Procedimento esecutivo immobiliare no
Allegato al verbale d'udienza del
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custode giudiziario degli immobili pignorati, in sostituzione del debitore,
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I l custode' proweda all'immissione 'in possesso di beni pignorati, segnalando
.immediatamente al giudice dell'esecuzione ogni difficoltà riscontrata al fine di
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consentire la tempestiva'adozione dei prowedimenti di cui all'art. 560, 3" cornma,
C.P.C.
(revoca dell'autorizzazione a risiedere presso l'immobile a d emissione del
relativo ordine di liberazione).
Riscuota i canoni di .locazioie e le indennità per illegittima occupazione eventualmente
versate dai t i t o l a r i di contratti di loc~nioneo di a f f i t t o nqn. opponibili alla procedura
1
esecutiva; versi senza ritardo le somme percepite direttamente su un l i b r e t t o di
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deposito presso
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vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione; segnali tempestivamente al giudice
7
dell'esecuzione l'eventuale omesso pagamento dei canoni o delle indennità p a t t u i t e che
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si protragga da almeno due mensilità.
Si adoperi per consentire a qualunque interessato l'esame dei beni in vendita (la visito
dell'immobile potrà essere delegata dal custode a propri collaboratori di studio e
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avvenire, ove occorrente, con I'ausilio della forza pubblica, di cui sin d ' o r a si autorizza
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la rich,estci); a t a l fine, preavviserà almeno t r e giorni ?rima coloro che occupano
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l'immobile pignorato (debitore o conduttore), consenten,&o il differimento della visita
solo iii presenza d i comprovate e giustificate ragioni e segnalando proniamente ai
giudice dell'esecuzione eventuali comportamenii o~iruzionisiici.
La visita dell'immobile dovrà, in ogni caso, svolgersi in orari compaiibili col riposo e le
uccupazioni dei residenti e, pertanto, t r a le 9,00 e le 13,OO e t r a le 16,OO e le 19.30.
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Nello svolgimento di tale compito, inoltre, il custode giudiziario dovrà evitare
l'incontro t r a i diversi interessati, accompagnandoli i n orari d i f f e ~ e n z i a t i e
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mantenendo l'assoluto riserbo,. con, ciascuno.::.di
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per consentirne la lettura e la fotocopia agli interessati. Fornirà ,inoltre,' ogni
informazione sulle modalità della vendita, sulIvesistenzadi oneri condominiali di cui (ex
art. 63 comma
2" disp. a t t l
I'aggiudicatario dovrà rispondere nei confronti del
C.C.)
condominio, e sulla possibilità che il versamento
del. prezzo
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ipotecaria di primo grado
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immobile oggetto di vendita.
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Nel termine stabilito dall'artic81. 490 C.P.C., proheda a fare .inseri& Inawiso di
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-vendita, rliprodotto in volantini od uso della pubblicità coinmercial=, nelle-cassette .
postali dello stabile condominiale i n cui è ubicato il bene invendita e negli stabili vicini.
Renda trimestralmente a norma dell'art.593
il conto $ella sua gestione
C.P.C.
evidenziando analiticamente .ed in .modo distinto per ogni singola unità immobiliare
sotto la sua custodia: a) il saldo contabile della custodia; b) gli interessi eventualmente
maturati nel periodo sulle sornme.depocitate; c.) le
attive e quelle passive d) le
attività compiute; e) le istanze proposte; f) sommariamente i provvedimenti ottzriuti.
Copia di ogni rendiconto dovrà essere invita a mezzo di posta ordinaria o posia
elettronico, nel rispeito della normativa, anche regolameniare,
sottoscrizione,
la trasmissione
teteirasmessi,
alle
parii
e
la ricezione dei
(creditori
pignorante
ed
documenti
concernenTe la
iniormaiici
intervenuti,
debitori
e
e
comproprietari) che ne abbiano f a t i o richiesta; ultimata la vendita ed eseguito il
rilascio dell'immobile, il custode depositerà il rendiconto finole della gestione.
Lei-TG l'articolo 591 bis C.P.C.
.
delega
P
lo stesso professionista al compimento del'ie cltiività previste dall'crticolo 591 bis
C.P.C.,provvedendo alla pubblicczione dell'avviso di venditc entro il termine di novcìnla
oiorni dallo comunicazione dslla presente ordinanza.
P.) Dispone che il professionisia delegato si attenga alle seguenti prescrizicci:
1)
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preliminarmenie, verifichi (mediante l'esame della documentazione in a t t i ) se :i
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bzns appartiene a! debitore e se vi sono fofmalitò pregiudizievoli; quc!o!-c i i bene
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pignorato risulti appartenere a persona diversa, in v i r t ù di a t t o opponibile ai
creditori, o comunque la documentazione risulti inidonea, segnali la Yircostanza al
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giudice dell'esecuzione; . . ,.
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2) la pubblitità prevista dall'articolo 490 c.p.c. sia eseghitbnel termine di a l i e n a
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quotidiano
Il Mattino,
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oppure La Repubblica (a scelta del professionista delegato,
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previo parere s c r i t t o da parte dei creditori e del debitore, da inviarsi al,
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quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, sul
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professionista delegato entro il termine di t r e n t a giorni da oggi)aonché sul sito
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riportare sintetiche informazioni: sull'immobile offerto
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quota indivisa: usufrutto);
I'ubicazione (comune; ryartiere, frazione o località: via o piazza e numero civico;
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piano); la tipologia (es. appartamento, villa, terreno, ioc'ale commerciale); le
dimensioni (espresse in mq. e/o in numero di vani); l e eventuali pertinenze (es: box,
cantina. posto auto, giardino, terrazzi); lo stato di occupazione (libero, locato con
titolo bpporiibil;
o non opponibile)], 'nonché il valore ex art. 568
C.P.C.
(e il prezzo
base dell'eventuale incanto, se stabilito in diverso ammontare); il termine e il luogo
di presentazione delle offerte: la data, il luogo e . l ' o r a per l'esame delle offerte;
la data, i l luogo e l'ora del successivo eventuale incanto; il numero della procedura;
il nome e il recapito telefonico del professionista delegato (anche in qualità di
custode giudiziario); il sito I n t e r n e t dove è pubblicata la presente ordinanza,
I'civviso di vendita e la relazione di stima (coi relativi allegati): il luogo dove
possono acquisirsi a l t r e informazioni. Ulteriore divulgazione della vendita avverrò,
entro lo stesso termine, a cura del custode giudiziario, il quale farà inserirz
4
I'cvviso di vendita, riprodotto in volantini ad uso della pubblicità commerciale, nelle
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cassette postcli dello stabile condominiale in cui hlcubiccto il bene in vendita e neoli
stabili vicini.
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I n t e r i e t dedicato d a l q b o t i d i a h preicetto alle v e n d i t e
L'estratto da
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3) La presentazione delle o f f e r t e , l'esame di quesie e la gara t r a gli offerenti,
nonché i l successivo eventuale incanio dovranno avvenire presso
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3) I 1 saldo prezzo dovrà essere versato entro il termine di sessanta giorni dalla data
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in cui l'aggiudicazione è divenuta definitiva (ovvero e n t r o il più breve termine
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s e l'esecuzione forzata si svolge"su impulso o con l'intervento di'creditore
fondiario (banca -o cessionario del credito avente i requisiti di cui all'articolo 5 8
della legge bancaria), I'aggiudicatario (che non intenda avvalersi della facoltà di
subentrare nel c o n t r a t t o di finanziamento, ove ricorrano l e cohdizioni di legge)
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dovrà versare direttamente alla banca mutuante (o a l cessionariodel credito) la
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p a r t e del prezzo corrispondente al complessivo c r e d i t o di questa (art. 41 del
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lo gennaio 1994, sia ancora soggetto alla precedente .normativa sul credito
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consegnando al professionista delegato la quietanza emessa dalla banca mutuante.
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I n o l t r e , I'aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, dovrà vzrscre anche una
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scmma idonea a coprire le spese di vendiia a suo carico (Ic cui e n i i t à sarà stabilita
dai professionista dele9aio).
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prezzo di v e d i t a sia versato su un libretto vincoigio cll'o;dine
dei giudice
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stesso p r ~ i e s s i o n i s i cdelegato.
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1 professionista .delegato provvzda aIl'immedicic csmunicazione in ca~ceilerio:
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.(si dc: consentire i'cdozione del prov~.~e2im~pto
oi .iioerazione cizil'imrnobiie
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ciii'articoio 587 C.P.C.): della mancata por?eci?czione alla gara do parte. degii
in aurnenic di quinto (per i'cdrzion;
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591 c.p.c.j, per
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de!l'~mninistrazioneegiudiziario.
13) La cauzione 8ovrà esssre versata 17,eQicinie cssecnc. cii.coiare
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professionista delegato delegato; in caso di offerta d'acquisto ex a r t . 571 C.P.C.,
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l'assegno dovrà essere inserito nella busta contenente Ilofferta, in caso di vendita
all'incanto esso sarà consegnato al professionista delegato (o ad un suo
collaboratore addetto al servizio) unitamente alla domanda di partecipazione
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all'incanto.
7) Avvenuta l'aggiudicazione definitiva, il professionista delegato inviti per iscritto i
creditori a trasmettere, nel termine di trenta giorni, le rispettive dichiarazioni di
credito, con la specifica indicazione del capitale richiksto, degl'mteressi maturati
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(e dei dietim per gli interessi successivi) e delle spese legali, allegando, in caso di
mutuo, il piano di ammortamento, l'indicazione delle r a t e insolute, i c r i t e r i di
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calcolo degli
. . interessi (decorrenza, tasso applicato, base di calcolo)l' la separata
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-indicazione degli interessi compresi nella garanzia ipotecaria (art. 2855 C.C.) e
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dell'eccedenza da ammettere in grado' chirografario.
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8) N e l trasmettere al giudice dell'esecuzione il decreto di trasferimento, il
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professionista delegato alleghi il fascicolo contenente i verbali e i relativi allegati.
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B) Fissa il termine di t r e n i a giorni per la notificazione della presente ordinanza, a csra
del c r e d i t o r e procedente, ai creditori i s c r i t t i nor. intervenuti.
C) Dispoce che il creditore procedente, entro il termine d i venti giorni da c i s i ,
corrisponda al professionisir delegato un foncu spese di E i.500,OG (da irnputcrsi per
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500.00 ad anticipo sul compenso e da utilizzarsi per la residua p a r i e per le spese di
effettuazione do!!a pubblicith e x a r t . 330 c.p.c., cui prsvirzdei-à d i ~ e t t a n e n i z il
prof essior,is?a delegato cisles;oio)
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3) I1 professionista delegato (o persona dc lui incaricata per iscritto) provvederà cd
ccquisire, presso la cancelleria, copia deg!~ a t t i occorrenti per I'espleicmen?o
dell'incnricc ricevuto
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1. - Pavag