________ che accetta, con contratto d'inserimento, alle
condizioni previste dai seguenti articoli.
Articolo 3.
Il contratto avrà la
d'inserimento è di
rientranti nelle f.f.
rientranti nelle f.f.
rientranti nelle f.f.
durata di
11 mesi
2 e 3; di
4 e 5; di
superiori
mesi ____ (la durata massima del contratto
per il conseguimento delle
qualifiche
14 mesi per il conseguimento di qualifiche
18 mesi per il conseguimento di qualifiche
alla 5).
Articolo 4.
Il contratto è soggetto ad un periodo di prova della durata di _______
(indicare una durata pari a quella prevista dal contratto collettivo per
la fascia funzionale corrispondente alla qualifica per la quale è
stipulato il contratto d'inserimento).
Articolo 5.
L'orario di lavoro è il seguente ____________ (indicare, se il rapporto di
lavoro è a tempo pieno, la distribuzione giornaliera e settimanale delle
38 ore settimanali contrattualmente previste). Se il rapporto di lavoro è
a tempo parziale, la durata della prestazione lavorativa ridotta va
individuata con riferimento sia al giorno, sia alla settimana, sia al
mese. Se il rapporto part-time è lungo almeno 1 anno va indicata anche la
distribuzione dell'orario di lavoro su base annua).
Articolo 6.
La fascia funzionale e il livello retributivo assegnati sono, tenuto conto
delle esperienze lavorative e del grado di professionalità posseduti,
.............(la fascia funzionale non deve essere inferiore, più di 2, a
quella corrispondente, a norma di contratto collettivo, alla qualifica per
la quale si stipula il contratto d'inserimento).
Articolo 7.
Per l'intera durata del presente contratto, al Sig. ___________________
sarà
attribuito, pertanto,
il
seguente trattamento economico
e
previdenziale:
-
stipendio base (____________ f.f ______livello) ______________;
contingenza __________________________________________________;
indennità integrativa ________________________________________;
elemento distinto della retribuzione _________________________;
iscrizione all'INPS, ai fini previdenziali e assistenziali;
iscrizione ad ENPAIA
per
l'assicurazione
infortuni
e malattie
professionali nonché per il fondo di previdenza (tale iscrizione non
riguarda il personale operaio).
Articolo 8.
Nei casi di infortunio o malattia non ascrivibili a causa di servizio, al
Signor _________________________ assunto con contratto d'inserimento, sarà
garantita,
qualora abbia superato il periodo di
prova,
mediante
integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli
Istituti
previdenziali e assistenziali, l'intera retribuzione per un periodo di 70
giorni di calendario.
Articolo 9.
Allo scopo di garantire al Signor _______________________ l'adeguamento
delle competenze professionali possedute al contesto lavorativo della
realtà
consortile e la loro valorizzazione, le parti
definiscono
consensualmente il seguente progetto individuale d'inserimento:
- il progetto d'inserimento è preordinato a conseguire la qualifica di
__________________ e comporta lo svolgimento delle seguenti mansioni
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- per il conseguimento della citata qualifica verrà svolta la seguente
attività formativa:
- formazione teorica n. ___ ore, (n.b. la formazione teorica non può
essere inferiore a 16 ore) che avranno ad oggetto, nella prima fase del
rapporto, l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica,
al quale saranno dedicate almeno ore ___. Le residue ore di formazione
saranno dedicate
alle finalità istituzionali del Consorzio, alle
principali disposizioni di
legge
applicabili
al
settore, alla
organizzazione del lavoro, alla conoscenza del comprensorio e delle
infrastrutture consortili territoriali ai metodi e processi di gestione
degli impianti nonché alla conoscenza delle macchine consortili;
- formazione pratica n. ___ ore, (n.b. la formazione pratica dovrà avere
durata "congrua") che avranno ad oggetto l'addestramento alle specifiche
mansioni proprie della qualifica per l'acquisizione della quale è
stipulato il
presente
contratto. L'addestramento alle specifiche
mansioni sarà impartito, con modalità che comportino la crescita delle
conoscenze informatiche e delle relative strumentazioni qualora esse
siano necessarie allo svolgimento delle mansioni medesime. (Per i
dipendenti assunti
con
contratto
d'inserimento finalizzato alla
acquisizione di una qualifica rientrante in quarta fascia funzionale,
occorre
scrivere:
la
formazione
pratica
prevede l'istruzione
nell'utilizzo pratico delle seguenti macchine: _______________________).
La
formazione teorica sarà impartita dal responsabile del settore
nell'ambito del quale il lavoratore, assunto con contratto d'inserimento,
è chiamato a collaborare.
La formazione pratica sarà impartita dal dipendente consortile Signor
_________________________
tecnico
esperto
in
materia
di
________________________, inquadrato nella fascia funzionale nella quale
rientrano le mansioni oggetto della formazione. (In caso di funzioni
amministrative occorre scrivere: La formazione pratica sarà impartita dal
Signor _______________________ esperto in materia di ___________________,
inquadrato nella fascia funzionale nella quale rientrano le funzioni
oggetto della formazione).
Articolo 10.
Al termine della esecuzione del presente contratto, il Consorzio, nelle
more dell'istituzione del "libretto formativo del cittadino", previsto
dall'art. 2, lett. i), D.lgs. 10.9.03 n. 276, annoterà la formazione
impartita e le attività formativa e lavorativa svolte e le competenze
professionali acquisite dal Signor _____________________ su libretti
eventualmente predisposti da istituzioni pubbliche regionali o provinciali
o, in mancanza, su idoneo registro appositamente istituito. Il Consorzio
conserverà, inoltre, agli atti, la documentazione dalla quale risultano le
attività formativa e lavorativa svolte e le competenze professionali
acquisite.
Articolo 11.
Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio al D.lgs. 10.9.03
n. 276, alle disposizioni del D.lgs. 6.9.01 n. 368 e all'art. ___ del
CCNL.
Art. 110 - Consegne.
1)
Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo al dipendente di consegnare
senza indugio quanto gli fosse stato affidato, ivi compresi i fascicoli
delle pratiche in sospeso in suo possesso e di rilasciare a libera
disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento.
2)
Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data
ricevuta
a discarico.
3)
Se il dipendente non rilascia, anche per sua colpa o negligenza, a libera
disposizione del Consorzio, gli immobili eventualmente avuti in godimento,
è
tenuta
sospesa
la liquidazione delle somme spettantigli
fino
all'avvenuto rilascio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei suoi
confronti.
Art. 142 - Consegne.
1)
Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo all'operaio di consegnare
senza indugio quanto gli fosse stato affidato e di rilasciare a libera
disposizione del Consorzio gli Immobili eventualmente avuti in godimento.
2)
Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data
a discarico.
ricevuta
3)
Se l'operaio non rilascia, anche per sua colpa o negligenza a libera
disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento,
è tenuta sospesa la liquidazione delle somme eventualmente spettantigli
fino all'avvenuto rilascio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei
suoi confronti.
Art. 149 - Contrattazione integrativa aziendale.
1)
Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è
consentita la contrattazione aziendale esclusivamente per l'istituzione di
un premio di risultato.
2)
Tale premio, che sarà contrattato con riferimento al biennio, potrà essere
erogato in un'unica soluzione al termine del biennio o in due soluzioni,
ciascuna delle quali al termine del 1° e del 2° anno del biennio. Il
premio sarà strettamente correlato ai risultati conseguiti da ciascuna
unità operativa (uffici, sezioni, reparti o simili) nella realizzazione di
programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di
produttività e di miglioramento di servizi resi all'utenza.
3)
I
risultati
conseguenti
quantificabili.
ai
programmi
devono
essere
economicamente
4)
I criteri utili alla determinazione quantitativa del premio di risultato
saranno definiti dalle parti in sede aziendale con riferimento agli
obiettivi di cui al precedente comma 2.
5)
La legittimazione a stipulare gli accordi integrativi aziendali è delle
RSA/RSU, assistite delle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali.
6)
I contratti integrativi aziendali stipulati ai sensi del presente articolo
hanno durata quadriennale. Gli incontri per la stipula dei contratti
integrativi aziendali
dell'anno di scadenza.
dovranno
avviarsi
entro
il
mese
di
settembre
Chiarimento a verbale.
Le parti chiariscono che la presenza delle Organizzazioni sindacali
territoriali, aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie
del
presente contratto, al tavolo delle trattative aziendali non può essere
negata.
Commissione paritetica per l'esame dei criteri di classificazione
del personale.
È
costituita una Commissione paritetica, composta di 6 membri in
rappresentanza di SNEBI e di 6 membri nominati da FLAI-CGIL, FAI-CISL e
FILBI-UIL, in ragione di 2 per ogni o organizzazione, avente il compito di
valutare se i criteri di classificazione del personale consortile,
previsti dal CCNL 17.4.02, siano tuttora rispondenti alle odierne esigenze
funzionali e organizzative dei Consorzi e di formulare conseguenti
proposte in merito.
La Commissione concluderà i lavori con una relazione, sottoscritta da
tutti i componenti, che sarà trasmessa alle Organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo per le successive determinazioni.
La Commissione inizierà i propri lavori entro 6 mesi dalla data di stipula
del presente contratto e li concluderà 8 mesi prima della scadenza del
presente CCNL.
Durata.
Le norme contenute nel presente accordo avranno durata fino al 31 dicembre
2005 per la parte economica e fino al 31 dicembre 2007 per la parte
normativa.
L'indennità di funzione dei Quadri di cui all'art. 74, CCNL
elevata da E 113,62 ad E 140,00, a decorrere dall'1.7.04.
17.4.02,
Gli importi degli stipendi base indicati nelle tabelle allegate
17.4.02, in vigore al 31.12.03, sono aumentati degli importi
nelle allegate tabelle, con le decorrenze ivi indicate.
è
al CCNL
indicati
AUMENTO STIPENDI BASE DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA
E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ASSUNTI DAL 15 LUGLIO 2000
fascia
funz.le
1
2
3
4
5
6
livello
decorrenza
decorrenza
decorrenza
decorrenza a
1.1.04
1.7.04
1.1.05
1.7.05
regime
2,2%
1,7%
1%
1,6%
1
2
1
2
1
2
1
2
21,37
22,63
24,54
22,86
26,45
24,65
27,71
26,52
33,54
28,79
16,51
17,49
18,96
17,66
20,44
19,04
21,41
20,49
25,91
22,25
9,71
10,29
11,15
10,39
12,02
11,20
12,59
12,06
15,24
13,09
15,54
16,46
17,85
16,62
19,24
17,92
20,15
19,29
24,39
20,94
63,13
66,87
72,50
67,53
78,15
72,81
81,86
78,36
99,08
85,06
3
1
2
3
7
27,82
39,39
36,02
33,78
21,49
30,44
27,83
26,11
12,64
17,91
16,37
15,36
20,23
28,65
26,19
24,57
82,18
116,39
106,41
99,82
AUMENTO STIPENDI BASE DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA
E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO GIÀ IN SERVIZIO AL 15 LUGLIO 2000
fasce
funz.li
livello
1
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
decorrenza
decorrenza
decorrenza
decorrenza a
1.1.04
1.7.04
1.1.05
1.7.05
regime
2,2%
1,7%
1%
1,6%
20,93
16,17
9,51
15,22
61,84
22,15
17,11
10,07
16,11
65,43
23,97
18,53
10,90
17,44
70,83
22,36
17,28
10,16
16,26
66,07
25,81
19,94
11,73
18,77
76,25
24,08
18,60
10,94
17,51
71,13
27,01
20,87
12,28
19,64
79,81
25,87
19,99
11,76
18,82
76,44
32,60
25,19
14,82
23,71
96,32
28,05
21,67
12,75
20,40
82,87
27,12
20,95
12,33
19,72
80,11
38,22
29,53
17,37
27,79
112,92
34,98
27,03
15,90
25,44
103,35
32,84
25,38
14,93
23,88
97,03
PREVIDENZA INTEGRATIVA
La Commissione prevista all'art. 102, CCNL 17.4.02 riprenderà i propri
lavori non appena sarà approvata la legge delega in materia previdenziale
in corso di definizione in Parlamento.
La Commissione disciplinerà la previdenza complementare nel settore
consortile, tenuto conto di quanto stabilito nel Protocollo d'intesa
allegato al presente accordo del quale costituisce parte integrante ed
essenziale e secondo le disposizioni contenute nelle norme attuative della
legge delega.
PROTOCOLLO DI INTESA SULLA "PREVIDENZA INTEGRATIVA"
Premesso
- che nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL 17.4.02 le parti
hanno proseguito il confronto, da tempo in atto, per l'istituzione di un
sistema di previdenza complementare nel settore consortile, ai sensi e nei
limiti del D.lgs. 21.4.93 n. 124 e successive modificazioni;
- che l'istituzione del sistema di previdenza complementare che
aggiunge a quello obbligatorio potrebbe determinare il venir meno
ulteriori forme pensionistiche;
si
di
- che dagli approfondimenti fatti è stata confermata l'impossibilità di
istituire un "Fondo chiuso", specifico nel settore consortile,
in
considerazione dell'esiguo numero degli addetti, del tutto insufficiente a
garantire, al netto dei costi di esercizio, rendimenti adeguati agli
accantonamenti dei lavoratori;
-
che
è
stata inoltre ribadita l'inopportunità di risolvere il problema
dell'istituzione della previdenza complementare nel settore consortile
prevedendo la possibilità per i dipendenti di aderire ad un "Fondo di
previdenza complementare aperto", che sfugge a qualunque valutazione
puntuale di gestione e di funzionamento;
- che le parti hanno di conseguenza riconfermato l'opportunità che la
previdenza complementare nel settore consortile sia realizzata negoziando
l'adesione dei Consorzi e dei dipendenti consortili ad un "Fondo chiuso"
di altra categoria produttiva;
- che tale "Fondo chiuso" deve essere costituito da una categoria di
lavoratori numericamente consistente, sufficiente a garantire un numero di
adesioni al "Fondo" tale da ammortizzarne le spese di funzionamento e da
garantire idonei rendimenti della contribuzione accantonata;
- che l'individuazione del "Fondo chiuso" al quale dovrebbe aderire il
settore consortile comporta una serie di valutazioni e accertamenti che
vanno compiuti con riferimento specifico alle norme delegate che saranno
emanate in attuazione della legge delega sulla previdenza in corso di
approvazione in Parlamento;
- che il testo del disegno di legge delega, tra gli altri, consente anche
ad ENPAIA la gestione di fondi di previdenza complementare con ciò
permettendo ai Consorzi di utilizzare tutti gli strumenti che verranno
istituiti per la realizzazione della previdenza complementare;
tutto ciò premesso
le parti convengono di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio
indispensabili
per
assumere
orientamenti
definitivi
in
ordine
all'individuazione del "Fondo" con il quale negoziare l'adesione del
settore consortile nonché di ridefinire le norme contrattuali contemplanti
forme pensionistiche diverse.
Il punto 3, allegato L, CCNL 17.4.02, relativo alle anticipazioni del TFR
è modificato come segue:
3)
le richieste degli aventi diritto di cui al precedente numero 2) sono
soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, di cui
al precedente numero 2) e comunque del 4% del numero totale dei
dipendenti.
Nel caso in cui il numero degli aventi titolo sia inferiore a 10 unità e
il numero complessivo dei dipendenti sia inferiore a 25 unità, si avrà
diritto a una anticipazione annua.
L'art. 5 dell'Accordo nazionale trasferte e missioni, allegato
17.4.02, è modificato come segue:
B,
CCNL
Articolo 5.
1)
Al personale considerato in trasferta al sensi del precedente art. 1 e con
le esclusioni di cui al precedente art. 2, in aggiunta alla normale
retribuzione, compete il seguente trattamento:
(a) E 1,50 per servizi prestati in trasferta entro l'arco della mezza
giornata sia antimeridiana che pomeridiana;
(b) E 2,00 per servizi prestati in trasferta per tutta la giornata in
riferimento all'intero orario d'obbligo.
2)
La previsione di cui alla precedente lett. b) ricorre nella ipotesi in cui
il dipendente debba, per lo svolgimento dei compiti affidatigli, consumare
il pasto in trasferta con prosecuzione della sua attività successivamente
alla consumazione del pasto.
3)
Nei Consorzi presso i quali sia in vigore l'orario unico, il trattamento
di E 1,50 compete nell'ipotesi che i servizi prestati in trasferta
coincidano con l'intero orario d'obbligo; in ogni altro caso compete il
trattamento di E 2,00.
4)
Nel calcolo della durata delle prestazioni in trasferta non deve essere
computato il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno dalla
propria abitazione all'abituale sede di lavoro.
5)
Nel calcolo della durata delle prestazioni in trasferta, deve essere
computato il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno dalla
sede abituale di lavoro alla destinazione assegnata al dipendente.
6)
Nella durata
servizio per
aziendale.
della trasferta resta escluso il tempo di interruzione del
il consumo del pasto e altri motivi convenuti in sede
7)
Qualora
le modalità di svolgimento della trasferta siano affidate
all'iniziativa
del
dipendente,
resta
escluso
il
diritto
alla
corresponsione, in aggiunta alla indennità di cui al comma 1, di qualsiasi
compenso per prestazioni di lavoro straordinario.
8)
È fatta eccezione a quanto previsto dal comma
cui, in base a indilazionabili esigenze di
trasferta sia preventivamente autorizzato, con
dell'Ente, ad effettuare prestazioni di lavoro
precedente nel solo caso in
servizio, il personale in
apposita richiesta scritta
oltre l'orario d'obbligo.
9)
Qualora i dipendenti in trasferta ai sensi dell'art. 1, con l'esclusione
di cui all'art. 2, rientrino nella sede abituale di lavoro dopo le 7 ore
di assenza o dopo le ore 14, agli stessi compete, dietro esibizione del
relativo documento, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per
il pasto consumato fuori sede presso esercizi pubblici, ristoranti,
trattorie e simili di media categoria.
10)
In alternativa al rimborso a piè di lista di cui al precedente comma i
dipendenti comandati in trasferta possono chiedere, per il pasto consumato
fuori sede, sempre nelle ipotesi indicate al precedente comma, un rimborso
forfettario, che viene fissato nella misura di E 5,16.
Art. ___ - Apprendistato.
1)
È in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d'età compresa tra i
18 e i 29 anni, contratti d'apprendistato professionalizzante, ai sensi
dell'art.
47, D.lgs. 10.9.03 n. 276, per il conseguimento
delle
qualificazioni professionali elencate al comma 2 del presente articolo,
attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di
base e di carattere tecnico-professionale.
2)
Le qualifiche per le quali è
d'apprendistato sono le seguenti:
ammessa la
costituzione
del
rapporto
per la fascia funzionale 6;
-
collaboratore
collaboratore
collaboratore
collaboratore
collaboratori
di contabilità
di segreteria
catastale
dell'ufficio paghe e contributi
tecnici
per la fascia funzionale 5:
- disegnatore tecnico
- assistente ai lavori
per la fascia funzionale 4:
-
elettromeccanico
impiantista
meccanico d'officina
escavatorista
conduttore di macchine operatrici complesse
per la fascia funzionale 3:
- operai specializzati inquadrati in tale fascia funzionale
3)
La durata del contratto d'apprendistato è di 3 anni per le qualifiche
rientranti nelle f.f. 6 e 5, di 2 anni per le qualifiche rientranti nella
f.f. 4 e di 1 anno per le qualifiche rientranti nella f.f. 3.
4)
L'acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e
tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento
di
un'attività
formativa,
teorico-pratica
che
sarà
registrata
nell'apposito libretto formativo, non inferiore a 120 ore l'anno, per
ciascuno degli anni di durata del contratto. Per le qualifiche rientranti
nelle f.f. 6 e 5 la metà delle ore di formazione previste avrà carattere
teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche
rientranti nella f.f. 4 le ore di formazione teorica e pratica saranno
così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà
delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte
avrà carattere pratico; per le qualifiche d'escavatorista e d'operatore di
macchine operatrici complesse 1/4 delle ore di formazione previste avrà
carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le
qualifiche rientranti nella f.f. 3, 1/4 delle ore di formazione previste
avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico.
5)
Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme
tutti i mesi dell'anno.
in
6)
Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con
formazione e competenza adeguate che, nello svolgimento delle ordinarie
mansioni,
provvederanno ad impartire la formazione
teorico-pratica
necessaria per l'acquisizione delle competenze di base
e
tecnico
professionali.
7)
Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio
impedissero,
in
determinati periodi, lo svolgimento
dell'attività
formativa all'interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso
il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione.
8)
Il contratto d'apprendistato professionalizzante è stipulato in forma
scritta e contiene l'indicazione della prestazione oggetto del contratto,
del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere,
eventualmente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base
agli esiti della formazione ricevuta.
9)
Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termine
del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell'art. 111 del
presente contratto.
Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal
contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo.
10)
Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavoratore,
ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediatamente
inferiore a quella spettante, ai sensi del CCNL, ai lavoratori addetti a
mansioni
corrispondenti a quelle il cui apprendimento
costituisce
l'oggetto del contratto di apprendistato.
11)
Le norme contenute nel presente articolo troveranno applicazione non
appena
sarà
stata approvata da regioni e province
autonome
la
regolamentazione dei profili normativi prevista dal D.lgs. 10.9.03 n. 276.
Dichiarazione a verbale.
Le parti s'impegnano a riesaminare la norma di cui al penultimo comma del
precedente articolo, al momento in cui dovesse essere modificato il regime
previdenziale in vigore, per l'apprendistato, alla data di stipula
dell'Accordo di rinnovo del CCNL 17.4.02.
Allegato P
CONTRATTO D'APPRENDISTATO
L'anno ___ il giorno ___ del mese di ___________ presso la sede del
Consorzio __________________________ di seguito, per brevità denominato
"Consorzio" _____________ in ______________ via ____________________;
tra
il ________________________ nato a __________________ il ___________ che
agisce in qualità di presidente (1) e legale rappresentante del Consorzio
___________________________ C.F. ______________________ con
sede
in
______________________ e in quanto autorizzato al presente atto di
deliberazione n. _____________
del _______________ della Deputazione
amministrativa;
e
il Sig. __________________________________ nato a ______________________
il __________ e residente a _____________________ C.F. ___________________
premesso che il Consorzio:
- ritiene di stipulare un contratto d'apprendistato professionalizzante,
ai sensi dell'art. 49, D.lgs. 10.9.03 n. 276 e dell'art. ___ del CCNL,
al quale è allegato il presente schema di contratto, con un giovane
d'età compresa tra 18 e i 29 anni;
- ha individuato nel Sig. ___________________________________________ nato
a ________________________________ e residente a ______________________;
- che il testé indicato Sig. ___________________________ si è dichiarato
disponibile alla stipula di tale contratto d'apprendistato
professionalizzante;
tutto ciò premesso
tra il Consorzio e il Signor _________________________________ si conviene
e si stipula quanto segue.
(1) Oppure Commissario. In tal
delibera di autorizzazione.
caso
non
è
ovviamente
necessaria la
Articolo 1.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2.
Il Consorzio, come sopra rappresentato, assume alle proprie dipendenze il
Sig. __________________________ che accetta, con contratto d'apprendistato
professionalizzante, alle condizioni previste dai seguenti articoli.
Articolo 3.
Il contratto avrà la durata di anni ___ (indicare una durata compresa tra
anni 3 e anni 1, a seconda della qualifica interessata. Cfr. il comma 3
dell'art. ___).
Articolo 4.
Il contratto è soggetto ad un periodo di prova della durata di _________
(indicare una durata pari a quella prevista dal contratto collettivo per
la fascia funzionale corrispondente alla qualifica per la quale è
stipulato il contratto d'apprendistato professionalizzante).
Articolo 5.
L'orario di lavoro è il seguente ____________________________ indicare la
distribuzione
giornaliera e settimanale delle 38
ore
settimanali
contrattualmente previste).
Articolo 6.
La
fascia
funzionale
e
il livello retributivo
assegnati
sono
_________________ (indicare la fascia immediatamente inferiore a quella
corrispondente, a norma di contratto collettivo, alla qualifica per la
quale si stipula il contratto d'apprendistato).
Articolo 7.
In esecuzione del presente contratto, al Sig. _____________________ verrà
attribuito, pertanto, il seguente trattamento economico iniziale:
-
stipendio base (_____________ f.f. ___________ livello) ____________;
contingenza ________________________________________________________;
indennità integrativa ______________________________________________;
elemento distinto della retribuzione _______________________________;
Il
Signor _______________________ sarà iscritto all'INPS, ai
fini
previdenziali e assistenziali, nonché ad ENPAIA per l'assicurazione
infortuni e malattie professionali e per il fondo di previdenza (tale
iscrizione non riguarda il personale operaio).
Articolo 8.
Nei casi d'infortunio o malattia non ascrivibili a causa di servizio, al
Sig. ________________________ assunto con contratto d'apprendistato, sarà
garantita,
qualora abbia superato il periodo di
prova,
mediante
integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli
Istituti
previdenziali e assistenziali, l'intera retribuzione per un periodo di 70
giorni di calendario.
Articolo 9.
In forza del presente contratto il Sig. ______________________ ha diritto
di ricevere, in conformità al piano formativo individuale di seguito
specificato, una formazione sul lavoro di carattere teorico-pratico, non
inferiore a 120 ore l'anno, per ciascuno degli anni di durata del
contratto, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnicoprofessionali.
Il piano formativo individuale è preordinato a conseguire la qualifica di
_____________________________ e comporta lo svolgimento delle seguenti
mansioni ________________________________________________________________;
Per il conseguimento
attività formativa:
della citata qualifica, sarà
svolta
la
seguente
- formazione teorica n. ___ ore, che avranno ad oggetto, nella prima fase
del
rapporto,
l'apprendimento
di
nozioni
di
prevenzione
antinfortunistica, al quale saranno dedicate almeno ore ___. Le residue
ore di formazione saranno dedicate alle finalità istituzionali del
Consorzio, alle principali disposizioni di legge applicabili al settore,
alla organizzazione del lavoro, alla conoscenza del comprensorio e delle
infrastrutture consortili, ai metodi e processi di gestione degli
impianti nonché alla conoscenza delle macchine consortili;
- formazione pratica n. ___ ore, che avranno ad oggetto l'addestramento
alle specifiche mansioni proprie della qualifica per l'acquisizione
della quale è stipulato il presente contratto.
L'addestramento alle specifiche mansioni sarà impartito, con modalità
che comportino la crescita delle conoscenze informatiche e delle
relative strumentazioni qualora tali conoscenze siano necessarie allo
svolgimento delle mansioni medesime. (Per i dipendenti assunti con
contratto d'apprendistato finalizzato all'acquisizione di una qualifica
rientrante nelle f.f. 4 e 3, occorre scrivere: la formazione pratica
prevede l'istruzione nell'utilizzo pratico delle seguenti macchine o
attrezzi: _____________________________________________________);
sia la formazione teorica, sia la formazione pratica saranno impartite al
Sig. _____________________________________________ dal tutore aziendale
Sig.
____________________________________________ (oppure dai
tutori
aziendali Sigg. ___________________________________________) in possesso
di 3 anni d'esperienza lavorativa e inquadrato nella fascia funzionale
____________________ (occorre indicare una f.f. pari o superiore a quella
che l'apprendista conseguirà al termine del periodo d'apprendistato) ed
esperto nelle mansioni proprie della qualifica per l'acquisizione della
quale è stipulato il presente contratto.
Qualora esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio
impedissero,
in
determinati periodi, lo svolgimento
dell'attività
formativa all'interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso
il
ricorso
a soggetti esterni specializzati nella formazione
di
apprendisti.
Articolo 10.
Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termine
del periodo d'apprendistato, dando preavviso ai sensi dell'art. 111 del
presente contratto.
Fatta
eccezione
del
periodo di prova, nel
corso
del
d'apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se
presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
periodo
non in
Articolo 11.
Al termine dell'esecuzione del presente contratto, il Consorzio, nelle
more dell'istituzione del "libretto formativo del cittadino", previsto
dall'art. 2, lett. i), D.lgs. 10.9.03 n. 276, rilascerà al
Sig.
__________________________________ una attestazione riguardante l'attività
formativa e lavorativa svolte e le competenze professionali acquisite e la
relativa qualifica. Il Consorzio conserverà, inoltre, agli atti, la
documentazione dalla quale risultano le attività formativa e lavorativa
svolte, le competenze professionali acquisite e la relativa qualifica.
Articolo 13.
Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio al D.lgs. 10.9.03
n. 276, e all'art. ______ del CCNL.
ACCORDO NAZIONALE SULLE PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE
(Art. 101 del contratto).
In attuazione dell'impegno assunto dalle parti con l'Accordo collettivo
nazionale di lavoro 2.6.87, di rinnovo del CCNL 18.7.85, è istituito e
gestito, in Roma, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie
del CCNL cui è allegato il presente Regolamento, il Fondo Integrativo
Sanitario (FIS), attraverso il quale le medesime Organizzazioni sindacali
s'impegnano a garantire, ai lavoratori iscritti, prestazioni sanitarie
integrative di quelle del Servizio sanitario nazionale.
Tali prestazioni sono le seguenti:
A) IDENTIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI
Si conviene che per "nucleo familiare" s'intende l'iscritto, il coniuge o
il convivente 'more uxorio' e i figli fino a 26 anni, risultanti, al
momento del sinistro, dallo "stato di famiglia" dell'iscritto stesso.
Peraltro tale "stato di famiglia" dovrà essere allegato alla relativa
denuncia di sinistro.
Per l'iscritto, il coniuge o il convivente 'more uxorio' l'assicurazione
vale per le persone di età non superiore ai 70 anni e cessa dalla
successiva scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale
limite di età.
B) GARANZIE OBBLIGATORIE
1)
In caso d'intervento chirurgico effettuato in Istituto di cura pubblico o
privato, in conseguenza di infortunio, di malattia o di parto, il
rimborso:
- delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli
onorari medici) effettuati anche al di fuori dell'Istituto di cura o in
ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero;
- delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente,
dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento,
per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi
compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante
l'intervento);
- delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti
fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami effettuati
durante il periodo di ricovero;
- delle spese per le rette di degenza;
- delle spese di trasporto in ambulanza all'Istituto di cura e viceversa;
- delle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio
che ha
determinato l'intervento, sostenute dopo la cessazione del ricovero, per
esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche
e infermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e
per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera),
effettuati nei 90 giorni successivi al ricovero stesso.
Tali garanzie sono prestate fino alla concorrenza della somma di E
6.200,00,
da ritenersi come disponibilità unica per ciascun
anno
assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
Qualora l'iscritto si avvalga del SSN, la garanzia varrà per le eventuali
spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'iscritto nella misura del
100%.
Nel caso in cui l'iscritto ritenga di non avvalersi del SSN o di
ricoverarsi in Istituto di cura non convenzionato (o in branca non
convenzionata di Istituto convenzionato), il Fondo rimborserà le spese
sopraelencate nella misura del 75% di quelle effettivamente sostenute e
documentate.
2)
Qualora,
in
caso
d'intervento
chirurgico
o
di
"grande
intervento
chirurgico" effettuato in Istituto di cura, gli iscritti non abbiano
sostenuto alcuna spesa, avranno diritto a una indennità giornaliera per
ogni giorno di ricovero di E 26,00 con un massimo di 60 giorni per anno
assicurativo, e qualora non sia stato richiesto alcun rimborso in base al
precedente punto 1.
3)
Il rimborso, fino alla concorrenza della somma di E 1.050,00, da
intendersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per
nucleo familiare assicurato, delle spese sostenute per le seguenti
prestazioni sanitarie, domiciliari o ambulatoriali, rese necessarie da
malattia o infortunio:
- onorari medici per visite specialistiche, escluse comunque le visite
pediatriche, odontoiatriche e ortodontiche;
- analisi ed esami diagnostici di laboratorio, purché pertinenti alla
malattia o all'infortunio denunciati.
Il rimborso di tali spese è effettuato con l'applicazione di uno scoperto
del 25% con un minimo di E 26,00 per ogni visita, analisi od esame e con
il massimo risarcimento di E 105,00 per ogni visita e di E 520,00 per ogni
analisi od esame diagnostico, fermo il limite massimo annuo di E 1.050,00.
Le visite specialistiche sono rimborsabili se dalla documentazione inviata
risulta inequivocabilmente il titolo di specializzazione del medico che ha
effettuato la visita. Nessun rimborso è quindi previsto per le prestazioni
di medicina generica.
DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) il rimborso delle spese:
- per la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere,
ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- per la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso
di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o
stupefacenti;
b) il rimborso delle spese relative ad infortuni:
- derivanti da sport aerei, dalla partecipazione a
corse
e gare
motoristiche e alle relative prove di allenamento (salvo che si tratti
di gare di regolarità pura);
- sofferti in conseguenza di azioni delittuose compiute dolosamente
dall'iscritto
intendendosi
invece
compresi
quelli
sofferti in
conseguenza di imprudenza o negligenza anche grave dell'iscritto stesso.
Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:
- le cure e gli interventi per la eliminazione o correzione di difetti
fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto;
- le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia
plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio);
- le cure dentarie e delle parodontopatie non rese
necessarie da
infortunio e, in ogni caso, le protesi dentarie;
- le malattie professionali così definite dal DPR 30.6.65 n. 1124 e
successive modifiche;
- le spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi
protesici o terapeutici, salvo quanto previsto al punto 2.1 - lett. A);
- le conseguenze dirette o indirette della
trasmutazione del nucleo
dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione
artificiale di particelle atomiche e di esposizione a
ionizzanti;
- le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici.
radiazioni
C) ADESIONE
Con decorrenza 1.1.05, salvo rinuncia, sono iscritti al Fondo integrativo
sanitario tutti i dipendenti consortili con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. La facoltà di rinuncia all'adesione tacita prevista nel
precedente comma del presente punto c) deve essere comunicata dal
Consorzio a ciascun dipendente in servizio entro 90 giorni dalla data
d'entrata in vigore dell'accordo medesimo. La medesima facoltà di rinuncia
sarà
comunicata ai dipendenti di nuova assunzione con la lettera
d'assunzione.
I dipendenti consortili in servizio sono tenuti a manifestare la loro
rinuncia, mediante lettera raccomandata a/r, non oltre 60 giorni dalla
ricezione della comunicazione del Consorzio. I dipendenti consortili di
nuova assunzione sono tenuti a manifestare la loro rinuncia, mediante
lettera raccomandata a/r, non oltre 60 giorni dalla data d'assunzione. Ai
fini del rispetto del termine per la rinuncia fa fede il timbro postale
dell'ufficio accettante. Successivamente al compimento
del
termine
previsto per la rinuncia sorge per il Consorzio, qualora il lavoratore non
abbia
rinunziato, l'obbligo di versare, al 31 dicembre
dell'anno
d'iscrizione, con validità della iscrizione per l'anno successivo, la
quota di contribuzione a suo carico nell'importo annuo di E 108,50. Tale
quota di contribuzione sarà versata direttamente al Fondo, unitamente alla
quota di pari importo a carico del lavoratore che non abbia rinunciato,
nelle forme di cui al precedente comma 3), all'iscrizione al Fondo
integrativo sanitario.
MOLESTIE SESSUALI E MOBBING
CCNL bonifiche.
Il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la
discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale
riconosciuto dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla
convenzione delle Nazioni Unite sulla eliminazione di ogni forma di
discriminazione
nei
confronti
della
donna,
dalla
convenzione
internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione
razziale, nei patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e
politici e ai diritti economici, sociali e culturali, nonché dalla
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali della Comunità Europea.
Relazioni interpersonali improntate al rispetto reciproco, in cui ciascuno
è tenuto a rispettare la dignità e la personalità dell'altro e in cui
ciascuno ha diritto ad essere rispettato nella propria dignità
e
personalità, sono condizioni imprescindibili per la tutela della dignità
della persona di cui l'organizzazione aziendale è tenuta a farsi carico,
promuovendo le iniziative opportune a vietare e contrastare le azioni
lesive di tali diritti.
Costituisce violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento,
verbale o di altro tipo, riconducibile a molestie, molestie sessuali,
discriminazioni e mobbing.
a) Molestie, discriminazioni.
Le molestie riferite al sesso di una persona e le molestie sessuali sono
lesive della integrità della persona e contrarie al principio di non
discriminazione. Le parti assumono le definizioni indicate dalla Direttiva
europea n. 2002/73:
- discriminazione diretta:
situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base
al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in
una situazione analoga;
- discriminazione indiretta:
situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi
apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare
svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone
dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano
oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati
per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
- molestie:
situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso
al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità
di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante od offensivo;
- molestie sessuali:
situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a
connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale,
avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in
particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante
o offensivo.
Ogni atto o comportamento che si configuri come molesto e discriminatorio
è inammissibile.
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ad essere trattati con
dignità, ad essere tutelati nella propria libertà personale, a denunciare
atti e comportamenti molesti e le eventuali, conseguenti intimidazioni e
ritorsioni.
Tali
comportamenti saranno valutati
ai
sensi
delle
disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Iniziative di informazione, formazione e prevenzione saranno
tra le parti a livello aziendale e regionale.
concordate
b) Mobbing.
Si identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi
e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni
aggressive,
denigratorie
e
vessatorie,
aventi
come
fine
la
destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che comportano degrado
delle condizioni di lavoro che possono compromettere la salute, la
professionalità, la dignità del lavoratore nell'ambito dell'ufficio di
appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di
riferimento.
In riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo 20.9.01, le
parti
riconoscono la necessità di promuovere adeguate e opportune
iniziative al fine di monitorare, contrastare, prevenire situazioni che
sempre più spesso hanno gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale
del
lavoratore, nonché per migliorare la qualità e la
sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
Le parti s'impegnano a promuovere un'adeguata informazione sui temi
presente articolo.
del
Disciplina sperimentale del telelavoro.
Premessa.
Considerato che il telelavoro permette ai Consorzi di modernizzare
l'organizzazione del lavoro e consente ai lavoratori una modalità di
svolgimento della prestazione che permette loro di conciliare maggiormente
l'attività lavorativa con le proprie esigenze familiari e sociali e che,
utilizzando al meglio le potenzialità insite negli strumenti propri della
società
dell'informazione, risultano accresciute le possibilità
di
coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro e
offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità di impiego,
si conviene quanto segue:
1)
I Consorzi possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro
al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare
economie di gestione attraverso il miglior impiego delle risorse umane.
2)
Il telelavoro consegue a una scelta volontaria del datore di lavoro e del
lavoratore
interessati. Esso può essere inserito nella descrizione
iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire
da
un
successivo impegno assunto volontariamente. In entrambi i casi il datore
di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni
scritte, conformemente alla Direttiva n. 91/533/CEE, ivi incluse le
informazioni relative al contratto collettivo applicato e alla descrizione
della prestazione lavorativa, nonché le informazioni relative al diretto
superiore o agli altri dipendenti consortili ai quali il telelavoratore
può rivolgersi per questioni di natura professionale o attinenti alla
posizione lavorativa personale.
3)
Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale
dell'attività lavorativa e qualora il datore di lavoro
offra
la
possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o
rifiutare tale offerta.
4)
Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare
telelavoratore, il Consorzio può accettare o rifiutare tale offerta.
come
5)
Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione
di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé,
sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per
il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del
rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro
del lavoratore medesimo.
6)
Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della
prestazione
lavorativa, la decisione di passare al
telelavoro
è
reversibile, a richiesta di una delle due parti, con preavviso di 3 mesi.
La reversibilità comporta il ritorno all'attività lavorativa nei locali
del datore di lavoro.
7)
Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della
prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti
telematici, nelle forme seguenti:
- telelavoro domiciliare;
- e altre forme di lavoro a distanza, che comportano la effettuazione
della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al
quale il dipendente è assegnato.
8)
La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e
collaudata a cura e a spese del Consorzio, sul quale gravano i costi di
manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel
caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica
dedicata, presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di
esercizio a carico del Consorzio, espressamente preventivati nel progetto
di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in
forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi
energetici e telefonici.
9)
Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate,
in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la
protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini
professionali.
10)
I Consorzi definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da
realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei
rientri nella sede consorziale.
11)
Il carico di lavoro e i livelli di prestazione del telelavoratore devono
essere equivalenti a quelli dei lavoratori che svolgono analoghe funzioni
nei locali del Consorzio. Non è ammessa variazione dei carichi di lavoro e
dei
livelli di prestazioni di lavoro inizialmente pattuiti, salvo
richiesta del Consorzio alla quale aderisca il lavoratore.
12)
L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo
parziale, viene distribuito nell'arco della giornata, a discrezione del
dipendente, in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in
ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per
comunicazioni di servizio in 2 periodi di 1 ora ciascuno, concordati con
il Consorzio nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con
durata di 1 ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di
lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie,
notturne o festive, né permessi brevi e altri istituti che comportano
riduzioni di orario.
13)
In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il
telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture consorziali
competenti.
14)
Nella ipotesi di fermo prolungato per cause strutturali (interruzione del
circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la
stessa giornata lavorativa) il Consorzio può richiedere al lavoratore
interessato il temporaneo rientro presso la sede fino al ripristino del
collegamento telematico.
15)
Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle
quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti
dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi
contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto
proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa
autorizzazione del Consorzio.
16)
I Consorzi
rischi:
stipulano polizze assicurative per la copertura dei
seguenti
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con
esclusione di quelle derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti
dall'uso delle stesse attrezzature.
17)
I Consorzi sono responsabili della tutela della salute e della sicurezza
professionale del telelavoratore sulla postazione di lavoro, conformemente
alla
normativa vigente e alle disposizioni del presente contratto
collettivo di lavoro. Al fine di verificare la corretta applicazione della
disciplina in materia di salute e sicurezza, i responsabili competenti dei
Consorzi e dei lavoratori dipendenti possono accedere al luogo in cui è
svolto il telelavoro, concordando preventivamente con l'interessato i
tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di
valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 626/94,
è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al
rappresentante della sicurezza.
18)
I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità alla formazione, nei
luoghi e nei tempi previsti per tutti gli altri lavoratori. Essi, inoltre
ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di
lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di
organizzazione del lavoro.
19)
Il contratto individuale indicherà l'unità operativa di appartenenza
telelavoratore.
del
20)
Il
Consorzio garantisce l'adozione di misure dirette a
prevenire
l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori
del
Consorzio, come l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e
di accedere alle informazioni del Consorzio medesimo.
21)
I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei
operano
all'interno del Consorzio. Non deve essere
comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
lavoratori
ostacolata
che
la
22)
Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle
elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono
previste.
23)
I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per
gli
Organismi di rappresentanza dei lavoratori, conformemente alla
legislazione e ai contratti collettivi.
24)
I Consorzi daranno informazione preventiva alla
ricorso al telelavoro.
RSA/RSU
nel
caso
di
Allegato S
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 22.1.96 RECANTE NORME PER L'APPLICAZIONE
DEL NUOVO REGIME IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(D.lgs. 19.9.94 n. 626).
Il giorno 22 gennaio 1996,
in Roma
tra
- SNEBI rappresentato dal Presidente prof. Giuseppe Lo Manto, dal Vice
Presidente ing. Sergio Previdi, dal Segretario nazionale avv. Anna Maria
Martuccelli, assistiti dal dott. Antonio Pocci, dal dott. Giuseppe
Manzari, dal dott. Alberto Giua e dal dott. Riccardo Fornelli
e
- FLAI/CGIL rappresentata dal Segretario generale sig. Gianfranco Benzi,
dal Segretario nazionale Vincenzo Lacorte e dal sig. Antonio Cogoni;
- FISBA/CISL rappresentata dal Segretario nazionale sig. Pietro Massini e
dal sig. Mario Ciccocioppo;
- FILBI/UIL rappresentata dal Segretario generale sig. Stefano Mantegazza
e dal Segretario nazionale sig. Pasquale Papiccio;
- visto il D.lgs. 19.9.94 n. 626, che nel prevedere alcuni principi
generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori in
materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro,
demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti
applicativi;
- considerato che le parti intendono definire tali aspetti
tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno
direttive comunitarie;
- ravvisata l'opportunità di prendere in esame i
rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza,
esercizio e la formazione di detta rappresentanza;
applicativi,
ispirato le
temi concernenti
le sue modalità
- ritenuto che la logica sulla quale il D.lgs. 19.9.94 n.
rapporti tra le parti nella materia è diretta a superare
conflittualità e si ispira a criteri di partecipazione
la
di
626 fonda i
posizioni di
si è convenuto quanto segue:
Parte I
1) Modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS).
Il RLS è eletto o designato di norma dai lavoratori nell'ambito delle RSA.
Sono eleggibili come RLS anche I lavoratori a tempo determinato, purché
sia presente nel Consorzio almeno 1 RLS con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
In assenza di RSA il RLS è eletto dai lavoratori nel loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,
anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha
ottenuto il maggior numero dei voti espressi.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra loro il segretario del
seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede,
provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato al
Consorzio entro 5 giorni dalla data della elezione.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in servizio presso il Consorzio
alla data in cui si svolgono le elezioni. Possono essere eletti RLS tutti
i lavoratori titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che
abbiano superato il periodo di prova, alla stessa data.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
L'elezione del RLS dovrà svolgersi in ore corrispondenti
dell'orario giornaliero di lavoro per il periodo di tempo
necessario agli adempimenti elettorali.
alle ultime
strettamente
2) Numero dei RLS e tempo di lavoro retribuito dedicabile allo svolgimento
della funzione.
In ciascun Consorzio il numero dei RLS sarà di:
- 1 RLS nei Consorzi che occupano sino a 200 dipendenti
- 3 RLS nei Consorzi che occupano più di 200 dipendenti
Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n.
626, ciascun RLS può dedicare le seguenti ore di lavoro retribuito,
nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro contrattualmente previsto:
- 20 ore annue nel Consorzi che occupano fino a 50 dipendenti
- 25 ore annuo nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti
- 30 ore annuo nel Consorzi che occupano oltre 101 dipendenti
Le predette ore di lavoro retribuite da dedicare alle funzioni previste
all'art.
19,
D.lgs. 19.9.94 n. 626, non vengono utilizzate
per
l'espletamento degli adempimenti previsti dalle lett. b), c), d), g), i)
ed l) del citato art. 19.
Ai fini del computo dei dipendenti di cui al presente punto 2) i
dipendenti da prendere in considerazione sono quelli titolari di rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e quelli
avventizi, nei confronti dei quali trova applicazione il CCNL al quale è
allegato il presente accordo. Per i lavoratori a tempo determinato e per
gli avventizi, il computo dei dipendenti su base annua è fatto con il
meccanismo del 'pro rata' in ragione dei mesi di durata del rapporto di
lavoro.
Chiarimento a verbale.
Tenuto conto della definizione che il D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive
modificazioni danno dell'unità produttiva, le parti si danno atto che
nell'ambito dei Consorzi non è dato ravvisare l'esistenza di unità
produttive per le quali sorga problema di nomina di RLS.
3) Attribuzioni del RLS.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è
contenuta all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle
seguenti indicazioni.
3.1) Il RLS ha diritto d'accesso al luoghi di lavoro.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende
effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del
servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
3.2 Modalità di consultazione.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo tempestivo e
preventivo all'assunzione di una decisione o di un orientamento.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le
proposte formulate dal RLS.
Il RLS conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul
verbale della stessa.
3.3) Informazioni e documentazione aziendale.
Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione
aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94.
Lo stesso RLS ha diritto di consultare il documento sulla valutazione dei
rischi di cui all'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 626/94, custodito presso il
Consorzio ai sensi dell'art. 4, comma 3 del citato decreto.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e
la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro
s'intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza
del lavoro.
Il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso
strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto del
segreto
d'ufficio.
4) Formazione dei RLS.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g),
D.lgs. n. 626/94 e nei contenuti minimi individuati dal DM 16.1.97.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si
svolgerà durante l'orario ordinario di lavoro.
Il programma formativo deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di
prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni
abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza
lavoratori, provvede ad una integrazione della formazione del RLS.
che
dei
Impegno a verbale.
Le
parti
si
adopereranno
affinché i
Consorzi
facciano
ricorso
alla
formazione finanziata dall'INAIL e/o da altri Organismi.
5) Riunioni periodiche.
In applicazione dell'art. 11, D.lgs. n. 626/94, la riunione periodica
prevista dal comma 1 del predetto art. 11 è convocata con almeno 5 giorni
lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere, anche prima della scadenza annuale, la convocazione
della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di
rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in
azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
Parte II
Organismi paritetici territoriali.
Vengono istituiti, a livello regionale, Organismi paritetici cui sono
affidati i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
- definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro;
- promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti
applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche
autorità e di altre istituzioni;
- conciliazione delle eventuali controversie che dovessero insorgere
presso i Consorzi sulla applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione previsti dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 e dal
presente accordo.
Gli Organismi paritetici regionali sono composti da 6 membri: 3 designati
dalla Unione Regionale dei Consorzi su richiesta di SNEBI e 3 designati
dalle Organizzazioni sindacali regionali aderenti alle Organizzazioni
nazionali firmatarie del presente accordo, in ragione di 1 membro per ogni
Organizzazione.
Parte III
Uso di attrezzature munite di videoterminali.
Fermo restando quanto previsto al Titolo VI, D.lgs. 19.9.94 n. 626, il
lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale per almeno 4
ore giornaliere consecutive, ha diritto ad interrompere la sua attività
mediante pause di 10 minuti ogni 60 minuti di applicazione continuativa.
Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario
di lavoro e, come tali, non sono riassorbibili all'interno di eventuali
accordi che prevedano riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
È vietata la cumulabilità delle interruzioni all'inizio
dell'orario di lavoro.
Parte IV
e
al
termine
Decorrenza e durata.
Il presente accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e ha
durata
fino al 31 dicembre 1999. Il presente accordo s'intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da
una delle parti contraenti almeno 3 mesi prima della scadenza. In caso di
disdetta l'accordo continua a produrre i suoi effetti sino a che non sia
intervenuta nuova regolamentazione collettiva.
Impegno a verbale.
Qualora
successivamente alla stipula del presente accordo
vengano
approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del D.lgs.
19.9.94 n. 626, cui si riferisce il presente accordo, le parti s'impegnano
ad
incontrarsi per adeguare le norme dell'accordo
medesimo
alle
Innovazioni legislative.
SNEBI
FLAI-CGIL
FISBA-CISL
FILBI-UIL
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