ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA’ DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. CAPITOLATO D’ONERI Il Direttore Dott. Walter Rossi 1/16 STAZIONE APPALTANTE Valle Umbra Servizi S.p.a. – sede legale in Spoleto (PG) – 06049 – via A. Busetti 38/40 tel. 0743-23111/fax 0743-48108 – www.vusspa.it ; [email protected] RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEL CONTRATTO Dott. Walter Rossi email – [email protected] Tel. 0743 – 221148 / fax 0743 – 48108 CIG: 58593822FD PREMESSA : OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (comma 4, art. 59 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163) ed ha per oggetto il servizio di manutenzione delle fotocopiatrici di proprietà della Valle Umbra Servizi S.p.A. Il presente Capitolato stabilisce: - la tipologia di prestazioni affidabili; - la durata dell’Accordo Quadro; - il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi. Il presente Capitolato stabilisce inoltre tutte le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro. I servizi richiesti dalla VUS durante la vigenza dell’Accordo Quadro potranno essere commissionati mediante Ordine orale e/o scritto (intendendosi per tale anche il messaggio di posta elettronica). I servizi affidati saranno remunerati mediante l’applicazione dei prezzi unitari offerti in gara La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la VUS nei confronti dell’Impresa aggiudicataria (di seguito appaltatore), in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione dei singoli Ordinativi e non impegna in alcun modo la VUS ad appaltare servizi nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso. L’Accordo Quadro individua l’obbligo dell’appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalla VUS nel periodo di validità e di efficacia dell’Accordo. Art. 1 - Oggetto e importo del servizio Il presente Capitolato d’Oneri disciplina l’Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle fotocopiatrici di proprietà della VUS. L’importo complessivo dell’appalto è di € 70.000,00 (euro settantamila/00) oltre ad IVA, di cui quanto ad € 2.088,76 per Oneri della Sicurezza e quanto ad € 374,70 per costi della sicurezza. Art. 2 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione La gara è esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs 163/2006 (di seguito semplicemente Codice) con aggiudicazione attraverso il criterio del “prezzo più 2/16 basso” ai sensi degli artt. 81 comma 1 e 82, comma 2, lett. a) del Codice, come da deliberazione a contrarre del CdA della VUS nr. 98 del 10/07/2014. La VUS si riserva il diritto di: 1) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 2) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 3) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 4) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio. Il servizio dovrà essere eseguito sul parco fotocopiatrici della VUS secondo due tipologie contrattuali di manutenzione stabiliti dalla Committente in relazione agli usi ai quali le apparecchiature sono sottoposte. In particolare le fotocopiatrici dovranno essere manutentate, parte con interventi “all-in” (all inclusive), e parte con interventi “a chiamata”. Negli interventi “all-in” sono incluse nel servizio, a carico dell’appaltatore, tutte le prestazioni e le forniture dei ricambi inerenti la manutenzione e l’assistenza tecnica necessarie per il funzionamento dell’apparecchiatura, compresa la fornitura e posa in opera dei relativi materiali di consumo (toner, tamburo, ecc. con la sola eccezione della carta), nonché il servizio di ritiro e di smaltimento dei materiali di risulta (toner, developer, ecc.). Per tale tipo di servizio la VUS corrisponderà esclusivamente un importo €/copiastampa, a seconda che si tratti copia/stampa in bianco/nero o a colori. L’appaltatore avrà quindi l’obbligo di mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto del servizio, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta della VUS, l’assistenza tecnica e la manutenzione, ovvero porre in essere ogni attività necessaria per il buon funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti delle apparecchiature guaste. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità di funzionamento del prodotto in relazione a quanto previsto nella documentazione tecnica e manualistica d’uso della medesima. Negli interventi “a chiamata”, richiesti dalla VUS secondo le effettive necessità manutentive rilevate sulle fotocopiatrici, l’appaltatore eseguirà le prestazioni necessarie al ripristino del funzionamento della fotocopiatrice, remunerate dalla VUS tramite i corrispettivi economici formulati dall’appaltatore in sede di gara, e di seguito indicate: - mano d’opera per assistenza tecnica e manutenzione; - materiali di consumo “originali”; - qualsiasi parte di ricambio “originale” ed accessoria che si renderà necessario sostituire, nessuna esclusa. Il servizio di tipo “a chiamata” dovrà essere documentato e si intenderà accettato da VUS, solo previa redazione da parte dell’appaltatore di specifico e circostanziato rapporto di intervento contenente le indicazione dei pezzi sostituiti, le ore delle mano d’opera impiegata, e dovrà essere controfirmato obbligatoriamente dall’operatore di VUS referente della macchina fotocopiatrice oggetto di intervento. Per l’esecuzione di interventi di manutenzione “a chiamata” superiori ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) esclusa la fornitura dei toner, l’appaltatore, prima dell’esecuzione dell’intervento dovrà presentare un preventivo di spesa che dovrà essere approvato dal Direttore del Settore ove la fotocopiatrice è in servizio. 3/16 Le fotocopiatrici sottoposte a servizi di manutenzione mediante interventi di tipo “all-in” sono: nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Modello Matricola (1) Aficio L9074800516 MPC 4500 Aficio V7913000749 MP 4001SP Ubicazione Data di acquisto Sede di Spoleto via Busetti piano primo 29/10/2008 Bianco Contatore Contatore Media Copie Nero copie al copie al Mese ultimi Colore 30/03/2011 30/04/2014 3 anni B/N 495.587 828.235 8.910 Colore 34.136 81.426 1.278 Sede Spoleto via B/N 0 313.187 Busetti - Uffici 18/07/2011 Colore Utenti Sede Spoleto (2) Aficio B/N 410.438 763.414 S.Nicolo’ - Ufficio 21/03/2008 L3674501439 MPC Tecnico e Uffici Colore 58.657 96.853 2500AF GRI Aficio Sede di Spoleto B/N 21.491 137.175 V2204103272 S.Chiodo - Settore 28/09/2010 MPC Colore 62.525 193.119 I.U. Primo piano 2550 Sede di Foligno B/N 0 177.192 Aficio MP 4001 V7912900147 Via IV Novembre 23/05/2011 20 - piano terra Colore SP Uffici Aa.GG. Sede di Foligno Aficio B/N 116.876 202.217 Via IV Novembre L3674501448 20/12/2007 AF 20 - Palazzina 2500PS Colore 63.041 118.050 Ufficio Tecnico Sede di Foligno Aficio B/N 0 295.916 Via IV Novembre 18/07/2011 V7913000745 MP 20 - Piano terra 4001SP Colore Uffici Utenti Sede di Foligno B/N 180.406 364.891 Via IV Novembre (3) Aficio M1074602578 31/12/2007 20 - Uffici AF 3010 Commerciali piano Colore primo Sede di Foligno Aficio B/N 301.514 516.777 Via IV Novembre 14/01/2009 AF MP M6384800198 Uffici seminterrati 3350 SP Colore GRI Sede di Foligno – B/N 0 301.552 Aficio V8303700021 09/02/2010 Loc. Portoni 3351 SP Colore Piano Primo Sede di Foligno Via B/N 13.522 94.181 Aficio IV Novembre 20 V8304000178 29/04/2010 Uffici Ragioneria MP 3351 Colore sottotetto Sede di Foligno – Aficio B/N 0 251.212 v.le IV Novembre, 18/07/2011 MP 4001 V7913000744 20 - Uffici Colore SP operativi GRI (1) foto-riproduttore che verrà sostituito prima della stipula del contratto con tipo Ricoh MP C4503 SP (2) foto-riproduttore che verrà sostituito prima della stipula del contratto con tipo Ricoh MP C4503 SP (3) foto-riproduttore che verrà sostituito prima della stipula del contratto con tipo Ricoh MP 3353 SP. 4/16 9.490 9.539 1.061 3.213 3.530 5.060 2.306 1.486 8.970 4.986 5.817 6.402 2.180 7.610 Le fotocopiatrici sottoposte a servizi di manutenzione mediante interventi “a chiamata” sono: nr. 1 2 3 4 5 6 7 Modello Matricola Ubicazione Aficio Sede di Spoleto via Busetti, 38 MP 3352 W431K900587 piano secondo SP Aficio 2020 Aficio 2020 Sede Spoleto Loc. S.Nicolo' K8266120118 magazzino piano terra Sede Spoleto Camposalese K826642004 Laboratorio piano terra Aficio L7086760359 Sede di Cascia MP 2000 Sede di Foligno Aficio M1073801640 Ufficio Legale MP 3010 Aficio 2020 Lexmark X864de Sede di Foligno Casone V80037000021 Laboratorio piano terra 2456860 Sede di S.Eraclio – Via Bianca Data di acquisto 18/07/2011 Bianco Nero / Colore Contatore copie al 30/03/2011 Contatore copie al 30/06/2014 B/N 34.353 101.213 23.425 50.249 21.133 60.203 - 112.640 35.308 121.887 121.730 202.944 0 * al 30/06/2014 126.369 Colore B/N 28/02/2006 Colore 28/06/2007 B/N Colore 29/10/2008 30/03/2007 24/03/2006 B/N Colore B/N Colore B/N Colore 29/06/2011 B/N Colore Per tutti i servizi di manutenzione dovranno essere rispettate le seguenti condizioni contrattuali: 1) i servizi di manutenzione e la fornitura di materiali di consumo dovranno essere effettuate nei siti dove sono installate le apparecchiature; 2) i servizi di manutenzione e la fornitura dei consumabili dovranno essere eseguiti entro il termine massimo delle 24 ore solari, successive alla richiesta di VUS – esclusi sabato, domenica e festivi. 3) qualora un intervento non possa essere eseguito in loco, l’appaltatore è autorizzato allo spostamento delle fotocopiatrice non funzionanti presso la propria sede operativa, facendosi carico di tutti gli oneri derivanti dalla loro custodia temporanea, ed assumendosi ogni onere e responsabilità dei danni che derivassero alle apparecchiature durante le operazioni di carico, trasporto e scarico. 4) nel caso di riparazioni eseguite dall’appaltatore presso la propria sede operativa, l’appaltatore dovrà impegnarsi a fornire un foto-riproduttore (muletto) in sostituzione di quello in riparazione, di analoghe caratteristiche e prestazioni, senza ulteriori oneri per la VUS, entro le successive 24 ore. In tal caso, sarà redatto un apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti (per la VUS il referente dell’apparecchiatura), con l’indicazione delle copie risultanti dal contatore del foto5/16 riproduttore temporaneamente fornito dall’appaltatore, all’inizio e alla fine del comodato d’uso. 5) per le apparecchiature i cui servizi dovranno essere eseguiti “a chiamata”, l’appaltatore dovrà fornire ed installare i toner direttamente presso le sedi dove sono ubicate le apparecchiature, entro il termine massimo di 36 ore solari successive alla richiesta inoltrata dalla VUS – esclusi sabato, domenica e festivi. 6) l’appaltatore dovrà a propria cura e spese dotare ogni fotocopiatrice di un libretto di assistenza, nel quale dovranno essere riportati, a cura dell’appaltatore tutti gli interventi tecnici e di manutenzione eseguiti durante il periodo contrattuale . 7) l’appaltatore e la VUS, prima dell’inizio del servizio, redigeranno apposito verbale attestante la lettura dei contatori di ogni singola fotocopiatrice. Tale lettura sarà riportata dall’appaltatore sul libretto di manutenzione di cui al comma precedente. 8) durante la vigenza contrattuale, la VUS può, a suo insindacabile giudizio, aumentare e/o diminuire il parco fotocopiatrici e il fornitore è tenuto a prestare i servizi di cui al presente capitolato agli stessi patti e condizioni anche in tale evenienza; 9) dai servizi eseguiti con la tipologia “all-in” sono esclusi i guasti dipendenti da caduta, motivi accidentali, colpa grave o dolo del personale o di terzi. In tal caso l’appaltatore dovrà trasmettere alla VUS debita relazione in relazione a quanto rilevato. 10) all’appaltatore, per qualsiasi intervento contrattuale, sia esso di tipo “all-in” che “a chiamata”, non compete alcun diritto di chiamata né spesa di eventuale trasferta per raggiungere le varie sedi aziendali, né la stessa potrà addebitare alcun costo di eventuali preventivi richiesti dalla VUS; 11) l’appaltatore, per tutti gli interventi tecnici di tipo “a chiamata” , è tenuto ad assicurare alla VUS una garanzia integrale di mesi sei comprensiva di manodopera e ricambi; pertanto, in caso di chiamata per lo stesso inconveniente sullo stesso foto-riproduttore, il nuovo intervento non potrà in alcun modo essere fatturato dall’appaltatore. 12) alla scadenza dell’appalto, anche nel caso di contratto anticipatamente risolto, le apparecchiature dovranno essere lasciate in perfetto stato di funzionamento. In caso contrario, ferma restando l’applicazione delle penali, la VUS avrà il diritto di trattenere, sulla cauzione e/o sugli eventuali crediti dell’appaltatore, le somme che riterrà necessarie per ripristinare l’efficienza delle apparecchiature. Art. 4 – Estensione o riduzione del servizio. La VUS si riserva la facoltà con preavviso di trenta giorni, di procedere alla diminuzione del numero delle apparecchiature fotocopiatrici, oggetto del servizio di manutenzione sia per gli interventi “all-in” che per gli interventi “a chiamata”. L’esercizio di tale facoltà non comporta a carico della VUS obblighi risarcitori di sorta, né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese già sostenute, salvo il pagamento del servizio effettivamente prestato. Il preavviso di trenta giorni per la riduzione di uno o più fotocopiatrici oggetto del servizio di manutenzione resta abolito nel caso di furto o distruzione degli stessi. È inoltre facoltà della VUS variare la dislocazione delle apparecchiature soggette a manutenzione nell’ambito dei locali di VUS, senza che da ciò derivino diritti di sorta per l’aggiudicatario, il quale sarà obbligato ad eseguire tutte le attività necessarie per l’installazione dell’apparecchiatura nel nuovo sito, ivi comprese le operazioni di carico, trasporto e scarico. Nel corso di esecuzione del 6/16 contratto la VUS potrà incrementare il numero delle apparecchiature in manutenzione nel limite massimo del 20% dell’importo contrattuale, dandone comunicazione scritta al fornitore con indicazione della data di inizio del servizio . Art. 5 – Durata dell’Accordo Quadro La durata dell’Accordo Quadro è fissata in mesi 36 (trentasei) dalla stipula del contratto di appalto. L’appaltatore si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni di cui al precedente art. 1, fino alla concorrenza dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro. I prezzi unitari contrattuali formulati dall’aggiudicatario in sede di gara sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto. L’accordo Quadro potrà quindi ritenersi completato qualora: a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo è stato stipulato; b) sia decorso il termine di mesi 36 (trentasei) dalla di stipula dell’Accordo. La VUS non è obbligata a garantire all’appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo, il quale, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta. Dall’affidamento del servizio non discende in favore dell’appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’ appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. Art. 6 – Presa visione obbligatoria dei foto-riproduttori oggetto di contratto A pena di esclusione, il concorrente che intende partecipare alla gara, deve prendere visione dei foto-riproduttori oggetto dei servizi contrattuali revio appuntamento telefonico con il Sig. Sandro Mischianti al nr. 0743-231150/56, e-mail [email protected], da richiedere dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni di feriali, escluso il sabato, presso la sede della VUS di Spoleto, Via A. Busetti, 38/40. Dell’avvenuta presa visione dei luoghi, sarà rilasciata apposita attestazione dal Responsabile del Procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento: 1) Titolare dell’Impresa; 2) Legale Rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua qualifica; 3) Direttore Tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua qualifica; 4) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale Rappresentante o Titolare dell’Impresa. Ogni soggetto potrà visionare i foto-riproduttori oggetto dei servizi contrattuali in rappresentanza/delega di una sola I’Impresa. L’attestazione rilasciata ai concorrenti dopo la presa visione delle apparecchiature oggetto delle prestazioni contrattuali dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nella busta A 7/16 documentazione amministrativa (vedi Disciplinare di Gara). Art. 7 - Codice CVP Codice CVP 50313200-4 Descrizione Servizio di manutenzione di fotocopiatrici Art. 8 - Luogo di esecuzione del servizio La fornitura del servizio dovrà essere effettuata presso tutte le sedi della VUS in cui sono ubicati i foto-riproduttori oggetto dei servizi contrattuali. Art. 9 - Penali e clausola risolutiva espressa L’ Appaltatore che non si attenga agli obblighi di cui al presente Capitolato in quanto non effettui in parte o totalmente le prestazioni stabilite nel presente Capitolato d’Oneri, è assoggettato, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, alle seguenti penali: 1) per ogni ora lavorativa di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 18:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile alla VUS, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel presente Capitolato, sarà applicata un penale pari ad €/ora 15,00 (euro quindici/00). 2) per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, qualora la manutenzione implichi il ritiro temporaneo della fotocopiatrice per più di 48 ore solari, qualora l’appaltatore non fornisca l’apparecchiatura sostitutiva analoga entro le successive 24 ore, verrà applicata per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo, un penale pari ad €/giorno 150,00 (euro centocinquanta/00) Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’Appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’Appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’Appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L’Appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui alla Parte II del presente Capitolato d’Oneri, verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del Contratto. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate. La VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso la VUS avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 8/16 Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del Codice; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS; - nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito. In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla VUS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Art. 10 – Recesso La VUS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) quando la VUS e all’appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; b) per cessione del contratto da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva; c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la VUS incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; d) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, la VUS incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa. f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore del servizio ; la VUS incamera la cauzione definitiva . g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva . h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la VUS incamera la cauzione definitiva . 9/16 i) perdita, da parte dell’appaltatore del servizio, dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; la VUS incamera la cauzione definitiva . j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la VUS incamera la cauzione definitiva. k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta; la VUS incamera la cauzione definitiva . In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, la VUS ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell’appaltatore del servizio, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la VUS è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli Art. 11 - Finanziamento, fatturazione e pagamenti Il finanziamento dell’appalto è assicurato con fondi di bilancio della VUS. L’importo contrattuale sarà corrisposto per le prestazioni effettivamente eseguite, sotto forma di stati di avanzamento trimestrali posticipati per gli interventi “all-in”, e su fattura per gli interventi fdi manutenzione “a chiamata”. Per la fatturazione degli interventi in “all-in”, il fornitore dovrà emettere fattura trimestrale che dovrà contenere, oltre a quanto previsto per legge, le seguenti specifiche indicazioni fotocopiatrice per fotocopiatrice: 1) lettura iniziale del contatore; 2) lettura contatore finale; 3) copie/stampe prodotte, risultanti dalla differenza delle precedenti 2) e 1); 4) corrispettivo unitario per fotocopia Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso dagli obblighi dell’appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio: i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare l’intervento compiuto a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione delle prestazioni. I prezzi saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio. 10/16 La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in giorni 60 (sessanta) d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Via Antonio Busetti n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento inerenti gli interventi “all-in” del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS dell’attestazione di regolare esecuzione previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La VUS acquisisce il DURC in corso di validità per qualsiasi importo contrattuale per il pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il presente contratto. Nel caso di ottenimento da parte de RUP di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali (art. 4 del Regolamento). Nel caso in cui L’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti dell’Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’Appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro (art. 5 del Regolamento). Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 11/16 Art. 12 - Obblighi ed oneri a carico del fornitore L’Appaltatore si obbliga: I. ad avvertire tempestivamente il RUP, quando venga a conoscenza di inconvenienti che impediscano lo svolgimento del servizio, anche se ad esso non imputabili; II. all’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della VUS nonché la vita e l’incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell’appaltatore la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il personale dell’appaltatore. L’appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente Capitolato e della normativa vigente; III. all’impiego di personale di assoluta fiducia, di idonea capacità tecnica e di provata riservatezza in quantità adeguata al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio anche in considerazione di periodi di ferie e malattia o assenza a qualunque titolo del personale stesso; detto personale dovrà essere munito di un evidente cartellino di riconoscimento preventivamente autorizzato dal RUP e di abbigliamento che lo renda riconoscibile all’utenza; IV. a fornire l’elenco del personale impiegato per l’esecuzione del servizio sia di quello alle proprie dipendenze con l’indicazione degli estremi dei documenti di identificazione; l’elenco dovrà essere comunicato al RUP prima dell’inizio del servizio e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione; V. all’osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc.; VI. all’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell’ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse; l’appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata; VII. all’osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, VUS accertasse l’inadempimento a tali obblighi da parte dell’Appaltatore, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, si procederà alla risoluzione espressa del contratto; VIII. ad adottare durante l’espletamento dell’appalto tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni della VUS o di Terzi rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento; 12/16 IX. X. XI. XII. a sostenere tutte le spese accessorie ( spese di viaggio e trasferta del personale, ecc. ) derivanti da tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato d’Oneri; a smaltire i materiali di risulta provenienti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio, nel rispetto del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n°22 - Decreto Ronchi e s.m. e i.; ad eseguire, subito dopo l'ultimazione di una prestazione, lo sgombero del locale ove sono stati eseguiti interventi di manutenzione. a fornire alla VUS i numeri di telefono ed eventuali altri recapiti presso i quali inoltrare le richieste di intervento. Art. 13 - Sistema di gestione di qualità La VUS essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e 18001 effettuerà al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto le seguenti verifiche: - verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure della VUS; - accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla VUS e di quelle effettivamente eseguite dall’Appaltatore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al contratto. L’Appaltatore si impegna ad applicare le procedure comunicate da VUS e ad estenderle al proprio personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto, in quanto tali procedure sono certificate ISO UNI 9001:2008. Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare “Non Conformità” (NC) a carico dell’Appaltatore, che la VUS tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la VUS dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento dell’Appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste. Art. 14 – Deposito cauzionale definitivo. L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà 13/16 allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Antonio Busetti n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS. Art. 15 - Subappalto Per il presente appalto non è ammesso il subappalto. Art. 16 - Obblighi di riservatezza Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. 14/16 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla VUS da tale inadempienza. Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e del credito E’ vietato, da parte del fornitore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del “Codice”, pena la nullità del contratto e salvo il diritto di VUS al risarcimento del danno. La cessione del credito derivante dal contratto di appalto è consentita nei limiti di cui all’art. 117 del Codice. Art. 18 – Attestazione di regolare esecuzione La VUS, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010 (di seguito semplicemente Regolamento) da luogo all’emissione dell’Attestazione di Regolare Esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal’ultimazione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione del contratto la VUS procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dal fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per quanto non previsto dal presente articolo si procederà come stabilito dal Regolamento. Art. 19 – Vigilanza e controlli La VUS ha la facoltà di verificare durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il RUP rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente, la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente. Art. 20 – Assicurazione E’ obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 100.000,00.= (centomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri , e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 100.000,00= (centomila/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora L’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 15/16 Art. 21 – Richiamo alle leggi e foro competente Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Oneri, dal Bando di Gara, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto. Art. 20 – Riserve La VUS, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la VUS, a suo insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento del presente appalto. Art. 22 - Trattamento dei dati I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della VUS SpA, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003. Competono all’aggiudicatario i diritti di cui a all’art. 7 D.Lgs. 196/2003. I soggetti e/o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o che possono venire a conoscenza dei dati sono: il personale della VUS SpA coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, Enti ed in generale ogni soggetto, pubblico o privato, aventi titolo ai sensi della L. 241/90 e delle altre norme disciplinanti la presente procedura d’appalto. Titolare del trattamento dei dati è la Valle Umbra Servizi S.p.a. L’aggiudicatario si impegna, sotto la sua responsabilità, a mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i dati, le misure e le informazioni inerenti l’attività oggetto del presente appalto. In particolare i dati acquisiti nell’ambito della gestione dell’appalto, saranno trattati con la massima riservatezza e rimangono di proprietà della VUS. L’aggiudicatario non si assume in nessun caso nessuna responsabilità in merito sia all’utilizzo dei dati da parte della VUS sia del relativo significato che questi rappresentano nel relativo processo industriale a cui si riferiscono, che rimane di esclusiva competenza e responsabilità della VUS stessa. ______________________________________________________________________________ Allegato A - DUVRI 16/16