COMUNE DI GAVIRATE – Varese
P.zza Matteotti n. 8 – 21026 Gavirate
C.F. 00259850121
Tel.0332-748.222 Fax 0332-746.438
SETTORE AFFARI GENERALI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO N. 2
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE.
01.01.2015/31.12.2016
ART.1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza, somministrazione pasti e custodia alunni alle
refezioni scolastiche, così distribuite:
- Scuola Primaria di Gavirate
- Scuola Primaria di Voltorre
- Scuola Primaria di Oltrona
3 giorni settimana
3 giorni settimana
3 giorni settimana
L’appalto riguarda la fornitura di personale di assistenza con i seguenti requisiti :
- Diploma scuola dell’obbligo (può costituire requisito di preferenza la partecipazione a
corsi Haccp o di formazione specifica sul servizio di refezione scolastica)
L’appalto comprende i seguenti servizi:
- apparecchiatura tavoli prima dell’inizio della mensa;
- sparecchiatura tavoli (al termine della pausa mensa ed ESAURITO IL COMPITO DI
ASSISTENZA ALUNNI) – SE RICHIESTO LAVAGGIO E SCIUGATURA POSATE
- servizio ai tavoli di somministrazione dei pasti agli alunni per tutte le mense scolastiche
- assistenza degli alunni durante i pasti e fino alla ripresa delle lezioni presso le Mense
comunali con il seguente programma indicativo, che sarà confermato prima di ogni anno
scolastico:
PLESSO DI GAVIRATE
giorni settimanali 3
n.5 addetti
PLESSO DI VOLTORRE
giorni settimanali 3
n.3 addetto
PLESSO DI OLTRONA
giorni settimanali 3
n.2 addetto
Il suddetto programma potrà subire variazioni sulla base delle adesioni definitive degli alunni al
servizio mensa e di eventuale riassetto organico delle rispettive scuole.
Il servizio giornaliero si svolge per una durata di 2 ore per ciascuna giornata di mensa.
In caso di necessità di servizio il personale potrà effettuare un maggior orario, solo se richiesto dal
Comune, con addebito di costo, calcolato in percentuale sulla tariffa base .
ART.2
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è fissata in due anni: GENNAIO 2015/31 MAGGIO 2016.
ART. 3
GESTIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore con proprio personale, mediante l’organizzazione
dell’appaltatore a proprio rischio.
La ditta appaltatrice si obbliga ad assicurare il regolare e puntuale adempimento del servizio
utilizzando operatori professionali idonei, garantendone la professionalità, il rispetto dalla
deontologia nell’effettuazione degli interventi ed il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di
lavoro, quali ad esempio puntualità, responsabilità e simili. La ditta appaltatrice dovrà operare in
modo che il servizio non sia mai scoperto.
ART.4
PERSONALE
L’appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale e si impegna ad osservare e
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nelle località in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli
accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In caso di inottemperanza accertata dall’autorità municipale o ad essa segnalata dall’Ispettorato del
lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d’appalto o della
cauzione, senza che l’appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento dei danni.
ART.5
OBBLIGHI ASSICURATIVI
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici assistenziali e previdenziali sono a carico
dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero
l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l’esclusione
di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
ART.6
DISPOSIZIONI SANITARIE
Per quanto concerne le norme igienico sanitarie si fa espresso riferimento al D.Lgs n.155 /97
(attuazione della direttiva 93/43/CEE concernente l’igiene dei prodotti alimentari) nonché a quanto
previsto dal Regolamento locale d’igiene tipo della Regione Lombardia.
Per quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato si rimanda a tutta la normativa in
vigore, che qui si intende tutta tacitamente richiamata.
Il personale dipendente dovrà inoltre essere sottoposto ai controlli sanitari previsti per il personale.
In ogni momento l’Ente potrà disporre l’accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.
Il personale dovrà prestare servizio con le seguenti attrezzature, fornite a carico della ditta
appaltatrice:
- camice di colore bianco o azzurro
- copricapo e mascherina durante la somministrazione dei pasti
- calzature e guanti secondo le vigenti normative in materia
Eventuali sanzioni comminate dall’Autorità Sanitaria per inosservanza in materia faranno capo
all’appaltatore.
ART.7
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
L’aggiudicatario è il solo responsabile di tutti gli obblighi discendenti dal contratto, essendogli
espressamente fatto divieto di cedere il contratto e di subappaltare totalmente o parzialmente il
servizio, come pure di farlo eseguire da altre persone o da procuratore.
ART.8
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO-SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
L’aggiudicatario non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di
contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. In caso di interruzione o di sospensione, non
dipendente da cause di forza maggiore, l’Ente si riserva di affidare ad altra Ditta il servizio in
argomento, anche a prezzo superiore, a spese e a danni della ditta aggiudicataria.
In caso di eventuali scioperi del personale dell’impresa aggiudicataria del servizio o di altri
impedimenti da qualsiasi causa derivanti, la Ditta dovrà garantire la continuità del servizio
appaltato.
ART.9
INFORTUNI E DANNI
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,
senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore
dell’Impresa da parte di società assicuratrici.
A tal fine l’appaltatore dovrà dimostrare di aver contratto apposita assicurazione per i danni causati
a persone o cose nell’esercizio di tali attività.
ART.10
CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell’eventuale
risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione Comunale dovesse
eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o
cattiva esecuzione del servizio, l’appaltatore deve prestare idonea garanzia pari ad un ventesimo del
prezzo di aggiudicazione dell’appalto.
Tale cauzione potrà essere costituita:
a) in denaro contante o in titoli di stato
b) fidejussione assicurativa o bancaria
ART. 11
PREZZO
Il corrispettivo dovuto dal Comune alla ditta appaltatrice per l’esecuzione del servizio di cui al
presente capitolato viene fissato in €………….. + IVA (tariffa giornaliera/addetto-relativa a due
ore di servizio) comprensivo di tutto quanto sopra indicato.
Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal
Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun
diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del
canone.
Tali corrispettivi sono soggetti ad Iva a carico del Comune, per cui la registrazione dovrà avvenire
a tassa fissa, ai sensi del Dpr 26.4.1986, n.131.
ART.12
PAGAMENTI
Il pagamento del canone di appalto avverrà in rate mensili posticipate, previa fatturazione, entro
gg.30 data ricevimento fattura.
ART.13
VIGILANZA E CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO
La vigilanza ed il controllo igienico-sanitario restano attribuiti alle ASL competenti per territorio.
Per ciascun plesso saranno istituite apposite Commissioni-Mensa con compiti di verifica e
discussione delle problematiche inerenti la gestione del servizio.
Il servizio in oggetto sarà sottoposto alla sorveglianza di personale dell’Ente all’uopo incaricato alle
dirette dipendenze dal Funzionario responsabile preposto.
ART.14
CONTROVERSIE
Per eventuali controversie è competente il Tribunale di Varese.
ART. 15
PENALI
Nel caso ogni singolo servizio non venga svolto per più di tre volte per mancanza degli
operatori, oppure venga svolto in modo difforme dal Capitolato, causando disservizio, verrà
applicata una penale di €. 50,00 per ogni giornata di operatore.
La mancanza reiterata concorre alla fattispecie prevista al successivo art.17 lett.a).
ART. 16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) gravi e frequenti violazioni degli obblighi derivanti dal contratto di appalto e dal presente
capitolato
b) arbitrario abbandono del servizio
c) fallimento della ditta Appaltatrice
d) quando, senza il consenso dell’Amministrazione Comunale, e la Ditta appaltatrice avesse
ceduto ad altri i diritti e gli obblighi relativi al contratto.
ART.17
DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto assoluto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata
risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del
presente contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e
verso i terzi si intenderà l’appaltatore.
ART.18
SPESE DI CONTRATTO
Le spese di contratto inerenti e conseguenti sono a carico della Ditta appaltatrice, come pure la
registrazione e le spese per i diritti di segreteria.
ART.19
RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
L’appaltatore aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutto quanto stabilito dalla Legge sul
trattamento dei dati. Titolare del trattamento è il Comune.
ART.20
CONDIZIONI PARTICOLARI DA OSSERVARSI A PENA DI DECADENZA
L’Amministrazione Comunale affida l’appalto alla Ditta vincitrice della gara, alle seguenti
condizioni particolari, non derogabili e pertanto a esplicita decadenza dell’appalto stesso:
1) il prestatario deve assicurare l’assunzione di tutto il personale già in organico nel precedente
appalto, come richiama il C.C.N.L. al punto 1°, 3° cpv in ogni caso di cessazione di
appalto, l’azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile, nei 15 giorni
precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì
informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orari di
lavoro settimanale, indicando quelli impiegati nell’appalto in questione da almeno quattro
mesi. L’azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all’inizio della
nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su
richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie
del C.C.N.L.
darà
comunicazione a queste ultime del subentro nell’appalto;
2) di escludere, in maniera tassativa, l’obbligo per il personale assunto di cui alla precedente
lettera 1) di iscrizione alla cooperativa, se l’impresa appaltatrice risultasse tale.
ART.21
COSTITUZIONE IN MORA
I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo
per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore.
ART.22
NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la vigente normativa
in materia.
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