AUTORITA’ INDIPENDENTI
NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE
DEI POTERI PUBBLICI
slegate dal tradizionale
circuito elettorale
rappresentativo
competenza tecnica
neutralità e indipendenza
dei titolari
MA
quale legittimazione in presenza
di poteri normativi sostanzialmente primari?
Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas
(AEEG)
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
• istituita con la Legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni
di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e
del gas.
• I componenti sono scelti fra persone dotate di alta e
riconosciuta professionalità e competenza nel settore.
Gli incarichi durano sette anni e non sono rinnovabili.
A tutela dell’indipendenza dell’Autorità è fatto esplicito divieto
ai suoi componenti di intrattenere rapporti di consulenza o
collaborazione e di avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nei settori di competenza; il divieto
si estende anche ai quattro anni successivi alla cessazione
dell’incarico.
i contenuti dell'autonomia
•
L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e
dal Parlamento e tenuto conto delle normative dell’Unione europea
in materia. Il Governo indica all’Autorità, nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, le esigenze di sviluppo dei
servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del
Paese.
•
L’Autorità formula osservazioni e proposte da trasmettere al
Governo e al Parlamento, presenta annualmente al Parlamento e al
Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei
servizi e sull’attività svolta.
•
L’Autorità disciplina autonomamente i procedimenti volti all’adozione dei
propri provvedimenti di interesse generale e gode di autonomia
organizzativa definendo i propri regolamenti per quanto riguarda
l’organizzazione interna, il funzionamento e la contabilità.
Il finanziamento dell’Autorità è posto a carico dei soggetti esercenti i servizi,
i quali contribuiscono con un versamento annuale in misura non superiore
all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio.
finalità generali
L’Autorità ha il compito di perseguire le finalità indicate
dalla legge n. 481 del 1995 con cui si vuole "garantire
la promozione della concorrenza e dell’efficienza" nei
settori dell’energia elettrica e del gas, nonché
"assicurare adeguati livelli di qualità" dei servizi.
Le finalità indicate dalla legge istituiva devono essere perseguite assicurando:

"la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull’intero
territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e
basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di
utenti e consumatori, ...".

Il sistema tariffario deve inoltre"armonizzare gli obiettivi economicofinanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di
carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse".
Le pubbliche
amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità,
oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per
l'adempimento delle sue funzioni.
competenze dell'Autorità
• Tariffe
• Qualità del servizio
• Forme di mercato
• Concorrenza
• Concessioni
• Separazione contabile e amministrativa
• Verifica e controllo
• Reclami e istanze
• Risoluzione di controversie
• Informazione e trasparenza
Autorità per le Garanzie nelle
COMunicazioni
(AGCOM)
- Autorità indipendente istituita dalla legge 249 del 31 luglio 1997, con il
duplice compito di assicurare la corretta competizione degli
operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali dei
consumatori – utenti- cittadini.
Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne
caratterizzano
l’attività e le deliberazioni. Al pari delle altre autorità previste
dall’ordinamento italiano, l’Agcom risponde del proprio operato al
Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto
i componenti.
- Organi dell’Autorità: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture
e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti, il Consiglio. Ciascuna
Commissione è organo collegiale, costituito dal Presidente e da quattro
Commissari. Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i
Commissari.
le garanzie riguardano
• gli operatori, attraverso:
 l’attuazione della liberalizzazione nel settore delle
telecomunicazioni, con le attività di regolamentazione e
vigilanza e di risoluzione delle controversie;
 la razionalizzazione delle risorse nel settore dell’audiovisivo;
 l’applicazione della normativa antitrust nelle comunicazioni e
la verifica di eventuali posizioni dominanti;
 la gestione del Registro Unico degli Operatori di
Comunicazione;
 la tutela del diritto d'autore nel settore informatico ed
audiovisivo.
• gli utenti, attraverso:
– la vigilanza sulla qualità e sulle modalità di distribuzione
dei servizi e dei prodotti, compresa la pubblicità;
– la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti;
– la disciplina del servizio universale e la predisposizione di
norme a salvaguardia delle categorie disagiate;
– la tutela del pluralismo sociale, politico ed economico nel
settore della radiotelevisione.
L’ATTIVITA’
• L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è una Autorità
c.d. “convergente”.
• La definizione fa riferimento alla scelta del legislatore italiano di
attribuire a un unico organismo funzioni di regolamentazione e
vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e
dell’editoria.
Si tratta di una scelta giustificata dai profondi cambiamenti
determinati dall’avvento della tecnologia digitale, che attenua, fino
ad annullarle, le differenze fra i diversi mezzi, diventati veicolo di
contenuti – immagini, voce, dati – sempre più interattivi. Telefono,
televisione e computer sono destinati a integrarsi, a convergere
sulla medesima piattaforma tecnologica, ampliando in tal modo la
gamma dei servizi disponibili.
• Il modello adottato dall’Autorità rappresenta quasi un’eccezione nel
panorama internazionale ed è guardato oggi con crescente
interesse da molti paesi.
L’ORGANIZZAZIONE
•
Anche l'organizzazione dell'Autorità tiene conto dell'obiettivo della
convergenza. La ripartizione delle competenze e del lavoro avviene, infatti,
non per funzioni ma per aree (Direzioni).
La struttura organizzativa dell’Autorità, così come definita da uno
specifico Regolamento, è costituita dal Segretariato Generale e da
unità organizzative di primo, di secondo e di terzo livello.
L’organizzazione di primo livello è articolata in Direzioni e Servizi,
quella di secondo livello in Uffici.
•
Sono organi funzionali dell'Autorità i Comitati regionali per le comunicazioni
che, nel rispetto del principio costituzionale del decentramento territoriale,
assicurano lo svolgimento dei compiti di governo, di garanzia e di controllo
del sistema delle comunicazioni di rilevanza locale.
I Corecom sono composti di norma da cinque membri, esperti nel campo
della comunicazione. Sono finanziati dalle Regioni, per l'esercizio di compiti
legati a specifiche esigenze regionali, e dall'Autorità per quanto riguarda
l'esercizio delle funzioni delegate. Queste ultime devono essere svolte
nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Agcom.
L’ORGANIZZAZIONE
• La legge n. 249 del 1997 istituisce inoltre, presso
l'Autorità, il Consiglio Nazionale degli Utenti che, in
piena autonomia, esprime pareri e formula proposte
all'Autorità, al Parlamento, al Governo per la tutela dei
diritti dei cittadini in materia di comunicazione.
Il comportamento di tutti coloro che prestano la propria
attività in Autorità è regolato da un Codice etico ed è
sottoposto al controllo di un apposito Comitato.
• Per le proprie spese di gestione, l'Autorità dispone
annualmente di un fondo stanziato sul bilancio dello Stato
e dei proventi derivanti dal contributo che, in base alla legge,
ciascuna Autorità deve ricevere dagli operatori del settore.
Per garantire la correttezza della gestione amministrativa e
contabile è stata istituita una Commissione di garanzia.
ATTIVITA’
• Regolazione audiovisiva
• Regolazione telecomunicazioni
• Regolazione editoria
ATTIVITA’
• Relazione Annuale sull'attività svolta
e sui programmi di lavoro
• Audizioni parlamentari
• Consultazioni pubbliche
• Comunicazioni e precisazioni
• Studi, ricerche e progetti
• Eventi
La Commissione Nazionale
per le SOcietà e la Borsa
(CONSOB)
• COSA E’ LA CONSOB:
La Commissione Nazionale per le società e la borsa
istituita con la L. 216 del 7 giugno 1974, è
un’autorità amministrativa indipendente, con
personalità giuridica e piena autonomia
(l. 281/1985) che rivolge la sua attività alla tutela
degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo
sviluppo del mercato mobiliare italiano.
LA COMMISSIONE
• La Commissione è un organo collegiale composto da un
presidente e da quattro membri, nominati con DPR, su
proposta del P. d. Consiglio dei Ministri.
• Le decisioni sono assunte a maggioranza dei
componenti presenti; per alcune particolari decisioni la
legge richiede una maggioranza qualificata di non meno
di quattro voti favorevoli.
• Il presidente e i commissari durano in carica cinque anni
e possono essere nominati per un secondo mandato.
L’ORGANIZZAZIONE
La Consob disciplina con propri regolamenti la sua
organizzazione e il suo funzionamento, il
trattamento giuridico ed economico del personale e
l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione
delle spese, con il solo vincolo del controllo di
legittimità da parte della PCM
REGOLAMENTO di ORGANIZZAZIONE
Il regolamento riguarda l’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità (adottato dalla Consob con deliberazione n.
8674 del 17 nov 94 e modificato con delibere n. 13195
dell’11 lug 2001 e n. 15551 dell’11 sett 2006)
L’ATTIVITA’
• L’attività della Consob ha come obiettivi la tutela
degli investitori e l’efficienza, la trasparenza e lo
sviluppo del mercato mobiliare.
• Queste funzioni si sono sviluppate nel tempo sia per
l’esigenza di estendere l’ambito della tutela del
risparmio che per il progressivo evolversi del
mercato finanziario e della legislazione in materia.
L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
•
Le funzioni della Consob indirizzate all’efficiente tutela del risparmio,
riguardano i prodotti oggetto degli investimenti e i relativi emittenti,
gli intermediari dei quali i risparmiatori si avvalgono per effettuare
tali investimenti e i mercati nei quali vengono realizzati.
• Il controllo sui prodotti finanziari si realizza assicurando ai
risparmiatori tutte le informazioni necessarie per effettuare e gestire
gli investimenti in modo consapevole (controllo di trasparenza).
•
•
Il controllo sugli intermediari si realizza con l’emanazione di norme
dirette a proteggere l’investitore da comportamenti scorretti che
possano danneggiarlo (controllo di correttezza).
Il controllo sui mercati si realizza assicurando la massima efficienza
delle contrattazioni, x consentire all’investitore di negoziare
agevolmente i prodotti finanziari, la qualità dei prezzi che devono
riflettere le effettive componenti del mercato e l’efficienza e la certezza
delle modalità di esecuzione dei contratti conclusi.
L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
In base alle funzioni attribuite dalla legge la Consob:
•
Regolamenta la prestazione dei servizi di investimento, gli obblighi informativi
delle società quotate e le offerte al pubblico di strumenti finanziari;
•
Autorizza la pubblicazione dei prospetti informativi relativi ad offerte pubbliche
di vendita e dei documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto;
•
Vigila sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e l’ordinato
svolgimento delle negoziazioni nonché sulla trasparenza e la correttezza dei
comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari;
•
•
Sanziona i soggetti vigilati, direttamente o tramite il Min. econ. Fin.;
Controlla le informazioni fornite al mercato dalle società quotate e i documenti
contabili delle stesse;
• Accerta eventuali anomalie nelle contrattazioni su titoli quotati e verifica
eventuali violazioni delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate
(insider trading) e di aggiotaggio su strumenti finanziari.
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