MORA DEL CREDITORE • ARTT. 1206 – 1217 c.c. • Rifiuto o mancata collaborazione al debitore • Senza motivo legittimo • Conseguenze giuridiche: 1) inversione del rischio in caso di contratto a prestazioni corrispettive 2) risarcimento danni 3) spese di custodia e conservazione della cosa 4) niente interessi e frutti • Offerta formale: reale e per intimazione (art. 1209 c.c.) Tipologia offerta: • 1. REALE = ha x oggetto denaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore • 2. PER INTIMAZIONE = ha x oggetto cose mobili da consegnare in luogo diverso Art. 1208 requisiti x validità offerta • Affinchè l’offerta sia valida è necessario: • 1) che sia fatta al creditore CAPACE di ricevere o chi ha la facoltà di ricevere per lui • 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere • 3) che comprenda la totalità della somma e interessi e spese liquide e non • 4) che il termine sia scaduto • 5) verifica della eventuale condizione • 6) offerta fatta alla persona del creditore o suo domicilio • 7) fatta da un ufficiale giudiziario FACOLTA’ DI DEPOSITO COATTIVO • Art. 1210 c.c.: il debitore in caso di persistenza del rifiuto del creditore può eseguire il deposito • Il deposito può essere accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato: successivamente è vietato il ritiro da parte del debitore che è liberato. • L’ offerta è messa in mora del creditore ART. 1216 C.C. • Se oggetto della obbligazione è la consegna di un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso (con atto notificato secondo le modalità prescritte per l’atto di citazione). • Il debitore può ottenere successivamente la nomina di un “sequestratario”: si libera dal momento della consegna del bene al sequestratario