AUTORITA’ INDIPENDENTI NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI POTERI PUBBLICI slegate dal tradizionale circuito elettorale rappresentativo competenza tecnica neutralità e indipendenza dei titolari MA quale legittimazione in presenza di poteri normativi sostanzialmente primari? Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas • istituita con la Legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas. • I componenti sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. Gli incarichi durano sette anni e non sono rinnovabili. A tutela dell’indipendenza dell’Autorità è fatto esplicito divieto ai suoi componenti di intrattenere rapporti di consulenza o collaborazione e di avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza; il divieto si estende anche ai quattro anni successivi alla cessazione dell’incarico. i contenuti dell'autonomia • L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e tenuto conto delle normative dell’Unione europea in materia. Il Governo indica all’Autorità, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, le esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese. • L’Autorità formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento, presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull’attività svolta. • L’Autorità disciplina autonomamente i procedimenti volti all’adozione dei propri provvedimenti di interesse generale e gode di autonomia organizzativa definendo i propri regolamenti per quanto riguarda l’organizzazione interna, il funzionamento e la contabilità. Il finanziamento dell’Autorità è posto a carico dei soggetti esercenti i servizi, i quali contribuiscono con un versamento annuale in misura non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio. finalità generali L’Autorità ha il compito di perseguire le finalità indicate dalla legge n. 481 del 1995 con cui si vuole "garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza" nei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché "assicurare adeguati livelli di qualità" dei servizi. Le finalità indicate dalla legge istituiva devono essere perseguite assicurando: "la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ...". Il sistema tariffario deve inoltre"armonizzare gli obiettivi economicofinanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse". Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. competenze dell'Autorità • Tariffe • Qualità del servizio • Forme di mercato • Concorrenza • Concessioni • Separazione contabile e amministrativa • Verifica e controllo • Reclami e istanze • Risoluzione di controversie • Informazione e trasparenza Autorità per le Garanzie nelle COMunicazioni (AGCOM) - Autorità indipendente istituita dalla legge 249 del 31 luglio 1997, con il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali dei consumatori – utenti- cittadini. Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l’attività e le deliberazioni. Al pari delle altre autorità previste dall’ordinamento italiano, l’Agcom risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti. - Organi dell’Autorità: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti, il Consiglio. Ciascuna Commissione è organo collegiale, costituito dal Presidente e da quattro Commissari. Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i Commissari. le garanzie riguardano • gli operatori, attraverso: l’attuazione della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni, con le attività di regolamentazione e vigilanza e di risoluzione delle controversie; la razionalizzazione delle risorse nel settore dell’audiovisivo; l’applicazione della normativa antitrust nelle comunicazioni e la verifica di eventuali posizioni dominanti; la gestione del Registro Unico degli Operatori di Comunicazione; la tutela del diritto d'autore nel settore informatico ed audiovisivo. • gli utenti, attraverso: – la vigilanza sulla qualità e sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, compresa la pubblicità; – la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti; – la disciplina del servizio universale e la predisposizione di norme a salvaguardia delle categorie disagiate; – la tutela del pluralismo sociale, politico ed economico nel settore della radiotelevisione. L’ATTIVITA’ • L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è una Autorità c.d. “convergente”. • La definizione fa riferimento alla scelta del legislatore italiano di attribuire a un unico organismo funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e dell’editoria. Si tratta di una scelta giustificata dai profondi cambiamenti determinati dall’avvento della tecnologia digitale, che attenua, fino ad annullarle, le differenze fra i diversi mezzi, diventati veicolo di contenuti – immagini, voce, dati – sempre più interattivi. Telefono, televisione e computer sono destinati a integrarsi, a convergere sulla medesima piattaforma tecnologica, ampliando in tal modo la gamma dei servizi disponibili. • Il modello adottato dall’Autorità rappresenta quasi un’eccezione nel panorama internazionale ed è guardato oggi con crescente interesse da molti paesi. L’ORGANIZZAZIONE • Anche l'organizzazione dell'Autorità tiene conto dell'obiettivo della convergenza. La ripartizione delle competenze e del lavoro avviene, infatti, non per funzioni ma per aree (Direzioni). La struttura organizzativa dell’Autorità, così come definita da uno specifico Regolamento, è costituita dal Segretariato Generale e da unità organizzative di primo, di secondo e di terzo livello. L’organizzazione di primo livello è articolata in Direzioni e Servizi, quella di secondo livello in Uffici. • Sono organi funzionali dell'Autorità i Comitati regionali per le comunicazioni che, nel rispetto del principio costituzionale del decentramento territoriale, assicurano lo svolgimento dei compiti di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni di rilevanza locale. I Corecom sono composti di norma da cinque membri, esperti nel campo della comunicazione. Sono finanziati dalle Regioni, per l'esercizio di compiti legati a specifiche esigenze regionali, e dall'Autorità per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni delegate. Queste ultime devono essere svolte nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Agcom. L’ORGANIZZAZIONE • La legge n. 249 del 1997 istituisce inoltre, presso l'Autorità, il Consiglio Nazionale degli Utenti che, in piena autonomia, esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento, al Governo per la tutela dei diritti dei cittadini in materia di comunicazione. Il comportamento di tutti coloro che prestano la propria attività in Autorità è regolato da un Codice etico ed è sottoposto al controllo di un apposito Comitato. • Per le proprie spese di gestione, l'Autorità dispone annualmente di un fondo stanziato sul bilancio dello Stato e dei proventi derivanti dal contributo che, in base alla legge, ciascuna Autorità deve ricevere dagli operatori del settore. Per garantire la correttezza della gestione amministrativa e contabile è stata istituita una Commissione di garanzia. ATTIVITA’ • Regolazione audiovisiva • Regolazione telecomunicazioni • Regolazione editoria ATTIVITA’ • Relazione Annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro • Audizioni parlamentari • Consultazioni pubbliche • Comunicazioni e precisazioni • Studi, ricerche e progetti • Eventi La Commissione Nazionale per le SOcietà e la Borsa (CONSOB) • COSA E’ LA CONSOB: La Commissione Nazionale per le società e la borsa istituita con la L. 216 del 7 giugno 1974, è un’autorità amministrativa indipendente, con personalità giuridica e piena autonomia (l. 281/1985) che rivolge la sua attività alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. LA COMMISSIONE • La Commissione è un organo collegiale composto da un presidente e da quattro membri, nominati con DPR, su proposta del P. d. Consiglio dei Ministri. • Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti; per alcune particolari decisioni la legge richiede una maggioranza qualificata di non meno di quattro voti favorevoli. • Il presidente e i commissari durano in carica cinque anni e possono essere nominati per un secondo mandato. L’ORGANIZZAZIONE La Consob disciplina con propri regolamenti la sua organizzazione e il suo funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese, con il solo vincolo del controllo di legittimità da parte della PCM REGOLAMENTO di ORGANIZZAZIONE Il regolamento riguarda l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità (adottato dalla Consob con deliberazione n. 8674 del 17 nov 94 e modificato con delibere n. 13195 dell’11 lug 2001 e n. 15551 dell’11 sett 2006) L’ATTIVITA’ • L’attività della Consob ha come obiettivi la tutela degli investitori e l’efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare. • Queste funzioni si sono sviluppate nel tempo sia per l’esigenza di estendere l’ambito della tutela del risparmio che per il progressivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia. L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE • Le funzioni della Consob indirizzate all’efficiente tutela del risparmio, riguardano i prodotti oggetto degli investimenti e i relativi emittenti, gli intermediari dei quali i risparmiatori si avvalgono per effettuare tali investimenti e i mercati nei quali vengono realizzati. • Il controllo sui prodotti finanziari si realizza assicurando ai risparmiatori tutte le informazioni necessarie per effettuare e gestire gli investimenti in modo consapevole (controllo di trasparenza). • • Il controllo sugli intermediari si realizza con l’emanazione di norme dirette a proteggere l’investitore da comportamenti scorretti che possano danneggiarlo (controllo di correttezza). Il controllo sui mercati si realizza assicurando la massima efficienza delle contrattazioni, x consentire all’investitore di negoziare agevolmente i prodotti finanziari, la qualità dei prezzi che devono riflettere le effettive componenti del mercato e l’efficienza e la certezza delle modalità di esecuzione dei contratti conclusi. L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE In base alle funzioni attribuite dalla legge la Consob: • Regolamenta la prestazione dei servizi di investimento, gli obblighi informativi delle società quotate e le offerte al pubblico di strumenti finanziari; • Autorizza la pubblicazione dei prospetti informativi relativi ad offerte pubbliche di vendita e dei documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto; • Vigila sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni nonché sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari; • • Sanziona i soggetti vigilati, direttamente o tramite il Min. econ. Fin.; Controlla le informazioni fornite al mercato dalle società quotate e i documenti contabili delle stesse; • Accerta eventuali anomalie nelle contrattazioni su titoli quotati e verifica eventuali violazioni delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di aggiotaggio su strumenti finanziari.