Equitalia
nel Processo
Tributario
Torino, 26 febbraio 2014
Per un Paese più giusto.
Il Gruppo Equitalia Oggi
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La Capogruppo
svolge attività lo stile del sottotitolo dello schema
di direzione e coordinamento
Agenti della riscossione
(3 società)
Nord
Giustizia
Centro
Svolge attività di supporto agli
Uffici Giudiziari e di gestione
del Fondo Unico Giustizia su
tutto il territorio nazionale
Sud
Svolgono attività di riscossione
mediante ruolo ed altro su tutto il
territorio nazionale con esclusione della
sola Regione Sicilia
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I obiettivo
Costruire con l'Agenzia delle entrate un governo unitario dell'azione
di accertamento e di riscossione, che garantisca:
• uniformità di indirizzi,
• massimizzazione dell'efficacia della riscossione
• ottimizzazione del rapporto con il contribuente.
II obiettivo
Armonizzare le procedure e i comportamenti operativi su tutto il
territorio nazionale nell'attività di riscossione coattiva.
III obiettivo
Introdurre un approccio al contribuente basato anche sulla
possibilità di utilizzo di più efficaci strumenti di relazione, focalizzato
sulla riscossione, orientato all'ascolto dei cittadini e all'efficacia dei
risultati.
I fondamenti dell’imposizione
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Art. 23 Cost.
Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se
non in base alla legge.
Art. 53 Cost. I comma
Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva.
Art. 97 Cost. I comma
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Riscossione Spontanea
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ADEMPIMENTI SPONTANEI - AUTOTASSAZIONE
Imposte su reddito e
patrimonio
Entrate del Ministero
della Giustizia
Imposte sui
consumi
Tributi e altre
entrate locali
Contributi e
altre entrate di
enti pubblici
Altri soggetti “minori” (ad
es. tesorerie comunali, società
concessionarie della
riscossione locale)
Riscossione coattiva - DA RUOLO
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Ruolo
Il ruolo consiste in un elenco che
contiene, per ciascun contribuente, i dati
anagrafici, il codice fiscale, l'ammontare
del tributo, il periodo di imposta.
Il ruolo è compilato dall’ente
creditore.
Ente
impositore/creditore
titolare dell’entrata
Rileva le posizioni per le quali i
contribuenti non hanno
provveduto al corretto versamento
al termine delle attività di
liquidazione e accertamento
Agenti della riscossione
Cos’è il ruolo?
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 E’ lo strumento principale che la legge prevede per la riscossione coattiva
delle entrate pubbliche (art. 1 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)
 E’ strumento mediante il quale si esercita la potestà di autotutela della
Pubblica Amministrazione
 E’ un titolo esecutivo collettivo dotato dei requisiti degli atti amministrativi
 Rende e rappresenta un credito certo, liquido ed esigibile
 E’ un titolo esecutivo “tipico” a contenuto e forma determinati dalla legge (artt.
12 – 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602 e D.M. 3/9/1999, n. 321 e 11/11/1999)
 Contiene l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall’Ente
impositore ai fini della riscossione a mezzo dell’Agente della riscossione
(art. 10 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)
La riscossione a mezzo ruolo è quella effettuata sulla base della
notifica di una cartella di pagamento.
L’avvio della riscossione coattiva
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Cartella di
pagamento
Art. 25 D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 e Provv. Dir.
AE 3/7/2012
Notifica al
contribuente
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La modificare
cartella di lopagamento
 costituisce un estratto del ruolo riferito al
singolo contribuente;
 riproduce il titolo esecutivo e contiene
l’atto di precetto;
 Con il Provv. Dir. Ag Entrate del 3/7/2012 è stata
rinnovata per garantire maggiore facilità di lettura e
comprensione delle informazioni, anche nel senso
di meglio precisare le competenze;
 dopo la notifica, il contribuente ha 60
giorni di tempo per pagare le somme
indicate;
 scaduti i termini, l’Agente della riscossione
può avviare le azioni di recupero.
L’accertamento esecutivo
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(art. 29 del D.L. 78/2010).
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A cosa si applica
A cosa NON si applica
Dal 1°ottobre 2011
Accertamenti imposte sui redditi, Iva e Irap dell’Agenzia delle Entrate
relativi al periodo d’imposta 2007 (dichiarazione dei redditi 2008) e
anni successivi
Dal 1°gennaio 2011
Crediti contributivi Inps
Dal 1°maggio 2012
Accertamenti dell’Agenzia delle Dogane
Dalla notifica dell’accertamento, il contribuente ha 60
giorni per ricorrere o pagare. Trascorsi altri 30 giorni dalla
scadenza, il recupero delle somme è affidato a Equitalia,
che lo esercita con le regole relative ai ruoli.
Da questo momento, per 180 giorni è sospesa ogni azione
esecutiva.
A conti fatti, passano 60+30+180=270 giorni (9 mesi) tra
l’accertamento e la riscossione.
La sospensione non si applica alle azioni cautelari (ipoteca e
fermo amministrativo) e conservative, nonché in presenza
di fondato pericolo per la riscossione.
Controlli automatizzati delle dichiarazioni
(art. 36-bis DPR 600/73)
Incrocio informatico tra i dati indicati nella
dichiarazione dei redditi e quelli in possesso
dell’Amministrazione finanziaria
Controlli formali delle dichiarazioni (36-ter
DPR 600/73)
Riscontro tra i dati riportati in dichiarazione e la
documentazione in possesso del contribuente,
per esempio: scontrini, ricevute mediche, ecc.,
nonché
le
informazioni
inviate
all’Amministrazione fiscale da altri enti e
soggetti (per esempio l’Inps e il datore di
lavoro)
Crediti degli altri enti che si avvalgono di
Equitalia per la riscossione
L’Agente della riscossione (limitatamente agli accertamenti
di agenzia delle entrate e dogane), invia al debitore una
comunicazione a mezzo raccomandata dove conferma di
aver preso in carico il credito.
Termine di 60 giorni
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Notifica della cartella
60°giorno
Dal 61°giorno
Contribuente moroso
Sospensione
Ricorso
L’Ente concede lo
sgravio
Dilazione di
pagamento
L’agente della
riscossione ricerca nelle
banche dati,
informazioni su reddito
e patrimonio del
contribuente moroso
Il contenzioso
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La Commissione tributaria è competente a giudicare sui ricorsi proposti avverso (estratto
dall’art. 19 - D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546):
•
Il ruolo e la cartella di pagamento
•
L’avviso di mora
•
L’iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
•
Il fermo dei beni mobili registrati ex art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
•
Il diniego o la revoca di agevolazioni (ivi compreso il diniego di concessione di dilazione
ex art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).
•
Ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità.
Gli atti sopra elencati devono, ovviamente, riferirsi a
pretese aventi natura tributaria
Il Giudice dell’esecuzione giudica, invece, sulle
opposizioni agli atti esecutivi.
Alcune precisazioni in merito alle
opposizioni
all’esecuzione
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DPR 602/1973 - Articolo 57 - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi
1. Non sono ammesse:
I regolate dall'articolo 615 del Cpc, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
a) le opposizioni
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del Cpc relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se é proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con
decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del
ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
DPR 602/1973 - Articolo 58 - Opposizione di terzi
1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del Cpc deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.
2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o
dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di
espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili
pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare
la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
b) al momento in cui si é verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della
dichiarazione o se la dichiarazione non é comunque stata presentata;
c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
Il contenzioso tributario
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Il comma 3 dell’art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
• Gli atti diversi dai precedenti non sono impugnabili autonomamente.
• Ognuno degli atti può essere impugnato solo per vizi propri.
• La mancata notificazione degli atti adottati precedentemente all’atto
notificato ne consente l’impugnazione unitamente a questo.
Il contenzioso tributario
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Alcuni orientamenti della Suprema Corte in merito all’applicazione dell’art. 19 del D.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546.
•
Sono impugnabili gli atti con i quali l’Amministrazione Finanziaria richiede il pagamento di una
pretesa tributaria ormai definita, anche senza intimare (invito bonario al pagamento) (Cass. Sent.
14373/2001 - 7388/2007 - 4848/2012).
•
E’ consentita un’interpretazione estensiva dell’art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 con
riferimento agli atti che, pur non rivestendo l’aspetto formale proprio di quelli espressamente elencati,
portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, suscitando
nel medesimo, interesse (Cass. Sent. 18008/2006 - 21045/2007 – 27385/2008 – 4513/2009 –
16100/2011 – 21392/2012).
•
E’ possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito di notifica di un atto impositivo. Diversamente,
mancherebbe un interesse concreto e attuale. Il Processo tributario ha struttura oppositiva di
manifestazioni di volontà fiscali esternate al contribuente, senza che si possa far luogo a preventive
azioni di accertamento negativo del tributo. L’estratto di ruolo, quindi, può essere impugnato solo
unitamente alla cartella che sia stata notificata (Cass. Sent. 1630/2008 – 23619/2006 – 11736/2011 6906/2013).
Il contenzioso tributario – La competenza
per territorio nell’impugnazione di atti
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dell’Agente della riscossione
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Nel caso di impugnazione di atti emessi dall’Agente della riscossione, per determinare la
competenza per territorio occorre fare riferimento ad un complesso normativo costituito da:
•
Art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: Atti impugnabili (fra questi quelli emessi dall’Agente
della riscossione).
•
Art. 4 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: Agenti della riscossione che hanno sede nella
circoscrizione delle Commissioni Tributarie Provinciali.
•
Articoli 2 – 3 – 4 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e atti demandati: mediante i quali si è, a suo tempo,
determinata la competenza a livello Provinciale degli Ambiti della riscossione. Ad oggi non risulta
mutata la struttura del servizio di riscossione nazionale, nonostante tutti gli ambiti provinciali (ad
esclusione della Sicilia) siano gestiti dal Gruppo Equitalia.
Il contenzioso tributario – I soggetti
legittimati
al contenzioso nell’impugnazione
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di atti dell’Agente della riscossione
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Non sempre, anche per gli atti da esso emessi, l’Agente della riscossione deve essere
chiamato in giudizio.
•
L’art. 10 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 individua, quale parte del giudizio, anche l’Agente della
riscossione «che ha emanato l’atto impugnato».
•
Giurisprudenza consolidata, peraltro, sottolinea come considerata la particolarità degli atti emessi dal
medesimo, anche le censure oggetto del contenzioso debbano essere prese in considerazione per
individuare la controparte in giudizio, dovendosi indirizzare all’Agente solamente le censure
relative ad attività a lui direttamente riferibili, secondo il complesso normativo in vigore.
•
Occorre quindi distinguere fra censure formali verso il documento impugnato, irregolarità inerenti la
notifica dell’atto e censure relative al contenuto sostanziale, dovendosi, queste ultime, controvertire
eslcusivamente con l’Ente titolare del potere impositivo.
Il contenzioso tributario –
I’impugnazione di atti
dell’Agente
riscossione
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Alcuni orientamenti della Suprema Corte in merito all’applicazione dell’art. 10 del D.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546.
•
Sent. n. 8613 del 15-04-2011 - In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato
una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non
attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore (nella
specie l'Agenzia delle Entrate) quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il
concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico
dell’art. 1188 Codice civile, il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.
•
Sent. n. 3242 del 14-02-2007 - Nel processo tributario regolato dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il
concessionario del servizio di riscossione è parte (art. 10) quando oggetto della controversia è
l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, e cioè solo nel caso di vizi
propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora, come quando quest'ultimo non sia stato preceduto
da rituale notifica della cartella esattoriale. Il concessionario per la riscossione dei tributi, infatti, prima di
emettere l'avviso di mora deve accertarsi dell'esistenza e della ritualità della notifica della cartella, in
mancanza delle quali l'avviso stesso è illegittimo, almeno con riguardo alla richiesta di interessi e accessori
secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e va impugnato dinanzi al giudice tributario nel
termine di decadenza previsto, chiamando in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente
ascrivibile il vizio dell'atto. In tali casi non è, perciò, configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente
impositore, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione, dovendosi escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del
contraddittorio nei confronti del concessionario.
L’attuale modello di cartella di
pagamento evidenza, ancora di
più Fare
che in
passato,
la circostanza
clic
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che l’Agente della riscossione
emette
formalmente
un
documento che è espressione di
volontà impositiva che promana
sostanzialmente
dall’Ente
impositore.
Occorre pertanto, ancor più che in
passato, porre attenzione a chi sia il
reale interlocutore nei confronti del
quale far valere le censure oggetto del
giudizio, chiamandovi l’Agente della
riscossione solo se queste siano a lui
direttamente riferibili secondo i suoi
poteri e le sue competenze fissate dalla
legge.
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La sospensione
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La sospensione della riscossione può essere concessa:
•
dal Giudice competente, nelle more del giudizio (art. 47 del D.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546).
•
dall’Ente impositore (art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).
La concessione della sospensione è subordinata alla rilevazione
dell’esistenza di due presupposti:
 il rischio di danno grave e irreparabile al contribuente;
 una fondata motivazione giuridica.
Il reclamo e la mediazione
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Con l’art. 17-bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è stato introdotto nel Processo
tributario l’istituto del Reclamo.
Per controversie di valore sino a € 20.000,00 relative ai soli atti emessi dall’Agenzia delle
entrate, il ricorrente è tenuto a presentare preliminare Reclamo.
La presentazione del Reclamo è condizione di procedibilità del ricorso.
Il Reclamo è presentato alla Direzione Provinciale che ha emesso l’atto. La stessa procede
all’esame attraverso apposite strutture diverse da quelle che curano l’istruttoria degli atti
reclamabili.
Il Reclamo può contenere una proposta di Mediazione.
Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato accoglimento del Reclamo o che sia stata
conclusa la Mediazione, il Reclamo produce gli effetti del Ricorso.
La riscossione resta sospesa dalla data di presentazione del Reclamo alla data per la
costituzione in giudizio del ricorrente.
La sospensione non si applica in caso di improcedibilità.
Dettagli operativi nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19/3/2012 e 1/E
del 12/2/2014.
La riscossione frazionata in
pendenza
di
giudizio
–
Norme
per
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l’Ente impositore
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D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Art. 15 - Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non
ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la
notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o
ai maggiori imponibili accertati
Le disposizioni precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte
dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.
Art. 15-bis. - Iscrizioni nei ruoli straordinari
In deroga all‘articolo 15 nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti
per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.
La riscossione frazionata in
pendenza
di
giudizio
–
Norme
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processuali
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D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Art. 68 - Pagamento del tributo in pendenza del processo
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione
frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle
leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i
due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di
quanto già corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della
commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato
d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l' ultima sentenza non impugnata o impugnabile
solo con ricorso in cassazione.
Alcune soluzioni giurisprudenziali adottate
dalla
Suprema
Corte
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Corte di cassazione, sentenza 15 marzo 2013, n. 6610
Impugnabilità dell’estratto di ruolo
L’estratto di ruolo è atto interno all’Amministrazione e non può essere oggetto di autonoma
impugnazione innanzi al giudice tributario in quanto, in assenza di notifica di un atto
impositivo, non vi è alcun interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a radicare una lite
tributaria. L’estratto di ruolo, quindi, può essere impugnato soltanto unitamente alla cartella di
pagamento che sia stata notificata. Ciò è altresì confermato dalla struttura oppositiva del
processo tributario che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo.
Corte di cassazione, sentenza 31 gennaio 2011, n. 2234
Sottoscrizione della cartella di pagamento
La cartella di pagamento prevista dall’art. 25 D.P.R. 602/1973, quale documento per la
riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello
approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione
dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonché
l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di
codice.
Alcune soluzioni giurisprudenziali adottate
dalla
Suprema
Corte
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Corte di cassazione, sentenza 15 aprile 2011, n. 8613
Diritti di notifica ed interessi di mora
Attesa la fonte legale dell’afferente obbligo, la cartella di pagamento deve solamente indicare
l’importo del diritto di notifica, senza nessuna ulteriore specificazione e/o precisazione.
Il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento
generale ed i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo
sono anch’essi fissati in elementi cronologici ben individuati (giorno successivo a quello di
scadenza del pagamento e data di consegna dei ruoli).
Corte di cassazione, sentenza 1 marzo 2010, n. 4861
Diritti tabellari per spese esecutive ed aggio a titolo di compensi per l’attività espletata
All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive,
sulla base di una tabella approvata con decreto del MEF, con il quale sono stabilite le
modalità di erogazione del rimborso che è a carico dell’ente creditore in caso di
provvedimento di sgravio o in presenza di comunicazione di inesigibilità, mentre negli altri casi
è a carico del debitore.
L’agente della riscossione ha diritto, a titolo di remunerazione del servizio di riscossione, ad
un aggio.
Alcune soluzioni giurisprudenziali adottate
dalla
Suprema
Corte
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Corte di cassazione, sentenza 5 marzo 2013, n. 5385
Iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale
L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che
li hanno conferiti nel fondo, qualora il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai
bisogni familiari e, quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni,
il titolare del credito per cui l’agente procede alla riscossione non conosceva tale estraneità.
Il soggetto che ha costituito un fondo patrimoniale deve allegare e provare che il debito per
cui è stata iscritta l'ipoteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e
che il creditore era a conoscenza di tale circostanza, non potendosi limitare ad una
contestazione ed allegazione generica.
Corte di cassazione, ordinanza 21 marzo 2013, n. 7239
Ipoteca iscritta dall’agente della riscossione
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dall’art. 77 D.P.R. 602/1973
può essere iscritta senza la necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di
cui all’art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R. 602/1973, prescritta per il caso che
l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di
pagamento. L’iscrizione ipotecaria, in effetti, non può essere considerata quale mezzo
preordinato all’espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell’art. 77 citato.
Alcune soluzioni giurisprudenziali adottate
dalla
Suprema
Corte
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Corte di cassazione, sentenza 17 gennaio 2013, n. 1091
Notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata
La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte dell’agente della
riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la
disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento
che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,
senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona
da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna
della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Alcune soluzioni giurisprudenziali adottate dalla
Suprema Corte – I giudizi per impugnazione di
Fare amministrativo
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del sottotitolo dello schema
fermo
ipoteca
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Il D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, all’art. 19, individua gli atti impugnabili innanzi alle
Commissioni Tributarie e l’oggetto del ricorso in materia tributaria.
Con le modifiche apportate dal D.L. 223/2006 sono stati inseriti nell’elenco degli atti
impugnabili:
 l’iscrizione di ipoteca sugli immobili (art. 77 del D.P.R. 602/1973)
 il fermo di beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. 602/1973)
La Corte di Cassazione ha affrontato in più occasioni la questione relativa a quale giudice
spetti la giurisdizione nelle controversie riguardanti l’impugnazione di fermo amministrativo ed
ipoteca.
L’orientamento consolidato prevede che il Giudice innanzi al quale sia stato impugnato
un provvedimento cautelare deve accertare quale sia la natura dei crediti posti a
fondamento dello stesso, trattenendo presso di sé o trasmettendo la causa ad altro
giudice competente (interamente o parzialmente nel caso di posizioni contenenti
pretese tributarie e non) in applicazione del principio di translatio iudicii.
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