- Caratteri LEOABLTJGAZION,IIIIIIIIIIIIIII Èenerali - Mora delsedifore- Otrerta Reale e per Intimaziane . Gli aÉicoli dal 1173 al 132Adel libroquartodel codicecivilee,ontengono la disciplinadelle obbligazionill codicenon dà alcuna definizionedell'obbligazione che, comunemente, vienedefinita un rapporto giuridico in virtù del quale una persona è tenuta ad una prestazioneverso un' altra persona, avente la sua origine in un contratto o in un atio o fatto rilevante giuridicamenteElementiessenzialidi un'abbligazionedevonoes$ere: a) Soggetti:creditoree debitore,che devonoe$seredeterminatiodetenninabili. b) Oggeffo: una cosa o una prestazioneumana,che deve essere ceilo ed individuato. ll contenutodelle obbligazioni,coincidentecon Ia prestazionedel debitore, le distinguee classificain: obbligazionipecuniarie,altemative,divisibiliedindivisihili,positivee negative, generichee speci*che,istantaneee difterite,accesscrie, complessee legali. ll rapporto obbligatorioche trae esistenza dalla situazionegiuridica creatasi tra le parti icreditoree debitore)cessa con la saddisfazioneconcretadegli interessidel creditore. L'adempimenloda paÉe dell'obbligatoe il modo normaledi estinzionedella obbligazione, ma I'interessedel creditorepuÒesseresoddisfattoanche con la esecuzioneforzata,sia in forma specifica,sia per equivalenteo medianterisarcimentodel danno, cia in rispetto del principio di cui all' art. 2740 c.c. ed in virtu del caratteredel contenutodell'obbligazione che deve esseresuscettibiledi valutazioneeconomica. L'obbligazionesi puo estinguere,altresi, con forme indipendentidalt'adempimento del debitore:mn la compensazione, la novazioneo la remissione,oltre che per I'impossibilità ad adempieredipendenteda causanon imputabilealdebitoreL'inadempimentodell'obbligazione,per volontà dello stesso debitore, crea in capo allo stesso responsabilità(cosi detfo: ittecitocantrattuale),e, di responsabilitàsi parla anche nell' ipotesidi solo ritardonell'adempimento, che determinala "rtora" in capo al debitore. La quali*ca di "mora" non si applica solo al debitoreche non adempieo adempie in ritardo,ma anche al creditoreche, con il suo comportamento,contrasti I'adempimentodel debitore- ll creditore è in mora {c.d. mora accipiendio credendi}quando, senza leglttimo motivo, non riceve il pagamento otrertogli, o non compie quanto è necessarioperche il debitore possaadempiere(aÉ. î205 c.c.)L'offerta, fatta dal debitore,quale mezzo per la costituzionein mora del creditore,deve esseresolenneI ed averei requisitidicui all'aÉ. 12SBdelcodicecivile,essaè: a) Reale b\ Per intimaziane L' offerta reale, per le obbligazioniche hanno ad oggetto danaro, titoli di credito o cose mobilida consegnareal domiciliodel creditore,si aÉicolain diversefasi: a| lstanza, ai sensi dell'art. 1208 c.c e 73 disp. att. c.c. fatta al pubblico ufiiciale competente, ufficiale giudiziario o notaio {solo I'uff,ciale giudiziario, nelle ofterte per intimazione). b) Offe#a effettiva di quanto dovuto, che il pubblico uf$ciale fa, previa notificazione dell'istanzaal creditore,e dellaquale redigeprocessoverbaledal quale risulta,in caso di accettazione,il pagamentoo la consegnacon la conispettivadichiarazionedi quietanzae liberazionedellegaranzie. c) DeposÉo della ssa offerta, che awiene solamente qualora il creditore non accetti I'offerta,sempresu istanzadel debitore,ad opera del pubhlicoufficiale. I depositiche hanno per oggettotitoli di creditoo sommedi denarodevonoessere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestitioppure presso un istitutodi credito iaÉ. 76 disp. att. c.c-). Qualora il deposito abbia ad oggetto cose mobili diverse dal denaro o titoti di credito, esistentela fattispeciedi cui all' art. 1210e 1214c.c., o in ogni altro caso previstodalla legge o deciso dal giudice,o per vslontà detle paÉi, si esegue presso stabilimentidi pubblicodep*sitoa normadi leggispeciali. Se non esistonostabilimentidi pubblim depositonel luogo in cui deve essere eseguita la prestazioneo ricorronoparticolariragioni,il tribunaledel luogo predetto,in composizione 'L'otrerta per I esser€ solenne deve avere i requisiti di cui all' art. 1208 c-c-; I'offerta informale, ai sensi dell'art.1220c.c., no* tende a mettere in mora il credilare ed a liberare, quindi, il debitore dal vinmls obbligatorio,ma sottantoad impediregli effetti della rnora debendi,può essere eseguitain qualsiasimodo. purche idoneo a dimostare l'effettiva volonlà del debitore di adempiere la sua obbligazione;cosi, ad esempio, deve ritenersi scddisfatta la condieionedi procedibilttiàdi cui all'art. 34 leg. n" 392 del 1978: "ccnesponsione dell'indennitàper perditadell'awiamento cqmmerciale",mn la conseguentepessibililàdi mettere in esecuzione il prowedirnento di rilascio, I'offerta della sornma, nella misura dovuta, fatta giudiziari,mn assegnicircolari, dall'ufficiale in occasionedelsuo primoaccesso,aldifuoridelle farme dicui agli artt. 1209 e 1210c.c., anche se il pagamentonon awenga per rifuto delconduttore, monocratica], su ricorso della parte interessata,puÒautorizzarecon decreto il deposito pressoaltro localeidoneoiart. Z7 disp.att. c,c"). La mora del creditore nell'accezionedi cui sopra, non ha come effetto la liberazione dall'obbligazionedel debitore, perchè ciÒ awenga occorre che costui faccia il deposito della res debita, che awenga intimazioneal creditore dell'ora, giomo e luogo della consegna, notificataglialmeno tre giorni prima, che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, la accettazioneda parte del creditore e la contestualedichiarazionedi quietanza e liberazionedelle garanzie. Nel processo verbale il pubblico ufficiale farà, altresi, menzione dell'eventuale rifiuto del creditore ad accettare la msa offerta, in questo caso il debitore sarà liberato dalla sua obbligazionesoltanto dopo il passaggioin giudicato della sentenzache dichiari valido il deposito. Se il creditorenon compare,gli sarà notificatoil processoverbaledi deposito,nelle forme prescritte per la ciiazione, con contestualeinvito a ritirare le cose depositate,qualora il creditorenon ottemperi,il debitoredeve aspettareche intervengala sentenzadel giudizio di convalidaper estinguerela sua obbligazione. Gli effetti della mora, nel caso di afferia nelle forme d'u$o anzicfré in quelle di cui agli artt-1208e 12o9 c.c.,si realizzanodal giornain cui il debiiareesegueil depositoa norna delf'art- 1212 c-c-,se questo è accettatodal creditoreo è dichiaratovalido con sentenza passata in giudicatoIn ogni caso, dopo I'accettazioneo ta sentenza, il debitore non p$o ritirare la cosa depositata{aÉ.1210c.c.}. ll debitore,qualorale cose da offrire non possonoessere conservateo sono deteriorabilio la loro custodiaè onerosa,dopoI'offeÉao l'intimazionea ritirarte,puÒfarsiautorizzaredal tribunale a venderle secondole forme delle cose pignoratee a depositameil prezzo {art. f 211 c.c.). Le spese 3 occorse per I'offerta reale e il deposito dichiarati validi, sono a carieo del creditore{art.1215e.c.} 2aú.Z4|secondo comma,d.lgs.1gl?1ggS,n" 51" il'obbligaaione di rimborso al debitore delle spese relalive all'ofierta reale ed al depcsito, c,t.riè tenuto il creditore che abbia accettats il deposito medesims, esonerandoin tal modo I'ofierente dal giudizio di ccnvalida,oomprendeanche I'onorarioper cosulenza od assisteua di professionistalegale da?erminare con ilferimentoalla tariffaîorensein materiastsagiudiziale. L'affefta per intimaziane, per le obbligazioni che hanno per oggetto beni msbili da csnsegnarein luogo diverso dal domiciliodel creditore,nonchè per le obbligazionidi consegnadi cose immobilieper le obbligazionidi fare. Per consegnare heni mobili in luogo diverso dal domicilio del creditore, I'offerta deve essere effettuata,ai sensi dell'art.1209secondocomma c.c., con intimazioneal creditore di riceverle,fatta con atto cantenenteI'indicazionedel giorno,dell'orae del luogo 4 in cui il debitoreintendeprocederealla consegnadei beni in oggetto,con il rispettodi un intervallo non minoredi tre giorniLa mancata comparizionedel creditoreo il suo r3fiutodi accettarel'offertasono accerlate nel verbaleredattodall'ufficialegiudiziario,dal giorno indicatonell'intimazione deconono glieffetti dellamora {art.75 disp.att.c.c}. In tema di riconsegnadi immobileI'adozionedella proceduradi cui agli ant. 12îS e 120g seconds comma c.c. e 73 e 75 disp. att. c.c., costituitadall'intimazioneal creditore di riceveretale consegna,rappresentaI'unicomezzo per la costituzionein rnoradel creditore per provocarnei relativi effetii {art . 1207 c-c.}-L'effettoliberatorio,invem, si ottiene,al di fuori dell'accettazioneda parte det creditore,nel momento in cui il debitore,ottenuta dal giudicela nominadiun sequestratario, glienecsnsegnala cosaSe I'obbligazione consiste in un fare, il creditore e costituito in mora sempre con I'intimazionea ricevere la prestazioneo a compiere gli atti necessariperchè il debitore possa adempiere,I'intirnazionepuÒesserefatta, anche,nelleforme d'usor- 'll luogo in cui deve essereeseguitoil depositoè uno stabilimentodi pubblicodepositoc, in mancarsa, albo Iocale idoneo, come per la cnnsegna di un'autovetfura o alka rnezo simile, può essere un autosalsne, anche di proprielàdeldebitore . t"Nelle materie regclate dalle leggi e dai regolamentigli usi hanno efiicacia solo in quanto sono da essi richiamati"{art. I disp. prel.}.