INSERIMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI A cura di Dal Farra Renata Normativa di riferimento • Legge n. 40/1998 – disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; artt. 3637 istruzione e diritto allo studio • DPR n. 394/1999 – regolamento sull’attuazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione; artt. 45-46 istruzione e diritto allo studio Normativa di riferimento • Legge n. 189/2002 (legge BossiFini) conferma le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola • D.lvo 76/2005 diritto-dovere all’istruzione per tutti i minori presenti sul territorio nazionale Normativa di riferimento • C.M. n. 24 / 1 marzo 2006 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri • C.M. n. 28 / 15 marzo 2007 – esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione Nel DPR 394/99 si legge: • i minori stranieri hanno diritto all’istruzione, anche se immigrati irregolari • sono soggetti all’obbligo scolastico e formativo come gli studenti italiani • l’iscrizione a scuola può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno Nel DPR 394/99 si legge: • gli alunni vengono iscritti nella classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio docenti non decida per una classe precedente o successiva, in base alla documentazione del percorso scolastico compiuto, alla verifica delle competenze, all’ordinamento scolastico del paese di provenienza. Nel DPR 394/99 si legge: • Gli stranieri presenti nella scuola vanno distribuiti nelle varie classi • Si devono progettare i piani di studio personalizzati, adattando le indicazioni nazionali al livello di partenza degli alunni • Si attivano corsi intensivi di lingua italiana C.M. 24/2006 • Gli interventi per favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri riguardano tre aree: • l’area amministrativa • l’area comunicativo - relazionale • l’area educativo - didattica Area amministrativa • Comprende l’iscrizione e l’acquisizione della documentazione in possesso della famiglia: permesso di soggiorno o ricevuta della questura attestante la richiesta, documentazione sanitaria (vaccinazioni) e la documentazione scolastica attestante il percorso scolastico compiuto nel paese d’origine Area comunicativo-relazionale • Comprende la comunicazione scuola – famiglia, se possibile con la presenza del mediatore linguistico • il coinvolgimento della famiglia, anche attraverso un “POF” illustrativo tradotto nella lingua dell’alunno • I lavori della commissione intercultura dell’istituto • La formazione del personale amministrativo e docente Area educativo-didattica • Attiene alla preparazione dei colloqui con la famiglia • alla preparazione dell’accoglienza all’alunno • all’accertamento del suo livello di competenza • alla scelta della classe di accoglienza • alla progettazione del piano di studio personalizzato, con spazi e tempi privilegiati per l’acquisizione della lingua italiana Apprendimento della lingua italiana • Riguarda due aspetti: • la lingua per comunicare, che può essere acquisita anche in tempi relativamente brevi • La lingua per lo studio, che richiede l’acquisizione di termini specifici e la riflessione linguistica e quindi necessita di tempi molto più lunghi Progettazione del piano di studio • È compito di tutti i docenti della classe che accoglie • Può essere necessario l’intervento del mediatore linguistico culturale, che concorda con i docenti le modalità di intervento e la valorizzazione della diversità culturale degli alunni della classe Opportunità formativa • L’integrazione degli alunni stranieri deve essere vista come un’opportunità formativa per i compagni di classe che diventano protagonisti dell’educazione interculturale; questo è altrettanto valido per i docenti ed il personale scolastico in genere come sottolinea la direttiva ministeriale n. 45/2005 Valutazione • Le linee guida emanate nel 2006 fanno riferimento alla funzione educativa della valutazione, oltre a quella certificativa; verifica e valutazione sono la conclusione del piano di studio personalizzato, previsto dal d.lvo 59/2004: come si adegua alle capacità dell’alunno la proposta didattica, allo stesso modo si dovrà tener conto del suo percorso in sede di valutazione Valutazione • Il superamento dell’esame di stato al termine del 1° ciclo è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi • Anche gli studenti iscritti ad un corso di studi nella scuola secondaria di 2° grado, se sprovvisti del titolo, devono essere messi nella condizione di conseguirlo (con percorsi mirati nella scuola stessa o presso i CTP) Valutazione “ Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta” . (C.M. 28/2007)