ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE PER IL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE DELLE
FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA’
DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
CAPITOLATO D’ONERI
Il Direttore
Dott. Walter Rossi
1/16
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.a. – sede legale in Spoleto (PG) – 06049 – via A. Busetti 38/40
tel. 0743-23111/fax 0743-48108 – www.vusspa.it ; [email protected]
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEL CONTRATTO
Dott. Walter Rossi
email – [email protected]
Tel. 0743 – 221148 / fax 0743 – 48108
CIG: 58593822FD
PREMESSA : OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (comma 4, art. 59 del
D.lgs. 12.04.2006, n. 163) ed ha per oggetto il servizio di manutenzione delle
fotocopiatrici di proprietà della Valle Umbra Servizi S.p.A.
Il presente Capitolato stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi.
Il presente Capitolato stabilisce inoltre tutte le condizioni che resteranno in vigore per il
periodo di validità dell’accordo quadro.
I servizi richiesti dalla VUS durante la vigenza dell’Accordo Quadro potranno essere
commissionati mediante Ordine orale e/o scritto (intendendosi per tale anche il messaggio
di posta elettronica).
I servizi affidati saranno remunerati mediante l’applicazione dei prezzi unitari offerti in gara
La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la VUS nei confronti
dell’Impresa aggiudicataria (di seguito appaltatore), in quanto definisce la disciplina
relativa alle modalità di esecuzione dei singoli Ordinativi e non impegna in alcun modo la
VUS ad appaltare servizi nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso. L’Accordo
Quadro individua l’obbligo dell’appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a
concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione del servizio emessi
dalla VUS nel periodo di validità e di efficacia dell’Accordo.
Art. 1 - Oggetto e importo del servizio
Il presente Capitolato d’Oneri disciplina l’Accordo Quadro con un unico operatore per
l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle fotocopiatrici di
proprietà della VUS.
L’importo complessivo dell’appalto è di € 70.000,00 (euro settantamila/00) oltre ad IVA,
di cui quanto ad € 2.088,76 per Oneri della Sicurezza e quanto ad € 374,70 per costi della
sicurezza.
Art. 2 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
La gara è esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs 163/2006
(di seguito semplicemente Codice) con aggiudicazione attraverso il criterio del “prezzo più
2/16
basso” ai sensi degli artt. 81 comma 1 e 82, comma 2, lett. a) del Codice, come da
deliberazione a contrarre del CdA della VUS nr. 98 del 10/07/2014.
La VUS si riserva il diritto di:
1) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
2) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
3) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
4) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in
precedenza l’aggiudicazione.
Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio.
Il servizio dovrà essere eseguito sul parco fotocopiatrici della VUS secondo due tipologie
contrattuali di manutenzione stabiliti dalla Committente in relazione agli usi ai quali le
apparecchiature sono sottoposte.
In particolare le fotocopiatrici dovranno essere manutentate, parte con interventi “all-in” (all
inclusive), e parte con interventi “a chiamata”.
Negli interventi “all-in” sono incluse nel servizio, a carico dell’appaltatore, tutte le
prestazioni e le forniture dei ricambi inerenti la manutenzione e l’assistenza tecnica
necessarie per il funzionamento dell’apparecchiatura, compresa la fornitura e posa in
opera dei relativi materiali di consumo (toner, tamburo, ecc. con la sola eccezione della
carta), nonché il servizio di ritiro e di smaltimento dei materiali di risulta (toner, developer,
ecc.). Per tale tipo di servizio la VUS corrisponderà esclusivamente un importo €/copiastampa, a seconda che si tratti copia/stampa in bianco/nero o a colori. L’appaltatore avrà
quindi l’obbligo di mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto
del servizio, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta della VUS,
l’assistenza tecnica e la manutenzione, ovvero porre in essere ogni attività necessaria per
il buon funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti delle apparecchiature
guaste. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità di
funzionamento del prodotto in relazione a quanto previsto nella documentazione tecnica e
manualistica d’uso della medesima.
Negli interventi “a chiamata”, richiesti dalla VUS secondo le effettive necessità
manutentive rilevate sulle fotocopiatrici, l’appaltatore eseguirà le prestazioni necessarie al
ripristino del funzionamento della fotocopiatrice, remunerate dalla VUS tramite i
corrispettivi economici formulati dall’appaltatore in sede di gara, e di seguito indicate:
- mano d’opera per assistenza tecnica e manutenzione;
- materiali di consumo “originali”;
- qualsiasi parte di ricambio “originale” ed accessoria che si renderà necessario sostituire,
nessuna esclusa.
Il servizio di tipo “a chiamata” dovrà essere documentato e si intenderà accettato da VUS,
solo previa redazione da parte dell’appaltatore di specifico e circostanziato rapporto di
intervento contenente le indicazione dei pezzi sostituiti, le ore delle mano d’opera
impiegata, e dovrà essere controfirmato obbligatoriamente dall’operatore di VUS referente
della macchina fotocopiatrice oggetto di intervento. Per l’esecuzione di interventi di
manutenzione “a chiamata” superiori ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) esclusa la
fornitura dei toner, l’appaltatore, prima dell’esecuzione dell’intervento dovrà presentare un
preventivo di spesa che dovrà essere approvato dal Direttore del Settore ove la
fotocopiatrice è in servizio.
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Le fotocopiatrici sottoposte a servizi di manutenzione mediante interventi di tipo “all-in”
sono:
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Modello
Matricola
(1) Aficio
L9074800516
MPC
4500
Aficio
V7913000749
MP
4001SP
Ubicazione
Data di
acquisto
Sede di Spoleto
via Busetti
piano primo
29/10/2008
Bianco Contatore Contatore Media Copie
Nero
copie al
copie al
Mese ultimi
Colore 30/03/2011 30/04/2014
3 anni
B/N
495.587
828.235
8.910
Colore
34.136
81.426
1.278
Sede Spoleto via
B/N
0
313.187
Busetti - Uffici
18/07/2011
Colore
Utenti
Sede Spoleto (2) Aficio
B/N
410.438
763.414
S.Nicolo’ - Ufficio
21/03/2008
L3674501439
MPC
Tecnico e Uffici
Colore
58.657
96.853
2500AF
GRI
Aficio
Sede di Spoleto B/N
21.491
137.175
V2204103272 S.Chiodo - Settore 28/09/2010
MPC
Colore
62.525
193.119
I.U. Primo piano
2550
Sede di Foligno B/N
0
177.192
Aficio
MP 4001 V7912900147 Via IV Novembre 23/05/2011
20 - piano terra
Colore
SP
Uffici Aa.GG.
Sede di Foligno Aficio
B/N
116.876
202.217
Via IV Novembre
L3674501448
20/12/2007
AF
20 - Palazzina
2500PS
Colore
63.041
118.050
Ufficio Tecnico
Sede di Foligno Aficio
B/N
0
295.916
Via IV Novembre
18/07/2011
V7913000745
MP
20 - Piano terra 4001SP
Colore
Uffici Utenti
Sede di Foligno B/N
180.406
364.891
Via IV Novembre
(3) Aficio
M1074602578
31/12/2007
20 - Uffici
AF 3010
Commerciali piano
Colore
primo
Sede di Foligno
Aficio
B/N
301.514
516.777
Via IV Novembre 14/01/2009
AF MP M6384800198
Uffici seminterrati
3350 SP
Colore
GRI
Sede di Foligno –
B/N
0
301.552
Aficio
V8303700021
09/02/2010
Loc. Portoni
3351 SP
Colore
Piano Primo
Sede di Foligno Via
B/N
13.522
94.181
Aficio
IV Novembre 20 V8304000178
29/04/2010
Uffici Ragioneria
MP 3351
Colore
sottotetto
Sede di Foligno –
Aficio
B/N
0
251.212
v.le IV Novembre,
18/07/2011
MP 4001 V7913000744
20 - Uffici
Colore
SP
operativi GRI
(1) foto-riproduttore che verrà sostituito prima della stipula del contratto con tipo Ricoh MP C4503 SP
(2) foto-riproduttore che verrà sostituito prima della stipula del contratto con tipo Ricoh MP C4503 SP
(3) foto-riproduttore che verrà sostituito prima della stipula del contratto con tipo Ricoh MP 3353 SP.
4/16
9.490
9.539
1.061
3.213
3.530
5.060
2.306
1.486
8.970
4.986
5.817
6.402
2.180
7.610
Le fotocopiatrici sottoposte a servizi di manutenzione mediante interventi “a chiamata”
sono:
nr.
1
2
3
4
5
6
7
Modello
Matricola
Ubicazione
Aficio
Sede di Spoleto via
Busetti, 38
MP 3352 W431K900587
piano
secondo
SP
Aficio
2020
Aficio
2020
Sede Spoleto Loc.
S.Nicolo'
K8266120118
magazzino piano
terra
Sede Spoleto Camposalese K826642004
Laboratorio piano
terra
Aficio
L7086760359
Sede di Cascia
MP 2000
Sede di Foligno Aficio
M1073801640
Ufficio Legale
MP 3010
Aficio
2020
Lexmark
X864de
Sede di Foligno Casone V80037000021
Laboratorio piano
terra
2456860
Sede di S.Eraclio –
Via Bianca
Data di
acquisto
18/07/2011
Bianco
Nero /
Colore
Contatore
copie al
30/03/2011
Contatore
copie al
30/06/2014
B/N
34.353
101.213
23.425
50.249
21.133
60.203
-
112.640
35.308
121.887
121.730
202.944
0
* al
30/06/2014
126.369
Colore
B/N
28/02/2006
Colore
28/06/2007
B/N
Colore
29/10/2008
30/03/2007
24/03/2006
B/N
Colore
B/N
Colore
B/N
Colore
29/06/2011
B/N
Colore
Per tutti i servizi di manutenzione dovranno essere rispettate le seguenti condizioni
contrattuali:
1) i servizi di manutenzione e la fornitura di materiali di consumo dovranno essere
effettuate nei siti dove sono installate le apparecchiature;
2) i servizi di manutenzione e la fornitura dei consumabili dovranno essere eseguiti
entro il termine massimo delle 24 ore solari, successive alla richiesta di VUS –
esclusi sabato, domenica e festivi.
3) qualora un intervento non possa essere eseguito in loco, l’appaltatore è autorizzato
allo spostamento delle fotocopiatrice non funzionanti presso la propria sede
operativa, facendosi carico di tutti gli oneri derivanti dalla loro custodia temporanea,
ed assumendosi ogni onere e responsabilità dei danni che derivassero alle
apparecchiature durante le operazioni di carico, trasporto e scarico.
4) nel caso di riparazioni eseguite dall’appaltatore presso la propria sede operativa,
l’appaltatore dovrà impegnarsi a fornire un foto-riproduttore (muletto) in sostituzione
di quello in riparazione, di analoghe caratteristiche e prestazioni, senza ulteriori
oneri per la VUS, entro le successive 24 ore. In tal caso, sarà redatto un apposito
verbale sottoscritto da entrambe le parti (per la VUS il referente
dell’apparecchiatura), con l’indicazione delle copie risultanti dal contatore del foto5/16
riproduttore temporaneamente fornito dall’appaltatore, all’inizio e alla fine del
comodato d’uso.
5) per le apparecchiature i cui servizi dovranno essere eseguiti “a chiamata”,
l’appaltatore dovrà fornire ed installare i toner direttamente presso le sedi dove
sono ubicate le apparecchiature, entro il termine massimo di 36 ore solari
successive alla richiesta inoltrata dalla VUS – esclusi sabato, domenica e festivi.
6) l’appaltatore dovrà a propria cura e spese dotare ogni fotocopiatrice di un libretto di
assistenza, nel quale dovranno essere riportati, a cura dell’appaltatore tutti gli
interventi tecnici e di manutenzione eseguiti durante il periodo contrattuale .
7) l’appaltatore e la VUS, prima dell’inizio del servizio, redigeranno apposito verbale
attestante la lettura dei contatori di ogni singola fotocopiatrice. Tale lettura sarà
riportata dall’appaltatore sul libretto di manutenzione di cui al comma precedente.
8) durante la vigenza contrattuale, la VUS può, a suo insindacabile giudizio,
aumentare e/o diminuire il parco fotocopiatrici e il fornitore è tenuto a prestare i
servizi di cui al presente capitolato agli stessi patti e condizioni anche in tale
evenienza;
9) dai servizi eseguiti con la tipologia “all-in” sono esclusi i guasti dipendenti da
caduta, motivi accidentali, colpa grave o dolo del personale o di terzi. In tal caso
l’appaltatore dovrà trasmettere alla VUS debita relazione in relazione a quanto
rilevato.
10) all’appaltatore, per qualsiasi intervento contrattuale, sia esso di tipo “all-in” che “a
chiamata”, non compete alcun diritto di chiamata né spesa di eventuale
trasferta per raggiungere le varie sedi aziendali, né la stessa potrà addebitare
alcun costo di eventuali preventivi richiesti dalla VUS;
11) l’appaltatore, per tutti gli interventi tecnici di tipo “a chiamata” , è tenuto ad
assicurare alla VUS una garanzia integrale di mesi sei comprensiva di manodopera
e ricambi; pertanto, in caso di chiamata per lo stesso inconveniente sullo stesso
foto-riproduttore, il nuovo intervento non potrà in alcun modo essere fatturato
dall’appaltatore.
12) alla scadenza dell’appalto, anche nel caso di contratto anticipatamente risolto, le
apparecchiature dovranno essere lasciate in perfetto stato di funzionamento. In
caso contrario, ferma restando l’applicazione delle penali, la VUS avrà il diritto di
trattenere, sulla cauzione e/o sugli eventuali crediti dell’appaltatore, le somme che
riterrà necessarie per ripristinare l’efficienza delle apparecchiature.
Art. 4 – Estensione o riduzione del servizio.
La VUS si riserva la facoltà con preavviso di trenta giorni, di procedere alla diminuzione
del numero delle apparecchiature fotocopiatrici, oggetto del servizio di manutenzione sia
per gli interventi “all-in” che per gli interventi “a chiamata”. L’esercizio di tale facoltà non
comporta a carico della VUS obblighi risarcitori di sorta, né a titolo di lucro cessante, né a
titolo di danno emergente, né a titolo di spese già sostenute, salvo il pagamento del
servizio effettivamente prestato. Il preavviso di trenta giorni per la riduzione di uno o più
fotocopiatrici oggetto del servizio di manutenzione resta abolito nel caso di furto o
distruzione degli stessi. È inoltre facoltà della VUS variare la dislocazione delle
apparecchiature soggette a manutenzione nell’ambito dei locali di VUS, senza che da ciò
derivino diritti di sorta per l’aggiudicatario, il quale sarà obbligato ad eseguire tutte le
attività necessarie per l’installazione dell’apparecchiatura nel nuovo sito, ivi
comprese le operazioni di carico, trasporto e scarico. Nel corso di esecuzione del
6/16
contratto la VUS potrà incrementare il numero delle apparecchiature in manutenzione nel
limite massimo del 20% dell’importo contrattuale, dandone comunicazione scritta al
fornitore con indicazione della data di inizio del servizio .
Art. 5 – Durata dell’Accordo Quadro
La durata dell’Accordo Quadro è fissata in mesi 36 (trentasei) dalla stipula del contratto di
appalto. L’appaltatore si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni di cui al precedente art.
1, fino alla concorrenza dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro.
I prezzi unitari contrattuali formulati dall’aggiudicatario in sede di gara sono fissi ed
invariabili, per tutta la durata dell’appalto.
L’accordo Quadro potrà quindi ritenersi completato qualora:
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo è
stato stipulato;
b) sia decorso il termine di mesi 36 (trentasei) dalla di stipula
dell’Accordo.
La VUS non è obbligata a garantire all’appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna
quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo, il quale, per
tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta.
Dall’affidamento del servizio non discende in favore dell’appaltatore nessun vincolo
ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente
Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi
o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni
tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’ appaltatore alcun
risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
Art. 6 – Presa visione obbligatoria dei foto-riproduttori oggetto di contratto
A pena di esclusione, il concorrente che intende partecipare alla gara, deve prendere
visione dei foto-riproduttori oggetto dei servizi contrattuali revio appuntamento
telefonico con il Sig. Sandro Mischianti al nr. 0743-231150/56, e-mail
[email protected], da richiedere dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni di feriali,
escluso il sabato, presso la sede della VUS di Spoleto, Via A. Busetti, 38/40.
Dell’avvenuta presa visione dei luoghi, sarà rilasciata apposita attestazione dal
Responsabile del Procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle persone di
seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento:
1) Titolare dell’Impresa;
2) Legale Rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione
comprovante la sua qualifica;
3) Direttore Tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la
sua qualifica;
4) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale Rappresentante o
Titolare dell’Impresa.
Ogni soggetto potrà visionare i foto-riproduttori oggetto dei servizi contrattuali in
rappresentanza/delega di una sola I’Impresa.
L’attestazione rilasciata ai concorrenti dopo la presa visione delle apparecchiature oggetto
delle prestazioni contrattuali dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nella busta A 7/16
documentazione amministrativa (vedi Disciplinare di Gara).
Art. 7 - Codice CVP
Codice CVP
50313200-4
Descrizione
Servizio di manutenzione di fotocopiatrici
Art. 8 - Luogo di esecuzione del servizio
La fornitura del servizio dovrà essere effettuata presso tutte le sedi della VUS in cui sono
ubicati i foto-riproduttori oggetto dei servizi contrattuali.
Art. 9 - Penali e clausola risolutiva espressa
L’ Appaltatore che non si attenga agli obblighi di cui al presente Capitolato in quanto non
effettui in parte o totalmente le prestazioni stabilite nel presente Capitolato d’Oneri, è
assoggettato, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle
controdeduzioni, alle seguenti penali:
1) per ogni ora lavorativa di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali –
intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 18:30 di tutti i giorni,
esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile alla VUS, a forza
maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel presente Capitolato, sarà
applicata un penale pari ad €/ora 15,00 (euro quindici/00).
2) per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, esclusi il sabato, la domenica ed
i festivi, qualora la manutenzione implichi il ritiro temporaneo della fotocopiatrice per
più di 48 ore solari, qualora l’appaltatore non fornisca l’apparecchiatura sostitutiva
analoga entro le successive 24 ore, verrà applicata per ogni giorno di ritardo
naturale e consecutivo, un penale pari ad €/giorno 150,00 (euro centocinquanta/00)
Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’Appaltatore saranno
prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’Appaltatore, e, ove mancasse il credito da
parte dell’Appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva.
L’Appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la
cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal
contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di
alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione
delle penali di cui alla Parte II del presente Capitolato d’Oneri, verranno contestati
all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del Contratto. L’Appaltatore dovrà
comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del Contratto nel
termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni
non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia
giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra
indicate.
La VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare
complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi
inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso la VUS avrà la
facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno
dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
8/16
Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli
obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata
a.r., nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del
Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di
15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi
di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del
credito.
In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla
VUS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o
tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Art. 10 – Recesso
La VUS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e
a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal
presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del
D.Lgs. 163/2006.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando la VUS e all’appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono
d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento
dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione
definitiva;
b) per cessione del contratto da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS
incamera la cauzione definitiva;
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli
obblighi e delle condizioni sottoscritte, la VUS incamera la cauzione
definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al
risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche
nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
d) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per
cento dell’importo contrattuale, la VUS incamera la cauzione definitiva,
salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento
quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al
medesimo;
e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del
servizio da parte dell’appaltatore del servizio ; la VUS incamera la
cauzione definitiva .
g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie
del personale da parte del appaltatore del servizio; la VUS incamera la
cauzione definitiva .
h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto; la VUS incamera la cauzione definitiva .
9/16
i) perdita, da parte dell’appaltatore del servizio, dei requisiti per l'esecuzione
di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie
o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione; la VUS incamera la cauzione definitiva .
j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite
dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane
S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge
136/2010); la VUS incamera la cauzione definitiva.
k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti
dei soggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del
D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita
procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la
documentazione amministrativa e/o dell’offerta; la VUS incamera la
cauzione definitiva .
In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, la
VUS ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140
del D.Lgs. 163/2006.
All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più
dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non
esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere
a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso
unilaterale dell’appaltatore del servizio, il medesimo sarà obbligato a risarcire il
danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo
conseguente al nuovo affidamento, e la VUS è titolata ad incamerare, la cauzione
definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra
precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli
Art. 11 - Finanziamento, fatturazione e pagamenti
Il finanziamento dell’appalto è assicurato con fondi di bilancio della VUS.
L’importo contrattuale sarà corrisposto per le prestazioni effettivamente eseguite, sotto
forma di stati di avanzamento trimestrali posticipati per gli interventi “all-in”, e su fattura per
gli interventi fdi manutenzione “a chiamata”.
Per la fatturazione degli interventi in “all-in”, il fornitore dovrà emettere fattura trimestrale
che dovrà contenere, oltre a quanto previsto per legge, le seguenti specifiche indicazioni
fotocopiatrice per fotocopiatrice:
1) lettura iniziale del contatore;
2) lettura contatore finale;
3) copie/stampe prodotte, risultanti dalla differenza delle precedenti 2) e 1);
4) corrispettivo unitario per fotocopia
Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate in modo che
sia da intendere escluso dagli obblighi dell’appaltatore ciò che non è esplicitamente
espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio: i prezzi contrattuali,
infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare l’intervento
compiuto a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla
esecuzione delle prestazioni.
I prezzi saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio.
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La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in giorni 60 (sessanta) d.f.f.m.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno
intestate alla:
Valle Umbra Servizi S.p.A.
(P.I. 02569060540)
Via Antonio Busetti n. 38/40
06049 - Spoleto (PG)
e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto,
qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo
esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge
28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento sull’importo netto delle fatture relative
agli stati di avanzamento inerenti gli interventi “all-in” del contratto sarà operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà
svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del
contratto e dopo l'emissione da parte della VUS dell’attestazione di regolare
esecuzione previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La
VUS acquisisce il DURC in corso di validità per qualsiasi importo contrattuale per il
pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il presente contratto.
Nel caso di ottenimento da parte de RUP di regolarità contributiva (DURC) che segnali
inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il
pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali (art. 4 del
Regolamento). Nel caso in cui L’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal
senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo tale somme dai crediti dell’Appaltatore. In caso di contestazioni tra
l’Appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale
del lavoro (art. 5 del Regolamento).
Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli
pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la
verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a
30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della
cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di
pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti
dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come
tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare
all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai
sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare
alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro
sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della
legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari.
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Art. 12 - Obblighi ed oneri a carico del fornitore
L’Appaltatore si obbliga:
I. ad avvertire tempestivamente il RUP, quando venga a conoscenza di inconvenienti
che impediscano lo svolgimento del servizio, anche se ad esso non imputabili;
II.
all’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele
previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle
proprietà della VUS nonché la vita e l’incolumità del suo personale comunque
addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell’appaltatore la
predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es.
vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il personale
dell’appaltatore. L’appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri
sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di
offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel
rispetto delle norme del presente Capitolato e della normativa vigente;
III. all’impiego di personale di assoluta fiducia, di idonea capacità tecnica e di provata
riservatezza in quantità adeguata al fine di garantire la perfetta esecuzione del
servizio anche in considerazione di periodi di ferie e malattia o assenza a
qualunque titolo del personale stesso; detto personale dovrà essere munito di un
evidente cartellino di riconoscimento preventivamente autorizzato dal RUP e di
abbigliamento che lo renda riconoscibile all’utenza;
IV. a fornire l’elenco del personale impiegato per l’esecuzione del servizio sia di quello
alle proprie dipendenze con l’indicazione degli estremi dei documenti di
identificazione; l’elenco dovrà essere comunicato al RUP prima dell’inizio del
servizio e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione;
V. all’osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del
personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e
la vecchiaia, la tubercolosi, ecc.;
VI.
all’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele
previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il
rispetto dell’ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse;
l’appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone,
ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al
servizio da espletare e ad ogni attività collegata;
VII. all’osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme
sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008 e ss.mm., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel
corso dell’esecuzione del Contratto, VUS accertasse l’inadempimento a tali obblighi
da parte dell’Appaltatore, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese
consorziate esecutrici del servizio, si procederà alla risoluzione espressa del
contratto;
VIII. ad adottare durante l’espletamento dell’appalto tutte le cautele necessarie per le
esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni della VUS o di Terzi
rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando
la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro
risarcimento;
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IX.
X.
XI.
XII.
a sostenere tutte le spese accessorie ( spese di viaggio e trasferta del personale,
ecc. ) derivanti da tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato d’Oneri;
a smaltire i materiali di risulta provenienti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto
del servizio, nel rispetto del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n°22 - Decreto Ronchi e s.m. e
i.;
ad eseguire, subito dopo l'ultimazione di una prestazione, lo sgombero del locale
ove sono stati eseguiti interventi di manutenzione.
a fornire alla VUS i numeri di telefono ed eventuali altri recapiti presso i quali
inoltrare le richieste di intervento.
Art. 13 - Sistema di gestione di qualità
La VUS essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN
ISO 9001, 14001, e 18001 effettuerà al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti
il presente contratto le seguenti verifiche:
- verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure della VUS;
- accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla VUS e di
quelle effettivamente eseguite dall’Appaltatore, controllo delle documentazioni e
certificazioni relative al contratto.
L’Appaltatore si impegna ad applicare le procedure comunicate da VUS e ad estenderle al
proprio personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto, in quanto tali
procedure sono certificate ISO UNI 9001:2008.
Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare “Non
Conformità” (NC) a carico dell’Appaltatore, che la VUS tratterà secondo il proprio sistema
di Gestione ma che non esimeranno comunque la VUS dall’applicazione delle penali
previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola
contrattuale, l’inadempimento dell’Appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo,
possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare
l’applicazione delle penali ove previste.
Art. 14 – Deposito cauzionale definitivo.
L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di
aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari
al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006 (di seguito semplicemente Codice).
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca
dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci
per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in
questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e
del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque,
salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie
CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà
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allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme
all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI
la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in
possesso della dichiarazione.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione
dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il
garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma
richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni
consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e
la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo
106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. –
Via Antonio Busetti n. 38 – 40 – Spoleto (PG).
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più
mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione
liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da
parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni
eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del
contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto,
essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre
inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo,
la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere
efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di
conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS.
Art. 15 - Subappalto
Per il presente appalto non è ammesso il subappalto.
Art. 16 - Obblighi di riservatezza
Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia
di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto
contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e
consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
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In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la VUS ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni
che dovessero derivare alla VUS da tale inadempienza.
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e del credito
E’ vietato, da parte del fornitore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si
applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del “Codice”, pena la nullità del contratto e salvo
il diritto di VUS al risarcimento del danno. La cessione del credito derivante dal contratto
di appalto è consentita nei limiti di cui all’art. 117 del Codice.
Art. 18 – Attestazione di regolare esecuzione
La VUS, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010 (di seguito semplicemente
Regolamento) da luogo all’emissione dell’Attestazione di Regolare Esecuzione emessa
dal Responsabile del procedimento non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal’ultimazione
dell’esecuzione dell’Accordo Quadro. Successivamente all’emissione dell’attestazione di
regolare esecuzione del contratto la VUS procederà al pagamento del saldo dei crediti
contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dal fornitore a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per quanto non previsto
dal presente articolo si procederà come stabilito dal Regolamento.
Art. 19 – Vigilanza e controlli
La VUS ha la facoltà di verificare durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto
adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e
controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di
tipo sistematico o a campione. Qualora il RUP rilevi delle carenze nella esecuzione delle
prestazioni, ne darà comunicazione all’appaltatore, il quale dovrà immediatamente
colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente, la
VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale
altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
Art. 20 – Assicurazione
E’ obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della
Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del
contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 100.000,00.= (centomila/00) e con
validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza,
l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le
medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre
un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il
contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri
, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 100.000,00= (centomila/00). Resta
inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al
presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora L’appaltatore non sia in
grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto
si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto
salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Art. 21 – Richiamo alle leggi e foro competente
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa
comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle
clausole del presente Capitolato d’Oneri, dal Bando di Gara, del Contratto o comunque da
esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
Art. 20 – Riserve
La VUS, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile
di non dare luogo all’apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano
accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del
codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la VUS, a suo
insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento del presente appalto.
Art. 22 - Trattamento dei dati
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento
informatico o manuale da parte della VUS SpA, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs.
196/2003. Competono all’aggiudicatario i diritti di cui a all’art. 7 D.Lgs. 196/2003. I soggetti
e/o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o che possono
venire a conoscenza dei dati sono: il personale della VUS SpA coinvolto nel procedimento
per ragioni di servizio, Enti ed in generale ogni soggetto, pubblico o privato, aventi titolo ai
sensi della L. 241/90 e delle altre norme disciplinanti la presente procedura d’appalto.
Titolare del trattamento dei dati è la Valle Umbra Servizi S.p.a.
L’aggiudicatario si impegna, sotto la sua responsabilità, a mantenere la più assoluta
riservatezza circa l'uso di tutti i dati, le misure e le informazioni inerenti l’attività oggetto del
presente appalto.
In particolare i dati acquisiti nell’ambito della gestione dell’appalto, saranno trattati con la
massima riservatezza e rimangono di proprietà della VUS.
L’aggiudicatario non si assume in nessun caso nessuna responsabilità in merito sia
all’utilizzo dei dati da parte della VUS sia del relativo significato che questi rappresentano
nel relativo processo industriale a cui si riferiscono, che rimane di esclusiva competenza e
responsabilità della VUS stessa.
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Allegato A - DUVRI
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