NORMATIVA 10 Contratto di appalto garanzie per il contribuente di Pierluigi Damiani Si tratta di un contratto sinallagmatico con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, che l’altra parte (committente) è tenuto a pagare. Tuttavia, le due prestazioni non sono contestuali; l’appaltatore esegue l’opera nel rispetto delle indicazioni fornite dal committente, mentre questi procederà al pagamento solo a seguito di verifica ed accettazione. Infatti, ove l’opera sia difforme da quanto rappresentato dal committente all’appaltatore in sede contrattuale o presenti dei vizi, il primo potrà adottare i seguenti rimedi alternativi: la risoluzione del contratto, l’eliminazione di difformità/vizi, la riduzione del prezzo, oltre l’eventuale risarcimento del danno. La difformità però deve coincidere con una sostanziale diversità tra quanto realizzato e quanto previsto contrattualmente. In ordine al “vizio” deve aversi riguardo alla sua “intrinsecità”, ovvero al “difetto derivante dalla deficienza di particolari caratteristiche di esecuzione richieste dalla valutazione normale o dalle regole dell’arte” o “di mancanza di qualità che seppur non pattuite espressamente devono inerire l’opera secondo le regole dell’arte”. Soltanto se le difformità ed i vizi incidono in modo notevole sulla struttura e funzionalità dell’opera, tanto da renderla inidonea all’uso, sarà possibile procedere per la risoluzione contrattuale. In ogni caso, ogni volta che l’appaltatore consegnerà un’opera completa ma affetta da vizi o non conforme, il committente potrà esperire tutti le restanti menzionate azioni, oltre il risarcimento del danno eventuale; quest’ultimo però, andrà proposto in via integrativa e non autonoma. In conclusione, pare opportuno evidenziare alcuni distinguo fra l’appalto, la vendita ed il contratto d’opera, per certi aspetti simili ma non uguali. In effetti, le garanzie per il committente nel contratto d’appalto sono analoghe a quelle attribuite all’acquirente nel contratto di vendita affetta dal vizio della cosa venduta, con termini di denuncia del vizio però notevolmente diversi: otto giorni per la vendita e sessanta per l’appalto, decorrenti entrambi dalla scoperta del vizio. Cosa accade, dunque, se Tizio acquista da Caio un bene che questi dovrà realizzare? La somma di denaro costituirà il prezzo di vendita o il compenso per l’opera svolta in appalto? Ebbene, ai fini della distinzione, la giurisprudenza consolidata ritiene doversi indagare sullo scopo, sulla volontà dei contraenti in quanto unico elemento dirimente. Non va trascurato inoltre che nell’appalto, ai fini della risoluzione per vizi dell’opera, è necessario che vi sia un inadempimento concretamente più grave di quello prescritto per il caso della vendita. Ai sensi dell’art.1668 comma 2 c.c. la risoluzione del contratto d’appalto può essere invocata/dichiarata soltanto se i vizi dell’opera la rendano inidonea all’uso cui è destinata, mentre l’art.1490 c.c. impone che la risoluzione del contratto di vendita vada pronunciata per vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa ( in coerenza con l’art.1455 c.c. per cui l’inadempimento non deve essere di scarsa importanza con riguardo all’interesse del creditore). Aggiungiamo che, oltre al diverso termine di denuncia del vizio di cui innanzi, anche quello di prescrizione differisce, allungandosi da uno (vendita) a due anni (appalto) dalla consegna della cosa. Altra ipotesi che potrebbe generare qualche dubbio di qualificazione è il contratto d’opera; basti pensare alla grande impresa di costruzioni che per realizzare l’impianto elettrico di un ampio complesso edilizio si serva di un impresa artigiana. Il contratto di appalto si differenzia dal contratto d’opera in quanto l’appaltatore deve necessariamente essere una grande/media impresa caratterizzata da una certa organizzazione, mentre nel contratto d’opera l’attività viene svolta prevalentemente dallo stesso prestatore d’opera pur coadiuvato da suoi familiari. Pertanto, la grande impresa edile dovrà/potrà stipulare con la piccola impresa artigiana per l’esecuzione dell’impianto elettrico solo un contratto d’opera e non di appalto. Per completezza, segnaliamo che in questa ipotesi gli strumenti a tutela del committente ricalcano quelli prescritti in tema d’appalto, con l’unica differenza per i termini di denuncia del vizio e prescrizione dell’azione che viceversa si accorciano come nella vendita, rimanendo rispettivamente di otto giorni dalla scoperta del vizio e di un anno dalla consegna del bene.