TRIBUNALE DI TORINO
SENTENZA 28 NOVEMBRE 2005
Inadempimento del T.O
Barbieri Irene
Chiocchi Alessia
Staropoli Eva
Corso di Diritto del turismo
anno2011/12
La Massima
Ancorché la struttura alberghiera dove erano stati
ospitati gli acquirenti di un pacchetto turistico non
fosse completamente funzionante, non si configura
l’inadempimento del Tour Operator che abbia
comunque messo i suoi clienti nelle condizioni di
fruire della vacanza programmata, offrendo loro
anche un ristoro adeguato a coprire le maggiori
spese effettuate.
I soggetti

Francorosso
international s.p.a

8 clienti che avevano
acquistato un
pacchetto turistico per
un soggiorno di una
settimana in Tunisia
dal 13 al 20 Agosto
2002
Il fatto

Arrivati in Tunisia, gli 8 clienti furono “riprotetti”
all’hotel Vincci Al Kantara Thalassa, anziché
all’hotel Vincci Djerba Resort, avevano lamentato
diversi disservizi e sollevato numerose contestazioni
al loro ritorno dal soggiorno
I clienti domandano il risarcimento del Danno
da vacanza rovinata
Svolgimento del processo
3 Luglio 2003: Francorosso compare in giudizio
Riconosce il fatto ma nega che i disagi lamentati dai
clienti potessero aver determinato il c.d danno da
vacanza rovinata
17 Marzo 2004:
Francorosso s.p.a viene incorporata da Alpitur s.p.a
Viene interrotto il giudizio
24 Novembre 2004: riprende il processo in seguito al
ricorso presentato dalle parti
Il giudice istruttore dichiara inammissibili le prove orali
formulate dagli attori: i capi erano generici e
indeterminati
13 Luglio 2005: udienza
Le parti precisano le rispettive conclusioni
28 Novembre 2005: Sentenza
Nessun importo a titolo di danno non patrimoniale è
dovuto. Per tali ragioni devono rigettarsi le
domande degli attori
Motivi della decisione
o Il T.O ha messo i suoi clienti nelle condizioni di poter
comunque usufruire della vacanza offrendo loro un
alloggio in una struttura di qualità superiore.
o Il
T.O ha offerto ai clienti tutto ciò (cibo e bevande)
che la struttura alternativa non era in grado di offrire
causa mancata attivazione di tali servizi.
Il T.O ha agito nel rispetto di quanto
previsto dal d.leg. 111/95 (Art.12)
o Gli attori non hanno offerto un’idonea prova dei gravi
disagi subiti. Le prove appaiono generiche e
indeterminate quindi irrilevanti.
o Gli attori hanno comunque usufruito della maggior
parte dei servizi e non avendo specificato una somma per
il danno patrimoniale, la domanda risulta indeterminata e
incerta.
o La genericità della richiesta e delle prove fornite
non patrimoniale è tale da non permettere il
riconoscimento del danno
Non trova riscontro nell’Art. 2059 c.c : il
danno non patrimoniale è risarcibile solo
nei casi determinati dalla legge
o Il danno subito non si configura come
“danno
esistenziale” e quindi non è considerabile come
danno non patrimoniale
sulla base dell’Art
2043 c.c
o Il danno lamentato non è riconducibile al
danno biologico,
Conclusioni

Non si riscontra il DANNO DA VACANZA ROVINATA
per tanto nessun importo a titolo di danno non
patrimoniale è dovuto.
La domanda degli attori viene
rigettata.
Norme di riferimento

Articolo 12 decreto legislativo 111/95
«Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi
previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore
predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione
del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo
a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e
quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.»

Articolo 2059 c.c
« Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi
determinati dalla legge.»

Articolo 2043 c.c
« Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire
il danno.»

Sentenza 372/94
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