LA COMPRAVENDITA
Valentina Di Graci, Arianna Greco, Virginia Stimabile
Art. 1470 c.c
«La vendita è il contratto che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà o il trasferimento di un
altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo»
La compravendita come contratto ad effetti reali:
La proprietà o il diritto si trasmettono o si acquistano per effetto del CONSENSO
delle parti legittimate manifestato
EFFETTO TRASLATIVO
OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE
consegnare la cosa compravenduta
OBBLIGAZIONE DELL’ACQUIRENTE
pagare il prezzo
EFFETTO REALE DELLA COMPRAVENDITA:
A conclusione del contratto l’acquirente consegue IMMEDIATAMENTE non solo la
proprietà, ma anche il possesso giuridico della cosa
LE CARATTERISTICHE
CONSENSUALE
ONEROSO
A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
AD EFFETTI REALI
AD ESECUZIONE ISTANTANEA
A FORMA LIBERA
CONSENSUALE
ONEROSO
si perfeziona con il consenso delle parti
presuppone il corrispettivo di un prezzo
A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
il trasferimento della proprietà trova riscontro
nella controprestazione di pagare il prezzo
AD EFFETTI REALI
il consenso produce l’effetto traslativo
A ESECUZIONE ISTANTANEA
A FORMA LIBERA
le prestazioni sono eseguite contestualmente
sempre (salvo nei casi espressamente previsti dalla legge)
CAUSA
Trasferimento della proprietà o altro diritto verso un prezzo
Coincide con la sua funzione economica e sociale.
OGGETTO
La cosa o il diritto compravenduto verso il prezzo
IL PREZZO
E’ essenziale e la sua mancanza dovrebbe rendere nulla una compravendita
ai sensi dell’ art. :
 1325 L’oggetto è un elemento essenziale del contratto deve essere
 1346 Determinato o determinabile
 1418 La sua mancanza rende nullo il contratto
Art. 1473 C.C
La determinazione del prezzo può
essere affidata ad un terzo
Art. 1474 C.C
Il codice detta delle regole per
determinare quel prezzo che le
parti non hanno determinato
ECCEZIONI
SPESE DELLA VENDITA
art. 1475 c.c
sono a carico del compratore, salvo diverso accordo tra le parti
necessarie per la conclusione del contratto
essere con il compratore in stretto rapporto di causalità , efficienza e
strumentalità
VENDITA & APPALTO
La vendita è caratterizzata da una prestazione di dare,
l’appalto da una prestazione di fare.
VENDITA & CONTRATTO D’OPERA
Qualora fra le parti si sia convenuta la consegna di una cosa avente determinate
caratteristiche e prestazioni, contro il pagamento di una predeterminata somma di danaro, si
è in presenza di un contratto di compravendita.
Il caso in cui il fornitore si sia assunto l’obbligazione accessoria di modificare la cosa rientra
nell’ambito delle garanzie prestate dal venditore e non vale a qualificare il contratto come di
opera per il quale invece una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o
un servizio in favore di un’altra, con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari e senza
vincolo di subordinazione.
Le obbligazioni del compratore e del venditore
art. 1476 – 1499 C.C
La compravendita oltre all’effetto reale, fa sorgere obbligazioni a
carico del venditore e del compratore. Il compratore deve pagare il
prezzo. Il venditore deve consegnare la cosa al compratore, fargli
acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è
effetto immediato del contratto, garantire il compratore dall’evizione
e dai vizi della cosa.
OBBLIGAZIONE DEL COMPRATORE
art. 1498 C.C
«il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo
fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi il pagamento deve
avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si
esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il
pagamento si fa al domicilio del venditore. »
OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE
art. 1476 C.C
di consegnare la cosa al compratore
di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se
l’acquisto non è effetto immediato del contratto
di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa
Art 1477 c.c
«La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trova
nel momento della vendita.
Essa, salvo patto contrario, deve essere consegnata insieme
con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della
vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti
relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta»
L’evizione
Si ha quando il compratore perde la proprietà della cosa a seguito dell’azione del
terzo
Totale (art. 1483 C.C):
Parziale (art 1484 C.C):
quando il venditore è tenuto al
risarcimento del danno.
Esso può essere quantificato in base al
prezzo versato e alle spese sostenute dal
compratore tenendo inoltre conto
dell’usura subita dalla cosa.
il compratore può chiedere la risoluzione
del contratto e il risarcimento del danno
quando deve ritenersi che non avrebbe
acquistato la cosa senza la parte che ha
subito l’evizione. Altrimenti può solo
ottenere una riduzione del prezzo, oltre
al risarcimento del danno.
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne
diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che
non ne abbia avuto conoscenza, può domandare la risoluzione del contratto oppure una
riduzione del prezzo.
Garanzia per i vizi della cosa venduta
Vizio: imperfezione o anomalia materiale della cosa che la rende inidonea all’uso cui è
destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore.
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune dai vizi (art 1490).
Vizi palesi: facilmente
Vizi occulti: non riconoscibili al
riconoscibili
momento della compravendita, si
manifestano in un momento
successivo
NATURA DELLA GARANZIA PER VIZI
Rimedio apprestato dall’ordinamento giuridico per eliminare lo squilibrio tra le attribuzioni
patrimoniali determinato dall’inadempimento del venditore
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA:
Patto di esclusione
della garanzia
Vizi facilmente
riconoscibili
Conoscenza da parte del
compratore dei vizi della cosa
Azione di garanzia
Si riferisce solo ai vizi che esistevano già prima della conclusione del contratti. La
relativa azione abilita il compratore a chiedere, a sua scelta, la risoluzione del
contratto o la riduzione del prezzo.
Azione di adempimento
Si riferisce ai vizi posteriori alla conclusione del contratto. Essa da luogo solo
all’esatto adempimento della obbligazione di consegnare e rendere possibile
l’ordinaria azione contrattuale di risoluzione o di adempimento.
DENUNCIA DEI VIZI E DECADENZA DAL DIRITTO
art. 1495 c.c
La denuncia del vizio deve avvenire entro 8 giorni dalla scoperta.
Può non essere analitica e specifica ma può limitarsi ad una comunicazione
generica.
Non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio e lo ha
occultato (art. 1495 2 comma)
La mancata o intempestiva denuncia causa decadenza del diritto del compratore
alla garanzia.
L’azione in garanzia per i vizi della cosa venduta si prescrive in un anno dalla
consegna.
RIMEDI:
AZIONE REDIBITORIA E AZIONE ESTIMATORIA
art. 1492 c.c
Azione redibitoria:
Azione estimatoria:
mira alla risoluzione del contratto
mira a conservare il contratto attraverso una
riduzione del prezzo
SONO INCOMPATIBILI!
RISARCIMENTO DEL DANNO
art. 1494 C.C
è tenuto al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato
senza colpa i vizi della cosa.
deve altresì risarcire i danni derivati dai vizi della cosa.
Rimedi ulteriori:
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse, il compratore ha il diritto di ottenere la
risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per
inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
(art.1497 C.C)
L’ipotesi di consegna di aliud pro alio si verifica quando si assume che la res tradita sia
completamente diversa da quella pattuita, in quanto, appartenendo ad un genere o
sottogenere diverso, risulti funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere alla destinazione
economici-sociale della res vendita.
In tali ipotesi si può attivare l’ordinaria azione contrattuale di risoluzione e di adempimento
(ex art. 1453 C.C)
LA SENTENZA
La massima:
« Nel contratto di vendita, il termine annuale di prescrizione
per l’esercizio dell’azione redibitoria e dell’azione
risarcitoria conseguente all’inadempimento, decorre dalla
data della consegna e non può farsi coincidere con la data
di stipula del contratto in mancanza della prova della
coincidenza temporale tra le due date, spettando a chi
eccepisce la prescrizione l’onere della prova in ordine alla
individuazione temporale del dies a quo»
IL FATTO
-Tizio acquista dalla società X una cucina
-Dal pensile si stacca improvvisamente un cristallo che
ferisce l’acquirente e danneggia il piano cottura
-Tizio conviene in giudizio la società x al fine di vederla
condannare, ex art. 2043 c.c alla responsabilità per danni
patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’incidente e,
ex art. 1494 c.c, al ristoro del danno patrimoniale patito in
conseguenza della sostituzione del cristallo e del piano di
cottura
LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE
-
Giudice di Pace: condanna la società x respingendo l’eccezione di prescrizione da essa
sollevata
-
Tribunale: condanna in parziale riforma, la società al pagamento dei danni derivanti dalla
responsabilità ex art. 2043 C.C, ma respinge la richiesta risarcitoria ex art 1494 C.C perché
prescritta, statuendo che, non essendo provata la data di consegna, il dies a quo deve
essere individuato nella data di conclusione del contratto.
-
Supremo collegio: Tizio ricorre al Supremo collegio denunciando la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 1494 C.C
-
La cassazione ha accolto il ricorso affermando che è onere di chi eccepisce l’avvenuta
prescrizione (Tizio) l’individuazione temporale del dies a quo e che tale termine non possa
farsi coincidere, in mancanza di prova contraria, con quello della conclusione del
contratto, potendo ben essere che la consegna sia avvenuta in un momento successivo.
Quadro normativo:
Art 2043 C.C RISARCIMENTO PER IL FATTO ILLECITO
Art 1494 C.C RISARCIMENTO DEL DANNO
Art 1495 comma 3 C.C TERMINI E CONDIZIONI DELL’AZIONE
La massima:
Nella vendita ad effetti reali, una volta concluso il contratto, l’acquirente consegue
immediatamente e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il
possesso giuridico della «res vendita», con l’obbligo del venditore di trasferirgli il possesso
materiale, che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben
può essere regolato dell’ autonomia delle parti
(Nella specie, la S.C. enunciando l’anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito
che aveva correttamente interpretato un contratto preliminare di vendita immobiliare nel
senso della validità ed efficacia della pattuizione concernente l’immissione del promissario
acquirente nel solo possersso giuridico del bene, ritenendo, quindi, irrilevante, ai fini della
pretesa risoluzione del contratto per preteso inadempimento del promissario alienante, il
fatto che l’immobile fosse locato a terzi, quale circostanza conosciuta da entrambe le parti
contrattuali)
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compravendita - Dipartimento di Sociologia