LOTTO 1 CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E DELLE STRUTTURE AZIENDALI NON PRESIDIATE ANNO 2013 - 2014 Vers. 1.0 1 Sommario ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO ................................................................................................3 ART. 2) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ...........................................................................3 ART. 3) DURATA DEL CONTRATTO ...................................................................................................3 ART. 4) CORRISPETTIVO – COSTI DELLA SICUREZZA ..............................................................3 ART. 5) SERVIZI A CARATTERE OCCASIONALE ...........................................................................4 ART. 6) MODALITA’ DI PAGAMENTO................................................................................................5 ART. 7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ........................................................................................5 ART. 8) DIVIETO DI SUBAPPALTO DEI SERVIZI ...........................................................................5 ART. 9) MOVIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI .........................................................................5 ART. 10) DIREZIONE DEL SERVIZIO E VIGILANZA ......................................................................6 ART. 11) ACCESSO AGLI IMPIANTI DEL COMMITTENTE ..........................................................6 ART. 12) RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE ......................................................................6 ART. 13) ASSICURAZIONE .....................................................................................................................7 ART. 14) TRASPORTI ED ATTREZZATURE ......................................................................................7 ART. 15) MATERIALI DI CONSUMO ...................................................................................................8 ART. 16) PERSONALE DELL’APPALTATORE ..................................................................................9 ART. 17) TUTELA DEI LAVORATORI - SICUREZZA - ....................................................................9 ART.18) RESPONSABILITA’ SOLIDALE ...........................................................................................11 ART. 19) CAUZIONE DEFINITIVA (art. 113 del D.L.vo 163 del 12/04/2006) ..................................11 ART. 20) CAUSE DI FORZA MAGGIORE ..........................................................................................12 ART. 21) PENALITA’ ..............................................................................................................................12 ART. 22) COMUNICAZIONI TRA SOCIETA’ ....................................................................................13 ART. 23) TRASPARENZA DEI PREZZI ..............................................................................................13 ART. 24) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ..................................................................13 ART. 25)TRATTAMENTO DEI DATI ..................................................................................................14 ART. 26) RISERVATEZZA .....................................................................................................................14 ART. 27) SICUREZZA .............................................................................................................................14 ART. 28) CONTROVERSIE ....................................................................................................................14 ART. 29) REGISTRAZIONE ..................................................................................................................15 ART. 30) CONCLUSIONI........................................................................................................................15 2 Con la presente scrittura privata tra ASF AUTOLINEE srl con sede Como via Asiago n.16/18, codice fiscale e partita IVA n. 02660190139, rappresentata dall’Amministratore Delegato Ing. Annarita Polacchini di seguito denominata Committente, e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in via n. , n. C.F. e Partita IVA _________________, rappresentata da_________________ di seguito denominato Appaltatore si stipula e si conviene quanto segue ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO A partire dal 1° gennaio 2013, l’Appaltatore si imp egna a provvedere alla pulizia degli autobus, delle strutture aziendali non presidiate e delle autovetture aziendali del Committente, con le modalità di esecuzione e secondo le condizioni e i quantitativi previsti dal“Capitolato delle operazioni di sanificazione e pulizia- Lotto 1”, qui allegato quale parte integrante del contratto. Il parco veicoli oggetto del servizio di pulizia è costituito dai veicoli indicati nell’elenco allegato costituente parte integrante del contratto con l’elenco delle strutture aziendaliLotto 1. Tutti i lavori devono essere eseguiti dall’Appaltatore garantendo un’esecuzione a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle vigenti norme di Legge. ART. 2) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il servizio in oggetto viene eseguito presso le sedi ed i depositi di ASF AUTOLINEE indicati negli allegati. ART. 3) DURATA DEL CONTRATTO La durata del contratto è di anni 2 con decorrenza dal 1° gennaio 2013 ; è escluso il tacito rinnovo. E’ previsto un periodo di prova di 6 mesi al termine del quale ASF potrà decidere di non proseguire nel contratto. ASF AUTOLINEE si riserva, qualora lo ritenesse necessario, di chiedere il rinnovo del contratto entro 3 (tre) mesi dalla scadenza dello stesso e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi. Ai sensi dell’art. 115 del D.L.vo 163 del 12.04.2006, è prevista una revisione dei prezzi con le modalità specificate nel medesimo articolo ART. 4) CORRISPETTIVO – COSTI DELLA SICUREZZA Il corrispettivo è fissato in Euro ( ) + IVA per la durata di anni 2 ovvero € /anno + IVA. Per le prestazioni di pulizia oggetto del presente contratto, si riconoscono all’Appaltatore gli anticipi di spesa mensili riportati nel prospetto riepilogativo. 3 Totale anno Quota mensile Autobus + Autovetture € € Strutture aziendali € € Totale € € A fine anno, a seguito di controllo congiunto tra Committente ed Appaltatore verrà verificata la corrispondenza tra l’effettivo numero di pulizie effettuate e quelle previste a Capitolato e, se necessario, l’appaltatore emetterà fattura o nota di credito a conguaglio. Qualora nel corso di validità del contratto variasse il contingente di autobus oggetto della pulizia in appalto, il corrispettivo stabilito non subirà variazioni finché le fluttuazioni/tipologie del parco si manterranno nell’ordine di +/-5%; se le variazioni in aumento o in diminuzione eccedessero il suddetto limite, le parti si impegnano a rinegoziare i canoni stessi, determinando il corrispettivo in aumento o in diminuzione conseguente alle suddette variazioni. Tali variazioni dei canoni dovranno sempre risultare da accordo scritto. Il Committente si riserva di sospendere il pagamento mensile qualora l’Appaltatore non fornisse, il DURC (documento di regolarità contributiva) almeno trimestralmente o qualsiasi altro documento inerente la sicurezza secondo la tempistica concordata. I COSTI DELLA SICUREZZA sono stimati in integrante del costo totale dell’appalto. € ______________ e fanno parte ART. 5) SERVIZI A CARATTERE OCCASIONALE Qualora, come previsto dal Capitolato allegato, il Committente richieda all’Appaltatore prestazioni occasionali e aggiuntive di pulizia degli autobus da noleggio o altro, all’Appaltatore verranno riconosciuti per ogni singola tipologia di intervento, i seguenti corrispettivi: 1. Asportazione e/o copertura scritte e graffiti sugli autobus: € cad./autobus +IVA. 2. Lavori in economia: € /ora + IVA. Qualora i Committenti richiedano all’Appaltatore prestazioni occasionali e aggiuntive di pulizia, all’Appaltatore verrà riconosciuto un compenso orario fisso e invariabile. 3. Servizio di rifornimento gasolio: (€/operazione/giorno) € + IVA 4. Lavaggio esterno autobus (per evento): € + IVA. Per la descrizione degli interventi vedasi: “Capitolato delle operazioni di sanificazione e pulizia- Lotto 1 ed allegati” 4 ART. 6) MODALITA’ DI PAGAMENTO I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di fatture mensili posticipate, intestate al Committente, e saranno corrisposti a 90 gg. data fattura fine mese mediante bonifico bancario su istituto di credito di preferenza dell’Appaltatore. L’eventuale corrispettivo per i servizi a carattere occasionale verrà fatturato contestualmente alla fatturazione dei canoni mensili del mese in cui i servizi occasionali sono stati eseguiti, con indicazione separata in fattura. ART. 7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • qualora, a giudizio insindacabile del Committente, i lavori non fossero condotti secondo le prescrizioni del Capitolato o le condizioni contrattuali, o rimanessero sospesi per cause imputabili all’Appaltatore; • qualora l’Appaltatore non ottemperi alle prescrizioni di legge sulla sicurezza ed igiene del lavoro; • se fosse dimostrata frode da parte dell’Appaltatore e collusione con personale appartenente all’organizzazione del Committente; • se l’Appaltatore cedesse a terzi l’esecuzione dei lavori o parte di essi; • se l’Appaltatore fosse dichiarato in stato di fallimento o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale o extra-giudiziale. In tutti questi casi il Committente avrà comunque il diritto di pretendere il risarcimento dei danni subiti nei seguenti termini: • Il Committente si riserva il diritto di affidare l’ultimazione dei lavori ad altro appaltatore, mantenendo – per quanto possibile – le disposizioni del Capitolato e le condizioni contrattuali in atto con l’Appaltatore inadempiente; • Il Committente darà a quest’ultimo comunicazione del nuovo contratto mediante raccomandata R.R. nella quale quantificherà altresì, per singole voci, la parte del lavoro già eseguito e specificherà inoltre la data di inizio dei lavori da parte del nuovo appaltatore, o direttamente a cura del Committente; • Gli eventuali maggiori oneri per il nuovo contratto verranno addebitati all’Appaltatore, il quale risponderà inoltre di ogni altro danno che potesse derivare al Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto d’appalto o dall’esecuzione diretta dei lavori e perderà ogni diritto a pretendere un indennizzo per spese sostenute o per mancato guadagno ART. 8) DIVIETO DI SUBAPPALTO DEI SERVIZI L’esecuzione dei servizi appaltati è direttamente affidata all’Appaltatore, il quale non potrà cederla nemmeno in parte ad altra impresa, sotto pena della immediata risoluzione del contratto. Non sono considerati subappalti le forniture di materiali all’Appaltatore da parte di altre imprese. ART. 9) MOVIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI Per tutte le operazioni di pulizia previste nel Capitolato, la movimentazione dei veicoli all’interno delle aree aziendali della sede di COMO LAZZAGO è a carico 5 dell’Appaltatore, che vi provvederà tramite proprio personale in possesso di idonea abilitazione alla guida (patente). La movimentazione degli autobus aziendali dovrà essere eseguita esclusivamente per spostamenti finalizzati alla pulizia ed eventuale lavaggio all’esterno dei veicoli e/o rifornimento dei mezzi. Al riguardo l’Appaltatore, nel consegnare l’elenco del personale da utilizzare per il servizio di pulizia, come previsto dal successivo art. 11, dovrà integrare l’elenco stesso con fotocopia della patente di guida dei propri dipendenti incaricati della movimentazione dei mezzi. Per quanto riguarda i depositi esterni è invece fatto espresso divieto all’Appaltatore di movimentare per qualunque motivo gli autobus presenti nelle aree aziendali. ART. 10) DIREZIONE DEL SERVIZIO E VIGILANZA La direzione dell’esecuzione dei lavori compete all’Appaltatore, che assume ogni responsabilità al riguardo; prima dell’inizio dei lavori, questi dovrà notificare al Committente il nominativo del proprio incaricato quale Responsabile dell’esecuzione dei lavori, con adeguate capacità ed esperienza in relazione ai lavori da effettuare. Nessun rapporto di lavoro o di collaborazione diretta intercorrerà tra il Committente e il personale dell’Appaltatore. Il Committente si riserva la facoltà di designare uno o più incaricati che avranno solamente il potere di effettuare le verifiche ed i controlli di cui all’art. 1662, primo comma c.c. e di impartire al direttore dell’esecuzione dei lavori soltanto le osservazioni opportune ai fini della conformità della esecuzione del servizio o del suo svolgimento alle condizioni stabilite. La presenza dei suddetti incaricati non solleva l’Appaltatore ed il Responsabile dell’esecuzione dei lavori da alcuna delle responsabilità che, come tali, loro competono. Il Responsabile dell’esecuzione dei lavori, nominato dall’Appaltatore, è inoltre ritenuto responsabile del rispetto - da parte del personale dell’Appaltatore - delle norme di legge in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti all’interno degli impianti del Committente. ART. 11) ACCESSO AGLI IMPIANTI DEL COMMITTENTE I dipendenti dell’impresa possono accedere agli impianti del Committente solo se muniti del tesserino personale rilasciato dall’Appaltatore indicante le generalità del dipendente e della ditta. L’accesso è consentito esclusivamente per svolgere le attività di lavoro previste; non è permesso sostare in zone non interessate dal lavoro, né sostare all’interno dei locali o delle aree oltre l’orario di lavoro stabilito. L’Appaltatore dovrà consegnare al Committente l’elenco del personale, con precisato: nome e cognome, il numero di matricola, la qualifica del lavoratore, il numero di posizione assicurativa e il deposito presso il quale lavorerà in via prioritaria e tale elenco dovrà essere aggiornato ad ogni variazione di personale. Il Committente si riserva di sottoporre a controllo i materiali che entrano od escono dalla sede e dagli impianti sui mezzi di trasporto dell’appaltatore. ART. 12) RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE L’Appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità connessa e in relazione alla corretta esecuzione dei servizi di pulizia. 6 L’Appaltatore sarà responsabile della disciplina del proprio personale sui luoghi di lavoro, prendendo a tal fine tutte le misure e le precauzioni necessarie. Dovrà provvedere a che non sia disturbato lo svolgimento delle normali attività di esercizio degli impianti del Committente. L’Appaltatore dovrà altresì provvedere per i materiali necessari, la mano d’opera, le attrezzature e quanto altro occorra affinché i mezzi siano perfettamente puliti. Inoltre sarà responsabile per i danni arrecati al Committente od a terzi per cause dipendenti dall’esecuzione dei lavori, escluso le cause di forza maggiore, le quali dovranno peraltro essere debitamente documentate. L’Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per evitare danni a persone e cose. Ogni e più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull’Appaltatore, restando il Committente sollevato da ogni responsabilità al riguardo. Con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore si impegna alla corretta e puntuale compilazione dei moduli forniti dal Committente per la registrazione degli interventi di pulizia eseguiti giornalmente nella sede di Como e nei vari depositi esterni ed alla loro consegna presso gli uffici del Committente stesso con cadenza giornaliera. ART. 13) ASSICURAZIONE L’Appaltatore deve stipulare contratto di assicurazione con primaria Compagnia di Assicurazioni, a copertura di tutti i rischi inerenti alle opere previste dal contratto di appalto, al proprio personale ed a terzi, avente massimale unico non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), consegnando copia della polizza al Committente. Tra i rischi assicurati devono essere compresi inoltre i danni: • derivanti da incendio a cose e beni di proprietà del Committente o di terzi; • alle cose che si trovano nell’ambito del luogo di esecuzione dei lavori; • alle cose prese in consegna o custodia. La garanzia si deve intendere estesa ai danni alle persone ed alle cose provocati durante le operazione di movimentazione dei veicoli all’interno delle aree aziendali. ART. 14) TRASPORTI ED ATTREZZATURE L’Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese a tutti i trasporti che si rendono necessari in relazione alla assunzione dei servizi di pulizia. E’ vietato l’uso di mezzi che non rispondano a tutte le vigenti norme di sicurezza di carattere generale, nonché alle norme particolari in vigore all’interno dei locali o delle aree del Committente. Tutte le macchine operatrici utilizzate dovranno essere del tipo silenziato: le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dovranno essere in perfetto stato di utilizzo e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Tutte le apparecchiature usate per i lavori dovranno essere tecnicamente idonee, efficienti e rispondenti alle leggi antinfortunistiche in vigore con marcatura CE. Il posizionamento e le attività di ricarica elettrica delle attrezzature dell’appaltatore dovranno essere concordate con il Committente. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere controlli sull’efficienza e sui documenti dei mezzi od attrezzature. 7 ART. 15) MATERIALI DI CONSUMO I materiali necessari per l’espletamento del servizio di pulizia (detergenti, disinfettanti, strofinacci, scope, sacchi rifiuti ecc.) sono a carico dell’Appaltatore, mentre rimangono a carico del Committente solo le spese per il consumo di acqua ed energia elettrica. I detersivi impiegati per la pulizia dei mezzi non devono essere corrosivi per evitare danni ad elementi in plastica, vernici particolari, alluminio anodizzato ecc. e devono essere utilizzati in quantità tale da non pregiudicare il corretto funzionamento dell’impianto di riciclo e di depurazione, per non oltrepassare i limiti imposti dalla normativa vigente con riferimento alle acque di scarico. Copia delle schede tecniche e di sicurezza di ogni prodotto utilizzato durante l’espletamento del servizio deve essere consegnata ed avallata dal responsabile Sicurezza del Committente. Attenzione all’ambiente Con particolare riferimento alla normativa ambientale e alla norma UNI EN ISO 14001 – 2004, l’Appaltatore si impegna a porre la massima attenzione per la gestione e lo smaltimento derivanti dall’attività di pulizia anche in particolare in merito ai residui liquidi. Il Responsabile Sistema Qualità e Ambiente del Committente darà le informazioni in merito. Vi indichiamo di seguito la prassi da seguire e le persone a cui rivolgersi in caso di necessità. Gestione rifiuti: i rifiuti derivanti dall’attività da Voi svolta possono essere distinti in due categorie: • rifiuti assimilabili a quelli urbani non pericolosi derivanti dall’attività di pulizia dei mezzi, uffici ed officine: per questi si richiede il rispetto dei basilari criteri di igiene e pulizia, e il rispetto della differenziazione del rifiuto (carta, plastica, …) • rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’attività di pulizia principalmente delle officine: oltre al rispetto dei basilari criteri di igiene e pulizia, si ricorda che il rifiuto (ad esempio materiale assorbente utilizzato per l’assorbimento di olio, gasolio) deve essere posto negli appositi contenitori posti all’interno o al punto di raccolta esterno delle officine, ponendo attenzione a non confondere le diverse tipologie di rifiuto. In casi dubbi, si deve contattare il personale ASF, e in particolare: nella sede di Via Asiago, l’Ufficio Tecnico posto al piano terra, Sig. Scarpa, nelle altre sedi i capi officina. Scarichi nei corpi idrici: • i residui liquidi derivanti dalle operazioni di pulizia di servizi igienici e pavimenti si ricorda che non devono essere mai versati nei tombini posti all’interno dei piazzali, per evitare l’inquinamento dei corpi idrici presenti, ma nelle griglie poste vicino al distributore carburante - ove presente - o negli scarichi dei servizi igienici ove non presente il distributore carburante. Si invita, inoltre, a mantenere i luoghi a Voi concessi per l’immagazzinamento dei Vostri prodotti e attrezzature, in condizioni di ordine e di pulizia, evitando di abbandonare materiali vari e ingombranti e provvedendo alla loro sistemazione o smaltimento secondo le regole sopra indicate. 8 ART. 16) PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale che l'Appaltatore destina ai lavori oggetto del contratto deve essere, per numero e qualità, costantemente adeguato all'impiego richiesto dai lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal capitolato o a quelli di volta in volta concordati con il Committente. Fermi gli impegni di cui al presente contratto, l’appaltatore sarà libero di determinare modalità e termini di esecuzione delle attività che ritenesse utili o necessarie al raggiungimento della qualità e delle caratteristiche dei servizi in oggetto, tenendo conto della disponibilità dei mezzi/strutture indicate nel Capitolato. Alla sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore deve comunicare per iscritto al Committente il nominativo del “Responsabile all’Esecuzione dei Lavori” per la gestione dei servizi oggetto del contratto. L’eventuale cambio del Responsabile all’Esecuzione dei Lavori deve essere tempestivamente comunicato al Committente che, a sua volta, si riserva la facoltà di designare uno o più incaricati che devono specificatamente effettuare le verifiche ed i controlli sull’attività svolta dall’Appaltatore. Il Responsabile all’Esecuzione dei Lavori, o un suo incaricato, deve essere sempre presente sui luoghi di esecuzione dei servizi e rispondere in qualsiasi momento alle richieste del Committente. Il Committente può chiedere la sostituzione del personale che, a suo motivato giudizio, non ritiene idoneo al servizio. Se per imperizia, imprudenza, negligenza e/o inosservanza delle disposizioni di legge o dei regolamenti interni, si rilevassero situazioni di pericolo alle persone, come primo provvedimento verrà allontanato il Responsabile all’Esecuzione dei Lavori. L'Appaltatore deve sempre tenere a disposizione la documentazione attestante le ore lavorative effettuate e produrla su richiesta del Committente. Il servizio di cui al presente contratto viene svolto durante tutti i giorni dell’anno nei tempi e nei modi che verranno concordati con ASF. ART. 17) TUTELA DEI LAVORATORI - SICUREZZA Nell’esecuzione dei servizi che formano l’oggetto del presente contratto l’Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente o emananda, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti del proprio personale. L’Appaltatore, inoltre: • è tenuto all’osservanza delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008, al D.L. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i. e a tutte le altre norme vigenti in materia di lavoro, nonché di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e, nel caso di cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori; • si impegna a fornire al Committente, a semplice richiesta, tutta la documentazione comprovante il rispetto ed il puntuale adempimento delle normative vigenti inerenti il rapporto di lavoro del personale dipendente e, nel caso di cooperativa, anche dei soci lavoratori; • l’appaltatore si impegna a rispettare le scadenze di validità della documentazione fornita ed in particolare a fornire trimestralmente il DURC aggiornato. 9 • • si obbliga per tutta la durata dell’appalto - anche se non aderente ad associazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di categoria - ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli eventuali accordi integrativi territoriali vigenti; se richiesto, deve dimostrare di aver ottemperato a tutte le summenzionate prescrizioni, alle assicurazioni a valere per la responsabilità civile e di aver adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità dei propri dipendenti, sotto l’osservanza delle Leggi a tutela dei lavoratori. In particolare, l’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme di Legge e le prescrizioni ASL, dell’Ispettorato del Lavoro, di tutti gli Enti Pubblici interessati ed in tema di sicurezza sul lavoro. Pertanto egli risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l’onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte al Committente. Per quanto riguarda il personale dipendente dalla Società che ha in appalto il servizio di pulizia attualmente in essere (gestore uscente) e le norme ad esso applicabili, si precisa che allo stesso è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro Nettezza urbana – Igiene ambientale. Con la sottoscrizione del contratto e dell’Allegato A (Art. 26 D.Lgs. 81/2008), l’Appaltatore dà atto di aver ricevuto dal Committente il Documento di Valutazione dei rischi contenente idonee informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di sicurezza adottate, nonché di aver preso visione dei locali del Committente utilizzati per il servizio oggetto del presente contratto: di tale sopralluogo verrà redatto apposito verbale che diverrà parte integrante del DUVRI. In merito alle eventuali situazioni di rischio l’Appaltatore si impegna a comunicare al proprio personale ogni informazione relativa alle misure di sicurezza e di prevenzione da adottare. L’Appaltatore si occupa di comunicare al Committente i nominativi dei dipendenti che opereranno presso il Committente stesso allegandone le dichiarazioni di posizione assicurativa e autocertificazione di regolare assunzione, impegnandosi inoltre a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni. In ottemperanza all’art.26 del D.lgs.81/2008, l’Appaltatore di impegna a dotare il personale di idoneo tesserino di riconoscimento e dei DPI adeguati in relazione all’attività svolta. Il Responsabile all’Esecuzione dei Lavori deve controllare il rispetto di quanto sopraccitato. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare controlli sull’osservanza della normativa in materia di sicurezza e di prendere eventuali provvedimenti. Il Servizio Prevenzione e Protezione del Committente fornirà dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività, sarà sempre disponibile a rispondere a qualsiasi quesito e, se necessario, a programmare un sopralluogo sul posto di lavoro ed a effettuare tutte le modifiche ed integrazioni necessarie. L’appaltatore dovrà integrare e rendere operativo un proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) in riferimento alle mansioni di sua competenza. 10 Tale piano deve prevedere: • realizzazione di idonee procedure operative; • realizzazione di corsi di formazione ed informazioni specifici per le attività oggetto dell’appalto; • adozione di adeguati dispositivi di protezione individuali; • elenco dettagliato delle sostanze utilizzate con indicazione, per punti, delle caratteristiche principali descritte nelle schede di sicurezza dei prodotti stessi. Il piano di sicurezza così predisposto, verificato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Committente, fa parte integrante del contratto. Il Committente peraltro provvederà, di concerto con l’Appaltatore, all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori ed informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione delle operazioni. ART.18) RESPONSABILITA’ SOLIDALE L’Appaltatore dovrà essere in regola con le normative contrattuali, previdenziali e assicurative vigenti in materia di lavoro subordinato, produrre mensilmente al Committente tutta la documentazione necessaria per attestare l’avvenuta corresponsione dei trattamenti retributivi e previdenziali di cui all’art. 35 comma 28 del D.Lgs. 223/2006 e s.m.i. riferiti ai lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto nonché, in caso di cooperativa, anche ai soci lavoratori. La documentazione da produrre, anche mediante autocertificazione, dovrà essere prodotta unitamente al DURC con cadenza mensile ed allegata alle fatture emesse dall’Appaltatore. Il Committente potrà legittimamente sospendere il pagamento di quanto dovuto all’Appaltatore fino all’esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione sopramenzionata. Qualora, a seguito di nuove disposizioni legislative, si rendesse necessario produrre ulteriore documentazione finalizzata a garantire il Committente sui temi di cui al presente articolo ed al precedente art. 17, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a produrla e consegnarla e nei termini previsti dalla norma. ART. 19) CAUZIONE DEFINITIVA (art. 113 del D.L.vo 163 del 12/04/2006) La Impresa aggiudicataria ha costituito, nelle forme di legge, fideiussione assicurativa definitiva pari al 10% del valore complessivo dell’appalto aggiudicato con l’applicazione della riduzione del 50% in base all’art.75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 per il periodo contrattuale (IVA esclusa), a titolo di garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 11 Nella polizza fideiussoria dovrà essere, altresì, indicato il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Azienda Appaltante. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 da parte di ASF AUTOLINEE che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva deve avere validità per anni 4 dalla data di stipula del contratto. ART. 20) CAUSE DI FORZA MAGGIORE Al fine di ovviare a qualsiasi controversia che potrebbe insorgere in ordine ad eventuali irregolarità nella corresponsione della retribuzione spettante e nell’assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali dovuti al personale incaricato della esecuzione del servizio, nel caso di recesso anticipato o mancato rinnovo del presente contratto il Committente provvederà a richiedere all’Appaltatore adeguate garanzie, da fornire nelle forme consentite, anche mediante rilascio di apposita fideiussione. Tali garanzie dovranno essere costituite per un importo adeguato al valore annuale del presente contratto e dovranno avere validità di almeno due anni dalla cessazione del contratto stesso, ovvero della maggior durata che dovesse essere stabilita da successive disposizioni legislative in merito al periodo di responsabilità solidale del committente. Sono considerate cause di forza maggiore: guerre, rivoluzioni, sommosse, scioperi, catastrofi naturali, incendi, inondazioni, ribaltamento e gravi incidenti a mezzi di trasporto, qualora non siano imputabili a negligenza dell’Appaltatore. Le cause di forza maggiore dovranno essere comunicate per iscritto al Committente con la massima tempestività e, su richiesta, comprovate. Saranno considerate cause di forza maggiore particolari avversità atmosferiche tali da impedire l’effettiva effettuazione dei lavori all’aperto. La relativa constatazione sarà verbalizzata in contraddittorio tra le Parti. Il ricorrere di cause di forza maggiore dovrà essere verbalizzato dalle due Parti. ART. 21) PENALITA’ Come previsto dalle condizioni contrattuali, salvo quanto previsto dall’articolo precedente, nel caso di ritardi o di mancata esecuzione dei servizi, saranno applicate le seguenti penalità, previa comunicazione dal Committente all’Appaltatore anche a mezzo fax o e-mail: 1) Per la pulizia giornaliera ordinaria degli autobus di linea : • per ogni veicolo sottoposto a tale tipo di pulizia che all’uscita dal deposito o all’inizio del servizio fosse riscontrato non pulito completamente o in massima parte: € 50,00 (euro cinquanta/00)/evento; • qualora la mancata pulizia si limitasse a qualche particolare: € 15,00 (euro quindici/00) cad. veicolo/evento; • qualora al Committente fossero applicate anche penali per mancata e/o parziale pulizia degli autobus da parte degli enti preposti alla sorveglianza, e questa risultasse essere chiaramente imputabile a disservizio dell’Appaltatore, tale penale dovrà essere rimborsata dall’appaltatore previa presentazione di apposita documentazione comprovante l’applicazione della stessa. 12 2) Per la pulizia periodica degli autobus di linea: per ogni veicolo sottoposto a tale processo, se fosse riscontrata una mancata e/o parziale pulizia, le penali del punto precedente saranno applicate in € 150,00 (euro centocinquanta/00) cad. veicolo/evento. 3) Per la pulizia generale straordinaria degli autobus di linea: per ogni veicolo sottoposto a tale processo, se fosse riscontrata una mancata e/o parziale pulizia, le penali del punto precedente saranno applicate in € 300,00 (euro trecento/00) cad. veicolo/evento. 4) Per carente o incompleta pulizia autovetture: € 20,00 (euro venti/00) cad. veicolo/evento. 5) Per carente o incompleta pulizia delle strutture: € 100,00 (euro 100/00) cad. struttura/ giorno. 6) Per guida pericolosa durante le manovre di movimentazione dei veicoli: € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) cad. evento. ART. 22) COMUNICAZIONI TRA SOCIETA’ Per qualsiasi comunicazione in merito al presente Contratto l’Appaltatore dovrà rivolgersi a Ing. Alessio Ghezzi – [email protected] - telefono 031/247111. ART. 23) TRASPARENZA DEI PREZZI Le Parti, espressamente ed irrevocabilmente: • dichiarano che non vi è stata alcuna mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo; • dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente Accordo; • si obbligano a non versare ad alcuno e a nessun titolo somme volte a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque rivolte agli stessi fini. 23.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del punto precedente, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi ivi assunti nel periodo di validità del presente Accordo, lo stesso si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. ART. 24) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’Appaltatore si assume – a pena di nullità assoluta del presente contratto – gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 così come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della predetta L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, il conto corrente dedicato, in via non esclusiva, è così identificato: ABI CAB N. CONTO le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 13 L’Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della L. 136/2010 così come modificata dall’art. 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187. ART. 25)TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’Appaltatore dichiara di essere stato informato circa le finalità, le modalità e la natura del trattamento dei dati personali e dichiara di conferire il proprio consenso nei limiti di legge. ART. 26) RISERVATEZZA Committente ed Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano a tenere riservato il contenuto dello stesso, la sua attuazione e tutti i dati che ad esso si riferiscono. ART. 27) SICUREZZA In relazione all’attività di manutenzione e di rimessaggio mezzi svolta nelle sedi di ASF Autolinee, si segnala quale rischio presente per il Vostro personale, quello da “investimento per presenza di autobus in movimento e in manovra”. Si raccomanda di conseguenza di: • Verificare sempre la presenza di mezzi in movimento; • Non sostare mai dietro agli autobus o ai carrelli elevatori; • Camminare sempre nelle vie preferenziali destinate ai pedoni • Indossare idoneo indumento ad alta visibilità durante le operazioni e gli spostamenti. Si allega alla presente il documento “Piano di Emergenza” a cui l’Appaltatore dovrà attenersi. ART. 28) CONTROVERSIE Nel caso di eventuali controversie in merito alla validità, esecuzione ed interpretazione del contratto, sia sul piano tecnico/contabile, sia sul piano giuridico, l’Appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Committente senza poter sospendere comunque la regolare esecuzione dei lavori. In tal caso l’Appaltatore, pena la decadenza di ogni eventuale diritto, dovrà formulare, mediante lettera raccomandata, le proprie motivate riserve entro il termine perentorio di 30 giorni dal sorgere della controversia. Tutte le controversie saranno decise, senza formalità di procedura, da un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle Parti (uno per ciascuna) ed il terzo scelto dai primi due di comune accordo od, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Como. 14 Il Collegio arbitrale emetterà decisione vincolante per le Parti entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Le spese della procedura arbitrale saranno addebitate alle Parti secondo criteri stabiliti dal Collegio, da liquidare sulla base delle vigenti tariffe professionali. In caso di ricorsi successivi, il Foro competente è quello di Como. ART. 29) REGISTRAZIONE Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Qualora si verifichi il caso d’uso, le parti chiederanno l’applicazione dell’imposta fissa di registro il cui importo sarà a carico della parte che richiederà la registrazione del contratto. ART. 30) CONCLUSIONI Si fa riferimento al Capitolato ed ai documenti di gara per quantunque convenuto non esplicato in questo contratto e comunque in caso di difformità prevale sempre la “norma” più favorevole al Committente. COMO, __________________________ ASF AUTOLINEE srl L’Amministratore Delegato Ing. Annarita Polacchini L’Appaltatore XXXXXXXXXXXXXX Fanno parte integrante del presente contratto gli allegati: • “Capitolato delle operazioni di sanificazione e pulizia-Lotto 1” • Allegato n. 1-2 operazioni di pulizia giornaliera • Allegato n. 3 operazioni di pulizia periodica • Allegato n. 4 operazioni di pulizia straordinaria • Allegato n. 5 elenco impianti – Lotto 1 • Allegato n. 6 elenco autobus, autovetture e furgoni • ALL. A) DUVRI 15 Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti punti: ART. 3) (Durata del contratto) ART. 4) (Corrispettivo e costi della sicurezza) ART. 7) (Risoluzione del contratto) ART. 12) (Responsabilità dell’appaltatore) ART. 13) (Assicurazione) ART. 16) (Personale dell’appaltatore) ART. 17) (Tutela dei lavoratori e sicurezza) ART. 21) (Penalità) ART. 28) (Controversie) L’Appaltatore XXXXXXXXXXXXXX 16