Società per Azioni Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
Sede Legale Via Flavio Gioia 71
37135 Verona tel. 0458272222 Fax 0458200051 Casella Postale 460M www.autobspd.it
Capitale Sociale € 108.450.000 int. vers. C.C.I.A.A. VR n. 57409 Trib. C.P. VR n. 3342/8146 C.F. e P.I. n. 00212330237
Società certificata ISO 9001 - ISO 14001 - SA 8000
Oggetto
Oggetto
N°
N°
AUTOSTRADE A4 - A31 E LORO PERTINENZE, LOTTO 1° E 2°
Elaborato
Data
Data
N°
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Redazione
Redazione
AREA ESERCIZIO AUTOSTRADALE
Settore Manutenzione
Capo
Capo Commessa
Commessa
Collaboratori
Progettista
Coordinatore per
la progettazione
Revisione
Revisione
N°
Redatto
Visto
Approvato
Scala
Data
Nome file
1
SOCIETA’ PER AZIONI
AUTOSTRADA-BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.p.A.
AREA ESERCIZIO AUTOSTRADALE
SETTORE MANUTENZIONE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E
COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI.
ANNI -2010-2011-2012-2013
LOTTI 1 e 2
AUTOSTRADA A/4 A/31 COMPRESE LE PERTINENZE ESTERNE
I RACCORDI E LE TANGENZIALI.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Pagina 1 di 32
A RT . 1 - OGGETTO DELL’APPALTO ........................................................................................................................................................... 6
A RT . 2 - A MMONTARE DELL’APPALTO.................................................................................................................................................... 6
A RT . 3 - M ODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.................................................................................................................... 7
A RT . 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SPECIALI, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI ............................. 7
A RT . 5 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI............................................................................................ 7
A RT . 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPIT OLATO SPECIALE D'APPALTO.......................................................... 8
A RT . 7 - DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO........................................................................................................... 8
A RT . 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO ....................................................................................................... 8
A RT . 9 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE .......................................................................................................................................... 8
A RT . 10 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICI LIO; DIRETTORE DI CANTIERE ...................................................... 9
A RT . 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E NELL'ESECUZIONE...................................................... 9
A RT . 12 – DENOMINAZIONE IN VALUT A .................................................................................................................................................. 9
A RT . 13 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI ............................................................................................................................................... 9
A RT . 14 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVO RI .......................................................................................................................... 10
A RT . 15 - SOSPENSIONI E PROROGHE ....................................................................................................................................................... 10
A RT . 16 - PENALI IN CASO DI RITARDO ................................................................................................................................................... 11
A RT . 17 – PROGRAMMA DI INTERVENTO DELL'APPALTATORE ......................................................................................................... 11
A RT . 18 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE ................................................................................................................. 12
A RT . 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI ...................................................................... 12
A RT . 20 - A NTICIPAZIONE......................................................................................................................................................................... 12
A RT . 21 - PAGAMENTI IN ACCONTO ........................................................................................................................................................ 12
A RT . 22 - PAGAMENTI A SALDO................................................................................................................................................................ 13
A RT . 23 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONT O ..................................................................................................... 13
A RT . 24 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO .......................................................................................................... 13
A RT . 25 - REVISIONE PREZZI ..................................................................................................................................................................... 14
A RT . 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI ........................................................................................................ 14
A RT . 27 – M ISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI ....................................................................................................................... 14
A RT . 28 – ONERI DIRETTI E COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA...................................................................................................... 14
A RT . 29 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA ................................................................................ 14
A RT . 30 - CAUZIONE PROVVISORIA .......................................................................................................................................................... 14
A RT . 31 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA............................................................................................................ 15
A RT . 32 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE ................................................................................................................................................ 15
A RT . 33 - A SSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA ........................................................................................................................... 15
A RT . 34 - VARIAZIONE DEI LAVORI .......................................................................................................................................................... 16
A RT . 35 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI........................................................................................................ 16
A RT . 36 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI ................................................................................................... 16
A RT . 37 - NORME DI SICUREZZA GENERALI............................................................................................................................................ 17
A RT . 38 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO........................................................................................................................................ 17
A RT . 39 – PIANI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI....................................................................................................................................... 17
A RT . 40 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ........................................................................................................... 17
A RT . 41 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA .................................................................................................... 17
A RT . 42 - SUBAPPALTO.............................................................................................................................................................................. 18
A RT . 43 – RESPONSABILITÀ IN MAT ERIA DI SUBAPPALTO................................................................................................................. 19
A RT . 44 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .................................................................................................................................... 19
A RT . 45 – RISERVE E CONTROVERSIE ...................................................................................................................................................... 19
A RT . 46 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA..................................................................................... 20
A RT . 47 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI ........................................................................... 20
A RT . 48 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE ............................................................................................... 21
A RT . 49 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE ............................................ 21
A RT . 50 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE ........................................................................................................... 22
A RT . 51 –SCIOPERO .................................................................................................................................................................................... 23
A RT . 52 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE .......................................................................................................... 23
A RT . 53 – ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE ................................................................................... 24
A RT . 54 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE ................................................................................................................... 24
A RT . 55 – CUSTODIA DEL CANTIERE ....................................................................................................................................................... 25
A RT . 56 – CARTELLO DI CANTIERE ......................................................................................................................................................... 25
A RT . 57 – DANNI DA FORZA MAGGIORE .................................................................................................................................................. 25
A RT . 58 ONERI E PRESCRIZIONI E SANZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE PER L ’ESECUZIONE DEI LAVORI IN
PRESENZA DI TRAFFICO........................................................................................................................................................................... 25
Pagina 2 di 32
A RT . 59 – PREZZI IN ELENCO .................................................................................................................................................................... 28
A RT . 60 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E PROVE ........................................................................................................ 28
A RT . 61 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE ............................................................................................................................. 29
A RT . 62 – ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DA SVOLGERE ................................................................................................... 29
A RT . 63 – FORNITURA DI MATERIALI ALL'IMPRESA DA PARTE DELLA COMMITTENTE ............................................................. 32
Art. 64 – Codice etico .................................................................................................................................................................................. 32
Allegato: D.Lgs. 196/2003 Protezione dei dati personali ....................................................................................................................... 34
Pagina 3 di 32
DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
L'appalto è suddiviso in due lotti che comprendono:
- lotto 1 dall'autostazione di Brescia/Est all’autostazione di Montebello sull'A/4, compresa la caserma della Polizia Stradale
di Verona Sud, i capannoni dei vari centri di manutenzione, le aree di parcheggio, le tangenziali di Brescia Est e di Verona,
le loro pertinenze e gli schelter in itinere;
- lotto 2 dall’autostazione di Montecchio ai due svincoli di Padova/Est da e per Milano sull'A4 e tutta la "Valdastico" A31,
compresi i capannoni dei vari centri di manutenzione, le aree di parcheggio, le tangenziali di Vicenza e di Padova, le loro
pertinenze e gli schelter in itinere.
La manutenzione ordinaria deve assicurare la continua e perfetta efficienza tecnica di tutti gli impianti termici e di
condizionamento, nonché adeguarli e mantenerli rispondenti alle normative vigenti.
Il programma degli interventi deve essere sottoposto all'approvazione della D.L. che comunque si riserva il diritto di
modificare il programma stesso in base alle proprie necessità organizzative e per esigenze particolari. Fermo restando che
la responsabilità generale del tipo programmatico degli interventi rimane alla Ditta, che se ne assume l'onere di continuità
e ciclicità. Alcuni interventi sono di tipo stagionale e quindi il loro periodo sarà concordato con la D.L., altri sono di tipo
ciclico e saranno effettuati previo accordo, anche ai fini della sicurezza del traffico. Gli altri interventi devono avvenire
ogni qualvolta se ne giudichi la necessità per assicurare l'efficienza e continuità degli impianti, e ciò su iniziativa della
Ditta stessa, previa segnalazione ed approvazione degli addetti della Società, oppure su segnalazione della D.L. in
qualsiasi ora diurna o notturna di giorni feriali, prefestivi o festivi. La segnalazione porrà in evidenza la necessità o meno
di un intervento immediato per particolari esigenze d'esercizio, o la possibilità di rinviare l'intervento a tempi brevi se tali
esigenze non siano perentorie.
L'intervento richiesto con urgenza deve avvenire entro 2 (due) ore dalla chiamata.
Gli impianti che formano l’oggetto dell’appalto sono di seguito elencati:
LOTTO 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Fabbricati di stazione;
Fabbricati per apparati di esazione pedaggio;
Cabine d’esazione pedaggio;
Isole tecniche;
Gruppi frigo;
Split system;
Capannoni di servizio;
Impianti pneumatici;
Impianti di essiccazione aria;
Impianti di sollevamento finestrini cabine;
Condizionatori schelter portali segnaletici;
Condizionatori schelter telecamere;
Box prefabbricati adibiti ad uffici;
Fabbricati “Centri Servizi”
Cisterne centrali termiche e gruppi elettronici;
Fabbricato Caserma P.S. sotto sezione di Verona Sud;
Impianti di filtrazione dell’aria;
LOTTO 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fabbricati di stazione;
Fabbricati per apparati di esazione pedaggio;
Cabine d’esazione pedaggio;
Isole tecniche;
Gruppi frigo;
Split system;
Capannoni di servizio;
Impianti pneumatici;
Impianti di essiccazione aria;
Impianti di sollevamento finestrini cabine;
Pagina 4 di 32
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Condizionatori schelter portali segnaletici;
Condizionatori schelter telecamere;
Box prefabbricati adibiti ad uffici;
Fabbricati “Centri Servizi”
Cisterne centrali termiche e gruppi elettronici;
Impianti di filtrazione dell’aria;
Fabbricato della Vecchia Autostazione di Padova Ovest;
Condizionatori gallerie dei Berici;
Gli impianti da manutenzionare sono da considerarsi tutti quelli a servizio degli impianti termici e di condizionamento perciò
anche gli impianti elettrici a servizio degli impianti termici comprensivi degli elementi indicativamente elencati di seguito:
- impianti di regolazione e comando;
- linee elettriche a servizio degli impianti;
- quadri elettrici a servizio degli impianti.;
-lampade di ogni tipo, potenza e tensione, a servizio degli impianti;
-essicatori d’aria, termoventilatori, bruciatori, ventilatori, aerotermi, pompe, autoclavi, condizionatori, compressori d’aria, ed
ogni altro apparecchio a servizio degli impianti termofluidici;
- impianti di telecontrollo e pneumatici;
- gruppi frigo, caldaie cisterne gasolio ecc….
-infine ogni altro componente qui omesso ma comunque rientrante nella più generale dizione di "impianti termici e di
condizionamento".
Rimangono esclusi gli apparati di esazione pedaggio ed i loro organi di controllo nelle autostazioni e gli apparati speciali di
elaborazione dati nella Sede Sociale.
L’appaltatore è tenuto a completare e a predisporre, su supporto informatico (in formati che saranno indicati dalla Direzione
Lavori) e cartaceo tutti i disegni costruttivi delle opere e/o impianti eseguiti e rilevati, rientranti nella valutazione degli
stati di avanzamento al fine della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell’opera.
Pagina 5 di 32
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – Definizione tecnica ed economica
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le prestazioni e le forniture occorrenti per realizzare a misura (con
offerta di un unico ribasso da applicare su tutto l’elenco prezzi) le opere di manutenzione, conservazione e
completamento degli impianti termici per un periodo triennale di 1096 giorni (millenovantasei giorni) naturali, consecutivi
e calendari. Gli impianti sono situati nelle palazzine, nei piazzali, negli svincoli autostradali e nelle tangenziali di proprietà
e/o in gestione alla Società Autostrada BS-PD S.p.A.
v
Lotto 1 dal casello di Brescia Est al casello di Montebello compreso;
v
Lotto 2 dal casello di Montecchio al casello di Padova Est escluso e tutta la A31.
Le ditte potranno concorrere per entrambe i lotti, ma, causa la contemporaneità degli interventi urgenti, non potrà
aggiudicarsi più di un lotto.
2. Sono compresi nell’appalto, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste delle quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4. Per particolari esigenze la società si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la possibilità di ordinare all’impresa,
l’esecuzione di singoli interventi di manutenzione anche nei lotti diversi da quello appaltato, in quanto le lavorazioni
sono del tutto simili per ogni lotto. Qualora si verifichi questa circostanza, le prestazioni saranno contabilizzate
all’impresa che le ha eseguite con le modalità previste nel proprio contratto.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara, per un periodo di giorni 1096 naturali e consecutivi, è definito come segue:
LOTTO N°1
1
2
3
4(1+3)
Importo a misura
Oneri diretti per la Sicurezza
Costi specifici per la Sicurezza
Importo a base d'appalto
€ 877.000,00
€ 2.000,00
€ 15.000,00
€ 892.000,00
LOTTO N°2
1
2
3
4(1+3)
Importo a misura
Oneri diretti per la Sicurezza
Costi specifici per la Sicurezza
Importo a base d'appalto
€ 739.000,00
€ 2.000,00
€ 9.000,00
€ 748.000,00
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara
applicato all’importo di cui al comma 1 punto 1, già comprensivo degli oneri diretti per la sicurezza di cui al punto 2 ed
aumentato dell’importo dei costi specifici per la sicurezza di cui al comma 1 punto 3, questi ultimi non soggetti a ribasso
d’asta.
Essendo gli oneri diretti per la sicurezza, dettagliatamente specificati ed indicati, ai sensi del D.Lgs. 81/08, compresi nei
singoli prezzi unitari, quindi, nell’importo totale dei lavori a misura ed individuando la parte degli oneri e delle
prestazioni da assoggettare a ribasso, l’agiudicatario né ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta di
ribasso. I costi specifici per la sicurezza, non soggetti a ribasso, verranno liquidati a misura secondo le specifiche
prestazioni effettuate applicando i corrispettivi prezzi di cui all’allegato elenco prezzi unitari (CAPITOLO B).
3. E’ fatto obbligo all’assuntore dei lavori e/o subappaltatore, recepire le dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i propri dipendenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
4. E’ fatto obbligo, in ogni caso, inoltre:
Ø cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa
oggetto dell’appalto;
Pagina 6 di 32
Ø coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra eventuali lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dei lavori (art. 26 comma 2 D.Lgs 81/08).
5. I prezzi unitari e gli importi delle prestazioni oggetto del capitolato speciale d’appalto sono sempre considerati al netto
dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal
presente capitolato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari di cui all’apposito elenco. Tali prezzi devono considerarsi
compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico della ditta esecutrice per la realizzazione, a perfetta regola d’arte, delle
prestazioni contrattuali nonché quelle per i pedaggi autostradali che la ditta dovrà sostenere e di tutti gli obblighi
nessuno escluso, derivanti dal presente capitolato e dalle prescrizioni tecniche ed esecutive.
6. Trattandosi di contratti aperti di manutenzione, così come declarato al 2° comma dell’art. 154 del D.P.R. 554/99, l’importo
dei lavori potrà subire variazioni anche significative. Per questo richiamato, l’Appaltatore non potrà richiedere
compensi aggiuntivi rispetto alle prestazioni effettivamente espletate e contabilizzate.
7. La Società, nell'ambito dei tratti autostradali e loro pertinenze oggetto del presente capitolato, si riserva il diritto,
insindacabile, di affidare lavori e prestazioni di servizi di qualsiasi tipo ed importo ad altre ditte, senza che la Ditta possa
sollevare eccezioni di sorta.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi degli articoli 45, comma 7, 89, del regolamento generale D.P.R. 554/99 e 53,
comma 4 del D.Lgs. 163/2006.
2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in
elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all’articolo 2,
comma 1.
5. Non è stato nominato il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in quanto l’appalto è relativo a lavori di
manutenzione agli impianti termici per i quali non si prevede la presenza in cantiere di altre ditte, edili o di ingegneria
civile di cui agli allegati X e XI.
6. L’appaltatore prima della stipula contrattuale, dovrà presentare alla Società il piano di valutazione dei rischi da
interferenze come prescritto dall’art. 26 del D.Leg. 81/08.
7. La Società nella veste del Datore di Lavoro Committente, promuoverà la cooperazione ed il coordinamento elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze come prescritto dall’art. 26 del D.Legs. 81/08 e s.m.i.Tale documento dovrà
essere adeguato in funzione all’esecuzione dei lavori.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili
Importo a base d’appalto per il LOTTO N° 1
Euro 892.000,00
Categoria prevalente
OG11 (DPR 34/2000)
Classifica
III°
Importo a base d’appalto per il LOTTO N° 2
Euro 748.000,00
Categoria prevalente
OG11 (DPR 34/2000)
Classifica
III°
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Pagina 7 di 32
Ai fini dell'applicazione dell’articolo 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, dell’articolo 45, commi 7 e 8 del Regolamento
Generale, dell’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e dell’articolo 34 del presente capitolato speciale, è
stato individuato il gruppo di lavorazioni omogenee descritto nella parte iniziale del presente capitolato speciale.
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro
viene appaltato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che faranno parte del contratto
1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato Speciale suddiviso in:
Parte Prima Norme Ge nerali
Parte Seconda Prescrizioni Tecniche ed esecutive ;
b) Elenco Prezzi Unitari;
c) manuale “Norme di Sicurezza per l’esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico” – la tavola n° 2, che
prevede la chiusura della corsia di emergenza, è sostituita dalle tavole 2 bis e 2bis/05;
d) il piano di Valutazione dei Rischi dell’impresa ;
e) il Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze, art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
il D.P.R. del 25/1/2000 n° 34;
il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale ad una dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, sulla disponibilità dei siti, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in
conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti progettuali;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari in relazione
alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato
dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o
maggiori compensi o particolari indennità;
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del D.Lgs. 163/2006.
Pagina 8 di 32
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale
domicilio s'intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico
dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega,
con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente
notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal
deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e nell'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.
3. L’Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi.
L’impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero
necessarie per accesso al cantiere, per l’impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili
dalla Direzione Lavori e per tutto quanto è necessario all'esecuzione dei lavori.
Art. 12 – Denominazione in valuta
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in
Euro.
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865,
dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.
Pagina 9 di 32
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in
quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori:
a)
La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
b) Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori
dipendenti.
c) Elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato
da dichiarazione del datore di lavoro che ha già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni
variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.
d) Copia del Libro Unico del Lavoro riferimento artt. 39 e 40 del D.L.n°112 del 025/06/2008 convertito con Legge
6/08/2008 n 133.
e) Copia del modello “Unificato LAV” per accertare l’avvenuta comunicazione obbligatoria di instaurazione del
rapporto di lavoro
f) Copia della dichiarazione del datore di lavoro che per ogni addetto impiegato, per cui si chiede l'autorizzazione alle
manovre in autostrada e risulti iscritto nel libro Unico del Lavoro, di aver proceduto alla formazione ed informazione
sulle disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008 e s.m.i. Dette dichiarazione dovranno portare in calce la sottoscrizione del
lavoratore per conferma di quanto esposto dall’Appaltatore. Il datore di lavoro inoltre con detta dichiarazione dovrà
assolvere a quanto previsto dall’art. 37 comma 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81 riguardante la formazione.
Dette dichiarazioni potranno essere sostituite con l’inoltro del” Libretto formativo del cittadino” istituito con il
D.Legs. 10 settembre 2003 art. 2 comma 1 lettera i) e s.m.i. essendo la sua tenuta imposta dall’art. dall’art. 37 comma 14
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81 e s.m.i.
g) Copia del registro infortuni.
h) Copia registro visite mediche.
i) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall’ente territoriale in cui ha sede la ditta.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. I lavori nel complesso dovranno essere completati entro giorni 1096 (millenovantasei) calendari e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei tempi di
fornitura dei materiali ed apparecchiature.
3. Ogni singola lavorazione dovrà essere ultimata entro il termine fissato di volta in volta dalla D.L.su segnalazione
scritta o verbale.
4. I singoli lavori potranno essere realizzati mediante consegne parziali indicanti il tempo d’esecuzione ed il richiamo alle
penali prestabilite.
5. Tali consegne parziali saranno effettuate a mezzo fax, raccomandata a scelta della Direzione dei Lavori.
6. I lavori consegnati dovranno essere iniziati subito e senza indugio indipendentemente dalla durata generale del
contratto; i gruppi di lavorazione richiesti dovranno sempre essere ultimati entro il termine utile che, in questo caso
specifico, sarà di volta in volta stabilito con apposito a consegna parziale e che sarà inviata all’impresa. In detto tempo è
compreso quello necessario all’impianto del cantiere con l’eventuale prescritta segnaletica.
Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. Si applicano l'articolo 132 commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibili l’articolo 133 del regolamento
generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori
purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate l’appaltatore non può mai
attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se lo stesso appaltatore non abbia
Pagina 10 di 32
tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori,
controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al
responsabile della commessa entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il capo della commessa non si pronunci entro tre giorni dal
ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul
quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 26 del DM 145/2000.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo
1. Le penali del presente articolo saranno applicate ogni qual volta l'appaltatore non rispetti i tempi e le indicazioni della
Direzione Lavori:
a) - per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione degli interventi di manutenzione programmata,
descritti dal programma concordato con la direzione lavori, è applicata una penale pari allo 0,3 per mille (diconsi
zerovirgolatre per mille) sull’importo contrattuale.
b) – sarà altresì applicata una penale pari a Euro 200,00 (diconsi euro duecento) per ogni ora di ritardo in eccedenza alle
due previste al successivo art. 62, entro le quali dare inizio agli interventi urgenti.
c) - Sarà inoltre applicata una penalità di Euro 200,00 (diconsi euro duecento) ogni ora di accertata irreperibilità ai
recapiti telefonici di cui al successivo art. 62.
2. La penale, pari ad Euro 200,00 (diconsi euro duecento) al giorno, trova applicazione in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata e comunicata anche via fax dal Direttore dei Lavori;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori ai sensi del successivo art. 62 per gli interventi che devono
essere effettuati entro le 24 ore;
d) nell’ultimazione delle singole lavorazioni ordinate dalla Direzione Lavori anche sulle consegna parziali indicanti tali
termini;
3 Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei rapportini giornalieri di lavoro di cui all'art. 62 del C.S.A. sarà applicata
una penale di € 50,00/g (diconsi Euro cinquanta)
4 nel caso di inosservanza delle prescrizioni del manuale "Norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'autostrada
in presenza di traffico", per ogni singola infrazione rilevata, sarà applicata una penale pari ad Euro 150,00 (diconsi euro
cento).
5 Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6 L’importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 – Programma di intervento dell'appaltatore
1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma di intervento,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
2. Il programma dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio,
ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o ritardi della Stazione
committente
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilità sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
Pagina 11 di 32
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui materiali e sul funzionamento degli impianti, nonché collaudi
parziali o specifici;
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione dei singoli cantieri;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione dei lavori;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato
speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie
esplicitamente fissate dal successivo art. 52 superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli articoli 136 e
138 del D.Lgs. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con
la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Art. 20 - Anticipazione
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio
1997,n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 21 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati d’avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento con cadenza
trimestrale, indipendentemente dall'importo dei lavori eseguiti.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore
dei Lavori redige la relativa contabilità e il responsabile della commessa emette, entro lo stesso termine, il conseguente
certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il--gg/mm/aaaa--» con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.
6. Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l'Appaltatore per sé e per eventuali subappaltatori, deve
provvedere a consegnare copia del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali
competenti in cui vengono svolti i lavori.
7. I costi specifici per la sicurezza saranno compensati in concomitanza dell’emissione degli stati d’avanzamento e per
Pagina 12 di 32
quote proporzionali agli stessi
Art. 22 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è
sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile della commessa. Col conto finale è accertato e proposto
l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle
verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile della commessa, entro il
termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Il responsabile della commessa formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando e previa presentazione della copia
del " Documento Unico di regolarità Contributiva ", è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs.
163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dei lavori, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice
civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 47 comma 2.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme, anche in termini di validità, allo schema tipo 1.4 del
D.M.12/03/2004 n° 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 102 del
Regolamento.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della
Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo
133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo
pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4 E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato;
in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in
mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile
alla Società, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60
giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Pagina 13 di 32
Art. 25 - Revisione prezzi
Ai sensi dell’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs.163/2006, qualora il
prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal competente Ministero nell’anno di presentazione
dell’offerta, si fa luogo a compensazione, in aumento o diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1 E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006, prima
o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
Art. 27 – Misurazione e valutazione dei lavori
1. La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato
speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione dei lavori aumenti dimensionali o quantitativi di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare le opere
compiute sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
desunti dell’elenco prezzi unitari previsto per l’esecuzione dell’appalto.
Art. 28 – Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza
1. Come indicato nei precedenti artt. 2 e 3 l’appaltatore deve tenere conto di tutti gli oneri diretti della sicurezza che deve
sostenere e che sono stati valutati e ricompresi nei singoli prezzi unitari.
2. L’offerta che l’appaltatore formula tiene conto degli oneri diretti e dei costi specifici di cui trattasi che sono valutati
senza ribasso.
3. I costi specifici per la sicurezza inerenti le misure preventive e protettive compensano tutti gli apprestamenti, le
attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e i servizi di protezione collettiva e le procedure, che l'appaltatore dovrà dispiegare
per l'espletamento dei lavori. In particolare l'appaltatore dovrà valutare attentamente tutte le prescrizioni contenute nel
manuale "Norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'autostrada in presenza di traffico", con particolare
riferimento all'installazione dei cantieri che prevedono le chiusure delle corsie nelle diverse fattispecie di operatività.
Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla D. L.
Art. 30 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori
è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare
mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata da intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L.gs. 1/9/1993 n° 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività
Pagina 14 di 32
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n°
123. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena d’esclusione, da una dichiarazione, separata o in calce alla
polizza/fidejussione, con la quale un fidejussore s’impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al
successivo art. 31.
Art. 31 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione
definitiva, Detta garanzia fidejussoria deve contenere le seguenti condizioni particolari.
a) Rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale:
- Al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a
rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Società non dichiari il pieno adempimento degli
obblighi assunti dal debitore stesso;
- All’onere di un tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
b) Sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società.
c) Impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione a semplice
richiesta della Società senza alcuna riserva.
2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata
non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla
Società prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior
danno.
4. La Società ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori
nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Impresa. La Società ha il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e
prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Società ed in caso d’inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’Impresa; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d’aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria
da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria ai sensi dell’articolo 113, comma 4 del D.Lgs. 163/2006.
7. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dei lavori ai sensi dell’art. 113, comma
3 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 32 – Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 30 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75,
comma 7 del D.Lgs. 163/2006, purchè riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 31 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle
medesime certificazioni di cui al precedente comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al comma 1 e 2 sono accordate qualora il possesso
delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato dall'impresa capogruppo mandataria.
Art. 33 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.LGS. 163/2006, l’appaltatore è obbligato prima della stipula del contratto ed in
ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori sotto le riserve di legge, a produrre una polizza assicurativa
Pagina 15 di 32
conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12/3/2004 n° 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, così quantificate:
Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell' IVA per € (da determinare a seguito di aggiudicazione
definitiva)
Partita 2 - Opere preesistenti - per € 500.000,00 (cinquecentomila/00.)
Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € 5.000,00 (cinquemila/00.)
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata
non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell’art. 103 del D.P.R. 554/99.
5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: (barrare la casella che interessa)
×Danni a cose dovuti a vibrazioni
×Danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegni in genere
×Danni a cavi e condutture sotterranee
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il
regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 34 - Variazione dei lavori
1. La Società appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei lavori oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori
del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti
stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dagli articoli 45,
comma 8, 134 e 135 del regolamento generale.
2. Non sono riconosciute varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza
preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima dell’esecuzione dei lavori oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dei lavori oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento delle singole opere di manutenzione e/o alla loro funzionalità, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento
della stipula del contratto.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali
Non saranno autorizzate variazioni che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto.
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Pagina 16 di 32
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi come determinati ai
sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
Art. 37 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo e per i successivi articoli 38, 39, 40 e 41.
Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di
fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti della norma SA 8000:2001 sulla Responsabilità Sociale:
a)- non utilizzare o sostenere l’utilizzo di lavoro infantile;
b)- non favorire né sostenere il ‘lavoro obbligato;
c)- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
d)- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;
e) - non effettuare alcun tipo di discriminazione;
f)- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
g)- adeguare l’orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali;
h)- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.
A tal fine la Società si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori della ditta appaltatrice
e di eventuali subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti contabili previsti per legge quali, a titolo
esemplificativo: libro unico del lavoro, registro infortuni, registro visite mediche preventive e periodiche, registro di
esposizione, contratto individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri,
adempimenti INAIL ed INPS.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’artt. 18 e 19 del D. Lgs. 81/08, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere oggetto dell’appalto.
Art. 39 – Piani di valutazione dei rischi
Sulla scorta delle informazioni assunte dalla Committente, l’Impresa appaltatrice dovrà redigere il Piano di Valutazione dei
Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Art. 40 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi
La Società nelle vesti del Datore di Lavoro Committente, prima della stipula del contratto, promuove la cooperazione ed il
coordinamento fra le imprese esecutrici per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
predisponendo il Documento Unico di Valutazionne dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).
Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela e obblighi di cui agli artt. 15, 17, 18, 19, 26, 95 e 96 del
D.Lgs. 81/08.
2. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni del di Valutazione dei Rischi e del . D.U.V.R.I.
Pagina 17 di 32
3. Dovrà inoltre dimostrare, con l’esibizione al responsabile dei lavori, l’idoneità tecnico professionale secondo l’allegato
XVII del D.Lgs. 81/08. Tale documentazione dovrà essere aggiornata ogni qualvolta si verifichino o intervengano
variazioni alla situazione originaria e/o precedente.
4. Le gravi o ripetute violazioni del D.U.V.R.I., in ogni modo accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 42 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006, sono subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota
superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione
obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora
l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Società appaltante, alle seguenti
condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può
essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Società appaltante almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359
del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea,
società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Società appaltante, ai sensi della
lettera b), trasmetta alla stessa Società appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del
1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia
superiore a Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Società appaltante la documentazione necessaria agli
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998;
resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a
prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni
indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Società appaltante in seguito a
richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine
può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo
termine, eventualmente prorogato, senza che la Società appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Società appaltante, prima dell’inizio dei
lavori, la documentazione di cui al punto 4 del precedente articolo 13; devono altresì trasmettere, a cadenza
quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Verona;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel
cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
Pagina 18 di 32
di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può
subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture , di impianti e di opere speciali di cui
all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del D.P.R. 554/99.
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Società appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il capo commessa per l'esecuzione ed il collaudo, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 42. L'appaltatore,
prima dell'inizio delle lavorazioni affidate in subappalto autorizzato, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la
documentazione di cui all'articolo 13, comma 4 riferito al subappaltatore.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori
1.
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa Società appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva
se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.
Art. 45 – Riserve e Controversie
1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena
di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa
quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di
decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 165, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 554/99.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi
rispetto all’importo iscritto. Ai sensi dell'articolo 240, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 il capo commessa per l'esecuzione ed
il collaudo valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del
limite di valore previsto al comma 1 del succitato articolo 240 del D.Lgs. 163/2006.
2. Essendo l’appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro la Stazione Appaltante non intende avvalersi della facoltà di
promuovere la costituzione della commissione di cui all'articolo 240, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 per la definizione delle
eventuali riserve inscritte nei documenti contabili dell’Appaltatore.
3. La proposta di accordo bonario è formulata dal capo commessa per l'esecuzione ed il collaudo ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 240, comma 15 del D.Lgs.163/2006.
4. Ove l’appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie, è prevista ai sensi del 1° comma dell’art. 34
del D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facoltà, nell’ipotesi di reciproco e formale
accordo delle parti, di avvalersi dell'arbitrato previsto dall'articolo 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.
5. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data
dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Società appaltante.
Pagina 19 di 32
7. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal
comma 3 dell’art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della
loro sottoscrizione.
Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile in rapporto alla Società appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società appaltante;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Società appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Società
appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il
pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che
gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla
Società Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Società appaltante può pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il
responsabile della commessa provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro
per i necessari accertamenti.
Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Società appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di
15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei lavori ed al D.U.V.R.I.;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legis lativo n. 81
del 9 aprile 2008 del D.U.V.R.I o del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile della commessa.
Pagina 20 di 32
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Società
appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con
la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore
dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Società appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Società
appaltante, nel seguente modo:
a)
ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente
medesimo;
b)
ponendo
a
carico
dell’appaltatore
inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per
l’esecuzione dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Società appaltante per effetto della ritardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali
vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Società appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere e/o gli impianti con
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Qualora la Società appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei
lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti
dal presente capitolato speciale.
Art. 49 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1.
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi. Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione (solo per appalti fino a 500.000 EURO,
con direzione lavori interna alla Società appaltante ed in assenza di riserve) e questo deve essere emesso entro tre mesi
Pagina 21 di 32
dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Società appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. La Società Appaltante ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione per appalti fino a
1.000.000 di EURO nel rispetto dell'articolo 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli
obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le lavorazioni eseguite risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d’arte;
b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dei lavori, con tutti i più moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Società appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione dei lavori;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato.
f) il mantenimento degli impianti, fino alla presa in consegna della stazione appaltante;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori dei materiali; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
i) l’esecuzione di un’installazione campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione dei lavori;
j) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e comunque di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo di sicurezza del cantiere;
k) la consegna, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei,
previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato
in base al solo costo del materiale;
l) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, considerando che gli interventi verranno effettuati con attività
funzionanti, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.
m) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 40.
n) Il pagamento di tutte le spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto e non occorrenti all’appaltatore
per l’esecuzione dei lavori.
o) La Società, nella consapevolezza dell’importanza della tutela ambientale, ha ottenuto la Certificazione Ambientale UNI
EN ISO 14001, per cui l’Impresa dovrà fornire, su richiesta, dimostrazione dell’adempimento di tutti gli obblighi per
esso derivanti dalla normativa vigente in materia ambientale a carattere nazionale e/o locale, e dovrà tenerne conto,
sia in sede d’offerta sia in fase d’esecuzione dei lavori.
p) fornire alla Direzione Lavori i disegni dettagliati dei lavori eseguiti su supporto cartaceo e/o informatico, senza
ulteriori oneri aggiuntivi, quando richiesto dalla Direzione Lavori;
q) al pagamento degli oneri derivanti dalle spese relative alle prove ufficiali ed analisi sui materiali (trazione, torsione,
taglio, ecc.) in laboratori legalmente riconosciuti, quando richiesto dalla Direzione Lavori;
r) fornire alla Direzione Lavori i "Certificati di provenienza" dei materiali impiegati, quando richiesto dalla Direzione
Lavori;
L’Appaltatore dovrà tenere conto con particolare riguardo dei seguenti punti:
a) Emissioni in atmosfera (di macchine operatrici), saranno verificate le certificazioni di revisione degli automezzi e delle
macchine operatrici.
Pagina 22 di 32
b) Produzione di rifiuti: tutti i rifiuti dovranno essere concentrati in un unico punto mantenuti separati per tipologia, o
modalità idonee, in modo da evitare contaminazioni dell’ambiente esterno, e dovranno essere scelti, separati smaltiti
come previsto dalle disposizioni di legge vigenti. L’Appaltatore dovrà, su richiesta, fornire tempestivamente alla
Società il “registro di carico e scarico” vidimato ed il “formulario dei rifiuti” debitamente compilato.
c) Stoccaggio dei materiali: l’Appaltatore dovrà provvedere ad una corretta modalità di stoccaggio degli stessi, in modo
da evitare fenomeni d'inquinamento del suolo, sottosuolo, corpi d’acqua o esalazioni moleste.
d) Tutti i materiali dovranno essere stoccati in posti chiaramente delimitati e suddivisi per tipologia. Non è ammesso in
alcun modo lo stoccaggio di carburanti superiore a 500 litri; detti carburanti dovranno essere stoccati secondo le
disposizioni di legge vigenti e dovranno essere ubicati in luoghi lontani da fonti di calore e dalle zone di lavorazione e
comunque da qualsiasi zona nella quale vi sia una fonte di calore o dove possano essere generate scintille o fiamme
libere, l’operazione di rifornimento delle macchine operatrici in cantiere dovrà avvenire esclusivamente a motore
spento, avendo cura di attendere il raffreddamento della macchina, nella massima sicurezza, lontano da qualsiasi zona
che possa generare fonte di calore, scintille o fiamme libere, evitando con cura qualsiasi sversamento, facendo
precedentemente attenzione a stendere un telo impermeabilizzante nella zona delimitata interessata dal rifornimento di
carburante, eventuali sversamenti dovranno essere immediatamente assorbiti con apposito inerte, tale inerte dovrà
essere quindi prontamente recuperato e smaltito in discarica secondo le disposizioni di legge.
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale.
Art. 51 –Sciopero
a. Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quando previsto dalla normativa vigente –
legge n°146/90 , legge n° 83/2000 - nonché dalla regolamentazione della Commissione di Garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali n° 01/112 Settore soccorso e sicurezza stradale pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n° 273 del 23/11/2001, che prevede all’art. 1 l’ambito soggettivo di applicazione per la sicurezza degli
utenti sulla rete autostradale, all’art. 2 l’ambito oggettivo di applicazione enunciato al comma b)- per gli interventi tesi
alla salvaguardia e al ripristino delle condizioni di di sicurezza della viabilità, all’art. 9 le prestazioni indispensabili
enunciate al comma b.1) riferite alla viabilità in modo da garantire de condizioni di sicurezza del traffico, assicurando
altresì gli opportuni interventi in caso di incidente o di altre evento.
b. In attuazione dell’art. 10 comma b)- di detto regolamento, le prestazioni indispensabili saranno assicurate attraverso la
predisposizione di appositi presidi costituiti con l’impiego di contingenti minimi di personale, che si dovranno
concordare con la Direzione dell’Esecuzione del Contratto. Pertanto la ditta aggiudicatrice , dovrà provvedere, tramite
avviso scritto e con un anticipo di 6 giorni a segnalare alla Committente la data effettiva dello sciopero programmato. Il
tal modo la Committente indicherà almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione, la consistenza dei contingenti idonei
a garantire la prestazione dei servizi assegnati alla ditta.
Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
L'appaltatore è obbligato:
a.
ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,
invitato non si presenti;
b.
a firmare i libretti delle misure, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai elencati nominativamente, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare
le relative liste mensili sottopostegli dal direttore dei lavori così come precisato al successivo art. 62.
e. all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che
intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere
aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre
indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione dei cantieri,
che dovrà essere un ingegnere o perito industriale. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare
l’elenco di cui sopra con quanto prescritto dall’art. 13 comma 4 del presente capitolato.
Pagina 23 di 32
Art. 53 – Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore dovrà in sede di offerta assumere C/o la Committente tutte le informazioni in merito ai rischi specifici
esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2. .All’inizio dell’appalto l’assuntore dovrà trovarsi provvisto a sue cure e spese di una s ede operativa, in Verona per il
lotto 1 e in Vicenza per il lotto 2, collegata ad un’utenza telefonica portante un numero compreso nel settore, di Verona
per il lotto 1 e di Vicenza per il lotto 2, il quale risponda a qualsiasi ora del giorno ed in casi particolari d’urgenza della
notte, lui personalmente o persona di sua fiducia che abbia la possibilità di disporre immediatamente di personale, mezzi e
materiali richiestigli per conferire o iniziare i lavori nei termini previsti dalla D.L. e dal presente c.s.a. Tutto ciò anche in
orario festivo e particolarmente il sabato al fine di ovviare a situazioni improvvise di danno o pericolo o comunque
interruzione di pubblico servizio. Non verrà in ogni caso considerata soddisfatta la richiesta di utenza telefonica
compresa nel settore di Verona o Vicenza con la sola messa a disposizione di un recapito telefonico relativo ad apparato
cellulare. Dovrà inoltre essere dotato di linea fax.
3. Di tale recapito dovrà essere fornita comunicazione scritta. In caso di interventi urgenti e dietro richiesta della
direzione lavori, gli interventi dovranno avere inizio entro due ore dalla comunicazione. Qualora l’appaltatore non fosse
reperibile ai recapiti telefonici stabiliti o gli interventi non avessero inizio entro i termini sopra riportati, tali mancanze, se
ripetute, verranno considerate grave contravvenzione agli obblighi contrattuali. In dipendenza da ciò la Società si riserva
la facoltà della rescissione in danno del contratto e comunque la Direzione Lavori potrà stabilire l’esecuzione d’ufficio
delle opere di cui trattasi senza ulteriore preavviso l’appaltatore, con successivo recupero delle spese e dei danni
sostenuti idoneamente documentati, dagli importi dovuti o dalle garanzie trattenute. La reperibilità del sabato, festivo e
notturno, indipendentemente da effettivi interventi, è compresa nei prezzi unitari delle opere e delle forniture e peraltro
non sarà ulteriormente compensata.
4. .L’appaltatore o suo agente dovrà contattare tutti i giorni alla stazione appaltante, dalle ore 08.00 alle ore 09.00 o in
altra ora che verrà concordata con la Direzione Lavori, onde ricevere gli ordini di servizio e le istruzioni relative alla loro
esecuzione. Se necessario dovrà concordare in sito opere e misure e sarà perciò responsabile di eventuali errori che
avessero a riscontrarsi. L’appaltatore non potrà eccepire richiesta di indennità e compensi per danni o perditempo e oneri
qualsiasi per l’adozione di tutti gli accorgimenti e precauzioni necessarie per eseguire le opere senza creare disturbo
all’attività in corso negli edifici oggetto di interventi, la cui continuità deve essere comunque garantita.
5. Gli eventuali ordini di servizio indicheranno il luogo e il tipo di intervento, la data di inizio dei lavori e l’eventuale
durata. L’appaltatore, ricevuto l’ordine, dovrà iniziare i lavori entro il termine fissato e comunque entro 24 ore. Se
l’appaltatore non inizierà i lavori, sarà applicata la penale prevista al precedente art. 16 comma 2 lettera a) per ogni giorno
di ritardo. La stessa penale si applicherà per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei suddetti lavori sempre che sia stata
indicata la durata nell’ordinazione del lavoro.
6. Le eventuali opere in economia, dovranno essere autorizzate preventivamente dal Direttore dei Lavori. In difetto non
saranno ammesse in contabilità.
7. Gli ordini di servizio e/o le consegne parziali, indicheranno il luogo e il tipo di intervento, la data di inizio dei lavori e
l’eventuale durata. L’appaltatore, ricevuto l’ordine, dovrà iniziare i lavori entro il termine fissato e comunque entro 24 ore.
Se l’appaltatore non inizierà i lavori, sarà applicata la penale prevista al precedente art. 16 comma 2 lettera c) per ogni
giorno di ritardo. La stessa penale si applicherà per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei suddetti lavori sempre che
sia stata indicata la durata nell’ordinazione del lavoro.
8. Le eventuali opere in economia, dovranno essere autorizzate preventivamente dal Direttore dei Lavori. In difetto non
saranno ammesse in contabilità.
9. Per tali opere in economia la ditta sarà tenuta a documentare giornalmente l’indicazione del lavoro e le ore sia di
manodopera impiegate con la qualifica di ogni lavoratore, sia di noli e di materiali impiegati.
10. .Si precisa che nell’ambito delle normative e Leggi vigenti l’appaltatore “deve” assumersi la responsabilità della figura
di terzo responsabile, come indicato nel D.P.R. 412/93 Art. 1 comma °1 e successivi.
11. Sono sempre a carico dell'Impresa gli obblighi legati alla redazione dei rapportini giornalieri di lavoro. I quali devono
essere debitamente compilati inserendo il luogo del lavoro, il tipo di intervento eseguito, il materiale installato, la
manodopera ed eventuali mezzi e/o noli impiegati. I rapportini giornalieri così compilati devono essere consegnati alla
D.L. entro le otto ore lavorative successive all'intervento. In difformità a quanto sopra, si applicheranno le penali di cui
all'art. 16 del presente C.S.A.
12. Le problematiche legate ai rifiuti prodotti dall’attività oggetto del presente appalto, alla luce delle normative vigenti,
sono ad esclusivo carico dell’Impresa.
13. Su richiesta della Società, l’Impresa dovrà presentare copia della documentazione comprovante l’avvenuto corretto
smaltimento degli stessi.
Art. 54 – Proprietà dei materiali di demolizione
I materiali provenienti dalle lavorazioni sono di proprietà della Società appaltante.
Pagina 24 di 32
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente prescritto nell’ambito della
descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle lavorazioni devono essere trasportati e
regolarmente accatastati nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di recupero, ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 55 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri e dei materiali in esso esistenti, anche se di
proprietà della Società appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in riconsegna
delle opere da parte della Società appaltante.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la
custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
Art. 56 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e
200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e
comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Nel caso di singoli interventi di breve durata, ed in ogni caso inferiori a 5 giorni lavorativi, l’appaltatore sarà esonerato
dall’onere dell’esposizione del cartello.
Art. 57 – Danni da forza maggiore
Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di
forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e
dell’art. 139 del DPR 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni
da quello in cui si è verificato l’evento.
Art. 58 Oneri e prescrizioni e sanzioni a carico dell’appaltatore
per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico
Per le norme relative all’esecuzione di lavori in presenza di traffico si fa riferimento a quanto riportato nel manuale della
Società “Norme di Sicurezza per l’esecuzione di lavori sull’ Autostrada in presenza di traffico” nonché alle eventuali ed
ulteriori prescrizioni contenute nel D.U.V.R.I.. Sono, comunque, a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri che
derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed in particolare:
- dalla frammentarietà dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà
stabilito in corso d’opera a giudizio insindacabile della Direzione Lavori;
- dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione
autostradale come di volta in volta concordato con il direttore lavori;
- dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in corrispondenza di ciascun cantiere fisso, nonché dal mantenere
l’efficienza per tutta la durata dei lavori stessi, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all’atto
dell’esecuzione dei lavori, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori e, nel caso della viabilità
ordinaria, alle prescrizioni fornite dall’Ente gestore;
- dalle operazioni di tracciamento necessarie per la determinazione ed esecuzione delle opere;
- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che adduce alle zone dei
lavori;
- dalla eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamenti tra l’autostrada e
la viabilità ordinaria;
- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito di mezzi di lavoro o comunque dall’esecuzione dei
lavori.
Saranno altresì posti in essere gli apprestamenti per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico, quali tutti gli impianti
provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come:
- luci a cascata di restringimento carreggiata;
Pagina 25 di 32
- eventuali semafori provvisori;
- segnaletica verticale ed eventualmente orizzontale.
Prima dell’apertura del cantiere l’Appaltatore dovrà essere in possesso di specifica autorizzazione da parte della Società o
dell’Ente proprietario e/o concessionario della strada.
L’autorizzazione dovrà riguardare anche le attività di cantiere sulle pertinenze delle strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o
sulle aree di viabilità.
L’originale dell’autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata presso il cantiere.
L’appaltatore è tenuto a curare che tutti i mezzi d’opera e le attrezzature siano efficienti, in regola con le prescrizioni di
legge ed impiegati in maniera idonea.
Viene fatto divieto all’appaltatore di usare le attrezzature ed i mezzi del Committente se non preventivamente autorizzato.
E’ fatto altresì divieto di iniziare o continuare i lavori qualora in difetto di quanto stabilito nei documenti contrattuali.
L’Appaltatore dovrà inoltre fornire l’elenco del personale e di tutte le macchine operatrici e mezzi di trasporto occorrenti
per l’esecuzione dei lavori specificando che i mezzi sono di sua proprietà ed il personale alle sue dipendenze; per tali
mezzi, macchine e personale, la Società rilascerà apposite autorizzazioni per lavori in autostrada.
I lavori oggetto del presente appalto, dovranno essere eseguiti in autostrada aperta al traffico (con chiusura nelle corsie
interessate dai lavori), secondo gli schemi previsti dalle “Norme di sicurezza per lavori in presenza di traffico”, che
contiene anche norme esplicative del Nuovo Codice della Strada, e della Circolare n° 2900/84 del Ministero dei Lavori
Pubblici nonché secondo eventuali schemi previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
L’Appaltatore dovrà assicurare in ogni momento la transitabilità da parte dei veicoli; nel caso in cui le lavorazioni
comportino l’incanalamento del traffico su un’unica corsia (per esempio mancanza dell’emergenza), l’Appaltatore avrà
l’onere di operare nelle ore notturne.
Ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti, durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità,
le barriere di testata delle zone di lavoro dovranno essere munite di apparati luminosi di colore rosso e luce fissa.
Il segnale “Lavori” dovrà essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa.
Lo sbarramento obliquo che precede la zona di lavoro dovrà essere sempre integrato da dispositivi a luce gialla
lampeggiante, in progressione (luci scorrevoli a cascata).
L’Appaltatore sarà tenuto a fornire gli impianti luminosi a cascata in opera funzionanti, a suo completo carico e provvedere
alla loro manutenzione, oppure potrà richiederlo a noleggio direttamente alla Società Appaltante, restando comunque a
suo carico la manutenzione e il rimborso di eventuali danni.
Tali impianti (cascate) dovranno avere caratteristiche costruttive e di potenzialità luminosa analoghe a quelli usati dall’Ente
Appaltante.
I margini longitudinali della zona di lavoro dovranno essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla profonda aventi
anch’essi caratteristiche analoghe a quelli utilizzati dalla Società appaltante.
Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera.
I segnali posti prima delle corsie chiuse, in sinistra rispetto alla direzione di marcia dei veicoli, e cioè verso lo spartitraffico,
dovranno essere collocati tutti all’interno dello stesso, saldamente ancorati. Inoltre in presenza della siepe antifaro,
dovranno emergere da essa in modo da essere ben visibili.
Tutta la segnaletica di cui sopra, utilizzata per lavori sull’autostrada in presenza di traffico, deve avere caratteristiche
analoghe a quella della Società (vedi Norme di Sicurezza).
L’Appaltatore è rigorosamente tenuto a predisporre un servizio di sorveglianza, espletato da personale assolutamente
addestrato ed in grado di svolgere con la massima diligenza e precisione i compiti affidatigli.
Tale servizio di sorveglianza dovrà essere ininterrotto, e mantenuto anche durante l’intervallo pomeridiano e notturno.
Il personale incaricato avrà il compito di:
- controllare costantemente la posizione dei segnali, ripristinandone l’esatta collocazione, secondo gli schemi trasmessi,
qualora essi vengano spostati od abbattuti dal vento o dai veicoli in transito;
- nelle ore notturne od in condizioni di scarsa visibilità, mantenere perfettamente visibili gli apparati luminosi previsti
provvedendo alla loro pulizia;
- fare viabilità, incolonnando i veicoli in transito sempre sulle due corsie libere.
Nel caso in cui siano previsti cantieri notturni – intendendosi per tali quelli che si effettuano dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo – l’Appaltatore dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a svolgere i lavoro
previsto, salvaguardando l’incolumità del proprio personale, e quella degli utenti in transito.
In particolare dovrà organizzare il cantiere provvedendo all’illuminazione “a giorno” del tratto di corsia interessata ai lavori,
con appositi ed idonei impianti di illuminazione disposti in modo che i fasci di luce non siano causa di abbagliamento ai
mezzi che circolano sulla corsia adiacente, ma vengano orientati esclusivamente verso la zona in cui si svolgono le
operazioni previste.
Nei casi in cui l’intensità del traffico, in transito nella zona interessata dai lavori, sia tale da provocare l’incolonnamento
dei veicoli, quest’ultimo dovrà essere presegnalato sempre ed immediatamente ai veicoli sopraggiungenti.
A tale scopo dovrà essere sempre disponibile ed operante in corsia di emergenza, sostando possibilmente nelle piazzole di
sosta, un automezzo convenientemente attrezzato, con lampeggianti a luci profonde.
Pagina 26 di 32
Tutti gli oneri relativi alla fornitura, posa, spostamento e sorveglianza della segnaletica di cantiere e quant’altro richiesto
dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, sono a carico dell’Appaltatore che si impegna ad
osservare tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano operativo di sicurezza
nonchè tutte le norme prescritte dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo (D.P.R. n° 495 del
16.12.1992), quelle contenute nelle circolari Ministero LL.PP: n° 9540 del 20.12.1960 e n° 1220 del 22.07.1983 ed alla
circolare n° 2900 del 20.11.1984 e successive modifiche, nonché dalle prescrizioni contenute nelle Norme di sicurezza, nel
Capitolato d’Appalto ed ulteriori prescrizioni si rendessero necessarie.
Si precisa esplicitamente che è tassativamente vietato effettuare “conversioni ad “U” in autostrada per gli autoveicoli e
mezzi di lavoro.
Pertanto i veicoli ed i mezzi di lavoro dovranno, per passare da una carreggiata all’altra, uscire e rientrare dalla più vicina
stazione autostradale avendo cura di non invertire il senso di marcia nei piazzali delle autostazioni, bensì nella viabilità
esterna ordinaria.
Tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo deve inderogabilmente indossare un indumento ad alta visibilità,
almeno di classe 2, come previsto dal Disciplinare allegato al D.M. Lavori Pubblici del 09.06.1995.
In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi per gli utenti, per il personale dipendente della Società, per quello dipendente
dall’impresa e per terzi in genere, compresi i rispettivi beni, nonché per la proprietà autostradale e per cose e mezzi di
proprietà dell’Autostrada che dovessero verificarsi durante o in conseguenza dei lavori, con particolare riguardo a quelli
dovuti dalla inosservanza delle norme di sicurezza, la responsabilità di essi ricadrà completamente ed esclusivamente
sull’impresa che ne subirà tutte le conseguenze di carattere sia civile che penale, sollevando la Società committente da
ogni responsabilità inerente e conseguente ai fatti.
L’Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni nelle quali
egli deve eseguire i lavori con particolare riguardo alla esecuzione delle opere singolarmente per tratti anche distanziati
nel tempo ed alla esecuzione delle opere medesime in presenza di traffico di esercizio con qualsiasi condizione di
deflusso, o parzializzazione del medesimo, né potrà far valere per richiedere compensi od indennizzi, la scelta delle
disposizioni ritenute più idonee per la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti stradali.
Gli interventi, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori all’atto della consegna, saranno sospesi nelle ore notturne
ed in condizioni di scarsa visibilità.
In ogni caso nei giorni prefestivi, festivi e di traffico particolarmente intenso, le segnaletiche dovranno, per quanto
possibile ed a giudizio della Direzione Lavori e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, essere rimosse e tutte le
corsie aperte al traffico.
Tuttavia, per quanto concerne le norme di cui sopra, si dovrà far riferimento alle disposizioni contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento e nel Piano operativo di sicurezza e nel manuale “Norme di sicurezza per l’esecuzione dei
lavori in autostrada in presenza di traffico”, ed eventuali misure aggiuntive contenute nel “Capitolato d’Appalto”.
L’Appaltatore è inoltre tenuto ad attenersi alle modalità di comportamento, di seguito riportate, per lavori in prossimità di
cavalcavia, portali, linee aeree e sovraservizi in genere.
Al fine di evitare il possibile urto dei mezzi d’opera contro cavalcavia, portali, linee aeree e sovraservizi, nell’esecuzione dei
lavori l’Impresa è obbligata ad attenersi alle seguenti disposizioni:
1. dopo aver delimitato l’area di lavoro con la segnaletica di norma e prima di dare inizio alle lavorazioni, il Responsabile
tecnico dell’Appaltatore dovrà effettuare una scrupolosa ricognizione della zona di lavoro per l’individuazione degli
otacoli sopracitati;
2. a partire da circa 25 m a monte dell’ostacolo e fino a 25 m dopo la fine dello stesso, si dovrà segnalarne la presenza con
nastro bicolore bianco-rosso posto:
• sul sicurvia centrale, per i cantieri che prevedono la chiusura delle corsie adiacenti lo spartitraffico;
• sul sicurvia laterale o su appositi sostegni da predisporre in banchina, per i cantieri a questa adiacenti;
3. l’Appaltatore dovrà istruire tutte le maestranze proprie, dei subappaltatori e dei fornitori sul “divieto assoluto di eseguire
manovre con mezzi d’opera ad altezza superiore a 4,50 m nelle tratte segnalate come sopra”;
4. va evitata la presenza di lavoratori a terra nelle vicinanze di mezzi che operano nelle zone segnalate come sopra;
5. al termine delle operazioni di scarico, è assolutamente vietato abbassare il cassone degli autoarticolati con il mezzo in
movimento;
6. nel caso di urti contro i sovraservizi citati, va data immediata comunicazione al Centro Operativo della stazione
appaltante;
7. il nastro bianco-rosso di segnalazione degli ostacoli aerei potrà essere rimosso solo al termine di tutte le lavorazioni,
quindi subito prima della riapertura al traffico.
L’Impresa è tenuta all’osservanza di tutte le prescrizioni che la Società, la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori potranno prescrivere per la sicurezza del traffico in ordine ad interruzioni, sospensioni e limitazioni
dei lavori; in particolare l’Impresa dovrà subordinare l’organizzazione del cantiere e la programmazione dei lavori alla
necessità di sospendere i lavori stessi in coincidenza dei periodi di esodo estivo e di particolari ricorrenze festive durante
le quali sia ragionevolmente prevedibile un maggiore traffico. Tutti gli oneri conseguenti sono a carico dell’Impresa.
Salvi ed impregiudicati ogni altro diritto ed azione, per il solo fatto dell’inosservanza di alcune delle disposizioni contenute
nelle “Norme di Sicurezza per l’esecuzione di lavori sull’Autostrada in presenza di traffico”, sarà applicata a carico
Pagina 27 di 32
dell’Impresa una penale di Euro 150,00 (Euro CENTOCINQUANTA/00) per ogni infrazione da addebitare nello stato di
avanzamento relativo ai lavori in corso di esecuzione.
Le penali saranno iscritte negli stati di avanzamento e nello stato finale, a debito dell’Appaltatore. Analogamente verranno
iscritti nello stato di avanzamento e nello stato finale, a debito dell’Appaltatore, gli indennizzi per i danni derivanti
dall’ente appaltante.
Art. 59 – Prezzi in Elenco
I prezzi unitari, in base ai quali, sotto deduzione del ribasso pattuito, saranno liquidati i lavori e le somministrazioni
appaltati a misura, sono quelli contenuti nell’Elenco Prezzi, allegato al contratto. I prezzi espressi nell'elenco prezzi di cui
sopra s'intendono materiale in opera, comprensivi di manodopera e di ogni onere aggiunto per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.
I prezzi di elenco sono comprensivi:
A)
per la mano d'opera (SOLO PER LAVORI IN ECONOMIA):
di ogni spesa per le prestazioni di utensili, attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasferte, assicurazioni obbligatorie,
oneri per eseguire i lavori nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, indennità per eventuali lavori fuori
zona, spese generali e utili, oneri di trasporto con mezzi abilitati, del personale operaio; tempi impiegati dallo stesso
personale nei trasferimenti per il raggiungimento del cantiere sia in andata che in ritorno, intendendosi compensati anche
tutti gli oneri dell'Impresa per il trasporto degli operai.
B)
per i noli: (SOLO PER LAVORI IN ECONOMIA)
di ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d’opera, pronti all’uso, con gli accessori e quanto occorre al loro
regolare funzionamento, ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibile, carburante, pezzi di ricambio ecc.) nonché
l’opera dei meccanici e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto sia in andata
che al ritorno, dal deposito dell’Impresa al luogo di lavoro, le spese di pedaggio per tutte le macchine operatrici e mezzi di
trasporto di qualunque tipo oltre agli oneri per eseguire i lavori nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza.
C)
per i lavori a misura:
di tutte le spese di manodopera per l'installazione, di mezzi d'opera e di assicurazioni di ogni genere, di tutte le forniture
occorrenti per la lavorazione dei materiali e il loro impiego, delle spese generali ed utili dell'Impresa, le eventuali spese e le
indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione del suolo pubblico o privato, le spese di pedaggio
per tutte le macchine operatrici e mezzi di trasporto di qualunque tipo, compresi tutti gli oneri necessari per predisporre il
sito all’installazione del nuovo (smontaggio, pulizia, smaltimento di materiali smessi) e gli oneri per eseguire i lavori nel
pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.
Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente
adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, i ponteggi, le opere di protezione ed in genere tutte le
spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non
verrà corrisposto dalla Società Appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico
dell'Impresa.
Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del Capitolato Speciale di Appalto e negli altri
documenti costituenti il contratto si intendono quindi accettati dall'Impresa in base ai suoi calcoli di convenienza.
Le problematiche legate ai rifiuti prodotti dall’attività oggetto del presente appalto, alla luce delle normative vigenti, sono
ad esclusivo carico dell’Impresa.
Su richiesta della Società l’Impresa dovrà presentare copia della documentazione comprovante l’avvenuto corretto
smaltimento degli stessi.
Art. 60 – Qualità e provenienza dei materiali e prove
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito
dal costruttore e dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno
essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.
Pagina 28 di 32
Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni degli articoli 15,16 e 17 del Capitolato
Generale. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione Lavori. I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla
con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal
cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
L'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali o prodotti impiegati o da impiegare,
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli istituti che la Società appaltante si
riserva di indicare, nonché ai corrispondenti controlli ed esami.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati
dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a
garantire l'autenticità e la conservazione.
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i laboratori ufficiali.
I risultati ottenuti in tali laboratori saranno riconosciuti validi dalle parti e ad essi, esclusivamente, si farà riferimento a
tutti gli effetti del presente appalto.
Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita
delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare nei lavori dovranno
corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati.
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici dovranno essere analoghi e/o compatibili con quelli già in
opera, adatti all'ambiente in cui sono installati e dovranno avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche,
corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e tabelle di unificazione CEI-UNEL, IEC,
ISO, ove queste esistano.
Per alcuni materiali potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Dove possibile i materiali dovranno essere provvisti del marchio di qualità “IMQ” o equivalente estero.
Art. 61 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in
funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova
applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori
e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 62 – Elenco delle principali operazioni da svolgere
Tutte le operazioni ed attività specificate sommariamente nel presente articolo s’intendono pienamente compensate nei
prezzi di Elenco e nelle categorie di lavoro per la manutenzione ordinaria.
La manutenzione ordinaria deve assicurare la continua e perfetta efficienza tecnica di tutti quegli impianti atti ad assicurare
il funzionamento del riscaldamento e condizionamento dei locali, vale a dire gli impianti pneumatici, di ventilazione,
elettrici a servizio dei termofluidici, nonché adeguarli e mantenerli rispondenti alle normative vigenti.
Pagina 29 di 32
Alcuni interventi sono di tipo stagionale e quindi il loro periodo sarà concordato con la D.L.; altri sono di tipo ciclico e
verranno effettuati, osservando in modo particolare le norme di sicurezza del traffico. Gli altri interventi devono avvenire
ogni qualvolta se ne giudichi la necessità per assicurare l'efficienza e continuità degli impianti, e ciò su iniziativa della
Ditta stessa, previa segnalazione ed approvazione degli addetti della Società, oppure su segnalazione della D.L. in
qualsiasi ora diurna o notturna di giorni feriali, prefestivi o festivi. La segnalazione porrà in evidenza la necessità o meno
di un intervento immediato per particolari esigenze di esercizio, o la possibilità di rinviare l'intervento a tempi brevi,
concordati con la D.L., se tali esigenze non siano perentorie.
Gli interventi manutentivi si suddividono in tre categorie:
1^categoria (manutenzione ordinaria): operazioni periodiche e comunque programmate con la D.L. in funzione anche delle
condizioni ed esigenze degli impianti;
♦ Pulizia accurata di tutti i locali tecnici e cunicoli ove risiedono apparecchiature termiche o di condizionamento;
♦ Pulizia delle batterie dei condensatori ad aria con rimozione dello sporco con pompa ad alta pressione ed eventuale
raddrizzatura delle alette con apposito pettine;
♦ Verifica assorbimento delle macchine in funzione e annotazione di tutti i parametri sul registro di manutenzione;
♦ Pulizia filtro acqua, relativo ai gruppi frigo;
♦ Manutenzione valvole elettropneumatiche e riduttori di pressione a servizio dei finestrini delle cabine;
♦ Rilievo ed annotazione delle temperature di funzionamento dell’acqua/aria trattata ;
♦ Inversione funzionamento compressori refrigeranti ove possibile e annotazione delle ore di funzionamento;
♦ Sostituzione/pulizia dei filtri del compressore d’aria a rabbocco dell’olio;
♦ Pulizia se necessita del circuito gas inerente ai gruppi frigo;
♦ Pulizia, ed ingrassaggio delle tenute steli valvole di regolazione;
♦ Controllo pulizia ed ingrassaggio movimenti di pistoni levismi e serrande;
♦ Verifica tiro cinghie aggiustamento o sostituzione nel caso di screpolature;
♦ Verifica del funzionamento essicatore d’aria a servizio del circuito pneumatico, pulizia del condensatore dello stesso e
controllo dello scarico condensa automatico;
♦ Verifica riduttori di pressione pneumatici, pulizia del filtro e rabbocco olio per i tipi che prevedono la nebulizzazione
dello stesso;
♦ Verifica del regolare funzionamento dei quadri elettrici, ed eventuale sostituzione di tutti i componenti elettrici a servizio
delle apparecchiature termiche;
♦ Sostituzione di eventuali neon o lampade bruciate nei locali tecnici;
♦ Verifica del regolare funzionamento dell’impianto e compilazione del presente registro di centrale;
♦ Pulizia/sostituzione filtri aria fan-coil e unità trattamento aria;
♦ Compilazione del Libretto di Centrale secondo normativa di legge.
Le cadenze di manutenzione ordinaria seguiranno il programma stabilito dalla D.L. e successivamente accettato
dall’appaltatore oppure potranno subire delle variazioni secondo le esigenze della D.L.
2^categoria (manutenzione straordinaria): interventi a carattere straordinario, autorizzati e concordati con la D.L. per
sopperire ad esigenze di carattere gestionale o nuovi impianti chiesti dalla Società.
3^categoria (manutenzione straordinaria urgente): interventi a carattere straordinario urgenti, su chiamata, autorizzati e
concordati con la D.L. per sopperire a guasti improvvisi, a danni per cause di forza maggiore, ad esigenze di carattere
gestionale, a danni causati da elementi atmosferici (fulmini, gelate, ecc.), danni o carenze da cause esterne (incendi, crolli,
urto di autoveicoli contro strutture), danni da ignoti e quant'altro si rendesse necessario, eseguiti in qualsiasi orario ed in
qualsiasi giorno.
Gli interventi relativi alle predette categorie (1^, 2^ e 3^) saranno compensati:
♦ per la categoria 1^ dalle voci dell’elenco prezzi unitari riguardante la manutenzione ordinaria;
♦ per la categoria 2^ dalle voci dell’elenco prezzi unitari in base ai materiali installati;
♦ per la categoria 3^ dalla quota percentuale derivata dalle periodiche manutenzioni ordinarie.
Saranno previste economie solamente per le operazioni particolari comunque autorizzate e decise dalla D.L.
Nei prezzi per le operazioni di manutenzione ordinarie s’intendono compresi tutti gli oneri per lo svolgimento dei lavori in
qualsiasi giorno (feriale o festivo), in qualsiasi ora (diurno o notturno) ed in qualsiasi condizione.
Pagina 30 di 32
Si intendono retribuiti, perciò, gli interventi di cui alla precedente categoria 3^, la reperibilità, le spese generali e l'utile
d'impresa, la manodopera, i viaggi, i noli, il carburante, i pedaggi e quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori anche
se non espressamente citato.
Sono compresi nella manutenzione ordinaria anche i seguenti interventi:
♦ interventi vari per scollegamenti/collegamenti di apparecchiature per assistenze ad altri Settori aziendali;
♦ compilazione e presentazione degli elaborati previsti dal capitolato speciale di appalto, dalle norme di Legge e
regolamenti vigenti in materia, o, che siano emanate in corso d'opera da: USSL, CEI, ARPA VV.F. e ISPESL (rilascio della
Dichiarazione di Conformità al termine di ogni lavoro di modifica o ampliamento come previsto dalla Legge 46/90 e
successive modifiche);
♦ interventi di riparazioni per guasti, di pulizia, di sostituzione lampade o altro che per motivi di viabilità, vengano richiesti
dalla D.L. in orario notturno, prefestivo o festivo;
♦ compiere su richiesta della D.L. sopralluoghi e controlli per verificare la fattibilità di nuovi lavori;
♦ l'obbligo di verificare che tutti gli impianti corrispondano alle normative stabilite dagli Enti sopraindicati, segnalando
per iscritto alla D.L. eventuali anomalie o deficienze e proponendone la soluzione;
♦ le opere relative a piccoli interventi di sigillature, ripristini a murature, pavimenti, piccoli scavi con relativi reinterri ecc.,
rimanendo escluse le assistenze murarie di notevole importanza. (Per piccoli interventi s’intende che non comportino
l'impiego di un operaio per più di due ore);
♦ documentare fotograficamente tutti i danni che si verificano per cause non dovute a normali guasti (incidenti, danni da
ignoti, danni da animali, sfalci erba, ecc.);
♦ la pulizia, l'imbiancamento, la derattizzazione e la disinfestazione dei locali tecnici che contengono apparecchiature
termiche, o a servizio di queste, secondo le disposizioni della D.L.
Frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria
1) - OPERAZIONI CON CADENZA SETTIMANALE
♦ Controllo di centraline termiche, termostati, temporizzatori, termometri, idrometri, pompe di circolazione, ed eventuali
riparazioni o sostituzione di dette parti;
♦ Verifica delle pressioni idrostatiche dell’impianto e dei vasi se necessario con spurgo dell’aria nell’impianto ogni
qualvolta lo necessiti;
♦ Controllo, pulizia riparazione o sostituzione del disco fiamma, ugello, elettrodi, girante, fotocellula, filtro gas-gasolio;
♦ Pulizia locali termici;
♦ Inversione pompe di circolazione;
♦ Spurgo della condensa dal serbatoio compressore d’aria e da tutti i bicchierini relativi all’attività pneumatica;
♦ Verifica del regolare funzionamento dell’impianto;
♦ Compilazione del registro di manutenzione fornito dalla Società, sul quale andrà trascritta la data e il tipo di intervento,
nonché la firma dell’operatore.
2) – OPERAZIONI CON CADENZA MENSILE
♦ Pulizia accurata di tutti i locali tecnici e cunicoli ove risiedono apparecchiature termiche o di condizionamento;
♦ Pulizia delle batterie dei condensatori ad aria con rimozione dello sporco con pompa ad alta pressione ed eventuale
raddrizzatura delle alette con apposito pettine;
♦ Verifica assorbimento delle macchine in funzione e annotazione di tutti i parametri sul registro di centrale;
♦ Pulizia filtro acqua relativo ai gruppi frigo;
♦ Manutenzione valvole elettropneumatiche e riduttori di pressione a servizio dei finestrini delle cabine;
♦ Rilievo ed annotazione delle temperature di funzionamento dell’acqua/aria trattata ;
♦ Inversione funzionamento compressori refrigeranti ove possibile e annotazione delle ore di funzionamento;
♦ Sostituzione/pulizia dei filtri del compressore d’aria a rabbocco dell’olio;
♦ Pulizia se necessita del circuito gas inerente ai gruppi frigo;
♦ Pulizia, ed ingrassaggio tenute steli valvole di regolazione;
♦ Controllo pulizia ed ingrassaggio movimenti di pistoni levismi e serrande;
♦ Verifica tiro cinghie aggiustamento o sostituzione nel caso di screpolature;
♦ Verifica del funzionamento essicatore d’aria a servizio del circuito pneumatico, pulizia del condensatore dello stesso e
controllo dello scarico condensa automatico;
♦ Verifica riduttori di pressione pneumatici, pulizia del filtro e rabbocco olio per i tipi che prevedono la nebulizzazione
dello stesso;
Pagina 31 di 32
♦ Verifica del regolare funzionamento dei quadri elettrici, ed eventuale sostituzione di tutti i componenti elettrici a servizio
delle apparecchiature termiche;
♦ Sostituzione esche per derattizzazione poste nei locali tecnici all’interno degli appositi contenitori;
♦ Sostituzione di eventuali neon o lampade bruciate nei locali tecnici;
♦ Verifica del regolare funzionamento dell’impianto e compilazione del registro di manutenzione;
♦ Pulizia/sostituzione filtri aria fan-coil;
♦ Compilazione del Libretto di Centrale secondo normativa di legge.
3) -- OPERAZIONI CON CADENZA MENSILE SHELTER
♦ Pulizia accurata dei locali tecnici;
♦ Pulizia delle batterie dei condensatori ad aria con rimozione dello sporco con pompa ad alta pressione ed eventuale
raddrizzatura delle alette con apposito pettine;
♦ Pulizia filtro macchina e sostituzione di quello sulla porta;
♦ Verifica del regolare funzionamento dell’impianto, dell’assorbimento e delle temperature delle macchine e annotazione
di tutti i parametri sul registro di manutenzione.
4) – OPERAZIONI CON CADENZA BIMESTRALE
♦ Pulizia della camera di combustione e dei condotti fumo;
♦ Pulizia, aggiustamento e ingrassaggio tenute steli valvole, movimenti di pistoni, levismi e serrande;
♦ Riparazione e/o sostituzione di parti dell’isolamento termico delle tubazioni;
♦ Prove di combustione e successive regolazioni documentate con una stampa da inserire nel presente registro;
♦ Pulizia degli impianti di umidificazione dal calcare formatosi nei serbatoi ;
♦ Controllo, ed eventuale pulizia dei pozzetti cisterne per le centrali a gasolio;
♦ Verifiche del regolare funzionamento e dispersione a terra dei quadri elettrici a servizio degli apparati termici (riportare i
dati rilevati sul rapportino e/o registro di manutenzione);
♦ Verniciatura delle parti d’impianto che in seguito all’usura lo richiedano;
♦ Controllo, ed eventuali riparazioni o sostituzioni di caldaia, bruciatore o parti che li costituiscono;
♦ Compilazione del registro di manutenzione fornito dalla Società, sul quale andrà trascritta la data e il tipo di intervento,
nonchè la firma dell’operatore;
♦ Derattizzazione dei locali tecnici con sostituzione delle esche
Le cadenze di sostituzione dei filtri sono orientativamente le seguenti:
1. filtri piani unità trattamento aria ogni 15 giorni;
2. filtri a tasche rigidi unità trattamento aria ogni due mesi;
3. filtri piani sotto cabina ogni due mesi.
I periodi di cadenza per lo svolgimento delle manutenzioni ordinarie sopra citate sono da considerarsi orientativi e possono
subire variazioni secondo le necessità della Direzione Lavori. Nel programma di manutenzione ordinaria, che la ditta dovrà
fornire, alla D.L., in fase di consegna dei lavori; si dovranno organizzare gli interventi secondo le attività sopra elencate
individuando le date di inizio e fine per ogni singola lavorazione.
Tutti gli interventi sopra citati devono essere documentati nei rapportini di lavoro giornalieri.
Il non rispetto del programma comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16.
Art. 63 – Fornitura di materiali all'impresa da parte della Committente
La Società si riserva la facoltà di fornire all'Impresa uno o più materiali da impiegarsi nei lavori oggetto dell'appalto.
Qualora la Società intenda avvalersi di detta facoltà, e nel caso in cui non esista specifica voce di Elenco Prezzi, all’Impresa
verrà corrisposto in economia il tempo necessario per l’installazione.
Art. 64 – Codice etico
1. L’appaltatore si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali
contenute nel Codice Etico della Società Committente, predisposto in attuazione del D.Lgs n° 231/2001 e s.m.i., ed
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società Autostrada Bs -Pd S.p.A., committente, in data 26/09/2008.
Pagina 32 di 32
2. Tale Codice Etico è disponibile sul sito internet www.autobspd.it, indirizzari:
• Società
• Sistema di gestione e Governance
• Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo"
• Certificato Codice etico.
3. L’appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza del suo contenuto e di accettare le disposizioni in esso
contenuto.
Pagina 33 di 32
Allegato:
D.Lgs. 196/2003
Protezione dei dati personali
Informativa
Il giorno 1 gennaio 2004 è entrato in vigore il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, recante disposizioni in materia di protezione
dei dati personali. Al fine di conformarsi al precetto di cui al citato provvedimento, in quanto ditta/persona affidataria La
informiamo di quanto segue:
a) le finalità per cui i dati concernenti la Sua persona e/o la Sua Società vengono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati
consistono: nella compilazione di anagrafiche, di statistiche interne, nella tenuta della contabilità clienti e/o fornitori, nella
fatturazione, nella gestione del credito, in ricerche di mercato e per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge,
civilistiche e fiscali;
b) le modalità di elaborazione sono effettuate con mezzi informatici, manuali e telematici e con l'osservanza di ogni misura
cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati;
c) il conferimento da parte Sua dei dati in oggetto ha natura facoltativa, tuttavia il Suo eventuale rifiuto a rispondere
comporterà l‘impossibilità di stipulare il contratto e di assolvere gli adempimenti di legge, anche fiscali;
d) i dati di cui sopra potranno essere comunicati alle categorie ed ai soggetti di seguito indicati: studi legali, istituti di
credito, società di informazioni economiche, società di revisione del bilancio, Pubbliche Autorità o Amministrazioni per
gli adempimenti di legge, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività, e
nei modi e per le finalità sopra illustrate;
e) i dati sono conservati presso la nostra Società nella Sede di Via Flavio Gioia n° 71, a Verona, per il tempo prescritto
dalle norme civilistiche e fiscali;
f) i Suoi diritti al riguardo sono analiticamente indicati nell'art. 7 del medesimo D.Lgs. 196/2003. In particolare Lei potrà
ottenere dal titolare la conferma dell‘esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a Sua
disposizione in forma intelligibile. Lei potrà altresì chiedere di conoscere l‘origine dei dati, nonché la. logica e le finalità su
cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la S.p.A. Autostrada Bs Vr Vi Pd.
Società per Azioni Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
Sede Legale ed Amministrativa Via Flavio Gioia 71 - 37135 Verona
Tel. 045.8272222 Fax 045.8200051 - Casella postale 460M - www.autobspd.it
Capitale Sociale € 108.957.330. int. vers.
R.E.A. VR n. 57409 - Registro Imprese VR n. 3342/8146 - C.F. e P.I. n. 0021233023
Pagina 34 di 32
Scarica

CSA tecnologici 2010-2013 - Autostrada Brescia Verona