DANNO DA VACANZA ROVINATA
Tribunale civile di Ferrara, Il giudice monocratico
Dr.Anna Ghedini, Ferrara 11/06/2010
Lavoro di Milani Stefania, Zanzi Eleonora e Gasperini
Jessica. Anno 2012/2013
MASSIMA
In caso di disservizi durante la fruizione di un viaggio tutto
compreso, il tour operator non è responsabile qualora questi siano
dipesi da cause di forza maggiore e il danno da vacanza rovinata
non sarà riconoscibile qualora dipenda da futili motivi.
SINTESI DEI FATTI
Il sig. Furini e la neo consorte, volendo prenotare il loro viaggio di
nozze si recano nell’Agenzia di Viaggio Nina di Le Caravelle Group.
I due prenotano una crociera sull’oceano Indiano con Costa
Crociere. Prima della partenza e durante il viaggio alcuni scali
vengono annullati a causa di disordini e maltempo, inoltre una
volta a bordo scoprono che la camera è doppia ma non
matrimoniale. Tutto il viaggio, oltretutto è segnato da maltempo e
mare mosso.
La coppia chiede la riduzione del prezzo pagato e il danno da
vacanza rovinata.
Il tribunale rigetta la richiesta invocando la causa di forza maggiore
per gli scali annullati e la futilità della cosa per la questione del
letto, condannandoli a pagare le spese giuridiche degli altri due
soggetti.
SOGGETTI DELLA SENTENZA

Furini Massimo e Cavedagna Elisa

Costa Crociere spa

Nina di Le Caravelle Group S.r.l.
Clienti
Tour Operator
Agenzia di Viaggi
SEQUENZA DEI FATTI
La coppia si reca nell’agenzia di viaggi Nina di Le
Caravelle Group per prenotare il proprio viaggio di
nozze.
II. La coppia esprime il desiderio di recarsi in Kenya o
Madagascar, ma viene sconsigliata a causa della
stagione umida.
III. L’agente di viaggi li indirizza verso una Crociera di
Costa Crociere, sull’Oceano Indiano effettuatasi dal
18.01.08 al 03.02.08
I.
IV. Viene espressamente richiesta dalla coppia una
stanza matrimoniale a bordo, considerata la natura
del viaggio.
V. Il giorno prima della partenza viene comunicato alla
coppia un cambio di itinerario, con l’esclusione della
tappa in Kenya a causa di disordini presenti nel
Paese.
VI. Arrivati a bordo, la coppia scopre che la stanza è una
doppia non matrimoniale.
VII. Durante il viaggio poi, viene annullato anche lo scalo
a La Mayotte, a causa di mare forza 9.
VIII. Il viaggio inoltre è stato segnato da maltempo e mare
mosso.
PUNTI DI VISTA:



La coppia chiede la riduzione del prezzo pagato per la
vacanza più il danno da vacanza rovinata, imputando
le mancanze riscontrate, all’Agenzia di Viaggi e alla
Costa Crociere.
Per quanto riguarda il letto matrimoniale, l’agenzia
sostiene di averlo comunicato alla Costa Crociere che
invece smentisce questa cosa.
Sia l’Agenzia di Viaggi che la Costa Crociere invocano
però la causa di forza maggiore e l’imprevedibilità
come elementi chiave, che giustificano i cambi subiti
in corso di crociera e il maltempo.
SENTENZA
Processo di II Grado
L’ 11.06.2010 il Tribunale di Ferrara rigetta la richiesta dei
clienti per i seguenti motivi:
o Per quanto riguarda lo scalo in Kenya, annullato
precedentemente la partenza, il tribunale
stabilisce che vista la potenziale pericolosità
dei disordini, confermata anche dagli organi
governativi, il cambio di itinerario da parte della
Costa Crociere viene considerato obbligato e
legittimo. Anzi sarebbe stata giudicata
colpevole di scelleratezza in caso contrario.
o
L’ annullamento dello scalo a La Mayotte e di
altre escursioni è dipeso dal mare forza 9 e
dalle forti raffiche di vento. Quindi
relativamente non preventivabili e sicuramente
non prevedibili. Inoltre le condizioni generali di
viaggio di Costa Crociere, riportate sul catalogo
prodotto dagli attori, prevedono sia nella
facoltà del tour operator modificare l’itinerario
per cause di forza maggiore.
o
Per quanto concerne la lamentela circa le
condizioni metereologiche, è consigliata la
partenza nella stagione invernale e soprattutto
i primi mesi dell’anno. Se ciò nonostante
malauguratamente si incorre nel maltempo, la
colpa non può essere imputata a nessuno in
quanto l’informazione di base è corretta.
o
A prescindere dalla prova circa l’ avvenuta
prenotazione o meno dell’opzione “letto
matrimoniale” tale circostanza non è considerata
fonte di un danno risarcibile in quanto l’ art 2 della
Costituzione stabilisce che: ogni persona, inserita
nel contesto sociale, deve accettare, in virtù del
dovere della tolleranza che la convivenza impone,
tutti i pregiudizi connotati da futilità.
Inoltre al punto 3,9 della Cass.,sez.un.,nn
26972-26975/2008 viene ridimensionata la
portata del danno da vacanza rovinata, chiarendo
che non possono essere risarciti danni futili, e non
è consentito invocare diritti immaginari come il
diritto alla soddisfazione o alla felicità.
NORME APPLICATE:

Art. 82 e ss (Codice del Consumo)
Disciplina viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”;
in particolare i pacchetti turistici, ovvero quelli che
hanno oggetto almeno due prestazioni tra trasporto,
alloggio e altri servizi non accessori ai primi. Il viaggio
deve avere una durata di almeno 24 ore e il prezzo
deve avere carattere forfettario. Il pacchetto inoltre
deve essere venduto dall’organizzatore o dal
venditore, in forma scritta e con termini chiari e
precisi.

Art. 1218 cc
in caso di inadempimento il creditore dovrà provare
l’esistenza di un’obbligazione inadempiuta, mentre il
debitore deve provare che l’inadempimento è
avvenuto senza sua colpa (caso fortuito o forza
maggiore). Se l’impossibilità non dipende dal
debitore, quest’ultimo ne è liberato.

Art. 2043 cc
qualunque fatto doloso o colposo che cagiona altri a
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno stesso.

Art. 2059 cc
il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei
casi determinati dalla legge.

Direttiva 90/314/CEE
attuata in Italia con la legge 111/95, relativa alla
vendita di pacchetti tutto compreso nel territorio
dello Stato, nel 2002 è stata oggetto di una
sentenza della Corte di Giustizia che ha interpretato
le disposizioni relative al risarcimento come
comprensive anche del danno da vacanza rovinata.
CONCLUDENDO…
Sebbene esistano delle leggi che disciplinano il
danno da vacanza rovinata e il relativo risarcimento,
in questo caso la richiesta della coppia viene
rigettata. Vengono infatti invocati gli esimenti delle
responsabilità del tour operator che in questo caso
sono «causa di forza maggiore» e «caso fortuito»,
oltre alla futilità del danno riscontrato dalla coppia
per la questione letto.
Viene quindi condannata la coppia a pagare le spese
legali degli altri due convenuti.
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