FAMIGLIA
SCUOLA
EQUIPE
MEDICA
ENTE
TERZO
LOCALE
SETTORE
Adeguata rete di comunicazione e di
relazioni positive tra i protagonisti dei
vari contesti professionali.
Costruzione di un efficace ambiente
educativo.
Pianificazione sistematica degli
interventi.
 Il processo di inclusione scolastica di alunni con
disabilità, richiede l'intervento congiunto, per
competenza, di diversi soggetti ¹, al fine di adempiere
in maniera ottimale e tempestiva a tutte le funzioni
previste ² e assicurare così un percorso adeguato agli
alunni presi in carico.
 Per tale scopo, sorge la necessità di predisporre e
formalizzare le attività di raccordo e di coordinamento
tra i vari soggetti coinvolti, attraverso uno specifico
strumento giuridico, l'ACCORDO DI PROGRAMMA.
 Un accordo tra enti locali ed
altri soggetti pubblici e privati
per la definizione di un
programma esecutivo di
interventi di interesse
comune, funzionalmente
collegati.
 Un impegno in forma scritta,
giuridicamente vincolante.
 Indispensabile qualora un
determinato programma di
interventi richiede, per
competenza, la
partecipazione di differenti
enti ed organizzazioni.
COMPOSIZIONE:¹
 Dirigente Scolastico e/o docente referente di
Istituto per le problematiche degli alunni con
disabilità
 C. d. C.
 Operatori socio-sanitari dei Servizi territoriali
dell'ULSS o dei servizi accreditati
 Genitori dell'alunno
 Addetti all'assistenza
 Predispone il P.D.F. e il P.E.I., ne verifica l'efficacia,
opera aggiustamenti e modifiche.
 Ipotizza un progetto di vita compatibile con le
potenzialità e le difficoltà proprie del soggetto,
coinvolgendo persone, Enti, Associazioni.
 Opera nel segno della continuità scolastica,
sociale, lavorativa del soggetto, identificando
prospettive di sviluppo realizzabili
dentro/fuori/oltre la scuola.
 Tutti i docenti della classe sono responsabili del
percorso educativo e formativo dell'alunno con
disabilità, così come di ogni altro allievo. Essi
concorrono a promuovere il processo formativo
dell'alunno, sia in presenza che in assenza del docente
di sostegno, con il quale progettano, realizzano e
verificano il percorso di inclusione.
 Il contributo dei docenti curriculari all'integrazione è
un "dovere deontologico" (D.M.27 GIUGNO 1995,
n.226).
 E' un insegnante specializzato (L. 517/1977, L. 270/82, C.M.
262/1988, L.104/1992), contitolare della classe, con
competenze mirate a promuovere, predisporre e garantire
adeguati percorsi di integrazione dell'alunno sulla base dei
progetti personalizzati, in collaborazione con i docenti
curricolari, le famiglie e le strutture sanitarie del territorio
(C.M. n. 184 del 03.07.1991).
 Ha un ruolo determinante nel processo di integrazione
come risorsa competente e mediatrice.
 La sua attività è rivolta all'intera classe, con funzioni di
“facilitatore” della comunicazione e della relazione tra i
docenti, l'alunno con disabilità, gli alunni della classe e gli
altri soggetti che interagiscono nel processo.
Funzioni e competenze:
 Il docente di sostegno ed i docenti contitolari assumono collegialmente l'impegno
di collaborare nell'impostazione e nell'attuazione del P.E.I., nell'attività educativa e
didattica e nella più complessiva inclusione dell'alunno con disabilità. ¹
 Collabora con l'insegnante curricolare affinché l'iter formativo dell'alunno possa
continuare anche in sua assenza. A tal fine è necessaria la continua formazione in
servizio di tutti i docenti, in relazione alle crescenti esigenze
dell'individualizzazione dell'insegnamento e all'apprendimento, nel pieno rispetto
delle varie forme di "diversità" nella scuola (D.M. 27 giugno 1995 n.226).
 Pianifica con i colleghi l'attività d'insegnamento per tutta la classe assumendosi, in
rapporto alle sue specifiche competenze didattiche, alcune responsabilità
d'insegnamento per i diversi alunni.
 In collaborazione con gli altri docenti partecipa alla programmazione del
“quotidiano insegnamento”, contribuisce alla scelta di strategie di insegnamento
utilizzabili con tutta la classe e collabora alla predisposizione dei materiali e dei
supporti didattici facilitanti l'apprendimento dei diversi alunni.
 E' auspicabile che il D. S., con il Coordinatore del
sostegno (docente Funzione strumentale), organizzi
un incontro di predisposizione all'accoglienza,
affinché i genitori possano illustrare la situazione del
figlio/a.
 La famiglia può farsi assistere da un esperto
dell'associazione di cui fa eventualmente parte e, nel
caso, dall'operatore che sta seguendo l'eventuale
riabilitazione.
 Il D.S., sulla base della Certificazione di handicap e della
Diagnosi Funzionale, inoltra all'Ufficio Scolastico
Regionale, per il tramite dell'U.S.P., l'istanza per le ore di
sostegno necessarie ¹.
 In base ai propri docenti di sostegno in organico ed alle
necessità certificate per gli alunni con disabilità
frequentanti, il D.S. assegna le ore di attività di sostegno
per ogni singolo alunno.
Attenzione: la Legge 662/1996, all'articolo 1, comma 75,
sottolinea il principio della continuità didattica degli
insegnanti per il sostegno, aspetto che spesso conferisce
qualità al percorso di integrazione. ²
 Il D. S., anche sulla base delle proposte del Collegio dei
docenti, individua la classe più idonea per l'accoglienza e
l'inclusione dell'alunno con disabilità (DLgs. 297/1994, art.
7, lett. b).
 Le classi in cui è presente un alunno con disabilità non
possono superare il numero di 25 alunni.
 Il D.S. può richiedere all'Ufficio Scolastico Regionale la
formazione di classi con un numero non superiore a 20
alunni a condizione che dal progetto articolato di
integrazione formulato dal Consiglio di classe risultino, in
rapporto alle esigenze formative dell'alunno, le ragioni del
minor numero di allievi, le finalità che si intendono
perseguire e le metodologie didattiche che si intendono
attivare (DM 141/1999 abrogato dal DPR 81/2009).
 E' previsto l'aiuto da parte di operatori educativi nel caso in cui
l'alunno con disabilità non sia in grado di autogestirsi o qualora
la situazione di disabilità lo richieda per affrontare problemi di
autonomia e/o comunicazione (L. 104/1992, art. 13, comma 3).
 E' necessario che tali necessità siano espresse nella Diagnosi
Funzionale.
Chi la richiede?
 Il Dirigente Scolastico ne fa richiesta all'Ente locale competente ¹
sulla scorta della esigenza riportata nella Diagnosi Funzionale.
Quando?
 Prima dell'inizio delle attività didattiche.
 Ogni singola scuola, sulla base delle necessità certificate, è tenuta ad organizzare
un servizio di assistenza agli alunni con disabilità, affidando l'incarico a
personale non docente in servizio.
Comprende:

l'assistenza materiale all'ingresso ed all'uscita dalla scuola, nell'accompagnamento
dell'alunno all'interno della scuola e negli spostamenti nelle aree di pertinenza.

l'assistenza ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale (Nota MIUR n. 3390 del 30
novembre 2001 Dipartimento per i servizi nel territorio, Direzione generale per
l'organizzazione dei servizi nel territorio).
Chi la svolge?

I collaboratori scolastici, i quali per tale assistenza materiale hanno diritto ad una
incentivazione retributiva e ad una specifica formazione (C.C.N.L. Comparto Scuola
2006/09).
Di chi la responsabilità?

Il Dirigente Scolastico deve garantire il diritto all'assistenza, sulla base della certificazione
emessa dalla A.S.L.
Attenzione: La famiglia può chiedere che a prestare servizio di assistenza igienica sia un collaboratore
dello stesso sesso dell'alunno/a.
 Consiste in una descrizione della compromissione
funzionale dello stato psicofisico dell'alunno.
 Evidenzia potenzialità, capacità e difficoltà dell'alunno
Chi la redige?
 I competenti servizi delle Aziende U.L.S.S.
 Viene aggiornata quando se ne ravvisino i presupposti e
comunque viene rinnovata ad ogni passaggio di grado
scolastico dell'alunno interessato.
 La diagnosi funzionale è consegnata alla famiglia
dell'alunno che provvederà a consegnarla alla scuola entro
il 1 settembre.
 E' un documento, redatto successivamente alla Diagnosi
Funzionale che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al
singolo alunno, relativamente alle osservazioni compiute
sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti
operatori che interagiscono con lui: famiglia, scuola,
servizi.
 Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già
acquisite e indicare, dopo il primo inserimento scolastico
“il prevedibile livello di sviluppo che l'allievo potrà
raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi
(due anni)” (DPR 24.02.94).
Scuola Secondaria di secondo grado
 Il P.D.F. sarà prodotto all'inizio del primo anno e
aggiornato alla fine del terzo, e comunque rivisto alla
fine di ogni anno scolastico.
Chi lo redige?
 Congiuntamente i competenti servizi dell'azienda
ULSS. e la scuola, con la collaborazione della famiglia.
Quando?
 Il profilo dinamico funzionale sarà elaborato entro il 15
novembre.
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I):
 E' un documento redatto sulla base della D.F. e del
P.D.F. per la “presa in carico” attiva dell'alunno.
 Non è una programmazione didattica, ma un vero e proprio
“progetto di vita” per l'alunno con disabilità, con obiettivi
a breve – medio – lungo termine e prospettive della vita
adulta, seppur modificabili nel tempo, in cui vengono
definite analiticamente tipologie, modalità, risorse e tempi
degli interventi, delle attività scolastiche ed
extrascolastiche (DPR 24-02-94, Art. 5 comma 4),
organizzate funzionalmente, integrate e coordinate fra
loro a garanzia del diritto all'apprendimento, ma finalizzate
all'auto-realizzazione, alla socializzazione ed alla piena
inclusione.¹
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 2
Può prevedere un Piano di Studi Personalizzato :
“semplificato”, il cui svolgimento positivo dà
diritto, al temine del percorso scolastico, al rilascio
del titolo legale di studio.
“differenziato”, che permette di conseguire un
attestato con la certificazione dei crediti formativi
maturati, valido per i successivi percorsi lavorativi
o di inclusione sociale.
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 3
Chi lo redige?
E' elaborato collegialmente dall'insegnante di sostegno,
dagli insegnanti curricolari, dagli operatori sanitari, in
collaborazione con i genitori dell'alunno .²
Il Consiglio di classe ha il compito di redigere un'ipotesi di
progetto sull'assegnazione delle ore di sostegno necessarie
(D.M. 331/1998, art. 41).
Il progetto deve essere formulato dall'intero Consiglio di
classe e non può essere delegato al solo insegnante di
sostegno (Nota Ministeriale 8 agosto 2002).
Quando?
 Di norma, entro i primi due mesi di scuola.
 Sulla base della diagnosi funzionale, del P.D.F. e del
P.E.I.,Consiglio di classe può optare tra tre tipi di piani
di studio (ex percorsi didattici), a seconda delle capacità
e potenzialità dell'alunno con disabilità:
 ordinario (conforme alla classe)
 semplificato o equipollente, con la riduzione dei
contenuti programmatici di alcune o di tutte le
discipline, che dà diritto, al termine del superamento, al
legale titolo di studio.
 differenziato, con contenuti particolarmente ridotti o
differenti da quello ordinario, che dà diritto al rilascio di
un attestato con la certificazione dei crediti formativi
maturati.
 Il P.S.P. deve contenere per ogni disciplina:
 gli obiettivi didattici che si intende raggiungere
 le strategie didattiche da seguire;¹
 i criteri per la valutazione dei risultati realizzati
rispetto agli obiettivi ipotizzati.
Quando?
 Va predisposto annualmente dopo la formulazione del
P.E.I. ad inizio dell'anno scolastico.
Attenzione: la definizione del piano di studio
personalizzato e la scelta del percorso è vincolata al
parere dei genitori.
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Guida per un*integrazione scolastica consapevole