Il nuovo contratto di lavoro
intermittente
La fattispecie del contratto di lavoro intermittente (o
“a chiamata”) già disciplinata dal D.Lgs. 276/2003 è
stata riformata dalla Legge 92/2012.
Interpretazioni ufficiali sono state fornite dal
Ministero del Lavoro con le circolari n. 18 e
20/2012, con le note del 9/8/2012, 13/8/2012 e
14/9/2012
Il nuovo contratto di lavoro
intermittente
Definizione:
E' una tipologia di lavoro subordinato, a tempo
determinato o indeterminato, caratterizzata dal
carattere discontinuo della prestazione lavorativa.
I periodi di lavoro, per potersi definire discontinui,
devono essere intervallati da una o più interruzioni
affinchè non vi sia coincidenza tra “durata del
contratto” e “durata della prestazione”.
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Il contratto può essere stipulato con o senza
previsione del diritto all'indennità di disponibilità,
nella misura in cui il lavoratore assuma o meno
l'obbligo di risposta alla chiamata (preavviso:
almeno 1 giorno lavorativo).
L'indennità minima è stabilita dai CCNL o, in
mancanza, almeno pari al 20% della retribuzione per
il periodo in cui il lavoratore è in attesa della
chiamata.
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Quando può essere stipulato?
1) con lavoratori di qualsiasi età:
a) per svolgere prestazioni di carattere discontinuo e
saltuario secondo le esigenze e per periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno individuate dai CCNL nazionali o
territoriali
b) nelle more della contrattazione collettiva per le
attività di cui al R.D. n.2657/1923 (ad.es. il
personale dei pubblici esercizi e i commessi di
negozi)
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2) con lavoratori di età inferiore a 24 anni o
superiore a 55 anni :
per qualsiasi tipo di attività
n.b. assunzione entro il compimento del 24° anno
ma prestazione lavorativa entro il 25° anno di età
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Datori di lavoro ammessi:
TUTTI, imprenditori e non imprenditori
Divieti di utilizzo per:
- sostituzione di lavoratori in sciopero
- presso aziende con licenziamenti collettivi o CIG
nei 6 mesi precedenti, salvo diversi accordi sindacali
- imprese che non abbiano effettuato la valutazione
dei rischi ai sensi della normativa sulla sicurezza del
lavoro.
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La legge non prevede alcun limite numerico alla
stipula di contratti a chiamata, fatta salva l'eventuale
previsione stabilita dalla contrattazione collettiva.
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Disciplina transitoria (art.22)
I contratti già sottoscritti alla data del 18/07/2012
che non siano compatibili con le nuove disposizioni
introdotte cesseranno di produrre effetti decorsi 12
mesi dalla data suddetta.
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Attenzione quindi ai contratti stipulati prima del
18/7/2012, soprattutto:
- con soggetti di età superiore a 45 anni, in quanto
ora il limite è stato aumentato a 55 anni
- quando la chiamata era imputata ai periodi
predeterminati nell'arco della settimana, mese o
anno, in quanto ora tale previsione, secondo il
Ministero, deve essere contenuta nel CCNL
applicato
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Novità importante:
obbligo di comunicazione della “chiamata”
Dal 18/07/2012, prima dell'inizio della prestazione
lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di
durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è
tenuto a comunicarne la durata alla D.T.L. mediante
sms, fax o e-mail (salvo ulteriori modalità da
definire con decreto ministeriale).
n.b. la nuova comunicazione deve essere effettuata
anche per i rapporti “ante-Riforma”
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A tutt'oggi il decreto ministeriale di disciplina delle
modalità applicative e dell'individuazione di
ulteriori modalità di comunicazione NON è stato
ancora emanato.
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La comunicazione deve essere effettuata prima
dell'inizio della prestazione lavorativa,
eventualmente anche nello stesso giorno, e può
riguardare più lavoratori contemporaneamente.
La comunicazione può essere annullata o modificata
mediante l'invio di una comunicazione di rettifica da
effettuare entro l'inizio della prestazione lavorativa
o, nel caso di mancata presentazione del lavoratore,
entro le 48 ore successive al giorno in cui la
prestazione doveva essere resa.
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Non è necessario inviare una comunicazione per
ogni giorno di chiamata se il datore di lavoro ha già
pianificato un programma di chiamate che, per
ciascun lavoratore, non superano i 30 giorni.
E' possibile infatti comunicare un “ciclo integrato di
prestazione di durata non superiore a 30 giorni” (da
intendere questi come giorni lavorativi anche
compresi in un arco di tempo molto più esteso).
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Ad esempio è possibile comunicare le chiamate per:
- lavoratore Alfa, il 15/8, il 20/9, il 10/10, il 31/10, il
30/11, il 23/12
- lavoratore Beta dal 1/8 al 5/8, dal 1/9 al 5/9, dal
1/11 al 5/11, dal 15/12 al 24/12
N.B. non è necessario indicare l'orario di
svolgimento della prestazione
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In un primo momento era stato chiarito (circolari 18
e 20/2012) che la comunicazione andava effettuata
mediante fax o posta elettronica, anche non
certificata, alle Direzioni Territoriali del lavoro.
La comunicazione doveva contenere, senza
particolari formalità, i dati identificativi del
lavoratore e il giorno/giorni di lavoro nell'ambito di
un periodo non superiore ai 30 giorni dalla data di
invio.
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Successivamente, con una nota di giovedì 9 agosto
(quando notoriamente TUTTI i professionisti sono
in studio pronti ad avvisare la loro clientela) il
Ministero ha fornito le prime istruzioni per
effettuare la comunicazione, “abrogando” le
indicazioni precedenti.
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Mediante una “nota”, e non con decreto, il Ministero
ha elaborato un modello apposito per la
comunicazione da utilizzare dal 13 agosto (!) se
inviata per fax, o dal 17 agosto (!!) se inviata per email.
Sempre dal 17/8 è stato attivato il servizio sms.
Inoltre era stato stabilito che questi canali di invio
“centralizzati” sostituissero dalle medesime date
quelli indirizzati alle DTL.
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Fortunatamente il Ministero è tornato sui propri
passi prima con nota del 13 agosto (!) e da ultimo
con nota del 14 settembre stabilendo che la
comunicazione può essere effettuata:
- inviando il modulo al fax n. 848800131 (valido
solo per la chiamata di un lavoratore) il cui rapporto
di consegna costituisce ricevuta;
- inviando un sms al n. 339.9942256 seguendo le
apposite specifiche tecniche ed indicando l'indirizzo
e-mail del datore di lavoro;
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- inviando il modulo allegato ad una e-mail
all'indirizzo [email protected] (utilizzabile
per un massimo di 6 lavoratori per il medesimo
periodo o, per un lavoratore, fino ad un massimo di
dieci periodi);
- inviando il modulo on line mediante
un'applicazione che sarà resa disponibile sul portale
www.cliclavoro.gov.it;
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- di continuare ad utilizzare (udite, udite!) le
comunicazioni via fax ed e-mail alle D.T.L. fino alla
definizione di interventi di semplificazione che
saranno comunicati con successiva nota.
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Si ricorda che nella comunicazione occorre sempre
indicare il “codice comunicazione di riferimento”
che è quello assegnato dal sistema informatico
regionale al momento dell'invio della
comunicazione obbligatoria di assunzione UNILAV.
Tale dato non dovrà essere indicato se il rapporto di
lavoro è sorto prima del 01/03/2008.
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IMPORTANTE:
in assenza di modifica o annullamento, la
prestazione lavorativa si intende effettuata, con le
relative conseguenze di natura retributiva e
contributiva.
Inoltre in caso di una chiamata non comunicata o
comunque con periodi non coincidenti con quelli
effettivi il datore di lavoro sarà soggetto a sanzione
da euro 400 a 2.400 per ciascun lavoratore.
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