MORA DEL CREDITORE
• ARTT. 1206 – 1217 c.c.
• Rifiuto o mancata collaborazione al debitore
• Senza motivo legittimo
• Conseguenze giuridiche:
1) inversione del rischio in caso di contratto a
prestazioni corrispettive
2) risarcimento danni
3) spese di custodia e conservazione della cosa
4) niente interessi e frutti
• Offerta formale: reale e per intimazione (art. 1209
c.c.)
Tipologia offerta:
• 1. REALE = ha x oggetto denaro, titoli di
credito o cose mobili da consegnare al
domicilio del creditore
• 2. PER INTIMAZIONE = ha x oggetto cose
mobili da consegnare in luogo diverso
Art. 1208 requisiti x validità offerta
• Affinchè l’offerta sia valida è necessario:
• 1) che sia fatta al creditore CAPACE di ricevere o
chi ha la facoltà di ricevere per lui
• 2) che sia fatta da persona che può validamente
adempiere
• 3) che comprenda la totalità della somma e
interessi e spese liquide e non
• 4) che il termine sia scaduto
• 5) verifica della eventuale condizione
• 6) offerta fatta alla persona del creditore o suo
domicilio
• 7) fatta da un ufficiale giudiziario
FACOLTA’ DI DEPOSITO
COATTIVO
• Art. 1210 c.c.: il debitore in caso di
persistenza del rifiuto del creditore può
eseguire il deposito
• Il deposito può essere accettato dal creditore
o dichiarato valido con sentenza passata in
giudicato: successivamente è vietato il ritiro
da parte del debitore che è liberato.
• L’ offerta è messa in mora del creditore
ART. 1216 C.C.
• Se oggetto della obbligazione è la consegna
di un immobile, l’offerta consiste
nell’intimazione al creditore di prenderne
possesso (con atto notificato secondo le
modalità prescritte per l’atto di citazione).
• Il debitore può ottenere successivamente la
nomina di un “sequestratario”: si libera dal
momento della consegna del bene al
sequestratario
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