Diritto del lavoro Anno Accademico 2009-2010 Perché esiste il diritto del lavoro? “La prospettiva in cui gli economisti… considerano abitualmente la posizione del lavoratore è molto limitata e quindi è falsa Si parla di lavoro come se si trattasse di un’entità indipendente, che si può scindere dalla persona del lavoratore. Esso viene trattato come merce, come grano o cotone, mentre la componente umana ed i sentimenti umani vengono quasi completamente ignorati. Se sviluppiamo ulteriormente le nostre astrazioni troveremo, senza dubbio, somiglianze tra il contratto concluso tra il datore di lavoro ed il lavoratore e la vendita di una merce. Tuttavia, prestare attenzione esclusivamente o prevalentemente a queste analogie significherà perdere di vista gli elementi realmente caratteristici e profondi del rapporto intercorrente tra padrone e lavoratore; un rapporto al quale sono inscindibilmente connessi profili etici…” J.K. Ingram, Address on work and workman, 1880, da Roccella, Manuale di diritto del lavoro, Torino, Giappichelli Bread and Roses Bread and Roses è un slogan che risale allo sciopero delle operaie del settore tessile, tenutosi a Lawrence (USA) nel 1912. Successivamente fu ripreso più volte nelle lotte dei lavoratori. Con questo slogan i lavoratori non chiedevano solo condizioni di lavoro migliori (il pane) ma anche condizioni di vita dignitose (le rose). Le tappe storiche dell’evoluzione del diritto del lavoro Legislazione sociale – Periodo liberale - Probiviri Incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato – periodo corporativo Costituzionalizzazione del diritto del lavoro Il boom economico e l’attuazione dei diritti costituzionali Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione del lavoro contrattata L’imperativo categorico della flessibilizzazione Legislazione sociale – Periodo liberale Probiviri 1861 Regno d’Italia – Epoca Giolittiana l.80/1898 Infortuni sul lavoro L.818/1907 donne e fanciulli D.l. 2214/1919 disoccupazione Incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato – periodo corporativo Rdl 1825/1924 impiego privato L.563/1926 fine della libertà sindacale e dell’autonomia collettiva Codice civile 1942 Costituzionalizzazione del diritto del lavoro 25 luglio 1943 caduta del fascismo 1944 abrogazione della legislazione corporativa 1946 assemblea costituente 1 gennaio 1948 entrata in vigore della Costituzione della Repubblica La Costituzione Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Art. 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. Art. 39 L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Art. 40 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Art. 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. L’attuazione della Costituzione • • • Ridimensionamento disciplina codicistica Integrazione della disciplina codicistica Tutela della dignità sociale del lavoratore: Statuto dei lavoratori Il diritto del lavoro della crisi Anni ottanta e novanta Esigenza di difesa dei livelli di occupazione Politica dei redditi Garantismo flessibile Concertazione tra pubblici poteri e parti sociali e legislazione contrattata Le politiche neo-liberiste del nuovo secolo Liberalizzazione del mercato del lavoro Rivalutazione autonomia individuale Riforma del mercato del lavoro 2003 La riforma del 2003 “La risposta del legislatore del d.lg.vo n. 276 del 2003 è stata quella della “flessibilizzazione” delle tutele, là dove flessibilizzazione ha coinciso con una riduzione delle soglie dell’inderogabilità in relazione a elementi fondamentali del contenuto contrattuale economico e normativo e con una differenziazione dei trattamenti, la cui compatibilità con il principio di eguaglianza è tutta da verificare. Ma il legislatore è andato anche oltre, come è stato lucidamente sottolineato: in nome dell’ “inclusione sociale”, da una parte, i modelli contrattuali sono stati differenziati in base a fattori di ordine personale, a dispetto del principio di non discriminazione, dall’altra, sono stati introdotti trattamenti differenziati e peggiorativi nell’ambito dei rapporti non standard per i lavoratori che sono ritenuti in qualche modo svantaggiati. La linea di politica del diritto perseguita è inquietante: “ La strada per lo sviluppo dell’occupazione ... non è quella di una semplice e brutale liberalizzazione del mercato e dei rapporti di lavoro, che sarebbe, come tale, facilmente criticabile e controvertibile in un futuro più o meno prossimo. E’ invece quella di una malintesa valorizzazione delle differenze, che si traducono in giustificazioni delle differenze di trattamento””. Protocollo 23.7.2007 Protocollo su previdenza, lavoro competitività per l’equità e la crescita sostenibili del Governo Prodi: Previdenza Riforma degli Ammortizzatori sociali Mercato del lavoro (potenziamento servizi pubblici per l’impiego; riforma incentivi all’occupazione; riordino apprendistato; ripristino natura eccezionale contratto a termine; riforma part time e staff leasing; abrogazione lavoro intermittente) Competitività (sgravi del costo del lavoro; abolizione contribuzione aggiuntiva sullo straordinario) Giovani Donne Legge 24.12.2007, n. 247 Art. 1, 39° c.: contratto a termine ritorna ad essere l’eccezione e non la regola Art. 1, 44° c.: nel contratto a tempo parziale, la variazione della collocazione temporale della prestazione è riaffidata alla contrattazione collettiva nazionale Art. 1, 45° c.: abrogazione lavoro intermittente Art. 1, 46° c.: abrogazione staff leasing (contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato) L’ “annullamento” della 247/ 2007 ad opera del l.133/2008 Art.21: il contratto a termine è stipulabile per ragioni tecniche, produttive etc … “anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro” Art.41: nel contratto part time la variazione della collocazione temporale può essere stabilito dai CC territoriali o aziendali Art.39, co.10: reinserimento del contratto di lavoro intermittente Riformulazione del lavoro occasionale accessorio (ampliamento dei destinatari, nell’ottica dei lavori socialmente utili)