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Sentenza n. 102/05
Deciso il 28/07/05
Deposito il 10/08/05
Turismo - Pacchetto turistico – Crociera – Viaggio di nozze – Alloggiamento non conforme – Inadempimento
della società crociere – Restituzione del prezzo – Turismo - Danno da vacanze rovinate – Disagio o stress
conseguente all’inadempimento contrattuale – Risarcibilità – Liquidazione - Competenza e giurisdizione civile
– Incompetenza – Eccezione di incompetenza territoriale derogabile – Proposizione in memoria di costituzione
a termine ex art.166 cpc scaduto - Decadenza – Esclusione – Consumatori: contratti e tutela – Incompetenza
dell’ago - Contratto fra consumatore e professionista - Competenza del Giudice del domicilio del consumatore Rif.Leg. art.1218, 1469bis, 2043,2059 cc;artt.28,38,166,167,180 cpc;artt.8,9,14,17 D.lgs 111/95;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sez. dist. Pavullo nel Frignano
Il Giudice, dott. ALESSANDRO FAROLFI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5586/02 R.G.
promossa
DA
XX1 e XX2 ,
con l’Avv.to F. Maida che li rappresenta e difende in giudizio come
da mandato a margine dell’atto di citazione
ATTORI
CONTRO
YY s.p.a.,
con gli Avv.ti M. Mazier del Foro di Genova e M. Zanasi
come da delega nella copia notificatale dell’atto
introduttivo
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CONVENUTA
*****
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa del 03/02/2005 di seguito richiamate nella parte
espositiva delle vicende processuali.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, i sigg.ri XX1 e XX2
evocavano in giudizio la società YY s.p.a. chiedendone dichiararsi l’inadempimento
al contratto di vendita di pacchetto turistico n. 546545 del 07/04/2001 con
condanna a restituire agli attori il prezzo di acquisto del contratto, pari ad Euro
2.928,32 con interessi e rivalutazione dal 07/04/2001 al saldo, oltre al risarcimento
dei danni subiti pari ad Euro 370,47 per spese inutilmente sostenute per recarsi al
punto di imbarco di Savona e successivo rientro ed il c.d. danno da vacanza
rovinata, quantificabile in Euro 5.856,63 salvo maggiore o minore misura ritenuta di
giustizia; con vittoria di spese.
A sostegno di detta pretesa gli attori esponevano che il pacchetto turistico
acquistato comprendeva una crociera nel mar Mediterraneo da trascorrere sulla
nave YYRiviera, su cui era stata riservata la cabina n. 6134 – Ponte Amalfi, in
partenza da Savona il 03/09/2001; una volta giunti al porto ed imbarcatisi gli attori
avevano scoperto una situazione difforme da quella rappresentata nella brochure
informativa e in particolare la cabina era senza finestra, aveva pavimento sporco,
caduta di vernice fresca sia sulla moquette che nel piatto doccia, interruttore luce
quasi completamente divelto, pannello del letto rotto e lenzuola sporche ed usate;
contestata la situazione agli addetti i problemi di cui sopra non erano stati risolti ed
il capitano della nave aveva negato il richiesto cambio di sistemazione sostenendo
non esservi altre cabine disponibili; in tali circostanze gli attori avevano dovuto
rinunciare al viaggio di nozze e per poter sbarcare gli addetti della YY avevano dagli
stessi preteso una dichiarazione di rinuncia senza rilasciarne copia. Solo in seguito
la società YY aveva ammesso i fatti, scusandosi ed offrendo una crociera gratuita da
usufruirsi, tuttavia, in tempi non compatibili per gli attori e non equiparabile con il
viaggio di nozze mancato.
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Si costituiva con comparsa dep. il 20/09/2002 per l’udienza del 03/10/2002
la YY s.p.a. eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del giudice
adito; nel merito chiedendo il rigetto delle domande asserendovi non essere
intercorso alcun inadempimento, posto che la società convenuta aveva messo a
disposizione degli attori una cabina con le caratteristiche elencate nell’opuscolo
informativo che, tuttavia, nello spazio di tempo fra lo sbarco dei precedenti
passeggeri e l’imbarco dei nuovi ospiti, aveva subito lavori di ordinaria
manutenzione, provvedendo operai dell’esponente alla stuccatura e riverniciatura
del bagno; a causa di questi lavori la cabina non era stata preparata per i nuovi
ospiti ed un operaio aveva inavvertitamente calpestato la vernice macchiando il
pavimento del bagno e la moquette della cabina; richiesti di intervenire gli addetti
avevano comunicato che non vi erano altre cabine disponibili ma che si poteva
avere il cambio del materasso del letto e della moquette; ai sensi dell’art. 17 comma
2 D. Lgs.vo n. 111/95 non era quindi possibile accogliere la richiesta di risoluzione
ex adverso proposta; ancora nel merito si contestavano i danni richiesti ed il loro
carattere improvato, esponendo che YY aveva inviato agli attori un buono di L.
5.200.000 da usufruire per l’acquisto di altra crociera da svolgersi in periodo non di
“alta stagione”, ma gli attori avevano immotivatamente rifiutato la proposta.
Dopo scambio di memorie relative alla questione di competenza territoriale
sollevata dalla convenuta, il Giudice riteneva detta questione decidibile unitamente
al merito e, espletati gli incombenti di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., la causa veniva
istruita documentalmente e mediante l’assunzione di testi, alcuni dei quali mediante
delega ex art. 203 c.p.c.
Precisate le conclusioni come in narrativa riportato, la causa era infine
trattenuta in decisione da questo giudice previa concessione di termine per il
deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Va in via del tutto pregiudiziale affrontata la questione di incompetenza
territoriale sollevata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione in
giudizio depositata prima dell’udienza di prima comparizione del 03/10/2002, ma a
termine ex art. 166 gia scaduto (invece dei venti giorni ivi previsti il dep. è avvenuto
il 20/09/2002, tredici giorni prima dell’udienza ex art. 180 c.p.c.).
Sul punto appare condivisibile l’orientamento che, in tema di incompetenza
territoriale inderogabile, afferma che “In tema di competenza territoriale nelle cause
relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 c.p.c, come modificato dall'art.
4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la quale, innovando il testo previgente, dispone che
l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente articolo 28 - ossia fuori dei
casi in cui essa è inderogabile - è eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta
e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non
proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente", comporta che il convenuto
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sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i
concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in
relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che,
verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice
possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del
giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (Cass. civ.,
Sez.III, 05/05/2003, n.6849).
La questione preliminare sollevata dalle parti concerne, appunto,
l’individuazione del termine di decadenza entro il quale l’eccezione di incompetenza
territoriale derogabile sia ritualmente sollevata.
A parere di questo Giudice l’art. 38 comma 2 ° c.p.c. opera una chiara deroga
rispetto all’art. 180 c. 2° c.p.c., secondo cui invece, in linea generale, sono
proponibili le eccezioni di parte non rilevabili d’ufficio, di rito o di merito, entro 20
giorni prima dell’udienza ex art. 183 c.p.c. Infatti, la prima disposizione citata ha
cura di precisare, stante la particolare ed apprezzabile ratio di vedere decisa
primariamente o non più contestabile la competenza del giudice in concreto adito
nelle fattispecie in cui i criteri legali di radicamento territoriale della controversia
siano liberamente derogabili, che “l’incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti
dall’art. 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta”.
Se, quindi, la predetta eccezione è efficacemente proposta soltanto in limine
litis, con la predetta comparsa di risposta del convenuto, deve ulteriormente
domandarsi se al detto fine sia anche necessario il rispetto del termine di
costituzione previsto dall’art. 166 c.p.c. per il convenuto.
Tale domanda trova a parere di questo Giudice risposta negativa.
Infatti, l’art. 167 comma 2° c.p.c. ricollega allo spirare di detto termine
unicamente la decadenza per le domande riconvenzionali proponibili dal convenuto
senza affatto affrontare il tema delle eccezioni proprie (tanto che sul punto è stato
auspicato un intervento legislativo volto ad anticipare le preclusioni assertive,
compendiatosi nella L. 80/2005 di conversione con modifiche del c.d. decreto
“competitività” la cui entrata in vigore è stata peraltro già oggetto di un successivo
intervento di proroga al 15 novembre 2005).
Poiché il Giudice non può imporre alle parti preclusioni o decadenze che
non siano state espressamente contemplate da disposizioni legislative, deve ritenersi
che il convenuto non abbia altro onere se non quello di formulare la propria
eccezione di incompetenza territoriale derogabile, in modo completo, nella propria
comparsa di costituzione e risposta, senza al contempo dover osservare il termine
di comparizione di cui all’art. 166 c.p.c.
L’eccezione di incompetenza sollevata dalla società convenuta, pur in sé
tempestiva, è tuttavia infondata.
Appare pacifico fra le parti che i sigg.ri XX1 e XX2 abbiano acquistato il
pacchetto turistico per esigenze del tutto estranee alla propria attività professionale,
al fine di trascorrere assieme quel particolare periodo ricreativo, turistico ed
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affettivo in cui si sostanzia la c.d. luna di miele, sì che il contratto in questione si
colloca fra i contratti conclusi da consumatori con un professionista.
Anche se le parti non hanno affrontato la qualificazione del contratto per cui
è causa è certo che detta qualificazione è autonomamente esercitabile d’ufficio. Ciò
porta a ritenere applicabile alla fattispecie in esame l’elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale formatasi con riguardo alla competenza territoriale sulle
controversie relativa a questa tipologia di negozi, particolarmente incentrata sugli
effetti derivanti dalla violazione dell’art. 1469 bis n. 19 c.c Infatti, ai sensi di detta
disposizione si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto od effetto
quello di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da
quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
A quest’ultimo riguardo merita di essere segnalato come, componendo un
precedente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione abbiano
recentemente stabilito (CASS. S.U., 1° ottobre 2003, n. 14669, in Giur. It., 2004, I,
2, 249) alcuni punti fermi, suscettibili di ampia ed immediata applicazione anche
ratione temporis .
In particolare, attraverso un rimeditato richiamo dei propri più recenti
precedenti in materia, il S.C. ha avuto modo di stabilire che l’art. 1469 bis n. 19 c.c.,
nonostante il tenore letteralmente diverso ed in gran parte dovuto alla tecnica di
novellazione con la quale si è data attuazione alla Direttive UE in tema di clausole
abusive nei contratti con i consumatori, ha inteso introdurre “nel luogo ove il
consumatore risiede o elegge domicilio” un criterio di competenza esclusivo, sia pure
derogabile per volontà delle parti a seguito di contrattazione individuale. Questo
significa, secondo il Giudice di legittimità, che la norma introduce un vero e
proprio Foro ordinario del consumatore ed ha natura processuale, applicabile ex
art. 5 c.p.c. a tutte la cause iniziate dopo la sua entrata in vigore pur se riferite a
vicende che traggono origine da contratti conclusi in epoca precedente.
Per tutte le controversie fra professionista e consumatore, pertanto, anche se
relative a contratti conclusi antecedentemente all’entrata in vigore degli artt. 1469
bis e ss. c.c., purchè la controversia sia iniziata successivamente, deve ritenersi la
competenza territoriale esclusiva del Giudice del luogo di residenza o domicilio
elettivo del consumatore.
Unico temperamento, una contrattazione individualizzata ed effettiva
intercorsa fra le parti, da dimostrarsi con onere e cura da parte del professionista,
non importa se attore o convenuto, che nel caso di specie neppure è stata dedotta
da parte della società convenuta, avente ai fini che precedono qualità di
“professionista”.
Pertanto, la controversia de qua non può che trovare radicamento
“funzionale” nel luogo di residenza degli attori-consumatori, collocata nella
circoscrizione dell’intestato Ufficio.
2.
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Venendo al merito della causa, si impongono alcune premesse sul D.Lgs.vo
17 marzo 1995, n. 111 e sulla risarcibilità dei danni c.d. da “vacanza rovinata”.
Centrali ai fini dell’individuazione delle obbligazioni incombenti su coloro
che offrono servizi turistici rispondenti, come nel caso di specie, alla definizione di
pacchetto turistico di cui all’art. 2 del citato D.Lgs.vo n. 111/95, si rivelano le
disposizioni di cui all’art. 8 e 9 del medesimo articolato normativo.
Dall’art. 8 comma 4°, in particolare, si evince che “è fatto comunque divieto di
fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono
comunicate al consumatore”. Dall’ultimo comma dell’art. 9 cit., inoltre, si ha la chiara
indicazione che “le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il
venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni
ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del
contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto,
successivamente alla stipulazione”.
Nel caso di specie la verifica della conformità fra i servizi offerti in concreto
e quelli promessi deve essere compiuta con riguardo al catalogo “Viaggi di nozze
2001” prodotto da parte attrice quale doc. 10, secondo quanto allegato dagli attori e
dagli stessi implicitamente confermato con il cap. 6 dell’atto di citazione in cui si
chiede di confermare che le annotazioni manoscritte apposte sull’opuscolo
appartenevano alla sig.ra Sabrina Poli dell’Agenzia “I Viaggi del Tenente” presso
cui i sigg.ri XX1 e XX2 acquistarono il pacchetto turistico (vds. p. 54).
In particolare la fotografia di una cabina dello stesso tipo di quella prescelta
dagli attori “Cabina Amalfi superior esterna” è raffigurata a p. 127 dello stesso
opuscolo informativo, in cui è illustrata la disposizione dei ponti della nave
prescelta “YYRiviera”.
In tale situazione deve chiedersi se le fotografie prodotte quale doc. 15 da
parte attrice e pacificamente ritraenti lo stato della cabina prescelta al momento
dell’imbarco fossero conformi o meno alle caratteristiche promesse.
La risposta non può che essere negativa.
A fondare tale giudizio sarebbe già sufficiente lo stesso incipit dell’opuscolo
illustrativo prodotto quale doc. 10, nel quale YY evidentemente conscia
dell’importanza che due sposi in viaggio di nozze annettono alla cabina ed
all’atmosfera generale che la stessa deve emanare, afferma: (vds. interno copertina
del catalogo cit. Viaggi di Nozze 2001) “due sposi in viaggio di nozze si aspettano e
pretendono una sola cosa: che la vacanza sia indimenticabile, speciale, unica. Portate a
bordo l’amore. Al resto ci pensa Costa. Il comfort e l’eleganza di un grande hotel tutto a
vostra disposizione”.
La situazione raffigurata nelle fotografie prodotte quale doc. 15 dagli attori e
confermate dai testi come ritraenti lo stato della cabina 6134 al momento
dell’imbarco dei sigg.ri XX2 e XX1 è invece inaccettabile, oltre che distante dagli
standards qualitativi promessi e difforme dal calore e dalla sensazione di ordinato
pulito che comunicano le fotografie del catalogo.
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Vernice fresca calpestata sulla moquette, riprese di vernice approssimative
nella toilette della cabina, macchie sul pavimento della stessa, letto sfatto, materasso
inidoneo, base in legno dello stesso scheggiata, interruttore elettrico precariamente
avvitato alla parete della stanza, queste sono le principali carenze dimostrate
documentalmente dalla cabina offerta agli attori.
Il rifiuto di partire in simili condizioni da parte degli attori appare
conseguentemente giustificato, posto non soltanto il carattere parziale dei rimedi
proposti, ma stando alle stesse dichiarazioni del teste Ventura, escusso per delega
avanti al Tribunale di Genova il 20/10/2003, dovendo ritenersi che verosimilmente
verso le 17.00, quando la partenza era prevista appena per le 18.00 la situazione
fosse ancora quella raffigurata dalle foto dianzi citate sub doc. 15 del fascicolo
attoreo.
In tale frangente l’offerta di sostituzione della moquette e del materasso,
come pure, al limite, quella della riverniciatura del bagno (secondo quanto
dichiarato dalla teste Bartolini la cui anticipazione dell’orario non appare tuttavia
credibile ed è contraddetta da quanto riferito dall’altro teste) non valeva ad
eliminare le difformità rilevate e, anzi - si pensi alla proposta di riverniciare di fresco
il bagno - avrebbe senz’altro contribuito a minare definitivamente l’atmosfera della
cabina che, secondo quanto dichiarato dalla stessa YY nel proprio depliant,
rappresenta uno dei fattori di maggiore importanza per chi voglia trascorrere la luna
di miele in crociera, nonché a creare ulteriori disagi non tollerabili in chi, già
attraverso la prenotazione, aveva prescelto la sistemazione “superior” (si consideri
la verosimile impossibilità di utilizzare la cabina per alcune ulteriori ore dopo la
partenza come pure all’olezzo di vernice che avrebbe pure verosimilmente
interessato la toilette per diverso tempo).
Deve osservarsi, in diritto, come la responsabilità di chi offra pacchetti
turistici non conformi a quanto propagandato si collochi nella responsabilità da
inadempimento contrattuale, rispetto alla quale vale l’onere probatorio discendente
dall’art. 1218 c.c. e in termini generali ribadito – anche per le azioni di risoluzione
oltre che di adempimento – dalla nota Cass. S.U. 13533/2001, secondo cui “in tema
di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento – salvo che si tratti di
obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il
relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere
della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa costituito dall’avvenuto adempimento”.
Tale prova liberatoria non è stata offerta da YY convenuta nel presente
giudizio, sol che si consideri come a fronte della documentale distonia fra
condizioni reali della camera ad appena un’ora dalla partenza ed atmosfera
qualitativa promessa e propagandata nel depliant contenente la descrizione della
crociera e delle diverse tipologie di sistemazione sulla YYRiviera, gli unici addetti
della convenuta di cui vi è prova sicura che siano effettivamente intervenuti dopo le
lamentele degli attori non appaiono certamente aver messo in opera tutte quelle
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soluzioni richieste al fine di consentire ai coniugi XX2 e XX1 una serena partenza
ed un soggiorno comprensivo del livello di qualità promesso.
Gli stessi testimoni non ricordano neppure che il capitano della nave si sia
peritato di presenziare alle lamentele degli attori e proporre soluzioni, mentre il sig.
Ventura, a domanda circa la possibilità di assegnare altra cabina agli attori, si è
limitato a rispondere “non mi occupo del booking delle cabine”, mentre a sua volta la
sig.ra Bartolini, richiesta di affrontare il tema del materasso della camera, ha pure
dichiarato “non ho controllato le condizioni del materasso poiché non era di mia
competenza”.
Trattasi di affermazioni ed espressioni che denotano un interessamento di
carattere meramente burocratico alla lamentele sollevate dai clienti e che, in ogni
caso, appaiono del tutto ingiustificate in una situazione di conclamata inadempienza
quale quella in cui versava YY, sicuramente tali da non infondere negli attori alcuna
fiducia circa la reale possibilità di trascorrere le giornate seguenti della luna di miele
in una sistemazione accettabile se non corrispondente alla promessa principale
dell’opuscolo “Viaggi di Nozze 2001”: “Portate a bordo l’amore. Al resto ci pensa Costa.
Il confort e l’eleganza di un hotel tutto a vostra disposizione…una cabina o una suite per la
vostra intimità…e in più…In più? Quell’impalpabile pizzico di sogno e di gioia che sulle
nostre navi riusciamo sempre a dimostrare" (interno copertina doc. 10 cit.).
L’importanza della presentazione dei servizi turistici offerti non può non
avere, in definitiva, un fondamentale rilievo nelle aspettative del cliente e
nell’individuazione dell’oggetto contrattuale, come i citati artt. 8 e 9 del D.Lgs.vo
111/95 impongono di ritenere dal punto di vista giuridico. A ciò si aggiunga che,
ancor prima, il catalogo illustrativo e le dichiarazioni volte a promuovere i servizi
turistici ivi descritti configurano “pubblicità” ex art. 2 lett. a) D.Lgs.vo 25 gennaio
1992, n. 74, con conseguente obbligo di verità e correttezza della stessa.
In altri termini, offrire servizi destinati alle coppie in viaggio di nozze
premettendo alla singola descrizione di ogni pacchetto turistico il dichiarato ed
accolto obiettivo di fare di quel momento di vacanza un periodo indimenticabile,
unico, rivolto a garantire una particolare intimità ed atmosfera dei clienti, significa
farsi carico delle aspettative così infuse in chi si avvicina quale consumatore
all’acquisto di pacchetti turistici, tanto più che nel retro copertina del più volte
citato opuscolo la società convenuta si fregia di far parte di un’associazione
internazionale raggruppante le principali compagnie crocieristiche del mondo i cui
comuni obiettivi sono “l’eccellenza del servizio”.
Va quindi accolta, in primo luogo, la richiesta degli attori di vedere accertato
l’inadempimento di YY s.p.a. in ordine all’esecuzione del contratto di vendita del
pacchetto turistico n. 546545 prevedente la partenza degli attori sulla nave
YYRiviera in data 03/09/2001 alle condizioni pubblicizzate e descritte
nell’opusculo informativo “Viaggi di Nozze” 2001 in atti, con conseguente
condanna della stessa convenuta a restituire agli attori il prezzo di acquisto del
contratto, pari ad Euro 2.928,32, somma che essendo dovuta a titolo di restituzione
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e, quindi, essendo oggetto di obbligazione pecuniaria, va gravata dai soli interessi
legali, dal 07/04/2001 come richiesto al saldo effettivo.
3.
Occorre a questo punto affrontare le ulteriori richieste risarcitorie avanzate
dagli attori.
Afferma l’art. 14 D.lgs.vo 17 marzo 1995, n. 111, che “in caso di mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico
l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive
responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”.
3.a)
E’in primo luogo risarcibile il c.d. danno patrimoniale, consistente nella
specie in Euro 370,47 comprensivo delle spese sostenute per raggiungere
inutilmente il porto di Savona e, resosi impossibile l’imbarco alle condizioni
convenute in data 03/09/2001 a causa dell’inadempimento di YY dianzi descritto,
necessarie per pernottare una notte in loco, desinare, e quindi rientrare alla propria
residenza (cfr. docc. 11 – 14 del fascicolo attoreo, mai specificamente contestati).
3.b)
La particolare natura dei servizi turistici, il loro positivo riflesso sulla salute
ed il benessere degli utenti che ne usufruiscono e – all’opposto – la frustrazione
imposta dall’inadempimento dell’organizzatore di viaggi impone, inoltre, di
considerare la risarcibilità del danno non patrimoniale.
Una risposta positiva a detto quesito poteva, a rigore, già rinvenirsi nell’art.
13 della Convenzione internazionale di Bruxelles del 23 aprile 1970, secondo cui
“l’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione”, posto che
l’aggettivo “qualunque” ivi contemplato ben poteva ricomprendere qualsiasi tipo di
pregiudizio subito dal viaggiatore, anche non immediatamente incidente sul suo
patrimonio, e giustificare l’applicazione dell’art. 2059 c.c. pur nella sua più
tradizionale e tralatizia interpretazione (secondo cui occorreva una norma espressa
che giustificasse la risarcibilità del danno morale).
Peraltro, la più recente ed orami consolidata giurisprudenza di legittimità,
nell’affine campo dell’illecito aquiliano, ha oramai adottato un’interpretazione
estensiva della citata disposizione codicistica che vale la pena richiamare.
In tale prospettiva non può che ricordarsi sinteticamente come le soluzioni
offerte dalla prima giurisprudenza genovese e pisana avessero trovato un primo
fondamentale avallo nella nota decisione C. Cost. 14 luglio 1986, n. 184, con cui era
stato respinto in via interpretativa il dubbio sollevato in ordine alla legittimità
costituzione dell’art. 2059 c.c.: “Posto che: a) l'art. 2059 c. c. attiene esclusivamente
ai danni morali subiettivi e non esclude che altre disposizioni prevedano la
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risarcibilità del danno biologico, per sé considerato; b) il diritto vivente individua
nell'art. 2043 c. c., in relazione all'art. 32 cost., la disposizione che permette la
risarcibilità, in ogni caso, di tale pregiudizio, è infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2059 c. c. nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno
non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute soltanto in
conseguenza di un reato, in riferimento agli art. 2, 3, 24 e 32 cost.”.
Incentrato inizialmente sulla distinzione, spesso sfuggente sul piano
ontologico e giuridico, fra danno- evento e danno-conseguenza, il ragionamento
della Consulta aveva trovato successivo svolgimento nella decisione C. Cost. 27
ottobre 1994, n. 372 a seguito della quale, se da un lato il concetto di danno
biologico era apparso radicarsi maggiormente sulla matrice medico-legale del suo
accertamento, dall’altro si era pure sottolineato che il riconoscimento della
risarcibilità del danno biologico si ricollegava ad un giudizio eziologico
comportante la prova ed il riconoscimento che lo stesso, al pari di ogni altro danno
ingiusto, costituiva in concreto nocumento conseguente ad una lesione.
Tale precisazione ha trovato recentemente eco in alcuni interventi legislativi
(cfr. d.lgs.vo 23 febbraio 2000, n. 38, nonchè la L. 5 marzo 2001, n. 57, con cui il
Legislatore ha introdotto, rispettivamente, nei campi apparentemente settoriali degli
“infortuni sul lavoro e malattie professionali” e della “circolazione di veicoli e
natanti” la definizione normativa di danno biologico), ma ha pur sempre
determinato conseguenze per taluni interpreti non del tutto soddisfacenti e tali da
portare all’emersione di una categoria “onnicomprensiva” di danno biologico,
dotata di componenti “statiche” e “dinamiche” comportanti la “diluizione” al suo
interno di ogni compromissione di carattere non patrimoniale né riconducibile al
c.d. danno morale subiettivo, o pretium doloris, a sua volta “relegato” alla sfera di
applicabilità dell’art. 2059 c.c..
Tale ricostruzione teorica dell’illecito aquiliano lesivo della persona umana,
che sfuggiva ai dubbi sulla compatibilità con numerosi precetti costituzionali (artt.
2, 3, e 32 Cost. in particolare) dell’art. 2059 c.c. attraverso un sostanziale
“svuotamento” interpretativo di tale disposizione codicistica e mediante
l’ampliamento della “copertura” offerta dall’art. 2043 c.c., sino a dare tutela
indistinta a pregiudizi patrimoniali ed a lesioni che, quali quella alla salute,
patrimoniali non sono ed, anzi, sfuggono ad ogni tentativo di monetizzazione
generale ed astratto, è stata con decisione capovolta da alcune univoche recenti
prese di posizione del S.C. e da una recentissima decisione della Corte Cost., che
chiaramente cercano di ricondurre ad unità e mettere ordine al “sistema”
privilegiando un approccio “binario” al problema risarcitorio che vede nel
“pilastro” normativo dell’art. 2043 c.c. il pregiudiziale vaglio e riscontro dell’an
debeatur (fatto – danno – ingiustizia - causalità) oltre al diretto riconoscimento della
risarcibilità della componente patrimoniale del danno alla persona; che riconduce
invece ad un art. 2059 c.c. riletto in chiave “costituzionalizzata” l’intero coacervo
delle lesioni di carattere non patrimoniale. L’art. 2059 c.c., in tale ottica, oltre a
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subire il decisivo superamento dei sui letterali limiti di applicabilità (ricollegandosi la
parte finale della norma “solo nei casi determinati dalla legge” alla presenza di
previsioni costituzionali precettive e non meramente programmatiche, quali gli artt.
2, 29, 30 e 32 Cost.) finisce per attrarre a sé tutte le componenti non patrimoniali
del danno alla persona, quali il danno biologico (che così viene definitivamente
astratto da ogni suggestione patrimonialistica), il danno morale ed il danno
esistenziale (ex professo riconosciuto risarcibile ed implicitamente ricondotto alla
più ampia categoria del danno non patrimoniale).
La decisione 11 luglio 2003, n. 233 della Corte Costituzionale, in particolare,
con sentenza di natura interpretativa di rigetto ma, per quanto non formalmente
vincolante indubbiamente destinata ad assumere il valore di autorevole ed
imprescindibile precedente, afferma che “Nell’astratta previsione della norma di cui
all’art. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da
lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte
turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso
come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della
persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso
definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri)
interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”.
Con ulteriore e decisivo passaggio argomentativo la stessa statuizione della
Consulta precisa (sia pure limitandosi a riprendere concetti maggiormente
sviluppati sul piano dogmatico ed interpretativo dalla sentenze del S.C. ivi
menzionate) che “… può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la
quale il danno non patrimoniale riguardato dall’art. 2059 c.c. si identificherebbe con il
cosiddetto danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cassazione, 31 maggio
2003, nn. 8827 e 8828), che hanno l’indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il
tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti,
prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno
patrimoniale e di quello non patrimoniale – un’interpretazione costituzionalmente orientata
dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di
natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il
danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della
vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse,
costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un
accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in
giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango
costituzionale inerenti alla persona. Per quanto specificamente riguarda il tema – che qui ci
occupa - della risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di colpa presunta, altre,
anch’esse recentissime, sentenze del giudice di legittimità, muovendo dalla "sempre più
avvertita esigenza di garantire l’integrale riparazione del danno ingiustamente subito (...) nei
valori propri della persona, anche in riferimento all’art. 2 Cost.", sono giunte
all’enunciazione di un principio di diritto perfettamente coerente con le considerazioni sin
qui svolte. Si afferma, infatti, in tali pronunce che alla risarcibilità del danno non
patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della
colpa dell’autore del danno se essa, come nei casi di cui agli artt. 2051 e 2054 c.c., "debba
ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto
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l’art.
2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in
quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi
in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione
di legge”.
sarebbe qualificabile come reato" (Cass. 7281 e 7282/03) …3.5. Conclusivamente,
Se l’art. 2059 c.c. può oramai essere applicato nelle ipotesi in cui la
responsabilità dell’agente è fondata su criteri di imputazione meramente presuntivi
(per non dire oggettivi), nessun ostacolo vi è nel riconoscere che anche
l’inadempimento contrattuale può comportare la risarcibilità di danno non
patrimoniali, posto che anche l’art. 1218 c.c. in termini generali e l’art. 14 D.lgs.vo
17 marzo 1995, n. 111 in particolare fondano ipotesi di responsabilità presunta in
capo all’inadempiente.
Ciò è tanto più vero nella misura in cui il danno non patrimoniale contempla
secondo il preferibile orientamento qualsiasi lesione ai valori inerenti la persona,
non esaurendosi nel danno morale subiettivo.
In senso favorevole al riconoscimento del danno non patrimoniale da
inadempimento nel settore dei servizi turistici si è espressa, peraltro, la stessa Corte
Giustizia UE 12 marzo 2002, n. 168, il cui insegnamento non può essere ignorato
nel momento in cui il Giudice nazionale si accinga ad interpretare ed applicare
disposizione che, come quella in esame, trovino la loro origine in sede
sovranazionale ed in ambito comunitario, in particolare, essendo principio pacifico
quello che in caso di dubbio interpretativo di tali disposizioni il giudice interno
deve applicare la norma di attuazione nel senso più corrispondente al significato
adottato in sede comunitaria.
La più recente e persuasiva giurisprudenza di merito, ancora, pare oramai
aver accolto detti principi: si richiama sul punto il Trib. Verbania del 23 aprile 2002
e le recenti decisione del Trib. di Roma, 19 maggio 2003, n. 18613 e del 9 febbraio
2004, n. 4217, secondo cui “qualora l’inadempimento da parte del tour operator
determini ai danni del cliente sia una perdita economica non prevista che una situazione di
disagio, in merito al danno risarcibile viene anzitutto in discussione il riconoscimento al
viaggiatore del diritto al risarcimento del danno morale. Invero, questi, oltre al risarcimento
dell'esborso economico non preventivato, ha diritto al risarcimento anche del c.d. "danno da
vacanza rovinata", determinato dal disagio o stress sopportato a causa dell'inesatta
esecuzione della prestazione promessa, ove sia stato leso irrimediabilmente o compromesso il
suo interesse al pieno godimento di un periodo di vacanza, organizzato come occasione di
svago e/o riposo, conforme alle sue aspettative”.
Tali considerazioni possono essere riprese anche nella fattispecie in esame, in
cui la vacanza “rovinata” non era uno dei qualsiasi periodi di riposo annualmente o
più frequentemente fruiti al fine di ritemprare le proprie energie fisiche e mentali o
perseguire più generiche finalità culturali o ricreative, bensì quello stesso momento
tendenzialmente unico rappresentato dalla “luna di miele”.
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In tali condizioni reputasi equitativamente congruo riconoscere agli attori un
ulteriore risarcimento, a copertura dei pregiudizi morali e non patrimoniali subiti,
pari ad almeno il costo della stessa vacanza non fruita, pari perciò ad Euro 2.928,32.
A titolo risarcitorio va pertanto complessivamente riconosciuto e posto a
carico della convenuta il pagamento della somma di Euro 3.298,79# oltre a
rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie
di operai ed impiegati dal fatto (03/09/2001) alla data di pubblicazione della
presente decisione, oltre ad interessi legali via via vigenti sulla somma come sopra
annualmente rivalutata a titolo di danno da ritardo, secondo i principi oramai
accolti dal S.C. a far tempo da Cass. S.U. n. 1712/95. Dalla data di pubblicazione
della sentenza decorrono invece, operandosi la trasformazione del debito di valore
in debito di valuta, i soli interessi legali sino al saldo effettivo.
Le spese del giudizio gravano per il principio di soccombenza sulla
convenuta, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Sezione dist. di Pavullo, in composizione
monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 5586/02, ogni
diversa istanza od eccezione respinta,
accertato l’inadempimento di YY s.p.a. in ordine all’esecuzione del contratto
di vendita del pacchetto turistico n. 546545 prevedente la partenza degli attori sulla
nave YYRiviera in data 03/09/2001 alle condizioni pubblicizzate e descritte
nell’opusculo informativo “Viaggi di Nozze” 2001 in atti, dichiara tenuto e
condanna YY s.p.a., in persona del suo l.r.p.t., a rimborsare agli attori la somma di
Euro 2.928,32# oltre interessi legali dal 07/04/2001 al saldo effettivo;
condanna altresì YY s.p.a., in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore
degli attori della somma di Euro 3.298,79# oltre a rivalutazione monetaria secondo
l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati dal fatto
(03/09/2001) alla data di pubblicazione della presente decisione, oltre ad interessi
legali via via vigenti sulla somma come sopra annualmente rivalutata a titolo di
danno da ritardo; dalla data di pubblicazione della sentenza decorrono invece i soli
interessi legali sino al saldo effettivo.
condanna infine parte convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite che
liquida, complessivamente, in EURO 8.800 (di cui EURO 1.500 per spese, EURO
3.300 per competenze ed Euro 3.500 per onorari) oltre a spese generali, ad IVA e
CPA come per legge.
Modena, 28/07/2005
Il Giudice
Dott. Alessandro Farolfi
Dep. in Cancelleria il 10.08. 2005
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Testo completo della sentenza n. 102/05 del 10/08/05