IL CONTRATTO D’APPALTO Art. Dal 1655 al 1677 Fabio Didoni Beatrice Mannavola Alice Roffinoli NOZIONE Art.1655 L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con l’organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’ opera o di un servizio a favore dell’altra (committente) verso il corrispettivo in danaro. CARATTERISTICHE • consensuale • essenzialmente oneroso • a prestazioni corrispettive • ad effetti obbligatori • di durata SOGGETTI DEL CONTRATTO D’APPALTO: Appaltatore: un imprenditore (società o persona fisica) che organizza i mezzi necessari per la realizzazione dell’opera e la gestisce a proprio rischio. Committente: chiunque affida ad altri la realizzazione dell’opera o del servizio che non può o non vuole realizzare direttamente. Direttore dei lavori: per conto del committente è responsabile del risultato, per conto dell’appaltatore è responsabile dello svolgimento dei lavori che l’impresa deve svolgere. Progettista: colui che viene incaricato di creare il progetto per conto del committente o dell’appaltatore. APPALTO PUBBLICO: postula (pretendere) che il committente sia la pubblica amministrazione e che persegua interessi pubblici. Le norme che regolano e disciplinano gli appalti pubblici sono state raccolte in un testo unico, denominato Codice degli appalti pubblici ( D.L. 12 aprile 2006, n. 163) APPALTO PRIVATO: è un contratto di appalto concluso tra soggetti privati per il soddisfacimento di interessi privati. CAUSA DELL’APPALTO: è il compimento di un opera o di un servizio OGGETTO DELL’APPALTO: si concretizza nell’effettivo compimento dell’opera o servizio OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE : • • • • • • eseguire l’opera o fornire il servizio eseguirla a perfetta regola d’arte assumersi i rischi per eventuali vizi e difetti eseguirla con la propria organizzazione consegnarla allorché è terminata garantire per le difformità e i vizi dell’opera OBBLIGAZIONI DEL COMMITTENTE : • porre in essere tutti i comportamenti perché l’appaltatore possa adempiere alla propria obbligazione (documenti, permessi, terreni, ecc.) • pagare il corrispettivo alla scadenza • presentarsi per ricevere l’opera in consegna a lavori ultimati SUBAPPALTO Art. 1656 L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio , se non è stato autorizzato dal committente IL CORRISPETTIVO NELL’APPALTO L’appalto è un contratto oneroso. Il diritto dell’appaltatore al corrispettivo sorge solo dopo l’esecuzione. Le varie modalità di determinazione del corrispettivo, anche detto prezzo, dell’appalto: Prezzo a forfait (fisso): al momento della conclusione del contratto viene stabilito un prezzo complessivo invariabile dell’intera opera (o servizio). Prezzo variabile: è in relazione alle quantità di materiali impiegati o lavorazioni compiute, individuati per prezzi unitari ; la precisa quantificazione verrà stabilita in corso d'opera o a lavori ultimati. Art.1657 C.C. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice. ELASTICITA’ DEL CONTRATTO DI APPALTO L’appalto è un contratto di durata. Può succedere che a causa di circostanze imprevedibili nel corso dell’opera il suo prezzo aumenti o diminuisca e quindi vi sia necessità di stipulare un nuovo corrispettivo diverso dall’originale. VARIANTI IN CORSO D’OPERA I lavori sono eseguiti dall'appaltatore, ma in corso d'opera il committente ha diritto di controllare lo svolgimento di lavori e di verificarne lo stato. Può sorgere il bisogno di effettuare varianti al progetto, quali: • varianti concordate tra appaltatore e committente: richiesta dall'appaltatore e approvata dal committente; • varianti necessarie: imposte dall'esecuzione a regola d'arte dell'opera; • varianti ordinate dal committente. LA CONSEGNA Terminata l’opera l’appaltatore la deve consegnare al committente. Prima di riceverla in consegna il committente ha il diritto di verificare l’opera compiuta appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire. L’ACCETTAZIONE Compiuta la verifica, se non vi sono giustificate riserve sull’esecuzione dei lavori, l’opera è accettata dal committente. ( a voce la spiegazione dell’Accettazione tacita) GARANZIE E VIZI Artt.1667-1668 L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. L’accettazione comporta che l’appaltatore sia esonerato da ogni responsabilità per i vizi conosciuti ed il diritto al pagamento del prezzo. Se l’opera presenta difetti ed il committente, non essendone a conoscenza, accetta l’opera allora egli successivamente può : -Chiedere che le difformità siano eliminate a spese dell’appaltatore -Il prezzo dell’opera sia proporzionalmente diminuito -La risoluzione del contratto se tali vizi rendono inutilizzabile l’opera IMPOSSIBILITA’ DI ESECUZIONE DELL’OPERA Art.1672 Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile in proporzione del prezzo pattuito . RECESSO UNILATERALE Art. 1671 Il committente può se vuole recedere dal contratto anche se è stata iniziata l’esecuzione; a patto che rimborsi le spese sostenute dall’appaltatore, paghi i lavori eseguiti e gli corrisponda il mancato guadagno. CLAUSOLA PENALE La clausola penale predetermina il risarcimento del danno in caso di ritardo o inadempimento. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. La clausola è volta a rafforzare il vincolo contrattuale e a liquidare preventivamente la prestazione. SENTENZA D’APPALTO La responsabilità del costruttore per i vizi occulti dell’immobile. Tribunali di Bari,sez.II,3 Luglio 2008 – L.E., F.A.c.CO.S.p.A. MASSIMA Se i difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’articolo 1669 c.c. non si identificano soltanto con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che incida sulla struttura e funzionalità globale dell’immobile, menomando in modo apprezzabile il godimento dell’opera medesima è pur tuttavia necessario che si tratti di gravi difetti. SOGGETTI COINVOLTI • CONIUGI L.E. & F.A. • Società costruttrice Co.S.p.A. FATTO I coniugi citano in giudizio la società costruttrice, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni per l’eliminazione delle cause di infiltrazioni d’acqua verificatesi nel loro appartamento. La società in causa contesta la domanda invocando l’art. 1667, comma 3, che sancisce l’azione di garanzia. Il tribunale rigetta la domanda della società facendo riferimento alla gravità del difetto costruttivo che fa rientrare il caso specifico nella regolamentazione dell’articolo 1669 e non più del 1667. QUADRO NORMATIVO Art. 1667 c.c. DIFFORMITA’ E VIZI D’OPERA comma 3 L’azione contro l’appaltato si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna. Art. 1669 c.c. ROVINE E DIFETTI DI COSE IMMOBILI Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.