Capitolato Speciale d’Appalto
Sommario
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE
Art. 1 •
Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere e le forniture necessarie per i lavori di
adeguamento ai fini della prevenzione incendi del Parcheggio Traiano in Ancona, Via XXIX
Settembre 2, proprietà del Comune di Ancona.
•
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
•
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
•
Le lavorazioni dovranno essere eseguite con il parcheggio pubblico in attività, secondo gli accordi
che potranno essere raggiunti con il Committente nonché proprietario Comune di Ancona e con il
gestore del parcheggio Società “M&P Mobilità & Parcheggi Spa”. E’ esclusa la possibilità di
sospendere completamente l’attività del parcheggio, anche per brevi periodi.
•
Al fine di ridurre al minimo i disagi per il pubblico e per gli utenti abbonati che transitano
all’interno del parcheggio, le lavorazioni dovranno essere svolte obbligatoriamente con due turni
giornalieri di lavoro da 8 ore ciascuno (ad esempio: 1° turno 7:00-15:00 e 2° turno 15:00-23:00),
pertanto l’Impresa dovrà chiedere agli uffici competenti le relative autorizzazioni in deroga.
•
Allo scopo di ridurre al minimo i disagi derivanti dalle lavorazioni interne al cantiere l’Impresa è
tenuta a ripulire giornalmente le aree di lavoro e ripristinare l’operatività degli ambienti finiti i
lavori.
• Al termine dei lavori dovrà essere consegnata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Ancona la documentazione necessaria ai fini della certificazione prevenzione incendi (SCIA
antincendio), per le attività presenti nell’edificio a firma dell’Ing. Ignazio Ezio Callari di Ancona,
tecnico abilitato in possesso dei requisiti di cui al DPR 151/2011. L’Impresa appaltatrice, per sé e
per conto delle eventuali ditte sub-appaltatrici, dovrà fornire tutta la documentazione necessaria e
le planimetrie aggiornate con dispositivi e impianti installati/adeguati ai fini antincendio, entro 10
giorni dalla fine lavori e comunque prima dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
Art. 2 -
Ammontare dell'appalto
L'importo dei lavori in appalto, a corpo e a misura, posti a base dell’affidamento è definito come
segue:
Tabella A:
importi in €.
1) lavori
colonna a
colonna b
a+b
Importo lavori
da assoggettare
a ribasso d’asta
Costi Sicurezza
Inclusi (negli
importi lavori)
Importo Lavori
€ 112.691,26
€ 2.257,61
€ 114.948,87
Il requisito richiesto per la partecipazione al bando di gara è l’iscrizione alla Camera di Commercio
(CCIAA) per le lettere A) e G) ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 37/2008 e successive modifiche.
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Art. 3 -
Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato in parte a corpo e in parte a misura ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del
D.lgs. 163/06 e degli articoli 43, commi 3, 4 e 5, e 119, comma 5, del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207
(d’ora in poi Reg. n. 207/10), trattandosi di appalto di sola esecuzione dei lavori di importo inferiore a
500.000,00 €.
Art. 4 -
Descrizione dei lavori
I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori che consistono
nel garantire il continuo svolgimento delle attività lavorative all’interno del parcheggio pubblico. Al
momento della consegna dei lavori verranno pattuite con la Direzione dei Lavori e con il Gestore
dell’attività le lavorazioni a cui dare priorità in funzione del periodo in cui si svolgeranno.
Art. 5 -
Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai documenti e
dagli elaborati grafici di progetto.
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 •
Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per
le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
•
In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
•
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.
Art. 7 •
Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto, anche se materialmente non allegati i seguenti
documenti:
•
I seguenti articoli del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000,
n° 145: artt. 1 “contenuto del Capitolato Generale”; 2 “domicilio dell’appaltatore”; 3
“indicazione delle persone che possono riscuotere”; 4 “condotta dei lavori da parte
dell’appaltatore”; 5 comma 2 e 3 “materiali e mezzi d’opera, sorveglianza nei cantieri”; 6
“disciplina e buon ordine dei cantieri”; 8 “spese di contratto, di registro ed accessori”; 16
“provvista dei materiali”; 17 “sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in
contratto”; 18 “difetti di costruzioni”; 19 ”verifiche nel corso di esecuzione dei lavori”; 27
“durata giornaliera dei lavori”; 35 ”proprietà degli oggetti trovati” e 36 “proprietà dei
materiali di demolizione”
•
Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
•
Tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi gli elaborati grafici ed i particolari
costruttivi;
•
le proposte integrative al predetto piano di cui all’art. 131, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
n° 163/2006;
•
il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n°
163/2006 ed eventuale Piano Integrativo;
•
•
l’offerta dell’aggiudicatario.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
•
il D. Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
•
il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n° 207 entrato in vigore il
giorno 8 Giugno 2011;
•
il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 Aprile 2000 n°
145
negli articoli ancora in vigore dopo l’abrogazione di cui all’art. 256 del D.P.R. 207/2010;
•
Il decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81, come integrato e corretto dal D. Lgs. 3 Agosto
2009 n° 106;
•
•
La Legge Regione Marche 18 Novembre 2008 n° 33.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
•
il computo metrico estimativo;
•
le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso
a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui all’art. 132 del D. Lgs. 163/2006.
Art. 8 •
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
• Ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Reg. n. 207/10, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza
che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del
procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 •
Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 135 e 136 del
D.Lgs.. 163/06.
•
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria
o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell’art. 37 del
D.Lgs.. 163/06.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
•
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
•
L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00,
le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
•
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con
atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La
direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
•
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.
•
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
•
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo
e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
•
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli
articoli 15, 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.
CAPO III -
GARANZIE
Art. 12 - Garanzie
A) CAUZIONE PROVVISORIA
•
Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D. Lgs. n° 163 del 2006, l'offerta da presentare per
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 % (due per cento)
dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza
assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/9/93, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1
del D.M. 12/03/04 n° 123, assegno circolare o libretto al portatore. Tale cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
•
Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato alla
Stazione Appaltante e "NON TRASFERIBILE”.
•
La garanzia provvisoria, se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore,
dev'essere accompagnata, a pena d'esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore
s'impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui alla successiva lett. B).
B) CAUZIONE DEFINITIVA
•
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D. Lgs. n° 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria,
a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso
d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20 %,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. La cauzione
definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 %
dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente
periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 % dell'ammontare garantito; successivamente
si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 % dell'iniziale ammontare per ogni
ulteriore 10 % d'importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati
d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il
raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 % o
dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
•
Detta garanzia fidejussoria dev'essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/03/2004 n° 123.
•
La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi successivi alla data
prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima
della formale sottoscrizione del Contratto.
•
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
•
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. n° 207/2010 ha il diritto di valersi della
cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. L’Amministrazione ha il diritto di
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.
•
La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
•
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di
aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4,
del D. Lgs. n° 163/2006.
Art. 13 - Polizza a garanzia della anticipazione e fidejussione a garanzia della rata di saldo
(art. 124 d.p.r. 207/2010)
•
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
dell’anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, di importo pari all’anticipazione maggiorata
del tasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
secondo il crono programma dei lavori.
•
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.
•
La fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste ai
precedenti commi del presente articolo. La durata corrisponde al periodo intercorrente tra la data
di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai
sensi dell’art. 141 del Codice dei Contratti.
Art. 14 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
(art. 125 d.p.r. n° 207/2010)
• Almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
• danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere eseguite nel corso dei lavori per € 114.948,87 e per € 500.000,00 per
danni alle strutture preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
• danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a € 500.000,00.
Art. 15 - Riduzione delle garanzie
•
Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.lgs. 163/06, l’importo della cauzione provvisoria di cui
all’art. 12, lettera A) del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata
rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema.
•
Sempre ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.lgs. 163/06, l’importo della garanzia fideiussoria di
cui all’art. 12 del presente capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle
medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
• In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia
comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a
quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
CAPO IV -
TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 16 - Consegna e inizio dei lavori
•
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.
•
É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e
338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 207/2010; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
•
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla
data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in
quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
•
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore
può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione
appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese
contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore
ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si
proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i
maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9
del Cap. Gen. n. 145/00.
•
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
Art. 17 - Termini per l’ultimazione dei lavori
•
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (in lettere
novanta giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai
sensi e nel rispetto dell’art. 40 del Reg. n. 207/10, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle
ferie contrattuali.
•
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà
fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 18 - Sospensioni e proroghe
•
Ai sensi dell’art. 158, comma 1, del Reg. n. 207/10, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale,
qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali
impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le
circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, lettere a), b),
b-bis) e c), del D.Lgs.. 163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al
momento della conclusione del contratto.
•
Ai sensi dell’art. 158, comma 2, del Reg. n. 207/10, il responsabile unico del procedimento può
ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
•
Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l’intervento
dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti
alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall’art. 158, comma 8, Reg. n.
207/10, si procede a norma del successivo art. 190.
Art. 19 - Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 22,
comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, con i limiti previsti dall’art. 145 del Reg. n. 207/10.
Art. 20 - Danni di forza maggiore
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di
cui all’art. 20 del Cap. Gen. n. 145/00.
Art. 21 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
•
Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Reg. n. 207/10, l'appaltatore predispone e consegna alla
direzione lavori, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori, un proprio “Programma
Esecutivo dei Lavori”, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente
coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere
approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.
•
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che
sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
•
Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
•
Per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della stazione committente;
•
Per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi
le società o aziende controllate o partecipate dalla stazione appaltante o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della stazione appaltante;
•
Per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
•
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
Qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'art. 92 del
d.lgs.. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 – Anticipazione del prezzo - Pagamenti in acconto
•
Ai sensi dell'art. 8 comma 3bis della legge 11/2015 all'appaltatore è concessa una anticipazione del
prezzo contrattuale pari al 20% dell'importo contrattuale.
•
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla
ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
Art. 23 - Conto finale e pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni sessanta dalla data del certificato di ultimazione; è
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è
accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del
comma 3.
Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
•
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
• È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del D.Lgs.. 163/06,
a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO VI CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 25 - Lavori a corpo e a misura
•
L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come sarà determinato a seguito dell'offerta
dell'impresa aggiudicataria, resterà fisso ed invariabile; i lavori a misura saranno contabilizzati
utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'offerta e verificati dalla stazione appaltante.
•
Ai sensi dell’articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006:
•
per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della
verifica della quantità o della qualità della prestazione;
•
per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il
capitolato e l’elenco prezzi unitari fissano i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni
tipologia di prestazione.
Nel presente progetto sono comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.
•
Per le opere compensate a corpo si prescrive il pieno ed assoluto rispetto delle vigenti normative di
legge del settore, nonché di quelle che dovessero essere approvate ed entrare in vigore nel periodo
di validità dell’appalto di che trattasi.
•
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 44 o
45 del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9,
del Reg. n. 207/10, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita
le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono
essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo
del contratto.
•
Nei casi di cui al comma precedente, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i
prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei
nuovi prezzi ai sensi dell’art. 46 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni
possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
•
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
•
Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
•
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite
i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari allegato al presente capitolato speciale.
•
Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di
cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, in percentuale
all’avanzamento dei lavori.
•
Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs.. 163/2006, non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si
applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
Art. 26 - Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori
Fatto salvo quanto già indicato per le lavorazioni in appalto nel Disciplinare degli Elementi Tecnici
(che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto), nell’Elenco Prezzi
unitari e nel Computo metrico estimativo di progetto, le norme generali di misurazione per la
contabilizzazione dei soli ed eventuali “nuovi prezzi” a misura saranno le seguenti (i “nuovi prezzi” a
corpo, invece, sono esclusi dall’applicazione del presente articolo per la natura intrinseca della loro
formulazione).
1. SCAVI IN GENERE
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi
in genere l'Appaltatore deve si ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
•
Per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
•
Per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
•
Per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e
successiva ripresa;
•
Per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione
di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
•
Per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo
tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali
o totali del legname o dei ferri;
•
Per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
• Per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
•
Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e
dopo i relativi lavori;
•
Gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di
sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene
effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che
essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato
col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai
volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso
elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella
zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo
predefinite da norme di capitolato e da particolari costruttivi.
2. MURATURE IN GENERE
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei
muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei
vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per
questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure
sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande,
ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con
paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo
sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere
poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la eventuale formazione di
feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle
immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno
valutate con i prezzi delle murature rotte senza alcun compenso in più. Le ossature di cornici,
cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate
per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà
considerata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio
si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o
superiore a 1 mq., intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande,
ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare
allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.
3. CALCESTRUZZI
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione
dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
4. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo
volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi
provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di
cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata
sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere
della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
5. PAVIMENTI
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e
per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono
compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità
delle opere stesse.
6. RIVESTIMENTI DI PARETI
I rivestimenti verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle
pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i
pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la
preventiva pulizia e preparazione, anche con malta, delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei
giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.
7. INTONACI
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici
laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro
larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo,
se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è
pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso
come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque
genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro-pavimenti, zoccolature e
serramenti.
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una
testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti
vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie
effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed
aggiunte le loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
8. TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi
d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
•
Per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla
mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.
È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino. La
misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a
quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
•
Per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili,
inferriate e simili, sarà computata una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme
e con le conclusioni di cui al punto precedente.
Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di
elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili
accessori.
9. INFISSI
Gli infissi, come porte, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi
semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti
centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso,
compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e
contromostre.
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle
codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi
dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla direzione dei lavori.
I prezzi elencati comprendono lo smontaggio di eventuali infissi pre-esistenti, completi di accessori, e
il loro trasporto e smaltimento presso sito autorizzato, la fornitura a piè d'opera del nuovo infisso e dei
relativi accessori di cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e
la posa in opera.
10. LAVORI IN METALLO
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa
in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso
dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.
11. IMPIANTI TERMICO, IDRICO - SANITARIO, ANTINCENDIO
a) Tubazioni e canalizzazioni
Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrà effettuata misurando
l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrà
applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in
contraddittorio.
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la
verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di
sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione.
Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente
linearmente anche i pezzi speciali.
Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di
tenuta e l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
•
Le tubazioni di rame nude o rivestite di pvc saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera,
comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta,
l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la
fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
•
Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera,
comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno
e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
•
Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno
valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo
lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente
anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e
il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
•
I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e
ripresa dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla
base di pesature convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo
sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente
anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi,
al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando
per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di
progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.
Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni
percentuali del peso.
È compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi
in lamiera nera. b) b) Apparecchiature.
•
Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi
diametri e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed
i materiali di tenuta.
Sono compresi l'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.
•
Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e
tagliafuoco ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni
dai rispettivi cataloghi delle ditte costruttrici.
Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.
•
Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in
relazione della portata dell'aria.
È compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le
staffe di sostegno.
•
Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di
ranghi.
Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.
•
I gruppi completi antincendio UNI 9487 DN 45 e 70, per attacco motopompa e gli
estintori portatili, saranno valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in
relazione alla capacità.
•
I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo
misurando la superficie esterna dello strato coibente.
•
Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m2
cadauna.
•
Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le
rispettive caratteristiche e dimensioni.
Sono compresi i materiali di tenuta.
•
I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e
di comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono
valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a piè d'opera alimentata elettricamente.
c) Impianti elettrico e telefonico
A.
Canalizzazioni e cavi.
• I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le
reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi,
supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad
espansione.
• I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando
l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono
attestati.
• Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i
capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
• I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono
compresi tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi.
• I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in
opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola
da frutto.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2,
morsetti fissi oltre tale sezione.
• Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le
rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.
• Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti
chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le
morsettiere.
B.
Apparecchiature in generale e quadri elettrici.
• Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti.
Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.
• I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in
funzione di: -
Superficie frontale della carpenteria e relativo grado di
protezione (IP); - Numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per
contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro,
saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali: il numero dei poli; la tensione
nominale; la corrente nominale; il potere di interruzione simmetrico;
• Il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su
carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la
connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.
• I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
potenzialità. Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera
l'apparecchiatura completa e funzionante.
• I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato.
Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno
valutati a numero. d)
d) Opere di assistenza agli impianti
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti
prestazioni:
•
Scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e
sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
•
Apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e
strutture di calcestruzzo armato;
•
Muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e
porte ascensori;
•
Fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
•
formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di
strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
•
Manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla
posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
•
I materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
•
Il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
•
Scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
•
Ponteggi di servizio interni ed esterni;
•
Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla
base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e
riferiti a ciascun gruppo di lavoro.
e)
Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a
sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui
al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa
ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima
comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e
procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme
così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla
stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.
f) Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il
trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le
ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in
funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo
in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per
portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
g) Trasporti
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia
debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La
valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento
alla distanza.
Art. 27 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori - Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori
appaltati (a misura e a corpo) e le somministrazioni, compensano anche:
•
Circa i materiali, ogni altra spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi,
verifiche di accettazione preventive e/o in corso d’opera, successive prove di laboratorio sui
materiali per il collaudo tecnico, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli
pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
•
Circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
•
lavoro notturno;
Circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
•
Circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei
vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.
Essi sono fissi ed invariabili.
Art. 28 – Nuovi prezzi
Qualora sia necessario concordare nuovi prezzi, nel verbale nuovi prezzi sarà evidenziato che i nuovi
prezzi sono riferiti alla data dell'offerta.
Nel caso in cui i nuovi prezzi da concordare riguardino materiali, apparecchiature o macchinari non in
commercio alla data dell'offerta, per essi verrà redatto un verbale specifico, evidenziando che i nuovi
prezzi concordati sono da intendersi riferiti alla data del verbale stesso.
Nei verbali dovrà essere riportato il prezzo per materiali, apparecchiature o macchinari, sia a piè
d'opera che in opera.
La valutazione dei nuovi prezzi sarà effettuata utilizzando nell'ordine il listino regionale vigente al
momento dell’offerta (B.U.R. Regione Marche, anno 2014), senza alcuna maggiorazione, ed, in caso
di mancanza di elementi su questi, i listini editi dalla “DEI Srl – Tipografia del Genio Civile”.
Sui nuovi prezzi sarà applicato il medesimo ribasso d’asta offerto dall’Impresa appaltatrice in sede di
gara.
Art. 29 – Somministrazioni in economia
•
Le somministrazioni in economia, la cui esecuzione è prevista a titolo del tutto
eccezionale (ai sensi dell’art. 174 del D.P.R. 207/2010), possono essere eseguite solo nei limiti
degli ordini di volta in volta impartiti dalla direzione lavori in accordo con la Stazione appaltante.
•
Nel caso di lavori di cui all'articolo 125 comma 6 del codice, nell'ambito delle somme a
disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è
direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
•
Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali,
sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per
lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli
accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
Art. 30 – Materiali di risulta
L'appaltatore provvederà ad allontanare a propria cura e spese dallo stabile tutti gli eventuali materiali
di risulta delle lavorazioni eseguite che, su indicazione della direzione dei lavori, non rivestono
interesse per il parcheggio.
Sarà cura della ditta provvedere ad utilizzare idonee discariche autorizzate e a fornire idonea
documentazione sull’avvenuto smaltimento presso sito autorizzato.
CAPO VII -
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 31 - Direzione dei lavori
•
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione,
l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 147 del Reg. n. 207/10, istituisce un ufficio di
Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente e da uno o più
assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
•
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di
tutto l’ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito
agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
•
Ai sensi dell’art. 152 del Reg. n. 207/10 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed
istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal
Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta
conoscenza.
Art. 32 - Variazione dei lavori
•
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del
D.Lgs. 163/06, dagli articoli 45, comma 8, 186 e 187 del Reg. n. 207/10, e dagli articoli 10 e 11
del Cap. Gen. n. 145/00.
•
Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del D.Lgs. 163/06,
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate
nella tabella “B” dell’art. 2 del presente capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un
aumento dell’importo del contratto stipulato.
• Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del D.Lgs.. 163/06, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti
non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per l’esecuzione dell’opera.
CAPO VIII -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 33 - Norme di sicurezza generali
•
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente
sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni
del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
•
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
•
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 34 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.. 81 del
2008 (in seguito D.Lgs.. 81/08), nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. ed i. applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 35 - Piani di sicurezza
• Ai sensi dell’art. 131, comma 2 lett. b), del D.Lgs.. 163/06, entro trenta giorni dall’aggiudicazione,
e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare
un piano operativo di sicurezza (POS) o un piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di
sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti D.Lgs. 81/08 e deve
essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
dei cantieri.
•
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Testo Unico D.lgs 81/2008 e successivi
adeguamenti.
•
Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs.. 81/2008 e dell’art. 131, comma 4 del D.Lgs.. 163/06,
l’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero
in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di
sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
•
per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
•
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
•
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle
proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
•
Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs.. 81/08, variazioni
o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Art. 36 - Piano operativo di sicurezza
Ai sensi dell’art. 131, comma 2 lett. c), del D.Lgs.. 163/06, l'appaltatore, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al direttore dei
lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
(POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Art. 37 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
•
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs..
81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal T.U. D.lgs
81/2008.
•
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
•
Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs.. 81/08, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici
è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
• la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione
ai lavori da affidare), anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato.
CAPO IX DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 38 - Subappalto
•
Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs.. 163/06, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto;
per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento.
•
Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs.. 163/06, l’affidamento in subappalto o in
cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
•
Che l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto
dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
•
Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni e, unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con
l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo (analoga dichiarazione deve essere
effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna
delle imprese partecipanti);
•
Che l’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da
parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs.. 163/06 in
relazione alla prestazione subappaltata nonchè la dichiarazione del subappaltatore attestante il
possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.lgs.. 163/06;
•
Che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l’importo del
contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l’appaltatore deve produrre alla
stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al
dpr n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso dpr n. 252/98, il
subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato dpr
n. 252/98).
•
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per
particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale
termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
•
Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del D.Lgs.. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore
al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio
•
dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione è di 15 giorni.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
•
Per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 118,
comma 4, del d.lgs..
163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al
venti per cento;
•
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5
dell’art. 118 del d.lgs.. 163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi
degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.
•
Le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del d.lgs.. 163/06,
devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori;
•
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del dl n.
223/06), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme
anzidette appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi
dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere
l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30,
legge n. 248/06);
•
L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 118,
comma 6, del d.lgs.. 163/06, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile,
assicurativi
ed
antinfortunistici;
devono,
altresì,
trasmettere
periodicamente
all’amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
•
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
•
Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, la stazione appaltante
provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di
quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d)
del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.
•
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
•
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito
regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma
3, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.
•
Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs.. 163/06, se una o più d’una delle lavorazioni
relative a strutture, impianti ed opere speciali, di cui all’art. 107, comma 2, del Reg. n.
207/10, supera in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, le stesse non possono essere
affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
•
Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di
tipo verticale, disciplinate dal Reg. n. 207/10.
Art. 39 - Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del D.Lgs.. 163/06, qualora in corso d’opera le riserve iscritte sui
documenti contabili superino il limite del 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del
procedimento ha facoltà di promuovere la costituzione di un’apposita commissione, di cui può
volendo far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, una
proposta motivata di accordo bonario oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso
proposta motivata di accordo bonario. E’ esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle
controversie è demandata al giudice ordinario di Ancona.
Art. 40 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Ai sensi dell’art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le
leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei
lavori, e in particolare:
•
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
•
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
•
È responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli
altri diritti della stazione appaltante;
•
È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Art. 41 - Risoluzione del contratto
•
La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti
dagli artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs.. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di
cui all’art. 131, comma 3, del D.Lgs..
163/06 per come stabilito dal D.Lgs. 81/08.
•
Nei casi di cui all’art. 135 del D.Lgs.. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà
diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.
•
Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del D.Lgs.. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento
alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1,
2 e 3 di detto articolo.
•
Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l’esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede
secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 136 del D.Lgs.. 163/06.
•
Nei casi di cui all’art. 137 del D.Lgs.. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di
cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa
ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione
appaltante.
•
Ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs.. 163/06, il responsabile del procedimento – nel comunicare
all'appaltatore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore
dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
•
Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza
di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza
tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto
nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante.
•
Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre
a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad
altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista
dall'articolo 140, comma 1, del D.Lgs.. 163/06.
Art. 42 - Recesso dal contratto
Ai sensi dell’art. 134, comma 1, del D.Lgs.. 163/06, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
CAPO XI -
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 43 - Ultimazione dei lavori
Ai sensi dell’art. 199, Reg. n. 207/10, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere
comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e, soltanto quando sarà stata raggiunta la completa e
perfetta ultimazione delle opere, rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta
ultimazione in doppio esemplare.
Qualora alla scadenza del termine di ultimazione tale stato di compiutezza non sia riconosciuto dalla
direzione lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà i lavori necessari per raggiungerlo e
fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della decorrenza della penalità per ritardata
ultimazione.
Scaduto inutilmente tale tempo, i lavori ancora occorrenti saranno eseguiti d'ufficio, previa la loro
elencazione in un verbale di constatazione da redigersi in seguito ad apposita visita in contraddittorio.
Art. 44 - Conto finale
Ai sensi dell'art. 200 del Reg. n. 207/10, il conto finale verrà compilato entro sessanta giorni dalla data
dell'ultimazione dei lavori.
Art. 45 - Presa in consegna dei lavori ultimati
Ai sensi dell’art. 230 del Reg. n. 207/10, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna
parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui
all’articolo precedente.
Art. 46 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione
Ai sensi dell’art. 141, comma 1, del D.Lgs.. 163/06, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi
dall’ultimazione dei lavori.
CAPO XII -
NORME FINALI
Art. 47 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore
Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00, al Reg. n. 207/10 e al presente Capitolato Speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
•
la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art.
1659 del codice civile.
•
i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con
solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali
necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima
sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante.
•
l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
•
dell’impresa a termini di contratto.
le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.
•
le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
•
La protezione con coperture provvisorie plastiche e/o coverpan del piano sottostante al momento
della rimozione dell’impermeabilizzazione dell’ultimo livello al fine di evitare ogni possibile
infiltrazione e danno ai locali sottostanti.
•
Garantire la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
direzione dei lavori, di un locale ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza,
allacciato alle utenze (luce), dotato di servizi igienici (se non disponibili quelli presenti all’interno
dell’edificio), arredato, illuminato e riscaldato a seconda delle richieste della Direzione, compresa
la relativa manutenzione.
•
l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami (se non disponibili i servizi igienici
presenti all’interno dell’edificio).
•
l’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili.
•
la certificazione degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti
elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresì essere
rilasciate all’Amministrazione appaltante, in osservanza del D.M. 37/2008 e/o altre norme
specifiche di settore, gli schemi d’impianto e le planimetrie aggiornate sulla base di rilievi
geometrici, le varie dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli impianti.
•
l’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di
suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne
l'autenticità.
•
la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori,
possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi
responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di
sorveglianza e di assistenza.
•
l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
•
la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del
cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
•
il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell'Amministrazione appaltante o del Gestore dell’attività, nonché, a richiesta della direzione dei
lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante,
l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
•
la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, cavalletti, ponteggi, tiri e simili) necessari ai lavori e
l'approntamento di tutte quelle opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti ad assicurare la
non interferenza dei lavori con quelli di altre ditte o eseguiti in economia dalla Stazione
Appaltante, il tutto da effettuarsi in modo rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti intese
a garantire l'incolumità del personale e dei terzi.
•
la compilazione dei disegni degli impianti quali risultano eseguiti a fine lavori a firma di un
Tecnico Abilitato, da consegnarsi alla Stazione Appaltante sia su copia digitale (formato cad) sia
n. 3 copie cartacee.
•
le spese occorrenti per tutte le prove tecnologiche sui materiali e sulle apparecchiature che la
direzione lavori abbia ad ordinare per la loro accettazione, presso i laboratori di Istituti
universitari, di Pubbliche Amministrazioni, di enti o istituti privati qualificati o presso le case
costruttrici, e quelle per le prove di funzionamento, per i collaudi provvisori e per quello
definitivo, esclusa la fornitura dell'energia; resta peraltro stabilito che l'accettazione di qualunque
materiale o apparecchiatura, non esonererà in nessun caso la ditta dalle responsabilità e garanzie
cui è tenuto in virtù delle norme del presente Capitolato.
•
la prestazione gratuita di proprio personale all'inizio del funzionamento degli impianti, per
l'istruzione del personale della Stazione Appaltante, con fornitura di un adeguato numero di
manuali contenenti le modalità d'uso degli impianti, redatti in lingua italiana.
•
la fornitura dell'energia elettrica occorrente per tutte le lavorazioni, mediante installazione
provvisoria di idonei generatori autonomi, qualora non sia disponibile l'energia fornita dalla
Stazione Appaltante, ovvero sia necessario operare senza tensione di rete.
•
l'approntamento di tutte le opere anche a carattere provvisorio, necessarie ad assicurare lo
svolgimento dell'attività e le opere necessarie ad assicurare l'incolumità del personale e dei terzi in
conseguenza dei lavori stessi (quali, opere di protezione, steccati, linee elettriche, ecc.); il tutto
realizzato secondo la normativa vigente.
•
la continuità minima del servizio degli impianti esistenti, in occasione di opere di sostituzione o
rinnovo degli stessi.
•
la difficoltà anche estrema di una condotta organizzata dei lavori, dovendosi questi svolgere con
quelle carenze di spazio, con quelle precedenze, con quelle discontinuità, con quelle interruzioni,
con quei ritorni e con quegli spostamenti che vengano di volta in volta ordinati dalla direzione
lavori, in conseguenza delle necessità funzionali dell’attività di parcheggio pubblico.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori, fissi
ed invariabili, di cui all'art. 2 del presente capitolato.
Art. 48 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore
•
L’appaltatore è obbligato a:
•
intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato, non si presenti (art. 185, comma 2, Reg. n. 207/10);
•
firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni
integrativi a lui sottoposti dal direttore dei lavori (artt. 181 e 185 Reg. n. 207/10);
•
consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura (art. 186, comma 2, Reg. n. 207/10);
•
consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori
(art. 187, comma 2, Reg. n. 207/10);
•
predisporre e tenere quotidianamente aggiornato il “Registro delle presenze” in cantiere
per lavoratori dipendenti e ditte sub-appaltatrici.
•
L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o
non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative
rilevazioni.
Art. 49 - Custodia del cantiere
Ai sensi dell’art. 52 del Cap. Gen. n. 145/00, è a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la
sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in
esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno
consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna
dell’opera da parte della stazione appaltante.
Art. 50 - Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero tre esemplari (agli ingressi principali) del
cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni
di cui alla normativa sui lavori pubblici e sicurezza nei cantieri, curandone i necessari aggiornamenti
periodici.
Art. 51 - Spese contrattuali, imposte, tasse
•
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle
inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e
registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap.
Gen. n. 145/00; art. 139, comma 1, Reg. n. 207/10)
•
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.
CAPO XIII QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO
DEI LAVORI
PARTE I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 52 - Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione
dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione CE.
Art. 53 - Cementi ed agglomerati cementizi
•
I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti
nelle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 e s.m.i..
• I cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi
speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla
rinfusa. I cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini
coperti, ben ventilati e riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima
dell'impiego.
Art. 54 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
Gli aggregati per conglomerati cementizi (sabbie, ghiaie e pietrisco), naturali e di frantumazione,
devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione
delle armature. Quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume a
seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento.
In ogni caso devono rispondere ai requisiti di cui sopra.
Art. 55 - Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale,
calcestruzzo alleggerito.
Art. 56 - Armature per calcestruzzo
•
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute
nelle NTC 2008 e relative circolari esplicative.
•
È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
Art. 57 - Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane
1. Per prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane si intendono quelli che si presentano sotto
forma di:
• Membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
• Prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a
caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito
una membrana continua.
Le membrane si designano descrittivamente in base:
• Al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero
elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato,
ecc.);
• Al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile,
ecc.);
• Al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare,
polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);
• Al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non tessuto, sughero,
alluminio, ecc.).
I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue: mastici di rocce asfaltiche e
di asfalto sintetico; asfalti colati; malte asfaltiche; prodotti termoplastici; soluzioni in solvente di
bitume; emulsioni acquose di bitume; prodotti a base di polimeri organici.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono
trattate negli articoli relativi alla posa in opera.
Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.
2. Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire
(esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al
vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del
progetto e marchiate CE.
Art. 58 - Infissi
•
Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di
persone, animali, oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed
esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria
comprende: elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili). Gli
stessi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. I prodotti di
seguito indicati sono considerati al momento della loro fornitura e le loro modalità di posa sono
sviluppate nel presente capitolato relativo a vetri ed ai serramenti. Il Direttore dei lavori, ai fini
della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura,
oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
•
I serramenti interni ed esterni (finestre, porte, e similari) devono essere realizzati seguendo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In
mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate), questi devono comunque essere
realizzati in modo tale da resistere, nel loro insieme, alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti
atmosferici e da contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle
condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; le funzioni predette devono essere
mantenute nel tempo.
Art. 59 - Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
•
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento
verticali (pareti – facciate - pilastri) ed orizzontali (controsoffitti – travi - solai) dell'edificio. I
prodotti si distinguono:
• A seconda del loro stato fisico in: alta densità (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro alluminio - gesso - ecc.); bassa densità (cartongesso – calcio silicato - ecc.);
• A seconda della loro collocazione: per esterno; per interno.
• A seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento: di fondo; intermedi; di finitura.
Tutti i prodotti di cui ai commi successivi sono considerati al momento della fornitura. Il
Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni
di seguito indicate.
•
Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto.
•
Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e
resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.)
ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte nelle norme UNI vigenti in
relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal
pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle riportate nei certificati di
omologazione dei materiali e dichiarate dal fabbricante.
PARTE II - MODALITÀ DI ESECUZIONE
Art. 60 – Disciplinare degli elementi tecnici
Il Disciplinare degli elementi tecnici è allegato e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto.
Il documento riporta, ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici
del progetto esecutivo, tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica
dell'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'articolo 43, comma 3, lettera a) del D.P.R. 207/2010.
L'elaborato riporta le lavorazioni che devono essere eseguite dall'impresa aggiudicatrice
contraddistinte dallo stesso codice di tariffa riportato nell'Elenco Prezzi Unitari con appropriata
descrizione generale. Alla descrizione generale della lavorazione segue l'elenco dettagliato di tutti gli
interventi pertinenti alla lavorazione stessa.
Art. 61 - Opere e strutture di muratura
1. Malte per murature
Tutte le diverse tipologie di malte possono essere utilizzate per murature. Nel dettaglio:
•
Le malte idrauliche, ottenute da calci eminentemente idrauliche o agglomerati cementizi più
sabbia ed acqua oppure da calce aerea più pozzolana ed acqua;
•
Le malte idrauliche plastiche, ottenute da calci eminentemente idrauliche ed agglomerati cementizi
•
plastici più sabbia ed acqua;
Le malte cementizie, ottenute da cementi più sabbia ed acqua;
I quantitativi dei materiali da impiegare per la composizione delle malte per muratura, secondo le
particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla direzione lavori o stabilite nell’elenco prezzi,
dovranno rispondere alle prescrizioni di seguito riportate.
2. Murature in genere: criteri generali per l’esecuzione
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte,
piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per il posizionamento
delle protezioni passive, di impianti tecnologici o di altri dispositivi antincendio da installare.
Art. 62 - Norme di riferimento sulle protezioni passive antincendio
Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui al presente capitolato si elencano di
seguito le principali norme, in particolare ai fini della sicurezza antincendio, che riguardano tutti i
lavori in oggetto, direttamente o indirettamente:
•
Regolamento di prevenzione incendi: D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, …"; Nel testo
sono riportate varie circolari e note di indirizzi e chiarimenti applicativi; Allegato I "Elenco delle
attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi"; D.M. 7 agosto 2012
"Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, …"; D.M. 2 marzo 2012 "Aggiornamento
delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
•
Prevenzione incendi attività 75 - autorimesse: DM 1/2/1986 "Norme di sicurezza antincendi per la
costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili";
•
Prevenzione incendi attività 49 - gruppi elettrogeni: D.M. 13/7/2011 "Regola tecnica di
prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina
generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività
civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi";
•
DM 20/12/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro
l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi";
•
DM 3/11/2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per
l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso
d'incendio";
•
DM 30/11/1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi";
•
DM 16/2/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere
da costruzione";
•
DM 9/3/2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e Lett. Circ. prot. n. P414-4122 del 28/3/2008
di chiarimenti;
•
DM 10/3/2005 modificato dal DM 25/10/2007 "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da
costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso
d'incendio";
•
DM 15/3/2005 "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di
classificazione europeo";
•
DM 9/5/2007 "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio";
Lett. Circ. prot. n. 4921 del 17 luglio 2007 (Primi indirizzi applicativi); Lett. Circ. prot. n.
DCPST/427 del 31 marzo 2008 (Trasmissione delle linee guida per l’approvazione dei progetti e
della scheda rilevamento dati predisposte dall’Osservatorio);
•
DM 10/3/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro"; Circolare 8 luglio 1998, n. 16 MI.SA. (Chiarimenti).
•
D.Lgs 9/4/2008, n. 81 coord "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro", coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106;
•
DM 22/1/2008 n. 37 "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici";
•
DM 14/1/2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni";
•
DPR 6/6/2001, n. 380 e succ. mod. ed integr. "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia".
Ad esclusivo titolo di esempio, è fatto obbligo all’Appaltatore rispettare le seguenti fonti normative e
tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro,di lavori pubblici, di igiene, di impianti elettrici, di
depositi di liquidi infiammabili, di prevenzione incendi, di rispetto dell’ambiente ed antinquinamento,
di impiantistica termica, di impiantistica idraulica, di risparmio energetico ed efficienza energetica,
ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche sostitutiva di fonti normative o fonti di norme tecniche
citate nel presente capitolato ma non più in vigore.
Oltre quanto previsto dal presente Capitolato rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi
all’appalto stesso tutte le Leggi e Regolamenti vigenti od emanati, in particolare:
- il Regolamento e le prescrizioni Comunali relative alla zona di realizzazione dell’opera;
- tutte le Norme relative agli impianti di cui trattasi emanate dai VVF, ISPESL, CEI, UNI, ENEL, ecc.
In particolare dovranno essere rispettate:
· le norme CEI vigenti alla data odierna;
· Norma UNI EN 179: Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi per uscite di
emergenza comandati da maniglia o piastra a premere.
· Norma UNI EN 1125 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi antipanico di
uscita comandati da barra orizzontale.
· Norma UNI EN 1154 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi per chiusura
di ante controllate.
· Norma UNI EN 1155 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi elettrici per
ritenuta in aperto per chiusure ad anta incernierata.
· Norma UNI EN 1158 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi coordinatori
delle ante.
· Norma UNI EN 12209 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa la resistenza, la
sicurezza, la durabilità e la funzione di serrature e scrocchi a funzionamento meccanico e delle loro
contropiastre per uso sulle porte, porte finestre e porte di ingresso degli edifici.
· Norma UNI EN 14846 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa gli Accessori per
serramenti
- Serrature e chiavistelli - Serrature azionate elettromeccanicamente e piastre di bloccaggio - Requisiti
e metodi di prova.
· Norma UNI EN 1634-1 Norma della direttiva Prodotti da costruzione classificazione delle porte
resistenti al fuoco - Requisiti e metodi di prova.
· UNI 804: Apparecchi per estinzione incendi. Raccordi per tubazioni flessibili.
· UNI 805: Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti filettati per raccordi per tubazioni
flessibili.
· UNI 807: Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti non filettati per raccordi per tubazioni
flessibili.
· UNI 808: Apparecchiature per estinzione incendi. Girelli per raccordi per tubazioni flessibili.
· UNI 810: Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a vite.
· UNI 813: Apparecchiature per estinzione incendi. Guarnizioni per raccordi e attacchi per tubazioni
flessibili.
· UNI 814: Apparecchiature per estinzione incendi. Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi
per tubazioni flessibili.
· UNI 7422: Apparecchiature per estinzione incendi. Requisiti delle legature per tubazioni flessibili.
· UNI 8478: Apparecchiature per estinzione incendi. Lance a getto pieno. Dimensioni, requisiti e
prove.
· UNI 9485: Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti a colonna soprasuolo di ghisa.
· UNI 9486: Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti sottosuolo di ghisa.
· UNI 9489 Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia;
· UNI 9490 Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio;
· UNI 9431 impianti fissi e di estinzione automatici a pioggia Erogatori;
· Direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione che riguardano i componenti per sistemi sprinkler e a
spruzzo d’acqua;
· UNI EN 12259-1 “installazione fisse antincendio- componenti e sistemi a sprnkler e a spruzzo
d’acquavalvole d’allarme a secco”;
· UNI EN 12259-1 “installazione fisse antincendio- componenti e sistemi a sprnkler e a spruzzo
d’acquaallarmi motore a acqua”;
· UNI EN 12259-2 “installazione fisse antincendio- componenti e sistemi a sprnkler e a spruzzo
d’acquasprinkler”;
· UNI 9487: Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70
per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa;
· UNI EN 12485 "Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione,
installazione e manutenzione"
· UNI 9494: Evacuatori di fumo e calore. Caratteristiche, dimensionamento e prove.
· UNI 10779 "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed
esercizio"
· UNI EN 671-1 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni – Naspi
antincendio con tubazioni semirigide,
· UNI EN 671-2 , Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Idranti a
muro con tubazioni flessibili
· UNI EN 671-3 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni –
Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni
flessibili.
Art. 63 - Esecuzione delle opere antincendio
L'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle opere secondo le specifiche del presente capitolato e
secondo le indicazioni riportate nel progetto e nella relazione tecnica allegata approvata dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona.
In caso di modifica ritenuta opportuna per la migliore esecuzione delle opere, previo accordo con la
Direzione Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, l’appaltatore è tenuto ad aggiornare la
documentazione senza ulteriore richiesta di compenso.
Dovranno inoltre essere prodotte n. 3 copie dei seguenti elaborati da consegnare alla
committenza alla conclusione dei lavori:
-Documentazione tecnica descrittiva completa dei prodotti di protezione installati predisposta dal
fabbricante;
-Relazione tecnica di dimensionamento, a cura di tecnico iscritto all’albo del Ministero dell’Interno e
incaricato dalla medesima ditta, dello spessore protettivo delle strutture;
-Dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco,
rilasciato a cura e responsabilità dall’installatore su vigente e apposita modulistica istituita dal Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, contenente:
• tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti;
• copia del certificato di omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa rilasciato da
istituto autorizzato e riconosciuto, attestante la capacità di resistenza REI di ogni singolo prodotto
installato;
• dichiarazione di conformità da parte del produttore rispetto al campione omologato;
• dichiarazione di conformità da parte dell’installatore, che riporta gli estremi della Dichiarazione di
Conformità rilasciata dal produttore e contenente, tra l’altro, oltre al nome del produttore e del
distributore, gli estremi del Documento Di Trasporto (D.D.T.) o della fattura di riferimento, la esatta
denominazione commerciale del materiale, la quantità, gli estremi di omologazione, la ragione
sociale del cliente;
• copia del Documento di Trasporto (D.D.T.) del materiale dal fornitore/rivenditore al luogo di posa
in opera;
• Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.) del prodotto se pertinente;
• Planimetria dalla quale si evinca la dislocazione e la tipologia dei materiali di protezione
antincendio impiegati.
Nessuna variazione nell'esecuzione delle opere previste potrà essere apportata dall’appaltatore, senza
avere ricevuto la preventiva approvazione ed autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori,
del Responsabile Unico del Procedimento ed eventualmente, per le questioni regolate dalla normativa
antincendio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Ogni contravvenzione alla predetta disposizione sarà a completo rischio e pericolo dell’appaltatore che
sarà tenuto a rimuovere e sostituire le opere eseguite, anche già poste in opera, qualora il Responsabile
Unico del Procedimento, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse opportuno di accettarle. In caso di
accettazione l'Impresa installatrice, senza alcun aumento dei prezzi contrattuali, sarà obbligata
all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari che potranno esserle richieste perché
le opere eseguite corrispondano alle prescrizioni contrattuali.
Tutti i lavori dovranno essere coordinati con l'esecuzione delle eventuali altre opere e la tempistica di
cantiere dovrà essere sottoposta alla Direzione Lavori.
Nel corso dei lavori, in accordo con le esigenze del cantiere e del Responsabile Unico del
Procedimento, dovrà essere assicurata, con opere provvisorie e di protezione, il mantenimento in
esercizio dei locali esistenti per consentire il funzionamento dell’attività del parcheggio.
Nell'esecuzione delle opere dovrà osservarsi, oltre coerenza per quanto concerne la forma, le
dimensioni e le prestazioni, la massima cura nella installazione, dovendo ogni componente essere
regolarmente ed uniformemente rifinito in ogni sua parte.
L’appaltatore dovrà impegnarsi ad eseguire preventivamente a mezzo di personale qualificato i
necessari sopralluoghi sul sito ove si dovranno svolgere i lavori in appalto, così da verificare, con
piena e completa assunzione di responsabilità, tutti gli oneri e tutte le situazioni che si possono
presentare.
Art. 64 - Prescrizioni costruttive e qualità dei materiali ai fini della sicurezza antincendio
Per realizzare protezioni passive antincendio “a regola d’arte” è necessario che tutti i componenti
utilizzati siano costruiti a regola d’arte e omologati specificamente all’uso (differenze nel campo di
applicazione dei prodotti, ad esempio tra applicazione a parete o a solaio, tra elemento in ferro o in
pvc o in altro materiale, ecc.).
Perciò tutti i materiali installati dovranno essere conformi alle corrispondenti normative di prodotto e
di omologazione. Tutte le parti dovranno essere conformi alla documentazione esecutiva redatta
dall’Appaltatore e dovranno essere realizzate con le migliori tecniche utilizzando componenti scelti tra
le migliori marche esistenti in commercio, atti a garantire le prestazioni descritte nella parte 2 e
seguenti del presente capitolato.
I manufatti lavorati o semi-lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia nel periodo di
immagazzinamento, sia a posa avvenuta fino alla consegna dell’opera finita.
Dovranno in tal senso essere adottati opportuni provvedimenti per garantire una adeguata protezione
contro tutti gli agenti atmosferici prevedibili nonché contro le prevedibili sollecitazioni dannose
derivanti dalle opere di cantiere (spruzzi di malta, urti meccanici, polveri, vernici, etc.).
Tutti i prodotti dovranno essere installati in modo conforme alle prescrizioni tecniche specificate dal
fabbricate e dalla certificazione di omologazione per assicurare le caratteristiche di resistenza REI
richiesta per l’ambiente da proteggere.
Art. 65 - Prescrizioni costruttive e qualità delle porte tagliafuoco
Sia per gli elementi di nuova fornitura sia per gli interventi sui dispositivi tagliafuoco (porte pedonali
e portoni scorrevoli) esistenti che riguardano la revisione, la pulizia e la manutenzione dei
componenti, oltre alle lavorazioni specifiche già indicate nelle voci riportate nell’Elenco Prezzi
unitari, dovrà essere garantito il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e
delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia. Si elencano di
seguito, a titolo semplificativo e non limitativo, le operazioni principali da eseguire.
- Verifica e riparazione del supporto murario perimetrale;
- Pulizia, lubrificazione e riparazione delle cerniere o cardini e degli scrocchi;
- Verifica di funzionamento e riparazione dei dispositivi di chiusura automatica (cerniere con molla o
chiudiporta idraulici), regolazione velocità;
- Verifica della presenza di segnaletica ove occorre e/o completarla (completamento da compensare
separatamente);
- Controllo e registrazione dei battenti, dell’asta per chiusura anta semifissa;
- Controllo e riparazione dei maniglioni antipanico, lubrificazione meccanismi e funzionalità;
- Controllo e riparazione dei maniglie e lubrificazione meccanismi e funzionalità;
- Controllo dei vetri, dei fermavetro, delle guarnizioni dei vetri delle porte tagliafuoco, se presenti;
- Verificare che l’uscita sia sgombra da ostacoli e non sia bloccata (cunei, o materiali vari);
- Verifica e riparazione della verniciatura della porta (deve essere integra);
- Verificare che sulla porta tagliafuoco sia presente il cartellino di punzonatura originale della porta;
- Verificare che sia presente il cartellino di controllo semestrale e, ad intervento completato, apporre il
cartellino di manutenzione di avvenuto controllo;
- Controllo dell’integrità delle guarnizioni intumescenti e loro sostituzione se necessario;
- Verifica e riparazione degli elettromagneti;
- Riparazione di cerniere delle porte tagliafuoco in metallo o metallo e vetro;
- Installazione nuove guarnizioni e/o sostituzione delle guarnizioni esistenti sulle porte tagliafuoco, se
presentano anomalie visibili;
- Rinforzo del telaio e delle altre componenti delle porte tagliafuoco in metallo o metallo e vetro se si
rende necessario;
- Predisposizione e compilazione iniziale del registro di controllo.
Art. 66 - Impianti di protezione attiva antincendio in appalto
Secondo quanto particolarmente stabilito nel Computo metrico dei Lavori il prezzo di ciascun
impianto è stabilito a corpo e comprende e compensa, se non diversamente previsto, tutte le forniture,
le lavorazioni, i montaggi, le prestazioni principali ed accessorie e gli oneri tutti stabiliti nei relativi
articoli del presente Capitolato speciale.
CAPO XIV - REVISIONE, ADEGUAMENTO E CONFORMIZZAZIONE ALLE NORME CEI E
DI PREVENZIONE INCENDI DELL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN BASSA
TENSIONE, DEI QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE GENERALI E DI PIANO e
DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Art. 67 – Descrizione delle opere da eseguire
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto si riassumono come appresso, salvo più precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
- Manutenzione ordinaria di tutti i quadri elettrici;
- Manutenzione ordinaria dell’intero impianto elettrico;
- Rifacimento dell'impianto di illuminazione di emergenza;
- Sostituzione del soccorritore esistente;
Art. 68 –Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto,
che dovranno essere redatti in conformità alle norme CEI e alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre
per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme
UNI CEI ISO 80000-1 nonché alla norma UNI 4546.
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere:
- Manutenzione ordinaria di tutti i quadri elettrici comprendente prove di verifica e collaudo di
tutti gli interruttori con smontaggio e sostituzione di quelli mal funzionanti, accurata etichettatura in
modo da rendere univocamente identificabile l’area o l’impianto che ogni interruttore presente nel
quadro alimenta, fornitura e posa in opera di idonea cartellonistica di segnalazione;
- Manutenzione ordinaria dell’intero impianto elettrico comprendente la sostituzione dei pulsanti
di sgancio posti in prossimità dell’ingresso e quelli posti nei vari piani compresa l’eventuale bobina ed
il cablaggio se necessari, la costituzione e/o integrazione delle canalizzazioni in PVC e/o metalliche
danneggiate (siano tubazioni, scatole o canalette) in modo da ottenere il grado di protezione almeno
IP44, la raschiatura delle porzioni di canalette metalliche ossidate e trattamento con due mani di
antiruggine, la verifica ed eventuale sostituzione di tutti i punti di comando, punti presa e più in
generale di tutti componenti dell’impianto elettrico mal funzionanti, il ripristino del corretto
funzionamento dell'impianto di illuminazione ordinaria con eventuale sostituzione dei corpi
illuminanti e/o della lampade e degli starter secondo necessità, la realizzazione di carter metallici di
protezione dagli urti di tutte le apparecchiature elettriche, poste ad un'altezza inferiore di 1,5m da
terra, la fornitura e posa in opera di idonea cartellonistica di segnalazione;
- Rifacimento dell'impianto di illuminazione di emergenza con lampade autonome nell’intera
autorimessa compresi i locali tecnici e di servizio, fatta eccezione per la rampa carrabile per la
scala al suo interno comprendente la rimozione delle lampade di emergenza esistenti, la fornitura e
posa in opera di plafoniere di emergenza da 24W del tipo SE (solo emergenza) IP55, la La fornitura e
posa in opera di plafoniere di emergenza da 24W del tipo SA mono - bifacciali (sempre accese) IP55,
il rifacimento delle linee elettriche di alimentazione delle lampade di emergenza dai rispettivi quadri
di piano con le tubazioni e le scatole di derivazione a vista IP55, la sostituzione o integrazione nei
rispettivi quadri di piano dell’interruttore automatico magnetotermico-differenziale per la linea luci di
emergenza;
- Sostituzione del soccorritore esistente con nuovo da 3000VA - 10 minuti a servizio delle utenze
preferenziali della portineria e comunque in grado di garantire il passaggio tra alimentazione
ordinaria e quella con il gruppo elettrogeno comprendente lo smontaggio del soccorritore esistente,
la fornitura e posa in opera del nuovo soccorritore predisposto per lo sgancio della linea in uscita, la
fornitura e posa in opera del cavo e delle tubazioni IP55 a vista per la realizzazione della linea di
alimentazione delle utenze preferenziali della portineria, la fornitura e posa degli interruttori
automatici di protezione del soccorritore e della linea in uscita, la fornitura e posa in opera del sistema
di sgancio della linea in uscita dal soccorritore con pulsante posto all’esterno del locale, la fornitura e
posa in opera di idonea cartellonistica di segnalazione.
Art. 69 – Prescrizioni tecniche generali
Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti
Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma 1 del D.M.
22/01/2008, n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Saranno considerati
a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del
CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono
parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle
norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:
- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico;
- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori:
a) isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso terra e
tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei
circuiti di segnalazione e comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non inferiori a
300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale
con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione nominale
maggiore.
b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle colorazioni
previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e CEI EN
50334. In particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno essere contraddistinti
rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto
riguarda i conduttori di fase, gli stessi dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto
l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone.
c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti
(affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) dovranno essere
scelte tra quelle unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente
ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono:
-
0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando;
-
1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di
illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;
-
2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a
2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW;
-
4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza
nominale superiore a 3 kW.
d) sezione minima dei conduttori neutri:
la sezione del conduttore di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di
fase. In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi sezione superiore a 16 mm² se in rame od a 25
mm2 se in alluminio, la sezione del conduttore di neutro potrà essere inferiore a quella dei conduttori
di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni
dell'art. 524.3 della norma CEI 64-8/5.
e) sezione dei conduttori di terra e protezione:
la sezione dei conduttori di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti
da proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale dei conduttori di fase, non
dovrà essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dall'art. 543.1.2 della norma CEI
64-8/5.
SEZIONE
MINIMA
DEL
CONDUTTORE
DI
PROTEZIONE
Sezione del conduttore di fase dell'impianto
Sezione minima del conduttore di protezione
S (mm2)
Sp (mm2)
S < 16
Sp = S
16 < S < 35
Sp = 16
S > 35
Sp = S/2
In alternativa ai criteri sopra indicati sarà consentito il calcolo della sezione minima del conduttore di
protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della norma CEI 64-8/5.
Sezione minima del conduttore di terra
La sezione del conduttore di terra dovrà essere non inferiore a quella del conduttore di protezione (in
accordo all'art. 543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art. 542.3.1 della norma
CEI 64-8/5:
Sezione minima (mm²)
- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente
16 (CU) 16 (FE)
- non protetto contro la corrosione
25 (CU) 50 (FE)
Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre protetti e
salvaguardati meccanicamente.
Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati
nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione dovrà essere concordato di
volta in volta con la Stazione Appaltante. Negli impianti in edifici civili e similari si dovranno
rispettare le seguenti prescrizioni:
nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi dovranno essere in materiale
termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in
materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento;
il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al
fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovrà essere aumentato a 1,5
quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo dovrà essere
sufficientemente grande da permettere di sfilare e re-infilare i cavi in esso contenuti con facilità e
senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non dovrà essere
inferiore a 10 mm;
il tracciato dei tubi protettivi dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima
pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno essere
effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità
dei cavi;
ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da
linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione dovrà essere interrotta con cassette
di derivazione;
le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando
opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle
condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, dovrà inoltre risultare agevole la
dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette dovrà offrire buone garanzie di
fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;
i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati
e le relative cassette di derivazione dovranno essere distinti per ogni montante. Sarà possibile
utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali
e siano contrassegnati, per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità;
qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi,
questi dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia sarà possibile
collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione
più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a
mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.
Il numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi è indicato nella tabella seguente:
NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI
(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)
diam.
e/diam.i
(0,5
(0,7
mm
1,
2,
(1)
)
5)
12/8,5
(4)
(4)
14/10
(7)
(4)
4
5
1
1
0
6
6
5
(2)
(
2
3)
16/11,7
(4)
4
2
7
4
4
2
9
7
7
4
2
9
7
7
(
20/15,5
9)
(1
25/19,8
2)
1
32/26,4
3
2
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni, dovranno
essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti,
sgocciolamenti, formazione di condensa ecc. Non potranno inoltre collocarsi nelle stesse incassature
montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non sarà
consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano
all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.
I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché quelli per
impianti di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in ogni
caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman.
Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati
Per l'interramento dei cavi elettrici si dovrà procedere nel modo seguente:
sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la
Direzione dei Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire, in
primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno
10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo (o i cavi) senza premere e senza farlo (farli) affondare
artificialmente nella sabbia;
si dovrà, quindi, stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in
corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi). Lo spessore finale complessivo della
sabbia, pertanto, dovrà risultare di almeno cm 15, più il diametro del cavo (quello maggiore, avendo
più cavi);
sulla sabbia così posta in opera, si dovrà, infine, disporre una fila continua di mattoni pieni, bene
accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se questo avrà il
diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore a cm 5 o al contrario in senso trasversale
(generalmente con più cavi);
sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e
trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo.
L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale
con l'asse della fila di mattoni.
Relativamente alla profondità di posa, il cavo (o i cavi) dovrà (dovranno) essere posto (o posti)
sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie, per riparazioni del manto stradale o cunette
eventualmente soprastanti o per movimenti di terra nei tratti a prato o giardino.
Di massima sarà però osservata la profondità di almeno cm 50 ai sensi della norma CEI 11-17.
Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dall'Impresa aggiudicataria.
Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili
I cavi saranno posati:
-
entro scanalature esistenti sui piedritti nei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte predisporre
dalla Stazione Appaltante;
-
entro canalette di materiale idoneo, come cemento ecc. (appoggio egualmente continuo) tenute in
sito da mensoline in piatto o profilato d'acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato;
-
direttamente sui ganci, grappe, staffe o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o profilato
d'acciaio zincato ovvero di materiali plastici resistenti all'umidità ovvero ancora su mensoline di
calcestruzzo armato.
Dovendo disporre i cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento fra strato e strato pari
ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante con un minimo di
cm 3, onde assicurare la libera circolazione dell'aria.
A questo riguardo l'Impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo
cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, se non
diversamente prescritto dalla Stazione Appaltante, sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria soddisfare
tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare
rastrelliere di conveniente altezza.
Per il dimensionamento e i mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati ecc.) dovrà
tenersi conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà
essere stabilito di massima intorno a cm 70.
In particolari casi, la Stazione Appaltante potrà preventivamente richiedere che le parti in acciaio
debbano essere zincate a caldo.
I cavi dovranno essere provvisti di fascette distintive, in materiale inossidabile, distanziate ad intervalli
di m 150-200.
Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni, interrate o non interrate, o in cunicoli non
praticabili
Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei ecc.
valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti.
Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento
dei cavi elettrici, circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la
sabbia e senza la fila di mattoni), il rinterro ecc.
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare
discontinuità nella loro superficie interna.
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro
del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite
cassette sulle tubazioni non interrate.
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza
dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il
distanziamento resta stabilito di massima:
- ogni m 30 circa se in rettilineo;
- ogni m 15 circa se con interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiori a 15 volte il loro diametro.
In sede di appalto, verrà precisato se spetti alla Stazione Appaltante la costituzione dei pozzetti o delle
cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc., l'Impresa aggiudicataria
dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie.
Posa aerea di cavi elettrici isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi
Per la posa aerea di cavi elettrici isolati non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi dovranno
osservarsi le relative norme CEI.
Se non diversamente specificato in sede di appalto, la fornitura di tutti i materiali e la loro messa in
opera per la posa aerea in questione (pali di appoggio, mensole, isolatori, cavi, accessori ecc.) sarà di
competenza dell'Impresa aggiudicataria.
Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, di attraversamento ecc.),
saranno di competenza esclusiva ed a carico della Stazione Appaltante, in conformità di quanto
disposto al riguardo dal Testo Unico di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, di cui al R.D.
1775/1933 e s.m.i.
Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti
Saranno ammessi a tale sistema di posa unicamente cavi destinati a sopportare tensioni di esercizio
non superiori a 1.000 V, isolati in conformità, salvo ove trattasi di cavi per alimentazione di circuiti
per illuminazione in serie o per alimentazione di tubi fluorescenti, alimentazioni per le quali il limite
massimo della tensione ammessa sarà considerato di 6.000 Volt.
Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi:
-
cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a corrente
alternata secondo le norme CEI 20-58;
-
cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante;
-
cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione "americana") a
mezzo di fibbie o ganci di sospensione, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, intervallati non
più di cm 40.
Per entrambi i casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente scelti fra i tipi
commerciali, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio.
Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto previsto al
comma "Posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi".
Protezione contro i contatti indiretti
Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto
elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento
dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento di
impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili),
dovrà avere un proprio impianto di terra.
A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili
destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili
di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.
Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione
Una volta realizzato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti potrà essere
realizzata con uno dei seguenti sistemi:
•
coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di
protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè
magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione: Rt<=50/Is
dove Rt è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Is è
il più elevato tra i valori in ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; ove
l'impianto comprenda più derivazioni protette dai dispositivi con correnti di intervento diverse, deve
essere considerata la corrente di intervento più elevata;
b) coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione
richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che
assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni
di pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente dovrà essere osservata la seguente relazione:
Rt<=50/Id
dove Rd è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Id
il più elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali nominali di intervento delle protezioni
differenziali poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori.
Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società Distributrice, la
soluzione più affidabile ed in certi casi l'unica che si possa attuare è quella con gli interruttori
differenziali che consentono la presenza di un certo margine di sicurezza a copertura degli inevitabili
aumenti del valore di Rt durante la vita dell'impianto.
Protezione mediante doppio isolamento
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la
protezione contro i contatti indiretti potrà essere realizzata adottando macchine e apparecchi con
isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione, apparecchi di Classe II.
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II potrà coesistere con la protezione
mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche
accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.
Protezione delle condutture elettriche
I conduttori che costituiscono gli impianti dovranno essere protetti contro le sovracorrenti causate da
sovraccarichi o da corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi dovrà essere effettuata in
ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8/1 ÷ 7.
In particolare i conduttori dovranno essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o
almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima
potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare
a loro protezione dovranno avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del
conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a
1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib<=In<=Iz
If<=1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate sarà automaticamente soddisfatta nel caso di
impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898-1 e CEI EN 60947-2.
Gli interruttori automatici magnetotermici dovranno interrompere le correnti di corto circuito che
possano verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore
protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione: Iq <= Ks² (norme CEI 648/1 ÷ 7).
Essi dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta
nel punto di installazione.
Sarà consentito l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a
condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (norme
CEI 64-8/1 ÷ 7).
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi dovranno essere coordinate in modo che l'energia
specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che potrà
essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.
In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si presume che il
potere di interruzione richiesto nel punto iniziale dell'impianto non sia inferiore a:
6.000 A nel caso di impianti monofasi;
10.000 A nel caso di impianti trifasi.
Protezione di circuiti particolari
Protezioni di circuiti particolari:
a) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;
b) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione
fatta per quelli umidi;
c) dovranno essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW;
d) dovranno essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione degli apparecchi in uso
nei locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura intensiva (CEI 64-8/7).
Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo
d'arte dell'impresa appaltatrice
Per le opere, lavori, o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo
d'arte dell'Appaltatore, contemplate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed escluse dall'appalto,
le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali degli impianti
oggetto dell'appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di render note tempestivamente alla Stazione
Appaltante le anzidette esigenze, onde la stessa Stazione Appaltante possa disporre di conseguenza.
Art. 70 – Revisione, adeguamento e conformizzazione alle norme CEI e di prevenzione
incendi dell’impianto di alimentazione elettrica in bassa tensione e dei quadri elettrici di
distribuzione generale e di piano
Esami a vista e adeguamenti di conformizzazione dell’impianto ai sensi delle norme CEI 64-8
Saranno eseguiti esami a vista e relativi adeguamenti degli impianti, in caso di non conformità, con
particolare riferimento a:
- Analisi degli schemi progettuali, attraverso: accertamento dell’esistenza, della corretta redazione,
della completezza delle documentazioni illustrative essenziali ai fini della gestione, della
manutenzione e del collaudo finale. Nel caso in cui si riscontrino differenze tra gli elaborati
grafici/progettuali e l’impianto attuale, previo adeguamento di riconformizzazione dello stesso
impianto, dovranno essere aggiornati, a cura ed onere dell’appaltatore per il tramite di professionista
abilitato e regolarmente iscritto all’albo di appartenenza, tutti gli elaborati grafici/progettuali, nonché
le relazioni tecniche di accompagnamento e i verbali di verifica/collaudo.
- Verifica della consistenza, della funzionalità e della accessibilità degli impianti, attraverso:
accertamento preliminare dell’esecuzione completa e funzionante di tutti gli impianti, nonché della
loro rispondenza ai dati tecnici di progetto. Nel caso in cui si riscontrino differenze tra gli elaborati
grafici/progettuali e l’impianto attuale, previo adeguamento di riconformizzazione dello stesso
impianto, dovranno essere aggiornati, a cura ed onere dell’appaltatore per il tramite di professionista
abilitato e regolarmente iscritto all’albo di appartenenza, tutti gli elaborati grafici progettuali.
- Controllo degli isolanti e degli involucri, attraverso: accertamento delle idoneità delle misure di
sicurezza contro il pericolo dei contatti diretti con elementi in tensione. Nel caso in cui si riscontri
inidoneità delle misure di sicurezza contro il pericolo dei contatti diretti con elementi in tensione,
l’Appaltatore dovrà procedere all’adeguamento di riconformizzazione dello stesso impianto.
- Controllo della funzionalità delle misure di protezione nei luoghi accessibili a sole persone
addestrate, attraverso: accertamento dell’idoneità delle misure di sicurezza contro il pericolo di
contatti diretti con elementi in tensione durante le operazioni riservate a personale addestrato in luoghi
segregati. Nel caso in cui si riscontri inidoneità delle misure di protezione nei luoghi accessibili a sole
persone addestrate l’Appaltatore dovrà procedere all’adeguamento di riconformizzazione dello stesso
impianto.
- Verifica dei gradi di protezione degli involucri, attraverso: accertamento che le apparecchiature e le
macchine, se non soggette a collaudi specifici ( es. i componenti dell’impianto per messa a terra o per
locali caldaia e bagni) abbiano caratteristiche funzionali e dimensionali conformi alle prescrizioni
normative. Nel caso in cui si riscontri inidoneità dei gradi di protezione degli involucri, l’Appaltatore
dovrà procedere all’adeguamento di riconformizzazione.
- Verifica dell’isolamento nominale dei cavi e della separazione fra condutture di sistemi a tensioni
diverse, attraverso: controllo delle sezioni dei conduttori e dei colori distintivi. Nel caso in cui si
riscontri inidoneità dell’isolamento nominale dei cavi e della separazione fra condutture di sistemi a
tensioni diverse, l’Appaltatore dovrà procedere all’adeguamento di riconformizzazione dello stesso
impianto.
- Rispondenza degli organi di interruzione e di arresto di emergenza alle norme CEI 64/8, attraverso:
verifica della possibilità di operare con sicurezza la manutenzione elettrica e di agire con tempestività
sull’alimentazione per eliminare i pericoli dipendenti dal funzionamento anomalo di apparecchi o
macchine. Nel caso in cui si riscontri inidoneità degli organi di interruzione e di arresto di emergenza
alle norme CEI 64/8, l’Appaltatore dovrà procedere all’adeguamento di riconformizzazione dello
stesso impianto.
- Controllo dell’idoneità e della funzionalità dei quadri, attraverso: accertamento della rispondenza dei
quadri ai dati e agli schemi grafici/progettuali nonché alla normativa vigente. Nel caso in cui si
riscontri inidoneità e non funzionalità dei quadri, l’Appaltatore dovrà procedere all’adeguamento di
riconformizzazione dello stesso impianto nonché all’aggiornamento, a cura ed onere dell’appaltatore
per il tramite di professionista abilitato e regolarmente iscritto all’albo di appartenenza, di tutti gli
elaborati progettuali.
- Verifica del rispetto di ogni singola apparecchiatura e dell’insieme alle Norme di protezione contro i
contatti elettrici (es. sezionamento, segregazioni, messa a terra ecc.). Nel caso in cui si riscontri
inidoneità di singola apparecchiatura e dell’insieme alle Norme di protezione contro i contatti elettrici,
l’Appaltatore dovrà procedere all’adeguamento di riconformizzazione dello stesso impianto.
- Verifica dei tracciati di tutte: le condutture incassate, a vista, entro canaletta portacavi, supporti
sospesi a soffitto etc., verifiche di sfilabilità dei cavi o conduttori; Nel caso in cui si riscontri
inidoneità dei tracciati delle condutture, nonché instabilità/inadeguatezza dei supporti portacavi,
l’appaltatore dovrà procedere alla eliminazioni di tutte le incongruenza impiantistiche nonché delle
soluzioni impiantistiche riscontrate nell’immobile riguardanti le linee di alimentazione, contrarie alle
regole di buona tecnica impiantistica, al fine di rendere tutto l’impianto perfettamente aderente alle
vigenti norme in materia di impianti elettrici e di sicurezza e di prevenzione degli incendi.
- Verifica accurata degli impianti collocati presso gli ambienti a maggiore rischio in caso di incendio
(norma CEI 64-8/7), in accordo all’art. 751.04.1 “Prescrizioni comuni di protezione contro gli
incendi”. Nel caso in cui si riscontri non conformità degli impianti collocati presso ambienti a maggior
rischio di incendio (ad esempio ex-attività 43 del D.M. 16/02/1982) e negli ambienti a questi limitrofi,
l’appaltatore dovrà procedere all’adeguamento di riconformizzazione dello stesso impianto.
- Verifica del corretto funzionamento dell'impianto di illuminazione ordinaria; Nel caso in cui si
riscontri inidoneità di funzionamento l’appaltatore dovrà procedere alla sostituzione dei corpi
illuminanti e/o della lampade e degli starter secondo necessità, al fine di rendere tutto l’impianto
perfettamente aderente alle vigenti norme in materia di impianti elettrici e di sicurezza e di
prevenzione degli incendi;
- Verifica della protezione dagli urti di tutte le apparecchiature elettriche posta ad un’altezza inferiore
di 1,5mt da terra; Nel caso in cui si riscontri inidoneità delle protezioni l’appaltatore dovrà procedere
alla realizzazione di carter metallici di protezione dagli urti, al fine di rendere tutto l’impianto
perfettamente aderente alle vigenti norme in materia di impianti elettrici e di sicurezza e di
prevenzione degli incendi;
- Verifica della presenza della corretta segnaletica di sicurezza; Nel caso in cui si riscontri inidoneità
della segnaletica di sicurezza o mancanza della stessa, l’apppaltatore dovrà procedere all’adeguamento
di ri-conformizzazione della segnaletica.
Misure e prove strumentali
L’appaltatore dovrà documentare con appropriati moduli le seguenti prove strumentali:
- Prove di continuità dei conduttori di protezione (PE) e dei collegamenti equipotenziali;
- Prove di funzionamento alla tensione nominale;
- Verifica che le apparecchiature, i comandi di potenza ed ausiliari, funzionino regolarmente senza
anomalie, sia in fase di spunto che in funzionamento gravoso.
- Prova di intervento degli interruttori differenziali;
- Misura della resistenza di isolamento dell’impianto;
- Misura della caduta di tensione per circuiti principali e secondari;
- Verifiche iniziali degli impianti secondo CEI 64-8 sez. 6 ed in particolare la misura della resistenza di
terra.
Documentazione finale
A completamento delle opere, di cui ai precedenti punti, l’Appaltatore dovrà consegnare tutta la
documentazione richiesta a termine di Legge, Norme di buona tecnica ecc..
Nel caso in cui la documentazione di progetto originale riporti dati o informazioni discordanti o
carenti con quanto installato e/o presente, l’Appaltatore dovrà fornire la relativa documentazione
aggiornata riportante tutti gli impianti, come da varianti realizzate; la stessa sarà fornita su supporto
magnetico (disegni formato DWG) e in triplice copia cartacea e sottoscritta, a cura ed onere
dell’appaltatore, da professionista abilitato e regolarmente iscritto all’albo di appartenenza.
Gli elaborati tecnici da consegnarsi comprenderanno principalmente:
Piante aggiornate con la disposizione dell’impianto complete dei dati tecnici di funzionamento e con
l’identificazione dei circuiti transitanti nelle canalizzazioni principali, ai sensi del D.M. 37/2008 e
s.m.i.;
Schemi funzionali elettrici aggiornati degli impianti, completi dei dati tecnici di funzionamento e di
identificazione;
Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’impianto, dell’adeguamento o parziale
ampliamento dell’impianto stesso ove necessario, con particolare riguardo all’individuazione dei
materiali e componenti esistenti e/o utilizzati nonché alle misure di prevenzione e di sicurezza
adottate;
Certificato di conformità.
Collaudo dell’impianto e certificazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore dovrà consegnare un rapporto dettagliato di collaudo indicante i valori di taratura e di
coordinamento di tutte le protezioni elettriche e un documento con le verifiche iniziali come previsto
dalla Norma CEI 64/8 sez. 6., nonché dovrà rilasciare la certificazione di conformità dell’impianto, ai
sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i..
Collaudi dei quadri elettrici e certificazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i.
Tutti i quadri elettrici di potenza, sotto specificati, dovranno essere sottoposti a revisione e collaudo
secondo le relative norme CEI – UNI – IEC – DIN – VDE e dovrà rilasciarsi la certificazione di
conformità degli stessi ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i..
Oneri a carico dell’appaltatore
Oltre a quanto già sopra precisato, si intendono a carico dell’Appaltatore gli oneri aggiuntivi derivanti
dalle opere di assistenza muraria.
L’installatore dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie per le opere di assistenza muraria occorrenti
per realizzare gli impianti in oggetto secondo modalità perfettamente rispondenti ai requisiti di
esecuzione a regola d’arte, e ciò qualunque sia lo stato di avanzamento di costruzione e il grado di
finitura dell’edificio all’atto dell’installazione dell’impianto o delle singole parti di esso.
Per opere di assistenza muraria si intendono:
-l’esecuzione di tutte le forature e le tracce necessarie per la posa delle condutture di qualsiasi tipo,
forma e dimensione, da eseguirsi, in conformità a quanto indicato nei piani di installazione, sulle
partizioni interne verticali od orizzontali e/o sui tamponamenti esterni e successivi ripristini e riprese;
-l’esecuzione di pozzetti, nicchie, ecc. per la sistemazione e l’ispezionabilità dell’impianto;
-l’esecuzione di eventuali basamenti e sostegni delle apparecchiature;
-il fissaggio di staffe e sostegni per le condutture, la centrale e le apparecchiature.
L’impianto elettrico di cantiere
Per assicurare la realizzazione delle opere in oggetto l’appaltatore disporrà della fornitura elettrica del
parcheggio e potrà, se necessario, richiedere, a proprie spese, una ulteriore fornitura provvisoria
all’Ente Distributore di energia elettrica. Tale fornitura dovrà avere potenza adeguata alle necessità
del cantiere.
Dovrà essere realizzato un impianto di tipo provvisorio rispondente alle disposizioni della Norma CEI
64-8/7, sezione 704. Si rammenta che tale norma prevede particolari provvedimenti riguardanti:
-le misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
-la scelta e messa in opera dei componenti;
-la realizzazione delle condutture;
-le modalità di installazione ed utilizzo delle apparecchiature di protezione, di sezionamento e di
comando.
Si ricorda altresì che all’interno del cantiere è obbligatorio l’uso di quadri elettrici conformi alla
Norma CEI EN 604394 (quadri di tipo ASC).
Salvo diversa disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e comunque previa verifica della
rispondenza almeno alle disposizioni principali della suddetta Norma, non è ammesso utilizzare in
cantiere eventuali impianti esistenti all’interno della struttura in oggetto. È altresì vietato utilizzare
l’impianto in corso di realizzazione prima dell’avvenuta messa in funzione, disciplinata dal presente
capitolato.
Si ricorda che in generale non devono essere eseguiti lavori su parti in tensione. Se ciò fosse
assolutamente necessario occorrerebbe seguire in modo scrupoloso le disposizioni della vigente
normativa CEI 11-27.
Prove e verifiche iniziali
A discrezione della Direzione Lavori potranno essere richieste in corso d’opera tutte le verifiche
tecniche e pratiche ritenute opportune per monitorare lo svolgimento dei lavori e per assicurare la
consegna delle opere finite nei tempi e nei modi previsti.
Prima del collaudo finale e della successiva messa in funzione dell’impianto la ditta appaltatrice dovrà
obbligatoriamente effettuare, a propria cura e spese, le seguenti prove e verifiche:
a) Verifiche di conformità alle prescrizioni di sicurezza (riferimento CEI 64-8, parte 6)
-verifica a vista dell’integrità delle apparecchiature con particolare attenzione agli involucri destinati
ad evitare i contatti diretti o le manomissioni;
-misura della resistenza di isolamento dell’impianto ausiliario conformemente a quanto indicato
nell’articolo 612.3 della Norma CEI 64-8/6;
-verifica dell’efficacia delle misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti con particolare
riguardo ai sistemi SELV e PELV e alla separazione rispetto alle condutture a bassa tensione.
b)Verifica dei componenti e degli impianti (riferimento a Norma UNI 9795 capitolo 8)
-accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo;
-controllo che i componenti siano conformi alla relativa parte della UNI EN 54;
-controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alle norme vigenti;
-esecuzione di prove di funzionamento, di allarme incendio, di avaria e di segnalazione di fuori
servizio.
-controllo a vista delle interconnessioni degli impianti, del loro cablaggio, delle tubazioni e cassette di
derivazione; -controllo della coerenza dei circuiti con gli schemi con particolare riguardo alla
corrispondenza delle sigle identificative riportate su cavi e terminali con quelle indicate nei disegni; verifica mediante calcolo teorico della autonomia dell’impianto.
Si devono inoltre effettuare, in ogni caso, tutte le eventuali prove specificamente richieste dalla
normativa vigente per gli ambienti particolari presenti nella struttura in oggetto.
La ditta appaltatrice dovrà compilare e firmare un verbale di verifica e di collaudo, comprovanti
l’effettuazione delle suddette verifiche e i risultati ottenuti. Tale documentazione dovrà essere
consegnata alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento prima dell’esecuzione del
collaudo finale; la Direzione Lavori ha facoltà di richiedere l’effettuazione di altre verifiche qualora
tale documentazione risulti lacunosa o non conforme a quanto previsto dalle vigenti norme.
Art. 71 – Impianto automatico di illuminazione ausiliaria di emergenza
Requisiti generali:
- impianto di illuminazione ausiliaria di emergenza ad interruzione breve < 0,5 sec, realizzato secondo
CEI EN 60598-2-22, CEI 64-50, in tutti i livelli dell’edificio compresi i locali tecnici e di servizio,
fatta eccezione per la rampa carrabile per la scala al suo interno. alimentato da batterie tampone (con
ricarica entro 12 ore) atte a garantire un funzionamento continuativo per minimo ore 1;
- dotato di corpi di illuminazione marcati CE, aventi segnaletica incorporata di dimensione appropriata
(relazione: distanza = 200 x altezza pittogramma), secondo CEI EN 60598-2-22, ISO 3684:1984, EN
50172, UNI 7543 parte 2, UNI 7546 parte 5;
- tutti i corpi illuminanti devono essere collocati nei punti obbligati quali:
•
ad ogni uscita di emergenza;
•
vicino ad ogni scala in modo che ogni rampa sia illuminata direttamente;
•
vicino ad ogni cambio di livello del pavimento;
•
sul segnale di uscita;
•
vicino ad ogni cambio di direzione; - vicino ad ogni allarme antincendio;
•
vicino ad ogni attrezzatura antincendio;
•
all’esterno di ogni uscita;
•
vicino alla cassetta di pronto soccorso,
così come rappresentato negli elaborati grafici di progetto.
Illuminamento delle vie di esodo: non deve risultare inferiore a 2 lux ad 1 metro dal piano di
calpestio, in qualsiasi punto della via di esodo;
Illuminamento in corrispondenza delle scale e delle porte: non deve risultare inferiore a 5 lux ad 1
metro dal piano di calpestio;
Caratteristiche generali delle segnalazioni di sicurezza:
In accordo alle norme europee tutti le segnaletiche devono presentare pittogrammi formate da disegni
di colore bianco su di un fondo verde (il cosiddetto “uomo che corre”) e conformi alle norme UNI
7546 ed alle direttive CEE 92/58. Tutte le segnaletiche che riportano, ad esempio, indicazioni con
parole tipo “USCITA DI SICUREZZA” devono essere sostituite in quanto da considerarsi obsolete.
Funzionamento e prestazioni
Ogni singolo apparecchio destinato all’emergenza deve essere con funzionamento non permanente ed
accendersi solo in caso di guasto dell’illuminazione ordinaria.
In caso di guasto ogni la lampada dell’impianto in parola deve essere alimentata da batterie tampone
(con ricarica entro 12 ore) atte a garantire un funzionamento continuativo per minimo ore 1 ad
interruzione breve < 0,5 sec. realizzato secondo CEI EN 60598-2-22, CEI 64-50, la cui ricarica deve
essere assicurata dalla linea al ritorno della rete.
Caratteristiche delle batterie
In accordo alle norme CEI EN 60598-2-22 le batterie per gli apparecchi autoalimentati devono avere,
in normali condizioni di impiego, una durata di vita minima di 4 anni comprovata attraverso atti
documentali e curve di vita fornite dal costruttore degli accumulatori stessi, e devono garantire un
funzionamento continuativo minimo degli apparecchi illuminanti per 1 ora ed una ricarica completa
entro 12 ore; non devono produrre emissioni di gas; devono segnalare, attraverso opportuno
dispositivo (luminoso o acustico), il raggiungimento del termine della vita utile di ogni singolo
accumulatore in modo graduale e prevedibile.
Verifica generale dell’impianto:
La presente attività dovrà comprendere principalmente:
- verifica del numero e della tipologia degli apparecchi installati, con relativi dati di ubicazione in
conformità alle tavole grafiche del progetto, nonché indicazione dei dati di
prestazioni
illuminotecniche;
- verifica dell’assenza di oggetti o altro impedimenti in grado di compromettere l’efficacia dei
dispositivi di illuminazione di sicurezza;
- verifica dell’assenza di rotture della struttura e dell’apparecchio o di suo degrado che possa
comprometterne la sicurezza della funzione ed il rispetto delle prescrizioni di impianto;
- accertamento sulla effettiva efficienza della ricarica in presenza di rete;
- verifica documentata del grado di illuminamento di locali, percorsi, scale di sicurezza, ostacoli ecc.,
in rispetto a quanto richiesto dall’ambiente di installazione, dalla legislazione vigente e dalle rispettive
norme;
- verifica dell’integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza in relazione alle distanze di visibilità;
- verifica del degrado delle lampade o dei tubi fluorescenti (assenza di annerimento);
Ogni anomalia riscontrata e documentata deve essere eliminate attraverso l’intervento di personale
qualificato e formato.
Verifiche di funzionamento
In conformità al punto 7 della norma CEI EN 50172 le verifiche devono comprendere:
a) per apparecchi con batterie interne e alimentazione centralizzata:
verifica dell’effettivo intervento in emergenza di tutti gli apparecchi;
verifica delle condizioni costruttive degli apparecchi con eventuale sostituzione delle lampade o delle
parti in materiale plastico danneggiati;
verifica della operatività del sistema di inibizione, dove presente;
b) sistema di alimentazione centralizzata:
verifica della operatività del sistema di inibizione, dove presente;
verifica delle corrette operazioni del sistema nel funzionamento di emergenza mediante le
indicazioni/segnalazioni fornite dallo stesso.
Le eventuali anomalie riscontrate devono essere eliminate attraverso l’intervento di personale
qualificato e formato.
Verifica dell’autonomia
In conformità al punto 7 della norma CEI EN 50172 le verifiche devono comprendere, la misurazione
dell’autonomia minima di 1 ora dell’impianto ad alimentazione centralizzata o di ogni altro singolo
apparecchio di illuminazione di tipo autonomo, mediante le seguenti attività:
- verifica dell’intervento e della durata di funzionamento per minimo 1 ora in modo di emergenza
mediante procedure di simulazione di interruzione e interruzione dell’alimentazione ordinaria e
misurazione della durata di accensione di tutti gli apparecchi di illuminazione di tipo autonomo o
collegati all’impianto di alimentazione centralizzata.
Se gli apparecchi o il sistema non sono idonei a garantire l’autonomia minima di 1 ora, le batterie
devono essere sostituite. Ogni anomalia riscontrata deve essere rimossa attraverso l’intervento di
personale qualificato e formato.
Revisione e integrazione dell’impianto con parziale ampliamento
La revisione e integrazione dovrà comprendere:
- sostituzione del diffusore e del riflettore di materiale plastico degli apparecchi di illuminazione non
più idonei;
- sostituzione delle lampade o dei tubi fluorescenti esaurite;
- sostituzione delle batterie non più efficienti;
- aggiornamento dell’eventuale hardware/software del circuito elettronico, con eventuale sostituzione;
- esame generale dell’intero impianto di illuminazione e segnalazione di sicurezza per la verifica
dell’efficiente stato dei componenti quali cavi, interruttori, sezionatori ecc., in conformità alla CEI 6414.
- Integrazione degli apparecchi di illuminazione di emergenza e sicurezza, e delle relative connessione
di alimentazione alla rete elettrica, in coerenza al progetto approvato e quant’altro occorrente al
perfetto funzionamento secondo le regole dell’arte.
- rifacimento delle linee elettriche di alimentazione delle lampade di emergenza dai rispettivi quadri di
piano con le tubazioni e le scatole di derivazione a vista IP55;
- sostituzione / integrazione nei rispettivi quadri di piano dell’interruttore automatico magnetotermicodifferenziale per la linea luci di emergenza;
Verbale di verifica, collaudo finale dell’impianto, Certificazione di conformità
Al termine dell’attività di revisione e di integrazione degli apparecchi di illuminazione di emergenza e
sicurezza, svolta attraverso l’intervento di personale qualificato e formato, l’Appaltatore dovrà
rilasciare:
Schema progettuale aggiornato indicante la posizione effettiva di ogni singolo dispositivo,
opportunamente contraddistinto graficamente;
Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’impianto, dell’adeguamento o parziale
ampliamento dell’impianto stesso, ove necessario, con particolare riguardo all’individuazione dei
materiali e componenti esistenti e/o utilizzati nonché alle misure di prevenzione e di sicurezza
adottate;
Verbale riportante gli esisti di verifica e collaudo effettuati dalla stesso Appaltatore nonché firmati e
timbrati; - Certificazione di conformità dell’impianto in argomento.
Art. 72 – Sostituzione del soccorritore esistente
Note generali
I soccorritori sono delle apparecchiature progettate per alimentare con continuità un carico in corrente
alternata, ed in grado di erogare una piccola potenza permanente per l’alimentazione dei carichi fissi
(es. protezioni) e una notevole potenza per brevi periodi per l’alimentazione dei carichi impulsivi. I
soccorritori devono avere tempo di intervento “0” grazie alla doppia conversione e devono poter
essere impiegati anche per le protezioni di minima tensione.
Il soccorritore attualmente installato nel locale tecnico in prossimità dell’ingresso non è funzionante è
dovrà essere sostituito con uno nuovo a servizio esclusivo delle utenze preferenziali della portineria e
comunque in grado di garantire il passaggio tra alimentazione ordinaria e quella con il gruppo
elettrogeno.
La sostituzione dovrà comprendere:
- fornitura e posa in opera del cavo e delle tubazioni IP55 a vista per la realizzazione della linea di
alimentazione delle utenze preferenziali della portineria;
- fornitura e posa degli interruttori automatici di protezione del soccorritore e della linea in uscita;
- fornitura e posa degli interruttori automatici di protezione del soccorritore e della linea in uscita;
- fornitura e posa in opera del sistema di sgancio della linea in uscita dal soccorritore con pulsante
posto all’esterno del locale;
- fornitura e posa in opera di idonea cartellonistica di segnalazione.
Condizioni di esercizio
A meno di diverse specifiche indicazioni, le condizioni nominali di esercizio sono le seguenti:
- luogo di installazione: all’interno
- condizioni di installazione: fissa
- modo di installazione: a pavimento
- temperatura dell’aria: -5°C +40°C
- umidita relativa: fino a 95% condensa solo occasionale
- altitudine: ≤ 1000 metri
Caratteristiche elettriche
• potenza apparente 3000 VA
Ingresso
• Tensione nominale (Vac) 208, 220, 230, 240 V
• Range di tensione (Vac) da rete da 160 a 276 V
• Frequenza nominale (Hz) 50 Hz
• Verifica neutro / fase su LCD
• Fattore potenza ingresso 0,98
Uscita
• Tensione nominale 208, 220, 230, 240
• Regolazione di tensione +/- 2%
• Forma d’onda Sinusoidale
• Frequenza nominale 50 Hz +/-0,5%
• Rendimento 95%
• Distorsione armonica <3% THD con carico lineare
• Fattore di cresta 3:1
Batterie
• Tipo piombo ermetiche senza manutenzione
• Tempo di ricarica 4 ore
• Accessibilita vano accessibile hot swap
• Accensione in mancanza rete cold start
• Autonomia standard 5 minuti
• Autonomia di 2 ore con carico di 100 W
Esecuzione ed installazione
- Le condizioni di posa devono risultare in accordo alle istruzioni del costruttore.
- Le condizioni di posa devono garantire l’accessibilita per manutenzione o sostituzione.
- Le condizioni di posa devono evitare mutue influenze con altre apparecchiature (calore, vibrazioni,
campi elettrici e magnetici, ecc.) in grado di declassare le prestazioni nominali dell’opera in misura
non prevista in fase progettuale.
Collaudo
Il collaudo finale degli impianti sarà effettuato in accordo con la Direzione Lavori che avrà facoltà di
richiedere la ripetizione delle verifiche di cui al punto precedente nonché di qualunque altra prova
prevista dalle normative vigenti o comunque ritenuta necessaria per accertare la corretta esecuzione
dell’impianto.
I tempi e i metodi di esecuzione del collaudo dovranno essere comunicati con almeno due settimane di
anticipo alla Direzione Lavori che avrà comunque facoltà di richiedere l’esecuzione con modalità e
tempi diversi purché compatibili con i tempi di consegna previsti nel contratto.
La messa in funzione, se non impedita da accertate cause di forza maggiore, dovrà avvenire
immediatamente dopo il collaudo, previo contestuale rilascio della Dichiarazione di Conformità al
Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008 e s.m.i. nonché, se
non consegnati in precedenza, dalla documentazione tecnica dei componenti installati omologati, degli
elaborati progettuali e di dimensionamento degli impianti, nonché i Verbali di verifica redatti, firmati e
timbrati dall’Appaltatore.
Documentazione sull’eseguito
Al termine dei lavori e comunque prima dell’inizio delle operazioni di collaudo degli impianti,
l’appaltatore dovrà consegnare:
•
la Dichiarazione di Conformità o di Rispondenza, secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008 e
s.m.i.
•
la documentazione tecnica dei componenti installati omologati,
•
gli elaborati progettuali (grafici) e relazioni di dimensionamento e verifica degli impianti a firma
di tecnico abilitato regolarmente iscritto nell’albo professionale di appartenenza;
•
i Verbali di verifica redatti, firmati e timbrati dall’Appaltatore.
•
libretti/manuali con le norme d'uso e manutenzione delle apparecchiature installate.
•
accompagnare questi documenti con lettera, una copia della quale sarà sottoscritta dalla
Committenza per accettazione;
•
Tutte le documentazioni dovranno essere consegnate in triplice copia cartacea e una copia
completa su supporto informatico riproducibile (formato pdf).
Garanzia
L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire l'impianto, per la qualità dei materiali, per il montaggio ed,
infine, per il regolare funzionamento, per il tempo previsto da contratto.
Pertanto, fino al termine di tale periodo, l'Appaltatore deve riparare, tempestivamente e a sue spese,
tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino per effetto della non buona qualità dei materiali o per
difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio della
Stazione Appaltante, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente
imperizia o negligenza del personale che ne fa uso oppure da cattiva qualità dei combustibili impiegati
o da normale usura.
CAPO XV – IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO
Art. 73– Descrizione delle opere da eseguire
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto si riassumono come appresso, salvo più precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
- Manutenzione straordinaria dell’impianto di rilevazione incendi completo di centralina
analogica a 2 loop conforme alla EN54-2, rilevatori analogici ottici di fumo certificato EN54-7
installati su basetta, eleettromagneti per blocco per porte tagliafuoco con pulsante di sgancio manuale,
pulsanti analogici a rottura vetro indirizzato conformi alla EN 54.11, targhe ottico acustiche conformi
alla EN54.3 e EN 54.23, moduli di uscita dotati di circuito di identificazione, sirene elettroniche
autonome a 24V con lampeggiante complete di batterie il tutto conforme alla EN54-3,
Art. 74– Caratteristiche tecniche degli impianti - Generalità
Le opere per la protezione incendi sono finalizzate ad annullare o almeno ridurre le conseguenze di un
incendio in un’attività.
Tali impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle
specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dai fabbricanti.
Le opere di prevenzione incendi includono quindi mezzi di rivelazione, segnalazione o allarme,
evacuazione di fumo e calore, controllo o estinzione, atti a garantire l'effettiva tenuta, in caso
d'incendio, delle strutture o materiali interessati.
L'attrezzatura e/o i materiali utilizzati per costituzione degli impianti antincendio, in tutti i suoi
componenti, devono essere conformi alle norme CEI ed UNI EN di riferimento e dotati della
marcatura CE.
A completamento dell'impianto antincendio dovranno essere previste tutte le opere e/o installazioni
necessarie a garantire la rispondenza con la normativa vigente per gli edifici da servire, in funzione
delle specifiche attività che si dovranno accogliere.
Gli interventi relativi alle opere di prevenzione incendio sono di seguito indicati.
Art. 75 – Chiudiporta
Le porte antincendio saranno collegate a centraline o impianti centralizzati di controllo per la
rivelazione fumo saranno del tipo:
– aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione frontale della velocità di chiusura,
regolazione frontale della pressione di apertura, regolazione frontale dell'urto di chiusura finale, con
bloccaggio elettromagnetico a tensione di esercizio di 24V;
– dispositivo (per porte a due battenti) costituito da due chiudiporta e da binario con la regolazione
della sequenza di chiusura.
Art. 76 – Sistema di rivelazione incendi
Per rivelazione di incendio si intende il processo in base al quale l'evento incendio viene portato a
conoscenza di qualcuno o qualcosa che può intervenire sull'incendio avviando un'azione di controllo.
L'impianto dovrà essere realizzato a norma della UNI 9795 ed a norma della regola tecnica di
prevenzione incendi di riferimento per l'attività servita; i componenti dell'impianto dovranno essere
idonei ai luoghi dove verranno installati.
I rivelatori previsti dovranno essere costruiti in accordo alle norme UNI EN 54 e certificati da Ente
notificato a livello europeo.
L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da 2 o più
rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione d'incendio;
b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un
qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia
tacitata dal personale preposto.
I predetti intervalli di tempo saranno definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi
in essa esistenti, nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.
Ai fini dell'organizzazione della sicurezza, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione
automatica delle seguenti azioni:
- chiusura di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al
compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi
dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;
- attivazione di eventuali sistemi antincendio automatici (estinzione, evacuazione fumi, etc.);
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione
e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati nel piano di
emergenza.
Il sistema automatico fisso sarà composto da una serie di dispositivi essenziali schematizzabili come
di seguito:
•
il Rivelatore d'incendio: il componente fondamentale del sistema contenente sensori, costantemente
o ad intervalli frequenti, monitorizzanti i fenomeni fisici e/o chimici associati all'incendio e che
fornisce le corrispondenti segnalazioni alla centrale di controllo. La segnalazione di allarme
proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori dovrà determinare una segnalazione ottica ed acustica di
allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, ubicata in ambiente presidiato;
•
la Centrale di controllo e segnalazione analogia a 2 loop: costituita da un dispositivo, che avrà
alimentazione primaria da rete pubblica e alimentazione di riserva da batteria, oltre a permettere il
funzionamento di vari componenti, svolgerà le seguenti funzioni:
- riceverà i segnali dai rivelatori ad essa collegati e determinerà se tali segnali corrispondono alla
condizione di "allarme incendio". Se esiste la condizione di allarme incendio, sarà indicata con mezzi
ottici e acustici. La centrale dovrà poter localizzare la zona di pericolo;
- monitorizzerà il funzionamento corretto del sistema e segnalerà con mezzi ottici e acustici eventuali
anomalie, quali corto circuiti, interruzioni, guasti nell'alimentazione;
- inoltrerà il segnale di allarme incendio ai dispositivi di allarme, alla stazione di ricevimento
dell'allarme incendio ed a un sistema automatico antincendio (ove previsto e collegato).
•
il Dispositivo di allarme incendio costituito da un componente utilizzato per segnalare un allarme
incendio, con l'ausilio di sirene, segnali luminosi, pannelli ottico-acustici, etc. I dispositivi installati
all'esterno della centrale di controllo serviranno per allertare le persone in pericolo e/o gli addetti alla
gestione dell'emergenza incendio;
•
il Dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio e segnale di guasto previsto da
un'apparecchiatura intermedia che trasmetterà il segnale di allarme dalla centrale di controllo e
segnalazione ad una stazione di ricevimento dell'allarme stesso. Laddove non è previsto il presidio costante
da parte di personale informato sulle procedure di allarme sarà necessario collegare la centrale di controllo
con una postazione remota attraverso l'uso di combinatori telefonici multifunzione (es. commutatori
telefonici o modem) verso centrali di telesorveglianza o persone in grado di intervenire celermente (es.
preposti, Comando dei Vigili del Fuoco, ecc.).
• Sistema di allarme: le aree dovranno essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire
le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle
procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine dovranno essere
previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti
gli occupanti dell'edificio o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. La diffusione degli allarmi
sonori dovrà avvenire tramite impianto ad altoparlanti.
•
Collegamenti elettrici: tutti i collegamenti elettrici dovranno essere realizzati con cavi resistenti al
fuco per un minimo di 30 minuti idonei per impianto di rilevazione incendi conforme alle CEI 20-22, CEI
20- 45; dovranno inotre essere installate tubazioni, scatole ed accessori necessari in PVC IP55 necessari
alla realizzazione dell’impianto di rilevazione in conformità alla UNI 9795/13;
Il sistema di rivelazione incendi automatico sarà inoltre costituito da:
•
Punti di segnalazione manuale
Deve essere prevista l'installazione di segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale
opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite.
Il componente utilizzato per l'avvio manuale dell'allarme dovrà essere conforme alla norma UNI EN
54-11. L'azionamento del punto di segnalazione richiede la rottura o lo spostamento di un elemento
frangibile, facente parte della superficie frontale. I punti di segnalazione manuale saranno ad
azionamento diretto
Note sulla installazione dei pulsanti manuali
In ciascuna zona dovranno essere installati almeno 2 pulsanti manuali, almeno ogni 40 metri e
comunque presso le vie di fuga. I pulsanti dovranno essere installati ad una altezza di circa 1,40 m da
terra.
•
Rivelatore di fumo
Il rivelatore di fumo puntiforme dovrà essere conforme alla norma UNI EN 54-7, rimovibile, montato
su basetta di supporto universale, ed essere in grado di campionare l'atmosfera in modalità continua o
a frequenti intervalli. Il principio di rilevazione si baserà sulle dispersioni della luce (effetto Tyndall)
anche da parte di particelle di fumo poco riflettenti (particelle di piccole dimensioni e scure), ovvero
attraverso i seguenti metodi:
- segnalazione a tre impulsi,
- emissione di luce da parte di diodo ogni tre secondi ed elemento ricevente a fotodiodo al silicio,
munito di rete anti-insetto.
Il sistema sarà dotato di schermo antiluce e “camera da fumo” nera, provvisto di indicatore di
intervento visibile dall'esterno. Il rivelatore sarà posto in opera compreso il fissaggio e la linea di
collegamento alla centrale di rivelazione incendi.
Note e prescrizioni sulla installazione dei rivelatori di fumo
Frequentemente eventuali emissioni di fumo o vapori dovuti alle normali lavorazioni possono causare
falsi allarmi nei rivelatori ottici di fumo. (es.: cucine, stirerie, fumi di lavorazioni industriali). Pertanto
in
questi
casi
occorrerà
installare
rivelatori
con un
diverso
principio
di
rivelazione
(termovelocimetrici, ecc.).
La velocità dell'aria deve essere normalmente superiore a 1 m/sec. oppure occasionalmente superiore a
5 m/sec.; non dovranno essere installati in prossimità di aperture di aerazione naturale o in prossimità
di bocchette di ventilazione in quanto potrebbero provocare allarmi impropri.
La distanza tra i rivelatori di fumo e le pareti del locale sorvegliato non dovrà essere inferiore a 0,5
metri a meno che siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o simili di larghezza minore di 1
metro.
L'altezza massima dei rivelatori di fumo rispetto al pavimento non dovrà essere maggiore di 12 metri.
Nei locali di altezza maggiore adibiti a magazzino con scaffali, potranno essere utilizzati a soffitto,
intervallati da rivelatori ad altezze inferiori. Nei locali in cui, per le loro caratteristiche costruttive, il
fumo possa stratificarsi ad una distanza più bassa rispetto al soffitto, i rivelatori dovranno essere posti
ad altezze alternate su 2 livelli.
Tutti i prodotti, materiali, attrezzatura e suoi componenti di cui al presente articolo, devono essere
conformi alla normativa tecnica vigente e dotati della marcatura CE.
•
Segnalatori di allarme
La segnalazione data da avvisatori acustici locali accoppiati a segnalatori luminosi deve essere
collegata alla centrale antincendio mediante cavi resistenti alla fiamma ovvero con cavi incassati in
elementi di muratura in modo che ne costituisca naturale protezione.
Caratteristiche Meccaniche
- Segnalatore ottico: corpo in profilato di alluminio o PVC;
- Pannello frontale inclinato o bombato per una migliore visibilità;
- Scritta retroilluminata ed intercambiabile "ALLARME INCENDIO" o "SPEGNIMENTO IN
CORSO";
- Trasduttore interno di tipo piezoelettrico;
- Segnalatore acustico: il pannello ottico di allarme dovrà essere abbinato ad un segnalatore acustico di
allarme certificato UNI EN 54-3 e riportare il marchio CE.
•
Cartellonistica di sicurezza attrezzature antincendio
Come previsto da specifica normativa in termini di sicurezza per gli addetti e per il pubblico, tutti i
componenti attivi dell'impianto antincendio dovranno essere forniti di idonea cartellonistica di
segnalazione visibile con distanze di 30 metri, con pittogramma bianco su fondo rosso.
I cartelli segnaletici dovranno essere alla norma UNI 7543, al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle direttive
CEE e alla normativa tecnica vigente.
Art. 77 – Qualità e provenzienza dei materiali
Tutti i materiali dell'impianto dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere
perfettamente al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i.,
nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. nonché nelle relative norme UNI di riferimento.
L'Appaltatore, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire alla Direzione dei Lavori, le fatture e i documenti
atti a comprovare la provenienza dei diversi materiali. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei
materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità,
lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili,
l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.
Art. 78 – Modo di esecuzione del lavori
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della
Direzione dei Lavori, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel
Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto.
L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e
con le esigenze che possano sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere nell'edificio
affidate ad altre ditte.
L'Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri
dipendenti, alle opere dell'edificio.
L'Appaltatore, ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli finiti e
completati a regola d'arte nel termine contrattuale.
La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo e/o di disporre un diverso ordine nella esecuzione dei
lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta.
Art. 79 – Verifiche e prove preliminari dell’impianto
La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione delle opere
ed in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:
a) verifica preliminare, intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente l'impianto,
quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
b) prova preliminare di funzionamento di tutti i componenti degli impianti.
La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei Lavori in
contraddittorio con l'Appaltatore e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.
Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle prescrizioni
del presente Capitolato, la Direzione dei Lavori emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo
aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte l'Appaltatore siano
state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.
S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l'Appaltatore
rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e
fino al termine del periodo di garanzia di cui all'articolo relativo alla garanzia dell'impianto
Art. 80 – Collaudo
Il collaudo finale dell’impianto sarà effettuato in accordo con la Direzione Lavori che avrà facoltà di
richiedere la ripetizione delle verifiche di cui al punto precedente nonché di qualunque altra prova
prevista dalle normative vigenti o comunque ritenuta necessaria per accertare la corretta esecuzione
dell’impianto.
I tempi e i metodi di esecuzione del collaudo dovranno essere comunicati con almeno due settimane di
anticipo alla Direzione Lavori che avrà comunque facoltà di richiedere l’esecuzione con modalità e
tempi diversi purché compatibili con i tempi di consegna previsti nel contratto.
La messa in funzione, se non impedita da accertate cause di forza maggiore, dovrà avvenire
immediatamente dopo il collaudo, previo contestuale rilascio della Dichiarazione di Conformità al
Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008 e s.m.i. nonché, se
non consegnati in precedenza, dalla documentazione tecnica dei componenti installati omologati, degli
elaborati progettuali e di dimensionamento degli impianti, nonché i Verbali di verifica redatti, firmati e
timbrati dall’Appaltatore.
Documentazione sull’eseguito
Al termine dei lavori e comunque prima dell’inizio delle operazioni di collaudo degli impianti,
l’appaltatore dovrà consegnare:
•
la Dichiarazione di Conformità o di Rispondenza, secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008 e
s.m.i.
•
la documentazione tecnica dei componenti installati omologati,
•
gli elaborati progettuali (grafici) e relazioni di dimensionamento e verifica degli impianti a firma
di tecnico abilitato regolarmente iscritto nell’albo professionale di appartenenza;
•
i Verbali di verifica redatti, firmati e timbrati dall’Appaltatore.
•
libretti/manuali con le norme d'uso e manutenzione delle apparecchiature installate.
•
accompagnare questi documenti con lettera, una copia della quale sarà sottoscritta dalla
Committenza per accettazione;
•
Tutte le documentazioni dovranno essere consegnate in triplice copia cartacea e una copia
completa su supporto informatico riproducibile (formato pdf).
Art. 81 – Garanzia
L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire l'impianto, per la qualità dei materiali, per il montaggio ed,
infine, per il regolare funzionamento, per il tempo previsto da contratto.
Pertanto, fino al termine di tale periodo, l'Appaltatore deve riparare, tempestivamente e a sue spese,
tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino per effetto della non buona qualità dei materiali o per
difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio della
Stazione Appaltante, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente
imperizia o negligenza del personale che ne fa uso oppure da cattiva qualità dei combustibili impiegati
o da normale usura.
CAPO XVI – MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
Art. 82 - Descrizione delle opere da eseguire
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto consistono in:
•
Sostituzione degli idranti UNI 45;
•
Manutenzione delle tubazioni e delle coibentazioni;
•
Sostituzione dell’elettropompa principale.
Di seguito si dettaglia quanto necessario per ciascun componente e per tipologia di intervento
Art. 83 - Caratteristiche tecniche dei componenti
Attacco per idrante 45 UNI costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportello con telaio
portavetro in lega leggera lucidata e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza Safe Crash,
contenente all'interno rubinetto idrante filettato 1 1/2" con sbocco a 45° per presa a parete, attacco
maschio, tubazione flessibile a norma UNI EN 14540 di lunghezza mt. 20, con portata minima 120
litri/minuto.
L'attrezzatura, in tutti i suoi componenti, deve essere conforme alla norma UNI EN 671-2, dotata della
marcatura CE e perfettamente funzionante.
Attacco motopompa: l’attacco motopompa è presente e realizzato attraverso due idranti soprassuolo
dotati di attacco per immissione dell’acqua.
Elettropompa: Pompa centrifuga monostadio a motore ventilato, monoblocco, per installazione su
basamento in cemento. Oscillazioni e rumorosità ridotte, con lanterna e motore standard
(normalizzato) collegato in modo fisso. Con tenuta a soffietto meccanica a circolazione forzata
indipendente dal senso di rotazione e girante che riduce il fenomeno di cavitazione. Flangia con
attacchi per la misura della pressione R 1/8. Corpo pompa e lanterna trattati con cataforesi. Campo
d'applicazione consentito: versione standard per pressione di esercizio: 13 bar (fino a +140
°C) / bar16 bar (fino a +120 °C) bar Campo di temperatura con una temperatura ambiente max. di
+40 °C: -20...+140 °C (a seconda del fluido di pompaggio). Motore elettrico:
Grado protezione: IP 55
Classe isolamento: F
Alimentazione rete: 3~400 V, 50 Hz
Velocità nominale: 2900 1/min
Tubazioni in acciaio zincato: le tubazioni saranno in acciaio zincato senza saldatura longitudinale
(Mannesmann) UNI 8863 zincati a caldo secondo UNI EN 10240
Isolamento delle tubazioni: i materiali coibenti a contatto con le tubazioni dovranno presentare
stabilità dimensionale e funzionale alle temperature di esercizio e per la durata dichiarata dal
produttore. Dovranno essere imputrescibili e non infiammabili, da dimostrare con documentazione di
avvenuti accertamenti di laboratorio ufficialmente riconosciuto. I materiali isolanti non dovranno
essere applicati fino a quando siano state eseguite le prove di tenuta degli impianti e tutti i materiali
estranei come ruggine, scorie o sporco siano stati rimossi e le superfici siano verniciate con
antiruggine, pulite ed asciutte.
Le coibentazioni delle tubazioni e dei componenti di linea installati all’esterno dei vani tecnici e della
centrale di pompaggio dovranno avere superficie esterna alluminata. Gli spessori del rivestimento
relativo deve essere almeno di 30 mm e comunque non inferiore alla Classe 1 dell’ allegato B del DPR
412/93. Dovrà essere previsto isolante in elastomero a celle chiuse altamente flessibile, caratterizzato
da un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica: conduttività
termica non superiore a 0,040 W/m°K v alutata a + 40°C. I materiali isolanti dovranno essere posati a
regola d'arte. L'isolamento dovrà essere installato senza soluzione di continuità; esso sarà continuo
anche alle sospensioni e ai manicotti dei tubi.
Tutti i prodotti, materiali, attrezzatura e i suoi componenti di cui al presente articolo, devono essere
conformi alla normativa tecnica vigente e dotati della marcatura CE.
Art. 84 - Qualita' e provenienza dei materiali
Tutti i materiali dell'impianto dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere
perfettamente al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i.,
nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. nonché nelle relative norme UNI di riferimento.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della
Direzione dei Lavori, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel
Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto.
L'Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri
dipendenti, alle opere dell'edificio.
Art. 85 – Collaudo
Il collaudo finale dell’impianto sarà effettuato in accordo con la Direzione Lavori che avrà facoltà di
richiedere la ripetizione delle verifiche di cui al punto precedente nonché di qualunque altra prova
prevista dalle normative vigenti o comunque ritenuta necessaria per accertare la corretta esecuzione
dell’impianto.
I tempi e i metodi di esecuzione del collaudo dovranno essere comunicati con almeno due settimane di
anticipo alla Direzione Lavori che avrà comunque facoltà di richiedere l’esecuzione con modalità e
tempi diversi purché compatibili con i tempi di consegna previsti nel contratto.
L’Appaltatore, oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo,
salvo i danni eventuali e il normale deperimento dovuto a colpa o ad uso di terzi, sarà tenuto ad
eseguire i lavori di riparazione o modifica che in sede di collaudo saranno giudicati necessari da parte
della Direzione Lavori.
Successivamente all’effettuazione del collaudo con esiti positivi verrà compilato regolare verbale di
ultimazione lavori da parte della Direzione Lavori.
La messa in funzione, se non impedita da accertate cause di forza maggiore, dovrà avvenire
immediatamente dopo il collaudo, previo contestuale rilascio della Dichiarazione di Conformità al
Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008 e s.m.i. nonché, se
non consegnati in precedenza, dalla documentazione tecnica dei componenti installati omologati, degli
elaborati progettuali e di dimensionamento degli impianti, nonché i Verbali di verifica redatti, firmati e
timbrati dall’Appaltatore.
Documentazione sull’eseguito
Al termine dei lavori e comunque prima dell’inizio delle operazioni di collaudo degli impianti,
l’appaltatore dovrà consegnare:
•
la Dichiarazione di Conformità o di Rispondenza, secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008 e
s.m.i.
•
la documentazione tecnica dei componenti installati omologati,
•
gli elaborati progettuali (grafici) e relazioni di dimensionamento e verifica degli impianti a firma
di tecnico abilitato regolarmente iscritto nell’albo professionale di appartenenza;
•
i Verbali di verifica redatti, firmati e timbrati dall’Appaltatore.
•
libretti/manuali con le norme d'uso e manutenzione delle apparecchiature installate.
•
accompagnare questi documenti con lettera, una copia della quale sarà sottoscritta dalla
Committenza per accettazione;
•
Tutte le documentazioni dovranno essere consegnate in triplice copia cartacea e una copia
completa su supporto informatico riproducibile (formato pdf).
Art. 86 – Garanzia
L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire l'impianto, per la qualità dei materiali, per il montaggio ed,
infine, per il regolare funzionamento, per tutti il tempo previsto dal contratto.
Salvo diversa indicazione del contratto e/o se non indicato espressamente, i lavori e gli impianti di cui
al presente capitolato saranno oggetto di garanzia completa da parte dall’Appaltatore dal giorno
dell’ultimazione fino al collaudo finale e successivamente per 24 mesi dalla data del Certificato di
Regolare Esecuzione. Tale garanzia coprirà tutti gli eventuali difetti dei materiali utilizzati nonché i
malfunzionamenti dovuti ad errata installazione dei componenti. Sono esclusi dalla garanzia solo i
materiali di consumo.
Pertanto, fino al termine di tale periodo, l'Appaltatore deve riparare, tempestivamente e a sue spese,
tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino per effetto della non buona qualità dei materiali o per
difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio della
Stazione Appaltante, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente
imperizia o negligenza del personale che ne fa uso oppure da cattiva qualità dei combustibili impiegati
o da normale usura.
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16 Capitolato speciale appalto - marzo 2015