Dott. Ernesto-Marco Bagarotto
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
La riscossione in pendenza di giudizio
Vicenza, 9 aprile 2011
Venezia Mestre - Via Torino n. 151/a
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La riscossione in pendenza di giudizio
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Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 602/1973
l’Amministrazione finanziaria, a seguito della notifica
dell’atto impositivo, è legittimata ad esigere «le imposte, i
contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati
dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi» nei
limiti della metà.
Nulla può essere invece preteso a titolo di sanzioni, in
quanto, per effetto del combinato disposto del suddetto
art. 15 e dell’art. 19, co. 1, del D.Lgs. 472/1997, la
proposizione del ricorso comporta la sospensione della
riscossione delle sanzioni fino al deposito della
sentenza di primo grado.
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La riscossione in pendenza di giudizio
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Solamente nel caso in cui sussista fondato pericolo
per la riscossione, le imposte, i relativi interessi e
le sanzioni irrogate sono iscritte per l’intero
importo risultante dall’atto impositivo, anche se
non definitivo (art. 15 bis del D.P.R. n. 602/1973).
Un’ulteriore deroga alla regola generale di cui all’art.
15 del D.P.R. n. 602/1973 è prevista dall’art. 37 bis
con riferimento agli accertamenti di natura
antielusiva. Infatti, il co. 6, dell’art. 37 bis del
D.P.R. 600/1973 dispone che le maggiori imposte
accertate in applicazione di tale disposizione siano
iscritte a ruolo solo a seguito della sentenza di
primo grado.
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La riscossione in pendenza di giudizio
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In seguito, la riscossione provvisoria è disciplinata
dall’art. 68 del D. Lgs. 546/1992, in base al quale le
modalità e i termini di pagamento delle imposte, dei
relativi interessi e delle sanzioni irrogate variano a
seconda dell’esito del giudizio di primo grado.
Più precisamente, se la sentenza della
commissione tributaria provinciale respinge
integralmente il ricorso, il contribuente deve
versare le somme accertate in misura dei 2/3.
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La riscossione in pendenza di giudizio
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Nel caso in cui la sentenza dei giudici di prime cure
accolga parzialmente il ricorso, il ricorrente deve
versare le imposte, i relativi interessi e le sanzioni, per
l’ammontare risultante dalla sentenza e comunque
non superiore ai 2/3.
Laddove invece la commissione tributaria provinciale
accolga il ricorso, a prescindere dal passaggio in
giudicato della sentenza (Circ. n. 5/10241 dell’11.2.2000),
il tributo corrisposto in eccedenza dal contribuente nelle
more del giudizio deve essere rimborsato d’ufficio entro
90 giorni dalla notificazione della sentenza.
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La riscossione in pendenza di giudizio
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Infine, a seguito della pronuncia della
commissione tributaria regionale, il ricorrente
deve versare il residuo ammontare determinato
dalla sentenza.
Nell’attuale sistema di riscossione, l’Agente
della Riscossione può pretendere, attraverso la
procedura esecutiva, le somme contestate
solamente a seguito della formazione del ruolo e
decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella
di pagamento.
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La riscossione in pendenza di giudizio
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In base alle innovazioni apportate dall’art. 29, comma 1, lettera a)
e b), del D.L. 78/2010, con riferimento agli avvisi notificati a
partire dal 1.7.2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso
alla data del 31.12.2007 e successivi, il termine in cui è
necessario versare le somme accertate diventa il sessantesimo
giorno dalla notifica dell’avviso di accertamento. Infatti, per
effetto della c.d. “concentrazione della riscossione
nell’accertamento”, gli avvisi dovranno contenere anche
l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del
ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso,
degli importi stabiliti dall'articolo 15 del D.P.R. 602/1973.
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