Traduzione in lingua italiana del documento
“Common Principles for bank accounts switching”
dello European Banking Industry Committee-EBIC
Giugno 2010
DOCUMENTI
2010
DOCUMENTI 2010
INDICE
1.
AMBITO DI APPLICAZIONE ...................................................................... 3
2.
INFORMATIVA IN MERITO AL PROCESSO DI TRASFERIBILITÀ ...................... 4
3.
LE BANCHE COME SUPPORTANO LA TRASFERIBILITÀ? ................................ 5
4.
FACILITAZIONE DELLA TRASFERIBILITÀ ................................................... 7
5.
IMPLEMENTAZIONE ................................................................................ 8
6.
MONITORAGGIO .................................................................................... 9
APPENDICE 1............................................................................................. 10
APPENDICE 2............................................................................................. 11
APPENDICE 3............................................................................................. 12
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PRINCIPI COMUNI PER LA TRASFERIBILITA’ DEI
SERVIZI DI PAGAMENTO
1. Ambito di applicazione
a) Questi principi si applicano nelle operazioni di trasferimento
(“switching”)dei conti correnti personali e cioè alle situazioni in cui un
consumatore intende trasferire i servizi propri del “conto di pagamento
bancario” da una banca (“banca originaria”) ad un’altra (“banca nuova”)
presso la quale possiede o apre un nuovo conto di pagamento bancario,
all’interno del proprio Paese.
b) Per “conto di pagamento bancario” si intende un rapporto di conto
corrente attraverso il quale il consumatore può disporre o ricevere
pagamenti.
c) I Principi si applicano esclusivamente ai conti correnti e agli “addebiti
diretti continuativi” (“recurring direct debits”), agli “ordini di bonifico
permanenti” (“standing orders for credit transfers”) e ai “bonifici
ricorrenti in accredito” (“recurring incoming credit transfers”)1 ad esso
collegati.
1
Vedi Appendice 1 per maggiori dettagli.
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2. Informativa in merito al processo di trasferibilità
Le banche forniranno ai consumatori che intendono trasferire i
servizi propri del conto di pagamento bancario informazioni chiare e
complete.
a) Le informazioni fornite indicheranno le rispettive responsabilità (della
“banca originaria”, della “banca nuova” e del consumatore) e la
tempistica di realizzazione del processo di trasferibilità (se applicabile) e
le commissione eventualmente previste;
b) Le informazioni saranno rese disponibili su supporti durevoli e saranno
fornite dalle banche e dalle associazioni bancarie nazionali.
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3. Le banche come supportano la trasferibilità?
La “nuova” e la “vecchia” banca offriranno assistenza al
consumatore al fine di assicurare che il processo di trasferibilità
venga realizzato in maniera semplice e tempestiva.
Il tipo di servizio che la “banca nuova” e la “banca originaria” offriranno ai
propri clienti dipenderà dal contesto normativo e dalla ripartizione dei ruoli
e delle responsabilità tra banche e consumatori così come previsti dagli
schemi e dalle infrastrutture dei sistemi di pagamento in essere nei diversi
Stati membri.
In ogni caso, le comunità bancarie realizzeranno iniziative per la
trasferibilità che consentano al consumatore di potersi rivolgere alla “banca
nuova” in qualità di “Principale punto di contatto” per realizzare la
trasferibilità, invece di contattare esso stesso la “banca originaria”.
La “banca nuova” dovrà:
•
Fornire al consumatore una guida sulla trasferibilità2;
•
Aprire3 un nuovo conto per il consumatore;
Se la “banca nuova” viene scelta dal consumatore come “Principale
punto di contatto” durante il processo di trasferibilità, la “banca
nuova” deve:
¾ contattare la “banca originaria”, se necessario, previo esplicito
consenso del consumatore, e richiedere alla “banca originaria” di
fornire l’elenco di informazioni utili ad identificare gli “ordini
permanenti di bonifico” e le “autorizzazioni di addebito diretto”
eseguiti sul “vecchio” conto. Tale elenco dovrà essere inviato
direttamente alla “banca nuova” e una copia dovrà essere resa
disponibile al consumatore;
¾ chiedere alla “banca vecchia” di revocare gli “ordini permanenti
di bonifico” e le “autorizzazioni di addebito diretto” previo esplicito
consenso del consumatore.
•
Aiutare il consumatore – ad esempio mettendo a disposizione un facsimile di lettera4 - a fornire le coordinate del “nuovo” conto ai soggetti
terzi interessati, in particolare con riferimento ai “bonifici ricorrenti in
2
Si veda Appendice 3 per maggiori dettagli.
Ciò in coerenza con le obbligazioni previste dalla normativa vigente (e.s. normativa in
materia di antiriciclaggio) e con le proprie politiche aziendali.
3
Si veda Appendice 3 per maggiori dettagli
4
Si veda Appendice 3 per maggiori dettagli.
3
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accredito” disposti in favore del consumatore (come ad esempio nel caso
di impiegati o pensionati) e alle autorizzazioni di addebito diretto
rilasciate dal consumatore direttamente presso le aziende creditrici. Con
riferimento alle autorizzazioni di addebito diretto rilasciate presso la
banca del debitore, la “banca nuova” deve informare i creditori in merito
alle nuove coordinate bancarie del consumatore. Quest’ultimo servizio
deve inoltre essere offerto dalla “banca nuova” nell’ipotesi in cui il
consumatore – con riferimento alle autorizzazioni di addebito diretto
rilasciate presso il creditore – fornisca alla medesima “banca nuova”
tutte le informazioni necessarie per identificare il soggetto creditore e
segnalargli la variazione delle coordinate bancarie;
•
Attivare sul nuovo conto, con il consenso del consumatore e una volta
ricevute tutte le informazioni necessarie dalla “banca originaria” o dal
consumatore stesso – gli “ordini di bonifico permanenti” e le
autorizzazioni di addebito diretto. Se necessario, informazioni aggiuntive
saranno fornite a tal fine dal consumatore.
La “banca originaria” dovrà, su richiesta diretta del consumatore o della
“banca nuova” espressamente autorizzata dal consumatore ad agire per
proprio conto:
•
Fornire un elenco con le informazioni utili ad identificare gli “ordini di
bonifico permanenti” e le autorizzazioni di addebito diretto, se
disponibili, disposti dal consumatore sul “vecchio” conto;
•
Revocare gli “ordini di bonifico permanenti” e le autorizzazioni di
addebito diretto.
Se il consumatore desidera chiudere il proprio conto corrente presso la
“vecchia” banca, la “banca nuova” lo assisterà, ad esempio fornendogli un
fac-simile di lettera5 con la quale richiedere la chiusura del “vecchio” conto
ed il trasferimento del saldo disponibile sul “nuovo” conto. Il consumatore
restituirà le sue carte di pagamento e gli assegni non utilizzati alla “banca
originaria”.
In questo caso, la “banca originaria” dovrà, su richiesta del consumatore:
•
Trasferire il saldo positivo del “vecchio” conto sul “nuovo” conto;
•
Chiudere il “vecchio” conto, fatti salvi eventuali problemi che dovessero
presentarsi (come ad esempio un saldo di conto negativo o la mancata
restituzione delle carte di pagamento), nel qual caso il consumatore sarà
contattato direttamente.
5
Si veda Appendice 3 per maggiori dettagli.
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4. Facilitazione della trasferibilità
a) La “banca originaria” non imporrà commissioni per la chiusura del
“vecchio” conto, eccetto che per conti aperti da meno di 12 mesi, ai
sensi della PSD6;
b) Il consumatore avrà accesso gratuito alla documentazione informativa
sulla trasferibilità (come specificato nelle sezioni 2a, 2b e nel primo
bullet point della sezione 3) come pure alle informazioni personali che si
rendono necessarie per eseguire la trasferibilità (riguardanti gli “ordini di
bonifico permanenti e gli addebiti diretti), se tali informazioni sono
disponibili attraverso una procedura automatica presso la banca e la
documentazione non risale ad un periodo più lungo rispetto ai 13 mesi
precedenti la richiesta. Se il consumatore sceglie di utilizzare la “banca
nuova” come “Principale punto di contatto” tali informazioni dovranno
essere fornite dalla “vecchia” alla “banca nuova” senza oneri per il
consumatore;
c) Eventuali commissioni per la trasferibilità dei servizi forniti dalle banche
o dalle comunità bancarie dovranno essere appropriate ed in linea con i
costi sostenuti. Tali commissioni saranno fornite nella documentazione di
trasparenza relativa al conto corrente. Il livello delle commissioni sarà
oggetto di esame specifico nel processo di revisione previsto dai presenti
Principi;
d) Nessun costo sarà posto a carico del consumatore dalle banche in
conseguenza di errori delle banca nel processo di trasferibilità;
e) Il consumatore non dovrà subire alcun ingiustificato ritardo nel processo
di trasferibilità a causa delle banche7;
f) La “banca originaria” fornirà l’elenco di informazioni necessarie ad
identificare gli “ordini di bonifico permanenti” e le autorizzazioni di
“addebito diretto” disposti sul “vecchio” conto entro 7 giorni lavorativo
dalla data di ricezione della richiesta;
f) La “banca nuova” attiverà gli “ordini di bonifico permanenti” e le
autorizzazioni di “addebito permanente” sul “nuovo conto” e
comunicherà, laddove possibile, ai creditori degli addebiti diretti la
variazione delle coordinate di addebito entro 7 giorni lavorativi dalla
ricezione, da parte della “banca originaria” o del consumatore, di tutte le
informazioni necessarie a far ciò.
6
Articolo 45 (2) e (4) della PSD (vedi Appendice 2).
In relazione alle diversità dei sistemi bancari presenti in Europa, non è possibile definire un
arco temporale entro il quale deve concludersi il processo di trasferibilità.
7
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5. Implementazione
I membri EBIC coordineranno l’implementazione di questi “Principi
comuni” da parte delle comunità bancarie nazionali.
a) Il processo di implementazione verrà avviato quando i “Principi Comuni”
saranno formalmente approvati dall’EBIC e dalla Commissione Europea;
b) A livello nazionale, l’implementazione sarà coordinata dalle Associazioni
bancarie nazionali (o dai competenti organismi);
c) I “Principi Comuni” saranno implementati dalle comunità bancarie
nazionali dal 1° novembre del 2009;
d) La Commissione Europea e le Associazioni europee dei consumatori
riceveranno e saranno invitate ad esaminare un report sullo stato di
implementazione dei Principi a livello nazionale nel luglio del 2009;
e) Le Associazioni Bancarie nazionali informeranno le associazioni dei
consumatori nazionali circa l’implementazione dei “Principi comuni”;
f) I consumatori che hanno reclami in merito al rispetto di questi Principi
da parte delle banche aderenti devono avere accesso ai meccanismi
nazionali di risoluzione delle controversie.
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6. Monitoraggio
L’EBIC ha il compito di assicurare un corretto monitoraggio dei
Principi EBIC.
a) L’EBIC intraprenderà un processo di revisione dei Principi 1 anno dopo
l’entrata in vigore degli stessi a livello nazionale;
b) Le Associazioni Bancarie nazionali (o organismi rilevanti) monitoreranno
l’implementazione e il rispetto dei Principi comuni. Vi sarà inoltre un
processo di valutazione. Questa valutazione sarà condotta da un
organismo che coinvolge le associazioni dei consumatori nazionali o da
un organismo indipendente o da un’autorità, o, laddove nessuna di
queste opzioni sia possibile, da un consulente indipendente o da un
adviser, che sarà selezionato in accordo con le Associazioni nazionali dei
consumatori;
c) L’EBIC informerà regolarmente la Commissione UE e le Associazioni
europee dei consumatori sull’operatività dei Principi comuni.
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Appendice 1 - Servizi di pagamento che ricadono nell’ambito di
applicazione dei Principi
Che cosa interessa ai clienti quando cambiano il conto corrente?
o
I consumatori potrebbero essere preoccupati per eventuali criticità
riguardanti i “pagamenti in entrata” (accrediti) quali, per
esempio, il proprio salario, la pensione....
I consumatori potrebbero essere altresì preoccupati per eventuali
criticità relative a “pagamenti in uscita” (addebiti) come gli affitti,
i premi assicurativi, i pagamenti delle utenze o quelli relativi alle
carte di credito....
I pagamenti, quelli in accredito come quelli in addebito, possono essere
eseguiti su base occasionale o ricorrente, nel senso che essi sono
trasferimenti ripetuti tra un consumatore e la stessa controparte. Quando
un consumatore cambia il proprio conto corrente, gli unici pagamenti la cui
esecuzione può essere interrotta sono i pagamenti ricorrenti. In relazione
a ciò, i servizi di pagamento che ricadono nell’ambito di applicazione dei
Principi sono:
o
o
i bonifici ricorrenti in accredito;
o
gli addebiti diretti ricorrenti*;
o gli ordini di bonifico permanenti.
I Principi si applicano a tutti gli addebiti diretti, siano essi collegati ad
un’autorizzazione di addebito (mandato) rilasciato presso la banca del
debitore o presso il creditore, con la limitazione che le informazioni non
possono essere fornite dalla banca se non sono a disposizione della stessa.
Questa limitazione è legata al modus operandi di alcune comunità bancarie
nazionali e precisamente si applica in quei paesi dove, quando gli addebiti
diretti sono stati rilasciati presso il creditore, la banca vecchia non ha
informazioni aggiuntive che possano facilitare il processo di trasferibilità. E’
questo, per esempio, il caso delle autorizzazioni di addebito in conto che
sono state scambiate esclusivamente tra consumatore ed una terza parte
senza necessariamente coinvolgere le banche, con la conseguenza che la
banca del debitore non ha dettagli relativi al mandato firmato dal debitore
perché acquisito ed archiviato esclusivamente presso il creditore. In questi
casi il consumatore – ai fini del processo di trasferibilità - dovrà assumersi
la responsabilità di fornire indicazioni relative ai mandati sottoscritti. Potrà
altresì in questi casi risultare necessario che il consumatore contatti
direttamente le terze controparti per la comunicazione delle nuove
coordinate di conto, in questa attività potrà essere supportato dalla nuova
banca.
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Appendice 2
Articolo 45 della PSD: Recesso
2. Il recesso da un contratto quadro concluso per una durata superiore ai 12
mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l’utente dei servizi
di pagamento dopo la scadenza di 12 mesi In tutti gli altri casi le spese per
lo scioglimento del contratto devono essere adeguate ed in linea con i costi
sostenuti.
4. Le spese per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono
dovute, dall’utente dei servizi di pagamento, solo in misura proporzionale
per il periodo precedente lo scioglimento del contratto. Se sono pagate
anticipatamente, tali spese sono rimborsate in misura proporzionale.
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Appendice 3 - Fac-simile di guida e fac-simile di lettera per i
consumatori
L’Appendice 3 fornisce degli esempi di una guida base per la
trasferibilità e di fac-simili di lettere. La guida e i fac-simili di lettere
potranno essere adattate alle esigenze nazionale e rese disponibili
dalle banche e dalle associazioni bancarie nazionali.
* * * * * * * * * CAMBIARE IL TUO CONTO CORRENTE * * * * * * * * *
E’ molto importante fare le cose nell’ordine corretto. Ricordati che poi
avvalerti della tua nuova banca come “Punto di primo contatto” durante la
trasferibilità.
L’iter corretto è il seguente:
¾ Fase 1 - Apri il nuovo conto nella banca che hai scelto
Quando apri un nuovo conto la banca ti fornirà copia del contratto
contenente tutti i riferimenti in merito alle condizioni del conto e al suo
funzionamento. Leggi questo documento attentamente. Esso rappresenta
una guida operativa per l’uso del tuo conto.
Insieme al contratto di conto riceverai indicazione delle spese previste per
ciascuna servizio bancario. I prezzi indicati devono essere quelli realmente
applicati.
Chiedi gli identificativi del conto, che riassumono il tuo nuovo numero di
conto ed altre rilevanti dettagli. Ricorda che puoi sempre fotocopiarli. Puoi
utilizzare gli identificativi del conto per comunicarli alle controparti che
dovranno disporre ordini automatici di pagamento (stipendio, pensioni,
accrediti ecc,) in favore del tuo nuovo conto e per rilasciare autorizzazioni di
addebito diretto o bonifico di addebiti permanenti sul medesimo nuovo
conto (tasse, affitto, assicurazione, fatture di utente).
Richiedi il libretto degli assegni o le carte di cui hai bisogno. Chiedi alla
banca quanto tempo devi aspettare per poter utilizzare gli assegni e le
carte.
¾ Fase 2 – Trasferisci tutti i tuoi pagamenti automatici sul tuo nuovo conto
Tieni a mente che la banca impiegherà un po’ di tempo prima di completare
il trasferimento. Nelle more che il processo di trasferimento si concluda, i
pagamenti potranno continuare ad arrivare sul tuo vecchio conto. Ricorda
quindi di mantenere sul tuo vecchio conto i fondi necessari.
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Puoi utilizzare la tua nuova banca come “Primo punto di contatto” e
come intermediaria nei contatti con la tua vecchia banca.
La tua vecchia banca, su richiesta, fornirà a te o alla tua nuova banca
l’elenco delle informazioni relative alle autorizzazioni di addebito diretto e
agli ordini di bonifico permanenti se tali informazioni saranno disponibili8. La
tua vecchia dovrà inoltre, su richiesta, revocare gli addebiti diretti dal tuo
conto.
La nuova banca dovrà attivare nuovamente gli ordini permanenti di
addebito e gli addebiti diretti e fornirti un fac-simile di lettera (cfr. di seguito
fac-simile lettera n. 1) per informare le controparti, per esempio il tuo
datore di lavoro, in merito al tuo nuovo numero di conto. La tua nuova
banca dovrà inoltre fornirti un fac-simile di lettera (cfr. di seguito fac-simile
di lettera n. 2) per chiedere ai creditori di inviare le richieste di addebito
diretto sul tuo nuovo conto.
* * * * * * * * CHIUDERE IL TUO CONTO CORRENTE* * * * * * * *
Chiedi la chiusura del tuo vecchio conto solo dopo aver eseguito
tutte le attività necessarie. In particolare devi aver svolto queste due
attività prima di chiudere il conto.
Primo, tutte richieste di pagamento devono essere state eseguite (o devi
esserti preoccupato di coprire il loro pagamento con la banca).
Secondo, tutti i pagamenti in addebito e in accredito automatici (stipendio,
pensione, bonifici permanenti e addebiti diretti) devono essere trasferiti sul
nuovo conto.
Per richiedere la chiusura del tuo vecchio conto puoi usare un fac-simile di
lettera (cfr. di seguito fac-simile lettera n. 3).
8
La disponibilità delle informazioni nel caso di mandati rilasciati presso la banca del debitore o presso la
banca del creditore, dipende dalle diverse realtà nazionali. In particolare nel caso di mandati rilasciati
presso il creditore, la vecchia banca potrebbe non avere alcuna informazioni in merito al mandato non
essendo in grado, di conseguenza, di fornire alcuna informazioni in merito alla nuova banca o al
consumatore.
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Fac-simile Lettera n. 1
Fac-simile di lettera per la richiesta di accredito dei pagamenti sul nuovo
conto (stipendio, pensione, accrediti, ecc…)
Cognome e nome
Indirizzo
Telefono
indirizzo del
Tuo identificativo di riferimento (presso l’organizzazione)
Data
Raccomandata con ricevuta di ritorno
Denominazione e
destinatario:
Oggetto: richiesta variazione dei riferimenti di conto corrente
Gentile Signore/Signora – Spett.le
La prego di voler prender nota del fatto che sono cambiati i riferimenti del
mio conto corrente.
Le allego l’estratto della banca (identificativo del conto) con i dettagli del
mio nuovo conto.
La prego di far riferimento a questo nuovo conto per l’esecuzione di tutti i
futuri pagamenti a mio favore.
La ringrazio anticipatamente e porgo i più cordiali saluti.
Firma
Allegato: riferimenti del mio nuovo conto
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Fac-simile Lettera n. 2
Fac-simile di lettera per il trasferimento sul nuovo conto degli ordini di
pagamento ripetitivi (fatture per utenze, tasse, ecc…)
Cognome e nome
Indirizzo
Telefono
Denominazione e
indirizzo del
destinatario:
Tuo identificativo di riferimento (presso l’organizzazione)
Data
Raccomandata con ricevuta di ritorno
Oggetto: richiesta variazione dei riferimenti di conto corrente
Gentile Signore/Signora – Spett.le
La prego di voler prender nota del fatto che sono cambiati i riferimenti del
mio conto corrente.
Le allego l’estratto della banca (identificativo del conto) con i dettagli del
mio nuovo conto.
La prego di eseguire le richieste di addebito diretto per le quali ho rilasciato
in precedenza specifica autorizzazione a valere del nuovo conto indicato.
Ringrazio anticipatamente e porgo i più cordiali saluti.
Firma
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