Il Bilancio dello Stato e degli enti locali:
quale autonomia di spesa e di imposizione
Economia Pubblica
Facoltà di Giurisprudenza
12 maggio 2006
Prof. Michelangelo Nigro
1
I Livelli Istituzionali




L’Unione Europea
Lo Stato Centrale
Le regioni
Gli enti locali





Comuni
Province
Comunità Montane
...
TERRITORIO
UNIONE EUROPEA
STATO
REGIONI
ENTI TERRITORIALI
IMPRESE
ATTORI DELLO SVILUPPO LOCALE
TERRITORIO
2
La sussidiarietà e il federalismo


SUSSIDIARIETA’: La ripartizione delle funzioni ai
vari livelli istituzionali avviene nel rispetto della
sussidiarietà, intesa come imputazione delle
responsabilità pubbliche alle autorità territorialmente
e funzionalmente più vicine ai cittadini, valutando le
dimensioni territoriali, associative e organizzative
degli enti attributari e con conseguente intervento
dei livelli superiori di governo qualora l’azione dei
livelli inferiori dovesse risultare insufficiente.
FEDERALISMO: Il federalismo può essere definito
come un sistema di assegnazione di responsabilità
di spesa e di entrata tra i diversi livelli di governo
(principio della corrispondenza) – Einaudi.
3
La sussidiarietà e la Costituzione

Art.5: La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il
più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell’autonomia e
del decentramento.
4
La riforma del Titolo V della Costituzione
(modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001)

Art.114: La Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i principi
fissati dalla Costituzione.
5
TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
(modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001)
Le funzioni degli enti locali

Art.118: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che,
per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo
117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà.
6
TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
(modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001)
L’autonomia degli enti territoriali

Art.119: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle
Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
7
Considerazioni sul concetto di federalismo



L’art. 53 della Costituzione recita: “tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva”
In base all’arti. 23 della Costituzione la
potestà impositiva è in capo ai soli livelli
istituzionali titolari di potere legislativo,
pertanto lo Stato e le Regioni
Agli enti locali resterebbe la sola potestà
regolamentare
8
L’autonomia degli enti territoriali: il collegamento con il
bilancio dell’ente locale (1 …)
Art.119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia
con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario.



La struttura del Bilancio

Le Entrate e le Spese degli enti territoriali

Entrate tributarie (Titolo I) ed Entrate
extratributarie (Titolo III)
Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.

Entrate tributarie (Titolo 1) o Trasferimenti
correnti (Titolo II)
La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante.

Trasferimenti correnti (Titolo II)

Spese correnti (Titolo I) e Spese per rimborso
mutui e prestiti (Titolo 3)
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province,
alle Città metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche
loro attribuite.
Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica
9
L’autonomia degli enti territoriali: il collegamento con il
bilancio dell’ente locale (… 2)
Art.119
La struttura del Bilancio:
Le spese di investimento (Titolo II)

Per promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere
gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio
delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principi generali determinati dalla
legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.

Trasferimenti in conto capitale (Titolo IV)

Alienazioni patrimoniali (Titolo IV)

Entrate derivanti da accensioni di mtuti e prestiti
(Titolo V)
10
Il Patto di Stabilità e le Leggi
Finanziarie

A livello comunitario il Trattato di Amsterdam (1997) ha stabilito alcune
importanti regole per accelerare i processi di convergenza per un
risanamento rapido e costante (Patto di Stabilità e di Crescita). Tra
queste è possibile citare le seguenti:




il ricorso all’indebitamento è ammesso per finanziare le sole spese di
investimento
le proposte legislative che non rispettano gli equilibri finanziari fissati in
bilancio, sono considerate inammissibili
Tali regole chiamano in causa governi centrali e autonomie locali.
L’adesione al Patto di Stabilità e di Crescita si concretizza in un’azione
di risanamento attraverso la quale Regioni, Province autonome,
Province, Comuni e Comunità Montane si devono impegnare a:


ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese
ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il Prodotto Interno
Lordo (PIL)
11
Gli obiettivi del Patto, in generale

Perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e
riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività
di propria competenza

Contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai
valori degli anni precedenti

Potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini
di aumentare la base imponibile

Aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei
servizi pubblici a domanda individuale

Dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento
della attività istituzionale
12
I 4 parametri da rispettare

Stabilità dei prezzi: l’inflazione non deve essere superiore a quella
media dei tre Paesi con i risultati migliori, aumentata dell’1,5%

Stabilità dei tassi di interesse: il tasso nominale sui titoli di Stato a
lungo termine, non deve essere superiore di oltre due punti percentuali,
l’analogo tasso medio dei tre Stati con i migliori risultati in termine di
inflazione

Stabilità dei cambi: assenza di manovre di svalutazione rispetto ai
margini di fluttuazione previsti dallo SME, negli ultimi due anni

Stabilità della finanza pubblica: alla fine del 1998, rapporto tra
disavanzo pubblico e PIL non deve essere superiore al 3% e rapporto
tra debito pubblico e PIL non superiore al 60%
13
Il Patto di Stabilità e di Crescita Interno


Per i comuni, per l’anno 2003/4, il disavanzo finanziario di
ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
computato ai sensi del comma 7, non può essere superiore a
quello dell’anno 2001/2.
Il disavanzo finanziario è calcolato, sia per la gestione di
competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le
entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non
sono considerati:
 i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo
Stato, dall'Unione Europea e dagli enti che partecipano al Patto
di Stabilità Interno;
 le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
 le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari
e dalla riscossione dei crediti;
 le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione Europea e
quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali.
14
Il Patto di stabilità per il 2005:
Tetto di spesa per gli enti locali

La legge Finanziaria per il 2005 ha introdotto
importanti novità nell’azione di contenimento della
spesa pubblica:


Tetto di spesa per il 2005 determinato sulla base della
media del triennio 2001 / 2003 aumentata del 10% e
dell’11,5% per i comuni virtuosi
Tetto di spesa per il 2006 e 2007 definito nella misura
massima del 2% rispetto alla spesa programmatica
dell’anno precedente
15
Nuovo metodo di calcolo (2005)
Titolo I (spese correnti)
Spese per il personale
Spese per trasferimenti destinati alla Pubblica Amministrazione (parte corrente)
Spese per interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile
Spese per calamità naturali laddove è stato dichiarato lo stato di emergenza
+
Titolo II (spese per investimenti)
Partecipazioni azionarie, conferimenti di capitale, concessioni di crediti
Spese per trasferimenti destinati alla Pubblica Amministrazione (parte in conto capitale)
16
Il valore delle alienazioni (2005)


Al comma 26 (art.1) della Finanziaria 2005 è previsto:
 Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e
23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi
derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili, nonché delle
erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
Al comma 66 (art.1) della Finanziaria 2005 è previsto:
 Gli enti locali hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal
plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi
i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui.
17
La Finanziaria 2006
Impatto sugli enti locali






Art.1, c. 54: Riduzione degli emolumenti del 10% a carico di
sindaci, presidenti consigli circoscrizionali comunali, componenti
organi esecutivi e uffici di presidenza dei consigli.
Art.1, c. 138: Patto di stabilità interno e di crescita; i commi dal
139 al 150 costituiscono principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione. I commi 139 e 140,
limitatamente per il 2006, non si applicano ai comuni sotto i 5
mila abitanti.
Art.1, c.151: compartecipazione comunale al gettito IRPEF,
proroga al 31 dicembre 2006.
Art.1, c.155: il termine di approvazione del bilancio 2006 è
prorogato al 31 marzo 2006.
Art.1, c.163: regime fiscale per i prestiti obbligazionari.
Art.1, c.198 e ss.: riduzione delle spese per il personale dell’1%,
rispetto al 2004.
18
FOCUS: Patto di stabilità 2006 - 2008


COMMA 140: Il complesso delle spese correnti per il 2006, al
netto delle spese di carattere sociale, non può essere superiore
al corrispondente ammontare di spesa dell’anno 2004,
DIMINUITO del 6,5% per gli enti virtuosi e dell’8% per gli enti non
virtuosi. Per l’anno 2007 la riduzione deve essere dello 0,3%
rispetto alle corrispondenti spese dell’anno 2006 e per l’anno
2008, si applica un aumento dell’1,9% rispetto alle spese del
2007.
COMMA 141: il totale delle spese in conto capitale non può
superare, per l’anno 2006, il corrispondente ammontare delle
spese dell’anno 2004, AUMENTATE dell’8,1%, e per gli anni
2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell’anno precedente,
aumentato del 4%.
19
Il metodo di calcolo per le spese correnti
(comma 142)

Il complesso delle spese correnti (sia di
competenza, sia di cassa) deve essere calcolato al
netto di:







Personale
Trasferimenti correnti destinati alle A.P.
Spese di carattere sociale (F.10 del Bilancio)
Spese per interessi passivi
Spese per calamità naturali
Spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti
fuori bilancio
Spese per funzioni trasferite e delegate dalla regione a
decorrere dal 1° gennaio 2005
20
Il metodo di calcolo per le spese in conto
capitale (comma 143)

Il complesso delle spese in conto capitale
(sia di competenza, sia di cassa) deve essere
calcolato al netto di:




Spese per trasferimenti in conto capitale destinati
alle A.P.
Spese per concessioni di crediti
Spese per calamità naturali
Spese per funzioni trasferite e delegate dalla
regione a decorrere dal 1° gennaio 2005
21
I trasferimenti alla A.P.



Sono esclusi dal Patto di stabilità, sia per la parte corrente, sia per la
parte in conto capitale, i trasferimenti destinati alle A.P.
L’elenco delle A.P. fa parte degli allegati alla Finanziaria 2005
Le principali categorie sono:










Ministeri e Presidenza del Consiglio
Organi di rilievo costituzionale
Enti di regolazione dell’attività economica, tra cui ANAS, APAT, ARAN,
Unioncamere)
Enti produttori di servizi economici, tra cui l’Agenzia epr le erogazioni in
agricoltura, l’ente nazionale per il turismo, ecc.)
Autorità amministrative indipendenti
Enti a struttura associativa
Enti produttori di servizi culturali, tra cui il CONI, la CRI, le federazioni
sportive, vari istituti e fondazioni
Enti e istituzioni di ricerca non strumentale, tra cui il CNR, l’ENEA, l’ISTAT
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
Autonomie territoriali e funzionali, tra cui regioni, province, comuni e città
metropolitane, unioni di comuni, ASL, enti e aziende ospedalieri, camere di
commercio, enti per il turismo, autorità portuali, comunità montane, enti
regionali si sviluppo, università, ecc.
22
Deroghe ai tagli




COMMA 144: è possibile eccedere i limiti di spesa stabiliti dal
comma 141 per le spese in conto capitale nei limiti di
corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive a quelle
previste dal comma 140.
COMMA 145: è possibile eccedere i limiti di spesa stabiliti dal
comma 141 per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi
derivanti da soggetti diversi dalle A.P. per le erogazioni a titolo
gratuito e liberalità.
COMMA 146: è possibile eccedere i limiti di spesa stabiliti dal
comma 141 per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi
derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto
all’evasione fiscale (L.248/2005).
COMMA 147: solo per l’anno 2006 non incidono sul tetto di
spesa stabilito dal comma 141, gli investimenti finanziati
dall’Unione Europea, compresa la quota di parte nazionale.
23
Si continuano ad applicare … …

Il COMMA 150 stabilisce che continuano a trovare
applicazione i commi dal 30 al 35 e il comma 37
della Finanziaria 2005:


I commi 30, 31 e 32 sono relativi a comunicazioni varie
Il comma 33 riguarda le penalità per chi non rispetta il
Patto:



Non possono essere effettuate spese per beni e servizi
superiori al corrispondente ammontare dell’esercizio in cui si è
rispettato il patto; in caso di enti sempre inadempienti si
procede ad un ulteriore taglio del 10%
Non si può procedere ad assunzioni di personale
Non si può ricorrere all’indebitamento
24
Non trovano più applicazione … …



Rispetto al 2005, vengono meno i vantaggi derivanti dalla
possibilità di escludere dal Patto tutte le spese di investimento
finanziate dalle alienazioni di beni immobili, mobili (Art.1,
comma 26 della Finanziaria 2005).
Rispetto al 2005, non è più prevista la possibilità di rimborsare
le quote di capitale delle rate di ammortamento attraverso le
entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di
beni patrimoniali, inclusi i beni immobili (Art.1, comma 66
della Finanziaria 2005).
Rispetto al 2005, rientrano nei limiti le spese per
l’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività
finanziarie, dai conferimenti di capitale (Art.1, comma 24, lett.
c della Finanziaria 2005).
25
In definitiva, la nuova Finanziaria:




Definisce due tetti di spesa, uno per la parte
corrente, l’altro per gli investimenti.
Persiste nel non agganciare i limiti di spesa
alle entrate degli enti. A tal proposito
l’autonomia finanziaria riconosciuta dalla
Costituzione non è reale.
Non consente di escludere dal Patto le spese
finanziate da alienazioni.
Non consente di escludere dal Patto le spese
per capitalizzazioni di società pubbliche.
26
Il bilancio, strumento di
programmazione dello sviluppo
economico




Il bilancio dello Stato
I documenti della Programmazione
Il bilancio degli enti locali
Gli equilibri di bilancio
27
Il bilancio dello Stato
ENTRATE
Impos te dirette
Impos te indirette
Totale Entrate tributarie
Contributi s ociali
Altre Entrate correnti
S PES E
Redditi da lavoro dipendente
Cons umi intermedi
Pens ioni
Altre pres tazioni s ociali
Altre Spes e correnti al netto di interes s i
Spes e correnti al netto di interes s i
Interes s i pas s ivi
Totale Entrate correnti
Totale Spese correnti
di cui s pes a s anitaria
Entrate in c/capitale
Spes e in c/capitale
Totale s pes e al netto di interes s i
TOTALE ENTRATE FINALI
TOTALE SPESE FINALI
SALDO PRIMARIO
SALDO DI PARTE CORRENTE
INDEBITAMENTO NETTO
28
I documenti della Programmazione
Relazione
previsionale e
programmatica
(parte politica)
I LIVELLO
(Pianificazione
strategica)
Relazione previsionale
e programmatica
(parte tecnica)
Bilancio
pluriennale
II LIVELLO
(Programmazione)
III LIVELLO
(Budgeting)
Bilancio annuale
di
previsione
Piano esecutivo
di gestione
29
Il bilancio degli enti locali




Le entrate per Titoli e Categorie
Le spese per Titoli e Funzioni
La classificazione economica e funzionale
delle spese correnti e in conto capitale
Le fonti di finanziamento del TUEL
30
Le entrate per Titoli e Categorie

Titolo I: Entrate tributarie

Categoria 1: Imposte


Categoria 2: Tasse





Categoria 1: Contributi dallo Stato
Categoria 2: ...
Categoria 1: Proventi dei servizi pubblici
Categoria 2: ...
Titolo IV: Entrate da alienazioni, trasferimenti e riscossioni di crediti



Categoria 3: Tributi speciali
Titolo III: Entrate extratributarie


Risorse: TARSU
Titolo II: Trasferimenti


Risorse: ICI
Categoria 1: Alienazioni di beni patrimoniali
Categoria 2: ...
Titolo V: Entrate da assunzioni di prestiti


Categoria 1: Anticipazioni di cassa
Categoria 2:
31
… i dettagli
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria 1: Imposte
Categoria 2: Tasse
Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate proprie
TITOLO IV: ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali
Categoria 2: Trasferimenti di capitale dallo Stato
Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione
Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti
Categoria 6: Riscossione di crediti
TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Categoria 1: Contributi e Trasferimenti correnti dallo Stato
Categoria 2: Contributi e Trasferimenti correnti dalla Regione
Categoria 3: Contributi e Trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
Categoria 4: Contributi e Trasferimenti correnti da parte di organismi comunitari e internazionali
Categoria 1: Anticipazioni di cassa
Categoria 5: Contributi e Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
Categoria 2: Finanziamenti a breve termine
Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti
TITOLO III: ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
Categoria 4: Emissione di prestiti obbligazionari
Categoria 1: Proventi dei servizi pubblici
Categoria 2: Proventi dei beni dell'ente
TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI
Categoria 3: Interessi su anticipazioni di crediti
Categoria 4: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
Categoria 5: Proventi diversi
32
Le spese per Titoli e Funzioni

Titolo I: Spese correnti

Funzioni …
 Servizi …


Titolo II: Spese in conto capitale

Funzioni …
 Servizi …


Interventi
Interventi
Titolo III: Spese per rimborso mutui

Interventi
33
… i dettagli
TITOLO I: SPESE CORRENTI
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo
Funzione 2: Funzioni relative alla giustizia
Funzione 3: Funzioni di polizia locale
Funzione 4: Funzioni di istruzione pubblica
Funzione 5: Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Funzione 6: Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Funzione 7: Funzioni nel campo turistico
Funzione 8: Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Funzione 9: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Funzione 10: Funzioni nel settore sociale
Funzione 11: Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Funzione 12: Funzioni relative a servizi produttivi
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo
Funzione 2: Funzioni relative alla giustizia
Funzione 3: Funzioni di polizia locale
Funzione 4: Funzioni di istruzione pubblica
Funzione 5: Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Funzione 6: Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Funzione 7: Funzioni nel campo turistico
Funzione 8: Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Funzione 9: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Funzione 10: Funzioni nel settore sociale
Funzione 11: Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Funzione 12: Funzioni relative a servizi produttivi
TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Intervento 1: Rimborso per anticipazioni di cassa
Intervento 2: Rimborso di finanziamenti a breve termine
Intervento 3: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
Intervento 4: Rimborso di prestiti obbligazionari
Intervento 5: Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
34
La classificazione economica e
funzionale delle spese correnti











Personale
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva
35
La classificazione economica e
funzionale delle spese in conto capitale










Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù onerose
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche
Incarichi professionali esterni
Trasferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitale
Concessioni di crediti e anticipazioni
36
Le fonti di finanziamento del TUEL
a) entrate correnti destinate per legge agli
investimenti;
b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di
entrate correnti rispetto alle spese correnti
aumentate delle quote capitali di
ammortamento dei prestiti;
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e
diritti patrimoniali, riscossioni di crediti,
proventi da concessioni edilizie e relative
sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto
capitale dello Stato, delle regioni, da altri
interventi pubblici e privati finalizzati agli
investimenti, da interventi finalizzati da parte
di organismi comunitari e internazionali;
e) avanzo di amministrazione, nelle forme
disciplinate dall'articolo 187;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario
consentite dalla legge.






proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della
Strada
proventi da alienazione di valori mobiliari pubblici
o privati, titoli del debito pubblico, semplici titoli di
credito
Efcx  Sfcx+K
Dismissione di beni (cartolarizzazione; art.84
Finanziaria 2003)
Riscossione di crediti
Oneri di urbanizzazione

Contributo di Stato, regioni e Unione Europea per
spese di investimento programmate

Fondo di cassa aumentato dei residui attivi e
diminuito dei residui passivi

Credito ordinario
Cassa depositi e prestiti




Prestiti obbligazionari
Leasing finanziario
Aperture di credito
37
Gli Equilibri e le logiche di Bilancio

E. Tributarie
Trasferimenti
E. Extratributarie
Alienaz. Riscossioni
Accensioni di mutui
Spese correnti
Spese rimborso mutui

Spese in c/cap.
Spese in conto capitale
Disavanzo Finanziario
Entrate in c/cap.
Spese Correnti
Avanzo economico
Entrate correnti
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Il Bilancio dello Stato e degli enti locali