Capitolato Speciale d’Appalto Sommario CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE Art. 1 • Oggetto dell’appalto L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere e le forniture necessarie per i lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi del Parcheggio Traiano in Ancona, Via XXIX Settembre 2, proprietà del Comune di Ancona. • Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. • L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. • Le lavorazioni dovranno essere eseguite con il parcheggio pubblico in attività, secondo gli accordi che potranno essere raggiunti con il Committente nonché proprietario Comune di Ancona e con il gestore del parcheggio Società “M&P Mobilità & Parcheggi Spa”. E’ esclusa la possibilità di sospendere completamente l’attività del parcheggio, anche per brevi periodi. • Al fine di ridurre al minimo i disagi per il pubblico e per gli utenti abbonati che transitano all’interno del parcheggio, le lavorazioni dovranno essere svolte obbligatoriamente con due turni giornalieri di lavoro da 8 ore ciascuno (ad esempio: 1° turno 7:00-15:00 e 2° turno 15:00-23:00), pertanto l’Impresa dovrà chiedere agli uffici competenti le relative autorizzazioni in deroga. • Allo scopo di ridurre al minimo i disagi derivanti dalle lavorazioni interne al cantiere l’Impresa è tenuta a ripulire giornalmente le aree di lavoro e ripristinare l’operatività degli ambienti finiti i lavori. • Al termine dei lavori dovrà essere consegnata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona la documentazione necessaria ai fini della certificazione prevenzione incendi (SCIA antincendio), per le attività presenti nell’edificio a firma dell’Ing. Ignazio Ezio Callari di Ancona, tecnico abilitato in possesso dei requisiti di cui al DPR 151/2011. L’Impresa appaltatrice, per sé e per conto delle eventuali ditte sub-appaltatrici, dovrà fornire tutta la documentazione necessaria e le planimetrie aggiornate con dispositivi e impianti installati/adeguati ai fini antincendio, entro 10 giorni dalla fine lavori e comunque prima dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Art. 2 - Ammontare dell'appalto L'importo dei lavori in appalto, a corpo e a misura, posti a base dell’affidamento è definito come segue: Tabella A: importi in €. 1) lavori colonna a colonna b a+b Importo lavori da assoggettare a ribasso d’asta Costi Sicurezza Inclusi (negli importi lavori) Importo Lavori € 112.691,26 € 2.257,61 € 114.948,87 Il requisito richiesto per la partecipazione al bando di gara è l’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) per le lettere A) e G) ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 37/2008 e successive modifiche. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto Il contratto è stipulato in parte a corpo e in parte a misura ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del D.lgs. 163/06 e degli articoli 43, commi 3, 4 e 5, e 119, comma 5, del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 (d’ora in poi Reg. n. 207/10), trattandosi di appalto di sola esecuzione dei lavori di importo inferiore a 500.000,00 €. Art. 4 - Descrizione dei lavori I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori che consistono nel garantire il continuo svolgimento delle attività lavorative all’interno del parcheggio pubblico. Al momento della consegna dei lavori verranno pattuite con la Direzione dei Lavori e con il Gestore dell’attività le lavorazioni a cui dare priorità in funzione del periodo in cui si svolgeranno. Art. 5 - Forma e principali dimensioni delle opere La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai documenti e dagli elaborati grafici di progetto. CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 • Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. • In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. • L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 7 • Documenti che fanno parte del contratto Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto, anche se materialmente non allegati i seguenti documenti: • I seguenti articoli del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145: artt. 1 “contenuto del Capitolato Generale”; 2 “domicilio dell’appaltatore”; 3 “indicazione delle persone che possono riscuotere”; 4 “condotta dei lavori da parte dell’appaltatore”; 5 comma 2 e 3 “materiali e mezzi d’opera, sorveglianza nei cantieri”; 6 “disciplina e buon ordine dei cantieri”; 8 “spese di contratto, di registro ed accessori”; 16 “provvista dei materiali”; 17 “sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto”; 18 “difetti di costruzioni”; 19 ”verifiche nel corso di esecuzione dei lavori”; 27 “durata giornaliera dei lavori”; 35 ”proprietà degli oggetti trovati” e 36 “proprietà dei materiali di demolizione” • Il presente Capitolato Speciale d'Appalto; • Tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi gli elaborati grafici ed i particolari costruttivi; • le proposte integrative al predetto piano di cui all’art. 131, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 163/2006; • il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n° 163/2006 ed eventuale Piano Integrativo; • • l’offerta dell’aggiudicatario. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: • il D. Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni ed integrazioni; • il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n° 207 entrato in vigore il giorno 8 Giugno 2011; • il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 Aprile 2000 n° 145 negli articoli ancora in vigore dopo l’abrogazione di cui all’art. 256 del D.P.R. 207/2010; • Il decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81, come integrato e corretto dal D. Lgs. 3 Agosto 2009 n° 106; • • La Legge Regione Marche 18 Novembre 2008 n° 33. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: • il computo metrico estimativo; • le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 132 del D. Lgs. 163/2006. Art. 8 • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. • Ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Reg. n. 207/10, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. Art. 9 • Fallimento dell’appaltatore In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 135 e 136 del D.Lgs.. 163/06. • Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs.. 163/06. Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere • L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. • L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. • Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. • L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. • Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione • Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. • Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00. CAPO III - GARANZIE Art. 12 - Garanzie A) CAUZIONE PROVVISORIA • Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D. Lgs. n° 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 % (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/9/93, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n° 123, assegno circolare o libretto al portatore. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. • Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato alla Stazione Appaltante e "NON TRASFERIBILE”. • La garanzia provvisoria, se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore, dev'essere accompagnata, a pena d'esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore s'impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui alla successiva lett. B). B) CAUZIONE DEFINITIVA • Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D. Lgs. n° 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 % dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 % dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 % dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 % d'importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 % o dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. • Detta garanzia fidejussoria dev'essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/03/2004 n° 123. • La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del Contratto. • La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. • La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. n° 207/2010 ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. • La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. • La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D. Lgs. n° 163/2006. Art. 13 - Polizza a garanzia della anticipazione e fidejussione a garanzia della rata di saldo (art. 124 d.p.r. 207/2010) • L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell’anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, di importo pari all’anticipazione maggiorata del tasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. • L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. • La fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste ai precedenti commi del presente articolo. La durata corrisponde al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’art. 141 del Codice dei Contratti. Art. 14 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 125 d.p.r. n° 207/2010) • Almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per: • danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere eseguite nel corso dei lavori per € 114.948,87 e per € 500.000,00 per danni alle strutture preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori; • danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a € 500.000,00. Art. 15 - Riduzione delle garanzie • Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.lgs. 163/06, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 12, lettera A) del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. • Sempre ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.lgs. 163/06, l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 12 del presente capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1. • In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola. CAPO IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE Art. 16 - Consegna e inizio dei lavori • L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. • É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. • Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. • Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. • L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Art. 17 - Termini per l’ultimazione dei lavori • Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (in lettere novanta giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del Reg. n. 207/10, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali. • L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. Art. 18 - Sospensioni e proroghe • Ai sensi dell’art. 158, comma 1, del Reg. n. 207/10, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del D.Lgs.. 163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. • Ai sensi dell’art. 158, comma 2, del Reg. n. 207/10, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità. • Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall’art. 158, comma 8, Reg. n. 207/10, si procede a norma del successivo art. 190. Art. 19 - Penali Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, con i limiti previsti dall’art. 145 del Reg. n. 207/10. Art. 20 - Danni di forza maggiore Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 del Cap. Gen. n. 145/00. Art. 21 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma • Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Reg. n. 207/10, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori, un proprio “Programma Esecutivo dei Lavori”, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori. • Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: • Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; • Per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione committente; • Per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della stazione appaltante; • Per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e • funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; Qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del d.lgs.. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA Art. 22 – Anticipazione del prezzo - Pagamenti in acconto • Ai sensi dell'art. 8 comma 3bis della legge 11/2015 all'appaltatore è concessa una anticipazione del prezzo contrattuale pari al 20% dell'importo contrattuale. • A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio. Art. 23 - Conto finale e pagamenti a saldo Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni sessanta dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti • È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. • È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del D.Lgs.. 163/06, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. CAPO VI CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art. 25 - Lavori a corpo e a misura • L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come sarà determinato a seguito dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, resterà fisso ed invariabile; i lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'offerta e verificati dalla stazione appaltante. • Ai sensi dell’articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006: • per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione; • per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato e l’elenco prezzi unitari fissano i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. Nel presente progetto sono comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura. • Per le opere compensate a corpo si prescrive il pieno ed assoluto rispetto delle vigenti normative di legge del settore, nonché di quelle che dovessero essere approvate ed entrare in vigore nel periodo di validità dell’appalto di che trattasi. • Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 44 o 45 del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del Reg. n. 207/10, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. • Nei casi di cui al comma precedente, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 46 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. • Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. • Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. • La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari allegato al presente capitolato speciale. • Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, in percentuale all’avanzamento dei lavori. • Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs.. 163/2006, non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. Art. 26 - Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori Fatto salvo quanto già indicato per le lavorazioni in appalto nel Disciplinare degli Elementi Tecnici (che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto), nell’Elenco Prezzi unitari e nel Computo metrico estimativo di progetto, le norme generali di misurazione per la contabilizzazione dei soli ed eventuali “nuovi prezzi” a misura saranno le seguenti (i “nuovi prezzi” a corpo, invece, sono esclusi dall’applicazione del presente articolo per la natura intrinseca della loro formulazione). 1. SCAVI IN GENERE Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore deve si ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: • Per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; • Per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua; • Per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; • Per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; • Per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; • Per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; • Per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: • Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; • Gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da norme di capitolato e da particolari costruttivi. 2. MURATURE IN GENERE Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rotte senza alcun compenso in più. Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature. Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 mq., intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete. 3. CALCESTRUZZI I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 4. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa. 5. PAVIMENTI I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse. 6. RIVESTIMENTI DI PARETI I rivestimenti verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva pulizia e preparazione, anche con malta, delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti. 7. INTONACI I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro-pavimenti, zoccolature e serramenti. I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 8. TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti: • Per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro. È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; • Per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente. Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 9. INFISSI Gli infissi, come porte, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre. Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto. Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla direzione dei lavori. I prezzi elencati comprendono lo smontaggio di eventuali infissi pre-esistenti, completi di accessori, e il loro trasporto e smaltimento presso sito autorizzato, la fornitura a piè d'opera del nuovo infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera. 10. LAVORI IN METALLO Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera. 11. IMPIANTI TERMICO, IDRICO - SANITARIO, ANTINCENDIO a) Tubazioni e canalizzazioni Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrà applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio. Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione. Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali. • Le tubazioni di rame nude o rivestite di pvc saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione. • Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione. • Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione. • I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali. Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali del peso. È compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera. b) b) Apparecchiature. • Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta. Sono compresi l'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento. • Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle ditte costruttrici. Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento. • Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione della portata dell'aria. È compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno. • Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi. Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento. • I gruppi completi antincendio UNI 9487 DN 45 e 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacità. • I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie esterna dello strato coibente. • Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m2 cadauna. • Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta. • I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a piè d'opera alimentata elettricamente. c) Impianti elettrico e telefonico A. Canalizzazioni e cavi. • I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione. • I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. • Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT. • I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi. • I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2, morsetti fissi oltre tale sezione. • Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. • Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere. B. Apparecchiature in generale e quadri elettrici. • Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. • I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di: - Superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP); - Numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc. Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali: il numero dei poli; la tensione nominale; la corrente nominale; il potere di interruzione simmetrico; • Il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante. • I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità. Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. • I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero. d) d) Opere di assistenza agli impianti Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni: • Scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; • Apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato; • Muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori; • Fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; • formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; • Manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; • I materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; • Il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; • Scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; • Ponteggi di servizio interni ed esterni; • Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro. e) Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese: a) per la fornitura di materiali; b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. f) Noleggi Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. g) Trasporti Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza. Art. 27 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori - Invariabilità dei prezzi I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati (a misura e a corpo) e le somministrazioni, compensano anche: • Circa i materiali, ogni altra spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, verifiche di accettazione preventive e/o in corso d’opera, successive prove di laboratorio sui materiali per il collaudo tecnico, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; • Circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di • lavoro notturno; Circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; • Circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili. Art. 28 – Nuovi prezzi Qualora sia necessario concordare nuovi prezzi, nel verbale nuovi prezzi sarà evidenziato che i nuovi prezzi sono riferiti alla data dell'offerta. Nel caso in cui i nuovi prezzi da concordare riguardino materiali, apparecchiature o macchinari non in commercio alla data dell'offerta, per essi verrà redatto un verbale specifico, evidenziando che i nuovi prezzi concordati sono da intendersi riferiti alla data del verbale stesso. Nei verbali dovrà essere riportato il prezzo per materiali, apparecchiature o macchinari, sia a piè d'opera che in opera. La valutazione dei nuovi prezzi sarà effettuata utilizzando nell'ordine il listino regionale vigente al momento dell’offerta (B.U.R. Regione Marche, anno 2014), senza alcuna maggiorazione, ed, in caso di mancanza di elementi su questi, i listini editi dalla “DEI Srl – Tipografia del Genio Civile”. Sui nuovi prezzi sarà applicato il medesimo ribasso d’asta offerto dall’Impresa appaltatrice in sede di gara. Art. 29 – Somministrazioni in economia • Le somministrazioni in economia, la cui esecuzione è prevista a titolo del tutto eccezionale (ai sensi dell’art. 174 del D.P.R. 207/2010), possono essere eseguite solo nei limiti degli ordini di volta in volta impartiti dalla direzione lavori in accordo con la Stazione appaltante. • Nel caso di lavori di cui all'articolo 125 comma 6 del codice, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento. • Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta. Art. 30 – Materiali di risulta L'appaltatore provvederà ad allontanare a propria cura e spese dallo stabile tutti gli eventuali materiali di risulta delle lavorazioni eseguite che, su indicazione della direzione dei lavori, non rivestono interesse per il parcheggio. Sarà cura della ditta provvedere ad utilizzare idonee discariche autorizzate e a fornire idonea documentazione sull’avvenuto smaltimento presso sito autorizzato. CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE Art. 31 - Direzione dei lavori • Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 147 del Reg. n. 207/10, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. • Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. • Ai sensi dell’art. 152 del Reg. n. 207/10 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza. Art. 32 - Variazione dei lavori • La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06, dagli articoli 45, comma 8, 186 e 187 del Reg. n. 207/10, e dagli articoli 10 e 11 del Cap. Gen. n. 145/00. • Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del D.Lgs. 163/06, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. • Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del D.Lgs.. 163/06, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 33 - Norme di sicurezza generali • I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. • L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. • L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Art. 34 - Sicurezza sul luogo di lavoro L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.. 81 del 2008 (in seguito D.Lgs.. 81/08), nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. ed i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. Art. 35 - Piani di sicurezza • Ai sensi dell’art. 131, comma 2 lett. b), del D.Lgs.. 163/06, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza (POS) o un piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti D.Lgs. 81/08 e deve essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. • L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Testo Unico D.lgs 81/2008 e successivi adeguamenti. • Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs.. 81/2008 e dell’art. 131, comma 4 del D.Lgs.. 163/06, l’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: • per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; • per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. • Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. • Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs.. 81/08, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Art. 36 - Piano operativo di sicurezza Ai sensi dell’art. 131, comma 2 lett. c), del D.Lgs.. 163/06, l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/08. Art. 37 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza • L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal T.U. D.lgs 81/2008. • I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. • Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs.. 81/08, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: • la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato. CAPO IX DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art. 38 - Subappalto • Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs.. 163/06, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto; per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. • Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs.. 163/06, l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: • Che l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; • Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e, unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti); • Che l’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs.. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata nonchè la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.lgs.. 163/06; • Che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l’appaltatore deve produrre alla stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al dpr n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso dpr n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato dpr n. 252/98). • Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. • Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del D.Lgs.. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio • dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione è di 15 giorni. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: • Per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del d.lgs.. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; • Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell’art. 118 del d.lgs.. 163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo. • Le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del d.lgs.. 163/06, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; • L’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del dl n. 223/06), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06); • L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 118, comma 6, del d.lgs.. 163/06, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente all’amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. • Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche. • Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso. • Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto. • I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. • Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs.. 163/06, se una o più d’una delle lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali, di cui all’art. 107, comma 2, del Reg. n. 207/10, supera in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. • Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Reg. n. 207/10. Art. 39 - Responsabilità in materia di subappalto L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del D.Lgs.. 163/06, qualora in corso d’opera le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di promuovere la costituzione di un’apposita commissione, di cui può volendo far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso proposta motivata di accordo bonario. E’ esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al giudice ordinario di Ancona. Art. 40 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Ai sensi dell’art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: • Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; • I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; • È responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante; • È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. Art. 41 - Risoluzione del contratto • La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs.. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all’art. 131, comma 3, del D.Lgs.. 163/06 per come stabilito dal D.Lgs. 81/08. • Nei casi di cui all’art. 135 del D.Lgs.. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. • Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del D.Lgs.. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo. • Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 136 del D.Lgs.. 163/06. • Nei casi di cui all’art. 137 del D.Lgs.. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. • Ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs.. 163/06, il responsabile del procedimento – nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. • Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. • Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del D.Lgs.. 163/06. Art. 42 - Recesso dal contratto Ai sensi dell’art. 134, comma 1, del D.Lgs.. 163/06, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE Art. 43 - Ultimazione dei lavori Ai sensi dell’art. 199, Reg. n. 207/10, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e, soltanto quando sarà stata raggiunta la completa e perfetta ultimazione delle opere, rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. Qualora alla scadenza del termine di ultimazione tale stato di compiutezza non sia riconosciuto dalla direzione lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà i lavori necessari per raggiungerlo e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della decorrenza della penalità per ritardata ultimazione. Scaduto inutilmente tale tempo, i lavori ancora occorrenti saranno eseguiti d'ufficio, previa la loro elencazione in un verbale di constatazione da redigersi in seguito ad apposita visita in contraddittorio. Art. 44 - Conto finale Ai sensi dell'art. 200 del Reg. n. 207/10, il conto finale verrà compilato entro sessanta giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. Art. 45 - Presa in consegna dei lavori ultimati Ai sensi dell’art. 230 del Reg. n. 207/10, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente. Art. 46 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione Ai sensi dell’art. 141, comma 1, del D.Lgs.. 163/06, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. CAPO XII - NORME FINALI Art. 47 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00, al Reg. n. 207/10 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: • la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile. • i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante. • l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni • dell’impresa a termini di contratto. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato. • le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. • La protezione con coperture provvisorie plastiche e/o coverpan del piano sottostante al momento della rimozione dell’impermeabilizzazione dell’ultimo livello al fine di evitare ogni possibile infiltrazione e danno ai locali sottostanti. • Garantire la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla direzione dei lavori, di un locale ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciato alle utenze (luce), dotato di servizi igienici (se non disponibili quelli presenti all’interno dell’edificio), arredato, illuminato e riscaldato a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione. • l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami (se non disponibili i servizi igienici presenti all’interno dell’edificio). • l’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. • la certificazione degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresì essere rilasciate all’Amministrazione appaltante, in osservanza del D.M. 37/2008 e/o altre norme specifiche di settore, gli schemi d’impianto e le planimetrie aggiornate sulla base di rilievi geometrici, le varie dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli impianti. • l’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. • la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza. • l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. • la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte. • il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante o del Gestore dell’attività, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta. • la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, cavalletti, ponteggi, tiri e simili) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte quelle opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti ad assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre ditte o eseguiti in economia dalla Stazione Appaltante, il tutto da effettuarsi in modo rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti intese a garantire l'incolumità del personale e dei terzi. • la compilazione dei disegni degli impianti quali risultano eseguiti a fine lavori a firma di un Tecnico Abilitato, da consegnarsi alla Stazione Appaltante sia su copia digitale (formato cad) sia n. 3 copie cartacee. • le spese occorrenti per tutte le prove tecnologiche sui materiali e sulle apparecchiature che la direzione lavori abbia ad ordinare per la loro accettazione, presso i laboratori di Istituti universitari, di Pubbliche Amministrazioni, di enti o istituti privati qualificati o presso le case costruttrici, e quelle per le prove di funzionamento, per i collaudi provvisori e per quello definitivo, esclusa la fornitura dell'energia; resta peraltro stabilito che l'accettazione di qualunque materiale o apparecchiatura, non esonererà in nessun caso la ditta dalle responsabilità e garanzie cui è tenuto in virtù delle norme del presente Capitolato. • la prestazione gratuita di proprio personale all'inizio del funzionamento degli impianti, per l'istruzione del personale della Stazione Appaltante, con fornitura di un adeguato numero di manuali contenenti le modalità d'uso degli impianti, redatti in lingua italiana. • la fornitura dell'energia elettrica occorrente per tutte le lavorazioni, mediante installazione provvisoria di idonei generatori autonomi, qualora non sia disponibile l'energia fornita dalla Stazione Appaltante, ovvero sia necessario operare senza tensione di rete. • l'approntamento di tutte le opere anche a carattere provvisorio, necessarie ad assicurare lo svolgimento dell'attività e le opere necessarie ad assicurare l'incolumità del personale e dei terzi in conseguenza dei lavori stessi (quali, opere di protezione, steccati, linee elettriche, ecc.); il tutto realizzato secondo la normativa vigente. • la continuità minima del servizio degli impianti esistenti, in occasione di opere di sostituzione o rinnovo degli stessi. • la difficoltà anche estrema di una condotta organizzata dei lavori, dovendosi questi svolgere con quelle carenze di spazio, con quelle precedenze, con quelle discontinuità, con quelle interruzioni, con quei ritorni e con quegli spostamenti che vengano di volta in volta ordinati dalla direzione lavori, in conseguenza delle necessità funzionali dell’attività di parcheggio pubblico. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori, fissi ed invariabili, di cui all'art. 2 del presente capitolato. Art. 48 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore • L’appaltatore è obbligato a: • intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti (art. 185, comma 2, Reg. n. 207/10); • firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal direttore dei lavori (artt. 181 e 185 Reg. n. 207/10); • consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura (art. 186, comma 2, Reg. n. 207/10); • consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori (art. 187, comma 2, Reg. n. 207/10); • predisporre e tenere quotidianamente aggiornato il “Registro delle presenze” in cantiere per lavoratori dipendenti e ditte sub-appaltatrici. • L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni. Art. 49 - Custodia del cantiere Ai sensi dell’art. 52 del Cap. Gen. n. 145/00, è a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante. Art. 50 - Cartello di cantiere L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero tre esemplari (agli ingressi principali) del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla normativa sui lavori pubblici e sicurezza nei cantieri, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Art. 51 - Spese contrattuali, imposte, tasse • Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00; art. 139, comma 1, Reg. n. 207/10) • Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa. CAPO XIII QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI PARTE I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI Art. 52 - Materiali in genere Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione CE. Art. 53 - Cementi ed agglomerati cementizi • I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti nelle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 e s.m.i.. • I cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. I cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini coperti, ben ventilati e riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. Art. 54 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte Gli aggregati per conglomerati cementizi (sabbie, ghiaie e pietrisco), naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. Quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume a seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento. In ogni caso devono rispondere ai requisiti di cui sopra. Art. 55 - Elementi di laterizio e calcestruzzo Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Art. 56 - Armature per calcestruzzo • Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nelle NTC 2008 e relative circolari esplicative. • È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. Art. 57 - Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane 1. Per prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane si intendono quelli che si presentano sotto forma di: • Membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato; • Prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua. Le membrane si designano descrittivamente in base: • Al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.); • Al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.); • Al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.); • Al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non tessuto, sughero, alluminio, ecc.). I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue: mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; asfalti colati; malte asfaltiche; prodotti termoplastici; soluzioni in solvente di bitume; emulsioni acquose di bitume; prodotti a base di polimeri organici. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 2. Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e marchiate CE. Art. 58 - Infissi • Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria comprende: elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili). Gli stessi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. I prodotti di seguito indicati sono considerati al momento della loro fornitura e le loro modalità di posa sono sviluppate nel presente capitolato relativo a vetri ed ai serramenti. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. • I serramenti interni ed esterni (finestre, porte, e similari) devono essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate), questi devono comunque essere realizzati in modo tale da resistere, nel loro insieme, alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel tempo. Art. 59 - Prodotti per rivestimenti interni ed esterni • Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti – facciate - pilastri) ed orizzontali (controsoffitti – travi - solai) dell'edificio. I prodotti si distinguono: • A seconda del loro stato fisico in: alta densità (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro alluminio - gesso - ecc.); bassa densità (cartongesso – calcio silicato - ecc.); • A seconda della loro collocazione: per esterno; per interno. • A seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento: di fondo; intermedi; di finitura. Tutti i prodotti di cui ai commi successivi sono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. • Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. • Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte nelle norme UNI vigenti in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle riportate nei certificati di omologazione dei materiali e dichiarate dal fabbricante. PARTE II - MODALITÀ DI ESECUZIONE Art. 60 – Disciplinare degli elementi tecnici Il Disciplinare degli elementi tecnici è allegato e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto. Il documento riporta, ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'articolo 43, comma 3, lettera a) del D.P.R. 207/2010. L'elaborato riporta le lavorazioni che devono essere eseguite dall'impresa aggiudicatrice contraddistinte dallo stesso codice di tariffa riportato nell'Elenco Prezzi Unitari con appropriata descrizione generale. Alla descrizione generale della lavorazione segue l'elenco dettagliato di tutti gli interventi pertinenti alla lavorazione stessa. Art. 61 - Opere e strutture di muratura 1. Malte per murature Tutte le diverse tipologie di malte possono essere utilizzate per murature. Nel dettaglio: • Le malte idrauliche, ottenute da calci eminentemente idrauliche o agglomerati cementizi più sabbia ed acqua oppure da calce aerea più pozzolana ed acqua; • Le malte idrauliche plastiche, ottenute da calci eminentemente idrauliche ed agglomerati cementizi • plastici più sabbia ed acqua; Le malte cementizie, ottenute da cementi più sabbia ed acqua; I quantitativi dei materiali da impiegare per la composizione delle malte per muratura, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla direzione lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno rispondere alle prescrizioni di seguito riportate. 2. Murature in genere: criteri generali per l’esecuzione Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per il posizionamento delle protezioni passive, di impianti tecnologici o di altri dispositivi antincendio da installare. Art. 62 - Norme di riferimento sulle protezioni passive antincendio Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui al presente capitolato si elencano di seguito le principali norme, in particolare ai fini della sicurezza antincendio, che riguardano tutti i lavori in oggetto, direttamente o indirettamente: • Regolamento di prevenzione incendi: D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, …"; Nel testo sono riportate varie circolari e note di indirizzi e chiarimenti applicativi; Allegato I "Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi"; D.M. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, …"; D.M. 2 marzo 2012 "Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; • Prevenzione incendi attività 75 - autorimesse: DM 1/2/1986 "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili"; • Prevenzione incendi attività 49 - gruppi elettrogeni: D.M. 13/7/2011 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi"; • DM 20/12/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"; • DM 3/11/2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio"; • DM 30/11/1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi"; • DM 16/2/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione"; • DM 9/3/2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e Lett. Circ. prot. n. P414-4122 del 28/3/2008 di chiarimenti; • DM 10/3/2005 modificato dal DM 25/10/2007 "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio"; • DM 15/3/2005 "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo"; • DM 9/5/2007 "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio"; Lett. Circ. prot. n. 4921 del 17 luglio 2007 (Primi indirizzi applicativi); Lett. Circ. prot. n. DCPST/427 del 31 marzo 2008 (Trasmissione delle linee guida per l’approvazione dei progetti e della scheda rilevamento dati predisposte dall’Osservatorio); • DM 10/3/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"; Circolare 8 luglio 1998, n. 16 MI.SA. (Chiarimenti). • D.Lgs 9/4/2008, n. 81 coord "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106; • DM 22/1/2008 n. 37 "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"; • DM 14/1/2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni"; • DPR 6/6/2001, n. 380 e succ. mod. ed integr. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Ad esclusivo titolo di esempio, è fatto obbligo all’Appaltatore rispettare le seguenti fonti normative e tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro,di lavori pubblici, di igiene, di impianti elettrici, di depositi di liquidi infiammabili, di prevenzione incendi, di rispetto dell’ambiente ed antinquinamento, di impiantistica termica, di impiantistica idraulica, di risparmio energetico ed efficienza energetica, ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche sostitutiva di fonti normative o fonti di norme tecniche citate nel presente capitolato ma non più in vigore. Oltre quanto previsto dal presente Capitolato rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi all’appalto stesso tutte le Leggi e Regolamenti vigenti od emanati, in particolare: - il Regolamento e le prescrizioni Comunali relative alla zona di realizzazione dell’opera; - tutte le Norme relative agli impianti di cui trattasi emanate dai VVF, ISPESL, CEI, UNI, ENEL, ecc. In particolare dovranno essere rispettate: · le norme CEI vigenti alla data odierna; · Norma UNI EN 179: Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi per uscite di emergenza comandati da maniglia o piastra a premere. · Norma UNI EN 1125 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi antipanico di uscita comandati da barra orizzontale. · Norma UNI EN 1154 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi per chiusura di ante controllate. · Norma UNI EN 1155 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi elettrici per ritenuta in aperto per chiusure ad anta incernierata. · Norma UNI EN 1158 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi coordinatori delle ante. · Norma UNI EN 12209 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa la resistenza, la sicurezza, la durabilità e la funzione di serrature e scrocchi a funzionamento meccanico e delle loro contropiastre per uso sulle porte, porte finestre e porte di ingresso degli edifici. · Norma UNI EN 14846 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa gli Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate elettromeccanicamente e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova. · Norma UNI EN 1634-1 Norma della direttiva Prodotti da costruzione classificazione delle porte resistenti al fuoco - Requisiti e metodi di prova. · UNI 804: Apparecchi per estinzione incendi. Raccordi per tubazioni flessibili. · UNI 805: Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti filettati per raccordi per tubazioni flessibili. · UNI 807: Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti non filettati per raccordi per tubazioni flessibili. · UNI 808: Apparecchiature per estinzione incendi. Girelli per raccordi per tubazioni flessibili. · UNI 810: Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a vite. · UNI 813: Apparecchiature per estinzione incendi. Guarnizioni per raccordi e attacchi per tubazioni flessibili. · UNI 814: Apparecchiature per estinzione incendi. Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili. · UNI 7422: Apparecchiature per estinzione incendi. Requisiti delle legature per tubazioni flessibili. · UNI 8478: Apparecchiature per estinzione incendi. Lance a getto pieno. Dimensioni, requisiti e prove. · UNI 9485: Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti a colonna soprasuolo di ghisa. · UNI 9486: Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti sottosuolo di ghisa. · UNI 9489 Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia; · UNI 9490 Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio; · UNI 9431 impianti fissi e di estinzione automatici a pioggia Erogatori; · Direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione che riguardano i componenti per sistemi sprinkler e a spruzzo d’acqua; · UNI EN 12259-1 “installazione fisse antincendio- componenti e sistemi a sprnkler e a spruzzo d’acquavalvole d’allarme a secco”; · UNI EN 12259-1 “installazione fisse antincendio- componenti e sistemi a sprnkler e a spruzzo d’acquaallarmi motore a acqua”; · UNI EN 12259-2 “installazione fisse antincendio- componenti e sistemi a sprnkler e a spruzzo d’acquasprinkler”; · UNI 9487: Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa; · UNI EN 12485 "Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione" · UNI 9494: Evacuatori di fumo e calore. Caratteristiche, dimensionamento e prove. · UNI 10779 "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio" · UNI EN 671-1 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni – Naspi antincendio con tubazioni semirigide, · UNI EN 671-2 , Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Idranti a muro con tubazioni flessibili · UNI EN 671-3 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni – Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili. Art. 63 - Esecuzione delle opere antincendio L'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle opere secondo le specifiche del presente capitolato e secondo le indicazioni riportate nel progetto e nella relazione tecnica allegata approvata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona. In caso di modifica ritenuta opportuna per la migliore esecuzione delle opere, previo accordo con la Direzione Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, l’appaltatore è tenuto ad aggiornare la documentazione senza ulteriore richiesta di compenso. Dovranno inoltre essere prodotte n. 3 copie dei seguenti elaborati da consegnare alla committenza alla conclusione dei lavori: -Documentazione tecnica descrittiva completa dei prodotti di protezione installati predisposta dal fabbricante; -Relazione tecnica di dimensionamento, a cura di tecnico iscritto all’albo del Ministero dell’Interno e incaricato dalla medesima ditta, dello spessore protettivo delle strutture; -Dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, rilasciato a cura e responsabilità dall’installatore su vigente e apposita modulistica istituita dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, contenente: • tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti; • copia del certificato di omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa rilasciato da istituto autorizzato e riconosciuto, attestante la capacità di resistenza REI di ogni singolo prodotto installato; • dichiarazione di conformità da parte del produttore rispetto al campione omologato; • dichiarazione di conformità da parte dell’installatore, che riporta gli estremi della Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore e contenente, tra l’altro, oltre al nome del produttore e del distributore, gli estremi del Documento Di Trasporto (D.D.T.) o della fattura di riferimento, la esatta denominazione commerciale del materiale, la quantità, gli estremi di omologazione, la ragione sociale del cliente; • copia del Documento di Trasporto (D.D.T.) del materiale dal fornitore/rivenditore al luogo di posa in opera; • Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.) del prodotto se pertinente; • Planimetria dalla quale si evinca la dislocazione e la tipologia dei materiali di protezione antincendio impiegati. Nessuna variazione nell'esecuzione delle opere previste potrà essere apportata dall’appaltatore, senza avere ricevuto la preventiva approvazione ed autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori, del Responsabile Unico del Procedimento ed eventualmente, per le questioni regolate dalla normativa antincendio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Ogni contravvenzione alla predetta disposizione sarà a completo rischio e pericolo dell’appaltatore che sarà tenuto a rimuovere e sostituire le opere eseguite, anche già poste in opera, qualora il Responsabile Unico del Procedimento, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse opportuno di accettarle. In caso di accettazione l'Impresa installatrice, senza alcun aumento dei prezzi contrattuali, sarà obbligata all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari che potranno esserle richieste perché le opere eseguite corrispondano alle prescrizioni contrattuali. Tutti i lavori dovranno essere coordinati con l'esecuzione delle eventuali altre opere e la tempistica di cantiere dovrà essere sottoposta alla Direzione Lavori. Nel corso dei lavori, in accordo con le esigenze del cantiere e del Responsabile Unico del Procedimento, dovrà essere assicurata, con opere provvisorie e di protezione, il mantenimento in esercizio dei locali esistenti per consentire il funzionamento dell’attività del parcheggio. Nell'esecuzione delle opere dovrà osservarsi, oltre coerenza per quanto concerne la forma, le dimensioni e le prestazioni, la massima cura nella installazione, dovendo ogni componente essere regolarmente ed uniformemente rifinito in ogni sua parte. L’appaltatore dovrà impegnarsi ad eseguire preventivamente a mezzo di personale qualificato i necessari sopralluoghi sul sito ove si dovranno svolgere i lavori in appalto, così da verificare, con piena e completa assunzione di responsabilità, tutti gli oneri e tutte le situazioni che si possono presentare. Art. 64 - Prescrizioni costruttive e qualità dei materiali ai fini della sicurezza antincendio Per realizzare protezioni passive antincendio “a regola d’arte” è necessario che tutti i componenti utilizzati siano costruiti a regola d’arte e omologati specificamente all’uso (differenze nel campo di applicazione dei prodotti, ad esempio tra applicazione a parete o a solaio, tra elemento in ferro o in pvc o in altro materiale, ecc.). Perciò tutti i materiali installati dovranno essere conformi alle corrispondenti normative di prodotto e di omologazione. Tutte le parti dovranno essere conformi alla documentazione esecutiva redatta dall’Appaltatore e dovranno essere realizzate con le migliori tecniche utilizzando componenti scelti tra le migliori marche esistenti in commercio, atti a garantire le prestazioni descritte nella parte 2 e seguenti del presente capitolato. I manufatti lavorati o semi-lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia nel periodo di immagazzinamento, sia a posa avvenuta fino alla consegna dell’opera finita. Dovranno in tal senso essere adottati opportuni provvedimenti per garantire una adeguata protezione contro tutti gli agenti atmosferici prevedibili nonché contro le prevedibili sollecitazioni dannose derivanti dalle opere di cantiere (spruzzi di malta, urti meccanici, polveri, vernici, etc.). Tutti i prodotti dovranno essere installati in modo conforme alle prescrizioni tecniche specificate dal fabbricate e dalla certificazione di omologazione per assicurare le caratteristiche di resistenza REI richiesta per l’ambiente da proteggere. Art. 65 - Prescrizioni costruttive e qualità delle porte tagliafuoco Sia per gli elementi di nuova fornitura sia per gli interventi sui dispositivi tagliafuoco (porte pedonali e portoni scorrevoli) esistenti che riguardano la revisione, la pulizia e la manutenzione dei componenti, oltre alle lavorazioni specifiche già indicate nelle voci riportate nell’Elenco Prezzi unitari, dovrà essere garantito il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia. Si elencano di seguito, a titolo semplificativo e non limitativo, le operazioni principali da eseguire. - Verifica e riparazione del supporto murario perimetrale; - Pulizia, lubrificazione e riparazione delle cerniere o cardini e degli scrocchi; - Verifica di funzionamento e riparazione dei dispositivi di chiusura automatica (cerniere con molla o chiudiporta idraulici), regolazione velocità; - Verifica della presenza di segnaletica ove occorre e/o completarla (completamento da compensare separatamente); - Controllo e registrazione dei battenti, dell’asta per chiusura anta semifissa; - Controllo e riparazione dei maniglioni antipanico, lubrificazione meccanismi e funzionalità; - Controllo e riparazione dei maniglie e lubrificazione meccanismi e funzionalità; - Controllo dei vetri, dei fermavetro, delle guarnizioni dei vetri delle porte tagliafuoco, se presenti; - Verificare che l’uscita sia sgombra da ostacoli e non sia bloccata (cunei, o materiali vari); - Verifica e riparazione della verniciatura della porta (deve essere integra); - Verificare che sulla porta tagliafuoco sia presente il cartellino di punzonatura originale della porta; - Verificare che sia presente il cartellino di controllo semestrale e, ad intervento completato, apporre il cartellino di manutenzione di avvenuto controllo; - Controllo dell’integrità delle guarnizioni intumescenti e loro sostituzione se necessario; - Verifica e riparazione degli elettromagneti; - Riparazione di cerniere delle porte tagliafuoco in metallo o metallo e vetro; - Installazione nuove guarnizioni e/o sostituzione delle guarnizioni esistenti sulle porte tagliafuoco, se presentano anomalie visibili; - Rinforzo del telaio e delle altre componenti delle porte tagliafuoco in metallo o metallo e vetro se si rende necessario; - Predisposizione e compilazione iniziale del registro di controllo. Art. 66 - Impianti di protezione attiva antincendio in appalto Secondo quanto particolarmente stabilito nel Computo metrico dei Lavori il prezzo di ciascun impianto è stabilito a corpo e comprende e compensa, se non diversamente previsto, tutte le forniture, le lavorazioni, i montaggi, le prestazioni principali ed accessorie e gli oneri tutti stabiliti nei relativi articoli del presente Capitolato speciale. CAPO XIV - REVISIONE, ADEGUAMENTO E CONFORMIZZAZIONE ALLE NORME CEI E DI PREVENZIONE INCENDI DELL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN BASSA TENSIONE, DEI QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE GENERALI E DI PIANO e DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA Art. 67 – Descrizione delle opere da eseguire I lavori che formano l'oggetto dell'appalto si riassumono come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. - Manutenzione ordinaria di tutti i quadri elettrici; - Manutenzione ordinaria dell’intero impianto elettrico; - Rifacimento dell'impianto di illuminazione di emergenza; - Sostituzione del soccorritore esistente; Art. 68 –Forma e principali dimensioni delle opere La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme CEI e alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 nonché alla norma UNI 4546. Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere: - Manutenzione ordinaria di tutti i quadri elettrici comprendente prove di verifica e collaudo di tutti gli interruttori con smontaggio e sostituzione di quelli mal funzionanti, accurata etichettatura in modo da rendere univocamente identificabile l’area o l’impianto che ogni interruttore presente nel quadro alimenta, fornitura e posa in opera di idonea cartellonistica di segnalazione; - Manutenzione ordinaria dell’intero impianto elettrico comprendente la sostituzione dei pulsanti di sgancio posti in prossimità dell’ingresso e quelli posti nei vari piani compresa l’eventuale bobina ed il cablaggio se necessari, la costituzione e/o integrazione delle canalizzazioni in PVC e/o metalliche danneggiate (siano tubazioni, scatole o canalette) in modo da ottenere il grado di protezione almeno IP44, la raschiatura delle porzioni di canalette metalliche ossidate e trattamento con due mani di antiruggine, la verifica ed eventuale sostituzione di tutti i punti di comando, punti presa e più in generale di tutti componenti dell’impianto elettrico mal funzionanti, il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto di illuminazione ordinaria con eventuale sostituzione dei corpi illuminanti e/o della lampade e degli starter secondo necessità, la realizzazione di carter metallici di protezione dagli urti di tutte le apparecchiature elettriche, poste ad un'altezza inferiore di 1,5m da terra, la fornitura e posa in opera di idonea cartellonistica di segnalazione; - Rifacimento dell'impianto di illuminazione di emergenza con lampade autonome nell’intera autorimessa compresi i locali tecnici e di servizio, fatta eccezione per la rampa carrabile per la scala al suo interno comprendente la rimozione delle lampade di emergenza esistenti, la fornitura e posa in opera di plafoniere di emergenza da 24W del tipo SE (solo emergenza) IP55, la La fornitura e posa in opera di plafoniere di emergenza da 24W del tipo SA mono - bifacciali (sempre accese) IP55, il rifacimento delle linee elettriche di alimentazione delle lampade di emergenza dai rispettivi quadri di piano con le tubazioni e le scatole di derivazione a vista IP55, la sostituzione o integrazione nei rispettivi quadri di piano dell’interruttore automatico magnetotermico-differenziale per la linea luci di emergenza; - Sostituzione del soccorritore esistente con nuovo da 3000VA - 10 minuti a servizio delle utenze preferenziali della portineria e comunque in grado di garantire il passaggio tra alimentazione ordinaria e quella con il gruppo elettrogeno comprendente lo smontaggio del soccorritore esistente, la fornitura e posa in opera del nuovo soccorritore predisposto per lo sgancio della linea in uscita, la fornitura e posa in opera del cavo e delle tubazioni IP55 a vista per la realizzazione della linea di alimentazione delle utenze preferenziali della portineria, la fornitura e posa degli interruttori automatici di protezione del soccorritore e della linea in uscita, la fornitura e posa in opera del sistema di sgancio della linea in uscita dal soccorritore con pulsante posto all’esterno del locale, la fornitura e posa in opera di idonea cartellonistica di segnalazione. Art. 69 – Prescrizioni tecniche generali Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi: - alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.; - alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; - alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico; - alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori: a) isolamento dei cavi: i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione nominale maggiore. b) colori distintivi dei cavi: i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e CEI EN 50334. In particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone. c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse: le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2. Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono: - 0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando; - 1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW; - 2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW; - 4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 3 kW. d) sezione minima dei conduttori neutri: la sezione del conduttore di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi sezione superiore a 16 mm² se in rame od a 25 mm2 se in alluminio, la sezione del conduttore di neutro potrà essere inferiore a quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 della norma CEI 64-8/5. e) sezione dei conduttori di terra e protezione: la sezione dei conduttori di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale dei conduttori di fase, non dovrà essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dall'art. 543.1.2 della norma CEI 64-8/5. SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE Sezione del conduttore di fase dell'impianto Sezione minima del conduttore di protezione S (mm2) Sp (mm2) S < 16 Sp = S 16 < S < 35 Sp = 16 S > 35 Sp = S/2 In alternativa ai criteri sopra indicati sarà consentito il calcolo della sezione minima del conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della norma CEI 64-8/5. Sezione minima del conduttore di terra La sezione del conduttore di terra dovrà essere non inferiore a quella del conduttore di protezione (in accordo all'art. 543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art. 542.3.1 della norma CEI 64-8/5: Sezione minima (mm²) - protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE) - non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE) Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente. Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione dovrà essere concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante. Negli impianti in edifici civili e similari si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi dovranno essere in materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento; il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovrà essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo dovrà essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e re-infilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non dovrà essere inferiore a 10 mm; il tracciato dei tubi protettivi dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi; ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione dovrà essere interrotta con cassette di derivazione; le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, dovrà inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette dovrà offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette di derivazione dovranno essere distinti per ogni montante. Sarà possibile utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano contrassegnati, per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità; qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia sarà possibile collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. Il numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi è indicato nella tabella seguente: NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI (i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione) diam. e/diam.i (0,5 (0,7 mm 1, 2, (1) ) 5) 12/8,5 (4) (4) 14/10 (7) (4) 4 5 1 1 0 6 6 5 (2) ( 2 3) 16/11,7 (4) 4 2 7 4 4 2 9 7 7 4 2 9 7 7 ( 20/15,5 9) (1 25/19,8 2) 1 32/26,4 3 2 I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni, dovranno essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa ecc. Non potranno inoltre collocarsi nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non sarà consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso. I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché quelli per impianti di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman. Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati Per l'interramento dei cavi elettrici si dovrà procedere nel modo seguente: sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la Direzione dei Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo (o i cavi) senza premere e senza farlo (farli) affondare artificialmente nella sabbia; si dovrà, quindi, stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi). Lo spessore finale complessivo della sabbia, pertanto, dovrà risultare di almeno cm 15, più il diametro del cavo (quello maggiore, avendo più cavi); sulla sabbia così posta in opera, si dovrà, infine, disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se questo avrà il diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore a cm 5 o al contrario in senso trasversale (generalmente con più cavi); sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo. L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale con l'asse della fila di mattoni. Relativamente alla profondità di posa, il cavo (o i cavi) dovrà (dovranno) essere posto (o posti) sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie, per riparazioni del manto stradale o cunette eventualmente soprastanti o per movimenti di terra nei tratti a prato o giardino. Di massima sarà però osservata la profondità di almeno cm 50 ai sensi della norma CEI 11-17. Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dall'Impresa aggiudicataria. Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili I cavi saranno posati: - entro scanalature esistenti sui piedritti nei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte predisporre dalla Stazione Appaltante; - entro canalette di materiale idoneo, come cemento ecc. (appoggio egualmente continuo) tenute in sito da mensoline in piatto o profilato d'acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato; - direttamente sui ganci, grappe, staffe o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o profilato d'acciaio zincato ovvero di materiali plastici resistenti all'umidità ovvero ancora su mensoline di calcestruzzo armato. Dovendo disporre i cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante con un minimo di cm 3, onde assicurare la libera circolazione dell'aria. A questo riguardo l'Impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, se non diversamente prescritto dalla Stazione Appaltante, sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria soddisfare tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare rastrelliere di conveniente altezza. Per il dimensionamento e i mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati ecc.) dovrà tenersi conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito di massima intorno a cm 70. In particolari casi, la Stazione Appaltante potrà preventivamente richiedere che le parti in acciaio debbano essere zincate a caldo. I cavi dovranno essere provvisti di fascette distintive, in materiale inossidabile, distanziate ad intervalli di m 150-200. Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni, interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei ecc. valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti. Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento dei cavi elettrici, circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il rinterro ecc. Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna. Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate. Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima: - ogni m 30 circa se in rettilineo; - ogni m 15 circa se con interposta una curva. I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiori a 15 volte il loro diametro. In sede di appalto, verrà precisato se spetti alla Stazione Appaltante la costituzione dei pozzetti o delle cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc., l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie. Posa aerea di cavi elettrici isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi Per la posa aerea di cavi elettrici isolati non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi dovranno osservarsi le relative norme CEI. Se non diversamente specificato in sede di appalto, la fornitura di tutti i materiali e la loro messa in opera per la posa aerea in questione (pali di appoggio, mensole, isolatori, cavi, accessori ecc.) sarà di competenza dell'Impresa aggiudicataria. Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, di attraversamento ecc.), saranno di competenza esclusiva ed a carico della Stazione Appaltante, in conformità di quanto disposto al riguardo dal Testo Unico di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, di cui al R.D. 1775/1933 e s.m.i. Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti Saranno ammessi a tale sistema di posa unicamente cavi destinati a sopportare tensioni di esercizio non superiori a 1.000 V, isolati in conformità, salvo ove trattasi di cavi per alimentazione di circuiti per illuminazione in serie o per alimentazione di tubi fluorescenti, alimentazioni per le quali il limite massimo della tensione ammessa sarà considerato di 6.000 Volt. Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi: - cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a corrente alternata secondo le norme CEI 20-58; - cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante; - cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione "americana") a mezzo di fibbie o ganci di sospensione, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, intervallati non più di cm 40. Per entrambi i casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio. Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto previsto al comma "Posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi". Protezione contro i contatti indiretti Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili), dovrà avere un proprio impianto di terra. A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso. Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione Una volta realizzato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti potrà essere realizzata con uno dei seguenti sistemi: • coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione: Rt<=50/Is dove Rt è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Is è il più elevato tra i valori in ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; ove l'impianto comprenda più derivazioni protette dai dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento più elevata; b) coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente dovrà essere osservata la seguente relazione: Rt<=50/Id dove Rd è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Id il più elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali nominali di intervento delle protezioni differenziali poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori. Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società Distributrice, la soluzione più affidabile ed in certi casi l'unica che si possa attuare è quella con gli interruttori differenziali che consentono la presenza di un certo margine di sicurezza a copertura degli inevitabili aumenti del valore di Rt durante la vita dell'impianto. Protezione mediante doppio isolamento In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i contatti indiretti potrà essere realizzata adottando macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione, apparecchi di Classe II. In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II potrà coesistere con la protezione mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II. Protezione delle condutture elettriche I conduttori che costituiscono gli impianti dovranno essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi dovrà essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8/1 ÷ 7. In particolare i conduttori dovranno essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione dovranno avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). In tutti i casi dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni: Ib<=In<=Iz If<=1,45 Iz La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate sarà automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898-1 e CEI EN 60947-2. Gli interruttori automatici magnetotermici dovranno interrompere le correnti di corto circuito che possano verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione: Iq <= Ks² (norme CEI 648/1 ÷ 7). Essi dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione. Sarà consentito l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (norme CEI 64-8/1 ÷ 7). In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi dovranno essere coordinate in modo che l'energia specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che potrà essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette. In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si presume che il potere di interruzione richiesto nel punto iniziale dell'impianto non sia inferiore a: 6.000 A nel caso di impianti monofasi; 10.000 A nel caso di impianti trifasi. Protezione di circuiti particolari Protezioni di circuiti particolari: a) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno; b) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione fatta per quelli umidi; c) dovranno essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW; d) dovranno essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione degli apparecchi in uso nei locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura intensiva (CEI 64-8/7). Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo d'arte dell'impresa appaltatrice Per le opere, lavori, o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo d'arte dell'Appaltatore, contemplate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed escluse dall'appalto, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali degli impianti oggetto dell'appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di render note tempestivamente alla Stazione Appaltante le anzidette esigenze, onde la stessa Stazione Appaltante possa disporre di conseguenza. Art. 70 – Revisione, adeguamento e conformizzazione alle norme CEI e di prevenzione incendi dell’impianto di alimentazione elettrica in bassa tensione e dei quadri elettrici di distribuzione generale e di piano Esami a vista e adeguamenti di conformizzazione dell’impianto ai sensi delle norme CEI 64-8 Saranno eseguiti esami a vista e relativi adeguamenti degli impianti, in caso di non conformità, con particolare riferimento a: - Analisi degli schemi progettuali, attraverso: accertamento dell’esistenza, della corretta redazione, della completezza delle documentazioni illustrative essenziali ai fini della gestione, della manutenzione e del collaudo finale. Nel caso in cui si riscontrino differenze tra gli elaborati grafici/progettuali e l’impianto attuale, previo adeguamento di riconformizzazione dello stesso impianto, dovranno essere aggiornati, a cura ed onere dell’appaltatore per il tramite di professionista abilitato e regolarmente iscritto all’albo di appartenenza, tutti gli elaborati grafici/progettuali, nonché le relazioni tecniche di accompagnamento e i verbali di verifica/collaudo. - Verifica della consistenza, della funzionalità e della accessibilità degli impianti, attraverso: accertamento preliminare dell’esecuzione completa e funzionante di tutti gli impianti, nonché della loro rispondenza ai dati tecnici di progetto. Nel caso in cui si riscontrino differenze tra gli elaborati grafici/progettuali e l’impianto attuale, previo adeguamento di riconformizzazione dello stesso impianto, dovranno essere aggiornati, a cura ed onere dell’appaltatore per il tramite di professionista abilitato e regolarmente iscritto all’albo di appartenenza, tutti gli elaborati grafici progettuali. - Controllo degli isolanti e degli involucri, attraverso: accertamento delle idoneità delle misure di sicurezza contro il pericolo dei contatti diretti con elementi in tensione. Nel caso in cui si riscontri inidoneità delle misure di sicurezza contro il pericolo dei contatti diretti con elementi in tensione, l’Appaltatore dovrà procedere all’adeguamento di riconformizzazione dello stesso impianto. - Controllo della funzionalità delle misure di protezione nei luoghi accessibili a sole persone addestrate, attraverso: accertamento dell’idoneità delle misure di sicurezza contro il pericolo di contatti diretti con elementi in tensione durante le operazioni riservate a personale addestrato in luoghi segregati. Nel caso in cui si riscontri inidoneità delle misure di protezione nei luoghi accessibili a sole persone addestrate l’Appaltatore dovrà procedere all’adeguamento di riconformizzazione dello stesso impianto. - Verifica dei gradi di protezione degli involucri, attraverso: accertamento che le apparecchiature e le macchine, se non soggette a collaudi specifici ( es. i componenti dell’impianto per messa a terra o per locali caldaia e bagni) abbiano caratteristiche funzionali e dimensionali conformi alle prescrizioni normative. Nel caso in cui si riscontri inidoneità dei gradi di protezione degli involucri, l’Appaltatore dovrà procedere all’adeguamento di riconformizzazione. - Verifica dell’isolamento nominale dei cavi e della separazione fra condutture di sistemi a tensioni diverse, attraverso: controllo delle sezioni dei conduttori e dei colori distintivi. Nel caso in cui si riscontri inidoneità dell’isolamento nominale dei cavi e della separazione fra condutture di sistemi a tensioni diverse, l’Appaltatore dovrà procedere all’adeguamento di riconformizzazione dello stesso impianto. - Rispondenza degli organi di interruzione e di arresto di emergenza alle norme CEI 64/8, attraverso: verifica della possibilità di operare con sicurezza la manutenzione elettrica e di agire con tempestività sull’alimentazione per eliminare i pericoli dipendenti dal funzionamento anomalo di apparecchi o macchine. Nel caso in cui si riscontri inidoneità degli organi di interruzione e di arresto di emergenza alle norme CEI 64/8, l’Appaltatore dovrà procedere all’adeguamento di riconformizzazione dello stesso impianto. - Controllo dell’idoneità e della funzionalità dei quadri, attraverso: accertamento della rispondenza dei quadri ai dati e agli schemi grafici/progettuali nonché alla normativa vigente. Nel caso in cui si riscontri inidoneità e non funzionalità dei quadri, l’Appaltatore dovrà procedere all’adeguamento di riconformizzazione dello stesso impianto nonché all’aggiornamento, a cura ed onere dell’appaltatore per il tramite di professionista abilitato e regolarmente iscritto all’albo di appartenenza, di tutti gli elaborati progettuali. - Verifica del rispetto di ogni singola apparecchiatura e dell’insieme alle Norme di protezione contro i contatti elettrici (es. sezionamento, segregazioni, messa a terra ecc.). Nel caso in cui si riscontri inidoneità di singola apparecchiatura e dell’insieme alle Norme di protezione contro i contatti elettrici, l’Appaltatore dovrà procedere all’adeguamento di riconformizzazione dello stesso impianto. - Verifica dei tracciati di tutte: le condutture incassate, a vista, entro canaletta portacavi, supporti sospesi a soffitto etc., verifiche di sfilabilità dei cavi o conduttori; Nel caso in cui si riscontri inidoneità dei tracciati delle condutture, nonché instabilità/inadeguatezza dei supporti portacavi, l’appaltatore dovrà procedere alla eliminazioni di tutte le incongruenza impiantistiche nonché delle soluzioni impiantistiche riscontrate nell’immobile riguardanti le linee di alimentazione, contrarie alle regole di buona tecnica impiantistica, al fine di rendere tutto l’impianto perfettamente aderente alle vigenti norme in materia di impianti elettrici e di sicurezza e di prevenzione degli incendi. - Verifica accurata degli impianti collocati presso gli ambienti a maggiore rischio in caso di incendio (norma CEI 64-8/7), in accordo all’art. 751.04.1 “Prescrizioni comuni di protezione contro gli incendi”. Nel caso in cui si riscontri non conformità degli impianti collocati presso ambienti a maggior rischio di incendio (ad esempio ex-attività 43 del D.M. 16/02/1982) e negli ambienti a questi limitrofi, l’appaltatore dovrà procedere all’adeguamento di riconformizzazione dello stesso impianto. - Verifica del corretto funzionamento dell'impianto di illuminazione ordinaria; Nel caso in cui si riscontri inidoneità di funzionamento l’appaltatore dovrà procedere alla sostituzione dei corpi illuminanti e/o della lampade e degli starter secondo necessità, al fine di rendere tutto l’impianto perfettamente aderente alle vigenti norme in materia di impianti elettrici e di sicurezza e di prevenzione degli incendi; - Verifica della protezione dagli urti di tutte le apparecchiature elettriche posta ad un’altezza inferiore di 1,5mt da terra; Nel caso in cui si riscontri inidoneità delle protezioni l’appaltatore dovrà procedere alla realizzazione di carter metallici di protezione dagli urti, al fine di rendere tutto l’impianto perfettamente aderente alle vigenti norme in materia di impianti elettrici e di sicurezza e di prevenzione degli incendi; - Verifica della presenza della corretta segnaletica di sicurezza; Nel caso in cui si riscontri inidoneità della segnaletica di sicurezza o mancanza della stessa, l’apppaltatore dovrà procedere all’adeguamento di ri-conformizzazione della segnaletica. Misure e prove strumentali L’appaltatore dovrà documentare con appropriati moduli le seguenti prove strumentali: - Prove di continuità dei conduttori di protezione (PE) e dei collegamenti equipotenziali; - Prove di funzionamento alla tensione nominale; - Verifica che le apparecchiature, i comandi di potenza ed ausiliari, funzionino regolarmente senza anomalie, sia in fase di spunto che in funzionamento gravoso. - Prova di intervento degli interruttori differenziali; - Misura della resistenza di isolamento dell’impianto; - Misura della caduta di tensione per circuiti principali e secondari; - Verifiche iniziali degli impianti secondo CEI 64-8 sez. 6 ed in particolare la misura della resistenza di terra. Documentazione finale A completamento delle opere, di cui ai precedenti punti, l’Appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione richiesta a termine di Legge, Norme di buona tecnica ecc.. Nel caso in cui la documentazione di progetto originale riporti dati o informazioni discordanti o carenti con quanto installato e/o presente, l’Appaltatore dovrà fornire la relativa documentazione aggiornata riportante tutti gli impianti, come da varianti realizzate; la stessa sarà fornita su supporto magnetico (disegni formato DWG) e in triplice copia cartacea e sottoscritta, a cura ed onere dell’appaltatore, da professionista abilitato e regolarmente iscritto all’albo di appartenenza. Gli elaborati tecnici da consegnarsi comprenderanno principalmente: Piante aggiornate con la disposizione dell’impianto complete dei dati tecnici di funzionamento e con l’identificazione dei circuiti transitanti nelle canalizzazioni principali, ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i.; Schemi funzionali elettrici aggiornati degli impianti, completi dei dati tecnici di funzionamento e di identificazione; Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’impianto, dell’adeguamento o parziale ampliamento dell’impianto stesso ove necessario, con particolare riguardo all’individuazione dei materiali e componenti esistenti e/o utilizzati nonché alle misure di prevenzione e di sicurezza adottate; Certificato di conformità. Collaudo dell’impianto e certificazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i. L’Appaltatore dovrà consegnare un rapporto dettagliato di collaudo indicante i valori di taratura e di coordinamento di tutte le protezioni elettriche e un documento con le verifiche iniziali come previsto dalla Norma CEI 64/8 sez. 6., nonché dovrà rilasciare la certificazione di conformità dell’impianto, ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i.. Collaudi dei quadri elettrici e certificazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i. Tutti i quadri elettrici di potenza, sotto specificati, dovranno essere sottoposti a revisione e collaudo secondo le relative norme CEI – UNI – IEC – DIN – VDE e dovrà rilasciarsi la certificazione di conformità degli stessi ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i.. Oneri a carico dell’appaltatore Oltre a quanto già sopra precisato, si intendono a carico dell’Appaltatore gli oneri aggiuntivi derivanti dalle opere di assistenza muraria. L’installatore dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie per le opere di assistenza muraria occorrenti per realizzare gli impianti in oggetto secondo modalità perfettamente rispondenti ai requisiti di esecuzione a regola d’arte, e ciò qualunque sia lo stato di avanzamento di costruzione e il grado di finitura dell’edificio all’atto dell’installazione dell’impianto o delle singole parti di esso. Per opere di assistenza muraria si intendono: -l’esecuzione di tutte le forature e le tracce necessarie per la posa delle condutture di qualsiasi tipo, forma e dimensione, da eseguirsi, in conformità a quanto indicato nei piani di installazione, sulle partizioni interne verticali od orizzontali e/o sui tamponamenti esterni e successivi ripristini e riprese; -l’esecuzione di pozzetti, nicchie, ecc. per la sistemazione e l’ispezionabilità dell’impianto; -l’esecuzione di eventuali basamenti e sostegni delle apparecchiature; -il fissaggio di staffe e sostegni per le condutture, la centrale e le apparecchiature. L’impianto elettrico di cantiere Per assicurare la realizzazione delle opere in oggetto l’appaltatore disporrà della fornitura elettrica del parcheggio e potrà, se necessario, richiedere, a proprie spese, una ulteriore fornitura provvisoria all’Ente Distributore di energia elettrica. Tale fornitura dovrà avere potenza adeguata alle necessità del cantiere. Dovrà essere realizzato un impianto di tipo provvisorio rispondente alle disposizioni della Norma CEI 64-8/7, sezione 704. Si rammenta che tale norma prevede particolari provvedimenti riguardanti: -le misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti; -la scelta e messa in opera dei componenti; -la realizzazione delle condutture; -le modalità di installazione ed utilizzo delle apparecchiature di protezione, di sezionamento e di comando. Si ricorda altresì che all’interno del cantiere è obbligatorio l’uso di quadri elettrici conformi alla Norma CEI EN 604394 (quadri di tipo ASC). Salvo diversa disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e comunque previa verifica della rispondenza almeno alle disposizioni principali della suddetta Norma, non è ammesso utilizzare in cantiere eventuali impianti esistenti all’interno della struttura in oggetto. È altresì vietato utilizzare l’impianto in corso di realizzazione prima dell’avvenuta messa in funzione, disciplinata dal presente capitolato. Si ricorda che in generale non devono essere eseguiti lavori su parti in tensione. Se ciò fosse assolutamente necessario occorrerebbe seguire in modo scrupoloso le disposizioni della vigente normativa CEI 11-27. Prove e verifiche iniziali A discrezione della Direzione Lavori potranno essere richieste in corso d’opera tutte le verifiche tecniche e pratiche ritenute opportune per monitorare lo svolgimento dei lavori e per assicurare la consegna delle opere finite nei tempi e nei modi previsti. Prima del collaudo finale e della successiva messa in funzione dell’impianto la ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente effettuare, a propria cura e spese, le seguenti prove e verifiche: a) Verifiche di conformità alle prescrizioni di sicurezza (riferimento CEI 64-8, parte 6) -verifica a vista dell’integrità delle apparecchiature con particolare attenzione agli involucri destinati ad evitare i contatti diretti o le manomissioni; -misura della resistenza di isolamento dell’impianto ausiliario conformemente a quanto indicato nell’articolo 612.3 della Norma CEI 64-8/6; -verifica dell’efficacia delle misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti con particolare riguardo ai sistemi SELV e PELV e alla separazione rispetto alle condutture a bassa tensione. b)Verifica dei componenti e degli impianti (riferimento a Norma UNI 9795 capitolo 8) -accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo; -controllo che i componenti siano conformi alla relativa parte della UNI EN 54; -controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alle norme vigenti; -esecuzione di prove di funzionamento, di allarme incendio, di avaria e di segnalazione di fuori servizio. -controllo a vista delle interconnessioni degli impianti, del loro cablaggio, delle tubazioni e cassette di derivazione; -controllo della coerenza dei circuiti con gli schemi con particolare riguardo alla corrispondenza delle sigle identificative riportate su cavi e terminali con quelle indicate nei disegni; verifica mediante calcolo teorico della autonomia dell’impianto. Si devono inoltre effettuare, in ogni caso, tutte le eventuali prove specificamente richieste dalla normativa vigente per gli ambienti particolari presenti nella struttura in oggetto. La ditta appaltatrice dovrà compilare e firmare un verbale di verifica e di collaudo, comprovanti l’effettuazione delle suddette verifiche e i risultati ottenuti. Tale documentazione dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento prima dell’esecuzione del collaudo finale; la Direzione Lavori ha facoltà di richiedere l’effettuazione di altre verifiche qualora tale documentazione risulti lacunosa o non conforme a quanto previsto dalle vigenti norme. Art. 71 – Impianto automatico di illuminazione ausiliaria di emergenza Requisiti generali: - impianto di illuminazione ausiliaria di emergenza ad interruzione breve < 0,5 sec, realizzato secondo CEI EN 60598-2-22, CEI 64-50, in tutti i livelli dell’edificio compresi i locali tecnici e di servizio, fatta eccezione per la rampa carrabile per la scala al suo interno. alimentato da batterie tampone (con ricarica entro 12 ore) atte a garantire un funzionamento continuativo per minimo ore 1; - dotato di corpi di illuminazione marcati CE, aventi segnaletica incorporata di dimensione appropriata (relazione: distanza = 200 x altezza pittogramma), secondo CEI EN 60598-2-22, ISO 3684:1984, EN 50172, UNI 7543 parte 2, UNI 7546 parte 5; - tutti i corpi illuminanti devono essere collocati nei punti obbligati quali: • ad ogni uscita di emergenza; • vicino ad ogni scala in modo che ogni rampa sia illuminata direttamente; • vicino ad ogni cambio di livello del pavimento; • sul segnale di uscita; • vicino ad ogni cambio di direzione; - vicino ad ogni allarme antincendio; • vicino ad ogni attrezzatura antincendio; • all’esterno di ogni uscita; • vicino alla cassetta di pronto soccorso, così come rappresentato negli elaborati grafici di progetto. Illuminamento delle vie di esodo: non deve risultare inferiore a 2 lux ad 1 metro dal piano di calpestio, in qualsiasi punto della via di esodo; Illuminamento in corrispondenza delle scale e delle porte: non deve risultare inferiore a 5 lux ad 1 metro dal piano di calpestio; Caratteristiche generali delle segnalazioni di sicurezza: In accordo alle norme europee tutti le segnaletiche devono presentare pittogrammi formate da disegni di colore bianco su di un fondo verde (il cosiddetto “uomo che corre”) e conformi alle norme UNI 7546 ed alle direttive CEE 92/58. Tutte le segnaletiche che riportano, ad esempio, indicazioni con parole tipo “USCITA DI SICUREZZA” devono essere sostituite in quanto da considerarsi obsolete. Funzionamento e prestazioni Ogni singolo apparecchio destinato all’emergenza deve essere con funzionamento non permanente ed accendersi solo in caso di guasto dell’illuminazione ordinaria. In caso di guasto ogni la lampada dell’impianto in parola deve essere alimentata da batterie tampone (con ricarica entro 12 ore) atte a garantire un funzionamento continuativo per minimo ore 1 ad interruzione breve < 0,5 sec. realizzato secondo CEI EN 60598-2-22, CEI 64-50, la cui ricarica deve essere assicurata dalla linea al ritorno della rete. Caratteristiche delle batterie In accordo alle norme CEI EN 60598-2-22 le batterie per gli apparecchi autoalimentati devono avere, in normali condizioni di impiego, una durata di vita minima di 4 anni comprovata attraverso atti documentali e curve di vita fornite dal costruttore degli accumulatori stessi, e devono garantire un funzionamento continuativo minimo degli apparecchi illuminanti per 1 ora ed una ricarica completa entro 12 ore; non devono produrre emissioni di gas; devono segnalare, attraverso opportuno dispositivo (luminoso o acustico), il raggiungimento del termine della vita utile di ogni singolo accumulatore in modo graduale e prevedibile. Verifica generale dell’impianto: La presente attività dovrà comprendere principalmente: - verifica del numero e della tipologia degli apparecchi installati, con relativi dati di ubicazione in conformità alle tavole grafiche del progetto, nonché indicazione dei dati di prestazioni illuminotecniche; - verifica dell’assenza di oggetti o altro impedimenti in grado di compromettere l’efficacia dei dispositivi di illuminazione di sicurezza; - verifica dell’assenza di rotture della struttura e dell’apparecchio o di suo degrado che possa comprometterne la sicurezza della funzione ed il rispetto delle prescrizioni di impianto; - accertamento sulla effettiva efficienza della ricarica in presenza di rete; - verifica documentata del grado di illuminamento di locali, percorsi, scale di sicurezza, ostacoli ecc., in rispetto a quanto richiesto dall’ambiente di installazione, dalla legislazione vigente e dalle rispettive norme; - verifica dell’integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza in relazione alle distanze di visibilità; - verifica del degrado delle lampade o dei tubi fluorescenti (assenza di annerimento); Ogni anomalia riscontrata e documentata deve essere eliminate attraverso l’intervento di personale qualificato e formato. Verifiche di funzionamento In conformità al punto 7 della norma CEI EN 50172 le verifiche devono comprendere: a) per apparecchi con batterie interne e alimentazione centralizzata: verifica dell’effettivo intervento in emergenza di tutti gli apparecchi; verifica delle condizioni costruttive degli apparecchi con eventuale sostituzione delle lampade o delle parti in materiale plastico danneggiati; verifica della operatività del sistema di inibizione, dove presente; b) sistema di alimentazione centralizzata: verifica della operatività del sistema di inibizione, dove presente; verifica delle corrette operazioni del sistema nel funzionamento di emergenza mediante le indicazioni/segnalazioni fornite dallo stesso. Le eventuali anomalie riscontrate devono essere eliminate attraverso l’intervento di personale qualificato e formato. Verifica dell’autonomia In conformità al punto 7 della norma CEI EN 50172 le verifiche devono comprendere, la misurazione dell’autonomia minima di 1 ora dell’impianto ad alimentazione centralizzata o di ogni altro singolo apparecchio di illuminazione di tipo autonomo, mediante le seguenti attività: - verifica dell’intervento e della durata di funzionamento per minimo 1 ora in modo di emergenza mediante procedure di simulazione di interruzione e interruzione dell’alimentazione ordinaria e misurazione della durata di accensione di tutti gli apparecchi di illuminazione di tipo autonomo o collegati all’impianto di alimentazione centralizzata. Se gli apparecchi o il sistema non sono idonei a garantire l’autonomia minima di 1 ora, le batterie devono essere sostituite. Ogni anomalia riscontrata deve essere rimossa attraverso l’intervento di personale qualificato e formato. Revisione e integrazione dell’impianto con parziale ampliamento La revisione e integrazione dovrà comprendere: - sostituzione del diffusore e del riflettore di materiale plastico degli apparecchi di illuminazione non più idonei; - sostituzione delle lampade o dei tubi fluorescenti esaurite; - sostituzione delle batterie non più efficienti; - aggiornamento dell’eventuale hardware/software del circuito elettronico, con eventuale sostituzione; - esame generale dell’intero impianto di illuminazione e segnalazione di sicurezza per la verifica dell’efficiente stato dei componenti quali cavi, interruttori, sezionatori ecc., in conformità alla CEI 6414. - Integrazione degli apparecchi di illuminazione di emergenza e sicurezza, e delle relative connessione di alimentazione alla rete elettrica, in coerenza al progetto approvato e quant’altro occorrente al perfetto funzionamento secondo le regole dell’arte. - rifacimento delle linee elettriche di alimentazione delle lampade di emergenza dai rispettivi quadri di piano con le tubazioni e le scatole di derivazione a vista IP55; - sostituzione / integrazione nei rispettivi quadri di piano dell’interruttore automatico magnetotermicodifferenziale per la linea luci di emergenza; Verbale di verifica, collaudo finale dell’impianto, Certificazione di conformità Al termine dell’attività di revisione e di integrazione degli apparecchi di illuminazione di emergenza e sicurezza, svolta attraverso l’intervento di personale qualificato e formato, l’Appaltatore dovrà rilasciare: Schema progettuale aggiornato indicante la posizione effettiva di ogni singolo dispositivo, opportunamente contraddistinto graficamente; Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’impianto, dell’adeguamento o parziale ampliamento dell’impianto stesso, ove necessario, con particolare riguardo all’individuazione dei materiali e componenti esistenti e/o utilizzati nonché alle misure di prevenzione e di sicurezza adottate; Verbale riportante gli esisti di verifica e collaudo effettuati dalla stesso Appaltatore nonché firmati e timbrati; - Certificazione di conformità dell’impianto in argomento. Art. 72 – Sostituzione del soccorritore esistente Note generali I soccorritori sono delle apparecchiature progettate per alimentare con continuità un carico in corrente alternata, ed in grado di erogare una piccola potenza permanente per l’alimentazione dei carichi fissi (es. protezioni) e una notevole potenza per brevi periodi per l’alimentazione dei carichi impulsivi. I soccorritori devono avere tempo di intervento “0” grazie alla doppia conversione e devono poter essere impiegati anche per le protezioni di minima tensione. Il soccorritore attualmente installato nel locale tecnico in prossimità dell’ingresso non è funzionante è dovrà essere sostituito con uno nuovo a servizio esclusivo delle utenze preferenziali della portineria e comunque in grado di garantire il passaggio tra alimentazione ordinaria e quella con il gruppo elettrogeno. La sostituzione dovrà comprendere: - fornitura e posa in opera del cavo e delle tubazioni IP55 a vista per la realizzazione della linea di alimentazione delle utenze preferenziali della portineria; - fornitura e posa degli interruttori automatici di protezione del soccorritore e della linea in uscita; - fornitura e posa degli interruttori automatici di protezione del soccorritore e della linea in uscita; - fornitura e posa in opera del sistema di sgancio della linea in uscita dal soccorritore con pulsante posto all’esterno del locale; - fornitura e posa in opera di idonea cartellonistica di segnalazione. Condizioni di esercizio A meno di diverse specifiche indicazioni, le condizioni nominali di esercizio sono le seguenti: - luogo di installazione: all’interno - condizioni di installazione: fissa - modo di installazione: a pavimento - temperatura dell’aria: -5°C +40°C - umidita relativa: fino a 95% condensa solo occasionale - altitudine: ≤ 1000 metri Caratteristiche elettriche • potenza apparente 3000 VA Ingresso • Tensione nominale (Vac) 208, 220, 230, 240 V • Range di tensione (Vac) da rete da 160 a 276 V • Frequenza nominale (Hz) 50 Hz • Verifica neutro / fase su LCD • Fattore potenza ingresso 0,98 Uscita • Tensione nominale 208, 220, 230, 240 • Regolazione di tensione +/- 2% • Forma d’onda Sinusoidale • Frequenza nominale 50 Hz +/-0,5% • Rendimento 95% • Distorsione armonica <3% THD con carico lineare • Fattore di cresta 3:1 Batterie • Tipo piombo ermetiche senza manutenzione • Tempo di ricarica 4 ore • Accessibilita vano accessibile hot swap • Accensione in mancanza rete cold start • Autonomia standard 5 minuti • Autonomia di 2 ore con carico di 100 W Esecuzione ed installazione - Le condizioni di posa devono risultare in accordo alle istruzioni del costruttore. - Le condizioni di posa devono garantire l’accessibilita per manutenzione o sostituzione. - Le condizioni di posa devono evitare mutue influenze con altre apparecchiature (calore, vibrazioni, campi elettrici e magnetici, ecc.) in grado di declassare le prestazioni nominali dell’opera in misura non prevista in fase progettuale. Collaudo Il collaudo finale degli impianti sarà effettuato in accordo con la Direzione Lavori che avrà facoltà di richiedere la ripetizione delle verifiche di cui al punto precedente nonché di qualunque altra prova prevista dalle normative vigenti o comunque ritenuta necessaria per accertare la corretta esecuzione dell’impianto. I tempi e i metodi di esecuzione del collaudo dovranno essere comunicati con almeno due settimane di anticipo alla Direzione Lavori che avrà comunque facoltà di richiedere l’esecuzione con modalità e tempi diversi purché compatibili con i tempi di consegna previsti nel contratto. La messa in funzione, se non impedita da accertate cause di forza maggiore, dovrà avvenire immediatamente dopo il collaudo, previo contestuale rilascio della Dichiarazione di Conformità al Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008 e s.m.i. nonché, se non consegnati in precedenza, dalla documentazione tecnica dei componenti installati omologati, degli elaborati progettuali e di dimensionamento degli impianti, nonché i Verbali di verifica redatti, firmati e timbrati dall’Appaltatore. Documentazione sull’eseguito Al termine dei lavori e comunque prima dell’inizio delle operazioni di collaudo degli impianti, l’appaltatore dovrà consegnare: • la Dichiarazione di Conformità o di Rispondenza, secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008 e s.m.i. • la documentazione tecnica dei componenti installati omologati, • gli elaborati progettuali (grafici) e relazioni di dimensionamento e verifica degli impianti a firma di tecnico abilitato regolarmente iscritto nell’albo professionale di appartenenza; • i Verbali di verifica redatti, firmati e timbrati dall’Appaltatore. • libretti/manuali con le norme d'uso e manutenzione delle apparecchiature installate. • accompagnare questi documenti con lettera, una copia della quale sarà sottoscritta dalla Committenza per accettazione; • Tutte le documentazioni dovranno essere consegnate in triplice copia cartacea e una copia completa su supporto informatico riproducibile (formato pdf). Garanzia L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire l'impianto, per la qualità dei materiali, per il montaggio ed, infine, per il regolare funzionamento, per il tempo previsto da contratto. Pertanto, fino al termine di tale periodo, l'Appaltatore deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso oppure da cattiva qualità dei combustibili impiegati o da normale usura. CAPO XV – IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO Art. 73– Descrizione delle opere da eseguire I lavori che formano l'oggetto dell'appalto si riassumono come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. - Manutenzione straordinaria dell’impianto di rilevazione incendi completo di centralina analogica a 2 loop conforme alla EN54-2, rilevatori analogici ottici di fumo certificato EN54-7 installati su basetta, eleettromagneti per blocco per porte tagliafuoco con pulsante di sgancio manuale, pulsanti analogici a rottura vetro indirizzato conformi alla EN 54.11, targhe ottico acustiche conformi alla EN54.3 e EN 54.23, moduli di uscita dotati di circuito di identificazione, sirene elettroniche autonome a 24V con lampeggiante complete di batterie il tutto conforme alla EN54-3, Art. 74– Caratteristiche tecniche degli impianti - Generalità Le opere per la protezione incendi sono finalizzate ad annullare o almeno ridurre le conseguenze di un incendio in un’attività. Tali impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dai fabbricanti. Le opere di prevenzione incendi includono quindi mezzi di rivelazione, segnalazione o allarme, evacuazione di fumo e calore, controllo o estinzione, atti a garantire l'effettiva tenuta, in caso d'incendio, delle strutture o materiali interessati. L'attrezzatura e/o i materiali utilizzati per costituzione degli impianti antincendio, in tutti i suoi componenti, devono essere conformi alle norme CEI ed UNI EN di riferimento e dotati della marcatura CE. A completamento dell'impianto antincendio dovranno essere previste tutte le opere e/o installazioni necessarie a garantire la rispondenza con la normativa vigente per gli edifici da servire, in funzione delle specifiche attività che si dovranno accogliere. Gli interventi relativi alle opere di prevenzione incendio sono di seguito indicati. Art. 75 – Chiudiporta Le porte antincendio saranno collegate a centraline o impianti centralizzati di controllo per la rivelazione fumo saranno del tipo: – aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione frontale della velocità di chiusura, regolazione frontale della pressione di apertura, regolazione frontale dell'urto di chiusura finale, con bloccaggio elettromagnetico a tensione di esercizio di 24V; – dispositivo (per porte a due battenti) costituito da due chiudiporta e da binario con la regolazione della sequenza di chiusura. Art. 76 – Sistema di rivelazione incendi Per rivelazione di incendio si intende il processo in base al quale l'evento incendio viene portato a conoscenza di qualcuno o qualcosa che può intervenire sull'incendio avviando un'azione di controllo. L'impianto dovrà essere realizzato a norma della UNI 9795 ed a norma della regola tecnica di prevenzione incendi di riferimento per l'attività servita; i componenti dell'impianto dovranno essere idonei ai luoghi dove verranno installati. I rivelatori previsti dovranno essere costruiti in accordo alle norme UNI EN 54 e certificati da Ente notificato a livello europeo. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro: a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da 2 o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione d'incendio; b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto. I predetti intervalli di tempo saranno definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti, nonché di quanto previsto nel piano di emergenza. Ai fini dell'organizzazione della sicurezza, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica delle seguenti azioni: - chiusura di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura; - disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento; - attivazione di eventuali sistemi antincendio automatici (estinzione, evacuazione fumi, etc.); - chiusura di eventuali serrande tagliafuoco poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione; - eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati nel piano di emergenza. Il sistema automatico fisso sarà composto da una serie di dispositivi essenziali schematizzabili come di seguito: • il Rivelatore d'incendio: il componente fondamentale del sistema contenente sensori, costantemente o ad intervalli frequenti, monitorizzanti i fenomeni fisici e/o chimici associati all'incendio e che fornisce le corrispondenti segnalazioni alla centrale di controllo. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori dovrà determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, ubicata in ambiente presidiato; • la Centrale di controllo e segnalazione analogia a 2 loop: costituita da un dispositivo, che avrà alimentazione primaria da rete pubblica e alimentazione di riserva da batteria, oltre a permettere il funzionamento di vari componenti, svolgerà le seguenti funzioni: - riceverà i segnali dai rivelatori ad essa collegati e determinerà se tali segnali corrispondono alla condizione di "allarme incendio". Se esiste la condizione di allarme incendio, sarà indicata con mezzi ottici e acustici. La centrale dovrà poter localizzare la zona di pericolo; - monitorizzerà il funzionamento corretto del sistema e segnalerà con mezzi ottici e acustici eventuali anomalie, quali corto circuiti, interruzioni, guasti nell'alimentazione; - inoltrerà il segnale di allarme incendio ai dispositivi di allarme, alla stazione di ricevimento dell'allarme incendio ed a un sistema automatico antincendio (ove previsto e collegato). • il Dispositivo di allarme incendio costituito da un componente utilizzato per segnalare un allarme incendio, con l'ausilio di sirene, segnali luminosi, pannelli ottico-acustici, etc. I dispositivi installati all'esterno della centrale di controllo serviranno per allertare le persone in pericolo e/o gli addetti alla gestione dell'emergenza incendio; • il Dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio e segnale di guasto previsto da un'apparecchiatura intermedia che trasmetterà il segnale di allarme dalla centrale di controllo e segnalazione ad una stazione di ricevimento dell'allarme stesso. Laddove non è previsto il presidio costante da parte di personale informato sulle procedure di allarme sarà necessario collegare la centrale di controllo con una postazione remota attraverso l'uso di combinatori telefonici multifunzione (es. commutatori telefonici o modem) verso centrali di telesorveglianza o persone in grado di intervenire celermente (es. preposti, Comando dei Vigili del Fuoco, ecc.). • Sistema di allarme: le aree dovranno essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine dovranno essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'edificio o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. La diffusione degli allarmi sonori dovrà avvenire tramite impianto ad altoparlanti. • Collegamenti elettrici: tutti i collegamenti elettrici dovranno essere realizzati con cavi resistenti al fuco per un minimo di 30 minuti idonei per impianto di rilevazione incendi conforme alle CEI 20-22, CEI 20- 45; dovranno inotre essere installate tubazioni, scatole ed accessori necessari in PVC IP55 necessari alla realizzazione dell’impianto di rilevazione in conformità alla UNI 9795/13; Il sistema di rivelazione incendi automatico sarà inoltre costituito da: • Punti di segnalazione manuale Deve essere prevista l'installazione di segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite. Il componente utilizzato per l'avvio manuale dell'allarme dovrà essere conforme alla norma UNI EN 54-11. L'azionamento del punto di segnalazione richiede la rottura o lo spostamento di un elemento frangibile, facente parte della superficie frontale. I punti di segnalazione manuale saranno ad azionamento diretto Note sulla installazione dei pulsanti manuali In ciascuna zona dovranno essere installati almeno 2 pulsanti manuali, almeno ogni 40 metri e comunque presso le vie di fuga. I pulsanti dovranno essere installati ad una altezza di circa 1,40 m da terra. • Rivelatore di fumo Il rivelatore di fumo puntiforme dovrà essere conforme alla norma UNI EN 54-7, rimovibile, montato su basetta di supporto universale, ed essere in grado di campionare l'atmosfera in modalità continua o a frequenti intervalli. Il principio di rilevazione si baserà sulle dispersioni della luce (effetto Tyndall) anche da parte di particelle di fumo poco riflettenti (particelle di piccole dimensioni e scure), ovvero attraverso i seguenti metodi: - segnalazione a tre impulsi, - emissione di luce da parte di diodo ogni tre secondi ed elemento ricevente a fotodiodo al silicio, munito di rete anti-insetto. Il sistema sarà dotato di schermo antiluce e “camera da fumo” nera, provvisto di indicatore di intervento visibile dall'esterno. Il rivelatore sarà posto in opera compreso il fissaggio e la linea di collegamento alla centrale di rivelazione incendi. Note e prescrizioni sulla installazione dei rivelatori di fumo Frequentemente eventuali emissioni di fumo o vapori dovuti alle normali lavorazioni possono causare falsi allarmi nei rivelatori ottici di fumo. (es.: cucine, stirerie, fumi di lavorazioni industriali). Pertanto in questi casi occorrerà installare rivelatori con un diverso principio di rivelazione (termovelocimetrici, ecc.). La velocità dell'aria deve essere normalmente superiore a 1 m/sec. oppure occasionalmente superiore a 5 m/sec.; non dovranno essere installati in prossimità di aperture di aerazione naturale o in prossimità di bocchette di ventilazione in quanto potrebbero provocare allarmi impropri. La distanza tra i rivelatori di fumo e le pareti del locale sorvegliato non dovrà essere inferiore a 0,5 metri a meno che siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o simili di larghezza minore di 1 metro. L'altezza massima dei rivelatori di fumo rispetto al pavimento non dovrà essere maggiore di 12 metri. Nei locali di altezza maggiore adibiti a magazzino con scaffali, potranno essere utilizzati a soffitto, intervallati da rivelatori ad altezze inferiori. Nei locali in cui, per le loro caratteristiche costruttive, il fumo possa stratificarsi ad una distanza più bassa rispetto al soffitto, i rivelatori dovranno essere posti ad altezze alternate su 2 livelli. Tutti i prodotti, materiali, attrezzatura e suoi componenti di cui al presente articolo, devono essere conformi alla normativa tecnica vigente e dotati della marcatura CE. • Segnalatori di allarme La segnalazione data da avvisatori acustici locali accoppiati a segnalatori luminosi deve essere collegata alla centrale antincendio mediante cavi resistenti alla fiamma ovvero con cavi incassati in elementi di muratura in modo che ne costituisca naturale protezione. Caratteristiche Meccaniche - Segnalatore ottico: corpo in profilato di alluminio o PVC; - Pannello frontale inclinato o bombato per una migliore visibilità; - Scritta retroilluminata ed intercambiabile "ALLARME INCENDIO" o "SPEGNIMENTO IN CORSO"; - Trasduttore interno di tipo piezoelettrico; - Segnalatore acustico: il pannello ottico di allarme dovrà essere abbinato ad un segnalatore acustico di allarme certificato UNI EN 54-3 e riportare il marchio CE. • Cartellonistica di sicurezza attrezzature antincendio Come previsto da specifica normativa in termini di sicurezza per gli addetti e per il pubblico, tutti i componenti attivi dell'impianto antincendio dovranno essere forniti di idonea cartellonistica di segnalazione visibile con distanze di 30 metri, con pittogramma bianco su fondo rosso. I cartelli segnaletici dovranno essere alla norma UNI 7543, al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle direttive CEE e alla normativa tecnica vigente. Art. 77 – Qualità e provenzienza dei materiali Tutti i materiali dell'impianto dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. nonché nelle relative norme UNI di riferimento. L'Appaltatore, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire alla Direzione dei Lavori, le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei diversi materiali. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. Art. 78 – Modo di esecuzione del lavori Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto. L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e con le esigenze che possano sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere nell'edificio affidate ad altre ditte. L'Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio. L'Appaltatore, ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e/o di disporre un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. Art. 79 – Verifiche e prove preliminari dell’impianto La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione delle opere ed in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: a) verifica preliminare, intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente l'impianto, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali; b) prova preliminare di funzionamento di tutti i componenti degli impianti. La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale. Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, la Direzione dei Lavori emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte l'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al termine del periodo di garanzia di cui all'articolo relativo alla garanzia dell'impianto Art. 80 – Collaudo Il collaudo finale dell’impianto sarà effettuato in accordo con la Direzione Lavori che avrà facoltà di richiedere la ripetizione delle verifiche di cui al punto precedente nonché di qualunque altra prova prevista dalle normative vigenti o comunque ritenuta necessaria per accertare la corretta esecuzione dell’impianto. I tempi e i metodi di esecuzione del collaudo dovranno essere comunicati con almeno due settimane di anticipo alla Direzione Lavori che avrà comunque facoltà di richiedere l’esecuzione con modalità e tempi diversi purché compatibili con i tempi di consegna previsti nel contratto. La messa in funzione, se non impedita da accertate cause di forza maggiore, dovrà avvenire immediatamente dopo il collaudo, previo contestuale rilascio della Dichiarazione di Conformità al Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008 e s.m.i. nonché, se non consegnati in precedenza, dalla documentazione tecnica dei componenti installati omologati, degli elaborati progettuali e di dimensionamento degli impianti, nonché i Verbali di verifica redatti, firmati e timbrati dall’Appaltatore. Documentazione sull’eseguito Al termine dei lavori e comunque prima dell’inizio delle operazioni di collaudo degli impianti, l’appaltatore dovrà consegnare: • la Dichiarazione di Conformità o di Rispondenza, secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008 e s.m.i. • la documentazione tecnica dei componenti installati omologati, • gli elaborati progettuali (grafici) e relazioni di dimensionamento e verifica degli impianti a firma di tecnico abilitato regolarmente iscritto nell’albo professionale di appartenenza; • i Verbali di verifica redatti, firmati e timbrati dall’Appaltatore. • libretti/manuali con le norme d'uso e manutenzione delle apparecchiature installate. • accompagnare questi documenti con lettera, una copia della quale sarà sottoscritta dalla Committenza per accettazione; • Tutte le documentazioni dovranno essere consegnate in triplice copia cartacea e una copia completa su supporto informatico riproducibile (formato pdf). Art. 81 – Garanzia L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire l'impianto, per la qualità dei materiali, per il montaggio ed, infine, per il regolare funzionamento, per il tempo previsto da contratto. Pertanto, fino al termine di tale periodo, l'Appaltatore deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso oppure da cattiva qualità dei combustibili impiegati o da normale usura. CAPO XVI – MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO Art. 82 - Descrizione delle opere da eseguire I lavori che formano l'oggetto dell'appalto consistono in: • Sostituzione degli idranti UNI 45; • Manutenzione delle tubazioni e delle coibentazioni; • Sostituzione dell’elettropompa principale. Di seguito si dettaglia quanto necessario per ciascun componente e per tipologia di intervento Art. 83 - Caratteristiche tecniche dei componenti Attacco per idrante 45 UNI costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportello con telaio portavetro in lega leggera lucidata e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza Safe Crash, contenente all'interno rubinetto idrante filettato 1 1/2" con sbocco a 45° per presa a parete, attacco maschio, tubazione flessibile a norma UNI EN 14540 di lunghezza mt. 20, con portata minima 120 litri/minuto. L'attrezzatura, in tutti i suoi componenti, deve essere conforme alla norma UNI EN 671-2, dotata della marcatura CE e perfettamente funzionante. Attacco motopompa: l’attacco motopompa è presente e realizzato attraverso due idranti soprassuolo dotati di attacco per immissione dell’acqua. Elettropompa: Pompa centrifuga monostadio a motore ventilato, monoblocco, per installazione su basamento in cemento. Oscillazioni e rumorosità ridotte, con lanterna e motore standard (normalizzato) collegato in modo fisso. Con tenuta a soffietto meccanica a circolazione forzata indipendente dal senso di rotazione e girante che riduce il fenomeno di cavitazione. Flangia con attacchi per la misura della pressione R 1/8. Corpo pompa e lanterna trattati con cataforesi. Campo d'applicazione consentito: versione standard per pressione di esercizio: 13 bar (fino a +140 °C) / bar16 bar (fino a +120 °C) bar Campo di temperatura con una temperatura ambiente max. di +40 °C: -20...+140 °C (a seconda del fluido di pompaggio). Motore elettrico: Grado protezione: IP 55 Classe isolamento: F Alimentazione rete: 3~400 V, 50 Hz Velocità nominale: 2900 1/min Tubazioni in acciaio zincato: le tubazioni saranno in acciaio zincato senza saldatura longitudinale (Mannesmann) UNI 8863 zincati a caldo secondo UNI EN 10240 Isolamento delle tubazioni: i materiali coibenti a contatto con le tubazioni dovranno presentare stabilità dimensionale e funzionale alle temperature di esercizio e per la durata dichiarata dal produttore. Dovranno essere imputrescibili e non infiammabili, da dimostrare con documentazione di avvenuti accertamenti di laboratorio ufficialmente riconosciuto. I materiali isolanti non dovranno essere applicati fino a quando siano state eseguite le prove di tenuta degli impianti e tutti i materiali estranei come ruggine, scorie o sporco siano stati rimossi e le superfici siano verniciate con antiruggine, pulite ed asciutte. Le coibentazioni delle tubazioni e dei componenti di linea installati all’esterno dei vani tecnici e della centrale di pompaggio dovranno avere superficie esterna alluminata. Gli spessori del rivestimento relativo deve essere almeno di 30 mm e comunque non inferiore alla Classe 1 dell’ allegato B del DPR 412/93. Dovrà essere previsto isolante in elastomero a celle chiuse altamente flessibile, caratterizzato da un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica: conduttività termica non superiore a 0,040 W/m°K v alutata a + 40°C. I materiali isolanti dovranno essere posati a regola d'arte. L'isolamento dovrà essere installato senza soluzione di continuità; esso sarà continuo anche alle sospensioni e ai manicotti dei tubi. Tutti i prodotti, materiali, attrezzatura e i suoi componenti di cui al presente articolo, devono essere conformi alla normativa tecnica vigente e dotati della marcatura CE. Art. 84 - Qualita' e provenienza dei materiali Tutti i materiali dell'impianto dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. nonché nelle relative norme UNI di riferimento. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto. L'Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio. Art. 85 – Collaudo Il collaudo finale dell’impianto sarà effettuato in accordo con la Direzione Lavori che avrà facoltà di richiedere la ripetizione delle verifiche di cui al punto precedente nonché di qualunque altra prova prevista dalle normative vigenti o comunque ritenuta necessaria per accertare la corretta esecuzione dell’impianto. I tempi e i metodi di esecuzione del collaudo dovranno essere comunicati con almeno due settimane di anticipo alla Direzione Lavori che avrà comunque facoltà di richiedere l’esecuzione con modalità e tempi diversi purché compatibili con i tempi di consegna previsti nel contratto. L’Appaltatore, oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo, salvo i danni eventuali e il normale deperimento dovuto a colpa o ad uso di terzi, sarà tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o modifica che in sede di collaudo saranno giudicati necessari da parte della Direzione Lavori. Successivamente all’effettuazione del collaudo con esiti positivi verrà compilato regolare verbale di ultimazione lavori da parte della Direzione Lavori. La messa in funzione, se non impedita da accertate cause di forza maggiore, dovrà avvenire immediatamente dopo il collaudo, previo contestuale rilascio della Dichiarazione di Conformità al Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008 e s.m.i. nonché, se non consegnati in precedenza, dalla documentazione tecnica dei componenti installati omologati, degli elaborati progettuali e di dimensionamento degli impianti, nonché i Verbali di verifica redatti, firmati e timbrati dall’Appaltatore. Documentazione sull’eseguito Al termine dei lavori e comunque prima dell’inizio delle operazioni di collaudo degli impianti, l’appaltatore dovrà consegnare: • la Dichiarazione di Conformità o di Rispondenza, secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008 e s.m.i. • la documentazione tecnica dei componenti installati omologati, • gli elaborati progettuali (grafici) e relazioni di dimensionamento e verifica degli impianti a firma di tecnico abilitato regolarmente iscritto nell’albo professionale di appartenenza; • i Verbali di verifica redatti, firmati e timbrati dall’Appaltatore. • libretti/manuali con le norme d'uso e manutenzione delle apparecchiature installate. • accompagnare questi documenti con lettera, una copia della quale sarà sottoscritta dalla Committenza per accettazione; • Tutte le documentazioni dovranno essere consegnate in triplice copia cartacea e una copia completa su supporto informatico riproducibile (formato pdf). Art. 86 – Garanzia L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire l'impianto, per la qualità dei materiali, per il montaggio ed, infine, per il regolare funzionamento, per tutti il tempo previsto dal contratto. Salvo diversa indicazione del contratto e/o se non indicato espressamente, i lavori e gli impianti di cui al presente capitolato saranno oggetto di garanzia completa da parte dall’Appaltatore dal giorno dell’ultimazione fino al collaudo finale e successivamente per 24 mesi dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione. Tale garanzia coprirà tutti gli eventuali difetti dei materiali utilizzati nonché i malfunzionamenti dovuti ad errata installazione dei componenti. Sono esclusi dalla garanzia solo i materiali di consumo. Pertanto, fino al termine di tale periodo, l'Appaltatore deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso oppure da cattiva qualità dei combustibili impiegati o da normale usura.