CONTRATTO D’APPALTO
NOZIONE art. 1655 c.c.
L’appalto è il contratto con il quale una
parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio nei confronti dell’altra parte verso
un corrispettivo in danaro.
CARATTERISTICHE DEL
CONTRATTO D’APPALTO
• Consensuale: si perfeziona con il consenso
delle parti
• Oneroso: presuppone corrispettivo in danaro
• Prestazioni corrispettive
• Effetti obbligatori corrispettivi
• Durata: il compimento dell’opera o del servizio
deve avvenire in un tempo adeguato per
entrambe le parti, pena la revisione del prezzo
convenuto
SOGGETTI DELL’APPALTO
• Appaltatore è colui che si obbliga a
eseguire l’opera o il servizio dietro
pagamento di una somma di danaro
• Committente o appaltante è colui che
riceve il beneficio dell’opera o del servizio
che l’appaltatore ha eseguito assumendo
l’obbligo del pagamento
SOGGETTI ATTENDENTI AL
CONTRATTO D’APPALTO
• Direttore lavori: per conto del
committente è responsabile del risultato,
per conto dell’appaltatore è responsabile
dello svolgimento dei lavori che l’impresa
deve svolgere
• Progettista: colui che viene incaricato di
creare il progetto per conto del
committente o dell’appaltatore
APPALTO PRIVATO E PUBBLICO
• Privato: è un contratto di appalto concluso
tra soggetti privati per il soddisfacimento di
interessi privati
• Pubblico: è un contratto di appalto in cui il
committente è la Pubblica
Amministrazione che persegue interessi
pubblici
OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE
• Raggiungere il risultato richiesto dal committente
• Realizzare l’opera a regola d’arte, nei modi e nei
tempi stabiliti
• Non modificare l’opera senza autorizzazione
scritta del committente
• Consentire al committente di effettuare il
collaudo (verifica della fruibilità dell’opera in
relazione allo scopo della stessa)
• Prestare garanzia per i vizi dell’opera eseguita
• deve fornire la materia necessaria alla
realizzazione dell’opera o i mezzi necessari alla
prestazione del servizio, se non è stato
diversamente pattuito nel contratto.
• non può dare in subappalto l’esecuzione
dell’opera o del servizio, se non è stato
autorizzato dal committente.
• è tenuto a dare pronto avviso al committente dei
difetti della materia da questo fornita, se si
scoprono nel corso dell’opera e possono
compromettere la regolare esecuzione.
INTUITUS PERSONAE
Il committente su base intuitus personae
può recedere dal contratto anche a opera
iniziata rimborsando le spese sostenute
dall’appaltatore e pagando il mancato
guadagno.
ONEROSITA’ DI ESECUZIONE
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si
siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo
dei materiali o della mano d'opera, tali da
determinare un aumento o una diminuzione
superiori al decimo del prezzo complessivo
convenuto, l'appaltatore o il committente
possono chiedere una revisione del prezzo
medesimo. La revisione può essere accordata
solo per quella differenza che eccede il decimo.
DIFFICOLTA’ DI ESECUZIONE
Se nel corso dell'opera si manifestano
difficoltà di esecuzione derivanti da cause
geologiche, idriche e simili, non previste
dalle parti, che rendano notevolmente più
onerosa la prestazione dell'appaltatore,
questi ha diritto a un equo compenso.
OBBLIGAZIONI DEL COMMITTENTE
L’obbligazione principale del committente
è il pagamento del corrispettivo in danaro
per l’opera o il servizio stabilito a misura o
a corpo. Il prezzo è:
• fisso se è determinato nel preciso
ammontare al momento della conclusione
del contratto
• variabile se le parti stabiliscono il prezzo
in corso d’opera o a lavori ultimati secondo
i criteri concordati nel contratto
VARIAZIONI CONCORDATE DEL
PROGETTO
L'appaltatore non può apportare variazioni
alle modalità convenute dell'opera se il
committente non le ha autorizzate per
iscritto.
Se il prezzo è stato stabilito globalmente
l’appaltatore non ha diritto a compenso per
le variazioni o per le aggiunte, salvo
diversa pattuizione.
VARIAZIONI NECESSARIE AL
PROGETTO
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è
necessario apportare variazioni al progetto e se
l'importo delle variazioni supera il sesto del
prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può
recedere dal contratto e può ottenere, secondo
le circostanze, un'equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il
committente può recedere dal contratto ed è
tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
VARIAZIONI ORDINATE DAL
COMMITTENTE
Il committente può apportare variazioni al
progetto, purché il loro ammontare non
superi il sesto del prezzo complessivo
convenuto. L'appaltatore ha diritto al
compenso per i maggiori lavori eseguiti,
anche se il prezzo dell'opera era stato
determinato a corpo.
VERIFICA IN CORSO D’OPERA
Il committente ha diritto di controllare lo
svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie
spese lo stato.
Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la
sua esecuzione non procede secondo le
condizioni stabilite dal contratto e a regola
d'arte, il committente può fissare un congruo
termine entro il quale l'appaltatore si deve
conformare a tali condizioni; trascorso
inutilmente il termine stabilito, il contratto è
risoluto, salvo il diritto del committente al
risarcimento del danno.
VERIFICA AD OPERA COMPIUTA
Il committente, prima di ricevere la consegna,
ha diritto di verificare l'opera compiuta.
La verifica deve esser fatta dal committente
appena l'appaltatore lo mette in condizione di
poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il
committente tralascia di procedere alla verifica
senza giusti motivi, l'opera si considera
accettata.
PAGAMENTO E ACCETTAZIONE
Salvo diversa pattuizione o uso contrario,
l'appaltatore ha diritto al pagamento del
corrispettivo quando l'opera è accettata dal
committente.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della
parte di opera pagata; non produce questo
effetto il versamento di semplici acconti.
Accettando l’opera l’appaltatore è sollevato da
ogni responsabilità derivante da vizi o difformità
e ha diritto al pagamento del prezzo
DIFFORMITA’ E VIZI D’OPERA
Se l’opera presenta difetti, il committente
può chiedere:
• che vengano eliminati a spesa
dell’appaltatore
• che sia ridotto il prezzo
• la risoluzione del contratto se i vizi sono
tali da rendere inutilizzabile l’opera
TERMINI DI DENUNCIA VIZI
La denuncia da parte del committente deve
essere effettuata entro 60 giorni dalla scoperta.
La garanzia ha validità 2 anni dalla consegna
dell’opera per beni mobili o servizi. La garanzia
è prolungata a 10 anni nel caso di beni immobili
perché la natura di questi beni può far sorgere
vizi anche a distanza di anni dalla data di
consegna. L’appaltatore deve comunicare entro
60 giorni ai subappaltatori le denunzie di vizi
ricevute dal mittente.
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