I CONTRATTI TIPICI
LA COMPRAVENDITA
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1470. Nozione. — 1. La vendita è il
contratto che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa o
il trasferimento di un altro diritto verso il
corrispettivo di un prezzo (c. 1350 n. 1,
1376 ss., 18621 , 2751-bis n. 4 e 5).
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E’ un contratto CONSENSUALE
Il PREZZO è un ELEMENTO ESSENZIALE.
Deve essere determinato o determinabile,
altrimenti il contratto è nullo. V. artt. 1473
– 1474
E’ un contratto ad EFFETTI REALI
Ipotesi di VENDITA ad EFFICACIA
OBBLIGATORIA
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a)
b)
c)
d)
Il venditore si obbliga a procurare
l’acquisto al compratore.
VENDITA DI COSE GENERICHE art.
1378. es. stoffa
VENDITA ALTERNATIVA
VENDITA DI COSA FUTURA art. 1472
VENDITA di COSA ALTRUI art. 1478
OBBLIGAZIONI del VENDITORE
1476. 1. Le obbligazioni principali del venditore
sono:
 1) quella di consegnare la cosa al compratore
(c. 11822 , 1183, 1477, 1510);
 2) quella di fargli acquistare la proprietà della
cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto
immediato del contratto (c. 1285, 1376, 1377,
1378, 1472, 1478);
 3) quella di garantire il compratore dal l'evizione
(c. 1483 ss.) e dai vizi della cosa (c. 1490 ss. ).
La GARANZIA per EVIZIONE
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1483. Evizione totale della cosa. — 1. Se
il compratore (c. 797, 11972 , 1553, 2254,
2921, 2927)subisce l'evizione totale della
cosa per effetto di diritti che un terzo ha
fatti valere su di essa, il venditore è tenuto
a risarcirlo del danno (c. 1223 ss.) a
norma dell'art. 1479.

1485. Chiamata in causa del venditore. —
1. Il compratore convenuto da un terzo
che pretende di avere diritti sulla cosa
venduta, deve chiamare in causa il
venditore (p.c. 106). Qualora non lo faccia
e sia condannato con sentenza passata in
giudicato (p.c. 324), perde il diritto alla
garanzia, se il venditore prova che
esistevano ragioni sufficienti per far
respingere la domanda.
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
1487. Modificazione o esclusione convenzionale
della garanzia. — 1. I contraenti possono
aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e
possono altresì pattuire che il venditore non sia
soggetto a garanzia alcuna.
2. Quantunque sia pattuita l'esclusione della
garanzia, il venditore è sempre tenuto per
l'evizione derivante da un fatto suo proprio (c.
7972). È nullo ogni patto contrario (c. 12661 ,
1375, 1489).
La GARANZIA per i VIZI
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VIZI della COSA: imperfezioni o alterazioni
del bene dovute alla sua produzione o alla
sua conservazione.
Come la garanzia per evizione, si tratta di
una garanzia ex lege.
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1490. Garanzia per i vizi della cosa venduta. —
1. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa
venduta sia immune da vizi che la rendano
inidonea all'uso a cui è destinata o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore (c.
1578, 1667, 1698, 2226, 2254, 29221).
2. Il patto con cui si esclude o si limita la
garanzia non ha effetto, se il venditore ha in
mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa
(c. 1229, 1579).
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1491. Esclusione della garanzia. — 1.
Non è dovuta la garanzia se al momento
del contratto il compratore conosceva i vizi
della cosa; parimenti non è dovuta, se i
vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in
questo caso, che il venditore abbia
dichiarato che la cosa era esente da vizi
(c. 1579).
Actio redhibitoria ed Actio
aestimatoria.
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1492. Effetti della garanzia. — 1. Nei casi
indicati dall'art. 1490 il compratore può
domandare a sua scelta la risoluzione del
contratto (c. 1453 ss. ) ovvero la riduzione
del prezzo (c. 1668), salvo che, per
determinati vizi, gli usi escludano la
risoluzione.
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1495. Termini e condizioni per l'azione. — 1. Il
compratore decade dal diritto alla garanzia, se non
denunzia i vizi al venditore (c. 17451 , 21121)entro otto
giorni dalla scoperta (c. 1511), salvo il diverso termine
stabilito dalle parti (c. 2965) o dalla legge (c. 1511,
1512, 1522).
2. La denunzia non è necessaria se il venditore ha
riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
3. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla
consegna; ma il compratore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la
garanzia (c. 14424 , 14492), purché il vizio della cosa sia
stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima
del decorso dell'anno dalla consegna.
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1497. Mancanza di qualità. — 1. Quando la
cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero
quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il
compratore ha diritto di ottenere la risoluzione
del contratto secondo le disposizioni generali
sulla risoluzione per inadempimento (c. 1453
ss.), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di
tolleranza stabiliti dagli usi.
2. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è
soggetto alla decadenza e alla prescrizione
stabilite dall'art. 1495.
Aliud pro alio
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Si distingue dalla garanzia per vizi o per
difetto delle qualità promesse od
essenziali.
Consegna di un bene radicalmente diverso
da quello previsto nel contratto.
Si applica la disciplina della risoluzione del
contratto = non ci sono termini di
decadenza o di prescrizione.
OBBLIGAZIONI del
COMPRATORE
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1498. Pagamento del prezzo. — 1. Il
compratore è tenuto a pagare il prezzo nel
termine e nel luogo fissati dal contratto (c. 2817
n. 1).
2. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi
diversi, il pagamento deve avvenire al momento
della consegna e nel luogo dove questa si
esegue (c. 1510, 1528).
3. Se il prezzo non si deve pagare al momento
della consegna, il pagamento si fa al domicilio
del venditore (c. 1182).
Vendita con patto di riscatto
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Vendita sottoposta a condizione risolutiva
potestativa.
Il venditore può riservarsi il diritto di
riavere la proprietà della cosa venduta
mediante la restituzione del prezzo e i
rimborsi.
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1503. Esercizio del riscatto. — 1. Il venditore decade
dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato (c. 1501)
non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e
non gli corrisponde le somme liquide dovute per il
rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro
pagamento legittimamente fatto per la vendita.
2. Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali
rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto,
qualora non ne faccia offerta reale (c. 1209 ss.) entro
otto giorni dalla scadenza del termine.
3. Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di
riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di
nullità (c. 1350, 2653 n. 3, 2691).
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1501. Termini. — 1. Il termine per il
riscatto non può essere maggiore di due
anni nella vendita di beni mobili (c. 1510
ss.) e di cinque anni in quella di beni
immobili (c. 1537 ss.). Se le parti
stabiliscono un termine maggiore, esso si
riduce a quello legale.
2. Il termine stabilito dalla legge è
perentorio e non si può prorogare.
IL MUTUO
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IL MUTUO E’ IL CONTRATTO CON IL
QUALE UNA PARTE CONSEGNA
ALL’ALTRA UNA DETERMINATA
QUANTITA’ DI DENARO O DI ALTRE
COSE FUNGIBILI, E L’ALTRA SI
OBBLIGA A RESTITUIRE COSE DELLA
STESSA SPECIE E QUALITA’.
Caratteristiche
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CONTRATTO REALE AD EFFETTI REALI
CONTRATTO ONEROSO, salvo diversa
volontà delle parti.
INTERESSI
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1815. Interessi. — 1. Salvo diversa
volontà delle parti, il mutuatario deve
corrispondere gli interessi al mutuante.
Per la determinazione degli interessi si
osservano le disposizioni dell'art. 1284.
2. Se sono convenuti interessi usurari, la
clausola è nulla e non sono dovuti
interessi (1).
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1820. Mancato pagamento degli interessi.
— 1. Se il mutuatario non adempie
l'obbligo del pagamento degli interessi, il
mutuante può chiedere la risoluzione del
contratto (c. 1455).
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1822. Promessa di mutuo. — 1. Chi ha
promesso di dare a mutuo può rifiutare
l'adempimento della sua obbligazione, se
le condizioni patrimoniali dell'altro
contraente sono divenute tali da rendere
notevolmente difficile la restituzione, e
non gli sono offerte idonee garanzie (c.
1461).
MUTUO vs. MUTUO di SCOPO
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MUTUO DI SCOPO Figura di elaborazione
dottrinale. Secondo la Cassazione mutuo e
mutuo di scopo si distinguerebbero: a)
modalità di perfezionamento (reale –
consensuale); b) effetti (mutuo di scopo
oltre che restituzione del capitale e degli
interessi anche realizzazione dello scopo
previsto); c) causa.
La FIDEIUSSIONE
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Garanzia personale (mediante tutto il
patrimonio ex art. 2740 c.c.)
DEFINIZIONE art. 1936: E’ fideiussore
colui che, obbligandosi personalmente
verso il creditore, garantisce
l’adempimento di un’obbligazione altrui.
FORMA: in modo espresso
PARTI: creditore e terzo fideiussore
Caratteristiche
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L’obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto
all’obbligazione principale.
Obbligazione solidale salvo che non sia prevista
in contratto la preventiva escussione del debitore
principale.
La garanzia non può eccedere quanto dovuto dal
debitore principale. (nullità parziale).
Eccezioni opponibili dal fideiussore: tutte quelle
opponibili dal debitore principale tranne quella
derivante dalla sua incapacità.
Diritto di regresso.
Figure affini
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FIDEIUSSIONE OMNIBUS
LETTERE di PATRONAGE
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Vendita - Mandato -Mutuo