Skander Gadaleta - Daniela Vaghi L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume nei confronti di un’altra (appaltante o committente), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’impegno di compiere un opera o un servizio, dietro un corrispettivo in danaro (art.1655 del c.c. libro IV obbligazioni e contratti) Si tratta di un contratto in cui la prestazione di un bene o di un servizio si intende sempre come un risultato, il cui rischio è a carico dell’appaltatore. Consensuale: si perfeziona con il consenso delle parti Oneroso: presuppone corrispettivo in danaro Prestazioni corrispettive Effetti obbligatori corrispettivi Durata: il compimento dell’opera o del servizio deve avvenire in un tempo adeguato per entrambe le parti, pena la revisione del prezzo convenuto Appaltatore : è colui che si obbliga a eseguire l’opera o il servizio dietro pagamento di una somma di danaro. Committente : (o appaltante) è colui che riceve il beneficio dell’opera o del servizio che l’appaltatore ha eseguito assumendo l’obbligo del pagamento. Direttore lavori : per conto del committente è responsabile del risultato, per conto dell’appaltatore è responsabile dello svolgimento dei lavori che l’impresa deve svolgere. Progettista : colui che viene incaricato di creare il progetto per conto del committente o dell’appaltatore. Privato: è un contratto di appalto concluso tra soggetti privati per il soddisfacimento di interessi privati. Pubblico: è un contratto di appalto in cui il committente è la Pubblica Amministrazione che persegue interessi pubblici. A) L’appaltatore, di norma un imprenditore, deve compiere l’opera direttamente, con la propria organizzazione, senza affidarla in Sub-Appalto a terzi. (a meno che il committente non sia d’accordo) B) Assume i rischi che incidono sull’opera, durante il corso dell’esecuzione. Deve compiere l’opera secondo le modalità convenute, a regola d’arte, nel termine e al prezzo C) stabilito. Variazioni concordate : sono le variazioni che il committente autorizza anticipatamente o su proposta dell’appaltatore. Variazioni necessarie : sono quelle necessarie affinchè il progetto possa essere eseguito a regola d’arte. N.b. (Se le modifiche da apportare sono di notevole entità, appaltatore e committente possono recedere dal contratto) Variazioni ordinate dal committente : (ammesse se non superano 1/6 del prezzo complessivo), danno diritto ad una maggiorazione del compenso. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno. D) L’appaltatore deve garantire l’opera da eventuali difformità e vizi (art.1667) Nel caso in cui questi siano presenti, il committente può chiedere : Che difformità e vizi vengano eliminati Una diminuzione del prezzo (in proporzione dei vizi accertati) La risoluzione del contratto (se i vizi sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione) La denuncia da parte del committente deve essere effettuata entro 60 giorni dalla scoperta. La garanzia ha validità 2 anni dalla consegna dell’opera per beni mobili o servizi. La garanzia è prolungata a 10 anni nel caso di beni immobili perché la natura di questi beni può far sorgere vizi anche a distanza di anni dalla data di consegna. L’appaltatore deve comunicare entro 60 giorni ai subappaltatori le denunzie di vizi ricevute dal mittente. è tenuto alla garanzia per rovina e difetti di cose immobili… L’appaltatore L’art.1669 stabilisce infatti che quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata; se nel corso di 10 anni dal compimento, l’opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti… L’appaltatore ne è responsabile!!! E) Il diritto dell’appaltatore al corrispettivo, è subordinato all’accettazione dell’opera da parte del committente. L’appaltatore, compiuta l’opera deve invitare il committente a verificare la stessa, per constatare che essa sia stata eseguita a regola d’arte. .…Tale verifica si chiama collaudo. Avvenuta l’accettazione, se i vizi e le difformità erano conosciuti o riconoscibili dal committente, la garanzia ad essi relativa vien meno. Pagamento del prezzo : l’appalto, è un contratto a titolo oneroso; A) il prezzo può essere stabilito: Globalmente (rispetto all’opera nel suo complesso, e cioè a “forfait”) A “misura” (es. tot euro al mq) L’esecuzione del collaudo dell’opera, deve essere fatto in un tempo stabilito che inizia nel B) momento dell’invito da parte dell’ appaltatore; se nel caso di un ingiustificato ritardo il termine scade, l’opera di intende accettata. L’appaltatore e il committente possono chiedere la revisione del prezzo qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificate, successivamente alla conclusione del contratto, delle variazioni… Aumenti o diminuzioni superiori al decimo del prezzo dei : Materiali Oppure della mano d’opera Le variazioni devono essere tali da determinare una variazione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto. …E comunque la revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo (art.1664) Ha diritto ad un equo compenso, quando, nel corso dell’opera, si manifestino difficoltà impreviste di esecuzione, derivanti da cause naturali impreviste tali da rendere più onerosa la sua prestazione (art.1664 comma 2) Una causa che estingue il contratto, oltre a quelle tipiche previste per ciascun contratto, è la recesso da parte del committente Il committente può in qualsiasi momento, recedere dal contratto, e tale sua facoltà non è subordinata alla esistenza o alla ragionevolezza di un motivo. Il committente deve tenere indenne l’appaltatore dalle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art.1671) Non è causa di scioglimento del contratto in corso di esecuzione, salvo che… La considerazione della persona dell’appaltatore abbia costituito motivo determinante del contratto e gli eredi non diano affidamento per la buona esecuzione dell’opera.