LA RICHIESTA DI DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE COME STRUMENTO PER LA RISCOSSIONE Sommario: Premessa – 1. Dichiarazione stragiudiziale: profili storici – 2. La dichiarazione stragiudiziale nell’attività di riscossione post riforma – 3. L’orientamento iniziale del garante della privacy e la temporanea sospensione della dichiarazione stragiudiziale nell’attività di riscossione – 4. La riattivazione della dichiarazione stragiudiziale nell’attività di riscossione attraverso l’art. 75 bis del d.p.r. 602/1973 – nuove direttive da parte del garante della privacy – 5. la nuova formulazione dell’art. 75 bis del d.p.r. 602/1973, in materia di dichirazione stragiudiziale, cosi’ come modificata dal dl 262/2006 – 6. conclusioni. PREMESSA Nel collegato alla Legge finanziaria sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006 è stato pubblicato il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 rubricato: “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”. Il decreto, entrato in vigore il 3 ottobre 2006, è stato convertito in Legge 24 novembre 2006 n. 286, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28/11/2006. La legge di conversione, che ha apportato modifiche al D.L. 262/2006, è entrata in vigore in data 29 novembre 2006, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 1, L 286/06) L’articolo 2 del Decreto in parola ha recato modifiche alle disposizioni in materia di riscossione dei tributi. Tra le novità normative introdotte è di particolare interesse la nuova disciplina della richiesta di dichiarazione stragiudiziale: uno strumento di accertamento preventivo sull’esistenza di crediti del debitore moroso che facilita l’attività dell’Agente della Riscossione nel pignoramento presso terzi. 1. DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE: PROFILI STORICI L’Amministrazione Finanziaria, con la normale n. 77 del 1925, aveva riconosciuto la facoltà (per l’esattore prima e per il concessionario poi) di documentare la mancanza di terzi debitori dell’esecutato non soltanto attraverso la dichiarazione negativa resa in sede giurisdizionale ex art. 547 c.p.c. ma anche con una dichiarazione stragiudiziale 1. Stante il rilevante numero delle procedure in corso, il lungo tempo necessario per il loro espletamento e la eccessiva onerosità delle spese a carico dell’esattore, la possibilità di avvalersi della dichiarazione stragiudiziale è stata progressivamente ampliata. Dapprima è stata ammessa la validità, limitatamente alle imposte personali, delle dichiarazioni stragiudiziali rese dalle Amministrazioni provinciali e comunali, dagli Enti pubblici e parastatali nonché dagli Istituti bancari tassativamente indicati, oltre che dalle Amministrazioni statali (cfr. circolare n. 2025 del 18/03/1928). Successivamente il riconoscimento della validità delle dichiarazioni stragiudiziali fu esteso, sempre limitatamente alle imposte personali, anche a quelle rese dalle Società commerciali, dagli stabilimenti industriali e dalle ditte, anche individuali, semprechè degni di “assoluto affidamento per serietà e correttezza” (cfr. circolare n. 4953 del 29/04/1933). Con circ. min. n. 15055/70 del 30/01/1947 le dichiarazioni stragiudiziali vennero consentite “per qualsiasi specie di tributo” ma a condizione che l’eventuale debito del terzo nei confronti del contribuente “traesse origine da rapporto di impiego intercorrente o intercorso fra il terzo e lo stesso Una completa esposizione della disciplina in materia di dichiarazioni stragiudiziali anteriore alla riforma del servizio della riscossione (cfr. normale ministeriale n. 77 del 1925, circ. n. 4953 del 1933, n. 15055/70 del 1947 e n. 320 del 1959, n. 458533 del 1959) è recata da N. Allegretti e S. Anghileri, La riscossione generale dei tributi e delle altre entrate dello stato e degli altri enti pubblici, Vol. 1, Roma, 1989, pp. 912-913. 1 1 contribuente”. Anche quest’ultima limitazione è venuta meno in seguito alle istruzioni impartite dal ministero delle Finanze con circolare n. 320 del 5/10/1959. In ogni caso, però, la dichiarazione stragiudiziale negativa doveva essere avvalorata da apposito verbale dell’Ufficiale esattoriale, redatto presso la sede del dichiarante, e sottoposta nei termini stabiliti al visto dell’Ufficio distrettuale delle imposte dirette o all’ufficio o ente che aveva emesso il ruolo, i quali potevano comunque richiedere che la procedura venisse svolta con rito ordinario. 2. LA DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE NELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE POST RIFORMA La prassi amministrativa dell’utilizzazione delle dichiarazioni stragiudiziali sottoscritte dal potenziale terzo debitore dell’iscritto a ruolo, successivamente alla riforma del servizio di riscossione, è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 21 gennaio 2002. L’organo centrale in tale risoluzione ha ritenuto che la disciplina delle dichiarazione debba essere raccordata proprio con la disciplina normativa relativa alle c.d. “autocertificazioni” e ha stabilito che “ai fini del riconoscimento dell'inesigibilità, le eventuali dichiarazioni stragiudiziali negative raccolte dal concessionario dovranno essere redatte non soltanto in presenza dell'ufficiale della riscossione, ma anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In tal modo, tra l'altro, l'assunzione della responsabilità penale di cui all'art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000 da parte del dichiarante permetterà di prescindere da ogni valutazione circa l'ipotetica "affidabilità“ dello stesso, valutazione che risulterebbe evidentemente problematica”. 3. L’ORIENTAMENTO INIZIALE DEL GARANTE DELLA PRIVACY E LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE NELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE Il Garante per la privacy aveva rilevato l'illegittimità della prassi instaurata da alcune società concessionarie del servizio per la riscossione dei tributi volta a chiedere informazioni personali a terzi per ottenerne una dichiarazione stragiudiziale che attestasse l'esistenza di crediti del contribuente su cui rivalersi in quanto nessuna previsione legislativa o regolamentare conferiva il potere di effettuare questo tipo di trattamento senza il consenso del contribuente. In particolare, con Provvedimento del 12 gennaio 2004 il Garante per la Protezione dei Dati Personali affermò che "l'attività posta in essere dalla società concessionaria per la riscossione dei tributi comporta un trattamento di dati personali effettuato da un soggetto nei cui confronti non risulta comprovata, anche in riferimento agli artt. 10, 12 e 20 L. n. 675 del 1996 (ora, artt. 13, 23 e 24 del D.lgs. n. 196 del 2003), la liceità e correttezza dell'operato, con particolare riguardo alla raccolta di dati dell'interessato presso terzi ed alla comunicazione a questi ultimi di alcune informazioni personali in occasione della richiesta di rilascio delle menzionate dichiarazioni stragiudiziali. Dalla dichiarazione in atti non risulta alcuna specifica previsione normativa di rango legislativo o regolamentare che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 196 del 2003, legittimi il trattamento effettuato dal concessionario attraverso le dichiarazioni stragiudiziali di terzi. Tale attività risulta menzionata esclusivamente da disposizioni o istruzioni che non rivestono rango legislativo o regolamentare (risol. n. 17/E dell'Ag. Entrate, del 21 gennaio 2002; circ. min. nn. 4953 del 1933, 15055 del 1970 e 320 del 1959, citate dalla resistente. La contestata attività, realizzata senza titolo in aggiunta alla corretta procedura di riscossione dei crediti, non risponde inoltre ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite (art. 9 L. n. 675 del 1996, ora art. 11 del D.lgs. n. 196 del 2003)". A seguito del Provvedimento emesso dal Garante per la privacy, l'Agenzia delle Entrate con risoluzione del 12 marzo 2004 n. 35 intimò i concessionari di astenersi dal richiedere le predette dichiarazioni stragiudiziali ai potenziali terzi debitori dei soggetti iscritti a ruolo. 2 4. LA RIATTIVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE NELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE ATTRAVERSO L’ART. 75 BIS DEL D.P.R. 602/1973 – NUOVE DIRETTIVE DA PARTE DEL GARANTE DELLA PRIVACY La procedura di richiesta delle dichiarazioni stragiudiziali venne riattivata a seguito dell’intervento normativo recato dalla L. n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) che ha introdotto l’art 75 bis D.P.R. n. 602 del 1973 in vigore dal 1/1/2005 al 28/11/2006: “1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore.” La nota della Direzione Centrale Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2005/19708 del 1/02/2005 fornì specifiche istruzioni in merito ed un modello di richiesta di dichiarazione stragiudiziale al quale le aziende concessionarie si sono dovute uniformare anche in ragione del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (cfr. artt. 11 e 13 del D.lgs. n. 196 del 2003). Nonostante ciò, sempre il Garante raccomandò l’Amministrazione Finanziaria di impartire ai concessionari istruzioni affinché non fossero violate le norme sulla privacy. Infatti, successivamente all’entrata in vigore della normativa di cui all’articolo 75 bis, il Garante con Provv. 25 maggio 2005 ebbe a sostenere criticamente che: “Va rilevata in proposito l'esigenza che la competente amministrazione impartisca ai concessionari idonee istruzioni, a norma di legge, per i casi in cui si ritenga di utilizzare lo strumento della dichiarazione stragiudiziale, prevedendo che il concessionario, oltre ad informare l'interessato sul trattamento dei dati, fornisca allo stesso una comunicazione preventiva della possibilità che, in caso di mancato pagamento, verrà acquisita una dichiarazione stragiudiziale prima di procedere al pignoramento presso terzi e utilizzi tale strumento solo dopo aver documentato l'impossibilità di procedere altrimenti alla riscossione del credito. Caso per caso dovrà essere altresì verificato, anche in relazione all’importo dovuto, se le cose e le somme dovute dai debitori del soggetto iscritto a ruolo debbano essere indicate dal terzo in modo generico oppure puntuale, indicando chiaramente nella richiesta il dettaglio delle informazioni richieste e la facoltatività o meno della risposta.”(cfr. par. 4.3 del provvedimento)” Riepilogando in estrema sintesi le direttive del Garante per la formulazione di tali istruzioni, l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto adoperarsi per: a) informare il contribuente sul trattamento dei dati; b) comunicare preventivamente al contribuente della possibilità che, in caso di mancato pagamento, verrà acquisita una dichiarazione stragiudiziale prima di procedere al pignoramento presso terzi; c) utilizzare lo strumento di dichiarazione stragiudiziale solo dopo aver documentato l'impossibilità di procedere altrimenti alla riscossione del credito. Riguardo al punto a), si fa presente che con la citata nota prot 2005/19708 del 01/02/05 l'Agenzia delle Entrate ha raccomandato genericamente ai concessionari di attenersi alle norme sulla privacy e si evidenzia che la lettura dei commi 1, 4, 5 dell'art 13 del D.lgs n. 196 del 2003 ed inoltre la nuova formulazione dell'art 18 del D.lgs n. 112 del 1999 operata dal D.L. n. 203 del 2005 potrebbe legittimare l'esenzione del concessionario dal produrre la predetta informativa al contribuente. In riferimento al punto b), invece, si evidenzia che con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2005, si è integrato il contenuto del frontespizio riepilogativo della cartella, affinché al debitore sia espressamente chiarito che, in caso di mancato pagamento, il concessionario potrà procedere ad acquisire in via stragiudiziale i dati relativi ad eventuali crediti vantati dallo stesso debitore nei confronti di soggetti terzi; ciò, ai fini dello svolgimento di eventuali azioni di espropriazione di tali crediti a norma degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile Sul punto c), infine, non è stata emanata prescrizione di tipo regolatorio che subordini la procedura di dichiarazione stragiudiziale alle altre procedure. Tra l'altro, contrario a tale direttiva sembra 3 il tenore della circ. n. 46/E/2004 secondo cui "(...) rimane nella riconosciuta autonomia gestionale del Concessionario, anche in relazione alla disposizione di cui all'articolo 483 del c.p.c., la valutazione in ordine all'utilità, ai fini del recupero dei crediti affidati in riscossione, di procedere esecutivamente presso il terzo, nel presupposto che quest'ultimo sia il debitore del contribuente moroso, ovvero detenga beni mobili di proprietà di quest'ultimo, sulla base delle informazioni acquisite direttamente, ovvero rese disponibili in sede di acceso telematico mediante l'applicazione di ARCO" 5. LA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 75 BIS DEL D.P.R. 602/1973, IN MATERIA DI DICHIRAZIONE STRAGIUDIZIALE, COSI’ COME MODIFICATA DAL DL 262/2006 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006 (S.O. n. 223) è stata pubblicata la legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione, con modificazioni, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”. In particolare l’articolo 2 del citato decreto introduce una nuova formulazione dell’art. 75 bis del DPR 602/73, in materia di “dichiarazione stragiudiziale del terzo”; L’articolo 75 bis del DPR 602/73 è stato completamente rinovellato dal comma 8 del DL 262/06 aggiunto in sede di conversione dalla Legge 286/06. La nuova formulazione dell’articolo in parola, in vigore dal 29/11/06, è la seguente: (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). :1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore. 2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e' fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalita' previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta. 3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Il testo dell’articolo si discosta notevolmente dal previgente. Nel nuovo testo viene specificato che la richiesta di dichiarazione stragiudiziale è una facoltà dell’Agente della Riscossione non solo esercitabile prima di procedere al pignoramento presso terzi nelle forme del rito ordinario (cfr. 543 e ss. c.p.c.) ma anche anteriormente al pignoramento di fitti e pigioni (art 72, D.P.R. n. 602 del 1973) ed al pignoramento presso terzi eseguito secondo la procedura speciale esattoriale (art 72 bis D.P.R. n. 602 del 1973). La richiesta può essere effettuata decorso il termine dei sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (termine per l’inizio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973) e contemporaneamente all’adozione delle misure cautelari ed esecutive esercitabili dall’Agente della Riscossione previste dal D.P.R. n. 602 del 19732. Una ulteriore differenza con il previgente articolo è che l’Agente della Riscossione può richiedere l’indicazione dei crediti ove possibile in modo dettagliato. La risposta del terzo diviene nella novella un preciso onere in caso di inadempimento sanzionabile ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs n. 471 del 1997 (violazione degli obblighi degli operatori finanziari in materia di sanzioni tributarie non penali, sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di Ciò è in linea con il disposto di cui all’art. 483 richiamato dalla circ. n. 46/E/04 sulla legittima cumulatività dei mezzi per procedere all’espropriazione. Si rileva che l’intervento normativo è di segno contrario a quanto auspicato dal Garante per la privacy con Provvedimento 25/05/05. 2 4 2.065,83 ad un massimo di euro 20.658,27) 3. La norma ha evidente portata di deterrenza avverso le mancate risposte da parte del terzo e ha la finalità di snellire e velocizzare la procedura esecutiva. L’articolo specifica che all'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste secondo il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (cfr. art. 16, commi da 2 a 7, del D.lgs n. 472 del 1997)4, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta. Dalla norma si evince che è a quest’ultimo ufficio che l’Agente della Riscossione segnala l’inadempimento. L’ultimo comma consente all’Agente della Riscossione di procedere al trattamento dei dati personali acquisiti e lo esonera dal rendere l'informativa di cui all'art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 1965. 6. CONCLUSIONI La nuova formulazione dell’art 75 bis del DPR 602/73 dirime le questioni di legittimità sollevate in passato, dal Garante, in relazione alla tutela dei dati personali. Inoltre la sua portata applicativa rende maggiormente incisivo il procedimento di richiesta della dichiarazione, obbligando di fatto il terzo a collaborare con l’agente della riscossione nell’individuazione dei crediti da pignorare. La misura introdotta dal DL 262/2006 chiude così il cerchio dei recenti interventi legislativi sul pignoramento presso terzi creando uno strumento di riscossione efficace ed efficiente che riduce i Art. 10 D.lgs n. 471 del 1997: 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta alla meta' se il ritardo non eccede i quindici giorni. 1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane. 3. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, societa' o ente. 4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta. 4 Art. 16 D.lgs n. 472 del 1997: 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. 2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche' dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso , il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18. 5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. 5 Si ricorda in proposito che la cartella di pagamento contiene nella prima pagina l’avvertimento al debitore che in caso di mancato pagamento entro le scadenze indicate nelle istruzioni per il pagamento, procederemo (….) ad acquisire presso i suoi debitori notizie sui Suoi crediti nei loro confronti. 3 5 tempi, limita i costi ed evita l’ingolfamento della giustizia civile che si avrebbe ricorrendo alla citazione del terzo davanti all’Autorità Giudiziaria secondo il rito ordinario. Giovanni Siragusa Sandro Sciancalepore U.O. Normativa - GEST LINE SPA - Gruppo Riscossione 6