IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO RETRIBUTIVO Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI - AGRITAL/AGCI - LEGACOOP/AGROALIMENTARE - FEDAGRI/CONFCOOPERATIVE e - FAI/CISL - FLAI/CGIL - UILA/UIL in relazione al rinnovo retributivo di cui all’art. 2, CCNL 28.6.06 concordano, per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, quanto segue: 1) Con decorrenza dall’1.6.08 verrà erogato un incremento dei minimi contrattuali conglobati mensili nelle seguenti entità: IMPIEGATI-OPERAI livello parametro euro 1 2 3 4 5 6 7 151,70 136,38 125,53 116,72 111,00 107,78 100,00 56,30 50,61 46,59 43,32 41,19 40,00 37,11 OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI 35,00 Pertanto, per effetto di tali incrementi con decorrenza dall’1.6.08 i minimi contrattuali conglobati mensili saranno i seguenti: IMPIEGATI-OPERAI livello parametro euro 1 2 3 4 5 6 7 151,70 136,38 125,53 116,72 111,00 107,78 100,00 1.603,53 1.441,57 1.326,91 1.233,79 1.173,28 1.139,29 1.057,03 OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI 890,61 2) A decorrere dall’1.1.09 verrà erogato un ulteriore incremento dei minimi contrattuali conglobati mensili nelle seguenti entità: IMPIEGATI-OPERAI livello parametro euro 1 2 3 4 5 6 7 151,70 136,38 125,53 116,72 111,00 107,78 100,00 52,08 46,82 43,09 40,07 38,10 37,00 34,33 OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI 30,00 Pertanto, per effetto di tali incrementi con decorrenza dall’1.1.09 i minimi contrattuali conglobati mensili saranno i seguenti: IMPIEGATI-OPERAI livello parametro euro 1 2 3 4 5 6 7 151,70 136,38 125,53 116,72 111,00 107,78 100,00 1.655,61 1.488,39 1.370,00 1.273,86 1.211,38 1.176,29 1.091,35 OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI 920,61 Roma, 19 giugno 2008 AGRITAL-AGCI FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE LEGACOOP-AGROALIMENTARE FAI-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 Il giorno 16 luglio 2002, presso la sede di CONFCOOPERATIVE, Spirito 78, in Roma Borgo S. tra - AGICA/AGCI rappresentata dal Presidente Giorgio Brunelli e da una delegazione composta da Mauro Vagni, Roberto Minguzzi e Randolfo Natali, assistita dal Responsabile dell'Ufficio Relazioni sindacali AGCI Filippo Turi; - ANCA/LEGACOOP rappresentata dal Presidente Sergio Nasi e dal Responsabile della contrattazione collettiva ANCA-LEGACOOP Sergio Caselli, assistiti da Carlo Marignani, Responsabile dell'Ufficio Relazioni sindacali di LEGACOOP e da una delegazione composta da Laura Bertoni, Stefano Cecchi, Roberto Calari, Nicola Comunello, Cristian Maretti, Giorgio Monti, Emer Silingardi e Daniela Zannoni; - la Federazione nazionale cooperative agricole e agroalimentari (Confederazione Cooperative Italiane) rappresentata dal Presidente Giovenale Gerbaudo e da una delegazione composta da Maurizio Ottolini, Fabiola Di Loreto, Paolo Abballe, Guido Maccaferri, Alessandro Monzani, Pier Lorenzo Rossi, assistita dal Servizio Relazioni sindacali di CONFCOOPERATIVE nelle persone di Ferruccio Pelos e Sabina Valentini e - FLAI/CGIL rappresentata dal Segretario generale Francesco Chiriaco, dai Segretari nazionali Giancarlo Battistelli, Patrizia Consiglio, Vincenzo La Corte, Giorgio Scirpa, da Vincenzo Sgalla, Idilio Galeotti, Gino Rotella, Giovanni Mininni, Aldo Dessì, Felice Mazza e Claudio Sala dei Dipartimenti nazionali, dai Segretari generali regionali e dai componenti la delegazione trattante Susanna Camuso, Ivano Comotti, Franco D'Angelo, Lo Balbo Salvatore, Giuseppe Giavatto, Fabrizio Maritan, Roberto Bardi, Rossi Lidio, Giordano Giovannini, Roberto Massari, Zannoni Wilma, Mazzotti Stefano, Gabriele Marchi, Lucchi Riccardo, Mauro Menozzi, Hel Hazai Mohammed, assistiti dal Segretario generale confederale Sergio Cofferati e dal Vicesegretario Guglielmo Epifani; - FAI/CISL rappresentata dal Segretario generale Albino Gorini, dal Segretario generale aggiunto, Uliano Stendardi e dai Segretari nazionali: Augusto Cianfoni, Giovanni Pastrello, Pietro Massini, Carmelo Mazzotta, Sergio Retini e Armando Zanotti; assistiti da Giovanni Mattoccia e dai Segretari regionali: Claudio Risso, Paolo Carozzino, Giorgio Galbusera, Salvatore Gioacchino, Tiziano Faes, Paul Mulser, Stefano Faiotto, Maurizio Ori, Giampiero Giampieri, Silvano Giangiacomi, Angelo Manzotti, Alvaro Pedemonti, Aurelio Di Salvo, Vincenzo Niro, Paolo Frascella, Carlo Colarusso, Antonio Lapadula, Fabrizio Scatà, Graziano Meloni, nonché dai componenti la delegazione trattante sigg.: Ermanno Bonaldo, Ferdinando Firenze, Fabrizio Pedroni, Francesco Piras, Daniele Saporetti, Emilio Sbarzagli; - UILA/UIL rappresentata dal Segretario generale Stefano Mantegazza, dai Segretari nazionali Tiziani Bocchi, Pasquale Papiccio, Pietro Pellegrini, Giampiero Sambucini ed Enrico Tonghini, e dai componenti la delegazione trattante: Guido Majrone, Fabrizio Rovatti, Alessandro Scarponi, Aldo Scanferlato e Cinzia Tartagni si è convenuto di rinnovare il CCNL per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli scaduto il 31.12.01, alle condizioni di seguito allegate. PREMESSA PROTOCOLLO PRELIMINARE D'INTESA SUL CCNL PER LE IMPRESE COOPERATIVE AGICA-AGCI, ANCA-LEGA, Federazione nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari-CONFCOOPERATIVE e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, premesso il comune interesse a sviluppare in modo ordinato le relazioni sindacali ai vari livelli, uniformandosi ai principi ispiratori e ai contenuti del "Protocollo sulla politica dei redditi e sull'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93, nonché a regolamentare su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro tra imprese cooperative agricole e i lavoratori da esse dipendenti, ivi compresa la figura del socio lavoratore, concordano sulla necessità di dotarsi di uno strumento contrattuale di livello nazionale, unico per quadri, impiegati ed operai che sarà integrato dalla contrattazione territoriale, tendendo a un contratto nazionale autonomo con inquadramento unico per i lavoratori delle cooperative agricole. A tal fine le parti concordano di regolamentare a livello nazionale il rapporto di lavoro dei dipendenti da cooperative agricole in un testo unico che ne adegui, integri e unifichi le normative rispetto alla peculiarità della impresa cooperativa, ivi comprese le materie oggetto di contrattazione territoriale integrativa, ove verranno comunque mantenuti contratto unico o inquadramento unico operai impiegati in atto alla data della presente intesa. Su questa base le parti convengono pertanto che l'accordo contrattuale nazionale definirà il quadro normativo ed economico riferito anche al socio lavoratore secondo i contenuti dello specifico protocollo. Le parti si danno atto che l'accordo contrattuale autonomo di cui al presente protocollo, in attesa di un diverso accordo sulla sfera di applicazione, che può intervenire anche durante la vigenza contrattuale, vincola le imprese cooperative che di fatto o per pattuizione hanno adottato un contratto collettivo del settore agricolo e che i contratti collettivi autonomamente fin qui stipulati a livello territoriale assumeranno la veste di contratti integrativi. Le parti decidono di costituire pertanto una Commissione paritetica nazionale con il compito di definire la sfera di applicazione del CCNL al fine di garantirne certezza di applicazione. PROTOCOLLO PER IL "SOCIO LAVORATORE" Nel comune riconoscimento che la gestione cooperativa dell'impresa costituisce una forma avanzata di democrazia industriale che consente al lavoratore socio di realizzare un'aspirazione comune a tutta la classe lavoratrice, diventare cioè essa stessa soggetto dell'impresa, le associazioni nazionali delle cooperative agricole e le federazioni sindacali dei lavoratori agricoli, firmatarie del presente contratto, confermano il loro impegno a promuovere e assumere concrete iniziative atte ad allargare la base produttiva, particolarmente nel Mezzogiorno, soprattutto con la costituzione e il potenziamento di imprese cooperative, nonché ad intervenire per un sempre corretto funzionamento degli organi democratici di gestione delle cooperative medesime. Le parti riconoscono infatti che l'impresa cooperativa si pone in una diversa condizione rispetto a quella privata. Essa non persegue fini speculativi, ma ha come obiettivo primario il conseguimento, attraverso le gestione in forma associata da parte dei soci lavoratori, della continuità di occupazione per i lavoratori e delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali consentite dalla situazione di mercato. L'adesione alla cooperativa stabilisce un rapporto in forza del quale il socio dispone collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipa alla elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della sua azienda, partecipa responsabilmente al rischio d'impresa, ai risultati economici e alla loro distribuzione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, mette a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali. Fermo restando quanto sopra, nonché le prerogative statutarie delle cooperative e in tal ambito le delibere assembleari, le associazioni cooperative e le federazioni sindacali dei lavoratori agricoli convengono che per il trattamento economico minimo complessivo della prestazione d'opera del socio lavoratore della cooperativa si prenda a riferimento quello del presente CCNL e della contrattazione integrativa. Le parti s'impegnano ad assumere ogni iniziativa atta ad assicurare una corretta applicazione dei principi che ispirano il presente protocollo. PARTE GENERALE Art. 1 - Sfera di applicazione. Il presente contratto, fermo restando quanto in materia previsto dal protocollo preliminare di intesa, si applica ai rapporti di lavoro tra impiegati, tecnici, operai agricoli o florovivaisti e le imprese cooperative che alla data del presente accordo applicano, di fatto o per pattuizione, un contratto collettivo del settore agricolo. Ciascuna delle parti s'impegna a non promuovere e a non favorire, nell'arco di vigenza del presente CCNL, azioni intese a portare all'applicazione di altro CCNL di riferimento, anche nell'ambito di singole cooperative. Al fine di risolvere comunque ogni contenzioso che dovesse verificarsi relativamente alla sfera di applicazione del CCNL convengono che la Commissione prevista nel protocollo preliminare di intesa s'incontrerà con analoga Commissione paritetica all'uopo definita dalle parti stipulanti l'altro contratto esistente nel settore della cooperazione agro-alimentare su richiesta anche di una sola delle parti stesse. Art. 2 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza contrattuale. a) Decorrenza e durata. Il presente contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 1° gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2005 salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata. I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente decorrenza dal 1° luglio 2002 e dal 1° gennaio 2003 e scadenza il 31 dicembre 2003. b) Procedure di rinnovo. Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti: - disdetta: almeno 8 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a/r; - invio piattaforma: almeno 5 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a/r; - inizio trattativa: almeno 3 mesi prima della scadenza. Nel corso dei 3 mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al comma 3 del presente articolo, la norma di cui sopra avrà efficacia limitatamente ai 4 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. Ove tale condizione venga (IVC) di cui alla lett. c) mesi se della violazione è di 3 mesi rispetto alla organizzazioni sindacali dei violata, l'indennità di vacanza contrattuale del presente articolo verrà anticipata di 3 responsabile la parte datoriale e posticipata normale decorrenza se responsabili sono le lavoratori. Per il rinnovo biennale intermedio della parte retributiva del CCNL, la trattativa avrà inizio almeno entro 30 giorni antecedenti la sua scadenza. In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso s'intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno. c) Indennità di vacanza contrattuale (IVC). A decorrere dal 1° giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma 3, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i lavoratori dipendenti una IVC pari al 30% del tasso annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sui minimi contrattuali nazionali conglobati vigenti. Dall'inizio del 7° mese di vacanza contrattuale, detto importo al 50% del tasso d'inflazione annuo programmato. sarà pari Nel caso in cui la piattaforma rivendicativa venga presentata in data successiva alla scadenza del CCNL, la IVC decorrerà dall'inizio del 4° mese successivo alla data di presentazione della piattaforma stessa. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL, la IVC cessa di essere erogata. Le norme del presente articolo tengono conto dello spirito e della lettera dell'Accordo interconfederale 23.7.93. Impegno delle parti. In caso di modifica della durata e delle articolazioni biennali del CCNL, così come definiti dal Protocollo 23.7.93, le parti firmatarie del presente CCNL procederanno alla conseguente armonizzazione entro e non oltre 60 giorni dalle intese interconfederali sulle modifiche. Art. 3 - Struttura e assetto del contratto. La struttura della contrattazione è articolata su 2 livelli: nazionale integrativo decentrato. e a) Il contratto nazionale. Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi d'inflazione programmati assunti come obiettivo comune nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inoltre conto della comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferi menti economici di cui al precedente comma. b) Contrattazione decentrata di 2° livello. La contrattazione territoriale (regionale, interprovinciale, provinciale) terrà conto della situazione e delle prospettive economiche e occupazionali del settore, dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente quella eventualmente già utilizzata a livello nazionale, salvaguardando la competitività delle imprese cooperative nel settore medesimo. La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da accordi, ad essa alternativi, per settore merceologico territoriale, anche regionale, interprovinciale o provinciale o, limitatamente alle materie previste dal successivo punto c) del presente articolo, per singola impresa cooperativa o consorzio. Le realtà produttive interessate da tali accordi alternativi verranno pertanto escluse dall'ambito della valutazione di cui al comma 1. c) Contrattazione di settore merceologico o aziendale. L'erogazione di retribuzione derivante da accordi a livello di settore merceologico o aziendale o consortile è esclusivamente e strettamente correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese cooperative. Tali erogazioni integrative avranno pertanto la caratteristica di variabilità e non determinabilità a priori. totale Con le succitate connotazioni, pertanto, le stesse erogazioni avranno i requisiti per l'applicazione del particolare regime contributivo previsto dal Protocollo 23.7.93 e in particolare dall'art. 2, legge 23.5.97 n. 135. Le parti si danno atto, inoltre, che le medesime erogazioni non sono computabili agli effetti legali e dei vari istituti contrattuali, ivi compreso il TFR e le mensilità aggiuntive. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di 2° livello, reperibili anche attraverso l'esercizio del sistema di informazione previsto dal presente CCNL, le parti valuteranno le condizioni del settore merceologico o dell'impresa, del lavoro e le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Gli accordi per settore merceologico territoriale prevedranno, tra l'altro, parametri, criteri e quantità delle predette erogazioni demandando al livello aziendale la verifica tra le parti dei risultati raggiunti ai fini della conseguente effettiva erogazione dei premi nelle singole imprese. d) Procedure, tempi e durata della contrattazione di 2° livello. La contrattazione di 2° livello (territoriale, di settore merceologico, aziendale o consortile) ha durata quadriennale, si svolge una sola volta in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL e i suoi effetti per il presente CCNL non potranno decorrere prima dell'1.1.04. Entro e non oltre il 30.6.03 o non oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto integrativo se successiva al 30.6.03 le parti a livello territoriale competente concorderanno le aree di competenza della contrattazione di 2° livello (territoriale o di settore merceologico). Entro la stessa data le parti a livello aziendale concorderanno l'esercizio della contrattazione a livello di impresa cooperativa o di consorzio. In caso di mancato accordo sarà applicata la contrattazione di 2° livello territoriale o di settore merceologico. Le piattaforme sindacali, in coerenza con le intese intervenute tra le parti, saranno presentate entro il 30.9.03 o non oltre 3 mesi prima della scadenza del contratto integrativo applicato, se successiva al 31.12.03. Sono fatti salvi i tempi e le procedure previste dagli accordi di 2° livel lo preesistenti a livello di settore merceologico, aziendale o consortile. e) Materie rinviate alla contrattazione di 2° livello. Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di 2° livello le materie definite nel CCNL e confermata l'alternatività di un livello integrativo rispetto ad altro anche per singole materie, quelle rinviate alla contrattazione di 2° livello dal presente CCNL, in coerenza con le norme del presente articolo, sono esclusivamente le seguenti: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) individuazione a livello territoriale della tipologia delle cooperative e consorzi tenuti ad attuare un sistema di informazione a livello aziendale in quanto impegnate a svolgere a quel livello la contrattazione di 2° livello - confronto preventivo in caso di ristrutturazione, riconversione o fusione (art. 4); individuazione nel contratto di 2° livello territoriale della tipologia di cooperativa o consorzio ove promuovere la costituzione della Commissione aziendale di pari opportunità (art. 5); esame a livello territoriale o aziendale di programmi di assunzione convenzioni - organici aziendali anche degli OTD (art. 6); a livello territoriale o aziendale indicazioni per la predisposizione di iniziative di cui all'art. 7; definizione a livello territoriale o aziendale di modalità per lo svolgimento delle attività dei patronati sindacali nelle aziende (art. 8b); esame e definizione a livello territoriale o aziendale di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di mobilità territoriale e flessibilità degli orari al fine di consolidare e ampliare i livelli occupazionali (art. 10); individuazione nel contratto di 2° livello di casi nei quali corrispondere ai lavoratori un'indennità di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro e fissazione delle relative misure e modalità (art. 14); definizione nel contratto di 2° livello territoriale di eventuali modalità di rimborso spese vitto, alloggio e viaggio nonché di spese non documentabili; indennità per compenso tempo eccedente l'orario di lavoro durante la trasferta (art. 15); verifica a livello territoriale o aziendale di possibilità, modalità e condizioni in ordine alla istituzione di mense aziendali o interaziendali nelle realtà produttive e territoriali che lo giustifichino (art. 18); individuazione nella contrattazione territoriale di figure non comprese nella classificazione di cui all'art. 19 del CCNL e loro inserimento nell'inquadramento contrattuale (orario lavori pesanti o nocivi e relative maggiorazioni salariali maggiorazione per incarico di capo); individuazione a livello territoriale o aziendale dei casi di lavoratori non appartenenti alla qualifica di "Quadro", i quali per le funzioni svolte e per l'alta professionalità richiesta abbiano diritto alla relativa indennità e misura della stessa (art. 20); definizione a livello aziendale o di consorzio del calendario di lavoro annuo, di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari anche ai fini di cui al comma 3, art. 22 - modalità utilizzo permessi; costituzione Commissioni consultive regionali o provinciali per la formazione professionale (art. 9) e modalità godimento permessi per corsi formazione professionale (art. 31) e per recupero scolastico (art. 32); individuazione di modalità per assicurare l'effettivo godimento dei riposi in caso di continuità dell'attività produttiva (art. 33); esame delle posizioni di lavoro a livello aziendale per l'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di Quadro ed eventuale incremento dell'indennità di funzione (art. 45); definizione nel contratto di 2° livello di modalità di applicazione della legge n. 108/90 in materia di licenziamenti individuali; indennità sostitutiva straordinario impiegati (art. 46); individuazione nel contratto di 2° livello delle fasi lavorative (art. 56); determinazione dei minimi di retribuzione integrativa a livello territoriale o di settore - accordi di salario variabile a livello di settore merceologico o di consorzio (artt. 49 e 63); disciplina a livello territoriale dell'indennità di cassa ove tale istituto non sia presente nella contrattazione integrativa preesistente (art. 50); (21) omogeneizzazione nel contratto di 2° livello territoriale dell'istituto degli scatti di anzianità alla disciplina del CCNL ove preesista una diversa disciplina nella contrattazione integrativa (artt. 51/64); (22) promozione a livello territoriale di Casse 'extra legem' per integrazione trattamento economico malattia e infortunio sul lavoro (art. 12); (23) definizione a livello territoriale di criteri di precedenza per riassunzione di manodopera e gestione normativa sulla riassunzione (art. 59); (24) disciplina mediante norme del contratto di 2° livello o accordi aziendali del recupero ore non lavorate per causa di forza maggiore (art. 61); (25) definizione nel contratto di 2° livello delle modalità e del periodo di pagamento delle retribuzioni (art. 63); (26) definizione al 2° livello contrattuale della possibilità di istituzione del monte ore individuale di cui all'ultimo comma dell'art. 22 e le relative modalità di utilizzazione. Impegno delle parti. In caso di modifica degli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23.7.93, le parti firmatarie del presente CCNL procederanno alla conseguente armonizzazione entro e non oltre 60 giorni dall'intesa interconfederale sulle modifiche. Art. 4 - Relazioni sindacali. Premessa. Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei rapporti tra Movimento cooperativo e organizzazioni sindacali, le parti convengono di stabilire nuove procedure di relazioni sindacali integrando il sistema informativo come previsto dal presente contratto anche attraverso nuovi strumenti operativi. Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità, le parti intendono in tal modo sviluppare un nuovo sistema di confronto-consultazio ne sulle strategie settoriali nonché sulle politiche di impresa al fine di favorire lo sviluppo di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione e innovazione tecnologicoorganizzativa e dal completamento del mercato unico europeo. Diritti di informazione. Le associazioni cooperative stipulanti si impegnano a fornire alle organizzazioni sindacali informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o l'evoluzione organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche della organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente. In questo ambito e nei termini più generali l'informazione riguarderà anche, ove ciò abbia rilevanza nazionale, la costituzione di nuove aziende, le concentrazioni, le fusioni, i processi di sviluppo e di ristrutturazione, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori. Le informazioni suddette saranno fornite, salvaguardando il segreto industriale (art. 623 CP), con la necessaria tempestività ai fini dell'utilità del confronto stesso. Tali informazioni saranno comunque fornite periodicamente, e almeno 1 volta l'anno entro il 31 dicembre, a livello nazionale nelle dimensioni di comparto e/o di grandi settori, a livello regionale per gli aspetti riguardanti tale dimensione territoriale. È demandato ai contratti integrativi territoriali il compito di individuare la tipologia di aziende in cui il sistema delle informazioni debba essere praticato a livello di azienda o di consorzio, e di stabilirne le relative procedure. Nei casi di ristrutturazione, riconversione, accorpamenti e/o fusioni, si svolgeranno specifici confronti preventivi tra le parti in sede aziendale o territoriale. Osservatorio. Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto indicati, le parti si impegnano a realizzare, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al punto 5, Protocollo interconfederale 5.4.90, una sezione apposita riguardante la cooperazione del settore con lo scopo precipuo di promuovere e organizzare analisi, informazioni e ricerche, anche articolate per settori e territori, sui problemi di sviluppo dell'agricoltura e della cooperazione del settore in una visione integrata con i problemi della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, degli investimenti e della spesa pubblica, dell'innovazione tecnologica, della evoluzione organizzativa del sistema delle imprese cooperative, del mercato del lavoro e in particolare dell'andamento quantitativo e qualitativo della occupazione femminile e dell'immigrazione da Paesi extracomunitari, di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro. Le parti s'incontreranno entro 3 mesi per definire uno specifico regolamento per il funzionamento della sezione dell'Osservatorio coordinandolo con quello stabilito dall'Osservatorio nazionale interconfederale. In tale sede saranno valutati, sulla base delle intese intercorse in sede di rinnovo del presente CCNL, i modi più efficaci per supportare l'attività della sezione dell'Osservatorio con le necessarie risorse tecniche e finanziarie. I finanziamenti delle iniziative di studio e di ricerca adottate, qualora queste non siano esaudibili dalle normali strutture associative delle parti, saranno ripartiti fra le stesse in modo paritetico. Commissione territoriale dell'Osservatorio nazionale. Entro i termini di tempo previsti per la costituzione della sezione dell'Osservatorio nazionale, nelle Regioni nelle quali la densità delle cooperative del settore è particolarmente significativa potranno essere costituite Commissioni paritetiche con il compito di collegarsi con l'Osservatorio nazionale per richiedere o collaborare a ricerche interessanti, nell'ambito del territorio, la cooperazione del settore. Impegno a verbale. Le parti convengono sulla necessità e sull'obiettivo di rendere stabile, continuo e sistematico il sistema di relazioni sindacali. In tale contesto, in ragione anche dei contenuti del Protocollo 23.7.93, si assume l'impegno fra le parti contraenti il CCNL di dare piena e ampia applicazione al livello di contrattazione integrativa, realizzando il pieno esercizio contrattuale, attraverso il ventaglio di opportunità fra esse alternative. Si intende sviluppare il 2° livello di contrattazione, in ragione anche della realtà socio/economica e occupazionale presente nel territorio e nelle aziende cooperative. In sede locale - pertanto - si amplieranno e consolideranno gli spazi e le opportunità di confronto fra le parti, in ragione anche delle opzioni strategiche dell'impresa e dei processi avviati nelle aziende cooperative agricole. In ragione di ciò, in presenza delle prassi negoziali in essere e delle nuove opportunità che s'intendono realizzare, allo scopo di promuovere ed estendere il 2° livello di contrattazione, le parti convengono - nel quadriennio di vigenza del presente accordo - di produrre congiuntamente un quadro di riferimento, in sede provinciale, al fine di dare organicità e necessaria tempistica all'avvio e allo svolgersi della contrattazione integrativa. Dichiarazione a verbale. Appalti. Le associazioni cooperative s'impegnano ad intervenire nei confronti delle imprese associate affinché nel caso di appalto di opere inseriscano nel capitolato l'obbligo per l'appaltante del rispetto delle leggi sociali e delle norme contrattuali. Dichiarazione a verbale. A livello locale le parti valuteranno la possibilità di introdurre forme di "buone pratiche" per favorire la partecipazione al lavoro dei lavoratori immigrati, in considerazione delle loro principali esigenze di carattere culturale e religioso e in relazione ad iniziative in materia, in particolare, di fruizione di ferie e/o permessi, e di informazione. Impegno a verbale. Le parti firmatarie, in considerazione dell'oggettiva sussistenza di elementi che rendono il presente CCNL contiguo a quelli per le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e per il settore forestale, di cui le stesse parti sono, seppure non esclusivamente, firmatarie, e ritenendo opportuno promuovere un'azione di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti relazionali e bilaterali, di cui al presente articolo, con analoghe strumentazioni previste negli altri due citati CCNL, con l'obiettivo quindi di rendere maggiormente praticato il sistema di relazioni sindacali, s'impegnano a proporre questa ipotesi di lavoro agli altri due tavoli contrattuali e alle parti ivi presenti e, a seguito di analogo impegno contrattuale, a definire specifiche intese per dare seguito al presente impegno. In attesa dell'attuazione vigenza dell'art. 4. di quanto sopra dichiarato, si conferma la Art. 5 - Pari opportunità. Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, nel quadro dei programmi dell'Osservatorio previsto dall'art. 4 del presente CCNL, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/84 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna (legge n. 125/91), attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò l'Osservatorio di cui all'art. 4 avvalendosi anche del contributo di esperti, svolgerà i seguenti compiti: (a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende e dalle associazioni cooperative; (b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria e delle iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei Paesi CEE in applicazione della citata Raccomandazione n. 635/94, Direttiva n. 73/02 e dei programmi di azione nn. 82/85 e 86/90 della Comunità Europea; (c) proporre, sulla base di una analisi della situazione, e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per quanto concerne l'accesso al lavoro, la collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi formativi e di sviluppo della carriera, utilizzando per questo ultimo aspetto anche corsi di 150 ore e il Fondo Sociale Europeo. L'Osservatorio, in relazione all'attività svolta, invierà annualmente alle parti stipulanti apposito rapporto. A) COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ Le parti concordano di istituire Commissioni di pari opportunità a livello territoriale, nonché a livello aziendale per le imprese la cui tipologia sarà individuata territorialmente e finalizzate a: - formazione di programmi e progetti mirati a rimuovere le cause che pregiudicano di fatto la realizzazione di pari opportunità e la individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile; - promozione dell'assunzione di personale femminile in attività professionali non tradizionali, al fine di agevolare la collocazione delle lavoratrici in un più ampio arco di posizioni di lavoro. B) DIFESA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA Le parti convengono sull'esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la dignità della persona da ogni forma di discriminazione e di ricatto, adottando tutte le misure utili in tal senso e pertanto assumono ad orientamento generale la risoluzione del Consiglio della CEE del 20.5.90 e la Direttiva n. 73/02. Le Commissioni di pari opportunità potranno organizzare iniziative sensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle aziende del settore necessarie indicazioni. di le Art. 6 - Convenzioni. Preso atto che, sulla base dell'art. 17, legge 28.2.87 n. 56, le imprese possono proporre programmi di assunzioni di lavoratori, le aziende cooperative si impegnano ad esaminare preventivamente tali programmi in sede territoriale con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto o in sede aziendale con le RSU. Tali programmi saranno definiti e formalizzati con le modalità dalla legge citata. previste Le parti concordano infatti che la "convenzione" è uno strumento per salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali esistenti e, al suo interno, garantire gli organici aziendali, in particolare di tipo operaio, nonché le priorità di avviamento sancite dalla vigente legislazione e dal CCNL (art. 8 bis, legge n. 79/85 e art. 9 bis, legge n. 236/93). Le parti ritengono utile, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, la stipula di convenzioni tra più imprese e in particolare tra cooperative e imprese socie delle stesse. Le convenzioni medesime dovranno prevedere gli obiettivi occupazionali e professionali nonché i tempi di realizzazione delle stesse. A tal fine le parti potranno prevedere verifiche periodiche. Oltre lo strumento delle convenzioni e/o a completamento delle stesse, si concorda di attivare nelle realtà aziendali, attraverso accordi tra le parti, la costituzione di organici aziendali di lavoratori a tempo determinato. Gli organici aziendali di OTD, da valere per le qualifiche ad alto contenuto professionale, devono prevedere rapporti di lavoro con calendari annui di almeno 102 giornate di lavoro. I calendari annui devono essere inviati collocamento e da essi ratificati. agli uffici competenti del Alle aziende va garantita la possibilità dell'assunzione del lavoratore la disponibilità dello stesso alla chiamata dell'impresa. e Art. 7 - Ambiente e salute. Le parti si danno atto che la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini consumatori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione della persona umana e del suo ambiente di vita. Poiché l'attività produttiva delle cooperative e consorzi agricoli implica sostanzialmente 3 ordini di rischi (rischi sul lavoro per gli addetti, siano essi dipendenti o soci lavoratori, rischi ambientali, per l'impatto delle attività sul territorio, e rischi per i consumatori, in merito alla sicurezza e igiene degli alimenti), l'azione di tutela da adottare, attuata a livello aziendale e/o territoriale, è informata alle normative vigenti, anche di derivazione europea, e si fonda sul concetto di prevenzione. A livello aziendale essa è realizzata attraverso una organizzazione del lavoro attenta a programmi di miglioramento continuo, basati sull'analisi dei rischi, sull'individuazione delle misure di prevenzione da adottare, sulla programmazione dell'applicazione di tali misure annuale dei loro effetti. e sulla verifica Ciò comporta l'individuazione e la pratica, sia a livello nazionale che aziendale/territoriale (cfr. revisione degli Osservatori) di procedure per la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla realizzazione di programmi di miglioramento e comporta l'esigenza di una adeguata formazione sia dei lavoratori e delle loro rappresentanze che dei gruppi dirigenti delle aziende. A livello territoriale, va connessa ai programmi istituzionali di tutela del territorio e alle problematiche di sicurezza alimentare, a loro volta connesse alla qualità degli alimenti. A tal fine le Parti s'impegnano a sviluppare, per quanto possibile, l'attuazione di programmi di rintracciabilità degli alimenti e di certificazione ambientale VISION 2000, anche in relazione alle condizioni ambientali territoriali, finalizzate a raggiungere l'iscrizione dei siti alla rubrica della certificazione EMAS, e s'impegnano altresì a favorire l'applicazione dell'accordo volontario siglato presso il CNEL in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti. A tal fine le parti convengono quanto segue: 1) a livello territoriale - concorderanno, coinvolgendo anche i competenti istituti pubblici di ricerca e le strutture del SSN, contenuti, tempi, modalità di realizzazione di programmi mirati a ridurre progressivamente i fattori di nocività che incidono sull'equilibrio ecologico, sulla qualità delle produzioni, sulla salute dei consumatori e dei lavoratori; - stabiliranno le modalità per l'effettuazione di corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, con particolare riguardo al problema dello sviluppo di produzioni agricole "biologiche". I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto ad usufruire di 60 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all'art. 31 del presente CCNL, nell'arco del biennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno; - individueranno i lavori che comportano movimentazione manuale dei carichi, disagiati e/o imbrattanti e/o nocivi, definendo in occasione della stipula dei contratti di 2° livello i lavori a rischio biologico e chimico, anche alla luce delle specifiche norme introdotte in modifica del D.lgs. n. 626/94, e in rapporto alla realtà produttiva delle aziende cooperative nel territorio; 2) in sede aziendale: - per dare attuazione concreta alle indicazioni dei programmi di cui al punto 1 e al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, le cooperative potranno dotarsi di un registro dei dati ambientali, riguardante la frequenza di utilizzo di sostanze chimiche nei cicli produttivi, nonché di quelli relativi all'umidità e alla temperatura nei reparti di lavorazione. Tale registro sarà tenuto a disposizione delle RSU e delle competenti strutture del SSN per far fronte ad eventuali richieste; - adotteranno le misure idonee a migliorare l'ambiente di lavoro e a prevenire le malattie e/o infortuni; - definiranno le modalità per l'avvio di processi di rotazione e per la riduzione dell'orario e dei carichi individuali di lavoro nelle lavorazioni pesanti, disagiate e/o nocive. Le parti convengono, inoltre, che ai lavoratori esposti a fattori di nocività si applica una riduzione di orario corrispondente almeno a 2 ore e 20 minuti giornaliere e che agli stessi è riconosciuto il diritto di almeno 2 visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario. Le parti concordano, infine, di individuale secondo i modelli in uso. istituire il libretto sanitario Al fine di consentirne la tutela in ogni istanza è ammessa la consultazione da parte delle RSU dei registri degli infortuni di cui all'art. 403, DPR 27.4.55 n. 547, per accertare gli infortuni di ciascun lavoratore. Art. 8 - Diritti sindacali. a) Rappresentanze sindacali d'azienda (RSA). Nelle aziende che occupino almeno 5 operai e/o impiegati agricoli sarà eletto un delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente CCNL; nelle aziende che occupano da 50 a 75 operai e/o impiegati agricoli sarà eletto un secondo delegato per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori contraente il presente CCNL; nelle aziende con oltre 75 dipendenti saranno eletti 3 delegati per ogni organizzazione sindacale. I nominativi dei delegati che costituiscono le RSA saranno comunicati con lettera all'azienda, alla organizzazione provinciale delle cooperative a cui l'azienda aderisce e alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali. Tali componenti non possono essere licenziati, trasferiti o colpiti misure disciplinari per motivi attinenti l'attività sindacale svolta. da In ogni caso i provvedimenti disciplinari nei loro confronti non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame, e l'intesa delle organizzazioni sindacali di appartenenza dei lavoratori e delle cooperative. b) Permessi sindacali. Ai lavoratori componenti di Organismi direttivi nazionali, regionali o subregionali, ai delegati aziendali, nonché ai componenti delle RSA debbono essere corrisposti permessi retribuiti per l'espletamento delle attività inerenti le loro funzioni. Tali permessi saranno rispettivamente pari a: (1) 8 ore mensili per i delegati aziendali sindacali e per i componenti delle RSA; (2) 11 ore mensili per i lavoratori membri di Organismi direttivi nazionali, regionali o sub-regionali. I permessi sono cumulabili nell'arco dell'anno e sono dovuti ai lavoratori in forza alle aziende. S'intendono in forza anche i lavoratori avventizi abitualmente nell'azienda per il normale avviamento al lavoro in turni. occupati I dirigenti di cui sopra hanno altresì diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o congressi o convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni all'anno. I lavoratori che intendono usufruire dei permessi di cui sopra devono darne comunicazione scritta alla cooperativa almeno 24 ore prima quando trattasi di permessi retribuiti e 3 giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti. Il godimento dei permessi sindacali viene dell'orario normale giornaliero di lavoro. retribuito nel limite È demandato alla contrattazione integrativa stabilire le modalità per svolgimento dell'attività dei patronati sindacali. lo c) Riunioni in azienda. I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui pre stano la loro opera fuori dell'orario e durante l'orario stesso di lavoro. Le riunioni dei lavoratori in forza all'azienda, intesi come sopra, svolte durante l'orario di lavoro vengono regolarmente retribuite, fino ad un massimo di 15 ore annue. Le riunioni sono indette, o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali aziendali o da quelle esterne di categoria su materie di interesse sindacale e del lavoro, anche con la partecipazione di dirigenti sindacali esterni. La data, l'orario e l'ordine del giorno delle riunioni in azienda dovranno essere comunicati per iscritto alla Direzione dell'impresa di norma almeno 24 ore prima dello svolgimento. L'azienda metterà a disposizione idonei locali per le riunioni stesse. È prevista la possibilità di assemblee di gruppo aziendale. In presenza di lavoro in turni, per l'effettuazione delle sopracitate assemblee le parti terranno conto della particolare organizzazione del lavoro e dei programmi produttivi. d) Contributi sindacali dei lavoratori. L'azienda provvederà a trattenere la quota di contribuzione sindacale da versare alle organizzazioni sindacali per conto dei lavoratori che lo richiedano o l'autorizzino a tale scopo, o mediante delega debitamente sottoscritta o in applicazione degli accordi in essere. La predetta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore, indicare l'entità della trattenuta da effettuare al lavoratore stesso e l'organizzazione sindacale beneficiaria. Tale delega resterà valida e operante fino a quando abbia a revocarla o sostituirla con altra. il lavoratore non È inteso che il possesso della predetta delega autorizza ed impegna l'azienda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore con le modalità che le organizzazioni sindacali interessate indicheranno e a dare comunicazione alle organizzazioni stesse dei versamenti effettuati. Dichiarazione a verbale. Le parti si danno atto che ai fini della regolamentazione delle RSU fanno testo l'Accordo interconfederale 13.9.94 tra Centrali cooperative e CGIL, CISL e UIL, nonché l'apposito Accordo di settore del 16.1.97 allegato al presente contratto (allegato 2). Art. 9 - Formazione professionale. Le parti condividono e riaffermano indirizzi, orientamenti ed impegni assunti dalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL, UIL nel Protocollo d'intesa del 1994 in materia di formazione professionale affinché essa possa svolgere il ruolo di primo piano che le spetta nella modernizzazione del Paese considerando la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie da un lato al miglioramento della competitività delle imprese, dall'altro alla tutela e alla promozione del lavoro. Sia per quanto concerne formazione in alternanza che formazione continua, saranno costituite sia a livello nazionale che a livello regionale e provinciale apposite Commissioni consultive per una valutazione dei fabbisogni e degli indirizzi formativi per il settore della cooperazione agricola ed agroalimentare. Le indicazioni che emergeranno dalle predette Commissioni saranno presentate per un approfondimento e per le conseguenti decisioni di iniziative formative all'Ente bilaterale nazionale e/o ai comitati bilaterali costituiti a livello regionale, come previsti dal succitato protocollo d'intesa interconfederale. Con riferimento al settore agricolo, per l'analisi dei bisogni formativi e del mercato del lavoro, tali soggetti dovranno raccordarsi con gli enti e/o gli Organismi bilaterali presenti nella cooperazione. Le assunzioni di giovani con contratto di formazione e lavoro regolate da quanto disposto dall'Accordo interconfederale 5.10.95 allegato al presente contratto, ne è parte integrante. Eventuali modifiche al predetto accordo saranno automaticamente dalle cooperative che applicano il presente contratto. sono che, recepite Art. 10 - Occupazione. Al fine di ricercare tutte le forme utili per consolidare ed estendere i livelli occupazionali e allargare la base produttiva, a fronte di specifici progetti che vengano verificati e definiti congiuntamente, le parti convengono che a livello territoriale o aziendale sia possibile pervenire alla stipula di accordi specifici, che colgano le nuove forme di sperimentazione nella organizzazione produttiva e del lavoro e utilizzino la mobilità territoriale e la flessibilità dell'orario. Art. 11 - Contributo assistenza contrattuale. Le aziende cooperative e i lavoratori sono tenuti a versare a favore delle organizzazioni stipulanti il CCNL un contributo a titolo di assistenza contrattuale. L'entità di tale contributo viene fissata nello 0,35% del minimo contrattuale nazionale conglobato, di cui lo 0,21% a carico dei datori di lavoro e lo 0,14% a carico del lavoratore. Le modalità di esazione e di versamento del contributo sono stabilite dalla Commissione paritetica di cui all'art. 12 e sono oggetto di apposito regolamento (allegato 9) che è parte integrante del presente contratto. INTEGRAZIONE SOCIALE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IMPEGNO DELLE PARTI Le parti convengono sulla necessità di un'azione tesa a risolvere i problemi di integrazione sociale (casa, trasporti, ecc.) dei lavoratori extracomunitari in regola con le norme di legge sull'immigrazione. A tal fine s'impegnano ad intervenire nei confronti delle proprie strutture organizzative territoriali per coordinare i contributi, anche da parte di imprese cooperative del settore, ad ogni iniziativa degli Enti pubblici preposti. Parte COMUNE Art. 12 - Previdenza complementare e Fondi integrativi. A) Previdenza complementare. È istituita una forma pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale mediante la costituzione di un Fondo Pensione Nazionale denominato FILCOOP. Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL sottoscritto il 2.7.98 e sue successive modificazioni e integrazioni che siano stati assunti e abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale: - contratto a tempo indeterminato; - contratto part-time a tempo indeterminato; - contratto a tempo determinato ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare; - contratto di formazione e lavoro; - contratto di apprendistato. Destinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori assunti in una delle tipologie di contratto sopra richiamate dei settori affini i cui CCNL siano sottoscritti da almeno 2 delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL 2.7.98. Per settori affini s'intendono pertanto quelli di seguito indicati: - cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici; - lavoratori addetti ad attività idraulico-forestali e idraulico-agrarie; - dipendenti da cooperative della pesca marittima, acquacoltura e maricoltura. L'associazione al Fondo di tali settori deve comunque essere disciplinata con apposito accordo tra le organizzazioni sindacali stipulanti i CCNL dei settori affini e le rispettive associazioni o federazioni delle imprese di settore. L'adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria. Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: del - l'1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; - l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; - una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati al 28.4.93; - il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di 1a occupazione successiva al 28.4.93 e per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al Fondo. Tale contribuzione avrà dell'attività del Fondo. decorrenza dalla data di effettivo esercizio Per gli impiegati l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto col versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente. Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, infortunio e assenza obbligatoria per maternità. È fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari aggiuntivi fino al massimo di deduzione fiscale consentito dalla legge. Le parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo la somma di E 2,58 a carico dei datori di lavoro quale contributo una tantum per ciascun dipendente in forza al 2.7.98. Tali somme devono essere versate entro 60 giorni dalla data dell'atto costitutivo del Fondo, secondo modalità da definirsi nell'accordo attuativo. Norma transitoria. Fino all'entrata in esercizio del nuovo Fondo pensionistico, esteso anche agli operai, restano ferme le norme in materia di previdenza complementare per gli impiegati dipendenti da cooperative e consorzi agricoli. Resta pertanto ferma la contribuzione di E 433,82 annui per prestazioni pensionistiche complementari di cui metà a carico delle imprese e metà a carico dell'impiegato che aderisce al Fondo. B) Fondi integrativi sanitari. 1) Sanitario degli impiegati agricoli Le parti decidono di costituire un Fondo integrativo sanitario per gli impiegati, finanziato da una contribuzione paritetica a carico del datore di lavoro e dell'impiegato a decorrere dall'1.7.92, pari complessivamente a: - E 186,00 annui per le prestazioni integrative sanitarie. Le modalità di adesione dei lavoratori, la costituzione del Fondo, l'individuazione delle prestazioni e le modalità di esazione e di versamento dei contributi saranno definite dalla Commissione paritetica di cui al punto D) del presente articolo. 2) Sanitario degli operai. Sono iscritti al FILCOOP sanitario, salvo rinuncia, tutti gli tempo indeterminato ai quali si applica il presente contratto. operai a La contribuzione al Fondo è determinata nella misura di E 52,00 annua di cui il 50% a carico dell'azienda e il restante 50% a carico del lavoratore. Gli operai a tempo indeterminato in forza alla data di firma del presente accordo, non iscritti al Fondo, saranno iscritti al FILCOOP sanitario qualora non manifestino per iscritto diversa intenzione entro il 31.12.02. Per gli operai a tempo indeterminato assunti posteriormente alla data del 31.12.02 l'iscrizione decorre dalla data di assunzione, salvo disdetta scritta da presentarsi nei termini di 15 giorni dalla stessa data di assunzione. L'azienda invierà al FILCOOP sanitario la copia della recesso del lavoratore. comunicazione di C) Casse integrazioni 'extra legem'. Le parti convengono sulla opportunità che a livello territoriale le organizzazioni firmatarie del presente CCNL costituiscano Casse integrazioni 'extra legem' o rinvengano comunque soluzioni atte ad assicurare agli operai una integrazione salariale in caso di malattia e di infortunio aggiuntiva a quella liquidata dall'INPS e dall'INAIL. Le parti convengono altresì che la costituzione delle Casse 'extra legem' potrà aver luogo solo dopo la conclusione dei lavori della Commissione paritetica sull'argomento in oggetto e nei limiti e con le modalità che la Commissione stessa avrà individuato. D) Commissioni per fondi, CAC, 'extra legem'. Le parti decidono di costituire una Commissione paritetica con il compito di definire le modalità per l'applicazione e la gestione di quanto previsto dall'art. 11 e dal presente articolo relativamente al contributo di assistenza contrattuale, ai Fondi integrativi sanitari e previdenziali e alla costituzione delle Casse 'extra legem'. La Commissione è delegata a decidere l'estensione del Fondo integrativo sanitario agli operai avventizi e a stabilire le misure del contributo. Art. 13 - Lavoratori svantaggiati. I lavoratori a tempo indeterminato di cui viene accertato, con idonea documentazione, lo stato di tossicodipendenza o di etilismo e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso strutture del Servizio sanitario nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle competenti istituzioni o ancora presso sedi di comunità terapeutiche individuate dalla legge 26.6.90 n. 162, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni di lavoro è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 2 anni. Tale periodo, considerato di aspettativa non retribuita, non è computabile come anzianità utile agli effetti del TFR e degli scatti di anzianità. I lavoratori a tempo indeterminato familiari di tossicodipendente o etilista possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo, qualora il relativo servizio ne attesti la necessità, per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabile e non ripetibile. Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro per iscritto e corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate. I lavoratori a tempo indeterminato genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale (ove consentito dalla legge) hanno diritto di precedenza rispetto ad altri lavoratori. Ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni ai lavoratori a tempo indeterminato che abbiano a carico familiari portatori di handicap bisognosi di assistenza, di cui sia documentata la necessità dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, possono essere concessi, compati bilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi non retribuiti, la cui richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo. Il datore di lavoro può assumere, con richiesta nominativa, personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori in aspettativa come previsto dal presente articolo, indicando nel contratto di assunzione il motivo della sostituzione e il nome del lavoratore sostituito (legge n. 230 del 18.4.62), fatte salve le normative vigenti. Art. 14 - Mezzi di trasporto. Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore ma dallo stesso lavoratore, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso che dovrà essere determinato dai contratti integrativi. I contratti integrativi, fatta salva ogni pattuizione preesistente, indivi dueranno situazioni e casi in cui corrispondere al lavoratore un'indennità di trasporto per il raggiungimento del posto del lavoro e stabiliranno misure e modalità di corresponsione. L'indennità non è dovuta nel caso l'azienda proprio mezzo di trasporto. metta a disposizione un Art. 15 - Rimborso spese. Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio devono essere rimborsate previa documentazione entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso spese per vitto, alloggio e viaggio, nonché il rimborso delle piccole spese non documentabili. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L'eventuale tempo eccedente il normale orario contrattuale potrà essere remunerato o attraverso il riconoscimento delle maggiorazioni per straordinario o attraverso un'indennità di trasferta da stabilire nella contrattazione di 2° livello. Art. 16 - Servizio militare. Per il servizio militare si applicano ai lavoratori le vigenti in materia. norme di legge Art. 17 - Cooperazione internazionale. Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'art. 33, legge n. 49/87 (sulla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo), la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del DLCPS 13.9.46 n. 303 e successive norme integrative, qualora beneficino del rinvio del servizio militare. Art. 18 - Mense. In ordine all'istituzione di mense aziendali o interaziendali, tenuto conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, le cooperative e le organizzazioni sindacali verificheranno a livello territoriale e/o aziendale le possibilità, modalità, e condizioni di istituzione del servizio mensa ovviamente nelle realtà produttive e territoriali che lo giustifichino. In tale ipotesi le aziende cooperative concorreranno al pagamento pasto nella misura da concordare nella contrattazione di 2° livello. del Art. 19 - Classificazione dei lavoratori. Premessa. In relazione all'evoluzione della organizzazione del lavoro e delle professionalità dei lavoratori che il settore delle imprese cooperative agricole sta evidenziando, le parti concordano sulla necessità di approfondire l'analisi delle esigenze connesse a tale stato di cose con l'intento di addivenire con il prossimo CCNL a soluzioni adeguate in materia. A tale fine le parti convengono di costituire entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale una Commissione paritetica con il compito di studiare un sistema di classificazione dei lavoratori idoneo a meglio rappresentare le esigenze di sviluppo della professionalità in rapporto alla domanda in tal senso espressa dalle imprese cooperative del settore. Il sistema dovrà essere tale da assicurare un quadro di riferimento certo per le imprese. La Commissione potrà esaminare uno schema di inquadramento anche di carattere unificato fra operai ed impiegati, tenendo conto delle evoluzioni del collocamento e della previdenza nel settore, e anche per aree professionali. La Commissione si riunirà con cadenze periodiche da concordare, sarà presieduta a turno da un componente di parte cooperativa o sindacale, s'incontrerà 1 volta all'anno con le parti stipulanti il presente CCNL per riferire sull'attività svolta ed esaurirà il proprio compito 6 mesi prima della scadenza del CCNL, indicando alle parti stipulanti le proposte per lo schema d'inquadramento. Nel frattempo, al fine di favorire l'applicazione del presente CCNL nell'intero ambito nazionale, la Commissione definirà per ogni livello d'inquadramento le declaratorie e i relativi profili professionali esemplificativi. La classificazione è suddivisa in 3 aree: area impiegati e operai, area dei lavoratori non professionalizzati. quadri, area A) Area IMPIEGATI E QUADRI Gli impiegati agricoli si classificano in 6 livelli, comprendenti gli impiegati di concetto e d'ordine. Mentre per i primi, nello svolgimento delle mansioni loro affidate, vi è più o meno presente autonomia di concezione e potere d'iniziativa, per i secondi non vi è alcuna autonomia di concezione ed apporto d'iniziativa. I requisiti di dall'art. 45. appartenenza alla qualifica di "Quadri" sono definiti Livello 1. Declaratoria. Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, non investiti dei poteri e delle incombenze propri del dirigente, collaborano direttamente con il datore di lavoro e con il dirigente alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda, con autonomia di concezione e potere d'iniziativa. Profili: - direttori tecnici, amministrativi, analoghe caratteristiche e funzioni. commerciali e altre figure con Nelle aziende di servizi rientra in tale livello 1 il Direttore del Centro elaborazioni dati. Rientrano nel livello 1 gli "Agenti" che pur assunti con tale qualifica, collaborano direttamente con il datore di lavoro o con il dirigente nell'i potesi di aziende prive di direttore ed ai quali siano affidati dal medesimo datore di lavoro poteri ed incombenze propri di detto livello 1 e che provvedono quindi, con autonomia di concezione e potere di iniziativa, alla organizzazione e gestione generale tecnica e/o amministrativa dell'azienda. Analogamente nelle aziende vitivinicole rientrano nel livello 1 quegli "Enologi" che collaborano direttamente con il datore di lavoro o con il dirigente, nell'ipotesi di aziende prive di direttore, e che provvedono, quindi, con autonomia di concezione e relativa responsabilità, a tutte le operazioni concernenti la produzione di vino o di altre bevande alcoliche. Livello 2. Declaratoria. Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, alle dirette dipendenze del datore di lavoro, o del dirigente o del direttore, senza autonomia di concezione, provvedono con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa con corrispondente responsabilità tecnica e/o amministrativa. Profili: - capo reparto e capo ufficio tecnico, commerciale, amministrativo; - agente: l'impiegato che dispone, in riferimento al piano di coltivazione prestabilito, l'esecuzione dei relativi lavori da parte del personale dipendente; provvede, su autorizzazione del datore di lavoro o di chi per lui, agli acquisti dei concimi, mangimi, sementi, ecc., alle vendite dei prodotti, alla compravendita del bestiame; provvede, altresì, su autorizzazione del datore di lavoro e di chi per lui, all'assunzione e ai licenziamenti del personale operaio o dei coloni; è incaricato della tenuta dei primi libri contabili e dei libretti colonici; - enologo: provvede a tutte le operazioni concernenti la produzione di vini o bevande alcoliche. Dispone e controlla le operazioni di pigiatura, fermentazione, chiarificazione e correzione delle uve, dei mosti e delle vinacce stabilendo modalità e tempi della effettuazione dei travasi. Accerta, anche attraverso analisi di campioni, le caratteristiche relative alla gradazione alcolica, gusto, odore e colore di un dato vino o di una bevanda alcolica; - progettista: responsabile della elaborazione e realizzazione di progetti di parchi e giardini; - analista CED: l'impiegato che effettua le analisi e gli studi per individuare e proporre soluzioni ai problemi dei vari comparti aziendali attraverso l'uso dell'elaborazione. Programma le risorse necessarie per le varie fasi, raccoglie dati circa le procedure e le prassi esistenti nelle aziende. Valuta le esigenze delle unità interessate e definisce, insieme con i responsabili delle singole funzioni, gli "input" e gli "output" del sistema informatico, nonché la forma, la periodicità e i supporti relativi. Livello 3. Declaratoria. Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite e, quindi, senza autonomia di concezione e potere d'iniziativa, esplicano mansioni del ramo tecnico, amministrativo o commerciale in relazione alla loro specifica competenza professionale e che rispondono ai superiori, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati. Profili: - sottoagenti contabili impiegati amministrativi o commerciali aiuto enologo corrispondente in lingue estere Livello 4. Declaratoria. Appartengono a questo livello gli impiegati d'ordine che, sotto la guida del datore di lavoro o degli impiegati superiori, eseguono le istruzioni per il disbrigo di operazioni inerenti la contabilità, amministrazione e simili e le istruzioni per il disbrigo delle operazioni colturali e di lavorazione o di commercializzazione dei prodotti. Profili: - addetti ai servizi amministrativi, commerciali o ai reparti; assistenti; operatori CED; disegnatori tecnici; magazzinieri, anche di aziende vitivinicole, cioè gli impiegati cui è affidata la responsabilità del magazzino, con la tenuta dei libri di carico e scarico, e che rispondono della buona conservazione di merci, prodotti, macchine, utensili, e di quant'altro occorrente ai bisogni dell'azienda; su disposizioni impartite direttamente dal datore di lavoro o da impiegati gerarchicamente superiori, provvedono alla ripartizione, distribuzione e spedizione di quanto loro affidato e alla relativa registrazione contabile-amministrativa. Livello 5. Declaratoria. Appartengono a questo livello mansioni non richiedenti una amministrativa. gli impiegati d'ordine che esplicano particolare preparazione tecnica e/o Profili: - stenografi dattilografi addetti a semplici mansioni di segreteria addetti alle spedizioni terminalista CED addetto all'acquisizione dei dati Livello 6. Declaratoria. Appartiene a questo livello il personale d'ordine che proprie della loro qualifica. svolge mansioni Profili: - uscieri - fattorini - commessi B) Area OPERAI 1) Operai agricoli. Gli operai agricoli si classificano come segue: (a) specializzati "super": sono operai specializzati "super" i lavoratori in possesso di specifiche superiori capacità professionali, qualitativamente più elevate dell'operaio "specializzato"; (b) specializzati: sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di maggiore complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati "super"; (c) qualificati "super": sono operai qualificati "super" i lavoratori in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato, che siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione; (d) qualificati: sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa; (e) comuni: sono operai comuni i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali. Corrispondentemente classificano in: (1) (2) (3) (4) (5) lavori lavori lavori lavori lavori propri propri propri propri propri i dei dei dei dei dei lavori che ricorrono lavoratori lavoratori lavoratori lavoratori lavoratori nelle aziende agricole si specializzati "super" specializzati qualificati "super" qualificati comuni In sede di stipulazione dei contratti di 2° livello saranno individuate le figure degli operai esistenti per ciascuno dei 5 livelli di specializzati "super", di specializzati, di qualificati "super", di qualificati, di comuni e le mansioni che ciascuna figura deve essere in grado di assolvere secondo i criteri previsti dal comma 3. Nell'ambito fissati: di ciascuno dei livelli su indicati, i salari possono essere (1) per ogni singola figura (2) per gruppi di figure (3) per livello Analogamente devono essere stabiliti i lavori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per l'esecuzione dei lavori pesanti e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai agricoli per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti. Ai lavoratori specializzati o non ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di capo, verrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale da stabilirsi dai contratti integrativi. Norma transitoria. Per i lavoratori qualificati "super", si concorda di demandare l'introduzione di tale qualifica ai prossimi rinnovi contrattuali di 2° livello. All'atto dei rinnovi contrattuali di 2° livello, e sulla base di profili definiti in tale sede, potranno essere inseriti nella nuova qualifica non più del 10% dei lavoratori attualmente classificati come qualificati. Nel caso sussistano indennità di funzione o di livello o in altro modo denominate, comunque concesse a titolo di riconoscimento professionale e derivanti da contrattazione collettiva, queste verranno assorbite fino a concorrenza al momento dell'acquisizione della nuova qualifica. Ove le entità delle indennità sopra richiamate siano uguali o superiori all'80% della differenza tra le retribuzioni contrattuali della qualifica dell'operaio qualificato e della qualifica dell'operaio qualificato "super", e siano corrisposte da almeno 12 mesi, si procederà, sempre in occasione dei rinnovi contrattuali di 2° livello, all'inquadramento dei lavoratori con detto requisito al livello qualificato "super", con relativo assorbimento dell'indennità fino a concorrenza. Le Parti concordano inoltre che, in quelle realtà, territoriali o aziendali che abbiano già sistemi classificatori che prevedano l'inquadramento dei lavoratori a livelli analoghi al qualificato "super", verrà confermato il sistema classificatorio ivi vigente, e quindi non si procederà ad alcun reinquadramento dei suddetti lavoratori nel nuovo livello di operaio qualificato "super". 2) Operai florovivaisti. Gli operai florovivaisti si classificano come segue: (a) specializzati "super": sono operai specializzati "super" i lavoratori in possesso di specifiche e superiori capacità professionali, qualitativamente più elevate dell'operaio specializzato, quali: - ibridatore-selezionatore: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di 1a generazione selezionati, assi curando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli; - conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ad elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida e all'uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolgendo un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico); - conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od automezzi di portata superiore a q. 75 provvede alla loro manutenzione e alle riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda, svolgendo un'attività lavorativa polivalente; - aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante; - potatore "artistico" di piante: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistico-figurativa di piante ornamentali o alberi di alto fusto; - giardiniere: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e l'eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi nell'esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra assumendone la responsabilità; - conduttore di caldaie a vapore: colui che in possesso di apposito certificato di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione e alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo un'attività lavorativa polivalente; (b) specializzati: sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di maggiore complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati "super", quali: i vivaisti, i potatori, gli innestatori e ibridatori, i preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari, i selezionatori di piante innestate, i conduttori patentati di autotreni, di automezzi e trattori, i conduttori di caldaie con patente diversa dal 1° e 2° grado, i meccanici, gli elettricisti, gli spedizionieri, i costruttori di serre. Per i lavoratori specializzati ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di capo, verrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale da stabilirsi nei contratti di 2° livello; (c) qualificati "super": sono operai qualificati "super" i lavoratori in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato, che siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione, quali: aiuto innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze, addetti agli impianti termici; (d) qualificati: sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa, quali tutti gli aiuti degli specializzati di cui al comma b) e i preparatori di acqua da irrorazioni, gli irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari, gli imballatori, gli addetti agli impianti termici, i conduttori di piccoli trattori e mezzi meccanici semoventi, i trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla; (e) comuni: sono operai comuni i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali. Nei contratti di 2° livello saranno incluse le eventuali figure professionali non previste dai commi a), b), c), d) e saranno classificati nell'uno o nell'altro livello a seconda delle mansioni che svolgono. Negli stessi contratti dovranno essere precisate le mansioni proprie dei vivaisti e l'inquadramento dei "giardinieri" il cui profilo professionale non corrisponde a quello individuato per il giardiniere specializzato "super". Analogamente devono essere stabiliti i lavori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per la esecuzione dei lavori pesanti e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti. Norma transitoria. Per i lavoratori qualificati "super", si concorda di effettuare il relativo inquadramento in occasione della definizione dei prossimi rinnovi contrattuali di 2° livello. Nel caso si verifichi che tale inquadramento coinvolga oltre il 10% degli operai qualificati, le parti titolari del 2° livello contrattuale individueranno le opportune fasi di applicazione graduale del nuovo livello contrattuale. C) Area LAVORATORI NON PROFESSIONALIZZATI Appartengono a questa area precedente hanno lavorato nel complessive inferiori a 51, alcuna professionalità, non inquadrabili nei livelli 1, 2, gli operai agricoli che nell'anno solare settore agricolo per un numero di giornate che svolgono mansioni che non richiedono avendo nessuna qualifica che li renda 3, 4 dell'area Operai. Art. 20 - Indennità di alta professionalità. Nei confronti dei lavoratori, operai e impiegati, ad alta professionalità da individuare a livello territoriale o aziendale, che ricoprono funzioni di particolare rilevanza sul piano specialistico o di coordinamento e per i quali si richiedono specifiche conoscenze, autonomia e capacità a progredire nell'apprendimento professionale, in presenza di precisi incarichi organizzativi, potrà essere concordata in tali sedi un'indennità di professionalità da corrispondere, per tutte le mensilità previste contrattualmente e da conteggiare ai fini del TFR. Art. 21 - Mansioni e cambiamenti di qualifica. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrispondente. Il lavoratore che per esigenze dell'azienda, sia adibito temporaneamente ed eccezionalmente a mansioni di qualifica inferiore conserva i diritti e il trattamento economico del livello cui appartiene. Qualora il lavoratore sia adibito, invece, a mansioni di qualità superiore, acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge detta mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore. Il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di 2 mesi se impiegato e, se operaio, quando sia stato adibito continuativamente a detta nuova attività per un periodo di 20 giorni lavorativi, oppure saltuariamente per almeno 2 volte per un periodo complessivo non inferiore a 40 giorni lavorativi nel corso di 1 anno. La temporanea sostituzione di un dipendente appartenente alla qualifica superiore, assente con diritto alla conservazione del posto, non fa acquisire al sostituto il passaggio alla qualifica superiore ma gli dà solo diritto, sin dall'inizio della sostituzione e per tutta la durata di essa, al trattamento economico corrispondente a detta qualifica superiore. Ai fini del passaggio di qualifica dell'operaio pertanto non vengono conteggiate le giornate prestate nei casi di sostituzione di altri operai assenti per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto del l'assente. In ogni caso il lavoro prestato nella qualifica superiore registrato sulla documentazione di lavoro dell'operaio. deve essere Art. 22 - Orario di lavoro e flessibilità. L'orario di lavoro contrattuale ordinario è stabilito in 39 ore settimanali, distribuito di norma su 5 giorni lavorativi, salvo diversa distribuzione sancita dalla contrattazione di 2° livello. Si considera lavoro straordinario contrattuale ordinario di lavoro. quello eseguito oltre l'orario Allo scopo di far fronte a particolari esigenze produttive e/o di mercato, è istituito un monte-ore di eccedenza dell'orario contrattuale pari ad un massimo di 65 ore per anno solare, da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali con orari superiori a quello contrattuale e in ogni caso nei limiti di legge, a cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti. Nell'ambito degli accordi in materia di calendario di lavoro annuo, le parti potranno convenire il superamento del limite massimo di 65 ore di flessibilità di cui al comma precedente, e regolamentare le modalità dell'eventuale recupero in luogo della maggiorazione. Per i rapporti di lavoro di breve durata si darà luogo a riposi compensativi del maggior orario svolto ed al conseguente prolungamento del rapporto di lavoro. La retribuzione da corrispondere ai lavoratori interessati sarà commisurata all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario o di riconoscimento di riposo compensativo, anche agli effetti degli istituti contrattuali. I calendari di orario, di cui al precedente comma, saranno concordati tra le parti in sede aziendale. Le prestazioni lavorative eventualmente eccedenti i regimi di orario come sopra concordati saranno retribuite con le maggiorazioni contrattuali; quelle rientranti nei suddetti regimi di orario, ma superiori all'orario settimanale contrattuale saranno invece retribuite con una maggiorazione, la cui misura sarà stabilita dalla contrattazione di 2° livello, da liquidarsi nei periodi di superamento. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione della flessibilità non prevede prestazioni lavorative domenicali. A decorrere dall'1.1.92 i lavoratori usufruiscono di un aumento di permessi retribuiti annui pari a 4 ore; a decorrere dall'1.1.93 tali permessi aumenteranno di 8 ore annue. Le modalità di godimento di tali permessi saranno concordate tra le parti in sede aziendale. Agli impiegati con rapporto di lavoro a tempo prestazione ridotta, il numero di ore di permessi rapportato all'effettiva prestazione lavorativa. determinato e di cui sopra Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto dall'art. 63. con sarà stabilito Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di: - prestazioni lavorative di cui al comma 8 del presente articolo; - prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale di cui all'art. 27; - prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi di cui all'art. 28 (in relazione alle norme ivi previste). Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all'impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo. Comunque la possibilità di istituzione del monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di utilizzazione. Art. 23 - Lavoro a tempo parziale. Ai sensi dell'art. 13, comma 7, legge 24.6.97 n. 196, la possibilità stipulare contratti a tempo parziale, come regolato dall'art. 5, legge 863/84, è estesa agli operai agricoli delle imprese che applicano presente CCNL a decorrere dalla data di stipula del CCNL medesimo. ritiene pertanto superato il disposto del comma 15, art. 5, legge 863/84. di n. il Si n. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai deve avvenire con atto scritto contenente l'articolazione dell'orario di lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore parziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. a tempo La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ciclico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rapportati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calcolati secondo i criteri stabiliti all'art. 29 del presente CCNL. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell'anno solare, la misura del 25% rispetto all'orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare e il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 22, 46 e 60 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time non possono superare il 12% dei lavoratori a tempo indeterminato o giornate equivalenti (divisore 270) e comunque con un minimo di 2. I limiti predetti potranno essere elevati dalla contrattazione di 2° livello. Art. 24 - Apprendistato. Ai sensi dell'art. 16, legge n. 196/97, le cooperative agricole applicano il presente CCNL hanno facoltà di assumere lavoratori contratto di apprendistato. che con Il rapporto di apprendistato è regolato dalla vigente legislazione nonché da quanto previsto dal presente articolo. L'assunzione con contratto di apprendistato è livelli e per la durata massima sotto indicati: ammessa soltanto per i - impiegati di livello 5 e 4, operai di livello 4, 3 e 2: mesi 24 - impiegati di livello 3, operai di livello 1: mesi 36 Gli apprendisti sono inquadrati al livello corrispondente alle mansioni di assunzione. La retribuzione degli apprendisti è determinata come segue: - 70% della retribuzione nazionale vigente) per la - 90% della retribuzione nazionale vigente) per la di livello (minimo contrattuale conglobato prima metà del periodo di apprendistato; di livello (minimo contrattuale conglobato 2a metà del periodo di apprendistato. In sede di contrattazione di 2° livello, le parti verificheranno la possibilità di inserire il salario definito a tale livello nell'ambito della retribuzione degli apprendisti, fatte salve le percentuali di cui sopra anche ai fini di tale salario. Indipendentemente dalla modalità di pagamento dei contributi, e pur essendo il contratto di apprendistato a tempo determinato, agli apprendisti devono essere applicate le norme proprie degli operai a tempo indeterminato in materia di 13a, 14a, festività e ferie. Ad essi non viene pertanto corrisposto il "3° elemento" di cui all'art. 63 del presente CCNL. Agli apprendisti operai non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, art. 58 del presente CCNL. Art. 25 - Collocamento. Le parti, entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL, costituiranno una Commissione di studio e di indirizzo al fine di valutare la possibilità di creare Organismi e/o strumenti per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, D.lgs. n. 469/97, nonché per la gestione bilaterale di attività contrattualmente previste. La Commissione dovrà verificare: - il piano organizzativo che tenga conto dei vincoli posti dalla legge; - i potenziali bacini di utenza; - la possibilità di operare in raccordo con le altre associazioni operanti nel settore agricolo e con gli enti bilaterali presenti nella cooperazione. Art. 26 - Lavoro temporaneo. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge n. 196/97 anche nei seguenti: - esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio, gestione amministrativa e vendita dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge; - sostituzione di lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; - sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; - sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni di cui all'art. 47 del presente CCNL; - sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario di lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o di provvedimenti amministrativi quali ad esempio: legge n. 104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza n. 1675/89 (Volontariato di protezione civile), DPR n. 309/90 (Lavoratori tossico-dipendenti), legge n. 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico); - attività straordinarie connesse al lancio di nuovi prodotti o a campagne promozionali; - sostituzione delle lavoratrici o dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi. La fornitura comprese nei CFL. di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche livelli esclusi dall'Accordo interconfederale 5.10.95 sul Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato. I lavoratori temporanei utilizzatrice non possono indeterminato dell'impresa occupati presso la stessa percentuale dia luogo a un occupare contemporaneamente occupati contemporaneamente nell'impresa superare il 15% dei lavoratori a tempo stessa o giornate equivalenti (divisore 270) su base annua. Nei casi in cui tale rapporto numero inferiore a 2 resta la possibilità di un massimo di 2 lavoratori temporanei. Dal ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni. L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 196/97 e successive modificazioni. Art. 27 - Riposo settimanale. Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale di possibilmente in coincidenza con la domenica. 24 ore consecutive, Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in un altro giorno della settimana. Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Per i lavoratori addetti al mansioni, fermo rimanendo il regolamentazione di tale riposo applicazione dell'art. 8, legge bestiame e per quelli aventi particolari loro diritto al riposo settimanale, la è demandata ai contratti di 2° livello, in 22.2.34 n. 370. Art. 28 - Giorni festivi. Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1° dell'anno 6 gennaio (Epifania del Signore) 25 aprile (anniversario della Liberazione) lunedì dopo Pasqua 1° maggio (festa del Lavoro) 2 giugno (anniversario della fondazione della Repubblica) 15 agosto (Assunzione della B.V. Maria) 1° novembre (Ognissanti) 4 novembre (Unità Nazionale) (*) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (Natale) 26 dicembre (S. Stefano) S. Patrono del luogo (**) (*) La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica successiva dalla legge 5.3.77 n. 54. (**) Per il comune di Roma la festa del S. Patrono è il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo). Quando la festa del S. Patrono del luogo cade di domenica o in un giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazionali e infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27.5.49 n. 260 e 31.3.54 n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle festività nazionali e infrasettimanali di cui al presente articolo anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento: (a) se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; (b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata dalla percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a), previsto dalle leggi sopracitate è dovuto ai lavoratori di cui all'art. 58 del presente contratto, anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime 2 settimane della sospensione. Per i lavoratori operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista dall'art. 63 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione perle ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all'art. 60. A seguito della legge 5.3.77 n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del DPR 28.12.85 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente, per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31.3.54 n. 90, per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le 4 festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali direttamente interessate possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di stipendio o di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel quale caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta. Art. 29 - Ferie. Ai lavoratori con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative (22 nel caso di settimana corta, sabato escluso). Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno, nonché nel caso di contratto a termine per gli impiegati, ai lavoratori spettano tanti 12simi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, effetti, come mese intero. a questi Per i giovani dai 14 ai 16 anni vale l'art. 23, legge n. 977 del 17.10.67. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute di regola nel periodo concordato con l'azienda, sentite le esigenze del lavoratore. Comunque, il lavoratore può scegliere la data in cui effettuarle fino alla metà, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto dall'art. 63. stabilito Nota a verbale. Le parti si danno atto che la riduzione di 4 giornate di ferie per impiegati avvenuta con il 1° CCNL per cooperative e consorzi agricoli nel 1988 è compensata con l'aumento di 4 giornate di permesso retribuito di cui all'art. 30. Art. 30 - Congedo matrimoniale e permessi straordinari. Il lavoratore che contrae matrimonio ha diritto straordinario di 15 giorni con retribuzione normale. ad un permesso L'impiegato ha, altresì, diritto a permessi retribuiti fino a 5 giorni nel l'anno e, nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno, nonché nel caso di contratto a termine, agli impiegati spettano tanti 12simi dei permessi per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. Inoltre tali permessi non sono usufruibili cumulativamente a periodi di ferie, salvo comprovati casi eccezionali. Ai sensi dell'art. 4, legge n. 53/00, il lavoratore, sia a tempo indeterminato che determinato, ha diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. Durante tali permessi il lavoratore è considerato attività di servizio. ad ogni effetto in I congedi o i permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie per gli impiegati e gli operai a tempo indeterminato. Nel caso di OTD il permesso straordinario di cui al comma 1 sarà di: - 15 giorni per lavoratori con contratto per più di 150 giornate lavorative; - 10 giorni per lavoratori con contratto da 101 a 150 giornate lavorative; - 5 giorni per lavoratori con contratto da 51 a 100 giornate lavorative. Art. 31 - Permessi per formazione professionale. Al lavoratore a tempo indeterminato che frequenta corsi di formazione e aggiornamento professionale di interesse agricolo, ivi compresa la formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/00, istituiti in applicazione delle intese intervenute tra le parti firmatarie del CCNL e/o istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso retribuito per il periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso. Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 200 ore nell'arco del triennio con facoltà di utilizzarle in un solo anno. Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1 per quelle aziende che hanno da 4 a 10 lavoratori a tempo indeterminato e il 10% per quelle che hanno più di 10 lavoratori a tempo indeterminato. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie. Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di addestramento professionale di cui sopra è esteso ad ogni effetto anche ai lavoratori a tempo determinato. Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla contrattazione di 2° livello. Ai sensi e agli effetti dell'art. 5, legge 8.3.00 n. 53, i lavoratori a tempo indeterminato, con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono presentare domanda al datore di lavoro per usufruire del congedo per la formazione, così come disciplinato al citato art. 5, legge n. 53. In particolare, i lavoratori che vogliono usufruire del congedo formativo da 5 mesi a 11 mesi continuativi, devono presentare domanda al datore di lavoro con almeno 3 mesi di anticipo sull'inizio del periodo di congedo. Per le domande di periodi inferiori ai 5 mesi, la domanda andrà presentata 2 mesi prima dell'inizio del periodo di congedo. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a rispondere al lavoratore entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, sia in caso di accoglimento della stessa, sia in caso di differimento o di diniego. Il numero di lavoratori a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può fruire del congedo formativo, non può superare 1 unità nel caso di aziende da 4 a 50 lavoratori, ed il 2% dei lavoratori nel caso di aziende con più di 50 unità. La possibilità di fruire del congedo formativo è estesa anche ai lavoratori a tempo determinato che abbiano almeno 7 anni di anzianità con la stessa azienda, determinata su 150 giornate lavorative medie. Nel caso di lavoratori a tempo determinato il numero dei lavoratori di ogni singola azienda che può fruire del congedo formativo, è pari ad 1 ogni 100 unità o frazione. Dichiarazione a verbale. Le parti si danno atto che la normativa di cui all'art. 7, legge n. 53/00, non è coordinata con quanto stabilito dal Codice civile in materia di ammissibilità all'anticipazione del TFR. Pertanto, in attesa di un coordinamento normativo da parte del legislatore, al fine di agevolare i lavoratori in congedo formativo, si ritiene di attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero del lavoro con la Circolare n. 85/00. Art. 32 - Permessi per recupero scolastico. Al lavoratore a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero scolastico è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell'arco di un triennio con facoltà di utilizzarle anche in un solo anno. Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare ai detti corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1 per quelle aziende che hanno da 4 a 10 lavoratori a tempo indeterminato e il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di recupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche ai lavoratori a tempo determinato. Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla contrattazione di 2° livello. Tale diritto è esteso anche ai lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi specifici istituiti da enti pubblici o legalmente riconosciuti per la scolarizzazione e per l'apprendimento della lingua italiana. Art. 33 - Organizzazione del lavoro. È demandato ai contratti di 2° livello il compito di individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività e alle aziende la continuità dell'attività produttiva. A tal fine saranno considerate le realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti e ogni altra possibile misura allo scopo, compresa quella dell'integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale. Art. 34 - Tredicesima e quattordicesima mensilità. I lavoratori hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita a dicembre e agosto. Salvo diversa pattuizione collettiva preesistente, la 13a mensilità deve essere corrisposta entro il 15 dicembre, mentre la 14a mensilità entro il 10 agosto: dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in 12simi nell'ipo tesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei 12simi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La corresponsione dei 12simi di tali mensilità compete anche nel caso recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova. La frazione intero. di mese superiore a 15 giorni viene considerata come di mese Per i lavoratori operai con rapporto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 63 (3° elemento). Art. 35 - Cessione, trasformazione e successione di azienda. La cessione, la successione e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda cooperativa non risolve di diritto il rapporto di lavoro. In tal caso il personale mantiene nei confronti della nuova cooperativa i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL e dalla contrattazione di 2° livello. Eventuali liquidazioni che dovessero avvenire saranno acconti della liquidazione finale. considerate quali In caso di fallimento e successiva cessazione dell'attività da parte dell'azienda e di licenziamento del lavoratore, questi conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e al TFR, nonché alle spettanze e agli emolumenti previsti dal presente CCNL e dalla contrattazione di 2° livello. Art. 36 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto (TFR). A termine delle disposizioni di cui alla legge 29.5.82 n. 297, e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell'ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: (a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; (b) acquisto della 1a casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto idoneo; (c) costruzione della 1a casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche congiunta con il proprio coniuge o titolare congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie; (d) ristrutturazione della casa di proprietà del richiedente o in proprietà comune col proprio coniuge. (e) congedo formativo ai sensi dell'art. 31 del presente CCNL. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal TFR. rapporto La richiesta per le finalità di cui alla lett. a) del presente articolo deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell'anticipazione, dovranno essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento, comprensivi delle eventuali spese complementari essenziali. La richiesta di anticipazione per l'acquisto della 1a casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti che il compratore o promittente compratore non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico popolare, nonché dell'eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L'importo dell'anticipazione verrà erogato all'atto della presentazione dell'atto notarile il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dall'accettazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della 1a casa dovrà essere corredata da: - da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti che il richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico popolare; - copia autenticata della licenza edilizia; - dal progetto, comprensivo dei costi dell'opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all'Ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abitazione, secondo la previsione di cui alla lett. d) del presente articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall'accantonamento accertato all'atto della domanda, compete: (1) il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della domanda e dei documenti e da impiegare entro 1 anno dall'erogazione stessa; (2) il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'effettivo e integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; (3) l'ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all'Ordine professionale, che attesti l'ultimazione dei lavori e la conformità dell'opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lett. c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 dalla data della 1a anticipazione. anni Tutte le istanze di anticipazione devono essere presentate con raccomandata a/r entro febbraio di ogni anno e l'eventuale graduatoria sarà redatta entro i 2 mesi successivi. In tutti i casi di anticipazione, che comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturare, qualora non venga esibita entro i tempi necessari la documentazione definitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell'interesse legale. L'eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi effettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno. diritto Ai fini della formazione dell'eventuale nell'ordine, i seguenti criteri di priorità: seguiranno, graduatoria si si - interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; - acquisto della casa di abitazione con priorità, nell'ordine, ai casi di sfratto non per morosità, al numero dei componenti il nucleo familiare con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti handicappati, acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF. I criteri di priorità validi per l'acquisto della 1a casa, in quanto appli cabili e salvo che per la morosità, sono estesi alle ipotesi di ristrutturazione. Qualora tutti i suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire l'ordine di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti l'anticipazione per terapia e interventi straordinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca senza la formazione di alcuna graduatoria. Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire con il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, con le dimissioni per giusta causa o ragioni personali, secondo le disposizioni delle leggi nn. 604 del 15.7.66 e 300 del 20.5.70 che vengono estese ed applicate in tutte le aziende a prescindere dal numero dei dipendenti occupati in conformità alla legge 11.5.90 n. 108. Rappresentano giustificati motivi di licenziamento ai sensi legge 15.7.66 n. 604, i seguenti fatti: dell'art. 3, (1) maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia salvo che il lavoratore non si sia avvalso della facoltà di cui alla legge n. 54/82; (2) cessazione dell'attività aziendale e cessazione dell'attività per fine contratto di locazione; (3) sostanziale riduzione della superficie e/o attività aziendale che impedisca alla residua azienda e/o attività il mantenimento del precedente personale con rapporto a tempo indeterminato. Per i lavoratori a tempo determinato rientranti nel cosiddetto organico aziendale si applicano le norme sui diritti e doveri contrattuali stabiliti nel presente articolo calate nel particolare rapporto. Esse devono pertanto intendersi come motivi di risoluzione del rapporto di lavoro anticipata rispetto alla data di normale conclusione della fase lavorativa. A tali giustificati motivi si aggiungono i seguenti: - modificazione del piano di attività a fronte di processi di ristrutturazione o conversione aziendale; - riduzione dell'attività a seguito di eccezionali e/o particolari avversità atmosferiche; - modificazioni dell'ordinamento colturale sul quale era basata la costituzione dell'organico di operai a tempo determinato; - modificazione dell'assegnazione di lavorazione di prodotti soggetti a contingentamento. Nelle predette fattispecie il rapporto si risolve a semplice comunicazione aziendale e senza che dalle stesse derivi alcuna indennità sostitutiva per le giornate non effettuate. A richiesta una verifica di tale evento potrà essere vamente a livello territoriale o aziendale. attuata tempesti Nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga in assenza di una delle causali richiamate nel presente articolo, all'operaio a tempo determinato incluso negli organici degli OTD compete un'indennità pari alla retribuzione di 6 giornate di lavoro. Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nei casi e con le procedure previste dalle 3 citate leggi saranno comunicati e discussi preventivamente anche con le rappresentanze sindacali, prima della fase esecutiva. In ogni caso le aziende sono tenute a ricercare le fonti di occupazione alternativa anche attraverso meccanismi di mobilità da ricercarsi con le OOSS. Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza preavviso i seguenti fatti: (a) violenza e vie di fatto; (b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della stessa per oltre 3 mesi; (c) modifica unilaterale di eventuali condizioni e trattamenti individuali pattuiti. Art. 38 - Disciplina aziendale. A) DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare. In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità. L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad ubbidire e a rivolgersi in caso di necessità. Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare: (1) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; (2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori; (3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno della cooperativa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contrarie agli interessi della produzione aziendale, non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo la risoluzione del contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'art. 2125 CC; (4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati. B) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda gravità e della loro recidività con: (a) (b) (c) (d) ammonizione verbale; ammonizione scritta; multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un superiore a 3 giorni di effettivo lavoro; (e) licenziamento senza preavviso ma con TFR. della loro periodo non L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a), b), d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7, 20.5.70 n. 300. c) e legge Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15.7.66 n. 604 e 11.5.90 n. 108. Ferme restando le garanzie procedurali previste dall'art. 7, legge n. 300/70, le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari devono essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l'attività istruttoria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. I provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il giorno dal ricevimento delle giustificazioni e comunque dallo scadere 5° giorno successivo alla formale contestazione. 30° del 1) Ammonizione - multa - sospensione. Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di 1a mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di 1a mancanza. In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore: (1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla; che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza; che arrechi per disattenzione danni alle macchine, anche lievi, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso; che sia trovato addormentato; che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto; che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento; che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato; che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa; che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza; che occulti scarti di lavorazione; che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell'azienda; che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all'istituto assicuratore; ripetute violazioni delle disposizioni relative all'uso dei mezzi di protezione antinfortunistica. 2) Licenziamento per cause disciplinari. Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) rissa o vie di fatto nell'azienda; assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi o per 3 volte all'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie; gravi offese verso i compagni di lavoro; lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza; movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di schede; recidiva nella mancanza di cui al punto 12) della norma 1 del presente articolo; recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi antecedenti; furto in azienda; abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda; (10) danneggiamento volontario di impianti, di macchinari o di materiali; (11) trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzioni degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione; (12) danneggiamento volontario o messa fuori uso di dispositivi antinfortunistici; (13) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda; (14) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza; (15) concorrenza sleale; (16) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose; (17) insubordinazione grave verso i superiori. Art. 39 - Preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di licenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall'una all'altra parte a mezzo di raccomandata a/r. I termini di preavviso, che decorrono dalla data di comunicazione, sono così stabiliti: ricevimento della - 6 mesi in caso di licenziamento e 3 mesi in caso di dimissioni per gli impiegati di livello 1 e 2; - 4 mesi in caso di licenziamento e 2 mesi in caso di dimissioni per gli impiegati di livello 3 e 4 e per gli operai di livello 1 e 2; - 2 mesi in caso di licenziamento e 1 mese in caso di dimissioni per tutti gli altri lavoratori. In caso di mancato preavviso in tutto o in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte un'indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per la morte del lavoratore. Durante il periodo di preavviso il lavoratore potrà fruire permessi per la ricerca di un'altra occupazione. di adeguati Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa, al lavoratore è dovuta l'indennità di mancato preavviso. Art. 40 - Controversie individuali. In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall'applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza. Le parti potranno concordare a livello territoriale modalità di applicazione della legge n. 108/90. Se la controversia discende dal riconoscimento della qualifica in rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata od erronea applicazione dell'art. 21 del presente contratto, il tentativo di amichevole componimento sarà espletato con l'assistenza di 2 esperti, nominati dalle organizzazioni sindacali cui aderiscono e abbiano conferito mandato il datore di lavoro e il lavoratore. Art. 41 - Controversie collettive. Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o la interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti integrativi. Art. 42 - Condizioni di miglior favore. Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori, già previste dai contratti preesistenti ivi compresi quelli in vigore per le imprese private non cooperative. Impegno delle parti in relazione al mercato del lavoro. Considerato che all'atto del rinnovo del presente CCNL risultano presenti in Parlamento, ma non ancora approvati, disegni di legge per un'organica riforma del mercato del lavoro, le Parti s'impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall'emanazione dei suddetti provvedimenti di legge per concordare gli aspetti demandati alla contrattazione collettiva e per apportare alle norme contrattuali le modifiche e/o integrazioni necessarie. Parte IMPIEGATI E QUADRI Art. 43 - Assunzione. Assunzione a tempo indeterminato e a termine. L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno e, salvo che non sia diversamente stabilito dalle parti, s'intende a tempo indeterminato. L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data d'inizio del rapporto d'impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti integrativi. Il contratto con prefissione di termine, ai sensi dell'art. 23, legge n. 56/87, deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo nei soli casi di: - stagionalità o saltuarietà del lavoro; - sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto a norma di legge e di contratto; - assunzione per un'opera definita; - sostituzione di lavoratori in ferie e in aspettativa prevista dal presente CCNL; - sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate per motivi fisici certificati da idonea documentazione. L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi. L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata e/o ai soggetti preposti nelle forme di legge. all'ENPAIA, all'INPS Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata, ad esse inferiori. Ogni modifica scritto. delle condizioni di assunzione deve risultare da atto L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione. Art. 44 - Periodo di prova. Il periodo di prova deve risultare da atto scritto; in mancanza di questo l'impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal presente contratto e dai contratti integrativi per il livello cui l'impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere. Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati di livello 1, e 3 e in mesi 2 per gli impiegati di livello 4, 5 e 6. 2 L'impiegato acquista il diritto all'assistenza e alla previdenza a decorrere dalla data d'inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di prova. I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso; in tal caso l'impiegato deve, entro 30 giorni, rilasciare l'abitazione eventualmente fornitagli. Superato il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma ed il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell'anzianità dell'impiegato. In caso di recesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso, l'impiegato ha diritto allo stipendio per l'intero mese nel quale è avvenu to il recesso, nonché ai 12simi relativi alle ferie, alle mensilità aggiun tive e al TFR di cui agli artt. 29, 34 e 55 del presente contratto. Qualora il recesso venga intimato dal datore di lavoro, l'impiegato ha diritto per sé e per i propri familiari al rimborso delle spese di viaggio necessarie a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di trasporto di mobilio, sempreché il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato con il datore di lavoro. Art. 45 - Quadri. In esplicita applicazione contrattuale della legge n. 190 del 13.5.85 (Riconoscimento dei Quadri) le parti concordano di individuare l'area dei Quadri aziendali e di definire adeguati strumenti normativi. Declaratoria. Sono individuati Quadri aziendali quei lavoratori che, senza rivestire i poteri o svolgere le funzioni tipiche dei dirigenti, svolgono ruoli di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e del perseguimento degli obiettivi dell'impresa, con autonomia nella gestione delle risorse, gestendo o coordinando significative unità organizzative (uomini e/o mezzi, e/o servizi), oppure esplicando funzioni specialistiche di particolare rilievo e valenza, funzioni con responsabilità di rappresentanza, progettualità e ricerca. I Quadri aziendali sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione di responsabilità, autonomia, capacità innovative e attitudine a lavorare per obiettivi globali e integrati. Le parti concordano che i profili sopra riportati vadano individuati di norma nell'ambito del livello 1 e 2 impiegati di cui al precedente art. 19, fermo restando tuttavia, in particolare per il livello 2, la non automaticità fra l'appartenenza al livello e l'attribuzione della qualifica di Quadro. Si concorda di definire un sistema retributivo per i Quadri che abbia natura flessibile e che sia riferito ai seguenti criteri: 1) Criterio oggettivo (ruolo): - complessità e difficoltà del contesto in cui il Quadro deve operare competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo ampiezza dell'autonomia e delle deleghe di potere ricevute grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo economico 2) Criterio soggettivo (prestazione): - competenze tecnico-professionali e attitudine all'aggiornamento capacità gestionali in riferimento alla programmazione e al controllo capacità di sovrintendenza e coordinamento delle risorse affidategli capacità di promuovere e gestire l'innovazione rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti In sede aziendale, tramite confronto tra le parti, verranno esaminate le diverse posizioni di lavoro al fine di individuare l'esistenza dei requisiti necessari per l'attribuzione della qualifica di Quadro. Indennità di funzione. Viene istituita per i Quadri un'indennità di professionalità articolata sui livelli in cui è stata definita la figura professionale del Quadro e in relazione agli specifici contenuti professionali e sulla scorta di una valutazione operante tramite i criteri suesposti. Tale indennità, legata allo svolgimento delle partire dall'1.5.91 sarà pari ad un minimo di E per i Quadri di livello 1 e ad un minimo di E quadri di livello 2. A decorrere dall'1.7.02 elevati rispettivamente ad E 155,00 mensili e ad Le medesime indennità potranno essere contrattazione integrativa aziendale. Sono fatte vigore. salve le funzioni di Quadro, a 77,50 (£ 150.000) mensili 51,65 (£ 100.000) per i i predetti minimi sono E 103,00 mensili. incrementate condizioni di miglior favore in sede precedentemente di in Si concorda inoltre che dette indennità saranno corrisposte per tutte le mensilità previste contrattualmente e saranno conteggiate ai fini del TFR. Responsabilità civile e penale legata alla prestazione. L'azienda è tenuta a tutelare, anche tramite apposita polizza, il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Sono fatti salvi i diritti per l'attestazione normativa di brevetti e/o pubblicazioni. Al Quadro viene riconosciuta la copertura delle spese di assistenza legale in procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. Nota a verbale. Le parti convengono sul possibile riassorbimento di indennità individuali erogate allo stesso titolo di indennità di funzione al 30.4.91 nel limite massimo di E 25,82 per il livello 1 e di E 15,49 per il livello 2. Art. 46 - Lavoro straordinario, festivo, notturno. Si considera: (a) lavoro straordinario, quello definito all'art. 22, comma 2; (b) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo; (c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 28; (d) lavoro supplementare quello svolto oltre l'orario normale individuale per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell'orario contrattuale ordinario di lavoro di cui al comma 1, art. 22. Il lavoro straordinario non può superare le 2 ore giornaliere settimanali, ai sensi delle leggi vigenti. e le 12 Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta, deve essere registrato in contabilità e pagato all'atto della corresponsione della retribuzione nello stesso mese nel quale è stato eseguito. Le percentuali di maggiorazione, da applicare sugli elementi retribuzione indicati al comma 1, art. 49, sono le seguenti: (a) (b) (c) (d) (e) (f) lavoro lavoro lavoro lavoro lavoro lavoro straordinario: notturno: festivo: straordinario festivo: festivo notturno: supplementare: della 30% 50% 50% 60% 65% 10% Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, considerato tuttavia che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione lavorativa, specie in determinati periodi dell'anno, non consente l'osservanza dell'orario di lavoro nei termini e modi previsti dall'art. 22 del presente contratto, è demandata alla contrattazione integrativa la possibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, da erogare nel mese di aprile o al termine degli anzidetti periodi dell'anno. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è comunque stabilito in 230 ore annue. Art. 47 - Aspettativa. Nelle aziende con oltre 5 impiegati può essere concessa all'impiegato, non in periodo di prova, che ne faccia motivata richiesta e sempre che ciò non porti nocumento al normale andamento del servizio, un periodo di aspettativa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 6 mesi. Durante tale periodo non è dovuta retribuzione né decorre l'anzianità agli effetti dell'art. 51 del presente contratto. Nello stesso momento, nell'ambito della stessa azienda, può dell'aspettativa un solo impiegato. beneficiare Il datore di lavoro darà comunicazione scritta all'impiegato sia in di accoglimento che di rigetto della richiesta. caso Nell'arco di un quinquennio non può essere richiesto dallo stesso impiegato un periodo di aspettativa che complessivamente superi i 6 mesi. Art. 48 - Trasferimenti. Nel caso di trasferimento dell'impiegato, in via definitiva, da un'azienda all'altra dello stesso datore di lavoro, l'impiegato ha diritto al rimborso, previa documentazione, delle spese sostenute per il trasferimento della sua famiglia e del mobilio, maggiorato del 15%. La comunicazione del trasferimento deve essere fatta all'impiegato con il massimo anticipo di tempo possibile rispetto alla data del trasferimento medesimo. L'impiegato che non accetti il trasferimento e risolva il rapporto di lavo ro ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso e del TFR. Art. 49 - Retribuzione. A decorrere dall'1.7.98 i seguenti elementi della retribuzione, dal CCNL 2.3.95 previsti - minimo nazionale di stipendio base mensile; - indennità di contingenza come da legge 26.2.86 n. 38 e leggi o accordi successivi; - EDR di cui all'Accordo interconfederale 31.7.92 decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato "minimo contrattuale conglobato" rispettivamente mensile o giornaliero od orario. Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nell'allegata tabella (allegato 1). La retribuzione degli impiegati agricoli è pertanto così composta: - minimo nazionale contrattuale conglobato - minimo di stipendio integrativo - aumenti periodici di anzianità Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo mensile per 169. L'articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al comma 3 dovrà essere effettuato attraverso l'indicazione dei minimi distinti per livello, in misura comprensiva di entrambe le voci (minimi nazionali contrattuali conglobati e minimi di stipendio integrativi). Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, ecc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al comma 3 del presente articolo I minimi nazionali contrattuali conglobati sono quelli di cui alla tabella "Area impiegati e quadri" con le decorrenze in essa indicate. Norma transitoria. Le parti si danno atto che il conglobamento dell'importo economico relativo al titolo di studio è avvenuto in sede di contrattazione integrativa del precedente CCNL con le seguenti modalità: - livelli 1 e 2: conglobamento dell'importo economico relativo alla laurea; - livelli 3 e 4: conglobamento dell'importo economico relativo al diploma di scuola media superiore; - livelli 5 e 6: conglobamento dell'importo economico relativo al diploma di scuola media inferiore. Gli impiegati agricoli dei livelli 3, 4, 5 e 6 con titolo di studio superiore a quello il cui importo economico è stato conglobato, hanno mantenuto la differenza come assegno 'ad personam' non riassorbibile. Il valore dell'importo economico per i vari titoli di studio in cifra fissa è quello determinato dai contratti integrativi stipulati con le imprese private a partire dal 31.12.84. Art. 50 - Indennità di cassa. Ai lavoratori cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggiore impegno professionale richiesto, un'indennità mensile nella misura di E 20,67. Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L'indennità è corrisposta per 12 mensilità, salvo casi di assenza periodi superiori al mese, e, in deroga all'art. 49, comma 4, la per sua misura mensile non è frazionabile. Nota a verbale. Nei casi in cui la contrattazione preesistente non preveda l'indennità di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplina. Art. 51 - Scatti di anzianità. L'impiegato per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda ha diritto, per ogni biennio di anzianità, a un aumento retributivo in cifra fissa. A partire dall'1.1.87, l'importo degli aumenti periodici per anzianità è fissato per ogni livello di impiegati e valevole per tutto il territorio nazionale, nelle seguenti misure: liv. E 1 2 3 4 5 6 33,05 29,44 26,86 24,79 23,76 22,21 La misura di tali aumenti periodici si applicherà, sempre con decorrenza 1.1.87, per gli aumenti periodici che matureranno successivamente a tale data. L'importo degli aumenti periodici per anzianità corrisposti in periodi precedenti il presente contratto resta valido per gli aumenti periodici maturati al 31.12.86. Gli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo 12 e decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui compie il biennio di anzianità. di si L'impiegato, nel caso di passaggio ad un livello superiore, conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati e avrà diritto alla loro riva lutazione. Tale rivalutazione per gli aumenti periodici maturati sino sarà effettuata sulla base dell'importo stabilito da precedenti. al 31.12.86 pattuizioni Per gli aumenti periodici maturati successivamente a tale data e limitatamente ad essi, la rivalutazione sarà effettuata sulla base del nuovo importo fissato dal presente contratto. In tale ipotesi, l'impiegato avrà altresì diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino a raggiungere il numero massimo maturabile sopra stabilito. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico per anzianità. Nota a verbale. Il presente articolo non si applica nelle situazioni in cui è in vigore una diversa disciplina derivante dalla contrattazione preesistente. Per tali realtà è demandata alla contrattazione di 2° livello il compito di individuare tempi e modalità per la omogeneizzazione dell'istituto alla normativa del CCNL. Art. 52 - Malattia e infortunio. Nei casi d'infortunio o di malattia l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi. Qualora trattasi d'infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale riconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae di altri 12 mesi. Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso, salvi restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente contratto. Tenuto conto delle esigenze di produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento dell'attività aziendale, qualora all'impiegato sia derivata dall'infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l'impiegato infortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato d'invalidità permanente. L'impiegato avrà però diritto al trattamento economico, nonché all'alloggio, per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso e al TFR, nella misura prevista rispettivamente dagli artt. 39 e 55. L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro 3 giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l'impiegato è tenuto a produrre il certificato medico. A) Malattia. L'impiegato economico: in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento anni di anzianità presso l'azienda corresponsione corresponsione stipendio mensile mezzo stipendio mensile fino a mesi fino a mesi inferiore a 5 anni da 5 a 10 anni oltre i 10 anni 3 5 6 3 5 6 Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i periodi di sospensione per malattia si sommano quando si verificano nell'arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati. B) Infortunio. L'impiegato economico: in stato d'infortunio avrà diritto al seguente trattamento anni di anzianità presso l'azienda corresponsione stipendio mensile fino a mesi corresponsione mezzo stipendio mensile fino a mesi inferiore a 5 anni da 5 a 10 oltre i 10 anni 3 5 6 3 5 6 Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i periodi di sospensione per infortunio si sommano quando si verificano nell'arco di tempo di 12 mesi, mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per infortunio verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati. A seguito di quanto stabilito dal nuovo regolamento ENPAIA delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, a decorrere dall'1.1.85, il trattamento economico spettante all'impiegato in stato di infortunio previsto dal precedente punto B), è sostituito dal seguente: (1) dal 1° al 3° giorno di assenza, l'onere dell'indennità giornaliera è interamente a carico del datore di lavoro; (2) dal 4° al 90° giorno di assenza, l'indennità giornaliera è per l'80% a carico del Fondo ENPAIA e per il restante 20% a carico del datore di lavoro; (3) dal 91° giorno di assenza sino alla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto, l'indennità è interamente a carico del Fondo ENPAIA. In base all'art. 8 del nuovo regolamento infortuni ENPAIA, la misura dell'indennità giornaliera si determina in ragione di un 26simo della retribuzione del mese in cui si è verificato l'evento, con l'esclusione degli eventuali emolumenti corrisposti a titolo di straordinario e l'aggiunta dei ratei delle mensilità aggiuntive, nonché di ogni aumento automatico derivante dall'applicazione della contrattazione collettiva. Nelle ipotesi di cui ai punti 2 e 3, il trattamento economico spettante all'impiegato per la parte dovuta dal Fondo ENPAIA è anticipato dal datore di lavoro. L'impiegato, però, non appena ottenuta l'indennità dal Fondo ENPAIA, è obbligato a restituire tempestivamente al datore di lavoro l'importo da questi anticipato. Art. 53 - Previdenza e assistenza. A) ENPAIA I datori di lavoro di cui all'art. 1 del presente contratto sono tenuti, ai sensi della legge 29.11.62 n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipendenti all'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA) che ha sede in Roma, viale Beethoven 48, per le seguenti forme di assicurazione e di previdenza: (1) assicurazione contro professionali; (2) fondo di previdenza: gli infortuni professionali ed extra (a) rischio morte (b) quota a risparmio (3) fondo di accantonamento del TFR La denuncia di assunzione, anche nel caso di assunzione con periodo di prova, deve essere inviata all'ENPAIA entro 15 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro e deve contenere le generalità complete dell'impiegato, la descrizione dettagliata delle mansioni affidate, la qualifica attribuita, nonché la retribuzione lorda di cui all'art. 49 del presente contratto. Le variazioni che intervengono nella qualifica e nella retribuzione devono essere denunciate dal datore di lavoro entro un mese dal loro verificarsi. I datori di lavoro sono tenuti a versare all'ENPAIA i contributi stabiliti dalla legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico degli impiegati. La parte di contributi a carico degli impiegati è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione degli stessi impiegati. I contributi sono calcolati dall'Ente in base alla retribuzione lorda anzi detta e, comunque, in base a una retribuzione non inferiore a quella minima contrattuale e devono essere versati all'Ente nei modi e nei termini di cui alla legge sopra menzionata. B) INPS I datori di lavoro - in base alla legislazione vigente - debbono altresì procedere all'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) - sede provinciale - degli impiegati dipendenti per le seguenti forme di assicurazione o di previdenza sociale: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti assicurazione contro la tubercolosi assicurazione contro la disoccupazione assicurazione di malattia tutela lavoratrici madri assistenza orfani lavoratori Cassa unica assegni familiari I datori di lavoro devono, previa domanda apposito modulo, provvedere: da inoltrare all'INPS su - a versare i contributi base e percentuali per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e superstiti, e per altre forme assicurative e previdenziali sopra indicate, commisurate alla retribuzione globale effettivamente corrisposta e, comunque, nel rispetto dei minimali di retribuzione imponibile stabiliti per legge. Il versamento di tali contributi deve essere effettuato nei termini di legge, mediante i moduli DM 10/M3 e attraverso gli istituti di credito indicati dall'INPS; - ad effettuare, al momento del versamento dei contributi sopra indicati, le operazioni di conguaglio previste, portando in detrazione agli importi dei contributi stessi le somme anticipate agli aventi diritto per assegni familiari e per le prestazioni economiche di maternità; - a presentare all'INPS entro i termini di legge la denuncia nominativa dell'impiegato occupato nell'anno precedente, contenente l'indicazione della retribuzione individuale corrisposta nonché i dati anagrafici distintivi da redigere su modulo predisposto dall'INPS allo scopo (modello 01/M) e a rilasciare copia della predetta denuncia al dipendente interessato. Art. 54 - Previdenza e assistenza per il part-time. Gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale debbono essere iscritti a ENPAIA e INPS a cura dei datori di lavoro dai quali dipendono. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti è pari a 1/6 del minimo giornaliero di cui all'art. 7, DL 12.9.83 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11.11.83 n. 638. Per gli assegni familiari valgono le disposizioni di cui ai commi 6, 7 8, art. 5, legge 19.12.84 n. 863. e La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è uguale alla retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale e dai contratti integrativi per il corrispondente livello impiegatizio del rapporto di lavoro a tempo pieno. Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali effettuato nei modi e termini di legge. deve essere Art. 55 - Trattamento di fine rapporto (TFR). All'impiegato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, TFR previsto dalla legge 29.5.82 n. 297. spetta L'anzidetta disciplina si applica a partire dall'1.6.82, data di in vigore della legge 29.5.82 n. 297, le cui norme in materia s'intendono qui integralmente richiamate. il entrata di TFR Per il servizio prestato anteriormente all'1.6.82 si applicano le disposizioni previste in merito all'indennità di anzianità dagli artt. 31, 32 e 33 del CCNL stipulato con le imprese private il 26.1.82. Alla corresponsione del TFR provvede l'ENPAIA con le modalità e i stabiliti dal "Regolamento del Fondo per il TFR". limiti Indennità in caso di morte. In caso di morte dell'impiegato, le indennità e il trattamento dovuto per la risoluzione del rapporto di lavoro, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 CC, devono essere corrisposte a norma dell'art. 2122 CC al coniuge, ai figli e, se viventi a carico dell'impiegato, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado. Parte OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI Art. 56 - Assunzione. L'assunzione degli operai deve avvenire secondo le norme di legge vigenti. L'assunzione degli operai a tempo determinato per l'effettuazione delle operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie (es. aratura, potatura, raccolta e prima manipolazione dei prodotti) deve avvenire per fase lavorativa, o in base alle norme vigenti, nonché ai sensi dell'art. 23, legge n. 56/87 in caso di: - sostituzione di lavoratori presente CCNL; - sostituzione di lavoratori mansioni assegnate per documentazione. La individuazione delle contratti di 2° livello. in ferie o in temporaneamente motivi fisici aspettativa prevista dal inidonei a svolgere le certificati da idonea fasi lavorative più rilevanti è demandata ai Per le fasi lavorative individuate in detti contratti l'assunzione degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa "fase lavorativa". I contratti di 2° livello individueranno le eccezioni alla occupazione dell'operaio assunto per fase lavorativa. garanzia di Tra il datore di lavoro e l'operaio a tempo indeterminato dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all'atto dell'assunzione o del passaggio a tempo indeterminato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge. In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data d'inizio del rapporto, la qualifica, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva. Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipula del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali. Art. 57 - Periodo di prova. L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a un periodo di prova che non potrà essere superiore a: soggetto - 26 giorni lavorativi per gli operai specializzati super o specializzati - 14 giorni lavorativi per gli operai qualificati super o qualificati - 8 giorni lavorativi per gli operai comuni L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore 30 giorni è soggetto a un periodo di prova di 2 giorni lavorativi. a Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell'operaio a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato. Superato il periodo di prova l'assunzione diviene condizioni previste dalla contrattazione collettiva individuale. Art. 58 - Operai a tempo indeterminato e determinato. definitiva alle e dal contratto Gli operai agricoli, a seconda della natura del rapporto, si distinguono in operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato. Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con lavoro senza prefissione di termine. rapporto di Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda - nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione - 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli uffici competenti l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia o infortunio e per le giornate di sospensione dal lavoro per le quali è stato chiesto e ottenuto dal datore di lavoro l'intervento della Cassa integrazione salari di cui alla legge n. 457/72. Per i particolari trattamenti economici relativi a malattia, infortunio e interventi della Cassa integrazione salari operai agricoli, vale quanto disposto dagli artt. 65, 66, 67. Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i salariati fissi che all'1.9.72 si trovavano in servizio presso aziende agricole in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge n. 533/49 e dai contratti collettivi provinciali stipulati per le imprese private. Questi operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento già acquisito in base alla predetta contrattazione collettiva provinciale. Agli operai agricoli a tempo indeterminato istituti e le indennità annue. spettano per intero gli Nell'ambito del quadro legislativo vigente sono operai a tempo determinato gli operai che in base alle norme di legge sono assunti con tale tipo di rapporto, per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assensi per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto e comunque per quelli individuati come tali dalla contrattazione collettiva. Art. 59 - Riassunzione. Le disposizioni, di cui all'art. 8/bis, legge n. 79/83 e successive modifiche e integrazioni, si applicano a tutte le attività produttive a carattere stagionale svolte dalle aziende cooperative rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto. È demandato alla contrattazione integrativa il compito di stabilire i criteri di precedenza tra la manodopera avente diritto sulla base della disponibilità, della professionalità, dell'anzianità di iscrizione al collocamento, del carico familiare; nonché le modalità di applicazione della riassunzione stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. È demandata inoltre alla contrattazione integrativa territoriale la gestione della normativa sulla riassunzione (art. 8/bis) che potrà essere applicata per più fasi lavorative in 1 anno e solo 1 volta all'anno. Il diritto di precedenza può essere fatto valere anche dai lavoratori che nell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la riassunzione non abbiano prestato attività nella cooperativa per cause indipendenti dalla volontà delle parti quali ad esempio carenza di lavoro per calamità, assenze per malattia, infortunio e maternità. Onere della riserva. Ai sensi del comma 2, art. 25, legge 23.7.91 n. 223, non sono computabili ai fini della determinazione della riserva le assunzioni effettuate per i livelli 1, 2, 3 e 4 impiegati e specializzato super e specializzato operai. Sono, inoltre, esclusi dal computo tutti i lavoratori assunti attuazione delle convenzioni previste dall'art. 6 del presente CCNL. in Art. 60 - Lavoro straordinario, festivo, notturno. Operai agricoli. Si considera: (a) lavoro straordinario, quello definito all'art. 22, comma 2; (b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato, di cui all'art. 28; (c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo; (d) lavoro supplementare quello svolto oltre l'orario normale individuale per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell'orario contrattuale ordinario di lavoro di cui al comma 1, art. 22. Ai sensi delle leggi vigenti, il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in caso di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e/o la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 230 ore. Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti: - lavoro lavoro lavoro lavoro lavoro lavoro straordinario: festivo: notturno: straordinario festivo: festivo notturno: supplementare: 25% 35% 50% 50% 65% 10% Le maggiorazioni di cui sopra opereranno contrattuale nazionale conglobato). sulla retribuzione (minimo Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3° elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie. Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto a una maggiorazione del 10%. Per speciali lavori da eseguirsi di notte e per i quali i contratti integrativi abbiano stabilito un'adeguata particolare tariffa, non si farà luogo alle maggiorazioni per il lavoro notturno. Operai florovivaisti. Si considera: (a) lavoro straordinario, quello definito all'art. 22, comma 2; (b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato, di cui all'art. 28; (c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo; (d) lavoro supplementare quello svolto oltre l'orario normale individuale per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell'orario contrattuale ordinario di lavoro di cui al comma 1, art. 22. Ai sensi delle leggi vigenti, il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale straordinario nell'anno non potrà superare le 230 ore. Le percentuali di maggiorazione contrattuali sono le seguenti: - lavoro lavoro lavoro lavoro lavoro lavoro straordinario: festivo: notturno: straordinario festivo: festivo notturno: supplementare: da applicarsi sulle di lavoro retribuzioni 25% 40% 50% 50% 65% 10% Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo a una maggiorazione del 15%. Le maggiorazioni di cui sopra opereranno contrattuale nazionale conglobato). sulla retribuzione (minimo Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3° elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie. Art. 61 - Interruzioni e recuperi. A) Operai agricoli. L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di effettivamente prestate nella giornata. lavoro Nel caso di interruzione dovuta a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo e in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione. Per l'operaio a tempo indeterminato i contratti integrativi potranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, giornaliere e 12 settimanali. nel limite massimo di 2 Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione norma dell'art. 8, legge 8.8.72 n. 457. ore la B) Operai florovivaisti. Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno considerate ai fini del recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz'ora di lavoro complessivamente in 1 giorno. Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l'orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore 2 giornaliere e le ore 12 settimanali. Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione norma dell'art. 8, legge 8.8.72 n. 457. la Art. 62 - Trasferimenti. Operai florovivaisti. Il lavoratore definitivamente trasferito avrà diritto al rimborso, da parte dell'azienda, di tutte le spese di viaggio e di trasporto per le persone e le masserizie della propria famiglia. Inoltre avrà diritto a un'indennità straordinaria pari al corrispettivo di 7 giornate di retribuzione. Nel caso che il lavoratore non accetti il trasferimento, il rapporto di lavoro potrà essere risolto con la corresponsione di tutte le competenze maturate. Art. 63 - Retribuzione. A decorrere dall'1.7.98 i seguenti elementi della retribuzione, dal CCNL 2.3.95 (1) paga base, distinta per livello; (2) indennità di contingenza, come da legge 26.2.86 accordi successivi; (3) EDR di cui all'Accordo interconfederale 31.7.92 previsti n. 38 e leggi o decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato "minimo contrattuale conglobato" rispettivamente mensile o giornaliero o orario. Le entità di tale minimo contrattuale nell'allegata tabella (allegato 1). conglobato sono indicate Operai agricoli. Per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli elementi che costituiscono la retribuzione sono: A) salario nazionale costituito da: - minimo contrattuale conglobato (v. tabella) B) salario integrativo: - salario integrativo fissato in sede di contratto di 2° livello; - generi in natura o il corrispettivo in contanti quando corrisposti per contratto o consuetudine. vengano Ove il contratto integrativo faccia obbligo della concessione agli operai a tempo indeterminato dell'alloggio e degli annessi (orto, porcile, pollaio) il contratto stesso deve stabilirne il valore sostitutivo per il caso di mancata concessione. Tale valore deve essere computato ai fini del calcolo della mensilità e del TFR. 13a e 14a Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169. Per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato, elementi che costituiscono la retribuzione sono: gli A) salario nazionale costituito da: - minimo contrattuale conglobato giornaliero od orario (vedi tabella). All'operaio a tempo determinato compete inoltre un'indennità (3° elemento) pari al corrispettivo in percentuale dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolata su 312 giorni lavorativi: - festività: ferie: 13a mensilità: 14a mensilità: totale: 5,45% 8,33% 8,33% 8,33% 30,44% Tale misura del 3° elemento, espressa in percentuale, e in vigore dall'1.5.91, è calcolata sul minimo contrattuale nazionale e sul salario integrativo. Tale decorrenza si applica anche alla percentuale del TFR di cui all'art. 69. B) Salario integrativo. - Salario integrativo fissato in sede di contratto di 2° livello. Sul salario integrativo si applica il 3° elemento, nella prevista al punto precedente per il salario nazionale. stessa misura Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di cui all'art. 58, gli operai agricoli acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo indeterminato. Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai il 3° elemento. Struttura salariale. Le 2 voci salariali, salario nazionale e salario integrativo, dovranno restare disgiunte, secondo lo schema delle tabelle salariali di seguito allegate, mentre il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali ad esempio 13a e 14a mensilità, 3° elemento, lavoro straordinario, ecc., dovrà essere effettuato su entrambe le voci salariali. Operai florovivaisti. Per gli operai florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli elementi che costituiscono la retribuzione sono: A) Salario nazionale costituito da: - minimo contrattuale conglobato (vedi tabella) B) Salario integrativo - Salario integrativo fissato in sede di contratto integrativo. Per gli operai florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo determinato, gli elementi che costituiscono la retribuzione sono: A) Salario nazionale costituito da: - minimo contrattuale conglobato giornaliero o orario (vedi tabella). All'operaio a tempo determinato compete inoltre un'indennità (3° elemento) pari al corrispettivo in percentuale dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolata su 312 giorni lavorativi: - festività: ferie: 13a mensilità: 14a mensilità: totale: 5,45% 8,33% 8,33% 8,33% 30,44% Tale misura del 3° elemento, espressa in percentuale, e in vigore dall'1.5.91, è calcolata sul minimo contrattuale conglobato e sul salario integrativo territoriale. Tale decorrenza si applica anche alla percentuale del TFR di cui all'art. 69. B) Salario integrativo. - Salario integrativo fissato in sede di contratto di 2° livello. Sul salario integrativo si applica il 3° elemento, nella prevista al punto precedente per il salario nazionale. stessa misura Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di cui all'art. 58, gli operai florovivaisti acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo indeterminato. Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai il 3° elemento. I contratti integrativi fisseranno altresì, in relazione alle consuetudini locali, le modalità e il periodo di pagamento dei salari: a giornata, a settimana, a quindicina, a mese, fermo restando il concetto che il salario è riferito alla paga oraria. La paga mensile si ottiene moltiplicando quella oraria per 169. La paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Struttura salariale. Le 2 voci salariali, salario nazionale e salario integrativo, dovranno restare disgiunte, secondo lo schema delle tabelle salariali di seguito allegate, mentre il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali ad esempio 13a e 14a mensilità, 3° elemento, lavoro straordinario, ecc., dovrà essere effettuato su entrambe le voci salariali. Operai non professionalizzati. Agli operai non professionalizzati si applica la normativa del vigente CCNL. contrattuale Le parti convengono che il minimo contrattuale conglobato di cui alle tabella allegate non subirà integrazioni nell'arco di vigenza contrattuale per il rinnovo della contrattazione territoriale. Ai lavoratori che ne hanno precedentemente usufruito condizioni di miglior favore contrattate. si applicano le Le parti si danno atto che tali retribuzioni, riferendosi ad operai avventizi occupati per brevi periodi, non influiscono sulla determinazione dei salari medi convenzionali. Art. 64 - Scatti di anzianità. Con decorrenza dall'1.2.83, gli operai a tempo indeterminato, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari ad E 8,99 mensili se operai comuni, ad E 10,33 mensili, se operai qualificati, a E 11,36 mensili se operai specializzati e ad E 11,62 mensili se operai specializzati "super". Gli operai a tempo indeterminato, che saranno classificati qualificati "super" in applicazione del presente accordo, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari ad E 10,85. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata norme sulla retribuzione previste dal presente contratto. secondo le Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 5 e maturano dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. In caso di passaggio alla qualifica superiore, l'operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro riva lutazione secondo l'importo previsto per la nuova qualifica. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 5. L'importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all'operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità e istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza dell'11.11.69, stabilita da precedenti contratti nazionali di lavoro, quale data relativa alla introduzione dell'istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato. Nota a verbale. Il presente articolo non si applica nelle situazioni in cui è in vigore una diversa disciplina derivante dalla contrattazione preesistente. Per tali realtà è demandato alla contrattazione integrativa il compito di individuare tempi e modalità per la omogeneizzazione dell'istituto alla normativa del CCNL. Art. 65 - Malattia e infortunio. Operai agricoli. L'operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni. Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'INAIL, conservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino guarigione clinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di mesi dall'infortunio. la a 12 Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del TFR, della 13a mensilità, della 14a mensilità, nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di conservazione del posto, l'operaio a tempo indeterminato continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del pollaio, del porcile, eventualmente goduti all'atto dell'insorgere della malattia o dell'infortunio. Se l'operaio coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato o infortunato. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. Operai florovivaisti. L'operaio a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia che di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni. Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'INAIL, conservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino guarigione clinica, e in ogni caso non potrà superare il periodo di mesi dall'infortunio. la a 12 Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del TFR, della 13a e 14a mensilità, nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. In caso di malattia l'operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avrà diritto, per un periodo massimo di 90 giorni in un anno, all'erogazione da parte del datore di lavoro, di un'indennità giornaliera, nella misura del 25% della somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza in vigore dal 1° febbraio dell'anno in corso. Tale indennità sarà corrisposta dal giorno in cui si è verificata la malat tia se questa si protrae oltre il 3° giorno, e subordinatamente al rico noscimento della malattia stessa da parte dell'INPS. In caso d'infortunio sul lavoro, l'operaio a tempo indeterminato, fermo rimanendo quanto previsto dalla legge per i primi 3 giorni (art. 213 del T.U. sugli infortuni approvato con DPR 30.6.65 n. 1124), a partire dal 4° giorno in cui si è verificato l'infortunio e sino ad un massimo di 180 giornate, avrà diritto alla erogazione, da parte del datore di lavoro, di un'indennità giornaliera pari alla differenza tra indennità di legge e la somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza, in vigore dal 1° febbraio dell'anno in corso. La corresponsione della suddetta indennità giornaliera è riconoscimento dell'infortunio da parte dell'INAIL. subordinata al Il trattamento, per malattia e infortunio, integrativo a quello di legge, di cui ai precedenti commi, non spetta agli operai a tempo determinato che non abbiano raggiunto presso la stessa azienda 30 giornate di lavoro continuative. Qualora, invece, l'operaio a tempo determinato abbia effettuato presso la stessa azienda il periodo lavorativo sopra indicato, avrà diritto, nel caso di malattia od infortunio, rispettivamente riconosciuti dall'INPS e dall'INAIL, a partire dal 31° giorno dalla data di assunzione e per la durata di 45 giornate in un anno, alla medesima indennità giornaliera, rispettivamente prevista ai commi 5 e 7 precedenti. La presente regolamentazione verrà riesaminata dalle parti qualora intervengano modifiche alle attuali disposizioni di legge in materia. Art. 66 - Integrazione malattia e infortunio. Malattia. La integrazione salariale, corrisposta dalla Cassa integrazione 'extra legem' agli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia, dovrà assicurare a detti operai, tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo nella misura dell'80% della somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale e integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse 'extra legem', sempre nel caso di infortunio sul lavoro a partire dal 15° giorno del periodo di inabilità riconosciuta all'INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e la somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale e integrativo, relativi alla categoria di appartenenza, in vigore dal 1° febbraio dell'anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, resta confermato che la integrazione salariale da parte delle Casse 'extra legem' medesime dovrà assicurare un trattamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e integrazione, pari all'80% del salario medio convenzionale decreti ministeriali. regionale) e previsto dai Infortuni sul lavoro. L'integrazione salariale corrisposta dalle Casse 'extra legem' agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi 3 giorni (art. 213 T.U. sugli infortuni approvato con DPR 30.6.85 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione nella misura dell'80% della somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale e integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza, in vigore dal 1° febbraio dell'anno in corso. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse 'extra legem', sempre nel caso di infortunio sul lavoro a partire dal 15° giorno del periodo di inabilità riconosciuta dall'INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e la somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale e integrativo, relativi al livello di appartenenza, in vigore dal 1° febbraio dell'anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro, le Casse 'extra legem' dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo pari all'80% del salario convenzionale previsto dai decreti ministeriali. Art. 67 - Cassa integrazione salari. Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salariale ad opera della Cassa istituita dalla legge 8.8.72 n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa e successive. Agli operai che beneficeranno del suddetto trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione all'indennità di legge, nella misura del 10% della somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale e integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso. Art. 68 - Previdenza - Assegni per il nucleo familiare. Le aziende anticiperanno agli operai a tempo indeterminato gli acconti sugli assegni per il nucleo familiare spettanti per legge, a condizione che l'INPS provveda a ripristinare la erogazione degli acconti trimestrali ai lavoratori aventi diritto e previa esibizione, da parte degli stessi lavoratori, del cedolino INPS concernente gli acconti corrisposti nel trimestre precedente (ved. dichiarazione del lavoratore allegata). Art. 69 - Trattamento di fine rapporto (TFR). In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio a tempo indeterminato ha diritto a un TFR che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dall'1.6.82, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.82 n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del TFR s'intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente all'1.6.82, si applicano le disposizioni previste in merito all'indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti, stipulati per le imprese private (per ultimo ved. art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti stipulato per le imprese private il 25.6.79, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta in allegato). In caso di morte dell'operaio, le indennità spettanti e il TFR sono dovute agli aventi diritto indicati nell'art. 2122 CC. Ove l'operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa o di altra corrispondente come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti integrativi. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. Per gli operai a tempo determinato il TFR è pari all'8,63% calcolato sull'insieme del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo. Tale trattamento sarà liquidato al lavoratore al termine del rapporto lavoro. Le tabelle salariali devono espressamente prevedere una apposita con gli importi orari e giornalieri relativi al tale istituto. di colonna Dichiarazione a verbale. Per gli operai a tempo determinato il TFR è stabilito convenzionalmente nella percentuale di cui all'art. 69. Tale percentuale tiene conto sia della non incidenza sulle quote di retribuzione oraria per festività, ferie e mensilità aggiuntive (3° elemento) che della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per 13,5 nonché del diritto alla maturazione di quote di TFR anche per frazioni di mese inferiori a 15 giorni. Le ore di lavoro straordinario sono utili ai fini del calcolo di quote ora rie di TFR ove il ricorso al lavoro straordinario non sia occasionale ma abbia effettivo carattere di costanza e continuità. Dichiarazione a verbale. Le parti si danno atto che lo scorporo del TFR dal 3° elemento, così come la norma interpretativa dell'incidenza del TFR sullo straordinario, non danno luogo a ricalcoli pregressi per il periodo 1.5.91-31.1.92 nel caso in cui tali conteggi siano stati effettuati secondo la precedente normativa. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCNL 2.7.98 "ACCORDI DI RIALLINEAMENTO" Le parti a livello territoriale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le condizioni di competitività delle imprese nonché di estendere l'area di applicazione del presente CCNL, definiscono programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici in atto per i lavoratori a quelli previsti dagli artt. 49 e 63 del presente contratto. Detti programmi possono essere definiti per l'intero territorio regionale e/o provinciale, e/o per territori sub-provinciali, e/o per comparti produttivi e devono essere depositati presso gli Uffici provinciali del lavoro e presso le sedi territoriali dell'INPS. I programmi di riallineamento, compresi quelli già stipulati, possono essere modificati nei tempi e nelle percentuali fissati dagli accordi provinciali, attraverso una intesa di revisione sottoscritta dalle stesse parti che hanno stipulato il primitivo accordo. Per gli accordi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente contratto, le parti si danno reciprocamente atto che la presenza di difficoltà oggettive intervenute nell'agricoltura della provincia nel corso dell'ultimo anno e che incidono sulle valutazioni effettuate al momento della stipula, costituisce fondato motivo ai fini della variazione, per una sola volta, dei programmi di riallineamento retributivo ai sensi dell'art. 5, comma 5, legge n. 608/96 come modificato dall'art. 23, legge n. 196/97. Le aziende interessate aderiscono a detti programmi attraverso la sottoscrizione di apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Il suddetto verbale verrà depositato presso gli Uffici provinciali del lavoro e presso le sedi territoriali dell'INPS. L'adesione dell'impresa ai programmi concordati garantisce i benefici di legge previsti dalle norme vigenti in materia di fiscalizzazione e contribuzione. ALLEGATI Allegato n. 1 TABELLA MINIMI CONTRATTUALI CONGLOBATI MENSILI (in euro) liv. dal 1.7.02 dal 1.1.03 area impiegati e quadri 1 2 3 4 5 6 1.360,95 1.223,49 1.123,54 1.044,87 965,20 897,11 1.387,69 1.247,53 1.145,62 1.065,40 984,17 914,74 area operai operai agricoli a tempo indeterminato super spec. qual. super 1.126,17 1.047,14 995,79 1.148,30 1.067,72 1.015,36 qual. com. 966,94 897,11 985,94 914,74 operai florovivaisti a tempo determinato super spec. qual. super qual. com. 1.139,64 1.059,79 995,79 978,24 897,11 1.162,03 1.080,61 1.015,36 997,46 914,74 area operai non professionalizzati 752,59 767,38 Allegato n. 1/a CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI Tabella retribuzioni giornaliere dal 1° luglio 2002 (importi in euro) operai agricoli a tempo determinato liv. 1 spec. sup. 2 spec. 3 qualif.sup 4 qualif. 5 comune A B C D E F G min. retrib. naz. congl. 30,44% su A totale naz.le salario integr. 30,44% su D totale generale 8,63% su A-D 43,32 13,19 56,51 3,74 40,28 12,26 52,54 3,48 38,30 11,66 49,96 3,31 37,19 11,32 48,51 3,21 34,51 10,51 45,02 2,98 operai florovivaisti a tempo determinato 1 spec. sup. 2 spec. 3 qualif.sup 4 qualif. 5 comune 43,83 13,34 57,17 3,78 40,76 12,41 53,17 3,52 38,30 11,66 49,96 3,31 37,63 11,46 49,09 3,25 34,51 10,51 45,02 2,98 area operai non professionalizzati 28,95 8,81 37,76 2,50 Allegato n. 1/b CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI Tabella retribuzioni orarie dal 1° luglio 2002 (importi in euro) operai agricoli a tempo determinato liv. 1 spec.sup. 2 spec. 3 qualif.sup 4 qualif. 5 comune A B C D E F G min. retrib. naz. congl. 30,44% su A totale naz.le salario integr. 30,44% su D totale generale 8,63% su A-D 6,66 2,03 8,69 0,58 6,20 1,89 8,09 0,54 5,89 1,79 7,68 0,51 5,72 1,74 7,46 0,49 5,31 1,62 6,93 0,46 operai florovivaisti a tempo determinato 1 spec. sup. 2 spec. 3 qualif. sup. 4 qualif. 5 comune 6,74 2,05 8,79 0,58 6,27 1,91 8,18 0,54 5,89 1,79 7,68 0,51 5,79 1,76 7,55 0,50 5,31 1,62 6,93 0,46 area operai non professionalizzati 4,45 1,36 5,81 0,39 Allegato n. 1/c CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI Tabella retribuzioni giornaliere dal 1° gennaio 2003 (importi in euro) operai agricoli a tempo determinato liv. 1 A B C D E F G min. retrib. naz. congl. 30,44% su A totale naz.le salario integr. 30,44% su D totale generale 8,63% su A-D spec. sup. 2 spec. 3 qualif.sup 4 qualif. 5 comune 44,17 13,45 57,62 3,81 41,07 12,50 53,57 3,55 39,05 11,89 50,94 3,37 37,92 11,54 49,46 3,27 35,18 10,71 45,89 3,04 operai florovivaisti a tempo determinato 1 spec. sup. 2 spec. 3 qualif.sup 4 qualif. 5 comune 44,69 13,60 58,29 3,86 41,56 12,65 54,21 3,59 39,05 11,89 50,94 3,37 38,36 11,68 50,04 3,31 35,18 10,71 45,89 3,04 area operai non professionalizzati 29,52 8,99 38,51 2,55 Allegato n. 1/d CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI Tabella retribuzioni orarie dal 1° gennaio 2003 (importi in euro) operai agricoli a tempo determinato liv. 1 spec. sup. 2 spec. 3 qualif.sup 4 qualif. 5 comune A B C D E F G min. retrib. naz. congl. 30,44% su A totale naz.le salario integr. 30,44% su D totale generale 8,63% su A-D 6,80 2,07 8,87 0,59 6,32 1,92 8,24 0,55 6,01 1,83 7,84 0,52 5,83 1,78 7,61 0,50 5,41 1,65 7,06 0,47 operai florovivaisti a tempo determinato 1 spec. sup. 2 spec. 3 qualif.sup 6,88 2,10 8,98 0,59 6,40 1,95 8,35 0,55 6,01 1,83 7,84 0,52 4 qualif. 5 comune 5,90 1,80 7,70 0,51 5,41 1,65 7,06 0,47 area operai non professionalizzati 4,54 1,38 5,92 0,39 Allegato n. 2 Il giorno 16.1.97 in Roma presso la sede della Confederazione Cooperative italiane - Borgo S. Spirito 78 tra - AGICA/AGCI - ANCA/LEGACOOP - Federazione Nazionale Cooperative e FEDERLAVORO e Servizi (CCI) Agricole e Agroalimentari e - FLAI/CGIL - FISBA/CISL - UILA/UIL in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, CCNL 2.3.95, si è stipulato il seguente accordo per l'elezione delle RSU nelle cooperative e consorzi agricoli. ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU Modalità di costituzione e di funzionamento. 1) Ambito e iniziativa per la costituzione. Le RSU vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l'impresa cooperativa occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23.7.93 e che siano firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte 2, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo e sottoscritto il CCNL applicato. In ogni caso le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA. Nelle imprese applicarsi le sindacale. Per i RSU. che occupano meno di 15 dipendenti, continueranno ad normative previste dai CCNL in materia di rappresentanza successivi rinnovi, l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, mentre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole FISBA, FLAI e UILA, firmatarie del CCNL e del presente accordo. La ripartizione dei posti nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti ottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia per quella riservata a FISBA, FLAI e UILA. Il 67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base al quoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in base ai resti inutilizzati più alti. In ogni lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggiore numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell'ordine di presentazione della lista. Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto da FISBA, FLAI e UILA, in proporzione ai voti ottenuti. FISBA, FLAI e UILA s'impegnano a rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritetica di questa quota. Qualora una Organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi dagli/dalle elettori/rici non avrà diritto alla desi gnazione o elezione del proprio componente. Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri. La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti. Qualora per gli operai o per gli impiegati e quadri, non vi siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica. Per gli impiegati va prevista una specifica area elettorale. Numero dei componenti. Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, regionali, territoriali, aziendali, la composizione numerica della RSU è così definita: - 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 16 a dipendenti; - 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 81 a dipendenti; - 5 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 121 a dipendenti - 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 201 a dipendenti; - 9 rappresentanti n elle unità produttive che occupino da 301 a dipendenti; - 10 rappresentanti nelle unità produttive che occupino oltre i dipendenti. 80 120 200 300 450 450 Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali: sono fatti salvi, in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: - diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative contrattuali; - diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali. Sono comunque fatti salvi, per le organizzazioni sindacali stipulanti CCNL, i diritti previsti dagli artt. 20 e 24, legge n. 300/70 (Diritto assemblea, permessi non retribuiti). il di Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste accordi collettivi di diverso livello del CCNL. da Compiti e funzioni. Le RSU subentrano alle RSA ed ai/alle loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge contrattuali. Le RSU e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo esercitano i poteri di contrattazione collettiva secondo modalità stabilite dal contratto. Durata e sostituzione nell'incarico. La RSU resta in carica 3 anni. Trascorso tale termine i suoi poteri sono prorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti possono essere rieletti. In caso di mancato rinnovo della scadenza prevista, le associazioni sindacali intervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo. La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto: - alla scadenza prevista; - in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte dei/delle lavoratori/rici aventi diritto al voto, pari o superiore al 50%. Le firme dovranno essere opportunamente certificate. In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Il componente dimissionario che sia stato nominato, per elezione o designazione, da FISBA, FLAI e UILA, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni. Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi pena la decadenza della RSU e l'obbligo a procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo. Funzionamento della RSU. Le riunioni della RSU sono convocate dalla stessa o su richiesta di una o più associazioni sindacali firmatarie del presente accordo o, qualora lo richieda il 20% dei delegati, con avviso affisso contenente l'ordine del giorno, fatti salvi i casi di eccezionale urgenza. La riunione è valida se presente il 50% + 1 dei suoi componenti. La RSU di norma delibera a maggioranza semplice, salvo richiesta di 1/3 dei delegati presenti: tale richiesta deve essere avanzata all'inizio della riunione. Elettorato attivo e passivo. Sono elettori ed eleggibili tutti i lavoratori, operai, impiegati e quadri non in prova che al momento della convocazione delle elezioni lavorano nell'unità produttiva. Delegati sindacali. I rappresentanti sindacali eletti nelle aziende a norma del vigente CCNL per le imprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti e i doveri previsti dalle norme contrattuali e di legge vigenti. Rinvio all'Accordo quadro. Le regole dell'Accordo interconfederale tra Centrali cooperative e CGIL, CISL, UIL 13.9.94 e del Protocollo 23.7.93, non modificate dal presente accordo, sono applicabili anche se non espressamente richiamate. Clausola finale. L'applicazione del presente patto è vincolante per tutte le parti sottoscrivono. che lo Esso comporta per FISBA, FLAI e UILA, e per coloro che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, a non richiedere l'applicazione degli articoli di legge attinenti le RSA, in tutte le aziende dove tale patto è applicabile. Per le aziende al di sotto dei 15 dipendenti restano in vigore le contrattuali o di legge. norme In caso di inadempienza le associazioni firmatarie svolgeranno i necessari interventi per garantire l'applicazione del presente accordo unitario. Parte II - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU 1) Modalità per indire le elezioni. Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni sindacali di cui al punto 1 dell'accordo per la costituzione della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazioni da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza s'intende fissata alla mezzanotte del 15° giorno. 2) Quorum per la validità delle elezioni. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei/delle lavoratori/rici alle ope razioni elettorali. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della dei/delle lavoratori/rici aventi diritto al voto. metà Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva e stabiliranno le modalità per una nuova eventuale consultazione. 3) Elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni. in 4) Presentazione delle liste. All'elezione dalle: della RSU possono concorrere liste elettorali presentate (a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del CCNL applicato nell'unità produttiva; (b) associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo a condizione che: (1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione; (2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati/e coloro che abbiano presentato la lista e componenti della Commissione elettorale. i Ciascun/a candidato/a può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un/a candidato/a risulti compreso/a in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il/la lavoratore/rice interessato/a ad optare per una delle liste. Il numero dei/delle candidati/e per ciascuna lista non può superare oltre 1/3 il numero dei/delle componenti della RSU del Collegio. di 5) Commissione elettorale. Al fine di assicurare un consultazione, nelle singole Commissione elettorale. ordinato e corretto svolgimento della unità produttive viene costituita una Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un/a lavoratore/rice dall'unità produttiva, non candidato/a. 6) Compiti della Commissione. La Commissione elettorale ha il compito di: (a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo; (b) verificare la valida presentazione delle liste; (c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento della attività aziendale; (d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti; (e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo; (f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici delle liste. 7) Affissioni. Le liste dei/delle candidati/e dovranno essere portate a conoscenza dei/delle lavoratori/rici, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno 8 giorni prima della data fissata per le elezioni. 8) Scrutatori/rici. È in facoltà dei/delle presentatori/rici di ciascuna lista di uno/a scrutatore/rice per ciascun seggio elettorale, scelto/a lavoratori/rici non candidati/e. designare fra i/le 9) Segretezza del voto. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere per lettera né per interposta persona. 10) Schede elettorali. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun/a elettore/rice all'atto della votazione dal/la Presidente del seggio. Il voto di lista sarà intestazione della lista. espresso mediante crocetta tracciata sulla Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione. 11) Preferenze. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un/a candidato/a lista da lui votata. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista come votazione della lista. vale della unicamente Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza. 12) Modalità della votazione. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti/e gli/le aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei/le votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti/e i/le lavoratori/rici mediante comunicazioni nell'albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni. 13) Composizione del seggio elettorale. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo e da un/a Presidente, nominato/a dalla Commissione elettorale. 14) Attrezzatura del seggio elettorale. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una elettorale, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. urna alla Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli/lle elet tori/rici aventi diritto al voto presso di esso. 15) Riconoscimento degli/lle elettori/rici. Gli/le elettori/rici per essere ammessi/e al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento personale; essi/e dovranno essere riconosciuti/e da almeno 2 degli/lle scrutatori/rici del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali. 16) Compiti del/la Presidente. Il/la Presidente farà apporre all'elettore/rice, all'art. 14, la firma accanto al suo nominativo. nell'elenco di cui 17) Operazioni di scrutinio. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva. delle Al termine dello scrutinio, a cura del/la Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un/a delegato/a della Commissione elettorale e di un/a delegato/a della Direzione. 18) Ricorsi alla Commissione elettorale. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i/le componenti della Commissione stessa. 19) Comitato dei/le garanti. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei/lle garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante della associazione datoriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal/la Direttore/rice dell'UPLMO o da un/a suo/a delegato/a. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni. 20) Comunicazione della nomina dei componenti della RSU. La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale (Coop, Comunità montane, ecc.) a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti. 21) Adempimenti dell'impresa. L'impresa metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei/le dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. 22) Clausola finale. Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi. delle Allegato n. 3 ACCORDO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE (IVC) Premesso 1) che la presente intesa non costituisce precedente rispetto la definitiva regolamentazione della materia in sede di rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli; 2) che nel determinare la soluzione di cui al presente accordo le parti hanno inteso esprimere a pieno la loro autonomia contrattuale; considerata la mancata applicazione delle procedure di all'art. 2, CCNL 17.7.91; viste le norme dell'Accordo interconfederale procedure di rinnovo del CCNL e di IVC; 23.3.93 rinnovo in di materia cui di concordano la decorrenza della IVC dall'1.6.94 nella misura dell'1,05% (30% del tasso annuo d'inflazione 1994) sui minimi retributivi nazionali ed ex indennità di contingenza del settore. L'indennità sarà rinnovo del CCNL. operante fino all'entrata in vigore dell'accordo La predetta IVC sarà computata sugli istituti di legge (13a TFR, festività godute, indennità di preavviso). Letto, approvato e sottoscritto. Roma, 6 giugno 1994 ANCA-LEGA Federazione Cooperative Agricole e Agroalimentari AGICA-AGCI FLAI-CGIL FISBA-CISL UILA-UIL Indennità di vacanza contrattuale (IVC) (valori in lire) impiegati (liv.) valori mensili dal 1.6.94 1 2 3 4 5 6 21.685 19.707 18.230 16.732 15.964 15.012 di mensilità, operai specializzato super specializzato qualificato comune valori mensili dal 1.6.94 18.230 17.108 15.964 14.826 Accordo di aggiornamento dell'indennità di vacanza contrattuale. Con riferimento e a prosecuzione dell'Accordo 6.6.94 per l'erogazione della IVC nel settore, le parti concordano che, con decorrenza 1.9.94, le entità della citata IVC saranno le seguenti (passano dal precedente 1,05% al 1,75% della base di calcolo e, cioè, dal 30% al 50% del tasso d'inflazione programmato per il 1994): Impiegati 1 2 3 4 5 6 36.142 32.845 30.383 27.887 26.606 25.020 Operai specializzato super specializzato qualificato comune 30.384 28.513 26.606 24.709 Nota a verbale delle associazioni cooperative. Le associazioni cooperative del settore agricolo e agroalimentare sottolineano come la firma dell'accordo di erogazione della IVC sia dimostrazione della volontà concreta di rispettare e consolidare l'intero impianto dei Protocolli interconfederali 31.7.92 e 23.7.93. Tali intese, necessarie ad un rilancio complessivo dell'economia del Paese e ad una moderna organizzazione delle relazioni sindacali e industriali italiane, hanno, come è noto, costituito precedenti accordi e sistemi retributivi (ad esempio l'indennità di contingenza) ed è, quindi, fin troppo evidente come sia destabilizzante la perdurante presenza nel settore agricolo di un atteggiamento di non adesione ad intese tra loro interdipendenti, congiunto, tra l'altro, con la clamorosa elusione di istituti di oneri preesistenti. Sollecitano, pertanto, gli attori negoziali dei citati protocolli con possibilità di intervento diretto affinché venga prontamente risolto un simile stato di cose e ristabilito il necessario equilibrio di condizioni concorrenziali anche nel settore agricolo. Roma, 6 giugno 1994 ACCORDO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE Le parti stipulanti il CCNL per i lavoratori dipendenti da cooperative e consorzi agricoli, viste le norme in materia di procedure di rinnovo del CCNL e di IVC di cui all'art. 2, CCNL 2.7.98 con le quali si è data concreta attuazione a quanto al riguardo previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93 concordano la decorrenza della IVC dall'1.4.02 nella misura dello 0,51% (30% del tasso annuo d'inflazione 2002) e, qualora il CCNL non sia rinnovato dopo ulteriori mesi 3 da tale data una IVC decorrente dall'1.7.02 commisurata allo 0,85% (50% del tasso programmato d'inflazione 2002) sulla paga conglobata nazionale (minimi retributivi ed ex indennità di contingenza). La predetta indennità sarà operante dell'accordo di rinnovo del CCNL. fino all'entrata La predetta IVC sarà computata sugli istituti di legge (13a TFR, festività godute, indennità di preavviso). Letto, approvato e sottoscritto. Roma, 13 maggio 2002 AGICA-AGCI ANCA-LEGACOOP FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE FAI-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL CCNL LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE Impiegati e operai agricoli dal 1.4.02 dal 1.7.02 mensile imp. 1a imp. 2a imp. 3a imp. 4a imp. 5a imp. 6a op. spec. sup. op. spec. op. qual. op. com. 6,74 6,06 5,56 5,17 4,78 4,44 5,57 5,18 4,79 4,44 11,23 10,09 9,27 8,62 7,96 7,40 9,29 8,64 7,98 7,40 giornaliera op. op. op. op. spec. sup. spec. qual. com. 0,21 0,20 0,18 0,17 0,36 0,33 0,31 0,28 oraria in vigore mensilità, op. op. op. op. spec. sup. spec. qual. com. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,04 Operai florovivaisti dal 1.4.02 dal 1.7.02 mensile op. op. op. op. spec. sup. spec. qual. com. 5,64 5,25 4,84 4,44 9,40 8,74 8,07 7,40 giornaliera op. op. op. op. spec. sup. spec. qual. com. 0,22 0,20 0,19 0,17 0,36 0,34 0,31 0,28 oraria op. op. op. op. spec. sup. spec. qual. com. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,05 0,05 0,04 Operai non professionalizzati mensile 3,73 6,21 giornaliera 0,14 0,24 oraria 0,02 0,04 Allegato n. 4 Tabella "indennità di anzianità", patti e contratti collettivi previgenti legge n. 297/82. Disposizioni previste dai Patti collettivi nazionali di lavoro per i salariati fissi e operai agricoli, precedenti al 16.8.76, da applicarsi in mancanza di disposizioni previste in merito dai contratti collettivi provinciali e regionali preesistenti. patti collettivi n. giornate decorrenza PCNL 31.7.51 (artt. 27 e 31) - 5 PCNL 23.3.60 (artt. 27 e 31) - 7 PCNL 8.3.63 (artt. 29-36 e norma transitoria punto 3) PCNL 5.7.67 (artt. 31 e 39) PCNL 29.1.70 (artt. 34-48 e norma transitoria) dall'inizio dell'annata agraria in corso al 31.7.51 dall'inizio dell'annata agraria in corso al 26.3.60 dall'inizio dell'annata agraria in corso all'8.3.63 - 10 - 12 di - 14 di - 16 di gg. sino a 3 anni anzianità; gg. da 3 a 6 anni anzianità; gg. da 6 anni anzianità in poi - 14 di - 16 di - 18 di - 20 di gg. sino a 3 anni anzianità; gg. da 3 a 6 anni anzianità; gg. da 6 a 10 anni anzianità; gg. oltre i 10 anni anzianità dall'11.11.67 dall'11.11.69 o dall'1.6.70 PCNL 26.4.73 (art. 38 e norma transitoria C) - 18 dal 9.8.72 PCNL 11.10.74 (art. 41 e norma transitoria C) - 25 dal 12.7.74 CCNL 20.1.77 (art. 41 e norma transitoria D) - 26 dal 16.8.76 Allegato n. 5 DICHIARAZIONE DELL'OPERAIO AGRICOLO O FLOROVIVAISTA PER LA RESTITUZIONE DEGLI ACCONTI SUGLI ASSEGNI FAMILIARI ANTICIPATI DALL'AZIENDA Il Sig. ________________ nato a ________________ il _______ operaio agricolo dipendente dall'azienda _________________________ con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, considerata l'anticipazione effettuata dalla medesima azienda in favore del sottoscritto degli acconti sugli assegni familiari di cui alle relative buste paga, con la presente si obbliga a restituire all'azienda le somme anticipate a tale titolo entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione da parte dell'INPS dell'assegno relativo agli acconti liquidati per ogni trimestre. Farà fede della ricezione dell'assegno dell'INPS, la data del timbro postale di ricevimento apposto sulla busta raccomandata spedita dall'INPS. L'inadempimento dei termini di cui sopra di tale obbligo di restituzione, determina automaticamente la sospensione, da parte dell'azienda, dell'erogazione delle predette somme salva la trattenuta legale dalla retribuzione, sin d'ora dal sottoscritto autorizzata, delle somme già riscosse e non restituite. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della restituzione degli acconti sugli assegni familiari anticipati dall'azienda, il sottoscritto autorizza espressamente la stessa azienda a trattenere l'importo relativo dalla somma spettante per il TFR. Il sottoscritto s'impegna, infine, a comunicare all'azienda, tempestivamente e comunque non oltre 1 mese dalla data in cui l'evento si sia verificato, ogni variazione del proprio nucleo familiare che abbia rilevanza ai fini della determinazione dei soggetti per i quali il sottoscritto ha diritto alla percezione degli assegni familiari. In caso di mancato adempimento di tale comunicazione nei termini, l'azienda è autorizzata a sospendere automaticamente l'erogazione diretta degli assegni familiari e a trattenere dalla retribuzione mensile il corrispondente importo indebitamente erogato. Allegato n. 6 CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO (CFL) 1) Contrattazione. 1.1) Avendo presenti gli orientamenti, gli impegni e gli strumenti definiti con l'accordo interconfederale tra Centrali cooperative e CGIL, CISL, UIL in materia di formazione professionale, le parti stipulanti, ciascuna per la propria competenza, convengono di attivare gli strumenti contrattuali e legislativi atti a favorire l'inserimento dei giovani nelle aziende cooperative. 1.2) Concordando pienamente sulla centralità della formazione professionale sia ai fini dello sviluppo dell'impresa che al fine di assicurare occupazione, con il coordinamento dell'Organismo nazionale costituito tra Centrali cooperative e CGIL, CISL, UIL sulla base dell'Accordo interconfederale 1994 nell'ambito dei comitati bilaterali regionali, AGICA-AGCI, Federazione Nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari CCI e ANCALEGA discuteranno annualmente il quadro delle esigenze formative del settore e i programmi di formazione teorica presentati da attivare per i lavoratori in forza con CFL, di cui alla legge n. 863/84 e successive. Le iniziative formative, per le quali programmi e strutture saranno, ove necessario, concordati con la Regione, potranno riguardare progetti aziendali o territoriali interessanti più unità produttive cooperative del settore agricolo ed agroalimentare. 1.3) A norma della legge n. 451/94, fermo restando il diritto delle imprese cooperative di presentare i progetti di formazione e lavoro alla Commissione regionale per l'impiego territorialmente competente, secondo le procedure indicate dal Ministero del lavoro, le aziende associate a AGI CA-AGCI, ANCA-LEGA, Federazione Cooperative agricole e agroalimentari CCI, tramite le proprie associazioni presenteranno i progetti di formazione e lavoro alle 3 organizzazioni sindacali di settore (provinciali o regionali) le quali esprimeranno su di essi il proprio parere di conformità entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui hanno ricevuto i progetti. Le parti stipulanti s'incontreranno a livello provinciale o regionale per concordare le modalità di attuazione di quanto sopra convenuto. Si concorda inoltre che i progetti interessanti più regioni saranno presentati ed esaminati, con le stesse procedure e modalità di cui sopra, dalle organizzazioni nazionali di settore. I progetti concordati tra le imprese aderenti alle Centrali cooperative e le organizzazioni sindacali, che saranno predisposti in attuazione del presente accordo sulla base della modulistica allegata, non devono essere sottoposti (art. 3, comma 3, legge n. 863/84) alla preventiva approvazione della Commissione regionale per l'impiego e del Ministro del lavoro nel caso di progetto interregionale, qualora vi sia esplicita rinuncia ai finanziamenti pubblici. In tal caso le aziende sono tenute a notificare all'ispettorato del lavoro competente per territorio le assunzioni avvenute. 1.4) Le aziende aderenti alle Centrali cooperative s'impegnano a tenere in particolare considerazione gli iscritti da almeno un anno alle liste di collocamento, nonché l'inserimento lavorativo di invalidi e portatori di handicap. Nei progetti di formazione e lavoro le aziende terranno conto dei livelli di disoccupazione femminile nel territorio. 1.5) Le parti confermano l'intendimento di finalizzare i CFL sia all'assunzione a tempo indeterminato di giovani d'età compresa tra i 16 e i 32 anni (in quanto tali contratti non rappresentano una surroga di quanto previsto dalla legge n. 230/62), sia alla creazione di forme di lavoro associato. Le organizzazioni cooperative del settore pubblicizzeranno con modalità idonee le opportunità di introduzione dei giovani nel mondo del lavoro tramite il CFL. Le parti convengono, altresì, che le aziende, entro 1 mese dalla scadenza, comunichino, tramite le associazioni cooperative cui aderiscono, al Comitato bilaterale regionale o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali stipulanti, il numero dei CFL trasformati a tempo indeterminato. Della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato o della cessazione l'azienda deve darne comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l'impiego. 1.6) Ai fini della verifica dell'attuazione del presente accordo le organizzazioni stipulanti convengono di esaminare l'andamento globale delle assunzioni e l'impiego dei giovani in appositi incontri a livello nazionale e/o territoriale che si terranno a richiesta di una delle parti, dopo 12 mesi dal presente accordo e successivamente ogni 6 mesi. 1.7) Il presente accordo, a valere per le aziende aderenti alle associazioni cooperative stipulanti, scade il 31.12.97. Qualora non disdettato 3 mesi prima di tale termine, esso s'intende prorogato di anno in anno. Le parti s'incontreranno comunque entro tale termine per verificarne comunque l'attuazione e le eventuali modifiche da apportare. Il presente accordo sarà notificato a cura delle parti al Ministero del lavoro, ai competenti Uffici provinciali e regionali del lavoro, alle Agen zie regionali per l'impiego, alla Commissione centrale e alle Commissioni regionali per l'impiego. 2) Progetto di formazione e lavoro. 2.1) Il progetto, a cura dell'azienda, deve essere compilato in base al facsimile allegato al presente accordo e deve comunque indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, la durata del contratto, i contenuti e le finalità del programma formativo. 2.2) La qualifica di ingresso sarà al massimo di un livello inferiore a quella finale. 2.3) Il CFL coi quale possono essere assunti soggetti in età compresa tra 16 32 anni è definito secondo le seguenti tipologie: e (a) CFL di durata non superiore a 24 mesi, mirato alla: (1) acquisizione di professionalità intermedie; (2) acquisizione di professionalità elevate (impiegati: livelli 1, 2 e 3 operai: specializzati super e specializzati); (b) CFL di durata non superiore a 12 mesi, mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo. Il CFL dovrà comunque prevedere una durata corrispondente alle effettive esigenze formative e non potrà essere inferiore a 6 mesi. Per la parte formativa teorica, i contratti di cui alla lett. a), n. 1 e 2, comma 1 del presente punto dovranno comunque prevedere rispettivamente almeno 80 e 130 ore. I contratti di cui alla lett. b) dello stesso comma dovranno prevedere una formazione teorica minima, da effettuarsi in un luogo della prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore. Eventuali ore aggiuntive che si rendessero necessarie oltre quelle indicate al precedente comma potranno essere svolte fuori dall'orario di lavoro e pertanto non retribuite. Alla scadenza dei CFL di cui alle lett. a) e b), il datore di lavoro deve inviare alla circoscrizione territoriale per l'impiego idonea certificazione circa i risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Alla scadenza di quello di cui alla lett. b), il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sulla esperienza svolta. 2.4) La formazione teorica potrà essere realizzata esternamente ed eventualmente nei corsi e nelle strutture concordate con la Regione (come previsto dal punto 1.2). L'azienda contribuirà alla formazione con personale qualificato che fornirà le conoscenze tecnico-pratiche necessarie alla comprensione dei processi produttivi e alle mansioni alle quali il giovane viene avviato, nonché alla conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e di igiene e sicurezza del lavoro, coerentemente con il progetto presentato e il programma di formazione. In ogni caso, sarà assicurato, da parte delle aziende, l'inserimento di moduli concernenti la conoscenza della realtà cooperativa e dei diritti e del ruolo del sindacato, di concerto con i Centri di formazione delle asso ciazioni stipulanti. 3) Altre disposizioni. Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e del CCNL vigente per il settore agricolo. Le disposizioni del citato contratto collettivo nazionale di lavoro si applicano ai CFL salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione. In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti CFL trovano applicazione i criteri concordati al successivo punto 5. con 4) Periodo di prova. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 12 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 24 mesi. 5) Inquadramento e trattamento retributivo. Ai giovani assunti con CFL verrà riconosciuto un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari e ai valori dell'indennità di contingenza stabiliti dal CCNL per il livello d'inquadramento indicato nel progetto di formazione e lavoro. Il livello d'inquadramento non potrà essere inferiore, per più di un livello, a quello spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato che svolgono mansioni e funzioni corrispondenti a quelle assegnate, con carattere di prevalenza, al giovane assunto con CFL. Fermo restando il versamento della contribuzione a carico dell'azienda e le trattenute a carico del lavoratore effettuate secondo le modalità previste per gli operai a tempo determinato, gli istituti differenti (13a, 14a, ferie, permessi, festività) sono goduti e retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. Qualora il CFL non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma: - dalle aziende fino a 20 dipendenti: 1 mensilità retributiva composta da minimo tabellare e contingenza riferiti al livello d'inquadramento di cui al precedente comma del presente punto per contratti di durata di 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di 1/24 di mese per ogni mese di durata del contratto; - dalle aziende oltre 20 dipendenti: 2 mensilità retributive composte da minimo tabellare e contingenza riferiti al livello d'inquadramento di cui al precedente comma del presente punto, per contratti di durata di 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di 1/12 di mese per ogni mese di durata del contratto. 6) Malattie e infortunio non sul lavoro. Il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro viene disciplinato come segue. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortu nio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto nei seguenti casi: (a) unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa; (b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell'ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce continuazione. I periodi di conservazione del posto previsti nei commi 2 e 3 del presente punto s'intendono riferiti a CFL di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi. L'azienda erogherà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, un trattamento economico pari al 40% della retribuzione prevista al punto 5 per i CFL. Tale trattamento è assorbito fino a concorrenza dalle prestazioni economiche di malattia corrisposte dagli Istituti assicuratori ai lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo di conservazione del posto di cui al presente punto.. Sarà operata la sospensione e il relativo prolungamento del CFL per il corrispondente periodo di malattia di lunga durata, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga. 7) Assenze. Tenuto conto che il verificarsi di assenze prolungate - quali, ad esempio, quelle determinate dal servizio militare, dalla gravidanza e dal puerperio, dalle malattie, dagli infortuni sul lavoro - può pregiudicare il conseguimento dei risultati programmati nel CFL, le parti interverranno congiuntamente nei confronti del Ministero del lavoro per promuovere l'emanazione di disposizioni amministrative o, ove del caso, la revisione legislativa delle norme vigenti, allo scopo di stabilire che, nei casi in cui le assenze giustificate superino il 50% della durata complessiva del rapporto pattuito del contratto individuale, la scadenza del termine venga prorogata, su richiesta del datore di lavoro, per un periodo di durata equivalente a quella delle assenze, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga. 8) Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, legge n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal CCNL, con esclusione, degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale. Allegato n. 7 PROTOCOLLO RELAZIONI INDUSTRIALI CGIL-CISL-UIL E CENTRALI COOPERATIVE L'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), la Confederazione Cooperative Italiane (CCI), la Lega Nazionale Cooperative e Mutue (LNCeM) e CGIL-CISL-UIL, condividono l'obiettivo di consolidare e sviluppare il sistema delle imprese cooperative di fronte alla prospettiva del Mercato unico europeo, alle trasformazioni dello stato sociale e infine ai mutamenti in atto nelle tecnologie, nella organizzazione del lavoro. Nel Mercato unico europeo dei prodotti e del lavoro l'impresa cooperativa potrà contribuire con la sua esperienza storica e istituzionale alla costruzione di un modello di maggiore democrazia economica, che lo stesso statuto dell'impresa europea attualmente in discussione intende promuovere. A fronte della crisi di funzionamento e della necessità di riforma dello stato sociale matura la convinzione dell'opportunità di una riorganizzazione dei servizi sociali e collettivi. In tale direzione le parti ritengono che l'impresa cooperativa può offrire, oltre ad efficienza e funzionalità dei servizi, forme adeguate di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini utenti, anche dal lato della loro gestione. L'impresa cooperativa può dare una risposta significativa sia alla richiesta quantitativa e qualitativa di occupazione, anche con la promozio ne di nuova imprenditorialità soprattutto nel mezzogiorno. La cooperazio ne, infatti, per realizzare i suoi obiettivi sociali e di sviluppo deve promuovere il coinvolgimento attivo ed intelligente dei lavoratori nei processi aziendali e nella organizzazione del lavoro. La partecipazione professionale ai diversi livelli se coniugata con l'organizzazione efficiente ed efficace dei diversi ruoli aziendali è condizione per l'impresa di competitività sui mercati, così come per i lavoratori è condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni rapide dei sistemi organizzativi e professionali. Le parti riconoscono che la democrazia economica è un valore connaturato all'impresa cooperativa che ha nell'autogestione dei soci e nella partecipazione dei lavoratori i perni essenziali del suo esercizio. Il sistema di relazioni sindacali, definito nel presente Protocollo si pro pone di rendere più compiuta la democrazia economica attraverso rapporti più partecipativi. A tale proposito le relazioni sindacali fra le parti si seguenti criteri: ispireranno ai (1) il reciproco riconoscimento delle parti e il relativo ruolo contrattuale, (2) l'instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e sistematicità il confronto fra le parti su temi di interesse comune; (3) la definizione di un sistema di informazioni e di consultazione preventiva che preveda adeguati strumenti di partecipazione dei lavoratori, anche al fine di rendere fisiologica la dialettica fra le parti sociali; (4) la riorganizzazione degli assetti contrattuali estendendo la contrattazione autonoma ai settori scoperti e assicurando certezza circa lo svolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti, nei tempi e ai livelli concordati; (5) la definizione di nuove regole e procedure di ricorso volte a prevenire e raffreddare il conflitto; (6) la definizione di un quadro di impegni congiunti - oggetto di un documento specifico - per lo sviluppo e la promozione specie nel Mezzogiorno di nuove imprese cooperative sia nei settori a maggiore tradizione cooperativa, sia nei settori nuovi quali i servizi sociali, i servizi alle imprese, il terziario avanzato, che rivestono particolare interesse per il Paese e nei quali la forma cooperativa offre soluzioni efficienti e razionali. 1) Rapporti tra le Centrali cooperative e CGIL, CISL, UIL. A) Livello interconfederale nazionale. Le parti convengono di confrontarsi annualmente e comunque ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta, a livello confederale nazionale, sui temi di interesse comune, quali: - le problematiche connesse al mercato del lavoro; le politiche di formazione professionale; le pari opportunità; le politiche occupazionali; lo sviluppo della cooperazione e la relativa legislazione di sostegno; le strategie imprenditoriali e sociali della cooperazione; i processi di ristrutturazione, innovazione e riorganizzazione; la competitività del settore cooperativo nei mercati nazionali e internazionali; l'andamento delle relazioni sindacali e le linee di riforma degli assetti contrattuali; l'analisi delle dinamiche retributive e del costo del lavoro; lo sviluppo del Mezzogiorno; la tutela dell'ambiente. A) Conferenza Nazionale sulla Cooperazione. Le parti concordano di realizzare con periodicità biennale la Conferenza nazionale sullo stato e lo sviluppo della cooperazione in Italia. La Conferenza sarà organizzata dalle parti avvalendosi del contributo dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al successivo punto 5 nonché con l'apporto di autorevoli esperti della cooperazione, delle relazioni sindacali e delle politiche economiche e produttive. La Conferenza dovrà richiamare un'attenzione maggiore sui problemi della cooperazione e del lavoro, nella prospettiva del Mercato unico europeo. In tale sede saranno posti in risalto i problemi propri del mondo della cooperazione (legislazione, investimenti, innovazione tecnologica, mercato, ecc.) e gli aspetti salienti delle relazioni sindacali (occupazione e problematiche del mercato del lavoro, formazione professionale, costo del lavoro, contrattazione collettiva). B) Livello territoriale. Di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, a livello regionale, verranno attivate consultazioni tra le organizzazioni regionali delle Centrali cooperative e delle Confederazioni sindacali sulle materie di cui al precedente punto A, riferite allo specifico territorio regionale, secondo metodologie e strumenti definiti a tale livello. C) Livello settoriale. Le parti si danno atto che sistemi di consultazione e di informazione che regolano i rapporti sindacali sono previsti dai CCNL stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria. La sede di rinnovo contrattuale sarà occasione di verifica di tali sistemi anche alla luce della presente intesa. 2) Democrazia d'impresa e partecipazione dei lavoratori. A) Le parti ribadiscono l'importanza e la validità delle procedure di informazione e consultazione preventiva basate sul principio della richiesta di un parere formale obbligatorio non vincolante, così come previsto dai CCNL stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria. La stipula dei prossimi CCNL costituirà occasione per una verifica di tali procedure al fine di estenderne e favorirne l'applicazione. B) Le parti, fermo restando le loro specifiche autonomie e responsabilità nonché la peculiarità delle imprese cooperative si sentono impegnate a favorire nelle imprese stesse la ricerca di forme di partecipazione dei la voratori ai processi di sviluppo aziendale nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia industriale. Inoltre le parti convengono sulla utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori medesimi ai microprocessi produttivi. 3) Formazione professionale. Le parti, ritenendo che la valorizzazione delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese coo perative e dell'occupazione, convengono che la formazione professionale permanente indirizzata all'acquisizione di una cultura adeguata alla diffusione delle nuove tecnologie è uno strumento utile, negli attuali processi di innovazione tecnologica, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare le professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori. Le parti condividono la necessità di un impegno per contribuire a dare una nuova identità all'attuale sistema di formazione professionale per renderlo più adeguato alle esigenze espresse dal mondo del lavoro e della cooperazione. Ciò premesso le parti s'impegnano a definire entro paritetici a cui demandare i seguenti compiti: 3 mesi Organismi (a) promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli Enti competenti, di strumenti funzionali all'adeguamento dell'offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro, nonché il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'offerta formativa; (b) promuovere la domanda di formazione permanente dei lavoratori progettando la tipologia dei corsi; (c) individuare e proporre modelli base di formazione teorica per i giovani assunti con CFL e per giovani apprendisti e per le fasce deboli del mercato del lavoro; (d) progettare e promuovere iniziative volte alla intensificazione e al miglioramento dell'orientamento professionale anche attraverso iniziative-pilota. Le parti definiranno le forme più opportune di intervento comune a livello territoriale sulle problematiche sopra citate. Quanto sopra concordato fa salvi il ruolo e le competenze delle rispettive strutture formative esistenti. 4) Pari opportunità. a) Specificità femminile. Le parti riconoscono la necessità di assumere la specificità femminile e di garantire il superamento di ogni eventuale forma di discriminazione nel lavoro e nello sviluppo professionale. b) Fasce deboli del mercato del lavoro. Nel quadro di iniziative per la valorizzazione delle risorse umane le parti si danno atto della necessità di sviluppare interventi specifici di promozione dell'occupazione e dello sviluppo professionale delle fasce deboli del mercato del lavoro (cassa integrati, handicappati, ultraventinovenni, extra-comunitari) anche eliminando gli eventuali ostacoli che precludono il pieno dispiegarsi delle professionalità in rapporto agli avanzamenti di responsabilità e di carriera. Nei settori della cooperazione, si opererà per favorire l'inserimento di lavoratori extracomunitari in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 39 del 28.2.90. 5) Osservatorio nazionale sulla cooperazione. Le parti convengono Cooperazione. di costituire un Osservatorio nazionale sulla L'Osservatorio nazionale è l'Organismo paritetico di consultazione permanente fra le parti a livello orizzontale sui temi delle relazioni sindacali e dello sviluppo della cooperazione. Esso progetterà iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse scelti di volta in volta dalle parti. Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, l'Osservatorio si avvarrà dell'apporto di qualificate strutture esistenti all'interno delle associazioni firmatarie e anche esterne individuando le fonti di finanziamento di ogni singola iniziativa. L'Osservatorio sarà costituito da un Consiglio paritetico di 12 componenti designati entro 3 mesi dalle parti contraenti. Il Consiglio ha il compito di elaborare entro i successivi 3 mesi un regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio, il programma di attività e di individuare le fonti di finanziamento. Il progetto complessivo sarà sottoposto all'approvazione delle parti. 6) Linee per la contrattazione collettiva. Le parti convengono sulla opportunità di affermare un nuovo sistema di relazioni sindacali in grado di conferire certezza e programmabilità ai loro rapporti e di favorire forme di partecipazione alla vita e alle scelte di impresa. 6.1) In questo quadro le parti individuano le linee di riordino degli assetti contrattuali che guideranno le rispettive associazioni di settore e le federazioni di categoria nello svolgimento della contrattazione collettiva ai vari livelli. Tali linee riguardano: - comportamenti contrattuali coerenti con la necessità di non concorrere a determinare tensioni inflazionistiche, al fine anche di diminuire il differenziale rispetto agli altri Paesi industrializzati e di salvaguardare la competitività delle imprese cooperative rispetto alle imprese concorrenti; - il riconoscimento di 2 livelli negoziali: quello nazionale di categoria (o di comparto per grandi settori della cooperazione) e quello integrativo; - l'impegno a non riproporre allo stesso titolo, nelle piattaforme integrative, le materie che hanno già ottenuto soluzioni negoziali nei CCNL, purché non espressamente rinviati al livello integrativo; - l'impegno a disporre di un intervallo di tempo per lo svolgimento della contrattazione integrativa che dovrà realizzarsi in tempi intermedi tra un rinnovo e l'altro del CCNL onde evitare sovrapposizioni anche prevedendo l'allungamento della durata degli stessi CCNL. 6.2) Le materie e il livello della contrattazione integrativa nonché le relative modalità e tempi di svolgimento saranno individuati dalle rispettive associazioni di settore e federazioni sindacali di categoria nell'ambito del rinnovo o della stipula del CCNL. Gli incrementi retributivi al livello aziendale verranno commisurati a parametri oggettivi e verificabili di produttività, redditività delle singole imprese e saranno utilizzati anche al fine di valorizzare la professionalità. 6.3) Le parti convengono sulla opportunità che tutti i settori ove sono presenti imprese cooperative siano coperti da contrattazione collettiva nazionale. Pertanto, per i settori non coperti da CCNL autonomi della Cooperazione, le parti definiranno congiuntamente alle rispettive associazioni di settore e federazioni di categoria le modalità per pervenire ad idonee soluzioni negoziali. 7) Socio lavoratore. Premesso che l'adesione alla cooperativa pone il socio lavoratore nel diritto-dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di di rezione, di partecipare alla elaborazione e alla realizzazione dei proces si produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, le Centrali cooperative e CGIL-CISL-UIL, riaffermando il loro comune impegno per una sempre più ampia diffusione di cultura cooperativa e di democrazia nella gestione di tale impresa, convengono sulla necessità che, all'atto della stipula di nuovi contratti collettivi autonomi interessanti comparti o settori caratterizzati da presenza di cooperative di produzione-lavoro e di lavoro vengano disposte norme ispirate ai principi di cui sopra e - ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali - riferite, per quanto attiene al trattamento economico complessivo dei soci lavoratori delle cooperative, a quanto previsto dai CCNL. 8) Procedure per la prevenzione del conflitto. In coerenza con lo spirito del presente accordo, volto a migliorare le relazioni reciproche ai vari livelli, Centrali cooperative e CGIL-CISL-UIL convengono le seguenti procedure per una rapida soluzione delle controversie: a) Controversie economiche collettive. Alle richieste dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative, presentate dalle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL, UIL a livello della contrattazione nazionale di settore e a livello integrativo, sarà dato riscontro dalle controparti entro 20 giorni dalla formulazione delle richieste medesime, attraverso un incontro fra le delegazioni delle parti. Allo scopo di favorire il buon esito del negoziato, durante tale periodo di tempo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. b) Controversie relative all'applicazione del presente accordo. Le eventuali controversie riguardanti la interpretazione e applicazione delle norme del presente accordo verranno sottoposte per iscritto alle organizzazioni confederali firmatarie le quali, tramite un'apposita Commissione paritetica, sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il parere sia espresso concordemente avrà valore vincolante per le parti in causa. c) Controversie relative alle parti obbligatorie dei contratti. Per le eventuali controversie relative alle parti obbligatorie del CCNL, si adirà ad un primo tentativo di conciliazione tra le parti, al livello in cui insorge la controversia, da concludèrsi entro 15 giorni dalla data di notifica scritta. In caso di esito negativo si esperirà un 2° tentativo di conciliazione fra le parti, ai livelli immediatamente superiori delle rispettive organizzazioni, entro i successivi 15 giorni. Per tutta la durata delle procedure di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame. d) Controversie individuali e plurime. Le controversie individuali e plurime sorte a seguito di discordanti interpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le parti firmatarie del presente Protocollo e le organizzazioni ad esse aderenti, saranno esaminate e possibilmente risolte secondo la procedura che segue: - un primo tentativo di conciliazione diretto tra le parti a livello aziendale da effettuarsi entro 15 giorni dall'insorgere della controversia; - qualora le parti constatino l'impossibilità di comporre la controversia, il tentativo di conciliazione passa ad una Commissione paritetica istituita dalle parti preferibilmente a livello regionale; - in caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette Commissioni saranno integrate da un componente con le funzioni di arbitro. La decisione dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'inizio del provvedimento arbitrale. A tale fine, insorta la controversia, le parti richiederanno ai soggetti interessati il mandato a conciliare e a transigere, così da porre in essere una conciliazione o una transazione non impugnabile ex artt. 2113 CC e 410 e 411 CPC. L'esaurimento della procedura di conciliazione costituisce condizione procedibilità dell'azione giudiziaria. Durante lo svolgimento delle procedure concordate, suddetti, le parti si asterranno da azioni dirette. I CCNL armonizzeranno presente intesa. le loro normative ai principi entro i convenuti di termini con la Oneri sociali. AGCI, CCI, LNCeM e CGIL, CISL, UIL convengono sulla necessità di ridurre il divario, oggi eccessivo, tra l'ammontare del costo del lavoro e il livello delle retribuzioni, constatando che ciò determina difficoltà nella definizione delle dinamiche retributive e costituisce un elemento di riduzione della competitività che si aggiunge ad altri, quali la inefficienza dei servizi, nella penalizzazione delle imprese italiane. Rilevando inoltre le negative conseguenze che determinano le ricorrenti incertezze e la variabilità nell'adozione di misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, concordano sulla urgenza dell'adozione di provvedimenti che prevedano il passaggio, anche graduale, alla fiscalità generale di oneri oggi gravanti sul costo del lavoro ma destinati a finanziare forme di assistenza a disposizione di tutti i cittadini (assistenza sanitaria, assicurazione tbc, asili nido, assistenza malattia pensionati, ENAOLI). Considerato inoltre che il sistema degli oneri sociali, totalmente gravante sulle retribuzioni lorde, tende a penalizzare le imprese a più alta densità del fattore lavoro e pertanto la stragrande maggioranza delle imprese cooperative, valutano con interesse ed attenzione l'ipotesi di assumere a parziale riferimento per la contribuzione previdenziale altri indicatori economici in misura tale da non scoraggiare né l'innovazione di processo né l'occupazione e la valorizzazione delle professionalità. Le parti assumono l'impegno a condurre verso tali obiettivi un'azione concertata nei confronti dei pubblici poteri, nonché per un comune intervento nelle sedi competenti al fine di rimuovere le cause del costante appesantimento della contribuzione previdenziale che rende particolarmente difficile la situazione economica delle cooperative di produzione e lavoro. Concordano altresì di incontrarsi per analizzare le particolari problematiche di vari settori della cooperazione in materia di normative previdenziali. In relazione a quanto previsto dalla lett. B), punto 1 "Livello territoriale" del Protocollo di nuove relazioni industriali del 5.4.90, le Centrali cooperative confermano che il testo convenuto non preclude la possibilità di consultazioni tra le parti anche al livello di singoli territori provinciali, in quanto demanda al livello regionale la definizione delle modalità e degli strumenti della consultazione. Allegato n. 8 DAL PROTOCOLLO DEL 23.7.93 SOTTOSCRITTO DAL GOVERNO E DALLE PARTI SOCIALI SU POLITICA DEI REDDITI, ASSETTI CONTRATTUALI, POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE, SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO 1) Politica dei redditi e dell'occupazione. La politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politica economica, finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l'allargamento della base produttiva e una maggiore competitività del sistema delle imprese. In particolare il Governo, d'intesa con le parti sociali, opererà con poli tiche di bilancio tese: (a) all'ottenimento di un tasso d'inflazione allineato alla media dei Paesi comunitari economicamente più virtuosi; (b) alla riduzione del debito e del deficit dello Stato e alla stabilità valutaria. L'attuale fase d'inserimento nell'Unione Europea sottolinea la centralità degli obiettivi indicati e la necessità di pervenire all'ampliamento delle opportunità di lavoro attraverso il rafforzamento dell'efficienza e della competitività delle imprese, con particolare riferimento ai settori non esposti alla concorrenza internazionale, e della Pubblica Amministrazione. Una politica dei redditi così definita, unitamente all'azione di riduzione dell'inflazione, consente di mantenere l'obiettivo della difesa del potere d'acquisto delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici. Le parti ritengono che azioni coerenti di politica di bilancio e politica dei redditi, quali quelle sopraindicate, concorreranno allineare il costo del denaro in Italia con quello del resto d'Europa. di ad Il Governo dichiara di voler collocare le sessioni di confronto con le parti sociali sulla politica dei redditi in tempi coerenti con i processi decisionali in materia di politica economica, in modo da tener conto dell'esito del confronto nell'esercizio dei propri poteri e delle proprie responsabilità. Sessione di maggio-giugno. Saranno indicati, prima della presentazione del documento programmazione economico-finanziaria, gli obiettivi della politica bilancio per il successivo triennio. di di La sessione punterà a definire, previa una fase istruttoria che selezioni e qualifichi gli elementi di informazione necessari comunicandoli preventivamente alle parti, con riferimento anche alla dinamica della spesa pubblica, obiettivi comuni sui tassi d'inflazione programmati, sulla crescita del PIL e sull'occupazione. Sessione di settembre. Nell'ambito degli aspetti attuativi della politica di bilancio, da trasporre nella legge finanziaria, saranno definitive le misure applicative degli strumenti di attuazione della politica dei redditi, individuando le coerenze dei comportamenti delle parti nell'ambito dell'autonomo esercizio delle rispettive responsabilità. Impegni delle parti. A partire dagli obiettivi comuni sui tassi di inflazione programmati, il Governo e le parti sociali individueranno i comportamenti da assumere per conseguire i risultati previsti. I titolari d'impresa, tra cui lo Stato e i soggetti pubblici gestori di imprese, perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che, nelle compatibilità di mercato, siano tali da poter contenere i prezzi entro livelli necessari alla politica dei redditi. Il Governo come datore di lavoro terrà un coerente comportamento nella contrattazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e dinamiche salariali non soggette alla contrattazione. anche nelle Le parti perseguiranno comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata. Nell'ambito delle suddette sessioni il Governo definirà i modi e i tempi di attivazione di interventi tempestivi di correzione di comportamenti difformi dalla politica dei redditi. Il Governo opererà in primo luogo nel l'ambito della politica della concorrenza attivando tutte le misure neces sarie a una maggiore apertura al mercato. Il Governo dovrà altresì disporre di strumenti fiscali e parafiscali, con particolare riferimento agli oneri componenti il costo del lavoro, atti a dissuadere comportamenti difformi. Si ribadisce l'opportunità di creare idonei strumenti per l'accertamento delle reali dinamiche dell'intero processo di formazione dei prezzi. È perciò necessaria la costituzione di uno specifico Osservatorio dei prezzi, che verifichi le dinamiche sulla base di appositi studi economici di settore. Rapporto annuale sull'occupazione. Nella sessione di maggio il Governo predisporrà un rapporto annuale sull'occupazione, corredato di dati aggiornati per settori e aree geografi che, nel quale saranno identificati gli effetti sull'occupazione del com plesso delle politiche di bilancio, dei redditi e monetarie, nonché dei comportamenti dei soggetti privati. Sulla base di tali dati, il Governo sottoporrà alle parti le misure, rientranti nelle sue responsabilità, capaci di consolidare o allargare la base occupazionale. Tra esse, con particolare riguardo alle aree di crisi occupazionale e con specifica attenzione alla necessità di accrescere l'occupazione femminile così come previsto dalla legge n. 125/91: (a) la programmazione e, quando necessaria, l'accelerazione degli investimenti pubblici, anche di concerto con le Amministrazioni regionali; (b) la programmazione coordinata del Fondo per l'occupazione e degli altri Fondi aventi rilievo per l'occupazione, compresa la definizione e finalizzazione delle risorse destinate all'attivazione di nuove iniziative produttive economicamente valide; (c) la definizione di programmi di interesse collettivo, predisposti dallo Stato d'intesa con le Regioni, nei quali avvalersi di giovani disoccupati di lunga durata e di lavoratori in CIGS o in mobilità, affidando la realizzazione di tali programmi a soggetti qualificati e verificandone costantemente l'efficacia e gli effetti occupazionali attraverso gli organi preposti; (d) la programmazione del Fondo per la formazione professionale e dell'utilizzo dei Fondi comunitari, d'intesa con le Regioni. 2) Assetti contrattuali. 1) Gli assetti contrattuali prevedono: - un CCNL di categoria; - un 2° livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori. 2) Il CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune. Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell'occupazione, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d'acquisto delle retribuzioni, delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali, ulteriori punti di ri ferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione tra l'infla zione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese, nonché dall'andamento delle retribuzioni. 3) La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti della contrattazione aziendale e dei vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definite le caratteristiche e il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori. La contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale di categoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. L'accordo di 2° livello ha durata quadriennale, nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazioni, consultazioni, verifica o contrattazione previste dalle leggi, dai CCNL, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative e i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alla legge sulle pari opportunità. 4) Il CCNL di categoria definisce le procedure per la prestazione delle piattaforme contrattuali nazionali, aziendali o territoriali, nonché i tempi di apertura dei negoziati al fine di minimizzare i costi connessi ai rinnovi contrattuali ed evitare periodi di vacanze contrattuali. Le piattaforme contrattuali per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa 3 mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico delle parti che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la IVC. 5) Il Governo si impegna a promuovere, entro la fine del 1997, un incontro di verifica tra le parti finalizzato alla valutazione del sistema contrattuale previsto dal presente protocollo al fine di apportare, ove necessario, gli eventuali correttivi. Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo contratto la IVC cessa di essere erogata. 50% del Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. Rappresentanze sindacali. Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema relazioni industriali e contrattuali, concordano quanto segue: di a) le organizzazioni sindacali (dei lavoratori) stipulanti il presente protocollo riconoscono come rappresentanza sindacale aziendale unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata dall'intesa quadro tra CGIL, CISL, UIL sulle RSU, sottoscritta l'1.3.91. Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizzazioni stipulanti i contratti nazionali e le rappresentanze aziendali titolate delle deleghe assegnate dei contratti medesimi, la composizione delle rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il CCNL, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti; b) il passaggio dalla disciplina della RSA a quello delle RSU deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché a parità di costi per l'azienda in riferimento a tutti gli istituti; c) la comunicazione all'azienda e alla organizzazione imprenditoriale di appartenenza dei rappresentanti sindacali componenti le RSU ai sensi del punto a) sarà effettuata per iscritto a cura delle organizzazioni sindacali; d) le imprese, secondo modalità previste nei CCNL, metteranno a disposizione delle organizzazioni sindacali quanto è necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all'elezione delle predette RSU, come, in particolare, l'elenco dei dipendenti e gli spazi per l'effettuazione delle operazioni di voto e di scrutinio; e) la legittimazione a negoziare al 2° livello le materie oggetto di rinvio da parte del CCNL è riconosciuta alle RSU e alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il medesimo CCNL secondo le modalità determinate dal CCNL; f) le parti auspicano un intervento legislativo finalizzato, tra l'altro, ad una generalizzazione dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali che siano espressione della maggioranza dei lavoratori, nonché alla eliminazione delle norme legislative in contrasto con tali principi. Il Governo si impegna ad emanare un apposito provvedimento legislativo inteso a garantire l'efficacia 'erga omnes' nei settori produttivi dove es sa appaia necessaria al fine di normalizzare le condizioni concorrenziali delle aziende. Allegato n. 9 REGOLAMENTO CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE (art. 11 CCNL) 1) Le Imprese cooperative e i Consorzi agricoli, dopo averne dato preavviso e ove non intervenga revoca scritta (vedi modello allegato), provvederanno per ogni periodo di paga alla trattenuta, sulle competenze nette dei lavoratori, del contributo nazionale di assistenza contrattuale calcolato nella percentuale di cui all'art. 11 (0,14%) su minimo retributivo nazionale e indennità di contingenza lordi. Tale importo va evidenziato nelle tabelle retributive degli operai e comunque nella busta paga. 2) Le imprese cooperative provvederanno inoltre ad assoggettare il monte salari lordo di ciascun periodo di paga (costituito da minimo retributivo nazionale e indennità di contingenza) alla percentuale dello 0,21%, quale quota di servizio contrattuale a loro carico a favore delle associazioni nazionali cooperative stipulanti. 3) Le somme computate come ai punti 1) e 2) saranno dalle imprese cooperative versate semestralmente su apposito conto corrente postale indicato dal Comitato intersindacale per il CAC precisando, nell'apposita causale, l'entità della somma del contributo trattenuta ai lavoratori e quella a carico dell'impresa medesima. Il versamento del CAC avverrà con lo stesso modulo di c/c postale n. 84041003 utilizzato per la contribuzione dovuta al FILCOOP per le integrazioni previdenziali e sanitarie impiegati e operai di cui 12 del presente CCNL. all'art. 4) Il contributo di assistenza contrattuale è operante a decorrere dall'1.1.92. Come da apposita convenzione i versamenti saranno richiesti dal FILCOOP con cadenza semestrale. Roma 1° aprile 1992 Allegato n. 10 ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS) AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. n. 626/94 Il giorno Spirito 78 16.1.97 in Roma, presso la sede di CONFCOOPERATIVE, Borgo S. tra - AGICA/AGCI - ANCA/LEGACOOP Federazione Nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari e FEDERLAVORO e Servizi-CCI e - FLAI/CGIL - FISBA/CISL - UILA/UIL in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, CCNL 2.3.95, si è stipulato il seguente accordo per la determinazione del RLS ai sensi dell'art. 18, D.lgs. 19.9.94 n. 626, in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Considerato che in base al comma 1, art. 18 del succitato Decreto "in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza" le parti convengono quanto segue: Art. 1 - Realtà lavorative. Le parti convengono che il RLS viene designato o eletto ciascuna impresa o unità produttiva della stessa. Per unità produttiva s'intende la sede o stabilimento operativa e amministrativa. all'interno avente di autonomia Art. 2 - Modalità di elezione. La riunione dei lavoratori funzione elettiva. deve essere esclusivamente dedicata Tale riunione può svolgersi nell'ambito di ciascuna impresa o produttiva e coinvolgere tutti i lavoratori dipendenti interessati. alla unità La riunione è convocata dalle RSA o dalle RSU ove esistenti, congiuntamente alle organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Alla riunione possono partecipare dirigenti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggiore numero di voti. La durata dell'incarico è di 3 anni. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori non in prova, in servizio al momento dell'elezione, ivi compresi i dipendenti assunti a termine solo se inclusi nell'organigramma della cooperativa (o dell'unità produttiva della stessa) necessario ad assicurarne la normale attività per l'intera annata agraria o, quantomeno per un rilevante periodo di essa. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, D.lgs. n. 626/94, il computo dei dipenden ti va effettuato con riferimento ai soli assunti a tempo indeterminato. Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il Segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Tale verbale verrà trasmesso al datore di lavoro e alle organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie il presente accordo. L'elezione dei RLS avverrà possibilmente entro il 31.3.97. Nelle realtà produttive nelle quali sia stata eletta la RSU, il RLS viene nominato all'interno delle stesse. In caso, di elezione della RSU successiva alla firma del presente accordo, il RLS verrà espressamente indicato nelle liste per la elezione medesima. Art. 3 - Permessi retribuiti. Ai RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a: dall'art. 19, - 12 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano fino a 5 dipendenti - 30 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano dipendenti da 6 a 15 - 40 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano oltre 15 dipendenti Ai rappresentanti territoriali o di area per la sicurezza, ove vengano nominati, spettano permessi retribuiti in misura da definire a livello regionale o territoriale; in tal caso le singole unità produttive concorreranno alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare dalle parti regionali o territoriali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett. b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolo. I permessi retributivi definiti nel presente articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA o alle RSU, ove esistenti. Le ore di permesso già riconosciute in azienda a questo titolo ai RLS sono assorbibili da quelle previste dal presente accordo. Art. 4 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, si concordano le seguenti procedure e indicazioni: a) Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Tali visite si possono svolgere anche congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato. b) Nei casi in cui il D.lgs. n. 626/94 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione, di cui l'azienda deve dotarsi, deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS. Lo stesso conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale. c) Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda nei casi previsti dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale. Le parti regionali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro s'intendono quelle riferite alla singola unità produttiva. Art. 5 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, g), D.lgs. n. 626/94. lett. La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico delle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. Le parti regionali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza nonché gli oneri relativi al sostegno dell'attività formativa stessa, servendosi dell'Organismo bilaterale COOP-FORM. Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza lavoratori, prevede una integrazione della formazione. che dei Art. 6 - Riunioni periodiche. In applicazione dell'art. 11, D.lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. Il RLS può richiedere la convocazione della riunione presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di prevenzione. periodica al significative Della riunione viene redatto verbale. Art. 7 - Comitati tecnici. Nell'ambito del Comitato tecnico nazionale costituito e di quelli regionali o territoriali del COOP-FORM, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e cooperative firmatarie del presente accordo possono promuovere la costituzione di appositi comitati per l'assunzione di iniziative riguardanti il settore della cooperazione agricola e agroalimentare, in particolare: - ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione; - elaborazione dati e analisi di problematiche rilevanti nelle aziende in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al D.lgs. n. 626/94; - proposte alle parti sociali di linee guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari e amministrative; - iniziative di sostegno nei confronti delle associazioni e dei lavoratori ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori e imprenditori; - indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i RLS che per i lavoratori; - raccolta e tenuta degli elenchi dei RLS; - eventuali altre attività concordate tra le parti regionali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo. Il comitato regionale o territoriale avrà inoltre il compito di esaminare in prima istanza tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. Art. 8 - Uso di attrezzature munite di videoterminale. Per quanto riguarda la tutela del lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico e abituale, si fa espresso riferimento alla normativa vigente. Art. 9 - Norme di rinvio. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni e all'Accordo interconfederale Centrali cooperative - CGIL, CISL, UIL del 5.10.95. Allegato n. 11 VERBALE DI ACCORDO SULLE MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE FERIE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI AGRICOLI Il seguente verbale di accordo è stato siglato il 16.7.02 dalle Segreterie nazionali di FAI, FLAI e UILA e dalle associazioni cooperative AGICA-AGCI, ANCA-LEGACOOP, FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE VERBALE DI ACCORDO Le parti considerate - le disposizioni contrattuali e legislative in materia di ferie; - la posizione espressa dall'INPS in merito alla individuazione del momento per l'assolvimento degli obblighi contributivi; - l'opportunità di evitare l'accumulo di ferie residue verificato che il CCNL 16.7.02 non prevede un termine ultimo per il godimento ferie delle convengono quanto segue: - il termine entro il quale le ferie devono essere fruite è stabilito nel 30° mese successivo al termine dell'anno di maturazione delle stesse; - le ferie maturate nel corso del 2001 possono essere legittimamente fruite entro il 30.6.05; - eventuali residui di ferie relativi a periodi antecedenti il 2001 possono essere legittimamente fruiti entro il 30.6.03. AGICA-AGCI ANCA-LEGACOOP FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE FAI-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL .OMISSIS. da legislativi: pag. 191 a pag. 230. Sono riportati i seguenti riferimenti - legge 20.5.70 n. 300, pubblicata sulla GU n. 131 del 27.5.70: "Norme sulla tutela della libertà dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"; - legge 29.5.82 n. 297, pubblicata sulla GU n. 147 del 31.5.82: "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"; - legge 11.5.90 n. 108, pubblicata sulla GU, dell'11.5.90: "Disciplina dei licenziamenti individuali"; - legge 11.11.83 n. 638, pubblicata sulla GU n. 310 dell'11.11.83: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della Pubblica Amministrazione e proroga di taluni termini". Il giorno 2 luglio 2004, in Roma tra - SNEBI rappresentato dal Presidente prof. Giuseppe Lo Manto, dal vice Presidente dott. Gianfranco Poncemi, dal Segretario nazionale avv. Anna Maria Martuccelli e dai componenti la Commissione trattative: sig. Fabio Bellacchi, dott. Guido Bettini, cav. Marino Bianchi, cav. Francesco Paolo Capaccio, cav. Giuseppe Dellai, sig.ra Ada Giorgi, avv. Santo Alfonso Martorano, sig. Rodolfo Milanesi, sig. Corrado Pocaterra, assistiti dal dott. Antonio Pocci, dal dott. Giuseppe Manzari e dal dott. Riccardo Fornelli; - FLAI/CGIL rappresentata dal Segretario nazionale Patrizia Consiglio; - FAI/CISL rappresentata dal Segretario nazionale Pietro Massini; - FILBI/UIL rappresentata dal Segretario generale Giuseppe Vito, dal Segretario generale aggiunto Francesco Possenti e dal Segretario nazionale Guido Majrone premesso che le parti, come sopra costituite, riconoscono che la bonifica con le sue azioni contribuisce alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale in quanto in essa rientrano azioni per la difesa e conservazione del suolo, di provvista, regolazione e utilizzazione delle acque a usi prevalentemente irrigui e di salvaguardia dell'ambiente; - che, pertanto, la bonifica è oggi caratterizzata da una multifunzionalità; significativa - che per uno sviluppo economico sostenibile occorre in via prioritaria garantire protezione e salvaguardia alle risorse suolo e acqua, costituenti fattori essenziali per la vita civile, economica e sociale; - che nel nostro Paese tali problemi sono fortemente avvertiti in ragione delle peculiari caratteristiche naturali del territorio, in prevalenza collinare e montano; della complessa ed articolata rete idrografica a diversi livelli; della grave situazione di dissesto idro-geologico esistente e di vulnerabilità del territorio costantemente a rischio; della estrema variabilità del clima nel tempo e nello spazio; della ridotta disponibilità di risorse idriche utilizzabili; - che in tale scenario occorre che sia lo Stato che le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzino e potenzino l'azione della bonifica i cui interventi nel settore del suolo e delle acque offrono un contributo importante allo sviluppo sostenibile; - che nel rispetto del principio di sussidiarietà la gestione della bonifica nelle distinte fasi di realizzazione, manutenzione, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti va attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione quali enti pubblici di autogoverno, presenti diffusamente funzionali; nel territorio, rientranti nell'ambito delle autonomie - che i Consorzi per il loro funzionamento e per la gestione delle opere e degli impianti sono titolari di specifico potere impositivo sugli immobili agricoli ed extra-agricoli che traggono beneficio dall'attività consortile; che le funzioni dei Consorzi caratterizzate da una forte intersettorialità, e la rappresentatività di collettività settoriali, impongono all'istituto consortile la ricerca di tutte quelle forme di collaborazione e concertazione con le altre istituzioni che operano per il territorio e per le risorse idriche (Autorità di bacino, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e Autorità d'ambito per i servizi idrici integrati, Agenzie regionali per l'ambiente, Enti parco); - che, secondo le norme di cui al Titolo V, Parte II della Costituzione, la materia della bonifica e dei Consorzi rientra nell'ambito della legislazione concorrente Stato-Regioni. Conseguentemente auspicano che sia lo Stato che le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscano espressamente la multifunzionalità della bonifica nel senso sopraindicato, la natura dei Consorzi quali enti di autogoverno rientranti nell'ambito delle autonomie funzionali, cui compete la realizzazione e la gestione di tutte le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione finalizzate alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale. Inoltre riconoscono - con riferimento al conseguimento delle finalità istituzionali e allo scopo di perseguire l'obiettivo di una migliore efficacia operativa dei Consorzi, nel piano di organizzazione variabile, lo strumento organizzativo idoneo a garantire la migliore funzionalità degli uffici e l'efficienza dei servizi consortili. Sottolineando che - agli effetti dell'assolvimento delle finalità istituzionali, sono determinanti l'apporto e la collaborazione dei lavoratori dipendenti. A tal fine le parti opereranno per affermare buone e costruttive relazioni sindacali che consentano, oltre il pieno e costante rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, piena valorizzazione e riconoscimento dei reciproci ruoli e competenze. Considerato - che, per quanto riguarda la trattativa condotta per la stipulazione del presente accordo, ha avuto luogo un approfondito e articolato dibattito che ha tenuto conto della eccezionalità della situazione in atto con riferimento sia al potere di acquisto delle retribuzioni, sia all'obbligo del recupero dell'inflazione reale rispetto a quanto già erogato, nonché alle difficoltà operative e istituzionali dei Consorzi nelle diverse realtà regionali; - che, in una considerazione complessiva delle proposte avanzate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle esigenze organizzative e funzionali dei Consorzi, della necessità di adeguamento delle norme contrattuali collettive alle nuove disposizioni legislative nel frattempo intervenute, della sostenibilità degli oneri, si sono individuate le modifiche normative di seguito definite nonché si è concordata l'erogazione graduale in 4 tranches (1.1.04, 1.7.04, 1.1.05, 1.7.05) di un complessivo aumento determinato in via eccezionale, per le ragioni suesposte, nel 6,5% su ogni livello di ciascuna fascia funzionale, di cui il 2,2% per recupero inflazione reale anni 2002, 2003 sulla base dell'indice NIC; tutto ciò premesso e considerato le parti, come sopra costituite, stipulano la presente ipotesi di accordo collettivo nazionale: 1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo; 2) le norme contenute nel CCNL 17.4.02 sono sostituite o modificate dai testi delle norme di seguito trascritte. Articolo 5 bis. 1) Nell'ipotesi in cui 2 o più Consorzi decidano di procedere a raggruppamento di uffici o servizi sarà data informazione preventiva alle RSA/RSU. 2) Ai lavoratori eventualmente coinvolti in detti quanto disposto dall'art. 153 CCNL. processi va garantito Il punto 4, art. 13, CCNL 17.4.02, è modificato come segue: 4) allo scopo di realizzare il maggiore consenso possibile sul piani di organizzazione variabile, esaminare con l'Amministrazione consortile, prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei piani di organizzazione da questa predisposti ed esprimere un parere su tali schemi. I predetti schemi devono essere consegnati alle RSA/RSU di norma almeno 40 giorni prima che siano adottati i relativi provvedimenti. Nel caso di variazioni parziali dei piani di organizzazione variabile gli schemi dei provvedimenti di variazione devono essere consegnati alle RSA/RSU, di norma, almeno 30 giorni prima. All'inizio di ogni anno il Consorzio informerà le RSA/RSU sul prevedibile utilizzo del personale che sarà improntato al miglior funzionamento degli uffici nel rispetto di una equa ripartizione dei carichi di lavoro. Art. 23 - Formazione professionale e continua. 1) SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto concordano di aderire al Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura di cui all'art. 118, legge 23.12.00 n. 388 e successive modificazioni, fermo rimanendo che la partecipazione finanziaria di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 118, si limita alla quota relativa ai dipendenti per i quali i Consorzi siano tenuti a versare la contribuzione per la disoccupazione involontaria. Rimane altresì fermo che i corsi di formazione debbono riguardare le materie relative alle attività e funzioni svolte dai Consorzi di bonifica. 2) SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento della efficacia, della efficienza e della qualità complessiva delle attività consortili, sostengono e promuovono, anche indirettamente, percorsi formativi. 3) Al fine di incentivare l'attività di formazione professionale le parti s'impegnano, a tutti i livelli, ad esercitare un attivo ruolo di promozione e d'indirizzo, diretto anche ad acquisire al settore consortile la quantità di risorse pubbliche adeguate a garantire l'attuazione di programmi di formazione. 4) I criteri d'individuazione dei lavoratori e le modalità d'orario connesse alla partecipazione agli interventi formativi saranno oggetto di confronto tra le Amministrazioni e le RSA/RSU in sede aziendale. Art. 26 - Ambiente di lavoro e nocività. 1) SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di promuovere, diffondere e consolidare prassi tecniche, tecnologie e comportamenti consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge. 2) I lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione o la presenza di agenti chimici o biologici pericolosi o sostanze nocive sono quelli previsti dalla legge e sono sottoposti alle procedure previste dalla specifica vigente legislazione. 3) I Consorzi attuano le procedure e gli interventi necessari al fine di eliminare i rischi legati ai lavori di cui al comma 2; laddove ciò non fosse possibile, i Consorzi s'impegnano a definire, d'intesa con le RSA/RSU, le condizioni di sicurezza da attuare nello svolgimento del lavoro. 4) I Consorzi, d'intesa con le RSA/RSU, stabiliscono criteri di rotazione degli addetti allo svolgimento dei lavori di cui al precedente comma 2 al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio. 5) Le Amministrazioni, d'intesa con le RSA/RSU, provvedono inoltre ad individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno nelle attività di cui al precedente comma 2. 6) I Consorzi sono tenuti a dotare gli addetti di cui al precedente comma dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva necessari per la tutela della loro salute e integrità fisica (come maschere, occhiali, ecc.). 7) I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti con cura da parte del dipendente. In caso di deterioramento per l'uso dovranno essere sostituiti dal Consorzio. 8) Ai lavoratori addetti ai lavori di cui al comma 2 viene concessa una giornata di permesso retribuito all'anno per l'effettuazione di visite mediche, mirate all'accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio specifico lavorativo. 9) I lavoratori eventualmente esposti al rischio amianto devono essere sottoposti a tutte le misure di prevenzione e di sorveglianza previste dalle norme vigenti e devono disporre di mezzi di prevenzione e protezione individuale che garantiscano la necessaria sicurezza. Art. 37 - Diritti di precedenza. 1) I Consorzi, nelle assunzioni di operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, daranno la precedenza a quegli operai avventizi che, negli anni precedenti, abbiano lavorato alle dipendenze dello stesso Consorzio con qualifica d'assunzione uguale a quella per la quale occorre procedere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2) Ai fini del diritto di precedenza previsto al precedente comma i Consorzi formeranno, tra gli operai avventizi con qualifica d'assunzione uguale a quella per la quale occorre costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un'apposita graduatoria che terrà conto: - della valutazione del lavoro svolto, compiuta dalla Amministrazione sentito il parere del Direttore dell'Area nell'ambito della quale hanno lavorato gli operai avventizi; - della assenza di provvedimenti disciplinari; - della assiduità al lavoro (a tali effetti non vanno considerate le assenze obbligatorie previste per le donne in caso di gravidanza e parto, la malattia o l'infortunio per causa di servizio, i ricoveri ospedalieri, i permessi per motivi sindacali e per lo svolgimento delle funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 17 del presente contratto); - del numero di giornate di lavoro svolte alle dipendenze del Consorzio nel quinquennio precedente all'assunzione a tempo indeterminato; - dei carichi di famiglia. 3) A ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati è attribuito un punteggio massimo di 20 punti. I criteri per l'attribuzione dei punti relativi a ciascun elemento di valutazione sono definiti nel piano d'organizzazione variabile. Art. 39 - Promozione. 1) La promozione e l'assegnazione di mansioni superiori vengono disposte dal Consorzio, in base a giudizio per merito comparativo e tenendo conto delle attitudini a disimpegnare le superiori mansioni, tra i dipendenti che abbiano prestato lodevole servizio per almeno 1 anno nella fascia funzionale immediatamente inferiore a quella propria delle mansioni superiori, purché siano in possesso del prescritto titolo di studio. 2) In deroga a quanto previsto al comma 1 può altresì disporsi, in base agli stessi criteri, la promozione al livello più basso della fascia funzionale 5 dei dipendenti che risultino inquadrati nella f.f. 3. 3) Nella ipotesi di promozione la valutazione del merito comparativo essere effettuata sulla base dei criteri nell'ordine sottoindicati: deve (1) attitudine alle mansioni da svolgere e valutazione del lavoro svolto; (2) assiduità: a tali effetti non vanno considerate le assenze obbligatorie previste per le donne in caso di gravidanza e parto, malattia o infortunio per causa di servizio, ricoveri ospedalieri, permessi per motivi sindacali e per lo svolgimento delle funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 17 del contratto; (3) assenza di provvedimenti disciplinari; (4) titoli posseduti in aggiunta a quelli eventualmente previsti dal piano di organizzazione variabile per la qualifica da assegnare e attinenti alle nuove mansioni; (5) frequenza a corsi di formazione che abbiano dato luogo ad attestati di esito positivo. 4) I punti da attribuire a ciascun criterio sopraindicato, entro un punteggio complessivo massimo di 100 punti, saranno determinati per ogni fascia funzionale dal piano di organizzazione variabile. 5) A nessuno dei criteri può essere attribuito un punteggio superiore ad 1/3 dei punti complessivi. 6) Al momento della promozione, sulla base dei predetti criteri e della corrispondente attribuzione dei punti previsti, viene formata la graduatoria dei dipendenti secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dagli stessi. 7) Tale graduatoria spiega la sua validità ed efficacia limitatamente alla promozione alla qualifica per la quale è stata formulata e non può spiegare alcun altro effetto immediato o futuro. 8) Ai fini della idoneità occorre conseguire almeno il 60% dei punti complessivi e comunque non meno del 20% dei punti complessivi nella nota di merito relativa alle attitudini a disimpegnare mansioni inerenti la qualifica da assegnare e alla valutazione del lavoro svolto presso il Consorzio. 9) A parità di punteggio, costituiscono titolo di precedenza, nell'ordine: l'anzianità nella fascia inferiore, l'età. 10) I requisiti per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo devono essere posseduti alla data in cui si delibera di procedere all'assegnazione della qualifica superiore mediante promozione. 11) La promozione deve essere stabilita con delibera dei competenti pubblicata secondo quanto disposto dallo Statuto. Organi, Art. 45 - Orario di lavoro. 1) La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle f.f. 7, 6 e 5, limitatamente per quest'ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo-contabile, tecnica e agraria, nonché per il personale della f.f. 3 addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici. 2) Per il restante personale inquadrato nelle f.f. 2, 3 e 5 non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonché per il personale inquadrato nelle f.f. 1 e 4, l'orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. 3) La durata media dell'orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 4) Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento all'anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre. 5) L'orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. essere 6) Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevedrà, d'intesa fra il Consorzio e le RSA/RSU, la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l'istituzione di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva. 7) La ripartizione dell'orario di cui al comma 5 del presente articolo nei vari mesi dell'anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU. 8) Nell'effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per 4 mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell'anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore. 9) Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del RDL 15.3.23 n. 692 e tabelle annesse ai RD 6.12.23 n. 2657 e 10.9.23 n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10. 10) L'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane all'anno, da 50 a 43 ore. 11) Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l'arco dell'anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo. 12) Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore. 13) L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al comma 12, saranno determinati d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU. 14) I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l'alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d'accordo con l'Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell'obbligo di custodia. 15) La durata, la distribuzione e l'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. 16) Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti l'Ufficio provinciale del lavoro. 17) Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 26, gli stessi hanno diritto alla riduzione di 2 ore sull'orario giornaliero ordinario, fermo restando l'importo della retribuzione. 18) Gli operai per non più 45 minuti ora e 45 giornaliero possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo 1 ora e di lavoro e un'altra pausa di altri 15 minuti dopo 1 ulteriore minuti di lavoro. Per il completamento dell'orario ordinario dovranno essere adibiti ad altre attività. 19) Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell'acqua; sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo. Chiarimento a verbale. La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui al comma 13, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l'espletamento dell'attività di cui al comma 9, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l'ipotesi contemplata al comma 11. Art. 45 bis - Riposo settimanale. 1) Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero previste dalla legge. 2) Fanno eccezione alla disposizione di cui al precedente comma: - le attività di lavoro svolte a turni, ogniqualvolta il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; - le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. 3) Nel caso di cui all'alinea 1 del precedente comma del presente articolo il riposo compensativo del mancato riposo settimanale sarà goduto entro i 3 giorni successivi alla fine del 2° turno. 4) Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto ad attività il cui svolgimento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche, soddisfa interessi rilevanti della collettività ed è di pubblica utilità. 5) Ai lavoratori, siano essi quadri, impiegati od operai, adibiti alle attività di cui ai precedenti commi 2, alinea 2, e 4, nei confronti dei quali non sia possibile, garantire il diritto al riposo di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero, devono essere riconosciuti periodi equivalenti di riposo compensativo entro 3 giorni dal mancato riposo. Art. 45 ter - Lavoro notturno. 1) Nelle 24 è individuato un periodo "notturno", che è il periodo tra le ore 22 e le 6. 2) È definito "lavoratore notturno": compreso (1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in modo normale, almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero; (2) qualsiasi lavoratore che svolga il proprio orario giornaliero di notte, per almeno 4 ore, per un minimo di 60 notti all'anno. 3) Dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno d'età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22 alle 6. 4) Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno: (a) la lavoratrice madre di un figlio d'età inferiore a 3 anni o, in alternativa il lavoratore padre convivente con la stessa; (b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente d'età inferiore ai 12 anni; (c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile, ai sensi della legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni; (d) i lavoratori rientranti nella sfera d'applicazione delle leggi 5.6.90 n. 135 e 26.6.90 n. 162. 5) Nella ipotesi d'introduzione del lavoro notturno o di modificazione della disciplina del lavoro notturno in essere, il Consorzio effettuerà una consultazione preventiva delle RSA/RSU, convocandole con un preavviso di almeno 3 giorni. La consultazione deve concludersi entro 7 giorni dall'inizio. 6) Qualora non risultino costituite le RSA/RSU la consultazione va effettuata con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto. 7) L'orario giornaliero di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salvo i casi di esigenze connesse ad eventi eccezionali ed emergenze. 8) La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti a lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto. Gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari e non forniti dal SSN saranno a carico del Consorzio, che assumerà, altresì, a proprio carico anche i ticket delle prestazioni del predetto SSN. Saranno, inoltre, a carico del Consorzio gli eventuali accertamenti diagnostici che, per il loro carattere d'urgenza, riconosciuto dal medico competente in materia di tutela della salute e della sicurezza non potrebbero essere utilmente svolti attraverso il SSN. 9) Ai lavoratori notturni, adibiti a lavorazioni, che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, comprese nell'elenco approvato con l'emanando decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono garantite, previa consultazione con il responsabile dei lavoratori per la sicurezza o, in mancanza, con le RSA/RSU, appropriate misure di prevenzione e di protezione personale e collettiva. 10) Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alle prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. 11) Nella ipotesi in cui mansioni equivalenti diurne non siano esistenti o disponibili, il Consorzio potrà adibire il lavoratore divenuto inidoneo al lavoro notturno, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento economico in godimento. Art. 47 - Reperibilità. 1) I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibili fuori dell'orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. 2) Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le RSA/RSU dei turni di reperibilità. 3) I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un recapito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. 4) La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. 5) Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un'indennità giornaliera del seguente importo: - reperibilità richiesta nei giorni feriali: E 15,00 - reperibilità richiesta in giorni festivi: E 20,00 6) Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Nota a verbale. Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti specifici continuano ad essere conservati. con accordi Art. 78 - Banca delle ore. 1) I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla trasformazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro straordinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del straordinario. pagate lavoro 2) La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordinario in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro gennaio di ciascun anno. 3) I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di 15 giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comunque non oltre il 1° semestre dell'anno solare successivo. 4) Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro straordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili. 5) Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensativo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straordinario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell'anno. Art. 120 - Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1) I Consorzi, ove ritengano di avvalersi della facoltà di ricorrere a rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.lgs. 25.2.00 n. 61, così come modificato dall'art. 46, D.lgs 10.9.03 n. 276, con esclusione dei dipendenti con qualifica di Quadro, si attengono alle seguenti modalità. 2) Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale prevede un orario di lavoro ridotto, non inferiore a 1/3 né superiore ai 2/3 di quello normale, considerato nella sua consistenza settimanale, con distribuzione giornaliera antimeridiana o pomeridiana, di regola uniforme. In casi particolari, qualora la tipologia del rapporto a tempo parziale lo richieda (es. servizi di pulizia), la percentuale del 33% può essere ridotta fino al 30%. 3) Le frazioni di ora risultanti dall'applicazione delle percentuali di cui al precedente comma si arrotondano per eccesso o per difetto all'ora intera. 4) Per esigenze connesse alla funzionalità dei servizi i Consorzi possono costituire rapporti di lavoro 'part-time' di tipo verticale, quando sia previsto che l'attività lavorativa sia svolta ad orario normale ma limitatamente a giorni predeterminati nell'arco della settimana e per tutte le settimane dell'anno ovvero che sia svolta a periodi predeterminati nell'arco dell'anno, con copertura dell'intero orario normale giornaliero e settimanale. 5) Presso ciascun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non potrà superare il 15% del personale fisso con rapporto di lavoro a tempo pieno. 6) Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale vale il principio della parità di trattamento per cui tutti gli istituti del presente contratto applicabili ai lavoratori a tempo pieno devono essere applicati al personale a tempo parziale in misura proporzionale alla minor durata dell'attività svolta, sempreché siano compatibili con la speciale natura del rapporto. 7) In particolare: (a) gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in misura proporzionale alla durata della prestazione; (b) in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno l'anzianità di servizio maturata ai fini degli aumenti periodici di anzianità durante il rapporto di lavoro a tempo parziale viene valutata nella stessa misura percentuale in cui è stato prestato il lavoro a tempo parziale; (c) ai lavoratori, con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere effettuate); (d) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale che preveda lo svolgimento dell'attività lavorativa a giorni predeterminati della settimana lungo tutto l'arco dell'anno spettano, per ciascun anno di servizio, tanti giorni lavorativi di ferie quanti sono i giorni lavorativi settimanali previsti nel contratto a tempo parziale, moltiplicato 4,33; (e) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale che preveda lo svolgimento di attività lavorativa in periodi predeterminati nell'arco dell'anno per l'intero orario di lavoro giornaliero e settimanale spettano, per ciascun anno di servizio, tanti giorni lavorativi di ferie quanti ne risultano dal rapporto tra il numero delle settimane lavorate e le 52 settimane annue; (f) l'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata con riferimento alla retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. 8) I rapporti di lavoro a tempo parziale di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo possono essere costituiti anche a tempo determinato, ai sensi e nei limiti del D.lgs. 6.9.01 n. 368. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere, nel caso di part-time orizzontale, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementari rispetto a quelle concordate nel contratto individuale. Il numero massimo di ore di lavoro supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è di 1. 9) Il lavoro supplementare può essere richiesto nei periodi di accentuata operatività degli impianti idrovori e/o irrigui e ogniqualvolta sia necessario all'ente compiere un'opera o un servizio collegati a termini di scadenza improrogabili. 10) Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie. 11) In caso di superamento del limite massimo delle ore di lavoro supplementare, richiedibili nell'arco della settimana, è dovuta, sul compenso relativo a ogni ora di lavoro supplementare eccedente, una maggiorazione del 25%. 12) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario in relazione alla giornata di attività lavorativa. Le prestazioni di lavoro straordinario rese dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono compensate così come previsto all'art. 77 del presente contratto. 13) L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie è consentita anche nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo determinato nelle ipotesi previste dal D.lgs. 6.9.01 n. 368. 14) I limiti alle prestazioni di lavoro straordinario rispettivamente di 225 ore e di 250 ore all'anno, previsti per i lavoratori a tempo pieno dall'art. 77 e per gli operai avventizi dall'art. 135 del presente contratto, sono riproporzionati in relazione al minore orario di lavoro pattuito con il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale. 15) Su accordo scritto tra lavoratore, assistito da un componente della RSA/RSU da lui designato e Consorzio potrà essere prevista l'inserzione nel contratto a tempo parziale di: - clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa; - clausole elastiche, esclusivamente per il part-time di tipo verticale, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. 16) La variazione della durata e/o della collocazione temporale della prestazione lavorativa del lavoratore a tempo parziale potrà avvenire soltanto in caso di comprovate ragioni tecniche e organizzative. 17) La variazione della durata e/o della collocazione temporale della prestazione lavorativa potrà essere richiesta al lavoratore a tempo parziale con un preavviso scritto, non inferiore a 3 giorni, recante l'indicazione delle ragioni tecniche e organizzative che rendono necessarie la variazioni medesime. 18) La durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita potrà essere variata in aumento fino al 20%, arrotondandosi per eccesso o per difetto le frazioni di ora. 19) La variazione della durata e/o della collocazione temporale della prestazione lavorativa comporta, in favore del lavoratore, una maggiorazione della retribuzione del 10%, comprensiva della incidenza degli istituti retributivi, contrattuali e legali indiretti e differiti. 20) Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con le modalità elastiche o flessibili senza il rispetto delle condizioni previste nei precedenti commi, comporta, a favore del lavoratore, il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, pari al 25% della retribuzione dovuta per il periodo di violazione delle norme contrattuali collettive concernenti le modalità elastiche o flessibili di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, stabilite nei commi 14, 15, 16, e 17 del presente articolo. 21) Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto che consente la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata non costituisce infrazione disciplinare né può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. 22) Il rifiuto di un lavoratore di trasformare tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo di lavoro a tempo parziale in rapporto costituisce infrazione disciplinare né giustificato motivo di licenziamento. il proprio rapporto di lavoro a parziale o il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno non può integrare in alcun caso 23) Il lavoratore può negare la propria disponibilità alla variazione dell'orario qualora sopravvengano le seguenti documentate ragioni: (a) necessità di assistere i genitori o il coniuge o il convivente, i figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell'ambito familiare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; (b) precedente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, attuato ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. T), D.lgs. 10.9.03 n. 276, a favore di lavoratori affetti da malattie oncologiche. 24) Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. 25) Nella ipotesi in cui il Consorzio intenda procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il Consorzio medesimo è tenuto a darne preventiva informazione al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, anche mediante comunicazione scritta, esposta in luogo accessibile a tutti presso la sede consortile e a prendere in considerazione eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro a tempo pieno, inoltrate dai dipendenti in servizio. Qualora il Consorzio ravvisi l'opportunità di accogliere le domande dei dipendenti in servizio, di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, darà la precedenza alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri che devono accudire bambini d'età inferiore ai 6 anni e ai lavoratori che prestano assistenza a familiari portatori di handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno, o che prestano assistenza al coniuge o ad un parente entro il 2° grado o al convivente, ammalati in condizioni di gravità, accertata dal SSN e stabilmente conviventi con il lavoratore. 26) I Consorzi informeranno annualmente le RSA/RSU, mediante consegna del modulo allegato B al presente contratto, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla loro tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare richiesto nell'anno precedente. 27) Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 21.1.00 n. 61, così come modificato dal D.lgs. 10.9.03 n. 276. Allegato B Spett.li RSA/RSU - sede Oggetto: informazioni sull'andamento delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale nell'anno ___ (inserire il riferimento l'anno di competenza), sulla loro tipologia e sul ricorso a prestazioni di lavoro supplementare richieste nell'anno ___ (inserire il riferimento all'anno trascorso). Si comunica a codeste Spett.li RSA/RSU che lo scrivente Consorzio nell'anno ___ ha fatto ricorso, per le seguenti funzioni, _______________________________________ a numero ___ lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale e numero ___ lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale. Lo scrivente Consorzio, nello stesso anno, ha fatto ricorso a prestazioni di lavoro supplementari, dei lavoratori in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, nella misura complessiva di ____ ore annue. Distinti saluti. Il Presidente Art. __ - Contratto di inserimento. 1) È in facoltà del Consorzio stipulare contratti di inserimento, ai sensi degli articoli da 54 a 59, D.lgs. 10.9.03 n. 276, diretti a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore alle attività svolte dal Consorzio e alla organizzazione delle stesse sul territorio, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone: (a) lavoratori d'età compresa tra i 18 e i 29 anni; (b) disoccupati d'età compresa tra i 29 e i 32 anni, che siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi; (c) lavoratori con più di 50 anni d'età che siano privi di un posto di lavoro; (d) lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato da almeno 2 anni; (e) donne, di qualsiasi età, residenti in un'area geografica svantaggiata dal punto di vista occupazionale secondo quanto previsto alla lett. (e), art. 54, D.lgs. 10.9.03 n. 276; (f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. 2) Il Consorzio che intende avvalersi della facoltà di stipulare i contratti d'inserimento di cui al precedente comma, deve definire, all'interno del contratto, un progetto individuale d'inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento al contesto lavorativo delle competenze professionali del lavoratore con il quale stipula il contratto. 3) Le modalità di definizione dei progetti individuali di inserimento e la qualità e l'entità della eventuale attività formativa da svolgere per realizzare l'inserimento, sono quelle indicate nel facsimile di contratto/progetto, allegato O al presente CCNL. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di istruzione informatica, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. La formazione pratica effettuata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro è affidata ad un tutore aziendale che, se dipendente aziendale, dovrà possedere quale requisito minimo quello di essere inquadrato in categoria non inferiore a quella di sbocco del lavoratore titolare del contratto d'inserimento. La formazione impartita dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino previsto dall'art. 2, lett. I), D.lgs 10.9.03 n. 276. Nelle more della approvazione del citato libretto la formazione sarà annotata dal Consorzio su libretti eventualmente predisposti da istituzioni pubbliche regionali o provinciali. 4) Il contratto d'inserimento è stipulato in forma scritta e deve contenere il progetto individuale d'inserimento di cui ai precedenti commi. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore s'intende assunto a tempo indeterminato. 5) La durata del contratto d'inserimento è la seguente: (A) non superiore ad 11 mesi per il conseguimento delle qualifiche inquadrate nelle f.f. 2 e 3; (B) non superiore a 14 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate nelle f.f. 4 e 5; (C) non superiore a 18 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate nelle f.f. superiori alla 5. 6) In caso di assunzione di lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto può essere estesa a 36 mesi. Nel computo del limite massimo di durata del contratto d'inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o del servizio civile nonché dei periodi di astensione per maternità. 7) Il contratto d'inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata previsto nei precedenti commi 5 e 6. 8) Il contratto d'inserimento è un contratto a tempo determinato al quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.lgs 6.9.01 n. 368. 9) Il lavoratore assunto con contratto d'inserimento è soggetto ad un periodo di prova di durata pari a quella prevista dal contratto collettivo per la fascia funzionale corrispondente alla qualifica per il conseguimento della quale è stipulato il contratto d'inserimento. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono liberamente recedere dal contratto. 10) Durante il rapporto di inserimento il Consorzio assegnerà al lavoratore, ai fini del trattamento economico, tenuto conto delle esperienze lavorative e del grado di professionalità posseduti, una fascia funzionale inferiore non più di 2 rispetto a quella spettante, ai sensi del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle per le quali il contratto d'inserimento è stato costituito. 11) I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge o dal presente CCNL per l'applicazione di particolari normative o istituti. 12) Per poter assumere mediante contratto d'inserimento i Consorzi dovranno avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a 4 contratti. Si considerano mantenuti in servizio ai fini di legge i lavoratori il cui rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 13) La disposizione di cui al 1° periodo del comma precedente non trova applicazione quando nei 18 mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. Allegato O CONTRATTO DI INSERIMENTO L'anno ___ il giorno ___ del mese di ________ presso la sede del Consorzio (indicare se di bonifica o di miglioramento fondiario) di seguito, per brevità denominato "Consorzio" _______________________ in ______________ via _______________________; tra il _______________________________ nato a ___________________ il _______ che agisce in qualità di presidente (1) e legale rappresentante del Consorzio ______________________ C.F. _________________ con sede in ____________________ e in quanto autorizzato al presente atto di deliberazione n. _________ del ____________ della Deputazione amministrativa; e il Sig. ____________________ nato a _______________ il _______ e residente a __________________________ C.F. _____________________ premesso che il Consorzio: - ritiene di stipulare un contratto di inserimento, ai sensi del Titolo VI, Capo II, D.lgs. 10.9.03 n. 276 e dell'art. ___ del CCNL al quale è allegato il presente schema di contratto, con un giovane d'età compresa tra 18 e 29 anni (se la persona da assumere non è un giovane occorre indicare quale degli altri soggetti rientranti nelle categorie elencate nell'art. __ del CCNL al quale è allegato il presente schema; - ha individuato nel Sig. _______________________ nato a ______________ e residente a _______________ (se il contratto è stipulato con un soggetto diverso da un giovane occorre indicare la qualità. Es. disoccupato in cerca d'occupazione da almeno 12 mesi, etc.) la persona con la quale stipulare il predetto contratto d'inserimento; - che il testé indicato Sig. ____________________ si è dichiarato disponibile alla stipula di tale contratto d'inserimento; tutto ciò premesso tra il Consorzio e il sig. _______________________________ si conviene si stipula quanto segue. (1) Oppure Commissario. In tal delibera di autorizzazione caso non è ovviamente e necessaria la Articolo 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Articolo 2. Il Consorzio come sopra rappresentato, assume alle proprie dipendenze il Sig. __________________ che accetta, con contratto d'inserimento, alle condizioni previste dai seguenti articoli. Articolo 3. Il contratto avrà la d'inserimento è di rientranti nelle f.f. rientranti nelle f.f. rientranti nelle f.f. durata di 11 mesi 2 e 3; di 4 e 5; di superiori mesi ____ (la durata massima del contratto per il conseguimento delle qualifiche 14 mesi per il conseguimento di qualifiche 18 mesi per il conseguimento di qualifiche alla 5). Articolo 4. Il contratto è soggetto ad un periodo di prova della durata di _______ (indicare una durata pari a quella prevista dal contratto collettivo per la fascia funzionale corrispondente alla qualifica per la quale è stipulato il contratto d'inserimento). Articolo 5. L'orario di lavoro è il seguente ____________ (indicare, se il rapporto di lavoro è a tempo pieno, la distribuzione giornaliera e settimanale delle 38 ore settimanali contrattualmente previste). Se il rapporto di lavoro è a tempo parziale, la durata della prestazione lavorativa ridotta va individuata con riferimento sia al giorno, sia alla settimana, sia al mese. Se il rapporto part-time è lungo almeno 1 anno va indicata anche la distribuzione dell'orario di lavoro su base annua). Articolo 6. La fascia funzionale e il livello retributivo assegnati sono, tenuto conto delle esperienze lavorative e del grado di professionalità posseduti, .............(la fascia funzionale non deve essere inferiore, più di 2, a quella corrispondente, a norma di contratto collettivo, alla qualifica per la quale si stipula il contratto d'inserimento). Articolo 7. Per l'intera durata del presente contratto, al Sig. ___________________ sarà attribuito, pertanto, il seguente trattamento economico e previdenziale: - stipendio base (____________ f.f ______livello) ______________; contingenza __________________________________________________; indennità integrativa ________________________________________; elemento distinto della retribuzione _________________________; iscrizione all'INPS, ai fini previdenziali e assistenziali; iscrizione ad ENPAIA per l'assicurazione infortuni e malattie professionali nonché per il fondo di previdenza (tale iscrizione non riguarda il personale operaio). Articolo 8. Nei casi di infortunio o malattia non ascrivibili a causa di servizio, al Signor _________________________ assunto con contratto d'inserimento, sarà garantita, qualora abbia superato il periodo di prova, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli Istituti previdenziali e assistenziali, l'intera retribuzione per un periodo di 70 giorni di calendario. Articolo 9. Allo scopo di garantire al Signor _______________________ l'adeguamento delle competenze professionali possedute al contesto lavorativo della realtà consortile e la loro valorizzazione, le parti definiscono consensualmente il seguente progetto individuale d'inserimento: - il progetto d'inserimento è preordinato a conseguire la qualifica di __________________ e comporta lo svolgimento delle seguenti mansioni ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ - per il conseguimento della citata qualifica verrà svolta la seguente attività formativa: - formazione teorica n. ___ ore, (n.b. la formazione teorica non può essere inferiore a 16 ore) che avranno ad oggetto, nella prima fase del rapporto, l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, al quale saranno dedicate almeno ore ___. Le residue ore di formazione saranno dedicate alle finalità istituzionali del Consorzio, alle principali disposizioni di legge applicabili al settore, alla organizzazione del lavoro, alla conoscenza del comprensorio e delle infrastrutture consortili territoriali ai metodi e processi di gestione degli impianti nonché alla conoscenza delle macchine consortili; - formazione pratica n. ___ ore, (n.b. la formazione pratica dovrà avere durata "congrua") che avranno ad oggetto l'addestramento alle specifiche mansioni proprie della qualifica per l'acquisizione della quale è stipulato il presente contratto. L'addestramento alle specifiche mansioni sarà impartito, con modalità che comportino la crescita delle conoscenze informatiche e delle relative strumentazioni qualora esse siano necessarie allo svolgimento delle mansioni medesime. (Per i dipendenti assunti con contratto d'inserimento finalizzato alla acquisizione di una qualifica rientrante in quarta fascia funzionale, occorre scrivere: la formazione pratica prevede l'istruzione nell'utilizzo pratico delle seguenti macchine: _______________________). La formazione teorica sarà impartita dal responsabile del settore nell'ambito del quale il lavoratore, assunto con contratto d'inserimento, è chiamato a collaborare. La formazione pratica sarà impartita dal dipendente consortile Signor _________________________ tecnico esperto in materia di ________________________, inquadrato nella fascia funzionale nella quale rientrano le mansioni oggetto della formazione. (In caso di funzioni amministrative occorre scrivere: La formazione pratica sarà impartita dal Signor _______________________ esperto in materia di ___________________, inquadrato nella fascia funzionale nella quale rientrano le funzioni oggetto della formazione). Articolo 10. Al termine della esecuzione del presente contratto, il Consorzio, nelle more dell'istituzione del "libretto formativo del cittadino", previsto dall'art. 2, lett. i), D.lgs. 10.9.03 n. 276, annoterà la formazione impartita e le attività formativa e lavorativa svolte e le competenze professionali acquisite dal Signor _____________________ su libretti eventualmente predisposti da istituzioni pubbliche regionali o provinciali o, in mancanza, su idoneo registro appositamente istituito. Il Consorzio conserverà, inoltre, agli atti, la documentazione dalla quale risultano le attività formativa e lavorativa svolte e le competenze professionali acquisite. Articolo 11. Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio al D.lgs. 10.9.03 n. 276, alle disposizioni del D.lgs. 6.9.01 n. 368 e all'art. ___ del CCNL. Art. 110 - Consegne. 1) Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo al dipendente di consegnare senza indugio quanto gli fosse stato affidato, ivi compresi i fascicoli delle pratiche in sospeso in suo possesso e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento. 2) Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data ricevuta a discarico. 3) Se il dipendente non rilascia, anche per sua colpa o negligenza, a libera disposizione del Consorzio, gli immobili eventualmente avuti in godimento, è tenuta sospesa la liquidazione delle somme spettantigli fino all'avvenuto rilascio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei suoi confronti. Art. 142 - Consegne. 1) Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo all'operaio di consegnare senza indugio quanto gli fosse stato affidato e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio gli Immobili eventualmente avuti in godimento. 2) Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data a discarico. ricevuta 3) Se l'operaio non rilascia, anche per sua colpa o negligenza a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento, è tenuta sospesa la liquidazione delle somme eventualmente spettantigli fino all'avvenuto rilascio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei suoi confronti. Art. 149 - Contrattazione integrativa aziendale. 1) Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è consentita la contrattazione aziendale esclusivamente per l'istituzione di un premio di risultato. 2) Tale premio, che sarà contrattato con riferimento al biennio, potrà essere erogato in un'unica soluzione al termine del biennio o in due soluzioni, ciascuna delle quali al termine del 1° e del 2° anno del biennio. Il premio sarà strettamente correlato ai risultati conseguiti da ciascuna unità operativa (uffici, sezioni, reparti o simili) nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di miglioramento di servizi resi all'utenza. 3) I risultati conseguenti quantificabili. ai programmi devono essere economicamente 4) I criteri utili alla determinazione quantitativa del premio di risultato saranno definiti dalle parti in sede aziendale con riferimento agli obiettivi di cui al precedente comma 2. 5) La legittimazione a stipulare gli accordi integrativi aziendali è delle RSA/RSU, assistite delle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali. 6) I contratti integrativi aziendali stipulati ai sensi del presente articolo hanno durata quadriennale. Gli incontri per la stipula dei contratti integrativi aziendali dell'anno di scadenza. dovranno avviarsi entro il mese di settembre Chiarimento a verbale. Le parti chiariscono che la presenza delle Organizzazioni sindacali territoriali, aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, al tavolo delle trattative aziendali non può essere negata. Commissione paritetica per l'esame dei criteri di classificazione del personale. È costituita una Commissione paritetica, composta di 6 membri in rappresentanza di SNEBI e di 6 membri nominati da FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL, in ragione di 2 per ogni o organizzazione, avente il compito di valutare se i criteri di classificazione del personale consortile, previsti dal CCNL 17.4.02, siano tuttora rispondenti alle odierne esigenze funzionali e organizzative dei Consorzi e di formulare conseguenti proposte in merito. La Commissione concluderà i lavori con una relazione, sottoscritta da tutti i componenti, che sarà trasmessa alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per le successive determinazioni. La Commissione inizierà i propri lavori entro 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto e li concluderà 8 mesi prima della scadenza del presente CCNL. Durata. Le norme contenute nel presente accordo avranno durata fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica e fino al 31 dicembre 2007 per la parte normativa. L'indennità di funzione dei Quadri di cui all'art. 74, CCNL elevata da E 113,62 ad E 140,00, a decorrere dall'1.7.04. 17.4.02, Gli importi degli stipendi base indicati nelle tabelle allegate 17.4.02, in vigore al 31.12.03, sono aumentati degli importi nelle allegate tabelle, con le decorrenze ivi indicate. è al CCNL indicati AUMENTO STIPENDI BASE DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ASSUNTI DAL 15 LUGLIO 2000 fascia funz.le 1 2 3 4 5 6 livello decorrenza decorrenza decorrenza decorrenza a 1.1.04 1.7.04 1.1.05 1.7.05 regime 2,2% 1,7% 1% 1,6% 1 2 1 2 1 2 1 2 21,37 22,63 24,54 22,86 26,45 24,65 27,71 26,52 33,54 28,79 16,51 17,49 18,96 17,66 20,44 19,04 21,41 20,49 25,91 22,25 9,71 10,29 11,15 10,39 12,02 11,20 12,59 12,06 15,24 13,09 15,54 16,46 17,85 16,62 19,24 17,92 20,15 19,29 24,39 20,94 63,13 66,87 72,50 67,53 78,15 72,81 81,86 78,36 99,08 85,06 3 1 2 3 7 27,82 39,39 36,02 33,78 21,49 30,44 27,83 26,11 12,64 17,91 16,37 15,36 20,23 28,65 26,19 24,57 82,18 116,39 106,41 99,82 AUMENTO STIPENDI BASE DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO GIÀ IN SERVIZIO AL 15 LUGLIO 2000 fasce funz.li livello 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 decorrenza decorrenza decorrenza decorrenza a 1.1.04 1.7.04 1.1.05 1.7.05 regime 2,2% 1,7% 1% 1,6% 20,93 16,17 9,51 15,22 61,84 22,15 17,11 10,07 16,11 65,43 23,97 18,53 10,90 17,44 70,83 22,36 17,28 10,16 16,26 66,07 25,81 19,94 11,73 18,77 76,25 24,08 18,60 10,94 17,51 71,13 27,01 20,87 12,28 19,64 79,81 25,87 19,99 11,76 18,82 76,44 32,60 25,19 14,82 23,71 96,32 28,05 21,67 12,75 20,40 82,87 27,12 20,95 12,33 19,72 80,11 38,22 29,53 17,37 27,79 112,92 34,98 27,03 15,90 25,44 103,35 32,84 25,38 14,93 23,88 97,03 PREVIDENZA INTEGRATIVA La Commissione prevista all'art. 102, CCNL 17.4.02 riprenderà i propri lavori non appena sarà approvata la legge delega in materia previdenziale in corso di definizione in Parlamento. La Commissione disciplinerà la previdenza complementare nel settore consortile, tenuto conto di quanto stabilito nel Protocollo d'intesa allegato al presente accordo del quale costituisce parte integrante ed essenziale e secondo le disposizioni contenute nelle norme attuative della legge delega. PROTOCOLLO DI INTESA SULLA "PREVIDENZA INTEGRATIVA" Premesso - che nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL 17.4.02 le parti hanno proseguito il confronto, da tempo in atto, per l'istituzione di un sistema di previdenza complementare nel settore consortile, ai sensi e nei limiti del D.lgs. 21.4.93 n. 124 e successive modificazioni; - che l'istituzione del sistema di previdenza complementare che aggiunge a quello obbligatorio potrebbe determinare il venir meno ulteriori forme pensionistiche; si di - che dagli approfondimenti fatti è stata confermata l'impossibilità di istituire un "Fondo chiuso", specifico nel settore consortile, in considerazione dell'esiguo numero degli addetti, del tutto insufficiente a garantire, al netto dei costi di esercizio, rendimenti adeguati agli accantonamenti dei lavoratori; - che è stata inoltre ribadita l'inopportunità di risolvere il problema dell'istituzione della previdenza complementare nel settore consortile prevedendo la possibilità per i dipendenti di aderire ad un "Fondo di previdenza complementare aperto", che sfugge a qualunque valutazione puntuale di gestione e di funzionamento; - che le parti hanno di conseguenza riconfermato l'opportunità che la previdenza complementare nel settore consortile sia realizzata negoziando l'adesione dei Consorzi e dei dipendenti consortili ad un "Fondo chiuso" di altra categoria produttiva; - che tale "Fondo chiuso" deve essere costituito da una categoria di lavoratori numericamente consistente, sufficiente a garantire un numero di adesioni al "Fondo" tale da ammortizzarne le spese di funzionamento e da garantire idonei rendimenti della contribuzione accantonata; - che l'individuazione del "Fondo chiuso" al quale dovrebbe aderire il settore consortile comporta una serie di valutazioni e accertamenti che vanno compiuti con riferimento specifico alle norme delegate che saranno emanate in attuazione della legge delega sulla previdenza in corso di approvazione in Parlamento; - che il testo del disegno di legge delega, tra gli altri, consente anche ad ENPAIA la gestione di fondi di previdenza complementare con ciò permettendo ai Consorzi di utilizzare tutti gli strumenti che verranno istituiti per la realizzazione della previdenza complementare; tutto ciò premesso le parti convengono di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti definitivi in ordine all'individuazione del "Fondo" con il quale negoziare l'adesione del settore consortile nonché di ridefinire le norme contrattuali contemplanti forme pensionistiche diverse. Il punto 3, allegato L, CCNL 17.4.02, relativo alle anticipazioni del TFR è modificato come segue: 3) le richieste degli aventi diritto di cui al precedente numero 2) sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente numero 2) e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. Nel caso in cui il numero degli aventi titolo sia inferiore a 10 unità e il numero complessivo dei dipendenti sia inferiore a 25 unità, si avrà diritto a una anticipazione annua. L'art. 5 dell'Accordo nazionale trasferte e missioni, allegato 17.4.02, è modificato come segue: B, CCNL Articolo 5. 1) Al personale considerato in trasferta al sensi del precedente art. 1 e con le esclusioni di cui al precedente art. 2, in aggiunta alla normale retribuzione, compete il seguente trattamento: (a) E 1,50 per servizi prestati in trasferta entro l'arco della mezza giornata sia antimeridiana che pomeridiana; (b) E 2,00 per servizi prestati in trasferta per tutta la giornata in riferimento all'intero orario d'obbligo. 2) La previsione di cui alla precedente lett. b) ricorre nella ipotesi in cui il dipendente debba, per lo svolgimento dei compiti affidatigli, consumare il pasto in trasferta con prosecuzione della sua attività successivamente alla consumazione del pasto. 3) Nei Consorzi presso i quali sia in vigore l'orario unico, il trattamento di E 1,50 compete nell'ipotesi che i servizi prestati in trasferta coincidano con l'intero orario d'obbligo; in ogni altro caso compete il trattamento di E 2,00. 4) Nel calcolo della durata delle prestazioni in trasferta non deve essere computato il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno dalla propria abitazione all'abituale sede di lavoro. 5) Nel calcolo della durata delle prestazioni in trasferta, deve essere computato il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno dalla sede abituale di lavoro alla destinazione assegnata al dipendente. 6) Nella durata servizio per aziendale. della trasferta resta escluso il tempo di interruzione del il consumo del pasto e altri motivi convenuti in sede 7) Qualora le modalità di svolgimento della trasferta siano affidate all'iniziativa del dipendente, resta escluso il diritto alla corresponsione, in aggiunta alla indennità di cui al comma 1, di qualsiasi compenso per prestazioni di lavoro straordinario. 8) È fatta eccezione a quanto previsto dal comma cui, in base a indilazionabili esigenze di trasferta sia preventivamente autorizzato, con dell'Ente, ad effettuare prestazioni di lavoro precedente nel solo caso in servizio, il personale in apposita richiesta scritta oltre l'orario d'obbligo. 9) Qualora i dipendenti in trasferta ai sensi dell'art. 1, con l'esclusione di cui all'art. 2, rientrino nella sede abituale di lavoro dopo le 7 ore di assenza o dopo le ore 14, agli stessi compete, dietro esibizione del relativo documento, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il pasto consumato fuori sede presso esercizi pubblici, ristoranti, trattorie e simili di media categoria. 10) In alternativa al rimborso a piè di lista di cui al precedente comma i dipendenti comandati in trasferta possono chiedere, per il pasto consumato fuori sede, sempre nelle ipotesi indicate al precedente comma, un rimborso forfettario, che viene fissato nella misura di E 5,16. Art. ___ - Apprendistato. 1) È in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d'età compresa tra i 18 e i 29 anni, contratti d'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 47, D.lgs. 10.9.03 n. 276, per il conseguimento delle qualificazioni professionali elencate al comma 2 del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. 2) Le qualifiche per le quali è d'apprendistato sono le seguenti: ammessa la costituzione del rapporto per la fascia funzionale 6; - collaboratore collaboratore collaboratore collaboratore collaboratori di contabilità di segreteria catastale dell'ufficio paghe e contributi tecnici per la fascia funzionale 5: - disegnatore tecnico - assistente ai lavori per la fascia funzionale 4: - elettromeccanico impiantista meccanico d'officina escavatorista conduttore di macchine operatrici complesse per la fascia funzionale 3: - operai specializzati inquadrati in tale fascia funzionale 3) La durata del contratto d'apprendistato è di 3 anni per le qualifiche rientranti nelle f.f. 6 e 5, di 2 anni per le qualifiche rientranti nella f.f. 4 e di 1 anno per le qualifiche rientranti nella f.f. 3. 4) L'acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un'attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell'apposito libretto formativo, non inferiore a 120 ore l'anno, per ciascuno degli anni di durata del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle f.f. 6 e 5 la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella f.f. 4 le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d'escavatorista e d'operatore di macchine operatrici complesse 1/4 delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella f.f. 3, 1/4 delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. 5) Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme tutti i mesi dell'anno. in 6) Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica necessaria per l'acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali. 7) Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell'attività formativa all'interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. 8) Il contratto d'apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventualmente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. 9) Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell'art. 111 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 10) Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavoratore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediatamente inferiore a quella spettante, ai sensi del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l'oggetto del contratto di apprendistato. 11) Le norme contenute nel presente articolo troveranno applicazione non appena sarà stata approvata da regioni e province autonome la regolamentazione dei profili normativi prevista dal D.lgs. 10.9.03 n. 276. Dichiarazione a verbale. Le parti s'impegnano a riesaminare la norma di cui al penultimo comma del precedente articolo, al momento in cui dovesse essere modificato il regime previdenziale in vigore, per l'apprendistato, alla data di stipula dell'Accordo di rinnovo del CCNL 17.4.02. Allegato P CONTRATTO D'APPRENDISTATO L'anno ___ il giorno ___ del mese di ___________ presso la sede del Consorzio __________________________ di seguito, per brevità denominato "Consorzio" _____________ in ______________ via ____________________; tra il ________________________ nato a __________________ il ___________ che agisce in qualità di presidente (1) e legale rappresentante del Consorzio ___________________________ C.F. ______________________ con sede in ______________________ e in quanto autorizzato al presente atto di deliberazione n. _____________ del _______________ della Deputazione amministrativa; e il Sig. __________________________________ nato a ______________________ il __________ e residente a _____________________ C.F. ___________________ premesso che il Consorzio: - ritiene di stipulare un contratto d'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 49, D.lgs. 10.9.03 n. 276 e dell'art. ___ del CCNL, al quale è allegato il presente schema di contratto, con un giovane d'età compresa tra 18 e i 29 anni; - ha individuato nel Sig. ___________________________________________ nato a ________________________________ e residente a ______________________; - che il testé indicato Sig. ___________________________ si è dichiarato disponibile alla stipula di tale contratto d'apprendistato professionalizzante; tutto ciò premesso tra il Consorzio e il Signor _________________________________ si conviene e si stipula quanto segue. (1) Oppure Commissario. In tal delibera di autorizzazione. caso non è ovviamente necessaria la Articolo 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Articolo 2. Il Consorzio, come sopra rappresentato, assume alle proprie dipendenze il Sig. __________________________ che accetta, con contratto d'apprendistato professionalizzante, alle condizioni previste dai seguenti articoli. Articolo 3. Il contratto avrà la durata di anni ___ (indicare una durata compresa tra anni 3 e anni 1, a seconda della qualifica interessata. Cfr. il comma 3 dell'art. ___). Articolo 4. Il contratto è soggetto ad un periodo di prova della durata di _________ (indicare una durata pari a quella prevista dal contratto collettivo per la fascia funzionale corrispondente alla qualifica per la quale è stipulato il contratto d'apprendistato professionalizzante). Articolo 5. L'orario di lavoro è il seguente ____________________________ indicare la distribuzione giornaliera e settimanale delle 38 ore settimanali contrattualmente previste). Articolo 6. La fascia funzionale e il livello retributivo assegnati sono _________________ (indicare la fascia immediatamente inferiore a quella corrispondente, a norma di contratto collettivo, alla qualifica per la quale si stipula il contratto d'apprendistato). Articolo 7. In esecuzione del presente contratto, al Sig. _____________________ verrà attribuito, pertanto, il seguente trattamento economico iniziale: - stipendio base (_____________ f.f. ___________ livello) ____________; contingenza ________________________________________________________; indennità integrativa ______________________________________________; elemento distinto della retribuzione _______________________________; Il Signor _______________________ sarà iscritto all'INPS, ai fini previdenziali e assistenziali, nonché ad ENPAIA per l'assicurazione infortuni e malattie professionali e per il fondo di previdenza (tale iscrizione non riguarda il personale operaio). Articolo 8. Nei casi d'infortunio o malattia non ascrivibili a causa di servizio, al Sig. ________________________ assunto con contratto d'apprendistato, sarà garantita, qualora abbia superato il periodo di prova, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli Istituti previdenziali e assistenziali, l'intera retribuzione per un periodo di 70 giorni di calendario. Articolo 9. In forza del presente contratto il Sig. ______________________ ha diritto di ricevere, in conformità al piano formativo individuale di seguito specificato, una formazione sul lavoro di carattere teorico-pratico, non inferiore a 120 ore l'anno, per ciascuno degli anni di durata del contratto, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnicoprofessionali. Il piano formativo individuale è preordinato a conseguire la qualifica di _____________________________ e comporta lo svolgimento delle seguenti mansioni ________________________________________________________________; Per il conseguimento attività formativa: della citata qualifica, sarà svolta la seguente - formazione teorica n. ___ ore, che avranno ad oggetto, nella prima fase del rapporto, l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, al quale saranno dedicate almeno ore ___. Le residue ore di formazione saranno dedicate alle finalità istituzionali del Consorzio, alle principali disposizioni di legge applicabili al settore, alla organizzazione del lavoro, alla conoscenza del comprensorio e delle infrastrutture consortili, ai metodi e processi di gestione degli impianti nonché alla conoscenza delle macchine consortili; - formazione pratica n. ___ ore, che avranno ad oggetto l'addestramento alle specifiche mansioni proprie della qualifica per l'acquisizione della quale è stipulato il presente contratto. L'addestramento alle specifiche mansioni sarà impartito, con modalità che comportino la crescita delle conoscenze informatiche e delle relative strumentazioni qualora tali conoscenze siano necessarie allo svolgimento delle mansioni medesime. (Per i dipendenti assunti con contratto d'apprendistato finalizzato all'acquisizione di una qualifica rientrante nelle f.f. 4 e 3, occorre scrivere: la formazione pratica prevede l'istruzione nell'utilizzo pratico delle seguenti macchine o attrezzi: _____________________________________________________); sia la formazione teorica, sia la formazione pratica saranno impartite al Sig. _____________________________________________ dal tutore aziendale Sig. ____________________________________________ (oppure dai tutori aziendali Sigg. ___________________________________________) in possesso di 3 anni d'esperienza lavorativa e inquadrato nella fascia funzionale ____________________ (occorre indicare una f.f. pari o superiore a quella che l'apprendista conseguirà al termine del periodo d'apprendistato) ed esperto nelle mansioni proprie della qualifica per l'acquisizione della quale è stipulato il presente contratto. Qualora esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell'attività formativa all'interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione di apprendisti. Articolo 10. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termine del periodo d'apprendistato, dando preavviso ai sensi dell'art. 111 del presente contratto. Fatta eccezione del periodo di prova, nel corso del d'apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. periodo non in Articolo 11. Al termine dell'esecuzione del presente contratto, il Consorzio, nelle more dell'istituzione del "libretto formativo del cittadino", previsto dall'art. 2, lett. i), D.lgs. 10.9.03 n. 276, rilascerà al Sig. __________________________________ una attestazione riguardante l'attività formativa e lavorativa svolte e le competenze professionali acquisite e la relativa qualifica. Il Consorzio conserverà, inoltre, agli atti, la documentazione dalla quale risultano le attività formativa e lavorativa svolte, le competenze professionali acquisite e la relativa qualifica. Articolo 13. Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio al D.lgs. 10.9.03 n. 276, e all'art. ______ del CCNL. ACCORDO NAZIONALE SULLE PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE (Art. 101 del contratto). In attuazione dell'impegno assunto dalle parti con l'Accordo collettivo nazionale di lavoro 2.6.87, di rinnovo del CCNL 18.7.85, è istituito e gestito, in Roma, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL cui è allegato il presente Regolamento, il Fondo Integrativo Sanitario (FIS), attraverso il quale le medesime Organizzazioni sindacali s'impegnano a garantire, ai lavoratori iscritti, prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio sanitario nazionale. Tali prestazioni sono le seguenti: A) IDENTIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI Si conviene che per "nucleo familiare" s'intende l'iscritto, il coniuge o il convivente 'more uxorio' e i figli fino a 26 anni, risultanti, al momento del sinistro, dallo "stato di famiglia" dell'iscritto stesso. Peraltro tale "stato di famiglia" dovrà essere allegato alla relativa denuncia di sinistro. Per l'iscritto, il coniuge o il convivente 'more uxorio' l'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 70 anni e cessa dalla successiva scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età. B) GARANZIE OBBLIGATORIE 1) In caso d'intervento chirurgico effettuato in Istituto di cura pubblico o privato, in conseguenza di infortunio, di malattia o di parto, il rimborso: - delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell'Istituto di cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero; - delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento); - delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami effettuati durante il periodo di ricovero; - delle spese per le rette di degenza; - delle spese di trasporto in ambulanza all'Istituto di cura e viceversa; - delle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che ha determinato l'intervento, sostenute dopo la cessazione del ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi al ricovero stesso. Tali garanzie sono prestate fino alla concorrenza della somma di E 6.200,00, da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato. Qualora l'iscritto si avvalga del SSN, la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'iscritto nella misura del 100%. Nel caso in cui l'iscritto ritenga di non avvalersi del SSN o di ricoverarsi in Istituto di cura non convenzionato (o in branca non convenzionata di Istituto convenzionato), il Fondo rimborserà le spese sopraelencate nella misura del 75% di quelle effettivamente sostenute e documentate. 2) Qualora, in caso d'intervento chirurgico o di "grande intervento chirurgico" effettuato in Istituto di cura, gli iscritti non abbiano sostenuto alcuna spesa, avranno diritto a una indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero di E 26,00 con un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, e qualora non sia stato richiesto alcun rimborso in base al precedente punto 1. 3) Il rimborso, fino alla concorrenza della somma di E 1.050,00, da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato, delle spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie, domiciliari o ambulatoriali, rese necessarie da malattia o infortunio: - onorari medici per visite specialistiche, escluse comunque le visite pediatriche, odontoiatriche e ortodontiche; - analisi ed esami diagnostici di laboratorio, purché pertinenti alla malattia o all'infortunio denunciati. Il rimborso di tali spese è effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 25% con un minimo di E 26,00 per ogni visita, analisi od esame e con il massimo risarcimento di E 105,00 per ogni visita e di E 520,00 per ogni analisi od esame diagnostico, fermo il limite massimo annuo di E 1.050,00. Le visite specialistiche sono rimborsabili se dalla documentazione inviata risulta inequivocabilmente il titolo di specializzazione del medico che ha effettuato la visita. Nessun rimborso è quindi previsto per le prestazioni di medicina generica. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE Sono esclusi dall'assicurazione: a) il rimborso delle spese: - per la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; - per la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; b) il rimborso delle spese relative ad infortuni: - derivanti da sport aerei, dalla partecipazione a corse e gare motoristiche e alle relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità pura); - sofferti in conseguenza di azioni delittuose compiute dolosamente dall'iscritto intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche grave dell'iscritto stesso. Sono inoltre esclusi dall'assicurazione: - le cure e gli interventi per la eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto; - le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio); - le cure dentarie e delle parodontopatie non rese necessarie da infortunio e, in ogni caso, le protesi dentarie; - le malattie professionali così definite dal DPR 30.6.65 n. 1124 e successive modifiche; - le spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo quanto previsto al punto 2.1 - lett. A); - le conseguenze dirette o indirette della trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a ionizzanti; - le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici. radiazioni C) ADESIONE Con decorrenza 1.1.05, salvo rinuncia, sono iscritti al Fondo integrativo sanitario tutti i dipendenti consortili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La facoltà di rinuncia all'adesione tacita prevista nel precedente comma del presente punto c) deve essere comunicata dal Consorzio a ciascun dipendente in servizio entro 90 giorni dalla data d'entrata in vigore dell'accordo medesimo. La medesima facoltà di rinuncia sarà comunicata ai dipendenti di nuova assunzione con la lettera d'assunzione. I dipendenti consortili in servizio sono tenuti a manifestare la loro rinuncia, mediante lettera raccomandata a/r, non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consorzio. I dipendenti consortili di nuova assunzione sono tenuti a manifestare la loro rinuncia, mediante lettera raccomandata a/r, non oltre 60 giorni dalla data d'assunzione. Ai fini del rispetto del termine per la rinuncia fa fede il timbro postale dell'ufficio accettante. Successivamente al compimento del termine previsto per la rinuncia sorge per il Consorzio, qualora il lavoratore non abbia rinunziato, l'obbligo di versare, al 31 dicembre dell'anno d'iscrizione, con validità della iscrizione per l'anno successivo, la quota di contribuzione a suo carico nell'importo annuo di E 108,50. Tale quota di contribuzione sarà versata direttamente al Fondo, unitamente alla quota di pari importo a carico del lavoratore che non abbia rinunciato, nelle forme di cui al precedente comma 3), all'iscrizione al Fondo integrativo sanitario. MOLESTIE SESSUALI E MOBBING CCNL bonifiche. Il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, nei patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, nonché dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali della Comunità Europea. Relazioni interpersonali improntate al rispetto reciproco, in cui ciascuno è tenuto a rispettare la dignità e la personalità dell'altro e in cui ciascuno ha diritto ad essere rispettato nella propria dignità e personalità, sono condizioni imprescindibili per la tutela della dignità della persona di cui l'organizzazione aziendale è tenuta a farsi carico, promuovendo le iniziative opportune a vietare e contrastare le azioni lesive di tali diritti. Costituisce violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento, verbale o di altro tipo, riconducibile a molestie, molestie sessuali, discriminazioni e mobbing. a) Molestie, discriminazioni. Le molestie riferite al sesso di una persona e le molestie sessuali sono lesive della integrità della persona e contrarie al principio di non discriminazione. Le parti assumono le definizioni indicate dalla Direttiva europea n. 2002/73: - discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga; - discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; - molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo; - molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Ogni atto o comportamento che si configuri come molesto e discriminatorio è inammissibile. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ad essere trattati con dignità, ad essere tutelati nella propria libertà personale, a denunciare atti e comportamenti molesti e le eventuali, conseguenti intimidazioni e ritorsioni. Tali comportamenti saranno valutati ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Iniziative di informazione, formazione e prevenzione saranno tra le parti a livello aziendale e regionale. concordate b) Mobbing. Si identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni di lavoro che possono compromettere la salute, la professionalità, la dignità del lavoratore nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. In riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo 20.9.01, le parti riconoscono la necessità di promuovere adeguate e opportune iniziative al fine di monitorare, contrastare, prevenire situazioni che sempre più spesso hanno gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale del lavoratore, nonché per migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Le parti s'impegnano a promuovere un'adeguata informazione sui temi presente articolo. del Disciplina sperimentale del telelavoro. Premessa. Considerato che il telelavoro permette ai Consorzi di modernizzare l'organizzazione del lavoro e consente ai lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette loro di conciliare maggiormente l'attività lavorativa con le proprie esigenze familiari e sociali e che, utilizzando al meglio le potenzialità insite negli strumenti propri della società dell'informazione, risultano accresciute le possibilità di coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro e offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità di impiego, si conviene quanto segue: 1) I Consorzi possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso il miglior impiego delle risorse umane. 2) Il telelavoro consegue a una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla Direttiva n. 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato e alla descrizione della prestazione lavorativa, nonché le informazioni relative al diretto superiore o agli altri dipendenti consortili ai quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale o attinenti alla posizione lavorativa personale. 3) Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell'attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o rifiutare tale offerta. 4) Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare telelavoratore, il Consorzio può accettare o rifiutare tale offerta. come 5) Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo. 6) Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile, a richiesta di una delle due parti, con preavviso di 3 mesi. La reversibilità comporta il ritorno all'attività lavorativa nei locali del datore di lavoro. 7) Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti: - telelavoro domiciliare; - e altre forme di lavoro a distanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. 8) La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese del Consorzio, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata, presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico del Consorzio, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici. 9) Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. 10) I Consorzi definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede consorziale. 11) Il carico di lavoro e i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori che svolgono analoghe funzioni nei locali del Consorzio. Non è ammessa variazione dei carichi di lavoro e dei livelli di prestazioni di lavoro inizialmente pattuiti, salvo richiesta del Consorzio alla quale aderisca il lavoratore. 12) L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata, a discrezione del dipendente, in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in 2 periodi di 1 ora ciascuno, concordati con il Consorzio nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di 1 ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne o festive, né permessi brevi e altri istituti che comportano riduzioni di orario. 13) In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture consorziali competenti. 14) Nella ipotesi di fermo prolungato per cause strutturali (interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa) il Consorzio può richiedere al lavoratore interessato il temporaneo rientro presso la sede fino al ripristino del collegamento telematico. 15) Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione del Consorzio. 16) I Consorzi rischi: stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti - danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelle derivanti da dolo o colpa grave; - danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature. 17) I Consorzi sono responsabili della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore sulla postazione di lavoro, conformemente alla normativa vigente e alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, i responsabili competenti dei Consorzi e dei lavoratori dipendenti possono accedere al luogo in cui è svolto il telelavoro, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 626/94, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza. 18) I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità alla formazione, nei luoghi e nei tempi previsti per tutti gli altri lavoratori. Essi, inoltre ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. 19) Il contratto individuale indicherà l'unità operativa di appartenenza telelavoratore. del 20) Il Consorzio garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori del Consorzio, come l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni del Consorzio medesimo. 21) I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei operano all'interno del Consorzio. Non deve essere comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori. lavoratori ostacolata che la 22) Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste. 23) I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli Organismi di rappresentanza dei lavoratori, conformemente alla legislazione e ai contratti collettivi. 24) I Consorzi daranno informazione preventiva alla ricorso al telelavoro. RSA/RSU nel caso di Allegato S ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 22.1.96 RECANTE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 19.9.94 n. 626). Il giorno 22 gennaio 1996, in Roma tra - SNEBI rappresentato dal Presidente prof. Giuseppe Lo Manto, dal Vice Presidente ing. Sergio Previdi, dal Segretario nazionale avv. Anna Maria Martuccelli, assistiti dal dott. Antonio Pocci, dal dott. Giuseppe Manzari, dal dott. Alberto Giua e dal dott. Riccardo Fornelli e - FLAI/CGIL rappresentata dal Segretario generale sig. Gianfranco Benzi, dal Segretario nazionale Vincenzo Lacorte e dal sig. Antonio Cogoni; - FISBA/CISL rappresentata dal Segretario nazionale sig. Pietro Massini e dal sig. Mario Ciccocioppo; - FILBI/UIL rappresentata dal Segretario generale sig. Stefano Mantegazza e dal Segretario nazionale sig. Pasquale Papiccio; - visto il D.lgs. 19.9.94 n. 626, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori in materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi; - considerato che le parti intendono definire tali aspetti tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno direttive comunitarie; - ravvisata l'opportunità di prendere in esame i rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, esercizio e la formazione di detta rappresentanza; applicativi, ispirato le temi concernenti le sue modalità - ritenuto che la logica sulla quale il D.lgs. 19.9.94 n. rapporti tra le parti nella materia è diretta a superare conflittualità e si ispira a criteri di partecipazione la di 626 fonda i posizioni di si è convenuto quanto segue: Parte I 1) Modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il RLS è eletto o designato di norma dai lavoratori nell'ambito delle RSA. Sono eleggibili come RLS anche I lavoratori a tempo determinato, purché sia presente nel Consorzio almeno 1 RLS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In assenza di RSA il RLS è eletto dai lavoratori nel loro interno. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi. Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato al Consorzio entro 5 giorni dalla data della elezione. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in servizio presso il Consorzio alla data in cui si svolgono le elezioni. Possono essere eletti RLS tutti i lavoratori titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, alla stessa data. La durata dell'incarico è di 3 anni. L'elezione del RLS dovrà svolgersi in ore corrispondenti dell'orario giornaliero di lavoro per il periodo di tempo necessario agli adempimenti elettorali. alle ultime strettamente 2) Numero dei RLS e tempo di lavoro retribuito dedicabile allo svolgimento della funzione. In ciascun Consorzio il numero dei RLS sarà di: - 1 RLS nei Consorzi che occupano sino a 200 dipendenti - 3 RLS nei Consorzi che occupano più di 200 dipendenti Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, ciascun RLS può dedicare le seguenti ore di lavoro retribuito, nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro contrattualmente previsto: - 20 ore annue nel Consorzi che occupano fino a 50 dipendenti - 25 ore annuo nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti - 30 ore annuo nel Consorzi che occupano oltre 101 dipendenti Le predette ore di lavoro retribuite da dedicare alle funzioni previste all'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, non vengono utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dalle lett. b), c), d), g), i) ed l) del citato art. 19. Ai fini del computo dei dipendenti di cui al presente punto 2) i dipendenti da prendere in considerazione sono quelli titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e quelli avventizi, nei confronti dei quali trova applicazione il CCNL al quale è allegato il presente accordo. Per i lavoratori a tempo determinato e per gli avventizi, il computo dei dipendenti su base annua è fatto con il meccanismo del 'pro rata' in ragione dei mesi di durata del rapporto di lavoro. Chiarimento a verbale. Tenuto conto della definizione che il D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modificazioni danno dell'unità produttiva, le parti si danno atto che nell'ambito dei Consorzi non è dato ravvisare l'esistenza di unità produttive per le quali sorga problema di nomina di RLS. 3) Attribuzioni del RLS. Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni. 3.1) Il RLS ha diritto d'accesso al luoghi di lavoro. Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato. 3.2 Modalità di consultazione. Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo tempestivo e preventivo all'assunzione di una decisione o di un orientamento. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS. Il RLS conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa. 3.3) Informazioni e documentazione aziendale. Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94. Lo stesso RLS ha diritto di consultare il documento sulla valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 626/94, custodito presso il Consorzio ai sensi dell'art. 4, comma 3 del citato decreto. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro s'intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro. Il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto del segreto d'ufficio. 4) Formazione dei RLS. Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94 e nei contenuti minimi individuati dal DM 16.1.97. La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà durante l'orario ordinario di lavoro. Il programma formativo deve comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza lavoratori, provvede ad una integrazione della formazione del RLS. che dei Impegno a verbale. Le parti si adopereranno affinché i Consorzi facciano ricorso alla formazione finanziata dall'INAIL e/o da altri Organismi. 5) Riunioni periodiche. In applicazione dell'art. 11, D.lgs. n. 626/94, la riunione periodica prevista dal comma 1 del predetto art. 11 è convocata con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. Il RLS può richiedere, anche prima della scadenza annuale, la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale. Parte II Organismi paritetici territoriali. Vengono istituiti, a livello regionale, Organismi paritetici cui sono affidati i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro: - definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni; - conciliazione delle eventuali controversie che dovessero insorgere presso i Consorzi sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 e dal presente accordo. Gli Organismi paritetici regionali sono composti da 6 membri: 3 designati dalla Unione Regionale dei Consorzi su richiesta di SNEBI e 3 designati dalle Organizzazioni sindacali regionali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente accordo, in ragione di 1 membro per ogni Organizzazione. Parte III Uso di attrezzature munite di videoterminali. Fermo restando quanto previsto al Titolo VI, D.lgs. 19.9.94 n. 626, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale per almeno 4 ore giornaliere consecutive, ha diritto ad interrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni 60 minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tali, non sono riassorbibili all'interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell'orario complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle interruzioni all'inizio dell'orario di lavoro. Parte IV e al termine Decorrenza e durata. Il presente accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 1999. Il presente accordo s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti almeno 3 mesi prima della scadenza. In caso di disdetta l'accordo continua a produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva. Impegno a verbale. Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del D.lgs. 19.9.94 n. 626, cui si riferisce il presente accordo, le parti s'impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell'accordo medesimo alle Innovazioni legislative. SNEBI FLAI-CGIL FISBA-CISL FILBI-UIL