Facoltà di Sociologia
Corso di scienze dell’organizzazione
Goi Clara
Pizzoli Veronica
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La vendita è il contratto che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di un altro diritto verso il
corrispettivo di un prezzo (art.1470)
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• Consensuale: per il perfezionamento del contratto è
sufficiente il consenso delle parti
• Oneroso: in quanto la sua funzione è quella di scambiare
un bene per un certo prezzo. L’esistenza del prezzo
distingue la vendita dalla permuta, che è, invece un
contratto che realizza lo scambio di cosa per cosa (baratto)
• A prestazioni corrispettive: alla prestazione
dovuta da una parte (trasferimento del diritto) corrisponde
una prestazione dall’altra (pagamento del prezzo)
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• Ad effetti reali: poiché produce
immediatamente il trasferimento della
proprietà o di un altro diritto e non l’obbligo a
trasferire. Eccezionalmente vi sono delle
ipotesi in cui la compravendita ha efficacia
meramente obbligatoria
• A forma libera: le parti possono esprimere il
consenso in qualsiasi forma, salvo che nei casi
previsti dalla legge nei quali è necessario il
rispetto di una determinata forma
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• La causa del contratto di compravendita,
coincide con il trasferimento della proprietà o
altro diritto verso un prezzo
• L’oggetto di questo contratto, coincide con la
cosa o il diritto compravenduto verso il prezzo
5
•
•
•
•
Non possono essere compratori nemmeno all’asta
pubblica, né direttamente né per interposta
persona:
Gli amministratori
Gli ufficiali pubblici
Amministratori di beni altrui
I mandatari
Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è
annullabile.
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Nella vendita che ha per oggetto una cosa
futura l’acquisto della proprietà si verifica non
appena la cosa viene ad esistenza
Qualora le parti non abbiano voluto concludere
un contratto aleatorio la vendita è nulla, se la
cosa non viene ad esistenza
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• Se le parti non si accordano sul prezzo del bene si
presume che abbiano voluto riferirsi al prezzo
normalmente praticato dal venditore
• Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di
mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle
mercuriali del luogo in cui avviene la consegna
• Se le parti si accordano sul prezzo, si applicano le
comuni disposizioni; in mancanza di un accordo,
si ricorre a terzi
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Il prezzo è essenziale nella compravendita
(se non v’è prezzo non v’è vendita).
Solo l’omessa indicazione del prezzo o la sua
indeterminabilità comportano la nullità del
contratto, mentre l’omesso pagamento del
prezzo da luogo alla risoluzione. La
determinazione del prezzo può essere affidata
ad un terzo.
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Le spese del contratto di vendita e le altre
accessorie sono a carico del compratore, se non
è stato pattuito diversamente
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• Consegnare la cosa al compratore (art.1477)
• Far acquistare al compratore la proprietà della
cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto
immediato del contratto
• Garantire il compratore dell’evizione della cosa
(art.1483)
• Garantire il compratore dei vizi della cosa
(art.1490)
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Consiste nel, materiale trasferimento del bene al
compratore. La cosa deve essere consegnata nello
stato in cui si trovava al momento della vendita.
Salvo patto contrario, essa deve essere consegnata
insieme agli accessori, le pertinenze e i frutti dal
giorno della vendita
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-
Vendita di cosa altrui (art.1478)
Buona fede del compratore (art.1479)
Vendita di cosa parzialmente di altri (art.1480)
Pericolo di rivendica (art.1481)
Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli (art.1482)
(articoli di riferimento)
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Si ha l’evizione quando, dopo la vendita, il compratore
si vede privato dalla cosa da parte di un terzo che
vanta, con successo, su di essa il diritto di proprietà
Evizione parziale
Evizione totale
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Il venditore deve garantire che la cosa sia
immune da vizi che la rendono inidonea
all’ uso o ne diminuiscono il valore
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• Patto di esclusione della garanzia
(art.1490, 2°comma)
• Conoscenza, da parte del compratore dei vizi
della cosa (art.1491)
• Vizi facilmente riconoscibili
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Nel caso in cui la cosa venduta presenti dei
vizi, il compratore ha due possibilità:
Azione
redibitoria
Azione
estimatoria
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Mira alla risoluzione del contratto, con
conseguente restituzione della cosa al
venditore e rimborso del prezzo pagato e delle
spese sostenute
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Mira a conservare il contratto, attraverso una
riduzione del prezzo
La finalità:
Lo scopo:
Mantenere inalterato
l’equilibrio economico tra
cosa e prezzo contrattuale
Risarcire al compratore
l’interesse negativo costituito
dalla differenza di valore
determinata dal vizio della cosa
Attraverso questa azione il compratore
può chiedere la riduzione del prezzo
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In ogni caso il venditore è tenuto verso il
compratore al risarcimento del danno, se non
prova di aver ignorato senza colpa
i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore
i danni derivati dai vizi della cosa
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• Una volta scoperto il vizio il compratore deve
denunciarlo immediatamente
• Il compratore decade dal diritto alla garanzia
se non denuncia i vizi al venditore entro 8
giorni dalla scoperta.
Salvo diverso termine stabilito dalle parti o
dalla legge
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Modalità:
La denuncia può essere
presentata in modo analitico
e specifico, ma può limitarsi
anche ad una comunicazione
generica che valga a mettere
sull’avviso il venditore,
precisando in un secondo
momento l’entità e la natura
dei vizi riscontrati.
Scopo:
• Far conoscere al venditore,
i vizi della cosa venduta
• Evitare il prolungarsi
dell’incertezza sulla sorte del
contratto
• Fare in modo che
l’accertamento dell’entità e
della causa dei vizi possa
compiersi sollecitamente
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• Riconoscimento dei vizi da parte del venditore:
qualora il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o lo
ha occultato la denuncia non è necessaria
• Prescrizione:
l’azione in garanzia per i vizi della cosa venduta si prescrive
in un anno dalla consegna
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• Mancnza di qualità promesse (art.1497)
- Il compratore ha il diritto di ottenere la risoluzione
del contratto purchè il difetto di qualità ecceda i limiti
di tolleranza stabiliti dagli usi
- Il diritto di ottenere la risoluzione è comunque
soggetto agli stessi termini di decadenza e
prescrizione dell’art.1495
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• Azione aliud pro alio
- L’ipotesi di consegna aliud pro alio si verifica quando
si assume che la res tradita sia completamente diversa
da quella pattuita
- A fronte di ciò si può attivare l’ordinaria azione
contrattuale di risoluzione e di adempimento
- Questa azione è svincolata dai termini di decadenza e
prescrizione ai quali sono soggette le azioni
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• Pagamento del prezzo:
il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e
nel luogo stabilito dal contratto (art.1498)
• Spese di vendita:
salvo patto diverso sono a carico del compratore le
spese di vendita e le altre accessorie
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Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la
proprietà della cosa venduta mediante la
restituzione del prezzo e i rimborsi
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contratto compra-vendita(1)