Inadempimento del Tour
Operator e risarcimento del
danno non patrimoniale da
vacanza rovinata
Tribunale di Roma, Cassazione Civile, Sez.III, 11 maggio 2012, n° 7256
A cura di:
Samanta Baroni
Annamaria Catalini
Mattia Pagnoncelli
1
La prova del danno non patrimoniale da “vacanza
rovinata”, inteso come disagio psico-fisico
conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o
in parte, della vacanza programmata, è
validamente fornita dal viaggiatore mediante
dimostrazione dell’inadempimento del contratto
di pacchetto turistico, non potendo formare
oggetto di prova diretta gli stati psichici
dell’autore, desumibili, dalla mancata
realizzazione della “finalità turistica”.
2
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata,
secondo quanto previsto in attuazione della
Direttiva n. 314 del 1990 CEE, costituisce uno
dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi
dell’art. 2059 C.C., il pregiudizio non
patrimoniale è risarcibile.
Non ogni disagio patito dal turista legittima la
domanda di risarcimento, ma solo quelli che
superano una soglia minima di tolleranza, da
valutarsi caso per caso.
3
Coniugi
Z.
T.O.
K.srl
Adv
E.srl
4
Due sposini citano in giudizio il T.O. e l’Adv
chiedendo il risarcimento del danno subito durante
il viaggio di nozze programmato (luglio 2003)
 Servizi non goduti
 Ulteriori somme sborsate durante il soggiorno
5
Appello di 1° grado
Il Giudice di Roma condanna il T.O. al pagamento di
738€ + spese accessorie e processuali
Parziale riforma sentenza
Appello di 2° grado
Il Tribunale di Roma condanna in solido sia il T.O.
che la Adv al pagamento di 697€ + spese
accessorie (sentenza 2009)
6
 I coniugi propongono un ricorso
 T.O. propone un controricorso
 Adv non svolge difese
7
I coniugi Z. chiedono un importo maggiore per il
danno patrimoniale per:
 voucher corretto a penna dalla Adv;
 somma aggiuntiva per bungalow overwater,
situato su un isolotto sperduto e non
sull’atollo scelto, luogo programmato per il
soggiorno;
 Spese dovute ad un pernottamento
aggiuntivo a Los Angeles (90€)
8
Il T.O. dichiara:
il danno da vacanza rovinata non rientra
nella tutela assicurata
il danno deve essere allegato alla
documentazione e, quindi, provato
9
La Cassazione ha deliberato la condanna del
T.O. a favore dei coniugi, rigettando le
motivazioni del T.O.
10
Il danno da vacanza rovinata deriva dal mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni
dell’organizzatore di viaggio e dall’impossibilità di
usufruire del periodo della vacanza come
occasione di svago e di relax.
Diritto al
risarcimento
DANNO PATRIMONIALE
DANNO MORALE
11
 Direttiva n. 90/314 CEE (Art. 5)
 D. Lgs. 17 marzo 1995 n.111 (Art. 13 – 14)
 D. Lgs. 23 maggio 2011 n.79 (Art. 47)
 Art. 1455 del Codice Civile
12
I VIAGGI, LE VACANZE E I CIRCUITI TUTTO COMPRESO
Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore
dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del
contratto, gli Stati membri prendono le misure
necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore
siano considerati responsabili, a meno che
l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano
imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro
prestatore di servizi.
13
ART. 13 DIRITTI DEL CONSUMATORE IN CASO DI
RECESSO O DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO
Quando il consumatore recede dal contratto o il
pacchetto turistico viene cancellato prima della
partenza per qualsiasi motivo, questi ha diritto di
usufruire di un'altro pacchetto turistico di qualità
equivalente o superiore senza supplemento di prezzo,
o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore
previa restituzione della differenza del prezzo, oppure
gli e' rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal
momento del recesso o della cancellazione, la somma
di danaro già corrisposta.
14
ART. 14 MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO
In caso di mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni assunte con la vendita del
pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore
sono tenuti al risarcimento del danno,
secondo le rispettive responsabilità, se non
provano che il mancato o inesatto
adempimento e' stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da
causa a loro non imputabile.
15
DANNO DA VACANZA ROVINATA
Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico non sia di scarsa
importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice
civile, il turista può chiedere, oltre e
indipendentemente dalla risoluzione del
contratto, un risarcimento del danno correlato al
tempo di vacanza inutilmente trascorso e
all'irripetibilità' dell'occasione perduta.
16
IMPORTANZA DELL’INADEMPIMENTO
Il contratto non si può risolvere se
l'inadempimento di una delle parti ha
scarsa importanza, avuto riguardo
all'interesse dell'altra.
17
Nell’ipotesi di inesatta esecuzione del
contratto, la lesione dell’interesse alla vacanza
pattuita deve avere il carattere della gravità, nel
senso che l’offesa dell’interesse deve superare
una soglia minima di “tolleranza”.
18
È stato affermato che interessi di natura non
patrimoniale possano assumere rilevanza
nell’ambito delle obbligazioni contrattuali; ciò è
confermato dalla previsione dell’art. 1174 C.C.,
secondo cui la prestazione che forma oggetto
dell’obbligazione deve essere suscettibile di
valutazione economica e deve corrispondere ad
un interesse, anche non patrimoniale, del
creditore.
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Nella fattispecie in questione non occorrono
ulteriori prove per ottenere il risarcimento del
danno non patrimoniale: la raggiunta prova
dell’inadempimento esaurisce in sé la prova
anche del verificarsi del danno, assodato che
gli stati d’animo dei turisti non possono
formare oggetto di prova diretta, ma sono
desumibili dalla mancata realizzazione della
finalità turistica
20
Il VIAGGIO DI NOZZE assume una portata che va
oltre la semplice «vacanza»
Costituisce un momento significativo nella vita
di una coppia appena formatasi.
21
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