Specificazione delle prescrizioni tecniche
Titolo II – Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati
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1 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sitemi e l’esecuzione
2 – Proprietà dei materiali sostituiti o derivanti da demolizione
3 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclatio
4 – Terre e rocce da scavo
5 – Lamiere grecate
6 – Prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane
7 – Legnami
8 – Linea vita
9 – Prezzi
10 – Valutazione dei lavori a “misura”
11 – Valutazione dei lavori in “economia”
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ABBREVIAZIONI
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Codice dei contratti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
Decreto n. 81 del 2008 ( Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
Regolamento Generale (Decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei Contratti);
R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto
del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)
DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall’art. 90,
comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto
legislativo, nonché dall’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da
una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207;
«lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, di cui all’articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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PARTE SECONDA
Definizione tecnica dei lavori
e specificazione delle prescrizioni tecniche
Art. 1. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del Regolamento
generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
5. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa
deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
6. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali,
ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze
circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove
esistano, siano esse nazionali o estere.
7. Entro 60 gg. dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 gg.
antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla direzione lavori, per l'approvazione la campionatura completa
di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto
dell'appalto.
8. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità
della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Art. 2. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. I materiali di risulta da escavazioni e/o demolizioni devono essere conferiti a totale cura e spese dell’appaltatore
presso la pubblica discarica sita in Provincia di Torino, con successiva produzione della documentazione
dimostrativa dell’avvenuto conferimento.
In proposito si richiama il successivo art. 61.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica l’articolo 31 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 58.
Art. 3. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da
181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
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Art. 4. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia
dei rifiuti prodotti.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello
stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies
della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 5. Lamiere grecate
Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo la usuale terminologia commerciale. Essi
dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e saranno quelle riferite al prodotto in lamina prima della
lavorazione. Gli effetti estetici e difetti saranno valutati in relazione alla collocazione dell'edificio;
I prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc.) oltre a rispondere alle prescrizioni predette
dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto e la distanza tra gli appoggi.
In caso di contestazione del materiale si fa riferimento alle norme UNI.
La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la rispondenza alle
caratteristiche richieste.
Le lastre grecate saranno dello spessore minimo di 0,5 mm su semplice appoggio ad interasse compreso tra 1,40 mt e
1,50 mt fornite di cappellotto con guarnizione per il loro fissaggio. A copertura ultimata saranno installate sulle nuove
lastre fermaneve in lamiera metallica sagomata secondo quanto indicato dalla direzione lavori di lunghezza pari a circa
1,50 mt su due file posizionate in modo sfalsato come da tav grafica AM.001
Art. 6. Prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane
Si intendono prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di:
– membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
– prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali
armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
a) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
2) asfalti colati;
3) malte asfaltiche;
4) prodotti termoplastici;
5) soluzioni in solvente di bitume;
6) emulsioni acquose di bitume;
7) prodotti a base di polimeri organici.
I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta all'acqua
(ma anche altri strati funzionali della copertura piana) a secondo del materiale costituente, devono rispondere alle
prescrizioni seguenti.
Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere ai limiti
specificati, per i diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.
Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227.
Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191.
Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla norma
UNI 4377 FA 233.
Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla norma
UNI 4378 FA 234.
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Lo strato di impermeabilizzante di tipo bituminoso sarà steso sulla copertura in latero-cemento mediante rullo o
pennello.
Art. 7. Legnami
II legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; saranno provvisti fra le piu' scelte qualita' della
categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle
connessure.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente
diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba
uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la
differenza fra i diametri medi dalle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del
maggiore dei due diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le fasce dovranno essere spianate e senza
scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza
rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
Per quanto riguarda le resistenze al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504/89 "Procedimento analitico per
valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno", riferibile sia al legno massiccio che al legno
lamellare, trattati e non.
La listellatura orizzontale per l’ancoraggio delle lastre in lamiera grecata, in abete di dimensioni 6x8 cm, saranno
inchiodati ad interasse di 150,00 cm circa, alla sottostante soletta in latero-cemento. Durante la posa tra i listelli
sarà lasciato un piccolo spazio per la micro ventilazione della copertura.
Art. 8. Linea di vita
Ad avvenuta rimozione dell’esistente manto di copertura, si procederà all’installazione di un sistema anti-caduta con
ancoraggio mobile scorrevole su fune orizzontale conforme alla norma UNI-EN 795-C, atto a consentire
l’effettuazione di futuri interventi di piccola manutenzione in copertura.
Individuato il “sistema” da utilizzare, l’appaltatore – con oneri a proprio carico – farà redigere specifico progetto da
professionista abilitato ed esperto in ambito strutturale: la linea dovrà essere dimensionata per consentire l’accesso
ed il lavoro contemporaneo di due operatori.
Il progetto, con allegata relazione di calcolo, redatto sulla base delle specifiche caratteristiche degli elementi
costituenti il sistema prescelto e delle indicazioni riportate sulle tavole grafiche allegate (punto di accesso alla
copertura, posizionamento indicativo della linea) dovrà indicare:
il numero massimo di utilizzatori del dispositivo;
lo sviluppo totale in lunghezza della linea di vita;
la distanza tra un palo e il successivo;
dimensione, tipologia e modalità di posa di ciascun elemento con allegata verifica numerica dei relativi tassi di
lavoro, da confrontare con i valori limite desumibili dalle schede tecniche di ciascun componente;
freccia conseguente alla flessione del cavo.
a) Sistema anti-caduta
In linea generale la linea di vita, fatto salvo quanto potrà risultare dal progetto esecutivo di cui sopra, sarà
costituita dai seguenti elementi:
pali in acciaio inox (ancoraggi strutturali classe C), con basamento, di altezza pari a 50-60cm circa;
terminali di testa per collegamento linea-palo in acciaio inox;
assorbitori di energia e tenditori (per ciascuna campata presente);
kit di serraggio dei cavi;
cavo in acciaio inox, diametro minimo 8 mm.
Tutti i componenti utilizzati per la realizzazione della linea di vita, in acciaio inox, dovranno essere accompagnati
dalla relativa scheda tecnica e da una dichiarazione di conformità alla norma (UNI EN 795) rilasciata dal
fabbricante.
b) Prove
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Onde testare la tenuta delle modalità d’ancoraggio previste per i punti di ancoraggio si potrà procedere
all’esecuzione di un prototipo sul quale verranno effettuate le prove statiche e dinamiche atte ad accertarne
l’efficacia.
c) Segnaletica
Nei pressi del punto di accesso alla copertura sarà installato un cartello con le seguenti indicazioni:
Numero e tipo di ancoraggio;
Lunghezza della linea anti-caduta, numero di persone che possono operare simultaneamente, tirante d’aria minimo
al di sotto della zona operativa;
Obbligo di accedere con DPI contro la caduta dall’alto;
Data dell’installazione;
Data della futura revisione;
Indicazione che se la data della revisione è trascorsa il sistema anti-caduta non è utilizzabile.
d) Documentazione
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore consegnerà all’Ufficio di Direzione Lavori il progetto della linea di vita redatto
da professionista abilitato, per l’approvazione.
Il fornitore del sistema dovrà fornire idonea dichiarazione di conformità alla norma UNI EN 795 di
tutti i componenti costituenti il sistema.
Ad avvenuta installazione della linea l’installatore consegnerà la dichiarazione di corretta posa in
opera del sistema, in conformità al progetto di cui sopra nonché il libretto d’uso e manutenzione del
dispositivo con indicazione della periodicità degli interventi di manutenzione.
Art. 9. Prezzi
1. Tutti gli interventi, i lavori eseguiti a misura o in economia e le forniture, oggetto del contratto saranno liquidati con
applicazione dei prezzi di cui all’Elenco o, in difetto, con la applicazione del Prezziario Regione Piemonte in vigore
alla data dell’avviso di appalto. A tali prezzi sarà applicato il ribasso percentuale offerto in fase di gara
dall’Appaltatore.
2. Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non contemplate negli elenchi di cui al punto 1., tali prezzi
saranno “concordati” come previsto dal vigente Regolamento attuativo del Codice dei Contratti. Anche tali prezzi, il
cui “verbale” di concorda mento dovrà essere preventivamente approvato, saranno assoggettati al ribasso di gara.
3. I prezzi di cui sopra resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Essi si intendono comprensivi,
oltre che dell’utile di impresa, anche delle spese generali, tasse, previdenza ed assicurazione del personale, ecc….,
spese per mezzi d’opera compenso per l’impiego ed il consumo degli attrezzi e degli eventuali dispositivi
provvisionali necessari, ecc… e tutto quanto occorra per dare compiuti a regola d’arte le opere costituenti gli
interventi oggetto del contratto.
Art. 10. Valutazione dei lavori “a misura”
La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sarà effettuata secondo quanto previsto nel presente Capitolato e
nella descrizione delle singole voci di Elenco prezzi; in difetto saranno utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere effettivamente rilevate in loco con misure geometriche, senza che l’Appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta alle condizioni del presente Capitolato ed idonea in relazione alle finalità previste.
In ogni caso per la misurazione e la valutazione delle opere valgono le disposizioni di cui al vigente Regolamento
attuativo del Codice dei Contratti, per quanto applicabile in relazione alla procedura informatica utilizzata per la
contabilizzazione.
Art. 11. Valutazione dei lavori “in economia”
Saranno eseguite e contabilizzate in economia, quando non siano espressamente citate in Elenco, le opere e le
lavorazioni che non siano quantificabili mediante misure geometriche.
La esecuzione di eventuali lavorazioni “in economia” dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Lavori.
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