LOTTO 1
CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI
E DELLE STRUTTURE AZIENDALI NON PRESIDIATE
ANNO 2013 - 2014
Vers. 1.0
1
Sommario
ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO ................................................................................................3
ART. 2) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ...........................................................................3
ART. 3) DURATA DEL CONTRATTO ...................................................................................................3
ART. 4) CORRISPETTIVO – COSTI DELLA SICUREZZA ..............................................................3
ART. 5) SERVIZI A CARATTERE OCCASIONALE ...........................................................................4
ART. 6) MODALITA’ DI PAGAMENTO................................................................................................5
ART. 7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ........................................................................................5
ART. 8) DIVIETO DI SUBAPPALTO DEI SERVIZI ...........................................................................5
ART. 9) MOVIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI .........................................................................5
ART. 10) DIREZIONE DEL SERVIZIO E VIGILANZA ......................................................................6
ART. 11) ACCESSO AGLI IMPIANTI DEL COMMITTENTE ..........................................................6
ART. 12) RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE ......................................................................6
ART. 13) ASSICURAZIONE .....................................................................................................................7
ART. 14) TRASPORTI ED ATTREZZATURE ......................................................................................7
ART. 15) MATERIALI DI CONSUMO ...................................................................................................8
ART. 16) PERSONALE DELL’APPALTATORE ..................................................................................9
ART. 17) TUTELA DEI LAVORATORI - SICUREZZA - ....................................................................9
ART.18) RESPONSABILITA’ SOLIDALE ...........................................................................................11
ART. 19) CAUZIONE DEFINITIVA (art. 113 del D.L.vo 163 del 12/04/2006) ..................................11
ART. 20) CAUSE DI FORZA MAGGIORE ..........................................................................................12
ART. 21) PENALITA’ ..............................................................................................................................12
ART. 22) COMUNICAZIONI TRA SOCIETA’ ....................................................................................13
ART. 23) TRASPARENZA DEI PREZZI ..............................................................................................13
ART. 24) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ..................................................................13
ART. 25)TRATTAMENTO DEI DATI ..................................................................................................14
ART. 26) RISERVATEZZA .....................................................................................................................14
ART. 27) SICUREZZA .............................................................................................................................14
ART. 28) CONTROVERSIE ....................................................................................................................14
ART. 29) REGISTRAZIONE ..................................................................................................................15
ART. 30) CONCLUSIONI........................................................................................................................15
2
Con la presente scrittura privata
tra
ASF AUTOLINEE srl con sede Como via Asiago n.16/18, codice fiscale e partita IVA n.
02660190139, rappresentata dall’Amministratore Delegato Ing. Annarita Polacchini
di seguito denominata Committente,
e
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in
via
n.
, n.
C.F. e Partita IVA
_________________, rappresentata
da_________________ di seguito denominato Appaltatore
si stipula e si conviene quanto segue
ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
A partire dal 1° gennaio 2013, l’Appaltatore si imp egna a provvedere alla pulizia degli
autobus, delle strutture aziendali non presidiate e delle autovetture aziendali del
Committente, con le modalità di esecuzione e secondo le condizioni e i quantitativi
previsti dal“Capitolato delle operazioni di sanificazione e pulizia- Lotto 1”, qui allegato
quale parte integrante del contratto.
Il parco veicoli oggetto del servizio di pulizia è costituito dai veicoli indicati nell’elenco
allegato costituente parte integrante del contratto con l’elenco delle strutture aziendaliLotto 1.
Tutti i lavori devono essere eseguiti dall’Appaltatore garantendo un’esecuzione a
perfetta regola d’arte e nel rispetto delle vigenti norme di Legge.
ART. 2) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio in oggetto viene eseguito presso le sedi ed i depositi di ASF AUTOLINEE
indicati negli allegati.
ART. 3) DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è di anni 2 con decorrenza dal 1° gennaio 2013 ; è escluso il
tacito rinnovo.
E’ previsto un periodo di prova di 6 mesi al termine del quale ASF potrà decidere di non
proseguire nel contratto.
ASF AUTOLINEE si riserva, qualora lo ritenesse necessario, di chiedere il rinnovo del
contratto entro 3 (tre) mesi dalla scadenza dello stesso e per un periodo massimo di 12
(dodici) mesi.
Ai sensi dell’art. 115 del D.L.vo 163 del 12.04.2006, è prevista una revisione dei prezzi
con le modalità specificate nel medesimo articolo
ART. 4) CORRISPETTIVO – COSTI DELLA SICUREZZA
Il corrispettivo è fissato in Euro
(
) + IVA
per la durata di anni 2 ovvero €
/anno + IVA.
Per le prestazioni di pulizia oggetto del presente contratto, si riconoscono
all’Appaltatore gli anticipi di spesa mensili riportati nel prospetto riepilogativo.
3
Totale anno
Quota mensile
Autobus + Autovetture
€
€
Strutture aziendali
€
€
Totale
€
€
A fine anno, a seguito di controllo congiunto tra Committente ed Appaltatore verrà
verificata la corrispondenza tra l’effettivo numero di pulizie effettuate e quelle previste a
Capitolato e, se necessario, l’appaltatore emetterà fattura o nota di credito a
conguaglio.
Qualora nel corso di validità del contratto variasse il contingente di autobus oggetto
della pulizia in appalto, il corrispettivo stabilito non subirà variazioni finché le
fluttuazioni/tipologie del parco si manterranno nell’ordine di +/-5%; se le variazioni in
aumento o in diminuzione eccedessero il suddetto limite, le parti si impegnano a
rinegoziare i canoni stessi, determinando il corrispettivo in aumento o in diminuzione
conseguente alle suddette variazioni. Tali variazioni dei canoni dovranno sempre
risultare da accordo scritto.
Il Committente si riserva di sospendere il pagamento mensile qualora l’Appaltatore non
fornisse, il DURC (documento di regolarità contributiva) almeno trimestralmente o
qualsiasi altro documento inerente la sicurezza secondo la tempistica concordata.
I COSTI DELLA SICUREZZA sono stimati in
integrante del costo totale dell’appalto.
€ ______________ e
fanno parte
ART. 5) SERVIZI A CARATTERE OCCASIONALE
Qualora, come previsto dal Capitolato allegato, il Committente richieda all’Appaltatore
prestazioni occasionali e aggiuntive di pulizia degli autobus da noleggio o altro,
all’Appaltatore verranno riconosciuti per ogni singola tipologia di intervento, i seguenti
corrispettivi:
1. Asportazione e/o copertura scritte e graffiti sugli autobus: €
cad./autobus
+IVA.
2. Lavori in economia: €
/ora + IVA.
Qualora i Committenti richiedano all’Appaltatore prestazioni occasionali e aggiuntive
di pulizia, all’Appaltatore verrà riconosciuto un compenso orario fisso e invariabile.
3. Servizio di rifornimento gasolio: (€/operazione/giorno) €
+ IVA
4. Lavaggio esterno autobus (per evento): €
+ IVA.
Per la descrizione degli interventi vedasi:
“Capitolato delle operazioni di sanificazione e pulizia- Lotto 1 ed allegati”
4
ART. 6) MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di fatture mensili posticipate,
intestate al Committente, e saranno corrisposti a 90 gg. data fattura fine mese mediante
bonifico bancario su istituto di credito di preferenza dell’Appaltatore.
L’eventuale corrispettivo per i servizi a carattere occasionale verrà fatturato
contestualmente alla fatturazione dei canoni mensili del mese in cui i servizi occasionali
sono stati eseguiti, con indicazione separata in fattura.
ART. 7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
• qualora, a giudizio insindacabile del Committente, i lavori non fossero condotti
secondo le prescrizioni del Capitolato o le condizioni contrattuali, o rimanessero
sospesi per cause imputabili all’Appaltatore;
• qualora l’Appaltatore non ottemperi alle prescrizioni di legge sulla sicurezza ed
igiene del lavoro;
• se fosse dimostrata frode da parte dell’Appaltatore e collusione con personale
appartenente all’organizzazione del Committente;
• se l’Appaltatore cedesse a terzi l’esecuzione dei lavori o parte di essi;
• se l’Appaltatore fosse dichiarato in stato di fallimento o di insolvenza o avesse
richiesto un concordato giudiziale o extra-giudiziale.
In tutti questi casi il Committente avrà comunque il diritto di pretendere il risarcimento
dei danni subiti nei seguenti termini:
• Il Committente si riserva il diritto di affidare l’ultimazione dei lavori ad altro
appaltatore, mantenendo – per quanto possibile – le disposizioni del Capitolato e
le condizioni contrattuali in atto con l’Appaltatore inadempiente;
• Il Committente darà a quest’ultimo comunicazione del nuovo contratto mediante
raccomandata R.R. nella quale quantificherà altresì, per singole voci, la parte del
lavoro già eseguito e specificherà inoltre la data di inizio dei lavori da parte del
nuovo appaltatore, o direttamente a cura del Committente;
• Gli eventuali maggiori oneri per il nuovo contratto verranno addebitati
all’Appaltatore, il quale risponderà inoltre di ogni altro danno che potesse
derivare al Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto d’appalto o
dall’esecuzione diretta dei lavori e perderà ogni diritto a pretendere un indennizzo
per spese sostenute o per mancato guadagno
ART. 8) DIVIETO DI SUBAPPALTO DEI SERVIZI
L’esecuzione dei servizi appaltati è direttamente affidata all’Appaltatore, il quale non
potrà cederla nemmeno in parte ad altra impresa, sotto pena della immediata
risoluzione del contratto.
Non sono considerati subappalti le forniture di materiali all’Appaltatore da parte di altre
imprese.
ART. 9) MOVIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI
Per tutte le operazioni di pulizia previste nel Capitolato, la movimentazione dei veicoli
all’interno delle aree aziendali della sede di COMO LAZZAGO è a carico
5
dell’Appaltatore, che vi provvederà tramite proprio personale in possesso di idonea
abilitazione alla guida (patente). La movimentazione degli autobus aziendali dovrà
essere eseguita esclusivamente per spostamenti finalizzati alla pulizia ed eventuale
lavaggio all’esterno dei veicoli e/o rifornimento dei mezzi.
Al riguardo l’Appaltatore, nel consegnare l’elenco del personale da utilizzare per il
servizio di pulizia, come previsto dal successivo art. 11, dovrà integrare l’elenco stesso
con fotocopia della patente di guida dei propri dipendenti incaricati della
movimentazione dei mezzi.
Per quanto riguarda i depositi esterni è invece fatto espresso divieto all’Appaltatore di
movimentare per qualunque motivo gli autobus presenti nelle aree aziendali.
ART. 10) DIREZIONE DEL SERVIZIO E VIGILANZA
La direzione dell’esecuzione dei lavori compete all’Appaltatore, che assume ogni
responsabilità al riguardo; prima dell’inizio dei lavori, questi dovrà notificare al
Committente il nominativo del proprio incaricato quale Responsabile dell’esecuzione dei
lavori, con adeguate capacità ed esperienza in relazione ai lavori da effettuare.
Nessun rapporto di lavoro o di collaborazione diretta intercorrerà tra il Committente e il
personale dell’Appaltatore.
Il Committente si riserva la facoltà di designare uno o più incaricati che avranno
solamente il potere di effettuare le verifiche ed i controlli di cui all’art. 1662, primo
comma c.c. e di impartire al direttore dell’esecuzione dei lavori soltanto le osservazioni
opportune ai fini della conformità della esecuzione del servizio o del suo svolgimento
alle condizioni stabilite.
La presenza dei suddetti incaricati non solleva l’Appaltatore ed il Responsabile
dell’esecuzione dei lavori da alcuna delle responsabilità che, come tali, loro competono.
Il Responsabile dell’esecuzione dei lavori, nominato dall’Appaltatore, è inoltre ritenuto
responsabile del rispetto - da parte del personale dell’Appaltatore - delle norme di legge
in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti all’interno degli
impianti del Committente.
ART. 11) ACCESSO AGLI IMPIANTI DEL COMMITTENTE
I dipendenti dell’impresa possono accedere agli impianti del Committente solo se muniti
del tesserino personale rilasciato dall’Appaltatore indicante le generalità del dipendente
e della ditta. L’accesso è consentito esclusivamente per svolgere le attività di lavoro
previste; non è permesso sostare in zone non interessate dal lavoro, né sostare
all’interno dei locali o delle aree oltre l’orario di lavoro stabilito.
L’Appaltatore dovrà consegnare al Committente l’elenco del personale, con precisato:
nome e cognome, il numero di matricola, la qualifica del lavoratore, il numero di
posizione assicurativa e il deposito presso il quale lavorerà in via prioritaria e tale
elenco dovrà essere aggiornato ad ogni variazione di personale.
Il Committente si riserva di sottoporre a controllo i materiali che entrano od escono dalla
sede e dagli impianti sui mezzi di trasporto dell’appaltatore.
ART. 12) RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità connessa e in relazione alla
corretta esecuzione dei servizi di pulizia.
6
L’Appaltatore sarà responsabile della disciplina del proprio personale sui luoghi di
lavoro, prendendo a tal fine tutte le misure e le precauzioni necessarie. Dovrà
provvedere a che non sia disturbato lo svolgimento delle normali attività di esercizio
degli impianti del Committente.
L’Appaltatore dovrà altresì provvedere per i materiali necessari, la mano d’opera, le
attrezzature e quanto altro occorra affinché i mezzi siano perfettamente puliti.
Inoltre sarà responsabile per i danni arrecati al Committente od a terzi per cause
dipendenti dall’esecuzione dei lavori, escluso le cause di forza maggiore, le quali
dovranno peraltro essere debitamente documentate.
L’Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie,
secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme della prudenza e le condizioni della
buona tecnica, per evitare danni a persone e cose.
Ogni e più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni,
ricadrà pertanto esclusivamente sull’Appaltatore, restando il Committente sollevato da
ogni responsabilità al riguardo.
Con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore si impegna alla corretta e puntuale
compilazione dei moduli forniti dal Committente per la registrazione degli interventi di
pulizia eseguiti giornalmente nella sede di Como e nei vari depositi esterni ed alla loro
consegna presso gli uffici del Committente stesso con cadenza giornaliera.
ART. 13) ASSICURAZIONE
L’Appaltatore deve stipulare contratto di assicurazione con primaria Compagnia di
Assicurazioni, a copertura di tutti i rischi inerenti alle opere previste dal contratto di
appalto, al proprio personale ed a terzi, avente massimale unico non inferiore a €
10.000.000,00 (diecimilioni/00), consegnando copia della polizza al Committente.
Tra i rischi assicurati devono essere compresi inoltre i danni:
• derivanti da incendio a cose e beni di proprietà del Committente o di terzi;
• alle cose che si trovano nell’ambito del luogo di esecuzione dei lavori;
• alle cose prese in consegna o custodia.
La garanzia si deve intendere estesa ai danni alle persone ed alle cose provocati
durante le operazione di movimentazione dei veicoli all’interno delle aree aziendali.
ART. 14) TRASPORTI ED ATTREZZATURE
L’Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese a tutti i trasporti che si rendono
necessari in relazione alla assunzione dei servizi di pulizia. E’ vietato l’uso di mezzi che
non rispondano a tutte le vigenti norme di sicurezza di carattere generale, nonché alle
norme particolari in vigore all’interno dei locali o delle aree del Committente.
Tutte le macchine operatrici utilizzate dovranno essere del tipo silenziato: le macchine,
gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dovranno essere in perfetto stato di utilizzo e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Tutte le apparecchiature usate per i lavori dovranno essere tecnicamente idonee,
efficienti e rispondenti alle leggi antinfortunistiche in vigore con marcatura CE.
Il posizionamento e le attività di ricarica elettrica delle attrezzature dell’appaltatore
dovranno essere concordate con il Committente.
Il Committente si riserva la facoltà di richiedere controlli sull’efficienza e sui documenti
dei mezzi od attrezzature.
7
ART. 15) MATERIALI DI CONSUMO
I materiali necessari per l’espletamento del servizio di pulizia (detergenti, disinfettanti,
strofinacci, scope, sacchi rifiuti ecc.) sono a carico dell’Appaltatore, mentre rimangono a
carico del Committente solo le spese per il consumo di acqua ed energia elettrica.
I detersivi impiegati per la pulizia dei mezzi non devono essere corrosivi per evitare
danni ad elementi in plastica, vernici particolari, alluminio anodizzato ecc. e devono
essere utilizzati in quantità tale da non pregiudicare il corretto funzionamento
dell’impianto di riciclo e di depurazione, per non oltrepassare i limiti imposti dalla
normativa vigente con riferimento alle acque di scarico.
Copia delle schede tecniche e di sicurezza di ogni prodotto utilizzato durante
l’espletamento del servizio deve essere consegnata ed avallata dal responsabile
Sicurezza del Committente.
Attenzione all’ambiente
Con particolare riferimento alla normativa ambientale e alla norma UNI EN ISO 14001 –
2004, l’Appaltatore si impegna a porre la massima attenzione per la gestione e lo
smaltimento derivanti dall’attività di pulizia anche in particolare in merito ai residui
liquidi.
Il Responsabile Sistema Qualità e Ambiente del Committente darà le informazioni in
merito.
Vi indichiamo di seguito la prassi da seguire e le persone a cui rivolgersi in caso di
necessità.
Gestione rifiuti: i rifiuti derivanti dall’attività da Voi svolta possono essere distinti in
due categorie:
• rifiuti assimilabili a quelli urbani non pericolosi derivanti dall’attività di pulizia dei
mezzi, uffici ed officine: per questi si richiede il rispetto dei basilari criteri di
igiene e pulizia, e il rispetto della differenziazione del rifiuto (carta, plastica, …)
• rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’attività di pulizia principalmente delle
officine: oltre al rispetto dei basilari criteri di igiene e pulizia, si ricorda che il
rifiuto (ad esempio materiale assorbente utilizzato per l’assorbimento di olio,
gasolio) deve essere posto negli appositi contenitori posti all’interno o al punto di
raccolta esterno delle officine, ponendo attenzione a non confondere le diverse
tipologie di rifiuto. In casi dubbi, si deve contattare il personale ASF, e in
particolare: nella sede di Via Asiago, l’Ufficio Tecnico posto al piano terra, Sig.
Scarpa, nelle altre sedi i capi officina.
Scarichi nei corpi idrici:
• i residui liquidi derivanti dalle operazioni di pulizia di servizi igienici e pavimenti
si ricorda che non devono essere mai versati nei tombini posti all’interno dei
piazzali, per evitare l’inquinamento dei corpi idrici presenti, ma nelle griglie poste
vicino al distributore carburante - ove presente - o negli scarichi dei servizi
igienici ove non presente il distributore carburante.
Si invita, inoltre, a mantenere i luoghi a Voi concessi per l’immagazzinamento dei Vostri
prodotti e attrezzature, in condizioni di ordine e di pulizia, evitando di abbandonare
materiali vari e ingombranti e provvedendo alla loro sistemazione o smaltimento
secondo le regole sopra indicate.
8
ART. 16) PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale che l'Appaltatore destina ai lavori oggetto del contratto deve essere, per
numero e qualità, costantemente adeguato all'impiego richiesto dai lavori da eseguire
ed ai termini di consegna stabiliti dal capitolato o a quelli di volta in volta concordati con
il Committente.
Fermi gli impegni di cui al presente contratto, l’appaltatore sarà libero di determinare
modalità e termini di esecuzione delle attività che ritenesse utili o necessarie al
raggiungimento della qualità e delle caratteristiche dei servizi in oggetto, tenendo conto
della disponibilità dei mezzi/strutture indicate nel Capitolato.
Alla sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore deve comunicare per iscritto al
Committente il nominativo del “Responsabile all’Esecuzione dei Lavori” per la gestione
dei servizi oggetto del contratto.
L’eventuale cambio del Responsabile all’Esecuzione dei Lavori deve essere
tempestivamente comunicato al Committente che, a sua volta, si riserva la facoltà di
designare uno o più incaricati che devono specificatamente effettuare le verifiche ed i
controlli sull’attività svolta dall’Appaltatore.
Il Responsabile all’Esecuzione dei Lavori, o un suo incaricato, deve essere sempre
presente sui luoghi di esecuzione dei servizi e rispondere in qualsiasi momento alle
richieste del Committente.
Il Committente può chiedere la sostituzione del personale che, a suo motivato giudizio,
non ritiene idoneo al servizio.
Se per imperizia, imprudenza, negligenza e/o inosservanza delle disposizioni di legge o
dei regolamenti interni, si rilevassero situazioni di pericolo alle persone, come primo
provvedimento verrà allontanato il Responsabile all’Esecuzione dei Lavori.
L'Appaltatore deve sempre tenere a disposizione la documentazione attestante le ore
lavorative effettuate e produrla su richiesta del Committente.
Il servizio di cui al presente contratto viene svolto durante tutti i giorni dell’anno nei
tempi e nei modi che verranno concordati con ASF.
ART. 17) TUTELA DEI LAVORATORI - SICUREZZA
Nell’esecuzione dei servizi che formano l’oggetto del presente contratto l’Appaltatore è
tenuto alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti
collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente o emananda, sia in rapporto alle
modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti del proprio personale.
L’Appaltatore, inoltre:
• è tenuto all’osservanza delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008, al D.L. 10/9/2003
n. 276 e s.m.i. e a tutte le altre norme vigenti in materia di lavoro, nonché di tutte
le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche,
previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e, nel
caso di cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori;
• si impegna a fornire al Committente, a semplice richiesta, tutta la
documentazione comprovante il rispetto ed il puntuale adempimento delle
normative vigenti inerenti il rapporto di lavoro del personale dipendente e, nel
caso di cooperativa, anche dei soci lavoratori;
• l’appaltatore si impegna a rispettare le scadenze di validità della documentazione
fornita ed in particolare a fornire trimestralmente il DURC aggiornato.
9
•
•
si obbliga per tutta la durata dell’appalto - anche se non aderente ad associazioni
firmatarie dei contratti collettivi nazionali di categoria - ad applicare nei confronti
dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori,
condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
CCNL di riferimento e dagli eventuali accordi integrativi territoriali vigenti;
se richiesto, deve dimostrare di aver ottemperato a tutte le summenzionate
prescrizioni, alle assicurazioni a valere per la responsabilità civile e di aver
adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità dei propri dipendenti,
sotto l’osservanza delle Leggi a tutela dei lavoratori. In particolare, l’Appaltatore
si impegna ad osservare tutte le norme di Legge e le prescrizioni ASL,
dell’Ispettorato del Lavoro, di tutti gli Enti Pubblici interessati ed in tema di
sicurezza sul lavoro. Pertanto egli risponderà delle eventuali infrazioni e si
assumerà l’onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente
imposte al Committente.
Per quanto riguarda il personale dipendente dalla Società che ha in appalto il servizio di
pulizia attualmente in essere (gestore uscente) e le norme ad esso applicabili, si precisa
che allo stesso è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro Nettezza urbana –
Igiene ambientale.
Con la sottoscrizione del contratto e dell’Allegato A (Art. 26 D.Lgs. 81/2008),
l’Appaltatore dà atto di aver ricevuto dal Committente il Documento di Valutazione dei
rischi contenente idonee informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il
personale dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di sicurezza adottate, nonché
di aver preso visione dei locali del Committente utilizzati per il servizio oggetto del
presente contratto: di tale sopralluogo verrà redatto apposito verbale che diverrà parte
integrante del DUVRI.
In merito alle eventuali situazioni di rischio l’Appaltatore si impegna a comunicare al
proprio personale ogni informazione relativa alle misure di sicurezza e di prevenzione
da adottare.
L’Appaltatore si occupa di comunicare al Committente i nominativi dei dipendenti che
opereranno presso il Committente stesso allegandone le dichiarazioni di posizione
assicurativa e autocertificazione di regolare assunzione, impegnandosi inoltre a dare
tempestiva comunicazione di eventuali variazioni.
In ottemperanza all’art.26 del D.lgs.81/2008, l’Appaltatore di impegna a dotare il
personale di idoneo tesserino di riconoscimento e dei DPI adeguati in relazione
all’attività svolta.
Il Responsabile all’Esecuzione dei Lavori deve controllare il rispetto di quanto
sopraccitato.
Il Committente si riserva la facoltà di effettuare controlli sull’osservanza della normativa
in materia di sicurezza e di prendere eventuali provvedimenti.
Il Servizio Prevenzione e Protezione del Committente fornirà dettagliate informazioni
sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività, sarà
sempre disponibile a rispondere a qualsiasi quesito e, se necessario, a programmare
un sopralluogo sul posto di lavoro ed a effettuare tutte le modifiche ed integrazioni
necessarie.
L’appaltatore dovrà integrare e rendere operativo un proprio Piano Operativo di
Sicurezza (P.O.S.) in riferimento alle mansioni di sua competenza.
10
Tale piano deve prevedere:
• realizzazione di idonee procedure operative;
• realizzazione di corsi di formazione ed informazioni specifici per le attività
oggetto dell’appalto;
• adozione di adeguati dispositivi di protezione individuali;
• elenco dettagliato delle sostanze utilizzate con indicazione, per punti, delle
caratteristiche principali descritte nelle schede di sicurezza dei prodotti stessi.
Il piano di sicurezza così predisposto, verificato dal Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione del Committente, fa parte integrante del contratto.
Il Committente peraltro provvederà, di concerto con l’Appaltatore, all’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa
oggetto dell’appalto, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori ed informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
delle operazioni.
ART.18) RESPONSABILITA’ SOLIDALE
L’Appaltatore dovrà essere in regola con le normative contrattuali, previdenziali e
assicurative vigenti in materia di lavoro subordinato, produrre mensilmente al
Committente tutta la documentazione necessaria per attestare l’avvenuta
corresponsione dei trattamenti retributivi e previdenziali di cui all’art. 35 comma 28 del
D.Lgs. 223/2006 e s.m.i. riferiti ai lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto nonché, in
caso di cooperativa, anche ai soci lavoratori.
La documentazione da produrre, anche mediante autocertificazione, dovrà essere
prodotta unitamente al DURC con cadenza mensile ed allegata alle fatture emesse
dall’Appaltatore.
Il Committente potrà legittimamente sospendere il pagamento di quanto dovuto
all’Appaltatore fino all’esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione
sopramenzionata.
Qualora, a seguito di nuove disposizioni legislative, si rendesse necessario produrre
ulteriore documentazione finalizzata a garantire il Committente sui temi di cui al
presente articolo ed al precedente art. 17, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a produrla
e consegnarla e nei termini previsti dalla norma.
ART. 19) CAUZIONE DEFINITIVA (art. 113 del D.L.vo 163 del 12/04/2006)
La Impresa aggiudicataria ha costituito, nelle forme di legge, fideiussione assicurativa
definitiva pari al 10% del valore complessivo dell’appalto aggiudicato con l’applicazione
della riduzione del 50% in base all’art.75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 per il periodo
contrattuale (IVA esclusa), a titolo di garanzia del corretto adempimento di tutti gli
obblighi contrattualmente assunti.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
11
Nella polizza fideiussoria dovrà essere, altresì, indicato il formale impegno per il
fideiussore a pagare la somma garantita entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta
da parte della Azienda Appaltante.
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 da parte di
ASF AUTOLINEE che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva deve avere validità per anni 4 dalla data di stipula del contratto.
ART. 20) CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Al fine di ovviare a qualsiasi controversia che potrebbe insorgere in ordine ad eventuali
irregolarità nella corresponsione della retribuzione spettante e nell’assolvimento degli
obblighi contributivi e previdenziali dovuti al personale incaricato della esecuzione del
servizio, nel caso di recesso anticipato o mancato rinnovo del presente contratto il
Committente provvederà a richiedere all’Appaltatore adeguate garanzie, da fornire nelle
forme consentite, anche mediante rilascio di apposita fideiussione.
Tali garanzie dovranno essere costituite per un importo adeguato al valore annuale del
presente contratto e dovranno avere validità di almeno due anni dalla cessazione del
contratto stesso, ovvero della maggior durata che dovesse essere stabilita da
successive disposizioni legislative in merito al periodo di responsabilità solidale del
committente.
Sono considerate cause di forza maggiore: guerre, rivoluzioni, sommosse, scioperi,
catastrofi naturali, incendi, inondazioni, ribaltamento e gravi incidenti a mezzi di
trasporto, qualora non siano imputabili a negligenza dell’Appaltatore.
Le cause di forza maggiore dovranno essere comunicate per iscritto al Committente con
la massima tempestività e, su richiesta, comprovate.
Saranno considerate cause di forza maggiore particolari avversità atmosferiche tali da
impedire l’effettiva effettuazione dei lavori all’aperto. La relativa constatazione sarà
verbalizzata in contraddittorio tra le Parti.
Il ricorrere di cause di forza maggiore dovrà essere verbalizzato dalle due Parti.
ART. 21) PENALITA’
Come previsto dalle condizioni contrattuali, salvo quanto previsto dall’articolo
precedente, nel caso di ritardi o di mancata esecuzione dei servizi, saranno applicate le
seguenti penalità, previa comunicazione dal Committente all’Appaltatore anche a
mezzo fax o e-mail:
1) Per la pulizia giornaliera ordinaria degli autobus di linea :
• per ogni veicolo sottoposto a tale tipo di pulizia che all’uscita dal deposito o
all’inizio del servizio fosse riscontrato non pulito completamente o in massima
parte: € 50,00 (euro cinquanta/00)/evento;
• qualora la mancata pulizia si limitasse a qualche particolare: € 15,00 (euro
quindici/00) cad. veicolo/evento;
• qualora al Committente fossero applicate anche penali per mancata e/o parziale
pulizia degli autobus da parte degli enti preposti alla sorveglianza, e questa
risultasse essere chiaramente imputabile a disservizio dell’Appaltatore, tale
penale dovrà essere rimborsata dall’appaltatore previa presentazione di apposita
documentazione comprovante l’applicazione della stessa.
12
2) Per la pulizia periodica degli autobus di linea: per ogni veicolo sottoposto a tale
processo, se fosse riscontrata una mancata e/o parziale pulizia, le penali del punto
precedente saranno applicate in € 150,00 (euro centocinquanta/00) cad. veicolo/evento.
3) Per la pulizia generale straordinaria degli autobus di linea: per ogni veicolo
sottoposto a tale processo, se fosse riscontrata una mancata e/o parziale pulizia, le
penali del punto precedente saranno applicate in € 300,00 (euro trecento/00) cad.
veicolo/evento.
4) Per carente o incompleta pulizia autovetture: € 20,00 (euro venti/00) cad.
veicolo/evento.
5) Per carente o incompleta pulizia delle strutture: € 100,00 (euro 100/00) cad. struttura/
giorno.
6) Per guida pericolosa durante le manovre di movimentazione dei veicoli: € 1.500,00
(euro millecinquecento/00) cad. evento.
ART. 22) COMUNICAZIONI TRA SOCIETA’
Per qualsiasi comunicazione in merito al presente Contratto l’Appaltatore dovrà
rivolgersi a Ing. Alessio Ghezzi – [email protected] - telefono 031/247111.
ART. 23) TRASPARENZA DEI PREZZI
Le Parti, espressamente ed irrevocabilmente:
•
dichiarano che non vi è stata alcuna mediazione o altra opera di terzi per la
conclusione del presente Accordo;
• dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno,
direttamente o attraverso imprese collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo
di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del
presente Accordo;
• si obbligano a non versare ad alcuno e a nessun titolo somme volte a facilitare
e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo
rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque rivolte agli
stessi fini.
23.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni
rese ai sensi del punto precedente, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e
gli obblighi ivi assunti nel periodo di validità del presente Accordo, lo stesso si
intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
ART. 24) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si assume – a pena di nullità assoluta del presente contratto – gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 così
come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187.
Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della predetta L. 136/2010, così come modificata dal D.L.
12/11/2010 n. 187, il conto corrente dedicato, in via non esclusiva, è così identificato:
ABI
CAB
N. CONTO
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
13
L’Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il
presente contratto si risolve di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai
sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della L. 136/2010 così come modificata dall’art. 7 del
D.L. 12/11/2010 n. 187.
ART. 25)TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’Appaltatore dichiara di essere stato informato circa le
finalità, le modalità e la natura del trattamento dei dati personali e dichiara di conferire il
proprio consenso nei limiti di legge.
ART. 26) RISERVATEZZA
Committente ed Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano
a tenere riservato il contenuto dello stesso, la sua attuazione e tutti i dati che ad esso si
riferiscono.
ART. 27) SICUREZZA
In relazione all’attività di manutenzione e di rimessaggio mezzi svolta nelle sedi di ASF
Autolinee, si segnala quale rischio presente per il Vostro personale, quello da
“investimento per presenza di autobus in movimento e in manovra”.
Si raccomanda di conseguenza di:
• Verificare sempre la presenza di mezzi in movimento;
• Non sostare mai dietro agli autobus o ai carrelli elevatori;
• Camminare sempre nelle vie preferenziali destinate ai pedoni
• Indossare idoneo indumento ad alta visibilità durante le operazioni e gli
spostamenti.
Si allega alla presente il documento “Piano di Emergenza” a cui l’Appaltatore dovrà
attenersi.
ART. 28) CONTROVERSIE
Nel caso di eventuali controversie in merito alla validità, esecuzione ed interpretazione
del contratto, sia sul piano tecnico/contabile, sia sul piano giuridico, l’Appaltatore sarà
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Committente senza poter sospendere
comunque la regolare esecuzione dei lavori.
In tal caso l’Appaltatore, pena la decadenza di ogni eventuale diritto, dovrà formulare,
mediante lettera raccomandata, le proprie motivate riserve entro il termine perentorio di
30 giorni dal sorgere della controversia.
Tutte le controversie saranno decise, senza formalità di procedura, da un collegio di tre
arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle Parti (uno per ciascuna) ed il
terzo scelto dai primi due di comune accordo od, in mancanza, dal Presidente del
Tribunale di Como.
14
Il Collegio arbitrale emetterà decisione vincolante per le Parti entro 90 giorni dalla data
della sua costituzione.
Le spese della procedura arbitrale saranno addebitate alle Parti secondo criteri stabiliti
dal Collegio, da liquidare sulla base delle vigenti tariffe professionali.
In caso di ricorsi successivi, il Foro competente è quello di Como.
ART. 29) REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
Qualora si verifichi il caso d’uso, le parti chiederanno l’applicazione dell’imposta fissa di
registro il cui importo sarà a carico della parte che richiederà la registrazione del
contratto.
ART. 30) CONCLUSIONI
Si fa riferimento al Capitolato ed ai documenti di gara per quantunque convenuto non
esplicato in questo contratto e comunque in caso di difformità prevale sempre la
“norma” più favorevole al Committente.
COMO, __________________________
ASF AUTOLINEE srl
L’Amministratore Delegato
Ing. Annarita Polacchini
L’Appaltatore
XXXXXXXXXXXXXX
Fanno parte integrante del presente contratto gli allegati:
• “Capitolato delle operazioni di sanificazione e pulizia-Lotto 1”
• Allegato n. 1-2 operazioni di pulizia giornaliera
• Allegato n. 3 operazioni di pulizia periodica
• Allegato n. 4 operazioni di pulizia straordinaria
• Allegato n. 5 elenco impianti – Lotto 1
• Allegato n. 6 elenco autobus, autovetture e furgoni
• ALL. A) DUVRI
15
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare
specificatamente le disposizioni dei seguenti punti:
ART. 3) (Durata del contratto)
ART. 4) (Corrispettivo e costi della sicurezza)
ART. 7) (Risoluzione del contratto)
ART. 12) (Responsabilità dell’appaltatore)
ART. 13) (Assicurazione)
ART. 16) (Personale dell’appaltatore)
ART. 17) (Tutela dei lavoratori e sicurezza)
ART. 21) (Penalità)
ART. 28) (Controversie)
L’Appaltatore
XXXXXXXXXXXXXX
16
Scarica

Bozza_Contratto_lotto 1 ver 1.2_modificato MT+BV