Facoltà di Sociologia
Corso di scienze dell’organizzazione
Corso di Diritto Privato, anno 2009/2010
Docente: Sara D’Urso
COMPRAVENDITA
D’Agostino Marta
Delladea Sarah
Lusuardi Alice
La compravendita (art 1470-1547)
La vendita è il contratto che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa o di un
altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo
(art 1470)
Caratteristiche del contratto
• Consensuale;
• Oneroso;
• A prestazioni corrispettive:
– Sorge in capo al venditore l’obbligazione di
consegnare la cosa compravenduta;
– Sorge in capo all’acquirente l’obbligazione di pagare il
prezzo;
• Ad effetti reali;
• A forma libera (salvo nei casi previsti dalla legge).
Causa ed oggetto della compravendita
• Causa : trasferimento della proprietà o altro
diritto verso un prezzo;
• Oggetto : è la cosa o il diritto compravenduto
verso il prezzo
Il prezzo
• “Sine pretio nulla venditio est”
• Qualora il prezzo non sia indicato o sia
indeterminabile si ha la nullità del contratto.
• Mentre l’omesso pagamento può dal luogo
soltanto alla risoluzione.
La determinazione del prezzo può essere anche
affidata ad un terzo
(art. 1473)
Spese della vendita
Tali spese sono, di regola, a carico del
compratore e riguardano tutto ciò che è
necessario per la conclusione del contratto e
siano con questo in stretto rapporto di
causalità, efficienza e strumentalità.
La vendita obbligatoria
In alcuni casi, allo scambio dei consensi non
consegue l’effetto traslativo
Ipotesi di vendita traslatoria:
•Vendita di cose determinate solo nel genere (art.
1378)
•Vendita di cosa futura (art. 1472)
•Vendita di cosa altrui (art. 1478)
•Vendita a rate con riserva di proprietà (art. 1523)
•Vendita sottoposta a condizione sospensiva
LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE E
DEL COMPRATORE
(ART. 1476-1499)
Obbligazioni del compratore
• Pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissato
dal contratto (art. 1498);
Obbligazione del venditore
• Consegnare la cosa al compratore (art.1477);
• Fare acquistare la proprietà della cosa o il
diritto, se l’acquisto non è effetto immediato
del contratto;
• Garantire il compratore dall’evizione (art.
1483);
• Garantire il compratore dai vizi della cosa;
I VIZI DELLA COSA ED I RIMEDI
(ART. 1490-1497)
Garanzia per i vizi della cosa venduta
Art. 1490 e ss
l venditore è tenuto a garantire che la cosa
venduta sia immune da vizi che la rendano
inidonea all’uso a cui è destinata o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Cause di esclusione dalla garanzia
1. Patto di esclusione dalla garanzia (art. 1490,
2° comma)
2. Conoscenza, da parte del compratore, dei
vizi della cosa (art. 1491)
3. Vizi facilmente riconoscibili
I rimedi
• Azione redibitoria
Mira alla risoluzione del contratto
• Azione estimatoria
Mira a conservare il contratto, attraverso una
riduzione del prezzo
Azione estimatoria o quantis minoris
• La riduzione del prezzo perseguita con actio
quanti minoris ha lo scopo di risarcire al
compratore l’interesse negativo costituito dalla
differenza di valore determinata dal vizio della
cosa, ristabilendo l’equilibrio economico delle
prestazioni contrattuali;
• L’onere di provare l’effettiva sussistenza dei vizi
grava su chi deduce l’esistenza dei medesimi;
Risarcimento del danno
• In ogni caso, ai sensi dell’art. 1494, il
venditore è tenuto al risarcimento del
danno, se non prova di aver ignorato
senza colpa i vizi della cosa.
Denuncia dei vizi e decadenza dal diritto
Art. 1494
• Scoperto il vizio il compratore deve
immediatamente denunciarlo;
• Il compratore decade dal diritto alla garanzia,
se non denuncia i vizi al venditore entro 8
giorni dalla scoperta, salvo diverso termine
stabilito dalle parti o dalla legge.
Modalità di denuncia
• La denuncia può limitarsi ad una
comunicazione generica, che valga a
mettere sull’avviso il venditore, salvo
precisare in un secondo momento l’entità
e la natura dei vizi riscontrati.
Scopo della denuncia
•Far conoscere al venditore i vizi della cosa;
•Evitare il prolungarsi dell’incertezza sulla sorte
del contratto;
•Far in modo che l’accertamento dell’entità e
della causa dei vizi possa compiersi
sollecitamente.
Riconoscimento dei vizi da parte del venditore
• Qualora il venditore ha riconosciuto l’esistenza
del vizio o lo ha occultato la denuncia non è
necessaria;
Prescrizione
• L’azione in garanzia per i vizi della cosa
venduta si prescrive in un anno dalla
consegna.
Rimedi ulteriori:
Mancanza di qualità promesse(art. 1497)
•Il compratore ha il diritto di ottenere la
risoluzione del contratto purché il difetto di
qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli
usi
•Il diritto di ottenere la risoluzione è comunque
soggetto agli stessi termini di decadenza e
prescrizione dell’art. 1495
Azione aliud pro alio
•L’ipotesi di consegna aliud pro alio si verifica
quando si assume che la res tradita sia
completamente diversa da quella pattuita.
•In tale ipotesi si può attivare l’azione ordinaria
di risoluzione del contratto e di adempimento
ex art. 1453;
•Questa azione è svincolata dai termini di
decadenza e prescrizione ai quali sono soggette
le azioni ex art. 1490 e 1497;
TIPI DI VENDITA
1.
2.
3.
4.
Vendita di cose mobili (art. 1510-1519)
Vendita di cose immobili (art. 1537-1541)
Vendita con patto di riscatto (art. 1500-1509)
Vendita con riserva di gradimento (art. 15201522)
5. Vendita con riserva di proprietà (art. 15231526)
6. Vendita a prova (art. 1521)
7. Vendita su documenti
(art. 1527-1530)
8. Vendita a termine di titoli di credito (art.
1531-1536)
9. Vendita di eredità (art. 1542-1547)
10. Vendita su campione (art. 1522)
1. Vendita di cose mobili
• LUOGO CONSEGNA  dove si trovava il bene al
momento della vendita.
• GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO ENTRO 30
GG DALLA SCOPERTA  il venditore provvede alla
restituzione o alla riparazione.
…segue
ESECUZIONE COATTIVA  Eseguita attraverso
ufficiali giudiziari
•COMPRATORE INADEMPIENTE : il compratore non
vuole pagare il prezzo  il venditore può mettere la
cosa all'asta.
riscuote la differenza tra il prezzo convenuto ed il ricavato
netto della vendita, salvo il diritto al maggior danno.
•VENDITORE INADEMPIENTE : Il compratore può far
acquistare le cose.
diritto alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello
stabilito nel contratto poi disatteso, salvo il diritto al
maggior danno.
Mancato pagamento
Se il pagamento era in un’unica soluzione il
venditore può riprendere possesso della cosa
venduta.
2. Vendita con riserva di gradimento
• PERFEZIONAMENTO:
gradimento > comunicato > venditore
EX: PRODOTTO AGRICOLO > si desidera
assaggiare prima di procedere all’acquisto.
3. Vendita a prova
• DIMOSTRAZIONE che il bene venduto
possiede le QUALITA’ PATTUITE.
4. Vendita su campione
• L’oggetto della compravendita è un prototipo:
il campione;
• L’elemento costitutivo : caratteristiche del
campione;
Risoluzione del contratto  difformità tra
campione e merce venduta;
Vendita su tipo di campione : il campione serve
unicamente ad indicare in modo
approssimativo la cosa oggetto di vendita;
5. Vendita di cose immobili
La vendita di cose immobili può avvenire a misura o a
corpo:
•Vendita a misura:
Il bene viene venduto con indicazione della sua misura
e il prezzo è stabilito attraverso un parametro
unitario(lire x mq);
•Vendita a corpo:
Il prezzo del bene è stabilito in relazione all’insieme
della consistenza dell’immobile e non alle sue
dimensioni.
Vendita a misura
• Se la misura effettiva risulterà inferiore a
quella indicata nel contratto, l‘acquirente avrà
il diritto ad una riduzione del prezzo
convenuto.
• Se, invece, è superiore l’acquirente dovrà
corrispondere un aumento del prezzo, ma con
la facoltà di recedere dal contratto quando
l’aumento è superiore al 5%.
6. Vendita con patto di riscatto
Il venditore si riserva il diritto di riavere la cosa venduta
tramite :
• RESTITUZIONE DEL PREZZO;
• RIMBORSO DELLE SPESE fatte dal compratore;
Entro:
2 anni  beni mobili
5 anni  beni immobili
!!Se le parti stabiliscono un termine maggiore esso si
riduce a quello legale e non può essere prorogato!!
7. Vendita con riserva di proprietà
Il compratore anziché pagare in un’unica
soluzione paga a rate acquistando la proprietà
sulla cosa con il pagamento dell'ultima rata.
Risoluzione del contratto
• mancato pagamento superiore all’ottava parte
del prezzo;
• restituzione rate riscosse + risarcimento danno
+ equo compenso per l’uso della cosa.
8. Vendita su documenti (art. 1527)
•Il venditore invece di consegnare il bene
compravenduto si libera dall’obbligo della
consegna rimettendo al compratore il titolo
rappresentativo della merce.
•Il prezzo è pagato al momento e nel luogo in
cui avviene la consegna dei documenti.
9. Vendita a termine di titolo di credito
(art. 1531-1536)
• È di regola un contratto di borsa;
• Il trasferimento dei titoli e il pagamento del
prezzo sono posticipati in un secondo
momento a quello in cui si è concluso il
contratto.
10. Vendita di eredità
• È un contratto aleatorio che ha per oggetto il
trasferimento di un’eredità verso il
corrispettivo di un prezzo.
• Deve farsi per atto iscritto, sotto pena di
nullità.
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