12 SPA SOCIETÀ PER AZIONI Prof.ssa Margherita Ramajoli NEL NOSTRO ORDINAMENTO vi sono disposizioni che riguardano il soggetto che esercita l’impresa, la quali introducono DEROGHE ALLA DISCIPINA ORDINARIA quando il soggetto in questione sia una SOCIETÀ PER AZIONI SOCIETÀ PER AZIONI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ART. 2449 C.C. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una SOCIETÀ PER AZIONI lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori e sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati Oltre alle DEROGHE CODICISTICHE alla disciplina comune delle società vi sono altre DEROGHE contenute nelle leggi di privatizzazione degli enti pubblici economici Le società per azioni derivanti dalla privatizzazione sono cd. SOCIETA’ LEGALI la loro esistenza trae origine non da un negozio, bensì da disposizioni di legge Quando le società nascono per disposizione di una legge che ne definisce l’oggetto, LA PERMANENZA IN VITA DELLA SOCIETÀ E L’OGGETTO DI QUESTA SONO SOTTRATTI ALLA DISPONIBILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI NEL CASO DI DISMISSIONI DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE PUBBLICHE LA LEGGE DISPONE ALCUNE CAUTELE Nelle società per azioni che hanno preso il posto di enti gestori di servizi pubblici e individuate con un atto governativo IL CONTROLLO PUBBLICO DOVRÀ ESSERE CONSERVATO FINO A QUANDO NEI RELATIVI MERCATI NON SIANO STATE CREATE CONDIZIONI CHE EVITINO IL RISCHIO DI ABUSI DA PARTE DEL MONOPOLISTA IL CONCETTO DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (art. 1 bis, d.l. n. 332/1994) “Le dismissioni delle partecipazioni azionarie … sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico” La legge autorizza il Governo a individuare tra le società in questione quelle nei cui statuti devono essere inserite clausole che riservino allo Stato poteri speciali (art. 2 d.l. n. 332/1994), si parla di “AZIONE D’ORO” (GOLDEN SHARE) perché l’azionista che ne è provvisto diviene titolare di poteri INDIPENDENTI DALL’ENTITÀ DELLA SUA PARTECIPAZIONE AZIONARIA POTERI ESTERNI DI CARATTERE NEGATIVO POTERI DI GRADIMENTO riguardo a modifiche della compagine sociale di una certa entità POTERI DI VETO su delibere che rivestano particolare rilevanza per l’attività cautela in relazione a possibili esigenze di politica economica LA CORTE DI GIUSTIZIA (26 marzo 2009, C-326/2007) il congegno che vorrebbe conciliare la perdita del controllo azionario da parte dello Stato, con la possibilità che quest’ultimo intervenga nelle decisioni di alcune società privatizzate il Diritto Europeo CONTRASTA CON La questione riguardava l’inserimento della clausola relativa ai poteri speciali negli statuti di alcune società (tra cui Eni, Enel e Telecom Italia). A GIUDIZIO DELLA CORTE il carattere ampiamente discrezionale dei poteri speciali l’indeterminatezza dei presupposti per il loro esercizio così come risultanti dal DPCM 10 giugno 2004 creano una situazione di incertezza per gli investitori che viola la libertà di stabilimento e la libertà di circolazione dei capitali e sono sproporzionati rispetto agli obiettivi dichiarati Ora la materia è regolata dal D.P.C.M. 20 maggio 2010