INADEMPIMENTO TOUR OPERATOR
Tribunale di Torino
Sentenza
28 novembre 2005
Di Biase Valentina
Godano Elisabetta
Pupillo Alberto
755315
754031
754806
Università degli Studi Milano Bicocca
Diritto del Turismo
2012/2013
LA MASSIMA
Sebbene la struttura alberghiera dove erano stati
ospitati gli acquirenti di un pacchetto turistico non
fosse completamente funzionante, non si
configura l’inadempimento del tour operator che
abbia comunque messo i suoi clienti nelle
condizioni di fruire della vacanza
programmata, offrendo loro
anche una somma compensativa
adeguata a coprire le maggiori
spese effettuate.
I SOGGETTI
Francorosso
International S.P.A.
8 clienti
IL FATTO
I clienti acquistano, presso il T.O. Francorosso, un
pacchetto turistico per un soggiorno di una settimana
(13 – 20 agosto 2002) in Tunisia.
Arrivati a destinazione i turisti sono stati destinati all’hotel
Vincci Al Kantara Thalassa invece che all’hotel Vincci
Djerba Resort.
IL FATTO/2
Al ritorno dal viaggio i clienti lamentano diversi
disservizi e sollevano numerose contestazioni
Sostengono
INADEMPIMENTO ALLE
OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI
Richiedono
DANNO DA
VACANZA
ROVINATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 luglio 2003
Francorosso compare in giudizio:
• riconosce il fatto ma nega la presenza del danno da
vacanza rovinata
• offre una ricompensa per le maggiori spese
sostenute per pranzo e bevande
• offre un importo forfetario pari al 10% del
soggiorno
17 marzo 2004 Francorosso S.P.A. viene incorporata
da Alpitour S.P.A.
Il giudizio viene interrotto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO/2
25-26
novembre 2004
Riprende il processo in seguito al
ricorso presentato dalle parti
Il giudice dichiara inammissibili le prove
orali fornite dagli attori, dichiarando i capi
generici e indeterminati
13 luglio 2005
Udienza
Le parti precisano le rispettive richieste
conclusive
28 novembre 2005
Sentenza
Nessun importo a titolo di danno è dovuto.
Vengono rigettate le domande degli attori.
PERCHE’ QUESTA DECISIONE?
•Il T.O. ha permesso ai suoi clienti di poter
comunque fruire della vacanza acquistata,
offrendo loro una sistemazione in una struttura
di qualità superiore
•Inoltre il T.O. è disposto a corrispondere un
importo forfettario pari al 10% del soggiorno
comunque usufruito, nonostante non sia
obbligato dalla legge
PERCHE’ QUESTA DECISIONE?/2
• Il T.O. ha offerto ai clienti la ricompensa per le
spese di cibo e bevande che la struttura alternativa
non era in grado di offrire perché non
completamente funzionante
Francorosso ha agito correttamente e nel
rispetto dell’art. 12 del D. lgs. 111/95
ART. 12 D. LGS 111/95
4° comma
“Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei
servizi previsti dal contratto non può essere
effettuata, l'organizzatore predispone adeguate
soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio
programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo
a carico del consumatore, oppure rimborsa
quest'ultimo nei limiti della differenza tra le
prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate, salvo il risarcimento del danno.”
PERCHE’ QUESTA DECISIONE?/3
•Gli attori non hanno testimoniato i gravi disagi
subiti con prove idonee; esse sono apparse
generiche e perciò irrilevanti
•Gli attori hanno usufruito della maggior parte
dei servizi concordati e per la richiesta dei
danni patrimoniali non è stata specificata la
somma da corrispondere
PERCHE’ QUESTA DECISIONE?/4
• La genericità della richiesta nella sua totalità e delle
prove fornite per il risarcimento del danno non
patrimoniale, preclude il riconoscimento del danno
Non trova riscontro nell’art. 2059 del codice civile:
“il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi determinati
dalla legge”
PERCHE’ QUESTA DECISIONE?/5
• Il danno lamentato non si configura come “danno
esistenziale” e quindi non è considerabile come
danno non patrimoniale
Sulla base dell’art. 2043 del codice civile e
l’art.2 della Costituzione
ART. 2043 CODICE CIVILE
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno.”
ART. 2 COSTITUZIONE
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.”
CONCLUSIONI
Tenuto conto di quanto detto, non si riscontra il danno da
vacanza rovinata, pertanto nessun importo a titolo di
danno è dovuto.
La domanda degli
attori viene rigettata
Scarica

Responsab. TO TRib. Torino