1 Sentenza n. 102/05 Deciso il 28/07/05 Deposito il 10/08/05 Turismo - Pacchetto turistico – Crociera – Viaggio di nozze – Alloggiamento non conforme – Inadempimento della società crociere – Restituzione del prezzo – Turismo - Danno da vacanze rovinate – Disagio o stress conseguente all’inadempimento contrattuale – Risarcibilità – Liquidazione - Competenza e giurisdizione civile – Incompetenza – Eccezione di incompetenza territoriale derogabile – Proposizione in memoria di costituzione a termine ex art.166 cpc scaduto - Decadenza – Esclusione – Consumatori: contratti e tutela – Incompetenza dell’ago - Contratto fra consumatore e professionista - Competenza del Giudice del domicilio del consumatore Rif.Leg. art.1218, 1469bis, 2043,2059 cc;artt.28,38,166,167,180 cpc;artt.8,9,14,17 D.lgs 111/95; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA Sez. dist. Pavullo nel Frignano Il Giudice, dott. ALESSANDRO FAROLFI ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5586/02 R.G. promossa DA XX1 e XX2 , con l’Avv.to F. Maida che li rappresenta e difende in giudizio come da mandato a margine dell’atto di citazione ATTORI CONTRO YY s.p.a., con gli Avv.ti M. Mazier del Foro di Genova e M. Zanasi come da delega nella copia notificatale dell’atto introduttivo 2 CONVENUTA ***** CONCLUSIONI Come da verbale di causa del 03/02/2005 di seguito richiamate nella parte espositiva delle vicende processuali. ***** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, i sigg.ri XX1 e XX2 evocavano in giudizio la società YY s.p.a. chiedendone dichiararsi l’inadempimento al contratto di vendita di pacchetto turistico n. 546545 del 07/04/2001 con condanna a restituire agli attori il prezzo di acquisto del contratto, pari ad Euro 2.928,32 con interessi e rivalutazione dal 07/04/2001 al saldo, oltre al risarcimento dei danni subiti pari ad Euro 370,47 per spese inutilmente sostenute per recarsi al punto di imbarco di Savona e successivo rientro ed il c.d. danno da vacanza rovinata, quantificabile in Euro 5.856,63 salvo maggiore o minore misura ritenuta di giustizia; con vittoria di spese. A sostegno di detta pretesa gli attori esponevano che il pacchetto turistico acquistato comprendeva una crociera nel mar Mediterraneo da trascorrere sulla nave YYRiviera, su cui era stata riservata la cabina n. 6134 – Ponte Amalfi, in partenza da Savona il 03/09/2001; una volta giunti al porto ed imbarcatisi gli attori avevano scoperto una situazione difforme da quella rappresentata nella brochure informativa e in particolare la cabina era senza finestra, aveva pavimento sporco, caduta di vernice fresca sia sulla moquette che nel piatto doccia, interruttore luce quasi completamente divelto, pannello del letto rotto e lenzuola sporche ed usate; contestata la situazione agli addetti i problemi di cui sopra non erano stati risolti ed il capitano della nave aveva negato il richiesto cambio di sistemazione sostenendo non esservi altre cabine disponibili; in tali circostanze gli attori avevano dovuto rinunciare al viaggio di nozze e per poter sbarcare gli addetti della YY avevano dagli stessi preteso una dichiarazione di rinuncia senza rilasciarne copia. Solo in seguito la società YY aveva ammesso i fatti, scusandosi ed offrendo una crociera gratuita da usufruirsi, tuttavia, in tempi non compatibili per gli attori e non equiparabile con il viaggio di nozze mancato. 3 Si costituiva con comparsa dep. il 20/09/2002 per l’udienza del 03/10/2002 la YY s.p.a. eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del giudice adito; nel merito chiedendo il rigetto delle domande asserendovi non essere intercorso alcun inadempimento, posto che la società convenuta aveva messo a disposizione degli attori una cabina con le caratteristiche elencate nell’opuscolo informativo che, tuttavia, nello spazio di tempo fra lo sbarco dei precedenti passeggeri e l’imbarco dei nuovi ospiti, aveva subito lavori di ordinaria manutenzione, provvedendo operai dell’esponente alla stuccatura e riverniciatura del bagno; a causa di questi lavori la cabina non era stata preparata per i nuovi ospiti ed un operaio aveva inavvertitamente calpestato la vernice macchiando il pavimento del bagno e la moquette della cabina; richiesti di intervenire gli addetti avevano comunicato che non vi erano altre cabine disponibili ma che si poteva avere il cambio del materasso del letto e della moquette; ai sensi dell’art. 17 comma 2 D. Lgs.vo n. 111/95 non era quindi possibile accogliere la richiesta di risoluzione ex adverso proposta; ancora nel merito si contestavano i danni richiesti ed il loro carattere improvato, esponendo che YY aveva inviato agli attori un buono di L. 5.200.000 da usufruire per l’acquisto di altra crociera da svolgersi in periodo non di “alta stagione”, ma gli attori avevano immotivatamente rifiutato la proposta. Dopo scambio di memorie relative alla questione di competenza territoriale sollevata dalla convenuta, il Giudice riteneva detta questione decidibile unitamente al merito e, espletati gli incombenti di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante l’assunzione di testi, alcuni dei quali mediante delega ex art. 203 c.p.c. Precisate le conclusioni come in narrativa riportato, la causa era infine trattenuta in decisione da questo giudice previa concessione di termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va in via del tutto pregiudiziale affrontata la questione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione in giudizio depositata prima dell’udienza di prima comparizione del 03/10/2002, ma a termine ex art. 166 gia scaduto (invece dei venti giorni ivi previsti il dep. è avvenuto il 20/09/2002, tredici giorni prima dell’udienza ex art. 180 c.p.c.). Sul punto appare condivisibile l’orientamento che, in tema di incompetenza territoriale inderogabile, afferma che “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 c.p.c, come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente articolo 28 - ossia fuori dei casi in cui essa è inderogabile - è eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente", comporta che il convenuto 4 sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (Cass. civ., Sez.III, 05/05/2003, n.6849). La questione preliminare sollevata dalle parti concerne, appunto, l’individuazione del termine di decadenza entro il quale l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile sia ritualmente sollevata. A parere di questo Giudice l’art. 38 comma 2 ° c.p.c. opera una chiara deroga rispetto all’art. 180 c. 2° c.p.c., secondo cui invece, in linea generale, sono proponibili le eccezioni di parte non rilevabili d’ufficio, di rito o di merito, entro 20 giorni prima dell’udienza ex art. 183 c.p.c. Infatti, la prima disposizione citata ha cura di precisare, stante la particolare ed apprezzabile ratio di vedere decisa primariamente o non più contestabile la competenza del giudice in concreto adito nelle fattispecie in cui i criteri legali di radicamento territoriale della controversia siano liberamente derogabili, che “l’incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall’art. 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta”. Se, quindi, la predetta eccezione è efficacemente proposta soltanto in limine litis, con la predetta comparsa di risposta del convenuto, deve ulteriormente domandarsi se al detto fine sia anche necessario il rispetto del termine di costituzione previsto dall’art. 166 c.p.c. per il convenuto. Tale domanda trova a parere di questo Giudice risposta negativa. Infatti, l’art. 167 comma 2° c.p.c. ricollega allo spirare di detto termine unicamente la decadenza per le domande riconvenzionali proponibili dal convenuto senza affatto affrontare il tema delle eccezioni proprie (tanto che sul punto è stato auspicato un intervento legislativo volto ad anticipare le preclusioni assertive, compendiatosi nella L. 80/2005 di conversione con modifiche del c.d. decreto “competitività” la cui entrata in vigore è stata peraltro già oggetto di un successivo intervento di proroga al 15 novembre 2005). Poiché il Giudice non può imporre alle parti preclusioni o decadenze che non siano state espressamente contemplate da disposizioni legislative, deve ritenersi che il convenuto non abbia altro onere se non quello di formulare la propria eccezione di incompetenza territoriale derogabile, in modo completo, nella propria comparsa di costituzione e risposta, senza al contempo dover osservare il termine di comparizione di cui all’art. 166 c.p.c. L’eccezione di incompetenza sollevata dalla società convenuta, pur in sé tempestiva, è tuttavia infondata. Appare pacifico fra le parti che i sigg.ri XX1 e XX2 abbiano acquistato il pacchetto turistico per esigenze del tutto estranee alla propria attività professionale, al fine di trascorrere assieme quel particolare periodo ricreativo, turistico ed 5 affettivo in cui si sostanzia la c.d. luna di miele, sì che il contratto in questione si colloca fra i contratti conclusi da consumatori con un professionista. Anche se le parti non hanno affrontato la qualificazione del contratto per cui è causa è certo che detta qualificazione è autonomamente esercitabile d’ufficio. Ciò porta a ritenere applicabile alla fattispecie in esame l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi con riguardo alla competenza territoriale sulle controversie relativa a questa tipologia di negozi, particolarmente incentrata sugli effetti derivanti dalla violazione dell’art. 1469 bis n. 19 c.c Infatti, ai sensi di detta disposizione si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto od effetto quello di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”. A quest’ultimo riguardo merita di essere segnalato come, componendo un precedente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione abbiano recentemente stabilito (CASS. S.U., 1° ottobre 2003, n. 14669, in Giur. It., 2004, I, 2, 249) alcuni punti fermi, suscettibili di ampia ed immediata applicazione anche ratione temporis . In particolare, attraverso un rimeditato richiamo dei propri più recenti precedenti in materia, il S.C. ha avuto modo di stabilire che l’art. 1469 bis n. 19 c.c., nonostante il tenore letteralmente diverso ed in gran parte dovuto alla tecnica di novellazione con la quale si è data attuazione alla Direttive UE in tema di clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha inteso introdurre “nel luogo ove il consumatore risiede o elegge domicilio” un criterio di competenza esclusivo, sia pure derogabile per volontà delle parti a seguito di contrattazione individuale. Questo significa, secondo il Giudice di legittimità, che la norma introduce un vero e proprio Foro ordinario del consumatore ed ha natura processuale, applicabile ex art. 5 c.p.c. a tutte la cause iniziate dopo la sua entrata in vigore pur se riferite a vicende che traggono origine da contratti conclusi in epoca precedente. Per tutte le controversie fra professionista e consumatore, pertanto, anche se relative a contratti conclusi antecedentemente all’entrata in vigore degli artt. 1469 bis e ss. c.c., purchè la controversia sia iniziata successivamente, deve ritenersi la competenza territoriale esclusiva del Giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Unico temperamento, una contrattazione individualizzata ed effettiva intercorsa fra le parti, da dimostrarsi con onere e cura da parte del professionista, non importa se attore o convenuto, che nel caso di specie neppure è stata dedotta da parte della società convenuta, avente ai fini che precedono qualità di “professionista”. Pertanto, la controversia de qua non può che trovare radicamento “funzionale” nel luogo di residenza degli attori-consumatori, collocata nella circoscrizione dell’intestato Ufficio. 2. 6 Venendo al merito della causa, si impongono alcune premesse sul D.Lgs.vo 17 marzo 1995, n. 111 e sulla risarcibilità dei danni c.d. da “vacanza rovinata”. Centrali ai fini dell’individuazione delle obbligazioni incombenti su coloro che offrono servizi turistici rispondenti, come nel caso di specie, alla definizione di pacchetto turistico di cui all’art. 2 del citato D.Lgs.vo n. 111/95, si rivelano le disposizioni di cui all’art. 8 e 9 del medesimo articolato normativo. Dall’art. 8 comma 4°, in particolare, si evince che “è fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore”. Dall’ultimo comma dell’art. 9 cit., inoltre, si ha la chiara indicazione che “le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione”. Nel caso di specie la verifica della conformità fra i servizi offerti in concreto e quelli promessi deve essere compiuta con riguardo al catalogo “Viaggi di nozze 2001” prodotto da parte attrice quale doc. 10, secondo quanto allegato dagli attori e dagli stessi implicitamente confermato con il cap. 6 dell’atto di citazione in cui si chiede di confermare che le annotazioni manoscritte apposte sull’opuscolo appartenevano alla sig.ra Sabrina Poli dell’Agenzia “I Viaggi del Tenente” presso cui i sigg.ri XX1 e XX2 acquistarono il pacchetto turistico (vds. p. 54). In particolare la fotografia di una cabina dello stesso tipo di quella prescelta dagli attori “Cabina Amalfi superior esterna” è raffigurata a p. 127 dello stesso opuscolo informativo, in cui è illustrata la disposizione dei ponti della nave prescelta “YYRiviera”. In tale situazione deve chiedersi se le fotografie prodotte quale doc. 15 da parte attrice e pacificamente ritraenti lo stato della cabina prescelta al momento dell’imbarco fossero conformi o meno alle caratteristiche promesse. La risposta non può che essere negativa. A fondare tale giudizio sarebbe già sufficiente lo stesso incipit dell’opuscolo illustrativo prodotto quale doc. 10, nel quale YY evidentemente conscia dell’importanza che due sposi in viaggio di nozze annettono alla cabina ed all’atmosfera generale che la stessa deve emanare, afferma: (vds. interno copertina del catalogo cit. Viaggi di Nozze 2001) “due sposi in viaggio di nozze si aspettano e pretendono una sola cosa: che la vacanza sia indimenticabile, speciale, unica. Portate a bordo l’amore. Al resto ci pensa Costa. Il comfort e l’eleganza di un grande hotel tutto a vostra disposizione”. La situazione raffigurata nelle fotografie prodotte quale doc. 15 dagli attori e confermate dai testi come ritraenti lo stato della cabina 6134 al momento dell’imbarco dei sigg.ri XX2 e XX1 è invece inaccettabile, oltre che distante dagli standards qualitativi promessi e difforme dal calore e dalla sensazione di ordinato pulito che comunicano le fotografie del catalogo. 7 Vernice fresca calpestata sulla moquette, riprese di vernice approssimative nella toilette della cabina, macchie sul pavimento della stessa, letto sfatto, materasso inidoneo, base in legno dello stesso scheggiata, interruttore elettrico precariamente avvitato alla parete della stanza, queste sono le principali carenze dimostrate documentalmente dalla cabina offerta agli attori. Il rifiuto di partire in simili condizioni da parte degli attori appare conseguentemente giustificato, posto non soltanto il carattere parziale dei rimedi proposti, ma stando alle stesse dichiarazioni del teste Ventura, escusso per delega avanti al Tribunale di Genova il 20/10/2003, dovendo ritenersi che verosimilmente verso le 17.00, quando la partenza era prevista appena per le 18.00 la situazione fosse ancora quella raffigurata dalle foto dianzi citate sub doc. 15 del fascicolo attoreo. In tale frangente l’offerta di sostituzione della moquette e del materasso, come pure, al limite, quella della riverniciatura del bagno (secondo quanto dichiarato dalla teste Bartolini la cui anticipazione dell’orario non appare tuttavia credibile ed è contraddetta da quanto riferito dall’altro teste) non valeva ad eliminare le difformità rilevate e, anzi - si pensi alla proposta di riverniciare di fresco il bagno - avrebbe senz’altro contribuito a minare definitivamente l’atmosfera della cabina che, secondo quanto dichiarato dalla stessa YY nel proprio depliant, rappresenta uno dei fattori di maggiore importanza per chi voglia trascorrere la luna di miele in crociera, nonché a creare ulteriori disagi non tollerabili in chi, già attraverso la prenotazione, aveva prescelto la sistemazione “superior” (si consideri la verosimile impossibilità di utilizzare la cabina per alcune ulteriori ore dopo la partenza come pure all’olezzo di vernice che avrebbe pure verosimilmente interessato la toilette per diverso tempo). Deve osservarsi, in diritto, come la responsabilità di chi offra pacchetti turistici non conformi a quanto propagandato si collochi nella responsabilità da inadempimento contrattuale, rispetto alla quale vale l’onere probatorio discendente dall’art. 1218 c.c. e in termini generali ribadito – anche per le azioni di risoluzione oltre che di adempimento – dalla nota Cass. S.U. 13533/2001, secondo cui “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa costituito dall’avvenuto adempimento”. Tale prova liberatoria non è stata offerta da YY convenuta nel presente giudizio, sol che si consideri come a fronte della documentale distonia fra condizioni reali della camera ad appena un’ora dalla partenza ed atmosfera qualitativa promessa e propagandata nel depliant contenente la descrizione della crociera e delle diverse tipologie di sistemazione sulla YYRiviera, gli unici addetti della convenuta di cui vi è prova sicura che siano effettivamente intervenuti dopo le lamentele degli attori non appaiono certamente aver messo in opera tutte quelle 8 soluzioni richieste al fine di consentire ai coniugi XX2 e XX1 una serena partenza ed un soggiorno comprensivo del livello di qualità promesso. Gli stessi testimoni non ricordano neppure che il capitano della nave si sia peritato di presenziare alle lamentele degli attori e proporre soluzioni, mentre il sig. Ventura, a domanda circa la possibilità di assegnare altra cabina agli attori, si è limitato a rispondere “non mi occupo del booking delle cabine”, mentre a sua volta la sig.ra Bartolini, richiesta di affrontare il tema del materasso della camera, ha pure dichiarato “non ho controllato le condizioni del materasso poiché non era di mia competenza”. Trattasi di affermazioni ed espressioni che denotano un interessamento di carattere meramente burocratico alla lamentele sollevate dai clienti e che, in ogni caso, appaiono del tutto ingiustificate in una situazione di conclamata inadempienza quale quella in cui versava YY, sicuramente tali da non infondere negli attori alcuna fiducia circa la reale possibilità di trascorrere le giornate seguenti della luna di miele in una sistemazione accettabile se non corrispondente alla promessa principale dell’opuscolo “Viaggi di Nozze 2001”: “Portate a bordo l’amore. Al resto ci pensa Costa. Il confort e l’eleganza di un hotel tutto a vostra disposizione…una cabina o una suite per la vostra intimità…e in più…In più? Quell’impalpabile pizzico di sogno e di gioia che sulle nostre navi riusciamo sempre a dimostrare" (interno copertina doc. 10 cit.). L’importanza della presentazione dei servizi turistici offerti non può non avere, in definitiva, un fondamentale rilievo nelle aspettative del cliente e nell’individuazione dell’oggetto contrattuale, come i citati artt. 8 e 9 del D.Lgs.vo 111/95 impongono di ritenere dal punto di vista giuridico. A ciò si aggiunga che, ancor prima, il catalogo illustrativo e le dichiarazioni volte a promuovere i servizi turistici ivi descritti configurano “pubblicità” ex art. 2 lett. a) D.Lgs.vo 25 gennaio 1992, n. 74, con conseguente obbligo di verità e correttezza della stessa. In altri termini, offrire servizi destinati alle coppie in viaggio di nozze premettendo alla singola descrizione di ogni pacchetto turistico il dichiarato ed accolto obiettivo di fare di quel momento di vacanza un periodo indimenticabile, unico, rivolto a garantire una particolare intimità ed atmosfera dei clienti, significa farsi carico delle aspettative così infuse in chi si avvicina quale consumatore all’acquisto di pacchetti turistici, tanto più che nel retro copertina del più volte citato opuscolo la società convenuta si fregia di far parte di un’associazione internazionale raggruppante le principali compagnie crocieristiche del mondo i cui comuni obiettivi sono “l’eccellenza del servizio”. Va quindi accolta, in primo luogo, la richiesta degli attori di vedere accertato l’inadempimento di YY s.p.a. in ordine all’esecuzione del contratto di vendita del pacchetto turistico n. 546545 prevedente la partenza degli attori sulla nave YYRiviera in data 03/09/2001 alle condizioni pubblicizzate e descritte nell’opusculo informativo “Viaggi di Nozze” 2001 in atti, con conseguente condanna della stessa convenuta a restituire agli attori il prezzo di acquisto del contratto, pari ad Euro 2.928,32, somma che essendo dovuta a titolo di restituzione 9 e, quindi, essendo oggetto di obbligazione pecuniaria, va gravata dai soli interessi legali, dal 07/04/2001 come richiesto al saldo effettivo. 3. Occorre a questo punto affrontare le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dagli attori. Afferma l’art. 14 D.lgs.vo 17 marzo 1995, n. 111, che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”. 3.a) E’in primo luogo risarcibile il c.d. danno patrimoniale, consistente nella specie in Euro 370,47 comprensivo delle spese sostenute per raggiungere inutilmente il porto di Savona e, resosi impossibile l’imbarco alle condizioni convenute in data 03/09/2001 a causa dell’inadempimento di YY dianzi descritto, necessarie per pernottare una notte in loco, desinare, e quindi rientrare alla propria residenza (cfr. docc. 11 – 14 del fascicolo attoreo, mai specificamente contestati). 3.b) La particolare natura dei servizi turistici, il loro positivo riflesso sulla salute ed il benessere degli utenti che ne usufruiscono e – all’opposto – la frustrazione imposta dall’inadempimento dell’organizzatore di viaggi impone, inoltre, di considerare la risarcibilità del danno non patrimoniale. Una risposta positiva a detto quesito poteva, a rigore, già rinvenirsi nell’art. 13 della Convenzione internazionale di Bruxelles del 23 aprile 1970, secondo cui “l’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione”, posto che l’aggettivo “qualunque” ivi contemplato ben poteva ricomprendere qualsiasi tipo di pregiudizio subito dal viaggiatore, anche non immediatamente incidente sul suo patrimonio, e giustificare l’applicazione dell’art. 2059 c.c. pur nella sua più tradizionale e tralatizia interpretazione (secondo cui occorreva una norma espressa che giustificasse la risarcibilità del danno morale). Peraltro, la più recente ed orami consolidata giurisprudenza di legittimità, nell’affine campo dell’illecito aquiliano, ha oramai adottato un’interpretazione estensiva della citata disposizione codicistica che vale la pena richiamare. In tale prospettiva non può che ricordarsi sinteticamente come le soluzioni offerte dalla prima giurisprudenza genovese e pisana avessero trovato un primo fondamentale avallo nella nota decisione C. Cost. 14 luglio 1986, n. 184, con cui era stato respinto in via interpretativa il dubbio sollevato in ordine alla legittimità costituzione dell’art. 2059 c.c.: “Posto che: a) l'art. 2059 c. c. attiene esclusivamente ai danni morali subiettivi e non esclude che altre disposizioni prevedano la 10 risarcibilità del danno biologico, per sé considerato; b) il diritto vivente individua nell'art. 2043 c. c., in relazione all'art. 32 cost., la disposizione che permette la risarcibilità, in ogni caso, di tale pregiudizio, è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c. c. nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute soltanto in conseguenza di un reato, in riferimento agli art. 2, 3, 24 e 32 cost.”. Incentrato inizialmente sulla distinzione, spesso sfuggente sul piano ontologico e giuridico, fra danno- evento e danno-conseguenza, il ragionamento della Consulta aveva trovato successivo svolgimento nella decisione C. Cost. 27 ottobre 1994, n. 372 a seguito della quale, se da un lato il concetto di danno biologico era apparso radicarsi maggiormente sulla matrice medico-legale del suo accertamento, dall’altro si era pure sottolineato che il riconoscimento della risarcibilità del danno biologico si ricollegava ad un giudizio eziologico comportante la prova ed il riconoscimento che lo stesso, al pari di ogni altro danno ingiusto, costituiva in concreto nocumento conseguente ad una lesione. Tale precisazione ha trovato recentemente eco in alcuni interventi legislativi (cfr. d.lgs.vo 23 febbraio 2000, n. 38, nonchè la L. 5 marzo 2001, n. 57, con cui il Legislatore ha introdotto, rispettivamente, nei campi apparentemente settoriali degli “infortuni sul lavoro e malattie professionali” e della “circolazione di veicoli e natanti” la definizione normativa di danno biologico), ma ha pur sempre determinato conseguenze per taluni interpreti non del tutto soddisfacenti e tali da portare all’emersione di una categoria “onnicomprensiva” di danno biologico, dotata di componenti “statiche” e “dinamiche” comportanti la “diluizione” al suo interno di ogni compromissione di carattere non patrimoniale né riconducibile al c.d. danno morale subiettivo, o pretium doloris, a sua volta “relegato” alla sfera di applicabilità dell’art. 2059 c.c.. Tale ricostruzione teorica dell’illecito aquiliano lesivo della persona umana, che sfuggiva ai dubbi sulla compatibilità con numerosi precetti costituzionali (artt. 2, 3, e 32 Cost. in particolare) dell’art. 2059 c.c. attraverso un sostanziale “svuotamento” interpretativo di tale disposizione codicistica e mediante l’ampliamento della “copertura” offerta dall’art. 2043 c.c., sino a dare tutela indistinta a pregiudizi patrimoniali ed a lesioni che, quali quella alla salute, patrimoniali non sono ed, anzi, sfuggono ad ogni tentativo di monetizzazione generale ed astratto, è stata con decisione capovolta da alcune univoche recenti prese di posizione del S.C. e da una recentissima decisione della Corte Cost., che chiaramente cercano di ricondurre ad unità e mettere ordine al “sistema” privilegiando un approccio “binario” al problema risarcitorio che vede nel “pilastro” normativo dell’art. 2043 c.c. il pregiudiziale vaglio e riscontro dell’an debeatur (fatto – danno – ingiustizia - causalità) oltre al diretto riconoscimento della risarcibilità della componente patrimoniale del danno alla persona; che riconduce invece ad un art. 2059 c.c. riletto in chiave “costituzionalizzata” l’intero coacervo delle lesioni di carattere non patrimoniale. L’art. 2059 c.c., in tale ottica, oltre a 11 subire il decisivo superamento dei sui letterali limiti di applicabilità (ricollegandosi la parte finale della norma “solo nei casi determinati dalla legge” alla presenza di previsioni costituzionali precettive e non meramente programmatiche, quali gli artt. 2, 29, 30 e 32 Cost.) finisce per attrarre a sé tutte le componenti non patrimoniali del danno alla persona, quali il danno biologico (che così viene definitivamente astratto da ogni suggestione patrimonialistica), il danno morale ed il danno esistenziale (ex professo riconosciuto risarcibile ed implicitamente ricondotto alla più ampia categoria del danno non patrimoniale). La decisione 11 luglio 2003, n. 233 della Corte Costituzionale, in particolare, con sentenza di natura interpretativa di rigetto ma, per quanto non formalmente vincolante indubbiamente destinata ad assumere il valore di autorevole ed imprescindibile precedente, afferma che “Nell’astratta previsione della norma di cui all’art. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”. Con ulteriore e decisivo passaggio argomentativo la stessa statuizione della Consulta precisa (sia pure limitandosi a riprendere concetti maggiormente sviluppati sul piano dogmatico ed interpretativo dalla sentenze del S.C. ivi menzionate) che “… può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall’art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cassazione, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che hanno l’indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Per quanto specificamente riguarda il tema – che qui ci occupa - della risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di colpa presunta, altre, anch’esse recentissime, sentenze del giudice di legittimità, muovendo dalla "sempre più avvertita esigenza di garantire l’integrale riparazione del danno ingiustamente subito (...) nei valori propri della persona, anche in riferimento all’art. 2 Cost.", sono giunte all’enunciazione di un principio di diritto perfettamente coerente con le considerazioni sin qui svolte. Si afferma, infatti, in tali pronunce che alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nei casi di cui agli artt. 2051 e 2054 c.c., "debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto 12 l’art. 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge”. sarebbe qualificabile come reato" (Cass. 7281 e 7282/03) …3.5. Conclusivamente, Se l’art. 2059 c.c. può oramai essere applicato nelle ipotesi in cui la responsabilità dell’agente è fondata su criteri di imputazione meramente presuntivi (per non dire oggettivi), nessun ostacolo vi è nel riconoscere che anche l’inadempimento contrattuale può comportare la risarcibilità di danno non patrimoniali, posto che anche l’art. 1218 c.c. in termini generali e l’art. 14 D.lgs.vo 17 marzo 1995, n. 111 in particolare fondano ipotesi di responsabilità presunta in capo all’inadempiente. Ciò è tanto più vero nella misura in cui il danno non patrimoniale contempla secondo il preferibile orientamento qualsiasi lesione ai valori inerenti la persona, non esaurendosi nel danno morale subiettivo. In senso favorevole al riconoscimento del danno non patrimoniale da inadempimento nel settore dei servizi turistici si è espressa, peraltro, la stessa Corte Giustizia UE 12 marzo 2002, n. 168, il cui insegnamento non può essere ignorato nel momento in cui il Giudice nazionale si accinga ad interpretare ed applicare disposizione che, come quella in esame, trovino la loro origine in sede sovranazionale ed in ambito comunitario, in particolare, essendo principio pacifico quello che in caso di dubbio interpretativo di tali disposizioni il giudice interno deve applicare la norma di attuazione nel senso più corrispondente al significato adottato in sede comunitaria. La più recente e persuasiva giurisprudenza di merito, ancora, pare oramai aver accolto detti principi: si richiama sul punto il Trib. Verbania del 23 aprile 2002 e le recenti decisione del Trib. di Roma, 19 maggio 2003, n. 18613 e del 9 febbraio 2004, n. 4217, secondo cui “qualora l’inadempimento da parte del tour operator determini ai danni del cliente sia una perdita economica non prevista che una situazione di disagio, in merito al danno risarcibile viene anzitutto in discussione il riconoscimento al viaggiatore del diritto al risarcimento del danno morale. Invero, questi, oltre al risarcimento dell'esborso economico non preventivato, ha diritto al risarcimento anche del c.d. "danno da vacanza rovinata", determinato dal disagio o stress sopportato a causa dell'inesatta esecuzione della prestazione promessa, ove sia stato leso irrimediabilmente o compromesso il suo interesse al pieno godimento di un periodo di vacanza, organizzato come occasione di svago e/o riposo, conforme alle sue aspettative”. Tali considerazioni possono essere riprese anche nella fattispecie in esame, in cui la vacanza “rovinata” non era uno dei qualsiasi periodi di riposo annualmente o più frequentemente fruiti al fine di ritemprare le proprie energie fisiche e mentali o perseguire più generiche finalità culturali o ricreative, bensì quello stesso momento tendenzialmente unico rappresentato dalla “luna di miele”. 13 In tali condizioni reputasi equitativamente congruo riconoscere agli attori un ulteriore risarcimento, a copertura dei pregiudizi morali e non patrimoniali subiti, pari ad almeno il costo della stessa vacanza non fruita, pari perciò ad Euro 2.928,32. A titolo risarcitorio va pertanto complessivamente riconosciuto e posto a carico della convenuta il pagamento della somma di Euro 3.298,79# oltre a rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati dal fatto (03/09/2001) alla data di pubblicazione della presente decisione, oltre ad interessi legali via via vigenti sulla somma come sopra annualmente rivalutata a titolo di danno da ritardo, secondo i principi oramai accolti dal S.C. a far tempo da Cass. S.U. n. 1712/95. Dalla data di pubblicazione della sentenza decorrono invece, operandosi la trasformazione del debito di valore in debito di valuta, i soli interessi legali sino al saldo effettivo. Le spese del giudizio gravano per il principio di soccombenza sulla convenuta, come da liquidazione in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Modena, Sezione dist. di Pavullo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 5586/02, ogni diversa istanza od eccezione respinta, accertato l’inadempimento di YY s.p.a. in ordine all’esecuzione del contratto di vendita del pacchetto turistico n. 546545 prevedente la partenza degli attori sulla nave YYRiviera in data 03/09/2001 alle condizioni pubblicizzate e descritte nell’opusculo informativo “Viaggi di Nozze” 2001 in atti, dichiara tenuto e condanna YY s.p.a., in persona del suo l.r.p.t., a rimborsare agli attori la somma di Euro 2.928,32# oltre interessi legali dal 07/04/2001 al saldo effettivo; condanna altresì YY s.p.a., in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 3.298,79# oltre a rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati dal fatto (03/09/2001) alla data di pubblicazione della presente decisione, oltre ad interessi legali via via vigenti sulla somma come sopra annualmente rivalutata a titolo di danno da ritardo; dalla data di pubblicazione della sentenza decorrono invece i soli interessi legali sino al saldo effettivo. condanna infine parte convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite che liquida, complessivamente, in EURO 8.800 (di cui EURO 1.500 per spese, EURO 3.300 per competenze ed Euro 3.500 per onorari) oltre a spese generali, ad IVA e CPA come per legge. Modena, 28/07/2005 Il Giudice Dott. Alessandro Farolfi Dep. in Cancelleria il 10.08. 2005