INSERIMENTO E
INTEGRAZIONE DEGLI
ALUNNI STRANIERI
A cura di Dal Farra Renata
Normativa di
riferimento
• Legge n. 40/1998 – disciplina
dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero; artt. 3637 istruzione e diritto allo studio
• DPR n. 394/1999 – regolamento
sull’attuazione
delle
disposizioni
concernenti
la
disciplina
dell’immigrazione;
artt.
45-46
istruzione e diritto allo studio
Normativa
di riferimento
• Legge n. 189/2002 (legge BossiFini) conferma le procedure di
accoglienza
degli
alunni
stranieri a scuola
• D.lvo
76/2005
diritto-dovere
all’istruzione per tutti i minori
presenti sul territorio nazionale
Normativa
di riferimento
• C.M. n. 24 / 1 marzo 2006 –
Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione
degli
alunni
stranieri
• C.M. n. 28 / 15 marzo 2007 –
esame di stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione
Nel DPR 394/99
si legge:
• i minori stranieri hanno diritto
all’istruzione, anche se immigrati
irregolari
• sono soggetti all’obbligo scolastico
e formativo come gli studenti italiani
• l’iscrizione a scuola può essere
richiesta
in
qualsiasi
momento
dell’anno
Nel DPR 394/99
si legge:
• gli alunni vengono iscritti nella
classe
corrispondente
all’età
anagrafica, salvo che il collegio
docenti non decida per una classe
precedente o successiva, in base
alla documentazione del percorso
scolastico compiuto, alla verifica
delle competenze, all’ordinamento
scolastico del paese di provenienza.
Nel DPR 394/99
si legge:
• Gli
stranieri
presenti
nella
scuola vanno distribuiti nelle
varie classi
• Si devono progettare i piani di
studio personalizzati, adattando
le indicazioni nazionali al livello
di partenza degli alunni
• Si attivano corsi intensivi di
lingua italiana
C.M. 24/2006
• Gli
interventi
per
favorire
l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri riguardano tre aree:
• l’area amministrativa
• l’area comunicativo - relazionale
• l’area educativo - didattica
Area amministrativa
• Comprende
l’iscrizione
e
l’acquisizione della documentazione
in possesso della famiglia: permesso
di
soggiorno
o
ricevuta
della
questura attestante la richiesta,
documentazione
sanitaria
(vaccinazioni) e la documentazione
scolastica attestante il percorso
scolastico
compiuto
nel
paese
d’origine
Area
comunicativo-relazionale
• Comprende la comunicazione scuola –
famiglia, se possibile con la presenza
del mediatore linguistico
• il coinvolgimento della famiglia, anche
attraverso
un
“POF”
illustrativo
tradotto nella lingua dell’alunno
• I lavori della commissione intercultura
dell’istituto
• La
formazione
del
personale
amministrativo e docente
Area
educativo-didattica
• Attiene
alla
preparazione
dei
colloqui con la famiglia
• alla preparazione dell’accoglienza
all’alunno
• all’accertamento del suo livello di
competenza
• alla
scelta
della
classe
di
accoglienza
• alla progettazione del piano di studio
personalizzato, con spazi e tempi
privilegiati per l’acquisizione della
lingua italiana
Apprendimento della
lingua italiana
• Riguarda due aspetti:
• la lingua per comunicare, che
può essere acquisita anche in
tempi relativamente brevi
• La lingua per lo studio, che
richiede l’acquisizione di termini
specifici
e
la
riflessione
linguistica e quindi necessita di
tempi molto più lunghi
Progettazione del
piano di studio
• È compito di tutti i docenti della
classe che accoglie
• Può
essere
necessario
l’intervento
del
mediatore
linguistico
culturale,
che
concorda
con
i
docenti
le
modalità di intervento e la
valorizzazione
della
diversità
culturale degli alunni della classe
Opportunità
formativa
• L’integrazione degli alunni stranieri
deve
essere
vista
come
un’opportunità
formativa
per
i
compagni di classe che diventano
protagonisti
dell’educazione
interculturale; questo è altrettanto
valido per i docenti ed il personale
scolastico in genere come sottolinea
la direttiva ministeriale n. 45/2005
Valutazione
• Le linee guida emanate nel 2006
fanno
riferimento
alla
funzione
educativa della valutazione, oltre a
quella
certificativa;
verifica
e
valutazione sono la conclusione del
piano
di
studio
personalizzato,
previsto dal d.lvo 59/2004: come si
adegua alle capacità dell’alunno la
proposta didattica, allo stesso modo
si dovrà tener conto del suo
percorso in sede di valutazione
Valutazione
• Il superamento dell’esame di stato al
termine del 1° ciclo è condizione
assoluta per il prosieguo del corso di
studi
• Anche gli studenti iscritti ad un
corso
di
studi
nella
scuola
secondaria di 2° grado, se sprovvisti
del titolo, devono essere messi nella
condizione
di
conseguirlo
(con
percorsi mirati nella scuola stessa o
presso i CTP)
Valutazione
“ Pur nella inderogabilità della effettuazione
di tutte le prove scritte previste per l’esame
di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le
Commissioni
vorranno
considerare
la
particolare situazione di tali alunni stranieri
e procedere ad una opportuna valutazione
dei livelli di apprendimento conseguiti che
tenga
conto
anche
delle
potenzialità
formative e della complessiva maturazione
raggiunta” . (C.M. 28/2007)
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Inserimento e integrazione degli alunni stranieri (presentazione in