Erba Alessia Marisa 727979
Iannantuoni Luana 728387
Letizia Martina
729453
D.lgs. 17 Marzo 1995, n. 111; art. 1176, comma1, c. c.
Con il contratto avente per oggetto un pacchetto turistico “tutto
compreso”, spesso basato su un dépliant illustrativo,
l’organizzatore assume specifici obblighi, soprattutto a livello
qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione
alberghiera, livello dei servizi, che vanno esattamente
adempiuti.
Nel caso in cui ciò non venga esattamente adempiuto, si
configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui
l’organizzatore non fornisca adeguata prova di un
inadempimento ad esso non imputabile.
G.F. e F.N.
pacchetto “tutto
compreso” presso il Club Fodele
Beach a Creta
T.O: FRANCOROSSO INTERNATIONAL
s.p.a.
G.F. e F.N. acquistavano un pacchetto turistico
“tutto compreso” presso Antonietti Viaggi, su
dépliant che riproduceva una bella spiaggia
antistante l’albergo e un bel mare.
Raggiunta la destinazione, essi avevano
constatato che la spiaggia era sporca e il mare
diffusamente inquinato da idrocarburi.
L’agenzia Antonietti proponeva il trasferimento
in un altro albergo, a condizione che G.F. e F.N.
rinunciassero al risarcimento.
Essi rifiutano la proposta, trovando un’altra
sistemazione a loro spese.
In data 29.06.2000 G.F. e F.N. convenivano in giudizio
davanti al Tribunale di Pordenone la Francorosso
International s.p.a. chiedendone la condanna al
risarcimento pari a 10.000.000 Lire.
Il T.O. chiede il rigetto della domanda per difetto della
formale contestazione del D.lgs. 17 Marzo 1995, n. 111,
ex art 19, dal momento che la spiaggia non era proprietà
dell’albergo e l’inquinamento marino non dipendeva
dall’organizzatore.
Con sentenza n.365/2002 il Tribunale di
Pordenone respinge la domanda dei clienti,
affermando che la pulizia della spiaggia e la
purezza dell’acqua, oltre a non dipendere dalla
volontà del responsabile dell’hotel, non appare
essere stata garantita agli attori a mezzo della
stampa del dépliant pubblicitario.
La Francorosso International s.p.a.
viene incorporata per fusione alla
Alpitour s.p.a.
con atto del 27.10.2003.
In data 25.02.2005 ricorrevano in Corte d’Appello di Trieste.
• I giudici di II grado affermavano che il pacchetto turistico
doveva effettivamente comprendere la fruizione, da parte
degli ospiti, di una spiaggia attrezza e pulita e di un mare
balneabile, come pubblicizzato dal dépliant, che costituisce
parte integrante dell’offerta contrattuale.
• Inoltre il T.O. non ha provato che le scadenti condizioni dei
luoghi derivassero da caso fortuito e forza maggiore.
La Francorosso International s.p.a.
veniva condannata a risarcire una somma pari a
1163,45 Euro, oltre alla rivalutazione
monetaria e agli altri interessi.
La Alpitour s.p.a. ricorre in
cassazione con tre motivi:
 Art. 14
(Mancato o inesatto
adempimento)
1. In caso di mancato o
inesatto adempimento
delle obbligazioni
assunte con la vendita
del pacchetto turistico
l'organizzatore e il
venditore sono tenuti al
risarcimento del danno,
secondo le rispettive
responsabilità, se non
provano che il mancato
o inesatto adempimento
è stato determinato da
impossibilità della
prestazione derivante da
causa a loro non
imputabile.
2. L'organizzazione o il
venditore che si avvale
di altri prestatori di
servizi è comunque
tenuto a risarcire il
danno sofferto dal
consumatore, salvo il
diritto di rivalersi nei
loro confronti.
“Violazione e falsa applicazione del
D.Lgs. n.111 1995, art 14.”
L’Alpitour afferma che ha
errato la Corte di merito, in quanto
l’organizzatore è tenuto a fornire tutti i
servizi indicati ma non può garantire
che le condizioni del mare siano
sempre ottimali e dunque che la foto
del dépliant corrisponda all’effettivo
stato dei luoghi.
 Art. 17
(Esonero di responsabilità)
1. L'organizzatore ed il
venditore sono esonerati
dalla responsabilità di cui
agli articoli 15 e 16, quando
la mancata o inesatta
esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore
o è dipesa dal fatto di un
terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o
di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il
venditore apprestano con
sollecitudine ogni rimedio
utile al soccorso del
consumatore al fine di
consentirgli la prosecuzione
del viaggio, salvo in ogni
caso il diritto al
risarcimento del danno nel
caso in cui l'inesatto
adempimento del contratto
sia a questo ultimo
imputabile.
“Violazione e falsa applicazione del
D.Lgs. N.111 del 1995, art 17 e art 2697
c.c.”
Alpitour afferma che il T.O. non
era tenuto a fornire la prova di esonero
della responsabilità, in quanto non si è
verificato un inadempimento
contrattuale. Era invece compito degli
attori dimostrare che l’acqua non fosse
balneabile, e in che misura.
 Art. 2697
(Onere della prova) Chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
“Omessa e insufficiente motivazione su un punto
della controversia: risarcimento del danno da
vacanza rovinata”
Le sentenze citate hanno riconosciuto la
risarcibilità del danno morale, indipendentemente
dai vincoli posti dall’art. 2059 c.c.
Art. 2059
(Danni non
patrimoniali)
Il danno non
patrimoniale deve
essere risarcito
solo nei casi
determinati dalla
legge.
L’Alpitour afferma che nella motivazione
della sentenza della Corte d’Appello
manca qualsiasi riferimento alla accertata
imputabilità al T.O. dei fatti lamentati, nonché alla
provata lesione di un interesse inerente la persona.
La Cassazione
RESPINGE
la richiesta di Alpitour.
La fattispecie rientra nella disciplina D.Lgs. n.111 del 1995
che disciplina i viaggi e vacanze “tutto compreso”. In
particolare è opportuno far riferimento all’art. 14.
Sulla base di tale normativa si è ritenuto che il
Tour Operator Francorosso fosse responsabile
dell’inadempimento in questione nei confronti di G.F. e
F.N. in quanto non c’è stata una corrispondenza tra ciò
che ha promesso e ciò che in realtà è stato offerto ai
clienti, ed inoltre si è rilevato che lo stesso T.O non ha
adempiuto l’onere probatorio a suo carico (avente ad
oggetto un’eventuale impossibilità della prestazione ad
essa non imputabile)
L’art. 14, comma 1, contiene una disciplina analoga
a quella in tema di responsabilità contrattuale a
quella disposta dagli art. 1218 e 1256 c.c.
Art 1218
Responsabilità del
debitore
Il debitore che non
esegue esattamente
la prestazione dovuta,
è tenuto al
risarcimento del
danno se non prova
che l'inadempimento
o il ritardo è stato
determinato da
impossibilità della
prestazione derivante
da causa a lui non
imputabile.
Pertanto, ove la prestazione non sia esattamente
eseguita, come in questo caso, si configura
responsabilità contrattuale, tranne nei casi in cui
vengano fornite adeguate prove di un
inadempimento ad esso non imputabile. E’
evidente, in relazione a questo ultimo punto, che
per evitare il sorgere di responsabilità a suo carico,
l’organizzatore dovrà provare:
- Caso fortuito/forza maggiore
- Esclusiva responsabilità del consumatore
- Esclusiva responsabilità di soggetto terzo, quali
eventi successivi alla stipula del pacchetto.
Tali circostanze, NON povate dal T.O. sono state
comunque escluse.
Art 1256
Impossibilità definitiva e
impossibilità temporanea
L'obbligazione si estingue
quando, per una causa non
imputabile al debitore, la
prestazione diventa
impossibile. Se l'impossibilità è
solo temporanea, il debitore,
finché essa perdura, non è
responsabile del ritardo
nell'adempimento. Tuttavia
l'obbligazione si estingue se
l'impossibilità perdura fino a
quando, in relazione al titolo
dell'obbligazione o alla natura
dell'oggetto, il debitore non
può più essere ritenuto
obbligato a eseguire la
prestazione ovvero il creditore
non ha più interesse a
conseguirla.
Infine
infondata è la terza motivazione,
dato che la Corte di merito ha voluto risarcire
i soggetti sia dal punto di vista patrimoniale (
dovuto alle spese sostenute da G.F. e F.N. per
una diversa sistemazione), sia dal punto di
vista non patrimoniale, in via equitativa,
come danno alla persona ex art. 2059 c.c.,
che trova un suo specifico titolo nella
cosiddetta “vacanza rovinata”.
La Corte RIGETTA il ricorso e
Condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese processuali in
favore di ciascuna parte resistente
che liquida in euro 700,00 , oltre
spese generali ed accessorie come
per legge.
Scarica

ResponsabTOinquinamento mare