- Caratteri
LEOABLTJGAZION,IIIIIIIIIIIIIII
Èenerali
- Mora delsedifore-
Otrerta Reale e per Intimaziane .
Gli aÉicoli dal 1173 al 132Adel libroquartodel codicecivilee,ontengono
la disciplinadelle
obbligazionill codicenon dà alcuna definizionedell'obbligazione
che, comunemente,
vienedefinita un
rapporto giuridico in virtù del quale una persona è tenuta ad una prestazioneverso un'
altra persona, avente la sua origine in un contratto o in un atio o fatto rilevante
giuridicamenteElementiessenzialidi un'abbligazionedevonoes$ere:
a) Soggetti:creditoree debitore,che devonoe$seredeterminatiodetenninabili.
b) Oggeffo: una cosa o una prestazioneumana,che deve essere ceilo
ed individuato.
ll contenutodelle obbligazioni,coincidentecon Ia prestazionedel debitore, le distinguee
classificain: obbligazionipecuniarie,altemative,divisibiliedindivisihili,positivee negative,
generichee speci*che,istantaneee difterite,accesscrie, complessee legali.
ll rapporto obbligatorioche trae esistenza dalla situazionegiuridica creatasi tra le parti
icreditoree debitore)cessa con la saddisfazioneconcretadegli interessidel creditore.
L'adempimenloda paÉe dell'obbligatoe il modo normaledi estinzionedella obbligazione,
ma I'interessedel creditorepuÒesseresoddisfattoanche con la esecuzioneforzata,sia in
forma specifica,sia per equivalenteo medianterisarcimentodel danno, cia in rispetto del
principio di cui all' art. 2740 c.c. ed in virtu del caratteredel contenutodell'obbligazione
che deve esseresuscettibiledi valutazioneeconomica.
L'obbligazionesi puo estinguere,altresi, con forme indipendentidalt'adempimento
del
debitore:mn la compensazione,
la novazioneo la remissione,oltre che per I'impossibilità
ad adempieredipendenteda causanon imputabilealdebitoreL'inadempimentodell'obbligazione,per volontà dello stesso debitore, crea in capo allo
stesso responsabilità(cosi detfo: ittecitocantrattuale),e, di responsabilitàsi parla anche
nell' ipotesidi solo ritardonell'adempimento,
che determinala "rtora" in capo al debitore.
La quali*ca di "mora" non si applica solo al debitoreche non adempieo adempie in
ritardo,ma anche al creditoreche, con il suo comportamento,contrasti I'adempimentodel
debitore-
ll creditore è in mora {c.d. mora accipiendio credendi}quando, senza leglttimo motivo,
non riceve il pagamento otrertogli, o non compie quanto è necessarioperche il debitore
possaadempiere(aÉ. î205 c.c.)L'offerta, fatta dal debitore,quale mezzo per la costituzionein mora del creditore,deve
esseresolenneI ed averei requisitidicui all'aÉ. 12SBdelcodicecivile,essaè:
a) Reale
b\ Per intimaziane
L' offerta reale, per le obbligazioniche hanno ad oggetto danaro, titoli di credito o cose
mobilida consegnareal domiciliodel creditore,si aÉicolain diversefasi:
a| lstanza, ai sensi dell'art. 1208 c.c e 73 disp. att. c.c. fatta al pubblico ufiiciale
competente, ufficiale giudiziario o notaio {solo I'uff,ciale giudiziario, nelle ofterte per
intimazione).
b) Offe#a effettiva di quanto dovuto, che il pubblico uf$ciale fa, previa notificazione
dell'istanzaal creditore,e dellaquale redigeprocessoverbaledal quale risulta,in caso di
accettazione,il pagamentoo la consegnacon la conispettivadichiarazionedi quietanzae
liberazionedellegaranzie.
c) DeposÉo della ssa
offerta, che awiene solamente qualora il creditore non
accetti I'offerta,sempresu istanzadel debitore,ad opera del pubhlicoufficiale.
I depositiche hanno per oggettotitoli di creditoo sommedi denarodevonoessere eseguiti
presso la cassa dei depositi e prestitioppure presso un istitutodi credito iaÉ. 76 disp. att.
c.c-).
Qualora il deposito abbia ad oggetto cose mobili diverse dal denaro o titoti di credito,
esistentela fattispeciedi cui all' art. 1210e 1214c.c., o in ogni altro caso previstodalla
legge o deciso dal giudice,o per vslontà detle paÉi, si esegue presso stabilimentidi
pubblicodep*sitoa normadi leggispeciali.
Se non esistonostabilimentidi pubblim depositonel luogo in cui deve essere eseguita la
prestazioneo ricorronoparticolariragioni,il tribunaledel luogo predetto,in composizione
'L'otrerta per
I
esser€ solenne deve avere i requisiti di cui all' art. 1208 c-c-; I'offerta informale, ai sensi
dell'art.1220c.c., no* tende a mettere in mora il credilare ed a liberare, quindi, il debitore dal vinmls
obbligatorio,ma sottantoad impediregli effetti della rnora debendi,può essere eseguitain qualsiasimodo.
purche idoneo a dimostare l'effettiva volonlà del debitore di adempiere la sua obbligazione;cosi, ad
esempio, deve ritenersi scddisfatta la condieionedi procedibilttiàdi cui all'art. 34 leg. n" 392 del 1978:
"ccnesponsione
dell'indennitàper perditadell'awiamento cqmmerciale",mn la conseguentepessibililàdi
mettere in esecuzione il prowedirnento di rilascio, I'offerta della sornma, nella misura dovuta, fatta
giudiziari,mn assegnicircolari,
dall'ufficiale
in occasionedelsuo primoaccesso,aldifuoridelle farme dicui
agli artt. 1209 e 1210c.c., anche se il pagamentonon awenga per rifuto delconduttore,
monocratica], su ricorso della parte interessata,puÒautorizzarecon decreto il deposito
pressoaltro localeidoneoiart. Z7 disp.att. c,c").
La mora del creditore nell'accezionedi cui sopra, non ha come effetto la liberazione
dall'obbligazionedel debitore, perchè ciÒ awenga occorre che costui faccia il deposito
della res debita, che awenga intimazioneal creditore dell'ora, giomo e luogo della
consegna, notificataglialmeno tre giorni prima, che sia redatto dal pubblico ufficiale un
processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, la accettazioneda parte del
creditore e la contestualedichiarazionedi quietanza e liberazionedelle garanzie. Nel
processo verbale il pubblico ufficiale farà, altresi, menzione dell'eventuale rifiuto del
creditore ad accettare la msa offerta, in questo caso il debitore sarà liberato dalla sua
obbligazionesoltanto dopo il passaggioin giudicato della sentenzache dichiari valido il
deposito.
Se il creditorenon compare,gli sarà notificatoil processoverbaledi deposito,nelle forme
prescritte per la ciiazione, con contestualeinvito a ritirare le cose depositate,qualora il
creditorenon ottemperi,il debitoredeve aspettareche intervengala sentenzadel giudizio
di convalidaper estinguerela sua obbligazione.
Gli effetti della mora, nel caso di afferia nelle forme d'u$o anzicfré in quelle di cui agli
artt-1208e 12o9 c.c.,si realizzanodal giornain cui il debiiareesegueil depositoa norna
delf'art- 1212 c-c-,se questo è accettatodal creditoreo è dichiaratovalido con sentenza
passata in giudicatoIn ogni caso, dopo I'accettazioneo ta sentenza, il debitore non p$o ritirare la cosa
depositata{aÉ.1210c.c.}.
ll debitore,qualorale cose da offrire non possonoessere conservateo sono deteriorabilio
la loro custodiaè onerosa,dopoI'offeÉao l'intimazionea ritirarte,puÒfarsiautorizzaredal
tribunale a venderle secondole forme delle cose pignoratee a depositameil prezzo
{art.
f 211 c.c.).
Le spese 3 occorse per I'offerta reale e il deposito dichiarati validi, sono a carieo del
creditore{art.1215e.c.}
2aú.Z4|secondo
comma,d.lgs.1gl?1ggS,n" 51"
il'obbligaaione
di rimborso al debitore delle spese relalive all'ofierta reale ed al depcsito, c,t.riè tenuto il
creditore che abbia accettats il deposito medesims, esonerandoin tal modo I'ofierente dal giudizio di
ccnvalida,oomprendeanche I'onorarioper cosulenza od assisteua di professionistalegale da?erminare
con ilferimentoalla tariffaîorensein materiastsagiudiziale.
L'affefta per intimaziane, per le obbligazioni che hanno per oggetto beni msbili da
csnsegnarein luogo diverso dal domiciliodel creditore,nonchè per le obbligazionidi
consegnadi cose immobilieper le obbligazionidi fare.
Per consegnare heni mobili in luogo diverso dal domicilio del creditore, I'offerta deve
essere effettuata,ai sensi dell'art.1209secondocomma c.c., con intimazioneal creditore
di riceverle,fatta con atto cantenenteI'indicazionedel giorno,dell'orae del luogo 4 in cui il
debitoreintendeprocederealla consegnadei beni in oggetto,con il rispettodi un intervallo
non minoredi tre giorniLa mancata comparizionedel creditoreo il suo r3fiutodi accettarel'offertasono accerlate
nel verbaleredattodall'ufficialegiudiziario,dal giorno indicatonell'intimazione
deconono
glieffetti dellamora {art.75 disp.att.c.c}.
In tema di riconsegnadi immobileI'adozionedella proceduradi cui agli ant. 12îS e 120g
seconds comma c.c. e 73 e 75 disp. att. c.c., costituitadall'intimazioneal creditore di
riceveretale consegna,rappresentaI'unicomezzo per la costituzionein rnoradel creditore
per provocarnei relativi effetii {art . 1207 c-c.}-L'effettoliberatorio,invem, si ottiene,al di
fuori dell'accettazioneda parte det creditore,nel momento in cui il debitore,ottenuta dal
giudicela nominadiun sequestratario,
glienecsnsegnala cosaSe I'obbligazione consiste in un fare, il creditore e costituito in mora sempre con
I'intimazionea ricevere la prestazioneo a compiere gli atti necessariperchè il debitore
possa adempiere,I'intirnazionepuÒesserefatta, anche,nelleforme d'usor-
'll
luogo in cui deve essereeseguitoil depositoè uno stabilimentodi pubblicodepositoc, in mancarsa, albo
Iocale idoneo, come per la cnnsegna di un'autovetfura o alka rnezo simile, può essere un autosalsne,
anche di proprielàdeldebitore .
t"Nelle
materie regclate dalle leggi e dai regolamentigli usi hanno efiicacia solo in quanto sono da essi
richiamati"{art. I disp. prel.}.
Scarica

offerta reale per intimazione