Consenso informato
a cura di Laura D’Addio
Informazione e scelte
sanitarie
di informed consent si discute per la
prima volta in un processo celebrato
nel 1957 in California
Per la prima volta il dovere di
ottenere il consenso del paziente fu
coniugato all’esplicito dovere del
medico
di
comunicare
talune
informazioni
fino
allora
tradizionalmente coperte da riserva
Informazione e scelte
sanitarie
La Corte Costituzionale, con la
Sentenza n. 471 del 9 ottobre 1990
riconobbe per la prima volta il
principio di autodeterminazione come
espressione del valore costituzionale
della inviolabilità della persona,
postulando nel precetto della “libertà
individuale” di cui all'art. 13, primo
comma, della Costituzione, la sfera di
esplicazione del potere di ogni
persona di disporre del proprio corpo
Titolarità della scelta
“Nel diritto di ciascuno di disporre, lui e lui solo, della
propria salute ed integrità personale, pur nei limiti
previsti dall’ordinamento, non può che essere
ricompreso il diritto di rifiutare le cure mediche
lasciando che la malattia segua il suo corso anche
fino alle estreme conseguenze: il che non può essere
considerato come il riconoscimento positivo di un
diritto al suicidio, ma è invece la riaffermazione che
la salute non è un bene che possa essere imposto
coattivamente al soggetto interessato dal volere o,
peggio, dall’arbitrio altrui, ma deve fondarsi
esclusivamente sulla volontà dell’avente diritto,
trattandosi di una scelta che (…) riguarda la qualità
della vita e che pertanto lui e lui solo può
legittimamente fare” ”
(Corte d’Assise Firenze, sent. 13/1990)
Informazione e scelte
sanitarie
Convenzione sui diritti umani e la
bioetica
(Consiglio d’Europa, 1997)
Informazione e scelte
sanitarie
I 7 PRINCIPI DI TAVISTOCK
Nel 1999 un gruppo di esperti
anglosassoni, il cosiddetto Gruppo di
Tavistock,
ha
sviluppato
alcuni
principi etici di massima che si
rivolgono a tutti coloro che hanno a
che fare con la sanità e la salute e
che,
non
essendo
settoriali
si
distinguono dai codici etici elaborati
dalle singole componenti del sistema
(medici, enti, ecc.)
Informazione e scelte
sanitarie
Principio n° 4
Collaborazione degli operatori della
sanità tra loro e con il paziente, con il
quale è indispensabile stabilire un
rapporto di partenariato: «Nulla che
mi riguardi senza di me» è il motto
del paziente che dobbiamo rispettare
(Maureen Bisognano, Institute of Health Care
Improvement, 2000)
Informazione e scelte
sanitarie
Principio n° 7
Onestà,
trasparenza,
affidabilità,
rispetto della dignità personale sono
essenziali
a
qualunque
sistema
sanitario e a qualunque rapporto tra
medico e paziente
(Maureen Bisognano, Institute of Health Care
Improvement, 2000)
Informazione e scelte
sanitarie
Il fine della richiesta del consenso
informato è anche quello di
perseguire e di promuovere
l’autonomia dell’individuo nell’ambito
delle decisioni sanitarie, e in tal modo
l’informazione al paziente, in quanto
finalizzata alla tutela della salute,
diventa essa stessa una prestazione
sanitaria alla stregua dell’intervento
diagnostico-terapeutico o
assistenziale propriamente inteso
Titolarità della scelta
Convenzione sui diritti umani e la bioetica
“è da ritenere illecito qualsiasi intervento
medico effettuato senza il consenso della
persona, la quale deve ricevere
preventivamente un’informazione adeguata
in merito allo scopo e alla natura
dell’intervento nonché alle sue conseguenze
ed ai suoi rischi”
(Consiglio d’Europa, 1997, art. 5)
Titolarità della scelta
“Il consenso del paziente non può
essere delegato ad altri così
come non può presumersi da
parte del medico. Il medico deve
pertanto riferirsi unicamente
all’atto di volontà del soggetto
adeguatamente informato”
(CNB, 1992)
Cosa comunicare?
“Dire quanto una persona ,
pensata come media all’interno
di una comunità, vorrebbe sapere
e potrebbe comprendere
(standard medio)”
(CNB, 1992)
Cosa comunicare?
“Dire ciò che la comunità
scientifica ritiene essenziale allo
stato attuale delle sue
conoscenze
(standard professionale)
(CNB, 1992)
Cosa comunicare?
“Dire ciò che il singolo paziente,
qui ed ora, vuole e può
comprendere, o ciò che si reputa
massimamente significativo per
lui
(standard soggettivo)
(CNB, 1992)
Cosa comunicare?
“L’informazione non deve essere
soltanto una trasmissione di dati
e notizie, ma deve indicare al
paziente le alternative,
terapeutiche e non, che siano
possibili”
(CNB, 1992)
Cosa comunicare?
“L’informazione è finalizzata non a
colmare la inevitabile differenza di
conoscenze tecniche tra medico e
paziente, ma a porre un soggetto (il
paziente) nella condizione di
esercitare correttamente i suoi diritti
e quindi di formarsi una volontà che
sia effettivamente tale; in altri termini
porlo in condizione di scegliere”
(CNB, 1992)
Come comunicare?
“E’ indispensabile che il rapporto
medico-paziente non si esaurisca al
termine del primo incontro e continui
nel tempo … le informazioni
raramente potranno essere fornite in
maniera completa al primo incontro”
(CNB, 1992)
Come esprimerlo?
“il consenso informato può essere
orale o scritto”
(CNB, 1992)
Chi lo esprime?
“il consenso dell’interessato deve
essere personale, specifico e
consapevole … a ciò corrisponde un
obbligo del sanitario di informare”
(CNB, 1992)
Chi lo esprime?
“E’ certamente corretto dal punto di vista
deontologico che il medico informi i parenti
o, comunque, le persone che hanno
consuetudine col soggetto malato. Ma tale
informativa non può considerarsi
giuridicamente obbligatoria, né tanto meno
il parere espresso da costoro può risultare
vincolante”
(CNB, 1992)
Chi lo esprime?
“Il caso potrebbe risultare diverso qualora il
malato abbia precedentemente avuto la
possibilità di affidare – in forme
giuridicamente valide e inoppugnabili – a
terzi la tutela della propria persona in
rapporto ad interventi sanitari”
(CNB, 1992)
Informazione e infermieri
“L’Infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta
con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare
il livello di assistenza garantito e consentire all’assistito di
esprimere le proprie scelte”
(CD 1999, art. 4.2)
Informazione e infermieri
“L’Infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito,
ne facilita i rapporti con la comunità e le persone per lui
significative, che coinvolge nel piano di cura”
(CD 1999, art. 4.2)
Informazione e infermieri
“L’Infermiere, nell’aiutare e sostenere la persona nelle scelte
terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di
assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità
del paziente di comprendere.
Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali
e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non
essere informato”
(CD 1999, art. 4.5)
Informazione e infermieri
“L’Infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l’opinione del
minore rispetto alle scelte terapeutiche, in relazione all’età ed al suo
grado di maturità”
(CD 1999, art. 4.11)
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