UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA COMPLESSO IMMOBILIARE DELL’UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE” VIA GENERALE PARISI – NAPOLI CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE” GARA PUBBLICA COMUNITARIA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA GENERALE PARISI 13 “EX TELECOM” CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI ART. 1 - DISCIPLINA DELL’APPALTO I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dalle norme del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; dalla legge 25 gennaio 1994 n. 82; dal D.M. 7 luglio 1997 n. 274; dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e Contabilità di Ateneo, emanato con D.R. 27.12.1996, dai R.D. 2440/23 e 827/24, in quanto applicabili; dalle norme tutte contenute nel Disciplinare di gara, nonché in tutta la documentazione di gara; dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente Capitolato speciale d’oneri, e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dalle norme del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge applicabili. ART. – 2 OGGETTO L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia giornaliera e periodica dell’immobile e relative pertinenze sito alla via Generale Parisi 13 in Napoli. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e le frequenze indicate nel presente capitolato speciale d’appalto. Si significa che l’ammontare delle superfici coperte oggetto dell’appalto è pari a 30.323,35 e il totale di superfici scoperte è pari a 5.996,23, così come indicato nella scheda A. Al riguardo si puntualizza che, la misura delle predette superfici è meramente indicativa sicché, essendo il presente appalto aggiudicato a corpo, nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta qualora la misura delle superfici stesse dovesse risultare superiore a quella indicata. Il monte ore annuo richiesto per lo svolgimento del servizio in argomento è pari a 28.140. ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha durata biennale decorrente dalla stipula del contratto, salvo quanto previsto dal successivo art. 5 del presente capitolato speciale. 2 ART. 4 - IMPORTO L’ammontare dell’importo del servizio oggetto dell’appalto è quello risultante dall’offerta dell’impresa aggiudicataria. L’importo posto a base di gara, soggetto al ribasso, per il biennio di durata dell’appalto è di € 1.046.000,00, oneri per la sicurezza pari ad euro 18.813,11, oltre IVA. Per l’espletamento del servizio regolato dal presente capitolato speciale, sarà corrisposto all’appaltatore il suddetto importo che per l’intera durata del contratto non potrà subire variazioni in aumento. Si rappresenta che nella fase iniziale di esecuzione del servizio, in relazione ad eventuali consegne parziali da parte dell’impresa esecutrice dei lavori di adeguamento funzionale dell’edificio, ovvero alla messa in esercizio parziale dell’immobile, l’articolazione del servizio nei termini descritti nel presente articolo potrà subire modificazioni e/o riduzioni in termini di impegno orario richiesto all’impresa aggiudicataria. In tal caso, il corrispettivo sarà determinato in proporzione alle effettive ore di servizio svolte. ART. 5 - INIZIO DEL SERVIZIO Successivamente all’aggiudicazione della gara ed in pendenza della stipulazione del contratto, l’Università ha la facoltà di ordinare l’inizio del servizio in tutto od anche in parte all’impresa aggiudicataria che è obbligata a dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni ricevute circa l’esecuzione del contratto. L’inizio del servizio coinciderà con la formale consegna dei locali da parte dell'Economo dell’Università, in qualità di consegnatario dell'appalto. L’Università si riserva il diritto di procedere alla consegna parziale o frazionata del cantiere. In tal caso, la durata del contratto fissata in anni 2 (due) decorrerà dalla data di effettiva immissione nel servizio, ancorché parziale, con formale consegna dei locali da parte del consegnatario dell’appalto, risultante da apposito verbale. ART. 6 - MATERIALE DELLE PULIZIE Tutti i materiali di consumo (sacchi a perdere trasparenti ecc., per la raccolta differenziata dei rifiuti, detergenti e deodoranti, cere ecc.) sono a carico dell’Impresa appaltatrice, ivi compresi la carta igienica, il sapone per mani, i raccoglitori per i bagni, i contenitori per assorbenti femminili. I distributori di sapone e di carta igienica verranno messi a disposizione dalla Stazione appaltante. 3 I materiali prodotti impiegati per il servizio devono essere rispondenti alle normative comunitarie vigenti (ad esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) ed ai requisiti previsti dal presente capitolato. L’Appaltatore deve fornire al Committente, prima dell’inizio del servizio e ad ogni variazione durante l’esecuzione del medesimo servizio, le schede tecniche e di sicurezza redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti ecc.) che intende impiegare comprendenti: - il nome del produttore; - le caratteristiche dei prodotti; - il contenuto in percentuale dei principi attivi; - il dosaggio di utilizzo e la metodologia di impiego; - il pH della soluzione in uso; - i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento; - i numeri di telefono dei centri antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza. E’ vietato di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare: - acido cloridrico; - ammoniaca. I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati “di fresco”. Dopo l’uso tutto il materiale deve essere lavato ed asciugato. Il Committente si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l’uso per verificare le caratteristiche dei prodotti e l’esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni. E’ vietato l’uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di gres si potranno usare dei detergenti lievemente acidi, sui pavimenti in pvc, linoleum e gomma non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all’anilina che li danneggerebbero irreparabilmente. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). In nessun caso per i pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre agli stessi aggressioni chimiche o fisiche. Prima dell’inizio del servizio e ad ogni variazione durante l’esecuzione del medesimo servizio, l’Appaltatore dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica 4 dettagliata delle attrezzature e macchinari utilizzati. L’Appaltatore si impegna ad assicurarsi che le stesse siano conformi alle norme di sicurezza sul lavoro: L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali; gli stessi dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato; inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative CE. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle direttive CE in materia di protezione dei lavoratori durante il lavoro. L’Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche. Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall’Appaltatore dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell’Appaltatore stesso. L’Amministrazione metterà a disposizione dell’impresa appaltatrice un locale da adibire a spogliatoio e magazzino, con facoltà di sostituire detto locale a fronte di esigenze organizzative dell’Ente, con altro, senza che l’Impresa appaltatrice possa fare alcuna opposizione od eccezione. Una copia delle chiavi dovrà comunque rimanere per ogni evenienza al Committente, con le modalità che verranno stabilite all’atto dell’aggiudicazione dell’appalto. E’ vietato utilizzare detti locali ad uso magazzino di prodotti specie se infiammabili. Sarà consentito il deposito di quantità ragionevolmente necessarie a garantire la continuità delle prestazioni. La cura dell’ordine e della pulizia dei suddetti locali sarà a carico dell’Appaltatore. Il Committente non è responsabile in caso di danni o furti all’interno di tale locale. Il Committente, tramite il referente si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati all’Appaltatore per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza di un incaricato dell’Appaltatore. L’Amministrazione provvederà a mettere a disposizione dell’impresa appaltatrice l’acqua e l’energia elettrica occorrenti per lo svolgimento del servizio. 5 Il Committente si accollerà l’onere ed il pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti. ART. 7 - TIPOLOGIA DEI LOCALI E DELLE FINITURE I locali oggetto del servizio presentano le seguenti tipologie con le caratteristiche di cui al predetto allegato A): A) Corridoi, atri, scale di accesso, sale, aule, uffici, biblioteca, sale convegni. B) Ascensori e montacarichi. C) Scale di emergenza. D) Servizi igienici ed antibagni. E) Archivi e magazzini. F) Locali tecnici destinati ad apparati di rete, centrali termiche ed elettriche. G) Cortili interni ed esterni, porticati, terrazzi e terrazzi di copertura. ART. 8 – SPECIFICHE E FREQUENZE DEGLI INTERVENTI Il servizio comprenderà la pulizia dei pavimenti di qualsiasi genere e tipo, (di cui circa 15.000 mq. realizzato in resina Mapelfloor che richiede l’utilizzo di prodotti idonei e specifici) marmi, muri piastrellati o tappezzati, sale, biblioteche, uffici, servizi igienici, corridoi, pianerottoli, scale, ingressi ed ogni altro locale di uso comune; gli zoccoli, le finestre, le porte, i davanzali, i termoconvettori, i condizionatori ed ogni altro infisso, i corpi illuminanti, il mobilio e le suppellettili in genere. Il servizio dovrà essere espletato dal lunedì al venerdì, negli orari convenuti con l’ufficio economato. E’ richiesta la presenza di una unità fissa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Dovranno essere utilizzati prodotti detergenti conformi alle normative e previsti per le superfici da pulire. Le attrezzature dovranno essere conformi alla normativa vigente e marcati CE e tutte devono essere fornite di libretto d’uso e istruzioni. Le zone interessate dalla pulizia dovranno essere delimitate mediante idonea cartellonistica. I pavimenti bagnati dovranno essere adeguatamente delimitati con nastri bianco/rossi e con cartelli “ATTENZIONE PAVIMENTO SCIVOLOSO”. 8.1 - INTERVENTI CON FREQUENZA GIORNALIERA Spazzatura lavaggio e disinfezione bagni ed antibagni, compresi i sanitari e le superficie piastrellate. Il lavaggio dei bagni, pavimenti e pareti, deve essere eseguito con sanificanti a base germicida ammonico inodore, due volte al giorno. Dopo un accurato risciacquo le superficie lavate dovranno essere perfettamente asciugate con spugna o panno morbido. 6 Spazzatura pavimenti degli uffici, studi, aule, biblioteche, laboratori, corridoi, androni, porticati, scale, piazzali, vani ascensori, guardiole ed eventuali aree di disimpegno (con particolare cura per le zone di convogliamento delle acque piovane). Spolveratura mobili, suppellettili,lavagne,ed arredi in genere di tutti gli uffici, aule e biblioteche, davanzali,infissi,caloriferi/condizionatori. Vuotatura cestini portarifiuti. Lavaggio pavimenti di androni ed ingressi. 8.2 – INTERVENTI CON FREQUENZA SETTIMANALE Lavaggio pavimenti degli uffici, studi, biblioteche,laboratori, corridoi, porticati, scale, ascensori guardiole ed aule, (le aule tutti i mesi ad eccezione del mese di agosto). Spazzatura di locali termici ed archivi, balconi, depositi, garage. 8.3 - INTERVENTI CON FREQUENZA MENSILE Lavaggio e spolveratura depositi, archivi,centrali termiche,depositi biblioteca, balconi e garage. Pulizia chiusini e grate di deflusso delle acque piovane. Spolveratura corpi illuminanti, tende alla veneziana, deragnatura. 8.4 - INTERVENTI CON FREQUENZA BIMESTRALE Lavaggio superficie vetrate interne (mobili, armadi,bacheche) pulizia e disinfezione dei pozzetti, chiusini, caditoie ed intercapedini. Lavaggio delle vetrate esterne raggiungibili da balconate o comunque accessibili senza l’utilizzo di apposita piattaforma aerea. 8.5 - INTERVENTI CON FREQUENZA TRIMESTRALE Spazzatura terrazzi di copertura. Asportazione polvere, con mezzi meccanici, dagli scaffali dei depositi della Biblioteca e degli archivi di uffici e segreteria. 8.6 - INTERVENTI CON FREQUENZA SEMESTRALE Deceratura e ceratura di tutti i pavimenti che consentono tale trattamento. 7 Lavaggio delle vetrate esterne non raggiungibili tramite balconi, con utilizzo di apposita piattaforma aerea. 8.7 - INTERVENTI PRE-CONVEGNO In occasione di convegni e congressi o altro genere di manifestazioni l’impresa aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento dei seguenti interventi: - lavaggio dei pavimenti; - lavaggio e smacchiatura delle poltrone; - lavaggio delle porte, sia esternamente che internamente; - spolveratura delle pareti con strumenti idonei; - spolveratura degli arredi e degli apparecchi; - lavaggio vetri. 8.8 - INTERVENTI POST-CONVEGNO - Lavaggio dei pavimenti; - raccolta e smaltimento rifiuti. /// L’impresa provvederà all’immissione dei rifiuti in appositi sacchi dedicati alla raccolta differenziata. A tal proposito la ditta dovrà attenersi a quanto prescritto dai regolamenti vigenti in materia di raccolta differenziata. Particolare attenzione sarà dedicata al recupero della carta. I cartoni, opportunamente piegati, dovranno essere conferiti nell’area appositamente destinata alla loro raccolta. Dovrà essere eseguita la raccolta differenziata della plastica, lattine e, ove necessario, della frazione di umido. La fornitura degli appositi sacchetti per la raccolta è a carico della ditta. La ditta, inoltre, si impegna a provvedere: - alla pulizia straordinaria degli ambienti, in seguito ad imbiancature, interventi di manutenzione ecc.; - all’intervento di montaggio e smontaggio delle tende e dei tendaggi, disposto dall’Ufficio economato. E’ fatto obbligo di posizionare la cartellonistica di pericolo “pavimento bagnato” ogni volta che viene effettuato il lavaggio. ART. 9 – LAVORI STRAORDINARI 1) Atti vandalici: in caso di atti vandalici concretatisi in scritte sui muri esterni degli immobili delle sedi dell’Università, l’Impresa dovrà intervenire entro le prime 6 (sei) ore dalla chiamata, rimuovendo le scritte dai muri con prodotti idonei. 8 2) Raccolta e asportazione rifiuti: la ditta appaltatrice dovrà curare la raccolta dei materiali da imballaggio utilizzati in occasione di forniture, a porli negli appositi sacchi ed a depositarli nei cassonetti della nettezza urbana. 3) Ostruzioni pluviali: in caso di ostruzione delle griglie di raccolte delle acque piovane, l’impresa dovrà intervenire immediatamente entro le due ore dalla chiamata, rimuovendo ed eliminando i detriti intasanti che impediscono il regolare deflusso delle acque piovane. Per tutta la durata del contratto, ai lavori straordinari ricompresi nel presente articolo verranno applicati i prezzi contenuti nel Tariffario presentato dall’impresa aggiudicataria all’Università contestualmente alla presentazione dell’offerta. I prezzi contenuti nel suddetto tariffario saranno del tutto ininfluenti ai fini dell’aggiudicazione della gara e non saranno pertanto oggetto di alcun tipo di valutazione da parte della Commissione di gara. Tale Tariffario-prezzi non sarà inoltre assolutamente vincolante per l’amministrazione, che potrà richiedere oppure non richiedere i servizi di cui al presente articolo; tuttavia, nell’eventualità in cui l’Università decida di richiederli, avrà diritto all’applicazione dei prezzi indicati nel Tariffario medesimo, per tutta la durata contrattuale. Art. 10 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore L’Impresa appaltatrice dovrà assicurare la presenza durante le ore di servizio di un proprio rappresentante o incaricato che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, comunicando il nominativo per rapporti con l’ufficio Economato. L’Appaltatore, a tal fine, dovrà avere una sede operativa nel territorio della Provincia di Napoli entro la data di avvio del servizio e dovrà comunicare all’ufficio Economato, all’atto dell’affidamento del servizio, il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile, al fine di provvedere tempestivamente alle chiamate urgenti; tale Responsabile dovrà avere delega operativa rilasciata dall’azienda per ciò che riguarda la conduzione tecnica dell’appalto. Presso tale sede e a tale referente, quindi, l’Amministrazione rivolgersi, in qualsiasi momento, per esigenze di servizio. Universitaria potrà Più in generale, l’Appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego dei prodotti chimici non nocivi. L’Appaltatore si obbliga comunque a provvedere a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al Decreto legislativo n. 81/2008, la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità. 9 Sono a completo carico dell’Appaltatore gli oneri relativi all’impiego di: a) b) c) d) divise per il personale impiegato; tessere di riconoscimento e distintivi; sacchi per la raccolta rifiuti urbani; materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate; e) attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie; f) ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio. L’Appaltatore deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici non pulibili all’interno, alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, coerentemente con quanto disposto dall’art. 14 del presente capitolato tecnico. Art. 11 - Sicurezza L’Impresa deve osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettate dal D.Lgs. 81/08. L’Impresa è tenuta a consegnare prima dell’inizio dell’attività un proprio Piano Operativo di Sicurezza redatto conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. 222/03 e dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e dell’Allegato XV comma 3.2 – Contenuti minimi dei Piani Operativi di Sicurezza. Tale Piano Operativo di Sicurezza deve essere adeguato alla natura dei rischi presenti presso il Complesso immobiliare di via Parisi 13 oggetto del servizio. In tale senso, in adempimento all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, l’Amministrazione fornirà alla Ditta il Documento di Valutazione dei Rischi della sede dell’Ateneo redatto conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08 ed il Piano di Emergenza ed Evacuazione redatto secondo il D.M. 10/03/1998. La Ditta dovrà attenersi alle procedure di emergenza ed evacuazione vigenti nonché ai divieti ed alle prescrizioni impartite in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A cadenza annuale, il personale impiegato dovrà partecipare alle prove di esodo ed evacuazione previste nel Piano di Emergenza ed Esodo. Ogni eventuale situazione di non conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovrà essere prontamente comunicata al personale strutturato presso la sede dell’Ateneo. L’Impresa si impegna a non manomettere e/o modificare qualsiasi dispositivo di protezione collettivo o individuale, presidio antincendio o dispositivi di protezione antincendio passivo ed attivo. 10 L’Impresa in adempimento all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 dovrà consegnare tutta la documentazione relativa all’accertamento dell’Idoneità Tecnico – Professionale della Ditta. La Ditta si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il committente da ogni qualsiasi responsabilità. Art. 12 - Assunzione e trattamento del personale dipendente L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale ed igiene del lavoro. L’Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituito in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci –lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante da vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentativi, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridicoeconomica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. L’Appaltatore si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all’ubicazione del cantiere (art.1 comma 8 D.L.22/3/93 n. 71, convertito in Legge 25/5/1993 n.151), fatta salva la possibilità dell’accentramento contributivo autorizzato dall’INPS, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto. Ai sensi dell’art. 5 della legge 25/1/1994, n.82 e dell’art. 29 del Dlgs n.276/2003, il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solo previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale (DURC), compresi i soci – lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell’appalto e 11 previa attestazione da parte dell’Appaltatore di aver corrisposto quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori. In caso di adempienza dell’Appaltatore, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, circa il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e/o il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appalto, compresi i soci lavoratori, se trattasi si società cooperativa, e/o le disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo assegnando all’appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni consecutivi entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezione, né avrà titolo a risarcimento dei danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Nel caso in cui l’Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto e di accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell’Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità onestà e moralità. Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento. Nei cinque giorni consecutivi precedenti l’inizio del servizio appaltato, l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa con l’indicazione per ciascuna unita di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio). Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno cinque del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. 12 L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione del lavoro dovrà essere comunicata al Committente entro cinque giorni consecutivi da verificarsi del predetto evento. Entro dieci giorni consecutivi l’Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della documentazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell’art.1 del Decreto Legislativo 26/5/1997, n. 152, sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente l’Appaltatore dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 10 giorni consecutivi dal loro verificarsi. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra nei termini temporali sopra indicati comporterà l’applicazione di una penale di € 258,23 che sarà applicata dal committente a suo insindacabile giudizio. L’Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del committente il registro infortuni e gli altri registri obbligatori previsti dalle vigenti norme in materia. L’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal decreto legislativo 81/2008. L’Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Il personale dell’Appaltatore dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà informarsi delle disposizioni presenti e future, emanate dal Committente e ad ordini impartiti dall’Appaltatore. L’Appaltatore prescriverà ai propri dipendenti, sotto pena di sanzione, di mantenere il segreto assoluto su tutto quanto visto e sentito in relazione alle attività del Committente. Ai suddetti, inoltre, è fatto divieto di aprire cassetti ed armadi, manomettere carte e documenti eventualmente lasciati sui piani di lavoro. Il personale impiegato dovrà attestare quotidianamente gli orari di inizio e di termine del servizio, secondo le modalità che il Consegnatario dell’appalto, di concerto con i Responsabili di sede, riterrà più opportune. L'Università ha facoltà di chiedere la sostituzione delle persone che, durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa si applicheranno le penali di cui al successivo art. 22 del capitolato. 13 Art. 13 - Personale responsabile del servizio L’Appaltatore deve indicare il Responsabile di servizio che dovrà essere notificato al Referente individuato nelle premesse del presente capitolato. Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e fare osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio dovranno ritenersi fatte direttamente all’appaltatore stesso. Il Responsabile di servizio concorda con il referente dell’Amministrazione le fasce orarie definitive relative al servizio di pulizia continuativa per ogni singolo edificio/reparto. Entro dieci giorni consecutivi dall’inizio del servizio il Responsabile di servizio deve notificare al Referente dell’Amministrazione l’elenco delle fasce orarie in cui verrà svolto il servizio di pulizia suddiviso per Edificio/Reparto. Tale obbligo sussiste anche in caso di eventuali modifiche. Il Responsabile del servizio riceverà la consegna delle chiavi necessarie all’ingresso ai locali oggetto degli interventi di pulizia e ne dovrà curare la custodia. Il personale dell’Appaltatore, oltre a provvedere direttamente all’apertura e alla accurata chiusura a chiave di ogni locale interessato dal servizio, dovrà altresì curare la disattivazione e la riattivazione degli impianti anti-intrusione eventualmente presenti negli edifici. Art. 14 - Scioperi In caso di scioperi del personale dell’Appaltatore o di altra causa di forza maggiore, escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie, dovrà essere assicurato per ciascun edificio un servizio di emergenza sulla base di un piano concordato tra l’Appaltatore, il Committente e le OO.SS. maggiormente rappresentative. Le mancate prestazioni contrattuali saranno stornate dalle relative fatture. L’importo orario da sottrarre sarà dato dal rapporto tra l’importo contrattuale e il numero d’ore complessivo offerte. Art. 15 - Sistema di autocontrollo dell’azienda Nell’esecuzione del servizio, il Concorrente dovrà adottare un proprio sistema di autocontrollo della corretta applicazione delle procedure, tempi e piani di lavoro da applicare all’appalto oggetto del contratto, nonché della qualità delle prestazioni prese. 14 Prima dell’inizio del servizio l’Appaltatore deve fare convalidare detto sistema dal Committente che può apportare eventuali integrazioni coerenti con il piano di lavoro senza incremento del corrispettivo di contratto. Il sistema di autocontrollo deve indicare: a) i metodi di verifica sull’esatta applicazione delle procedure proposte ed i metodi di rilevazione scritta delle difformità riscontrate in corso d’opera: b) tipo (continuative o a campione) e frequenza delle verifiche; c) figure professionale/i preposta/e al controllo; d) le azioni correttive adottate; e) modulistica appositamente predisposta (report) e tempistica di trasmissione al referente dell’Amministrazione. Le risultanze del sistema di autocontrollo devono essere scritte, chiare ed univoche e visionabili in ogni momento dal Referente dell’Amministrazione o dai suoi incaricati al controllo. Art. 16 - Controllo e verifica del servizio della Stazione appaltante E’ facoltà della Stazione appaltante effettuare, sia direttamente sia mediante tecnici esterni, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia, anche con l’ausilio di macchina fotografica, riprese video ed asporto di campioni di prodotti impiegati per le pulizie da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio, per verificare le caratteristiche merceologiche. I controlli indicativamente avranno per oggetto la verifica dei seguenti aspetti: A) esame visivo della qualità delle pulizie in base ad una griglia di quattro livelli così articolata: 1) pulito 2) tracce di sporco 3) sporco, polvere e alcune ragnatele 4) diffusamente sporco e ragnatele evidenti. B) professionalità degli addetti; C) controllo dell’abbigliamento di servizio degli addetti; D) controllo del numero degli addetti e del relativo monte ore; E) controllo del corretto utilizzo delle attrezzature; 15 F) verifica dell’idoneità igienica e dello stato di manutenzione delle attrezzature impiegate per l’effettuazione del servizio di pulizia. I risultati delle verifiche e dei controlli saranno riportati nei “Rapporti” che mensilmente verranno inviati all’Impresa, con l’indicazione delle prescrizioni e delle scadenze entro le quali dovranno essere effettuati i diversi lavori di risanamento o poste in essere le operazioni correttive del servizio. Art. 17 - Cessione del contratto E’ vietata la cessione anche parziale, del contratto. Si applica l’articolo 116 del Dlgs n. 163/2006 nei casi di cessioni di azienda e atti di trasformazione fusione e scissione societaria. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, ed altri organismi per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione. Art. 18 - Responsabilità dell’impresa aggiudicataria Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Impresa. Nella responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni dell'Università, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L'Impresa è responsabile per danni cagionati a terzi, all'Università o al personale universitario dal proprio personale dipendente nel corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Impresa alla proprietà dell'Università saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Impresa non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Università si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Impresa ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Consegnatario dell’Appalto (o suo incaricato) alla presenza di delegati dell'Impresa; qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare, il Consegnatario dell’appalto (o suo incaricato) provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Università derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa che l'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, comprensiva anche dei danni che le attività di pulizia arrechino a cose o persone dopo il loro completamento/consegna, dei danni alle cose sulle quali si eseguono le attività, dei danni ai locali nei quali si eseguono le attività, dei danni da interruzioni o 16 sospensioni di attività a seguito di sinistro garantito in polizza, nonché dei danni a cose da incendio di beni dell'Impresa, per un massimale “unico” non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per persona. La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00 per sinistro e di € 1.000.000,00 per persona. Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all’Università entro la data di avvio del servizio. Resta tuttavia inteso che: - tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del gestore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il gestore medesimo; - l'Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Università, restando fermo l'obbligo del gestore stipulante la polizza di pagare, alle scadenze, i relativi premi; - nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di proprietà dell'Università; - la durata della copertura assicurativa dovrà essere fino al momento dell'accettazione delle prestazioni e servizi resi a fine appalto, ferma la garanzia richiesta per i danni accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto medesimo; - l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per l'Università e pertanto, qualora l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 23 del capitolato, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito; - l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti; - l’Università sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative; - il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed assicurazioni obbligatorie vigenti. ART. 19 – CAUZIONI Sono previste una cauzione provvisoria e una cauzione definitiva. Ai sensi dei paragrafi 11 e 14 punto A.4) del Disciplinare di gara, all'istanza di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% del valore presunto dell’appalto, calcolato in relazione alla durata del servizio. Detta cauzione è da prestare: 17 - mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati - mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; - negli altri modi previsti dalla legge. La cauzione provvisoria dovrà : - avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà contenere l’impegno alla proroga della relativa validità ed efficacia per ulteriori tre mesi, ove la procedura non si sia conclusa nel termine di 180 giorni; - prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - prevedere che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa, ovvero Napoli; - prevedere l'obbligo del garante a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria viene svincolata mediante dichiarazione resa dall'Amministrazione aggiudicatrice successivamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio. La cauzione provvisoria verrà incamerata nell’ipotesi in cui l’impresa non sottoscriva il contratto ovvero non dia inizio allo svolgimento del servizio a richiesta dell’Amministrazione. Per i non aggiudicatari, la cauzione provvisoria verrà svincolata mediante dichiarazione resa dall'Amministrazione aggiudicatrice successivamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio. A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara (paragrafo 11), un deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione su base biennale. Detto deposito cauzionale può essere prestato: - mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati; - mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; - negli altri modi previsti dalla legge. 18 La polizza fidejussoria o la fidejussione: - dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università; - dovrà avere scadenza successiva al termine del servizio; - dovrà prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'Impresa di pagamento dei premi o commissioni suppletive, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui la stessa Impresa obbligata consegni espressa dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione emessa dall'Ente garantito; - dovrà prevedere che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa, ovvero Napoli. Il predetto deposito cauzionale dovrà essere tempestivamente reintegrato dall'Impresa qualora, in corso di esecuzione del contratto, esso sia stato parzialmente o totalmente incamerato dall'Università. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato nei 60 giorni successivi alla data della dichiarazione finale di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Consegnatario dell’appalto. Entro detto termine l'Università procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi del gestore, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria. L’Amministrazione potrà escutere la cauzione a titolo i risarcimento danni, nel caso di risoluzione del contratto di cui all’art. 23 del presente capitolato speciale. ART. 20 – PAGAMENTI La fatturazione deve avvenire con cadenza mensile posticipata. Per tutta la durata del contratto, i costi relativi agli eventuali lavori straordinari di cui all’art. 9 del presente capitolato saranno fatturati a parte, sulla base del relativo Tariffario-prezzi presentato dall’Impresa contestualmente alla presentazione dell’offerta. In ogni caso qualsiasi altro intervento o prestazione per necessità impreviste o straordinarie sarà fatturato a parte. L'Università provvederà ai pagamenti a mezzo mandato esigibile presso l'Istituto Cassiere dell’Università, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, previa liquidazione della stessa da parte del Consegnatario dell’appalto. Le fatture dovranno essere intestate all’Università degli studi di Napoli “Parthenope” via A. Acton n. 38 80133 Napoli. 19 Il pagamento delle fatture verrà effettuato previa acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della documentazione prevista dall’art. 5, 2° comma L. 25 gennaio 1994 n. 82, di cui al precedente art. 12, e del visto di regolare esecuzione del Consegnatario dell’appalto. L'Impresa aggiudicataria deve comunicare all'Università, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvengano ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all'Università, la quale non si assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all’Impresa a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento sopra indicato relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell’Università di avvalersi delle disposizioni in tema di risoluzione del contratto di cui all’art. 24 del presente capitolato. La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione dell’Università attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’Impresa. ART. 21 - RIDUZIONE OD AUMENTI DEGLI INTERVENTI Qualora, per sopravvenute esigenze, si renda necessario estendere il servizio di pulizia delle superfici, coperte e/o scoperte, non contemplate nella scheda tecnica allegata sub A) al presente capitolato, l’Università si riserva la facoltà di affidare l’ulteriore servizio all’impresa aggiudicataria entro il limite del quinto dell'importo di aggiudicazione, senza che l’impresa stessa possa opporre eccezioni di sorta. Qualora si renda necessario ridurre le superfici oggetto del presente appalto, anche solo temporaneamente, l’Università si riserva la facoltà di operare le conseguenti riduzioni di superfici. I1 corrispettivo per le eventuali estensioni o l’importo da detrarre per le eventuali riduzioni di superficie verrà calcolato applicando il seguente criterio: - per le superfici coperte, dividendo l’importo di aggiudicazione dell’appalto per il numero degli anni e per la somma dei mq. indicativi coperti più 1/10 dei mq. indicativi scoperti, ove esistenti. - per le superfici scoperte sarà pari al 10% di quello così come sopra ottenuto per le superfici coperte. L’Università si riserva, altresì, la facoltà, per sopravvenute esigenze, di far eseguire il servizio in locali diversi da quelli indicati nell’allegato sub 1 del presente capitolato. 20 In tale ipotesi, si procederà alle necessarie compensazioni, in diminuzione o in aumento, applicando gli stessi criteri sopra indicati. ART. 22 – PENALI Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il Consegnatario dell’appalto potrà applicare le seguenti penali: - per quanto riguarda l’omissione totale o parziale delle operazioni di pulizia, l'Impresa, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione, potrà essere gravata di una penale pari a 1/20 del compenso mensile contrattuale (IVA inclusa); - per quanto riguarda inesatti adempimenti o ritardi nell'adempimento o comunque per inadempienze diverse dall'omissione del servizio, l'Impresa potrà essere gravata di una penale pari ad 1/20 del compenso mensile contrattuale (IVA inclusa); - per i danni arrecati ai sensi dell’art. 18 del presente capitolato, verrà applicata una penale pari al 10% dell’ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute dall’Università; - per l’esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmente, verrà applicata – per una prima infrazione – una penale di € 5.165, 00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della mensilità successiva a quella in cui si è verificata l’infrazione/disservizio oppure sull'importo cauzionale, a scelta dell’Università, indipendentemente da qualsiasi contestazione. A seguito dell’avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell’ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell’esecuzione del servizio, l’Università si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione e l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa inadempiente, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall’inadempimento. ART. 23 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base di segnalazioni o rapporti fatti al Consegnatario dell’appalto dai Responsabili di sede (o da loro incaricati). 21 Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal Consegnatario dell’appalto (o da suo incaricato) al Responsabile del servizio dell’Impresa a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata al domicilio eletto dall'Impresa appaltatrice anche per telefax, in cui faranno fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione dell'Università. Nella contestazione, qualora la medesima verta su omissioni totali o parziali del servizio di pulizie, nonché su danni arrecati nell’esecuzione del servizio, sarà richiesto dall’Università un sopralluogo congiunto Università/Impresa in loco, entro n. 2 (due) ore dal momento in cui è stato riscontrato il disservizio. Di tale sopralluogo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti, se presenti, oppure, in caso di assenza del Responsabile del servizio per la Ditta, dal solo Consegnatario dell’appalto (o da suo incaricato), alla presenza di due testimoni. In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, nella contestazione sarà concesso all’Impresa un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso il suddetto termine, l'Università, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali di cui all'art. 22, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - frode nella esecuzione del servizio; - inadempimento alle disposizioni riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; - stato di inosservanza dell’Impresa aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria Impresa e lo svolgimento del contratto; - manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - interruzione parziale o totale del servizio di pulizia quotidiana verificatasi, senza giustificati motivi, per n. 3 (tre) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno; - mancata esecuzione delle altre prestazioni periodiche per n. 2 (due) volte anche non consecutive nel corso dell'anno; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; - violazione delle prescrizioni concernenti il subappalto di cui al successivo art. 25; - applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente art. 22; Qualora inoltre l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 18, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del presente articolo, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 22 Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Impresa, il regolare funzionamento del servizio. In ossequio al Protocollo di Legalità siglato dall’Amministrazione con la Prefettura di Napoli in data 17 ottobre 2007, l’impresa che si renda responsabile dell’inosservanza delle clausole contenute nel predetto protocollo, verrà considerata “di non gradimento per l’Ente” che procederà alla risoluzione del contratto. Le suddette clausole formeranno parte integrante dello stipulando contratto con l’impresa aggiudicataria. Si puntualizza che la versione integrale ed ufficiale del Protocollo di Legalità di cui innanzi è pubblicata sul sito internet dell’Università all’indirizzo: www.uniparthenope.it, voce Affari legali – Bandi e Gare. Qualora si giunga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l’Impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. ART. 24 – RECESSO L’Impresa è tenuta all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno n. 6 (sei) mesi, qualora l’Università intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. L’Università può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili all’Impresa: - per motivi di pubblico interesse, - in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile. In tutti i casi previsti ai presenti commi l’Impresa rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia indennizzo. L’Impresa può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256, 1463). 23 ART. 25 – SUBAPPALTO L’affidamento in subappalto è consentito nei limiti del 30% dell’importo complessivo netto offerto ed al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi o prestazioni che intende subappaltare, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto; 2) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato dalla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio. 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Dlgs n. 163/2006; 4) che non sussista, nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del Dlgs n. 163/2006, l’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni ed i servizi in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L’appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’appaltatore ha altresì l’obbligo di: a) provvedere, sotto la sua responsabilità e prima dell’inizio del servizio, alla redazione del piano delle misure per garantire la sicurezza fisica dei lavoratori; b) curare l’aggiornamento ed il coordinamento degli specifici piani per la sicurezza redatti dai subappaltatori affinché gli stessi siano compatibili tra loro e coerenti con il piano dell’impresa principale. Nell’ipotesi di associazione temporanea d’impresa o di consorzio, detto obbligo spetta all’impresa Capogruppo/Consorzio; 24 c) provvedere alla trasmissione della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante all’appaltatore. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore; d) trasmettere periodicamente, anche per conto del/i subappaltatore/i, all'ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Di fronte alla Stazione appaltante, comunque, l'impresa appaltatrice resterà la sola ed unica responsabile dei servizi subappaltati. L’appaltatore è altresì responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e Territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Amministrazione di specifico provvedimento autorizzativo. Il subappalto non autorizzato ovvero realizzato oltre il limite di legge costituiscono motivo di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’impresa e fanno sorgere il diritto per il Committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. Se durante l'esecuzione dei servizi, ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo. L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei servizi. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente disciplinare. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall’Impresa appaltatrice ad altre Imprese: a) per la fornitura di materiali; b) per la fornitura di mezzi meccanici. 25 ART. 26 - ONERI FISCALI E SPESE Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a carico dell'aggiudicatario, ad eccezione dell'IVA, che per legge è a carico del committente. ART. 27 - FORO COMPETENTE Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. ART. 28 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il soggetto aggiudicatario dell’appalto, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a formulare le seguenti dichiarazioni: a) di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali; b) di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali (es. informativa agli interessati); c) di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere; d) di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l’Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze; e) di riconoscere il diritto dell’Amministrazione a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate; f) di indicare una persona fisica referente per la parte “protezione dei dati personali”. Il soggetto aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate: a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalle norme per l’affidamento di appalti e servizi; b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 26 - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, l’Appaltatore è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l’appaltatore che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall’aggiudicazione. c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: - al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; - ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; - a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento. d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: - verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri in possesso dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; - verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.); e) il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” che può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”; f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del Dlgs n. 196/2003; g) l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali; ALLEGATO A al Capitolato Speciale d’Oneri: L’allegato A è composto dalla scheda tecnica relative al complesso immobiliare oggetto dell’appalto con l’indicazione delle caratteristiche principali degli ambienti. Napoli, 18 maggio 2009 Il Direttore Amministrativo (Dott. Enrico De Simone) 27