LA NECESSARIA
“CAPACITA' DI
ADATTAMENTO”
DEL TURISTA
ESCLUDE IL DANNO DA
VACANZA ROVINATA
GIUDICE DI PACE DI ROMA, sez. IV
Sentenza del 18 giugno 2005
Giud. Cosenza
V.C. e altri (Avv. Uttaro)
c. Primatour s.r.l. (Avv. Giuffrida)
Massima I
I disagi generici
che i turisti lamentino di avere sofferto durante
lo svolgimento di un viaggio,
non supportati da specifici elementi che
consentano di provare colpa
dell'organizzaizone del pacchetto turistico,
non costituiscono inadempimento imputabile
al tour operator, non importano responsabilità
contrattuale e non configurano un danno da
vacanza rovinata.
Massima II
I disagi sofferti da turisti durante il godimento di una
vacanza a causa
del grande affollamento in un periodo di alta stagione,
così come le conseguenze derivanti dalla scarsa capactà di
adattamento alle abitudini in una nazione diversa dall'Italia,
per usi, costumi e cucina,
non costituiscono inadempimento imputabile al tour
operator, non importano responsabilità contrattuale
dell'organizzatore del viaggio e non consentono di
configurare un danno da vacanza rovinata.
SOGGETTI
ATTORI
Turisti scontenti
(V.C. e altri)
Chiedono risarcimento
del danno
da vacanza rovinata
CONVENUTO
Primatour s.r.l.
Rigetta la domanda
perché infondata
Ricostruzione grafica dei fatti
1
Gli attori lamentano
numerosi disagi
e
inconvenienti
durante una vacanza
in Tunisia
Gli attori
citano in giudizio
la società Primatour
per danno da
vacanza rovinata
Ricostruzione grafica dei fatti
2
Primatour rigetta le
accuse
Ricostruzione grafica dei fatti
3
Tentativo
senza esito
di conciliazione tra le parti
Ricostruzione grafica dei fatti
4
Fase istruttoria
Un testimone dell'attore
non ravvisa danno da vacanza rovinata
Ricostruzione grafica dei fatti
5
Decisione di
procedere in giudizio
Ricostruzione grafica dei fatti
6
Dispositivo:
il G.D.P. rigetta
la domanda dell'attore
perchè infondata
il G.D.P. dispone
che le spese processuali
siano compensate
tra le parti
Schema della ricostruzione
grafica dei fatti
Domanda
riconvenzionale
del convenuto
Domanda
dell'attore
Tentativo
conciliatorio
fallito
Decisione
del G.D.P.
a favore
del convenuto
Fase
istruttoria
Causa
trattenuta
in decisione
MOTIVAZIONI DEL GIUDICE
1.Mancanza di disservizi o inadempimenti
imputabili alla convenuta società
2.Genericità dei disagi sofferti non idonei a configurare
il danno per il quale si reclamava il risarcimento
D.Lgs.111/95, art.14 (ora D.Lgs.206/05,art.93)
In caso di mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico
l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno,
secondo le rispettive responsabilità,
se non provano che il mancato o inesatto adempimento è
stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a loro non imputabile.
MOTIVAZIONI DEL GIUDICE
3. Gli attori non hanno ricevuto danni alla salute
D.Lgs.111/95,art.17(ora D.Lgs.206/05,art.96)
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla
responsabilità di cui agli articoli 15 e 16
(Responsabilità per danni alla persona e
Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona),
quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine
ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli
la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento
del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto
sia a questo ultimo imputabile.
Reali motivazioni
della vacanza rovinata

Periodo delle ferie in alta stagione e
quindi grande affollamento
Scarsa capacità di adattamento alle
abitudini di una nazione diversa dall'Italia
per usi, costumi e cucina

CONCLUSIONI
La domanda dell'attore è fondata sul comma 1 dell'art. 94 e
sul comma 1 dell'art.95 del D.LGS 206/05, mentre la domanda
riconvenzionale del convenuto si basa sul comma 1 dell'art.
96 al medesimo D.LGS.

Il G.D.P. rigetta la domanda attrice poiché la mancata o
l'inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore
e non al venditore, il quale non ha quindi responsabilità.

Il G.D.P. ha anche una funzione conciliativa tra le parti che
gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore. Nella causa
in esame il tentativo conciliatorio è fallito, perciò essa è stata
trattenuta in decisione.

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