IL CONTRATTO
D’APPALTO
Art. Dal 1655 al 1677
Fabio Didoni
Beatrice Mannavola
Alice Roffinoli
NOZIONE Art.1655
L’appalto è il contratto con il quale una parte
(appaltatore) assume, con l’organizzazione
di mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un’ opera o di un
servizio a favore dell’altra (committente)
verso il corrispettivo in danaro.
CARATTERISTICHE
• consensuale
• essenzialmente oneroso
• a prestazioni corrispettive
• ad effetti obbligatori
• di durata
SOGGETTI DEL CONTRATTO
D’APPALTO:
Appaltatore: un imprenditore (società o persona
fisica) che organizza i mezzi necessari per la
realizzazione dell’opera e la gestisce a proprio rischio.
Committente: chiunque affida ad altri la
realizzazione dell’opera o del servizio che non può o
non vuole realizzare direttamente.
Direttore dei lavori: per conto del committente è
responsabile del risultato, per conto dell’appaltatore è
responsabile dello svolgimento dei lavori che l’impresa
deve svolgere.
Progettista: colui che viene incaricato di creare il
progetto per conto del committente o dell’appaltatore.
APPALTO PUBBLICO:
postula (pretendere) che il committente sia la pubblica
amministrazione e che persegua interessi pubblici. Le
norme che regolano e disciplinano gli appalti pubblici
sono state raccolte in un testo unico, denominato Codice
degli appalti pubblici ( D.L. 12 aprile 2006, n. 163)
APPALTO PRIVATO:
è un contratto di appalto concluso tra soggetti privati per
il soddisfacimento di interessi privati.
CAUSA DELL’APPALTO:
è il compimento di un opera o di un servizio
OGGETTO DELL’APPALTO:
si concretizza nell’effettivo compimento dell’opera o
servizio
OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE :
•
•
•
•
•
•
eseguire l’opera o fornire il servizio
eseguirla a perfetta regola d’arte
assumersi i rischi per eventuali vizi e difetti
eseguirla con la propria organizzazione
consegnarla allorché è terminata
garantire per le difformità e i vizi dell’opera
OBBLIGAZIONI DEL COMMITTENTE :
• porre in essere tutti i comportamenti perché
l’appaltatore possa adempiere alla propria
obbligazione (documenti, permessi, terreni, ecc.)
• pagare il corrispettivo alla scadenza
• presentarsi per ricevere l’opera in consegna a
lavori ultimati
SUBAPPALTO Art. 1656
L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione
dell’opera o del servizio , se non è stato autorizzato dal
committente
IL CORRISPETTIVO
NELL’APPALTO
L’appalto è un contratto oneroso.
Il diritto dell’appaltatore al corrispettivo sorge solo dopo
l’esecuzione.
Le varie modalità di determinazione del corrispettivo,
anche detto prezzo, dell’appalto:
Prezzo a forfait (fisso): al momento della conclusione
del contratto viene stabilito un prezzo complessivo
invariabile dell’intera opera (o servizio).
Prezzo variabile: è in relazione alle quantità di materiali
impiegati o lavorazioni compiute, individuati per prezzi
unitari ; la precisa quantificazione verrà stabilita in corso
d'opera o a lavori ultimati.
Art.1657 C.C.
Se le parti non hanno determinato la misura del
corrispettivo né hanno stabilito il modo di
determinarla, essa è calcolata con riferimento alle
tariffe esistenti o agli usi; in mancanza è
determinata dal giudice.
ELASTICITA’ DEL CONTRATTO DI
APPALTO
L’appalto è un contratto di durata. Può succedere che a
causa di circostanze imprevedibili nel corso dell’opera il
suo prezzo aumenti o diminuisca e quindi vi sia necessità
di stipulare un nuovo corrispettivo diverso dall’originale.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA
I lavori sono eseguiti dall'appaltatore, ma in corso d'opera
il committente ha diritto di controllare lo svolgimento di
lavori e di verificarne lo stato.
Può sorgere il bisogno di effettuare varianti al
progetto, quali:
• varianti concordate tra appaltatore e committente:
richiesta dall'appaltatore e approvata dal committente;
• varianti necessarie: imposte dall'esecuzione a regola
d'arte dell'opera;
• varianti ordinate dal committente.
LA CONSEGNA
Terminata l’opera l’appaltatore la deve consegnare al
committente. Prima di riceverla in consegna il
committente ha il diritto di verificare l’opera compiuta
appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla
eseguire.
L’ACCETTAZIONE
Compiuta la verifica, se non vi sono giustificate riserve
sull’esecuzione dei lavori, l’opera è accettata dal
committente.
( a voce la spiegazione dell’Accettazione tacita)
GARANZIE E VIZI
Artt.1667-1668
L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi
dell’opera.
L’accettazione comporta che l’appaltatore sia esonerato da
ogni responsabilità per i vizi conosciuti ed il diritto al
pagamento del prezzo.
Se l’opera presenta difetti ed il committente, non essendone a
conoscenza, accetta l’opera allora egli successivamente può :
-Chiedere che le difformità siano eliminate a spese
dell’appaltatore
-Il prezzo dell’opera sia proporzionalmente diminuito
-La risoluzione del contratto se tali vizi rendono inutilizzabile
l’opera
IMPOSSIBILITA’ DI ESECUZIONE
DELL’OPERA
Art.1672
Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è
divenuta impossibile in conseguenza di una causa non
imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve
pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è
per lui utile in proporzione del prezzo pattuito .
RECESSO UNILATERALE
Art. 1671
Il committente può se vuole recedere dal contratto anche
se è stata iniziata l’esecuzione; a patto che rimborsi le
spese sostenute dall’appaltatore, paghi i lavori eseguiti e
gli corrisponda il mancato guadagno.
CLAUSOLA PENALE
La clausola penale predetermina il risarcimento del
danno in caso di ritardo o inadempimento.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova
del danno.
La clausola è volta a rafforzare il vincolo
contrattuale e a liquidare preventivamente la
prestazione.
SENTENZA D’APPALTO
La responsabilità del costruttore per i vizi occulti
dell’immobile.
Tribunali di Bari,sez.II,3 Luglio 2008 – L.E.,
F.A.c.CO.S.p.A.
MASSIMA
Se i difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia
prevista dall’articolo 1669 c.c. non si identificano soltanto
con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e
conservazione dell’edificio, ma possono consistere in
qualsiasi alterazione che incida sulla struttura e
funzionalità globale dell’immobile, menomando in modo
apprezzabile il godimento dell’opera medesima è pur
tuttavia necessario che si tratti di gravi difetti.
SOGGETTI COINVOLTI
• CONIUGI L.E. & F.A.
• Società costruttrice Co.S.p.A.
FATTO
I coniugi citano in giudizio la società costruttrice,
chiedendo la condanna al risarcimento dei danni per
l’eliminazione delle cause di infiltrazioni d’acqua
verificatesi nel loro appartamento.
La società in causa contesta la domanda invocando l’art.
1667, comma 3, che sancisce l’azione di garanzia.
Il tribunale rigetta la domanda della società facendo
riferimento alla gravità del difetto costruttivo che fa
rientrare il caso specifico nella regolamentazione
dell’articolo 1669 e non più del 1667.
QUADRO NORMATIVO
Art. 1667 c.c. DIFFORMITA’ E VIZI D’OPERA
comma 3
L’azione contro l’appaltato si prescrive in due anni dal
giorno della consegna dell’opera. Il committente
convenuto per il pagamento può sempre far valere la
garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati
entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano
decorsi due anni dalla consegna.
Art. 1669 c.c. ROVINE E DIFETTI DI COSE IMMOBILI
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate
per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci
anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per
difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte,
ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,
l'appaltatore
è
responsabile nei
confronti del
committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la
denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del
committente si prescrive in un anno dalla
denunzia.
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appalto - Dipartimento di Sociologia