DANNO DA VACANZA ROVINATA Tribunale civile di Ferrara, Il giudice monocratico Dr.Anna Ghedini, Ferrara 11/06/2010 Lavoro di Milani Stefania, Zanzi Eleonora e Gasperini Jessica. Anno 2012/2013 MASSIMA In caso di disservizi durante la fruizione di un viaggio tutto compreso, il tour operator non è responsabile qualora questi siano dipesi da cause di forza maggiore e il danno da vacanza rovinata non sarà riconoscibile qualora dipenda da futili motivi. SINTESI DEI FATTI Il sig. Furini e la neo consorte, volendo prenotare il loro viaggio di nozze si recano nell’Agenzia di Viaggio Nina di Le Caravelle Group. I due prenotano una crociera sull’oceano Indiano con Costa Crociere. Prima della partenza e durante il viaggio alcuni scali vengono annullati a causa di disordini e maltempo, inoltre una volta a bordo scoprono che la camera è doppia ma non matrimoniale. Tutto il viaggio, oltretutto è segnato da maltempo e mare mosso. La coppia chiede la riduzione del prezzo pagato e il danno da vacanza rovinata. Il tribunale rigetta la richiesta invocando la causa di forza maggiore per gli scali annullati e la futilità della cosa per la questione del letto, condannandoli a pagare le spese giuridiche degli altri due soggetti. SOGGETTI DELLA SENTENZA Furini Massimo e Cavedagna Elisa Costa Crociere spa Nina di Le Caravelle Group S.r.l. Clienti Tour Operator Agenzia di Viaggi SEQUENZA DEI FATTI La coppia si reca nell’agenzia di viaggi Nina di Le Caravelle Group per prenotare il proprio viaggio di nozze. II. La coppia esprime il desiderio di recarsi in Kenya o Madagascar, ma viene sconsigliata a causa della stagione umida. III. L’agente di viaggi li indirizza verso una Crociera di Costa Crociere, sull’Oceano Indiano effettuatasi dal 18.01.08 al 03.02.08 I. IV. Viene espressamente richiesta dalla coppia una stanza matrimoniale a bordo, considerata la natura del viaggio. V. Il giorno prima della partenza viene comunicato alla coppia un cambio di itinerario, con l’esclusione della tappa in Kenya a causa di disordini presenti nel Paese. VI. Arrivati a bordo, la coppia scopre che la stanza è una doppia non matrimoniale. VII. Durante il viaggio poi, viene annullato anche lo scalo a La Mayotte, a causa di mare forza 9. VIII. Il viaggio inoltre è stato segnato da maltempo e mare mosso. PUNTI DI VISTA: La coppia chiede la riduzione del prezzo pagato per la vacanza più il danno da vacanza rovinata, imputando le mancanze riscontrate, all’Agenzia di Viaggi e alla Costa Crociere. Per quanto riguarda il letto matrimoniale, l’agenzia sostiene di averlo comunicato alla Costa Crociere che invece smentisce questa cosa. Sia l’Agenzia di Viaggi che la Costa Crociere invocano però la causa di forza maggiore e l’imprevedibilità come elementi chiave, che giustificano i cambi subiti in corso di crociera e il maltempo. SENTENZA Processo di II Grado L’ 11.06.2010 il Tribunale di Ferrara rigetta la richiesta dei clienti per i seguenti motivi: o Per quanto riguarda lo scalo in Kenya, annullato precedentemente la partenza, il tribunale stabilisce che vista la potenziale pericolosità dei disordini, confermata anche dagli organi governativi, il cambio di itinerario da parte della Costa Crociere viene considerato obbligato e legittimo. Anzi sarebbe stata giudicata colpevole di scelleratezza in caso contrario. o L’ annullamento dello scalo a La Mayotte e di altre escursioni è dipeso dal mare forza 9 e dalle forti raffiche di vento. Quindi relativamente non preventivabili e sicuramente non prevedibili. Inoltre le condizioni generali di viaggio di Costa Crociere, riportate sul catalogo prodotto dagli attori, prevedono sia nella facoltà del tour operator modificare l’itinerario per cause di forza maggiore. o Per quanto concerne la lamentela circa le condizioni metereologiche, è consigliata la partenza nella stagione invernale e soprattutto i primi mesi dell’anno. Se ciò nonostante malauguratamente si incorre nel maltempo, la colpa non può essere imputata a nessuno in quanto l’informazione di base è corretta. o A prescindere dalla prova circa l’ avvenuta prenotazione o meno dell’opzione “letto matrimoniale” tale circostanza non è considerata fonte di un danno risarcibile in quanto l’ art 2 della Costituzione stabilisce che: ogni persona, inserita nel contesto sociale, deve accettare, in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone, tutti i pregiudizi connotati da futilità. Inoltre al punto 3,9 della Cass.,sez.un.,nn 26972-26975/2008 viene ridimensionata la portata del danno da vacanza rovinata, chiarendo che non possono essere risarciti danni futili, e non è consentito invocare diritti immaginari come il diritto alla soddisfazione o alla felicità. NORME APPLICATE: Art. 82 e ss (Codice del Consumo) Disciplina viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”; in particolare i pacchetti turistici, ovvero quelli che hanno oggetto almeno due prestazioni tra trasporto, alloggio e altri servizi non accessori ai primi. Il viaggio deve avere una durata di almeno 24 ore e il prezzo deve avere carattere forfettario. Il pacchetto inoltre deve essere venduto dall’organizzatore o dal venditore, in forma scritta e con termini chiari e precisi. Art. 1218 cc in caso di inadempimento il creditore dovrà provare l’esistenza di un’obbligazione inadempiuta, mentre il debitore deve provare che l’inadempimento è avvenuto senza sua colpa (caso fortuito o forza maggiore). Se l’impossibilità non dipende dal debitore, quest’ultimo ne è liberato. Art. 2043 cc qualunque fatto doloso o colposo che cagiona altri a danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno stesso. Art. 2059 cc il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei casi determinati dalla legge. Direttiva 90/314/CEE attuata in Italia con la legge 111/95, relativa alla vendita di pacchetti tutto compreso nel territorio dello Stato, nel 2002 è stata oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia che ha interpretato le disposizioni relative al risarcimento come comprensive anche del danno da vacanza rovinata. CONCLUDENDO… Sebbene esistano delle leggi che disciplinano il danno da vacanza rovinata e il relativo risarcimento, in questo caso la richiesta della coppia viene rigettata. Vengono infatti invocati gli esimenti delle responsabilità del tour operator che in questo caso sono «causa di forza maggiore» e «caso fortuito», oltre alla futilità del danno riscontrato dalla coppia per la questione letto. Viene quindi condannata la coppia a pagare le spese legali degli altri due convenuti.