OBBLIGAZIONE PECUNIARIA
• Sono le più importanti: per diffusione, per regole
proprie (luogo adempimento…)
• Somma di denaro: mezzo legale di
pagamento/unità di conto/mezzo di scambio
• Denaro contante / moneta scritturale
• Principio nominalistico (art.1277): valore
nominale /potere di acquisto
• Inflazione/deflazione : clausole monetarie
(oro,istat)
• Debito di valuta e debito di valore
Corte Conti 17 settembre 2010 n. 566
• Va disattesa l’eccezione di infondatezza della
domanda di condanna al risarcimento con la
rivalutazione monetaria, assumendo che è
mancata, da parte del creditore, la prova del
maggior danno ex art. 1224 c.c.. Infatti attesa la
distinzione fra debito di valore e debito di valuta il
danno all'immagine costituisce debito di valore, in
quanto relativo ad una somma che deve essere
determinata con riferimento ad un valore e non
debito di valuta, connesso, cioè, ad una somma di
denaro già determinata e solo in ordine al quale il
creditore deve fornire la prova di uno specifico
fatto, generatore dei maggiori danni .
INTERESSI
• Interessi corrispettivi: produzione dal
momento in cui la somma è liquida ed
esigibile (art. 1282 c.c.)
• Vantaggio economico di liquidità
• Misura: art. 1284 c.c. interessi
legali/interessi convenzionali (art. 1284
3°comma)
• Interessi compensativi: in precedenza
categoria a sé stante oggi equiparata a
quella dei corrispettivi es. 1499
INTERESSI MORATORI
• art. 1224 comma 1c.c.: forfettizzazione del
risarcimento del danno da ritardo
nell’inadempimento delle o. pecuniarie; dovuti
indipendentemente dalla prova di aver subito un
danno; due le ragioni di questo trattamento:
• - vantaggio economico di liquidità;
• - troppo difficile dimostrare il danno da ritardo
nel pagamento.
• Art. 1224 comma 2: ulteriore danno (rispetto a
quello cui già hanno diritto); dagli anni ’70
liquidazione rivalutazione monetaria risarcibile
secondo criteri soggettivi
Maggior danno e inflazione
• Forte evoluzione giurisprudenziale:
• 1. negli anni ‘50-70 richiesta prova rigorosa a
carico del creditore su impiego che preservasse
potere d’acquisto
• 2. fine anni ‘70 filone permissivo: la svalutazione
è fatto notorio
• 3. anni ‘80 – 00 : personalizzazione del maggior
danno, non è danno ex se, va provato attraverso
anche presunzioni riguardanti lo status del
creditore; si individuano le categorie di a)
imprenditore;b) risparmiatore; c) creditore
occasionale; d) modesto consumatore
continua
• SS.UU. 2368/1986 la prova x maggior
danno:
• 1. imprenditore non basta provare
l’appartenenza alla categoria ma: x danno
emergente “condizioni atte a presumere
secondo la normale gestione finanziaria
dell’azienda il ricorso al mercato del
credito” e il danno equivarrebbe al prime
rate; x lucro cessante “redditività del denaro
impiegato nell’azienda”
• 2. risparmiatore abituale: prova del
mancato reddito dei titoli di Stato / azioni
• 3. creditore occasionale: remunerazione
media dei depositi
• 4. modesto consumatore: deprezzamento
monetario avvenuto durante la mora con
riferimento indici ISTAT
Cass. SS.UU. 16-07-2008 n.19499
• Nelle obbligazioni pecuniarie , in difetto di discipline particolari dettate
da norme speciali, il maggior danno da svalutazione monetaria (rispetto a
quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che
siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva
e per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, senza necessità
di inquadrarlo in un'apposita categoria, nella eventuale differenza, a
decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento
medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi
ed il saggio degli interessi legali; è fatta salva la possibilità del debitore di
provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito
in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo
uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata
tempestivamente versata; mentre il creditore che domandi a titolo di
maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire
la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore,
mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia
che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al
credito bancario sia che invochi come parametro l’utilità marginale netta
dei propri investimenti; in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per
l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa e
dall'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il
maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito
conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si
sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso
le banche, e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente
nell'impresa.
Cass. Ss.uu. 19499/2008
• il maggior danno da svalutazione monetaria
è in via generale riconoscibile in via
presuntiva e per qualunque creditore che
ne domandi il risarcimento, senza necessità
di inquadrarlo in un'apposita categoria, nella
eventuale differenza, calcolata a decorrere
dalla data di insorgenza della mora, tra il
tasso del rendimento medio annuo netto dei
titoli di Stato di durata non superiore a
dodici mesi ed il saggio degli interessi
legali.
PROVA CONTRARIA
• X IL DEBITORE AMMESSA :
dimostrazione che il creditore l’avrebbe
impiegata con modalità meno remunerative
se gli fosse stata versata tempestivamente la
somma dovuta
PROVA CONTRARIA
• X IL CREDITORE AMMESSA: mediante
la produzione di idonea e completa
documentazione, e ciò sia che faccia
riferimento al tasso dell'interesse
corrisposto per il ricorso al credito bancario
sia che invochi come parametro l’utilità
marginale netta dei propri investimenti;
• Deve dimostrare in ogni caso che siano
conseguenza dell’inadempimento
ANATOCISMO
• Art. 1283 c.c.
• Usi contrari in materia bancaria
• Investe modalità e regole di formazione del
credito accessorio
• Capitalizzazione trimestrale consentita solo con
vincolo di reciprocità
• Usura : l. 108/96 tasso soglia rilevato
trimestralmente; art.1815 comma2 c.c.
Trib. Roma 08 settembre 2009,n. 18253
• Dopo aver assunto un atteggiamento consolidato nel senso di
considerare il fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli
interessi quale oggetto di un uso normativo, idoneo, in quanto tale, a
derogare l'art. 1283 c.c., visto il richiamo effettuato da tale norma agli
usi ed inteso tale inciso come riferimento esclusivo agli usi normativi
(tra le più recenti, Cass 18 dicembre 1998, n 12675..), la Corte di
Cassazione nel 1999, sulla scorta di alcune pronunce della
giurisprudenza di merito (Trib. Vercelli 21 luglio 1994; Pret. Roma n
novembre 1996; Trib. Busto Arsizio 15 giugno 1998; Trib. Monza 23
febbraio 1999), ha mutato radicalmente orientamento (attualmente
definibile consolidato) giungendo alla conclusione secondo cui la
capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte delle banche
sui saldi di conto corrente passivi per i clienti non costituisce uso
normativo, ma uso negoziale, inidoneo ad operare
automaticamente con effetto integrativo del contratto e, dunque, la
clausola contrattuale relativa deve essere ritenuta e dichiarata
nulla per violazione del suddetto art. 1283 c.c., norma
pacificamente ritenuta di carattere imperativo, oltre che di natura
eccezionale (Cass. 16 marzo 1999, n. 2374; Cass. 30 marzo 1999, n.
3096; Cass. il novembre 1999, n. 12507; da ultimo, nello stesso senso,
Cass. i febbraio 2002, n. 1281; Cass Sez unite 4 novembre 2004 n
21095).
• Anatocismo bancario introdotto con delibera
CICR 9/2/2000 in vigore dal 22.4.2000 Le
clausole anatocistiche preventive contenute nei
contratti di cc e nei mutui stipulati dopo il 22.4.00
sono valide ed efficaci se: 1) espressamente
indicata la periodicità e tasso interesse applicato 2)
stesso trattamento x i. creditori e debitori 3)
approvazione specifica x iscritto
• C.cost. 341/07: non c’è illegittimità cost. xkè nel
perimetro normativo della delega e neppure
disparità di trattamento poiché differente la natura
dei soggetti e quindi non comparabili le situazioni
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