Erba Alessia Marisa 727979 Iannantuoni Luana 728387 Letizia Martina 729453 D.lgs. 17 Marzo 1995, n. 111; art. 1176, comma1, c. c. Con il contratto avente per oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, spesso basato su un dépliant illustrativo, l’organizzatore assume specifici obblighi, soprattutto a livello qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, che vanno esattamente adempiuti. Nel caso in cui ciò non venga esattamente adempiuto, si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui l’organizzatore non fornisca adeguata prova di un inadempimento ad esso non imputabile. G.F. e F.N. pacchetto “tutto compreso” presso il Club Fodele Beach a Creta T.O: FRANCOROSSO INTERNATIONAL s.p.a. G.F. e F.N. acquistavano un pacchetto turistico “tutto compreso” presso Antonietti Viaggi, su dépliant che riproduceva una bella spiaggia antistante l’albergo e un bel mare. Raggiunta la destinazione, essi avevano constatato che la spiaggia era sporca e il mare diffusamente inquinato da idrocarburi. L’agenzia Antonietti proponeva il trasferimento in un altro albergo, a condizione che G.F. e F.N. rinunciassero al risarcimento. Essi rifiutano la proposta, trovando un’altra sistemazione a loro spese. In data 29.06.2000 G.F. e F.N. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Pordenone la Francorosso International s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento pari a 10.000.000 Lire. Il T.O. chiede il rigetto della domanda per difetto della formale contestazione del D.lgs. 17 Marzo 1995, n. 111, ex art 19, dal momento che la spiaggia non era proprietà dell’albergo e l’inquinamento marino non dipendeva dall’organizzatore. Con sentenza n.365/2002 il Tribunale di Pordenone respinge la domanda dei clienti, affermando che la pulizia della spiaggia e la purezza dell’acqua, oltre a non dipendere dalla volontà del responsabile dell’hotel, non appare essere stata garantita agli attori a mezzo della stampa del dépliant pubblicitario. La Francorosso International s.p.a. viene incorporata per fusione alla Alpitour s.p.a. con atto del 27.10.2003. In data 25.02.2005 ricorrevano in Corte d’Appello di Trieste. • I giudici di II grado affermavano che il pacchetto turistico doveva effettivamente comprendere la fruizione, da parte degli ospiti, di una spiaggia attrezza e pulita e di un mare balneabile, come pubblicizzato dal dépliant, che costituisce parte integrante dell’offerta contrattuale. • Inoltre il T.O. non ha provato che le scadenti condizioni dei luoghi derivassero da caso fortuito e forza maggiore. La Francorosso International s.p.a. veniva condannata a risarcire una somma pari a 1163,45 Euro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli altri interessi. La Alpitour s.p.a. ricorre in cassazione con tre motivi: Art. 14 (Mancato o inesatto adempimento) 1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 2. L'organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.111 1995, art 14.” L’Alpitour afferma che ha errato la Corte di merito, in quanto l’organizzatore è tenuto a fornire tutti i servizi indicati ma non può garantire che le condizioni del mare siano sempre ottimali e dunque che la foto del dépliant corrisponda all’effettivo stato dei luoghi. Art. 17 (Esonero di responsabilità) 1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. N.111 del 1995, art 17 e art 2697 c.c.” Alpitour afferma che il T.O. non era tenuto a fornire la prova di esonero della responsabilità, in quanto non si è verificato un inadempimento contrattuale. Era invece compito degli attori dimostrare che l’acqua non fosse balneabile, e in che misura. Art. 2697 (Onere della prova) Chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. “Omessa e insufficiente motivazione su un punto della controversia: risarcimento del danno da vacanza rovinata” Le sentenze citate hanno riconosciuto la risarcibilità del danno morale, indipendentemente dai vincoli posti dall’art. 2059 c.c. Art. 2059 (Danni non patrimoniali) Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. L’Alpitour afferma che nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello manca qualsiasi riferimento alla accertata imputabilità al T.O. dei fatti lamentati, nonché alla provata lesione di un interesse inerente la persona. La Cassazione RESPINGE la richiesta di Alpitour. La fattispecie rientra nella disciplina D.Lgs. n.111 del 1995 che disciplina i viaggi e vacanze “tutto compreso”. In particolare è opportuno far riferimento all’art. 14. Sulla base di tale normativa si è ritenuto che il Tour Operator Francorosso fosse responsabile dell’inadempimento in questione nei confronti di G.F. e F.N. in quanto non c’è stata una corrispondenza tra ciò che ha promesso e ciò che in realtà è stato offerto ai clienti, ed inoltre si è rilevato che lo stesso T.O non ha adempiuto l’onere probatorio a suo carico (avente ad oggetto un’eventuale impossibilità della prestazione ad essa non imputabile) L’art. 14, comma 1, contiene una disciplina analoga a quella in tema di responsabilità contrattuale a quella disposta dagli art. 1218 e 1256 c.c. Art 1218 Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Pertanto, ove la prestazione non sia esattamente eseguita, come in questo caso, si configura responsabilità contrattuale, tranne nei casi in cui vengano fornite adeguate prove di un inadempimento ad esso non imputabile. E’ evidente, in relazione a questo ultimo punto, che per evitare il sorgere di responsabilità a suo carico, l’organizzatore dovrà provare: - Caso fortuito/forza maggiore - Esclusiva responsabilità del consumatore - Esclusiva responsabilità di soggetto terzo, quali eventi successivi alla stipula del pacchetto. Tali circostanze, NON povate dal T.O. sono state comunque escluse. Art 1256 Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla. Infine infondata è la terza motivazione, dato che la Corte di merito ha voluto risarcire i soggetti sia dal punto di vista patrimoniale ( dovuto alle spese sostenute da G.F. e F.N. per una diversa sistemazione), sia dal punto di vista non patrimoniale, in via equitativa, come danno alla persona ex art. 2059 c.c., che trova un suo specifico titolo nella cosiddetta “vacanza rovinata”. La Corte RIGETTA il ricorso e Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte resistente che liquida in euro 700,00 , oltre spese generali ed accessorie come per legge.