CONSENSO INFORMATO
NEL DIPARTIMENTO
MATERNO-INFANTILE
Orlandini
DEFINIZIONE
Il consenso informato è una manifestazione di
volontà che viene accordata dal paziente, ad un
qualsiasi trattamento sanitario.
E’ chiaro che tale atto di volontà richiede il fatto
che il professionista (o la struttura sanitaria)
debba adoperarsi al fine di informare
compiutamente, il paziente che subirà il
trattamento sanitario, affinchè lo stesso possa
prestare un consapevole consenso.
Codice deontologico dei Medici
chirurghi e degli odontoiatri del
16/12/2006 (capo IV Informazione e
consenso)- art.33 primo comma“Il medico deve fornire al paziente la più idonea
informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive e le eventuali alternative diagnosticoterapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte
operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto
tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine
di promuoverne la massima partecipazione alle scelte
decisionali e l’adesione alle proposte diagnosticoterapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da
parte del paziente deve essere soddisfatta”.
CODICE DEONTOLOGICO
DELL'OSTETRICA/O
Approvato dal Consiglio Nazionale
nella seduta del 10/11 marzo 2000
• 3.2 L' ostetrica/o assiste e consiglia la persona assistita riconoscendole
di esprimere le proprie scelte e favorisce la sua partecipazione attiva
nelle decisioni, informandola in modo chiaro ed esauriente sul
proprio stato di salute e dei mezzi per mantenerlo e su tutte le
pratiche ed i provvedimenti socio -assistenziali ritenuti necessari.
• 3.3 Fermo restando l'informazione prescritta dal paragrafo 3.2, l'
ostetrica/o ha il diritto-dovere di acquisire il consenso informato
prima di intraprendere sulla persona qualsiasi atto professionale.Il
consenso è espresso in forma scritta nei casi previsti dalla Legge.
Consenso
impossibile
senza informazione
Se è pur vero che il consenso
informato è nato come forma di
tutela da parte dei professionisti
nei confronti di possibili rivalse
(proliferazione dei contenziosi
medico-legali)
Nel tempo è andato evolvendosi dovendosi
confrontare con problemi come:
• Completezza
• Comprensibilità
• Opportunità dell’informazione
• Capacità di comunicare del singolo professionista
• Capacità di recepire della donna
• Scelta del contesto temporale e spaziale in cui
deve essere espresso il consenso
Acquisendo sempre di più le caratteristiche di
una informazione culturalmente
aggiornata, di azione trasparente verso
l’esterno, di coinvolgimento della donna
nella gestione della propria salute nel
rispetto del principio di
autodeterminazione della stessa.
Quindi
l’informazione ha
valore a prescindere
dal consenso
L’attività di informazione può essere
documentata in forma scritta (consenso
informato scritto) in duplice modo:
• Sottoscrizione da parte della donna di
modulistica appositamente studiata
• Annotazione nella cartella
ostetrica/ginecologica
Esempi in area
ginecologica/ostetrica di
consensi predefiniti:
• Intervento chirurgico di isterectomia per via laparotomica
o per via vaginale
• Intervento di laparoscopia
• Interventi di piccola chirurgia ginecologica (isteroscopie,
revisioni cavità uterina,….)
• Taglio cesareo programmato o urgente
• Interruzioni volontarie di gravidanza
• Induzione al parto con mezzi farmacologici o chirurgici
• Anestesia peridurale
• Secondamento manuale
• Parto di prova dopo TC
• …………………………..
L’ostetricia si occupa in alta
percentuale di fisiologia,
i professionisti prestano
assistenza alla fisiologia
Quale consenso per ciò che fa la
natura, l’istinto e l’amore di
una madre?
Nelle altre discipline il paziente può
decidere se sottoporsi o meno ad
una terapia o intervento;
la donna gravida non ha scelta,
“deve partorire”. Può forse scegliere
“dove”, a volte può scegliere
“come”, ma partorire “deve”.
I professionisti (ostetriche e ginecologi) debbono
fornire informazioni in grado di rafforzare nella
donna la convinzione della propria “competenza
a partorire”, ma questo non sempre passa
attraverso una informazione formalmente
corretta o scritta.
L’ostetricia si basa sulla
collaborazione attiva tra donna ed
operatori: la motivazione e la
serenità della donna sono
fondamentali per il risultato, poiché
non si sottopone ad una terapia o ad
un intervento; la donna “partorisce”
L’informazione “asettica”, tecnicamente perfetta, è
spesso motivo di tante paure e tanta insicurezza
per la donna. La condizione emozionale
particolare, a volte unica ed irripetibile, rende
improbabile un consenso davvero “informato”
Ma le sentenze giudiziari sempre di più
sottolineano la mancanza di consenso
informato scritto su ogni intervento
effettuato dai professionisti durante
l’assistenza ad un travaglio/parto anche se
definito fisiologico
(amniorexi, episiotomia, terapie
farmacologiche,….)
Da qui la necessità a rivedere le nostre
procedure e a trovare un momento
informativo rivolto alle donne gravide,
non in travaglio/parto, per poter
veramente mettere in atto quanto previsto
dal codice deontologico dell’ostetrica e del
medico e cioè un vero “counselling”
pedagogico superando in tal modo il mero
aspetto cognitivo e prescrittivo.
Ma che nel contempo possa
soddisfare la necessità di
documentare quanto informato e
quanto la donna acconsente
all’assistenza da noi proposta
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