Comune di Carpi Ufficio della Difesa Civica Relazione Annuale del Difensore Civico n. 3 Marzo 2004 /2005 Presentata al Consiglio Comunale Nella seduta del 30/06/2005 dall'Avv. Anna Rita Cavazzuti Verbale C.C. N°____________ 1 terza RELAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO ANNO 2004-2005 INDICE I.LA DIFFUSIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA ED I DIRITTI AD ESSO COLLEGATI………………………………………………………………………….pag. 3 II. LE SOLUZIONI DELLA LEGGE DI RIFORMA DEL PROCEDIMENTO E LE ALTRE NOVITA’…………………………………………………….………………...pag. 9 III. I DATI DEL COMUNE……………………………………. ……..…………….pag. 16 IV. RAPPORTI CON ENTI ED AZIENDE..…………..………….……………..….pag. 23 V. ALCUNE PROPOSTE………………………………….………………………..pag. 27 Allegati : testo sinottico della legge n.241/1990 2 I. LA DIFFUSIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA ED I DIRITTTI AD ESSO COLLEGATI 1. GLI STRUMENTI PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI Come già illustrato nella precedente relazione, La legge regionale 26 Aprile 2001 n.11 “Disciplina delle forme associative e delle disposizioni in materia di Enti locali” prevede, all’art.11, la possibilità di erogare contributi per incentivare lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali. L’art.14 comma 1 della stessa legge affida al Programma di riordino territoriale, disciplinato dagli artt.9 e 10, l’individuazione dei criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata. Dal momento, però, che le finalità della legge consiste nel favorire la costituzione di gestioni associate tra enti locali allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, intervenendo con incentivi finanziari, è stato richiesto da parte di molti enti all’Assessorato agli Affari istituzionali di procedere ad una modifica della citata Tabella B del Programma di riordino territoriale, al fine di inserire anche le funzioni di difesa civica tra quelle ammissibili a contributo. La proposta risulta accolta e il 23 Dicembre 2002 nell’ambito del Provvedimento avente ad oggetto: “Aggiornamento del Programma di riordino territoriale – art.10 L.R. 26 Aprile 2001, n.11”, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, con deliberazione n.2621, dopo aver acquisito il parere favorevole della Conferenza regionale – Autonomie locali, ha provveduto ad inserire nella Tabella B la funzione di “Difensore civico sovracomunale”. Pertanto, per i Comuni che fanno parte di gestioni associate (Comunità montane, Unioni di comuni, Associazioni intercomunali) esiste ora la possibilità di fare domanda di contributo anche per la gestione specifica in forma associata della funzione di difesa civica, potendo accedere ad un finanziamento specifico ed aggiuntivo già a partire dal corrente anno. Facendo brevemente un passo indietro, si ricorda che esisteva già fin dall’approvazione della legge n.142/1990 il problema, della copertura territoriale dell’istituto di difesa civica., tant’è che venne eliminato ogni parametro quantitativo ( numero di abitanti, dimensioni dei Comuni….) proprio al fine di facilitare, se possibile, l’inserimento di tale nuova figura. Infatti, si è tentato più volte con felice intuizione di istituire la figura del difensore civico nazionale, di favorire cioè la costituzione di una rete territoriale organicamente strutturata attraverso il ricorso agli strumenti della convenzione e dell’avvalimento. Infatti, rendere obbligatoria tale figura comune per comune avrebbe presentato parecchie difficoltà ( oltre che un dispendio di risorse ed energie ) avrebbe potuto essere favorito l’intendimento di estendere l’istituto attraverso la possibilità di stipulare accordi convenzionali che avrebbero ammortizzato i costi fissi derivanti dal funzionamento dell’ufficio ed allo stesso tempo avrebbe consentito a tutti i cittadini di utilizzare uno strumento di tutela adeguato all’effettività dei bisogni locali. 3 Tale soluzione, è stata infatti inserita anche nel Regolamento del Difensore civico del Comune di Carpi che prevede, infatti, all’art.7 sia il potere di intervento del D.C. di intervenire su enti, aziende, aziende speciali , concessionari di servizi pubblici , alle società partecipate ) ma anche - al comma 3 – la possibilità dell’ “estensione dell’ ufficio del D.C. ad altri Comuni ed uffici della Pubblica amministrazione operanti a livello locale che avranno approvato apposita convenzione con la quale , fra l’altro, si accettano esplicitamente le norme del presente regolamento di funzionamento”. Oltre alla Convenzione, un altro mezzo di estensione dell’istituto è rappresentato dal consorzio volontario, una forma associativa con cui si dà vita ad un organo dotato di autonomia organizzativa e strutturale che nomina il difensore civico di tutti gli enti che lo compongono. In tal caso il Difensore civico ha sede presso il consorzio volontario ed è generalmente previsto un calendario di presenze in ognuno degli enti aderenti al consorzio medesimo. Altra possibilità è il ricorso al c.d. avvalimento , la cui peculiarità consiste nel fatto che il Difensore civico rimane formalmente incardinato in uno solo degli enti ( generalmente quello maggiore) , ma è legittimato all’esercizio delle funzioni nei confronti di tutti gli altri. Si tratta di una soluzione poco costosa anche se poco gradita in quanto gli altri enti non possono partecipare alla fase di scelta del Difensore civico. L’ avvalimento è comunque una fase possibile di lavoro dal momento che consente l’utilizzo delle strutture e risorse già funzionanti, di personale di adeguata esperienza, senza necessità di avviare percorsi sperimentali. Ora, queste esperienze, permettono di avvalersi di una figura istituzionale e di fornire un servizio ai cittadini in una fase nella quale la creazione autonoma dell’ufficio di difesa civica può essere inteso come prematuro o di cui non si conoscono precisamente costi e prospettive.In una fase successiva, nella quale siano più certi gli elementi di incertezza di cui sopra e si possa costatare una maggiore maturità dell’ufficio, parrebbe senz’altro preferibile delineare con più stabilità la difesa civica. Tali esperienze, cioè la convenzione, l’avvalimento, il consorzio volontario, dovrebbero essere calibrate con il principio della sussidiarietà di recente fortuna: infatti la varietà degli elementi costitutivi degli enti locali (territorio, popolazione, servizi, ecc…) sono elementi che devono essere considerati mediati con il principio della sussidiarietà, cercando di definire la competenza dell’esercizio delle funzioni e dei servizi nella forma e nei modi più vicini al cittadino .In tale prospettiva nazionale, si deve quindi riconoscere, al di là delle competenze e delle prerogative dell’istituto definite con leggi nazionali e negli statuti locali, che la riforma della legge regionale citata in apertura sia una risposta quanto mai decisa alla possibile espansione dell’istituto in un percorso della massima coerenza. Le più recenti proposte di modifica all’art.11 del D.Lgs.n.267/2000 tentano di risolvere i problemi che probabilmente hanno frenato maggiormente l’espansione di tale istituto. Le proposte sarebbero di rendere obbligatoria ( e non più facoltativa) la figura a 4 livello locale, con la fissazione di un termine perentorio per darvi attuazione. Una delle criticità da risolvere resta quella della determinazione del livello ottimale di allocazione degli uffici di difesa civica che, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di decentramento , persegua l’obiettivo di un tendenziale avvicinamento agli interessi amministrati e contemporaneamente consenta la realizzazione di strutture efficienti ed economicamente compatibili con le ristrettezze imposte dai bilanci degli enti di minori dimensioni. Non si tratta di porre norme imperative e nemmeno divieti di nomina in funzione degli elementi abitativi dei Comuni, , quanto piuttosto della necessità di assicurare il servizio di difesa civica sull’intero territorio e di lasciare poi gli enti liberi di organizzarsi in relazione alle specifiche esigenze proprie. 2.LA COMPETENZA, I POTERI E IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE Mi soffermo brevemente sulla competenza del Difensore civico per evidenziare un aspetto importante e cioè che rappresenta una diretta espressione dell’ente pubblico che lo ha nominato e da esso trae la legittimazione necessaria per intervenire in merito ai provvedimenti , agli atti e ai comportamenti di competenza, rispettivamente , della Regione, della Provincia, della Comunità montana e del Comune. Pertanto l’ambito di competenza, risulta l’ambito dell’azione amministrativa esercitato dall’ente sia direttamente per competenza propria, sia per delega da altri enti nell’ambito territoriale di estensione. Quindi in un primo approccio, si può affermare che ogni istituto di difesa civica è funzionalmente collegato con l’ente dal quale riceve legittimazione e la sua competenza è circoscritta agli atti ed ai provvedimenti da essa emanati. Tuttavia, occorre precisare che tale competenza di fatto va allargata alle ipotesi rappresentate dalle richieste di tutela dei cittadini nei confronti di enti ed istituzioni diverse dall’ente locale, anche a livello ultralocale o nazionale. Tale competenza è direttamente esercitata per delega ai difensori locali da parte del Difensore regionale ( visti i poteri a questi conferiti da parte dell’art.16 della legge 127/1997 che ha consentito al Difensore regionale di esercitare poteri di sollecitazione, richiesta e mediazione e da quest’ultimo, per traslazione, anche ai difensori locali ) o per capacità personali . Infatti, l’attività fuori competenza, pur se depotenziata in quanto svolta fidando esclusivamente sulle capacità di mediazione del Difensore civico e sulla collaborazione degli enti interpellati, con il tempo ha assunto un’importanza ed una dimensione tale che anche il legislatore ha dovuto prenderne atto attraverso la norma sopracitata. A differenza di quanto avvenuto nei paesi europei che per primi hanno istituito tale figura, in Italia, malgrado le numerose proposte già illustrate nella precedente relazione, non sono ancora stati istituiti Difensori civici settoriali con competenza determinata a livello nazionale ( in materia dei diritti dei disabili, dei minori, dei carcerati, di ambiente, di immigrazione, ecc…ra) , mentre si riscontrano esperienze di questi tipo in alcune Regioni ( nella Regione Veneto esiste il Difensore dei diritti dei 5 minori, il nuovo Statuto della regione Emilia – Romagna prevede all’art.71 la recentissima figura del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza ) ovvero si è allargata la competenza del Difensore regionale ( per esempio il Difensore del Molise esercita la propria attività “ in particolare anche ad iniziativa d’ufficio nei confronti dei servizi della Pubblica Amministrazione che svolgono compiti ed erogano servizi nei confronti di anziani, minori, soggetti disabili.… o nella Regione Val D’Aosta nella quale svolge un’azione particolarmente attenta a quelli che sono i diritti delle minoranze linguistiche, o ancora nell’ Umbria dove il riferimento è la tutela dei cittadini, apolidi, degli stranieri residenti e muniti di permesso di soggiorno, ecc…). Rammentando brevemente che i poteri del Difensore civico sono quelli attribuiti dalle leggi e , nel caso specifico, dallo Statuto del Comune e cioè : il potere di intervento per assicurare la garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale, segnalando , anche di propria iniziativa le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini ( art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) il potere ( forse da ritenersi abolito in virtù della riforma del titolo V della Costituzione) di esercitare il controllo eventuale a richiesta dei Consiglieri Comunali ( art.127 legge citata); il potere ( alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo e comunque di sospensione del termine del medesimo ) di richiesta di riesame delle determinazioni di diniego o di differimento di accesso agli atti ritenute illegittime ( art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241) ; il potere di intervenire, per la tutela di tutti coloro che lamentano abusi, disfunzioni o carenze o ritardi da parte di organi , uffici, e servizi dell’a.c. ( comma 1 art. 16 statuto) ; il potere di intervento per accertare che il procedimenti amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati con invito al Dirigente a provvedere (art.16 comma Statuto) preme richiamare – ancora una volta – come un’importante funzione della difesa civica si trovi ancora una volta confermata anche nella recente legge 11 febbraio 2005 n.15 che si riporta più innanzi nella presente relazione per informazione e per sollecitare un intervento sui regolamenti ed i provvedimenti. 3.UNA FUNZIONE IMPORTANTE: LA FUNZIONE DI PARTECIPAZIONE Nel faticoso percorso di avvicinamento culturale tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini, la legge 18.08.1990 n.241 sul procedimento amministrativo ha conferito sostanzialmente dignità giuridica ad una serie di diritti dei cittadini che prima di tale riforma non erano ritenuti tali , bensì ritenute mere aspettative che quindi, solo 6 eventualmente, potevano trovare ascolto e, ancor più eventualmente , soddisfazione. Ci si sofferma su tale riforma, oltre che per illustrarne le recenti integrazioni in fase espansiva, anche perché era proprio sulla tutela di tali diritti che i primi D.C. hanno avuto modo di cimentarsi e cioè nel tentativo di garanzia e tutela di quegli interessi, semplici , individuali o diffusi o collettivi , socialmente rilevanti ma troppo deboli per essere tenuti nella dovuta considerazione. Il potere di richiedere informazioni o chiarimenti, il potere di accesso – senza i vincoli del segreto d’ufficio - la richiesta di informazioni, il potere di fissare un limite per la chiusura del procedimento - sono tutte garanzie ora previste dalla legge n.241/1990 e che hanno fatto anche pensare ad un depotenziamento della figura del D.C.. Tuttavia, proprio la regione E.R., nel corso dell’approvazione della legge sul Difensore civico regionale, definisce il fatto che la complessità dei rapporti tra cittadino e P.A. non può esaurirsi in una legge (o Statuto) , in un regolamento, proprio per la rigidità naturale di tali strumenti; ma le nuove situazioni soggettive e i diritti di cittadinanza trovano nell’azione del D.C., una tutela più apprezzata. Già in quel momento veniva infatti ritenuto ( cosa poi confermata con la legge n.15/2005 ) che il potere del D.C. si potesse estrinsecare anche nella fase “endoprocedimentale” e non solo a procedimento concluso e provvedimento emanato, e che la legge n.241/1990 potenzi quelle attività di garanzia, tutela e quella parte di attività che attiene alle finalità di impulso e di proposta per il miglioramento dell’attività amministrativa e delle sue regole.1 Si precisa, che i principi sul giusto procedimento, l’individuazione di precise responsabilità, l’affermazione dei diritti e la declaratoria dei corrispondenti doveri rischiano di rimanere teoria se non si creano le “giuste condizioni” per assicurare il rispetto delle regole e l’applicazione delle norme, se non interviene per rimuovere “l’indifferenza ed i timori” dell’apparato burocratico che per larga parte si è formato durante un’epoca dominata in gran parte dalla cultura della secretazione degli atti e dove non era concepita la partecipazione dei cittadini al procedimento. Con il termine “ giusto procedimento” si suole intendere quel complesso di regole poste a garanzia della trasparenza e della celerità delle procedure amministrative, non più oscure ed impenetrabili, ma aperte all’accesso ed alla partecipazione Pertanto il D.C. interviene, in tale contesto, dei soggetti interessati. per verificare il rispetto delle norme ed all’applicazione dei canoni di buona e corretta amministrazione. Gli strumenti di attuazione vanno dall’individuazione del responsabile del procedimento, dalla fissazione di un termine di attuazione, dalla previsione dell’obbligo della motivazione, nel favorire la partecipazione degli interessati alla fase deliberativa e l'accesso agli atti. L’intervento del D.C. può facilitare l’effettivo riconoscimento delle istanze di partecipazione e dare voce a quei soggetti che non hanno la consapevolezza di 1 G. Arena “La nuova legge dell’Emilia Romagna sul Difensore civico” citato da Mariani – Di Bernardo – Doria in “Il Difensore Civico” Giappichelli,Torino,2004. 7 essere titolari di diritti e facoltà ovvero che non riescono ad utilizzare gli strumenti per attuare i loro diritti per limiti personali propri o per ostacoli della P.A. Spesso il D.C. interviene oltre i confini della propria specifica competenza istituzionale per far valere, quale delegato del cittadino, la maggior conoscenza delle logiche dell’apparato burocratico al fine di ottenere la considerazione delle posizioni coinvolte. Purtroppo la violazione delle norme della legge n.241 non è sorretta da adeguate sanzioni. Cosa si può fare di fronte ad un atto privo di motivazione o con una motivazione non adeguata? Se il vizio si poteva definire in precedenza come “ eccesso di potere” ed ora invece come “violazione di legge”, il rimedio del ricorso alla autorità giurisdizionale amministrativa ( T.A.R.) non appare satisfattorio, sia per i costi , sia per i tempi, sia perché spesso non impedisce gli effetti del provvedimento. Stesso ragionamento vale per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento o del nome del funzionario responsabile o del mancato rispetto del termini di conclusione. Non pare né conveniente né risolutivo trovare rimedio unicamente nella responsabilità del….. responsabile del procedimento, spesso a propria volta impotente di fronte a procedure troppo complesse ; in queste situazioni appare strategico potenziare le forme di tutela non giurisdizionale che sembrano più efficaci proprio perché sono contestuali al momento della comparazione tra interesse pubblico ed interesse privato, anticipano il confronto eludendo o eliminando del tutto il contenzioso. Questo sarebbe il compito del difensore civico quando interviene per garantire i diritti di partecipazione, per consentire la visione e l’accesso agli atti , assicurare che ogni provvedimento amministrativo sia congruamente motivato. Ricordiamo l’importanza della motivazione degli atti , dalla quale si evince la profondità e la completezza della valutazione degli interessi effettuata e costringe l’Amministrazione ad esporre le ragioni di fatto e di diritto poste alla base delle proprie scelte. 4.IL DIRITTO DI ACCESSO Il diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti detenuti dai pubblici uffici rappresenta il risvolto sostanziale dei principi di partecipazione e di trasparenza dell’attività amministrativa ed è stato codificato negli artt.22 e seguenti della legge n.241/1990 che ha riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accedere alla documentazione in possesso di una pubblica amministrazione, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla legge. Successivamente all’art.23 è stato chiarito che il diritto di accesso di cui all’art.22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Posto quindi che l’accesso agli atti deve comunque essere sempre consentito ad eccezione delle specifiche limitazioni poste dalla legge ( e cioè si esclude per gli atti coperti dal segreto di Stato o comunque sottratti alla visione per ragioni di salvaguardia dell’interesse nazionale e di sicurezza, ecc… o per tutelare la riservatezza di terzi dai pregiudizi che potrebbero derivare loro), 8 tale diritto viene visto come la regola a disposizione del cittadino per una migliore tutela degli interessi del richiedente. Il procedimento previsto dalla legge prevede che decorsi inutilmente 30 giorni senza ottenere risposte, l’accesso, come detto prima, si intende respinto. A questo punto l’interessato può inoltrare richiesta ( secondo la riforma introdotta con la legge di semplificazione annuale per l’anno 1999, cioè la legge n.340/2000) al Difensore civico : tale intervento si pone quale soluzione alternativa rispetto al già previsto ricorso al T.A.R., senza escluderlo, ma solo interrompendo il termine per la sua proposizione, termine che ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento , da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza inoltrata tramite il Difensore. In primo luogo parrebbe una buona prassi che l’amministrazione tenesse in conto le osservazioni fatte dal Difensore civico, oppure esporre le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento del diniego. Se l’Amministrazione conferma l’atto senza motivazioni aggiuntive, si dovrebbe ritenere l’atto di conferma nullo di diritto. Ma se l’Amministrazione non risponde, né tantomeno concede la visione e l’estrazione delle copie dei documenti richiesti? Una prima tesi ( G. Virga) definiva l’atto di riesame del Difensore come una vera e propria decisione contro la quale l’Amministrazione non poteva far altro che rivolgersi, a propria volta, al T.A.R.. Tale interpretazione, che attribuiva al Difensore veri e propri poteri descrivendone quindi la figura priva di quella “imparzialità” tanto declamata , è stata contrapposta dalla tesi che - ai sensi dell’art.136 del D.Lgs. n.167/2000 - autorizzava la disposizione della nomina, da parte del medesimo di un Commissario ad acta: tesi avversata dalla recente giurisprudenza del Corte Costituzionale che ha dapprima cancellato gli articoli della legge della Regione toscana e ,da ultimo con la recente sentenza 29 Aprile 2005 n. 167 , anche quello della legge della Regione Abruzzo 23.01.04 (controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione). II. LE SOLUZIONI DELLA LEGGE DI RIFORMA SUL PROCEDIMENTO E LE ALTRE NOVITA’ La legge 11.02.2005, di riforma della legge n.241/1990, ha stabilito non molte, ma importanti novità. Alla presente relazione viene allegata anche una breve tavola sinottica per agevolare il confronto tra la nuova e la precedente legge. Per quanto riguarda le Autorità poste a presidio del diritto di accesso, la riforma ha istituito ( art.27) presso la presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi con le funzioni di: • vigilare sulla piene attuazione del principio della piena conoscibilità degli atti amministrativi; • redigere una relazione annuale sulla trasparenza nell’attività della PA 9 • proporre al Governo modifiche delle leggi e dei regolamenti onde realizzare la più piena tutela del diritto di accesso. Per quanto si riferisce alla natura giuridica ,il compito della Commissione non è tanto di perseguire interessi pubblici amministrativi quanto di tutelare imparzialmente l’interesse dei cittadini da una posizione di indipendenza dal Governo e quindi dal relativo indirizzo politico con una funzione forse assimilabile a quella giurisdizionale :si può ritenere dunque un’Autorità amministrativa indipendente. Per il Difensore Civico, la nuova legge, proseguendo la tendenza già avviata con la norma (art.15) della legge n.340/2000 ( legge di semplificazione anno 1999 di cui già detto poc’anzi), ne ha previsto uno specifico compito nella tematica dell’accesso ai documenti. In particolare, il nuovo comma 4 dell’art.25 prevede la competenza nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciale e regionali per il Difensore competente per ambito territoriale. Nei confronti degli atti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, tale richiesta è inoltrata preso la Commissione per l’accesso prevista dall’ar.27 della legge . L’interessato, a fronte al diniego di accesso della P.A., ha la possibilità, entro il termine di trenta giorni, di chiedere al D.C. competente il riesame della determinazione della Pubblica Amministrazione; se il difensore civico reputa illegittimo il diniego lo comunica all’autorità procedente e ne informa il richiedente. Questo punto la PA ha il dovere di rispondere entro 30 giorni e può: ◊ confermare motivatamente il precedente diniego e la partita si chiude qui tranne il ricorso al T.A.R. ◊ non confermare e quindi concedere esplicitamente l’accesso; ◊ non rispondere ed allora, dopo 30 giorni, l’accesso si intende consentito. Le conseguenze previste dalla legge a questo punto sono le seguenti: - il ricorso al D.C. viene visto proprio come ricorso ad un organo in certo senso decisionale di primo grado ed è alternativo al ricorso giurisdizionale; - il D.C. sarebbe organo decisore di primo livello e quindi è privo di poteri decisori definitivi, ma ha il potere di chiedere alla P.A. di riesaminare la propria decisione; il ricorso al D.C. è proponibile solamente da parte dell’interessato e non degli eventuali contro interessati. La norma di cui sopra ( art.17) insieme agli articoli 15 e 16 che innovano rispettivamente l’art.22 ( definizioni e principi in materia di accesso) e l’art.24 ( esclusione dal diritto di accesso) saranno operativi solamente una volta che sarà entrato in vigore il Nuovo Regolamento modificativo del precedente approvato con D.P.R.n.352/1992. Si riepilogano infine brevemente le principali novità della legge sul nuovo procedimento amministrativo 11.02.2005 n.15. 10 L’accesso viene definito come diritto dell’interessato a prendere non solo visione, ma ad estrarre copia dei documenti amministrativi: secondo un parte dei commentatori2 tale accesso si può definire “ conoscitivo o informativo” e va distinto dall’accesso “partecipativo” previsto in precedenza. Tale diritto si fonda sulla “trasparenza dell’attività amministrativa” esplicitamente scritta all’art.1. Il diritto di accesso viene fatto rientrare tra concernenti i diritti civili e sociali “ i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” diritto che discende dall’ art. 117 comma 2 lett.m) della Costituzione (art.22 comma2). 1. L’INTERESSE ED I TITOLARI In particolare l’interesse deve essere : diretto (ossia personale), attuale ( come richiesta di accesso), concreto ( cioè collegabile ad un bene della vita ); secondo la precedente dottrina dev’essere anche serio ( cioè meritevole e non emulativo) ed adeguatamente motivato . La posizione sottesa alla tutela dev’essere una “situazione giuridicamente tutelata” (quindi si salta l’empasse della definizione tra diritto soggettivo, interesse legittimo, aspettativa giuridica, ecc…ra). I titolari del diritto di accesso sono soggetti , e tra gli interessati viene compresa , per la prima volta esplicitamente, anche la categoria dei comitati ed associazioni quali “soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi” . 2. L’OGGETTO Il diritto di accesso comprende tutti i documenti amministrativi elencati nell’ art. 22 lett.d); la norma ha risolto in maniera positiva il problema riguardante l’accesso agli atti interni cosiddetti “endoprocedimentali” (es: pareri tecnici, nulla osta, ecc…) 3. I SOGGETTI OBBLIGATI A CONSENTIRE L’ACCESSO Non vi sono variazioni rispetto al testo precedentemente in vigore secondo il quale il diritto di accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni ( non solo quelle statali) , nei confronti delle aziende autonome e speciali, nei confronti degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Per quanto riguarda l’attività dei gestori dei pubblici servizi , occorre ricordare che il Consiglio di Stato ha puntualizzato che non è l’attività pubblica o privata che interessa ma il fatto che essa: ◊ miri alla tutela di un pubblico interesse ◊ sia soggetta al canone di imparzialità Da qui rileva la distinzione tra attività privatistica della pubblica amministrazione ( la quale è soggetta al diritto di accesso in ogni caso in quanto la P.A. deve sempre agire secondo i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità) e l’attività dei concessionari . In estrema sintesi possiamo fare alcune distinzioni nell’attività del privato concessionario di pubblici servizi per verificare l’applicabilità della legge: 2 Aldo Ceniccola : “ Il diritto di accesso dopo la legge n.15/12005” , Quotidiano di informazione giuridica n.1026/2005. 11 a) procedimenti per la formazione delle determinazioni contrattuali privato contraente ( per il quale è tenuto al dovere di imparzialità ) l’accesso va garantito; b) procedimenti relativi alle scelte organizzative per la gestione del servizio ( scelte che dovrebbero mirare la rispetto di certi parametri qualitativi del servizio e che sono sottoposte al dovere di imparzialità ) anche per questi l’accesso va garantito; c) procedimenti relativi ad attività residuali del concessionario : in questo caso occorre una comparazione tra l’interesse del privato imprenditore e l’interesse pubblico con alcuni parametri ausiliari; Se, al contrario, trattasi di società pubblica o in parte pubblica ma non gestisce servizi pubblici e svolge un’attività estranea agli interessi collettivi, allora si applicheranno le regole del Codice di procedura civile. Tale impostazione è stata recepita nell’art.22 novellato della legge che prevede che “ per pubblica amministrazione ( si intende) tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. 4. I LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO Il novellato art. 24 conferma l’esclusione del diritto di accesso per tutti i documenti coperti dal segreto do Stato e nei casi di segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge o dal regolamento governativo di attuazione; inoltre la legge n.15/2005 ha aggiunto altre materie specifiche per le quali l’accesso è escluso e cioè: - nei procedimenti tributari per i quali restano fermi i procedimenti che li regolano; - nelle attività della P.A. dirette all’emanazione di atti normativi, atti amministrativi generali, di programmazione e pianificazione, che restano soggette alla loro disciplina particolare; - nei procedimenti selettivi , nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi; Quando si tratti di queste materie le singole pubbliche amministrazioni devono individuare – con uno o più regolamenti – gli atti e/o documenti da esse formati sottratti comunque al diritto di accesso per le esigenze di tutela degli interessi di cui al comma 1. La legge attribuisce alla P.A. anche il potere di differimento ( art.24 comma4, in questo caso l’accesso non può essere negato se può appunto essere solo differito) e il potere di negare l’accesso solo per un periodo di tempo determinato (art.24 comma 5 ) quando i documenti sono connessi agli interessi di cui al coma 1( cioè quelli esclusi). Questo per confermare che i casi di esclusione, differimento, accesso dopo un certo tempo, possono trovare applicazione per l’ente comunale solo nel caso vi siano specifiche previsioni nel regolamento comunale. In caso contrario, l’accesso immediato ed incondizionato è consentito. 12 Viene confermata ( comma 6 ) l’esclusione, da definirsi da parte del Governo attraverso l’adozione di un proprio regolamento attuativo) dell’accesso per salvaguardare esigenze di - sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali; - politica monetaria e valutaria; - l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; - la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con particolare riferimento agli interessi di natura epistolare, sanitaria, finanziaria, industriale e commerciale; - l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo manato. 5. LE NORME APPLICABILI AL COMUNE Per quanto si riferisce alle modifiche degli articoli 22, 23 e 24 della legge n.241/1990 sopra descritte, e quindi le innovazioni relative all’accesso agli atti e e la giustizia amministrativa la legge 15/2005 stabilisce all’art.23 che queste entreranno in vigore entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento governativo ( che modificherà quello in vigore cioè il D.P.R.352/1992). Per quanto attiene alle altre novità in tema di procedimento amministrativo ( per il quale sappiamo che l’ente locale ha potestà regolamentare in materia di procedimenti e di provvedimenti) cui si dirà qui avanti, occorre verificare se i contenuti del vigente regolamento siano già coerenti con le modifiche introdotte dalla legge, ovvero vi sia una norma di adeguamento automatico o siano da modificare. La COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ( prevista all’art.8) ora deve contenere anche “ la data entro la quale ….deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione”; inoltre, l’art.10- bis introduce la disposizione che “ il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima dell’adozione di un provvedimento negativo , comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”. Quindi , in caso di adozione di un provvedimento negativo, occorre fare un’integrazione procedimentale comunicando tempestivamente all’interessato i motivi ostativi ed assegnando al soggetto un termine di 10 giorni dal ricevimento per fare le proprie osservazioni scritte e presentare ulteriore documentazione. Tale comunicazione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dopo la presentazione o il decorso dei 10 giorni. In tali casi sarebbe bene comunicare tempestivamente al cittadino l’esito negativo e fare firmare allo stesso una breve nota in cui risulti la conoscenza della comunicazione e la possibilità di presentare osservazioni e documenti entro 10 giorni. Tale modalità rappresenta un ampliamento delle possibilità di partecipazione del cittadino al procedimento e può servire ad evitare eventuali contenziosi rispetto alla risposta negativa. Si può ipotizzare che tale ulteriore termine, se vissuto in maniera 13 “attiva” possa essere ricompreso nei termini già previsti di conclusione del procedimento, senza ulteriori proroghe: tale fatto sarebbe coerente con la normativa che impone di non allungare i termini se non in caso di effettiva imprescindibile necessità. Se poi il provvedimento finale contempli dei parere obbligatori e/o vincolanti da parte di altri enti, sarebbe auspicabile prevedere che sia già l’ente consultato ad avvisare il cittadini di un possibile provvedimento negativo, in modo che le osservazioni di quest’ultimo possano essere già esaminate dall’ente consultato prima dell’emissione del parere. Nel caso in cui i pareri non siano vincolanti si potrebbe procedere alla integrazione del provvedimento negativo già nella fase della conferenza dei servizi, nei casi ove è prevista. Il Capo IV bis, totalmente nuovo e titolato “ Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso” , pone dei rimedi per i provvedimenti viziati dell’Amministrazione prevedendo l’annullamento, il recesso, la revoca, e la convalida. Nella materia piuttosto complessa, vale la pena di segnalare la disposizione dell’’art.21 – octies che prevede la conservazione del provvedimento qualora “ per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” e che il provvedimento non è comunque annullabile nel caso in cui “per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora, l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” e che il provvedimento non è comunque annullabile nel caso in cui “ per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora, l’Amministrazione, dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. In concreto significa che l’Amministrazione, qualora l’atto sia incorso in uno dei vizi sopra descritti dovrà fornire in giudizio la c.d. “prova di resistenza” al fine di impedire la caducazione degli effetti della propria attività. Questa prova, però, è ammissibile solamente se trattasi di attività “vincolata” ( prevista dal primo periodo del comma 2 dellart.21- octies) e consiste nella dimostrazione che, pur se si fosse seguito correttamente l’iter procedimentale, l’atto non avrebbe potuto avere contenuto differente; nel caso di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento nei casi di attività discrezionale, si seguono le prescrizioni del secondo periodo del secondo comma, dimostrando in giudizio che l’atto sostanziale non sarebbe comunque stato diverso ( semprechè non intenda pragmaticamente ritirare l’atto e reiniziare il procedimento da capo). Tali novità dovrebbero essere riprese nella modulistica utilizzata dal Comune. Per quanto si riferisce al RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (art.6) viene ora previsto che “l’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento , non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale” . 14 Infine, si segnala - in merito di ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO - l’introduzione del comma 4-bis all’art.11 : tale comma prevede che “ a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1 ( cioè accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento o in sostituzione di questo) , la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento”. In conclusione della parte dedicata alle più recenti novità in tema di diritti dei cittadini in relazione all’attività amministrativa, occorre anche sottolineare come sarebbe auspicabile un aggiornamento dei regolamenti comunali, in particolare quello relativo al procedimento amministrativo del 1995 e di quello relativo al diritto di accesso ed alla privacy ( visto unitariamente in quanto trattasi in fondo del medesimo diritto) ; anche se una parte di tali innovazioni per essere operative debbono attendere l’emanazione del regolamento attuativo della legge n.15/2005, la predisposizione delle nuove regole aggiornate potrebbe essere un utile occasione di ripensamento sia dei procedimenti, delle azioni e delle attività delle varie unità organizzative coinvolte nel procedimento. Per quanto riguarda il regolamento sull’accesso e privacy abbiamo visto che è uno strumento indispensabile per esercitare, da parte dell’ente, la facoltà di differire o sottrarre parzialmente all’accesso una parte di documentazione ancora in fase istruttoria o prodromica alle decisioni dell’ente con salvaguardia degli interessi delle persone/ enti coinvolti . Sarebbe anche opportuno provvedere all’aggiornamento della modulistica in dotazione ai Settori ed uffici per la comunicazione del provvedimento negativo. Inoltre, per quanto riguarda specificamente l’attività di questo ufficio, si manifesta la disponibilità a esaminare le determinazioni riportanti motivazioni negative di accesso ( sempre una volta che siano operative le suddette norme del nuovo regolamento) in modo da prevenire le incertezze di un possibile ricorso da parte del cittadino. Tale esame informale, potrebbe avvenire, così come sopra illustrato in materia dei termini, sempre all’interno della data prevista per l’emanazione del provvedimento finale. I 15 III. I DATI DEL COMUNE Nel periodo marzo 2004 - marzo 2005 sono state circa 208 le persone e le ditte o associazioni che si sono rivolte all’Ufficio del Difensore Civico. Ad esse vanno aggiunti tutti coloro che hanno semplicemente chiesto informazioni o chiarimenti, anche per via telefonica , sui più vari argomenti di diritto pubblico e di diritto privato. 1. Schema tabella settori /pratiche con totale Settore n. pratiche A2 Ambiente 5 A1 Anagrafe 3 A3 Lavori Pubblici Strade 10 infrastrutture Patrimonio P. A5 Servizi Socio Assistenziali Ufficio 11 Casa A6 Pubblica istruzione 4 A7 Politiche culturali 1 A8 Commercio Economia 9 A9 Pianificazione urbanistica Edilizia 10 privata A10 Polizia Municipale Conc prec. 16 Onoranze Funebri S2 Tributi Finanza 5 Marketing – comunicazione 1 Istituzionali 2 Altri comuni 10 ASL 5 SENECA 4 AIMAG 4 ACER 3 Intendenza di finanza 2 Rai 2 C.R.I. 1 Bonifica 2 Provincia R.E. 2 Regione E.R. 3 INPS 3 Motorizzazione 3 Consulenze privatistiche 34 Contatti telefonici e-mail 53 Totale 208 16 Grafico 2: DATI IN PERCENTUALE Dati in pencentuale 2% 0% 0% 2% 5% 5% 4% 5% 1% 8% 5% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 25% 1% 0% 16% 1% 1% 1% 1% A2 Ambiente A5 Servizi Socio Assistenziali Ufficio Casa A8 Commercio Economia S2 Tributi Finanza Altri comuni AIMAG Rai Provincia R.E. Motorizzazione 1% A1 Anagrafe A6 Pubblica istruzione A9 Pianificazione urbanistica Edilizia privata Marketing – comunicazione ASL ACER C.R.I. Regione E.R. Consulenze privatistiche A3 Lavori Pubblici Strade infrastr A7 Politiche culturali A10 Polizia Municipale Conc prec Istituzionali SENECA Intendenza di finanza Bonifica INPS Contatti telefonici e-mail 17 L’utenza, suddivisa per genere, riporta i seguenti valori: gli uomini sono stati 105 ( pari al 50 % circa ), ma seguono poco distanziate le donne , 97 (47 %) e quindi le ditte ed associazioni n.6 (3 %). utenza per generi 3% comitati ed associazioni 47% 50% maschi femmine GRAFICO 3: UTENZA PER GENERI Confermo anche l’impressione già riportata nelle precedenti relazioni e cioè che si rivolgono a questo ufficio cittadini per i quali è difficoltoso l’accesso ai dati ed alle informazioni in quanto spesso il linguaggio utilizzato nelle comunicazioni scritte è troppo sintetico o tecnico per cui diventa… criptico; ovvero in quanto la risposta del personale di front line è spesso frettolosa o poco adeguata. Esiste anche una buona parte di cittadini “qualificati” nelle loro richieste, con un preciso quadro dei loro diritti e/o doveri ; altri richiedono solamente un parere “super partes” anche in materie non di stretta competenza dell’Ufficio. Alle richieste formulate dal Difensore civico - o anche direttamente dal cittadino previamente “informato” dei propri diritti è stata data risposta dai vari interlocutori in percentuale veramente positiva, pari circa al 97% dei casi trattati, per il 3 % invece la procedura ha subito un rallentamento , specialmente per quanto riguarda gli enti esterni. 18 stato delle pratiche 3% totale chiuse totale aperte 97% GRAFICO 4 : STATO DELLE PRATICHE Tra le questioni portate all’attenzione del Difensore civico nello scorso anno, si illustrano brevemente quelle principali. Si conferma che, per quanto riguarda la Polizia Municipale, i cittadini si sono rivolti alla difesa civica soprattutto per informazioni sulla legittimità ed eventuale impugnazione delle contravvenzioni elevate per violazione alle norme del Codice della Strada ; anche quest’anno non sono mancate le “multe pazze” ”(cioè multe elevate in altri Comuni italiani contro autoveicoli e/o motocicli di cittadini carpigiani che non si erano mai recati in quei posti; si sono avute poi richieste di chiarimenti su leggi e regolamenti per quanto riguarda l’acceso alla zona ZTL, per contravvenzioni in materia edilizia, accesso agli atti in merito ad alcune denunce presentati da privati in materia edilizia, la possibilità di esonero e rateizzo del pagamento delle multe prima e dopo l’avvio del procedimento di riscossione coattiva ; per quanto riguarda la possibilità di impugnazione delle contravvenzioni davanti al Giudice di Pace di un altro circondario da questo punto di vista, la recente sentenza n.114 dell’8 aprile 2004 della Corte Costituzionale che ha sancito la non debenza del versamento della cauzione per poter fare ricorso al Giudice di Pace contro tali multe va incontro a chi intende far valere i propri diritti ma si vedeva ostacolare tale diritto per il cospicuo ammontare di tale cauzione. Inoltre è stata ammessa la possibilità di presentare ricorso anche tramite posta , anche se in molti verbali non è specificato. Per restare in materia di contravvenzioni, altre tipologie di opposizione riguardano il divieto di sosta, la guida senza cintura, l’opposizione di cartella di riscossione esattoriale al Giudice di pace per varie tipologie ( inesistenza del tributo, persona diversa, ecc..ra, notifica del verbale originale ad indirizzo errato…), la circolazione nei giorni di targhe alterne ecc...ra. 19 Di numero contenuto sono le contravvenzioni elevate in base a strumenti di rilevazione automatica nel Comune di Carpi, (al contrario delle informazioni richieste dai cittadini per contravvenzioni in Comuni diversi), forse pagate od opposte direttamente al Giudice di Pace. Le tipologie sopracitate sono quelle per le quali il cittadino ha preferito proporre ricorso al Giudice di pace, ma ve ne sono state circa trenta ( rilevate tra “i contatti” ) sulle quali sono stati richiesti chiarimenti o è stato richiesto una possibilità di dilazionare il pagamento. Una delle più frequenti osservazioni fatte all’Ufficio di Difesa civica e che per doverosa correttezza si riporta, riguarda il comportamento e le modalità di comunicazione tra gli agenti ( ovviamente non è possibile, anche se non corretto, generalizzare) e il cittadino. Pare opportuno segnalare che l’intrinseca conflittualità della funzione potrebbe essere adeguato. percepita diversamente con un modello di comunicazione In materia di concessioni precarie si deve segnalare un caso di proroga di occupazione di suolo pubblico per cantiere rilasciata oltre la scadenza dei termini di realizzo dell’opera edilizia ; pare che non vi sia un collegamento informativo di tipo informatico tra le unità organizzative competenti a gestire le due procedure per cui il tutto si basa sulle dichiarazioni dei cittadini interessati. Nel caso specifico l’area occupata è stata sottratta all’uso pubblico per un tempo non necessario. Sempre in tale materia è stata segnalata la concessione di un tratto di strada pubblica nella zona destinata ad insediamenti produttivi per utilizzo privato da parte di un’azienda. La non tempestività e vaghezza di tale segnalazione ( alcuni mesi dopo) ha comportato l’infruttuosità di ogni possibile indagine. Gli interventi di competenza del Settore Assistenza Sociale-Sanità-Casa hanno riguardato in prevalenza il disagio di adulti o gruppi familiari nei confronti del pagamento di fatture o bollette dei servizi pubblici essenziali; sono stati dati pareri e trattati casi in materia di affido familiare, applicazione dell’I.V.A. agevolata per forniture di apparecchi per disabili, pagamento rette per istituto di ricovero ed assistenza anziani, accesso alle graduatorie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, procedimenti di rilascio dei predetti alloggi per decadenza, accesso ai dati personali e strumenti di difesa della privacy, chiarimenti sui requisiti richiesti per gli interventi di assistenza sociale e suggerimenti per trovare, se possibile, soluzioni alternative. Restano frequenti i cittadini che si rivolgono all’ufficio di difesa civica per evidenziare una situazione di difficoltà economica derivante da casi di inoccupazione anche da parte di persone relativamente giovani o di anziani che, con un'unica pensione , non riescono a pagare gli affitti, le spese, generali , le spese mediche, né a trovare soluzioni abitative più economiche fuori città in quanto sprovvisti di automobile o di patente . Alquanto contenute (3) sono state le richieste riguardanti procedure gestite dal Settore Istruzione e Servizi educativi , quasi tutte in relazione ai posti messi a disposizione dei bambini carpigiani nelle materne e nei nidi. Nello specifico si è trattato 20 un caso - attivato dai genitori dei bambini della sezione di scuola materna interessata dell’eventuale possibilità di riconferma dell’insegnante non di ruolo anche per il successivo anno scolastico, con richiesta delle norme di legge, contrattuali e regolamentari vigenti . Gli altri casi hanno riguardato rispettivamente la problematica tra tempi di conferma dell’accettazione al nido e problemi lavorativi della mamma e la connessione tra scuola di destinazione e scuola scelta dai genitori ai fini del punteggio per l’ingresso nella materna. I casi per i quali è stato interpellato il Servizio Ambiente si riferiscono a segnalazioni di inquinamento da emissioni fumi ed odori da pubblici esercizi, un caso di revocato affidamento di un cane ad un cittadino, richiesta di eventuale rimborso per danni provocati ad un cavo dell’alta tensione da un albero di proprietà privata ma non sottoposto a vincolo come alberatura di pregio, informazioni sulla possibile impugnazione di ordinanze di sgombero e rimozione, poi prorogata nel termine dopo le osservazioni presentate da parte del cittadino. Per quanto riguarda il Settore Strade Mobilità e Traffico , Patrimonio e L.L.P.P. sono stati trattati - nel corso dell’anno 2004 - casi riguardanti l’accesso ad informazioni e progetti per le nuove rotatorie, la segnaletica stradale di alcune nuove intersezioni ( Via Lama) , la competenza ad effettuare lavori di asfaltatura e manutenzione sulle strade vicinali, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili ad uso abitativo a proprietà mista pubblico – privata, l’installazione di dissuasori di velocità in alcune strade di quartiere ma ad alta percorrenza, la realizzazione di nuovi passaggi pedonali . Occorre anche segnalare che alcuni cittadini hanno chiesto di segnalare al Comune la ancora scarsa presenza dei percorsi ciclabili ( e la scomodità di alcuni quelli esistenti) soprattutto anche nelle zone di recente ma intenso sviluppo abitativo , in quanto tali insediamenti non hanno una distanza tale dal centro cittadino tale da escludere la progettazione di piste ciclabili. Vi è stata una richiesta di accesso atti riguardante il rimborso del canone di uso di immobile comunale da parte di un’associazione con richiesta di riduzione, ed una richiesta di riesame per sanzioni amministrative a seguito di revoca benefici per recupero e risanamento conservativo di immobile urbano, conclusasi con l’annullamento del provvedimento inizialmente emanato. In materia di Pianificazione Urbanistica/ Edilizia , si è avuta una richiesta di accesso e consultazione delle leggi nazionali e regionali ( Legge n.31 del 2002) in materia di quantificazione degli oneri di urbanizzazione per recupero e restauro di immobile; i dati emersi da tale richiesta sono stati utilizzati per la formulazione di uno specifico quesito all’ufficio di Difesa civica che ha fornito un parere in materia; le altre pratiche hanno riguardato opere di manutenzione di accessi privati su strade vicinali, quantificazione dell’indennità di esproprio in caso di allargamento della sede stradale, 21 sanzioni per mancata presentazione di atti ad integrazione della documentazione in una pratica edilizia, casi di variazione di destinazione d’uso, errore materiale di quantificazione della superficie dell’immobile per riscatto dei diritto di superficie dello stesso. Ancora vi è stato un caso di doglianza in merito al fatto dell’occupazione da parte di residenti normodotati delle piazzole di sosta riservata ai portatori di handicap nei parcheggi condominiali ( viene inserito tra le pratiche di tale settore anche se per competenza è a scavalco con i Lavori pubblici) soprattutto per segnalare il punto di vista del cittadino assegnatario di alloggio A.C.E.R. che chiedeva – oltre l’aumento dei posti riservati almeno pari al numero degli assegnatari disabili - la installazione di apposito cavalletto meccanico con assegnazione del posto auto riservato congiuntamente all’alloggio. Per quanto riguarda Il Settore Cultura – Tempo libero - Sport si è avuta un'unica richiesta relativa al diniego di prenotazione manuale di un testo a causa della temporanea interruzione del sistema informatizzato. Alcune richieste di accesso agli atti e di chiarimenti in merito al ruolo del Comune ha riguardato il Settore Comunicazione per la pubblicità inserita sulla pubblicazione “QUIcittà”. Il Settore Affari generali – Legali ha avuto alcune richieste di accesso atti e un parere riguardanti rispettivamente dei documenti allegati a delibere della Giunta e in materia di accesso alla situazione patrimoniale dei Consiglieri. In riferimento al Settore Economia servizi al Commercio i cittadini hanno esercitato il loro diritto ad avere chiarimenti e ad avanzare proposte in materia di orari di apertura di pubblici esercizi ( in relazione a situazioni di schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica) , di requisiti professionali richiesti dalla regione per la gestione di esercizi commerciali aperti al pubblico, di autorizzazioni temporanee al commercio al minuto. Per quanto riguarda il Settore Finanze – Bilancio sono stati posti dei quesiti relativamente all’applicazione delle norme in materia di tributi locali, in particolare sulle sanzioni per tardivo/insufficiente versamento per l’ I.c.i. e il C.o.s.a.p.. I cittadini si rivolgono all’Ufficio del Difensore per presentare richieste di chiarimento o di accesso ad atti e documenti o comunque anche solo per presentare alcune osservazioni critiche. In materia di I.C.I si sono avute delle richieste di acceso in materia delle sanzioni per tardivo pagamento, per pagamenti non esatti e fattispecie analoghe a quelle già illustrate nelle relazioni precedenti. Si elencano , altresì, seppur brevemente, le materie non relative al diritto pubblico nelle quali si è fatta una sintetica consulenza ai cittadini che si sono rivolti all’ufficio di difesa civica . I quesiti proposti hanno riguardato principalmente i problemi di vicinato, le questioni tra condomini sulla proprietà e l’utilizzo di aree comuni, il pagamento delle spese condominiali, i sinistri stradali, licenziamenti, i diritti successori, le servitù sui 22 fondi privati, la tutela del diritto d’autore, la capacità di testimoniare, alcuni istituti di diritto penale, le norme sulla privacy e alcuni quesiti di diritto di famiglia. IV. RAPPORTI CON ENTI ED AZIENDE Un parte consistente delle pratiche gestite da parte dell’ufficio di Difesa Civica anche per lo scorso anno riguarda i casi trattati nei confronti di enti pubblici e privati gestori e/o concessionari di pubblici servizi. In particolare – per quanto si riferisce ad enti pubblici a competenza nazionale, sono stati trattati questioni nei confronti della RAI per il canone di abbonamento, di accesso agli atti nei confronti della Motorizzazione civile per passaggi di proprietà e esami per il patentino per i motocicli . Sono stati trattati due casi in materia di riscatto dei diritti di superficie per aree demaniali su canali nei confronti del Ministero delle Finanze, due pratiche nei confronti di I.N.P.S. per questioni relative alle pensioni di anzianità e vecchiaia, nei confronti di Telecom. Ancora, sono state fatte consulenze sulla legge e inoltrate pratiche con la Prefettura di Modena per il cambiamento di nome, nei confronti delle Poste Italiane per un libretto al risparmio al portatore. Per quanto si riferisce ad enti pubblici territoriali, è stata fatta consulenza in materia di partecipazione tardiva al procedimento agli atti nei confronti della Provincia di Reggio Emilia su richiesta di un cittadino al quale erano scaduti i termini per la presentazione di memorie scritte ed osservazioni in merito all’occupazione suolo per il passaggio della linea elettrica a 132KW; sono stati emessi pareri che riguardavano gli atti del consorzio della Bonifica Parmigiana – Moglia, nei confronti della regione Emilia Romagna per la concessione di contributi, nei confronti della ASL di Mirandola per il rilascio di una cartella clinica. Vi sono stati oltre dieci casi di consulenza per ricorsi all’Autorità giudiziaria per sanzioni e contravvenzioni comminate per violazioni alle norme sulla circolazione elevate in altri Comuni a cittadini carpigiani. Per quanto riguarda la l’Azienda Unitaria sanitaria locale di Carpi sono stati trattati casi in relazione al pagamento di tikets sanitari, in materia di provvedimento di ricovero coatto, il rilascio di una cartella clinica, per il pagamento di diritti in materia di rilascio di autorizzazione sanitaria al commercio di integratori alimentari, in materia di accesso ad atti dell’ufficio igiene . 23 altri enti 12 10 8 6 4 2 0 GRAFICO 5: ALTRI ENTI Per quanto riguarda altri Enti in generale , tra cui anche i concessionari di pubblici servizi , le pratiche che riguardano A.I.M.A.G. si riferiscono principalmente al rateizzo delle bollette relative ai servizi ( gas, acqua e rifiuti) per le quali spesso i cittadini si trovano in situazioni di difficoltà: gli importi per le famiglie mono reddito sono consistenti soprattutto in relazione al fatto che circa il 40% degli importi non sono relativi ai consumi, ma imposte o quote fisse. Altre due questioni hanno riguardato ancora il passaggio di A.I.M.A.G. su fondi di proprietà privata per i quali i richiedenti non avevano ottenuto il consenso dei rispettivi proprietari confinanti. Altre pratiche sono state svolte nei confronti del locale Ufficio delle entrate per gli accertamenti di tributi erariali, di Uniriscossioni per pratiche che, anche se non numerose, tuttavia significative. Per quanto riguarda le gestioni cimiteriali Ditta concessionaria della gestione dei locali cimiteri urbani , SE.NE.CA., è stata richiesta di accesso per quanto riguarda le graduatorie per la concessione di una tomba di famiglia e per quanto riguarda il pagamento di spese relative alla traslazione di salme. 24 Per quanto riguarda A.C.E.R. i cittadini si rivolgono all’Ufficio di Difesa civica prevalentemente in relazione a questioni riguardanti la manutenzione del fabbricato, le nuove modalità di determinazione del canone dal 2003 e le nuove norme sulla gestione, disposizioni applicative della legge regionale n.31/2002 e recepite con deliberazione del Consiglio Comunale di Carpi del 2004, la possibilità di avere delle proroghe straordinarie per le assegnazioni non definitive. Si sono avute due richieste per le modalità di accesso alle abitazioni in gestione da ACER in qualità di agenzia precisamente in relazione alla quantificazione della cifra necessaria per “entrare nell’alloggio” e cioè di alcuni mesi di pigione anticipata e della cauzione, totale che supera spesso il migliaio di euro. Inoltre, si sono rivolte all’ufficio di Difesa Civica alcune famiglie carpigiane interessate alla regolarizzazione ( spesso non consentita dalle vigenti norme) di cittadine/i extracomunitari non esattamente in regola con il permesso e/o la carta di l’avvio dell’applicazione della legge Bossi -Fini sull’immigrazione e più in generale di varie informazioni per abitanti extra comunitari. Infine, per completezza, si comunica che anche quest’anno vi sono state circa oltre una decina di contatti da parte di cittadini di altri Comuni, i quali, per varie motivazioni, non hanno potuto/voluto giovarsi dell’assistenza del competente Difensore civico o perché il Difensore Civico non c’è ( trattasi di abitanti nei Comuni di Novi, Campogalliano, Correggio, Modena , Soliera-Limidi). Le questioni vertevano in tema di accesso agli atti, ricorsi per contravvenzioni, consulenze varie sia nei confronti del loro Comune di appartenenza, sia delle Aziende sanitarie territorialmente competenti, sia di tipo privatistico. Restano ancora pendenti alcune pratiche di competenza dei Settori Lavori pubblici, INPDAP, SE.NE.CA., Servizi Sociali, Settore Ambiente, Settore Finanze. 25 tipologie 90 80 77 70 60 53 50 40 34 34 30 20 10 10 0 0 uffici del comune altri enti altri comuni relazioni privati contatti telefonici e informazioni varie GRAFICO 6: TIPOLOGIE 35 30 25 20 15 10 5 0 comune altri enti GRAFICO 7 :TEMPI DI RISPOSTA 26 V. ALCUNE PROPOSTE Si riprendono , infine, alcuni suggerimenti e proposte che potrebbero trovare accoglimento da parte del Comune in merito agli argomenti sopra trattati. In particolare , oltre all’opportunità di provvedere alla revisione/aggiornamento dei due regolamenti comunali citati, cioè quello sul procedimento amministrativo e quello sull’accesso, si ritiene di proporre la revisione della modulistica ( o di parte della stessa) relativa alle novità del procedimento derivanti dalla legge n.15/2005, azioni per le quali l’ufficio di difesa civica manifesta la propria disponibilità alla collaborazione. L’occasione è propizia anche per rivedere le tipologie delle motivazioni contenute nei provvedimenti emessi nei confronti dei cittadini in modo che vengano espresse più chiaramente le motivazioni in base alle quali sono stati valutati i loro diritti. Si manifesta anche l’intenzione di contattare la dirigenza scolastica delle scuole medie inferiori e superiori per proporre – dal prossimo anno scolastico - una serie di incontri tendenti a diffondere la cultura della legalità , per far conoscere la figura del difensore civico e per cercare di stimolare la cittadinanza del futuro ad un’attiva partecipazione alla vita comunitaria pubblica. Allegati: “Come cambia la legge 241/1990” da Guida agli enti locali de “Il Sole 24 Ore” 27 Il Difensore Civico riceve per appuntamento: Il Venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 Il Sabato mattina dalle 9,30 - 13,30 Ufficio Corso Alberto Pio, 91 - 41012 Carpi tel:059 649788 fax:059 649784 risponde anche per via elettronica email: [email protected] Segreteria dott.ssa Nadia Incoronata Minichiello email [email protected] 28