LA COMPRAVENDITA Valentina Di Graci, Arianna Greco, Virginia Stimabile Art. 1470 c.c «La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo» La compravendita come contratto ad effetti reali: La proprietà o il diritto si trasmettono o si acquistano per effetto del CONSENSO delle parti legittimate manifestato EFFETTO TRASLATIVO OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE consegnare la cosa compravenduta OBBLIGAZIONE DELL’ACQUIRENTE pagare il prezzo EFFETTO REALE DELLA COMPRAVENDITA: A conclusione del contratto l’acquirente consegue IMMEDIATAMENTE non solo la proprietà, ma anche il possesso giuridico della cosa LE CARATTERISTICHE CONSENSUALE ONEROSO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE AD EFFETTI REALI AD ESECUZIONE ISTANTANEA A FORMA LIBERA CONSENSUALE ONEROSO si perfeziona con il consenso delle parti presuppone il corrispettivo di un prezzo A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE il trasferimento della proprietà trova riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo AD EFFETTI REALI il consenso produce l’effetto traslativo A ESECUZIONE ISTANTANEA A FORMA LIBERA le prestazioni sono eseguite contestualmente sempre (salvo nei casi espressamente previsti dalla legge) CAUSA Trasferimento della proprietà o altro diritto verso un prezzo Coincide con la sua funzione economica e sociale. OGGETTO La cosa o il diritto compravenduto verso il prezzo IL PREZZO E’ essenziale e la sua mancanza dovrebbe rendere nulla una compravendita ai sensi dell’ art. : 1325 L’oggetto è un elemento essenziale del contratto deve essere 1346 Determinato o determinabile 1418 La sua mancanza rende nullo il contratto Art. 1473 C.C La determinazione del prezzo può essere affidata ad un terzo Art. 1474 C.C Il codice detta delle regole per determinare quel prezzo che le parti non hanno determinato ECCEZIONI SPESE DELLA VENDITA art. 1475 c.c sono a carico del compratore, salvo diverso accordo tra le parti necessarie per la conclusione del contratto essere con il compratore in stretto rapporto di causalità , efficienza e strumentalità VENDITA & APPALTO La vendita è caratterizzata da una prestazione di dare, l’appalto da una prestazione di fare. VENDITA & CONTRATTO D’OPERA Qualora fra le parti si sia convenuta la consegna di una cosa avente determinate caratteristiche e prestazioni, contro il pagamento di una predeterminata somma di danaro, si è in presenza di un contratto di compravendita. Il caso in cui il fornitore si sia assunto l’obbligazione accessoria di modificare la cosa rientra nell’ambito delle garanzie prestate dal venditore e non vale a qualificare il contratto come di opera per il quale invece una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio in favore di un’altra, con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari e senza vincolo di subordinazione. Le obbligazioni del compratore e del venditore art. 1476 – 1499 C.C La compravendita oltre all’effetto reale, fa sorgere obbligazioni a carico del venditore e del compratore. Il compratore deve pagare il prezzo. Il venditore deve consegnare la cosa al compratore, fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto, garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. OBBLIGAZIONE DEL COMPRATORE art. 1498 C.C «il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore. » OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE art. 1476 C.C di consegnare la cosa al compratore di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa Art 1477 c.c «La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trova nel momento della vendita. Essa, salvo patto contrario, deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita. Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta» L’evizione Si ha quando il compratore perde la proprietà della cosa a seguito dell’azione del terzo Totale (art. 1483 C.C): Parziale (art 1484 C.C): quando il venditore è tenuto al risarcimento del danno. Esso può essere quantificato in base al prezzo versato e alle spese sostenute dal compratore tenendo inoltre conto dell’usura subita dalla cosa. il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno quando deve ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte che ha subito l’evizione. Altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza, può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo. Garanzia per i vizi della cosa venduta Vizio: imperfezione o anomalia materiale della cosa che la rende inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune dai vizi (art 1490). Vizi palesi: facilmente Vizi occulti: non riconoscibili al riconoscibili momento della compravendita, si manifestano in un momento successivo NATURA DELLA GARANZIA PER VIZI Rimedio apprestato dall’ordinamento giuridico per eliminare lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall’inadempimento del venditore CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA: Patto di esclusione della garanzia Vizi facilmente riconoscibili Conoscenza da parte del compratore dei vizi della cosa Azione di garanzia Si riferisce solo ai vizi che esistevano già prima della conclusione del contratti. La relativa azione abilita il compratore a chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Azione di adempimento Si riferisce ai vizi posteriori alla conclusione del contratto. Essa da luogo solo all’esatto adempimento della obbligazione di consegnare e rendere possibile l’ordinaria azione contrattuale di risoluzione o di adempimento. DENUNCIA DEI VIZI E DECADENZA DAL DIRITTO art. 1495 c.c La denuncia del vizio deve avvenire entro 8 giorni dalla scoperta. Può non essere analitica e specifica ma può limitarsi ad una comunicazione generica. Non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio e lo ha occultato (art. 1495 2 comma) La mancata o intempestiva denuncia causa decadenza del diritto del compratore alla garanzia. L’azione in garanzia per i vizi della cosa venduta si prescrive in un anno dalla consegna. RIMEDI: AZIONE REDIBITORIA E AZIONE ESTIMATORIA art. 1492 c.c Azione redibitoria: Azione estimatoria: mira alla risoluzione del contratto mira a conservare il contratto attraverso una riduzione del prezzo SONO INCOMPATIBILI! RISARCIMENTO DEL DANNO art. 1494 C.C è tenuto al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. deve altresì risarcire i danni derivati dai vizi della cosa. Rimedi ulteriori: Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse, il compratore ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. (art.1497 C.C) L’ipotesi di consegna di aliud pro alio si verifica quando si assume che la res tradita sia completamente diversa da quella pattuita, in quanto, appartenendo ad un genere o sottogenere diverso, risulti funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere alla destinazione economici-sociale della res vendita. In tali ipotesi si può attivare l’ordinaria azione contrattuale di risoluzione e di adempimento (ex art. 1453 C.C) LA SENTENZA La massima: « Nel contratto di vendita, il termine annuale di prescrizione per l’esercizio dell’azione redibitoria e dell’azione risarcitoria conseguente all’inadempimento, decorre dalla data della consegna e non può farsi coincidere con la data di stipula del contratto in mancanza della prova della coincidenza temporale tra le due date, spettando a chi eccepisce la prescrizione l’onere della prova in ordine alla individuazione temporale del dies a quo» IL FATTO -Tizio acquista dalla società X una cucina -Dal pensile si stacca improvvisamente un cristallo che ferisce l’acquirente e danneggia il piano cottura -Tizio conviene in giudizio la società x al fine di vederla condannare, ex art. 2043 c.c alla responsabilità per danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’incidente e, ex art. 1494 c.c, al ristoro del danno patrimoniale patito in conseguenza della sostituzione del cristallo e del piano di cottura LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE - Giudice di Pace: condanna la società x respingendo l’eccezione di prescrizione da essa sollevata - Tribunale: condanna in parziale riforma, la società al pagamento dei danni derivanti dalla responsabilità ex art. 2043 C.C, ma respinge la richiesta risarcitoria ex art 1494 C.C perché prescritta, statuendo che, non essendo provata la data di consegna, il dies a quo deve essere individuato nella data di conclusione del contratto. - Supremo collegio: Tizio ricorre al Supremo collegio denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1494 C.C - La cassazione ha accolto il ricorso affermando che è onere di chi eccepisce l’avvenuta prescrizione (Tizio) l’individuazione temporale del dies a quo e che tale termine non possa farsi coincidere, in mancanza di prova contraria, con quello della conclusione del contratto, potendo ben essere che la consegna sia avvenuta in un momento successivo. Quadro normativo: Art 2043 C.C RISARCIMENTO PER IL FATTO ILLECITO Art 1494 C.C RISARCIMENTO DEL DANNO Art 1495 comma 3 C.C TERMINI E CONDIZIONI DELL’AZIONE La massima: Nella vendita ad effetti reali, una volta concluso il contratto, l’acquirente consegue immediatamente e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico della «res vendita», con l’obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale, che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dell’ autonomia delle parti (Nella specie, la S.C. enunciando l’anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva correttamente interpretato un contratto preliminare di vendita immobiliare nel senso della validità ed efficacia della pattuizione concernente l’immissione del promissario acquirente nel solo possersso giuridico del bene, ritenendo, quindi, irrilevante, ai fini della pretesa risoluzione del contratto per preteso inadempimento del promissario alienante, il fatto che l’immobile fosse locato a terzi, quale circostanza conosciuta da entrambe le parti contrattuali)