ADEMPIMENTO
• Esatto adempimento estingue l’obbligazione con pieno
soddisfacimento del creditore e piena liberazione del
debitore
• Principio della diligenza art.1176 c.c.: è un criterio per
verificare l’esattezza dell’adempimento
• 1° comma: diligenza uomo medio
• 2° comma : diligenza professionale
• Adempimento valido quindi LIBERATORIO dipende:1)
esattezza prestazione (quantitativa e qualitativa) 2)
requisiti soggettivi (legittimazione di chi esegue,chi riceve,
capacità )
Cassazione civile sez. II18 maggio 2009 n. 11419
• In tema di mandato, grava sul mandatario l'obbligo di
compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la
diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), che si
identifica con quella diligenza che è lecito attendersi da
qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza,
consapevole dei propri impegni e delle relative responsabilità..
continua
• Pertanto, è sulla scorta di tale criterio, di generale
applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni
(art. 1176 c.c.), che deve valutarsi la condotta del
mandatario, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue
obbligazioni nei confronti del mandante, sicché, se a
giustificazione dell'eventuale inadempimento venga
addotto il fatto del terzo, per liberarlo da responsabilità è
necessario che tale fatto sia del tutto estraneo ad ogni suo
obbligo di ordinaria diligenza , nel senso che egli non
abbia omesso di sperimentare quei rimedi che, nel caso
concreto, e nei limiti segnati dal criterio della diligenza del
buon padre di famiglia, avrebbero dovuto apparirgli
necessari o utili per rimuovere l'ostacolo all'esecuzione
dell'obbligo assunto ex contractu
Tempo adempimento
• Artt.1183 ss.: Se non è determinato il tempo
in cui la prestazione deve essere eseguita, il
creditore può esigerla immediatamente.
• Qualora tuttavia in virtù degli usi o per la
natura della prestazione ovvero x il modo
o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un
termine, questo, in mancanza di accordo fra
le parti, è stabilito dal giudice.
LUOGO ADEMPIMENTO
(art.1182 c.c.)
• Se il luogo nel quale la prestazione deve essere
eseguita non è determinato dalla convenzione, o
dagli usi e non può desumersi dalla natura della
prestazione o da altre circostanze, si osservano le
norme che seguono.
• L’obbligazione di consegnare una cosa certa e
determinata deve essere adempiuta nel luogo in
cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è
sorta.
/continua
• L’obbligazione avente ad oggetto una
somma di denaro deve essere adempiuta al
DOMICILIO che il creditore ha al tempo
della scadenza. Se tale domicilio è diverso
da quello che il creditore aveva quando è
sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso
l’adempimento, il debitore, previa
dichiarazione al creditore, ha diritto di
eseguire il pagamento al proprio domicilio.
continua
• Negli altri casi l’obbligazione deve essere
adempiuta al domicilio che il debitore ha al
tempo della scadenza
ADEMPIMENTO DEL TERZO
• Art. 1180 c.c.
• Prestazione di cosa fungibile: per creditore
indifferente
• Prestazione intuitu personae: rifiuto legittimo;
anche se ha interesse; facoltà di rifiuto se
opposizione del debitore
• Dal lato debitorio: liberazione debitore ed
estinzione dell’obbligazione, salvo diritto di
surroga nel diritto del creditore (art.1201 c.c.)
DESTINATARIO DEL PAGAMENTO
•
•
•
•
•
•
Art. 1188 c.c.
Rappresentante del creditore
Persona indicata dal creditore
Autorizzato dalla legge o dal giudice
Ratifica
Art. 1189 pagamento al creditore apparente:
apparenza in base a circostanze univoche e buona
fede del debitore determinano liberazione del
debitore
CAPACITA’ NELL’ADEMPIMENTO
• DEL DEBITORE:
non rileva la capacità
in quanto
l’adempimento, se
esatto, è atto dovuto
• DEL CREDITORE:
(art.1190) il
pagamento deve
essersi consolidato nel
patrimonio del
creditore, altrimenti
non è liberatorio
DATIO IN SOLUTUM
• Art.1197 c.c.
• Consenso del creditore
• Estinzione al momento dell’esecuzione
della diversa prestazione
• Esecuzione: dipende dalle regole del
trasferimento cose determinate art. 1376
c.c., cose indeterminate art.1378 c.c.
• Art.1198 c.c. cessio pro solvendo
DIRITTO ALLA QUIETANZA
• E’ una dichiarazione unilaterale recettizia
proveniente dal creditore che riceve il pagamento
• Funge da prova dell’avvenuto pagamento
• E’ un diritto del debitore al momento del pagamento
• Ha valore di confessione stragiudiziale (art.2735)
• Imputazione di pagamento di un certo debito spetta
al debitore sino al momento del pagamento
• Se il debitore non vi provvede passa al creditore
• Opponibile al debitore salvo che sia fatta con dolo o
sorpresa
• Se non provvedono né debitore né creditore è la
legge: art.1193
Cass. 22 luglio 2010 n. 17246
• La quietanza costituisce la prova della
ricezione di un pagamento rilasciata dal
creditore al debitore (art. 1199 c.c.) e non la
ricognizione di un debito che fa presumere
sino a prova contraria il rapporto
fondamentale e dispensa colui a favore del
quale è fatta dall’onere di provare il
rapporto stesso.
Cass. 13 maggio 2010 n. 11595
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei
confronti dell'assicuratore ai fini del
risarcimento danni per r.c.a., il contenuto
della confessione stragiudiziale resa dal
conducente del veicolo assicurato non è
vincolante nei confronti del confitente, né
nei confronti dell'impresa di assicurazioni,
ma soltanto liberamente apprezzabile dal
giudice.
PROVA DELL’ADEMPIMENTO
• Opinione prevalente: • Opinione minoritaria:
se cred. agiva x
indipendentemente
condanna del debitore
dalla domanda ,
all’adempimento
sufficiente dimostrare
coattivo: sufficiente
bontà titolo (esistenza
prova della bontà del
e fonte del rapporto
titolo;
giuridico), a carico del
• Se cred. agiva x lo
debitore di aver
scioglimento del
adempiuto
rapporto obbligatorio:
prova anche
dell’inadempimento
CASS. SS.UU. 13533/01
• DECISO X ORIENTAMENTO
MINORITARIO X IL QUALE
PROPENDEVA LA DOTTRINA:
• Ingiusta diversità di trattamento
• Prova più semplice positiva x debitore che
quella negativa x creditore
Cassazione civile,03 luglio 2009 n. 15677
• In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l' adempimento deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed
il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento , ed anche nel caso in cui sia
dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto
adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà
sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata
osservanza dell'obbligo di diligenza , o per difformità
quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta
sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto,
adempimento .
PRINCIPIO DI CORRETTEZZA
• E’espressione di un principio generale applicabile
a tutti i rapporti obbligatori (v. sub art. 1175;
1375; 1337; 1366; 1358)
• Deve essere interpretato nel senso che il
comportamento delle parti nel rapporto
obbligatorio realizzi in pieno gli interessi
perseguiti dalle parti
• La regola consente di aggiungere affiancare o
correggere la valutazione operata dalla rigida
disciplina legale
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