LE RESPONSABILITA’ DEL T. O. DUMI LEDJON LOUZEIRO MARIA CLARA MAGRI MATTIA Due persone: G.F. e F.N. Acquistano un pacchetto “tutto compreso” per il CLUB FODELE BEACH- CRETA Pacchetto “tutto compreso” organizzato da Francorosso International s.p.a. Venduto da Antonietti Viaggi IL FATTO Situazione paesaggistica largamente differente dalla rappresentazione sul depliant MARE INQUINATO DA IDROCARBURI e SPIAGGIA SPORCA 1° FASE L’ ADV Antonietti Viaggi propone a G.F. e F.N. differente sistemazione a patto di una RINUNCIA ad ulteriori RICORSI G.F. e F.N. NON accettano trovando diverso alloggiamento a proprie spese 2° FASE Con atto di citazione notificato il 29.6.2000 G.F. e F.N. convenivano in giudizio dinnanzi al tribunale di Pordenone la Francorosso International s.p.a. CHIEDENDONE LA CONDANNA Risarcimento pari a 10.000.000 Lire Francorosso international s.p.a. chiede il rigetto della domanda POICHE’ La contestazione pervenuta da G.F. e F.N. presentava difetto non seguendo il D.Lgs. 17 Marzo 1995 n. 111 ex art. 19 ED INOLTRE La spiaggia non è di proprietà dell’albergo e l’inquinamento marino non dipende dall’organizzatore Con sentenza n. 365/2002 il tribunale di Pordenone RESPINGE LA DOMANDA DI G.F. e F.N. Poiché la pulizia della spiaggia e la purezza dell’acqua marina oltre a non dipendere dalla volontà del responsabile dell’hotel non appare essere stata garantita agli attori a mezzo della stampa del depliant pubblicitario 3° FASE Ricorso alla Corte d’Appello di Trieste Il 25.2.2005 Da parte di G.F. e F.N. Visti i fatti presentati: I giudici affermando che il pacchetto turistico debba comprendere anche una fruizione attrezzata e pulita della spiaggia e di un mare effettivamente balneabile come pubblicizzato sul depliant considerato quest’ultimo parte integrante dell’offerta contrattuale e Constatando che la Francorosso International s.p.a. non abbia presentato nessuna prova che le scadenti condizioni dei luoghi rispetto a quanto pubblicizzato derivassero da caso fortuito o forza maggiore Contrariamente alla sentenza di primo grado la Francorosso international s.p.a. viene condannata a risarcire una somma pari a FUSIONE Francorosso international s.p.a. Alpitour s.p.a. 4°FASE L’ Alpitour ricorre per cassazione Presentando 3 motivi 1° MOTIVO Violazione e falsa applicazione del D.lgs n. 111 del 1995 art.14, affermando che la corte ha errato in merito , in quanto l’organizzatore provvede a FORNIRE TUTTI I SERVIZI, e non a garantire le condizioni ottimali del mare Articolo 14 Mancato o inesatto adempimento 1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 2. L'organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Articolo 17 2° MOTIVO violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 111 del 1995, art. 17 e dell’art 2697 c.c. in relazione al reputato obbligo probatorio da parte del Tour Operator di fornire delle prove che esentassero la loro responsabilità dei fatti, configurandoli come caso fortuito o forza maggiore. Francorosso non era tenuto a fornire alcuna prova dato che non si è verificato un inadempimento contrattuale che avrebbe giustificato una comprovazione di esonero di responsabilità da parte dello stesso. Erano piuttosto gli attori a dover provare che il mare non fosse balneabile e in che misura. Esonero di responsabilità 1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. Art 2697 c.c. Chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda 3° MOTIVO Insufficiente motivazione per il risarcimento del danno da vacanza rovinata. In particolar modo, la motivazione che sostiene il danno di natura non patrimoniale. Benché le sentenze citate (Cass. N. 8827/2003 e 8828/2003) abbiano riconosciuto la risarcibilità del danno morale, indipendente dai vincoli posti dall’art. 2059 c.c. esse richiamano a due presupposti: l’imputazione dell’evento (cioè constatare il nesso di causalità tra l’evento e la condotta del responsabile) e la prova del danno ( deve essere presentata la prova del pregiudizio arrecato alla persona). Nel caso la Corte si è limitata ad affermare che il danno risarcibile corrisponde alla scadente qualità del soggiorno. Non vi è presente nella motivazione della sentenza riferimenti riguardo alla verificata imputabilità al Tour Operator dei fatti, per di più la provata lesione inerente alla persona. Art. 2059 Danni non patrimoniali. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Nonostante i 3 motivi portati dalla Alpitour s.p.a. la corte di cassazione RESPINGE la richiesta di Alpitour s.p.a. POICHE’ La fattispecie rientra nella disciplina D.Lgs. n.111 del 1995 che disciplina i viaggi e vacanze “tutto compreso”, In particolare si deve far riferimento all’art. 14. Sulla base di tale normativa non è riprovevole la sentenza in questione, là dove si è ritenuto che il Tour Operator Francorosso fosse responsabile dell’inadempimento in questione nei confronti di G.F. e F.N. sulla base della non conformità tra quanto promesso contrattualmente in relazione al livello qualitativo illustrato da un depliant, da ritenersi parte integrante del contratto e quanto effettivamente prestato in sede di adempimento e là dove, in seguito ha individuato che la stessa Francorosso non ha compiuto l’onere probatorio a suo carico ( avente oggetto un’eventuale impossibilità della prestazione ad essa non imputabile). INOLTRE L’art. 14, comma 1, contiene una disciplina analoga a quella in tema di responsabilità contrattuale a quella disposta dagli art. 1218 e 1256 c.c. Per cui il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso” sottoscritto dall’utente sulla base di un articolata offerta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l’organizzatore o il venditore assumono obblighi specifici, soprattutto di tipo qualitativo che vanno rigorosamente adempiuti. Quindi ove la prestazione non sia fedelmente eseguita, sulla base di un criterio medio di diligenza ex art.1176 c.c., comma 1, si configura responsabilità contrattuale, esclusi i casi, come già evidenziato, in cui vengono fornite adeguate prove di mancato adempimento a causa non imputabile a loro. Art 1218 Art 1256 Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile SI AGGIUNGE CHE Nonostante l’art. 1256 c.c. ed anche il D.lgs. n.111 del 1995, ex art. 17, sebbene tale norma in tema di esonero di responsabilità non fa specifico riferimento quanto esposto nell’art. 14, che per svincolarsi dalla responsabilità organizzatore e venditore devono provare causa fortuita (o forza maggiore), o esclusiva responsabilità del consumatore, oppure l’esclusiva responsabilità del soggetto terzo quali eventi successivi alla stipula del contratto. Tali circostanze, NON provate da Francorosso, sono state escluse sulla base del potere valutativo del giudice del merito e con adeguata e logica motivazione dalla Corte di merito e tale valutazione non può essere ulteriormente esaminata nella presente sede di legittimità. IN FINE Infondata invece è la terza motivazione, dato che la Corte di merito ha voluto indennizzare i soggetti sia dal punto di vista patrimoniale ( dovuto alle spese sostenute da G.F. e F.N. per una diverso alloggiamento), sia dal punto di vista non patrimoniale a pari modo, come danno alla persona ex art. 2059 c.c. SENTENZA Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte resistente che liquida in euro 700,00 oltre spese generali ed accessorie come per legge