0368-642197
SOCIETA’ PER AZIONI
AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA S.p.A.
AREA ESERCIZIO AUTOSTRADALE
SETTORE MANUTENZIONE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E
COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
ANNI 2010 – 2011 – 2012 -2013
LOTTO 1 e 2
AUTOSTRADA A/4 DAL KM 92+700 AL KM 238+724
AUTOSTRADA A/31 DAL KM 0+000 AL KM 35+500
COMPRESE LE PERTINENZE ESTERNE
RACCORDI ESTERNI BRESCIA EST
VARIANTE ALLA SS.11 A DESENZANO
TANGENZIALI DI VERONA
(TANGENZIALE DI VICENZA)
(TANGENZIALE DI LIMENA)
(TANGENZIALE DI PADOVA)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Sommario
DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI ..................................................................................................................................4
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – Definizione tecnica ed economica........................................................................7
Art. 1 – Oggetto dell’appalto ................................................................................................................................................................7
Art. 2 – Ammontare dell’appalto .........................................................................................................................................................7
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto ...................................................................................................................................8
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili ...........................................................9
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili ..........................................................................................................9
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ......................................................................................9
Art. 7 – Documenti che faranno parte del contratto........................................................................................................................10
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ....................................................................................................................10
Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore ..................................................................................................................................................10
Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere...............................................................................11
Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e nell'esecuzione ........................................................................11
Art. 12 – Denominazione in valuta.....................................................................................................................................................12
Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori ................................................................................................................................................12
Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori ..................................................................................................................................13
Art. 15 – Sospensioni e proroghe........................................................................................................................................................13
Art. 16 – Penali in caso di ritardo - ....................................................................................................................................................14
Art. 17 – Programma di intervento dell'appaltatore .......................................................................................................................15
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione ...........................................................................................................................15
Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ...........................................................................................15
Art. 20 – Anticipazione ........................................................................................................................................................................16
Art. 21 – Pagamenti in acconto...........................................................................................................................................................16
Art. 22 – Pagamenti a saldo ................................................................................................................................................................16
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto .....................................................................................................................17
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo .........................................................................................................................17
Art. 25 – Revisione prezzi....................................................................................................................................................................18
Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti .....................................................................................................................18
Art. 27 – Misurazione e valutazione dei lavori .................................................................................................................................18
Art. 28 – Oneri per la sicurezza..........................................................................................................................................................18
Art. 29 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera .................................................................................................19
Art. 30 – Cauzione provvisoria...........................................................................................................................................................19
Art. 31 – Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva......................................................................................................................19
Art. 32 – Riduzione delle garanzie .....................................................................................................................................................20
Art. 33 – Assicurazione a carico dell’impresa ..................................................................................................................................20
Art. 34 – Variazione dei lavori............................................................................................................................................................21
Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali ....................................................................................................................21
Art. 36 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi...............................................................................................................21
Art. 37 – Norme di sicurezza generali ...............................................................................................................................................22
Art. 38 – Sicurezza sul luogo di lavoro ..............................................................................................................................................22
Art. 39 – Piani di Valutazione dei Rischi...........................................................................................................................................22
Art. 40 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.........................................................................................23
Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ................................................................................................................23
Art. 42 – Subappalto ............................................................................................................................................................................23
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto ...........................................................................................................................24
Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori............................................................................................................................................25
Art. 45 – Riserve e Controversie ........................................................................................................................................................25
Art. 46 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera........................................................................................................26
Art. 47 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .............................................................................................26
Art. 48 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione ..............................................................................................................28
Art. 49 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione.......................................................................28
Art. 50 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ........................................................................................................................28
Art. 51 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore .......................................................................................................................30
Art. 52 – Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore .......................................................................................................31
Art. 53 – Proprietà dei materiali di demolizione ..............................................................................................................................32
Art. 54 – Custodia del cantiere ...........................................................................................................................................................32
Art. 55 – Cartello di cantiere ..............................................................................................................................................................32
Art. 56 – Danni da forza maggiore.....................................................................................................................................................32
Art. 57 – Oneri e prescrizioni e sanzioni a carico dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico ..........33
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Art. 58 – Prezzi in Elenco ....................................................................................................................................................................36
Art. 59 – Elenco e cadenza delle principali operazioni da svolgere ...............................................................................................36
Art. 60 – Qualità e provenienza dei materiali e prove .....................................................................................................................41
Art. 61 – Fornitura di materiali all'impresa da parte della Committente ....................................................................................41
Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse .......................................................................................................................................41
Art. 63 – Protezione dei dati personali ..............................................................................................................................................42
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DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
L'appalto è suddiviso in due lotti che comprendono:
- lotto 1
dall'autostazione di Brescia/Est al casello di Montebello sulla A/4 compresa, la caserma
della Polizia Stradale di Verona Sud, i capannoni dei centri di manutenzione di Brescia Est,
Desenzano, Sirmione, Sommacampagna, Verona Sud, Verona Est e Soave, le aree di parcheggio
Campagnola Est ed Ovest, Val di Sona Est ed Ovest e San Lorenzo Est ed Ovest, le tangenziali di
Verona i raccordi esterni di Brescia Est e la variante alla S.R.11 a Desenzano e tutte le loro
pertinenze;
dal casello di Montecchio ai due svincoli di Padova/Est da e per Milano sulla A4 e tutta
- lotto 2
la "Valdastico" A31 compresi i capannoni dei centri di manutenzione di Montecchio, Vicenza Est,
Grisignano, Ex casello Padova Ovest,Vicenza Nord e Piovene Rocchette, le tangenziali di
Vicenza, Limena e di Padova e tutte le loro pertinenze.;
La manutenzione ordinaria deve assicurare la continua e perfetta efficienza tecnica di tutti gli impianti
elettrici nonché adeguarli e mantenerli rispondenti alle normative vigenti.
Il programma degli interventi deve essere sottoposto all'approvazione della D.L. che comunque si
riserva il diritto di modificare il programma stesso in base alle proprie necessità organizzative e per
esigenze particolari. Fermo restando che la responsabilità generale del tipo programmatico degli
interventi rimane alla Ditta che se ne assume l'onere di continuità e ciclicità. Alcuni interventi sono di
tipo stagionale e quindi il loro periodo sarà concordato con la D.L.; altri sono di tipo ciclico e verranno
effettuati previo accordo, anche ai fini della sicurezza del traffico. Gli altri interventi devono avvenire
ogni qualvolta se ne giudichi la necessità per assicurare l'efficienza e continuità degli impianti, e ciò su
iniziativa della Ditta stessa, previa segnalazione ed approvazione degli addetti della Società, oppure su
segnalazione della D.L. in qualsiasi ora diurna o notturna di giorni feriali, prefestivi o festivi. La
segnalazione porrà in evidenza la necessità o meno di un intervento immediato per particolari esigenze
di esercizio, o la possibilità di rinviare l'intervento a tempi brevi se tali esigenze non siano perentorie.
L'intervento richiesto con urgenza deve avvenire entro 2 (due) ore dalla chiamata.
Gli impianti che formano l’oggetto dell’appalto possono essere assunti come indicato di seguito:
LOTTO 1
Fabbricati di stazione;
Fabbricati per apparati di esazione pedaggio;
Cabine di esazione pedaggio;
Isole di biglietteria;
Pensiline di biglietteria;
Semafori di pensilina;
Capannoni di servizio;
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Impianti di illuminazione nelle aree di parcheggio;
Impianti di illuminazione esterna e controllori di potenza negli svincoli autostradali e stradali;
Impianti di illuminazione piazzali deposito sale;
Portali segnaletici di uscita agli svincoli;
Box prefabbricati adibiti ad uffici;
Pensiline autovetture;
Sbarre elettriche;
Cabine elettriche, quadri elettrici, gruppi elettronici di rifasamento e gruppi elettrogeni fissi;
Fabbricato Caserma P.S. sottosezione di Verona Sud;
Impianti di illuminazione degli svincoli della Tangenziale Sud di Verona;
Impianti all’interno ed a servizio della Galleria S. Zeno di Lonato (BS)
LOTTO 2
Fabbricati di stazione;
Fabbricati per apparati di esazione pedaggio;
Cabine di esazione pedaggio;
Isole di biglietteria;
Pensiline di biglietteria;
Semafori di pensilina;
Capannoni di servizio;
Impianti di illuminazione nelle aree di parcheggio;
Impianti di illuminazione esterna e controllori di potenza negli svincoli autostradali e stradali;
Impianti di illuminazione piazzali deposito sale;
Portali segnaletici di uscita agli svincoli;
Box prefabbricati adibiti ad uffici;
Pensiline autovetture;
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Fabbricato della Vecchia Autostazione di Padova Ovest;
Fabbricato della Vecchia Autostazione di Vicenza Ovest;
Sbarre elettriche;
Cabine elettriche, quadri elettrici, gruppi elettronici di rifasamento e gruppi elettrogeni fissi;
Impianti all’interno ed a servizio delle Gallerie dei Berici in autostrada ed in tangenziale e loro
pertinenze;
Impianti di illuminazione negli svincoli della tangenziale di Padova;
Impianti di illuminazione negli svincoli della tangenziale di Limena;
Impianti di illuminazione negli svincoli e nelle gallerie della tangenziale di Vicenza;
Gli impianti sono da considerarsi tutti quelli che esistono a valle dei contatori dell'Ente erogatore
dell'energia e sono costituiti indicativamente da:
- elementi di regolazione e comando, quali: quadri di prelievo da reti esterne, trasformatori di potenza e
di tensione, apparecchi di misura;
- linee elettriche in cavi aerei o in tubazioni sopra o sotto terra, in rame nudo o sotto qualsiasi tipo di
isolamento, con relativi sostegni, isolatori, graffe o canalizzazioni di supporto;
- impianti di messa a terra, con puntazze, reti dispersive etc.;
- lampade di ogni tipo, potenza e tensione, portalampade plafoniere con relativi sostegni, scatole,
cassette di sezionamento e protezione, interruttori, prese deviatori, fusibili, involucri semaforici o
lampeggiatori, relais, spine, condensatori, rifasatori, temporizzatori, intermittenze termoventilatori,
bruciatori, ventilatori, aerotermi, pompe, autoclavi, sbarre elettriche, ed ogni altro apparecchio
utilizzatore di energia elettrica, anche negli impianti di radiotelecomunicazioni;
- impianti di telecontrollo;
- infine ogni altro componente qui omesso ma comunque rientrante nella più generale dizione di
"impianti elettrici".
Nel termine "manutenzione ordinaria" si intendono anche tutte le operazioni necessarie a mantenere i
locali in ordine e puliti con la frequenza minima di operazioni elencata al successivo art. 59.
Rimangono esclusi gli apparati di esazione pedaggio ed i loro organi di controllo nelle autostazioni.
Gli impianti da manutenere sono tutti quelli esistenti a valle dei contatori degli Enti erogatori, quindi
anche tutta la rete elettrica di collegamento.
L’appaltatore è tenuto a completare e a predisporre, su supporto informatico (in formati che saranno
indicati dalla Direzione Lavori) e cartaceo tutti i disegni costruttivi delle opere e/o impianti eseguiti e
rilevati, rientranti nella valutazione degli stati di avanzamento al fine della formazione della banca dati
per la manutenzione e futura gestione degli impianti.
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NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – Definizione tecnica ed economica
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le prestazioni e le forniture occorrenti per realizzare a
misura la manutenzione, conservazione e completamento degli impianti elettrici della SpA
Autostrada BS - VR - VI - PD e tutte le pertinenze in sua gestione per un periodo di 1096
(millenovantasei) giorni naturali e consecutivi.
¾ Lotto 1 dal casello di Brescia Est al casello di Montebello compresi, la bretella di raccordo a
Brescia Est, la variante e la Galleria S. Zeno di Lonato (BS), la tangenziale Sud ed Est di
Verona, la viabilità esterna dei caselli di Soave e Montebello;
¾ Lotto 2 dal casello di Montecchio compreso al casello di Padova Est escluso e tutta la A31, la
tangenziale di Vicenza, la Tangenziale di Limena, e la Tangenziale di Padova per quanto di
competenza.
La ditta potrà concorrere per entrambi i lotti, ma, stante la contemporaneità degli interventi urgenti,
non potrà aggiudicarsi più di un lotto.
L’appaltatore è tenuto a completare e a predisporre, su supporto informatico (in formati che saranno
indicati dalla Direzione Lavori) e cartaceo tutti i disegni costruttivi delle opere e/o impianti eseguiti e
rilevati, rientranti nella valutazione degli stati di avanzamento al fine della formazione della banca
dati per la manutenzione e futura gestione dell’opera.
Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente ai progetti approvati,
rispettando le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto e secondo le disposizioni che
saranno impartite, di volta in volta, dalla Direzione Lavori.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l’appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4. Per particolari esigenze la società si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la possibilità di ordinare
all’Impresa, con apposito Verbale di Consegna Parziale dei Lavori, l’esecuzione di singoli interventi
di manutenzione anche nei lotti diversi da quello appaltato, in quanto le lavorazioni sono del tutto
simili per ogni lotto.
Qualora si verifichi questa circostanza, le prestazioni saranno contabilizzate all’Impresa che le ha
eseguite con le modalità previste nel proprio contratto.
Art. 2 – Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara, per un periodo di giorni 1096 naturali e consecutivi, è
definito come segue:
Lotto 1
1
2
3
4(1+3)
Importo a misura
Oneri diretti per la Sicurezza
Costi specifici per la Sicurezza
Importo a base d'appalto
€. 744.000,00
€. 14.880,00
€. 31.000,00
€. 775.000,00
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Lotto 2
1
2
3
4(1+3)
Importo a misura
Oneri diretti per la Sicurezza
Costi specifici per la Sicurezza
Importo a base d'appalto
€. 738.000,00
€. 14.760,00
€. 52.000,00
€. 790.000,00
2. L’importo contrattuale per ogni lotto corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, punto 1
comprensivo dell’importo degli oneri diretti per la sicurezza, di cui al punto 2, aumentato
dell'importo dei costi specifici per la Sicurezza di cui al coma 1 punto 3, questi ultimi non soggetti a
ribasso d’asta.
Essendo gli oneri diretti per la sicurezza, dettagliatamente specificati ed indicati, ai sensi del D.Lgs.
81/08, compresi nei singoli prezzi unitari, quindi, nell’importo totale dei lavori a misura ed
individuando la parte degli oneri e delle prestazioni da assoggettare a ribasso, l’aggiudicatario né ha
tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ribasso. I costi specifici per la sicurezza, non
soggetti a ribasso, verranno liquidati a misura secondo le specifiche prestazioni effettuate applicando
i corrispettivi prezzi di cui all’allegato elenco prezzi unitari (CAPITOLO B).
3. E’ fatto obbligo all’assuntore dei lavori e/o subappaltatore, recepire le dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i propri dipendenti e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
E’ fatto obbligo, in ogni caso, inoltre:
¾ cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
¾ coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra eventuali
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori (art. 26 comma 2 D.Lgs 81/08).
4. I prezzi unitari e gli importi delle prestazioni oggetto del capitolato speciale d’appalto sono sempre
considerati al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate
a misura secondo quanto stabilito dal presente capitolato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari
di cui all’apposito elenco. Tali prezzi devono considerarsi compensativi di tutti gli oneri ed alee a
carico della ditta esecutrice per la realizzazione, a perfetta regola d’arte, delle prestazioni contrattuali
nonché quelle per i pedaggi autostradali che la ditta dovrà sostenere e di tutti gli obblighi nessuno
escluso, derivanti dal presente capitolato e dalle prescrizioni tecniche ed esecutive.
5. Trattandosi di contratti aperti di manutenzione, così come declarato al 2° comma dell'art. 154 del
DPR 554/99, l'importo dei lavori potrà subire variazioni anche significative. Per quanto richiamato,
l'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi rispetto alle prestazioni effettivamente
espletate e contabilizzate.
6. La Società, nell’ambito dei tratti autostradali e loro pertinenze oggetto del presente appalto, si
riserva il diritto, insindacabile, di affidare lavori e/o prestazioni di servizi di qualsiasi tipo ed importo
ad altre ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi degli articoli 45, comma 7, 89, del regolamento generale
D.P.R. 554/99 e 53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006.
2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle
singole quantità eseguite.
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3. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara
di cui all’articolo 2.
5. Non è stato nominato il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in quanto l’appalto è
relativo a lavori di manutenzione agli impianti elettrici che non comportano lavori edili o di
ingegneria civile di cui agli allegati X e XI.
6. L’Appaltatore, prima della stipula contrattuale, dovrà presentare alla Società il Piano di Valutazione
dei Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
7. La Società, nella veste di Datore di Lavoro Committente, promuoverà la cooperazione ed il
coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze come
prescritto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Tale documento dovrà essere adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori.
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili
Importo a base d’appalto per il lotto 1 Euro 775.000,00 e per il lotto 2 Euro 790.000,00
Categoria prevalente OG 10
(DPR 34/2000)
Classifica
III
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Ai fini dell'applicazione dell’articolo 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, dell’articolo 45, commi 7
e 8 del Regolamento Generale, dell’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e
dell’articolo 34 del presente capitolato speciale, è stato individuato il gruppo di lavorazioni
omogenee descritto nella parte iniziale del presente capitolato speciale.
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per
le quali il lavoro viene appaltato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.
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Art. 7 – Documenti che faranno parte del contratto
1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente capitolato speciale;
b) prescrizioni tecniche ed esecutive;
c) Elenco Prezzi Unitari;
d) manuale "Norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in autostrada in presenza di traffico"- La
tavola n° 2, che prevede la chiusura della corsia di emergenza, è sostituita con la tavola 2 bis e
2bis/05;
e) il Piano di Valutazione dei Rischi dell’impresa;
f) il Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze, art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto
applicabile;
- il D.P.R. del 25/1/2000 n° 34;
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145.
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto che trattandosi di
lavori di manutenzione, conservazione e completamento degli impianti elettrici, gli stessi possono
essere iniziati secondo le indicazioni che verranno impartite dalla direzione lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata,
l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti tecnici necessari per l'esecuzione
dell'appalto;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli interventi che si dovessero rendere
necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere, qualunque sia l'ubicazione dell'intervento richiesto
sulla tratta autostradale e le pertinenze esterne, componenti il Lotto di competenza o
eventualmente a quanto stabilito dall’art. 1 comma 4, nonché al risultato dei propri accertamenti,
nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o
maggiori compensi o particolari indennità.
Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del D.Lgs.
163/2006.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del
D.Lgs. 163/2006.
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Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con
l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione dei cantieri.
Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.
Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e nell'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli
articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. La Società provvederà a sua cura e a sue spese per le occupazioni permanenti relative alle opere da
eseguirsi. L’impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o
definitive che si rendessero necessarie per accesso al cantiere, per l’impianto del cantiere stesso, per
la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e per tutto quanto è
necessario alla esecuzione dei lavori.
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Art. 12 – Denominazione in valuta
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la
denominazione in Euro.
Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338
della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore
dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso
dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori:
a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici.
b) Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
c) Elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco
deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che ha già consegnato al lavoratore le
informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.
d) Copia del Modello “Unificato LAV” per accertare l’avvenuta comunicazione obbligatoria
preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
e) Copia del “Libro Unico del lavoro”, riferimento artt. 39 e 40 del D.L. n. 112 del 25/06/2008
convertito con legge 6 agosto 2008 n.133 .
f) Copia della dichiarazione del datore di lavoro che per ogni addetto impiegato, per cui si chiede
l'autorizzazione alle manovre in autostrada e risulti iscritto nel Libro Unico del Lavoro, di aver
proceduto alla formazione ed informazione sulle pertinenti disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008
e s.m.i.
Dette dichiarazioni dovranno riportare in calce la sottoscrizione del lavoratore per conferma di
quanto esposto dall’Appaltatore. Il datore di lavoro inoltre con detta dichiarazione dovrà
assolvere a quanto previsto dall’art. 37 comma 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.:
contenuto della formazione.
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Dette dichiarazioni potranno essere sostituite con l’inoltro della copia del “Libretto formativo
del cittadino”, istituito con il D.Lgs. 10 settembre 2003 art. 2 comma 1 lettera i) e s.m.i., essendo
la sua tenuta imposta dall’art. 37 comma 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i..
Si richiama che i contenuti della formazione dei lavoratori dovrà essere rispettosa di quanto
enunciato dall’art. 37 comma 13)- del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, in special modo nella parte
che dovesse riguardare lavoratori immigrati.
g) Copia del registro infortuni.
h) Copia registro visite mediche.
i) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall’ente territoriale in cui ha
sede la ditta.
Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori
1. I lavori nel complesso avranno una durata triennale equivalente a giorni 1096 (giorni
millenovantasei) calendari e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Ogni singola lavorazione dovrà essere ultimata nel più breve tempo possibile e comunque entro il
termine di volta in volta fissato dalla segnalazione fatta anche verbalmente.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile
incidenza dei tempi di fornitura dei materiali ed apparecchiature.
4. I singoli lavori potranno essere realizzati mediante consegne parziali riportanti un numero
progressivo e indicanti il tempo d’esecuzione ed il richiamo alle penali prestabilite.
5. Tali consegne parziali saranno effettuate a mezzo fax, telegramma o raccomandata a scelta della
Direzione dei Lavori.
6. I lavori consegnati dovranno essere iniziati subito e senza indugio indipendentemente dalla durata
generale del contratto; i gruppi di lavorazione richiesti dovranno sempre essere ultimati entro il
termine utile che sarà di volta in volta stabilito dalla D.L. In detto tempo è compreso quello
necessario all’impianto del cantiere con l’eventuale prescritta segnaletica.
7. I lavori, da realizzarsi mediante consegne parziali, dovranno sempre essere ultimati entro il tempo
utile stabilito nel verbale di consegna parziale comunque fissato dalla Direzione Lavori.
Art. 15 – Sospensioni e proroghe
1. Nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, la direzione dei lavori d’ufficio o
su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. Si applicano l'articolo 132 commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibili
l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine
anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate
l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture,
se lo stesso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il
ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione
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dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori,
devono pervenire al responsabile della commessa entro il quinto giorno naturale successivo alla loro
redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il capo della
commessa non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e
accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le
cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con
annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.
8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 26 del DM 145/2000.
Art. 16 – Penali in caso di ritardo 1. a) - Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l’esecuzione parziale o generale delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale
pari allo 0,3 per mille (zerovirgolatre) sull’importo contrattuale.
b) – All’appaltatore verrà applicata una penale pari a Euro 300,00 per ogni ora in più rispetto alle due
previste dal successivo art. 52 entro le quali dare inizio agli interventi urgenti; verrà inoltre applicata
una penalità di (Euro 300,00) ogni tre ore di accertata irreperibilità ai recapiti telefonici di cui al
successivo art. 52.
2. La penale, pari ad Euro 300,00, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori verbalmente o con Ordine di
Servizio direttore dei lavori con l’atto di consegna parziale degli stessi, qualora la Stazione
appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori ai sensi del successivo art. 52 per gli
interventi che devono essere effettuati entro le 24 ore.
3 Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei rapportini di lavoro giornalieri di cui all'Art. 52 del
CSA, verrà applicata una penale di Euro 50,00.
4 In caso di inosservanza delle prescrizioni del manuale "Norme di sicurezza per l'esecuzione dei
lavori sull'autostrada in presenza di traffico", per ogni singola infrazione rilevata, verrà applicata una
penale pari ad Euro 100,00.
5 Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6 L’importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10
per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del
contratto.
7 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Art. 17 – Programma di intervento dell'appaltatore
1. Prima dell'inizio di ogni intervento, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un
proprio programma di intervento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
Il programma dell’appaltatore, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, dovrà tenere conto anche di tutte le
prescrizioni contenute nelle “Norme di Sicurezza per l’esecuzione di lavori in autostrada in
presenza di traffico” e di tutte le disposizioni legislative riguardanti la sicurezza.
2. Il programma dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante
ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempienze o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui materiali e sul funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione dei singoli cantieri e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al loro funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
l'esecuzione dei lavori;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze
intermedie esplicitamente fissate dal successivo art. 52 superiore a 20 (venti) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli articoli 136 e 138 del D.Lgs. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
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3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore e il termine assegnato dal
direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.
Art. 20 – Anticipazione
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 21 – Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
con cadenza trimestrale, indipendentemente dall'importo dei lavori eseguiti.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile della commessa emette, entro lo
stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto
il gg/mm/aaaa » con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi
dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall’importo.
6. Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l'Appaltatore per sé e per eventuali
subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del "Documento Unico di Regolarità
Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori.
7. I costi specifici per la sicurezza verranno compensati a misura in concomitanza dell’emissione degli
stati di avanzamento.
Art. 22 – Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile della commessa.
Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile della
commessa, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile della commessa formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando e previa
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presentazione della copia del " Documento Unico di regolarità Contributiva ", è pagata entro 90
giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141,
comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dei lavori, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art.
47 comma 2.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme, anche in termini di validità, allo
schema tipo 1.4 del D.M.12/03/2004 n° 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto
previsto dal comma 3 art. 102 del Regolamento.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed
i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i
primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore
gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133,
comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento,
in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4 E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460
del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per
causa imputabile alla Società, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.
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Art. 25 – Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. Ai sensi dell'articolo 133,
commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs.163/2006, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per
cento rispetto al prezzo rilevato dal competente Ministero nell’anno di presentazione dell’offerta, si
fa luogo a compensazione, in aumento o diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento.
Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da
questa accettato ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente
al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
Art. 27 – Misurazione e valutazione dei lavori
1. La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette dei materiali rilevati in loco, senza che l’appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità
realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione dei lavori aumenti dimensionali o quantitativi di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati
dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare le opere compiute sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i
prezzi unitari desunti dell’elenco prezzi unitari previsto per l’esecuzione dell’appalto.
Art. 28 – Oneri per la sicurezza
1. Come indicato nei precedenti artt. 2 e 3 l’appaltatore deve tenere conto di tutti gli oneri diretti della
sicurezza che deve sostenere e che sono compresi nelle voci di Elenco Prezzi e sono stati valutati
nella formulazione del ribasso offerto.
2. L’offerta che l’appaltatore formula tiene conto degli oneri di cui trattasi che sono valutati senza
ribasso.
3. I costi specifici per la sicurezza inerenti le misure preventive e protettive compensano tutti gli
apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e i servizi di protezione collettiva e le
procedure, che l'appaltatore dovrà dispiegare per l'espletamento dei lavori. In particolare
l'appaltatore dovrà valutare attentamente tutte le prescrizioni contenute nel manuale "Norme di
sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'autostrada in presenza di traffico", con particolare
riferimento all'installazione dei cantieri che prevedono le chiusure delle corsie nelle diverse
fattispecie di operatività. (per quanto applicabili).
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Art. 29 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.
Art. 30 – Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 l'offerta da presentare per l'affidamento
dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo
dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa
fidejussoria anche rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo
107 del D.L.gs. 1/9/1993 n° 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M.
12/03/04 n° 123. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena d’esclusione, da una dichiarazione,
separata o in calce alla polizza/fidejussione, con la quale un fidejussore s’impegna a rilasciare la
garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 31.
Art. 31 – Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a
titolo di cauzione definitiva, detta garanzia fidejussoria deve contenere le seguenti condizioni
particolari.
a) Rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale:
- Al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile ed impegno da
parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la
Società non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- All’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all’art. 1957 del
Codice Civile.
b) Sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società.
c) Impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della
cauzione a semplice richiesta della Società senza alcuna riserva.
2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei
lavori; essa è presentata in originale alla Società prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
4. La Società ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Impresa. La
Società ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Impresa per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni del contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società ed in caso d’inottemperanza la reintegrazione si
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effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Impresa; in caso di variazioni al contratto
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d’aumento degli stessi importi
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’articolo 113, comma 4 del D.Lgs.
163/2006.
7. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dei lavori ai sensi
dell’articolo 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 32 – Riduzione delle garanzie
1.
2.
3.
L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 30 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti
in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, purché riferiti univocamente
alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 31 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore
in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 7, dell’art. 40 del D.lgs.
163/2006.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al comma 1 e 2 sono accordate
qualora il processo delle certificazioni di cui al comma 7, dell’art. 40 del D.lgs. 163/2006 sia
comprovato dall’impresa capogruppo mandataria.
Art. 33 – Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.LGS. 163/2006, l’appaltatore è obbligato almeno 10
giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell’art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre
una polizza assicurativa conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12/3/2004 n° 123 che tenga indenne
la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:
Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell' IVA per € (da determinare a seguito di
aggiudicazione definitiva)
Partita 2 - Opere preesistenti - per €. 500.000,00 (cinquecentomila)
Partita 3 - Demolizione e sgombero - per €. 5.000,00 (cinquemila)
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell’art.
103 del D.P.R. 554/99.
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5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: (barrare la casella
che interessa)
Danni a cose dovuti a vibrazioni
Danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di
sostegni in genere
Danni a cavi e condutture sotterranee
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato
dall’articolo 95 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.
Art. 34 – Variazione dei lavori
1. La Società appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei lavori oggetto dell’appalto quelle varianti
2.
3.
4.
5.
6.
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con
l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli
articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del
regolamento generale.
Non sono riconosciute varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dei lavori oggetto della contestazione. Non
sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dei lavori
oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento delle singole opere di manutenzione e/o alla loro funzionalità, sempre
che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali
Non saranno autorizzate variazioni che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto.
Art. 36 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco
prezzi come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.
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2. Qualora tra i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente articolo
3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del
regolamento generale.
Art. 37 – Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo e per i successivi articoli 38, 39, 40 e 41.
Art. 38 – Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta
la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti della norma SA 8000:2001
sulla Responsabilità Sociale:
- non utilizzare o sostenere l’utilizzo di lavoro infantile;
- non favorire né sostenere il “lavoro obbligato”;
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o
mentale, abusi verbali;
- adeguare l’orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.
A tal fine la Società si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori
della ditta appaltatrice e di eventuali subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti
contabili previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro unico del lavoro, registro infortuni,
registro visite mediche preventive e periodiche, registro di esposizione, contratto individuale di
lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri, adempimenti INAIL ed
INPS.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’artt. 18 e 19 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere oggetto dell’appalto.
Art. 39 – Piani di Valutazione dei Rischi
1. Sulla scorta delle informazioni assunte dalla Committente, l’Impresa appaltatrice dovrà redigere il
Piano di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
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Art. 40 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
1. La Società nelle vesti di Datore di Lavoro Committente, prima della stipula del contratto, promuove
la cooperazione ed il coordinamento fra le imprese esecutrici per l’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro predisponendo il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).
Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela e obblighi di cui agli artt. 15, 17,
18, 19, 26, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Valutazione dei Rischi e del D.U.V.R.I.
4. Dovrà inoltre dimostrare, con l’esibizione al responsabile dei lavori, l’idoneità tecnico professionale
secondo l’allegato XVII del D.Lgs. 81/08. Tale documentazione dovrà essere aggiornata ogni
qualvolta si verifichino o intervengano variazioni alla situazione originaria e/o precedente.
5. Le gravi o ripetute violazioni del D.U.V.R.I., in ogni modo accertate, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 42 – Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006, sono subappaltabili a
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di
seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori
della stessa categoria prevalente;
b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, devono essere
obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Società appaltante,
alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Società
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa
alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di
imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Società appaltante,
ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Società appaltante la documentazione attestante che il
subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione
alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo
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3.
4.
5.
6.
7.
del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla
Società appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione
in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente
alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta
fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è
vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia
accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Società
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,
senza che la Società appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Società appaltante,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di cui al punto 4 del precedente articolo 13;
devono altresì trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Verona;
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture,
di impianti e di opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del D.P.R. 554/99.
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Società appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione
di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il capo commessa per l'esecuzione ed il collaudo, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni
previste dal precedente art. 42. L'appaltatore, prima dell'inizio delle lavorazioni affidate in
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subappalto autorizzato, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di cui
all'articolo 13, comma 4 riferito al subappaltatore.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decretolegge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Società Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Società appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute
di garanzia effettuate.
2. La Società Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della
cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.
Art. 45 – Riserve e Controversie
1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle,
successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche
nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute;
qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di
quindici giorni fissato dall’articolo 165, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 554/99. La
quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni
o incrementi rispetto all’importo iscritto. Ai sensi dell'articolo 240, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 il
capo commessa per l'esecuzione ed il collaudo valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore previsto al comma 1 del
succitato articolo 240 del D.Lgs. 163/2006.
2. Essendo l’appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro la Stazione Appaltante non intende
avvalersi della facoltà di promuovere la costituzione della commissione di cui all'articolo 240,
comma 5 del D.Lgs. 163/2006 per la definizione delle eventuali riserve inscritte nei documenti
contabili dell’Appaltatore.
3. La proposta di accordo bonario è formulata dal capo commessa per l'esecuzione ed il collaudo ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 240, comma 15 del D.Lgs.163/2006.
4. Ove l’appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie, è prevista ai sensi del 1°
comma dell’art. 34 del D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la
facoltà, nell’ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell'arbitrato previsto
dall'articolo 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.
5. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni
dopo la data dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Società appaltante.
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7. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto
previsto dal comma 3 dell’art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei
rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.
Art. 46 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e,
se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile in rapporto alla Società appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti
della Società appaltante;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Società appaltante o a essa segnalata da un ente preposto,
la Società appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa
appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l’Appaltatore non può
opporre eccezioni alla Società Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della
richiesta, la Società appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile
della commessa provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del
Lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 47 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Società appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
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b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle
norme previdenziali;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei lavori;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., del presente capitolato speciale o del
D.U.V.R.I., integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori o
dal Responsabile della commessa
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Società appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Società appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera
oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e
l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per l’esecuzione dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Società appaltante per effetto della ritardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione,
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assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Art. 48 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Società appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere e/o gli
impianti con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto
esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Qualora la Società appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
Art. 49 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1.
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Il certificato di collaudo è
sostituito dal certificato di regolare esecuzione (solo per appalti fino a 500.000 EURO, con direzione
lavori interna alla Società appaltante ed in assenza di riserve) e questo deve essere emesso entro tre
mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Società appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. La Società Appaltante ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione
per appalti fino a 1.000.000 di EURO nel rispetto dell'articolo 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 50 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le lavorazioni eseguite risultino a tutti gli
effetti a perfetta regola d’arte;
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a) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dei lavori, con
tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Società appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a
termini di contratto;
c) l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione dei lavori;
d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal
capitolato.
e) il mantenimento degli impianti, fino alla presa in consegna della stazione appaltante;
f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori dei materiali; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;
g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto;
h) l’esecuzione di un’installazione campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione dei
lavori;
i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e comunque di quanto altro indicato dalle
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza del cantiere;
j) la consegna, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi
ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
k) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, considerando che gli
interventi verranno effettuati con attività funzionanti, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.
l) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 40.
m) Il pagamento di tutte le spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto e non
occorrenti all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori.
n) la Società, nella consapevolezza dell’importanza della tutela ambientale, ha ottenuto la
Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001, per cui l’Impresa dovrà fornire, su richiesta,
dimostrazione dell’adempimento di tutti gli obblighi per esso derivanti dalla normativa vigente in
materia ambientale a carattere nazionale e/o locale, e dovrà tenerne conto sia in sede d’offerta sia
in fase d’esecuzione dei lavori;
o) fornire alla Direzione Lavori i disegni dettagliati dei lavori eseguiti su supporto cartaceo e/o
informatico, senza ulteriori oneri aggiuntivi, quando richiesto dalla Direzione Lavori;
p) al pagamento degli oneri derivanti dalle spese relative alle prove ufficiali ed analisi sui materiali in
laboratori legalmente riconosciuti, quando richiesto dalla Direzione Lavori;
q) fornire alla Direzione Lavori i "Certificati di provenienza" dei materiali impiegati, quando
richiesto dalla Direzione Lavori;
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
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necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. L’Appaltatore dovrà tenere conto con particolare riguardo dei seguenti punti:
b) - emissioni in atmosfera (di macchine operatrici): saranno verificate le certificazioni di revisione
degli automezzi e delle macchine operatrici.
c) - Produzione di rifiuti: tutti i rifiuti dovranno essere concentrati in un unico punto mantenuti
separati per tipologia, con modalità idonee, in modo da evitare contaminazioni dell’ambiente
esterno, e dovranno essere scelti, separati e smaltiti come previsto dalle disposizioni di legge
vigenti. L’Appaltatore dovrà, su richiesta, fornire tempestivamente alla Società il “registro di
carico e scarico” vidimato ed il “formulario dei rifiuti” debitamente compilato.
d) - Stoccaggio dei materiali: l’Appaltatore dovrà provvedere ad una corretta modalità di stoccaggio
degli stessi, in modo da evitare fenomeni d'inquinamento del suolo, sottosuolo, corpi d’acqua o
esalazioni moleste.
e) - Tutti i materiali dovranno essere stoccati in posti chiaramente delimitati e suddivisi per tipologia.
Non è ammesso in alcun modo lo stoccaggio di carburanti superiore a 500 litri, detti carburanti
dovranno essere stoccati secondo le disposizioni di legge vigenti e dovranno essere ubicati in
luoghi lontani da fonti di calore e dalle zone di lavorazione e comunque da qualsiasi zona nella
quale vi sia una fonte di calore o dove possano essere generate scintille o fiamme libere,
l’operazione di rifornimento delle macchine operatrici in cantiere dovrà avvenire esclusivamente a
motore spento, avendo cura di attendere il raffreddamento della macchina, nella massima
sicurezza, lontano da qualsiasi zona che possa generare fonte di calore, scintille o fiamme libere,
evitando con cura qualsiasi sversamento, facendo precedentemente attenzione a stendere un telo
impermeabilizzante nella zona delimitata interessata dal rifornimento di carburante, eventuali
sversamenti dovranno essere immediatamente assorbiti con apposito inerte, tale inerte dovrà
essere quindi prontamente recuperato e smaltito in discarica secondo le disposizioni di legge.
4. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 e s.m.i.,
tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccata rio, fatto salvo l’obbligo a
carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi
allo svolgimento delle mansione per le quali egli viene distaccato, come previsto all’art. 3 comma 6
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 51 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1.
L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di
questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai elencati
nominativamente, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli
eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste mensili
sottopostegli dal direttore dei lavori così come precisato al successivo art. 53.
e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da
esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive
qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale
variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del
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Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione dei cantieri, che
dovrà essere un ingegnere o perito industriale. L’appaltatore e tramite suoi subappaltatori,
dovranno corredare l’elenco di cui sopra con quanto prescritto dall’art.13 comma 4 del presente
capitolato.
Art. 52 – Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore dovrà in sede di offerta assumere C/o la Committente tutte le informazioni in merito
ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2. All’inizio dell’appalto l’assuntore dovrà trovarsi provvisto a sue cure e spese di un recapito
operativo in Verona per il lotto n°1 ed in Vicenza per il lotto n°2, collegato ad un’utenza telefonica
portante un numero compreso nel settore di Verona per il lotto n°1 e di Vicenza per il lotto n°2 il
quale risponda a qualsiasi ora del giorno ed in casi particolari d’urgenza della notte, lui
personalmente o persona di sua fiducia che abbia la possibilità di disporre immediatamente di
personale, mezzi e materiali richiestigli per consentire di iniziare i lavori nei termini previsti dalla
Direzione lavori e dal presente C.S.A.. Tutto ciò anche in orario festivo e particolarmente il sabato al
fine di ovviare a situazioni improvvise di danno o pericolo o comunque interruzione di pubblico
servizio. Non verrà in ogni caso considerata soddisfatta la richiesta di utenza telefonica compresa
nel settore di Verona per il lotto n°1 e di Vicenza per il lotto n°2, con la sola messa a disposizione di
un recapito telefonico relativo ad apparato cellulare. Dovrà inoltre essere dotato di linea fax.
3. Di tale recapito dovrà essere fornita comunicazione scritta. In caso di interventi urgenti e dietro
richiesta della direzione lavori, gli interventi dovranno avere inizio entro due ore dalla
comunicazione. Qualora l’appaltatore non fosse reperibile ai recapiti telefonici stabiliti o gli
interventi non avessero inizio entro i termini sopra riportati, tali mancanze, se ripetute, verranno
considerate grave contravvenzione agli obblighi contrattuali. In dipendenza da ciò la Società si
riserva la facoltà della rescissione in danno del contratto e comunque la Direzione Lavori potrà
stabilire l’esecuzione d’ufficio delle opere di cui trattasi senza ulteriore preavviso l’appaltatore, con
successivo recupero delle spese e dei danni sostenuti idoneamente documentati, dagli importi dovuti
o dalle garanzie trattenute. La reperibilità del sabato, festivo e notturno, indipendentemente da
effettivi interventi, è compresa nei prezzi unitari delle opere e delle forniture e peraltro non sarà
ulteriormente compensata.
4. L’appaltatore o suo agente dovrà contattare tutti i giorni alla stazione appaltante, dalle ore 08.00 alle
ore 09.00 o in altra ora che verrà concordata con la Direzione Lavori, onde ricevere gli ordini di
servizio e le istruzioni relative alla loro esecuzione. Se necessario dovrà concordare in sito opere e
misure e sarà perciò responsabile di eventuali errori che avessero a riscontrarsi. L’appaltatore non
potrà eccepire richiesta di indennità e compensi per danni o perditempo e oneri qualsiasi per
l’adozione di tutti gli accorgimenti e precauzioni necessarie per eseguire le opere senza creare
disturbo all’attività in corso negli edifici oggetto di interventi, la cui continuità deve essere
comunque garantita.
5. Gli ordini di servizio indicheranno il luogo e il tipo di intervento, la data di inizio dei lavori e
l’eventuale durata. L’appaltatore, ricevuto l’ordine, dovrà iniziare i lavori entro il termine fissato e
comunque entro 24 ore. Se l’appaltatore non inizierà i lavori, sarà applicata la penale prevista al
precedente art. 16 comma 2 lettera c) per ogni giorno di ritardo. La stessa penale si applicherà per
ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei suddetti lavori sempre che sia stata indicata la durata
nell’ordinazione del lavoro.
6. Le eventuali opere in economia, dovranno essere autorizzate preventivamente dal Direttore dei
Lavori. In difetto non saranno ammesse in contabilità.
7. Per tali opere in economia la ditta sarà tenuta a documentare giornalmente l’indicazione del lavoro e
le ore sia di manodopera impiegate con la qualifica di ogni lavoratore, sia di noli e di materiali
impiegati.
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8. Sono sempre a carico dell'Impresa gli obblighi legati alla redazione dei rapportini giornalieri di
lavoro. I quali devono essere debitamente compilati inserendo il luogo del lavoro, il tipo di
intervento eseguito, il materiale installato, la manodopera ed eventuali mezzi e/o noli impiegati. I
rapportini giornalieri così compilati devono essere consegnati alla D.L. entro le otto ore lavorative
successive all'intervento. In difformità a quanto sopra, si applicheranno le penali di cui all'art. 16 del
presente C.S.A.
Art. 53 – Proprietà dei materiali di demolizione
1. I materiali provenienti dalle lavorazioni sono di proprietà della Società appaltante, salvo diverse
disposizioni della Direzione Lavori.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente prescritto
nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle
lavorazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini dell’Ente Appaltante
o in aree indicate dalla Direzione Lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
recupero, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35
del capitolato generale d’appalto.
Art. 54 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprietà della Società appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in riconsegna delle opere da parte della Società appaltante.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare
delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di
qualifica di guardia particolare giurata.
Art. 55 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno
cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP.
dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Nel caso di singoli interventi di breve durata, ed in ogni caso inferiori a 5 giorni lavorativi,
l’appaltatore sarà esonerato dall’onere dell’esposizione del cartello.
Art. 56 – Danni da forza maggiore
1. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei
lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura
stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 139 del DPR 554/99. La segnalazione deve essere
effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato
l’evento.
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Art. 57 – Oneri e prescrizioni e sanzioni a carico dell’appaltatore
per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico
Per le norme relative all’esecuzione di lavori in presenza di traffico si fa riferimento a quanto riportato
nel manuale della Società “Norme di Sicurezza per l’esecuzione di lavori sull’ Autostrada in presenza di
traffico” per quanto applicabile, nonché alle eventuali ed ulteriori prescrizioni contenute nel D.U.V.R.I.
Sono, comunque, a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione dei
lavori in presenza di traffico ed in particolare:
1. dalla frammentarietà dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque
secondo quanto sarà stabilito in corso d’opera a giudizio insindacabile della Direzione Lavori;
2. dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la
continuità della circolazione autostradale come di volta in volta concordato con il direttore lavori;
3. dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in corrispondenza di ciascun cantiere fisso,
nonché dal mantenere l’efficienza per tutta la durata dei lavori stessi, attenendosi scrupolosamente
alle norme di legge in vigore all’atto dell’esecuzione dei lavori, al nuovo Codice della Strada, alle
sue eventuali modifiche ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che
verranno impartite dalla Direzione Lavori e, nel caso della viabilità ordinaria, alle prescrizioni
fornite dall’Ente gestore;
4. dalle operazioni di tracciamento necessarie per la determinazione ed esecuzione delle opere;
5. dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria
che adduce alle zone dei lavori;
6. dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito di mezzi di lavoro o comunque
dall’esecuzione dei lavori.
Saranno altresì posti in essere gli apprestamenti per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico, quali
tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come:
1. luci a cascata di restringimento carreggiata;
2. eventuali semafori provvisori;
3. segnaletica verticale ed eventualmente orizzontale.
Prima dell’apertura del cantiere l’Appaltatore dovrà essere in possesso di specifica autorizzazione da
parte della Società o dell’Ente proprietario e/o concessionario della strada.
L’autorizzazione dovrà riguardare anche le attività di cantiere sulle pertinenze delle strade ovvero sulle
fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilità. L’originale dell’autorizzazione, ovvero una copia conforme,
deve essere conservata presso il cantiere. L’appaltatore è tenuto a curare che tutti i mezzi d’opera e le
attrezzature siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea. Viene
fatto divieto all’appaltatore di usare le attrezzature ed i mezzi del Committente se non preventivamente
autorizzato. E’ fatto altresì divieto di iniziare o continuare i lavori qualora in difetto di quanto stabilito
nei documenti contrattuali. L’Appaltatore dovrà inoltre fornire l’elenco del personale e di tutte le
macchine operatrici e mezzi di trasporto occorrenti per l’esecuzione dei lavori specificando che i mezzi
sono di sua proprietà ed il personale alle sue dipendenze; per tali mezzi, macchine e personale, la
Società rilascerà apposite autorizzazioni per lavori in autostrada. I lavori oggetto del presente appalto,
dovranno essere eseguiti in autostrada aperta al traffico (con chiusura nelle corsie interessate dai lavori),
secondo gli schemi previsti dalle “Norme di sicurezza per lavori in presenza di traffico”, che contiene
anche norme esplicative del Nuovo Codice della Strada, e della Circolare n° 2900/84 del Ministero dei
Lavori Pubblici nonché secondo eventuali schemi previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
L’Appaltatore dovrà assicurare in ogni momento la transitabilità da parte dei veicoli, nel caso in cui le
lavorazioni comportino l’incanalamento del traffico su un’unica corsia (per esempio mancanza
dell’emergenza), l’Appaltatore avrà l’onere di operare nelle ore notturne. Ad integrazione della visibilità
dei mezzi segnaletici rifrangenti, durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di
testata delle zone di lavoro dovranno essere munite di apparati luminosi di colore rosso e luce fissa. Il
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segnale “Lavori” dovrà essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. Lo
sbarramento obliquo che precede la zona di lavoro dovrà essere sempre integrato da dispositivi a luce
gialla lampeggiante, in progressione (luci scorrevoli a cascata). L’Appaltatore sarà tenuto a fornire gli
impianti luminosi a cascata in opera funzionanti, a suo completo carico e provvedere alla loro
manutenzione, oppure potrà richiederlo a noleggio direttamente alla Società Appaltante, restando
comunque a suo carico la manutenzione e il rimborso di eventuali danni. Tali impianti (cascate)
dovranno avere caratteristiche costruttive e di potenzialità luminosa analoghe a quelli usati dall’Ente
Appaltante. I margini longitudinali della zona di lavoro dovranno essere integrati con analoghi
dispositivi a luce gialla profonda aventi anch’essi caratteristiche analoghe a quelli utilizzati dalla Società
appaltante. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera. I segnali posti prima
delle corsie chiuse, in sinistra rispetto alla direzione di marcia dei veicoli, e cioè verso lo spartitraffico,
dovranno essere collocati tutti all’interno dello stesso, saldamente ancorati. Inoltre in presenza della
siepe antifaro, dovranno emergere da essa in modo da essere ben visibili. Tutta la segnaletica di cui
sopra, utilizzata per lavori sull’autostrada in presenza di traffico, deve avere caratteristiche analoghe a
quella della Società (vedi Norme di Sicurezza).
L’Appaltatore è rigorosamente tenuto a predisporre un servizio di sorveglianza, espletato da personale
assolutamente addestrato ed in grado di svolgere con la massima diligenza e precisione i compiti
affidatigli.
Tale servizio di sorveglianza dovrà essere ininterrotto, e mantenuto anche durante l’intervallo
pomeridiano e notturno. Il personale incaricato avrà il compito di:
1) controllare costantemente la posizione dei segnali, ripristinandone l’esatta collocazione, secondo gli
schemi trasmessi, qualora essi vengano spostati od abbattuti dal vento o dai veicoli in transito;
2) nelle ore notturne od in condizioni di scarsa visibilità, mantenere perfettamente visibili gli apparati
luminosi previsti provvedendo alla loro pulizia;
3) fare viabilità, incolonnando i veicoli in transito sempre sulle due corsie libere.
Nel caso in cui siano previsti cantieri notturni (intendendosi per tali quelli che si effettuano dalle ore 22
alle ore 6 del giorno successivo) l’Appaltatore dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti
necessari a svolgere il lavoro previsto, salvaguardando l’incolumità del proprio personale, e quella degli
utenti in transito. In particolare dovrà organizzare il cantiere provvedendo all’illuminazione “a giorno”
del tratto di corsia interessata ai lavori, con appositi ed idonei impianti di illuminazione disposti in modo
che i fasci di luce non siano causa di abbagliamento ai mezzi che circolano sulla corsia adiacente, ma
vengano orientati esclusivamente verso la zona in cui si svolgono le operazioni previste. Nei casi in cui
l’intensità del traffico, in transito nella zona interessata dai lavori, sia tale da provocare
l’incolonnamento dei veicoli, quest’ultimo dovrà essere presegnalato sempre ed immediatamente ai
veicoli sopraggiungenti. A tale scopo dovrà essere sempre disponibile ed operante in corsia di
emergenza, sostando possibilmente nelle piazzole di sosta, un automezzo convenientemente attrezzato,
con lampeggianti a luci profonde. Tutti gli oneri relativi alla fornitura, posa, spostamento e sorveglianza
della segnaletica di cantiere e quant’altro richiesto dalla Direzione Lavori sono a carico dell’Appaltatore
che si impegna ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel D.U.V.R.I. nonché tutte le norme
prescritte dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo (D.P.R. n° 495 del
16.12.1992), quelle contenute nelle circolari Ministero LL.PP: n° 9540 del 20.12.1960 e n° 1220 del
22.07.1983 ed alla circolare n° 2900 del 20.11.1984 e successive modifiche, nonché dalle prescrizioni
contenute nelle Norme di sicurezza, nel Capitolato d’Appalto ed ulteriori prescrizioni si rendessero
necessarie. Si precisa esplicitamente che è tassativamente vietato effettuare “conversioni ad “U” in
autostrada per gli autoveicoli e mezzi di lavoro. Pertanto i veicoli ed i mezzi di lavoro dovranno, per
passare da una carreggiata all’altra, uscire e rientrare dalla più vicina stazione autostradale avendo cura
di non invertire il senso di marcia nei piazzali delle autostazioni, bensì nella viabilità esterna ordinaria.
Tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo deve inderogabilmente indossare un indumento
ad alta visibilità, almeno di classe 2, come previsto dal Disciplinare allegato al D.M. Lavori Pubblici del
09.06.1995. In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi per gli utenti, per il personale dipendente della
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Società, per quello dipendente dall’impresa e per terzi in genere, compresi i rispettivi beni, nonché per
la proprietà autostradale e per cose e mezzi di proprietà dell’Autostrada che dovessero verificarsi
durante o in conseguenza dei lavori, con particolare riguardo a quelli dovuti dalla inosservanza delle
norme di sicurezza, la responsabilità di essi ricadrà completamente ed esclusivamente sull’impresa che
ne subirà tutte le conseguenze di carattere sia civile che penale, sollevando la Società committente da
ogni responsabilità inerente e conseguente ai fatti. L’Appaltatore non avrà mai diritto a compensi
addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni nelle quali egli deve eseguire i lavori
con particolare riguardo alla esecuzione delle opere singolarmente per tratti anche distanziati nel tempo
ed alla esecuzione delle opere medesime in presenza di traffico di esercizio con qualsiasi condizione di
deflusso, o parzializzazione del medesimo, né potrà far valere per richiedere compensi od indennizzi, la
scelta delle disposizioni ritenute più idonee per la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti stradali.
Gli interventi, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori all’atto della consegna, saranno sospesi
nelle ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità. In ogni caso nei giorni prefestivi, festivi e di
traffico particolarmente intenso, le segnaletiche dovranno, per quanto possibile ed a giudizio della
Direzione Lavori e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, essere rimosse e tutte le corsie aperte al
traffico. Tuttavia, per quanto concerne le norme di cui sopra, si dovrà far riferimento alle disposizioni
contenute nel D.U.V.R.I. e nel manuale “Norme di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in autostrada in
presenza di traffico”, ed eventuali misure aggiuntive contenute nel “Capitolato d’Appalto”.
L’Appaltatore è inoltre tenuto ad attenersi alle modalità di comportamento, di seguito riportate, per
lavori in prossimità di cavalcavia, portali, linee aeree e sovraservizi in genere.
Al fine di evitare il possibile urto dei mezzi d’opera contro cavalcavia, portali, linee aeree e sovraservizi,
nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è obbligata ad attenersi alle seguenti disposizioni:
1. dopo aver delimitato l’area di lavoro con la segnaletica di norma e prima di dare inizio alle
lavorazioni, il Responsabile tecnico dell’Appaltatore dovrà effettuare una scrupolosa ricognizione
della zona di lavoro per l’individuazione degli ostacoli sopracitati;
2. a partire da circa 25 m a monte dell’ostacolo e fino a 25 m dopo la fine dello stesso, si dovrà
segnalarne la presenza con nastro bicolore biancorosso posto:
2.1. sul sicurvia centrale, per i cantieri che prevedono la chiusura delle corsie adiacenti lo
spartitraffico;
2.2. sul sicurvia laterale o su appositi sostegni da predisporre in banchina, per i cantieri a questa
adiacenti;
3. l’Appaltatore dovrà istruire tutte le maestranze proprie, dei subappaltatori e dei fornitori sul “divieto
assoluto di eseguire manovre con mezzi d’opera ad altezza superiore a 4,50 m nelle tratte segnalate
come sopra”;
4. va evitata la presenza di lavoratori a terra nelle vicinanze di mezzi che operano nelle zone segnalate
come sopra;
5. nel caso di urti contro i sovraservizi citati, va data immediata comunicazione al Centro Operativo
della stazione appaltante;
6. il nastro biancorosso di segnalazione degli ostacoli aerei potrà essere rimosso solo al termine di tutte
le lavorazioni, quindi subito prima della riapertura al traffico.
L’Impresa è tenuta all’osservanza di tutte le prescrizioni che la Società, la Direzione dei Lavori ed il
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori potranno prescrivere per la sicurezza del traffico in ordine ad
interruzioni, sospensioni e limitazioni dei lavori; in particolare l’Impresa dovrà subordinare
l’organizzazione del cantiere e la programmazione dei lavori alla necessità di sospendere i lavori stessi
in coincidenza dei periodi di esodo estivo e di particolari ricorrenze festive durante le quali sia
ragionevolmente prevedibile un maggiore traffico. Tutti gli oneri conseguenti sono a carico
dell’Impresa.
Salvi ed impregiudicati ogni altro diritto ed azione, per il solo fatto dell’inosservanza di alcune delle
disposizioni contenute nelle “Norme di Sicurezza per l’esecuzione di lavori sull’Autostrada in presenza
di traffico”, sarà applicata a carico dell’Impresa una penale di Euro 100,00 (Euro cento/00), così come
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richiamata nell’art. 16 comma 4 del presente capitolato, per ogni infrazione da addebitare nello stato di
avanzamento relativo ai lavori in corso di esecuzione. Le penali saranno iscritte nei certificati di
pagamento e nello stato finale, a debito dell’Appaltatore. Analogamente verranno iscritti nello stato di
avanzamento e nello stato finale, a debito dell’Appaltatore, gli indennizzi per i danni derivanti dall’ente
appaltante.
Art. 58 – Prezzi in Elenco
I prezzi unitari, in base ai quali, sotto deduzione del ribasso pattuito, saranno liquidati i lavori e le
somministrazioni appaltati a misura, sono quelli contenuti nell’Elenco Prezzi, allegato al contratto.
I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità e si intendono misurati in cantiere e
per le ore di effettivo lavoro.
I prezzi di elenco sono comprensivi:
A)- per la mano d'opera (SOLO PER LAVORI IN ECONOMIA):
di ogni spesa per le prestazioni di utensili, attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasferte,
assicurazioni obbligatorie, oneri per eseguire i lavori nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, indennità per eventuali lavori fuori zona, spese generali e utili, oneri di trasporto con mezzi
abilitati, del personale operaio, tempi impiegati dallo stesso personale nei trasferimenti per il
raggiungimento del cantiere sia in andata che in ritorno, intendendosi compensati anche tutti gli oneri
dell'Impresa per il trasporto degli operai qualunque sia la sede dell’Impresa: si intendono misurati in
cantiere e per le ore di effettivo lavoro.
B)- per i noli: (SOLO PER LAVORI IN ECONOMIA)
di ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d’opera, pronti all’uso, con gli accessori e
quanto occorre al loro regolare funzionamento, ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibile,
carburante, pezzi di ricambio ecc.) nonché l’opera dei meccanici e conducenti necessari al loro
funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto sia in andata che al ritorno, dal deposito
dell’Impresa al luogo di lavoro, le spese di pedaggio per tutte le macchine operatrici e mezzi di trasporto
di qualunque tipo oltre agli oneri per eseguire i lavori nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza e si intendono misurati in cantiere e per le ore di effettivo lavoro.
C)- per i lavori a misura:
di tutte le spese per manodopera, per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture
occorrenti per la lavorazione dei materiali e il loro impiego, le spese generali ed utili dell'Impresa, le
spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione del suolo pubblico o
privato, le spese di pedaggio per tutte le macchine operatrici e mezzi di trasporto di qualunque tipo,
compresi tutti gli oneri necessari per predisporre il sito all’installazione del nuovo (smontaggio, pulizia,
smaltimento di materiali smessi) e gli oneri per eseguire i lavori nel pieno rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza.
Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri diretti per l'adozione di tutte le misure di
sicurezza prescritte.
Art. 59 – Elenco e cadenza delle principali operazioni da svolgere
1.
Tutte le operazioni ed attività specificate sommariamente nel presente articolo si intendono
pienamente compensate nei prezzi di Elenco e nelle categorie di lavoro per la manutenzione.
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2.
La manutenzione ordinaria deve assicurare la continua e perfetta efficienza tecnica di tutti gli
impianti elettrici nonché adeguarli e mantenerli rispondenti alle normative vigenti.
3.
Alcuni interventi sono di tipo stagionale e quindi il loro periodo sarà concordato con la D.L.;
altri sono di tipo ciclico e verranno effettuati previo accordo, anche ai fini della sicurezza del
traffico. Gli altri interventi devono avvenire ogni qualvolta se ne giudichi la necessità per
assicurare l'efficienza e continuità degli impianti, e ciò su iniziativa della Ditta stessa, previa
segnalazione ed approvazione degli addetti della Società, oppure su segnalazione della D.L. in
qualsiasi ora diurna o notturna di giorni feriali, prefestivi o festivi. La segnalazione porrà in
evidenza la necessità o meno di un intervento immediato per particolari esigenze di esercizio, o
la possibilità di rinviare l'intervento a tempi brevi, concordati con la D.L., se tali esigenze non
siano perentorie.
Gli interventi manutentivi si suddividono in tre categorie:
1^categoria (manutenzione ordinaria): operazioni periodiche e comunque programmate con la D.L. in
funzione anche delle condizioni ed esigenze degli impianti;
Pulizia completa dei corpi illuminanti, revisione, cambio lampade, controllo delle apparecchiature
ausiliarie degli impianti di illuminazione interna ai fabbricati ed alla strutture in genere.
Pulizia completa dei corpi illuminanti, revisione, cambio lampade, controllo apparecchiature ausiliarie
degli impianti di illuminazione degli svincoli, gallerie, portali, bumper luminosi, piazzali autostazioni, di
parcheggio ove esistenti.
pulizia, revisione, serraggio morsetti e manutenzione dei quadri elettrici generali e di distribuzione.
revisione e manutenzione dell'impianto di distribuzione forza motrice fino agli utilizzatori, con controlli
dello stato d'uso, con sostituzioni e riparazioni, anche preventive, atte a garantire un buon
funzionamento degli impianti e tendenti a ridurre al minimo gli interventi per guasti.
Pulizia con idoneo detergente (clorotene), rabbocco olio e sostituzione dei sali nelle cabine di media
tensione.
Pulizia, derattizzazione e tenuta in ordine dei locali contenenti quadri elettrici, gruppi di continuità
(UPS), cabine di media e bassa tensione, di cunicoli di servizio e altre zone con apparati elettrici.
Le cadenze potranno seguire anche l'andamento stagionale, ad esempio essere più frequenti nella
stagione di scarsa visibilità per gli impianti di illuminazione degli svincoli autostradali o di segnalazione
nebbia.
2^categoria (manutenzione straordinaria): interventi a carattere straordinario giornalieri, su chiamata,
autorizzati e concordati con la D.L. per sopperire a guasti improvvisi, a danni per cause di forza
maggiore, ad esigenze di carattere gestionale o nuovi impianti chiesti dalla Società.
3^categoria (manutenzione straordinaria urgente): interventi a carattere straordinario urgenti, su
chiamata, autorizzati e concordati con la D.L. per sopperire a guasti improvvisi, a danni per cause di
forza maggiore, ad esigenze di carattere gestionale, a danni causati da elementi atmosferici (fulmini,
gelate, ecc.), danni o carenze da cause esterne (incendi, crolli, urto di autoveicoli contro strutture), danni
da ignoti e quant'altro si rendesse necessario, eseguiti in qualsiasi orario ed in qualsiasi giorno.
4^categoria (manutenzione evolutiva): interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la modifica
di quelli esistenti necessari per l’adeguamento normativo o per diverse esigenze della Società. Si
ritengono compresi nella presente voce tutti gli oneri per la redazione della Dichiarazione di Conformità
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con tutti gli allegati prescritti e la redazione del Progetto firmato da un tecnico abilitato di cui al DPR
37/2008.
Nei prezzi di contratto con cui vengono liquidati i suddetti lavori si intendono compresi, anche se non
esplicitati, gli oneri per la redazione della suddetta documentazione.
Gli interventi relativi alle predette categorie (1^, 2^, 3^ e 4^) saranno compensati in parte con la quota
percentuale derivata dalla quantità delle apparecchiature effettivamente in gestione e parte a misura, in
base al precedente articolo 58.
Saranno previste economie solamente per l’installazione di materiali forniti dalla Società, per le
operazioni non previste nell’elenco sopra riportato o per lavori svolti in località non previste nel presente
C.S.A.
Eventuali economie dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dalla D.L.
Nei prezzi per le operazioni di manutenzione si intendono compresi tutti gli oneri per lo svolgimento dei
lavori in qualsiasi giorno (feriale o festivo), in qualsiasi ora (diurno o notturno) ed in qualsiasi
condizione.
Si intendono retribuiti, perciò, la reperibilità, le spese generali e l'utile d'impresa, la manodopera, i
viaggi, i noli, il carburante e quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori anche se non
espressamente citato.
Elenco dei principali interventi di manutenzione ordinaria
-sostituzione di lampade a bulbo o tubolari, ad incandescenza, al neon, a vapori di sodio, a joduri
metallici, a LED, ecc., sia in cabine e fabbricati che in impianti esterni in piazzali, svincoli,ecc., anche
qualora venga richiesta, dalla D.L., la sostituzione totale delle lampade su svincoli, pensiline, semafori
ecc.;
-sostituzione di relè, apparecchiature ausiliarie, condensatori rifasatori, fusibili, ecc.;
-pulizia ed eventuale sostituzione di plafoniere, schermi, riflettori, parabole ecc., di apparati di
illuminazione interna ed esterna, di semafori, di lampeggiatori, riflettori ecc.;
-controllo, riparazione ed eventuali sostituzioni di interruttori, cavi, morsetti, ecc., in quadri elettrici
generali, di derivazione e di sezionamento;
-controllo, riparazione o sostituzione di interruttori, deviatori pulsanti, prese di corrente ecc.;
-controllo, riparazione o sostituzione di cassette e loro accessori interni alla base di pali per
illuminazione;
-revisione, pulizia, cambio di elementi componenti negli impianti di illuminazione degli svincoli e dei
piazzali;
-controllo, riparazione o sostituzione, prove di isolamento e di portata nelle condutture elettriche sia
aeree, sia graffate a manufatti, sia sotterranee, anche relative al sistema di collegamento delle colonnine
SOS;
-prolungamento di cavi elettrici di collegamento per esigenze di impianto, installazione di nuove prese
di corrente, interruttori e simili;
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-prove di resistenza ohmica del terreno per messe a terra di impianti elettrici ed eventuale formazione di
rete a terra con puntazze, piastre ecc.;
-controllo di apparati di misura, con particolare attenzione alla rifasatura delle linee, in conformità alle
norme CEI ed al cosø di legge;
-controllo, registrazione o quanto occorre per apparati ad orologeria elettrica di comando accensione
luci, avviamento pompe ecc.;
-controllo visivo e termico dei quadri elettrici principali con serraggio bulloni e morsetti e sostituzione
delle lampada spia bruciate;
-controllo sganci, sicurezze ed interruttori differenziali;
-rabbocco acqua e controllo elettrolito nelle batterie;
-Controllo generale dei gruppi elettrogeni ed eventuale rabbocco dei radiatori;
-Controllo del funzionamento delle lampade di emergenza;
-sezionamento ed isolamento di tratti di linee interessate da lavori autostradali o da incidenti;
-interventi vari per scollegamenti/collegamenti di apparecchiature o di plafoniere per assistenze ad altri
Settori aziendali;
-compilazione e presentazione degli elaborati previsti dal capitolato speciale di appalto, dalle norme di
Legge e regolamenti vigenti in materia, o, che siano emanate in corso d'opera da: ENEL, USSL, CEI,
ARPA VV.F. e ISPESL (rilascio della Dichiarazione di Conformità al termine di ogni lavoro di
modifica o ampliamento come previsto dalla Legge 46/90 e successive modifiche).
-sono da considerare interventi di manutenzione ordinaria (che non danno diritto a nessun ulteriore
compenso oltre al canone forfettario) anche gli interventi di riparazioni per guasti, di pulizia, di
sostituzione lampade o altro che per motivi di viabilità, vengano richiesti dalla D.L. in orario notturno,
prefestivo o festivo, (es. lavori in galleria, sugli svincoli, sui piazzali, cabine elettriche, ecc.).
- compiere su richiesta della D.L. sopralluoghi e controlli per verificare la fattibilità di nuovi lavori;
- l'obbligo di verificare che tutti gli impianti corrispondano alle normative stabilite dagli Enti
sopraindicati, segnalando per iscritto alla D.L. eventuali anomalie o deficienze e proponendone la
soluzione;
- le opere relative a piccoli interventi di sigillature, ripristini a murature, pavimenti, piccoli scavi con
relativi reinterri ecc., rimanendo escluse le assistenze murarie di notevole importanza. (Per piccoli
interventi si intende che non comportino l'impiego di un operaio per più di due ore).
- documentare fotograficamente tutti i danni che si verificano per cause non dovute a normali guasti
(incidenti, danni da ignoti, danni da animali, sfalci erba, ecc.).
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- la pulizia, l'imbiancamento, la derattizzazione e la disinfestazione dei locali che contengono
apparecchiature elettriche secondo le disposizioni della D.L.
Frequenza minima degli interventi di manutenzione programmata
Ogni 15 giorni:
1. Prova gruppi elettrogeni (controllo funzionamento e livelli acqua , olio , gasolio , teleruttori di
scambio e stato batteria )
2. Controllo scaricatori di tensione
Ogni 3 Mesi:
1. Controllo impianti di illuminazione svincoli e relativi controllori
2. Controllo impianti di illuminazione pensiline casello
3. Controllo impianti di illuminazione pensiline auto
4. Controllo impianti di illuminazione piazzali interni ed esterni alle autostazioni
5. Controllo impianti elettrici nei capannoni di servizio
6. Controllo impianti di segnalazione nebbia
7. Derattizzazione dei locali e cunicoli tecnici con sostituzione delle esche e di eventuali animali morti
8. Controllo lampade BUMPERS
9. Controllo impianto elettrico cabine esazione pedaggi
10. Controllo impianti di illuminazione interni ai fabbricati
Ogni 6 Mesi:
1. Controllo e pulizia cabine di trasformazione elettrica
2. Controllo e pulizia locali elettrici con controlli dei quadri (morsetti , strumenti , messa terra)
3. Misura e registrazione dei parametri principali (tensione, corrente, misura di isolamento) delle linee
principali in partenza dai vari quadri
4. Controllo e pulizia impianti di illuminazione gallerie
5. Lavaggio previa scopatura con attrezzature idonee, trattamento antipolvere, deragnatura, pulizia
degli infissi, pulizia delle pareti verticali ed aspirazione soffitti dei locali e cunicoli tecnici (locali
quadri, UPS, gruppo elettrogeno, cabina MT, ecc.)
Ogni 12 Mesi:
1. Controllo generale impianti di terra con misura della resistenza di terra e dell'impedenza dell'anello
di guasto
I periodi di cadenza per lo svolgimento delle manutenzioni sopra citate sono da considerarsi minimi e
possono subire variazioni secondo le necessità della Direzione Lavori. Nel programma di manutenzione
ordinaria, che la ditta dovrà fornire, alla D.L., in fase di consegna dei lavori; si dovranno organizzare gli
interventi secondo le attività sopra elencate individuando le date di inizio e fine per ogni singola
lavorazione.
Tutti gli interventi sopra citati devono essere documentati nei rapportini di lavoro giornalieriIl non rispetto del programma comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16.
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Art. 60 – Qualità e provenienza dei materiali e prove
1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito dal costruttore e dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in
materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in
commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.
2. Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni degli articoli 15,
16 e 17 del Capitolato Generale. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere
riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori. I materiali proverranno da località o
fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
3. Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego,
l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
4. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali o prodotti impiegati o da
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli
istituti che la Società appaltante si riserva di indicare, nonché ai corrispondenti controlli ed esami.
5. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione
nei locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei
Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.
6. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i laboratori ufficiali.
7. I risultati ottenuti in tali laboratori saranno riconosciuti validi dalle parti e ad essi, esclusivamente, si
farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.
8. Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. I
materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati.
9. Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici dovranno essere analoghi e/o
compatibili con quelli già in opera, adatti all'ambiente in cui sono installati e dovranno avere
caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle
quali possono essere esposti durante l'esercizio. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere
rispondenti alle relative norme CEI e tabelle di unificazione CEI-UNEL, IEC, ISO, ove queste
esistano. Per alcuni materiali potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di
normale produzione. Dove possibile i materiali dovranno essere provvisti del marchio di qualità
“IMQ” o equivalente estero.
Art. 61 – Fornitura di materiali all'impresa da parte della Committente
1.
2.
La Società si riserva la facoltà di fornire all'Impresa uno o più materiali da impiegarsi nei lavori
oggetto dell'appalto.
Qualora la Società intenda avvalersi di detta facoltà, e nel caso in cui non esista specifica voce di
Elenco Prezzi, all’Impresa verrà corrisposto in economia il tempo necessario per l’installazione.
Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
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c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.
e) al pagamento degli oneri derivanti dalle spese relative alle prove ufficiali sui materiali (trazione,
torsione, taglio, ecc.) in laboratori legalmente riconosciuti, quando richiesto dalla Direzione
Lavori.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 63 – Protezione dei dati personali
D.Lgs. 196/2003
Informativa
Il giorno 1 gennaio 2004 è entrato in vigore il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, recante disposizioni in
materia di protezione dei dati personali. Al fine di conformarsi al precetto di cui al citato
provvedimento, in quanto ditta/persona affidataria La informiamo di quanto segue:
1) le finalità per cui i dati concernenti la Sua persona e/o la Sua Società vengono raccolti, registrati,
riordinati, memorizzati consistono: nella compilazione di anagrafiche, di statistiche interne, nella
tenuta della contabilità clienti e/o fornitori, nella fatturazione, nella gestione del credito, in ricerche
di mercato e per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali;
2) le modalità di elaborazione sono effettuate con mezzi informatici, manuali e telematici e con
l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati;
3) il conferimento da parte Sua dei dati in oggetto ha natura facoltativa, tuttavia il Suo eventuale rifiuto
a rispondere comporterà l‘impossibilità di stipulare il contratto e di assolvere gli adempimenti di
legge, anche fiscali;
4) i dati di cui sopra potranno essere comunicati alle categorie ed ai soggetti di seguito indicati: studi
legali, istituti di credito, società di informazioni economiche, società di revisione del bilancio,
Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di legge, quando la comunicazione
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività, e nei modi e per le finalità sopra
illustrate;
5) i dati sono conservati presso la nostra Società nella Sede di Via Flavio Gioia n° 71, a Verona, per il
tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
6) i Suoi diritti al riguardo sono analiticamente indicati nell'art. 7 del medesimo D.Lgs. 196/2003. In
particolare Lei potrà ottenere dal titolare la conferma dell‘esistenza o meno di propri dati personali e
che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile. Lei potrà altresì chiedere di
conoscere l‘origine dei dati, nonché la. logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
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Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la S.p.A. Autostrada BS VR VI PD.
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