NORMATIVA
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Contratto di appalto
garanzie per il contribuente
di Pierluigi Damiani
Si
tratta di un contratto sinallagmatico con il
quale una parte (appaltatore) assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e
gestione a proprio rischio, il compimento di un
opera o di un servizio verso un corrispettivo in
denaro, che l’altra parte (committente) è tenuto a
pagare.
Tuttavia, le due prestazioni non sono contestuali; l’appaltatore esegue l’opera nel rispetto delle indicazioni fornite dal committente, mentre questi procederà al pagamento solo a seguito di verifica ed
accettazione.
Infatti, ove l’opera sia difforme da quanto rappresentato dal committente all’appaltatore in sede
contrattuale o presenti dei vizi, il primo potrà adottare i seguenti rimedi alternativi: la risoluzione del
contratto, l’eliminazione di difformità/vizi, la riduzione del prezzo, oltre l’eventuale risarcimento del
danno. La difformità però deve coincidere con una
sostanziale diversità tra quanto realizzato e quanto
previsto contrattualmente.
In ordine al “vizio” deve aversi riguardo alla sua
“intrinsecità”, ovvero al “difetto derivante dalla
deficienza di particolari caratteristiche di esecuzione
richieste dalla valutazione normale o dalle regole
dell’arte” o “di mancanza di qualità che seppur non
pattuite espressamente devono inerire l’opera secondo le regole dell’arte”.
Soltanto se le difformità ed i vizi incidono in
modo notevole sulla struttura e funzionalità dell’opera, tanto da renderla inidonea all’uso, sarà possibile procedere per la risoluzione contrattuale.
In ogni caso, ogni volta che l’appaltatore consegnerà un’opera completa ma affetta da vizi o non
conforme, il committente potrà esperire tutti le
restanti menzionate azioni, oltre il risarcimento del
danno eventuale; quest’ultimo però, andrà proposto
in via integrativa e non autonoma.
In conclusione, pare opportuno evidenziare alcuni distinguo fra l’appalto, la vendita ed il contratto
d’opera, per certi aspetti simili ma non uguali.
In effetti, le garanzie per il committente nel contratto d’appalto sono analoghe a quelle attribuite
all’acquirente nel contratto di vendita affetta dal
vizio della cosa venduta, con termini di denuncia
del vizio però notevolmente diversi: otto giorni per
la vendita e sessanta per l’appalto, decorrenti
entrambi dalla scoperta del vizio.
Cosa accade, dunque, se Tizio acquista da Caio
un bene che questi dovrà realizzare? La somma di
denaro costituirà il prezzo di vendita o il compenso
per l’opera svolta in appalto?
Ebbene, ai fini della distinzione, la giurisprudenza consolidata ritiene doversi indagare sullo scopo,
sulla volontà dei contraenti in quanto unico elemento dirimente.
Non va trascurato inoltre che nell’appalto, ai fini
della risoluzione per vizi dell’opera, è necessario che
vi sia un inadempimento concretamente più grave di
quello prescritto per il caso della vendita. Ai sensi
dell’art.1668 comma 2 c.c. la risoluzione del contratto d’appalto può essere invocata/dichiarata soltanto
se i vizi dell’opera la rendano inidonea all’uso cui è
destinata, mentre l’art.1490 c.c. impone che la risoluzione del contratto di vendita vada pronunciata per
vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa ( in coerenza con l’art.1455 c.c. per cui
l’inadempimento non deve essere di scarsa importanza con riguardo all’interesse del creditore).
Aggiungiamo che, oltre al diverso termine di
denuncia del vizio di cui innanzi, anche quello di
prescrizione differisce, allungandosi da uno (vendita) a due anni (appalto) dalla consegna della cosa.
Altra ipotesi che potrebbe generare qualche dubbio
di qualificazione è il contratto d’opera; basti pensare
alla grande impresa di costruzioni che per realizzare
l’impianto elettrico di un ampio complesso edilizio
si serva di un impresa artigiana.
Il contratto di appalto si differenzia dal contratto
d’opera in quanto l’appaltatore deve necessariamente
essere una grande/media impresa caratterizzata da
una certa organizzazione, mentre nel contratto d’opera l’attività viene svolta prevalentemente dallo stesso
prestatore d’opera pur coadiuvato da suoi familiari.
Pertanto, la grande impresa edile dovrà/potrà
stipulare con la piccola impresa artigiana per l’esecuzione dell’impianto elettrico solo un contratto
d’opera e non di appalto. Per completezza, segnaliamo che in questa ipotesi gli strumenti a tutela del
committente ricalcano quelli prescritti in tema d’appalto, con l’unica differenza per i termini di denuncia del vizio e prescrizione dell’azione che viceversa si accorciano come nella vendita, rimanendo
rispettivamente di otto giorni dalla scoperta del
vizio e di un anno dalla consegna del bene.
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