PROVINCIA DI VERCELLI
SETTORE FORMAZIONE - LAVORO E POLITICHE SOCIALI –
CULTURA - TURISMO - ENERGIA - V.I.A. - ISTRUZIONE
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Allegato “sub A)” Determinazione Dirigenziale n. 182 del 21/01/2013
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N.
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2
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2.2
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2.5
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2.7
2.8
2.9
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3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
7
INDICE
SEDI, LOCALI, ATTREZZATURE
SEDE
SEDI OCCASIONALI
LOCALI E ATTREZZATURE
REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
COMUNICAZIONE AVVIO-CORSO (CALENDARIO - ISCRIZIONE ALLIEVI)
CALENDARIO ATTIVITA’
VARIAZIONI IN ITINERE CALENDARIO LEZIONI
VARIAZIONI IN ITINERE
COMUNICAZIONI VARIAZIONI IN ITINERE ALLIEVI
REGISTRO INFORMATICO
REGISTRO CARTACEO PRESENZE-ALLIEVI
STAGE
FaD
REGISTRAZIONE ATTIVITA’ SERVIZI AL LAVORO PER I PERCORSI INTEGRATI
ALLIEVI
DESTINATARI FINALI DELLE AZIONI
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE
CASI PARTICOLARI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
A.T.S. / ACCORDI
IMPOSTA DI BOLLO
AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE IN SEDE DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO
PUBBLICITA’ DEI CORSI
ORGANIZZAZIONE – RESPONSABILE DEL CORSO - SEGRETERIA
EROGAZIONE DEL CORSO
PROGETTO
SELEZIONE PARTECIPANTI
MATERIALI DISATTICI
PIANIFICAZIONE DIDATTICA E METODOLOGIE
RECUPERI
INCARICHI AI DOCENTI E REQUISITI
SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE DISABILI
CERTIFICAZIONE CONDIZIONE HANDICAP
STAGE INTERNO
ASSENZE ALLIEVI DISABILI PER “MALATTIA CERTIFICATA DOVUTA SITUAZIONE DI
HANDICAP”
PRIVACY
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1. SEDI, LOCALI E ATTREZZATURE
1.1 SEDE
1. La sede di svolgimento del corso deve essere quella comunicata con l’istanza o
comunque con la procedura di avvio corsi e deve essere accreditata. Aule e
laboratori dovranno possedere i requisiti standard previsti per le attività scolastiche
e/o formative.
2. In caso di A.T.S./Accordo tutte le sedi operative dei componenti o dei firmatari che
erogano formazione devono essere accreditate. Gli istituti scolastici non accreditati
facenti parte di A.T.S./Accordo potranno erogare esclusivamente attività di
istruzione.
3. Non è consentito l’utilizzo di aule e laboratori esterni all’edificio della sede corsuale
(da quelli dichiarati in istruttoria) salvo casi eccezionali adeguatamente motivati ed
autorizzati.
4. L’Operatore che, per vari motivi, intenda variare la sede, deve richiederne
l’autorizzazione all’Ufficio Programmazione del Servizio Formazione Professionale.
La sede dovrà avere caratteristiche equipollenti a quella dichiarata in precedenza,
laboratori compresi e non dovrà essere in contrasto con quanto dichiarato in sede
di istruttoria (cfr. Manuale di valutazione, classe 5 – Sostenibilità).
1.2 SEDI OCCASIONALI
1. Le sedi occasionali devono essere anagrafate secondo le modalità previste dalla
nota
Regionale
consultabile
al
sito
http://www.regione.piemonte.it/formaz/dwd/news_oper.pdf
e adeguatamente
presidiate.
2. E’ necessario che sia disponibile un servizio di segreteria durante lo svolgimento
delle lezioni.
3. Deve essere data informazione al pubblico e agli allievi dei giorni e dell’orario di
apertura della segreteria.
4. La sede occasionale dovrà disporre di un numero telefonico (fisso o mobile) da
riportare in procedura in corrispondenza del calendario del corso.
5. Presso la sede occasionale in cui sono in svolgimento i corsi autorizzati, per tutta la
durata dell’attività formativa, dovrà essere conservata copia della documentazione
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inerente all’attività. Le copie dovranno riportare timbro, data e firma del direttore del
Centro.
1.3 LOCALI E ATTREZZATURE
1. I locali di svolgimento del corso sono aule didattiche e laboratori descritti nel
progetto che devono essere individuati e resi disponibili durante tutta l’attività
formativa, secondo quanto previsto dai “Modelli” regionali e dalle indicazioni
contenute nei Bandi.
2. Le attrezzature e la strumentazione didattica dichiarate devono essere disponibili
per tutta la durata dell’attività formativa. Qualora una parte delle attrezzature
dovesse essere temporaneamente indisponibile, si dovrà dare opportuna
comunicazione all’Ufficio Controlli. Le attrezzature dichiarate a progetto debbono
essere individuabili e rese disponibili durante i controlli in loco. Si terrà conto di
quanto dichiarato a progetto oltre a quanto previsto nei “Modelli” alla voce
“Standard minimi dei laboratori”.
3. Deve essere predisposto un piano aggiornato di utilizzo dei locali e delle
attrezzature.
2. REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
2.1 COMUNICAZIONE AVVIO-CORSO (Calendario / Iscrizione allievi)
1. L’Operatore deve procedere, tramite l’apposita procedura informatizzata, alla
formale comunicazione di avvio del corso, completa del giorno effettivo d’inizio
dell’intervento formativo e della fine presunta, almeno entro l’effettivo avvio delle
attività.
2. Il calendario del corso dovrà essere compilato considerando il monte ore
autorizzato. In caso di esame finale il numero di ore corrispondenti non dovrà
essere caricato. Quando si chiederà la composizione dell’esame finale, la
procedura recupererà il dato relativo al numero delle ore complessive del
corso. Sempre entro 10 giorni dall’inizio del corso dovranno essere caricati i
dati anagrafici degli allievi iscritti e di almeno un docente del corso. Le attività
formative iniziate o svolte senza il rispetto delle suddette modalità non sono
riconoscibili sotto il profilo della valorizzazione economica. Si ricorda che entro la
fine del corso dovranno essere inseriti i nominativi di tutti i docenti e compilate le
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schede ISFOL di tutti gli allievi. Si precisa, inoltre, che:
ƒ gli allievi sovrannumerari, rispetto al numero previsto a progetto, devono
essere iscritti, utilizzando la procedura informatizzata, senza distinzione alcuna
tra allievi effettivi e sovrannumerari;
ƒ gli allievi che, invece, non posseggono i requisiti previsti dal bando
provinciale sulla specifica azione o dal progetto del corso (LIBRA), devono
essere iscritti, tramite la procedura informatizzata, come uditori; agli stessi
devono essere applicati tutti gli adempimenti gestionali previsti per gli allievi
effettivi, pur non essendo riconosciuti ai fini economici.
3. Solo nel caso in cui la procedura informatizzata non fosse accessibile, l’Operatore è
tenuto ad inviare al Servizio Provinciale Formazione Professionale, la
documentazione necessaria di “inizio corso”, almeno il giorno precedente la data di
avvio.
4. Si precisa, inoltre, che tra gli allievi destinatari finanziabili delle diverse azioni
previste dal Bando provinciale non potranno partecipare i soggetti percettori di
trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia (i quali possono, quindi,
eventualmente partecipare ai corsi solo come allievi uditori).
2.2 CALENDARIO ATTIVITA’
1. Il calendario degli interventi formativi deve essere inserito integralmente (o senza le
ore relative all’esame finale) nell’apposita procedura informatizzata. Chi avesse già
caricato il corso comprese le ore d’esame, la procedura permette la correzione del
dato.
2. A far data dalla comunicazione di avvio del corso, il calendario non può essere
aggiornato/modificato con riferimento alle giornate di lezione precedenti alla data
corrente.
3. Per la data corrente e per le date successive è possibile inserire, modificare o
cancellare una o più lezioni; per le variazioni inerenti la data corrente la procedura
terrà automaticamente traccia dell’orario in cui è stata effettuata.
4. Per quanto riguarda lo stage, durante il caricamento del calendario tramite
l’apposita procedura, dovrà essere inserito un periodo convenzionale
corrispondente al monte ore complessivo previsto, a partire dalla data di
inizio del primo stage e fino alla data finale dell’ultimo. Il periodo di effettivo
svolgimento dello stage individuale sarà rilevabile dal progetto formativo e
dalle schede stage.
5. L’orario giornaliero non dovrà prevedere più di otto ore di lezione e non più di sei
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ore consecutive.
6. L’ ora di lezione si intende di 60 minuti.
7. Le attività di counselling nell’ambito dell’ Azione IV.I.14.01 (POLIS), anche se svolte
con modalità di colloquio individuale, devono essere inserite, come una qualsiasi
U.F., nel calendario del corso e conteggiate in caso di avvio attività secondo le
modalità di cui al precedente punto e1).
2.3 VARIAZIONI IN ITINERE CALENDARIO LEZIONI
1. Le variazioni in merito a calendari, orari di svolgimento delle lezioni e variazioni
analoghe non sono soggette a previa autorizzazione degli Uffici provinciali, ma
devono essere comunicate tramite l’apposita procedura informatizzata entro la
fine della rispettiva giornata di lezione (compresi scioperi, calamità naturali,
nonché le visite guidate, le quali dovranno essere altresì comunicate per iscritto
all’INAIL, escluse solo quelle relative agli esami se non superiori alla giornata).
NON VANNO INVIATI FAX AL SERVIZIO FORMAZIONE PER COMUNICARE LE
VARIAZIONI
2. Con le stesse modalità sopra esposte, dovranno essere comunicate anche le
variazioni occasionali della sede di erogazione dell’attività, così come già sopra
precisato al punto 1.1.
3. In caso di ordinanze del Presidente della Provincia o dei Sindaci, riferite alla
sospensione delle lezioni delle scuole, si precisa che tali provvedimenti sono da
intendersi estesi anche ai centri di formazione professionale, con particolare
riferimento alle attività formative rivolte agli adolescenti e ai disoccupati. Le giornate
di lezione sospese a seguito di ordinanza dovranno essere di norma annullate e
successivamente recuperate.
4. Per le attività formative finanziate con la modalità Unità di Costo Standard -
prime annualità o annualità unica della direttiva “Mercato del Lavoro” – si
dovrà cancellare, nell’apposita procedura informatica, la giornata di lezione e,
appena possibile, inserire la data in cui la lezione verrà recuperata. Qualora, per
cause eccezionali strettamente legate alle condizioni che hanno determinato la
sospensione delle lezioni, risultasse impossibile cancellare, nell’apposita procedura
informatica, la giornata di lezione nei tempi previsti (il giorno stesso in cui si verifica
l’evento), per richiedere la cancellazione della giornata, occorrerà inviare il modello
di e-mail standard al CSI all’indirizzo ([email protected]), e per conoscenza, al
Servizio Controlli della provincia di Vercelli ([email protected])
5. Per tutte le attività formative con rendicontazione della spesa a costi reali –
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annualità successive alla prima della direttiva “Mercato del Lavoro” – si dovrà
procedere, appena possibile, all'annullamento della lezione nelle rispettive
procedure informatiche, utilizzando lo spazio riservato alle variazioni occasionali
indicandone la motivazione.
6. Per eventuali difformità tra annotazioni inserite a registro e comunicazioni effettuate
mezzo procedura informatizzata, farà fede il contenuto di queste ultime.
N.B.: La procedura consente l’inserimento delle variazioni nell’apposito campo solo
nella stessa giornata a cui si riferisce la variazione; chi volesse inserire la
variazione in data anteriore a quella a cui si riferisce la variazione, può farlo solo
utilizzando il campo “note”.
2.4 VARIAZIONI IN ITINERE
1. Non sono ammesse variazioni degli importi finanziari approvati, né di alcuno degli
elementi che abbiano concorso alla definizione, per i corsi, del punteggio totale
assegnato in esito all’istruttoria e della relativa posizione in graduatoria.
2. Le variazioni di ragione sociale e di codice fiscale/partita IVA dell’Operatore devono
essere tempestivamente comunicate, ai fini della verifica di mantenimento dei
requisiti previsti a bando, e richiedono la modifica dell’atto di autorizzazione.
2.5 COMUNICAZIONE VARIAZIONI IN ITINERE ALLIEVI
1. Le variazioni relative agli allievi (inserimento di nuovi allievi, ritiro dei partecipanti e
variazioni analoghe) non sono soggette a previa autorizzazione degli Uffici
provinciali, ma devono essere inserite nell’apposita procedura di gestione allievi e
inizio-corsi, nella sezione iscrizione allievi.
2. Con riferimento all’inserimento di nuovi allievi durante l’attuazione dell’intervento
formativo, si evidenzia che, saranno riconosciute solo le giornate di lezione
frequentate dall’allievo successive alla comunicazione informatica di inserimento
nel corso. Per ogni allievo inserito dopo l’avvio del corso dovrà essere caricata la
data di inizio frequenza.
3. Il ritiro di un allievo può essere inserito in procedura solo quando la data di ritiro è
successiva alla data di inizio frequenza; se un allievo si ritira dal corso prima della
data di inizio frequenza, l’iscrizione dovrà essere cancellata.
4. In caso di accertato e documentato non corretto funzionamento della procedura
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informatizzata, va precisato che l’operatore responsabile delle attività è comunque
tenuto a comunicare tutte le variazioni (sede, calendario ed allievi, nonché la stessa
comunicazione d’avvio corso) mediante una tempestiva comunicazione scritta (via
fax, e-mail o consegna a mano) all’Ufficio Controlli della Provincia di Vercelli.
Contestualmente, il medesimo deve inoltre provvedere presso il CSI ad aprire
formalmente la richiesta d’intervento.
5. I vincoli imposti dai nuovi dispositivi procedurali, lo stretto rapporto tra calendario e
registro informatico, nonché le nuove modalità di valorizzazione economica delle
attività, non consentono il riconoscimento economico delle ore di lezione svolte non
correttamente inserite in procedura.
2.6 REGISTRO INFORMATICO
1. L’attuale procedura informatizzata prevede la gestione del registro informatico degli
allievi integrata con il calendario delle lezioni, l’Operatore deve caricare a registro le
ore di assenza di ogni allievo per ogni lezione presente sul calendario.
2. L’Operatore è inoltre tenuto a compilare il registro informatico entro i sette giorni
successivi all’erogazione dell’attività. Solo relativamente alle ore di stage il termine
improrogabile di caricamento dei dati è fissato in quindici giorni decorrenti dalla fine
del periodo di stage. Il sistema informatico conserva traccia della data in cui
l’Operatore utente effettua la conferma della compilazione dei dati richiesti. Tale
dato è oggetto di verifica da parte della Provincia di Vercelli e tutti gli elementi che
ne scaturiscono contribuiscono alla valutazione complessiva dell’attuazione
dell’intervento formativo.
3. La procedura informatica segnala la presenza di giornate di calendario prive delle
corrispondenti indicazioni relative al registro adibito alle assenze degli allievi e per
le quali sono già scadute le tempistiche di compilazione, si precisa ancora che non
è possibile intervenire sulle giornate di lezione che sono state già oggetto di
controllo – ossia su quelle in cui è presente il dato controllato – o già inserite in una
dichiarazione di avanzamento attività o, ancora, quelle riferite ad un allievo non
riconoscibile sotto il profilo della valorizzazione economica.
4. Si ricorda che il numero massimo di ore riconoscibili per lo svolgimento di attività
formativa, erogata con qualunque modalità, è di otto ore al giorno e di quaranta
ore settimanali, con una pausa giornaliera obbligatoria pari a trenta minuti ogni sei
ore consecutive di lezione, nonché con un giorno settimanale di riposo.
5. Si precisa infine che le unità minime di caricamento, sul registro informatico, sono:
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-
di mezz’ora per la gestione del calendario;
-
di un quarto d’ora per le assenze dei singoli allievi.
2.7 REGISTRO CARTACEO PRESENZA ALLIEVI
1. La redazione del registro (Mod. 1) (rilegato in modo da impedire dispersione o
manomissione delle pagine che lo compongono) va effettuata utilizzando solo
l’ultima versione, scaricabile dal sito internet provinciale. Sarà cura dell’operatore
accertarsi che la versione utilizzata sia quella più recente.
2. Il registro dovrà risultare vidimato dalla Provincia di Vercelli entro il giorno
precedente l’inizio delle lezioni.
3. La richiesta di vidimazione dovrà essere inoltrata formalmente almeno cinque giorni
lavorativi prima della partenza del corso all’Ufficio Controlli congiuntamente ai
registri con copertine compilate. La compilazione completa delle copertine è
obbligatoria solo nel caso in cui il competente ufficio provinciale abbia trasmesso
formalmente i dati necessari.
4. Gli operatori sono tenuti ad osservare scrupolosamente le istruzioni per l’uso del
registro riportate nelle pagine interne dello stesso.
5. Sarà possibile integrare il registro con pagine aggiuntive, inoltrando richiesta
formale all’Ufficio Controlli, previa autorizzazione e vidimazione provinciale delle
pagine aggiuntive.
6. Il registro deve essere conservato presso la sede di svolgimento del corso, non può
essere asportato senza giustificato motivo o, comunque, solo previa comunicazione
all’Ufficio Controlli.
7. L’Operatore dovrà compilare le pagine contrassegnate con lettere prima dell’inizio
del corso. Le ore di lezione, di compresenza e di sostegno devono essere firmate in
ordine cronologico sia per le giornate sia per le ore di lezione, ognuna in apposito
riquadro all’interno della giornata.
8. Sul registro presenze allievi devono essere annotate le metodologie didattiche
previste a progetto.
9. Le visite di istruzione andranno segnalate sul registro, mantenendo UF e orario,
come da pianificazione didattica, segnalando nella sezione Argomento : ”Visita
didattica a ……”; stessa modalità vale per la visione di film o altri interventi che
esulano dall’attività didattica.
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10. Il Responsabile del corso dovrà firmare, almeno settimanalmente le pagine del
registro, anche quando non si svolge attività didattica (ad es. periodo di stage).
2.8 STAGE
1. Gli stage, da svolgersi necessariamente presso imprese della tipologia indicata a
progetto, nonché appartenenti al comparto/settore di riferimento per la qualifica
oggetto del corso e con assegnazione di mansioni coerenti con il percorso
formativo in atto, sono organizzati a cura degli Enti formativi
2. Sarà cura dell’Agenzia formativa far conoscere all’allievo gli obblighi, derivanti dalla
frequenza dello stage.
3. Gli stage, mediante convenzioni con i datori di lavoro interessati, devono garantire
la presenza di un docente come responsabile didattico ed organizzativo delle
attività e la copertura assicurativa degli allievi.
4. Le convenzioni dovranno prevedere le seguenti indicazioni:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
i dati identificativi dell’agenzia formativa e dell’azienda;
i dati assicurativi;
le regole di comportamento dell’allievo;
la dichiarazione che non esiste per l’azienda alcun obbligo di assunzione nei
confronti dell’allievo;
ƒ il ruolo e i compiti del tutor formativo e di quello aziendale;
ƒ il richiamo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
ƒ il rimando al progetto formativo dove si richiameranno: i dati dell’allievo, il periodo
di stage, l’orario settimanale, le modalità di comunicazione delle eventuali assenze
dell’allievo, gli obiettivi dello stage.
5. Gli stage aziendali, previsti dal programma formativo, sono obbligatori per tutti gli
allievi.
6. Gli allievi in stage dovranno firmare giornalmente sulla "Scheda Stage" (Mod. 2) la
loro presenza giornaliera. La compilazione della scheda stage segue le stesse
regole stabilite per la compilazione del registro.
7. Il tutor formativo è tenuto a verificare che il tutor aziendale rispetti l’obbligo di
apporre giornalmente la propria firma al pari dell’allievo.
8. Ogni Operatore compilerà il "Riepilogo Calendario Stage" (Mod. 3) la cui copia sarà
inviata all’INAIL e alla Provincia di Vercelli prima dell’inizio dello stage.
9. Le convenzioni e i progetti formativi dovranno essere compilati, firmati e raccolti
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dall’Agenzia Formativa prima dell’inserimento dello studente.
10. Le schede stage, firmate dall’allievo e dai tutor, devono essere consegnate
all’agenzia con cadenza mensile.
11. Gli allievi in stage dovranno rispettare l’orario di lavoro del luogo in cui sono stati
accolti.
2.9 F. A D.
1. Si richiamano le linee guida sulla formazione a distanza inserite nei “Modelli per le
attività formative della Direttiva sulla formazione professionale finalizzata alla lotta
contro la disoccupazione (MdL) - a.f. 2012/2014”, all. “D” alla D.D. n° 325 del
15/06/2012 della Regione Piemonte.
2. Le “ore in presenza”, come da tabella che segue, pur rientrando nel monte ore della
FaD, dovranno essere registrate sul registro cartaceo presenze allievi con le stesse
modalità previste per le ore di formazione frontale. (Mod. 1 - FaD)
ore FaD
FINO A 60 ORE FaD
Ore in Presenza
Almeno 4 incontri di minimo 2 ore ciascuno:
1 all’inizio per avvio attività FaD
2 in itinere per verifiche intermedie
1 al termine per verifica finale
DA 60 A 120 ORE FaD
Almeno 6 incontri di minimo 2 ore ciascuno:
1 all’inizio per avvio attività FaD
4 in itinere per verifiche intermedie
1 al termine per verifica finale
OLTRE 120 ORE FaD
Almeno 8 incontri di minimo 2 ore ciascuno:
1 all’inizio per avvio attività FaD
6 in itinere per verifiche intermedie
1 al termine per verifica finale
3. Per la certificazione delle ore allievo occorre, quindi, predisporre un “libretto
individuale” in cui vanno riportati i risultati della valutazioni dei test intermedi e del
test finale in aula. L’allievo viene certificato ed è valorizzabile economicamente se
sostiene e supera l’insieme dei suddetti test.
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2.10 REGISTRAZIONE ATTIVITA’ SERVIZI AL LAVORO PER I PERCORSI
INTEGRATI
I servizi al lavoro previsti all’interno dei percorsi integrati, previsti sulle azioni II.E.12.01,
II.G.06.04, IV.I.12.01, devono essere registrati su SILP nonché sull’apposito registro
cartaceo, regolarmente vidimato, scaricabile dal sito internet della Provincia di Vercelli
all’indirizzo http://www.formazionevc.it
Il registro deve essere conservato presso la sede di svolgimento dell’attività e, alla
conclusione, allegato al registro presenze-allievi del corso di riferimento.
Per le attività i riferimenti sono il Bando provinciale, la Direttiva regionale e quanto previsto
dai documenti regionali in materia di servizi al lavoro.
3 ALLIEVI
3.1 DESTINATARI FINALI DELLE AZIONI
I destinatari finali degli interventi formativi sono:
ƒ i soggetti in condizione di svantaggio;
ƒ i giovani e gli adulti inoccupati/disoccupati (compresi CIGS, mobiliferi, gli occupati
con reddito rientrante nelle tipologie previste dalla DGR 43-6255 del 25/06/2007,
ecc…);
ƒ gli occupati in cassa integrazione in deroga;
ƒ la popolazione in genere per quanto attiene la formazione permanente.
ƒ
3.2 DOCUMENTAZIONE DEI DESTINATARI FINALI DELLE AZIONI
1. Presso la sede del corso debbono essere disponibili tutti i documenti comprovanti i
requisiti dei partecipanti e, qualora non fosse possibile disporre degli originali,
anche in copia di:
a. domande di iscrizione in bollo, tranne nei casi in cui la normativa non lo
prevede;
b. autocertificazioni
e/o
occupazionale/reddituale;
documentazioni
attestanti
lo
stato
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c. copie, per ogni allievo, di documento di identità, codice fiscale e titolo di
studio (o sua autocertificazione);
d. per gli allievi extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità o
copia della ricevuta della domanda di rilascio/rinnovo del medesimo;
e. patti formativi, ove previsti;
f. schede stage.
2. I soggetti percettori di trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia non
possono essere destinatari delle diverse azioni .
3. Il titolo di studio per l’ammissione ai corsi va considerato come requisito minimo. Ad
es. per i corsi dell’Asse II E. 12.01 se rivolti a qualificati è possibile iscrivere anche
diplomati e laureati.; se si tratta di corsi rivolti a diplomati possono accedervi anche
laureati. In ogni caso per l’accesso al corso si dovrà far riferimento alla figura
professionale descritta nei “Modelli”.
4. Per la definizione delle tipologie e gravità degli allievi diversamente abili,
relativamente a corsi dell’azione III.G.02.03, occorre far riferimento alla
documentazione prevista dalla Circolare 11SAP/1995 dell’Assessorato Regionale
alla Sanità o alla documentazione relativa all’iscrizione nelle liste di Collocamento
Obbligatorio (L. n° 68/1999 e s.m.i.; il legale rappresentante deve autocertificare la
presenza c/o il centro della documentazione relativa alle diagnosi funzionali e le
situazioni di handicap e/o invalidità.
5. E’ possibile richiedere il riconoscimento di eventuali crediti formativi anche
mediante gli Operatori abilitati al sistema regionale di certificazione presenti
all’interno delle stesse agenzie formative.
6. Nel caso di iscrizioni a corsi per il conseguimento di qualifiche normate a livello
nazionale e regionale (ad es. Educatore di prima infanzia, O.S.S., ecc.), per le quali
è previsto come titolo imprescindibile di accesso un determinato titolo di studio, il
titolo stesso deve essere prodotto prima della prova finale e comunque entro il 31
agosto dell’anno formativo di riferimento.
7. Qualora l’allievo non possegga la licenza media (prevista come requisito dal
Bando), dovrà essere iscritto ad un percorso integrato di studi presso i Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (ex C.T.P.).
8. Gli allievi migranti maggiorenni extracomunitari dovranno presentare, all’atto
dell’iscrizione, copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della
ricevuta della domanda di rilascio/rinnovo del medesimo con l’impegno a
presentare il documento originale non appena verrà rilasciato. Nel caso in cui
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l’allievo sia in possesso di domanda di rilascio il discente non potrà partecipare allo
stage esterno, ma ad uno stage interno simulato. Nel caso l’allievo sia in possesso
di rinnovo il discente potrà partecipare allo stage esterno. Nel caso venga rifiutata la
domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno l’allievo non avrà titolo per
partecipare ai corsi.
9. Per tutti gli allievi migranti con titolo di studio non italiano non accompagnato da
idonea documentazione che ne attesti il riconoscimento, valgono le disposizioni di
cui alla D.G.R. n° 152-3672 del 02.08.2006 riguardante il Sistema Regionale degli
Standard formativi, all. F), art. 6, deroghe, punto 6), con le quali si prevede che “In
analogia a quanto previsto dall’art. 9, co. 4 della D.G.R. di cui il presente costituisce
un allegato, ai corsi nei quali è richiesto come requisito d’ingresso il diploma di
licenza di scuola secondaria di I grado, possono essere ammessi utenti privi del
medesimo, previa erogazione di prove d’ingresso appositamente predisposte dal
Settore Standard Formativi (…)”
10. E’ consentita la partecipazione di allievi uditori, purché evidenziati a registro,
nell’anagrafica allievi, con la sigla (UD). L’allievo uditore potrà diventare effettivo
solo se in possesso dei requisiti richiesti dal Bando. In tal caso occorrerà effettuare
una nuova iscrizione in procedura il giorno in cui avverrà il passaggio. Per la
sostituzione di un allievo ritirato con uno nuovo, l’ammissione alla lezione potrà
avvenire il giorno successivo alla iscrizione in procedura.
11. Possono essere iscritti ai corsi che prevedono il possesso di diploma o laurea gli
allievi stranieri muniti di "dichiarazione di valore in loco" a cura della
Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello
Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli di studio richiesti. In caso di non
disponibilità immediata è consentita la traduzione del titolo di studio asseverata da
un traduttore autorizzato dal Tribunale. La dichiarazione di valore, in ogni caso,
dovrà obbligatoriamente essere consegnata, pena l’impossibilità del rilascio della
qualifica/specializzazione.
12. Come previsto dal Bando e dall’Atto d’indirizzo regionale relativo alla “Direttiva
Pluriennale per la programmazione e gestione delle misure di potenziamento delle
competenze per le lavoratrici ed i lavoratori colpiti dalla crisi economica in
attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009”, si precisa che possono
partecipare ai corsi destinati ai disoccupati anche gli occupati in sospensione dal
lavoro per più di 60 giorni, causa intervento della cassa integrazione in deroga e
senza possibilità di rientro in azienda. Dette attività formative non possono
sostituire le politiche attive del lavoro previste nei progetti specifici indirizzati
ai lavoratori di aziende in crisi.
13. L’abbandono dei partecipanti deve essere obbligatoriamente comunicato il giorno
stesso del ritiro attraverso la procedura informatizzata e riportato sul registro allievi,
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con data del ritiro e motivazione, nella colonna “note” delle pagine riservate
all’anagrafica allievi.
14. E’ obbligatorio cancellare sul registro e segnalare in procedura il nome dell’allievo
che ha superato il numero massimo di ore di assenza consentite dal Bando, nel
giorno stesso in cui si verifica l’evento.
E’ prevista, durante le visite in loco, la somministrazione di Questionari di
soddisfazione ai partecipanti, al fine di rilevare il giudizio dei destinatari in relazione
al corso frequentato.
3.3 CASI PARTICOLARI
Allievi minorenni - II.E.12.01. Di regola non possono partecipare ai corsi oggetto delle
presenti disposizioni le persone che non hanno compiuto i 18 anni al momento dell’avvio
dell’attività formativa. Eventuali deroghe in merito da parte degli Uffici provinciali potranno
essere concesse solo in casi particolari e debitamente motivati.
L’inserimento di allievi con meno di 25 anni nei percorsi formativi “Polis”
rappresenta un’eccezione (così come da documento predisposto dalla Regione Piemonte
e dall’Ufficio Scolastico Regionale “Integrazione linee guida percorsi polis 2008 - punto 2 Età prevalente dell’utenza dei percorsi Polis”) e non potranno andare a scapito degli allievi
con più di 25 anni.
In particolare i partner di ogni ATS/Accordo dovranno definire e formalizzare
preventivamente i criteri di valutazione dei crediti posseduti in ingresso per gli allievi tra i
18 e 21 anni in base ai quali verrà valutata l’opportunità di inserimento nel percorso.
Tutta la documentazione pertinente dovrà essere conservata agli atti e esibita su richiesta
dei funzionari provinciali in caso di verifica.
Il requisito del titolo di studio per l'accesso ai corsi va considerato come requisito
minimo di accesso per tutti i corsi dei diversi Assi previsti dal Bando provinciale, compresi i
corsi della misura II.E.12.01., pertanto potranno essere inseriti nel valore atteso anche gli
allievi in possesso di laurea benché il corso sia rivolto a destinatari con qualifica o diploma.
Allievi assunti durante il percorso - Si ricorda che rientrano nella valorizzazione del
consuntivo tutti i soggetti che durante il percorso sono stati assunti e che hanno
frequentato almeno 1/3 delle ore corso. L’attestazione dello stato di occupazione deve
essere certificata dal Centro per l’Impiego. La coerenza e la riconducibilità della mansione
ricevuta deve essere riconosciuta dagli Uffici del Servizio Formazione Professionale della
Provincia.
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4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
4.1 A.T.S. / ACCORDI
Per la gestione delle attività formative di cui al vigente Bando provinciale è possibile
attivare altre forme di partenariato (ossia Accordi formalizzati con scrittura privata) non
riconducibili alla formula giuridica dell’A.T.S..
Ogni forma di partenariato deve essere debitamente formalizzata prima dell’avvio delle
attività.
4.2 IMPOSTA DI BOLLO
Le domande di iscrizione devono essere corredate dall’apposito contrassegno
telematico, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo (attualmente del valore di Euro
14,62) secondo la vigente normativa fiscale. L’applicazione della marca da bollo deve
essere contestuale alla presentazione della domanda di iscrizione.
ESENZIONI:
1. Le domande di iscrizione relative ad allievi in obbligo formativo (con meno di 18
anni), nei percorsi Prelavorativi, sono esentate dall’applicazione della marca da
bollo. A tal fine, gli Operatori dovranno annotare sulla domanda di iscrizione la
motivazione dell'esenzione, così come di seguito indicato: “Esente dall'imposta di
bollo per assolvimento del diritto dovere all’istruzione ed alla formazione”, con
timbro dell'Agenzia formativa e firma del responsabile.
2. I non abbienti che, al momento della domanda, attestino ai sensi del D.P.R.
445/2000 di essere assistiti dal comune di residenza per il proprio stato di indigenza
sono esentati dall’applicazione della marca da bollo. Gli Operatori dovranno
annotare sulla domanda la motivazione dell’esenzione così come di seguito
indicato: “Esente dall'imposta di ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e s.m.i. all.
B, art. 8 co. 1”, con timbro dell'Agenzia formativa e firma del responsabile.
3. Anche per gli attestati di qualifica deve essere motivata l’esenzione dell’imposta di
bollo, la dicitura da riportare sarà la stessa riportata sul modulo di iscrizione.
4.3 AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE IN SEDE DI DOMANDA DI
FINANZIAMENTO
1. Le
dichiarazioni rese, ai sensi del DPR n. 445/2000, al momento della
presentazione della domanda di finanziamento dei progetti possono essere oggetto
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di verifica, come da legge, da parte dei funzionari provinciali, anche durante
l’attuazione delle attività.
2. Eventuali riscontri negativi avranno non solo conseguenze sull’esito del verbale di
controllo in itinere, ma anche quelle previste dalla legge nel caso di certificazioni o
dichiarazioni mendaci.
4.4 PUBBLICITA’ DEI CORSI
1. La pubblicità effettuata per i corsi deve essere conservata presso la sede operativa
ed esibita, su richiesta, agli addetti alle verifiche in itinere.
2. La pubblicità dovrà essere veritiera, completa, trasparente, non ingannevole e
comunque rispettosa delle disposizioni di cui agli artt. 5, 8 e 9 della Sezione I
“Informazione e pubblicità” di cui al Reg. CE. n. 1828/2006: dovrà quindi contenere,
per ciascuna attività formativa, tutte le informazioni utili su requisiti d’accesso,
modalità d’iscrizione e documentazione necessaria, eventuali prove selettive,
contenuti e aspetti organizzativi, attestazioni/qualifiche conseguibili, nonché fare
espresso riferimento alla natura ed alla provenienza dei finanziamenti previsti.
3. E’ obbligatorio inserire in tutti i documenti concernenti la realizzazione dell’attività
(ad esempio, registri presenze-allievi, schede-stage, schede - FAD, fogli firma, patti
formativi, dispense, domande d'iscrizione, ecc.) i loghi dell'Unione Europea (Fondo
Sociale Europeo), della Repubblica Italiana, della Regione Piemonte e della
Provincia di Vercelli, nonché la dicitura "FSE per il futuro" 1 . In ogni caso, è fatto
obbligo di attenersi ai format e alla modulistica reperibili nelle apposite sezioni del
sito internet della Provincia di Vercelli e della Regione Piemonte
(http://www.regione.piemonte.it/europa/loghi.htm).
4. Inoltre, per tutte le iniziative di divulgazione al pubblico delle attività (ad esempio,
manifesti, locandine, siti internet, opuscoli pubblicitari, stand, targhette, guide,
gadget, ecc.) i soggetti attuatori devono utilizzare i format in merito previsti dalla
Regione Piemonte (http://www.regione.piemonte.it/europa/normativa.htm).
4.5 ORGANIZZAZIONE - RESPONSABILE DEL CORSO - SEGRETERIA
1. E’ obbligatorio, prima dell’inizio dell’attività formativa, nominare un responsabile del
corso ed un suo sostituto, con autorizzazione alla firma, entrambi con lettera
d’incarico controfirmata per accettazione.
1
La dicitura Logo “FSE per il Futuro” per l’anno formativo 2012/2013 è da considerarsi facoltativa sui
documenti didattici, i registri, le schede stage e la modulistica in genere. E’ obbligatoria solo sui documenti
informativi.
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2. Il responsabile del corso deve avere con l’agenzia un rapporto diretto di lavoro o di
collaborazione.
3. Il responsabile del corso non può ricoprire l’incarico di docente, ma può firmare ore
di supplenza solo in caso di assenza del docente titolare qualora non vi siano altri
insegnati in servizio disponibili per le sostituzioni.
4. Il sostituto del responsabile corso non potrà firmare il registro se è insegnante del
corso, ma potrà seguire i controlli in loco e firmare il verbale.
5. E’ consentito, in via eccezionale e solo per sedi occasionali, nominare un docente
del corso come sostituto del responsabile, per assistere i funzionari incaricati dei
controlli e firmare il verbale.
6. I nominativi devono essere riportati sul registro presenze con relativa firma nelle
apposite sezioni.
7. L’incarico, formalizzato per iscritto almeno il giorno precedente l’avvio delle attività
formative, deve specificare compiti, responsabilità ed impegno orario.
8. La presenza del responsabile del corso o del suo sostituto è obbligatoria sin
dall’inizio della verifica in loco da parte dei funzionari provinciali incaricati del
controllo.
9. Il responsabile, o il suo sostituto, dovrà garantire il corretto svolgimento di tutti gli
adempimenti amministrativi e didattici inerenti all’intervento formativo ed, in
particolare, sarà incaricato di sovrintendere alle seguenti funzioni:
ƒ
compilazione del registro presenze allievi;
ƒ
rispetto del programma approvato;
ƒ
pianificazione delle lezioni secondo il calendario presentato;
ƒ
presentazione agli allievi della figura del tutor formativo (che non dovrà
essere docente del corso stesso) e descrizione del suo ruolo e funzione;
ƒ
controllo della corretta compilazione del registro compresi gli spazi riferiti alle
lezioni e agli orari previsti: UF, argomenti, orario, firma insegnante;
ƒ
custodire diligentemente tutta la documentazione inerente al corso.
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5 EROGAZIONE DEL CORSO
5.1 PROGETTO
Il progetto del corso, corredato dalla “Scheda di valutazione didattica” rilasciata dagli uffici
provinciali in seguito all'istruttoria (eventualmente includente modifiche sostanziali rispetto
al progetto presentato) e dalla pianificazione didattica, deve essere conservato presso la
sede operativa ed esibito, su richiesta, ai funzionari provinciali addetti alle verifiche in
itinere in loco sull'attuazione delle attività.
5.2 SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
1. La selezione dei partecipanti deve essere improntata a criteri di massima
trasparenza nelle procedure adottate, nonché relativamente alle comunicazioni dei
risultati da fornire agli allievi interessati.
2. La documentazione sull’attività di selezione dei partecipanti al corso, qualora
prevista nel progetto, deve essere conservata presso la sede operativa ed esibita,
su richiesta, agli addetti ai controlli sull’attuazione delle attività.
3. In particolare dovranno essere disponibili i verbali relativi alla formazione dell’elenco
dei partecipanti (con i criteri selettivi e le prove di selezione) e quelli concernenti le
motivazioni delle esclusioni.
5.3 MATERIALI DIDATTICI
1.
Tutta l’attività formativa deve essere documentata attraverso dispense, esercitazioni
e materiali distribuiti ai partecipanti da consegnare ad ogni rispettiva lezione o
quando ritenuto necessario, nel rispetto della programmazione didattica prevista dal
progetto formativo.
2.
Una copia della documentazione didattica deve essere conservata e custodita presso
il Centro.
3.
Si dovrà tenere un apposito registro di consegna dei materiali distribuiti ai
partecipanti con data e firma di ricevuta dei discenti.
4.
Il docente è tenuto a distribuire le dispense relative agli argomenti durante le lezioni e
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non alla fine del modulo.
5.4 PIANIFICAZIONE DIDATTICA E METODOLOGIE
1. Lo svolgimento dei corsi deve avvenire nei tempi stabiliti e nel rispetto del programma
formativo approvato. Le attività sono riferite all’anno formativo in corso e dovranno
concludersi entro il 31 agosto dell’anno successivo. Sarà possibile, solo in casi
motivati ed eccezionali, richiedere la deroga per la conclusione dell’attività oltre la
data summenzionata. La richiesta dovrà essere inoltrata al Servizio Provinciale che
valuterà il caso di specie al fine di autorizzare la prosecuzione dell’attività.
2. L’applicazione delle metodologie didattiche previste a progetto (come, a titolo
meramente esemplificativo, le testimonianze, il cooperative learning, i lavori di
gruppo, le proiezioni video, ecc..) dovrà essere annotata sul registro presenze-allievi.
3. Allo stesso modo occorre dare evidenza, su detto registro, del regolare svolgimento
di valutazioni intermedie durante il corso, esibendo agli incaricati della verifica le
prove svolte dagli allievi, delle eventuali azioni di adeguamento previste nel progetto
e/o dei rinforzi conseguenti ai risultati delle stesse valutazioni intermedie.
5.5 RECUPERI
1. Per gli allievi che hanno superato il numero di ore massime di assenza (1/3 delle ore
del corso) possono essere attuati piani di recupero per consentire loro di sostenere
l’esame finale, previa autorizzazione da parte della Provincia di Vercelli.
2. Le ore di lezione tenute a titolo di recupero devono essere necessariamente svolte
entro l’ultima giornata di lezione caricata a calendario, nonché previamente
comunicate agli Uffici provinciali mediante inserimento nell’apposita procedura
informatica. Inoltre dovranno essere riportati, nello spazio del registro cartaceo
presenze-allievi dedicato alle variazioni occasionali, i dati relativi ai giorni, agli orari e
agli allievi coinvolti. Ogni ulteriore variazione relativa alle suddette attività di recupero
dovrà essere tempestivamente segnalata modificando il calendario nell’apposita
procedura.
3. Nel registro presenze-allievi, in cui sono riportati i dati degli allievi coinvolti in tali
interventi, dovrà essere specificatamente annotato, nella pagina relativa a quella
giornata di lezione, lo svolgimento di attività di recupero, rispettando tutte le altre
indicazioni di cui al precedente punto 2.7 relativamente alla tenuta registro cartaceo
presenze-allievi. In tal senso, si precisa che tutte le ore aggiuntive di lezione
dovranno essere registrate unicamente nell’originario registro presenze-allievi del
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corso in cui risulta inserito l’allievo interessato.
4. Si ricorda che, come da bando provinciale, le ore di lezione svolte a titolo di recupero
non possono comportare oneri finanziari aggiuntivi per la Provincia di Vercelli e che
tali ore, in ogni caso, non potranno essere conteggiate, a consuntivo, ai fini dell’Unità
di Costo Standard.
5. E’ sempre possibile procedere al recupero delle lezioni non tenute a fronte
dell’assenza di tutti gli allievi in particolari situazioni (quali, a titolo esemplificativo,
scioperi, calamità naturali), senza necessità di autorizzazione da parte degli Uffici
provinciali.
5.6 INCARICHI AI DOCENTI E REQUISITI
1.
Le competenze dei docenti del corso debbono essere documentate attraverso i
curricula firmati e aggiornati annualmente. Ogni docente deve essere scelto in base
alle esigenze didattiche e ai requisiti professionali previsti.
2.
I nomi, il titolo di studio, le materie insegnate e la firma di ogni docente devono
comparire sulla pagina c) del registro.
6 SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI
ALLE PERSONE DISABILI
6.1 CERTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP
1. Per la definizione delle tipologie e della gravità dell’handicap è necessario fare
riferimento alla documentazione prevista dalla circolare 11/SAP/95 dell’Assessorato
Regionale alla Sanità (Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano
Educativo Individualizzato) e/o la certificazione di invalidità o, per quanto riguarda
specificatamente i corsi FAL brevi, l’iscrizione al Centro per l’Impiego nelle liste del
collocamento mirato L. n. 68/’99.
2. Tale necessaria documentazione dovrà essere esibita, su richiesta, dagli addetti ai
controlli.
6.2 STAGE INTERNO
1. L’autorizzazione allo svolgimento dello stage interno avverrà per presa d’atto del
“progetto di stage interno” inviato almeno 5 giorni lavorativi prima dell’avvio dello
stesso all’Ufficio preposto del Servizio Formazione Professionale della Provincia di
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Vercelli.
2. Il progetto di stage interno dovrà contenere obbligatoriamente le motivazioni e le
caratteristiche dell’intervento, la sua durata (con indicazione della data di inizio e data
di termine e dell’orario settimanale), il nominativo dell’allievo, le modalità di
valutazione e di raccordo con il percorso ordinario.
3. Come per lo stage esterno, anche per lo stage interno deve essere comunque
stipulata apposita convenzione (eventualmente anche del C.F.P. con se stesso),
mentre le firme dell’allievo e dell’insegnante di sostegno devono essere apposte sul
normale foglio stage, a fianco di quella del tutor aziendale.
4. Si ricorda, inoltre, che non è possibile realizzare le ore di stage previste dal percorso
formativo con attività di “simulazione produttiva”.
5. Si precisa che non è possibile la realizzazione di stage interni (tranne che in casi
eccezionali debitamente motivati e concordati con il CPI di riferimento) per allievi
disabili frequentanti i corsi FAL “brevi” (200-300 ore), per invalidi civili fisici, sensoriali,
intellettivi e psichiatrici collocabili ai sensi della L. n. 68/’99, realizzati in
collaborazione con i CPI o con il Servizio Programmazione politiche del lavoro e
inserimento lavorativo disabili della Provincia di Torino, quali parti integranti di
percorsi individuali di inserimento lavorativo.
6. Per quanto riguarda sempre i corsi FAL brevi è ammessa la possibilità di svolgere
durante lo stage compiti lavorativi non direttamente riferibili alla frequenza con
profitto del corso (previo assenso del CPI di riferimento).
6.3 ASSENZE DI ALLIEVI DISABILI PER “MALATTIA CERTIFICATA DOVUTA ALLA
SITUAZIONE DI HANDICAP”
1.
(o altri interventi, sempre legati alla situazione di disabilità del
soggetto)
1. Per quanto riguarda i destinatari degli interventi per disabili (III.G.06.02), si ribadisce
che sono riconosciuti ai fini economici anche i soggetti che sono risultati assenti oltre
i limiti sopra indicati, avendo frequentato almeno un 1/3 delle ore corso, nei seguenti
casi:
ƒ malattia certificata dovuta alla situazione di handicap o coloro che durante il
percorso sono stati assunti con una mansione riconducibile alla formazione
ricevuta;
ƒ altri interventi, sempre legati alla situazione di disabilità del soggetto, aventi però
carattere più di tipo socio-assistenziale, realizzati da servizi diversi da quelli
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sanitari (ad esempio, da enti gestori delle politiche socio-assistenziali o da soggetti
con essi convenzionati).
2. La documentazione necessaria per attestare correttamente la situazione di “malattia
certificata dovuta alla situazione di handicap” (che permette il superamento del limite
massimo di assenze possibili senza perdere lo status di allievo) deve essere
rilasciata da strutture sanitarie di tipo pubblico o dal medico di base dell’ASL e deve
fare esplicito riferimento al periodo di assenza (data di inizio e di termine
dell’assenza) e alla situazione di disabilità del soggetto.
3. Nel caso di altri interventi, sempre legati alla situazione di disabilità del soggetto,
aventi carattere di tipo socio-assistenziale, realizzati da servizi diversi da quelli
sanitari (ad es., da enti gestori delle politiche socio-assistenziali o da soggetti con
essi convenzionati), i periodi di assenza.
Si ricorda, altresì, che per poter essere riconosciuto ai fini economici, l’allievo disabile
dovrà comunque aver frequentato almeno 1/3 del monte ore corso.
7 PRIVACY
Nello svolgimento dell’attività formativa e nella gestione della relativa documentazione
dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel T.U. approvato con D. Lgs.
N° 196/2003 e s.m.i.
N.B.: previa richiesta formale, si autorizzeranno eventuali difformità gestionali
precedenti all’approvazione delle presenti indicazioni.
Scarica

atto di indirizzo per la formulazione delle direttive