INSEGNAMENTO DI
DIRITTO CIVILE
LEZIONE VI
“I DESTINATARI DELLA PRESTAZIONE”
PROF. PIETRO GHINASSI
Diritto Civile
Lezione VI
Indice
1 2 Norme che regolano il destinatario del pagamento. ----------------------------------------------- 3 1.1. L’articolo 1188 --------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.2. Pagamento effettuato nelle mani del creditore --------------------------------------------------- 3 1.3. Pagamento effettuato nelle mani del rappresentante. ------------------------------------------- 3 1.4. La persona indicata dal creditore.------------------------------------------------------------------ 4 1.5. Soggetto indicato dalla Legge o dal giudice. ----------------------------------------------------- 4 1.6. Effetto liberatorio di pagamento effettuato a soggetto diverso -------------------------------- 4 La prestazione in luogo dell’adempimento (art. 1197 c.c.) --------------------------------------- 6 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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1 Norme che regolano il destinatario del
pagamento.
Le norme 1188, 1189, 1190, sono le tre norme che detta il codice per disciplinare il soggetto
nei confronti del quale la prestazione deve essere eseguita. In pratica, ci dicono nelle mani di chi
deve pagare il debitore.
L’articolo 1188
1.1.
Al comma 1, dice che il pagamento deve essere fatto:
- al creditore;
- o al suo rappresentante;
- o alla persona indicata dal creditore;
-o alla persona, autorizzata dalla Legge o dal giudice, a ricevere il pagamento;
Se il pagamento viene fatto dal debitore a uno di questi soggetti, il pagamento ha efficacia
estintiva del rapporto obbligatorio e libera il debitore. Il debitore allora si dice “liberato” e il
rapporto “estinto”.
1.2.
Pagamento effettuato nelle mani del creditore
Perché il debitore sia liberato, questi deve pagare innanzitutto al creditore, il primo fra i
soggetti indicato dalla legge nei cui confronti il pagamento produce l’effetto estintivo.
1.3.
Pagamento effettuato nelle mani del rappresentante.
Il pagamento può essere anche fatto al rappresentante del creditore, cioè colui che agisce nel
nome e nell’interesse del rappresentato, cioè il creditore.
Quanto al rappresentante, il relativo potere viene conferito mediante procura che nel caso di
obbligazioni pecuniarie si risolve in una procura all’incasso.
Il rappresentante può essere:
a)
rappresentante legale:
quando si tratta di rappresentanza creditore minore, interdetto o inabilitato;
b)
rappresentante volontario:
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quando è lo stesso creditore che nomina la persona / persone che lo rappresenteranno.
Il rappresentante si distingue dall’indicatario di pagamento poiché nel primo caso la procura
viene conferita direttamente da creditore, mentre nel secondo caso quest’ultimo si rivolge al
debitore comunicandogli il nome di colui che è legittimato a ricevere il pagamento (es. banca ,
notaio). L’indicatario di pagamento dunque, ha un potere limitato al ricevimento della prestazione.
L’indicazione di pagamento deve essere distinta anche dalla delegazione di pagamento.
Nella delegatio solvendi il delegante incarica il delegato, che è suo debitore, di pagare il terzo
delegatario, ma questi non riceve il pagamento nell’interesse del delegante-creditore quanto
nell’interesse proprio: infatti, il delegato, accetta la delegazione, non può più adempiere nei
confronti del delegante ma deve adempiere nei confronti del delegatario.
1.4.
La persona indicata dal creditore.
Può succedere che in ragione di un proprio interesse, il creditore dica al debitore di pagare
nelle mani di una persona diversa da se medesima.
Se il debitore paga alla persona indicata, allora il pagamento ha efficacia estintiva.
1.5.
Soggetto indicato dalla Legge o dal giudice.
Se è la Legge o il giudice che dice a chi devono essere indirizzati i soldi che il debitore è
tenuto a dare. Tipico soggetto è il curatore fallimentare, colui che gestisce gli interessi del soggetto
fallito. Tutti i pagamenti che un soggetto debitore ha nei confronti dell’impresa fallita, devono
essere fatti al curatore fallimentare. Lo dice la Legge. Se il debitore si attiene, si libera.
Analogamente, se è il giudice ad indicare al debitore la persona che deve pagare, allora il
pagamento estingue il rapporto obbligatorio. Una ipotesi di persona indicata dal giudice è quella del
custode nominato dal tribunale.
1.6.
Effetto liberatorio di pagamento effettuato a soggetto diverso
Il 2° comma del 1188, pone una prima deroga alla regola generale, in quanto statuisce che il
pagamento fatto a chi NON era legittimato a riceverlo, libera il debitore solo se il creditore vero lo
ratifica o se il creditore vero ne ha approfittato. Attribuisce efficacia liberatoria ad una persona non
legittimata a ricevere il pagamento. Questo si verifica quando, pur essendo stato fatto dal debitore il
pagamento a una persona non legittimata, il creditore lo ratifica o comunque ne approfitta. Perché il
pagamento abbia efficacia estintiva devono ricorrere:
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a) la ratifica del creditore: la ratifica è una dichiarazione unilaterale recettizia, con cui
l’interessato fa propri gli effetti di un atto che altrimenti sarebbe inefficace nei suoi confronti.
È indirizzato ad una persona determinata e produce i suoi effetti quando entra nella sfera
della conoscibilità di quella persona. Il creditore, pur non avendo ricevuto il pagamento, mediante la
ratifica rende efficace il pagamento del debitore, che altrimenti sarebbe inefficace;
b) l’approfittamento del creditore: nonostante il pagamento sia stato effettuato ad una
persona sbagliata, il creditore ne ha approfittato, quando il pagamento alla persona sbagliata è
comunque entrato nella sua disponibilità, cioè quando in ogni caso il creditore si è giovato della
prestazione.
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2 La prestazione in luogo dell’adempimento (art.
1197 c.c.)
Poiché l’adempimento deve essere esatto, il debitore non può liberarsi eseguendo una,
prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che, il
creditore, vi acconsenta (art. 1197).
In tal caso le parti avranno stipulato un vero e proprio contratto di carattere solutorio
denominato datio in solutum (ovvero dazione in pagamento) con efficacia estintiva
dell'obbligazione, onde la causa è esterna, essendo solvendi.
L'effetto estintivo si produce peraltro solo quando la diversa prestazione è eseguita. Dal
punto di vista del perfezionamento la datio in solutum si presenta dunque caratterizzata in
termini di realità, ma in senso, per cosí dire, improprio, perché se l'oggetto del contratto di
datio consiste nel, trasferimento di un diritto, la (diversa) prestazione è eseguita nel momento
in cui l'effetto reale si produce e cioè quando l’accordo per il trasferimento è stato raggiunto (se
la cosa è determinata: art. 1376) ovvero è avvenuta la specificazione (se la cosa è generica: art.
1378) e non già quando sia effettivamente consegnata la cosa (già) trasferita in proprietà. Se la
consegna non segue, il creditore potrà infatti sempre agire con l’esecuzione forzata per
consegna o rilascio ex art. 2930, senza che per ciò stesso l'originaria prestazione oramai estinta
riviva.
Questa possibilità la legge prevede, invece, nel caso in cui il creditore subisca
l'evizione ovvero se la cosa trasferita è viziata, salvo applicazione delle norme sulla
compravendita, cui l'art. 1197 rinvia.
In ogni caso è escluso che dalla datio possano sorgere effetti obbligatori. Ciò spiega
perché questo contratto si distingue quello novativo, là dove l'estinzione dell'obbligazione
consegue all'assunzione di una nuova obbligazione in funzione sostitutiva (art. 1230).
Pertanto integra gli estremi di una datio la dazione in pagamento di un assegno
bancario anziché della somma in contanti, oppure la restituzione della merce acquistata e non
pagata, mentre non è configurabile come tale la dazione di una cambiale, che ha natura di
promessa di pagamento, incompatibile con una dazione effettiva.
Ad ogni effetto di legge (ad esempio azione revocatoria o azione di riduzione) la datio in
solutum e un contratto a titolo oneroso perché comporta l'estinzione dell'obbligazione.
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